P A G I N E L I B E R E Di Federico Fedenovus Novelli
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IMMIGRAZIONE E rc auto Di Federico Novelli
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Sommario
LA DIMENSIONE DEL FENOMENO “IMMIGRAZIONE”
( 2 ) ASPETTI GIURIDICI LEGATI ALL’ ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
( 3 ) ASPETTI GIURIDICI RELATIVI ALL’ ORDINAMENTO EUROPEO.
( 4 ) IN PARTICOLARE: IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Per poter avere una corretta visione dei problemi che affronteremo circa il rapporto tra stranieri in Italia e servizi assicurativi (pur limitati alla Responsabilità Civile Auto) è opportuno fornire alcuni dati quantitativi sul fenomeno della immigrazione.
A tale scopo risulta illuminante una sintesi del “Dossier emigrazione 2005” (di Caritas Italiana - Fondazione Migrantes - Caritas di Roma)
Riportiamo l’andamento dei cosiddetti “soggiornanti” negli ultimi 35 anni:
ITALIA. Soggiornanti stranieri negli anni 1970-2004
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Dati Ministero dell’Interno/Istat
ANNI |
TOTALE |
Europa |
Africa |
Asia |
America |
Oceania |
Apolidi e altri |
1970 |
143.838 |
61,3 |
3,3 |
7,8 |
25,7 |
1,9 |
- |
1975 |
186.415 |
60,5 |
4,7 |
8,1 |
24,3 |
1,8 |
0,6 |
1980 |
298.749 |
53,2 |
10,0 |
14,0 |
21,0 |
1,4 |
0,4 |
1985 |
423.004 |
52,1 |
10,5 |
15,4 |
19,5 |
1,4 |
1,1 |
1990 |
781.138 |
33,5 |
30,5 |
18,7 |
16,4 |
0,8 |
0,1 |
1995 |
729.159 |
40,7 |
28,2 |
16,4 |
14,3 |
0,3 |
0,1 |
2000 |
1.379.749 |
40,7 |
28,0 |
19,2 |
11,8 |
0,2 |
0,0 |
2004 |
2.319.000 |
47,3 |
23,7 |
17,3 |
11,5 |
0,1 |
0,1 |
I dati evidenziano una impennata delle affluenze nella seconda metà degli anni ’90, con un andamento ulteriormente incrementato dal 2000 al 2004.
Allo stato dei fatti, nel 2004 erano presenti 2.319.000 stranieri. Di questi, il 47,3 per cento proveniva dall’Europa; il 23,7 per cento dall’Africa; il 17,3 dall’Asia; l’ 11,5 dalle Americhe; lo 0,1 per cento dall’Oceania.
Se nel 1974, l’incidenza delle provenienze UE era pari al 39,8 per cento. Nel 2004, il dato si è ridotto al 6,7 per cento.
Riportiamo il testo della sintesi:
CARITAS ITALIANA - FONDAZIONE MIGRANTES - CARITAS DI ROMA
35 anni di immigrazione
in Italia: una politica a metà guado
Anticipazioni del “Dossier Statistico Immigrazione 2005”
La storia, i numeri e le prospettive
Anticipiamo dal nuovo “Dossier Statistico Immigrazione”, che uscirà alla fine di ottobre, il capitolo dedicato alla storia dell’immigrazione in Italia.
Dal 1970 ad oggi si a passati da meno di 100 persone a quasi tre milioni, con un aumento di ben trenta volte. Prima questa presenza era marginale nella società italiana, ora ne a diventata uno dei fenomeni Più rilevanti.
Nel 1970, nonostante le previsioni della Costituzione, la posizione giuridica degli stranieri veniva regolata in larga misura con circolari ministeriali. Quindi si è intervenuti con diversi interventi legislativi (1986, 1990, 1995, 1998, 2002), ma la situazione giuridica non è soddisfacente rispetto all’andamento del fenomeno.
Sulla base dei dati, come a tradizione del “Dossier” Caritas/Migrantes, presentiamo l’evoluzione intervenuta a partire dal 1970 e, dopo esserci soffermati sull’elevato ritmo di crescita degli ultimi cinque anni, sottolineiamo i fattori per cui l’immigrazione va considerata un fenomeno
strutturale.
Mostriamo, quindi, come nel corso di 35 anni a stata colta la necessità di una normativa organica, rimasta però imperfetta e incerta, come peraltro a alquanto nebulosa la situazione a livello dell’Unione Europea, sulla quale la Commissione all’inizio del 2005 ha richiamato l’attenzione con il “Libro Verde” nell’intento di favorire una politica migratoria comune.
Le nostre conclusioni sono improntate all’auspicio che l’Italia non resti a metà guado, cosciente da una parte di avere bisogno degli immigrati e, dall’altra, non disponibile ad averli come partner nella società. A livello demografico a stato sottolineato che la quota annuale di 159.000 nuovi lavoratori fissata per il 2005 equivale, in proporzione alla popolazione residente, al milione di ingressi annuali negli Stati Uniti. In altre parole, siamo un grande paese di immigrazione ed e tempo di dotarci di una politica adeguata.
All’inizio degli anni ’70 solo 144.000
Le statistiche sui cittadini stranieri soggiornanti in Italia sono disponibili solo a partire dal 1970. Alla fine di quell’anno gli stranieri sono 143.838, e solo nel 1979 vengono superate le 200.000 unità: i dati relativi al 1976 e al 1977 sono in parte frutto di una nostra stima, non essendo stati pubblicati dal Ministero dell’Interno.
Un’impennata si ha tra il 1979 e il 1980, quando si passa da 205.449 a 298.749 con un incremento del 45,4%. In realtà in quel periodo non verificano avvenimenti particolari ma solamente si modifica il sistema di registrazione dei permessi di soggiorno. Fino al 1970, infatti, le statistiche riguardano gli stranieri presenti in Italia con un permesso di soggiorno superiore a tre mesi, mentre dal 1980 in poi vengono presi in considerazione i permessi di soggiorno con durata superiore ad un mese: peraltro, solo a partire da questo periodo si pu6 parlare di immigrazione vera e propria.
Negli anni ’80 seguono aumenti annuali contenuti che, bench6 inferiori al 10%, consentono di superare la soglia dei 400.000 soggiornanti nel 1984. Un altro forte aumento, questa vola effettivo, si ha nel 1987, quando da 450.277 si arriva a 572.103 soggiornanti (+ 27,1%). Questa variazione a dovuta alla prima regolarizzazione della serie disposta dal legislatore e protrattasi per circa due anni (1986-1988).
Superato il mezzo milione di units, la gestione amministrativa dei permessi di soggiorno diventa piiu complessa e i confronti meno attendibili. Da 645.423 permessi nel 1988 si scenderebbe inspiegabilmente a 490.388 nel
1989, con una diminuzione più alta rispetto al numero dei regolarizzati nell’ipotesi, non realistica, che a tutti loro non fosse stato rinnovato il permesso di soggiorno. Nel 1990 interverrebbe un aumento eccezionale con 781.138 permessi, ai quali non si arriverebbe neppure conteggiando i 220.000 regolarizzati di quell’anno. Questi numeri, quindi, non offrono la base per confronti pertinenti.
Le incongruenze dell’archivio dei permessi di soggiorno si spiegano, sia per la mancata soppressione dei permessi doppi o scaduti che per i casi di omonimia. Solo dal 1998 il Ministero dell’Interno ha adottato a regime un programma efficace per la ripulitura di questi dati. Ciò nonostante, resta vero che l’Istat, a seguito di ulteriori accertamenti sui dati del Ministero effettuati a distanza di circa 6 mesi da ogni fine d’anno, a il riferimento ultimo in grado di fornire il numero effettivo dei soggiornanti, aggiungendo anche i permessi che, inizialmente soppressi per cessata validità, nel frattempo sono stati rinnovati. Per questo motivo la riflessione sulla serie storica dei soggiornanti diventa più proficua dal 1991 in poi.
Oltre un milione di soggiornanti negli anni ‘90
Negli anni ’90 si assiste al raddoppio dei soggiornanti, che passano da 649.000 a fine 1991 a 1.341.000 nel 2000, e ci6 aiuta a prendere coscienza che il fenomeno a diventato di massa. Nei primi anni ’90 si registra l’ingresso di persone provenienti dalla penisola balcanica, dove sono scoppiati i conflitti legati all’assestamento della ex Repubblica federale Jugoslava e al suo frazionamento in diversi stati. Successivamente gli immigrati vengono anche dagli altri paesi dell’Est Europa, che diventano i grandi protagonisti sullo scenario migratorio italiano e cosi, al consistente aumento degli albanesi, fa riscontro successivamente quello dei romeni, dei polacchi, degli ucraini e di altre nazionalita.
ITALIA. Soggiornanti stranieri negli anni 1991-2000
Anno |
Soggiornanti |
Variazione |
Anno |
Soggiornanti |
Variazione |
1991 |
649.000 |
__-60.000 |
1996 |
986.000 |
+37.000 |
1992 |
589.000 |
+60.000 |
1997 |
1.023.000 |
+68.000 |
1993 |
649.000 |
+29.000 |
1998 |
1.091.000 |
+250.000 |
1994 |
678.000 |
+51.000 |
1999 |
1.341.000 |
+39.000 |
1995 |
729.000 |
+257.000 |
2000 |
1.380.000 |
+68.000 |
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Dati Ministero dell’Interno/Istat
Ad influire maggiormente sull’incremento della presenza immigrata in Italia sono tre fattori strettamente collegati: la collocazione geografica, con confini molto estesi, in un’area a forte pressione migratoria, alla confluenza del continente africano e di quello asiatico e alle porte dell’Est Europa; una programmazione dei flussi quantitativamente debole e operativamente inefficace; il realistico recupero, attraverso le regolarizzazioni, degli immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno ma gia inseriti nell’area del lavoro nero.
Per capire l’effettivo dinamismo migratorio in Italia, bisogna riconoscere che la regolarizzazione stata la parola chiave a fronte di una programmazione di scarso impatto. All’inizio degli anni ’90 un terzo dei soggiornanti (su un totale di 649.000 a fine 1991) a costituito da una parte delle 220.000 persone che hanno beneficiato della regolarizzazione dell’anno precedente, che coinvolge in prevalenza africani e asiatici e pone come condizione la semplice dimostrazione della presenza in Italia a prescindere da effettivi legami col mercato del lavoro.
Il 1992 e l’anno di una consistente diminuzione dei permessi, perch6 molti regolarizzati non riescono a trovare un lavoro, quanto meno ufficialmente dichiarato, e non sono quindi in grado di attestare il possesso di quel reddito minimo richiesto per poter rinnovare il permesso di soggiorno inizialmente concesso per una durata biennale.
Il recupero di questa diminuzione e i successivi aumenti avvengono per effetto delle quote programmate (scarse e inclusive anche degli ingressi per lavoro stagionale) e dei ricongiungimenti familiari (sia di coniugi che dei minori a carico). Questi aumenti sono solitamente contenuti e raggiungono al massimo le 60.000 unità annue, con un’incidenza percentuale sul totale dei precedenti soggiornanti che a del 10% nei primi anni ’90 e poi si dimezza a meta decade; negli anni di regolarizzazione, invece, gli aumenti sono molto consistenti.
Il 1997 e l’anno fatidico, in cui viene superato il milione di unità, livello sfiorato nell’anno precedente in cui vengono registrati 246.000 regolarizzati; poi, con la regolarizzazione del 1998 (215.000 lavoratori), si va abbondantemente oltre il milione.
A differenza di quanto avvenuto in precedenza, i permessi rilasciati ai regolarizzati del 1995 e del 1998 dimostrano una maggiore tenuta quanto alla durata del soggiorno e, poich6 sussistono le condizioni richieste, vengono rinnovati anche al termine della loro validità biennale dal loro primo rilascio: a questa la prova che il mercato occupazionale ha bisogno in maniera stabile di forze lavoro aggiuntive.
Dal 2001 un ritmo più sostenuto
Per il primo decennio del 2000 si pud fare riferimento solo ai primi quattro anni e, per giunta, i dati relativi ai permessi di soggiorno in vigore a fine 2003 non sono stati ancora verificati dall’Istat e quelli relativi al 2004 sono frutto di una stima del “Dossier Statistico Immigrazione” basata sui visti, rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri per immigrazione di inserimento, pari a 130.000 cosi ripartiti: 88.000 per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, 29.000 per lavoro stabile, 7.000 per motivi religiosi, 5.000 per studio, circa 1.000 per residenza elettiva.
ITALIA. Soggiornanti stranieri negli anni 2001-2004
Anno |
Archivio Min. Int. |
Revisione Istat |
Anno |
Archivio Min. Int. |
Revisione Istat |
2001 |
1.360.049 |
1.448.392 |
2003 |
2.193.999 |
n.d. |
2002 |
1.512.324 |
1.503.286 |
2004 |
*2.319.000 |
n.d. |
* stima del Dossier Statistico Immigrazione
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Dati Ministero dell’Interno/Istat
Anche per l’ultimo decennio vale la netta differenza tra gli anni normali e quelli di regolarizzazione: in questi l’aumento a molto consistente. Nel 2003 vengono ampiamente superati i due milioni di presenze: a questo l’effetto della regolarizzazione disposta nell’anno precedente dalla legge Bossi-Fini, che totalizza ben 700.000 domande.
Pur essendo l’immigrazione cosi controversa nel suo inquadramento da parte degli schieramenti politici, la regolarizzazione si afferma come un provvedimento “bipartisan”: iniziato nella prima repubblica e continuato nel periodo del maggioritario, coinvolge i governi del centro sinistra e, in misura ancora piiu ampia, quelli del centro destra. Altro non e questo provvedimento se non una realistica presa d’atto della situazione e un riconoscimento, effettivo seppure non formale, di una programmazione dei flussi velleitaria che, a seconda dei casi, non si riesce o non si vuole modificare per ragioni squisitamente politiche.
