P A G I N E L I B E R E Di Federico Fedenovus Novelli
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PROGETTO “SALVAFAMIGLIE”
Famiglie e collocazione del risparmio
Parte
seconda
Settore assicurativo: le polizze vita e i PIP
Di Federico
Novelli
per Adusbef
Marzo 2014
Federico
Novelli e.mail: fedenovus@gmail.com
è Famiglie e risparmio (Parte prima). Investire in Titoli
Sommario
INTRODUZIONE: LE ASSICURAZIONI
IN ITALIA OGGI
1............................... ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLIZZE VITA
1.3 Modificare il contratto. Problematiche legate al riscatto
e alla riduzione della polizza.
1.4 I risultati:
capitale o rendita ?
2................................................ LE POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED
3............... I PIP, CONTRATTI VITA CON FINALITA’ PREVIDENZIALI
(PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI
DI TIPO PREVIDENZIALE).
4............... IL REGIME FISCALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA
5............................................ CODICE E LEGGI CI INFORMANO CHE…
LA NORMATIVA SULLE POLIZZE VITA
6.................................................................. DECALOGO SULLE POLIZZE VITA
RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI
FINALI.
7............................................... PER INVIARE RECLAMI E SEGNALAZIONI
8. E’ interessante sapere che…
Il settore delle
assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici
maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni
sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l’
assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda
praticamente tutti i cittadini in quanto l’ auto costituisce, ormai, un bene di
prima necessità; d’ altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e
soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento fondamentale per creare una
sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono poi anche i
contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i quali
costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e proprio la
previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla crisi del
sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe diventare
addirittura necessaria.
Ci rendiamo subito conto,
così, del fatto che le assicurazioni sono un settore che ha notevoli risvolti
sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i cittadini nella
condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche perché esistono
numerosi rischi.
L’ oggetto di questa
ricerca sono le assicurazioni sulla vita in generale e, nel dettaglio, le
polizze vita stipulate con finalità previdenziali.
Gli atti normativi
fondamentali in materia sono il Codice Civile ed il Codice delle Assicurazioni
private (il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).
Esistono poi alcuni
importanti regolamenti dell’ ISVAP (oggi IVASS) dei quali si parlerà più
ampiamente in seguito.
Le polizze di assicurazione sulla vita possono essere di vari tipi. Esistono le
polizze che coprono semplicemente dal rischio di decesso dell’ assicurato
garantendo ai suoi familiari un capitale (polizze “caso morte”) ed esistono
anche le polizze che erogano all’ assicurato o al beneficiario un capitale
differito o una rendita anche se l’ assicurato è in vita (polizze “caso vita”).
Quanto alle polizze “miste”, queste
danno una rendita sia nel caso di decesso dell’ assicurato, sia nel caso in cui
questo sia in vita. Ci sono, poi, anche prodotti vita che costituiscono dei
veri e propri investimenti (i contratti “linked”). Queste sono maggiormente
rischiose e sono quelle dalle quali occorre stare lontano se non si hanno
cognizioni finanziarie più che solide ed approfondite.
Degni di nota sono, infine, i contratti di assicurazione sulla vita che hanno
finalità previdenziali; come già
accennato, questi tipi di copertura costituiscono un elemento che potrebbe
diventare molto importante a causa della crisi della previdenza obbligatoria.
Una prima riflessione
che si può fare a partire da questa classificazione è che la polizza caso morte
costituisce una copertura assicurativa “pura”, ossia ripara dal rischio
economico che consegue quando si verifica un decesso, mentre gli altri tipi di
polizza sono dei veri propri investimenti, come nel caso delle “linked” oppure
delle forme di risparmio (che implicano, però, sempre l’ investimento di una
somma di denaro), come in quello delle polizze “caso vita”.
Quindi possiamo affermare fin da ora che se vogliamo stipulare polizze caso vita,
miste o linked dovremo fare molta attenzione e ponderare bene le nostre scelte.
Per avere un quadro chiaro sulle varie tipologie di coperture sulla vita umana
può essere utile sintetizzarle in uno schema:
Le coperture “caso
morte” esulano da questo progetto. Conviene comunque ricordare che questa
tipologia è suddivisa, in 2 “sottotipi”: le polizze tamporanee e quelle a vita
intera. Le prime sono quelle che corrispondono al beneficiario un capitale solo
nel caso in cui l’ assicurato muoia entro una data determinata; le altre,
invece, liquidano la somma di denaro alla morte dell’ assicurato, in qualsiasi
momento questa avvenga.
Le polizze “caso vita” sono così strutturate: a fronte
del pagamento di un premio (che può essere versato con quote annuali o in unica
soluzione), la compagnia riconoscerà all’assicurato (o al beneficiario se così
è stato deciso in contratto) un capitale o una rendita vitalizia.
Le polizze cosiddette “miste”
possono essere considerate come la
risultante di una polizza caso vita e di una caso morte temporanea. Oltre alla
rendita vitalizia o al capitale risultante,
garantiscono un capitale caso
morte, che la compagnia riconoscerà all’assicurato (o al beneficiario) in caso
di decesso dell’assicurato.
4) Dal 2000, le
compagnie hanno architettato nuove forme di polizze “vita”. Ci riferiamo alle
polizze “linked”. Queste hanno una
componente finanziaria (molto rischiosa) talmente preponderante rispetto alla
assicurativa da convincere il legislatore a toglierne il controllo all’Isvap (Istituto
di vigilanza sulle assicurazioni private) – oggi IVASS - per trasferirlo alla
Consob.
Per grandi linee,
quindi, possiamo definire così il
meccanismo di “funzionamento” di una polizza vita:
1) La compagnia incamera
il premio dell’assicurato.
2) Ne investe in un
fondo una parte perché ne incamera una quota
per coprire i suoi costi (“caricamenti”, si veda oltre) e per il
pagamento delle imposte. Nel caso di polizze “miste”, la quota investita è
ancora più bassa dovendo assicurare anche un capitale in caso di premorienza
dell’assicurato.
3) Del rendimento
di tale investimento, retrocede
una quota all’assicurato (“retrocessione” definita dal contratto).
4) Alla scadenza della
polizza, si calcolerà il risultato finanziario da riconoscere al titolare sotto
forma di capitale risultante o di rendita vitalizia.
Un discorso a parte
meritano le polizze linked, che, come si diceva, costituiscono dei veri e
propri prodotti finanziari (più che assicurativi) e, dunque, implicano meccanismi
finanziari speculativi. Se si ha
intenzione di investire in questi prodotti occorre andare molto cauti,
informarsi approfonditamente e farsi
consigliare da chi è in grado di
“capire” il prodotto che ci viene proposto.
La differenza tra polizze unit linked
ed index linked è che le prime hanno
un andamento legato al valore di un fondo, mentre le seconde sono, invece
collegate ad un indice borsistico (azionario).
Esistono poi le polizze rivalutabili, coperture assicurative nelle quali il
capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base degli utili
finanziari derivanti dalle gestioni separate.
Merita ricordare le
varie figure contrattuali coinvolte quando si ha a che fare con le polizze vita:
contraente, assicurato, beneficiario e assicuratore. Il contraente è colui che
materialmente stipula il contratto. L’ assicurato è colui sulla cui vita viene
concluso il contratto. Il beneficiario è colui al quale viene liquidata la
somma di denaro. L’ assicuratore è la controparte, ossia la compagnia di
assicurazione. E’ possibile che contraente, assicurato e beneficiario siano la
stessa persona.
Il premio è il
corrispettivo pagato dall’assicurato per trasferire in capo alla compagnia i
rischi derivanti dal verificarsi dell’evento oggetto del contratto.
Chi sottoscrive una polizza vita può scegliere tra premio ricorrente (fisso o
variabile in funzione di alcuni parametri) o un premio unico, pagato cioè in
unica soluzione. Esiste anche l’ ipotesi del cosiddetto premio unico
ricorrente; si tratta di un caso nel quale il contraente si impegna a pagare un
premio unico, ma periodicamente: ossia si pagano più premi unici per più
polizze diversificate ed autonome; ciascun premio unico pagato concorre a
definire una quota di prestazione assicurata.
In tutti i vari casi, il premio che il contraente deve pagare alla compagnia di
assicurazione viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme
che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi
accessori e le imposte.
Quindi è molto importante tenere presente questo: il premio “puro” è quella
parte di premio che l’ impresa investe; il resto della somma pagata dall’
assicurato è costituita dai cosiddetti caricamenti, che rappresentano il costo
che le compagnie sostengono per la fornitura del servizio; tale costo è a
carico dell’assicurato e viene incamerato dalle compagnie detraendolo dal
premio “puro” pagato.
