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Documento d’interesse   Inserito il 12-2-2009


 

 

DOCUMENTI CORRELATI

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: Versione redatta nel 1791

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: Versione redatta nel 1793

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU1948)

 

Le dichiarazioni islamiche dei diritti dell'uomo (Parigi 1981)

 

 


 

 

 

 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: Versione redatta nel 1791.

 

 

L’Assemblea costituente elaborò la costituzione del 1791, che aveva come preambolo la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, il cui testo era stato già votato nell’agosto del 1789. La costituzione fu espressione della maggioranza borghese moderata favorevole alla divisione dei poteri, alla assoluta garanzia della proprietà, al suffragio indiretto e ristretto su rigida base censitaria.

 

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

 

Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

 

Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

 

Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani direttamente da essa.

 

Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.

 

Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

 

Art. 6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.

 

Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

 

Art. 8. La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

 

Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

 

Art.10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

 

Art.11. La libera comunicativa dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

 

Art.12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

 

Art.13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

 

Art.14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.

 

Art.15. La società ha il diritto di chieder conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione.

 

Art.16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

 

Art.17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

 

 


 


Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: Versione redatta nel 1793

 

 

La costituzione del 1793 (o dell’anno I° della Repubblica) segna il punto più avanzato della democrazia rivoluzionaria: prevede il rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale diretto, l’istituzione del referendum popolare. La costituzione non entrò mai in vigore, ma può essere molto utile confrontare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino modificata nel 1793, con quella redatta nel 1791.

 

Il popolo francese, convinto che l’oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l’oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell’essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell’uomo e de cittadino.

 

 

Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

 

Art. 2. Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

 

Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.

 

Art. 4. La legge è l’espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.

 

Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.

 

Art. 6. La libertà è il potere che permette all’uomo di compiere tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa massima: " Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te ".

 

Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt’altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.

 

Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.

 

Art. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l’oppressione di quelli che governano.

 

Art.10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dalla autorità della legge deve ubbidire sull’istante; egli si rende colpevole con la resistenza.

 

Art 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dai casi e senza le forme che la legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

 

Art.12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.

 

Art.13. Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

 

Art.14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una regge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine.

 

Art.15. La legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società.

 

Art.16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

 

Art.17. Nessun genere di lavoro di cultura , di commercio , può essere interdetto all ‘ operosità dei cittadini.

 

Art.18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi , il suo tempo ; ma non può vendersi né essere venduto ; la sua persona non è una proprietà alienabile . La legge non riconosce domesticità ; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l ‘uomo che lavora e quello che lo impiega .

 

Art.19. Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà , senza il suo consenso , tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige , e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità .

 

Art.20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l ‘utilità generale . Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi , di sorvegliarne l ‘ impiego , e di esigerne il rendiconto .

 

Art.21. I soccorsi pubblici sono un debito sacro . La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati , sia procurando loro del lavoro , sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età tale da poter lavorare .

 

Art.22. L ‘ istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere , i progressi della ragione pubblica , e mettere l ‘ istruzione alla portata di tutti i cittadini .

 

Art.23. La garanzia sociale consiste nell‘azione di tutti per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti ; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

 

Art.24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.

 

Art.25. La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

 

Art.26. Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.

 

Art.27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all’istante messo a morte dagli uomini liberi.

 

Art.28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.

 

Art.29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della legge e alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.

 

Art.30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.

 

Art.31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono essere mai impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.

 

Art.32. Il diritto di presentare quelle petizioni ai depositari dell’autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.

 

Art.33. La resistenza all’oppressione è la conseguenza dagli altri diritti dell’uomo.

 

Art.34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

 

Art.35. Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

 


 


Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

 

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale
proclama

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

 


 

 

Le dichiarazioni islamiche dei diritti dell'uomo (1981)

 

La Dichiarazione islamica dei diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi all'UNESCO il 19 settembre 1981 e scaturisce da critiche di Paesi musulmani, e segnatamente Arabia Saudita, Sudan, Pakistan e Iran verso la Dichiarazione universale dell'Uomo per la mancanza di considerazione per le ''esigenze religiose e culturali'' dei Paesi musulmani. Dalla dichiarazione scaturisce che sono riconosciuti solo quei diritti umani che non escano dal territorio della sharia. Esiste anche una dichiarazione proclamata il 19 agosto 1990 al Cairo proclamata dai ministri degli Esteri della 19ma Conferenza islamica. Più compatta, rivendica però l'islam come religione ''intrinsecamente connaturata all'uomo e ritiene che non possa avvenire una conversione se non per violenza, e ribadisce che i diritti umani sono garantiti solo qualora non contravvengano la sharia, considerata unica fonte di riferimento per tale dichiarazione

