HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 8-1-2009 |
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La riforma universitaria approvata con la
fiducia. Il testo del Ddl n° 1197 Da www.cittadinolex.kataweb.it/ (Ddl
Senato 1197) Sì alla fiducia
dell'Aula della Camera al disegno di legge di conversione del decreto sulle
Università. Il testo, approvato in prima lettura dal Senato alla fine
dello scorso anno, prevede il blocco delle assunzioni per le
università che chiudono i bilanci annuali in rosso e l'esclusione
dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009. Non solo: le
università che spendono più del 90% dei finanziamenti statali
(Fondo di Finanziamento Ordinario) in stipendi non potranno bandire concorsi
per docenti, ricercatori o personale amministrativo. Invece gli atenei che
chiudono in pareggio o risparmiano possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente, con una quota non
inferiore al 60% di nuovi ricercatori. Le università potranno anche procedere
alla copertura di posti di professore ordinario e associato o di ricercatore
tramite la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero o di
chiara fama. Per i concorsi, comunque, cambiano le norme e le commissioni che
dovranno reclutare docenti sono composte da un ordinario nominato dalla
facoltà e da quattro professori sorteggiati sulla base di una lista di
12 docenti, eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore
scientifico disciplinare oggetto del bando e la valutazione dei candidati
avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.
Per fare carriera e aver diritto a scatti di anzianità, invece,
bisognerà dimostrare di aver effettuato ricerca scientifica (con tanto
di pubblicazioni certificate da un’apposita Anagrafe nazionale aggiornata con
periodicità annuale del ministero). La mancata effettuazione di
pubblicazioni comporta la diminuzione della metà dello scatto
biennale. Altra innovazione, molto contestata, riguarda la definizione degli
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale. L'articolo 3 quinquies prevede tra
l'altro che Accademie di belle arti e conservatori individuino in autonomia
gli insegnamenti da attivare. Ddl
Senato 1197 - Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, recante disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca Articolo 1. (Disposizioni per il
reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca) 1. Le università statali che, alla data del
31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non
possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione
comparativa, né all’assunzione di personale. Alle stesse università
è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. 1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti
dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. 2. Le università di cui al comma 1, sono
escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui
all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna
università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di
contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di
professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i
concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650.». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle università, è
integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71
milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro
141 milioni a decorrere dall’anno 2012. 4. Per le procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e
della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e
da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti
tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è
costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore
oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a
ciascuna commissione i professori che appartengono
all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia
costituito da un numero di professori ordinari pari o
inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli
appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori
affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori
ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero
dei commissari necessari nella sesssione, si
procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo
da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati
appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può,
ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione. 6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle
operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è
nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori
ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti
nelle commissioni dei singoli concorsi.. Per la
partecipazione all'attività della Commissione non sono previsti
compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata
sulla base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle
pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando
parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con
apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentito il Consiglio universitario nazionale. 8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano,
altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono
ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle
commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali
disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente
decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di
effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni
di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del
presente decreto. 8-bis. I professori universitari i quali non
usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano
l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di
valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario,
e comunque non oltre il 1º novembre successivo
al compimento del settantaduesimo anno di età. 8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa
di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori
universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono
fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di
scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di
assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del
bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei
titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati 9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,». Art. 1-bis. (Disposizioni in
materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università) 1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230, è sostituito dai seguenti: "9. Nell’ambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di
professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta
di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una
posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero
che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del
programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e
di docenza nelle università italiane e conseguito risultati
scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina
previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle
relative disponibilità di bilancio, le università possono
altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario
mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il quale
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre
professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in
riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio
decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla
base della eventuale anzianità di servizio e
di valutazioni di merito. 9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non
devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica." Articolo 2. (Misure per la
qualità del sistema universitario) a) la qualità dell’offerta formativa e i
risultati dei processi formativi; b) la qualità della ricerca scientifica; c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza
delle sedi didattiche. 2. Le modalità di ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la
ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener
conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma Articolo 3. (Disposizioni per il
diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli) 1. Al fine di favorire la mobilità degli
studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il
finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni
di euro per l’anno 2009. 2. Al fine di garantire la concessione agli studenti
capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo
di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro. 3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65
milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro
relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo,
sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di
competenza dello stesso Ministero. 3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". Art. 3-bis. (Anagrafe nazionale
dei professori ordinari e associati e dei ricercatori) Art. 3-ter. (Valutazione
dell’attività di ricerca). 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati
a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono
disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della
effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche. 2. I criteri identificanti il carattere scientifico
delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del
Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca. 3. La mancata effettuazione di pubblicazioni
scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà
dello scatto biennale. 4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che
nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche
individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla
partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il
reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. Art. 3-quater. (Pubblicità
delle attività di ricerca delle università). 1. Con periodicità annuale, in sede di
approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il
rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico
un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di
ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti
ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul
sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e
trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione
delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di
cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo
straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Art. 3-quinquies. (Definizione degli
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica). 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati
in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari
entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da
attivare. Articolo 4. (Norma di copertura
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3,
pari a 24 milioni di euro per l’anno |
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