Il rendimento di una
polizza è il tasso di interesse che viene corrisposto come rivalutazione del
capitale assicurato.
Quando si parla di rendimento occorre tenere presenti vari fattori e variabili.
Prima di tutto occorre considerare il
tasso tecnico. Esso è il tasso di rendimento già riconosciuto al contraente
in sede di stipula del contratto (una sorta di rendimento anticipato).
Vi è poi il tasso minimo garantito,
ossia il rendimento minimo – se previsto - che viene garantito a prescindere
dall’ andamento della gestione separata. Nel caso sia previsto, è comprensivo
anche del tasso tecnico.
Altro elemento importantissimo da considerare quando si valuta una polizza è l’
aliquota di retrocessione; infatti è
fondamentale tenere presente che non viene corrisposto tutto il rendimento maturato
dall’investimento – da parte della compagnia -
della quota di premio risultante dopo aver detratto i caricamenti, ma solo
una percentuale del rendimento stesso (che si attesta, in genere, intorno all’
80%); questa percentuale è, appunto, l’ aliquota di retrocessione. E’ sempre
presente sul contratto.
In certi casi, nelle polizze rivalutabili, è previsto il meccanismo di consolidamento
delle prestazioni, che consiste nell’ acquisizione definitiva, da parte del contraente,
degli interessi realizzati annualmente dalle gestioni separate; ciò
indipendentemente dall’ andamento delle stesse negli anni successivi.
Si deve dunque stare molto attenti all’ effettivo rendimento quando si pensa di
investire in un “prodotto vita”: in primo luogo perché non tutto il premio che
si versa viene concretamente investito; in secondo luogo perché non tutto il
rendimento viene riconosciuto al contraente, ma solo una parte (l’ aliquota di
retrocessione).
Esistono 3 possibilità
di cambiare la propria situazione contrattuale riguardo ad una polizza vita. Si
tratta del riscatto, della riduzione e della trasformazione del contratto. In
tutti i casi occorre fare molta attenzione e ponderare bene le scelte per
evitare di rimetterci.
Consideriamo prima l’ ipotesi del riscatto. Si tratta dell’ estinzione anticipata
della polizza e occorre precisare subito che in genere è molto penalizzante.
Innanzitutto premettiamo che nelle fattispecie di alcune polizze non è
possibile procedere al riscatto se non dopo aver pagato i premi per almeno 1
anno; si tratta dei contratti a premio unico; nel caso, invece, di prodotti che
prevedono il versamento di premi annuali, il riscatto può essere richiesto dopo
che sono decorsi 3 anni.
E’ sempre bene fare attenzione se si decide di riscattare la polizza: più il
riscatto avviene lontano dalla data di scadenza del contratto, più si è
penalizzati e, a volte, si può addirittura ricevere una cifra più bassa dell’
ammontare dei premi pagati fino a quel momento.
Certo è che il valore di riscatto è aleatorio e varia a seconda del
tempo in cui si decide di chiudere il contratto. In ogni momento si può
chiedere il valore del riscatto e la compagnia è tenuta a dare una risposta
entro 20 giorni.
Diverso è il discorso sulla riduzione; essa ricorre allorquando si cessa di
versare i premi. In tal modo il valore del contratto (ossia il capitale
assicurato o la rendita) viene ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui
con regolarità il contratto può essere riattivato.
Quanto alla trasformazione, essa consiste nel cambiamento di alcuni parametri
fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di
pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e,
infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza.
La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con
l’ assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel
quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle
del vecchio.
E’ fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la
propria polizza, in modo da non essere penalizzati.
Parimenti è importante
sapere a quali costi si può andare incontro nel caso in cui si richieda un
prestito sulla polizza. Nei casi in cui è prevista la possibilità di richiedere
un prestito, occorre tenere presente che questa non è regolamentata dal
contratto. Sarà necessario pertanto richiedere espressamente alla
compagnia circa i costi e le condizioni
dell’operazione. Si consideri che il prestito risulterà certamente penalizzante
per il risultato finale.
Coloro che sottoscrivono
una polizza vita possono optare per una rendita o per il capitale maturato fino
alla conclusione del contratto.
La differenza fondamentale consiste nel fatto che, conclusa la polizza, la
rendita viene erogata continuativamente nel corso della vita, mentre se si
sceglie di optare per il capitale si riceverà una somma di denaro in un’ unica
soluzione.
Nel caso di polizze rivalutabili, come abbiamo già accennato, il capitale o la
rendita si rivalutano annualmente sulla base dell’ andamento delle gestioni
finanziarie separate.
Come si vedrà più
approfonditamente in seguito, occorre tenere ben presenti i costi fiscali che
deve sostenere colui che decide di investire in prodotti vita: ad essere tassate,
in genere, sono le prestazioni erogate. Nondimeno, i premi possono essere
detraibili o deducibili.
Come già accennato nell’
introduzione, questi prodotti sono ad alto contenuto speculativo e vanno ben
oltre la semplice copertura assicurativa dei rischi “vita”. In sostanza le due
tipologie di polizza in esame hanno caratteristiche più di prodotti finanziari
che assicurativi, tanto è vero che sono assoggettate alla disciplina del TUF
(Testo Unico delle leggi in materia finanziaria, decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58).
Analizziamo separatamente i 2 tipi, che sono abbastanza simili.
2.1
Polizze “unit linked”.
Queste polizze fanno confluire i premi pagati in fondi comuni di investimento
nazionali ed internazionali, con portafoglio diversificato tra azioni ed
obbligazioni.
Il tipo di fondo nel quale investire i premi versati è a scelta dell’
assicurato; per questo è necessario che chi ha intenzione di investire in
questi prodotti abbia una notevole conoscenza del mondo della finanza e degli
investimenti, poiché altrimenti potrebbe essere facilmente portato ad optare
per prodotti non congeniali alle sue esigenze. Vero è, comunque, che l’ impresa
assicuratrice dovrebbe teoricamente indirizzare il contraente verso polizze che
vanno incontro alle sue necessità.
E’ possibile scegliere di cambiare, magari pagando una commissione, il fondo
nel quale vengono investiti i premi versati.
Anche i contratti unit linked possono prevedere rendimenti minimi garantiti.
2.2
Polizze “index linked”
Le loro prestazioni sono
legate ad un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad altri
valori finanziari di riferimento. Si tratta, anche in questo caso, di prodotti
particolarmente rischiosi; per questo l’ IVASS ha introdotto una disciplina in
base alla quale i rischi derivanti da eventuali insolvenze delle società che
emettono i titoli gravano sull’ impresa di assicurazione che emette la polizza.
E’ importante sapere
che, sia per le polizze unit linked che per le index linked, nel caso in cui si
verifichino perdite oltre il 30% la compagnia assicuratrice ha l’ obbligo di
inviare al contraente una comunicazione nella quale viene specificato l’
ammontare delle perdite in questione. Se poi successivamente si dovessero
verificare ulteriori perdite, nel caso in cui queste ultime siano pari o
superiori al 10%, l’ impresa deve inviare comunicazione.
I contratti di
assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (PIP) consentono di creare
una pensione integrativa ai cittadini che intendano investire loro capitali per
il raggiungimento dello scopo. Essi sono forme di previdenza complementare individuali
ed alternative ai fondi pensione aperti e consentono di ottenere i rendimenti
maturati al raggiungimento dell’ età pensionabile. Prevedono delle agevolazioni
fiscali e – come tutte le polizze–, hanno anche dei costi sotto forma di caricamenti
che gravano sui premi versati.
E’ importante sottolineare che il patrimonio accumulato dalle imprese e
costituito dai premi pagati dagli aderenti confluisce in gestioni separate; ciò significa che il contributo degli aderenti a
queste forme previdenziali non fa parte del patrimonio dell’ impresa, che come
tale sarebbe “attaccabile” dai creditori in caso di fallimento; come dice il
nome stesso, infatti, il fondo nel quale confluiscono i premi è separato dal patrimonio della compagnia
e serve esclusivamente a pagare le prestazioni agli iscritti.
Una considerazione da fare con riferimento a questi piani pensionistici è che
ad essi si può aderire indipendentemente dalla situazione lavorativa.
Le regole per i PIP (Piani individuali pensionistici) sono stabilite in un
apposito Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto. In questi
documenti sono contenute le regole fondamentali, gli elementi identificativi
del PIP, le caratteristiche principali ed i profili organizzativi. I PIP sono
sottoposti alla vigilanza della COVIP, l’ organismo di vigilanza sulla
previdenza complementare[2].
