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Report "Giustizia"   3-3-2009


Indice degli articoli

Sezione principale: Giustizia

Diritti umani spiegati da Zagrebelsky ( da "Stampa, La" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: CONSIGLIO COMUNALE APERTO Diritti umani spiegati da Zagrebelsky «La Carta Universale dei Diritti Umani dovrebbe parlare alle coscienze dell'umanità» ha detto ieri durante un Consiglio aperto l'ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Il giurista era stato invitato dal Comune per celebrare i 60 anni della Carta delle Nazioni Unite.

Onida premia segretari e dirigenti ( da "Stampa, La" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ENTI LOCALI Onida premia segretari e dirigenti La Grandze del castello di Aymavilles ha ospitato una giornata dedicata alla formazione negli enti locali. E' stata l'occasione per consegnare a segretari comunali, dirigenti e responsabili gli attestati di partecipazione ai master di specializzazione 2008. C'era anche il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida.\

Interessante riunione conviviale del Rotary Club di Alessandria ( da "inalessandria.it" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: La giurisprudenza della Corte Costituzionale si mosse, successivamente, per il riconoscimento e garanzia dell?iniziativa privata come diritto di libertà, cui è ispirato il primo comma dell?Articolo 41. Il secondo comma dell?Articolo segna un limite affinché non sia contrastata la sicurezza, la dignità umana, l?

Sovrintendente, spunta Laura Canal ( da "Alto Adige" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: In Provincia starebbero valutando se procedere a muso duro, come annunciato più volte: procedere con la delibera di nomina di Eccli, in assenza dell'intesa governativa, e affrontare eventualmente il ricorso del ministero davanti alla Corte costituzionale.

Chi fa la lunga salta la riunione ( da "Italia Oggi" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: orientamento della Corte costituzionale, che si è occupata della questione già nel 1992. Dunque, 8 anni prima che l'Italia recepisse la normativa europea. Secondo la Consulta, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'

La beffa dei canoni di depurazione ( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: i giudici della Corte Costituzionale, a ottobre del 2008, avevano dato ragione, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni in materia ambientale e di risorse idriche, nella parte in cui si prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»

I giudici? Per la poltrona ingolfano la giustizia ( da "Giornale.it, Il" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: promozioni e assegnazioni di incarichi: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi Enrico Lagattolla Giudici contro giudici. Uomini di legge che - forse per la prima volta - si sentono a loro volta vittime di una ingiustizia.

Difendere i consumatori dalla pubblicità ingannevole ( da "Tempo, Il" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: responsabile Csm di Frosinone e professore all'Università Tor Vergata di Roma; Vincenzo Maruccio, assessore regionale per la tutela dei consumatori; il prefetto Piero Cesari. Nel corso del convegno saranno anche illustrati i questionari predisposti dalla Lega consumatori, con particolare attenzione alle scuole.

<I cittadini aspettano i soldi della depurazione> ( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Corte costituzionale n. 235 del 10 ottobre 2008 che ha ritenuto illegittima la tassa per la depurazione là dove non esistesse il depuratore o fosse malfunzionante. «In Urbino ricorda Calzini sono molti a essere interessati all'eventuale rimborso perché tutta la fascia che va da Montesoffio a Gadana sul versante di Fosso Bracone e quella di Trasanni finora non hanno potuto giovarsi

Affi sfida la Regione Veneto ( da "Sole 24 Ore, Il" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: I ricorsi sono fioccati a raffica: Consiglio di Stato, Corte europea, Corte Costituzionale. Tutti respinti. Battaglie perse ma la guerra è ancora tutta da decidere, sostengono al Comune di Affi appoggiati ovviamente dai commercianti locali, ed accusano Confcommercio di una azione di lobby che va contro gli interessi degli operatori di Affi.

Federconsumatori: Vus sotto tiro Possibili rimborsi sulle bollette ( da "Nazione, La (Umbria)" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: fa sue le sentenze della Corte Costituzionale con cui vengono dichiarate illegittime le quote addebitate agli utenti per il servizio di depurazione delle acque, laddove tale servizio è inesistente o temporaneamente inattivo. Spoleto rientra nella casistica e sarà quindi possibile chiedere il rimborso delle quote addebitate nella bolletta dell'acqua da parte della Vus.

COME NASCONO E CAMBIANO LE LEGGI ITALIANE ( da "Corriere della Sera" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: avallati dalla Corte costituzionale, decine di decreti, per esempio in materia di affitti, che cancellavano migliaia di sentenze definitive e sfratti esecutivi, abolendo e/o sospendendo i diritti di proprietà e la libertà di contratto. Valutandola con criteri liberali nella sua effettività, la nostra non è una Carta costituzionale ma una Costituzione di carta.

Cartelle fiscali valideanche se resta ignotoil nome del funzionario ( da "Secolo XIX, Il" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ignotoil nome del funzionario corte costituzionale nLA CORTE Costituzionale, con la recente del sentenza 27 febbraio 2009, salva la cartelle fiscali "mute", ossia prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, con una pronuncia destinata a fare discutere. Sulle cartelle esattoriali, da sempre, si gioca una battaglia serrata tra contribuenti e Amministrazione finanziaria:

non guarderò battisti negli occhi ( da "Nuova Venezia, La" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: terrorista che ha ottenuto asilo politico potrebbe ora tornare in Italia per decisione del tribunale supremo, l'equivalente della nostra Corte Costituzionale. A patto che qui da noi, Battisti non sconti più di trent'anni, che in Brasile rappresentano il massimo della pena. «A noi basta che siano effettivi - ribadisce Sabbadin - non abbiamo mai chiesto l'ergastolo, tanto meno vendetta.

Per la poltrona le toghe bloccano la giustizia ( da "Giornale.it, Il" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso. E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi Luca Fazzo - Enrico Lagattolla Milano - Giudici contro giudici. Uomini di legge che - forse per la prima volta - si sentono a loro volta vittime di una ingiustizia.

Sulla legittimità della lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale ( da "AltaLex" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi (cfr. Corte costituzionale, sentenza 39/2008). Va, però, escluso il potere di disapplicazione: le norme CEDU, infatti, vanno distinte dalle norme comunitarie perché, pur rivestendo grande rilevanza,

PAKISTAN, ATTENTATO CONTRO I GIOCATORI DI CRICKET - 4,5 MLD $ PER GAZA GORDON BROWN VOLA DA OBAMA - PERDITE AIG PER 62 MLD $ - FANNIE MAE E FRED MAC AL GOVERNO? - HILLARY TENDE L ( da "Dagospia.com" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ": oggi la Corte costituzionale federale deciderà se e a quali condizioni autorizzare l'utilizzo di macchine per il voto elettronico. Questione aperta dall'ottobre 2006 quando una macchina marchio Nedap modello ESD3B in un solo minuto fu manomessa da pirati informatici tedeschi e olandesi.

PER LA POLTRONA LE TOGHE BLOCCANO LA GIUSTIZIA ( da "Wall Street Italia" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Per la poltrona le toghe bloccano la giustizia --> Trasferimenti, promozioni e assegnazioni di incarichi: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso. E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi

Cassinelli emenda D'Alia, un passo avanti ( da "Apogeonline" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ) - sono stati colpiti dalla scure della Corte Costituzionale, la quale ha specificato come il comportamento che integra le condotte punibili «non é, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti».

Per la poltrona le toghe ingolfano la giustizia ( da "Giornale.it, Il" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso. E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi Luca Fazzo - Enrico Lagattolla Milano - Giudici contro giudici. Uomini di legge che - forse per la prima volta - si sentono a loro volta vittime di una ingiustizia.

GERMANIA: CORTE COSTITUZIONALE, NO AL VOTO ELETTRONICO ( da "Adnkronos" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: GERMANIA: CORTE COSTITUZIONALE, NO AL VOTO ELETTRONICO NON SI DEVE POTER VOTARE PERCHE' ESPERTI DI COMPUTER commenta 0 vota 0 tutte le notizie di ESTERI ultimo aggiornamento: 03 marzo, ore 11:56

Bio-testamento, il Senato rallenta ( da "Corriere.it" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: È un testo costruito intorno alla negazione di quello che deve essere considerato uno dei fondamenti della libertà della persona, e cioè il consenso informato». E aggiunge: «C'è una negazione radicale che contrasta con tutta una serie di norme costituzionali, ribaditi di recente dalla Corte Costituzionale». stampa |

Biotestamento/ Rodota': Pd non si esaurisca in mediazioni ( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: è una negazione radicale che contrasta con tutta una serie di norme costituzionali, ribaditi di recente dalla Corte Costituzionale". Rispondendo alla domanda su come e se garantire la libertà di coscienza al medico, Rodotà fa notare: "Si può dire che un medico ha la sua libertà di coscienza violata quando qualcuno dice di non volere la dialisi?

Germania/ Corte costituzionale blocca voto elettronico ( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: La Corte costituzionale tedesca ha mandato in soffitta le macchinette per il voto elettronico usate finora in Germania. I giudici di Karlsruhe hanno deciso stamattina che l'impiego degli speciali computer alle elezioni nazionali del 2005 è stato incostituzionale, in quanto le macchine contraddicono il principio della trasparenza del voto.

Alfano, la legge che nasconde le verità ( da "Articolo21.com" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: avere la certezza che la Corte Costituzionale resta il baluardo di difesa dei principi costituzionali. Giovanni Maria Flick lascia la presidenza affermando che è la Costituzione che vieta forme di censura alla stampa.Lo sostituisce Francesco Amirante che afferma che una stampa libera è un elemento di garanzia della democrazia".

Cassazione/ Nati all'estero? Per essere italiani bastano i ( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: dalla Corte costituzionale che l'ha definita discriminatoria. Intanto, nel 1942, al Cairo nasce Edward, il papà di Mariam, cittadino egiziano perché mamma Angelina non era più italiana. Sessant'anni dopo la figlia di Edward decide di avviare la sua battaglia e il 27 agosto 2003 cita in giudizio il ministero dell'Interno che aveva rifiutato di riconoscerla come cittadina italiana.

Sì della Consulta alle vecchie cartelle esattoriali "mute" ( da "CittadinoLex" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Testo Dichiarata costituzionale la norma prevista dal decreto-legge milleproroghe del 2008 Sì della Consulta alle vecchie cartelle esattoriali "mute" (Corte costituzionale 58/2009) Sì della Consulta alla validità delle cartelle fiscali "mute", cioè senza l'indicazione dell'autore del procedimento, prima del primo giugno 2008.

Rinascite nucleari ( da "AprileOnline.info" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Presso la Corte Costituzionale è già stata presentata una protesta contro l'autorizzazione della discarica, ma questo non ha bloccato i lavori di trasformazione dell'ex miniera in un immondezzaio nucleare che la IG Metall, il potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi, considera un atto di irresponsabilità in una regione industriale come quella di Salzgitter,

Tav: intervento Nocentini e Sgherri (Rifondazione) ( da "Sestopotere.com" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: trasferiscono gli atti alla Corte Costituzionale. Con la sentenza di oggi non si chiude quindi tutta la vicenda bensì si aprono nuovi scenari, dato che il pronunciamento non si esaurisce con l'individuazione di un illecito, sanabile con un corrispettivo economico. Oggi si è scritta una pagina che conferma le ragioni e da nuova linfa ai movimenti che si battono per il riconoscimento dell'

Tav/ Regione Toscana: Sentenza severa, ora ripristino ( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Corte costituzionale si dovrà pronunciare sul furto d'acqua e in sede civile dovrà essere quantificato l'entità complessiva del danno. Ma il danno ambientale c'è stato: esistenza e consistenza sono stati riconosciute in modo significativo dal tribunale di Firenze, il che conferma la giustezza dell'impegno che abbiamo sempre assunto per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino


Articoli

Diritti umani spiegati da Zagrebelsky (sezione: Giustizia)

( da "Stampa, La" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

CONSIGLIO COMUNALE APERTO Diritti umani spiegati da Zagrebelsky «La Carta Universale dei Diritti Umani dovrebbe parlare alle coscienze dell'umanità» ha detto ieri durante un Consiglio aperto l'ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Il giurista era stato invitato dal Comune per celebrare i 60 anni della Carta delle Nazioni Unite.

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Onida premia segretari e dirigenti (sezione: Giustizia)

( da "Stampa, La" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

ENTI LOCALI Onida premia segretari e dirigenti La Grandze del castello di Aymavilles ha ospitato una giornata dedicata alla formazione negli enti locali. E' stata l'occasione per consegnare a segretari comunali, dirigenti e responsabili gli attestati di partecipazione ai master di specializzazione 2008. C'era anche il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida.\

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Interessante riunione conviviale del Rotary Club di Alessandria (sezione: Giustizia)

