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Documento inserito: 3-7-2019

 

Il PuntO n° 376

Perché la motovedetta della GdF

è una nave da guerra.

Di Mauro Novelli 3-7-2019

 

Al fine di giustificare la “liberazione” di Rackete, comandante di Sea Watch, il Gip di Agrigento sostiene che la motovedetta della ns. Guardia di Finanza  non sarebbe una nave da guerra.

Non commento la sentenza. Mi limito a riportare alcune informazioni, utili anche per il Gip.

 

NAVE DA GUERRA

 

 Sentenza della Corte di Cassazione - Cass. pen. Sez. III, (ud. 14-06-2006) 21-09-2006, n. 31403, sulla natura di "nave da guerra" di un'imbarcazione della GdF. Ne riporto alcuni capi. "Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell'esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nella L. 13 dicembre 1956, n. 1409, art. 6, (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall'art. 1100 c.n., per la resistenza e violenza contro una nave da guerra." Ed ancora: "Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1099 c.n. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), questa Corte ha già avuto modo di affermare che "una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra" (Cass. Sez. 3^, n. 9978 del 30.6.1987, Morleo, rv. 176694)."

 

Ancora.

Riferimenti all'espressione “navi da guerra” nell'ordinamento giuridico italiano si rinvengono:

- nel R.D. 24 agosto 1933, n. 2433 che detta che detta «Norme concernenti l’accesso in tempo di pace di navi da guerra estere nelle acque territoriali dello Stato» il cui articolo 2 definisce “nave da guerra” non solo quella designata come tale nella comune accezione del termine, ma anche ogni nave di qualunque specie battente bandiera da guerra e sia adibita al servizio dello Stato;
- nel R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 «Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità» il cui “Allegato A” - Legge di Guerra nel disciplinare istituti che trovano applicazione solo in tempo di guerra chiarisce che soggetti legittimati a compiere operazioni belliche sono le Forze Armate dello Stato.
Appartengono a tali Forze (articolo 26. n. 1 R.D. in esame) «….i militari del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di Finanza, ecc. »

In particolare, per quanto concerne la guerra marittima, tali soggetti, come è stabilito dall'articolo 132, sono le navi da guerra (articolo 133) e le navi mercantili trasformate in navi da guerra (articolo 134).

Le prime a loro volta sono definite come «navi comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra e che legittimano la propria qualità mediante i segni distintivi adottati. a questo fine, dallo Stato cui appartengono».

Ulteriori riferimenti, per le unità navali della Guardia di Finanza, sono contenuti nella Legge 13 dicembre 1956 n. 1409 che detta disposizioni per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando di tabacchi, i cui articoli 5 e 6 rinviano, per l'aspetto sanzionatorio, nel caso di rifiuto dì obbedienza alle intimazioni del Naviglio in esame o di resistenza o violenza contro lo stesso, agli articoli 1099 e 1100 del Codice della Navigazione che prevedono rispettivamente il delitto di «rifiuto di obbedienza e di resistenza o violenza contro nave da guerra».

Dopo quanto esposto, si può ritenere, non esista alcun dubbio sul fatto che le unità navali dei "Carabinieri", della "Capitaneria di Porto" e della "Guardia di Finanza" siano da considerare «navi da guerra».

 

Ancora.

Ammiraglio Nicola De Felice:

Caso Sea Watch. sono costernato come tutti i veri militari ed i liberi cittadini: il GIP di Agrigento non convalida l’arresto della Conduttrice Rakete perché la Tunisia non risulterebbe porto sicuro quando migliaia di turisti fanno settimanalmente le crociere in quei porti??? E poi la motovedetta della GdF non sarebbe nave da “guerra”? Ma se sono navi militari essendo iscritte nel Ruolo speciale naviglio militare. Sono equiparate alle navi da guerra, secondo la Cassazione, ai fini della tutela penale riservata ad esse. Nel caso di guerra concorrono al dispositivo navale di difesa marittima!!! Tutte le motovedette della GdF hanno la bandiera da guerra della Marina Militare!! Ma anche se fosse stata una barchetta al servizio del prefetto, non sarebbe stato lo stesso un gravissimo attentato criminale alle nostre leggi italiane? Non possiamo che chiedere che nel concorso in magistratura sia inserito diritto della navigazione nazionale e internazionale.

 

Sono gradite correzioni e/o integrazioni.