E’ importante sapere che a questi fondi si aderisce solo individualmente. Si
possono iscrivere anche familiari a carico se il regolamento lo prevede anche
quando non si è iscritti a propria volta. Anche i lavoratori del pubblico
impiego possono aderire.
Dopo 2 anni è possibile trasferire la propria posizione su un altro strumento
della previdenza complementare senza oneri.
Per quanto riguarda la contribuzione, il lavoratore dipendente, come quello
autonomo, può decidere la periodicità della contribuzione ed il relativo
importo, che possono essere modificati successivamente; è possibile destinare
anche il solo flusso del TFR. Anche il datore di lavoro può contribuire ad
alimentare il fondo pensione del suo dipendente.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, essi possono versare il loro
contributo, ma non il flusso del TFR.
Gli investimenti posso essere scelti dall’ aderente tra una gestione separata o
fondi interni o, ancora, si può investire in un OICR (organismi di investimento
collettivo del risparmio). Esistono poi forme miste, risultanti dalla
compresenza di quelle ora menzionate.
Per quanto riguarda le gestioni separate, privilegiano investimenti di tipo
prudenziale, in molti casi è anche previsto un rendimento minimo garantito. Per
quanto concerne, invece, i fondi e gli OICR, gli investimenti possono essere
azionari, obbligazionari o bilanciati.
Come si diceva all’ inizio del paragrafo, un elemento da tenere bene in
considerazione quando si aderisce a un fondo pensione (e, in generale, quando
si stipulano polizze vita) sono i costi; nella fase di accumulo, i premi
versati dal contraente vanno a coprire l’ attività di collocamento dei premi
stessi e la gestione amministrativa (sono i caricamenti). I costi sono
trattenuti come percentuale sui versamenti oppure in cifra fissa.
Come è facile intuire, i costi sono un fattore fondamentale da considerare
allorquando si decide di aderire alla previdenza complementare; a tale
proposito, sul sito internet della COVIP sono indicati gli ISC (indice
sintetico di costo) delle varie forme pensionistiche.
Nel caso in cui l’ aderente abbia partecipato ad una forma di previdenza
integrativa per 5 anni, al termine del suo periodo di attività lavorativa, può
trasformare la sua posizione individuale in rendita. E’ anche possibile
scegliere una liquidazione in capitale (50% del capitale risultante).
Quando l’ iscritto ha maturato il diritto alla prestazione può anche decidere
di trasferire la posizione individuale ad un’ altra forma della previdenza
complementare nel caso in ci questa risulti più vantaggiosa.
Durante la fase di accumulo è possibile ottenere anticipazioni sulla propria
posizione individuale oppure il riscatto parziale o totale della stessa.
Con riferimento all’ organizzazione, si consideri che le forme di previdenza
complementare prevedono un responsabile dotato di particolari requisiti di
professionalità e moralità che vigila sul corretto funzionamento e sulla
gestione affinché questa avvenga nell’ esclusivo interesse degli iscritti.
Una nota finale sulla vigilanza: i PIP sono iscritti all’ Albo dei fondi
pensione e sono soggetti alla vigilanza della COVIP, che ne approva i
regolamenti; le condizioni generali di contratto sono, invece, dettate dall’
IVASS.
L’ aspetto fiscale è fondamentale,
spesso determinante quando si decide di acquistare un prodotto vita, perché il
risultato finanziario risentirà, come ovvio, dall’incidenza delle imposte. Le
continue rivisitazioni da parte del legislatore hanno creato diversificazioni e
complessità nell’indagare il peso fiscale delle polizze vita o con finalità
previdenziali. Cercheremo di essere più chiari e semplici possibile.
Per quanto riguarda la fiscalità, occorre distinguere tra le polizze stipulate
fino al 31 dicembre 2000 e quelle stipulate dopo tale data.
A) Fino
al 31 dicembre 2000 il regime prevede:
- con riferimento al premio:
• un’ imposta sul premio, calcolata applicando un’ aliquota
del 2,5%;
• la detraibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, del
premio pagato a patto che il contratto non abbia durata inferiore ai 5 anni;
che entro i primi 5 anni non sia prevista la concessione di prestiti; che l’
importo su cui si calcolava la detrazione non può superare i 2.500.000 lire (1.291,14 euro) all’ anno; che l’ aliquota per
calcolare la detrazione è pari al 19%; che la detrazione è riconosciuta a chi è
contemporaneamente contraente ed assicurato di una polizza che rispetti le
condizioni per la detraibilità; la detrazione è altresì riconosciuta nel caso
in cui l’ assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente,
fermo restando il limite di 2.500.000 lire (1.291,14 euro).
- con riferimento al capitale risultante
si distinguevano i seguenti casi:
• capitale liquidato in caso di morte dell’ assicurato;
• capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di
sopravvivenza dell’ assicurato.
Nella prima ipotesi il
capitale è esente sia dall’ IRPEF, sia dell’ imposta sulle successioni.
Nella seconda ipotesi esso è soggetto a tassazione, a titolo di ritenuta definitiva
in base all’ art. 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482. In base alla norma contenuta in questo articolo, le
imprese devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di
rivalsa del 12,5%; detta ritenuta opera sulla differenza tra l’ ammontare del
capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ed è ridotta del 2% per ogni
anno successivo al decimo nel caso in cui il capitale fosse corrisposto dopo
almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.
- con riferimento alla rendita vitalizia,
questa deve essere dichiarata per il 60% dal beneficiario in sede di denuncia
dei redditi. L’ impresa provvederà a operare una ritenuta d’ acconto.
B) Con
il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, entrato in vigore il 1°
gennaio 2001, il regime fiscale a cui sono sottoposte le assicurazioni sulla
vita è cambiato.
Innanzitutto non si
applica più alcuna imposta sul premio. E’ prevista, invece, la detraibilità del
premio. A tale proposito occorre distinguere varie ipotesi.
Per quanto riguarda le polizze che coprono rischio morte, invalidità permanente
superiore al 5% e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, il premio è detraibile dall’ imposta IRPEF per un importo massimo
di 1291,14 euro annui. L’ aliquota di detrazione è del 19%. Non sono
detraibili, invece, i premi pagati per i contratti di assicurazione finanziari
e previdenziali. Per quanto concerne i rendimenti finanziari ottenuti
attraverso tali contratti, essi sono soggetti ad una aliquota fiscale del
12,5%.
Con specifico riferimento ai PIP, il regime fiscale prevede la deducibilità dal
reddito imponibile dei premi fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro. I
rendimenti sono assoggettati ad un’ imposta agevolata dell’ 11%.
C) Una terza fase della normativa
sulla tassazione delle polizze vita è stata avviata dal decreto 138 del 2011.
Il decreto in questione ha
sancito (art. 2, commi 7 e 8) una tassazione del 20% per i redditi di capitale e
dai redditi diversi di natura finanziaria([3]).
Per quanto riguarda i casi più specifici dei contratti linked (sia unit che
index) e delle polizze rivalutabili – nessuna tassazione è imposta sui premi,
ma non c’è possibilità di dedurre o detrarre il versamento effettuato.
Con riferimento alle prestazioni, invece, se queste sono erogate al momento
della scadenza o quando si decide di riscattare, la tassazione è del 20% sulle
plusvalenze , ad eccezione delle prestazioni derivanti dai titoli pubblici o
dai titoli ad essi equiparati. Sul capitale liquidato non si applica l’ IRPEF.
In caso di premorienza, invece, il capitale è esente dall’ IRPEF ed anche le
eventuali plusvalenze non sono sottoposte all’ aliquota del 20%.
Passando all’ analisi del caso in cui venga liquidata una rendita in luogo del
capitale, essa non costituisce reddito IRPEF; la rivalutazione annua della
rendita è sottoposta alla tassazione del 20%, ad eccezione della parte
riconducibile ai titoli pubblici, per la quale vige l’ aliquota del 12,5%.
Soffermiamoci ora sulle polizze con finalità previdenziale (PIP). In questo
caso nessuna tassazione è prevista sul premio versato, che invece è detraibile,
in misura del 19% fino ad un massimo di 630 euro ([4]).
Nei casi in cui è previsto il riscatto, l’ erogazione del capitale non è
soggetta ad IRPEF; solo l’ eventuale plusvalenza è tassata al 20% (salvo la parte
riconducibile a titoli pubblici, che è soggetta ad aliquota del 12,5%). In caso
di premorienza, invece, il capitale erogato non è soggetto a tassazione.
