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Il Consiglio
n° 63 Assegni, libretti al portatore e uso del contante: nuove norme antiriciclaggio in vigore dal 30 aprile
2008 Di Mauro Novelli 8-3-2008 AGGIORNAMENTO DI LUGLIO 2008: Il governo Berlusconi ha rivisto la normativa antiriciclaggio
introdotta nel marzo 2008. Pagamenti in contanti e saldo dei depositi a
risparmio tornano al vecchio limite di 12.500 euro. Inoltre non c’è
più l’obbligo per il girante di indicare il proprio codice
fiscale. Non è stata invece
tolta l’imposizione di 1,5 euro sui
moduli di assegni richiesti senza la
stampigliatura della non trasferibilità, quindi “liberi”. Resta anche la
possibilità da parte delle autorità di indagare chi richieda
moduli di assegni liberi. Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della
direttiva 2005/60/CE (antiriciclaggio e antiterrorismo) all’articolo 49
definisce e limita l’uso del contante per contrastare riciclaggio e
terrorismo relativamente all’uso
(illegittimo) del sistema finanziario. Lo stesso articolo, al comma 20, riconduce al 30 aprile 2008 l’entrata in
vigore delle norme che illustreremo. Non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti superiori
a 5.000 euro, importo che costituisce anche il limite massimo del saldo dei
libretti al portatore. Tutti gli assegni avranno la stampigliatura “Non trasferibile”.
Sarà possibile richiedere moduli “liberi”, ma occorrerà pagare
un bollo di 1,5 euro a modulo. In calce una raccomandazione
importante. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [….] Art. 49. - Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o
superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito
per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A. Il
primo comma limita a 5.000 euro la
possibilità di effettuare in via diretta, a favore di terzi, pagamenti
in contanti o con trasferimento di libretti al portatore. 2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui
al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione,
il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del
proprio domicilio. Questo
secondo comma definisce le modalità per pagamenti e trasferimenti in
contanti: possono essere effettuati, anche per importi superiori a 5.000
euro, purché siano eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
Italiane S.p.A. Occorre richiedere per iscritto ai suddetti enti il
trasferimento della somma, ottenerne l’accettazione e, quindi, versare presso
le loro casse il contante. Il creditore destinatario del pagamento ha il
diritto di vedersi messo a disposizione l’importo dal terzo giorno lavorativo
successivo a quello in cui l’ente ha accettato l’operazione di pagamento. Il
luogo del pagamento non può essere al di fuori della provincia di
residenza. 3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma
dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche
gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. “Art.
1277. Debito di somma di danaro. I
debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al
tempo del pagamento e per il suo valore nominale. [….].” “Art.
1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori. Se
il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per
ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può
eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato
dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato,
il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla
sua obbligazione.” 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche
e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non
trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli
assegni richiesti e consegnati allo
sportello da Banche e Posta portano la dicitura “Non trasferibile” e non sono
girabili. Solo su richiesta scritta del correntista, i suddetti enti
consegneranno moduli “liberi”, quindi trasferibili. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori
a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non
possono essere emessi assegni senza l’indicazione del beneficiario o al
portatore. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane
S.p.A. Gli
assegni con l’indicazione di “me
medesimo” quale beneficiario possono
essere incassati - presso una banca o
in Poste - solo dal traente anche se sono moduli “liberi”, richiesti dal
correntista senza la stampigliatura “Non Trasferibile”. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di
importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal
cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non
trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all'emittente. Il
richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente che
non utilizza il titolo, può richiederne il rimborso: si annulla e si
rimborsa al richiedente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o
cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena
di nullità, il codice fiscale del girante. Gli assegni di C/C, gli assegni circolari, i
vaglia postali o cambiari richiesti senza la stampigliatura “Non
trasferibile”, quindi “liberi”, sono
gravati da un bollo 1,5 euro per modulo. Pertanto, per un classico carnet da
10 assegni occorrerà pagare 15 euro. Per
la girata non sarà più
sufficiente apporre la firma. Il girante dovrà indicare anche il
proprio codice fiscale. C’è
da chiedersi: chi deve verificare la correttezza del codice apposto sotto la
firma di chi ci gira l’assegno? Il prenditore? E come? Occorrerà
pretendere la presentazione del tesserino CF? 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei
soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali
in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia
postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati
all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al
presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova
documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. Le autorità inquirenti possono richieder i riferimenti di
coloro che hanno fatto richiesta di consegna di assegni “liberi”. Sarà quindi possibile la produzione in dibattimento ex
art 234 c.p.p. della documentazione acquisita 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
non può essere pari o superiore a 5.000 euro. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere
ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno
2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e
informazione a tale disposizione. Non potranno più circolare libretti al portatore con
saldi superiori a 5.000 euro. Sarà incombenza dei detentori adeguarne
il saldo a detto importo. Ricordiamo che all’atto dell’accensione di un libretto al
portatore, banche o Posta devono individuare il cliente che ne richiede
l’emissione. Poiché i libretti al portatore possono essere trasferiti per
pagamenti di posizioni debitorie, questo comma obbliga chi si spossessa del
titolo per sanare suoi debiti a fornire i riferimenti del nuovo possessore
all’ente emittente, cioè allo sportello della banca o di Poste presso
cui il libretto è radicato. 15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai
trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di
vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno
o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e
dalla lettera d) alla lettera g). 17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque
disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la
possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
procedura civile. 18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le
quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta
elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). 19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori
a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività
finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo
se il soggetto che ordina l'operazione
consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare
la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello
stesso ordinante. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
30 aprile 2008. RACCOMANDAZIONE IMPORTANTEATTENZIONE: Scrivete fin d’ora “Non trasferibile” sugli assegni in
vostro possesso. Infatti, molti correntisti hanno l’abitudine di non mettere
la data quando stilano un assegno. Lo scopo è quello di recuperare
qualche centesimo di interessi, per via del fatto che la data di addebito
sarà successiva a quella effettiva di emissione. A parte il pericolo
di vedersi protestato un assegno anche dopo mesi dalla consegna al creditore
(gli otto o i quindici giorni entro i quali si può protestare il
titolo decorrono da quando verrà apposta la data), si può
andare incontro all’inconveniente che può derivare dall’aver riempito
un assegno “libero” prima del 30 aprile 2008, ma bancato successivamente a
quel giorno. Se verrà apposta una data successiva al 30 aprile,
l’assegno “libero”, non richiesto come tale, con girate senza l’indicazione
del codice fiscale del girante potrebbe creare seri inconvenienti al titolare
del conto. Rendete subito i vostri assegni “non trasferibili”. |