( da "inalessandria.it" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

(0) 3 Marzo 2009 Interessante riunione conviviale del Rotary Club di Alessandria Il Presidente Geom. Trussi, nella Sede conviviale del Rotary Club di Alessandria, che si è svolta presso il ristorante ?Il Grappolo?, ha salutato ed ha premesso l?importanza della serata, lusingato di essere al tavolo, oltre che con i Presidenti prossimi venturi Ing. Peracchio e Dott. Nervi, con tre Professori: Gastaldi, Balduzzi e Bortolani, Preside di Facoltà. Presenti: il PDG Piola, il visitatore Teodoro Lechner. Al Prof. Balduzzi, il Presidente ha offerto la ripresa della interpretazione della Costituzione Italiana; continuazione, ha commentato il Balduzzi, dell?esperimento ?Pillole della Costituzione?. La scelta, ha informato Balduzzi, dato l?argomento della serata, si è indirizzata all?Articolo 41 della Carta Costituzionale sulla iniziativa economica privata, definita libera al primo comma. Balduzzi è risalito alla Rivoluzione Francese: proprietà quale ?diritto sacro ed inviolabile? a superamento della precedente concessione del sovrano. Il Secolo XIX ha visto la chiusura del mondo comunista, mentre in Italia la Carta del Lavoro dell?Ordinamento Corporativo 21.04.1927 riconosceva efficacia ed utilità all?iniziativa economica privata, con intervento residuale dello Stato. Il testo dell?Articolo 41 della Costituzione fu il frutto di un dibattito acceso, nel quale, in particolare, si contrapponevano la configurazione dell?attività economica finalizzata all?esclusivo conseguimento del benessere collettivo, sostenuta dal Mortati, e la posizione dell?Einaudi, il quale arrivò a proporre la formula: ?La legge non è strumento di formazione di monopoli economici?. La giurisprudenza della Corte Costituzionale si mosse, successivamente, per il riconoscimento e garanzia dell?iniziativa privata come diritto di libertà, cui è ispirato il primo comma dell?Articolo 41. Il secondo comma dell?Articolo segna un limite affinché non sia contrastata la sicurezza, la dignità umana, l?utilità sociale. Il comma terzo fa salvi gli assoggettamenti alla possibilità che il legislatore statale intervenga con programmi opportuni e controlli per indirizzare l?iniziativa a fini sociali: è il caso della recente Legge n. 02/09: Misure urgenti per il sostegno famiglie, lavoro, occupazione, ecc.. Il Diritto Comunitario, ha aggiunto Balduzzi, ha indotto la scelta in favore del ?principio di un?economia aperta e libera concorrenza?. La conclusione del Balduzzi sugli equilibri raggiunti è un omaggio ai citati Padri Costituenti, veri giganti sulle cui spalle si potrà vedere ed agire più lontano. Il Presidente si è associato ed ha ringraziato l?amico Renato. Dopo la cena, la presentazione dell?Oratore, sponsorizzato da Lorenzo Morandi. Il Prof. Bortolani è Presidente del Rotary di Torino Nord Ovest, frugarolese come i soci Zuccotti e Goglino. Il curriculum dell?Ospite Relatore denota un Bocconiano proiettato all?insegnamento in Italia e all?Estero, consulente di Organizzazioni internazionali primarie, autore di pubblicazioni specializzate, Preside dell?Università di Economia e Commercio di Torino dal 2005. Il Microcredito, ha spiegato il Prof. Bortolani, ha un inventore, il bengalese Mohammad Yunus, il cui motto è ?Sostenete il sogno di un Mondo libero dalla povertà?. Yunus, avvertito dell?economia esausta dei villaggi sfruttati dall?usura, ha percorso con i suoi collaboratori il Bangladesh, sovvenzionando con somme minime l?avviamento di progetti imprenditoriali; ha creato un circolo economico virtuoso, che ha giovato rilevantemente alla emancipazione femminile. Non sono mancati gli ostacoli di natura religiosa, economica, tribale. Yunus (nato nel 1940) è Professore addottorato in USA; definito il banchiere dei poveri, ha ricevuto nel 2006 il Premio Nobel per la Pace. La banca da lui fondata la Grameen Bank conta 1084 filiali e dà lavoro a 12.500 persone. I clienti sparsi in 37.000 villaggi sono 2 milioni di donne. Non si contano perdite; il 98% dei prestiti viene restituito. Il ?sistema Yunus? ha promosso sviluppo economico e sociale in oltre 100 nazioni di tutto il Mondo. La creazione di Yunus non è sfuggita né al Rotary Internazionale né alla Banca Mondiale. Due anni fa il RI ha creato la Rotarian Action Group for Microcredit, sede Portland. Il Prof. Bortolani prevede uno sviluppo anche in Europa per un?iniziativa che è seconda solo alla Polio Plus. Il Microcredito, ha definito l?Oratore, è ?rotativo? per i reinvestimenti operati. Il Bortolani ne ha trattato con il Governatore Bassi per un service del Distretto; ha contatti con la Liguria e con la Valle d?Aosta; per l?Estero si lavora a progetti singoli riponendo affidamento nella RF. L?Oratore ha concluso con l?auspicio che anche Alessandria possa lasciarsi coinvolgere; il Presidente ha ?girato? la valutazione ai successori. Il Presidente ha ringraziato l?Oratore per la passione dimostrata fino alla accoratezza. Sono intervenuti il Dott. Montanaro: l?iniziativa era in atto in Somalia, ma, come sottolineato in risposta dal Relatore, il progetto si è fermato con il martirio della Tonelli; il Past President Ing. Berello ha provocato la risposta da parte del Prof. Bortolani del vano tentativo di introdurre il Microcredito a Napoli; peraltro il Prof. Bortolani ben conosce l?esperienza italiana dei Confidi. Il Presidente Trussi ha espresso soddisfazione per la serata, contenuta nei tempi rotariani; ha offerto all?Oratore anche a nome del Dott. Pernice, Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria, il prezioso libro ormai raro sulla Cittadella ed il guidoncino. (Fotografie di Jonathan Vitali PH) GALLERIA FOTOGRAFICA Leggi i

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Sovrintendente, spunta Laura Canal (sezione: Giustizia)

( da "Alto Adige" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Trattative con il ministro Gelmini: la giunta non dà segni di rinunciare alla nomina di Eccli Sovrintendente, spunta Laura Canal Il nome della preside del liceo Pascoli si aggiunge a sorpresa a Roma BOLZANO. Sovrintendenza scolastica. Spunta il nome di Laura Canal. Nella trattativa tra Provincia e ministero attorno all'incarico a Ivan Eccli (nominato dalla giunta, ma manca l'intesa governativa), si inserisce la preside del liceo pedagogico Pascoli, oggetto di voci insistenti. Ivan Eccli si è incontrato nei giorni scorsi con il ministro Mariastella Gelmini e potrebbe arrivare una convocazione ulteriore a Roma per il dirigente scelto dalla giunta provinciale. La questione resta però apertissima. E si inserisce a sorpresa il gossip su Laura Canal. La preside del Pascoli non compariva tra i nomi circolati finora: Eccli, il sovrintendente reggente Claudio Vidoni, Tullio Lott, Annamaria Corradi. L'ipotesi-Canal sarebbe emersa di recente a Roma in ambienti del centrodestra, forse per sparigliare le carte, visto che la preside ha alle spalle una candidatura alle comunali nella lista della Margherita. Potrebbe essere vista come una ipotesi di mediazione. Dal suo ufficio alle Pascoli Laura Canal conferma che il suo nome sta circolando: «Sì, mi risulta che a Roma si faccia anche il mio nome. Mi è stato detto da più persone. Per rispetto verso i colleghi di cui si è parlato finora come possibili sovrintendenti, e ognuno di loro andrebbe benissimo, voglio precisare che non ho mosso alcun passo per una candidatura e che non ho padrini politici che mi sponsorizzano. Prendo come un attestato di stima per il mio lavoro il fatto che stia girando anche il mio nome». A distanza di giorni sembra chiaro che l'incontro a Roma tra il presidente provinciale Luis Durnwalder e il ministro Mariastella Gelmini non ha sbloccato la scelta del successore di Bruna Rauzi. Contro la nomina di Eccli pende una sorta di veto forzista della deputata Michaela Biancofiore (forte dell'appoggio del ministro Franco Frattini). In Provincia starebbero valutando se procedere a muso duro, come annunciato più volte: procedere con la delibera di nomina di Eccli, in assenza dell'intesa governativa, e affrontare eventualmente il ricorso del ministero davanti alla Corte costituzionale.

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Chi fa la lunga salta la riunione (sezione: Giustizia)

( da "Italia Oggi" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

ItaliaOggi sezione: Azienda Scuola data: 03/03/2009 - pag: 17 autore: di Antimo Di Geronimo Nessun obbligo per il docente in part time verticale di partecipare agli incontri fuori orario Chi fa la lunga salta la riunione Nota del Welfare: la prestazione non può essere posticipata I docenti in part time verticale, ovvero che fanno l'orario lungo concentrato in alcuni giorni, hanno diritto ad astenersi dagli incontri collegiali se non coincidono con i giorni in cui è prevista la prestazione di insegnamento. E 'quanto si evince dalla risposta ad un interpello fornita dal ministero del lavoro il 20 gennaio scorso. Il parere fa luce sulla disciplina del lavoro a tempo parziale, introdotta con il decreto legislativo 61/2000 per recepire la normativa comunitaria che regola questo istituto. Ed esamina la disciplina tenendo conto anche dell'orientamento della Corte costituzionale, che si è occupata della questione già nel 1992. Dunque, 8 anni prima che l'Italia recepisse la normativa europea. Secondo la Consulta, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata. Se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente determinata. Infine, se le parti hanno pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto. Insomma è necessario che l'impegno giornaliero venga definito preventivamente. Sulla base di questo presupposto, l'amministrazione ha chiarito che la funzione del contratto a tempo parziale è quella di favorire l'incontro della volontà negoziale di due soggetti: l'uno dei quali ha interesse ad avvalersi di una prestazione lavorativa di durata limitata, mentre l'altro di offrire una prestazione ridotta con conseguente possibilità di usufruire dell'arco di tempo non utilizzato per soddisfare esigenze familiari o di vita ovvero per svolgere eventuali altre attività.Il contratto così definito non comprende, quindi, un obbligo del lavoratore di offrire la sua disponibilità per un tempo indefinito ma, al contrario, presuppone una precisa predeterminazione del tempo di lavoro al fine di consentire al lavoratore stesso di utilizzare lo spazio temporale a disposizione secondo le sue specifiche opzioni ed esigenze personali che lo inducono a chiedere ovvero ad accettare una prestazione lavorativa di durata limitata rispetto a quella che il legislatore definisce «durata normale dell'orario di lavoro».In buona sostanza, dunque, il datore di lavoro, che nel caso della scuola è l'amministrazione scolastica, non può pretenedere che il lavoratore in part time verticale partecipi ad attività lavorative in giorni diversi da quelli in cui è prevista la prestazione. Se tale pretesa fosse praticata, infatti, si verificherebbe uno squilibrio tra gli interessi del lavoratore e dell'amministrazione con ingiusto sacrificio della parte più debole. Nelle scuole, peraltro non sono rari i casi in cui non si tiene conto di questi principi. Specie per quanto riguarda gli incontri collegiali, che non solo vengono spesso convocati in giorni in cui il lavoratore part time dovrebbe essere libero, ma non di rado eccedono anche la durata proporzionalmente ridotta prevista per questo genere di regime contrattuale. Tanto emerge anche dall'orientamento della giurisprudenza di merito «essendo, d'altro canto, imposta al titolare di un rapporto part time una proporzionale partecipazione in vista dell'espletamento di tali attività funzionali, così come previsto dal comma 7 dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 (tribunale di Ferrara 322/07)». D'altra parte è proprio la difficoltà di gestione di questo genere di rapporto che ha determinato lo scarso successo dell'istituto nell'ambito della scuola. E a ciò va aggiunto anche il fatto che manca una disciplina specifica per l'applicazione anche ai rapporti a tempo determinato, che riguadano peraltro, proprio la fascia più ampia di potenziali beneficiari.

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La beffa dei canoni di depurazione (sezione: Giustizia)

( da "Unione Sarda, L' (Nazionale)" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Iglesias Pagina 2020 Il Comitato ?Acqua in città? ha annunciato una raccolta di firme per protestare La beffa dei canoni di depurazione Il Comitato ?Acqua in città? ha annunciato una raccolta di firme per protestare Lo Stato risarcirà i cittadini con piccole rate per cinque anni --> Lo Stato risarcirà i cittadini con piccole rate per cinque anni La decisione del Governo spiazza i rappresentanti del Comitato ?Acqua in città?. Remigio Cabras: «Penalizzati gli utenti». Avranno i rimborsi del canone di depurazione, ma gli enti gestori hanno cinque anni di tempo per saldare il conto con i cittadini. In più potranno farlo in comode rate. È l'ennesima beffa ai danni dei contribuenti, ai quali i giudici della Corte Costituzionale, a ottobre del 2008, avevano dato ragione, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni in materia ambientale e di risorse idriche, nella parte in cui si prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Per i magistrati, insomma, se manca il depuratore i cittadini non devono pagare alcun onere. IL GOVERNO Nei giorni scorsi il Governo, con un provvedimento, ha aggirato le disposizioni dei magistrati, prevedendo che sì, i cittadini ottengano i rimborsi, ma lasciando agli enti gestori la possibilità di farlo in maniera dilazionata in cinque anni di tempo a partire da ottobre di quest'anno. Non solo. Agli utenti dovranno essere comunque decurtate le somme relative alla progettazione degli impianti. Tanto basta per fare insorgere i componenti del Comitato acqua in città, che annunciano una nuova battaglia. «La lobby dell'acqua è riuscita a fare sentire la propria voce a discapito degli utenti - commenta Remigio Cabras, uno dei fondatori del comitato - con questo provvedimento hanno dato ragione ai cittadini, riconoscendo che hanno diritto ai rimborsi, ma gli enti gestori hanno la possibilità di farlo nei tempi e nei modi a loro più congeniali. Sarà curioso sapere come calcoleranno gli oneri per la progettazione dell'impianto che riguarda la nostra città, visto che è una struttura consortile e, peraltro, è stata progettata più volte in 15 anni». LE FAMIGLIE La vicenda riguarda il 90 per cento delle famiglie iglesienti, fatta eccezione per gli abitanti delle frazioni, dove sono presenti gli impianti di depurazione. Secondo una stima approssimativa ogni famiglia avrebbe diritto a un rimborso pari a circa 1000 euro, anche se i calcoli saranno fatti dagli enti gestori che si sono succeduti negli anni. Nel caso di Iglesias, Comune, Esaf e Abbanoa. «Stiamo già organizzando una raccolta di firme - annuncia Remigio Cabras - per sollecitare la Regione ad intervenire facendo in modo che i cittadini interessati ottengano i rimborsi in tempi brevi». IL COMITATO Per ogni ulteriore chiarimento i cittadini possono rivolgersi ai rappresentanti del comitato, i quali hanno messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica (depurazioneiglesias@tiscali.it) e un numero di telefono, 346-0529543, a cui inviare un messaggio. Informazioni che si possono trovare anche sul sito internet www.remigiocabras.it, dove vengono riproposte tutte le tappe della vicenda. CINZIA SIMBULA

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I giudici? Per la poltrona ingolfano la giustizia (sezione: Giustizia)

( da "Giornale.it, Il" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

n. 53 del 2009-03-03 pagina 9 I giudici? Per la poltrona ingolfano la giustizia di Luca Fazzo Trasferimenti, promozioni e assegnazioni di incarichi: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi Enrico Lagattolla Giudici contro giudici. Uomini di legge che - forse per la prima volta - si sentono a loro volta vittime di una ingiustizia. Perché non hanno ricevuto il posto che volevano, che forse meritavano, anzi, che certamente meritavano. Oppure - altra ingiustizia! - perché vengono sfrattati dalle poltrone che occupavano da anni, a volte da decenni, e che ambivano ad occupare ancora. Colpa, in ogni caso, del Consiglio superiore della magistratura. Contro le decisioni del Csm piovono centinaia di ricorsi dei giudici che si sentono traditi dall'organo di autogoverno, cioè proprio dall'organo che dovrebbe tutelarne libertà, autonomia, diritti. E che, nel loro caso, ha clamorosamente fallito. Così dicono. Nella dura lotta tra giudici per le poltrone che contano, è sempre accaduto che qualche magistrato sconfitto imboccasse la strada - consentita dalla legge - del ricorso alla magistratura amministrativa: prima il Tar del Lazio, poi il Consiglio di Stato. Ma ora è diventata moda, alluvione, prassi costante. Non c'è quasi delibera del Csm che non venga impugnata da chi si è visto scavalcare per un posto di procuratore o di presidente di tribunale. Ricorsi, controricorsi, richieste di sospensiva, appelli incidentali, e poi su su fino all'ultimo gradino, la richiesta al Colle, l'istanza al presidente Napolitano affinché si scomodi a stabilire chi diamine ha il diritto di andare a dirigere la procura di Dronero o Roccacannuccia. Una montagna di carte e di ricorsi che intasa la già malconcia giustizia amministrativa. Ma, nelle intenzioni dei ricorrenti, tutto questo accade a fin di bene, nell'interesse non tanto del singolo appellante ma in quello superiore della giustizia. Ieri, 2 marzo, il Csm si è dovuto occupare di un'altra infornata di ricorsi. Una lettura istruttiva, quella dell'ordine del giorno. Vi si intravedono drammi di uomini ormai non più giovani, ombre di lotte fratricide, di rancori antichi e nuovi, di manovre correntizie. C'è il giudice Michelino Ciarcià, che fece domanda per presiedere il tribunale di Sciacca, e venne bocciato. Rifece domanda per il tribunale di Gela, e fu bocciato pure lì, e ora impugna tutto quanto. Col giudice Carminantonio Esposito il Csm è stato ancora più spietato: né il tribunale di sorveglianza di Firenze, né quello di Bologna, e nemmeno quello più modesto di Potenza sono stati ritenuti alla sua portata. Poteva Carminantonio Esposito non fare ricorso? Non poteva. Così, uno dopo l'altro, dal Nord al Sud (soprattutto) i giudici sconfitti si ribellano e nella marea di opposizioni contestano la «discrezionalità» delle delibere pronunciate dal Consiglio superiore della magistratura e gli avanzamenti di carriera che - dicono - terrebbero conto più dell'area politica di appartenenza che del curriculum. E insieme a loro si ribellano quelli che il Csm vuole costringere a lasciare una sedia che occupano ormai da troppi anni. Lo prevede una legge, che - come si è ammesso da destra e da sinistra - ha posto fine al malvezzo di procure e tribunali occupati a vita come satrapie, con i loro titolari che diventavano parte integrante e inamovibile del potere locale. Eppure c'è chi non si rassegna. A volte, si intuisce, perché la poltrona è importante. Più spesso perché lo è così poco da divenire una sinecura. Ci sono giudici che trovano intollerabile l'idea di lasciare dopo anni il tribunale di Oristano, il tribunale dei minori dell'Aquila, una sezione del tribunale di Frosinone. E fanno ricorso al Tar. Conoscono la legge, e non si arrendono con facilità, a costo di trasformarsi in stakanovisti del ricorso. Il giudice Vincenzo Serpotta, non avendo alcuna intenzione di mollare il posto di procuratore aggiunto a Catania, inanella quattro ricorsi uno dietro l'altro. Il dottor Domenico Platania (che pure vorrebbe andare a fare il procuratore a Ragusa, e per questo ha presentato un altro ricorso) si rivolge addirittura al Quirinale perché nel frattempo il Csm gli vuole togliere la seggiola di procuratore a Modica. E via di questo passo. Come vanno a finire, questa valanga di ricorsi? Male, quasi sempre. Ma intanto si è prodotta una valanga di carta, si è intasata ancora un po' la giustizia, e come effetto collaterale si è lasciata ancora un po' a bagnomaria una sede giudiziaria che magari aspettava da tempo il nuovo capo, che finalmente l'ha visto arrivare e che però non sa se il capo resterà lì davvero o verrà spodestato prima o poi da una sentenza del Tar del Lazio. Una delle cariche più importanti della Repubblica, quella di primo presidente della Cassazione, è rimasta per mesi e mesi in balia dei ricorsi incrociati. E negli ultimi mesi, una dopo l'altra, due poltrone di uffici giudiziari importanti - quella per la Procura generale di Venezia e per la Corte d'appello di Brescia e per un posto di procuratore aggiunto a Catania - sono tornate senza titolare sicuro dopo che il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso degli sconfitti, ha annullato le nomine faticosamente varate dal Csm. © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano

