P A G I N E     L I B E R E

Di Federico Fedenovus Novelli

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E L A B O R A T I

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PROGETTO “SALVAFAMIGLIE”

 

Famiglie e collocazione del risparmio

Parte seconda

 

Settore assicurativo: le polizze vita e i PIP

 

Di Federico Novelli

per Adusbef

Marzo 2014

 

Federico Novelli        e.mail: fedenovus@gmail.com

 

è Famiglie e risparmio (Parte prima). Investire in Titoli

 

Sommario

 

INTRODUZIONE: LE ASSICURAZIONI IN ITALIA OGGI 3

1............................... ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLIZZE VITA... 5

1.1  Il premio e i caricamenti 5

1.2  Il rendimento (per le polizze rivalutabili): tasso tecnico, tasso minimo garantito e aliquota di retrocessione... 6

1.3  Modificare il contratto. Problematiche legate al riscatto e alla riduzione della polizza.. 7

1.4  I risultati:  capitale o rendita ?.. 7

1.5  ASPETTI FISCALI 8

2................................................ LE POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED... 8

3............... I PIP, CONTRATTI VITA CON FINALITA’ PREVIDENZIALI 9

(PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI DI TIPO PREVIDENZIALE). 9

4............... IL REGIME FISCALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA... 11

5............................................ CODICE E LEGGI CI INFORMANO CHE…..... 14

LA NORMATIVA SULLE POLIZZE VITA... 14

6.................................................................. DECALOGO SULLE POLIZZE VITA... 20

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI FINALI.. 20

7............................................... PER INVIARE RECLAMI E SEGNALAZIONI 23

8. E’ interessante sapere che…..... 24

APPENDICE NORMATIVA... 26

SITI INTERNET CONSULTATI. 35

 


 

 

 

INTRODUZIONE: LE ASSICURAZIONI IN ITALIA OGGI

 

Il settore delle assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l’ assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda praticamente tutti i cittadini in quanto l’ auto costituisce, ormai, un bene di prima necessità; d’ altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento fondamentale per creare una sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono poi anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i quali costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e proprio la previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla crisi del sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe diventare addirittura necessaria.

Ci rendiamo subito conto, così, del fatto che le assicurazioni sono un settore che ha notevoli risvolti sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i cittadini nella condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche perché esistono numerosi rischi.

L’ oggetto di questa ricerca sono le assicurazioni sulla vita in generale e, nel dettaglio, le polizze vita stipulate con finalità previdenziali.

Gli atti normativi fondamentali in materia sono il Codice Civile ed il Codice delle Assicurazioni private (il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).

Esistono poi alcuni importanti regolamenti dell’ ISVAP (oggi IVASS) dei quali si parlerà più ampiamente in seguito.
Le polizze di assicurazione sulla vita possono essere di vari tipi. Esistono le polizze che coprono semplicemente dal rischio di decesso dell’ assicurato garantendo ai suoi familiari un capitale (polizze “caso morte”) ed esistono anche le polizze che erogano all’ assicurato o al beneficiario un capitale differito o una rendita anche se l’ assicurato è in vita (polizze “caso vita”).  Quanto alle polizze “miste”, queste danno una rendita sia nel caso di decesso dell’ assicurato, sia nel caso in cui questo sia in vita. Ci sono, poi, anche prodotti vita che costituiscono dei veri e propri investimenti (i contratti “linked”). Queste sono maggiormente rischiose e sono quelle dalle quali occorre stare lontano se non si hanno cognizioni finanziarie più che solide ed approfondite.
Degni di nota sono, infine, i contratti di assicurazione sulla vita che hanno finalità previdenziali;  come già accennato, questi tipi di copertura costituiscono un elemento che potrebbe diventare molto importante a causa della crisi della previdenza obbligatoria.

Una prima riflessione che si può fare a partire da questa classificazione è che la polizza caso morte costituisce una copertura assicurativa “pura”, ossia ripara dal rischio economico che consegue quando si verifica un decesso, mentre gli altri tipi di polizza sono dei veri propri investimenti, come nel caso delle “linked” oppure delle forme di risparmio (che implicano, però, sempre l’ investimento di una somma di denaro), come in quello delle polizze “caso vita”.
Quindi possiamo affermare fin da ora che se vogliamo stipulare polizze caso vita, miste o linked dovremo fare molta attenzione e ponderare bene le nostre scelte.
Per avere un quadro chiaro sulle varie tipologie di coperture sulla vita umana può essere utile sintetizzarle in uno schema:

 

Le coperture “caso morte” esulano da questo progetto. Conviene comunque ricordare che questa tipologia è suddivisa, in 2 “sottotipi”: le polizze tamporanee e quelle a vita intera. Le prime sono quelle che corrispondono al beneficiario un capitale solo nel caso in cui l’ assicurato muoia entro una data determinata; le altre, invece, liquidano la somma di denaro alla morte dell’ assicurato, in qualsiasi momento questa avvenga.

Le polizze  “caso vita” sono così strutturate: a fronte del pagamento di un premio (che può essere versato con quote annuali o in unica soluzione), la compagnia riconoscerà all’assicurato (o al beneficiario se così è stato deciso in contratto) un capitale o una rendita vitalizia.

Le polizze cosiddette “miste” possono essere considerate come  la risultante di una polizza caso vita e di una caso morte temporanea. Oltre alla rendita vitalizia o al capitale risultante,  garantiscono un capitale  caso morte, che la compagnia riconoscerà all’assicurato (o al beneficiario) in caso di decesso dell’assicurato.

4) Dal 2000, le compagnie hanno architettato nuove forme di polizze “vita”. Ci riferiamo alle polizze “linked”.  Queste hanno una componente finanziaria (molto rischiosa) talmente preponderante rispetto alla assicurativa da convincere il legislatore a toglierne il controllo all’Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) – oggi IVASS - per trasferirlo alla Consob.

Per grandi linee, quindi,  possiamo definire così il meccanismo di “funzionamento” di una polizza vita:

1) La compagnia incamera il premio dell’assicurato.

2) Ne investe in un fondo una parte perché ne incamera una quota  per coprire i suoi costi (“caricamenti”, si veda oltre) e per il pagamento delle imposte. Nel caso di polizze “miste”, la quota investita è ancora più bassa dovendo assicurare anche un capitale in caso di premorienza dell’assicurato.

3) Del  rendimento  di  tale investimento, retrocede una quota all’assicurato (“retrocessione” definita dal contratto).

4) Alla scadenza della polizza, si calcolerà il risultato finanziario da riconoscere al titolare sotto forma di capitale risultante o di rendita vitalizia.

Un discorso a parte meritano le polizze linked, che, come si diceva, costituiscono dei veri e propri prodotti finanziari (più che assicurativi) e, dunque, implicano meccanismi finanziari  speculativi. Se si ha intenzione di investire in questi prodotti occorre andare molto cauti, informarsi approfonditamente  e farsi consigliare da chi  è in grado di “capire” il prodotto che ci viene proposto.  
La differenza tra polizze unit linked ed index linked è che le prime hanno un andamento legato al valore di un fondo, mentre le seconde sono, invece collegate ad un indice borsistico (azionario).  
Esistono poi le polizze rivalutabili, coperture assicurative nelle quali il capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base degli utili finanziari derivanti dalle gestioni separate.

 

1.    ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLIZZE VITA

 

Merita ricordare le varie figure contrattuali coinvolte quando si ha a che fare con le polizze vita: contraente, assicurato, beneficiario e assicuratore. Il contraente è colui che materialmente stipula il contratto. L’ assicurato è colui sulla cui vita viene concluso il contratto. Il beneficiario è colui al quale viene liquidata la somma di denaro. L’ assicuratore è la controparte, ossia la compagnia di assicurazione. E’ possibile che contraente, assicurato e beneficiario siano la stessa persona. 