 

 

 

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'ISLAM DI PARIGI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE ISLAMICA DEI DIRITTI UMANI

 

elaborata il 19 settembre 1981 (21 Dhul Qaidah 1401)

 

"Questa e' una dichiarazione per tutta l'umanità, una guida per coloro che hanno fede". (Corano, Al-Imran 3:138)

 

Preambolo
I Diritto alla vita
II Diritto alla libertà
III Diritto all'uguaglianza e proibizione delle discriminazioni
IV Diritto alla giustizia
V Diritto ad un equo processo
VI Diritto alla protezione contro l'abuso di potere
VII Diritto alla protezione contro la tortura
VIII Diritto alla protezione dell'onore e della reputazione
IX Diritto d'asilo
X Diritti delle minoranze
XI Diritto ed obbligo a partecipare alla conduzione degli affari pubblici
XII Diritto alla libertà di fede, pensiero e parola
XIII Diritto alla libertà di religione
XIV Diritto alla libera associazione
XV L'ordinamento economico ed i diritti da esso derivanti
XVI Diritto alla protezione della proprietà
XVII Status e dignità dei lavoratori
XVIII Diritto alla sicurezza sociale
XIX Diritto a creare una famiglia
XX Diritti delle donne sposate
XXI Diritto all'educazione
XXII Diritto alla privacy
XXIII Diritto alla libertà di movimento e residenza

Introduzione

L'Islam ha conferito all'uomo un codice ideale di diritti umani 14 secoli fa. Questi diritti mirano a conferire onore e dignità all'essere umano e ad eliminare oppressione, ingiustizia, prevaricazione.
I diritti umani nell'Islam sono fermamente collegati sll'idea che Dio, e Lui solo, sia il Legislatore e la Fonte di tutti i diritti umani. Per tale motivo nessun governo, nessuna assemblea e nessuna autorità possono limitare o violare i diritti umani conferiti da Dio a tutti gli uomini.
I diritti umani nell'Islam sono parte integrante dell'ordine islamico ed e' obbligatorio per ogni governo musulmano implementarli nella lettera e nello spirito entro la struttura di tale ordine.
E' inaccettabile che i diritti umani siano impunemente violati in molti paesi al mondo, inclusi molti paesi musulmani. Tali violazioni sono motivo di grave preoccupazione per sempre più gente al mondo ed in particolare per noi, studiosi e scolari musulmani.
Io spero sinceramente che questa Dichiarazione dei Diritti Umani dia l'impeto necessario ai popoli islamici affinche' resistano con fermezza e difendano risolutamente e coraggiosamente i diritti che Dio ha conferito loro.
Questa Dichiarazione dei Diritti Umani e' basata sul Corano e sulla Sunna del Profeta ed e' stata compilata da eminenti scolari, giuristi, pensatori e rappresentanti dei movimenti islamici. Possa Dio ricompensarli dei loro sforzi e guidarci sul sentiero dei giusti.

Parigi, 19 Settembre 1981, Salem Azzam, Segretario Generale

"O uomini! Vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina ed abbiamo fatto di voi popoli e nazioni affinche' vi conosceste a vicenda. E, in verità, il più nobile tra voi, presso Dio, e' chi più Lo teme. In verità Dio e' il Sapiente, il Ben Informato" (Corano, 49:13)

Preambolo

Poiche' la prima aspirazione umana, quella di vivere in un mondo in cui l'essere umano possa vivere, svilupparsi e prosperare in un ambiente senza paure, oppressioni, prevaricazioni e privazioni, e' ancora ampiamente inadempiuta.

Poiche' la Misericordia Divina riflessa nell'aver donato in abbondanza all'umanità i mezzi di sussistenza viene sprecata o ingiustamente distribuita tra gli abitanti della terra.

Poiche' Iddio ha rivelato all'uomo quale debba essere la struttura legale e morale entro cui stabilire e regolare le istituzioni e le relazioni umane.

Poiche' i diritti umani decretati dalla Legge Divina mirano a conferire dignità e onore all'umanità e sono designati per eliminare oppressione ed ingiustizia.

