Concordato
del 1929
L. 27
maggio 1929, n. 810.
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I'Italia, l'11 febbraio 1929.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130].
Sezione 1
STATO E CHIESA CATTOLICA
1. Piena ed intera
esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al
Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio
1929 (1)
(1) La Corte costituzionale: ha dichiarato
l'inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo
dell'art. 1, limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del
Trattato c all'intero contenuto del Concordato, con sentenza 2-7 febbraio
1978, n. 16 (infra, p. 684); ne ha dichiarato la parziale
illegittimità, nella parte in cui dà esecuzione ai commi 4° 5°
e 6° dell'art. 34 conc., con sentenza 22 genaio-2 febbraio 1982, n. 18 (infra,
p. 688 s.); ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità nella parte concernente l'art. 16, comma 2° del Trattato,
con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26 (infra, p. 692); ha dichiarato
l'inammissibilità delle questioni di legittimità nella parte
concernente l'art. 11 del Trattato con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra,
p. 700).
2. Le opere e le
espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono
dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di
Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti
dall'esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base
a stima redatta dai competenti uffici dell'Amministrazione del lavori
pubblici ed approvata dal Ministro.
In caso di mancata accettazione della stima da parte del proprietari, la
indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre
membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori
pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di
appello di Roma.
Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della
indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese
dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà
definitivamente accettata (1).
(1) R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 (in Gazz. Uff. 4
novembre 1929, n. 256) convertito in legge 30 dicembre 1929, n. 2328, ha cosi integrato
l'art. 2: " Articolo unico. Tra le opere ed espropriazioni
considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese
anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica
del Regno d'Italia presso la Santa Sede".
3. Con regio decreto su
proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti
finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e
saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
4. La presente legge
entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del
Concordato (1).
(1) Lo scambio delle ratifiche è avvenuto il 7
giugno 1929 (vedasi Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133).
TRATTATO
FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'.
Premesso:
Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la
convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con
l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia
conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che,
assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di
diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento
della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di
riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la "questione
romana ", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia
sotto la dinastia di Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile
indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo
internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con
particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla
medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta
potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio
Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando
a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua
Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri,
Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il
signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i
quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta
forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
1. L'Italia
riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del
Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana
è la sola religione dello Stato (1).
(1) Il principio è considerato non più in
vigore dal n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 (infra,
p. 244).
2. L'Italia
riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come
attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione
ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
3. L'Italia
riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed
assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è
attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per
tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le
modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città
sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1 del presente
Trattato, del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della
Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al
pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le
quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa
continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò
dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad
intervenire dall'autorità competente.
Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre
temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le
autorità italiane, a meno che non fossero invitate
dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là
delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
4. La sovranità e
la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla
Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi
alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità
che quella della Santa Sede.
5. Per l'esecuzione di
quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in
vigore dei presente Trattato, il territorio costituente la Città del
Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da
ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a
chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San
Pietro.
Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi
esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà
direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi.
disinteressandosene lo Stato italiano.
6. L'Italia
provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati,
che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di
acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato
mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del
Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (allegato 1) e
mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie
italiane (1).
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli
altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici,
radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano (2).
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici
(3).
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel
termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi
del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di
aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la
circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili
della Città del Vaticano (4).
(1) Si veda il R.D. 5 luglio 1934, n. 1350, che ha dato
esecutorietà alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede
e l'Italia il 20 dicembre 1933; lo scambio delle ratifiche ebbe luogo il 12
settembre 1934.
(2) Si vedano: la Convenzione per la esecuzione dei servizi postali,
firmata in Roma il 29 luglio 1929, e la Convenzione per la esecuzione dei
servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929, rese
esecutive con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182; l'Accordo addizionale fra la Santa
Sede e l'Italia in materia di servizi radiofonici del 5 aprile 1939; il D.M.
15 gennaio 1952, di adeguarnento delle tariffe postali con la Città
del Vaticano; la legge 13 giugno 1952, n. 680, di ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a
Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico
Vaticano l'8 ottobre 1951; lo Scambio di Note tra Italia e Santa Sede
relativo al Passetto di Borgo del 18 maggio 1991.
(3) Si vedano: il R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725, di approvazione della
Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia del 4 ottobre 1934, con
efficaciaretro attiva al 10 ottobre; il R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, di
approvazione deIla Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il
regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia
mortuaria. La materia monetaria è stata regolata da convenzioni
successive di durata decennale, l'ultima delle quali, conclusa nello Stato
Città del Vaticano il 9 agosto 1971, è stata ratificata ed
eseguita con legge 12 aprile 1973, n. 196.
(4) Si veda la Convenzione per disciplinare la circolazione degli
autoveicoli nei territori dello Stato Città del Vaticano e del Regno
d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929, resa esecutiva con R.D. 9
giugno 1930, n. 1182.