 

1.1    Il premio e i caricamenti

 

Il premio è il corrispettivo pagato dall’assicurato per trasferire in capo alla compagnia i rischi derivanti dal verificarsi dell’evento oggetto del contratto.
Chi sottoscrive una polizza vita può scegliere tra premio ricorrente (fisso o variabile in funzione di alcuni parametri) o un premio unico, pagato cioè in unica soluzione. Esiste anche l’ ipotesi del cosiddetto premio unico ricorrente; si tratta di un caso nel quale il contraente si impegna a pagare un premio unico, ma periodicamente: ossia si pagano più premi unici per più polizze diversificate ed autonome; ciascun premio unico pagato concorre a definire una quota di prestazione assicurata.
In tutti i vari casi, il premio che il contraente deve pagare alla compagnia di assicurazione viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le imposte.
Quindi è molto importante tenere presente questo: il premio “puro” è quella parte di premio che l’ impresa investe; il resto della somma pagata dall’ assicurato è costituita dai cosiddetti caricamenti, che rappresentano il costo che le compagnie sostengono per la fornitura del servizio; tale costo è a carico dell’assicurato e viene incamerato dalle compagnie detraendolo dal premio “puro” pagato.

 

1.2     Il rendimento (per le polizze rivalutabili)[1]: tasso tecnico, tasso minimo garantito e aliquota di retrocessione

 

Il rendimento di una polizza è il tasso di interesse che viene corrisposto come rivalutazione del capitale assicurato.
Quando si parla di rendimento occorre tenere presenti vari fattori e variabili.
Prima di tutto occorre considerare il tasso tecnico. Esso è il tasso di rendimento già riconosciuto al contraente in sede di stipula del contratto (una sorta di rendimento anticipato).
Vi è poi il tasso minimo garantito, ossia il rendimento minimo – se previsto - che viene garantito a prescindere dall’ andamento della gestione separata. Nel caso sia previsto, è comprensivo anche del tasso tecnico.
Altro elemento importantissimo da considerare quando si valuta una polizza è l’ aliquota di retrocessione; infatti è fondamentale tenere presente che non viene corrisposto tutto il rendimento maturato dall’investimento – da parte della compagnia -  della quota di premio risultante dopo aver detratto i caricamenti, ma solo una percentuale del rendimento stesso (che si attesta, in genere, intorno all’ 80%); questa percentuale è, appunto, l’ aliquota di retrocessione. E’ sempre presente sul contratto.
In certi casi, nelle polizze rivalutabili, è previsto il meccanismo di consolidamento delle prestazioni, che consiste nell’ acquisizione definitiva, da parte del contraente, degli interessi realizzati annualmente dalle gestioni separate; ciò indipendentemente dall’ andamento delle stesse negli anni successivi.
Si deve dunque stare molto attenti all’ effettivo rendimento quando si pensa di investire in un “prodotto vita”: in primo luogo perché non tutto il premio che si versa viene concretamente investito; in secondo luogo perché non tutto il rendimento viene riconosciuto al contraente, ma solo una parte (l’ aliquota di retrocessione).   

 

1.3    Modificare il contratto. Problematiche legate al riscatto e alla riduzione della polizza.

 

Esistono 3 possibilità di cambiare la propria situazione contrattuale riguardo ad una polizza vita. Si tratta del riscatto, della riduzione e della trasformazione del contratto. In tutti i casi occorre fare molta attenzione e ponderare bene le scelte per evitare di rimetterci.
Consideriamo prima l’ ipotesi del riscatto. Si tratta dell’ estinzione anticipata della polizza e occorre precisare subito che in genere è molto penalizzante.
Innanzitutto premettiamo che nelle fattispecie di alcune polizze non è possibile procedere al riscatto se non dopo aver pagato i premi per almeno 1 anno; si tratta dei contratti a premio unico; nel caso, invece, di prodotti che prevedono il versamento di premi annuali, il riscatto può essere richiesto dopo che sono decorsi 3 anni.
E’ sempre bene fare attenzione se si decide di riscattare la polizza: più il riscatto avviene lontano dalla data di scadenza del contratto, più si è penalizzati e, a volte, si può addirittura ricevere una cifra più bassa dell’ ammontare dei premi pagati fino a quel momento.  Certo è che il valore di riscatto è aleatorio e varia a seconda del tempo in cui si decide di chiudere il contratto. In ogni momento si può chiedere il valore del riscatto e la compagnia è tenuta a dare una risposta entro 20 giorni.
Diverso è il discorso sulla riduzione; essa ricorre allorquando si cessa di versare i premi. In tal modo il valore del contratto (ossia il capitale assicurato o la rendita) viene ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il contratto può essere riattivato.
Quanto alla trasformazione, essa consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza.
La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con l’ assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del vecchio.
E’ fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la propria polizza, in modo da non essere penalizzati. 

Parimenti è importante sapere a quali costi si può andare incontro nel caso in cui si richieda un prestito sulla polizza. Nei casi in cui è prevista la possibilità di richiedere un prestito, occorre tenere presente che questa non è regolamentata dal contratto. Sarà necessario pertanto richiedere espressamente alla compagnia  circa i costi e le condizioni dell’operazione. Si consideri che il prestito risulterà certamente penalizzante per il risultato finale.

 

1.4    I risultati:  capitale o rendita ?

 

Coloro che sottoscrivono una polizza vita possono optare per una rendita o per il capitale maturato fino alla conclusione del contratto.
La differenza fondamentale consiste nel fatto che, conclusa la polizza, la rendita viene erogata continuativamente nel corso della vita, mentre se si sceglie di optare per il capitale si riceverà una somma di denaro in un’ unica soluzione.
Nel caso di polizze rivalutabili, come abbiamo già accennato, il capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base dell’ andamento delle gestioni finanziarie separate.

 

1.5    ASPETTI FISCALI

 

Come si vedrà più approfonditamente in seguito, occorre tenere ben presenti i costi fiscali che deve sostenere colui che decide di investire in prodotti vita: ad essere tassate, in genere, sono le prestazioni erogate. Nondimeno, i premi possono essere detraibili o deducibili.

 

 

2.    LE POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED

 

Come già accennato nell’ introduzione, questi prodotti sono ad alto contenuto speculativo e vanno ben oltre la semplice copertura assicurativa dei rischi “vita”. In sostanza le due tipologie di polizza in esame hanno caratteristiche più di prodotti finanziari che assicurativi, tanto è vero che sono assoggettate alla disciplina del TUF (Testo Unico delle leggi in materia finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
Analizziamo separatamente i 2 tipi, che sono abbastanza simili.


2.1 Polizze  “unit linked”.


Queste polizze fanno confluire i premi pagati in fondi comuni di investimento nazionali ed internazionali, con portafoglio diversificato tra azioni ed obbligazioni.
Il tipo di fondo nel quale investire i premi versati è a scelta dell’ assicurato; per questo è necessario che chi ha intenzione di investire in questi prodotti abbia una notevole conoscenza del mondo della finanza e degli investimenti, poiché altrimenti potrebbe essere facilmente portato ad optare per prodotti non congeniali alle sue esigenze. Vero è, comunque, che l’ impresa assicuratrice dovrebbe teoricamente indirizzare il contraente verso polizze che vanno incontro alle sue necessità.
E’ possibile scegliere di cambiare, magari pagando una commissione, il fondo nel quale vengono investiti i premi versati.
Anche i contratti unit linked possono prevedere rendimenti minimi garantiti.