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Difendere i consumatori dalla pubblicità ingannevole (sezione: Giustizia)

( da "Tempo, Il" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

stampa Convegno all'Auditorium Difendere i consumatori dalla pubblicità ingannevole L'iniziativa è della Lega Consumatori di Frosinone, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Frosinone. Aprirà i lavori il sindaco Michele Marini. Interverranno: l'assessore ai servizi sociali Massimo Calicchia; l'assessore alla comunicazione e trasparenza Massimo Parlanti; Pino Bendant, presidente regionale della Lega consumatori; l'avv. Manuela Maliziola, presidente provinciale della Lega consumatori di Frosinone, che approfondirà il tema della disciplina giuridica della pubblicità e tutela del consumatore alla luce della normativa del codice del consumo; Francesca Ferri, responsabile direzione generale antitrust sulla tutela dei consumatori; Adriana Anelli, dirigente scolastica del liceo scientifico Severi; Filippo Petruccelli, docente in psicologia della pubblicità Università di Cassino; Fausto Russo, responsabile Csm di Frosinone e professore all'Università Tor Vergata di Roma; Vincenzo Maruccio, assessore regionale per la tutela dei consumatori; il prefetto Piero Cesari. Nel corso del convegno saranno anche illustrati i questionari predisposti dalla Lega consumatori, con particolare attenzione alle scuole. F.R.

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<I cittadini aspettano i soldi della depurazione> (sezione: Giustizia)

( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

URBINO E MONTEFELTRO pag. 17 «I cittadini aspettano i soldi della depurazione» URBINO MARCHE MULTISERVIZI HA RISPOSTO AL CONSIGLIERE COMUNALE AUGUSTO CALZINI URBINO NELL'ULTIMO consiglio comunale è stata comunicata la risposta dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi alle interrogazioni presentate dal consigliere Augusto Calzini (gruppo misto, nella foto) tendenti a far ottenere ai cittadini il rimborso dei versamenti effettuati per la depurazione "sine titulo", stante la sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 10 ottobre 2008 che ha ritenuto illegittima la tassa per la depurazione là dove non esistesse il depuratore o fosse malfunzionante. «In Urbino ricorda Calzini sono molti a essere interessati all'eventuale rimborso perché tutta la fascia che va da Montesoffio a Gadana sul versante di Fosso Bracone e quella di Trasanni finora non hanno potuto giovarsi dell'impianto di depurazione tuttora in costruzione». La risposta dell'amministratore delegato è stata positiva. Infatti, «al fine di dare esecuzione alla sentenza, Marche Multiservizi si legge nella risposta inviata al sindaco di Urbino ha subito attivato la ricognizione degli utenti attualmente allacciati a scarichi non depurati e dei relativi volumi di depurazione, in analogia a quanto effettuato da tutte le aziende del settore. Tali informazioni saranno fornite all'AATO per ristabilire i ricavi previsti nel Piano d'Ambito attraverso una nuova articolazione tariffaria. Nel frattempo la società ha puntualmente preso atto delle richieste avanzate dagli utenti e/o Associazioni di categoria al fine di dare puntuale riscontro non appena l'AATO assumerà i dovuti provvedimenti conseguenti alla Sentenza». A QUESTO punto «occorre informare i cittadini spiega Calzini perché inoltrino domanda di rimborso a Marche Multiservizi per gli ultimi cinque anni». Il consigliere Calzini aveva presentato una prima interrogazione il 20 ottobre 2008 per rilevare che «La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sulla non obbligatorietà della tariffa su servizi non erogati» e per «sapere in che modo il sindaco intende intervenire poiché sembra giunto il momento che i Comuni ed anche il Comune di Ubino provvedano in tempi molto rapidi a realizza gli impianti di depurazione mancanti». IN UNA SUCCESSIVA interrogazione il gruppo misto, preso atto che «Marche Multiservizi continua ad ignorare le istanze dei cittadini tese a far scorporare la quota della depurazione dalla bolletta», chiedeva «se il Comune di Urbino in qualità di azionista, anche in virtù della carta dei servizi, che, in qualche modo dovrebbe tendere a tutelare gli interessi dei cittadini, intende intervenire affinché siano salvaguardati i sacrosanti diritti dei cittadini urbinati che hanno diritto subito al rimborso e allo scorporo della quota di depurazione dalla bolletta trimestrale che ricevono dalla Multiservizi spa». Ora che la risposta è arrivata, si attende che i cittadini vengano rimborsati. Image: 20090303/foto/8292.jpg

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Affi sfida la Regione Veneto (sezione: Giustizia)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Il Sole-24 Ore sezione: ECONOMIA E IMPRESE data: 2009-03-03 - pag: 17 autore: La contesa sulle aperture domenicali Affi sfida la Regione Veneto VERONA L ibertà di commercio. è lo slogan che guida ormai da nove anni l'azione del Comune di Affi, un piccolo centro nell'entroterra della riva veronese del Garda. La singolarità della cosa sta nel fatto che Affi sta combattendo la sua guerra contro la Regione ma anche, e forse soprattutto, contro la Confcommercio. Il nodo della contesa sta nelle aperture domenicali. Affi veniva da un'economia prettamente agricola, poi si è sviluppato il turismo sul Garda e nel piccolo Comune è stato aperto il più trafficato casello lungo l'autostrada del Brennero: almeno 3 milioni di au-tovetture in entrata ed altrettante in uscita ogni anno. Così l'agricoltura ha lasciato spazio a qualche industria, a molte attività di servizio ma soprattutto ad esercizi commerciali: 155 in tutto, compresi una galleria da trenta negozi e un parco commerciale di medie dimensioni. «A conti fatti - sintetizza il vicesindaco Riccardo Riccardi oggi abbiamo più occupati, circa 2.400, che abitanti, circa 2.200, con un migliaio di addetti impiegati nelle attività commerciali senza contare gli stagionali. Ovvio che ci interessa che questi negozi possano lavorare bene». E lavorare bene significa sfruttare a pieno questa vocazione da shopping center diffuso anche nelle giornate festive, soprattutto nella stagione intermedia quando il lago è affollato di stranieri, tedeschi in primis. Tutto è filato liscio fino al 2000, in quanto Affi aveva la qualifica di Comune turistico e quindi libertà di aperture. Poi è arrivata una legge regionale a cambiare le carte in tavole. La prima battaglia ha portato ad una sospensiva, ma nel 2005 il Tar ha respinto le ragioni del Comune che è stato costretto ad applicare la nuova normativa: 8 aperture festive annuali più le domeniche di dicembre. I ricorsi sono fioccati a raffica: Consiglio di Stato, Corte europea, Corte Costituzionale. Tutti respinti. Battaglie perse ma la guerra è ancora tutta da decidere, sostengono al Comune di Affi appoggiati ovviamente dai commercianti locali, ed accusano Confcommercio di una azione di lobby che va contro gli interessi degli operatori di Affi. «Oggi più che mai - sostiene Riccardi - servirebbe più flessibilità per rilanciare consumi ed economia ». Secca la replica di Confcommercio Veneto. «Pur di aprire sempre e comunque ci si inventa di tutto - spara a zero il vicepresidente Fernando Zilio - una deregulation non fa bene né alla concorrenza, né ai lavoratori, né ai consumatori. Se proprio si vuole meglio aprire i centri storici che lasciare spazio a chi li imita; significa tornare ad una dimensione umana dell'acquisto ed abbandonare quella compulsiva fine a se stessa». C.Pas. LIBERALIZZAZIONI FRENATE L'economia del Comune veronese è fondata sulle attività commerciali e il sindaco conduce la sua battaglia per la deregulation

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Federconsumatori: Vus sotto tiro Possibili rimborsi sulle bollette (sezione: Giustizia)

( da "Nazione, La (Umbria)" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

SPOLETO pag. 17 Federconsumatori: Vus sotto tiro Possibili rimborsi sulle bollette SPOLETO LA FEDERCONSUMATORI di Spoleto, fa sue le sentenze della Corte Costituzionale con cui vengono dichiarate illegittime le quote addebitate agli utenti per il servizio di depurazione delle acque, laddove tale servizio è inesistente o temporaneamente inattivo. Spoleto rientra nella casistica e sarà quindi possibile chiedere il rimborso delle quote addebitate nella bolletta dell'acqua da parte della Vus. La Federconsumatori invita a recarsi nella propria sede in via del Tessinello, 3 (Camera del lavoro) per compilare la modulistica necessaria per essere esentati in futuro e chiedere il rimborso relativo agli ultimi dieci anni. Per la compilazione della richiesta è necessario portare una bolletta del servizio idrico e un documento di riconoscimento del titolare del contratto. L'ufficio è aperto domani dalle 9 alle 11; il 9 marzo dalle 15.30 alle 17 e l'11 marzo dalle 15.30 alle 17. Il referente è Ivan Berrettini ai numeri telefonici 0743-223215 o 220830.

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COME NASCONO E CAMBIANO LE LEGGI ITALIANE (sezione: Giustizia)

( da "Corriere della Sera" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Lettere al Corriere - data: 2009-03-03 num: - pag: 39 categoria: REDAZIONALE Risponde Sergio Romano COME NASCONO E CAMBIANO LE LEGGI ITALIANE Nel nostro Paese la memoria è proprio corta. Si è accusato il governo di avere inferto un vulnus mortale alla separazione dei poteri perché nel caso Englaro voleva emanare un decreto che di fatto impediva a una sentenza di essere eseguita, ma consentiva di salvare comunque una vita. Ci si dimentica che nel 1996 un ministro della Giustizia di un governo non certo di destra, nel giro di una notte, emanò un provvedimento per disapplicare la sentenza di un Tribunale, assediato da una folla inferocita che, pur condannandolo a trent'anni, mandava libero Priebke. Nessuno di coloro che oggi si straccia le vesti ebbe allora da ridire e da gridare all'attentato alla Costituzione. Non è così? Francesco Niccolai francesconiccolai@tin.it Prescindendo dal presidente della Repubblica e dal presidente del Consiglio, gli oppositori del decreto pro-Eluana hanno sostenuto che era inammissibile perché violava la divisione dei poteri. Cioè, di fatto, avrebbe annullato, «rectius» vanificato, una sentenza della magistratura. Sennonché la divisione dei poteri in Italia è più che labile. Per anni sono stati adottati dai governi, firmati dai capi dello Stato, approvati dal Parlamento, avallati dalla Corte costituzionale, decine di decreti, per esempio in materia di affitti, che cancellavano migliaia di sentenze definitive e sfratti esecutivi, abolendo e/o sospendendo i diritti di proprietà e la libertà di contratto. Valutandola con criteri liberali nella sua effettività, la nostra non è una Carta costituzionale ma una Costituzione di carta. L'Italia pullula di costituzionalisti somiglianti agli idraulici, i quali la sanno lunga di tubi e rubinetti, però non hanno a cuore la qualità dell'acqua che ne sgorga. Pietro Di Muccio de Quattro pdmdq@libero.it Cari lettori, L e leggi di uno Stato non sono iscritte sulle tavole di Mosé, non sono fuse nel bronzo e scolpite nel marmo. Nella maggior parte dei casi rispondono a particolari esigenze e cercano di risolvere un problema nel momento in cui assume una particolare importanza. Se il problema cambia o la sua importanza è diversamente percepita dalla società, la legge viene adattata alle circostanze. Negli ultimi anni le norme approvate dal Parlamento sullo spaccio della droga in Italia sono state più volte aggiustate agli umori della pubblica opinione e alla ideologia dei governi. In alcune fasi il legislatore ha ritenuto che occorresse essere implacabili con gli spacciatori e clementi con gli utenti. In altre circostanze ha ritenuto che occorresse colpire entrambi, anche se con punizioni diverse. Nei scorsi giorni è stato deciso che occorre tenere gli stupratori in carcere sino al giorno del giudizio. è cambiata l'obiettiva gravità del reato? Credo piuttosto che siano cresciuti il sentimento della sua pericolosità e l'indignazione con cui è percepito da una parte della pubblica opinione. è possibile che il numero degli stupri delle scorse settimane sia, sui tempi lunghi, un fenomeno comparabile alla frequenza con cui il rosso esce alla roulette nell'arco di una giornata. Ma i governi e i Parlamenti, nelle democrazie, scrivono le leggi tenendo d'occhio le reazioni dei loro elettori. Molte leggi adottate in materia di incendi boschivi, frodi alimentari, organismi geneticamente modificati, protezione della sfera privata dell'individuo e appalti pubblici sono dovute alla confluenza di due fattori: l'esistenza di un nuovo problema, creato o aggravato dalla scienza o dalla tecnologia (è il caso degli Ogm e delle intercettazioni telefoniche) e le ondate emotive della pubblica opinione. è questa la ragione per cui certe espressioni come «universalità delle leggi» o «sacralità delle leggi» mi sono sempre parse enfatiche e retoriche. Le leggi sono strumenti sociali, utili quando rispondono bene a una esigenza generale, meno utili quando vengono adottate per compiacere una parte dell'elettorato o interessi particolari. Esistono per questa ragione, soprattutto in Italia, le leggi che si approvano, ma non si applicano. Vengono adottate perché i legislatori vogliono dimostrarsi sensibili a un particolare problema, ma rimangono nei cassetti perché sono scritte male e produrrebbero più danni che vantaggi. Nella categoria delle leggi «mirate» rientra naturalmente anche il decreto proposto dal governo per il caso Eluana, scritto per evitare un evento piuttosto che per regolare una materia complessa. Ma mi piacerebbe che qualche giovane studioso del diritto e della politica facesse una ricerca per dirci quante leggi degli ultimi decenni non portino, nascosta fra le righe, la fotografia della persona o del gruppo per cui sono state scritte.

