DA Altalex.it
Approvate le modifiche al Codice del consumo (Dlgs 206/2005) che recepiscono
le direttive 2002/65, in materia di commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori, e 2005/29, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti fra professionisti e consumatori.
E' quanto stabilito dal decreto legislativo n. 221 del 23 ottobre 2007 che
prevede altresì talune correzioni di errori
materiali e precisazioni di varie norme del codice stesso.
In particolare il provvedimento:
- riconosce
ai consumatori, come fondamentali, anche i diritti all’esercizio delle
pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e
lealtà;
- integra
le definizioni di "consumatore o utente", di
"professionista" e di "prodotto", prevedendo il
riferimento anche alle attività commerciali e artigianali;
- introduce
la sezione IV-bis al capo I del titolo III
della parte III del codice denominata "Commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori" e abroga il decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 190;
- stabilisce
che la disciplina al commercio a distanza di servizi finanziari ai
consumatori si applica anche nel caso in cui una delle fasi di esso
comporti la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura
giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
(Altalex, 3 dicembre
2007)
DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007, n. 221
Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della
legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n. 278 del 29-11-2007
)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001, ed in particolare l'articolo
7, concernente il riassetto in materia di tutela dei consumatori, e
l'articolo 20-bis;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della
direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori;
Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20
settembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della salute;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle premesse del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al
settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, di seguito indicato, come "Codice del
consumo", dopo le parole: "ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte le
seguenti: ", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) all'esercizio delle
pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: "presente codice" sono inserite le seguenti: "
ove non diversamente previsto,".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo la
parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:
",commerciale, artigianale".
3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo la
parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti:
",commerciale, artigianale".
4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo, le parole:
"articolo 115, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 115, comma 2-bis".
5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo le
parole: "fatto salvo quanto stabilito" sono inserite le seguenti:
"nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e".
Art. 4.
Modifiche alla rubrica del titolo
III, parte II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Alla
rubrica del titolo III della parte II del Codice del consumo, prima della
parola: "Pubblicita" sono anteposte le
seguenti:
"Pratiche commerciali,".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 33 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo, la parola: "dando" e' sostituita dalla seguente:
"danno".
Art. 6.
Modifiche all'articolo 38 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo le parole: "previsto dal" e' inserita la seguente:
"presente".
Art. 7.
Modifiche all'articolo 51 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo, le parole: ", un
elenco indicativo dei quali e' riportato
nell'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 67-bis e seguenti del presente Codice".
Art. 8.
Modifiche all'articolo 57 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 146
1. Il comma
2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 2
del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e'
sostituito dal seguente: "2. Salve le sanzioni
previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente
articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli
21, 22, 23, 24, 25 e 26.".
Art. 9.
Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte III del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Dopo
l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i
seguenti:
Sezione IV-bis
Commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori
Art. 67-bis
Oggetto e
campo di applicazione
1. Le
disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi
della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla
sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo
iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente
all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale
di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura
scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli
articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies
e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione.
Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura
e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva e'
considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza,
si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies,
67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione
per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte
salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza
individuale, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti di settore.
Art. 67-ter.
Definizioni
1. Ai fini
della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi
finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,
di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o
privato, che, nell'ambito delle proprie attivita'
commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi
finanziari oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)
del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi
per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le
parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano
essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini
cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' commerciale o professionale consista nel
mettere a disposizione dei fornitori una o piu'
tecniche di comunicazione a distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi
di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere
un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei
consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di
consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.
Art. 67-quater.
Informazione
del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza
1. Nella
fase delle trattative e comunque prima che il consumatore
sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le
informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare
in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con
qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata,
tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede
nella fase precontrattuale e dei principi che
disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al
consumatore nella fase precontrattuale, devono
essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al
contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia
quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea,
le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi
contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.
Art.
67-quinquies.
Informazioni
relative al fornitore
1. Le
informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il
fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei
rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l'identita' del rappresentante del fornitore
stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso
dal fornitore, l'identita' del professionista, la
veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche'
l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico
registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e
il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel
registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta
ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita'
di controllo.
Art. 67-sexies.
Informazioni
relative al servizio finanziario
1. Le
informazioni relative al servizio finanziario
riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovra'
corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i
relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il
fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di
calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in
rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro
specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo
dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non
esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non
costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni
fornite;
f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche essenziali delle condizioni di
sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei
contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo
all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri
servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi
derivanti dalla combinazione.
Art.
67-septies.
Informazioni
relative al contratto a distanza
1. Le
informazioni relative al contratto a distanza
riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo
che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai
sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonche'
alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente
o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i
termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della
scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal
contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere
inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si
basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del
contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al
contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e
le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche'
la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si
impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-octies.
Informazioni
relative al ricorso
1. Le
informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso
accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali
procedure esistono, le modalita' che consentono al
Consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
Art. 67-novies.
Comunicazioni
mediante telefonia vocale
1. In caso di
comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale
della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il
consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le
informazioni seguenti:
1) l'identita' della persona in contatto con il
consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore per il servizio finanziario,
comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e'
possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che
consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative
all'importo che il consumatore puo' essere tenuto
a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in
ogni caso le informazioni complete quando adempie
ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies.
Art. 67-decies.
Requisiti
aggiuntivi in materia di informazioni
1. Oltre
alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies,
67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste
dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del
prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le
disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono
aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario,
assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al
Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo
economico.
Art.
67-undecies.