2.2 Polizze “index linked”

Le loro prestazioni sono legate ad un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad altri valori finanziari di riferimento. Si tratta, anche in questo caso, di prodotti particolarmente rischiosi; per questo l’ IVASS ha introdotto una disciplina in base alla quale i rischi derivanti da eventuali insolvenze delle società che emettono i titoli gravano sull’ impresa di assicurazione che emette la polizza.

E’ importante sapere che, sia per le polizze unit linked che per le index linked, nel caso in cui si verifichino perdite oltre il 30% la compagnia assicuratrice ha l’ obbligo di inviare al contraente una comunicazione nella quale viene specificato l’ ammontare delle perdite in questione. Se poi successivamente si dovessero verificare ulteriori perdite, nel caso in cui queste ultime siano pari o superiori al 10%, l’ impresa deve inviare comunicazione.

 

 

 

3.    I PIP, CONTRATTI VITA CON FINALITA’ PREVIDENZIALI

(PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI DI TIPO PREVIDENZIALE)

 

I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (PIP) consentono di creare una pensione integrativa ai cittadini che intendano investire loro capitali per il raggiungimento dello scopo. Essi sono forme di previdenza complementare individuali ed alternative ai fondi pensione aperti e consentono di ottenere i rendimenti maturati al raggiungimento dell’ età pensionabile. Prevedono delle agevolazioni fiscali e – come tutte le polizze–, hanno anche dei costi sotto forma di caricamenti che gravano sui premi versati.
E’ importante sottolineare che il patrimonio accumulato dalle imprese e costituito dai premi pagati dagli aderenti confluisce in gestioni separate; ciò significa che il contributo degli aderenti a queste forme previdenziali non fa parte del patrimonio dell’ impresa, che come tale sarebbe “attaccabile” dai creditori in caso di fallimento; come dice il nome stesso, infatti, il fondo nel quale confluiscono i premi è separato dal patrimonio della compagnia e serve esclusivamente a pagare le prestazioni agli iscritti.
Una considerazione da fare con riferimento a questi piani pensionistici è che ad essi si può aderire indipendentemente dalla situazione lavorativa.
Le regole per i PIP (Piani individuali pensionistici) sono stabilite in un apposito Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto. In questi documenti sono contenute le regole fondamentali, gli elementi identificativi del PIP, le caratteristiche principali ed i profili organizzativi. I PIP sono sottoposti alla vigilanza della COVIP, l’ organismo di vigilanza sulla previdenza complementare[2].
E’ importante sapere che a questi fondi si aderisce solo individualmente. Si possono iscrivere anche familiari a carico se il regolamento lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta. Anche i lavoratori del pubblico impiego possono aderire.
Dopo 2 anni è possibile trasferire la propria posizione su un altro strumento della previdenza complementare senza oneri.
Per quanto riguarda la contribuzione, il lavoratore dipendente, come quello autonomo, può decidere la periodicità della contribuzione ed il relativo importo, che possono essere modificati successivamente; è possibile destinare anche il solo flusso del TFR. Anche il datore di lavoro può contribuire ad alimentare il fondo pensione del suo dipendente.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, essi possono versare il loro contributo, ma non il flusso del TFR.
Gli investimenti posso essere scelti dall’ aderente tra una gestione separata o fondi interni o, ancora, si può investire in un OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio). Esistono poi forme miste, risultanti dalla compresenza di quelle ora menzionate.
Per quanto riguarda le gestioni separate, privilegiano investimenti di tipo prudenziale, in molti casi è anche previsto un rendimento minimo garantito. Per quanto concerne, invece, i fondi e gli OICR, gli investimenti possono essere azionari, obbligazionari o bilanciati.   
Come si diceva all’ inizio del paragrafo, un elemento da tenere bene in considerazione quando si aderisce a un fondo pensione (e, in generale, quando si stipulano polizze vita) sono i costi; nella fase di accumulo, i premi versati dal contraente vanno a coprire l’ attività di collocamento dei premi stessi e la gestione amministrativa (sono i caricamenti). I costi sono trattenuti come percentuale sui versamenti oppure in cifra fissa.
Come è facile intuire, i costi sono un fattore fondamentale da considerare allorquando si decide di aderire alla previdenza complementare; a tale proposito, sul sito internet della COVIP sono indicati gli ISC (indice sintetico di costo) delle varie forme pensionistiche.   
Nel caso in cui l’ aderente abbia partecipato ad una forma di previdenza integrativa per 5 anni, al termine del suo periodo di attività lavorativa, può trasformare la sua posizione individuale in rendita. E’ anche possibile scegliere una liquidazione in capitale (50% del capitale risultante).
Quando l’ iscritto ha maturato il diritto alla prestazione può anche decidere di trasferire la posizione individuale ad un’ altra forma della previdenza complementare nel caso in ci questa risulti più vantaggiosa.
Durante la fase di accumulo è possibile ottenere anticipazioni sulla propria posizione individuale oppure il riscatto parziale o totale della stessa.
Con riferimento all’ organizzazione, si consideri che le forme di previdenza complementare prevedono un responsabile dotato di particolari requisiti di professionalità e moralità che vigila sul corretto funzionamento e sulla gestione affinché questa avvenga nell’ esclusivo interesse degli iscritti.
Una nota finale sulla vigilanza: i PIP sono iscritti all’ Albo dei fondi pensione e sono soggetti alla vigilanza della COVIP, che ne approva i regolamenti; le condizioni generali di contratto sono, invece, dettate dall’ IVASS.

 

4.    IL REGIME FISCALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

 

L’ aspetto fiscale è fondamentale, spesso determinante quando si decide di acquistare un prodotto vita, perché il risultato finanziario risentirà, come ovvio, dall’incidenza delle imposte. Le continue rivisitazioni da parte del legislatore hanno creato diversificazioni e complessità nell’indagare il peso fiscale delle polizze vita o con finalità previdenziali. Cercheremo di essere più chiari e semplici possibile.
Per quanto riguarda la fiscalità, occorre distinguere tra le polizze stipulate fino al 31 dicembre 2000 e quelle stipulate dopo tale data.

A)  Fino al 31 dicembre 2000 il regime prevede:

 - con riferimento al premio:

          un’ imposta sul premio, calcolata applicando un’ aliquota del 2,5%;

          la detraibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, del premio pagato a patto che il contratto non abbia durata inferiore ai 5 anni; che entro i primi 5 anni non sia prevista la concessione di prestiti; che l’ importo su cui si calcolava la detrazione non può superare i 2.500.000 lire  (1.291,14 euro) all’ anno; che l’ aliquota per calcolare la detrazione è pari al 19%; che la detrazione è riconosciuta a chi è contemporaneamente contraente ed assicurato di una polizza che rispetti le condizioni per la detraibilità; la detrazione è altresì riconosciuta nel caso in cui l’ assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente, fermo restando il limite di 2.500.000 lire (1.291,14 euro).


- con riferimento al  capitale risultante si distinguevano i seguenti casi:

          capitale liquidato in caso di morte dell’ assicurato;

          capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’ assicurato.

Nella prima ipotesi il capitale è esente sia dall’ IRPEF, sia dell’ imposta sulle successioni.
Nella seconda ipotesi esso è soggetto a tassazione, a titolo di ritenuta definitiva in base all’ art. 6 della  legge 26 settembre 1985, n. 482. In base alla norma contenuta in questo articolo, le imprese devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa del 12,5%; detta ritenuta opera sulla differenza tra l’ ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ed è ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo nel caso in cui il capitale fosse corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.
- con riferimento alla  rendita vitalizia, questa deve essere dichiarata per il 60% dal beneficiario in sede di denuncia dei redditi. L’ impresa provvederà a operare una ritenuta d’ acconto.

B)   Con il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2001, il regime fiscale a cui sono sottoposte le assicurazioni sulla vita è cambiato.