Poiche' questi diritti umani, in virtù dell'origine divina, non possono essere ne' limitati, abrogati o ignorati dalle autorità, assemblee e altre istituzioni, ne' possono essere alienati,

Noi, come musulmani che credono:
a) in Dio, il Benefico ed il Misericordioso, il creatore, Sostentatore, il Sovrano, l'Unica guida dell'umanità e fonte di tutte le leggi,
b) nella Vicereggenza (Khalifah) dell'uomo, creata affinche' possa essere eseguita la volontà di Dio,
c) nella saggezza della guida divina apportata dai Profeti, la cui missione ha trovato il culmine nella venuta di Maometto (pace sia su di lui),
d) che la razionalità in se' senza la luce della rivelazione non può essere una guida sicura per l'umanità ne' fornirgli il nutrimento spirituale,
e) nell'invito al messaggio dell'Islam a tutta l'umanità,
f) che, in base alla nostra originaria alleanza con Dio, le nostre responsabilità hanno la priorità sui nostri diritti e che ciascuno di noi ha il dovere di diffondere il messaggio dell'Islam in tutte le maniere più gentili ed attraenti, con la parola e con le buone azioni,
g) nel nostro dovere di creare, nella società islamica, un ordine basato sull'islam,
i. in cui tutti gli esseri umani siano uguali ed in cui nessuno goda di privilegi o subisca discriminazioni a motivo di razza, colore, sesso, origini o linguaggio;
ii. in cui tutti gli esseri umani siano liberi;
iii. in cui siano aborriti la schiavitù ed il lavoro forzato;
iv. in cui siano stabilite condizioni tali che l'istituzione della famiglia sia preservata, protetta ed onorata come base di tutta la vita sociale;
v. in cui sia i governanti che i governati siano soggetti, e perciò uguali, alla Legge;
vi. in cui l'obbedienza sarà dovuta solo a quegli ordini non in conflitto con la Legge;
vii. in cui tutti i poteri mondani siano considerati come un deposito divino, da esercitarsi entro i limiti prescritti dalla Legge e con il dovuto riguardo verso le priorità da essa stabilite;
viii. in cui tutte le risorse economiche siano considerate benedizioni divine elargite all'umanità, di cui tutti debbono godere secondo le regole ed i valori stabiliti nel Corano e nella Sunna;
ix. in cui tutti i pubblici affari saranno determinati e condotti, e l'autorità che li amministrerà sarà esercitata dopo la mutua consultazione (Shura) tra coloro in grado di contribuire ad una decisione che sia in accordo con la Legge e con il bene pubblico;
x. in cui ognuno abbia responsabilità proporzionate alla capacità e sia ritenuto responsabile unico delle sue azioni;
xi. in cui ognuno sia, in caso di violazione dei suoi diritti, assicurato di ricevere immediata riparazione in accordo con la Legge;
xii. in cui nessuno sia privato dei diritti assicuratigli dalla Legge;
xiii. in cui ogni individuo abbia il diritto di iniziare un'azione legale contro chi commetta un crimine contro l'intera società, o contro uno dei suoi membri;
xiv. in cui sarà fatto ogni sforzo per:
a) assicurare all'umanità' protezione contro prevaricazioni, ingiustizia ed oppressione.
b) fornire a tutti sicurezza, dignità e libertà nei termini stabiliti e con i metodi approvati ed entro i limiti della Legge.

Noi, qui riuniti in umiltà come servi di Dio, all'inizio del Quindicesimo secolo dell'era islamica, riaffermiamo il nostro impegno a proteggere i seguenti inviolabili ed inalienabili diritti umani, desunti dal Corano e dai comportamenti del Profeta, nonché dai suoi detti (Sunna).

 

IL DIRITTO ALLA VITA

a) La vita umana e' sacra e inviolabile ed ogni sforzo deve essere fatto per proteggerla. In particolare, nessuno dovrà essere ferito o ucciso, se non per autorità della Legge.
b)Come in vita, anche in morte la santità del corpo umano e' inviolabile. E' obbligatorio per i credenti controllare che la persona deceduta sia trattata con solennità.

 

IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ

a) L'uomo e' nato libero. Nessun ostacolo deve essere posto alla sua libertà eccetto che per autorità della Legge ed in seguito ad un regolare processo.
b) Ogni individuo ed ogni popolo ha l'inalienabile diritto alla libertà in tutte le sue forme - fisica, culturale, economica e politica - ed ha il diritto di lottare con tutti i mezzi disponibili contro le ingiuste limitazioni o abrogazioni di questo diritto, ed ogni individuo o popolo oppresso ha il diritto legittimo di rivendicare il supporto di altri individui e popoli in tale lotta.