Gli aumenti nel nuovo decennio iniziano ad essere consistenti anche negli anni normali, tanto che al netto delle regolarizzazioni superano le 100.000 unità annue.
Fin qui abbiamo parlato di immigrati adulti, che però non esauriscono l’intera presenza straniera. L’archivio del Ministero dell’Interno non registra autonomamente i minori se non in minima parte, quando hanno comPiùto il 14° anno di età o quando si ricongiungono successivamente ai genitori già soggiornanti in Italia. Inoltre, come vedremo, vi sono annualmente diverse decine di migliaia di nuovi nati in Italia, anch’essi destinati ad avere una loro evidenza statistica, seppure non sistematicamente, solo dopo i 14 anni.
Da quando il numero dei minori a diventato alto (attualmente non lontano dal mezzo milione) a fuorviante limitarsi ai pochi infradiciottenni registrati dal Ministero dell’Interno e prescindere dal loro numero complessivo: una stima dell’effettiva presenza straniera regolare in Italia comporta che, partendo dal numero dei permessi di soggiorno, si ipotizzi il numero complessivo delle presenze regolari. Secondo il “Dossier Statistico Immigrazione” la popolazione straniera soggiornante legalmente a stata, rispettivamente, di 1.600.000 persone a fine 2001, 1.850.000 nel 2002, 2.600.000 nel 2003 e, infine, 2.730.000 a fine 2004 così ripartita per continenti: Europa 1.289.000, Africa 647.000, Asia 472.000, America 314.000, Oceania e apolidi 7.000.
Continuando con questo ritmo e, a maggior ragione se andranno incrementandosi i flussi per ricongiungimento familiare e per inserimento lavorativo, i soggiornanti forse diventeranno tre milioni entro il 2006 e ogni anno si aggiungerà una quota consistente tra nuovi nati e persone venute a motivo di ricongiungimento familiare oltre al numero di nuovi lavoratori che annualmente verrà programmato.
Dal 1970 ad oggi si a arrivati da meno di 100.000 a quasi tre milioni di stranieri, con un aumento di ben trenta volte, che attesta l’importanza del fenomeno.
Quanto alla presenza irregolare è da tutti conosciuta la sua consistente e crescente incidenza, come a stato evidenziato da ultimo dal numero delle richieste nominative presentate all’inizio dell’anno, ben superiori alle quote di nuovi lavoratori stabilite per il 2005: e, tuttavia, difficile pervenire ad una quantificazione attendibile del loro numero, anche perch6 sulla irregolarità sono Più diffusi gli studi storici che quelli previsionali.
Il processo di strutturalizzazione
Per processo di strutturalizzazione intendiamo l’insieme di quei fattori che hanno reso l’immigrazione una dimensione radicata nel paese. Alcuni di questi fattori erano noti da tempo, altri sono diventati Più evidenti nella loro portata solo negli ultimi anni: letti nel loro insieme, essi portano a riconoscere nel fenomeno migratorio uno degli aspetti più rilevanti della società italiana attuale e di quella degli anni a venire.
*Numero rilevante di immigrati, che colloca l’Italia subito dopo i grandi paesi di immigrazione (Germania, Francia e Gran Bretagna) e incidenza sulla popolazione ormai vicina alla media europea (5%) e, seppure in media ancora lontana dal 9% di Austria e Germania, si colloca già al di sopra di quella soglia in alcuni contesti territoriali, segnatamente nelle aree metropolitane di Roma e di Milano e in diversi comuni del Veneto e dell’Emilia Romagna e di altre regioni.
*Ritmo d’aumento continuo nel tempo, accelerato negli ultimi anni e più alto rispetto ad altri paesi europei, per cui la popolazione immigrata nei prossimi 20-30 anni avrà un’incidenza sui residenti compresa tra il 10% degli Stati Uniti e il 16% del Canada.
*Distribuzione degli immigrati su tutto il territorio e conseguente visibilità nazionale, seppure con alcune linee preferenziali, che da un lato privilegiano il Nord (Più del 60% dei soggiornanti rispetto al poco meno del 30% nel Centro e poco Più del 10% nel Sud) e dall’altro ridimensionano la capacità di attrazione dei comuni capoluogo (37,4%) e specialmente l’effetto metropoli, anche perch6 il problema dell’alloggio a meno drammatico nei piccoli centri circostanti.
*Normalizzazione dal punto di vista demografico della popolazione immigrata con sostanziale equivalenza numerica dei due sessi, prevalenza dei coniugati sui celibi e sui nubili, elevata incidenza dei minori (un quinto dei residenti) e consistente numero di nati da entrambi i genitori stranieri (33.691 nel 2003 e, secondo la proiezione del “Dossier Statistico Immigrazione”, quasi 40.000 nel 2005).
*Crescente tendenza alla stabilità di residenza con circa il 60% della popolazione straniera soggiornante da più di 5 anni (il valore percentuale riscontrato nel censimento del 2001 a doppio rispetto a quello di dieci anni prima) e un numero non trascurabile di immigrati che, nel corso di questi anni, ha acquisito la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio o per anzianità di soggiorno (complessivamente sui 320.000 secondo una stima aggiornata del “Dossier”).
*Elevato e crescente fabbisogno di forze lavoro aggiuntive da parte del mercato occupazionale italiano (una ogni sei assunzioni a coperta da lavoratori nati all’estero, sia italiani rimpatriati che soprattutto lavoratori stranieri) con un’incidenza dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate che si avvicina all’8% sulle forze lavoro, e un peso rilevante in molti settori, a partire dalla collaborazione domestica dove i cittadini stranieri sono Più dell’80% del totale.
*Ruolo insostituibile in alcuni settori. Il caso più clamoroso a quello della collaborazione domestica dove gli stranieri, essendo complessivamente mezzo milione e cioè 5 su 6 addetti, costituiscono un rimedio indispensabile alla carente copertura della rete pubblica di servizi sociali. Vi sono anche altri settori di grande portata, come l’edilizia e l’agricoltura, nei quali il consistente apporto dei lavoratori non comunitari costituisce una costante in tutta Italia. Numerosi sono anche gli ambiti lavorativi, caratterizzati da prestazioni di manovalanza, di precarietà o comunque stressanti, dove si creano crescenti spazi destinati ad essere occupati dagli immigrati.
Dopo 35 anni è necessaria l’organicità
E’ utile cercare di inquadrare l’atteggiamento della popolazione nei confronti dell’immigrazione, cercando di svelarne gli umori di fondo, non solo con l’attenzione a cid che dicono le indagini, ma anche tramite il contatto con il vissuto della gente assicurato dalla rete degli operatori pastorali.
Il punto di partenza è l’emigrazione, un’esperienza di senso inverso che ha visto gli italiani per più di un secolo prendere le vie dell’esodo, con circa 28 milioni di espatri a partire dall’unità d’Italia. Ancora negli anni ’50 e ’60 lasciano l’Italia in media 300.000 persone l’anno; gli espatri scendono a 108.000 negli anni ’70, quando iniziano a prevalere i rimpatri, e a 55.000 negli anni ’90 (e poco meno negli anni successivi). La forte riduzione delle partenze per l’estero ben presto si accompagna con la venuta degli immigrati in Italia.
Gli anni ’70 e gli anni ’80 possono essere ricordati come il periodo della curiosità o della indifferenza nei confronti di un fenomeno incipiente e dalle proporzioni contenute. I primi flussi sono in prevalenza costituiti da lavoratrici domestiche, che hanno una scarsa visibilità societaria, e da richiedenti asilo, che spesso si fermano poco tempo in Italia perch6 di passaggio verso paesi d’oltreoceano. Nella popolazione continua a prevalere l’attenzione alle collettività italiane all’estero e, fatta eccezione per alcuni studiosi, non si pensa che l’andamento economico e quello demografico, che nel frattempo hanno cambiato di segno, il primo in senso positivo e l’altro in senso negativo, potrebbero rendere l’Italia un paese di immigrazione.
Tra la fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90 si colloca il periodo dell’emergenza, che costringe a confrontarsi, impreparati, con un fenomeno che inizia ad assumere una dimensione quantitativa notevole. Ci6 non significa che le leggi adottate, a partire dalla prima del 1986, facciano sfigurare l’Italia rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale che, dopo la crisi petrolifera del 1973, perseguono strategie decisamente congiunturali, di apertura o di chiusura a seconda delle esigenze del loro ciclo economico. Le leggi italiane sono pero incomplete (la legge del 1986 si occupa solo del lavoro subordinato ma non di quello autonomo e del soggiorno) o in parte velleitarie (la legge del 1990 non prevede se non una modestissima copertura finanziaria per la prima accoglienza e le iniziative per l’inserimento socio-culturale), a volte contraddittorie (il decreto legge del 1995 accosta due filoni ben distinti, uno aperto all’integrazione e l’altro decisamente improntato alla chiusura), sempre caratterizzate da un supporto burocratico debole (i sussidi per i richiedenti asilo durano un mese e mezzo mentre le pratiche si protraggono per un anno e Più, durante il quale perdura il divieto di lavoro per gli interessati) e dall’assenza di una strategia di lunga durata (i decreti sui flussi non programmano i fabbisogni del mercato e, per questo, favoriscono la creazione di sacche di irregolarità, puntualmente ricreate dopo ogni regolarizzazione).
L’ultima fase, iniziata con la legge Turco-Napolitano del 1998, si pud definire il periodo dell’organicità limitata e contrastata. La nuova legge, rispetto al passato, presenta un’impostazione di sistema e cerca di affrontare i problemi nel loro complesso, con aperture decisamente innovative (una programmazione dei flussi Più efficace, il recupero delle vittime della prostituzione, la venuta per la ricerca del lavoro, un progetto di integrazione) secondo una visione proiettata verso il futuro e collegata con i paesi di origine, anche se diversi aspetti della normativa sono carenti. I contrasti si determinano per il fatto che, con l’avvento del maggioritario, l’immigrazione diventa un tema di
contesa politica tra gli schieramenti. Avviene cosi che la nuova legge, pur essendo stata tenacemente contestata nella fase della sua approvazione, non viene abolita dal nuovo governo di centro-destra (e questo equivale al riconoscimento della sua necessità), ma viene emendata restrittivamente in diverse sue parti; alcune innovazioni sconfinano nella illegittimita, come risultera successivamente da diverse sentenze della Corte costituzionale, o comunque si rivelano inopportune: a questo il caso dell’abolizione dell’istituto della sponsorizzazione più volte stigmatizzato da Caritas Italiana e da Migrantes. Gli articoli della legge dedicati all’integrazione rimangono formalmente intatti ma scarsamente utilizzati, proprio quando gli enti locali sentono maggiormente la necessità di occuparsi di una questione divenuta cosi fondamentale nel loro territorio.
Come accennato, le stesse regolarizzazioni, prima bollate con parole di fuoco dalle forze di opposizione, una volta che queste vanno al governo le accettano come un intervento di buon senso per tonificare il mercato occupazionale, anche perch6 dal punto di vista politico questi provvedimenti straordinari sono più spendibili rispetto a una riforma della programmazione e dei meccanismi di inserimento nel mercato.
Questa organicità contrastata o parzialmente condivisa non potra durare a lungo e, per preparare il futuro, bisognera accettare l’immigrazione come una nuova dimensione strutturale della società italiana e comportarsi di conseguenza.
Il contesto europeo e il “Libro verde”
La Commissione Europea, con la recente proposizione del Libro Verde sull’immigrazione (11 gennaio 2005), ha avuto il coraggio di ricordare che una politica comune in materia a in qualche modo necessaria e che essa deve includere la regolamentazione dei flussi di nuovi lavoratori. Il metodo del Libro Verde di sollevare domande, anzich6 presentare soluzioni preconfezionate, e funzionale alla promozione di un dibattito previo a tutti i livelli.
In realtà nell’Unione Europea i reali contorni dell’immigrazione per motivi economici, e cio6 della venuta di nuovi lavoratori dipendenti e autonomi, non sono cosi ben conosciuti, tant’6 che il Libro Verde e privo di una premessa statistica. Questi dati sono invece indispensabili per illustrare le diverse esigenze tra il grande fabbisogno di forze lavoro dei nuovi paesi di immigrazione, come Italia e Spagna, e quelli di Più antica tradizione, come Francia, Germania e Gran Bretagna. Tuttavia, il fatto che entrino annualmente nell’Unione mezzo milione di immigrati, non tutti diretti verso il Sud, lascia intendere che anche negli altri Stati membri il mercato occupazionale si alimenta con quote non ufficialmente programmate e un divario diffuso tra disposizioni formali e dinamismi effettivi. Resta comunque vero che il bisogno di forza lavoro aggiuntivo a differenziato e che in Italia il problema a Più acuto.
Un obiettivo comune, che rischia di restare sulla carta perch6 non trova il supporto in misure di accompagnamento, a quello della priorità della manodopera comunitaria per occupare i posti di lavoro vacanti. Vi sono programmi europei che aiutano economicamente gli studenti che si recano per un semestre a studiare in un altro Stato membro, mentre non sono previsti sussidi a sostegno dei disoccupati potenzialmente disponibili, spesso con le loro famiglie, ad andare a lavorare anche al di fuori del proprio paese. E’ poi eccessivamente ottimistico ritenere che tutti i problemi del collocamento possano essere risolti socializzando il curriculum tramite il sistema informatico EURES, quasi vi sia bisogno solo di posti ad alta qualificazione.
