Disciplina della remunerazione degli affidamenti e
degli sconfinamenti
In vigore dal 1-7-2012 per i nuovi contratti.
I contratti in essere al 1° luglio 2012 sono
adeguati entro il 1° ottobre 2012
Art. 6 Bis -Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli
sconfinamenti
nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
(Articolo 117 bis del
TUB aggiunto dal comma 1 dell’art. 6-bis,
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo
integrato dalla legge
di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
1. Nel testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, dopo l'articolo 117 è inserito il seguente:
«Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). –
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla
durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento,
per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di
istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto,
commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello
sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto
stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta
la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2».
CICR - COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED
IL RISPARMIO –
DECRETO 30 giugno 2012 –
Disciplina della remunerazione degli affidamenti e
degli sconfinamenti
in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo
unico bancario.
Pubblicato sulla GU del 5/7/2012 - Attuativo dell'art. 117 bis del TUB Entrato
in vigore il 1/7/2012 –
I contratti bancari in corso al 1/7/2012 devono
essere adeguati entro il 1/10/2012
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in qualita' di Presidente del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio
Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e,
in particolare:
- l'articolo 117-bis, che disciplina la remunerazione degli affidamenti
e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al
CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche
in materia di trasparenza e comparabilita', nonche' il potere di estendere la medesima disciplina
anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di
tutela del cliente;
- l'articolo 114-undecies e l'articolo 114-quinquies.3, che estendono
agli istituti di pa-gamento e agli istituti di
moneta elettronica l'applicazione del titolo VI del TUB;
- l'articolo 120, che disciplina i tempi di riconoscimento della disponibilita' delle somme relative ad assegni circolari
o bancari e la decorrenza degli interessi sul versamento delle stesse;
- l'articolo 127, comma 01, che attribuisce alle Autorita' creditizie
il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e
controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni
contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in
particolare, gli articoli 27 e 27-bis;
Visto l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il
quale stabilisce in quali casi non e' dovuta la
commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-bis, comma
2, del TUB;
Vista la delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalita'
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria e finanziaria";
Vista la delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, recante
"Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari";
Visto il decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio
2011, n. 117, recante "Disposizioni sul credito ai consumatori e
modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari";
Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la CONSOB, ai
sensi dell'articolo 127 del TUB;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) "cliente": un soggetto che ha in essere un
rapporto contrattuale con l'intermediario. Non sono clienti le banche,
le societa' finanziarie, gli istituti di
moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione,
le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del
risparmio, le societa' di gestione accentrata
di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro
soggetto che svolge attivita' di
intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le societa' appartenenti al medesimo gruppo dei
soggetti sopra indicati;
b) "intermediario": le banche, gli istituti di pagamento,
gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati
a offrire al pubblico i contratti previsti dall'articolo 2;
c) "affidamento", "somma messa a disposizione del
cliente" o "linea di credito": la somma di denaro messa a
disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facolta' del cliente di utilizzarla e di
ripristinarne la disponibilita';
d) "sconfinamento":
- le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli,
in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido");
- le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli,
in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del
cliente ("sconfinamento in assenza di fido"), ferma restando
la possibilita' per l'intermediario di
non consentire l'utilizzo o l'addebito.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli oneri che possono essere applicati
alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi
dell'articolo 117-bis del TUB. Esso si applica nei rapporti con i
consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle
quali il cliente ha la facolta' di utilizzare e di
ripristinare la disponibilita'
dell'affidamento;
b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di
apertura di credito;
c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito
regolata in conto corrente;
d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento,
concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli
affidamenti a valere su carte di credito;
e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.
2. Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti
sono disciplinate dall'articolo 117-bis del TUB, dall'articolo
27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dal
presente decreto solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1.
Art. 3 Affidamento
1. Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), puo'
comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:
a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale
rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell'affidamento. L'ammontare della commissione e' liberamente
determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto,
tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della
somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse.
2. Ai fini del comma 1:
i) l'onnicomprensivita' della commissione comporta
che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa
a disposizione dei fondi ne' all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi
la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio
degli interessi e ogni altro corrispettivo per attivita'
che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella
commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a
inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le
spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento;
ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del
cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa e' messa a disposizione;
iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto
dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione
anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;
iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente
per il periodo in cui sono utilizzate.
Art. 4 Sconfinamento
1. Agli sconfinamenti previsti dall'articolo 2 possono essere applicati
esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:
a) una commissione di istruttoria veloce;
b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata
dello sconfinamento.
2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:
a) e' determinata, per ciascun contratto, in misura
fissa ed e' espressa in valore assoluto.
Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti
diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con
soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso
contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello
sconfinamento, se questo e' superiore a 5.000
euro; non possono essere previsti piu' di tre sca-glioni di importo;
b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario
per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente
connessi, secondo quanto previsto dal comma 4;
c) e' applicata solo a fronte di addebiti che
determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno
sconfinamento esistente;
d) e' applicata solo quando vi e'
sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
3. Se lo sconfinamento e' solo sul saldo per valuta
non sono applicati ne' la commissione di istruttoria veloce ne' il tasso
di interesse previsto al comma 1, lett. b).
4. In conformita' di quanto previsto dall'articolo
12-bis della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, come modificata
dall'articolo 14 del decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del
CICR 3 febbraio 2011, n. 117, ai fini della quantificazione e
dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli
intermediari definiscono:
a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi
in cui e' svolta un'istruttoria veloce; la
commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di piu' sconfinamenti nel corso della stessa giornata
non puo' comunque essere applicata piu' di una commissione;
b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo
quanto previsto dal comma 2. La quantificazione e' formalizzata
e adeguatamente motivata.
5. I casi in cui e' applicata la commissione di
istruttoria veloce in base alle procedure definite ai sensi del comma 4,
lettera a), sono resi noti alla clientela.
6. La commissione di istruttoria
veloce non e' dovuta quando:
a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i
seguenti presupposti:
i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo
passivo complessivo - anche se derivante da piu'
addebiti - e' inferiore o pari a 500 euro; per
gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di
questi ultimi - anche se derivante da piu' addebiti
- e' inferiore o pari a 500 euro;
ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore
dell'intermediario;
c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perche'
l'intermediario non vi ha acconsentito.
7. Il consumatore beneficia
dell'esclusione prevista dal comma 6, lettera a), per un massimo di una
volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno
solare.
8. Ai sensi dell'articolo 117-bis, comma 2, del TUB, a seguito dello
sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a
quelli indicati nel presente articolo. Ne consegue che, in caso di
utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto
per l'utilizzo extrafido si applica
esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse
relativo all'affidamento puo' essere aumentato
solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti
dall'articolo 118 del TUB.
Art. 5 Disposizioni finali
1. Per assicurare trasparenza e comparabilita' dei
costi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni della
Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti" emanate in attuazione della delibera CICR 4
marzo 2003, n. 286, e del decreto d'urgenza del Ministro - Presidente
del CICR 3 febbraio 2011, n. 117.
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni
applicative del presente decreto.
3. Rimane fermo quanto stabilito, ai sensi dell'articolo 120 del TUB e
della delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalita'
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria e finanziaria".
4. I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il
1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi
all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi
dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto
ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato
motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non
prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari
propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre
2012.
5. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera'
in vigore il 1° luglio 2012.
Roma, 30 giugno 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze,
in qualita' di
Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio
Monti
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