Nell’ ipotesi in cui la prestazione liquidata sia una rendita, questa non viene
assoggettata a tassazione; solo la rivalutazione subisce un prelievo del 20% (o
del 12,5% in caso di titoli pubblici).
D) L’ ultima novità in ambito di
fiscalità sulle polizze vita è stata introdotta nel 2013 dal decreto-legge n. 102, convertito
nella legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Prima di questo decreto era
possibile detrarre il premio versato fino ad un massimo di 1.291,14 euro. Il
decreto n. 102 del 2013 ha abbassato il tetto per la detraibilità per il periodo
di imposta terminante il 31 dicembre 2013 a 630 euro; per il periodo di imposta
successivo, ossia fino al 31 dicembre 2014, inizialmente il tetto era stato
fissato a 230 euro; successivamente, in sede di conversione, è stato innalzato
a 530.
Resta ferma la detraibilità del premio fino ad un importo massimo di 1.291,14
euro per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Il comparto assicurativo
è oggetto di una normativa molto corposa e molto complessa. Oltre le norme di
base contenute nel Codice Civile, il testo più importante che dobbiamo
considerare in questa analisi è il Codice delle assicurazioni private (decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Oltre questi 2 atti ci sono poi le
regole dettate dall’ IVASS (ex ISVAP).
IL CODICE CIVILE
Per quanto riguarda il Codice Civile,
la disciplina sulle assicurazioni è contenuta negli articoli dal 1882 al 1932.
In particolare, una sezione specifica (artt. 1919-1927) è dedicata proprio all’
assicurazione sulla vita.
L’ art. 1919 sancisce che l’ assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla
vita del contraente stesso o su quella di un terzo.
In base al’ art. 1920, il contratto può essere concluso a favore del contraente
oppure di un terzo. In ogni caso, colui a favore del quale si stipula la
polizza è detto beneficiario.
Nel caso in cui il contraente non paghi il premio relativo al primo anno, l’
assicuratore, in base all’ art. 1924 ha diritto di agire nel termine di 6 mesi;
se poi il contraente non paga i premi successivi entro i termini di tolleranza (o,
in mancanza, entro 20 giorni), il contratto è risoluto di diritto ed i premi
già pagati restano acquisiti dall’ assicuratore, salvo che esistano le
condizioni per il riscatto o per la riduzione[5]
della somma assicurata.
Importante è la norma contenuta nell’ art. 1923, che sancisce la non
pignorabilità delle somme che l’ assicuratore deve al contraente o al
beneficiario.
A norma dell’ art. 1925, le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di
riduzione della somma in modo che l’ assicurato sia in grado, in ogni momento,
di conoscere il valore del riscatto o della riduzione.
IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Con riferimento al
Codice delle assicurazioni occorre tenere in considerazione il Titolo XII,
ossia le norme relative ai contratti. In questo titolo gli articoli dal 165 al
169 contengono diposizioni generali, valide anche per i contratti vita. Nel
dettaglio, l’ art. 166 impone particolari criteri di redazione: viene
specificato che il contratto deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente;
le clausole che sanciscono decadenze, nullità, oneri o limitazioni delle
garanzie per il contraente o per l’ assicurato sono scritte con caratteri di
particolare evidenza.
L’ art. 167 statuisce che è nullo il contratto concluso con imprese non
autorizzate o con imprese alle quali sia stato vietato assumere nuovi affari;
la nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’ assicurato ed
obbliga alla restituzione di tutti i premi pagati.
Scendiamo maggiormente nel particolare per quanto riguarda l’ assicurazione
sulla vita; a questo proposito occorre considerare gli articoli dal 176 al 178.
L’ art. 177 ha importanti implicazioni pratiche in quanto disciplina il diritto
di recesso; il contraente può esercitare il recesso entro 30 giorni da quando è
a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L’ impresa di assicurazione
deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che concerne
questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e nel
contratto. Nel momento in cui l’ impresa è a conoscenza della volontà del
contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio
eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale
l’ assicurazione ha avuto effetto; d’ altra parte la compagnia non deve
rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’ emissione del contratto, a
condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. E’
importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano
ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi.
E’ di fondamentale importanza il Titolo XIII, che tratta della trasparenza e
della protezione dell’ assicurato.
Nell’ ambito di questo titolo, l’ art. 182 disciplina le informazioni
pubblicitarie. Queste devono essere corrette e conformi a quanto contenuto
nella nota informativa e nelle condizioni.
L’ IVASS può:
-
chiedere
l’ invio del materiale pubblicitario;
-
sospendere,
in via cautelare la pubblicità sospettata di violare le norme sulla correttezza
e la trasparenza e, nei casi più gravi (violazione accertata), vietarne la
diffusione.
In base all’ art. 183,
le imprese di assicurazione devono assumere determinati criteri di
comportamento. In particolare devono comportarsi secondo correttezza,
trasparenza e diligenza nei confronti degli assicurati e dei contraenti.
Hanno poi l’ obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai contraenti
riguardo alle loro esigenze e di far sì che essi siano sempre adeguatamente
informati.
Altro dovere è quello di gestire correttamente i conflitti di interesse in modo
da evitarli quando ciò sia ragionevolmente possibile e da evitare che rechino
pregiudizio agli assicurati.
Le compagnie assicurative sono obbligate poi ad effettuare una gestione
finanziaria sana e prudente e a porre in atto misure idonee per salvaguardare i
diritti di contraenti ed assicurati.
In caso di fondato sospetto di violazione delle norme relative alla trasparenza
e alla correttezza, l’ IVASS sospende, in via cautelare, la commercializzazione
del prodotto; invece nell’ ipotesi di accertata violazione delle norme ne vieta
la commercializzazione (art. 184).
Di fondamentale importanza è la Nota informativa. Essa è il documento nel quale
sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché il contraente e l’
assicurato possano effettuare scelte consapevoli e ponderate. Le regole in
merito alla nota informativa sono contenute nell’ art. 185.
La compagnia deve consegnare la contraente la nota unitamente alle condizioni
di assicurazione prima della stipula
del contratto.
Nella nota, che deve essere redatta secondo i criteri contenuti in un apposito
regolamento dell’ IVASS, devono essere contenute anche le informazioni
riguardanti le garanzie e gli obblighi a carico della compagnia, le esclusioni
o limitazioni delle garanzie, le decadenze, le rivalse, i diritti e gli
obblighi in corso di contratto ed in caso di sinistro, la legge applicabile e
la procedura da seguire in caso di reclamo.
Inoltre, per alcuni rami assicurativi tra cui le assicurazioni sulla vita,
devono essere fornite tutte le informazioni supplementari per comprendere le
caratteristiche essenziali del contratto.
In particolare viene stabilito che al contraente di un’ assicurazione sulla
vita vadano comunicate, per tutto il periodo
di durata del
contratto, le informazioni
indicate nel regolamento adottato dall' ISVAP (oggi IVASS) con
particolare riguardo alle spese, alla
composizione ed ai
risultati della gestione delle
attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
L’ art. 186 prevede addirittura che le compagnie possano inviare all’ IVASS, in
via preventiva, la nota informativa affinché possa essere da questo valutata,
fermo restando che il giudizio di conformità dell’ IVASS non può essere
utilizzato dalla compagnia a fini promozionali.
Infine, a norma dell’ art. 187, l’ IVASS può chiedere alle imprese di integrare
la nota informativa con ulteriori informazioni.
Tutte le diposizioni di cui ora si è dato conto sono assistite da norme
sanzionatorie, che si trovano negli artt. 318-320 del Codice. In particolare,
oltre le sanzioni previste per la violazione delle regole di comportamento o di
regole sull’ informazione pubblicitaria, viene ad essere punita (con sanzione
che va da 2.500 euro a 25.000 euro) anche l’ omessa consegna della nota
informativa.
Un settore di notevole importanza economica e sociale quale è quello delle
assicurazioni richiede certamente una normativa stringente in materia di pubblicità
e di informazione.
I REGOLAMENTI ISVAP/IVASS
A questo proposito,
oltre la già dettagliata legislazione che abbiamo ora analizzato, l’ ISVAP (ora
IVASS), ha emanato, nel 2010, un regolamento molto minuzioso, a garanzia dell’
utente dei servizi assicurativi. Detto regolamento (n. 35 del 26 maggio 2010) disciplina la pubblicità e la nota
informativa.