Un mercato del lavoro complesso come quello europeo non pud essere regolato unicamente attraverso le chiamate nominative per i singoli posti e abbisogna, invece, di studi di settore, di previsioni, di un sistema aperto di quote e di adeguati meccanismi di accesso, quale pud essere ad esempio il permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro, positivamente sperimentato in Italia con la sponsorizzazione, che tra l’altro dava una risposta soddisfacente anche agli inserimenti lavorativi a carattere fiduciario nelle famiglie e nelle piccole realtà aziendali.
Il dibattito, promosso dalla Commissione Europea, auspicabilmente portera anche i politici italiani a ritornare sulle carenze della normativa attuale e sulla necessità di un suo completamento.
Quale politica sull’immigrazione in Italia?
Al processo irreversibile di strutturalizzazione dell’immigrazione dovrebbe corrispondere una visione organica e proiettata nel futuro. Il nodo della politica migratoria in Italia sta nel collocarsi a meta guado: si ha coscienza che a impossibile tornare indietro ma non si ha il coraggio di andare decisamente avanti. Si sa che ragioni demografiche determinano la necessità di forze lavoro aggiuntive, ma si a titubanti nell’affrontare il problema delle quote e nell’adottare forme flessibili di collocamento quale era la sponsorizzazione e che la formazione in loco prevista dalla legge del 2002, pur utile ma anche molto costosa, non a in grado di sostituire.
L’Italia sta vivendo, in maniera Più acuta rispetto ad altri paesi, il problema di ricollocare il sistema produttivo nell’economia mondiale. Le carenze del nostro grado di competitività sono evidenziate non solo dalla disponibilità di prodotti a Più basso costo nei paesi emergenti ma anche dai Più alti livelli tecnologici e dalla maggiore funzionalità delle infrastrutture e dell’apparato burocratico riscontrabile in molti paesi industrializzati. Per rimediare a queste carenze bisogna attuare strategie adeguate e convincersi che gli immigrati possono costituire un’opportunita: a tal fine rappresentano una risorsa non solo gli immigrati che arriveranno nei prossimi anni ma anche quelli attualmente presenti che, avendo mediamente un elevato grado di scolarizzazione, sono in grado di adattarsi a obiettivi socio-economici Più impegnativi.
L’immigrato, nel suo difficile percorso migratorio, a talvolta una persona da assistere ma, una volta insediato, a un operatore economico importante. Per quanto riguarda l’Italia basta ricordare che la forza lavoro immigrata a aumentata negli ultimi sei anni di quasi un milione di unità e che i nuovi posti di lavoro creati nel paese devono essere in prevalenza attribuiti al loro inserimento: in particolare a notevole il dinamismo che stanno dimostrando come creatori di nuove aziende, dove trovano il posto loro stessi e talvolta anche gli italiani. Per quanto riguarda il sostegno assicurato ai paesi di origine, non bisogna dimenticare il cosiddetto “ritorno virtuale” degli immigrati, reso possibile dall’invio delle rimesse che a in continuo aumento in Italia come in altri paesi, e quello incipiente e ancora scarsamente sostenuto delle iniziative imprenditoriali.
Gli immigrati sono anche i nuovi cittadini e per loro serve un progetto Più deciso di integrazione che, banditi definitivamente xenofobia e razzismo, rimedi alle vessazioni di tipo burocratico, elimini le disparità, finanzi le attività di supporto all’integrazione, riveda l’antiquata normativa sulla cittadinanza e faciliti la partecipazione degli immigrati tramite il diritto di voto amministrativo, in un contesto societario unitario quanto ai valori e alle regole ma rispettoso delle diversità culturali e religiose. Le direttive comunitarie contro la discriminazione non sono da sole risolutive se non si coinvolge la popolazione: un segnale da lanciare in tal senso a la ratifica della convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti.
Il compianto Giovanni Paolo II, nei suoi messaggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, si a soffermato su aspetti cruciali quali il divario tra Nord e Sud, la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, la solidarietà da non intendere ancorata al proprio benessere, il dovere dell’accoglienza reciproca, le differenze culturali e religiose come occasione di scambio e di dialogo; in particolare ha raccomandato il coraggio di dire “una parola profetica che indichi ciò che e sbagliato e incoraggi ciò che è giusto”. In effetti, la politica migratoria è una questione di discernimento e di coerenza nelle decisioni.
ITALIA. Soggiornati stranieri per continente di provenienza (1970-2004)
ANNI |
Europa |
Africa |
Asia |
America |
Oceania |
apolidi e altri |
TOTALE |
1970 |
61,3 |
3,3 |
7,8 |
25,7 |
1,9 |
- |
143.838 |
1971 |
62,6 |
3,3 |
7,8 |
24,5 |
1,8 |
- |
156.179 |
1972 |
60,8 |
3,7 |
8,3 |
24,7 |
1,8 |
0,7 |
167.961 |
1973 |
59,9 |
4,2 |
8,6 |
24,8 |
1,8 |
0,7 |
175.746 |
1974 |
59,5 |
4,4 |
8,6 |
25,1 |
1,8 |
0,6 |
186.423 |
1975 |
60,5 |
4,7 |
8,1 |
24,3 |
1,8 |
0,6 |
186.415 |
1976 |
59,8 |
4,7 |
8,8 |
24,3 |
1,8 |
0,6 |
186.713 |
1977 |
59,2 |
5,1 |
9,6 |
23,9 |
1,7 |
0,5 |
194.062 |
1978 |
59,3 |
5,0 |
9,6 |
23,9 |
1,7 |
6,5 |
194.024 |
1979 |
56,6 |
6,5 |
8,6 |
21,8 |
2,0 |
4,5 |
205.449 |
1980 |
53,2 |
10,0 |
14,0 |
21,0 |
1,4 |
0,4 |
298.749 |
1981 |
52,7 |
10,5 |
14,6 |
20,5 |
1,4 |
0,3 |
331.665 |
1982 |
52,1 |
10,9 |
14,8 |
20,5 |
1,4 |
0,3 |
355.431 |
1983 |
52,0 |
10,7 |
15,3 |
20,2 |
1,4 |
0,4 |
383.765 |
1984 |
51,9 |
10,7 |
15,6 |
20,1 |
1,4 |
0,3 |
403.293 |
1985 |
52,1 |
10,5 |
15,4 |
19,5 |
1,4 |
1,1 |
423.004 |
1986 |
52,3 |
10,6 |
15,2 |
20,3 |
1,4 |
0,2 |
450.227 |
1987 |
46,9 |
16,0 |
16,7 |
19,0 |
1,2 |
0,2 |
572.103 |
1988 |
45,3 |
18,3 |
16,1 |
18,9 |
1,2 |
0,2 |
645.423 |
1989 |
43,0 |
20,3 |
16,4 |
19,2 |
0,9 |
0,2 |
490.388 |
1990 |
33,5 |
30,5 |
18,7 |
16,4 |
0,8 |
0,1 |
781.138 |
1991 |
34,5 |
30,8 |
17,8 |
16,2 |
0,6 |
0,1 |
*648.935 |
1992 |
34,7 |
30,8 |
17,7 |
16,1 |
0,6 |
0,1 |
*589.457 |
1993 |
36,9 |
29,1 |
17,5 |
15,9 |
0,5 |
0,1 |
*649.102 |
1994 |
41,0 |
28,0 |
16,0 |
14,5 |
0,3 |
0,1 |
*677.791 |
1995 |
40,7 |
28,2 |
16,4 |
14,3 |
0,3 |
0,1 |
*729.159 |
1996 |
37,5 |
30,6 |
18,5 |
13,1 |
0,2 |
0,1 |
*986.020 |
1997 |
37,4 |
30,4 |
18,9 |
13,0 |
0,2 |
0,1 |
*1.022.896 |
1998 |
39,0 |
29,0 |
19,0 |
12,7 |
0,2 |
0,1 |
*1.090.820 |
1999 |
39,6 |
29,1 |
19,1 |
12,0 |
0,2 |
0,0 |
*1.340.655 |
2000 |
40,7 |
28,0 |
19,2 |
11,8 |
0,2 |
0,0 |
*1.379.749 |
2001 |
41,4 |
26,9 |
19,1 |
11,6 |
0,2 |
0,9 |
*1.448.392 |
2002 |
42,5 |
26,5 |
18,5 |
11,8 |
0,2 |
0,5 |
*1.503.286 |
2003 |
47,9 |
23,5 |
16,8 |
11,5 |
0,1 |
0,1 |
**2.193.999 |
2004 |
47,3 |
23,7 |
17,3 |
11,5 |
0,1 |
0,1 |
**2.319.000 |
* I dati relativi a questi anni sono stati revisionati dall'ISTAT
** Dato del Ministero dell’Interno
** Stima del “Dossier Statistico Immigrazione” sui permessi di soggiorno e relative disaggregazioni FONTE: Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione su dati del Ministero dell'Interno e dell'ISTAT.
MEMO: Soggiornati stranieri in Italia per continente di provenienza (1970-2004)
|
Europa |
Africa |
Asia |
America |
Oceania |
Totale |
Incid. UE |
|
88.000 |
5.000 |
11.000 |
37.000 |
3.000 |
144.000 |
( 57.312) 39,8 |
|
1.289.000 |
647.000 |
472.000 |
314.000 |
7.000 |
2.729.000 |
( 182.843) 6,7 |
|
+ 1.464 % |
+ 12.940 % |
+ 4.290 % |
+ 848 % |
+ 23,3 % |
+ 1.895 % |
|
Dall’ analisi effettuata nel primo paragrafo emerge chiaramente l’ importanza ormai capitale che il fenomeno immigrazione ha raggiunto oggi, nel 2005, in Italia. E’ difficile non cogliere le notevolissime implicazioni economiche, oltre che sociali e culturali, di una realtà che ormai riguarda oltre 2.700.000 di persone: l’ Italia costruisce oggi la sua economia anche grazie a moltissimi lavoratori immigrati. E’ vero, però, anche il contrario: parte degli stranieri che vengono nel nostro paese trovandovi un importante polo d’ attrazione economica e lavorativa riescono, attraverso lo svolgimento del loro lavoro, a costruire delle buone prospettive economiche; in altre parole fondano la loro economia scommettendo su quanto l’Italia può offrire loro.
Una delle prove più importanti di quanto ora affermato è costituita dalle rimesse che gli immigrati inviano alle loro famiglie nei paesi d’ origine.
Le rimesse sono le quantità di denaro risparmiate dagli immigrati - grazie al lavoro svolto in Italia - che essi stessi inviano alle loro famiglie d’ origine. E’ significativo notare, a tale proposito, che nel corso del 2003, secondo il dato fornito da uno studio della Caritas commissionato dalla Camera di Commercio di Roma[1], il totale delle rimesse inviate tramite banca (gli unici flussi registrati dall’ Ufficio Italiano Cambi) ammontava a 1.167 milioni di euro. A questa cifra vanno aggiunte tutti i trasferimenti di denaro che non avvengono tramite le banche: trasferimenti personali, rimesse che avvengono tramite amici o attraverso il money transfer.
Un’ altra testimonianza dell’ importanza degli immigrati come attori economici nel nostro paese è costituita dal risparmio. Lo studio della Caritas in precedenza citato riporta anche i risultati di altre ricerche che evidenziano una loro notevole propensione al risparmio.
Dallo studio condotto da Salvatore Strozza e Cinzia Conti (Cfr. S. Strozza, C. Conti “Gli immigrati nell’ economia romana” CCIAA, 2003, pp. 177-221) emerge, in particolare, che nell’ area di Roma, nel corso di un solo anno, 2/3 degli immigrati hanno risparmiato, a fronte di solo 1/3 dei romani.
Riguardo alla propensione ad inviare rimesse nei paesi d’ origine si evidenzia che essa non dipende tanto dall’ entità dei redditi, quanto piuttosto dal tipo di soggiorno dell’ immigrato: sempre con riferimento alla realtà romana si nota che la propensione ad inviare rimesse è meno spiccata negli immigrati stabili. Inoltre bisogna dire che le rimesse sono inviate per lo più per far fronte alle spese correnti delle famiglie d’ origine (soprattutto per quanto concerne Marocco e Perù). In ¼ dei casi, le rimesse sono finalizzate a coprire le spese per l’ istruzione dei familiari.
E’ importante esporre dati numerici che diano la dimensione del fenomeno rimesse. A tale scopo è significativo citare il comunicato che l’ ufficio stampa della Caritas diocesana di Roma ha emanato nel 2005. In esso si prendono in analisi i dati relativi al 2004[2]:
Anno |
Rimesse milioni di Euro |
1995 |
108 |
2003 |
1.167 |
2004 |
2.094 |
Nel 2004 le rimesse degli immigrati verso i paesi d’origine ammontavano a 2.094 milioni di euro[3], quasi il doppio di quelle del 2003, che arrivavano a 1.167 milioni di euro ed esattamente 10 volte quelle del 1995 (108 milioni).
Degli oltre 2 miliardi di euro del 2004,
- 1.308 milioni sono andati agli allora 15 stati membri dell’ U.E. (ai nuovi stati membri sono andati 5 milioni di euro),
- 120 nel Nord-America
- 6 in Australia
- 76 milioni agli altri paesi occidentali,
si arriva, cosi, al 72 % delle rimesse.
Per quanto riguarda i restanti 583 milioni,
- 297 verso le Filippine
- 170 verso la Cina
Gli altri paesi sono nettamente distanziati: l’ Ecuador riceve 15 milioni, la Romania 12, Bangladesh e Colombia 7, Brasile, Senegal, Marocco e Perù tra i 3 e i 4.
