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Documento inserito il:25-9-2012

 

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25-9-2012 Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. (In vigore dal 1-7-2012 per i nuovi contratti. I contratti in essere al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012)

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Il Sole 24 Ore 25-9-2012

Hai il conto in rosso?

Da lunedì niente commissioni se si sfora di 500 euro per meno di otto giorni

Una piccola rivoluzione
È una piccola rivoluzione per i risparmiatori, introdotta dopo un lungo braccio di ferro tra il Governo e le banche italiane. E dopo che gli istituti di credito avevano in gran parte aggirato (con spese di diverso genere) le norme del 2009, che avevano messo fuorilegge la commissione di massimo scoperto in assenza di fido. Le banche hanno però ignorato questa disposizione, introducendo spese di diverso genere. Ma quali sono le novità?

Commissione limitata se esiste un fido
Se esiste un fido, cioè la banca ha concesso la possibilità di andare in rosso per un certo importo, la commissione non può superare lo 0,5% a trimestre, applicato sull'importo del fido stesso.

Commissione di "istruttoria veloce" senza un fido
Se invece il correntista va in rosso anche senza avere un fido, la banca può fargli pagare solo una commissione di "istruttoria veloce". È una sorta di rimborso spese: è stata introdotta per superare i precedenti oneri introdotti dalle banche, spesso con costi sproporzionati. «La commissione di istruttoria veloce non è stata definita dal decreto come importo – spiega Manfredi Urciuoli, direttore commerciale di ConfrontaConti.it (gruppo MutuiOnline) – ma nel decreto si indica che non deve essere di importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per l'istruttoria, che per gran parte delle banche si aggira sui 30-40 euro». Il decreto inoltre esclude tale commissione per scoperti pari o inferiori ai 500 euro e che durano al massimo di 7 giorni consecutivi ogni trimestre.

Le nuove condizioni introdotte dalle banche
Ma come si sono comportate le banche in vista delle nuove norme? «Gli istituti di credito si sono uniformati su queste regole – spiega Urciuoli - ma gli istituti hanno dovuto aggiornare le proprie condizioni, con nuove caratteristiche per i conti. Alcune, la minoranza, hanno aumentato alcune voci di costo per "compensare" le limitazioni imposte dal decreto».

L'elasticità delle banche "territoriali"
Nelle banche online, continua il direttore commerciale di ConfrontaConti.it, ci sono condizioni spesso migliori ma solitamente nessuna flessibilità negoziale, a differenza di quanto avviene negli istituti territoriali. «Questo spiega perché nelle banche territoriali i costi sostenuti dai correntisti siano spesso inferiori a quelli massimi definiti dal fogli informativi: in pratica si applicano condizioni quasi sempre più favorevoli». Gli istituti territoriali inoltre solitamente conoscono bene il correntista e nelle singole filiali chi va in rosso può essere trattato con l'elasticità del caso. In ogni caso, a livello nazionale, il tasso medio effettivo sui fidi di conto corrente, segnalati ai fini dell'usura e quindi comprensivi di commissioni e oneri, è pari all'11,24% per fidi fino a 5mila euro e al 9,93% oltre i 5mila.

Cosa verificare con la propria banca
In vista della mini-rivoluzione di lunedì prossimo, i correntisti dovrebbero verificare con la propria banca gli oneri applicati dal 1° ottobre. Facendo attenzione a nuove condizioni penalizzanti, ed eventualmente "trattando" con il proprio istituto condizioni migliorative. Altrimenti rischiano brutte sorprese con l'estratto conto del 31 dicembre.

 

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