In particolare, come stabilito dall’ art. 3, comma 1, il regolamento si applica
al contenuto del fascicolo informativo ed allo schema della scheda sintetica
della nota informativa.
Con riferimento al fascicolo informativo si fa presente che esso costituisce il
documento fondamentale che contiene tutto ciò che è necessario a fornire all’
utente un’ informazione completa e trasparente, ossia, a norma dell’ art. 4,
comma 3:
-La
nota informativa;
-La
scheda sintetica;
-Le
condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione
separata;
-Il
glossario;
-Il
modulo di proposta o di polizza.
Non appena disposta la
commercializzazione di un determinato prodotto assicurativo individuale, l’ impresa pubblica sul proprio sito internet
il fascicolo informativo relativo al prodotto per la durata dei contratti
stipulati.
L’ art. 5 del regolamento impone precisi criteri di redazione per il fascicolo
come, ad esempio:
- l’ uso di espressioni
chiare e sintetiche che consentano al potenziale contraente di comprendere al
meglio il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere;
- l’ utilizzo di
caratteri ed accorgimenti grafico-tipografici che assicurino una lettura
agevole;
- l’ adozione di
caratteri di particolare evidenza per le clausole che impongono particolari
oneri, rischi e obblighi a carico del contraente o dell’ assicurato ovvero
sanciscono esclusioni, limitazioni o sospensioni della garanzia, decadenze o
nullità.
Per quanto riguarda, invece, la proposta, essa viene redatta su fogli di carta
copiativa staccabili e, nel caso di emissione dei contratti attraverso
strumenti informatici, occorre comunque che ci sia identità tra le informazioni
acquisite dall’ impresa e quelle contenute nella copia consegnata al contraente.
Le compagnie devono poi far sottoscrivere al contraente una dichiarazione,
redatta con caratteri di stampa particolarmente evidenti, nella quale viene
specificato che sono stati consegnati tutti i documenti che formano il
fascicolo informativo.
Specifiche avvertenze devono essere indicate con riferimento alla compilazione
del questionario sanitario.
Infine, è importante sottolineare che l’ impresa ha l’ obbligo di riservare uno
spazio all’ indicazione dei mezzi di pagamento e della periodicità del premio.
Un elemento da considerare, nell’ ambito del fascicolo informativo, è la scheda
sintetica. Questo documento, previsto per i contratti con partecipazione agli
utili e per le polizze linked, illustra in modo sintetico le caratteristiche
essenziali del contratto allo scopo di fornire al potenziale contraente gli
elementi fondamentali per farsi un’ idea. La scheda, in base all’ art. 7, è
redatta secondo precisi criteri stabiliti dall’ IVASS.
Fondamentale, al fine di operare scelte ponderate e consapevoli, è la Nota
informativa. Questo atto contiene tutte le informazioni basilari affinché il
contraente possa pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi
derivanti dal contratto.
Anche la Nota deve essere redatta secondo precisi criteri stabiliti dall’ IVASS
negli allegati al Regolamento. Essa varia a seconda della tipologia di
contratto.
Con riferimento più specifico ai contratti con partecipazione agli utili[6],
deve essere previsto anche un Progetto esemplificativo contenente una
previsione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei
valori di riduzione e riscatto. Le proiezioni sono effettuate sulla base del
tasso di rendimento minimo garantito specificato contrattualmente e ad un’
ipotesi di rendimento finanziario prevista dall’ IVASS che è del 4% annuo.
L’ art. 11 stabilisce che le compagnie provvedano, entro il 31 maggio di ogni
anno, ad aggiornare la Scheda sintetica e la nota informativa; se le modifiche
avvengono in un tempo antecedente a detto aggiornamento, le imprese devono
tempestivamente dare conto delle modifiche sui loro siti internet e provvedono
ad integrare i documenti informativi in circolazione.
Per quanto riguarda i contratti a prestazioni rivalutabili le compagnie
pubblicano su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e sul loro sito
internet il prospetto della composizione della gestione separata ed il relativo
rendiconto.
Le imprese devono anche (art. 13) comunicare per iscritto al cliente, in
occasione della prima comunicazione da inviare al contraente, le eventuali
modifiche al fascicolo informativo.
E’ previsto (art. 14), nel caso di contratti con partecipazione agli utili, l’
invio di un estratto conto annuale della posizione assicurativa.
Sempre con riferimento ai contratti con partecipazione agli utili a premi
ricorrenti, nel caso di variazione del tasso di interesse garantito, le imprese
devono comunicare per iscritto preventivamente la variazione (art. 15).
In base all’ art. 17 la compagnia deve inviare, 30 giorni prima della scadenza
del contratto, una comunicazione scritta con l’ indicazione del termine di
scadenza e l’ elenco della documentazione da trasmettere per la liquidazione
del contratto.
In base all’ art. 18, in caso di trasformazione del contratto che implica il
mutamento delle prestazioni maturate nel contratto originario, comunica al
contraente le caratteristiche fondamentali del nuovo contratto in modo da porlo
in condizione di confrontare le peculiarità del nuovo contratto con quelle di
quello originario. A tal fine invia al contraente un documento informativo
redatto in base a determinati criteri (cfr. allegato 5 del Regolamento) e un
nuovo fascicolo informativo.
Con riferimento alle comunicazioni in corso di contratto (art. 21) si specifica
che esse possono anche avvenire attraverso forme “a distanza”, ma ci deve
comunque essere la possibilità di registrare queste comunicazioni su supporti
durevoli.
Gli articoli 22, 23 e 24 stabiliscono la disciplina dell’ informazione in
merito ai prodotti finanziario-assicurativi qualificati come etici o
socialmente responsabili.
Una specifica parte del Regolamento è dedicata agli obblighi informativi che
devono essere adempiuti in materia di polizze linked e di operazioni di
capitalizzazione. Ebbene, nel caso delle operazioni di capitalizzazione vengono
applicati gli artt. 12-14, ossia le imprese devono pubblicare su almeno 2
quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il prospetto
della composizione della gestione separata ed il relativo rendiconto; devono
rendere conto delle eventuali modifiche apportate al fascicolo informativo;
hanno altresì l’ obbligo di inviare un estratto conto annuale con la posizione
assicurativa del contraente.
Ad entrambe le ipotesi vengono (operazioni di capitalizzazione e polizze
linked), invece, applicate le diposizioni contenute negli articoli dal 15 al
22.
L’ art. 26 prescrive la pubblicazione su un quotidiano nazionale e sul sito internet
della compagnia, per quanto concerne i contratti unit linked, del valore della
quota del fondo (o della quota o azione dell’ OICR) che costituisce la base per
la determinazione delle prestazioni con la relativa data di valorizzazione.
Per i prodotti index linked stipulati anteriormente al Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 32 dell’ 11 giugno 2009, le
compagnie devono pubblicare l’ indice o il valore di riferimento che
costituisce la base delle prestazioni dei contratti ed il rating aggiornato dell’
emittente ovvero la denominazione ed il rating del garante dello strumento
finanziario con l’ agenzia di rating che l’ ha attribuito.
Se il contratto è stato stipulato dopo l’ entrata in vigore del Regolamento
ISVAP (oggi IVASS) n.32 dell’ 11 giugno 2009, le imprese dovranno pubblicare,
su un quotidiano a diffusione nazionale e sul loro sito internet, i valori di
riscatto espressi in funzione di un capitale nozionale di 100 euro.
In base a quanto disposto nell’ art. 27, in relazione ai prodotti unit linked,
le compagnie sono obbligate a trasmettere al contraente una lettera di conferma
dell’ investimento nella quale sono indicati il premio di perfezionamento lordo
versato e quello investito, la data di decorrenza del contratto, il valore
unitario delle quote, la data di valorizzazione e il numero delle quote
attribuite.
Nell’ art. 28 sono invece elencate tutte le informazioni che devono essere date
nell’ estratto conto annuale che l’ impresa invierà al contraente 60 giorni
prima della chiusura di ogni anno solare; ciò sia per le polizze unit linked
che per quelle index linked.
E’ importante sottolineare che l’ art. 29 prescrive che, nel caso in cui, per
un contratto unit linked, la compagnia deve informare il contraente quando il
controvalore delle quote detenute dal contraente si riduca di oltre il 30%
rispetto all’ ammontare complessivo dei premi investiti; parimenti, la stessa
informazione deve essere data per ogni eventuale successiva perdita pari o
superiore al 10%.
Analoga norma è prevista per le perdite di valore degli indici che determinano diminuzioni
dei riscatti nel caso prodotti index linked.