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Cartelle fiscali valideanche se resta ignotoil nome del funzionario (sezione: Giustizia)

( da "Secolo XIX, Il" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Cartelle fiscali valideanche se resta ignotoil nome del funzionario corte costituzionale nLA CORTE Costituzionale, con la recente del sentenza 27 febbraio 2009, salva la cartelle fiscali "mute", ossia prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, con una pronuncia destinata a fare discutere. Sulle cartelle esattoriali, da sempre, si gioca una battaglia serrata tra contribuenti e Amministrazione finanziaria: si tratta, infatti, dell'ultimo atto prima dell'esecuzione esattoriale e, di conseguenza, anche dell'ultima occasione in cui i contribuenti possono opporsi alle pretese del Fisco. In questi ultimi anni, al rafforzamento delle armi di Equitalia, la società in mano pubblica che gestisce la riscossione delle entrate fiscali, si è contrapposta una più decisa azione delle associazioni dei consumatori e dei contribuenti. L'ultimo terreno di scontro riguarda le cartelle esattoriali che mancano dell'indicazione del responsabile del procedimento, ossia del funzionario cui fa capo la relativa procedura amministrativa. Si tratta di un'indicazione prescritta dallo Statuto dei diritti del contribuente, la "Carta" fondamentale dei rapporti tra Fisco e cittadini, le cui previsioni si pongono su un gradino più alto rispetto alle norme di legge. Fino a pochi mesi fa, nelle cartelle è sempre mancata questa informazione: moltissimi contribuenti, per opporsi alla riscossione, hanno avviato appositi giudizi in cui hanno fatto valere la difformità della cartella ricevuta rispetto alle prescrizioni dello Statuto. Nel novembre 2007, la Corte Costituzionale ha segnato un punto a favore dei cittadini, ritenendo necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento, poiché«ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa». Questa pronuncia sembra avallare decisamente la tesi dei contribuenti, al punto che lo Stato inserisce in un decreto legge una norma d'urgenza, per evitare l'invalidazione di migliaia di procedure di riscossione. Viene così stabilito, con un atto normativo, che sono valide le cartelle di pagamento fino ad allora emesse, pur se mancanti dell'indicazione del responsabile del procedimento, mentre per il futuro, a partire dal 1° giugno 2008, è prevista come obbligatoria tale informazione. L'intervento del legislatore, però, suscita ulteriori rilievi, poiché chiaramente interviene sui giudizi in corso, risolvendoli a favore dello Stato. Alcuni giudici - tra cui anche il Giudice di pace di Genova - ritengono che la legge, approvata dallo Stato con l'obiettivo evidente di tutelare i propri interessi finanziari, sia illegittima, perché in contrasto con alcuni fondamentali principi di rilievo costituzionale. Con la sentenza del 27 febbraio scorso, però, la Consulta fa salvo l'intervento approntato dal legislatore; con una decisa inversione di rotta rispetto alla precedente pronuncia, è ritenuto legittimo il contestato decreto legge che ha salvato, retroattivamente, le cartelle emesse fino al giugno 2008. Si tratta di un'interpretazione probabilmente sofferta, che per salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato svuota di forza e di sostanza le norme dello Statuto, facendole regredire a previsioni di natura soltanto programmatica per il legislatore. Nei fatti, però, le cartelle emesse prima del giugno 2008 vengono a essere sanate, per effetto di una norma di legge adottata in via d'urgenza che - se non è costituzionalmente illegittima - in ogni caso non è ispirata ai principi di leale collaborazione tra contribuente e Fisco. la polemicaLa sentenza apre un nuovo fronte nell'annoso scontro tra fisco e contribuenti 03/03/2009

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non guarderò battisti negli occhi (sezione: Giustizia)

( da "Nuova Venezia, La" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Dopo l'ipotesi di estradizione in Italia dal Brasile il figlio del macellaio ucciso commenta le richieste del Tribunale supremo brasiliano «Non guarderò Battisti negli occhi» Adriano Sabbadin: «30 anni di carcere? Purché li sconti sino all'ultimo» di Filippo De Gaspari SANTA MARIA DI SALA. «Trent'anni per Battisti? Purché li sconti fino all'ultimo giorno. E in Italia». Sono i primi commenti di Adriano Sabbadin alla notizia della possibile estrazione di Cesare Battisti dal Brasile. «Di certo - aggiunge il figlio del macellaio ucciso nel 1979 - io e lui non abbiamo niente da dirci. Le cose che sa le racconti ai giudici». Sono appena terminate le commemorazioni per i trent'anni dell'omicidio di Lino Sabbadin, il macellaio di Caltana freddato da un gruppo di fuoco dei Proletari armati per il comunismo il 16 febbraio 1979. Dal Brasile arriva la notizia che Cesare Battisti, condannato in Italia per quello e altri tre omicidi commessi dai Pac durante gli anni di piombo, potrebbe essere estradato, a patto però che non sconti l'ergastolo. Trent'anni è la pena richiesta dal Supremo Tribunal Federal per concedere l'estradizione in Italia. Trent'anni, come quelli passati da quel terribile pomeriggio, quando i terroristi insanguinarono il negozio dove oggi è lo stesso Adriano a portare avanti l'attività del padre assassinato. «A noi interessa che sia fatta giustizia - spiega Adriano Sabbadin - non possiamo dire se trent'anni di carcere siano sufficienti, a noi basta che l'anno prossimo lui non sia fuori. Deve pagare per quello che ha fatto. Quanto non spetta a noi dirlo». Nessuna decisione è ancora stata presa e Adriano lo sa bene. Per ora ne parlano solamente i giornali brasiliani che riportano la notizia secondo cui il terrorista che ha ottenuto asilo politico potrebbe ora tornare in Italia per decisione del tribunale supremo, l'equivalente della nostra Corte Costituzionale. A patto che qui da noi, Battisti non sconti più di trent'anni, che in Brasile rappresentano il massimo della pena. «A noi basta che siano effettivi - ribadisce Sabbadin - non abbiamo mai chiesto l'ergastolo, tanto meno vendetta. Ma paghi per quello che ha fatto». Nei giorni scorsi, soprattutto dopo la commemorazione celebrata a Caltana (è la prima volta dopo trent'anni) la famiglia Sabbadin ha ricevuto tante lettere. «Mai come ora tanta solidarietà da parte di persone comuni - spiega Adriano - che solo ora leggono sui giornali cosa è accaduto. Una signora da Montegrotto mi ha scritto di essersi messa a piangere dopo aver letto gli articoli sui giornali. Questo ci fa piacere, ma ci fa anche riflettere su quanto silenzio c'è stato attorno a questi fatti in tutti questi anni». Ma mentre Caltana ricordava Lino Sabbadin, dal Brasile Battisti chiedeva di poter raccontare la sua verità, dichiarandosi innocente e dicendosi pronto a parlare con le famiglie delle vittime per spiegare le sue ragioni. «Non so cos'abbia ancora da dire - risponde Adriano - dico solo che non siamo noi ad averlo condannato e quindi non è a noi che deve gridare la sua innocenza. Io, personalmente, non ho intenzione di guardarlo mai negli occhi. Quello che ha da dire lo racconti ai giudici».

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Per la poltrona le toghe bloccano la giustizia (sezione: Giustizia)

( da "Giornale.it, Il" del 03-03-2009)

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n. 53 del 2009-03-03 pagina 0 Per la poltrona le toghe bloccano la giustizia di Redazione Trasferimenti, promozioni e assegnazioni di incarichi: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso. E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi Luca Fazzo - Enrico Lagattolla Milano - Giudici contro giudici. Uomini di legge che - forse per la prima volta - si sentono a loro volta vittime di una ingiustizia. Perché non hanno ricevuto il posto che volevano, che forse meritavano, anzi, che certamente meritavano. Oppure - altra ingiustizia! - perché vengono sfrattati dalle poltrone che occupavano da anni, a volte da decenni, e che ambivano ad occupare ancora. Colpa, in ogni caso, del Consiglio superiore della magistratura. Contro le decisioni del Csm piovono centinaia di ricorsi dei giudici che si sentono traditi dall?organo di autogoverno, cioè proprio dall?organo che dovrebbe tutelarne libertà, autonomia, diritti. E che, nel loro caso, ha clamorosamente fallito. Così dicono. Nella dura lotta tra giudici per le poltrone che contano, è sempre accaduto che qualche magistrato sconfitto imboccasse la strada - consentita dalla legge - del ricorso alla magistratura amministrativa: prima il Tar del Lazio, poi il Consiglio di Stato. Ma ora è diventata moda, alluvione, prassi costante. Non c?è quasi delibera del Csm che non venga impugnata da chi si è visto scavalcare per un posto di procuratore o di presidente di tribunale. Ricorsi, controricorsi, richieste di sospensiva, appelli incidentali, e poi su su fino all?ultimo gradino, la richiesta al Colle, l?istanza al presidente Napolitano affinché si scomodi a stabilire chi diamine ha il diritto di andare a dirigere la procura di Dronero o Roccacannuccia. Una montagna di carte e di ricorsi che intasa la già malconcia giustizia amministrativa. Ma, nelle intenzioni dei ricorrenti, tutto questo accade a fin di bene, nell?interesse non tanto del singolo appellante ma in quello superiore della giustizia. Ieri, 2 marzo, il Csm si è dovuto occupare di un?altra infornata di ricorsi. Una lettura istruttiva, quella dell?ordine del giorno. Vi si intravedono drammi di uomini ormai non più giovani, ombre di lotte fratricide, di rancori antichi e nuovi, di manovre correntizie. C?è il giudice Michelino Ciarcià, che fece domanda per presiedere il tribunale di Sciacca, e venne bocciato. Rifece domanda per il tribunale di Gela, e fu bocciato pure lì, e ora impugna tutto quanto. Col giudice Carminantonio Esposito il Csm è stato ancora più spietato: né il tribunale di sorveglianza di Firenze, né quello di Bologna, e nemmeno quello più modesto di Potenza sono stati ritenuti alla sua portata. Poteva Carminantonio Esposito non fare ricorso? Non poteva. Così, uno dopo l?altro, dal Nord al Sud (soprattutto) i giudici sconfitti si ribellano e nella marea di opposizioni contestano la «discrezionalità» delle delibere pronunciate dal Consiglio superiore della magistratura e gli avanzamenti di carriera che - dicono - terrebbero conto più dell?area politica di appartenenza che del curriculum. E insieme a loro si ribellano quelli che il Csm vuole costringere a lasciare una sedia che occupano ormai da troppi anni. Lo prevede una legge, che - come si è ammesso da destra e da sinistra - ha posto fine al malvezzo di procure e tribunali occupati a vita come satrapie, con i loro titolari che diventavano parte integrante e inamovibile del potere locale. Eppure c?è chi non si rassegna. A volte, si intuisce, perché la poltrona è importante. Più spesso perché lo è così poco da divenire una sinecura. Ci sono giudici che trovano intollerabile l?idea di lasciare dopo anni il tribunale di Oristano, il tribunale dei minori dell?Aquila, una sezione del tribunale di Frosinone. E fanno ricorso al Tar. Conoscono la legge, e non si arrendono con facilità, a costo di trasformarsi in stakanovisti del ricorso. Il giudice Vincenzo Serpotta, non avendo alcuna intenzione di mollare il posto di procuratore aggiunto a Catania, inanella quattro ricorsi uno dietro l?altro. Il dottor Domenico Platania (che pure vorrebbe andare a fare il procuratore a Ragusa, e per questo ha presentato un altro ricorso) si rivolge addirittura al Quirinale perché nel frattempo il Csm gli vuole togliere la seggiola di procuratore a Modica. E via di questo passo. Come vanno a finire, questa valanga di ricorsi? Male, quasi sempre. Ma intanto si è prodotta una valanga di carta, si è intasata ancora un po? la giustizia, e come effetto collaterale si è lasciata ancora un po? a bagnomaria una sede giudiziaria che magari aspettava da tempo il nuovo capo, che finalmente l?ha visto arrivare e che però non sa se il capo resterà lì davvero o verrà spodestato prima o poi da una sentenza del Tar del Lazio. Una delle cariche più importanti della Repubblica, quella di primo presidente della Cassazione, è rimasta per mesi e mesi in balia dei ricorsi incrociati. E negli ultimi mesi, una dopo l?altra, due poltrone di uffici giudiziari importanti - quella per la Procura generale di Venezia e per la Corte d?appello di Brescia e per un posto di procuratore aggiunto a Catania - sono tornate senza titolare sicuro dopo che il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso degli sconfitti, ha annullato le nomine faticosamente varate dal Csm. © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano

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Sulla legittimità della lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale (sezione: Giustizia)