Innanzitutto non si applica più alcuna imposta sul premio. E’ prevista, invece, la detraibilità del premio. A tale proposito occorre distinguere varie ipotesi.
Per quanto riguarda le polizze che coprono rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il premio è detraibile dall’ imposta IRPEF per un importo massimo di 1291,14 euro annui. L’ aliquota di detrazione è del 19%. Non sono detraibili, invece, i premi pagati per i contratti di assicurazione finanziari e previdenziali. Per quanto concerne i rendimenti finanziari ottenuti attraverso tali contratti, essi sono soggetti ad una aliquota fiscale del 12,5%.
Con specifico riferimento ai PIP, il regime fiscale prevede la deducibilità dal reddito imponibile dei premi fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro. I rendimenti sono assoggettati ad un’ imposta agevolata dell’ 11%.

         C) Una terza fase della normativa sulla tassazione delle polizze vita è stata avviata dal decreto 138 del 2011.

Il decreto in questione ha sancito (art. 2, commi 7 e 8) una tassazione del 20% per i redditi di capitale e dai redditi diversi di natura finanziaria([3]). Per quanto riguarda i casi più specifici dei contratti linked (sia unit che index) e delle polizze rivalutabili – nessuna tassazione è imposta sui premi, ma non c’è possibilità di dedurre o detrarre il versamento effettuato.
Con riferimento alle prestazioni, invece, se queste sono erogate al momento della scadenza o quando si decide di riscattare, la tassazione è del 20% sulle plusvalenze , ad eccezione delle prestazioni derivanti dai titoli pubblici o dai titoli ad essi equiparati. Sul capitale liquidato non si applica l’ IRPEF.
In caso di premorienza, invece, il capitale è esente dall’ IRPEF ed anche le eventuali plusvalenze non sono sottoposte all’ aliquota del 20%.
Passando all’ analisi del caso in cui venga liquidata una rendita in luogo del capitale, essa non costituisce reddito IRPEF; la rivalutazione annua della rendita è sottoposta alla tassazione del 20%, ad eccezione della parte riconducibile ai titoli pubblici, per la quale vige l’ aliquota del 12,5%.
Soffermiamoci ora sulle polizze con finalità previdenziale (PIP). In questo caso nessuna tassazione è prevista sul premio versato, che invece è detraibile, in misura del 19% fino ad un massimo di 630 euro ([4]).
Nei casi in cui è previsto il riscatto, l’ erogazione del capitale non è soggetta ad IRPEF; solo l’ eventuale plusvalenza  è tassata al 20% (salvo la parte riconducibile a titoli pubblici, che è soggetta ad aliquota del 12,5%). In caso di premorienza, invece, il capitale erogato non è soggetto a tassazione.
Nell’ ipotesi in cui la prestazione liquidata sia una rendita, questa non viene assoggettata a tassazione; solo la rivalutazione subisce un prelievo del 20% (o del 12,5% in caso di titoli pubblici).
      

      D) L’ ultima novità in ambito di fiscalità sulle polizze vita è stata introdotta  nel 2013 dal decreto-legge n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Prima di questo decreto era possibile detrarre il premio versato fino ad un massimo di 1.291,14 euro. Il decreto n. 102 del 2013 ha abbassato il tetto per la detraibilità per il periodo di imposta terminante il 31 dicembre 2013 a 630 euro; per il periodo di imposta successivo, ossia fino al 31 dicembre 2014, inizialmente il tetto era stato fissato a 230 euro; successivamente, in sede di conversione, è stato innalzato a 530.
Resta ferma la detraibilità del premio fino ad un importo massimo di 1.291,14 euro per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.   


 

 

5.    CODICE E LEGGI CI INFORMANO CHE…

LA NORMATIVA SULLE POLIZZE VITA

 

Il comparto assicurativo è oggetto di una normativa molto corposa e molto complessa. Oltre le norme di base contenute nel Codice Civile, il testo più importante che dobbiamo considerare in questa analisi è il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Oltre questi 2 atti ci sono poi le regole dettate dall’ IVASS (ex ISVAP).

 

IL CODICE CIVILE


Per quanto riguarda il Codice Civile, la disciplina sulle assicurazioni è contenuta negli articoli dal 1882 al 1932. In particolare, una sezione specifica (artt. 1919-1927) è dedicata proprio all’ assicurazione sulla vita.
L’ art. 1919 sancisce che l’ assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla vita del contraente stesso o su quella di un terzo.
In base al’ art. 1920, il contratto può essere concluso a favore del contraente oppure di un terzo. In ogni caso, colui a favore del quale si stipula la polizza è detto beneficiario.
Nel caso in cui il contraente non paghi il premio relativo al primo anno, l’ assicuratore, in base all’ art. 1924 ha diritto di agire nel termine di 6 mesi; se poi il contraente non paga i premi successivi entro i termini di tolleranza (o, in mancanza, entro 20 giorni), il contratto è risoluto di diritto ed i premi già pagati restano acquisiti dall’ assicuratore, salvo che esistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione[5] della somma assicurata.
Importante è la norma contenuta nell’ art. 1923, che sancisce la non pignorabilità delle somme che l’ assicuratore deve al contraente o al beneficiario.
A norma dell’ art. 1925, le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma in modo che l’ assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il valore del riscatto o della riduzione.

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Con riferimento al Codice delle assicurazioni occorre tenere in considerazione il Titolo XII, ossia le norme relative ai contratti. In questo titolo gli articoli dal 165 al 169 contengono diposizioni generali, valide anche per i contratti vita. Nel dettaglio, l’ art. 166 impone particolari criteri di redazione: viene specificato che il contratto deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente; le clausole che sanciscono decadenze, nullità, oneri o limitazioni delle garanzie per il contraente o per l’ assicurato sono scritte con caratteri di particolare evidenza.
L’ art. 167 statuisce che è nullo il contratto concluso con imprese non autorizzate o con imprese alle quali sia stato vietato assumere nuovi affari; la nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’ assicurato ed obbliga alla restituzione di tutti i premi pagati.
Scendiamo maggiormente nel particolare per quanto riguarda l’ assicurazione sulla vita; a questo proposito occorre considerare gli articoli dal 176 al 178.
L’ art. 177 ha importanti implicazioni pratiche in quanto disciplina il diritto di recesso; il contraente può esercitare il recesso entro 30 giorni da quando è a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L’ impresa di assicurazione deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che concerne questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e nel contratto. Nel momento in cui l’ impresa è a conoscenza della volontà del contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale l’ assicurazione ha avuto effetto; d’ altra parte la compagnia non deve rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’ emissione del contratto, a condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. E’ importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi.
E’ di fondamentale importanza il Titolo XIII, che tratta della trasparenza e della protezione dell’ assicurato.
Nell’ ambito di questo titolo, l’ art. 182 disciplina le informazioni pubblicitarie. Queste devono essere corrette e conformi a quanto contenuto nella nota informativa e nelle condizioni.  
L’ IVASS può:

-        chiedere l’ invio del materiale pubblicitario;

-        sospendere, in via cautelare la pubblicità sospettata di violare le norme sulla correttezza e la trasparenza e, nei casi più gravi (violazione accertata), vietarne la diffusione.