Nell’ ambito della normativa occorre anche fare menzione del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006, che
detta le regole per gli intermediari assicurativi disciplinando minuziosamente
l’ attività di intermediazione, i requisiti richiesti ai soggetti che intendano
intraprendere tale attività ed imponendo stringenti regole di comportamento nei
confronti della clientela.
Infine, merita una nota il Regolamento
ISVAP (oggi IVASS) dell’ 11 giugno 2009, che disciplina le polizze vita le
cui prestazioni sono collegate ad indici o ad altri valori di riferimento (unit
e index linked); esso stabilisce, ad esempio, quali sono gli indici ed i valori
ammissibili e in che modalità vanno indicizzati affinché siano resi il più
possibile comprensibili per il contraente.
Il settore delle
assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici
maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni
sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l’
assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda
praticamente tutti i cittadini in quanto l’ auto costituisce, ormai, un bene di
prima necessità; d’ altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e
soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento “considerato” fondamentale
per creare una sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono
poi anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i
quali costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e
proprio la previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla
crisi del sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe
diventare addirittura necessaria.
Ci rendiamo subito conto, così, del fatto che le assicurazioni sono un settore
che ha notevoli risvolti sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i
cittadini nella condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche
perché esistono numerosi rischi.
Per questo si è inteso creare un piccolo decalogo per vedere quali possono
essere opportunità, rischi e cose alle quali stare attenti quando si decide di
investire in polizze sulla vita.
1) Si
consideri bene la scelta di sottoscrivere prodotti assicurativi vita e
compararne le caratteristiche con altre forme di investimento (titoli di Stato,
fondi di investimento in piani di accumulo).
2) Stare
bene in guardia con le polizze unit e index linked: questi prodotti hanno una
valenza molto più finanziaria che assicurativa; costituiscono forme di
investimento molto rischiose. Se non si hanno conoscenze finanziarie più che
solide ed approfondite, è meglio stare alla larga da questo tipo di prodotti.
3) Riscatto.
Il riscatto consiste nell’ estinzione anticipata del contratto; quasi sempre il
riscatto è molto penalizzante; più esso avviene lontano dalla scadenza
prevista, più ci si rimette. In soldoni, se non si supera la metà del periodo
di durata della polizza, non verrà
restituito neppure il capitale investito. In alcuni casi viene poi stabilito
nel contratto che il riscatto non può essere effettuato prima che sia trascorso
un certo tempo (1 anno se si tratta di polizze a premio unico, 3 anni nell’
ipotesi di premi annuali).
4) Riduzione.
La riduzione consiste nella cessazione del pagamento dei premi (mentre
continuano ad essere valorizzati quelli già pagati). Occorre informare per
raccomandata la compagnia. E’ evidente che il capitale risultante alla fine del
periodo sarà ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il
contratto può essere riattivato.
5) Trasformazione.
La trasformazione, consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali,
come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del
premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa
può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza.
La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con
l’ assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel
quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle
del vecchio.
E’ fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la
propria polizza, in modo da non essere penalizzati. Ad esempio, se la polizza “vecchia” gode di
un tasso minimo garantito, verificare gli effetti del cambiamento del
contratto.
6) Caricamenti.
Quando si vuole acquistare un prodotto vita bisogna fare attenzione anche al
premio e ai caricamenti. Consideriamo che quando paghiamo il premio, non tutto
il suo ammontare viene investito dall’ assicuratore. L’ importo, infatti, viene
scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia
trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le
imposte.
7) Retrocessione.
Altro elemento a cui stare attenti è l’ aliquota di retrocessione: a questo
proposito occorre considerare che non tutto il rendimento del capitale versato
ed investito dalla compagnia, viene corrisposto, ma solo una percentuale di
esso (che si attesta, in genere, intorno all’ 80%); questa percentuale è,
appunto, l’ aliquota di retrocessione.
In alcuni casi i contratti possono offrire un rendimento minimo garantito, a
prescindere dall’ andamento della gestione separata.
8) Attenti
al regime fiscale. Un aspetto fondamentale da considerare quando ci si appresta
a sottoscrivere un’ assicurazione vita è quello della fiscalità. Il regime
attuale, in vigore dal 2011, prevede una tassazione del 20% sui rendimenti
(aliquota del 12,5% in caso di titoli pubblici).
Per quanto riguarda la detraibilità del premio, bisogna fare bene attenzione al
fatto che, dall’ agosto 2013, si è notevolmente abbassato il tetto della
detrabilità: non più 1.291,14 euro, bensì 630 euro per il periodo di imposta
2013; e le cose peggioreranno ulteriormente nel periodo di imposta 2014, quando
si potrà detrarre il premio solo per un massimo di 530 euro.
Resta il tetto di 1291,14 euro
Diverso è il regime fiscale per le polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000.
Si consiglia, quindi, di informarsi bene riguardo alla fiscalità della polizza
che si ha e di valutare bene vantaggi e svantaggi.
9)
Con riferimento alla normativa, teniamo presente
che essa è abbastanza garantista per il consumatore, purché informato. Ci sono
diposizioni stringenti in materia di trasparenza e correttezza sia con
riferimento alla fase precontrattuale che a quella contrattuale. Le compagnie,
prima della stipula devono consegnare la Nota informativa, il documento all’
interno del quale sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché si
possa fare una scelta ponderata e consapevole. Oltre la nota esiste poi il
fascicolo informativo, che è il documento che contiene tutto ciò che necessario
a far sì che il potenziale contraente abbia un’ informazione precisa e
completa, ovvero:
-La
nota informativa;
-La
scheda sintetica;
-Le
condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione
separata;
-Il
glossario;
-Il
modulo di proposta o di polizza.
Si ricorda che le compagnie devono pubblicare il fascicolo sul loro sito
internet non appena commercializzano un prodotto.
10) Recesso.
Per quanto riguarda il recesso, il contraente può esercitarlo entro 30 giorni
da quando è a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L’ impresa di
assicurazione deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che
concerne questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e
nel contratto. Nel momento in cui l’ impresa è a conoscenza della volontà del
contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio
eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale
l’ assicurazione ha avuto effetto; d’altra parte la compagnia non deve
rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’ emissione del contratto, a
condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. E’
importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano
ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi.
IVASS
L’ Autorità che vigila sul corretto comportamento delle
imprese assicuratrici private è l’ IVASS (ex ISVAP).
Poiché si tratta di un’ Autorità indipendente, l’ IVASS non
può fornire consigli commerciali in merito a specifiche imprese. Tuttavia il
consumatore può inviare all’ Istituto segnalazioni o reclami nei confronti
delle compagnie usando i seguenti contatti:
NUMERO VERDE: 800-486661. Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13.30
Se si chiama dall’ estero il numero è: 06-42021095
Sul sito dell’ IVASS (www.ivass.it)
alla sezione “per il consumatore” si trovano tutte le informazioni necessarie
anche per presentare i reclami.
La PEC dell’ IVASS è : ivass@pec.ivass.it
Segnaliamo che questo indirizzo è utilizzabile solo se si
ha una casella di posta certificata. Se il messaggio viene spedito da una
casella ordinaria, esso sarà automaticamente inoltrato al seguente indirizzo: scrivi@ivass.it.
COVIP
Altra Autorità di vigilanza è la COVIP, che è competente
per i Fondi Pensione:
Questi i contatti:
Indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma
(Orario Protocollo: lunedì – giovedì ore 9:00-13,30 e
14:30-17:00 – venerdì ore 9:00-14:00)
Centralino telefonico: (+39) 06.69506.1
Fax (+39) 06.69506.304
Indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it
CONSOB
Le polizze “linked” ricadono sotto la vigilanza della
Consob
Via Giovanni Battista
Martini, 3 - 00198 Roma
telefono (centralino): 39 06 84771
PEC: consob@pec.consob.it
Accettazione
corrispondenza a mano:
-per la sede di Roma: Via Claudio Monteverdi, 19
-per la sede di Milano: Via Broletto, 7
Orario di apertura: 8.15-13.30 e 14.15-16.30, dal lunedì al venerdì
COME SONO INVESTITI I
PREMI NETTI DEGLI ASSICURATI?
I contratti vita che
hanno una finalità finanziaria investono in appositi fondi che acquistano diversi
tipi di titoli: titoli di Stato, obbligazioni, azioni.
Quanto versato dai contraenti avviene attraverso la costituzione di gestioni
separate; ciò significa che viene formato un patrimonio separato da quello
della compagnia, che serve proprio a remunerare l’ investimento del contraente.