 

IL DIRITTO ALL' UGUAGLIANZA E LA PROIBIZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE

a) Tutti sono uguali di fronte alla Legge ed hanno diritto ad uguali protezione ed opportunità
b) Tutti hanno diritto a paga uguale per uguale lavoro.
c) A nessuno sarà negata l'opportunità' di lavorare e nessuno sarà discriminato in alcun modo o esposto a rischi fisici a motivo di fede religiosa, colore, razza, origine, sesso o lingua.

 

IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA

a) Ogni persona ha il diritto ad essere trattata secondo la Legge e solo secondo essa.
b) Ogni persona ha non solo il diritto ma anche il dovere di protestare contro le ingiustizie; di ricorrere alla Legge riguardo a qualsiasi ingiuria o perdita ingiustamente subita; di auto-difendersi contro ogni accusa rivoltagli e di ottenere il giudizio di un tribunale indipendente durante le dispute con una pubblica autorità o qualsiasi altra persona.
c) E' diritto e dovere di ogni persona difendere i diritti di un'altra persona e della comunità in generale.
d) Nessuno potrà essere discriminato mentre difende i diritti pubblici e privati.
e) E' diritto e dovere di ogni musulmano rifiutarsi di obbedire a qualsiasi ordine contrario alla Legge, non importa da chi sia emanato.

 

IL DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO

a) Nessuno sarà giudicato colpevole di un'offesa e sarà punito senza che le prove della sua colpevolezza siano dimostrate di fronte ad un tribunale giudiziario indipendente.
b) Nessuno sarà giudicato colpevole senza un equo processo e senza che gli sia stata fornita l'opportunità' di difendersi.
c) Le punizioni saranno in accordo con la Legge, e commisurate alla gravità dell'offesa, senza dimenticare di considerare le circostanze sotto cui essa e' stata commessa.
d) Nessun atto sarà considerato un crimine a meno che esso non sia chiaramente specificato nella Legge.
e) Ognuno e' responsabile delle sue azioni. La responsabilità di un crimine non può arbitrariamente essere estesa ad altri membri del gruppo o della comunità che non siano direttamente o indirettamente coinvolti nel crimine in questione.

 

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO L'ABUSO DI POTERE

Ogni persona ha il diritto alla protezione contro gli eventuali abusi da parte dei pubblici ufficiali.

 

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO LA TORTURA

Nessuno potrà essere sottoposto a tortura fisica e psicologica, o degradato, minacciato con ingiurie a sé stesso ed ai membri della sua famiglia, ne' costretto con la forza a confessare un crimine, ne' forzato a dare il consenso ad un'azione nociva per i suoi interessi.

 

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE

Ogni persona ha il diritto alla protezione dell'onore e della reputazione contro le calunnie, le accuse infondate o i tentativi deliberati di diffamazione e ricatto.

 

IL DIRITTO ALL'ASILO

a) Ogni persona perseguitata e oppressa ha il diritto di cercare ed ottenere rifugio ed asilo. Questo diritto e' garantito ad ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, colore e sesso.
b) Al-Masjid al-Haram di Mecca e' un santuario ed un rifugio per ogni musulmano.

 

DIRITTI DELLE MINORANZE

a) Il principio coranico "Non c'e' costrizione nella religione" governerà i diritti religiosi di tutte le minoranze non musulmane.
b) In un paese musulmano, le minoranze religiose possono scegliere di essere governate dalla Legge islamica o dalle loro Leggi riguardo alle faccende civili e personali.

 

DIRITTO ED OBBLIGO A PARTECIPARE ALLA CONDUZIONE DEI PUBBLICI AFFARI

a) Ogni individuo della comunità che sia soggetto alla Legge ha il diritto di assumere incarichi pubblici.
b) Il procedimento della libera consultazione (Shura) e' la base della relazione amministrativa tra il governo ed il popolo. In accordo con questo principio, il popolo ha il diritto di scegliere e rimuovere i propri governanti.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI FEDE, PENSIERO E PAROLA