7. Nel territorio
italiano intorno alla Città del Vaticano il Governo si impegna a non
permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere,
per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti
da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In
conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato
agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del
Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si
estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento
edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si
farà di comune accordo.
8. L'Italia,
considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara
punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le
stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro
la persona del Presidente della Repubblica.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la
persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono
punite come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della
Repubblica (1).
(1) Cfr. artt. 276, 277, 278 c.p.
9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono
soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi
stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si
perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non
accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da
altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza (1).
Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le
persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana,
indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da
ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate
senz'altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa
Sede, saranno applicabili nel territorio della Repubblica italiana, anche
nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non
siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione
italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra
cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.
(1) Si veda lo scambio di note diplomatiche 23
luglio-17 agosto 1940, che rende applicabile la norma anche ai cittadini
italiani facenti parte delle rappresentanze pontificie all'estero, compresi
in appositi ruoli della Santa Sede, per la durata del loro ufficio
all'estero, considerati a tal fine come se avessero stabile residenza nella
Città del Vaticano.
10. I dignitari della
Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati
in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non
fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto
all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione
di carattere personale (1).
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla
Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli
uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso
negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano.
Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è
detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della
Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non
sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia
da parte delle autorità italiane.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle
garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle
leggi della Repubblica.
(1) Si veda il R.D. 27 ottobre 1932, n. 1422, di
esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932, fra la Santa
Sede e il Governo del regno d'Italia.
11. Gli enti centrali
della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato
italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti
dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili
(1).
(1) Si vedano l'art. 2 del Protocollo del 15 novembre
1984 ed il punto 111 della lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari
Pubblici della Chiesa, infra, rispettivamente p. 249 e p. 252 s. La Corte
costituzionale con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700) ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della norma.
12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo
e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale
Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nella
Repubblica di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli
agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno
continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità
loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non
abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.
Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera
la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa
Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla
Sede Apostolica.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti
diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la
Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il
decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario
riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 (1).
Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto
è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i
corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano,
anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed
ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del
diritto internazionale.
(1) R.D. 17 giugno 1929, n. 1146, ha istituito l'Ambasciata
d'Italia presso la Santa Sede.
In ordine al decanato si vedano ora anche gli artt. 14 e 16, n. 3, della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961,
sottoscritta dall'Italia il 14 marzo 1962, ratificata ed eseguita con legge 9
agosto 1967, n. 804.
13. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà
delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria
Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione
della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando
altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate
annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione perla detta
Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del
dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere
(allegato 11, 9).
14. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del
palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e
dipendenze (allegato 11, 4), quali ora si trovano già in possesso
della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena
proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfò
con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5) (1).
Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle
Gianicolense appartenenti Ala Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad
altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo
Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da
Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi
esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e
ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta
(allegato II, 12).
L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera
proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei
Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo
ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e
da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del
presente Trattato.
(1) Modificato dalla legge 21 marzo 1950, n. 178, di
ratifica e di esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una
nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville
Pontificie in Castel Gandolfo - Albano Laziale, concluso nel Palazzo
Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.
15. Gli immobili indicati
nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi
della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il
palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora
Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli (1), il
palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici
nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi
Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno
delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle
sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese,
anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza
essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo
Pontefice.
(1) Alcune modifiche sono state apportate con: scambio
di note 25-30 gennaio 1937; D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 664; D.Lgs.vo 10
aprile 1948, n. 1080; legge 25 ottobre 1982, n. 884; scambio di note 8
agosto-7 settembre 1987; scambio di note 18 maggio 1991. Si veda, inoltre, la
nota 1 all'art. 14.
16. Gli immobili indicati
nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti
Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico,
Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di
Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo
(allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a
vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non
previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari
chè straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro
ente (1).
E' in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili,
indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che
creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità
governative, provinciali e comunali Italiane, le quali possono all'uopo fare
sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa
Cattolica (1).
(1) Si veda l'art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie) nonché, da ultimo, l'art. 7.4,
lett. c, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica) e l'art. 7.1 lett. e) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). Inoltre, si segnala che gli immobili di cui
agli artt. 13-16 non sono soggetti all'accertamento generale dei fabbricati,
ai sensi degli artt. 6.3, lett. e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra,
p. 46) e 38.2, lett. b, del D. P. R. 1 ' dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54
s.).
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26, ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità del secondo
comma. Vedasi infra, p. 692.
17. Le retribuzioni, di
qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della
Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche
fuori di Roma, a dignita, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno
nel territorio italiano esenti, a decorrere dal l° gennaio 1929, da qualsiasi
tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente (1).