Il fatto che il patrimonio è separato da quello dell’ impresa fa sì che, in
caso di fallimento di quest’ ultima, la gestione separata non è attaccabile dai
creditori.
Gli investimenti nei quali sono impiegati i premi che i contraenti versano alla
compagnia assicuratrice hanno un carattere tipicamente prudenziale. Ciò vale
per i prodotti di ramo I, ma non per le polizze linked; quando si stipula
questo tipo di polizze, si diceva anche in precedenza, occorre avere delle
solide conoscenze finanziarie ed essere molto prudenti.
L’ ANDAMENTO DELLE
POLIZZE VITA NEL PERIODO RECENTE
Nonostante tutti i
rischi legati ai prodotti vita, specie quelli con finalità finanziaria,
possiamo affermare, sulla base dei dati statistici più recenti, che questi
prodotti (probabilmente anche quelli più rischiosi) esercitino una certa
attrazione nei confronti del pubblico.
Il
mercato assicurativo interno rileva i seguenti dati quantitativi:
Anno
2010: i premi complessivi aggregati dalle compagnie Italiane raggiungere il livello di 125,954 miliardi di
euro, con un ulteriore incremento per il ramo vita, passato a 90,102 miliardi
(+11 per cento rispetto al 2009), mentre il ramo danni scende a 35,852 miliardi
(-2,3 per cento sul 2009).
Anno
2011: si assiste ad una inversione di tendenza con una diminuzione che porta il
monte premi a poco più di 110 miliardi di euro.
Anno
2012: la tendenza si conferma anche per il 2012 con monte premi che scende a
105,120 miliardi di euro. In particolare il ramo danni si attesta a 35,407
miliardi (-2,6% sul 2011) ; il ramo vita a 69,713 (-5,6% sul 2011).
Anno 2013: se ci basiamo
su quanto contenuto nella Statistica sui premi nel 2° trimestre 2013 prodotta
dall’ IVASS, riscontriamo come i premi raccolti per i contratti vita di ramo I
(quelli sulla durata della vita umana, di cui all’art. 2 del Codice delle
assicurazioni), ammontano a 30.857 milioni di euro, con un incremento
percentuale del 18% sul 1° semestre del 2012. Entrando nel dettaglio dei
contratti di ramo III (quelli con contenuto più specificamente finanziario), i
premi ammontano a 9.418 milioni di euro, registrando un aumento del 34,5%
rispetto al primo semestre 2012. Solo relativamente ai fondi pensione c’è stata
una diminuzione dei premi pari al 17,2% rispetto al primo semestre del 2012.
In totale, considerando tutti i rami vita, i premi raccolti nel 2013 ammontano
a 94 miliardi di euro e, secondo una stima di Prometeia, nel 2014 ci sarà un
aumento nella raccolta premi pari all’ 8% sul 2013.
CONCLUSIONI
Dall’ analisi effettuata
emerge che, quando si pensa di investire i propri risparmi in un prodotto vita,
occorre fare molta attenzione ed operare scelte ponderate. Bisogna, inoltre,
avere una base minima di nozioni finanziarie; nel caso, poi, delle polizze
linked si deve avere un’ approfondita cultura finanziaria in quanto, come si è
detto, questi strumenti sono molto rischiosi, soprattutto per il
sottoscrittore.
Un’ attenzione particolare deve essere riservata, per valutare la convenienza
di una polizza, al regime fiscale; a questo proposito si si tenga presente l’
ultima novità introdotta con il decreto-legge n. 102 dell’ agosto 2013: la
detraibilità dei premi versati al 19% potrà essere effettuata, per il periodo
d’ imposta 2014, solo per un importo massimo di 530 euro, mentre prima si
poteva detrarre fino ad un massimo di 1.291,14 euro. Da questo punto di vista
diminuisce molto la convenienza di rivolgersi ad un prodotto vita. Si
consideri, poi, che a partire dal 2011, è aumentata l’ aliquota per la
tassazione delle prestazioni erogate che è passata, dal 12,5% dei regimi
precedenti, al 20%; solamente per le prestazioni riconducibili ai titoli
pubblici resta vigente l’ aliquota del 12,5%.
Per quanto riguarda la normativa, si è visto che essa è molto complessa e
articolata. Dall’ analisi delle norme contenute nel Codice Civile, nel Codice
delle assicurazioni e nei regolamenti IVASS, emerge la volontà di tutelare
ampiamente il potenziale contraente dei prodotti vita: riscontriamo ciò
soprattutto se ci soffermiamo sulle diposizioni in materia di trasparenza e
correttezza, su quelle contrattuali e sulle norme che stabiliscono che le
imprese devono andare incontro il più possibile alle esigenze ed alle necessità
dei contraenti. Minuziosamente è poi disciplinato, soprattutto dal regolamento
IVASS del 2010, tutto ciò che concerne il fascicolo informativo, la nota e la
scheda sintetica.
A fronte di una normativa così stringente e così garantista per i contraenti,
gli assicurati ed i beneficiari, occorre però non abbassare mai la guardia e
tenere conto del fatto che quando si pensa di accostarsi ad un prodotto vita,
si ha a che fare con strumenti spesso altamente rischiosi, per valutare la
convenienza dei quali c’è necessità di avere delle solide cognizioni finanziarie.
Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo
III – Dei singoli contratti, Capo XX - Dell’ assicurazione
Sezione III – Dell’ assicurazione
sulla vita (artt. 1919-1927)
Art. 1919.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione può essere stipulata
sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso
di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non
dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato
per iscritto.
Art. 1920.
Assicurazione a favore di un terzo.
È valida l'assicurazione sulla vita a
favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può
essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione
scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se
il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione
l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una
determinata persona.
Per effetto della designazione il
terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921.
Revoca del beneficio.
La designazione del beneficiario è
revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo
precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del
contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato
di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per
iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha
dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del
contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per
iscritto all'assicuratore.
Art. 1922.
Decadenza dal beneficio.
La designazione del beneficiario,
anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita
dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed
è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi
previsti dall'articolo 800.
Art. 1923.
Diritti dei creditori e degli eredi.
Le somme dovute dall'assicuratore al
contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva
o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati,
le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio
dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla
riduzione delle donazioni.
Art. 1924.
Mancato pagamento dei premi.
Se il contraente non paga il premio
relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione
si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il
disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre
dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi
successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel
termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i
premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le
condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma
assicurata.
Art. 1925.
Riscatto e riduzione della polizza.
Le polizze di assicurazione devono
regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo
tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe
il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926.
Cambiamento di professione dell'assicurato.
I cambiamenti di professione o di
attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione,
qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose
fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione.
Qualora i cambiamenti siano di tale
natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto,
l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il
pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio
convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato, dà notizia dei
suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve
dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la
somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler
modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro
quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non
accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al
premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto
dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione
alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni
previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.
Art. 1927.
Suicidio dell'assicurato.
In caso di suicidio dell'assicurato,
avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto,
l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto
contrario.
L'assicuratore non è nemmeno
obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento
dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è
cessata.
Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 2.
(Classificazione per ramo)
1. Nei rami vita la classificazione
per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata
della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e
di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami
I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di
quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e
l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
2. L’impresa che ha ottenuto
l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III
del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata
ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio
demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la
morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di
malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi
contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo
quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione
dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità
temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie;
indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri
(esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni
danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno
subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci,
bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7)
causato da: incendio; esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla
tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno
subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto,
diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli
terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri
(compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili:
ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità
del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli
marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di
veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del
vettore);
13. Responsabilità civile generale:
ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali
derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario;
credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta;
cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario
genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale);
intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste; perdita
di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette
diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non
commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle
persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l’autorizzazione
rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2,
?Infortuni e malattia?;
b) per i rami di cui ai numeri 1,
persone trasportate, 3, 7 e 10, ?Assicurazioni auto?;
c) per i rami di cui ai numeri 1,
persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, ?Assicurazioni marittime e trasporti?;
d) per i rami di cui al numero 1,
rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,
?Assicurazioni aeronautiche?;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9,
?Incendio ed altri danni ai beni?;
f) per i rami di cui ai numeri 10,
11, 12 e 13, ?Responsabilità civile?;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e
15, ?Credito e cauzione?;
h) per tutti i rami, ?Tutti i rami
danni?.