Nel complesso, negli ultimi 10 anni alle Filippine sono andati 1.895 milioni di euro, alla Cina 521, al Marocco 193, al Senegal 60 alla Romania 41, al Brasile e all’ Egitto 30, al Venezuela, all’ India e all’ Argentina 16, alla Turchia, all’ Albania, al Bangladesh e all’ Ucraina 10.
Per quanto concerne le aree italiane dalle quali partono i flussi, la parte del leone è svolta da Roma e Lazio, con poco più del 60% delle rimesse; seguono la provincia di Milano con il 20% ed il Veneto (per lo più la provincia di Verona) con il 10%.
Diciamo anzitutto che l’ aumento non è dovuto soltanto al fenomeno inflattivo, ma anche al forte slancio di auto-aiuto che porta gli immigrati in Italia a mandare rimesse nei paesi d’ origine. Abbiamo già analizzato le motivazioni che portano gli immigrati ad inviare rimesse; non c’ è dubbio che al di là delle ragioni soggettive che sono alla base della propensione a svolgere una tale azione, le rimesse costituiscono un ottimo strumento per finanziare lo sviluppo dei paesi poveri, dei quali fa parte un gran numero (probabilmente la maggior parte) dei nostri immigrati. Questo fatto appare molto importante, se si considera che oggi gli stati ricchi sono particolarmente restii ad inviare aiuti allo sviluppo.
Il dato sull’ importo delle rimesse è basato solo sulla registrazione dei flussi di denaro che passano attraverso le banche, le poste o il meccanismo del “money transfer”. Se si tenesse conto anche dei trasferimenti personali, a livello mondiale si arriverebbe a circa il doppio dei 100 miliardi di dollari annuali. Questo massiccio ricorso alle rimesse consente oggi di inquadrare gli immigrati non più come “poveri”, ma come significativi protagonisti della vita economica oltre che del paese d’ accoglienza, anche dei loro stati d’ origine. Tuttavia, come notano Caritas e Migrantes, esistono ancora ostacoli ad una finalizzazione imprenditoriale(e dunque di sviluppo) di questa notevolissima massa monetaria; mancano, infatti, norme bancarie che facilitino i trasferimenti: le banche potrebbero, a tale proposito, ridurre i costi di trasferimento. Manca, da parte della normativa sulla cooperazione allo sviluppo, una maggiore attenzione agli immigrati. E’ assente, infine una maggiore attenzione da parte dei paesi d’origine.
Come abbiamo visto, il fenomeno dell’ immigrazione in Italia assume un’ importanza sempre maggiore dai punti di vista economico e sociale: gli immigrati che vivono nel nostro paese, soprattutto se stabili e regolari sono attori importanti per la nostra economia e per la nostra società. La vita quotidiana in Italia fa nascere per loro molteplici esigenze: dall’ assistenza sanitaria all’ accesso ai vari servizi, dalla tutela dei diritti alla necessità di sicurezza. Ormai molti immigrati possiedono un’ automobile e devono, perciò, poter accedere ai servizi assicurativi.[4]
L’ ordinamento italiano (ma anche la legislazione internazionale ed europea) cerca di soddisfare le esigenze degli immigrati attraverso leggi che tutelano i diritti e favoriscono l’ integrazione in tutti gli ambiti di vita.
Prima di trattare più specificamente i problemi giuridici che si pongono in materia di assicurazioni R.C. auto analizziamo lo stato attuale della normativa concernente la condizione degli immigrati in Italia.
Innanzitutto diciamo che la Costituzione Repubblicana del 1948 stabilisce, all’ art. 2 che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)”. Come è evidente, la nostra Costituzione, in materia di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili, non distingue tra cittadini italiani e stranieri, ma semplicemente menziona l’ uomo in quanto tale[5]; ciò significa che esistono diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti.
Diverse possono essere le interpretazioni che si danno all’ art. 2. Detto articolo si può interpretare nel senso che i diritti inviolabili sono soltanto quelli menzionati in altre disposizioni costituzionali; appare, però, più opportuna e più consona alla realtà odierna, l’ interpretazione menzionata da T. Martines[6], secondo la quale l’ art. 2 contiene un “elenco aperto” di diritti inviolabili dell’ uomo. Ciò fa sì che la dottrina e la giurisprudenza possano, attraverso un’ interpretazione storico-evolutiva, stabilire la garanzia di altri diritti inviolabili, anche non stabiliti in Costituzione. L’ interpretazione evolutiva è particolarmente congeniale alle possibili soluzioni delle problematiche poste dal fenomeno immigrazione. Infatti una giurisprudenza aperta potrebbe aprire la strada ad una maggiore tutela dei diritti degli immigrati ed anche ad un incremento di situazioni giuridiche soggettive inviolabili, anche a vantaggio degli immigrati. E tra dette situazioni, se si dà un’ interpretazione aperta dell’ art. 2, potrebbe rientrare anche, ad esempio, il diritto di accedere ai servizi assicurativi senza discriminazioni. A questo proposito aggiungiamo che, secondo quanto affermato da T. Martines[7], anche il principio di uguaglianza contenuto nell’ art. 3 della Costituzione, sebbene espressamente riservato ai cittadini, può essere, in certi casi, esteso ai non cittadini. A sostegno di questa tesi esistono anche alcune sentenze della Corte Costituzionale[8] che stabiliscono che il principio di eguaglianza può essere esteso agli stranieri allorché si tratti di diritti inviolabili dell’ uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell’ ordinamento internazionale.
Altra norma fondamentale per la regolamentazione della condizione dello straniero in Italia è data dall’ art. 16 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (cosiddette “Preleggi”). Esso sancisce che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.
Per quanto concerne la nostra problematica, ossia i servizi assicurativi ed in particolare la r.c. auto, l’ ISVAP (circolare n. 407 del 12 aprile 2000) ha evidenziato che molto spesso le Compagnie di Assicurazione, a fronte di richieste di risarcimento avanzate da stranieri , si attengono strettamente al principio della reciprocità stabilito nell’ art. 16 delle Preleggi. Ciò spesso penalizza il cittadino straniero in quanto può darsi il caso che il suo stato d’ origine non conceda un trattamento equo al cittadino italiano.
Oggi la legislazione italiana riconosce al principio della reciprocità un ruolo residuale. A tale proposito occorre menzionare alcune fonti normative. La legge n. 218 del 31 maggio 1995 stabilisce, all’ art. 62, che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento”. Pertanto, ogni sinistro che si verifichi in territorio nazionale è soggetto all’applicazione della legge italiana in materia (lex loci).
Nel 1998 è stata emanata la legge n. 40 che disciplina la condizione dello straniero in Italia. Tale legge è stata poi inserita nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, che costituisce il T.U. sull’ immigrazione. In particolare, l’art. 2, comma 2, del d.lgs n. 286/1998, stabilisce che “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Come può rilevarsi, anche la materia della condizione di reciprocità viene indirettamente modificata. Al decreto legislativo n. 286 del 1998 è stata data attuazione mediante il regolamento emanato con D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999. Esso sancisce, al comma 2 dell’ art. 1, che l’accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno nonché per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Il ruolo residuale del principio emerge anche dal I comma dell’art. 1 ove è previsto che i soggetti ivi indicati (i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti civile ed i notai) richiedano l’accertamento di tale condizione al Ministero degli Affari Esteri nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
Alla luce della normativa del T.U. in materia d’ immigrazione del 1998, dunque, sembra risolto il problema dei risarcimenti ai cittadini stranieri. Infatti l’ immigrato risulta equiparato al cittadino italiano in materia di risarcimento e la clausola dell’ art. 16 delle Preleggi agisce solo in via residuale, ossia nei soli casi previsti dal T.U. del 1998 o da eventuali convenzioni internazionali.
Questa evoluzione nella normativa italiana in materia di immigrazione è stata evidenziata nella precedentemente citata circolare n. 407 del 2000 emanata dall’ ISVAP. L’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ha così invitato le imprese assicuratrici a non operare discriminazioni a scapito degli immigrati attraverso un richiamo abusato ed improprio al principio della reciprocità.
Va inoltre sottolineato che la tutela per gli immigrati va estesa anche al caso di danno biologico. Posto infatti che questo tipo di danno si concretizza in una lesione del diritto alla salute e che tale diritto è garantito dalla Costituzione agli artt. 2 e 32, è ovvio che le Compagnie di Assicurazione dovranno risarcire gli stranieri anche quando sono vittime del danno biologico. Si tenga conto, tra l’ altro, che l’ art. 32 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo” e che , dunque anche agli stranieri è garantito il diritto alla salute. Inoltre l’ integrità psico-fisica della persona è diritto riconosciuto e garantito dal diritto internazionale.
Riguardo al danno biologico occorre, però, fare delle precisazioni.
In linea con quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza, tale componente di danno deve essere valutata e quantificata con riguardo al luogo ove l’ingiusta lesione patrimoniale conseguente all’illecito altrui estrinseca i suoi effetti sul piano concreto. Pertanto, l’ammontare effettivo del danno va determinato con riferimento al luogo ove il soggetto conduce la sua esistenza e svolge la sua attività; il complesso dei dati economici necessari per la completa determinazione e liquidazione del danno va perciò attinto dalla realtà economica del paese di effettiva residenza del danneggiato. Di ciò è ragionevole che si tenga conto a seconda che il cittadino straniero soggiorni regolarmente nel nostro Paese oppure no.
Un’ analisi della legislazione internazionale permetterà di comprendere che anche l’ ordinamento internazionale contiene normative a favore degli immigrati. Tali normative potranno essere invocate a sostegno della tesi della non discriminazione, chiaramente espressa dell’ ISVAP nella precedentemente citata circolare n. 407 del 12 aprile 2000.
Tra gli strumenti giuridici di diritto internazionale più importanti ricordiamo la Dichiarazione Universale dei diritti dell’ Uomo, adottata dall’ assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 con risoluzione 217 (III). Benché in genere, nel diritto internazionale le risoluzioni contenenti dichiarazioni – come nel caso che stiamo esaminando - , non hanno efficacia vincolante nei confronti dei destinatari, ma rappresentano per essi un programma di condotta, è difficile, oggi, non riconoscere una grande autorità morale all’ assemblea generale dell’ O.N.U. E’ difficile, dunque, per gli stati membri, non conformare i propri ordinamenti giuridici a quanto contenuto nella Dichiarazione del 10 dicembre 1948.
Tra le disposizioni contenute nella Dichiarazione particolarmente significative, ai fini dell’ analisi della nostra problematica, appaiono quelle contenute negli artt. 6 e 7. All’ art. 6 si stabilisce che “ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica”. Ciò significa che ogni persona è soggetto di diritto, ossia titolare di situazioni giuridiche attive o passive in ogni luogo. Dunque anche l’ immigrato in Italia ha personalità giuridica, è titolare di diritti e di doveri. Tra i diritti potremmo anche ricomprendere quello ad essere trattato con equità dalle imprese assicuratrici.
L’ art. 7 della Dichiarazione stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto ad eguale tutela da parte della legge. Ciò implica che il cittadino immigrato deve essere protetto da ogni discriminazione.
L’ art. 8 sancisce che ogni individuo ha diritto a ricorrere ai competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali ad esso riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Come abbiamo visto in precedenza, la nostra costituzione riconosce anche agli stranieri taluni diritti fondamentali[9].
Dunque possiamo affermare che, anche se la Dichiarazione del 1948 non è vincolante nei confronti degli stati, sarà comunque necessario che essi i si conformino, promovendo, ad esempio, una legislazione a tutela dei diritti dell’ uomo. Ciò appare tanto più necessario oggi, in un mondo globalizzato dove è forte la presenza di immigrati, dove i confini si defunzionalizzano e dove è più proprio parlare di uomo che di cittadino in senso stretto.
Un altro strumento giuridico internazionale è costituito dalla Convenzione internazionale per la tutela dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall’ Assemblea generale dell’ O.N.U. il 18 dicembre 1990. In essa vengono fondamentalmente ribaditi i diritti fondamentali dell’ uomo già garantiti dalla Dichiarazione del 1948 : diritto alla vita, libertà di pensiero, diritto a non essere ridotti in schiavitù, ad essere trattati come i cittadini dello stato nel quale si trovano in molteplici situazioni di vita (ad esempio quando sono giudicati nei tribunali). Prevale dunque il principio della non discriminazione che, ci si augura, possa valere anche in materia di servizi assicurativi. Del resto la Convenzione stabilisce la necessità di trattare i migranti allo stesso modo degli altri lavoratori; quindi, per esempio, anche in materia di assicurazioni per i potenziali danni derivanti dall’ attività lavorativa svolta i migranti dovranno usufruire delle stesse opportunità offerte ai lavoratori autoctoni.
Riguardo alla Convenzione per la tutela dei diritti del lavoratore migrante sottolineiamo che, trattandosi di accordo internazionale, a differenza delle dichiarazioni ha un’ efficacia vincolante nei confronti degli stati che la ratificano
. Tuttavia occorre sottolineare che la Convenzione è stata ratificata solo da stati generatori[10] di flussi di migranti, ossia stati poveri. Essendo stato raggiunto il numero di ratifiche necessario (20) la Convenzione è entrata in vigore. Non si può, però, tacere sul fatto che nessuno stato sviluppato l’ha ratificata. Anche l’ Italia non ha ratificato la Convenzione e dunque essa non può essere invocata, oggi, dall’ immigrato lavoratore ingiustamente discriminato. Un tale stato di cose è assai deplorevole per l’ occidente che si dice civile.
