CENACOLO DEI COGITANTI |
DOCUMENTO INSERITO IL 30/1/09 |
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La riforma
universitaria approvata con la fiducia.
Il testo del Ddl n° 1197
Da www.cittadinolex.kataweb.it/
(Ddl
Senato 1197)
Sì
alla fiducia dell'Aula della Camera al disegno di legge di conversione del
decreto sulle Università. Il testo, approvato in prima lettura dal Senato alla
fine dello scorso anno, prevede il blocco delle assunzioni per le università
che chiudono i bilanci annuali in rosso e l'esclusione dalla ripartizione dei
fondi relativi agli anni 2008-2009. Non solo: le università che spendono più
del 90% dei finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario) in
stipendi non potranno bandire concorsi per docenti, ricercatori o personale
amministrativo. Invece gli atenei che chiudono in pareggio o risparmiano
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno
precedente, con una quota non inferiore al 60% di nuovi ricercatori. Le
università potranno anche procedere alla copertura di posti di professore
ordinario e associato o di ricercatore tramite la chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all’estero o di chiara fama. Per i concorsi, comunque,
cambiano le norme e le commissioni che dovranno reclutare docenti sono composte
da un ordinario nominato dalla facoltà e da quattro professori sorteggiati
sulla base di una lista di 12 docenti, eletti a loro volta da una lista di
ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e la
valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in
ambito internazionale. Per fare carriera e aver diritto a scatti di anzianità,
invece, bisognerà dimostrare di aver effettuato ricerca scientifica (con tanto
di pubblicazioni certificate da un’apposita Anagrafe nazionale aggiornata con
periodicità annuale del ministero). La mancata effettuazione di pubblicazioni
comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale. Altra innovazione,
molto contestata, riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale. L'articolo 3 quinquies
prevede tra l'altro che Accademie di belle arti e conservatori individuino in
autonomia gli insegnamenti da attivare.
Il testo è frutto di coordinamento redazionale in attesa del coordinamento
formale istituzionale.(08 gennaio 2009)
Ddl
Senato 1197 - Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca
Articolo
1.
(Disposizioni
per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)
1.
Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno
superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure
concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. Alle
stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
1-bis.
Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre
2009.
2.
Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3.
Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università
destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione
di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e per una quota
non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte
salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma
648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue
previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di
euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro
141 milioni a decorrere dall’anno 2012.
4.
Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori
universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le
commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato
dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero
triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella
sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo
a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha
richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori
ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli
appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a
concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini.
Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari
appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei
commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio. Il
sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei
commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando.
Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore,
ad una sola commissione per ciascuna sessione.
6-bis.
Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di
sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale
composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le
operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza,
provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la
proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi.. Per la
partecipazione all'attività della Commissione non sono previsti compensi,
indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7.
Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e
discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi
compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in
ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
8.
Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di
valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data,
le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto
disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati,
incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono,
altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle
commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle
disposizioni del presente decreto.
8-bis.
I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento
in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della
costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter.
Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle
relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di
presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla
predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31
gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati,
rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i
termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da
parte dei candidati
9.
All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad
esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Art.
1-bis.
(Disposizioni
in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)
1.
Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito
dai seguenti:
"9.
Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono
procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati
all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata
diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno
tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito
risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta
la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o
rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario
nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università
possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario
mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo
parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale,
composta da tre professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il
rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe
di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni
di merito.
9-bis.
Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico
della finanza pubblica."
Articolo
2.
(Misure
per la qualità del sistema universitario)
a)
la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b)
la qualità della ricerca scientifica;
c)
la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.
2.
Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo
2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di
prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è
effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo
comma
Articolo
3.
(Disposizioni
per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)
1.
Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del
diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla
realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
2.
Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle
borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un
importo di 135 milioni di euro.
3.
Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al
comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le
risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo
2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del
programma di competenza dello stesso Ministero.
3-bis.
All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le
parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre
anni".
Art.
3-bis.
(Anagrafe
nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)
Art.
3-ter.
(Valutazione
dell’attività di ricerca).
1.
Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1º
gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità
accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni
scientifiche.
2.
I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3.
La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente
comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4.
I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non
abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di
cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di
valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I
e II fascia e di ricercatori.
Art.
3-quater.
(Pubblicità
delle attività di ricerca delle università).
1.
Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo
all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e
al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle
attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è
pubblicata sul sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e
trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse
finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui
all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art.
3-quinquies.
(Definizione
degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica).
1.
Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,
n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori
artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua
gli insegnamenti da attivare.
Articolo
4.
(Norma
di copertura finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per
l’anno