( da "AltaLex" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Sulla legittimità della lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale Tribunale Lamezia Terme, sentenza 26.01.2009 n° 26 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi L'art. 512 c.p.p. consente, secondo l'interpretazione della Cassazione, di introitare in dibattimento le dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini ove questo, per motivi imprevedibili, sia divenuto irreperibile. La questione specifica è, in genere, accompagnata dal fatto che, in luogo del teste "irreperibile" viene ascoltato un Agente di PG che proprio quel soggetto ascoltò a suo tempo. Orbene, il caso specifico del teste irreperibile, coadiuvato da dichiarazioni dibattimentali dell?agente verbalizzante, rappresenta, allo stato, un punto di dibattito e discussione tra Corti interne e Corte europea, se non altro all?indomani dell?arreso CEDU del 19 ottobre 2006, n. 62094 con cui si è affermato che la condanna dell'imputato non può essere fondata, esclusivamente o in modo determinante, sulle dichiarazioni rese, durante le indagini preliminari, da soggetti successivamente divenuti irreperibili, e quindi acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., anche se ad esse si aggiungono le dichiarazioni "de relato" di un agente di polizia esaminato nel dibattimento. Il Tribunale di Lamezia Terme, nell'arresto, in esame, cerca di "salvare" la norma ex art. 512 c.p.p. coordinando i principi della sentenza CEDU del 2006 con quelli "nuovi" della decisioni DEMSKI del 2008. Nella statuizione de qua, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie le autorità giudiziarie, dopo un primo tentativo infruttuoso di notificare la citazione in Polonia, pur sapendo del trasferimento all?estero della testimone, non avessero compiuto alcuno ?ragionevole sforzo? per ottenerne la presenza. "Il presupposto violativo della norma è, allora, che l?Autorità Giudiziaria abbia adempiuto a quello sforzo ragionevole che le viene richiesto, sforzo che non può (e non deve) tramutarsi in un obbligo inesigibile, quale, ad es., il superamento dell?impossibilità oggettiva. Si vuol dire, cioè, che l?art. 6 CEDU legittima la lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale (pre-trial) ogni qual volta il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante e, ciò nonostante, non vi sia riuscito per circostanza a lui non imputabili ed oggettivamente insuperabili". Il Tribunale dichiara espressamente di essere consapevole delle obiezioni a siffatta tesi e, però, "diverse conclusioni, esporrebbero al rischio di un processo sempre assolutorio quante volte la parte offesa sia divenuta, per motivi estranei alla sua presunta volontà di sottrarsi al processo, irreperibile, con vulnus al dovere costituzionale della repressione dei crimini che pure costituisce un baluardo irrinunciabile della Grundnorm italiana". (Altalex, 3 marzo 2009. Nota di Stefania Buffone) Tribunale di Lamezia Terme Sentenza 26 gennaio 2009, n. 26 (Pres. ed est. Giuseppe Spadaro) ...omissis... SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 4 marzo 2008, il Giudice disponeva il rinvio a giudizio degli imputati per il reato loro ascritto in rubrica. Aperto in dibattimento, in data 9 maggio 2008, il Collegio dichiarava la contumacia degli imputati che, regolarmente citati in giudizio, non erano comparsi. Su richiesta del P.M., ritualmente ammessa, veniva escusso il teste C, maresciallo ordinario in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di R. L?Ufficio di Procura richiedeva, altresì, l?escussione della parte offesa, BK, la quale, però, non compariva all?udienza fissata dal Tribunale. Il pubblico ministero riferiva, al riguardo, che vane erano state le ricerche del BK il quale, residente in Bergamo, aveva avuto domicilio in S per breve tempo. All?udienza del 13 ottobre 2008, il Collegio disponeva l?espletamento di ulteriori atti di indagine deputati ad accertare l?esatto recapito della parte offesa: l?esito delle investigazioni era infruttuoso posto che risultava come il BK fosse ?trasmigrato in altra località allo stato sconosciuta? (cfr. verbale di vane ricerche dei C.C. in atti). Preso atto dell?esito vano delle ricerche, il P.M. all?udienza del 23 gennaio 2009, chiedeva l?acquisizione del verbale di S.I.T. reso dalla parte offesa in data 12 aprile 2005. L?Avv. M si opponeva all?istanza, ritenendo l?acquisizione in contrasto con l?art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell?Uomo (art. 6 CEDU). Il Tribunale, con ordinanza interlocutoria resa in pari data, accoglieva la richiesta del P.M. e dispone conformemente. I difensori degli imputati depositavano scritti difensivi. Esaurita l?istruzione dibattimentale, il processo veniva definito con sentenza letta in udienza nel dispositivo che dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto in rubrica. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli atti versati nel fascicolo del procedimento consentono di poter ritenere raggiunta la prova in ordine alla responsabilità penale degli imputati. Depone verso la piena sussistenza del fatto costituente reato non solo la testimonianza acquisita al demanio probatorio (del mar.llo C) ma anche il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa ai carabinieri di N in data 12 aprile 2005 (omissi). E? opportuno, allora, preliminarmente soffermarsi sulla utilizzabilità del suaccennato verbale. 1. Il verbale acquisito agli atti, del 12.4.2005, contiene le dichiarazioni rese, in tale data, dalla parte offesa BK ai C.C. di N, nell?imminenza dei fatti per cui è stata esercitata l?azione penale. Evocata in giudizio per introitare in dibattimento siffatte dichiarazioni nel contraddittorio delle parti, la parte offesa è risultata irreperibile. Nonostante il supplemento di ricerche, il suddetto BK è risultato trasferito in altra località tuttora sconosciuta. Ed, invero, le ricerche sono state accorte e si sono snodate, anche, attraverso la visura delle carceri onde verificare se il BK non si trovasse, al momento, in regime di detenzione. Ma anche questo esame ha dato esito negativo. Alla luce della suaccennata circostanza, il Collegio a richiesta del P.M., ha disposto la acquisizione del verbale de quo ai sensi dell?art. 512 c.p.p. che consente la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. 1.1. Tale norma prevede una forma di irripetibilità sopravvenuta ed estrinseca di atti assunti in sede di indagini preliminari e, quindi, la possibilità di "ripescaggio" di tale materiale probatorio, di cui imprevedibilmente ne sia divenuta impossibile la ripetizione. Due, quindi, sono le condizioni necessarie per l'operatività della norma in questione, che costituisce un'eccezione al principio dell'oralità del processo: a) sopravvenienza di una situazione imprevedibile nel momento in cui l'atto è stato assunto; b) non reiterabilità dell'atto per effetto di una situazione non ordinariamente superabile. Quanto alla non reiterabilità dell?atto, essa emerge ictu oculi dalla irreperibilità del dichiarante che è il solo che potrebbe rendere le dichiarazioni che costituiscono l?oggetto del verbale ?ripescato?. Altro va detto in ordine al presupposto operativo della l?imprevedibilità della circostanza che impedisce la ripetizione dell?atto. Ed, invero, qualora, al contrario, l?evento impeditivo fosse prevedibile ? come correttamente osserva la difesa ? sarebbe, allora, possibile attingere dallo strumento di conservazione della prova di cui all?art. 400 c.p.p. (incidente probatorio). Ma nel caso di specie la sopravvenuta irreperibilità del BK non era affatto prevedibile. Le forze di polizia disponevano di un indirizzo certo che identificava, chiaramente, la residenza in Bergamo della parte offesa. Non emergevano, inoltre, condizioni soggettive o circostanze che suggerissero propositi (imminenti) di dispersione o affini tenuto conto, anche, dell?id quod plerumque accidit applicato al contesto specifico di riferimento. Altrimenti detto: era improbabile che la prova si sarebbe dispersa. Si perviene a siffatte conclusioni adottando lo schema di ragionamento della cd. prognosi postuma ovvero guardando ai fatti collocando l?osservatore nel tempo e nello spazio esistente al momento preso di mira dal Giudice. Ebbene: il BK non aveva neanche sporto querela. Non aveva, cioè, neanche inteso avviare un proposito risarcitorio nei confronti degli imputati né, peraltro, era a conoscenza del seguito delle indagini o del loro avvio. Insomma: ascoltato per iniziativa della P.G., non aveva posto nessun tassello significativo che avrebbe potuto indurlo, ad es., a lasciare il territorio. Ma vi è di più: la irreperibilità nel caso di specie non dipende, allo stato degli atti, da volontaria sottrazione alle Autorità posto che il BK non ha neanche conoscenza delle ricerche a suo carico. Si tratta, piuttosto, di un caso di migrazione in località sconosciuta per motivi affatto prevedibili quali possono essere quelli personali o le sopravvenienze di vita. Le considerazioni avversarie ? introdotte dalla difesa ? non sono idonee a sconfessare il suddetto giudizio: secondo l?insegnamento della Suprema Corte, infatti, (ex multis, Cassazione penale, sez. IV, 13 aprile 2007, n. 24863) la valutazione dell??imprevedibilità dell'evento", che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e ne legittima la lettura, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale ? come ha fatto questo Collegio - deve formulare in proposito una "prognosi postuma" (con riguardo al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento), che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica (ciò che nella specie, secondo questo Tribunale, appare vidimato dal giudizio assunto allorché, tra l?altro, si evidenzi che all'epoca dell'escussione da parte della polizia giudiziaria il dichiarante aveva il permesso di soggiorno e viveva stabilmente nella località si San Mango). A nulla varrebbero, poi, le eventuali sopravvenienze successive al rinvio a giudizio degli imputati posto che l'imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la parte processuale poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Cassazione penale , sez. III, 13 febbraio 2007 , n. 25110). La specifica qualitas della parte offesa, infine, è pienamente compatibile con il giudizio di imprevedibilità. La condizione di cittadino extracomunitario, infatti, non è in sé assolutamente idonea a far propendere per un giudizio di prevedibilità del suo allontanamento (Cassazione penale , sez. III, 22 aprile 2004 , n. 23282), anche nel caso in cui, peraltro, si tratti di soggetto privo di permesso di soggiorno (v. Cassazione penale, sez. I, 23 marzo 2006 , n. 16210: il fatto che il cittadino extracomunitario sia privo di titolo per il soggiorno in Italia non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e la sua assenza nel dibattimento; di conseguenza nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione è possibile dare lettura in dibattimento delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini preliminari). Corrobora il principio di diritto sposato da questo Collegio, la recente decisione Cassazione penale, sez. I, 17 marzo 2008 , n. 17212: ?sono utilizzabili le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, da persona divenuta irreperibile, quando l'irreperibilità, pur se volontaria, sia del tutto imprevedibile e non risulti indotta dalla scelta di sottrarsi al dibattimento? (nella specie, è stata ritenuta corretta l'utilizzazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al P.M. da cittadina extracomunitaria). Non va sottaciuto, peraltro, che, secondo l?insegnamento delle Sezioni Unite (Cassazione penale, sez. un., 28 maggio 2003 , n. 36747), ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, a norma dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali integra un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. Per le ragioni sin qui illustrate, conclusivamente, il Collegio afferma che l?allontanamento e l?irreperibilità del BK erano assolutamente imprevedibili, circostanza che legittima il ricorso all?art. 512 c.p.p. come è avvenuto nel caso di specie per l?atto di verbale acquisito al fascicolo d?ufficio mediante lettura. 1.2. Nella scelta adottata da questo Collegio, non vi è alcuno strappo al tessuto connettivo dell?art. 111 Cost. e, per esso, dell?art. 526 c.p.p. Secondo i canoni del Giusto Processo (art. 111, comma III, cost.), la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (recepito nell?art. 526, comma 1-bis c.p.p.). Il punto di partenza è il rilievo che caratterizza il divieto sopra trascritto: il dichiarante deve essersi volontariamente sottratto all?interrogatorio. Così non è nel caso di specie. La volontà intenzionale di non farsi interrogare, infatti, non può presumersi o ritenersi implicita nella irreperibilità. L?automatismo in parola è stato escluso (e bocciato) dall?importante arresto nomofilattico Cass. pen., Sez. Un., 28 maggio 2003 , n. 36747: alla irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali ?non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore?. La situazione di accertata "irreperibilità" ? dunque - non può essere "tout court" equiparata alla volontaria sottrazione all'esame di cui all'art. 526/1bis c.p.p., che presuppone, comunque, la potenziale attuabilità dell'audizione. Ed, invero, nel caso di specie, la volontà specifica di sottrazione è senz?altro da escludere, se non altro alla luce degli elementi di fatto di cui è si è già dato atto. Orbene, il problema è, allora, di coordinamento: come si conciliano, cioè, l?exceptio di cui all?art. 512 c.p.p. e la regula juris di cui all?art. 526 c.p.p. La soluzione, invero, è agevole. In un ragionevole equilibrio tra tutela del principio del contraddittorio nella formazione della prova ed esigenza accertativa del processo, è possibile affermare che la regola della partecipazione del difensore dell'indagato/imputato all'assunzione della prova, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione del difensore del soggetto ad essa interessato, non trova applicazione nei casi di sopravvenuta impossibilità della prova, sempre che tale evento si sia verificato nei crismi della legalità disegnata dall?art. 512 cit. Ed, allora, la regola contenuta nell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63), subisce un'eccezione nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari trovi il suo fondamento nella legittima applicazione degli artt. 512 e 513 c.p.p., e, specificamente, nell'acclarata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, rigorosamente accertata mediante l'espletamento di accurate ricerche, il giudizio di prognosi postuma della imprevedibilità della irripetibibilità, l'assenza di una volontaria e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all'esame in contraddittorio. Tale situazione configura, infatti, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111 Cost., comma 5 (Cass, Sez. 4^, 10 dicembre 2004, n. 5821, rv. 231303; Cass., Sez. 2^, 18 ottobre 2007, n. 43331, rv. 238198-99; Cass., Sez. 3^, 20 ottobre 2007, n. 41063, rv. 237641). L?indirizzo è, oggi, jus receptum. Le stesse Sezioni Unite già menzionate, hanno affermato che anche dopo la modifica dell'articolo 111 Cost. con l'introduzione dei principi del c.d. "giusto processo", possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento, ex art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, atteso che tale situazione configura una delle ipotesi di oggettiva e concreta impossibilità di formazione della prova in contraddittorio previste dal precetto costituzionale (art. 111/5° Cost.:"la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio... per accertata impossibilità di natura oggettiva ..."). In sostanza, il sistema, pur muovendosi, in coerenza col dettato costituzionale, nella prospettiva di privilegiare la forza confutatrice del confronto tra accusato e accusatore, non trascura di considerare il caso in cui tale confronto diventi oggettivamente impossibile, onde recuperare, in linea con la deroga pure prevista dalla Costituzione (art. 111/5°), il precedente narrativo. 1.3. Va, infine, esaminata l?eccezione di violazione dell?art. 6 della CEDU. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) è stata ratificata dallo Stato italiano con la Legge 4 agosto 1955, n. 848. Ai sensi dell?art. 6, comma III, lett. d) l?imputato ha diritto ?ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico?. La norma deve orientare l?interpretazione dei Giudici e costituisce, al contempo, parametro di costituzionalità. Ed, infatti, la Corte costituzionale, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi (cfr. Corte costituzionale, sentenza 39/2008). Va, però, escluso il potere di disapplicazione: le norme CEDU, infatti, vanno distinte dalle norme comunitarie perché, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi (Corte costituzionale, sentenze 22 ottobre 2007 nn. 348 e 349). Ed, allora, nell?odierna fattispecie, esclusa la possibilità di disapplicare l?art. 512 c.p.p. deve verificarsi, stando alle censure della difesa, se esso sia o non in contrasto con l?art. 6 della CEDU, verifica che, se affermativa, legittimerebbe il sospetto di incostituzionalità della norma. La verifica richiama, necessariamente, l?interpretazione della norma di riferimento, come data dalla Corte di Strasburgo. La decisione citata dalla difesa appare, invero, risalente e, comunque, superata dal recentissimo arresto ?Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 4 novembre 2008?, resa nel caso Demski c/ Polonia. Nell?arresto in esame, il ricorrente (Demski) lamentava la violazione dell?art. 6 della Cedu, in relazione alla condanna emessa nei suo confronti dalle autorità giudiziarie polacche per violenza sessuale ai danni di una minorenne, in quanto il giudizio di colpevolezza era stato fondato sulla prova decisiva costituita dalla testimonianza della parte offesa, acquisita nel corso delle indagini e di cui era stata lettura in dibattimento, perché non reperita. La Corte, nella fattispecie in commento, ha, in effetti, ravvisato la violazione della citata norma ma ha, al contempo, ricordato i principi che devono regolare l?acquisizione della prova dichiarativa ?decisiva?: se non è preclusa l?utilizzazione, come prova, di dichiarazioni rese nella fase ?pre-trial?, è necessario che i diritti della difesa siano comunque rispettati, fornendo all?imputato ?un'occasione sufficiente ed adeguata? per confrontarsi con il testimone che depone contro di lui (v. CEDU: Saïdi v. France, judgment of 20 September 1993, Series A no. 261-C, p. 56, § 43; Kostovski v. the Netherlands, judgment of 20 November 1989, Series A no. 166, p. 20, § 41; and Unterpertinger v. Austria, judgment of 24 November 1986, Series A no. 110, p. 14, § 31). La Corte ha ritenuto che nel caso di specie le autorità giudiziarie, dopo un primo tentativo infruttuoso di notificare la citazione in Polonia, pur sapendo del trasferimento all?estero della testimone, non avessero compiuto alcuno ?ragionevole sforzo? per ottenerne la presenza. Il presupposto violativo della norma è, allora, che l?Autorità Giudiziaria abbia adempiuto a quello sforzo ragionevole che le viene richiesto, sforzo che non può (e non deve) tramutarsi in un obbligo inesigibile, quale, ad es., il superamento dell?impossibilità oggettiva. Si vuol dire, cioè, che l?art. 6 CEDU legittima la lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale (pre-trial) ogni qual volta il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante e, ciò nonostante, non vi sia riuscito per circostanza a lui non imputabili ed oggettivamente insuperabili. Nel caso Demski, infatti, le autorità ?sapevano? che la dichiarante (poi non comparsa in udienza dibattimentale) si era trasferita all?estero e, dunque, pur potendola reperire, non si erano mobilitate. Esattamente l?opposto di quanto accaduto nell?odierno procedimento. Ma vi è di più: secondo la Corte la violazione dell?art. 6 cit. presuppone che la condanna si fondi in misura pressoché esclusiva sulle dichiarazioni dl testimone assente (cfr. Corte europea dir. uomo , sez. III, 13 ottobre 2005 , n. 36822); violazione che, dunque, non sussiste quando altre fonti concorrano al giudizio di responsabilità. Orbene, nel caso in esame, fonte primaria e privilegiata è la testimonianza del maresciallo Coppola che viene ad essere convalidata e confortata dalle dichiarazioni della parte offesa. Non ignora questo Collegio che il caso specifico del teste irreperibile, coadiuvato da dichiarazioni dibattimentali dell?agente verbalizzante, rappresenta, allo stato, un punto di dibattito e discussione tra Corti interne e Corte europea, se non altro all?indomani dell?arreso CEDU del 19 ottobre 2006, n. 62094 con cui si è affermato che la condanna dell'imputato non può essere fondata, esclusivamente o in modo determinante, sulle dichiarazioni rese, durante le indagini preliminari, da soggetti successivamente divenuti irreperibili, e quindi acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., anche se ad esse si aggiungono le dichiarazioni "de relato" di un agente di polizia esaminato nel dibattimento. E, però, si tratta di un obiter dictum da contestualizzare nell?interezza dell?ordito motivazionale e da rileggere attraverso le specificazioni della sentenza CEDU del 4 novembre 2008 così da reperire il giusto bilanciamento che, a parere di questo Collegio, è proprio nello sforzo profuso dall?Autorità Giudiziaria nella ricerca del teste irreperibile. Diverse conclusioni, peraltro, esporrebbero al rischio di un processo sempre assolutorio quante volte la parte offesa sia divenuta, per motivi estranei alla sua presunta volontà di sottrarsi al processo, irreperibile, con vulnus al dovere costituzionale della repressione dei crimini che pure costituisce un baluardo irrinunciabile della Grundnorm italiana. Conclusivamente, ai sensi dell?art. 512 c.p.p., il verbale di cui si discute va acquisito agli atti come in effetti è avvenuto. 2.Nel merito può essere affermata la responsabilità degli imputati. Primaria fonte di prova è la testimonianza resa dal maresciallo C all?udienza del 23 gennaio 2009. Il teste ha riferito di avere ricevuto, in data 12 aprile 2005, una informazione confidenziale che rappresentava che un cittadino marocchino (la parte offesa) era stato vittima di atti violenti e vessazioni al fine di estorcere somme di denaro. Da qui la SIT di cui al verbale acquisito ai sensi dell?art. 512 c.p.p. Il teste è, peraltro, abbastanza puntuale nei riferimenti fattuali: dichiara, su domanda del P.M., che al BK era stato intimato di dare una somma di denaro per una presunta cessione in suo favore di sostanza stupefacente. Riferisce di atti violenti e minacce verbali. In particolare i prevenuti lo avrebbero raggiunto presso il suo domicilio sfondando la porta di ingresso. I rapporti trovano conferma nei tabulati telefonici acquisiti che, effettivamente, registrano uno scambio di telefonate tra la parte offesa ed il M. La stessa polizia ha effettuato riscontri specifici diretti ad accertare la credibilità delle dichiarazioni allora consegnate alla P.A. dal BK. Questo, secondo la deposizione dell?agente, aveva riferito di aver ricevuto una chiamata dal M in data 11 aprile 2005: sul tabulato, la telefonata in parola, risultava puntualmente. Le dichiarazioni della parte offesa sono, comunque, significative. Va precisato che esse appaiono assolutamente genuine posto che il BK non aveva alcuna intenzione di denunciare il fatto e tenuto conto, altresì, che questo aveva ?paura di ritorsioni?, circostanza che lo aveva indotto a non sporgere querela. Il BK riferisce che gli imputati, insieme, si erano recati presso il suo domicilio (oratorio di S), irrompendo nell?abitazione sfondando una porta. Con tono minaccioso avevano, dunque, dichiarato: ?devi darmi i soldi perchè i giorno scorsi ti ho dato un pezzo di fumo; forse non hai capito, devi darmi i soldi, che sono anche di FB; ti do tre o quattro giorni di tempo, poi devo avere i soldi altrimenti ti succede qualcosa di brutto?; ?quando chiamano gli amici, devi rispondere. Ti ha pagato G? Vedi che devi avere i soldi?. La ricostruzione dei fatti è, allora, facilmente ricostruibile. Gli odierni imputati avevano consegnato al BK, presumibilmente, del ?fumo? (sostanza stupefacente). Quale corrispettivo avevano preteso, probabilmente, somme particolarmente esose, sfruttando l?occasione della cessione quale momento per lucrare ai danni del cittadino extracomunitario. Le resistenze di questi, dinnanzi alle richieste, avevano indotto i prevenuti a minacciarlo di un male ingiusto qualora non avesse inteso pagare. Il BK, tuttavia, non cedeva alle minacce. Può dirsi integrato, nei fatti, il delitto di estorsione, in forma tentata. Il reato ex art. 629 c.p. punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di una violenza privata caratterizzata dall'ulteriore evento del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, caratterizzata dalla privazione della libertà di autodeterminazione nelle disposizioni patrimoniali del soggetto passivo (Cass. pen., Sez. II, 18/11/2005, n.44319). Il tentativo richiede l'idoneità degli atti che va valutata con giudizio ex ante e tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive e concrete relative alla fattispecie (Cass. pen., Sez. II, 15/06/2004, n.43209): orbene, nel caso di specie, è indubbio, alla luce delle circostanze, che gli atti furono diretti in modo non equivoco a realizzare l?evento stante la intensa componente offensiva degli elementi oggettivi fattuali costituenti la minaccia intesa ad ottenere il bene oggetto di estorsione (il denaro). Gli imputati si recano dalla parte offesa, prima insieme, irrompendo nella sua abitazione; poi torna il M, tentando, di nuovo, una effrazione stavolta non riuscendovi. L?elemento soggettivo è, peraltro, evidente laddove si valorizzi la esatta componente finalistica delle dichiarazioni oggetto dell?imputazione. Ricorre l?aggravante di cui all?art. 628, comma III, n. 1 ? come richiamata dall?art. 629, comma II, c.p. ? poiché i soggetti hanno realizzato la condotta tentata in forma plurisoggettiva partecipando al medesimo disegno criminoso. Il numero di ?due? è, all?uopo, sufficiente. Va osservato, infatti, che in tema di estorsione, la ratio dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 629, 2° comma, c. p., si lega alla obiettiva pericolosità del fatto e alla maggiore efficacia intimidatrice della presenza di più persone, ancorché la violenza o minaccia sia stata posta in essere da una sola persona; ne consegue che - all'infuori di un concorso circoscritto alla fase di preparazione o ideazione del delitto, in cui sarà applicabile, ricorrendone gli estremi, la norma dell'art. 112, n. 1, c. p. (cinque o più persone) - sussiste l'aggravante di cui al 2° comma, art. 629 c. p., anche nel caso di due o più compartecipi (cfr. Cass. pen., 05/06/1987; Cass. pen., 11/02/1983). Ricorre, altresì, per il M la recidiva contestata. 3. Quanto alla commisurazione della pena, occorre fare applicazione delle regole di cui all?art. 133 c.p. Secondo il prudente apprezzamento del Collegio, vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante e, quanto al M, anche alla recidiva. La pena va determinata nel minimo e ridotta ai sensi dell?art. 56 c.p. Ne consegue la condanna degli imputati alla pena di anni 2 (due) di reclusione ed euro 300,00 (trecento) di multa ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Il fatto è stato commesso in data anteriore al 2 maggio 2006. Quanto, tuttavia, alla ricorrenza delle condizioni per condonare la pena (art. 1 ed art. 2, lettera a, numero 20 legge 31 luglio 2006 n. 241) si aderisce al prevalente indirizzo giurisprudenziale che rimette la questione al giudice dell?esecuzione. P.Q.M. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. , dichiara M e B colpevoli del reato loro ascritto in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante e, quanto al M, anche alla recidiva, li condanna alla pena di anni 2 (due) di reclusione ed euro 300,00 (trecento) di multa ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali; visto l?art. 544 c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione Lamezia Terme lì 26 gennaio 2009 Il Presidente ed estensore Dott. GIUSEPPE SPADARO Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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PAKISTAN, ATTENTATO CONTRO I GIOCATORI DI CRICKET - 4,5 MLD $ PER GAZA GORDON BROWN VOLA DA OBAMA - PERDITE AIG PER 62 MLD $ - FANNIE MAE E FRED MAC AL GOVERNO? - HILLARY TENDE L (sezione: Giustizia)