Anche l’ Europa ha sempre curato i diritti dell’ uomo. Per Europa si intende qui sia l’ U.E., sia il Consiglio d’ Europa che, come è noto, sono realtà giuridicamente autonome e distinte anche se profondamente legate dall’ aspirazione alla costruzione di un’ Europa unita.
Il 4 novembre 1950 gli stati membri del Consiglio d’ Europa hanno adottato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo, che riconosce e tutela i diritti fondamentali, inviolabili di tutti gli uomini senza alcuna distinzione. Tra questi ricordiamo: il diritto alla vita, il diritto a non essere sottoposto a tortura, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto di riunione ed associazione, la libertà di pensiero. La Convenzione stabilisce, all’ art. 14 il divieto di discriminazione: ogni persona deve poter godere dei diritti garantiti dalla Convenzione. In caso di violazione del principio di non discriminazione è ammesso ricorso ad un’ istanza nazionale (art. 13). Per assicurare il rispetto della Convenzione da parte degli stati contraenti è istituita la Corte europea dei diritti dell’ uomo (art. 19).
E’ importante sottolineare, poi, un intervento del Parlamento europeo in materia di immigrazione: si tratta della risoluzione sulla comunicazione della commissione su immigrazione, integrazione ed occupazione emanata il 25 novembre 2003. Sappiamo che il Parlamento europeo non gode di poteri particolarmente elevati nell’ ambito delle istituzioni europee: alle origini del processo di integrazione europea esso fu infatti pensato come organo puramente consultivo, anche se, già nell’ originario art. 137 erano previsti poteri deliberativi e di controllo. Nel corso del tempo sono intervenute, però, significative riforme[11]. In base ad esse i poteri deliberativi del sono stati accresciuti e oggi il Parlamento partecipa pienamente alla formazione degli atti comunitari.
Ciò premesso, il ruolo giocato oggi dall’ assemblea parlamentare appare fondamentale, non solo per l’ aumento e la maggiore incisività dei suoi poteri, ma anche essa è organo rappresentativo dei cittadini dell’ Unione Europea, essendo i suoi membri eletti a suffragio universale. Dunque sarà importante tenere presente i suoi interventi.
La già citata risoluzione del 25 novembre 2003 riguarda la problematica dell’ immigrazione; i punti importanti della risoluzione sono il 17 e i seguenti. In essi si parla dell’ importanza di condurre una politica di integrazione alla quale devono contribuire tanto gli immigrati quanto i cittadini del paese d’ accoglienza. A tal fine occorrerà un impegno nella conoscenza delle altre culture ed uno sforzo, da parte di tutti i membri della società ad operare in un ambiente più eterogeneo e mutevole (punto 18). Al punto 24 si stabiliscono i criteri per la realizzazione di una politica di integrazione: in particolare si fa riferimento alla necessità di stabilire regole chiare sulla condizione giuridica degli immigrati, alla garanzia per gli stranieri all’ accesso dei servizi sociali e sanitari. Al punto 26 si invitano gli stati membri a regolarizzare i lavoratori immigrati che, pur non avendo permesso di soggiorno, pagano regolarmente le imposte e versano i contributi per la sicurezza sociale.
E’ logico che una simile politica di integrazione coinvolga anche i servizi assicurativi e, tra questi, la R.C. auto.
Maggiore incisività, nell’ ambito della normativa europea è data alla direttiva n. 109 del 25 novembre 2003. A differenza della risoluzione del Parlamento, la direttiva è un vero strumento legislativo vincolante per tutti gli stati membri, che sono tenuti ad emanare, nel loro ordinamento, nella maggioranza dei casi, una normativa di recepimento della direttiva stessa. La direttiva n. 109 riguarda i soggiornanti stranieri di lungo periodo negli stati membri dell’ Unione Europea. In particolare essa è finalizzata alla realizzazione, da parte dei paesi dell’ U.E., di una politica di integrazione di questi soggetti, che ha come cardine la parità di trattamento ad essi riconosciuta in molteplici ambiti della vita sociale ed economica.
L’ art. 11 stabilisce che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda alcune materia e, tra queste figura l’ accesso ai beni ed ai servizi a disposizione del pubblico e la loro erogazione (art. 11 par. 1 lett. f). Tuttavia, nel par. 2 è specificato che gli stati membri possono limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo o il familiare che chiede per lui la prestazione abbia scelto il paese in questione come sua dimora abituale.
E’ evidente che tra i beni ed i servizi a disposizione del pubblico possono sicuramente essere inclusi i servizi assicurativi.
Dobbiamo tenere presente che la direttiva deve essere recepita dagli stati membri entro il 23 gennaio 2006 (art. 26). Si auspica che l’ Italia, che spesso ha mostrato purtroppo un costante ritardo nel recepimento delle direttive europee, si attivi per rispettare il termine previsto dall’ art. 26, in modo da fornire agli immigrati un valido strumento cogente per tutelare i loro diritti anche in materia di accesso ai servizi assicurativi.
Si riportano ora gli articoli più significativi (ossia quelli riguardanti più da vicino l’ assicurazione r.c. auto) del decreto legislativo del 12 settembre 2005 in materia di assicurazioni. Si tenga presente che il Codice entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2006.
Il decreto legislativo intende procedere ad un riordino completo della materia delle assicurazioni private. E’ significativo notare l’ esistenza, nel codice, di numerose disposizioni a favore ed a tutela degli assicurati; fra queste ricordiamo, ad esempio, l’art. 120, che stabilisce il dovere di informazione precontrattuale. L’ art. 122 sancisce l’ obbligo di assicurazione per i veicoli a motore sprovvisti della guida di rotaie. L’ art. 123 stabilisce lo stesso obbligo per i natanti.
Significativa è la norma contenuta nell’ art. 131, che prevede la trasparenza nelle informazioni riguardanti i prodotti assicurativi e nelle condizioni di contratto, al fine di realizzare una vera concorrenza nel mercato assicurativo. Questa disposizione appare quanto mai necessaria soprattutto perché, come prescrive l’ art. 122, esiste l’ obbligo di assicurare i veicoli a motore. Siccome si è, appunto, obbligati a ricorrere ai servizi assicurativi (nel caso si possieda un veicolo a motore), si deve poter accedere ad un mercato dei servizi assicurativi trasparente e concorrenziale. D’ altro canto si deve tenere conto che esiste, specularmente all’ obbligo di assicurare i veicoli, l’ obbligo, da parte delle imprese assicuratrici, di accettare le proposte ad esse indirizzate per l’ assicurazione degli stessi (art. 132). L’ art. 132 non permette assolutamente discriminazioni in questo senso[12].
E’ poi importante menzionare il titolo XIII del Codice, che fa riferimento alla trasparenza delle operazioni ed alla protezione dell’ assicurato.
Nell’ art. 182 si sancisce il dovere di correttezza nelle informazioni pubblicitarie concernenti il servizio assicurativo. L’ art. 183 prescrive, per gli intermediari assicurativi, il dovere di comportarsi in modo diligente e corretto e di informare al meglio gli assicurati ed i contraenti. E’ prevista (art. 185) una nota informativa contenente tutte le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che hanno lo scopo di far sì che il contraente e l’ assicurato pervengano ad un giudizio fondato sui diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. L’ ISVAP disciplina, con regolamento, lo schema ed il contenuto della nota informativa.
Si può affermare, in conclusione, che il Codice contiene numerose norme per la tutela degli utenti dei servizi assicurativi. Nella società attuale accade sovente che siano tali anche gli immigrati che, per esigenze personali o di lavoro possiedono un veicolo a motore e, dunque, sono obbligati a contrarre.
Alla luce di quanto detto finora e dell’ analisi delle normative giuridiche sugli immigrati emerge che, in un mondo ormai globalizzato sarà sempre più necessaria una parificazione di trattamento tra cittadini autoctoni e cittadini immigrati. Ciò riguarderà non solo la sfera del diritto in senso stretto, ma anche l’ accesso ai beni ed ai servizi. Anche le imprese assicuratrici dovranno adeguarsi a questo nuovo stato di cose.
L’ analisi delle diverse normative giuridiche, del resto, ha evidenziato uno sforzo notevole, da parte nazionale ed internazionale, nel venire incontro alle esigenze dei migranti attraverso una normazione che ha come scopo principale la realizzazione di una politica di integrazione in tutti gli ambiti di vita.
Riportiamo parte del Codice delle assicurazioni con gli articoli di più diretto interesse per lo studio che stiamo effettuando:
(omissis)
TITOLO III
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(omissis)
Art. 34
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)
1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI
(omissis)
Art. 37
(Riserve tecniche dei rami danni)
1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata della garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l’impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
(omissis)
CAPO III
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 117
( Separazione patrimoniale)
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale ripetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.
Art. 119
(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)
1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121
(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)
1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI
CAPO I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122
(Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 123
(Natanti)
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 124
(Gare e competizioni sportive)
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125
(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione “frontiera”, come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce i la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l’assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 126
(Ufficio centrale italiano)
1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell’articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127
(Certificato di assicurazione e contrassegno)
1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128
(Massimali di garanzia)
1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica.
3. E’ comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Art. 129
(Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 130
(Imprese autorizzate)
1. L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’articolo 151.
3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131
(Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto)
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
Art. 132
(Obbligo a contrarre)
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l’autorizzazione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 133
(Formule tariffarie)
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134
(Attestazione sullo stato del rischio)
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
Art. 135
(Banca dati sinistri)
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 136
(Funzioni del Ministero delle attività produttive)
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l’ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l’andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un’adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 137
(Danno patrimoniale)
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.
Art. 138
(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
Art. 139
(Danno biologico per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 141
(Risarcimento del terzo trasportato)
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Art. 142
(Diritto di surroga dell’assicuratore sociale)
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
PROCEDURE LIQUIDATIVE
Art. 143
(Denuncia di sinistro)
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art. 144
(Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 145
(Proponibilità dell’azione di risarcimento)
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146
(Diritto di accesso agli atti)
1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.
Art. 147
(Stato di bisogno del danneggiato)
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
Art. 148
(Procedura di risarcimento)
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
Art. 149
(Procedura di risarcimento diretto)
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150
(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
CAPO V
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI
ALL’ESTERO
Art. 151
(Procedura)
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Art. 152
(Mandatario per la liquidazione dei sinistri)
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153
(Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica)
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall’articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all’articolo 298.
Art. 154
(Centro di informazione italiano)
1. E’ istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l’ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Art. 155
(Accesso al Centro di informazione italiano)
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica,
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della
Repubblica,
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all’impresa di assicurazione,
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell’autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l’Ufficio centrale italiano e l’Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ PERITALE
Art. 156
(Attività peritale)
1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 157
(Ruolo dei periti assicurativi)
1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.
Art. 158
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l’attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Art. 159
(Cancellazione dal ruolo)
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.
Art. 160
(Reiscrizione)
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui di cui all’articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l’idoneità già conseguita.
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
(omissis)
CAPO II
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI
NATANTI
Art. 170
(Divieto di abbinamento)
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172
Art. 171
(Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 172
(Diritto di recesso)
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all’applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
LEGGE APPLICABILE
Art. 180
(Contratti di assicurazione contro i danni)
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l’obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest’ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
TITOLO XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE
DELL’ASSICURATO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 182
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L’ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L’ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all’articolo 184, comma 2.
7. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione.
Art. 183
(Regole di comportamento)
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184
(Misure cautelari ed interdittive)
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185
(Nota informativa)
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa.
3. L’ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall’impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all’organismo o all’autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l’ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un’assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
Art. 186
(Interpello sulla nota informativa)
1. L’impresa può trasmettere preventivamente all’ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L’ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L’ISVAP indica all’impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’ISVAP l’impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art. 187
(Integrazione della nota informativa)
1. L’ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI
DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI
NATANTI
Art. 283
( Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 284
(Sinistri verificatisi in altro Stato membro)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285
( Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA
Art. 286
(Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata)
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b),
c) e d), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP –
Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.
Art. 287
(Esercizio dell’azione di risarcimento)
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.
Gazzetta Ufficiale N. 238 del 10 Ottobre 2002
Art. 288
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
(Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti)
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall’articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290
(Prescrizione dell’azione)
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.
Art. 291
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292
(Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata)
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
CAPO III
LIQUIDAZIONE DEI DANNI
COATTA
Art. 293
( Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta)
1. Il commissario dell’impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294
(Esercizio dell’azione di risarcimento)
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Art. 296
(Organismo di indennizzo italiano)
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
(Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano)
1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Art. 298
(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati)
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all’organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al presente titolo.
5. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.
6. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l’Ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L’Organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
Art. 299
(Rimborsi tra organismi di indennizzo)
1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L’Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300
(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l’impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l’organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.
UN UTILE VADEMECUM PER STIPULARE UN CONTRATTO R.C. AUTO.
Ci sono molte cose da sapere e diverse opportunità e problemi da valutare prima di stipulare un contratto per assicurare un veicolo.
Abbiamo visto, analizzando il testo del Codice delle assicurazioni, che l’ assicurazione sulla r.c. auto in Italia è obbligatoria; ciò significa che, se si possiede un veicolo a motore (ovviamente privo della guida di rotaie), si deve necessariamente concludere un contratto di assicurazione contro eventuali danni causati a terzi da sinistri.
Poiché oggi anche molti immigrati[13] stranieri possiedono, per esigenze legate al lavoro ed alla vita quotidiana, un veicolo a motore, è bene che conoscano sufficientemente i meccanismi di funzionamento di un contratto per la r.c. auto. Anche da qui passa la politica di integrazione che oggi si intende intraprendere.
Prima di tutto sottolineiamo, che, se da una parte esiste l’ obbligo per il proprietario del veicolo, di assicurarlo, la legge (art. 132 del nuovo Codice del 2005), prescrive uno speculare obbligo, per imprese assicuratrici, di accettare le proposte contrattuali fatte loro pervenire; in altri termini, le compagnie, sono vincolate a contrarre.