In base all’ art. 183, le imprese di assicurazione devono assumere determinati criteri di comportamento. In particolare devono comportarsi secondo correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli assicurati e dei contraenti.
Hanno poi l’ obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai contraenti riguardo alle loro esigenze e di far sì che essi siano sempre adeguatamente informati.
Altro dovere è quello di gestire correttamente i conflitti di interesse in modo da evitarli quando ciò sia ragionevolmente possibile e da evitare che rechino pregiudizio agli assicurati.
Le compagnie assicurative sono obbligate poi ad effettuare una gestione finanziaria sana e prudente e a porre in atto misure idonee per salvaguardare i diritti di contraenti ed assicurati.
In caso di fondato sospetto di violazione delle norme relative alla trasparenza e alla correttezza, l’ IVASS sospende, in via cautelare, la commercializzazione del prodotto; invece nell’ ipotesi di accertata violazione delle norme ne vieta la commercializzazione (art. 184).
Di fondamentale importanza è la Nota informativa. Essa è il documento nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché il contraente e l’ assicurato possano effettuare scelte consapevoli e ponderate. Le regole in merito alla nota informativa sono contenute nell’ art. 185.
La compagnia deve consegnare la contraente la nota unitamente alle condizioni di assicurazione prima della stipula del contratto.
Nella nota, che deve essere redatta secondo i criteri contenuti in un apposito regolamento dell’ IVASS, devono essere contenute anche le informazioni riguardanti le garanzie e gli obblighi a carico della compagnia, le esclusioni o limitazioni delle garanzie, le decadenze, le rivalse, i diritti e gli obblighi in corso di contratto ed in caso di sinistro, la legge applicabile e la procedura da seguire in caso di reclamo.
Inoltre, per alcuni rami assicurativi tra cui le assicurazioni sulla vita, devono essere fornite tutte le informazioni supplementari per comprendere le caratteristiche essenziali del contratto.
In particolare viene stabilito che al contraente di un’ assicurazione sulla vita vadano comunicate, per tutto il periodo  di  durata  del  contratto,  le  informazioni  indicate  nel regolamento  adottato dall' ISVAP (oggi IVASS) con particolare riguardo alle spese, alla  composizione  ed  ai  risultati  della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato. 
L’ art. 186 prevede addirittura che le compagnie possano inviare all’ IVASS, in via preventiva, la nota informativa affinché possa essere da questo valutata, fermo restando che il giudizio di conformità dell’ IVASS non può essere utilizzato dalla compagnia a fini promozionali.
Infine, a norma dell’ art. 187, l’ IVASS può chiedere alle imprese di integrare la nota informativa con ulteriori informazioni.
Tutte le diposizioni di cui ora si è dato conto sono assistite da norme sanzionatorie, che si trovano negli artt. 318-320 del Codice. In particolare, oltre le sanzioni previste per la violazione delle regole di comportamento o di regole sull’ informazione pubblicitaria, viene ad essere punita (con sanzione che va da 2.500 euro a 25.000 euro) anche l’ omessa consegna della nota informativa.
Un settore di notevole importanza economica e sociale quale è quello delle assicurazioni richiede certamente una normativa stringente in materia di pubblicità e di informazione.

 

I REGOLAMENTI ISVAP/IVASS

A questo proposito, oltre la già dettagliata legislazione che abbiamo ora analizzato, l’ ISVAP (ora IVASS), ha emanato, nel 2010, un regolamento molto minuzioso, a garanzia dell’ utente dei servizi assicurativi. Detto regolamento (n. 35 del 26 maggio 2010) disciplina la pubblicità e la nota informativa.
In particolare, come stabilito dall’ art. 3, comma 1, il regolamento si applica al contenuto del fascicolo informativo ed allo schema della scheda sintetica della nota informativa.
Con riferimento al fascicolo informativo si fa presente che esso costituisce il documento fondamentale che contiene tutto ciò che è necessario a fornire all’ utente un’ informazione completa e trasparente, ossia, a norma dell’ art. 4, comma 3:

-La nota informativa;

-La scheda sintetica;

-Le condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;

-Il glossario;

-Il modulo di proposta o di polizza.

Non appena disposta la commercializzazione di un determinato prodotto assicurativo individuale,  l’ impresa pubblica sul proprio sito internet il fascicolo informativo relativo al prodotto per la durata dei contratti stipulati.
L’ art. 5 del regolamento impone precisi criteri di redazione per il fascicolo come, ad esempio:

- l’ uso di espressioni chiare e sintetiche che consentano al potenziale contraente di comprendere al meglio il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere;

- l’ utilizzo di caratteri ed accorgimenti grafico-tipografici che assicurino una lettura agevole;