( da "Dagospia.com" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

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Nella sua apparizione, l'uomo che è stato presidente della Giunta di Galizia negli ultimi quattro anni ha riconosciuto il "disincanto" che ha lasciato la sua gestione. EL MUNDO - "Il Pnv riterrà una "aggressione politica" la sua uscita dal potere": il Pnv (Partito nazionalista basco) ha chiarito ieri che le opinioni lanciate contro il Pse-Ee (i socialisti baschi) nel corso della campagna elettorale, in cui si segnalava che l'estromissione di Juan José Ibarretxe avrebbe portato conseguenze, non erano semplici esercizi retorici tipici del periodo antecedente al voto. "Il Psoe attribuisce a Tourino la prima sconfitta di Zapatero": la prima grande battaglia politica persa da José Luis Rodríguez Zapatero ha già un martire: Emilio Perez Tourino. Il presidente in carica della Giunta di Galizia si è dimesso ieri. Gordon Brown 2 - FRANCIA LIBERATION - "Bisogna congelare gli affitti?": con la crisi, gli affittuari incontrano sempre più difficoltà a fine mese a fronte di canoni che continuano ad aumentare. "Carcere con il beneficio della condizionale richiesto contro i Tiberi": la procura ha giudicato il deputato sindaco del Quinto arrondissement di Parigi responsabile della frode elettorale organizzata per le comunali del 1995 e le politiche del 1997; pena identica chiesta per la moglie. LE FIGARO - "La Borsa di Parigi ai minimi da sei anni a questa parte": le perdite colossali del colosso delle assicurazioni americano AIG che hanno raggiunto nel 2008 circa 100 miliardi di dollari sconvolgono i mercati. Spazio poi alla politica. "Il primo incontro Hillary Clinton-Nicolas Sarkozy": a margine del vertice di Sharm elSheikh , il presidente francese si è intrattenuto con il segretario di stato americano. Sarkozy ha ribadito la volontà di ottenere risultati concreti sulla riforma del capitalismo mondiale nel corso della riunione del G20 il mese prossimo a Parigi. Medio Oriente. "La riconciliazione dei palestinesi, condizione degli aiuti internazionali a Gaza": circa 4,5 miliardi di dollari sono stati messi sul tavolo ieri nel corso del vertice di Sharm el Sheikh, per venire in soccorso dei palestinesi. 3 - GERMANIA SUEDDEUTSCHE ZEITUNG - "Morti in agguato a giocatori di cricket" della nazionale di Sri Lanka. A Lahore in Pakistan un gruppo di uomini mascherati e armati hanno fatto fuoco contro il pulmann che trasportava la squadra e contro la scorta ferendo degli atleti e uccidendo diversi poliziotti. "Il Bund respinge piano di salvataggio per Opel": progetto senza valore. La bozza per il risanamento della casa automobilistica di Ruesselsheim per il momento non piace né al ministro delle Finanze federale, Peer Steinbrueck (Spd) né al collega dell'Economia Karl-Theodor zu Guttenberg (Cdu). Non tanto da consentire alla controllata di GM di accedere agli aiuti pubblici. Scetticismo derivante dal timore che i fondi federali vadano a finire in America. Hillary FAZ - "Karlsruhe vieterà le ESD1?": oggi la Corte costituzionale federale deciderà se e a quali condizioni autorizzare l'utilizzo di macchine per il voto elettronico. Questione aperta dall'ottobre 2006 quando una macchina marchio Nedap modello ESD3B in un solo minuto fu manomessa da pirati informatici tedeschi e olandesi. Molti comuni tedeschi aspettano con ansia il verdetto del Secondo Senato: hanno già acquistato gli elaboratori per cifre non certo trascurabili. DIE WELT - "La Cdu in Turingia tiene duro su Althaus, nonostante l'accusa" di omicidio colposo. Il governatore del Land di Erfurt rischia fino a 3 anni di carcere per l'incidente sciistico capitatogli lo scorso 1 gennaio su una pista di Riesneralm in Stiria in seguito al quale una donna slovacca di 41 anni ha perso la vita. Le elezioni regionali per il rinnovo del parlamento si terranno il 30 agosto prossimo e, ribadiscono i compagni di partito del ministro-presidente uscente, il loro candidato sarà di nuovo lui. "La pace nella striscia di Gaza non si può comprare": la Conferenza dei paesi donatori metterà a disposizione oltre 4 miliardi per la ricostruzione della regione. Tuttavia non è pensabile ricostruire Gaza senza rafforzare Hamas. Hamas annuncerà inevitabilmente la ricostruzione come una vittoria. Così i giorni del dopo-guerra potrebbero trasformarsi in giorni che precedono la guerra. TAGESSPIEGEL - Berlino e il progetto Smiley: "Senato vuole lista locali che non rispettano le norme igieniche in tutti i distretti": il quartiere Pankow ha dato il via all'iniziativa e ieri sul sito del distretto-pilota c'erano le prime liste (positiva e negativa) di punti di ristoro e punti vendita di prodotti alimentari. E se un locale riceve lo Smiley che sorride con accanto la scritta: "Tutto pulito" significa che la prova dell'ufficio competente è stata superata. AIG "Prezzi rottamati": gli sconti sulle auto hanno raggiunto livelli record. Ma quando l'incentivo per la rottamazione - in Germania definito "bonus-ambiente"/Umweltpraemie - non ci sarà più, la crisi del settore potrebbe aggravarsi. 4 - GRAN BRETAGNA THE GUARDIAN - Il quotidiano apre con un reportage da Peshawar: "Gruppi rivali di talebani fanno fronte unico per lottare contro le forze internazionali in Afghanistan. "Visita di Brown a Obama" mentre i mercati affondano: il premier britannico chiederà al presidente americano di portare avanti uno sforzo congiunto per prevenire una recessione globale. "AIG registra la perdita più consistente nella storia americana": la compagnia d'assicurazione americana ha perso 61,7 miliardi di dollari, il governo l'aiuta con 30 miliardi di dollari. Hillary Clinton in Medio Oriente: il segretario di stato americano vuole portare la Siria al tavolo della pace. THE INDEPENDENT - "Il Science Museum accusato di legami con Israele": una delle più prestigiose istituzioni pubbliche britanniche accusato di aver aiutato ricerche di università israeliane poi utilizzate nell'offensiva contro Gaza. Sondaggio: "Maggiore fiducia ai Tories sull'economia" e, in generale, il 44% degli elettori britannici voterebbe per i conservatori, solo il 28% per i laburisti. THE TIMES - Gordon Brown vola negli Stati uniti alla ricerca di una "special relationship" con il presidente americano Barack Obama: i colloqui di Washington centrati sull'economia piuttosto che sull'alleanza militare. "Clinton tende la mano alla Siria": una rapida stretta di mano e poche parole tra il segretario di stato americano e il ministro degli esteri siriano. THE FINANCIAL TIMES - "Giornata drammatica per i mercati mondiali": Wall Street tocca i minimi storici dal 1997 mentre cresce la paura sulla salute finanziaria della banche. "Perdite Aig per 62 miliardi di dollari": i risultati del quarto trimestre confermano l'andamento negativo dell'American International Group che nel 2008 ha perso 100 miliardi di dollari. "La Polonia rinnova impegno ad entrare nell'eurozona in tempi rapidi": Varsavia punta al 2012- 5 - STATI UNITI THE NEW YORK TIMES - Apertura dedicata al crollo dell Dow Jones, sceso sotto la soglia psicologica dei 7mila punti per la prima volta dall'ottobre del 1997. Il quotidiano della Grande Mela svela (ma la notizia era stata data ieri anche dal quotidiano russo Kommersant) che il presidente Barack Obama ha inviato il mese scorso una lettera segreta al presidente russo Dmitri Medvedev in cui offre la possibilità di sospendere il piano per lo scudo antimissili in Europa se Mosca fermerà l'Iran nei suoi programmi nucleari. Il Dipartimento di Giustizia rende pubblici documenti che testimoniano come dopo l'attacco dell'11 Settembre 2001 l'allora presidente George W. Bush trasferì ampi poteri all'esercito entro i confini degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo. Il governo americano potrebbe definitivamente prendere le redini di Fannie Mae e Freddie Mac, i due colossi del prestito immobiliare già passati in buona parte sotto il controllo del Tesoro. Progressi in Afghanistan nella difesa dei diritti delle donne. THE WASHINGTON POST - Crisi economica, il crollo dei mercati dimostra che le azioni finora intraprese dai governi hanno fallito. Piano antimissili, Obama apre alla Russia. [03-03-2009]

