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Il PuntO  Documento inserito il 10-7-2009


 

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Il PuntO 167

 

Articoli del Codice Civile ridotti a spot pubblicitari.

 

Di Mauro Novelli 10-7-2009

 

 

Il DDl N. 1441 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonche´ in materia di energia”.  (Atto del Senato n° 1195), all’art. 21 recita (si badi al titolo):

 

Art. 21. (Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

[…]
    3. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:<B> «L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.</B> In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

A parte l’ennesima cancellazione di quel poco di concorrenza introdotto da Bersani in merito alla durata delle polizze, strabilia che il legislatore imponga al Codice civile la vergogna dello spot pubblicitario. L’art. 1899 del Codice civile reciterà: […] “L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.”

La norma è stata certamente dettata dalle compagnie. Se così non fosse, dovrebbe essere immediatamente impugnata dalle stesse, perché non può il legislatore mettere il naso nella definizione industriale di un prezzo di un prodotto o servizio in un settore ormai non più soggetto a controlli.

Oltretutto, in soldoni, che cosa significa “ a fronte di una riduzione di prezzo”? Un euro in meno del costo del pari contratto di durata annuale, sarebbe sufficiente ad onorare l’impegno di legge posto a carico della compagnia?  E 50 centesimi?

 

Il Servizio studi del Senato illustrava i due commi dell’art. 21 omettendone, per carità di patria, la componente oggetto di battage pubblicitario :

 

“[…]I commi 3 e 4 modificano la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale. Si concede anzitutto all’assicuratore la facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza annuale. Inoltre, ove i contratti superino i cinque anni, si dispone che l'assicurato abbia facoltà di recedere - con medesimo termine di preavviso - una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”.

 

Tale decadenza generale morde tutti i giorni i cittadini, ma c’è anche qualche giurista in grado di valutare i nocumenti sociali di questo degrado? Non è questa una vera e propria presa per il culo del diritto? (Ci si passi la più comprensibile terminologia parlamentare).