Le compagnie devono comportarsi in maniera trasparente e chiara nel momento delle trattative contrattuali: gli intermediari devono comportarsi in modo da dare il massimo delle informazioni al contraente o all’ assicurato, affinché questo possa scegliere il prodotto assicurativo che meglio può soddisfare le sue esigenze (cfr. art. 183 del codice).
Occorre sapere che, per provare che il proprio veicolo è coperto da assicurazione è indispensabile avere i documenti assicurativi, ossia il contrassegno di assicurazione ed il certificato. Tali documenti sono assolutamente necessari per circolare.
Si ricorda che la tariffa annua ha un aumento superiore al tasso d’ inflazione programmato si ha il diritto di disdire il contratto e cambiare compagnia senza preavviso ed entro la scadenza.
Queste ed altre preziose informazioni sono contenute nel vademecum stilato dall’Isvap. Ne riportiamo il testo:
Le domande più frequenti:
· Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c.auto?
· Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze?
· Il contraente della polizza può essere persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?
· Che cosa è il bonus-malus?
· Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?
· Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?
· È possibile richiedere sconti sulla tariffa?
· Quale durata ha un contratto r.c.auto?
· Con quali modalità si conclude il contratto r.c.auto?
· Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?
· Che cos’è l’attestato di rischio?
· Come si rinnova un contratto r.c.auto?
· Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia?
· Cosa fare per:
- Sospendere e riattivare la polizza
- Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo
- Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
- Fare richiesta di risarcimento
- Denunciare un sinistro
- Definire incidenti stradali all’estero o con veicoli esteri
Diritti e doveri dell’assicurato
Ogni veicolo a motore per circolare deve essere coperto da assicurazione r.c.auto emessa da una impresa di assicurazione a ciò abilitata (gli elenchi sono reperibili nel sito www.isvap.it).
La sussistenza dell’assicurazione è documentata dal contrassegno, che deve essere esposto in modo visibile dall’esterno del veicolo, e dal certificato di assicurazione, che deve essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità di polizia.
Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione determinata dal codice della strada.
Le imprese non possono rifiutarsi di prestare l’assicurazione r.c.auto. L’eventuale rifiuto va immediatamente segnalato all’Isvap per gli accertamenti ed i conseguenti interventi (erogazione di sanzioni ovvero, nei casi di rifiuto reiterato, revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività). Ricorda che le imprese hanno l’obbligo di accettare la tua richiesta di copertura secondo le condizioni di polizza e le tariffe che devono preventivamente stabilire e non possono subordinare il rilascio della polizza r.c.auto alla sottoscrizione di qualunque altra tipologia di contratto.
Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c.auto?
Le coperture r.c.auto non sono tutte uguali.
Presso le sedi delle società e con rapide consultazioni in internet, puoi trovare il contratto più adatto alle tue esigenze.
La valutazione della convenienza del prodotto va effettuata tenendo conto non solo del premio di tariffa ma anche dei massimali di garanzia r.c.auto, delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia e a quelle di esclusione e rivalsa Per saperne di più vedi la domanda “Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?”.
Presta attenzione anche alle garanzie accessorie a tutela del veicolo –incendio,furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc. - che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla r.c.auto, anche se solitamente prestate insieme alla responsabilità civile.
Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze?
Innanzitutto effettua alcuni confronti.
Nei punti vendita delle imprese è possibile ottenere preventivi personalizzati, gratuiti
e vincolanti, per le imprese che li forniscono, per almeno 60 giorni. Prendi visione
della documentazione necessaria ad effettuare la valutazione complessiva del prodotto per confrontarlo con le altre proposte presenti sul mercato. Se non vuoi muoverti da casa collegati al sito dell’Isvap: sotto la voce “preventivi r.c.auto” troverai i link ai siti di tutte le compagnie assicurative autorizzate ad operare sul mercato italiano, dove potrai verificare, in relazione alle caratteristiche del tuo veicolo ed agli altri parametri di personalizzazione adottati da ciascuna compagnia, il prezzo e le condizioni praticate.
Ricorda che le imprese esercenti la r.c.auto sono tenute ad accettare la tua richiesta di copertura assicurativa obbligatoria.
Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?
Puoi stipulare una polizza r.c. auto, a tuo nome, anche se il veicolo non è di tua proprietà.
Ricorda comunque che la classe di bonus-malus utilizzata è quella del proprietario del veicolo e non del contraente.
La circolare n. 502 del 25 marzo 2003 precisa che il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.
La circolare n.555 del 17 maggio 2005 precisa, altresì, che un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi, mantiene in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito.
Che cosa è il bonus-malus?
È il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove il prezzo è correlato alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l’attribuzione di un punteggio: più il punteggio (classe di merito) è basso, migliore è stata la condotta di guida e minore è il premio da pagare.
Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?
Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio e quindi il risarcimento in caso di sinistro. In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato.
I casi di esclusione indicati dalle compagnie sono gli incidenti provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente. Ci sono compagnie che presentano anche polizze nelle quali la copertura è limitata al solo caso di conducenti identificati nel contratto; quindi se l’incidente è provocato da un conducente diverso da quello indicato in contratto, la compagnia ha diritto di rivalsa verso il contraente per l’importo pagato al danneggiato. Con la clausola di franchigia, eventualmente indicata nel contratto, resta a carico del contraente una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa e che dovrà essere restituito.
Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal tuo contratto che devono essere indicate nella nota informativa precontrattuale; per una scelta consapevole confronta i prezzi dei preventivi anche con riferimento alla presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.
Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?
Solo la r.c. auto è obbligatoria per legge.
La stipula del contratto r.c.auto non può essere in nessun caso subordinata alla stipula di altro contratto di assicurazione. In questi casi segnala l’abuso all’Istituto, che interverrà nei confronti delle imprese con i provvedimenti di competenza, compresi quelli sanzionatori.
È possibile richiedere sconti sulla tariffa?
Ogni compagnia ha facoltà di applicare sconti, cioè riduzioni del premio r.c.auto rispetto alla tariffa in corso: in questo caso è tenuta ad indicare in modo chiaro, sulla polizza, lo sconto applicato.
Occorre prestare attenzione al fatto che la compagnia non è tenuta ad applicare lo sconto anche alle annualità successive; se tuttavia ritiene di concederlo nuovamente, lo sconto deve essere chiaramente indicato nella quietanza.
Quale durata ha un contratto r.c.auto?
La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai pagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per durate sia inferiori che superiori all’anno. In questi casi è opportuno fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo della polizza è maggiore.
Ricorda che per periodi inferiori all’anno la compagnia non è tenuta, alla scadenza del contratto, a rilasciare l’attestato di rischio.
Con quali modalità si conclude il contratto r.c.auto?
Puoi concludere il contratto attraverso intermediari assicurativi (agenti, broker) oppure attraverso sportelli bancari, telefono o internet, ove previsto dalla compagnia che hai scelto.
Il contratto r.c.auto si conclude mediante sottoscrizione della polizza, pagamento del premio e rilascio da parte dell’assicuratore dei documenti assicurativi: contrassegno e certificato, che sono indispensabili per circolare, nonché le condizioni di polizza. Se intendi avvalerti di un intermediario contatta un professionista iscritto all’Albo degli agenti e dei broker ed assicurati che sia abilitato alla consegna dei documenti assicurativi. Se hai dubbi, consulta la direzione della compagnia. Nel caso di vendite a distanza (internet o telefono) la compagnia invia per fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro i quali deve pervenire al domicilio dell’assicurato l’originale della documentazione assicurativa. Se concludi un contratto a distanza ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite, nonché il mancato invio di documenti richiesti possono provocare il recesso dal contratto e, in ogni caso, un ricalcolo del premio. Verifica sempre che la denominazione della compagnia corrisponda ad una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa r.c.auto: al riguardo puoi consultare l’elenco delle imprese italiane ed estere disponibile sul sito internet dell’Isvap.
Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?
Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità. La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio.
In genere nella r.c.auto il rilascio del certificato e del contrassegno vale quale quietanza.
Presta la massima attenzione al pagamento del premio in contanti, in tal caso pretendi il contestuale rilascio della documentazione di cui sopra. Per saperne di più consulta la circolare n. 533 del 4 giugno 2004.
Il pagamento con bonifico o con assegno intestato all’impresa di assicurazione garantisce il cliente da disservizi o smarrimenti.
Puoi pagare il premio annuale anche con rate semestrali o trimestrali. In questo caso verifica il costo aggiuntivo di frazionamento che viene applicato. All’atto della conclusione del contratto ti devono anche essere consegnati: le condizioni contrattuali, il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo blu di constatazione amichevole.
Che cos’è l’attestato di rischio?
L’attestato di rischio è un documento che rappresenta la storia dei sinistri del veicolo, o meglio del proprietario del veicolo. Esso riporta la sinistrosità degli ultimi 5 anni con le classi di merito di provenienza e di assegnazione stabilite sulla base di regole autonomamente scelte da ciascuna impresa; regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativa alla sinistralità pregressa.
E’ anche indicata la scala bonus-malus, cosiddetta C.U. – conversione universale, che è il parametro di riferimento comune tra le imprese di assicurazione per consentire il passaggio da un’impresa ad un’altra con il riconoscimento del profilo di rischio personale. Ogni compagnia deve chiaramente indicare nell’attestato di rischio a quale classe C.U. corrisponde la classe interna adottata per il singolo assicurato. Il veicolo che il proprietario assicura per la prima volta, viene inserita in una classe di rischio iniziale (che corrisponde alla 14° classe CIP); mentre per le annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, trasferire il contratto, alla scadenza, ad un’altra compagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.
La circolare n.555 del 17 maggio 2005 ha istituito la funzione di classe di “conversione universale”, stabilito i criteri di individuazione della classe di accesso ed esteso la stessa anche a motocicli e ciclomotori in modo da consentire la portabilità della propria storia assicurativa da una impresa ad un’altra. Questa disposizione entra in vigore il 1° novembre 2005.
Ricorda che la compagnia ha il dovere di rilasciare l’attestato al contraente ovvero al proprietario del veicolo, mettendolo a disposizione presso l’agenzia di sottoscrizione del contratto almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza contrattuale. Puoi anche delegare una persona di tua fiducia al ritiro dell’attestato: in questo caso il delegato deve essere munito di delega espressa e da te sottoscritta. Per saperne di più consulta la circolare n.111 dell’8 marzo 1989.
Nel caso di polizza sottoscritta a distanza (via telefono o internet) la compagnia ha obbligo di provvedere all’inoltro dell’attestato di rischio presso il domicilio del contraente, almeno nei tre giorni precedenti alla scadenza contrattuale.
Come si rinnova un contratto r.c.auto?
I contratti r.c.auto possono essere con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso, il contratto si intende prorogato per l’annualità successiva a patto che non vi sia stata comunicazione di disdetta da parte della compagnia. In tal caso ricorda che comunque la compagnia ha obbligo di riprendere il rischio su esplicita richiesta del contraente.
Sempre nel caso di contratto con tacito rinnovo, le compagnie devono dare comunicazione della variazione del premio r.c.auto in base alle modalità disciplinate dalle condizioni di contratto.
Al riguardo, leggi attentamente le condizioni di polizza.
La comunicazione della variazione del premio può avvenire secondo due modalità:
per i contratti che prevedono l’obbligo della comunicazione al domicilio dell’assicurato, la compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l’indicazione precisa della variazione del premio.
In mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, hai diritto al rinnovo secondo la precedente tariffa. Per saperne di più consulta la circolare n. 235 del 10 gennaio 1995.
Per i contratti che prevedono la comunicazione della variazione tariffaria mediante affissione in agenzia, devi recarti presso un punto vendita della tua compagnia per verificare il nuovo premio.
Attenzione: se hai un contratto senza tacito rinnovo la tua polizza esaurisce i suoi effetti alla scadenza senza alcun obbligo di comunicazione da parte della compagnia assicuratrice.
In questo caso, verifica se le condizioni di contratto prevedono il prolungamento della copertura anche nei 15 giorni successivi alla scadenza (cosiddetto periodo di comporto).
Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia di assicurazione?
Per i contratti senza tacito rinnovo non hai alcun obbligo di informativa alla compagnia: alla scadenza annuale il contratto si estingue. Anche per i contratti a tacito rinnovo che prevedano comunicazioni della variazione del premio mediante affissione in agenzia, non hai obblighi di comunicazione. Solo nel caso di contratto a tacito rinnovo con obbligo da parte della impresa di comunicare al tuo domicilio la variazione di premio, hai, a tua volta, l’obbligo di comunicare, con raccomandata A.R. o con fax, la disdetta contrattuale almeno 30 o 60 giorni prima della scadenza della polizza (per i termini verifica il contratto). Ricorda che se l’aumento della tariffa annua è superiore al tasso di inflazione programmato (per il 2004 è l’1,1%) hai diritto di disdire il contratto e cambiare compagnia senza rispetto del preavviso ma comunque entro la scadenza. Ricorda sempre di richiedere l’attestato di rischio: è indispensabile per ottenere da qualunque compagnia la copertura assicurativa. In assenza di tale documento, le regole di assunzione dei rischi prevedono l’inserimento nella classe di bonus-malus di massima penalizzazione.
Cosa fare per……
· Sospendere e riattivare la polizza
Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un certo periodo di tempo, puoi richiedere la sospensione della polizza.
Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che hai sottoscritto, controlla quale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione della scadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di premio.