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PER LA POLTRONA LE TOGHE BLOCCANO LA GIUSTIZIA (sezione: Giustizia)

( da "Wall Street Italia" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Per la poltrona le toghe bloccano la giustizia --> Trasferimenti, promozioni e assegnazioni di incarichi: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso. E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi

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Cassinelli emenda D'Alia, un passo avanti (sezione: Giustizia)

( da "Apogeonline" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

1 Commento Novità per il 50-bis Cassinelli emenda D'Alia, un passo avanti di Elvira Berlingieri On. Roberto Cassinelli (Pdl) 03 Mar 2009 Mentre il decreto sicurezza è ancora fermo alla Camera dei Deputati, il deputato del Pdl si fa portavoce delle proteste della rete e presenta una sostanziale modifica al maldestro emendamento che punisce i reati di opinione su internet. Non risolve ancora tutti i problemi, ma esclude almeno le coseguenze più disastrose La bufera di critiche suscitata dall'emendamento proposto dal senatore Gianpiero D'Alia nel pacchetto sicurezza sembra avere toccato non solo gli utenti e i destinatari della norma, ma anche le istituzioni. Mentre il pacchetto sicurezza è ancora all'esame della Camera, il senatore Roberto Cassinelli fa sua e diffonde dal proprio blog una proposta di emendamento presentata alle Commissioni Affari istituzionali e Giustizia che, sempre per lo specifico caso dei reati di opinione, responsabilizza l'utente e il gestore dello spazio in seconda battuta, ed elimina l'obbligo di filtraggio da parte degli Isp. Come scrive il senatore sul suo blog nel presentare la proposta, l'emendamento è stato riscritto per evitare le pesanti conseguenze della precedente proposta D'Alia: «Ne va anche della credibilità del Parlamento, che altrimenti darebbe l'impressione di voler legiferare su argomenti tecnici senza avere le conoscenze per farlo». La disponibilità del senatore è esemplare, e dopo un incontro organizzato dal settimanale L'espresso con vari blogger, si è reso disposto a raccogliere le opinioni degli utenti e frutto di quell'incontro è un wiki dove è possibile apportare proposte di modifica al testo che emenda l'articolo di D'Alia. Sempre Cassinelli si è fatto promotore, nello scorso novembre, di una proposta di legge intesa a modificare la disciplina in materia di stampa nella parte in cui si definisce il prodotto editoriale e in relazione alla vigente disciplina in materia di stampa clandestina. Abbiamo già ampiamente esaminato che cosa accadrebbe se la proposta D'Alia diventasse legge sotto i profili delle conseguenze per i reati di opinione, così come abbiamo anche discusso della proposta Carlucci per il divieto di anonimato esteso a chiunque inserisca contenuti in rete e per l'estensione integrale della legge stampa a tutte le questioni di diffamazione. Rimangono, quindi, da esaminare le prospettive future che potrebbero derivare dall'approvazione delle proposte di Cassinelli. I reati di opinione La questione dei reati di opinione in rete, oggetto dell'emendamento D'Alia, è sostanzialmente modificata dalla proposta Cassinelli sul solo piano procedurale: nessuno dei due si è operato per modificare le condotte già incriminate dal codice penale. Sebbene il codice risalga al 1930, gli articoli sopravvissuti ai vari interventi legislativi - l'istigazione a delinquere (414 c.p.) e l'istigazione a disobbedire alle leggi (415 c.p.) - sono stati colpiti dalla scure della Corte Costituzionale, la quale ha specificato come il comportamento che integra le condotte punibili «non é, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti». Il primo comma dell'emendamento Cassinelli così recita: Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività a mezzo internet, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento. Il primo rilievo è che si elimina l'ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, previsto invece dall'emendamento D'Alia, o dell'istituendo Comitato tecnico presso l'Autorità garante delle telecomunicazioni, previsto dalla proposta Carlucci. Nella proposta Cassinelli, come è giusto che sia, è il giudiziario a essere dotato di un nuovo provvedimento: il magistrato, infatti, ha il potere di emettere un ordine con decreto (soggetto alle stesse procedure di convalida, riesame e impugnazione dei sequestri, stante il richiamo all'articolo 321 del codice di procedura penale). I destinatari del provvedimento del giudice possono essere due: l'autore del contenuto in prima istanza e il gestore della piattaforma che lo ospita in caso di inerzia del primo. Vediamo come funziona. L'autorità procedente può, in caso di indagini su reati di opinione commessi attraverso le rete e in presenza di concreti elementi, intimare al presunto autore la rimozione preventiva e cautelare del contenuto. La persona indagata e intimata ha 24 ore per procedere alla rimozione. Il primo comma dell'emendamento dice testualmente che in caso di mancato adempimento l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione che può andare dai 1.000 e ai 70.000 euro per ogni giorno di ritardo. Solo nel caso in cui l'intimato si rifiuti di adempiere, e decorse 72 ore dalla notifica del decreto di rimozione all'intimato, l'autorità può emettere un ulteriore decreto in capo al gestore della piattaforma di hosting, il quale deve adempiere e rimuovere a sua volta il contenuto entro 48 ore pena una sanzione che può arrivare a 100.000 euro, commisurata ai giorni di ritardo. Le due procedure differiscono su un punto importante: mentre il fornitore può essere esentato dall'obbligo nel caso in cui non esiste la «possibilità tecnica di procedere senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al procedimento», non abbiamo nessuna eccezione per l'indagato-intimato. Se è giusto prevedere un limite all'ordine di rimozione al fornitore che tecnicamente è impossibilitato, pena l'interruzione del servizio offerto (o di una sua parte), altrettanto dovrebbe potere essere previsto per l'indagato-intimato. La questione assume rilievo, infatti, in considerazione delle molteplici vite che subisce il contenuto, una volta immesso in rete. In modo particolare, i contenuti dotati di feed Rss possono essere diffusi in rete da diverse piattaforme contemporaneamente e da diversi utenti, senza che l'originario autore possa averne coscienza. Se il contenuto sfugge Abbiamo già parlato diffusamente delle molteplici vite del contenuto in relazione alle conseguenze dell'emendamento D'Alia: le stesse considerazioni possono essere ripetute in questa sede, sebbene con diverse ripercussioni ai fini della colpevolezza dei soggetti coinvolti. L'impossibilità tecnica di rimozione, infatti, può fare sì che l'indagato-intimato non riesca ad adempiere entro i termini stabiliti e assoggettarlo, comunque, alla multa. Ma anche le persone terze che abbiano diffuso, consapevolmente o meno, i contenuti oggetto di indagine potrebbero vedersi indagati per concorso nel reato con l'autore originario. Facciamo l'ipotesi di un contenuto postato in un tumblelog, ovvero un blog che permette in modo semplificato la creazione di post che "citano" contenuti ospitati in piattaforme terze. La particolare caratteristica del tumblelog fa si che il contenuto originariamente citato possa essere citato da altri che usano la stessa piattaforma o tecnologia indipendentemente dalla permanenza del contenuto citato sulla piattaforma di origine. Significa che né la rimozione dalla piattaforma di origine, né quella dal primo (o secondo o terzo e così via) tumblelog che effettua la citazione si ripercuotono sulle altre citazioni. Né più e né meno di un testo che viene copiato e incollato su un altro sito, con la differenza che mentre citare incollando è una eccezione rara, nei tumblelog è la prassi della conversazione tra gli utenti della tecnologia. Gli stessi contenuti possono essere a loro volta incorporati in sistemi condivisi di gestione dei feed, come FriendFeed, o Google Reader, ma anche lo stesso Facebook, dove ciascun utente può importare feed da qualsiasi piattaforma. Anche in questo caso il problema del controllo di quello che ciascuno di noi immette in rete sia in modo originale che in modo derivato, cioè "citando" rischia di costituire un problema ove non conosciuto e non ponderato. In modo particolare, le conseguenze non desiderate possono essere la responsabilità dell'indagato originario in primo luogo, poiché questi potrebbe essere tecnicamente non in grado di rimuovere efficacemente il contenuto illegittimo, e la corresponsabilità di terzi rispetto all'indagine iniziale in concorso per avere contribuito alla diffusione dei messaggi incriminati. Corresponsabilità che dovrebbe essere comunque provata, poiché, in primo luogo, molte delle piattaforme di cui parliamo sono utilizzate da persone che non sempre parlano la stessa lingua, ma che potrebbero ugualmente contribuire a diffondere un messaggio che nemmeno intendono compiutamente. Inoltre, quando il contenuto è ripreso e citato, deve essere sempre effettuato un vaglio sotto l'aspetto del diritto di critica e discussione che, ove presente, escluderebbe l'ipotesi di concorso nel reato di opinione. Ma qual è, ai sensi del diritto vigente, la procedura che si segue quando un contenuto illegittimo viene diffuso in rete? Attualmente, quando un contenuto deve essere rimosso, si procede generalmente con il sequestro del server presso il gestore della piattaforma oppure, se la situazione concreta lo richiede e lo permette, si inibisce l'erogazione telematica del server stesso: lo si isola da internet. In alcuni casi, soprattutto quando il server che ospita I contenuti illegittimi fornisce servizi che andrebbero a ledere soggetti estranei al reato e che pubblicano contenuti legittimi, il sequestro e l'isolamento vengono evitati e si copiano, invece, i dati oggetto di indagine per assicurare agli inquirenti gli elementi per indagare mentre si cancellano i contenuti dal server in modo da impedirne l'accesso da parte del pubblico. I gestori delle piattaforme, quindi, già adesso sono tenuti a collaborare per favorire le indagini ed evitare, ove possibile, la diffusione dei contenuti quando questi possono aggravare le conseguenze del reato. La novità introdotta dalla proposta Cassinelli rispetto al diritto vigente, quindi, è quella di prevedere un ruolo specifico dell'autore del reato riguardo la rimozione che deve effettuare in prima persona e la sanzione pecuniaria come conseguenza del suo rifiuto a rimuovere i contenuti. Ma anche la creazione ad hoc di un ruolo specifico per il gestore della singola piattaforma che ospita i contenuti, il quale se non ottempera entro i tempi richiesti e sempre che sia possibile procedere alla rimozione, sarà anche esso soggetto a sanzione. Se la proposta è un alleggerimento rispetto all'emendamento D'Alia abbiamo, invece, un aggravio rispetto al diritto vigente. Un buon compromesso a tutela dell'utente potrebbe essere l'introduzione di una previsione specifica affinché l'utente non possa essere sanzionabile se non ha la possibilità oggettiva di eseguire la rimozione dei contenuti stessi, così come accade al gestore che non è sanzionabile se non ha la possibilità tecnica di intervenire. La raccolta delle prove Ulteriori quesiti pone la procedura della rimozione del contenuto affidata all'utente indagato e intimato sotto il delicato aspetto dell'acquisizione della prova. Il contenuto che deve essere rimosso, infatti, nel caso dei reati di opinione costituisce il corpo del reato. È ragionevole pensare che, poiché debbono sussistere «concreti elementi» che le autorità debbono analizzare prima di emettere il decreto imponente la rimozione, il contenuto sia stato già acquisito agli atti e l'indagato già informato della pendenza di un procedimento a suo carico. Se però la procedura prevista per tale decreto si richiama alla disciplina dei sequestri dove c'è l'apprensione di una "cosa" materiale, in questo caso ci stiamo riferendo a un contenuto puramente digitale e diffuso in rete. L'approvazione dell'emendamento potrebbe essere la sede ideale per iniziare a livello istituzionale un discorso più ampio sui mezzi di raccolta della prova informatica, prevedendo regole tecniche da rispettare in ogni fase del procedimento, compresa l'indagine. Tecnicamente, infatti, il contenuto digitale ha la caratteristica della malleabilità e modificabilità, a meno che non venga protetto da firma digitale. Si pone, quindi, la questione di che cosa avviene nel momento successivo alla rimozione del contenuto se la prova non è stata previamente raccolta con le dovute cautele (come potrebbe invece verificarsi attraverso l'esperimento di un incidente probatorio o attraverso le cautele osservate per gli accertamenti tecnici non ripetibili): può il soggetto indagato-intimato successivamente alla rimozione disconoscere il contenuto rimosso? La rimozione "volontaria" e antecedente all'accertamento del reato può avere un valore confessorio? Va detto che la rimozione prevista dall'emendamento ha caratteristiche preventive, cioè ha come scopo l'interruzione dell'attività criminosa e si propone di evitare che le conseguenze del reato possano protrarsi nel tempo con la permanenza del contenuto nella rete, ed è ragionevole pensare che venga preceduta anche dal sequestro del materiale presso il gestore, a fini probatori. Insomma, attraverso questo nuovo procedimento si aprono interessanti prospettive sotto diversi punti di vista. Neutralizzare Carlucci Un ultimo discorso deve essere fatto, per completezza di informazione rispetto ai recenti avvenimenti legislativi nel nostro paese, sulla proposta Cassinelli di modifica alla legge stampa. L'argomento è di particolare rilievo anche in relazione al recente provvedimento Carlucci che estenderebbe ai casi di diffamazione online tutta disciplina prevista dalla legge stampa. In commento al provvedimento Carlucci avevamo evidenziato le preoccupazioni in merito alle possibili conseguenze che potrebbero derivare da una applicazione della disciplina in materia di stampa così come è adesso. La proposta di Cassinelli, pensata prima del provvedimento Carlucci, neutralizzerebbe (ove accolta) le preoccupazioni evidenziate per l'estensione della legge stampa. La proposta di modifica della legge stampa di Cassinelli, infatti, muta il concetto di prodotto editoriale escludendo che in esso possano essere ricompresi siti e social network non riconducibili, di fatto, a testate telematiche. Secondo l'articolo 1 della proposta di legge, infatti, il prodotto editoriale che ricade sotto la disciplina della legge sulla stampa è solo quello realizzato su supporto cartaceo, mentre gli unici prodotti informatici che sono soggetti alla registrazione presso il tribunale e all'intera disciplina sulla stampa sarebbero: le edizioni telematiche di periodici cartacei; le testate telematiche che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge stampa; i prodotti editoriali pubblicati sulla rete il cui unico scopo o scopo prevalente sia quello di diffondere notizie di attualità, che siano gestiti «in modo professionale, oltre che dall'editore o proprietario, da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite», e che contenga inserzioni pubblicitarie il cui importo lordo annuale non sia inferiore a 50.000 euro annui. Grazie a questa modifica, qualora la proposta di Cassinelli venisse accolta, i blog non verrebbero toccati non solo dal provvedimento Carlucci (se divenisse legge la parte in cui estende la disciplina della legge stampa alla diffamazione) e dal disegno di legge Levi (qualora venisse ripreso e di cui abbiamo parlato a suo tempo), ma non potrebbero più temersi ipotesi di responsabilità oggettiva per omissione di controllo sui contenuti inseriti da commentatori in blog, social network e simili - previsti, invece, per i direttori e vice direttori responsabili dalla legge sulla stampa. Sempre in virtù di tali modifiche, Cassinelli ha proposto di abolire il reato di stampa clandestina che qualche mese fa aveva portato alla condanna di un blogger per avere omesso la registrazione del proprio sito, ritenuto dal giudice testata telematica a tutti gli effetti. La proposta del senatore, invece, cancella il reato di stampa clandestina e parla solo di «omessa registrazione o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore», sancendo una multa di 500 euro che può essere comminata solo a quelle testate telematiche che rientrano nella definizione sopra ricordata di "prodotto editoriale" e che omettano la registrazione o non ne riportino gli estremi in modo veritiero. Anche questa proposta non è esente da critiche (e meriterebbe una analisi dedicata) soprattutto nella parte in cui impone la registrazione al Tribunale indiscriminatamente per testate periodiche e non periodiche - queste ultime sinora soggette alla sola iscrizione al Roc. Inoltre l'abolizione del reato di stampa clandestina, una volta chiarito che i siti personali non organizzati imprenditorialmente non hanno l'obbligo di registrazione, si discosta dai motivi che hanno spinto la proposta, la quale - come si legge nella relazione di accompagnamento - ha lo scopo di chiarire la posizione dei siti web rispetto agli obblighi previsti dalla legge 62/01 in materia di editoria. Rimane il fatto che dalle istituzioni continuano ad arrivare messaggi contraddittori, ma non c'è che da sperare e augurarsi che si apra ancora di più un dialogo costruttivo. Elvira Berlingieri si occupa di diritto d'autore e proprietà intellettuale, tutela del software e diritto delle nuove tecnologie, conciliazione e mediazione. È consulente legale presso privati e pubbliche amministrazioni. Docente e relatore in diversi master e corsi di perfezionamento, tiene cicli di lezioni al master in e-Medicine dell'Università di Firenze. Ha pubblicato il manuale Legge 2.0, il web tra legislazione e giurisprudenza (Apogeo, 2008). In Rete: elvlog.wordpress.com