- l’ adozione di caratteri di particolare evidenza per le clausole che impongono particolari oneri, rischi e obblighi a carico del contraente o dell’ assicurato ovvero sanciscono esclusioni, limitazioni o sospensioni della garanzia, decadenze o nullità.
Per quanto riguarda, invece, la proposta, essa viene redatta su fogli di carta copiativa staccabili e, nel caso di emissione dei contratti attraverso strumenti informatici, occorre comunque che ci sia identità tra le informazioni acquisite dall’ impresa e quelle contenute nella copia consegnata al contraente.   
Le compagnie devono poi far sottoscrivere al contraente una dichiarazione, redatta con caratteri di stampa particolarmente evidenti, nella quale viene specificato che sono stati consegnati tutti i documenti che formano il fascicolo informativo.
Specifiche avvertenze devono essere indicate con riferimento alla compilazione del questionario sanitario.
Infine, è importante sottolineare che l’ impresa ha l’ obbligo di riservare uno spazio all’ indicazione dei mezzi di pagamento e della periodicità del premio.
Un elemento da considerare, nell’ ambito del fascicolo informativo, è la scheda sintetica. Questo documento, previsto per i contratti con partecipazione agli utili e per le polizze linked, illustra in modo sintetico le caratteristiche essenziali del contratto allo scopo di fornire al potenziale contraente gli elementi fondamentali per farsi un’ idea. La scheda, in base all’ art. 7, è redatta secondo precisi criteri stabiliti dall’ IVASS.
Fondamentale, al fine di operare scelte ponderate e consapevoli, è la Nota informativa. Questo atto contiene tutte le informazioni basilari affinché il contraente possa pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi derivanti dal contratto.
Anche la Nota deve essere redatta secondo precisi criteri stabiliti dall’ IVASS negli allegati al Regolamento. Essa varia a seconda della tipologia di contratto.
Con riferimento più specifico ai contratti con partecipazione agli utili[6], deve essere previsto anche un Progetto esemplificativo contenente una previsione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto. Le proiezioni sono effettuate sulla base del tasso di rendimento minimo garantito specificato contrattualmente e ad un’ ipotesi di rendimento finanziario prevista dall’ IVASS che è del 4% annuo.
L’ art. 11 stabilisce che le compagnie provvedano, entro il 31 maggio di ogni anno, ad aggiornare la Scheda sintetica e la nota informativa; se le modifiche avvengono in un tempo antecedente a detto aggiornamento, le imprese devono tempestivamente dare conto delle modifiche sui loro siti internet e provvedono ad integrare i documenti informativi in circolazione.
Per quanto riguarda i contratti a prestazioni rivalutabili le compagnie pubblicano su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e sul loro sito internet il prospetto della composizione della gestione separata ed il relativo rendiconto.
Le imprese devono anche (art. 13) comunicare per iscritto al cliente, in occasione della prima comunicazione da inviare al contraente, le eventuali modifiche al fascicolo informativo.
E’ previsto (art. 14), nel caso di contratti con partecipazione agli utili, l’ invio di un estratto conto annuale della posizione assicurativa.
Sempre con riferimento ai contratti con partecipazione agli utili a premi ricorrenti, nel caso di variazione del tasso di interesse garantito, le imprese devono comunicare per iscritto preventivamente la variazione (art. 15).
In base all’ art. 17 la compagnia deve inviare, 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con l’ indicazione del termine di scadenza e l’ elenco della documentazione da trasmettere per la liquidazione del contratto.
In base all’ art. 18, in caso di trasformazione del contratto che implica il mutamento delle prestazioni maturate nel contratto originario, comunica al contraente le caratteristiche fondamentali del nuovo contratto in modo da porlo in condizione di confrontare le peculiarità del nuovo contratto con quelle di quello originario. A tal fine invia al contraente un documento informativo redatto in base a determinati criteri (cfr. allegato 5 del Regolamento) e un nuovo fascicolo informativo.
Con riferimento alle comunicazioni in corso di contratto (art. 21) si specifica che esse possono anche avvenire attraverso forme “a distanza”, ma ci deve comunque essere la possibilità di registrare queste comunicazioni su supporti durevoli.
Gli articoli 22, 23 e 24 stabiliscono la disciplina dell’ informazione in merito ai prodotti finanziario-assicurativi qualificati come etici o socialmente responsabili.
Una specifica parte del Regolamento è dedicata agli obblighi informativi che devono essere adempiuti in materia di polizze linked e di operazioni di capitalizzazione. Ebbene, nel caso delle operazioni di capitalizzazione vengono applicati gli artt. 12-14, ossia le imprese devono pubblicare su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il prospetto della composizione della gestione separata ed il relativo rendiconto; devono rendere conto delle eventuali modifiche apportate al fascicolo informativo; hanno altresì l’ obbligo di inviare un estratto conto annuale con la posizione assicurativa del contraente.   
Ad entrambe le ipotesi vengono (operazioni di capitalizzazione e polizze linked), invece, applicate le diposizioni contenute negli articoli dal 15 al 22.
L’ art. 26 prescrive la pubblicazione su un quotidiano nazionale e sul sito internet della compagnia, per quanto concerne i contratti unit linked, del valore della quota del fondo (o della quota o azione dell’ OICR) che costituisce la base per la determinazione delle prestazioni con la relativa data di valorizzazione.
Per i prodotti index linked stipulati anteriormente al Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 32 dell’ 11 giugno 2009, le compagnie devono pubblicare l’ indice o il valore di riferimento che costituisce la base delle prestazioni dei contratti ed il rating aggiornato dell’ emittente ovvero la denominazione ed il rating del garante dello strumento finanziario con l’ agenzia di rating che l’ ha attribuito.
Se il contratto è stato stipulato dopo l’ entrata in vigore del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n.32 dell’ 11 giugno 2009, le imprese dovranno pubblicare, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul loro sito internet, i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale nozionale di 100 euro.
In base a quanto disposto nell’ art. 27, in relazione ai prodotti unit linked, le compagnie sono obbligate a trasmettere al contraente una lettera di conferma dell’ investimento nella quale sono indicati il premio di perfezionamento lordo versato e quello investito, la data di decorrenza del contratto, il valore unitario delle quote, la data di valorizzazione e il numero delle quote attribuite.
Nell’ art. 28 sono invece elencate tutte le informazioni che devono essere date nell’ estratto conto annuale che l’ impresa invierà al contraente 60 giorni prima della chiusura di ogni anno solare; ciò sia per le polizze unit linked che per quelle index linked.
E’ importante sottolineare che l’ art. 29 prescrive che, nel caso in cui, per un contratto unit linked, la compagnia deve informare il contraente quando il controvalore delle quote detenute dal contraente si riduca di oltre il 30% rispetto all’ ammontare complessivo dei premi investiti; parimenti, la stessa informazione deve essere data per ogni eventuale successiva perdita pari o superiore al 10%.
Analoga norma è prevista per le perdite di valore degli indici che determinano diminuzioni dei riscatti nel caso prodotti index linked.     
Nell’ ambito della normativa occorre anche fare menzione del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006, che detta le regole per gli intermediari assicurativi disciplinando minuziosamente l’ attività di intermediazione, i requisiti richiesti ai soggetti che intendano intraprendere tale attività ed imponendo stringenti regole di comportamento nei confronti della clientela.
Infine, merita una nota il Regolamento ISVAP (oggi IVASS) dell’ 11 giugno 2009, che disciplina le polizze vita le cui prestazioni sono collegate ad indici o ad altri valori di riferimento (unit e index linked); esso stabilisce, ad esempio, quali sono gli indici ed i valori ammissibili e in che modalità vanno indicizzati affinché siano resi il più possibile comprensibili per il contraente.

 

 

6.    DECALOGO SULLE POLIZZE VITA

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI FINALI.

 

Il settore delle assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l’ assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda praticamente tutti i cittadini in quanto l’ auto costituisce, ormai, un bene di prima necessità; d’ altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento “considerato” fondamentale per creare una sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono poi anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i quali costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e proprio la previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla crisi del sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe diventare addirittura necessaria. 
Ci rendiamo subito conto, così, del fatto che le assicurazioni sono un settore che ha notevoli risvolti sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i cittadini nella condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche perché esistono numerosi rischi.
Per questo si è inteso creare un piccolo decalogo per vedere quali possono essere opportunità, rischi e cose alle quali stare attenti quando si decide di investire in polizze sulla vita.

 

1)   Si consideri bene la scelta di sottoscrivere prodotti assicurativi vita e compararne le caratteristiche con altre forme di investimento (titoli di Stato, fondi di investimento in piani di accumulo).

2)   Stare bene in guardia con le polizze unit e index linked: questi prodotti hanno una valenza molto più finanziaria che assicurativa; costituiscono forme di investimento molto rischiose. Se non si hanno conoscenze finanziarie più che solide ed approfondite, è meglio stare alla larga da questo tipo di prodotti.

3)   Riscatto. Il riscatto consiste nell’ estinzione anticipata del contratto; quasi sempre il riscatto è molto penalizzante; più esso avviene lontano dalla scadenza prevista, più ci si rimette. In soldoni, se non si supera la metà del periodo di durata della polizza,  non verrà restituito neppure il capitale investito. In alcuni casi viene poi stabilito nel contratto che il riscatto non può essere effettuato prima che sia trascorso un certo tempo (1 anno se si tratta di polizze a premio unico, 3 anni nell’ ipotesi di premi annuali).

4)   Riduzione. La riduzione consiste nella cessazione del pagamento dei premi (mentre continuano ad essere valorizzati quelli già pagati). Occorre informare per raccomandata la compagnia. E’ evidente che il capitale risultante alla fine del periodo sarà ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il contratto può essere riattivato.

5)   Trasformazione. La trasformazione, consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza.
La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con l’ assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del vecchio.
E’ fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la propria polizza, in modo da non essere penalizzati.  Ad esempio, se la polizza “vecchia” gode di un tasso minimo garantito, verificare gli effetti del cambiamento del contratto.

6)   Caricamenti. Quando si vuole acquistare un prodotto vita bisogna fare attenzione anche al premio e ai caricamenti. Consideriamo che quando paghiamo il premio, non tutto il suo ammontare viene investito dall’ assicuratore. L’ importo, infatti, viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le imposte.

7)   Retrocessione. Altro elemento a cui stare attenti è l’ aliquota di retrocessione: a questo proposito occorre considerare che non tutto il rendimento del capitale versato ed investito dalla compagnia, viene corrisposto, ma solo una percentuale di esso (che si attesta, in genere, intorno all’ 80%); questa percentuale è, appunto, l’ aliquota di retrocessione.
In alcuni casi i contratti possono offrire un rendimento minimo garantito, a prescindere dall’ andamento della gestione separata.