Non tutti i contratti prevedono la possibilità della sospensione della garanzia e
spesso si prevede un periodo minimo di tre mesi perché tale sospensione sia di
vantaggio per il contraente: infatti solo per sospensioni superiori a questo limite si proroga la validità del contratto per un periodo uguale al periodo stesso di sospensione.
Quando sospendi il contratto devi restituire all’assicuratore il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare. Quando richiedi la riattivazione, l’assicuratore ti consegna nuovamente i documenti assicurativi provvedendo, in base al contratto, a differire la scadenza della polizza, calcolando però il premio secondo la tariffa in vigore in quel momento.
· Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo
Ricorda che hai diritto alla conservazione della classe di merito in caso di sostituzione del veicolo con altro di tua proprietà a seguito di vendita, consegna in conto vendita, rottamazione, furto.
Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo sussiste anche nel caso la sostituzione avvenga contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale, purché il veicolo non abbia circolato dopo la scadenza del contratto. Per i motoveicoli il diritto al mantenimento sussiste solo nel caso di demolizione certificata del mezzo.
I meccanismi che consentono tale conservazione sono indicati nella nota informativa precontrattuale che la compagnia deve consegnarti. Se decidi di acquistare un secondo veicolo senza privarti del primo, il nuovo veicolo viene in genere assicurato attribuendo la classe di merito di ingresso. Tuttavia, ci sono imprese che riconoscono una classe di merito più favorevole rispetto alla classe di ingresso prevista per i veicoli di nuova proprietà. Per saperne di più consulta le circolari n. 420 del 7 novembre 2000 e , n. 502 del 25 marzo 2003 e n.555 del 17 maggio 2005. Nel caso tu decida di disfarti del tuo veicolo senza riacquistarne un altro, hai diritto alla restituzione della parte di premio non utilizzato a partire dalla data di cessione del bene, previa restituzione all’assicuratore del certificato e del contrassegno.
· Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
In alcuni casi puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro risarcito dalla tua compagnia: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare all’assicuratore l’importo liquidato al danneggiato in caso di sinistro.
Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare la maggiorazione del premio conseguente al sinistro.
Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto e ricorda che, in tal caso, hai diritto ad ottenere l’attestato di rischio senza alcuna penalizzazione e puoi decidere se rinnovare il contratto con la stessa compagnia o passare ad altra. Per saperne di più consulta la circolare n. 502 del 25 marzo 2003.
· Fare richiesta di risarcimento
Se hai avuto un incidente con un altro veicolo (che non sia però un ciclomotore) che abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona, e per il quale non ci sono contestazioni sulla dinamica del sinistro, puoi utilizzare la procedura CID. Puoi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore presentando il modulo di Constatazione amichevole di incidente (che ti è stato consegnato insieme ai documenti contrattuali o che puoi richiedere al tuo agente) compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. La convenzione prevede l’impegno a liquidare entro 30 giorni i danni alle cose e entro 45 giorni quelli per lesioni alle persone.
In ogni caso hai diritto di rivolgerti alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante presentando una richiesta di risarcimento utilizzando il modello che ti è stato consegnato al momento della stipula del contratto, disponibile anche sul sito dell’Isvap.
Ricorda che la legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni, la definizione deve avvenire entro 90 giorni.
· Denunciare un sinistro
Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito ricorda che la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole e la consegna al tuo assicuratore adempie agevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa), in quanto diversamente l’assicuratore si dovrà basare sulle dichiarazioni e le prove della controparte.
In base al contratto r.c.auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere alla trattazione del sinistro con la controparte in presenza di una richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche per concorso di colpa - ovvero accantoni, per obbligo di legge, una somma destinata al futuro risarcimento di un danno a persone - scatta automaticamente l’attribuzione del “malus”. In quest’ultimo caso, se la lesione non verrà risarcita o comunque non verrà effettuato il pagamento per danni a cose, l’assicuratore provvederà a riattribuire la corretta classe di merito.
Per garantire ai consumatori un trattamento di maggior favore nel ramo della responsabilità civile obbligatoria la circolare n.555 del 17 maggio 2005 ha disposto la restituzione della parte di premio pagato e non goduto a seguito di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione senza che il contratto sia utilizzato per altro veicolo o ceduto al nuovo acquirente. Il diritto del consumatore vale anche nel caso di sospensione del contratto a cui non sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi di sopra descritti.
Per i ciclomotori, il diritto vale solo in caso di demolizione certificata poiché si tratta di veicoli non sottoposti a registrazione.
In caso di furto, le imprese devono rinunciare ad esigere le rate di premio successive alla data del furto.
· Definire incidenti stradali all’estero o con veicoli esteri:
1) Incidenti in Italia con veicoli esteri
Se sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, puoi richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo:
UCI Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell’UCI.
Per ulteriori informazioni su questo punto, consulta il sito www.ucimi.it
2) Incidenti all’estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all’estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde[14] , sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo[15] puoi rivolgerti al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), invia apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all’indirizzo:
ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
FAX 06. 42.133.730
e-mail: centroinformazioni@isvap.it
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) nonchè data e luogo di accadimento del sinistro.
APPENDICE NORMATIVA SULL’ IMMIGRAZIONE
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003. G. U. n. 25 del 31 gennaio 2003
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 Proroga dei termini dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2002.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ottobre 2002 - Nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l’eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3244).
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Avviso n. 4 del 26 settembre 2002. Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Gazzetta Ufficiale N. 232 del 03 Ottobre 2002)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 26 agosto 2002 Attuazione dell’art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo (Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2002 - Interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare l’eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3242). (Gazzetta Ufficiale N. 213 del 11 Settembre 2002)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 maggio 2002 Determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari. (Gazzetta n. 131 del 6-6-2002)
Legge 7 giugno 2002, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera. (Gazzetta n. 133 del 8-6-2002)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 22 maggio 2002 Determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari. Gazzetta Ufficiale N. 131 del 06 Giugno 2002
Decreto Legge 22 maggio 2002, n.97 Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi
Decreto legge 4 aprile 2002, n.51. Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.
Decreto 12 marzo 2002 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Fissazione di un’ulteriore quota di 6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e di una quota di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario
Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2002 Fissazione della quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali per l’anno 2002
Deliberazione 21 dicembre 2001 Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40). (Deliberazione n. 117/2001). Gazz. Ufficiale n° 67 del 20 marzo 2002
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002 Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari
Testo DDL 795 (riforma della legge sull’immigrazione) approvato dal Senato il 28-2-02
Decreto 4 febbraio 2002 Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002.
Ministero degli Affari Esteri Decreto 19 dicembre 2001 - Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002. Gazzetta Ufficiale N. 89 del 16 Aprile 2002
Schema di disegno di legge recante “modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed al decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39” - Quadro sinottico legislazione vigente/modifiche proposte
Avviso Presidenza Consiglio Ministri - Gazzetta ufficiale n° 241 del 16.10.2001 - Invito alla presentazione di progetti di assistenza e integrazione sociale
Avviso n. 3 del 10 ottobre 2001. Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo - 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.
DM 12.7.2001 - Ulteriori anticipazioni fussi ingresso immigrati 2001
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001. Approvazione del documento programmatico, per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell’immigrazione
Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998,n.40. 2001-2003 Approvato il 15.3.2001 dal Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità Avviso 6 novembre 2000, n.2 Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale
Ministero del Lavoro - Decreto 4 settembre 2000. Approvazione del modello di cui all’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, valido ai fini dell’inserimento nell’anagrafe annuale informatizzata di cui all’art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Ministero degli Affari Esteri Decreto 1 settembre 2000 Cittadini Somali
Decreto del Presidente del Consiglio 1 settembre 2000 Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale
Ministero degli Affari Esteri Decreto 12 luglio 2000 Tipologie Visti Ingresso e loro ottenimento
Decreto del Presidente del Consiglio 23 giugno 2000 Ripartizione, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l’anno 2000
Decreto Ministero Lavoro 8 giugno 2000 - flussi 2000, autorizzazione per ulteriori 20.000 stagionali
Decreto flussi di ingresso in Italia per l’anno 2000 marzo 2000
Ministero dell’Interno - Direttiva 1 marzo 2000 Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 “Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40”
Legge 6 marzo 1998 n. 40 - (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Ministero degli Affari Esteri Decreto 1° febbraio 1999 Nuove disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia
Decreto integrativo programmazione flussi 1998
Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 “Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40”
Direttiva del Presidente del Consiglio 6 agosto 1998 Disposizioni per l’adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Testo Unico leggi immigrazione Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.28
Legge 40/1998 Legge Napolitano - Turco in formato Acrobat
D.L. 16 luglio 1996 n. 376 Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea
Decreto Legge 18 novembre 1995 n. 489 Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea
Legge n. 205/93 (legge Mancino) - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
Legge 39/1990 Legge Martelli in formato Acrobat
Legge 943/1986 prima legge sull’immigrazione in formato Acrobat
Legge n. 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale) - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
Legge 9 ottobre 1967, n. 962 - Prevenzione e repressione del delitto di genocidio
Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) - Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.
Min. Interno - Circolare - Regolamento CEE 1091/2001 su libera circolazione cittadini Paesi terzi titolari di visto di ingresso per soggiorno di lunga durata.
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.2513/2002. I cittadini extracomunitari raggiunti da decreto di espulsione hanno il diritto di difendersi davanti a un tribunale
Accordi di riammissione degli immigrati clandestini nei paesi di provenienza
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU con risoluzione n° 45/158 , il 18 dicembre 1990 (non ancora in vigore per mancato raggiungimento del numero minimo di ratifiche). Il testo in inglese è disponibile sul sito http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
Il matrimonio di comodo non dà sempre la cittadinanza
Ministero della Giustizia - Decreto 11 giugno 2001 - Riconoscimento del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di avvocato. (GU n. 146 del 26-6-2001)
Protocollo d’intesa nazionale sul lavoro stagionale 2001
Registro nazionale delle associazioni. Come
isciversi
- fac-simile di domanda di iscrizione
al Registro di enti e associazioni (1);
- fac-simile di domanda di iscrizione
al Registro di enti e associazioni (2);
- fac-simile di domanda di iscrizione
al Registro di enti e associazioni (3);
- modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- modello di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (1);
- modello di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (2);
Stranieri soggiornanti al 31.12.2000
Il matrimonio del cittadino straniero in Italia
I Consigli Territoriali per l’immigrazione Aggiornamento al 14/02/2001
Accordo Industriali del Veneto e CGIL, CISL e UIL del 27 settembre 2000
Sito di cultura islamica http://www.sufi.it/
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Towards a common asylum procedure and uniform status, valid throughout the Union, from the persons granted asylum
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - On a community immigration policy
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere 15/16 ottobre 1999
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
Accordo di Schengen in formato Acrobat
La Convenzione di Dublino In formato Acrobat
Legge su asilo politico in Germania
Sentenza corte costituzionale su iscrizione al collocamento dei cittadini stranieri invalidi civili n. 454 dd. 30 dicembre 1998 pubblicata sulla G.U. dd. 13.1.1999
Il sistema dei visti e dell’ingresso degli stranieri
in Italia e nello spazio Shengen
http://www.esteri.it/polestera/italstra/dgeas/visti/visti1.htm
Visti d’ingresso: le domande più frequenti
http://www.esteri.it/archivi/eventi/2conferenza/domandevisti.htm
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - ONU 1948
Min. Lavoro - Circolare n° 50 del 20 settembre 2002 Oggetto: Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare. (con 3 allegati ) .
Min. Interno - Circolare n. 14 Roma, 9 settembre 2002 su Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002
INPS - Circolare n. 56 - Roma, 22 marzo 2002 -
Allegati 1 (omesso)
Contributi Colf per l’anno 2002
Min. Lavoro - Circolare n. 33/2002 del 17 giugno 2002
Min. Lavoro - Circolare n. 7/2002 del 5.2.2002 decreto ministeriale del 4.2.2002 concernente la determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002
Min. Lavoro - Circolare n. 15/2002 del 13.3.02 - determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo.
Circolare n. 84/2001 Prot. n. 4934 del 30 ottobre 2001 - Oggetto accordo Progetto Immigrazione Min Lav/Ance.
Circ. Min. Interno 6 ott. 2001 Regolamento CE 1091 / 2001 del 28.5.2001 relativo alla libera circolazione dei titlari di visto di soggiorno di lunga durata
Cassazione 29142/2001 Il clandestino che non esibisce i documenti non commette reato
Cassazione 9407/2001 Non è automatica la perdita del posto di lavoro. Stranieri, lavoro sospeso se decade il permesso di soggiorno
Min. Lavoro - Circolare N. 78/2001 - Prot. n. 3658 del 6 Agosto 2001 - oggetto: Art. 27 1° comma lett. i) – ingressi cittadini stranieri per lavori o una o più fasi realizzative di contratti di appalto aventi ad oggetto la esecuzione all’estero delle opere o dei servizi. Procedure per verifiche dei Servizi Ispezione del Lavoro
Min. Lavoro - Circolare N. 72/2001 - Prot. n. 3554 del 30 luglio 2001-OGGETTO : DPCM 9.4.2001 di programmazione dei flussi migratori.Lavoro stagionale per le quote riservate agli Albanesi, Tunisini, Marocchini e Somali
Sentenza n. 252 anno 2001 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Min Lavoro Circolare n. 67/2001 Prot. n. 3579 del 11 luglio 2001 - Disposizioni integrative della Circolare n. 53/2001
Min. Lavoro Circolare n. 62/2001 - Prot. n. 3122 del 18 giugno 2001-Decreto flussi 2001. Ulteriori disposizioni alla circ. n. 53/2001. Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99
Min. lavoro Circolare 68/2001 del 12.7.01 - Ulteriori anticipazioni flussi ingresso immigrati 2001
Min. Interno - Circolare 29 maggio 2001 - Iniziative di ospitalità a fini turistici - solidaristici di minori stranieri, disposizioni 2001
Ministero Interno - Circolare 19 maggio 2001 - Rinnovo permessi soggiorno - Dichiarazioni sostitutive
Min. Interno Circolare del 19.5.01 - Flussi di ingresso 2001
Min. Lavoro - Circolare 53/2001 del 18.5.01 - Flussi d’ingresso 2001 e relativo allegato
Min. Interno - Circolare dell’11.4.01 - Ricongiungimenti familiari di cittadini somali
Sentenza n. 105. anno 2001. Depositata il 10 aprile 2001. Non contrastano con l’articolo 13 della Costituzione le misure restrittive della libertà personale. Legittimo trattenere lo straniero prima dell’espulsione
Min. Interno - Circolare del 9.4.01 - Permessi di soggiorno per minori non accompagnati
Min. Interno - Circolare del 5.4.01 - Documenti per ottenimento visto ingresso lavoratori subordinati
Min. Interno - Circolare 4.4.01 Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art.9 D.L.vo 286/98
Circolare Min. Interno 22 marzo 2000 - Direttiva del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2000 concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Min. Interno - Circolare 6.3.01 Uscita dal territorio nazionale dei cittadini indiani e pakistani
Direttiva del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2000 concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, con tabella .