Comunicazione
delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari
1. Il
fornitore comunica al consumatore tutte le
condizioni contrattuali, nonche' le informazioni di
cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole,
disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo
stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la
conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo
e' stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni
contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo
richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto
cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia incompatibile con il contratto concluso o
con la natura del servizio finanziario prestato.
Art.
67-duodecies.
Diritto di
recesso
1. Il
consumatore dispone di un termine di quattordici
giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il
motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza
aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le
operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere
esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle
assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal
momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato
concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a
quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa
durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di
recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del
mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che
possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi
riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti
finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute
o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla
presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in
contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria
le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze
assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita
richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo
eserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico
ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore
sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello
scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi
dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al
fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro
mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di
credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio
finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi
finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo
tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e' risolto, senza
alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso
secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
Art. 67-ter decies.
Pagamento
del servizio fornito prima del recesso
1. Il
consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo
67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solo
l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore
conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo' iniziare
solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione
l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il
contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste
dal contratto a distanza;
b) essere di entita' tale da poter costituire una
penale.
3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il
pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che
il consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a).
Egli non puo' tuttavia in alcun caso esigere tale
pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza
del periodo di esercizio del diritto di recesso di
cui all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva
richiesta del consumatore.
4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni,
tutti gli importi da questo versatigli in conformita'
del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il
periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di
recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere
alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il
contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli
restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della
comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme
eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o
mantenere diritti di proprieta' su terreni o
edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici,
l'efficacia del recesso e' subordinata alla
restituzione di cui al comma 5.
Art. 67-quater decies.
Pagamento
dei servizi finanziari offerti a distanza
1. Il
consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito, debito o
con altri strumenti di Pagamento, ove cio' sia
previsto tra le modalita' di pagamento, che gli
sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o
fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non
autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria
carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o
fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le
somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma
elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo
all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare
che la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente
registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da guasto
tecnico o da altra carenza.
L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il
pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di
contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a
quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e
di tracciabilita' delle operazioni medesime.
Art.
67-quinquies decies.
Servizi non
richiesti
1. Il
consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di
risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies,
ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Art. 67-sexies decies.
Comunicazioni
non richieste
1. L'utilizzazione da parte
di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede
il previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo
automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al
comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono
autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso
del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
Art. 67-septies
decies.
Sanzioni
1. Salvo
che il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro
cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi della violazione dell'articolo
67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario,
assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel
proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di
cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le
procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio
del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme
da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo
la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullita' puo'
essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione
di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione
l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle
obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.
Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte
dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. E' fatto salvo il diritto del Consumatore ad
agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 67-octies decies.
Irrinunciabilita' dei
diritti
1. I
diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili.
E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della
presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal consumatore e puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.
Art. 67-novies decies.
Ricorso
giurisdizionale o amministrativo
1. Le
associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori,
reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente
sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo
137, sono legittimate a proporre all'autorita'
giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle
disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari
ai sensi dell'articolo 140.
3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario,
assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio
dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche
non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in
materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi
comprese le attribuzioni delle rispettive autorita'
di vigilanza di settore.
Art. 67-vicies.
Composizione
extragiudiziale delle controversie
1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita'
di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate
ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la
composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi
previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano
nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano
ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Art. 67-vicies
semel.
Onere della
prova
1. Sul
fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del
consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del
contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilita' per l'inadempimento delle
obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere
della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo
33, comma 2, lettera t).
Art. 67-vicies
bis.
Misure
transitorie
1. Le
disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei
fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono
obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.".
Art. 10.
Modifiche all'articolo 82 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole:
"articolo 83" e "articolo 84", sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "articolo
84" e "articolo 83".
Art. 11.
Modifiche all'articolo 84 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole:
"della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "del presente capo".
Art. 12.
Modifiche all'articolo 100 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:
"il Ministero delle attivita' produttive"
sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:
" con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'economia e delle finanze".
3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiunto infine,
il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999,
n. 349.".
Art. 13.
Modifiche all'articolo 108 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Dopo il
comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo e'
aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria
per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e' stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.".
Art. 14.
Modifiche all'articolo 115 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. La
rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo e'
sostituita dalla seguente:
"Prodotto e produttore".
2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e'
il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore
della materia prima, nonche', per i prodotti
agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia,
rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il
cacciatore.".
Art. 15.
Modifiche all'articolo 130 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice del consumo, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma
5".
2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumo le
parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma
5".
Art. 16.
Modifiche all'articolo 139 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al comma
1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo la parola:
"agire" sono inserite le seguenti: ",
ai sensi dell'articolo 140,".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo le
parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inserite le seguenti:
", e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico
della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177,".
Art. 17.
Modifiche all'articolo 140 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
l. Al comma 1
dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo la parola:
"legittimati" sono inserite le seguenti: "nei casi ivi
previsti".
Art. 18.
Modifiche all'articolo 141 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Il comma
2 dell'articolo 141 del Codice del consumo e'
sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli
organi di composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della
raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente
i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero
dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica
alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura,
altresi', gli ulteriori
adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria
di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo.".
2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole:
"articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2,
comma 4".
Art. 19.
Modifiche agli Allegati al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. L'allegato
I al Codice del consumo e' abrogato.
Art. 20.
Modifiche di denominazione
1. Ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ogni
riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle attivita' produttive deve intendersi riferito al
Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
Art. 21.
Abrogazioni
1. Il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della
direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori, e' abrogato.
Art. 22.
Clausola di invarianza degli oneri
1. Le
pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione
delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse
umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007.
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
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