Concordato: modifica
del 1984
Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell’accordo con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede
- Il Presidente della
Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede.
- Piena ed intera
esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art.
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del
processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli
ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano
II;
avendo presenti, da
parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione,
e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico
Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la
comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in
forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i
rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati
di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti
di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto
l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali
del Concordato lateranense:
- La Repubblica italiana e
la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al
pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
- La Repubblica italiana
riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la
sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la
libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale
nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
- È ugualmente
assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di
corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero
e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e
diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
- È garantita ai
cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena
libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- La Repubblica italiana
riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo
Pontefice, ha per la cattolicità.
- La circoscrizione delle
diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata
dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui
sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
- La nomina dei titolari di
uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle
competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e
Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelati con
giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari
degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello
Stato.
- Salvo che per la diocesi
di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di
cui al presente articolo ecclesiastici che non siano
cittadini italiani.
- I sacerdoti, i diaconi ed
i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a
loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure
assegnati al servizio civile sostitutivo.
- In caso di mobilitazione
generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati
ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure,
subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
- Gli studenti di teologia,
quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi
degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii
dal servizio militare accordati agli studenti delle università
italiane.
- Gli ecclesiastici non
sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti a
conoscenza per ragione del loro ministero.
- Gli edifici aperti al
culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se
non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità
ecclesiastica.
- Salvo i casi di urgente
necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per
l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza
averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
- L'autorità civile
terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte
presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto
concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle
pertinenti opere parrocchiali.
- La Repubblica italiana
riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre
festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
- La Repubblica italiana,
richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine
di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma
di attività.
- Ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono
attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su
domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso,
continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli
enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le
norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione
o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli
effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
- Agli effetti tributari
gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le
attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi
fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da
quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono
soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti,
alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime.
- Gli edifici aperti al
culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti
al regime vigente.
- L'amministrazione dei
beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli
previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono
però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane
per gli acquisti delle persone giuridiche.
- All'atto della firma del
presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per
la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la
revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli
interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli
enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore
della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17, comma terzo, 18,
27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
- Sono riconosciuti gli
effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto
canonico, a condizione che l’atto relativo sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella
casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato
spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando
lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i
doveri dei coniugi, e redigerà quindi,
in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere
inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge
civile.
- La Santa Sede prende atto
che la trascrizione non potrà avere luogo:
- quando gli sposi non
rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta
per la celebrazione;
- quando sussiste fra gli sposi
un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
- La trascrizione é
tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di
nullità o di annullamento non potrebbe essere più
proposta.
- La richiesta di
trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il
matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le
condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal
ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio
ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale
dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può
essere effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza
e senza l’opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato
ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a
quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi.
- Le sentenze di
nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,
che siano munite del decreto di
esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,
sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente,
quando questa accerti:
- che il giudice
ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in
quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- che nel procedimento
davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il
diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- che ricorrono le altre
condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione
di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà,
nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica,
statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi
il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo,
rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla
materia.
- Nell'accedere al presente
regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di
riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e
la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della
famiglia, fondamento della società.
- La Repubblica italiana,
in conformità al principio della libertà della scuola e
dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione,
garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente
scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole
che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole dello Stato e negli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
- La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle
finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione.
- Gli istituti
universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti
per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche,
istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere
unicamente dall'autorità ecclesiastica.
- I titoli accademici in
teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo
tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede,
sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi
conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e
archivistica e biblioteconomia.
- Le nomine dei docenti
dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il
profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
- La Repubblica italiana
assicura che l’appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza
pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della
libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
- L'assistenza spirituale
ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità
italiane competenti su designazione
dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico,
l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali
autorità.
- La Santa Sede e la
Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere
religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune
disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei
beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi
d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni
saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti
organi delle due Parti.
- La Santa Sede conserva la
disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di
Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando
alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle
leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa
Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie.
- Le disposizioni
precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense
accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica. Salvo
quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso
non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
- Ulteriori materie per le
quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica
e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due
Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la
Conferenza Episcopale Italiana.
- Se in avvenire sorgessero
difficoltà di interpretazione o di applicazione delle
disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione
paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della
firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la
Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune
precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi
e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di
interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non
più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
- Con riferimento al n. 2,
si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari
parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti
stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art.
11.
- La Repubblica italiana
assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione
all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali promossi a carico di
ecclesiastici.
- La Santa Sede prende
occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi
d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo,
del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle
sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche,
previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti
costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
- La Repubblica italiana
assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici
di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di
volta in volta tra le competenti autorità governative ed
ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
- La Commissione
paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e
non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
- Ai fini dell'applicazione
del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della
legge civile:
- l’essere uno dei
contraenti interdetto per infermità di mente;
- la sussistenza tra gli
sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- gli impedimenti derivanti
da delitto o da affinità in linea retta.
- Con riferimento al n. 2,
ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e
797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto
della specificità dell'ordinamento canonico dal quale é regolato
il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto
origine. In particolare:
- si dovrà tener
conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in
cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
- si considera sentenza
passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il
diritto canonico;
- si intende che in ogni
caso non si procederà al riesame del merito.
- Le disposizioni del n. 2
si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore
del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del
Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali
non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'art. 9.
- L'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito - in
conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della
libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autorità
scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto
insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe,
riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto
a svolgerlo.
- Con successiva intesa tra
le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale
Italiana verranno determinati:
- i programmi
dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e
gradi delle scuole pubbliche;
- le modalità di
organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla
collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- i criteri per la scelta
dei libri di testo;
- i profili della
qualificazione professionale degli insegnanti.
- Le disposizioni di tale
articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine
nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
La Repubblica
italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l’art. 38 del
Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla
sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo
articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno
ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle
disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa
parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato
lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica
italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
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