8)   Attenti al regime fiscale. Un aspetto fondamentale da considerare quando ci si appresta a sottoscrivere un’ assicurazione vita è quello della fiscalità. Il regime attuale, in vigore dal 2011, prevede una tassazione del 20% sui rendimenti (aliquota del 12,5% in caso di titoli pubblici).
Per quanto riguarda la detraibilità del premio, bisogna fare bene attenzione al fatto che, dall’ agosto 2013, si è notevolmente abbassato il tetto della detrabilità: non più 1.291,14 euro, bensì 630 euro per il periodo di imposta 2013; e le cose peggioreranno ulteriormente nel periodo di imposta 2014, quando si potrà detrarre il premio solo per un massimo di 530 euro.
Resta il tetto di 1291,14 euro
Diverso è il regime fiscale per le polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000.
Si consiglia, quindi, di informarsi bene riguardo alla fiscalità della polizza che si ha e di valutare bene vantaggi e svantaggi.

9)   Con riferimento alla normativa, teniamo presente che essa è abbastanza garantista per il consumatore, purché informato. Ci sono diposizioni stringenti in materia di trasparenza e correttezza sia con riferimento alla fase precontrattuale che a quella contrattuale. Le compagnie, prima della stipula devono consegnare la Nota informativa, il documento all’ interno del quale sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché si possa fare una scelta ponderata e consapevole. Oltre la nota esiste poi il fascicolo informativo, che è il documento che contiene tutto ciò che necessario a far sì che il potenziale contraente abbia un’ informazione precisa e completa, ovvero:

-La nota informativa;

-La scheda sintetica;

-Le condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;

-Il glossario;

-Il modulo di proposta o di polizza.
Si ricorda che le compagnie devono pubblicare il fascicolo sul loro sito internet non appena commercializzano un prodotto.

 

10)   Recesso. Per quanto riguarda il recesso, il contraente può esercitarlo entro 30 giorni da quando è a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L’ impresa di assicurazione deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che concerne questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e nel contratto. Nel momento in cui l’ impresa è a conoscenza della volontà del contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale l’ assicurazione ha avuto effetto; d’altra parte la compagnia non deve rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’ emissione del contratto, a condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. E’ importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi.

 


 

7.    PER INVIARE RECLAMI E SEGNALAZIONI

 

IVASS

L’ Autorità che vigila sul corretto comportamento delle imprese assicuratrici private è l’ IVASS (ex ISVAP).

Poiché si tratta di un’ Autorità indipendente, l’ IVASS non può fornire consigli commerciali in merito a specifiche imprese. Tuttavia il consumatore può inviare all’ Istituto segnalazioni o reclami nei confronti delle compagnie usando i seguenti contatti:

NUMERO VERDE: 800-486661. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30

Se si chiama dall’ estero il numero è: 06-42021095

Sul sito dell’ IVASS (www.ivass.it) alla sezione “per il consumatore” si trovano tutte le informazioni necessarie anche per presentare i reclami.

La PEC dell’ IVASS è : ivass@pec.ivass.it

Segnaliamo che questo indirizzo è utilizzabile solo se si ha una casella di posta certificata. Se il messaggio viene spedito da una casella ordinaria, esso sarà automaticamente inoltrato al seguente indirizzo: scrivi@ivass.it.

 

COVIP

Altra Autorità di vigilanza è la COVIP, che è competente per i Fondi Pensione:

Questi i contatti:

Indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma

(Orario Protocollo: lunedì – giovedì ore 9:00-13,30 e 14:30-17:00 – venerdì ore 9:00-14:00)

Centralino telefonico: (+39) 06.69506.1

Fax (+39) 06.69506.304

Indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it

 

CONSOB

Le polizze “linked” ricadono sotto la vigilanza della Consob

Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma
telefono (centralino): 39 06 84771

PEC: consob@pec.consob.it

 Accettazione corrispondenza a mano:

-per la sede di Roma: Via Claudio Monteverdi, 19
-per la sede di Milano: Via Broletto, 7
Orario di apertura: 8.15-13.30 e 14.15-16.30, dal lunedì al venerdì

 


 

8. E’ interessante sapere che…

 

COME SONO INVESTITI I PREMI NETTI DEGLI ASSICURATI?

I contratti vita che hanno una finalità finanziaria investono in appositi fondi che acquistano diversi tipi di titoli: titoli di Stato, obbligazioni, azioni.
Quanto versato dai contraenti avviene attraverso la costituzione di gestioni separate; ciò significa che viene formato un patrimonio separato da quello della compagnia, che serve proprio a remunerare l’ investimento del contraente. Il fatto che il patrimonio è separato da quello dell’ impresa fa sì che, in caso di fallimento di quest’ ultima, la gestione separata non è attaccabile dai creditori.
Gli investimenti nei quali sono impiegati i premi che i contraenti versano alla compagnia assicuratrice hanno un carattere tipicamente prudenziale. Ciò vale per i prodotti di ramo I, ma non per le polizze linked; quando si stipula questo tipo di polizze, si diceva anche in precedenza, occorre avere delle solide conoscenze finanziarie ed essere molto prudenti.

L’ ANDAMENTO DELLE POLIZZE VITA NEL PERIODO RECENTE

Nonostante tutti i rischi legati ai prodotti vita, specie quelli con finalità finanziaria, possiamo affermare, sulla base dei dati statistici più recenti, che questi prodotti (probabilmente anche quelli più rischiosi) esercitino una certa attrazione nei confronti del pubblico.

Il mercato assicurativo interno rileva i seguenti dati quantitativi:

Anno 2010: i premi complessivi aggregati dalle compagnie Italiane  raggiungere il livello di 125,954 miliardi di euro, con un ulteriore incremento per il ramo vita, passato a 90,102 miliardi (+11 per cento rispetto al 2009), mentre il ramo danni scende a 35,852 miliardi (-2,3 per cento sul 2009).

Anno 2011: si assiste ad una inversione di tendenza con una diminuzione che porta il monte premi a poco più di 110 miliardi di euro.

Anno 2012: la tendenza si conferma anche per il 2012 con monte premi che scende a 105,120 miliardi di euro. In particolare il ramo danni si attesta a 35,407 miliardi (-2,6% sul 2011) ; il ramo vita a 69,713 (-5,6% sul 2011).

Anno 2013: se ci basiamo su quanto contenuto nella Statistica sui premi nel 2° trimestre 2013 prodotta dall’ IVASS, riscontriamo come i premi raccolti per i contratti vita di ramo I (quelli sulla durata della vita umana, di cui all’art. 2 del Codice delle assicurazioni), ammontano a 30.857 milioni di euro, con un incremento percentuale del 18% sul 1° semestre del 2012. Entrando nel dettaglio dei contratti di ramo III (quelli con contenuto più specificamente finanziario), i premi ammontano a 9.418 milioni di euro, registrando un aumento del 34,5% rispetto al primo semestre 2012. Solo relativamente ai fondi pensione c’è stata una diminuzione dei premi pari al 17,2% rispetto al primo semestre del 2012.
In totale, considerando tutti i rami vita, i premi raccolti nel 2013 ammontano a 94 miliardi di euro e, secondo una stima di Prometeia, nel 2014 ci sarà un aumento nella raccolta premi pari all’ 8% sul 2013.