a) Ogni individuo ha il diritto di esprimere il suo pensiero e le sue convinzioni purché rimanga nei limiti prescritti dalla Legge. Allo stesso modo, nessuno ha il diritto di propagandare falsità o opinioni contrarie alla pubblica decenza, o indulgere in calunnie, maldicenze e diffamazioni che possono nuocere alla rispettabilità di qualsiasi persona.
b) La ricerca della conoscenza e della verità non e' solo un diritto ma un dovere per ogni musulmano.
c) E' diritto e dovere di ogni musulmano protestare e combattere (entro i limiti stabiliti dalla Legge) contro l'oppressione anche se ciò significhi sfidare le più alte autorità dello stato.
d) Non ci saranno proibizioni alla divulgazione di informazioni purché ciò non metta in pericolo la sicurezza dello stato o della società e tale diritto verrà esercitato entro i limiti prescritti dalla Legge.
e) Nessuno potrà incitare contro o ridicolizzare la fede religiosa altrui, ne' provocare ostilità contro di essa; il rispetto dei sentimenti religiosi altrui e' obbligatorio per ogni musulmano.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE

Ogni persona ha il diritto alla libertà di coscienza ed alla libertà di culto secondo la sua fede religiosa.

DIRITTO ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE

a) Ogni persona ha il diritto di partecipare individualmente e collettivamente alla vita religiosa, sociale, culturale e politica della sua comunità e di creare istituzioni ed agenzie aventi lo scopo di godere di ciò che e' giusto e di astenersi da ciò che e' sbagliato.
b) Ogni persona ha il compito di lottare per la creazione di istituzioni in cui sia possibile godere di tale diritto. Collettivamente, la comunità e' obbligata a stabilire le condizioni affinché i suoi membri possano sviluppare pienamente la loro personalità.

L'ORDINAMENTO ECONOMICO E I DIRITTI DA ESSO DERIVANTI

a) Nella ricerca del benessere economico, tutte le persone hanno il diritto a godere dei benefici della natura e delle sue risorse. Queste sono benedizioni che Dio ha creato a beneficio dell'intera umanità.
b) Tutti gli esseri umani hanno il diritto di guadagnarsi da vivere secondo la Legge.
c) Ogni persona ha il diritto di possedere proprietà individualmente o in associazione con altri. Il possesso, da parte dello stato, di alcune risorse economiche nel pubblico interesse e' legittimo.
d) Il povero ha diritto ad una parte della ricchezza dell'abbiente, fissata dalla Zakah, raccolta e devoluta secondo la Legge.
e) Tutti i mezzi di produzione saranno utilizzati nell'interesse della comunità nella sua interezza, e non potranno essere trascurati o male utilizzati.
f) Allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'economia bilanciata e di proteggere la società dallo sfruttamento, la Legge Islamica proibisce i monopoli, le pratiche commerciali irragionevolmente restrittive, l'usura, l'uso della coercizione nella stipulazione di contratti e la pubblicazione di annunci fuorvianti.
g) Tutte le attività economiche sono permesse purche' esse non siano dannose agli interessi della comunità e non violino le leggi ed i valori islamici.

 

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ

Nessuna proprietà potrà essere confiscata o espropriata eccetto che nel pubblico interesse e attraverso il pagamento di una giusta ed adeguata ricompensa.

 

STATUS E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

L'Islam onora il lavoro ed il lavoratore e obbliga il musulmano non solo a trattare il lavoratore con giustizia, ma anche generosamente. Non solo deve essere pagato prontamente, ma deve essere riconosciuto e tutelato il suo diritto ad adeguato riposo e svago.

 

DIRITTO ALLA SICUREZZA SOCIALE

Ogni persona ha diritto al cibo, alla dimora, al vestiario, all'educazione ed alle cure mediche secondo le risorse della comunità. Questo obbligo della comunità si estende in particolare a coloro che non possono prendersi cura di sé per disabilità temporanea o permanente.

 