Trib. Roma 15.2.2001 Non punibili gli extracomunitari per i Cd contraffatti
Min. Interno - Circolare 11.2.01 Rilascio di autorizzazione ai cittadini indiani per uscire temporaneamente dall’Italia nonostante abbiano presentato istanza di regolarizzazione
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001 Anticipazione di una quota dei flussi di ingresso per l’anno 2001 relativa ai lavoratori stagionali non comunitari.
Circolare N. 25/2001 - Prot. n. 1210 del 23 febbraio 2001 - Anticipazione flussi di ingresso anno 2001 in materia di lavoro stagionale
Circolare 27 febbraio 2001 - Art.5 comma 7 del DPR 31 agosto 1999 Visti d’ingresso per familiare a seguito
Circolare 26 febbraio 2001 - Accordo tra la Repubblica Italiana e la Nuova Zelanda in materia di vacanze lavoro - Il testo dell’accordo
Circolare 20 febbraio 2001 Procedura di consultazione ai sensi dell’art.25 della convenzione di Shengen - Disposizioni operative
Circolare N. 20/2001, prot. n. 274 Roma, 5 febbraio 2001, Precisazioni e integrazioni in riferimento alle Circolari nn. 66/2000 e 67/2000.
Circolare Inail 29.1.01 - Assicurazione contro gli infortuni domestici. - Legge 3 dicembre 1999, n.493 - DD.MM. 15 settembre 2000
Circolare N. 13/2001, prot. n. 285 del 22 gennaio 2001, Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero - procedure autorizzative
Circolare del 27 dicembre 2000 - D. Lgs. Art.18 25 luglio 1998 n.286 e art.27 del DPR 31 agosto 1999 n.394
Ministero dell’Interno - Decreto 22 dicembre 2000 - Modalita’ per l’espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera
Circolare 14 dicembre 2000 - Personale ausiliario e domestico in servizio presso le Rappresentanze Diplomatiche estere in Italia
Min. Interno - Circolare 11.10.00 Cittadini kosovari in possesso di permessi di soggiorno per motivi umanitari
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per
gli Affari Sociali
Circolare 30 ottobre 2000, n. DAS/715/UC/710 Convenzione dell’Aja sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476.
http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2000/255/10.htm
Direzione generale per l’impiego, Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, Circolare n. 72/2000 del 27 ottobre 2000 Programmazione flussi migratori per l’anno 2000 D.P.C.M. 8.2.2000. Quote destinate ai lavoratori di nazionalità rumena
Direzione generale per l’impiego, Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, Circolare N. 69/2000 del 10 ottobre 2000, D.M. dell’8.6.2000 – Ulteriori anticipazioni flussi di ingresso per lavoro stagionale per l’anno 2000
Ministero dell’Interno - Decreto 4 settembre 2000. Approvazione del modello di cui all’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, valido ai fini dell’inserimento nell’anagrafe annuale informatizzata
Min. Interno - Circolare 1.9.00 -Prot. n.4624/50 - d.P.C.M. recante Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del d.P.C.M. del 12 magio 1999, prorogato con d.P.C.M. del 30 dicembre 1999
Min. Interno - Circolare 30.8.00 - Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell’articolo 22, comma i del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Min. Interno - Circolare 4.8.00 - Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso, previsto dall’art. 5, comma 3, del D.P.R. 31.8.1999, n.394
Min. Interno - Circolare 1 agosto 2000 - Ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo
Min. Interno - Circolare 1 agosto 2000 - Autorizzazioni al lavoro domestico
Min. Interno - Circolare 24.7.00 -“Numero verde” a disposizione delle vittime della tratta di donne e minori al fine dello sfruttamento sessuale. Individuazione di un referente per i responsabili del progetto e le associazioni
Min. Interno - Circolare 11.7.00 - Immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2000/2001
Min. Interno - Circolare 1 luglio 2000 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.
Min. Interno - Circolare 1 luglio 2000 D.Lgs. n.286/1998 - Possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per motivi di giustizia
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
Min. Interno - Circolare 27/06/2000 Art.27 comma i lett. a) e i) del T.U. n. 286/98 e art. 40 del D.P.R. n.394/99. Ingressi per prestazioni di servizi ed opere determinate
Min. Interno - Circolare 5.6.00 - Mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia. Introduzione di fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative, applicabili ai soggiorni per turismo, studio e lavoro autonomo
Direzione centrale delle prestazioni Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni - Circolare 82 del 21 aprile 2000 - Legge 6 marzo 1998 n. 40 Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Prestazioni assistenziali
Min. Interno circolare 16 marzo 2000 - OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000 sui flussi d’ingresso per l’anno 2000.
Min. Lavoro Circolare 67/2000 del
29/9/2000 Attività Ispettiva. Rinnovo permesso di soggiorno
http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext67_2000.htm
Min. Lavoro - Circolare 66/2000 del
29/9/2000 Regolarizzazione ex DPCM 16.10.98. Attività lavorativa degli
stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Successive
precisazioni.
http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext66_2000.htm
Ministero Interno - Circolare D.P.C.M. 1 settembre 2000 - Conclusione protezione temporanea
Ministero del Lavoro Circolare N.
56/2000 28 luglio 2000 - Conversione permesso di soggiorno ex artt. 14
comma 5 e 39, comma 7 del DPR 394/99
http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext56_2000.htm
Min. Lavoro Circolare N. 55/2000 del 28 luglio 2000 - Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext55_2000.htm e http://www.minlavoro.it/download/CIRC_55-mod.ZIP
Ministero del Lavoro - Circolare Prot n. 3562 del 27 luglio 2000 - Convenzione MINLAV/OIM. Avviamento ordinato flussi dall’Albania all’Italia - Aggiornamento al mese di luglio 2000 - Attuazione iniziative - Attuazione anagrafe informatizzata http://www.minlavoro.it/Circolari/lCimpext3562_2000.htm
Min. Lavoro Circolare N. 54/2000 del 21 luglio 2000 - Ingresso e soggiorno lavoratori stranieri settore spettacolo http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext54_2000.htm
Min. Lavoro - Circolare N. 39/2000 del 14 giugno 2000 ulteriori anticipazioni flussi ingresso 2000 http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext39_2000.htm
Min. Interno - Circolare 22 maggio 2000 Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Art. 18 del D.L.vo 286/98.
Inps Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni: Circolare n. 82 del 21 aprile 2000 - Prestazioni assistenziali ai sensi della L. 40/98
Min. sanità Circolare del 14 aprile 2000 - Gli stranieri, non comunitari, che intendono trasferirsi in Italia per esercitare una professione sanitaria possono chiedere - limitatamente al numero di stranieri ammessi annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro - il riconoscimento del loro titolo professionale ai fini dell’autorizzazione http://www.sanita.it/sanita/bacheca/professioneextra/default.htm
Min. Interno - Circolare 29.03.2000 Inesperibilità dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti in materia di espulsione e di permesso di soggiorno
Ministero della Sanità Circolare 24 marzo 2000, n. 5 Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.
Ministero Esteri - Circolare del 9 marzo 2000 Visti d’ingresso per lavoro subordinato - Telegramma visti d’ingresso per lavoro subordinato - Presenza dello straniero sul territorio durante l’iter autorizzativo.
Min. Lavoro - Circolare N. 11/2000 del 17 febbraio 2000 -Anticipazione flussi di ingresso per lavoro stagionale. Anno 2000 http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext11_2000.htm
Min. Interno - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000 sui flussi d’ingresso per l’anno 2000. http://pers.mininterno.it/circolari/Ps/2000-03/FLUSSI_2000.doc
Min. Interno circolare 23 dicembre 1999 OGGETTO: D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 - Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Min. Lavoro - Circolare N 81/99 del 2 dicembre 1999- Decentramento materie di competenza del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext81_99.htm
Min. Lavoro - Circolare N 78/99 del 25 novembre
1999 - Regolarizzazione ex D.P.C.M. 16/10/1998. Attività lavorativa degli
stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno
http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext78_99.htm
Min. Lavoro - Circolare N. 70/99 del 24 settembre 1999 - Decreto Legislativo 13.4.99, n. 113 concernente le disposizioni correttive sull’immigrazione. Regolarizzazione ex D.P.C.M 16.10.98 http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext70_99.htm
Min. Lavoro - Circolare N. 69/99 del 13 settembre 1999 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.8.1999 sui flussi migratori per l’anno 1999 ai sensi dell’art.3 comma 4° del T.U. 25/7/1998, n. 286 sull’immigrazione - http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext69_99.htm
Min. Interno - D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 - Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. http://pers.mininterno.it/circolari/Ps/99-12/Regolamento.doc
Min. Lavoro - Circolare N. 64/99 del 5 agosto 1999 - Decreto Legislativo 13/4/1999, n. 113 concernente le disposizioni correttive sull’immigrazione. Regolarizzazione ex D.P.C.M. 16/10/1998 - 1999http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext64_99.htm
Min. Lavoro - Circolare N. 63/99 del 30 luglio 1999 - Decreto di programmazione dei flussi immigratori 1999 art. 3 comma 4 D.L.vo 286/98. Anticipazione flussi di ingresso http://www.minlavoro.it/Circolari/C_impext63_99.htm
Min. Interno - Circolare 13/1999 del 15 marzo 1999 - fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ivi incluse, tra le altre, quelle previste in favore di sordomuti , ciechi civili ed invalidi civili http://pers.mininterno.it/circolari/Sc/99-03/13.DOC http://pers.mininterno.it/circolari/Sc/99-03/13.DOC
Ministero dell’Interno - Circolare per regolarizzazione 1998 su decreto concernente l’integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso per l’anno 1998
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Circolare n. 3455, 18/11.1998 DPCM 16 ottobre 1998 art.4. Nulla-osta rilasciato dalle Camere di Commercio ai cittadini stranieri non comunitari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Ministero del lavoro Circolare del n.126 prot. 8455 - 4 nov 1998 : decreto sui flussi migratori per l’anno 1998, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286 sull’immigrazione - DPCM del 16 ottobre 1998
Min. Lavoro - Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte Costituzionale n.454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio http://www.minlavoro.it/Circolari/C_imp11_99.htm di cui alla legge n.482 del 1968
Min. Interno - Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al Testo Unico sull’immigrazione. Art. 8.Disposizioni relative alle procedure di regolarizzazione http://pers.mininterno.it/circolari/Ps/99-05/regolarizzazione_98.doc
Min. Interno “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative” http://pers.mininterno.it/circolari/Ps/99-06/DICHIARA.doc
[1] Caritas di Roma-Camera di Commercio di Roma. “Osservatorio romano sulle migrazioni”, primo rapporto, 2004
[2] Relazione annuale del 2004 presentata dal Governatore all’ Assemblea generale della Banca d’ Italia.
[3] Tale cifra è pari allo 0,15% del PIL italiano.
[4] E’ importante ricordare che oggi il 5% delle auto ed il 2% degli scooter che circolano in Italia sono intestati a immigrati.
[5] Ciò diversamente da altri articoli della Costituzione, che sono specificamente rivolti ai “cittadini” (ad esempio l’ art. 3).
[6] T. Martines, “Diritto Costituzionale”, Milano, 1997.
[7] T. Martines, op. cit.
[8]Sent. n. 120 del 1967, n. 104 del 1969 e n. 144 del 1970.
[9] Si ricordi, in proposito, quanto affermato nel precedente paragrafo a proposito dei “diritti inviolabili” di cui all’ art. 2 della Costituzione.
[10] Dati al 2003.
[11] Esse sono, nell’ ordine: l’ Atto Unico, Europeo del 1986 e il Trattato di Maastricht del 1992.
[12] Ciò significa che, anche alla luce delle normative italiana, europea ed internazionale che abbiamo in precedenza analizzato e della circolare n. 407 del 2000 dell’ ISVAP, non c’ è alcun motivo per operare discriminazioni a danno di immigrati o di qualsiasi altra persona.
[13] Si ricordi che, al settembre 2005, in Italia, 1.450.000 patenti di guida (circa il 5% del totale), sono intestate ad immigrati.
[14] Elenco dei Paesi aderenti al sistema: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia; Erzegovia; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M.; (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldovia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito da Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Slovenia; Spagna; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria.
[15] Paesi membri dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda, Liechtenstein.