CONCLUSIONI

 

Dall’ analisi effettuata emerge che, quando si pensa di investire i propri risparmi in un prodotto vita, occorre fare molta attenzione ed operare scelte ponderate. Bisogna, inoltre, avere una base minima di nozioni finanziarie; nel caso, poi, delle polizze linked si deve avere un’ approfondita cultura finanziaria in quanto, come si è detto, questi strumenti sono molto rischiosi, soprattutto per il sottoscrittore.
Un’ attenzione particolare deve essere riservata, per valutare la convenienza di una polizza, al regime fiscale; a questo proposito si si tenga presente l’ ultima novità introdotta con il decreto-legge n. 102 dell’ agosto 2013: la detraibilità dei premi versati al 19% potrà essere effettuata, per il periodo d’ imposta 2014, solo per un importo massimo di 530 euro, mentre prima si poteva detrarre fino ad un massimo di 1.291,14 euro. Da questo punto di vista diminuisce molto la convenienza di rivolgersi ad un prodotto vita. Si consideri, poi, che a partire dal 2011, è aumentata l’ aliquota per la tassazione delle prestazioni erogate che è passata, dal 12,5% dei regimi precedenti, al 20%; solamente per le prestazioni riconducibili ai titoli pubblici resta vigente l’ aliquota del 12,5%.
Per quanto riguarda la normativa, si è visto che essa è molto complessa e articolata. Dall’ analisi delle norme contenute nel Codice Civile, nel Codice delle assicurazioni e nei regolamenti IVASS, emerge la volontà di tutelare ampiamente il potenziale contraente dei prodotti vita: riscontriamo ciò soprattutto se ci soffermiamo sulle diposizioni in materia di trasparenza e correttezza, su quelle contrattuali e sulle norme che stabiliscono che le imprese devono andare incontro il più possibile alle esigenze ed alle necessità dei contraenti. Minuziosamente è poi disciplinato, soprattutto dal regolamento IVASS del 2010, tutto ciò che concerne il fascicolo informativo, la nota e la scheda sintetica.
A fronte di una normativa così stringente e così garantista per i contraenti, gli assicurati ed i beneficiari, occorre però non abbassare mai la guardia e tenere conto del fatto che quando si pensa di accostarsi ad un prodotto vita, si ha a che fare con strumenti spesso altamente rischiosi, per valutare la convenienza dei quali c’è necessità di avere delle solide cognizioni finanziarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE NORMATIVA

 

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo III – Dei singoli contratti, Capo XX - Dell’ assicurazione

Sezione III – Dell’ assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927)

Art. 1919.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 1920.
Assicurazione a favore di un terzo.

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 1921.
Revoca del beneficio.

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Art. 1922.
Decadenza dal beneficio.

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.

Art. 1923.
Diritti dei creditori e degli eredi.

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Art. 1924.
Mancato pagamento dei premi.

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Art. 1925.
Riscatto e riduzione della polizza.

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Art. 1926.
Cambiamento di professione dell'assicurato.

I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione.

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l'assicurato, dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

Art. 1927.
Suicidio dell'assicurato.

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

 

Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI

 

Art. 2.

(Classificazione per ramo)

 

1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;

elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;

vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;

spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17. Tutela legale: tutela legale;

18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, ?Infortuni e malattia?;

b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, ?Assicurazioni auto?;

c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, ?Assicurazioni marittime e trasporti?;

d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,

?Assicurazioni aeronautiche?;

e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, ?Incendio ed altri danni ai beni?;

f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, ?Responsabilità civile?;

g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, ?Credito e cauzione?;

h) per tutti i rami, ?Tutti i rami danni?.

5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

a) sono connessi con il rischio principale;

b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;

c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.

6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

 

 

 

TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 165.
(Raccordo con le disposizioni del codice civile)

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 166.
(Criteri di redazione)

1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 167.
(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)

1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

Art. 168.
(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

Art. 169.
(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

CAPO IV - ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 176.
(Revocabilità della proposta)

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 177.
(Diritto di recesso)

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 178.
(Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori)

1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 182.
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)

1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione.

Art. 183.
(Regole di comportamento) (1)

1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

(1) Si veda il provvedimento ISVAP 16 novembre 2006 (pubblicato in G.U. Serie gen. N. 281 del 2 dicembre 2006).

Art. 184.
(Misure cautelari ed interdittive)

1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.


CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Art. 185.
(Nota informativa)

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse.
Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.

Art. 186.
(Interpello sulla nota informativa)

1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo fmo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

Art. 187.
(Integrazione della nota informativa)

1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

 

CAPO IV - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

Art. 318.
(Pubblicità di prodotti assicurativi)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.

Art. 319.
(Regole di comportamento)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Art. 320.
(Nota informativa)

1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA FINANZIARIA (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

 

Capo II

Svolgimento dei servizi e delle attività

 

Art. 21

(Criteri generali)

 

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

 

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

 

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

 

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

 

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

 

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

 

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

 

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

 

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

 

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

 

 Art. 23

(Contratti)

 

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

 

2. E'nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

 

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

 

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.

 

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

 

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

Art. 25-bis 166

(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)

 

1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione 167.

 

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1 168.

 

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell' esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

 

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2 169.

 

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile 170.

 

9.     L'Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

 

 

Capo IV

Offerta fuori sede

 

Art. 30

(Offerta fuori sede)

 

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

 

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

 

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività 180.

 

2. Non costituisce offerta fuori sede:

 

a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

 

b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze 181.

 

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

 

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall' articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) 182;

 

b) dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr 183.

 

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l' offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis) 184.

 

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d' investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia 185.

 

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede 186.

 

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

 

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

 

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

 

Art. 117-ter

(Disposizioni in materia di finanza etica)

 

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973

 

Art. 31.

Interessi delle obbligazioni pubbliche

 

Sono   esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dall'imposta locale  sui  redditi  gli  interessi,  i premi e gli altri frutti dei titoli  del  debito  pubblico,  dei buoni postali di risparmio, delle cartelle  di  credito  comunale  e  provinciale  emesse  dalla  Cassa
depositi  e  prestiti  e  delle  altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni,   province   e   comuni   e   da   enti  pubblici  istituiti esclusivamente   per   l'adempimento   di   funzioni  statali  o  per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

 

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124)

 

Art. 12.

 

     (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

 

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire  due  milioni  e 500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro  630  per  il  periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché'  a  ((euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a  decorrere  dallo  stesso  periodo  d'imposta,  a  euro   1.291,14,
limitatamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente))".  
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta  in  corso  alla data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530))  a  decorrere  dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7 settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai  fini  delle  imposte  sui redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive.  A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa  l'applicazione  delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92)).


 

SITI INTERNET CONSULTATI

 

 

http://argomenti.ilsole24ore.com    

http://mediazione.studilegali.it      

http://studiolegalefiorentino.net

www.agenziaentrate.gov.it

www.ania.it

www.assicurazionipreventivo.it

www.bipiemmevita.it

www.borsa-finanza.com

www.covip.it

www.econ-pol.unisi.it

www.facile.it

www.ilsole24ore.com

www.lastampa.it

www.monetos.it

www.ridolfiassicurazioni.it

www.studiogarulli.com

www.theblazonedpress.it

 

 

 



[1] Sostanzialmente tutte le polizze, salvo quelle temporanee caso morte (che sono di puro rischio), sono rivalutabili, ossia possono prevedono una rivalutazione annuale delle prestazioni.

[2] Il decreto legislativo 252 del 2005 disciplina le forme pensionistiche complementari. E’ entrato in vigore il 1° gennaio 2007. I contratti stipulati prima di quella data (cosiddetti “vecchi PIP”) sono sottoposti al controllo dell’ IVASS, mentre i

nuovi PIP sono soggetti alla vigilanza della COVIP, l’ organismo che supervisiona i fondi pensione.  

[3] Per i titoli e le obbligazioni di cui all’art. 31 del DPR n. 601 del 1973 l’ aliquota è del 12,5%.

[4] Fino all’ agosto 2013 l’ importo massimo detraibile era di 1291,14  euro, come si vedrà meglio in seguito.

[5] La riduzione è la diminuzione delle prestazioni erogate dalla compagnia in conseguenza del fatto che il contraente sospende il pagamento dei premi. Il riscatto, invece, è la chiusura anticipata del contratto, su richiesta dell’ assicurato. 

[6] Si tratta delle polizze che prevedono meccanismi di accrescimento delle prestazioni erogate come, ad esempio, la partecipazione agli utili di una gestione separata.