DIRITTO A CREARE UNA FAMIGLIA

a) Ogni persona ha il diritto di sposarsi, per fondare una famiglia e crescere dei figli in conformità con la sua religione, tradizioni, cultura. Ognuno dei coniugi ha diritti e privilegi, cosi' come obblighi, che sono stabiliti dalla Legge.
b) Ognuno dei partners nel matrimonio ha diritto al rispetto ed alla considerazione da parte dell'altro.
c) Ogni marito e' obbligato a mantenere la propria moglie ed i figli, secondo i suoi mezzi.
d) Ogni figlio ha il diritto di essere mantenuto ed appropriatamente cresciuto dai suoi genitori, per cui e' proibito che un bambino lavori ed e' proibito imporgli un carico che arresterebbe o pregiudicherebbe il suo normale sviluppo.
e) Se per qualche motivo i genitori non possono assolvere a questo compito, sarà responsabilità della comunità adempiere a tale obbligo, attraverso il denaro pubblico.
f) Ogni persona ha diritto al supporto materiale, alla cura ed alla protezione, in primo luogo dalla sua famiglia, durante l'infanzia, la vecchiaia o l'infermità'. Anche i genitori hanno diritto al sostegno materiale, alla cura ed alla protezione da parte dei loro figli.
g) La maternità rappresenta un valore del tutto particolare, sicché essa ha diritto ad uno speciale rispetto, alla cura ed all'assistenza da parte della famiglia e dagli organi pubblici della comunità.
h) Entro la famiglia, uomini e donne condividono obblighi e responsabilità secondo il loro sesso, le inclinazioni naturali, il talento, avendo sempre presenti le comuni responsabilità nei confronti della prole e dei parenti.
i) Nessuno può essere costretto a sposarsi contro la sua volontà, ne' perdere o soffrire di diminuzione di personalità legale a causa del matrimonio.

 

DIRITTI DELLE DONNE SPOSATE

Ogni donna sposata ha il diritto di:
a) Vivere nella stessa casa in cui vive il marito;
b) Ricevere i mezzi necessari per mantenere uno standard di vita non inferiore a quello del coniuge e, in caso di divorzio, nel periodo della separazione (iddah) ricevere i mezzi di mantenimento commisurati alle possibilità del marito, per sé stessa e per i figli che sono con lei, non importa quale sia il suo personale status finanziario, il suo guadagno, o le proprietà che può possedere per conto suo;
c) ottenere l'annullamento del matrimonio (khul'a) secondo i termini della Legge. Questo diritto va ad aggiungersi al diritto della donna di chiedere ed ottenere il divorzio tramite ricorso al tribunale;
d) ereditare, secondo la Legge, da suo marito, dai suoi genitori, dai suoi figli e da altri parenti;
e) stretto riserbo sulle sue questioni personali da parte del coniuge o dell'ex-coniuge. Questa responsabilità incombe anche sulla donna per quello che concerne le questioni personali del suo coniuge o ex-coniuge.

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

a) Ogni persona ha diritto a ricevere un'educazione secondo le sue personali inclinazioni e possibilità
b) Ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la sua professione e la sua carriera e deve avere l'opportunità del pieno sviluppo delle sue doti naturali.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Ogni persona ha diritto alla protezione della sua privacy.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E RESIDENZA

a) A causa del fatto che il mondo islamico e' considerato Umma Islamia, ogni musulmano avrà il diritto di spostarsi liberamente in ciascun paese musulmano.
b) Nessuno sarà forzato a lasciare il suo paese di residenza, o sarà arbitrariamente deportato.

LA DICHIARAZIONE DEL CAIRO

I diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell'Islam sono parte integrante della religione islamica: nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l'ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini; conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile - e la Ummah collettivamente responsabile - della loro salvaguardia.

Gli Stati membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica,
Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah Islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all'umanità una civiltà universale e equilibrata nella quale è stabilita l'armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza è armonizzata con la fede; e il ruolo che questa Ummah deve svolgere per guidare una umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica,
Desiderando contribuire agli sforzi dell'umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l'uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto ad una vita degna in accordo con la Shari'ah Islamica,
Convinti che l'umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza automotivante per salvaguardare i propri diritti,
Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell'Islam sono parte integrante della religione Islamica e che nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l'ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile - e la Ummah collettivamente responsabile - della loro salvaguardia,
Procedendo dai summenzionati principi,
Dichiara quanto segue:

Articolo 1
a) Tutti gli esseri umani formano un'unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino della umana perfezione.
b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.

Articolo 2
a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito ad ogni essere umano. E' dovere degli individui, delle società e degli stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimerla vita tranne che per una ragione prescritta dalla Shari'ah.
b) E' proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell'umanità.
c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere prescritto dalla Shari'ah.
d) L'integrità fisica è un diritto garantito. E' dovere dello Stato proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla Shari'ah

Articolo 3
a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno il diritto a trattamento medico; e i prigionieri di guerra hanno il diritto al cibo, all'alloggio e al vestiario. E' vietato mutilare cadaveri. E' fatto dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per circostanze di guerra.
b) E' vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché distruggere le costruzioni o le istallazioni civili del nemico bombardandoli, minandoli o con altri mezzi.