(1) Si veda l'art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
18. 1 tesori d'arte e di
scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense
rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata
alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.
19. I diplomatici e gli
inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri
presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero
diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di
provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno
senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio
italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di
regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano
all'estero.
20. Le merci provenienti
dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della
medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse
da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto della
Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai
diritti doganali e daziari (1)
(1) Si vedano le circolari Min. Finanze e Min.
Comunicazioni 28 luglio 1930, che hanno dato esecuzione alla Convenzione
doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano del
30 giugno 1930, entrata in vigore il l' agosto successivo, ed integrata con
Accordo del 17-31 novembre 1949. Si veda anche l'art. 71 D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
21. Tutti i Cardinali
godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti
in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli
effetti, cittadini della medesima (1).
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale
a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali
attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento
o limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città
del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le
adunanze del Conclave.
Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori della
Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo
Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a
parteciparvi.
(1) Si vedano l'art. 105 disp. att. c.p.c. (Forma
speciale di esame testimoniale) e l'art. 351 c.c. (Dispensa dall'ufficio
tutelare). Gli artt. 356 (Norme relativi all'assunzione di determinati
testimoni) e 453 (Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a
domicilio) del c.p.p. del 1930, nelle parti relative all'assunzione delle
testimonianze dei Cardinali, non trovano riscontro nel codice vigente.
Si segnala altresì che a norma dell'art. 16 del D.P.R. 28 ottobre
1985, n. 782 il personale della Polizia di Stato ed i reparti inquadrati sono
tenuti a rendere il saluto al Sommo Pontefice. Inoltre l'art. 40 prescrive in
generale che i servizi di rappresentanza sono disposti o autorizzati dai
Prefetti anche nelle cerimonie religiose.
22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà
essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia
provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero
commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto
si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà
senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si
fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi
nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue
gli Stati (1)
Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si
fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti
ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per
arrestarle.
(1) In forza degli artt. 4 s. della legge 7 giugno 1929,
n. II dello Stato della Città del Vaticano sulle Fonti del diritto
è ivi ancora vigente il codice penale del Regno d'Italia (R.D. 30
giugno 1889, n. 6133).
23. Per l'esecuzione nella
Repubblica delle sentenze emanate dai tribunali della Città del
Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale (1).
Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli
effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da
autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle
autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e
concernenti materie spirituali o disciplinari (2).
(1) Si veda la legge 13 aprile 1933, n. 379, per la
esecutorietà della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in
Roma tra la Santa Sede e l'Italia il 6 settembre 1932, per la notificazione
degli atti in materia civile e commerciale.
(2) Si veda, al riguardo, il n. 2, lett. c), del Protocollo addizionale
all'Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244).
24. La Santa Sede, in
relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo
internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea
alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali
indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde
appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la
sua potestà morale e spirituale.
In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre
ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.
25. Con speciale
convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale
costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si
provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.
26. La Santa Sede ritiene
che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato
adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà
ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa
Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente
composta e quindi eliminata la " questione romana " e riconosce il
Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello
Stato italiano (1).
Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano
sotto la sovranità del Sommo Pontefice.
E' abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione
contraria al presente Trattato.
(1) Del mutamento della forma istituzionale dello Stato
venne dato atto con lo scambio di note fra la Santa Sede e l'Italia del 9-21
agosto 1946, con il quale fu modificato l'art. 20 del Concordato.
27. Il presente Trattato,
non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del
Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso
dello scambio delle ratifiche.
Roma, addì undici febbraio millenovecentoventinove.
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.
Seguono:
Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del
Vaticano.
Allegato II: Piante degli immobili . con privilegio di
extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi
(Tavole XII).
Allegato III: Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi'
(Tavole VIII).
Allegato IV: Convenzione finanziaria. (Si omettono le piante allegate).
ALLEGATO
IV. - CONVENZIONE FINANZIARIA
[Con
r.d. 27 maggio 1929, n. 851, sono state dettate le norme per
la esecuzione della Convenzione finanziaria].
IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.
Si premette:
Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione
del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la "
questione romana ", hanno ritenuto necessario regolare con una
convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro
rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla
Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli
antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i
bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di
Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato
e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra,
ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo,
domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale
è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato
avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione
dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice,
ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno
convenuto:
l. L'Italia si obbliga a
versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma
di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare
contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al
portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire
italiane 1.000.000.000 (un miliardo).
2. La Santa Sede
dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi
rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.
3. Tutti gli atti da
compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del
Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.
Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.
[Le disposizioni del Concordato non riprodotte nel testo
dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 232 s.) devono intendersi
abrogate, come previsto dal n. 1 dell'art. 13 di quest'ultimo, dalla data
dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 3 giugno 1985. Si veda
infra, p. 281 il testo dell'art. 27].
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