5. Nei rami danni l’impresa che ha
ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o
ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza
necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio
principale;
b) riguardano l’oggetto coperto
contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso
contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e
17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami;
tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori
del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da fornire
alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal
luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione
di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento,
le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami
nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio
comunitario.
TITOLO XII - NORME RELATIVE AI
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 165.
(Raccordo con le disposizioni del codice civile)
1. Fermo restando quanto diversamente
disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e
riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166.
(Criteri di redazione)
1. Il contratto e ogni altro documento
consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie
ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante
caratteri di particolare evidenza.
Art. 167.
(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)
1. E’ nullo il contratto di
assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla
quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La
pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso
non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o
dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 168.
(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di
portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli
198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno
il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene
a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure
a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale
nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto
ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per
le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del
codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di
altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso
dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i
contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo
199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del
codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
Art. 169.
(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di
assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino
al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per
cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del
contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
CAPO IV - ASSICURAZIONE SULLA VITA
Art. 176.
(Revocabilità della proposta)
1. La proposta relativa ad un
contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V
dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha
ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di
durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177.
(Diritto di recesso)
1. Il contraente può recedere da un
contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal
momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di
recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso
devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di
assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio
eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il
quale il contratto ha avuto effetto.
L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e
quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 178.
(Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori)
1. Nei giudizi di risarcimento dei
danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di
cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della
prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 182.
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)
1. La pubblicità utilizzata per i
prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla
correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della
nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si
riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente
effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del
materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle
imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta
giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata
ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto
all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della
pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione.
Art. 183.
(Regole di comportamento) (1)
1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei
contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse
ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in
modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili
effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da
escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i
contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di
protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e
delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che
non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela
non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle
medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di
assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
(1) Si veda il provvedimento ISVAP 16
novembre 2006 (pubblicato in G.U. Serie gen. N. 281 del 2 dicembre 2006).
Art. 184.
(Misure cautelari ed interdittive)
1. Avuto riguardo all'obiettivo di
protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo
non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle
relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o
dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme
più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185.
(Nota informativa)
1. Le imprese di assicurazione
italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in
regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi,
consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente
alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei
prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato
possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali
e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota
informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative
all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle
garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle
decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai
diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge
applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da
seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente
competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma
1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del
contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle
operazioni in conflitto di interesse.
Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto
il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento
adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed
ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o
il capitale assicurato.
Art. 186.
(Interpello sulla nota informativa)
1. L'impresa può trasmettere
preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di
contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione
degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo
fmo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere utilizzata, a fini
promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro
sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa,
relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato
con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la
nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP può
disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano
meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del
provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni
alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP
l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione
della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di
mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo
svolgimento della commercializzazione.
Art. 187.
(Integrazione della nota informativa)
1. L'ISVAP, ferme restando le
disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche
alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori
e necessarie per la protezione degli assicurati.
CAPO IV - TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Art. 318.
(Pubblicità di prodotti assicurativi)
1. L’inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro
ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei
provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182,
commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari
in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo
182, commi 4 e 5.
Art. 319.
(Regole di comportamento)
1. L’inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione
riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del
ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi
degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 320.
(Nota informativa)
1. Chiunque ometta la consegna della
nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento
ad euro venticinquemila.
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA
FINANZIARIA (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
Capo II
Svolgimento dei servizi e delle
attività
Art. 21
(Criteri generali)
1. Nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per
l’integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) utilizzare comunicazioni
pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure,
anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei
servizi e delle attività.
1-bis. Nella prestazione dei servizi
e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di
investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole
per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il
cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure
organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi
dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti,
prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei
conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non
sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di
nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione
indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i
diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le
imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio
possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del
cliente.
Art. 23
(Contratti)
1. I contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui
all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla
prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con
regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale
dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere
stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il
contratto è nullo.
2. E'nulla ogni pattuizione di rinvio
agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni
altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2
la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI,
capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di
investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e
ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla
disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In
ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei
servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a
quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non
si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei
danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta.
Art. 25-bis 166
(Prodotti finanziari emessi da banche
e da imprese di assicurazione)
1. Gli articoli 21 e 23 si applicano
alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e
da imprese di assicurazione 167.
2. In relazione ai prodotti di cui al
comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la
Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i
poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi
1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma
1 168.
3. Il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle
imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell' esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del
comma 2.
4. I soggetti incaricati della revisione
legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla
Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi
del comma 2 169.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
revisione legale dei conti presso le società che controllano l'impresa di
assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile 170.
9. L'Isvap e la Consob si
comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere
accertamenti su aspetti di propria competenza.
Capo IV
Offerta fuori sede
Art. 30
(Offerta fuori sede)
1. Per offerta fuori sede si
intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in
luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del
collocamento;
b) di servizi e attività di
investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi
presta, promuove o colloca il servizio o l’attività 180.
2. Non costituisce offerta
fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei
confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri
strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione
ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non
subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate,
effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze 181.
3. L'offerta fuori sede di
strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati
allo svolgimento dei servizi previsti dall' articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis) 182;
b) dalle Sgr, dalle società di gestione
armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr 183.
4. Le imprese di investimento,
le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione
armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e
attività di investimento. Ove l' offerta abbia per oggetto servizi e attività
prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono
essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma
5, lettere c) o c-bis) 184.
5. Le imprese di investimento
possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attività d' investimento, le cui caratteristiche
sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia 185.
6. L'efficacia dei contratti di
collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla
data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore
finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o
formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti
sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si
applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali
effettuate fuori sede 186.
7. L'omessa indicazione della
facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi
contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica
alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di
voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si
applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese
di assicurazione
Art. 117-ter
(Disposizioni in materia di finanza
etica)
1. La Consob, previa consultazione
con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti,
determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di
rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di
assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o
socialmente responsabili.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973
Art. 31.
Interessi delle obbligazioni
pubbliche
Sono
esenti dall'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi,
i premi e gli altri frutti dei titoli
del debito pubblico,
dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di
credito comunale e
provinciale emesse dalla
Cassa
depositi e prestiti
e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi
da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province
e comuni e da enti
pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di
funzioni statali o per l'esercizio
diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito, con modificazioni,
nella legge 28 ottobre 2013, n. 124)
Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico
delle imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire due
milioni e 500 mila" sono
sostituite dalle seguenti "euro
630 per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché' a
((euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo
stesso periodo d'imposta,
a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per
assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, al netto
dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente))".
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre
2013, nonche' di ((euro 530)) a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i
premi versati per i contratti di assicurazione
sulla vita e
contro gli infortuni stipulati o
rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del
codice delle assicurazioni private,
di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' indeducibile
ai fini
delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale
sulle attività produttive.
A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo
4 della legge 28 giugno 2012, n. 92)).
http://argomenti.ilsole24ore.com
http://mediazione.studilegali.it
http://studiolegalefiorentino.net
www.assicurazionipreventivo.it
[1]
Sostanzialmente tutte le polizze, salvo quelle temporanee caso morte (che sono
di puro rischio), sono rivalutabili, ossia possono prevedono una rivalutazione
annuale delle prestazioni.
[2]
Il decreto legislativo 252 del 2005 disciplina le forme pensionistiche
complementari. E’ entrato in vigore il 1° gennaio 2007. I contratti stipulati
prima di quella data (cosiddetti “vecchi PIP”) sono sottoposti al controllo
dell’ IVASS, mentre i
nuovi PIP sono soggetti alla vigilanza della COVIP, l’
organismo che supervisiona i fondi pensione.
[3]
Per i titoli e le obbligazioni di cui all’art. 31 del DPR n. 601 del 1973 l’
aliquota è del 12,5%.
[4]
Fino all’ agosto 2013 l’ importo massimo detraibile era di 1291,14 euro, come si vedrà meglio in seguito.
[5]
La riduzione è la diminuzione delle prestazioni erogate dalla compagnia in
conseguenza del fatto che il contraente sospende il pagamento dei premi. Il
riscatto, invece, è la chiusura anticipata del contratto, su richiesta dell’
assicurato.
[6]
Si tratta delle polizze che prevedono meccanismi di accrescimento delle
prestazioni erogate come, ad esempio, la partecipazione agli utili di una
gestione separata.