Articolo 4
Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione del suo buon nome ed onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo stato e la società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.

Articolo 5
a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base del suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto.
b) La società e lo stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne faciliteranno la procedura. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia.

Articolo 6
a) La donna è uguale all'uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi da adempire; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità.
b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia.

Articolo 7
a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei confronti dei genitori, della società e dello stato ad avere appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igeniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza.
b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini, a condizione che essi prendano in considerazione l'interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari'ah.
c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti sono, a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari'ah.

Articolo 8
Ogni essere umano gode di personalità giuridica in terminni di obbligazioni e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.

Articolo 9
a) Fornire l'accesso alla conscenza è un dovere e assicurare l'educazione è un obbligo della società e dello stato. Lo stato garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire l'educazione e garantirà la pluralità di offerte educative nell'interesse della società e in modo da rendere capace l'essere umano di familiarizzarsi con la religione dell'Islam e con i fatti dell'Universo a beneficio dell'umanità.
b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l'educazione religiosa nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l'università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare la sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e doveri.

Art. 10
L'Islam è una religione intrinsicamente connaturata all'essere umano. E' proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un'altra religione o all'ateismo.

Articolo 11
a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione se non a Dio l'Altissimo.
b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di colonialismo hanno pieno diritto alla libertà e all'autodeterminazione. E' dovere di tutti gli stati e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli stati e tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità originaria e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali.

Art. 12
Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari'ah di muoversi liberamente e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro che fuori del proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro paese.
Il paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà al sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che la Shari'ah considera come un crimine.

Articolo 13
Il lavoro è un diritto garantito dallo stato e dalla società ad ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla salute e alla sicurezza nonché ad ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto - senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine - ad un equo salario per il suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua, egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia, lo stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare la giustizia in modo equo.

Articolo 14
Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza monopolio, inganno o violenza sugli altri. L'usura (riba) è assolutamente vietata.

Articolo. 15
a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società in generale. L'espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo.
b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che per necessità dettata dalla legge.

Articolo 16
Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Shari'ah.

Art. 17
a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo autosviluppo; imcombe alla stato e alla società in generale il dovere di rispettare tale diritto.
b) Ognuno ha il diritto all'assistenza medica e a ogni pubblica agevolazione fornita dalla società e dallo stato nei limiti delle loro risorse disponibili.
c) Lo stato assicurerà il diritto dell'individuo a una vita dignitosa che gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi dipendenti, compresa l'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, l'educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.

Articolo 18
a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria religione, i propri dipendent, il proprio onore e la propria proprietà.
b) Ognuno ha il diritto alla privacy nella conduzione dei sui affari, nella sua casa, in famiglia e per questo attiene alla sua proprietà e alla sua rete di relazioni. Non è consentito svolgere spionaggio su di esso, porlo sotto sorveglianza o infamare il suo buon nome. Lo stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie.
c) L'abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può accedere senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale, né può essere demolita o confiscata e il suo arredamento asportato.

Articolo 19
a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione tra il legislatore e il cittadino.
b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti.
c) La responsabilità è strettamente personale.
d) Non c'è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla Shari'ah. Un imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in equo processo nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa.

Articolo 20
Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito assoggettarlo a tortura fiscica o psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o indegnità. Non è consentito sottoporre un individuo ad esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi d'autorità per tali azioni.

Articolo 21
La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente vietata.

Articolo 22
a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un modo che non contravvenga ai principi della Shari'ah.
b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio in conformità con le norme della Shari'ah Islamica.
c) L'informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può essere sfruttata o distorta in modo tale da violare la sanità e la dignità dei Profeti, minare i valori morali e etici o disintegrare, corrompere o inquinare la società o indebolirne la fede.
d) Non è consentitto suscitare odio nazionalistico o ideologico o comunque incitare a qualsiasi forma di discriminazione razziale.

Articolo 23
a) Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo esercizio è assolutamente vietato, affinché i diritti umani fondamentali possano essere garantiti.
b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente alla amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha anche il diritto di assumere cariche pubbliche con le disposizioni della Shari'ah.

Articolo 24
Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggette alla Shari'ah Islamica.

Articolo 25
La Shari'ah Islamica è la sola fonte di riferimento per l'interpretazione di qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.