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inserito il 21-3-2008 |
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Il Sole 24
Ore (20-3-2008) Antiriciclaggio: controlli soft sulle
girate degli assegni
di Antonio Criscione e Valentina MaglioneAttenzione
agli assegni di piccolo taglio La circolare sull'antiriciclaggio
Sarà
poco più che formale il controllo che banche e Poste dovranno fare
sulla regolarità delle girate per gli assegni "liberi" che,
dal 30 aprile, non solo non potranno essere emessi per somme da 5mila euro in
su, ma dovranno anche riportare, sotto la firma, il codice fiscale del
girante. Gli intermediari dovranno infatti verificare che la girata sia
firmata, che la sequenza alfanumerica del codice fiscale sia formalmente
regolare e che firma e codice siano compatibili. Ma il controllo si ferma se
diventa impossibile perché, per esempio, la firma è illeggibile. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento
del Tesoro Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura Il Capo della Direzione Prot.
Roma, Oggetto: articolo 49 (Limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore) del Decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n. 268 – Attuazione della Direttiva
2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L’articolo 5 della Direttiva 2005/60/CE prevede che gli
Stati membri possano adottare o conservare disposizioni nazionali più
rigorose di quelle comunitarie. La normativa nazionale da tempo prevede
misure restrittive sull’uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al
portatore. L’articolo 49 del decreto legislativo di cui in oggetto introduce
ulteriori misure restrittive e abbassa la soglia per l’utilizzo del denaro
contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro. Le disposizioni contenute nell’articolo 49 entreranno in
vigore il prossimo 30 aprile. Trattandosi di disposizioni destinate ad
avere un consistente impatto sull’operatività non solo degli
intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari del provvedimento legislativo
ma anche del singolo cittadino e in considerazione di dubbi interpretativi
manifestati all’Amministrazione, si ritiene opportuno fornire i seguenti
chiarimenti. articolo 49
comma 4: “I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e
da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.
Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di
assegni bancari e postali in forma libera”. articolo 49
comma 5: “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ø
A decorrere dal 30 aprile 2008 l’emissione di
assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita
soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Ø
Gli assegni liberi emessi, per importi
inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale
data saranno considerati regolari. Ø
Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile
2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome
o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non
trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con
obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 51, comma 1. Ø
Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza
presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime
utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle
stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura
sull’indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non
trasferibilità. Ø
I carnet di assegni già in possesso
della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente
al 29 aprile 2008 ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti
indicati dall’articolo 49 ovvero: in forma libera per importi inferiori a
5.000 euro; mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità
e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per
importi pari o superiori a 5.000 euro. Ø
I nuovi carnet di assegni liberi potranno
essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura “Gli assegni
possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla
normativa vigente” o altra equivalente. Articolo 49 comma 6: “Gli assegni bancari e postali
emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso
a una banca o a Poste Italiane S.p.A”. Ø
Gli assegni emessi all’ordine del traente non sono
sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta
l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il
titolo. Ø
Tali assegni potranno essere emessi anche per importi
superiori a 5.000 euro. Ø L’irregolarità
degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto
saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 51, comma 1. Tali assegni
– se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche
e Poste Italiane S.p.A. Articolo 49 comma 10: “Per
ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero
per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in
forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo,
la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità,
il codice fiscale del girante”. Ø Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente
all’entrata in vigore dell’articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo ma
l’utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere
da tale data (assegno libero se di importo inferiore a 5.000 euro,
apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o
superiori a 5.000 euro). Ø A partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del
codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano
moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del
codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane
S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. Tale disposizione sarà
operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale. Ø La girata sarà considerata nulla anche
qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato. Ø Nell’ipotesi in cui la girata venga effettuata per
conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es.
una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del
soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica). Ø Non è necessaria l’apposizione del codice
fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma
libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato
quale cliente della banca o di Poste Italiane S.p.A. presso cui l’assegno
è girato per l’incasso ovvero qualora venga identificato al momento
dell’incasso medesimo. Ø Il controllo da parte della banca o di Poste
Italiane S.p.A. circa la regolarità delle girate dovrà essere
esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità
formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma
di girata (a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile come nel
caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario
per conto di un altro soggetto). Ø Le modalità di pagamento dell’imposta di
bollo sono state definite con la circolare 18/E del 7 marzo 2008 da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Articolo 49, comma 13: “I libretti
di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000
euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma
non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste
Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale
disposizione”. Ø La disposizione si applica a tutti i libretti emessi
prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro che,
pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il
predetto importo entro il 30 giugno 2009. Articolo 49 comma 14: “In caso di trasferimento di
libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica,
entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi
del cessionario e la data del trasferimento.” Ø Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30
aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il
cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e
nome del cedente) non c’è infrazione né obbligo, per banche e poste Italiane s.p.a,
di procedere alla comunicazione al Ministero economia e finanze ai sensi
dell’articolo 51 comma Articolo 49 commi 18 e 19: “ È vietato il trasferimento
di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per
il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di
pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle
operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività
finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica
nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6,
lettera d). 19. Il trasferimento di denaro contante
per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di
servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi,
nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad
attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante.” Ø
si ritiene che il divieto di trasferimento contemplato dai
due commi sia riferibile
unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi (operazioni
“to send”) e non con la loro ricezione; Ø
il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente
per la soglia di 5.000 euro, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49,
comma 1. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, possono essere
effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di
2.000 euro, purché l’importo complessivo dell’operazione non risulti, per
effetto dell’applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a
5.000 euro. Articolo 51, comma 2: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari,
libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere
effettuate dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in
versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua
l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza
che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto
obbligato.” Ø
Quando l’assegno è sottoposto alla
procedura interbancaria di “check truncation”, l’obbligo di comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca
negoziatrice dell’assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza –
anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita
previsione degli accordi interbancari) - in ordine all’effettuazione da parte
della negoziatrice di tale adempimento ( |