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Per la poltrona le toghe ingolfano la giustizia (sezione: Giustizia)

( da "Giornale.it, Il" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

n. 53 del 2009-03-03 pagina 0 Per la poltrona le toghe ingolfano la giustizia di Redazione Trasferimenti, promozioni e assegnazioni di incarichi: ormai ogni atto del Csm viene contestato con un ricorso. E mentre centinaia di liti tra toghe intasano i Tar, posizioni chiave di Procure e Tribunali restano vacanti per mesi Luca Fazzo - Enrico Lagattolla Milano - Giudici contro giudici. Uomini di legge che - forse per la prima volta - si sentono a loro volta vittime di una ingiustizia. Perché non hanno ricevuto il posto che volevano, che forse meritavano, anzi, che certamente meritavano. Oppure - altra ingiustizia! - perché vengono sfrattati dalle poltrone che occupavano da anni, a volte da decenni, e che ambivano ad occupare ancora. Colpa, in ogni caso, del Consiglio superiore della magistratura. Contro le decisioni del Csm piovono centinaia di ricorsi dei giudici che si sentono traditi dall?organo di autogoverno, cioè proprio dall?organo che dovrebbe tutelarne libertà, autonomia, diritti. E che, nel loro caso, ha clamorosamente fallito. Così dicono. Nella dura lotta tra giudici per le poltrone che contano, è sempre accaduto che qualche magistrato sconfitto imboccasse la strada - consentita dalla legge - del ricorso alla magistratura amministrativa: prima il Tar del Lazio, poi il Consiglio di Stato. Ma ora è diventata moda, alluvione, prassi costante. Non c?è quasi delibera del Csm che non venga impugnata da chi si è visto scavalcare per un posto di procuratore o di presidente di tribunale. Ricorsi, controricorsi, richieste di sospensiva, appelli incidentali, e poi su su fino all?ultimo gradino, la richiesta al Colle, l?istanza al presidente Napolitano affinché si scomodi a stabilire chi diamine ha il diritto di andare a dirigere la procura di Dronero o Roccacannuccia. Una montagna di carte e di ricorsi che intasa la già malconcia giustizia amministrativa. Ma, nelle intenzioni dei ricorrenti, tutto questo accade a fin di bene, nell?interesse non tanto del singolo appellante ma in quello superiore della giustizia. Ieri, 2 marzo, il Csm si è dovuto occupare di un?altra infornata di ricorsi. Una lettura istruttiva, quella dell?ordine del giorno. Vi si intravedono drammi di uomini ormai non più giovani, ombre di lotte fratricide, di rancori antichi e nuovi, di manovre correntizie. C?è il giudice Michelino Ciarcià, che fece domanda per presiedere il tribunale di Sciacca, e venne bocciato. Rifece domanda per il tribunale di Gela, e fu bocciato pure lì, e ora impugna tutto quanto. Col giudice Carminantonio Esposito il Csm è stato ancora più spietato: né il tribunale di sorveglianza di Firenze, né quello di Bologna, e nemmeno quello più modesto di Potenza sono stati ritenuti alla sua portata. Poteva Carminantonio Esposito non fare ricorso? Non poteva. Così, uno dopo l?altro, dal Nord al Sud (soprattutto) i giudici sconfitti si ribellano e nella marea di opposizioni contestano la «discrezionalità» delle delibere pronunciate dal Consiglio superiore della magistratura e gli avanzamenti di carriera che - dicono - terrebbero conto più dell?area politica di appartenenza che del curriculum. E insieme a loro si ribellano quelli che il Csm vuole costringere a lasciare una sedia che occupano ormai da troppi anni. Lo prevede una legge, che - come si è ammesso da destra e da sinistra - ha posto fine al malvezzo di procure e tribunali occupati a vita come satrapie, con i loro titolari che diventavano parte integrante e inamovibile del potere locale. Eppure c?è chi non si rassegna. A volte, si intuisce, perché la poltrona è importante. Più spesso perché lo è così poco da divenire una sinecura. Ci sono giudici che trovano intollerabile l?idea di lasciare dopo anni il tribunale di Oristano, il tribunale dei minori dell?Aquila, una sezione del tribunale di Frosinone. E fanno ricorso al Tar. Conoscono la legge, e non si arrendono con facilità, a costo di trasformarsi in stakanovisti del ricorso. Il giudice Vincenzo Serpotta, non avendo alcuna intenzione di mollare il posto di procuratore aggiunto a Catania, inanella quattro ricorsi uno dietro l?altro. Il dottor Domenico Platania (che pure vorrebbe andare a fare il procuratore a Ragusa, e per questo ha presentato un altro ricorso) si rivolge addirittura al Quirinale perché nel frattempo il Csm gli vuole togliere la seggiola di procuratore a Modica. E via di questo passo. Come vanno a finire, questa valanga di ricorsi? Male, quasi sempre. Ma intanto si è prodotta una valanga di carta, si è intasata ancora un po? la giustizia, e come effetto collaterale si è lasciata ancora un po? a bagnomaria una sede giudiziaria che magari aspettava da tempo il nuovo capo, che finalmente l?ha visto arrivare e che però non sa se il capo resterà lì davvero o verrà spodestato prima o poi da una sentenza del Tar del Lazio. Una delle cariche più importanti della Repubblica, quella di primo presidente della Cassazione, è rimasta per mesi e mesi in balia dei ricorsi incrociati. E negli ultimi mesi, una dopo l?altra, due poltrone di uffici giudiziari importanti - quella per la Procura generale di Venezia e per la Corte d?appello di Brescia e per un posto di procuratore aggiunto a Catania - sono tornate senza titolare sicuro dopo che il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso degli sconfitti, ha annullato le nomine faticosamente varate dal Csm. © SOCIETà EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano

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GERMANIA: CORTE COSTITUZIONALE, NO AL VOTO ELETTRONICO (sezione: Giustizia)

( da "Adnkronos" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

GERMANIA: CORTE COSTITUZIONALE, NO AL VOTO ELETTRONICO NON SI DEVE POTER VOTARE PERCHE' ESPERTI DI COMPUTER commenta 0 vota 0 tutte le notizie di ESTERI ultimo aggiornamento: 03 marzo, ore 11:56

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Bio-testamento, il Senato rallenta (sezione: Giustizia)

( da "Corriere.it" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Più tempo per mettere a punto le posizioni, divisioni all'interno di entrambi i Poli Testamento biologico, il Senato rallenta Slitta al 19 marzo la discussione in aula della bozza di pdl che vieta di interrompere alimentazione e idratazione Il presidente del Senato, Renato Schifani (Ansa) ROMA - Dopo che nei giorni scorsi il presidente del Senato, Renato Schifani, si era detto favorevole ad un rinvio della discussione in aula sul testamento biologico - ovvero sull'istituzione di norme che consentano di determinare la volontà di un paziente di ricevere oppure no tutte le cure possibili in situazioni di «fine vita» -, i capigruppo di Palazzo Madama hanno deciso che il ddl sarà esaminato a partire dal 19 marzo. IL NUOVO «TIMING» - L'annuncio del «timing» è stato riferito da una funzionaria del Senato, che ha precisato anche che le votazioni sugli emendamenti cominceranno il 24 marzo. Il disegno di legge - presentato dopo la morte di Eluana Englaro, la donna rimasta per 17 anni in stato vegetativo fino a che la magistratura, su richiesta del padre, non ha autorizzato la fine dell'alimentazione forzata e dell'idratazione - è attualmente all'esame della commissione Sanità. Sarebbe dovuto arrivare in aula il 5 marzo. Ieri, il relatore del testo, il senatore del Pdl Raffaele Calabrò, ha detto che il provvedimento verrà trasformato in legge entro aprile o al massimo maggio. Nei giorni scorsi parlamentari del centrodestra e del centrosinistra avevano firmato un appello per rimandare l'esame del ddl a dopo le elezioni Europee, già fissate per giugno. Invece la tempistica, seppure non più d'urgenza, sarà comunque più restrittiva. LA BOZZA - La bozza della legge vieta la sospensione dell'alimentazione e idratazione forzata, che secondo il centrodestra non rappresentano un trattamento sanitario ma un sostegno vitale e in quanto tale irrinunciabile, anche nel testamento biologico. Il provvedimento, che ha creato forti spaccature in seno alla maggioranza, ha fatto emergere posizioni diverse anche all'interno del Pd, tra una maggioranza laica orientata per la libertà di scelta degli individui e una pattuglia di parlamentari cattolici più propensa a stabilire dei limiti all'autodeterminazione dei singoli. «E' TUTTO INCOSTITUZIONALE» - Nel frattempo da Stefano Rodotà, giurista, per anni esponente di spicco dei Ds e già garante della privacy, arriva un monito ai vertici del Pd: «Dovrebbero rendersi conto - ha detto nel corso di un'intervista radiofonica all'agenzia Econews - che se il Pd si esaurisce nelle mediazioni interne si indebolisce. È inutile dire di volersi radicare nella società: qui ci sono dati di consenso che potrebbero essere spesi e non vengono spesi». Alla domanda se il testo Calabrò ha elementi di incostituzionalità, Rodotà risponde: «Tutto: non ho esitazioni nel dirlo. È un testo costruito intorno alla negazione di quello che deve essere considerato uno dei fondamenti della libertà della persona, e cioè il consenso informato». E aggiunge: «C'è una negazione radicale che contrasta con tutta una serie di norme costituzionali, ribaditi di recente dalla Corte Costituzionale». stampa |

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Biotestamento/ Rodota': Pd non si esaurisca in mediazioni (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Roma, 3 mar. (Apcom) - Sul testamento biologico gli esponenti del Partito Democratico "dovrebbero rendersi conto che l'essere emerse posizioni molto nette, non da parte loro, ma da parte della società italiana, li mette nella condizione di avere di fronte a loro un campo più diviso. Non è merito loro, ma di chi ha saputo mantenere una posizione netta e chiara." Lo ha detto Stefano Rodotà nel corso di un'intervista all'agenzia radiofonica Econews. "Se il Pd si esaurisce nelle mediazioni interne, si indebolisce. E' inutile dire di volersi radicare nella società: qui ci sono dati di consenso che potrebbero essere spesi e non vengono spesi". Il testo proposto dalla maggioranza ha elementi di incostituzionalità? Rodotà risponde: "Tutto: non ho esitazioni nel dirlo. E' un testo costruito intorno alla negazione di quello che deve essere considerato uno dei fondamenti della libertà della persona, e cioè il consenso informato. Il consenso informato scompare, su alcuni tipi di trattamento e in generale rispetto alla possibilità che oggi esiste di rifiutare le cure, perché vengono indicati tutta una serie di criteri che impediscono alla persona di rinunciare alle terapie. Pensiamo al caso Welby, o alle persone che rinunciano alla dialisi, ai testimoni di Geova che rinunciano alla dialisi, alle persone che rifiutano le amputazioni: tutto questo, che era nella libertà della persona, viene radicalmente respinto. La politica si impadronisce dei corpi. C'è una negazione radicale che contrasta con tutta una serie di norme costituzionali, ribaditi di recente dalla Corte Costituzionale". Rispondendo alla domanda su come e se garantire la libertà di coscienza al medico, Rodotà fa notare: "Si può dire che un medico ha la sua libertà di coscienza violata quando qualcuno dice di non volere la dialisi? Certamente no. Il medico non può avere un rapporto autoritario col paziente. Vogliamo parlare di obiezione di coscienza in situazioni complesse? Ma allora credo che in queste materie bisogna andarci piano con l'ampliare l'area dell'obiezione di coscienza: almeno si faccia riferimento al modello che viene usato nella legge per l'interruzione di gravidanza. L'obiezione di coscienza non può diventare un ostacolo ai diritti di altri". Ma una legge può stabilire cosa sia una terapia e cosa non lo sia? "Assolutamente no - sostiene Rodotà - Anche perché sulla nutrizione artificiale la stragrande maggioranza delle società mediche in Italia e fuori ritiene che sia un protocollo terapeutico. Purtroppo qui c'è stata una serie di cattiva informazione, quando non vere falsificazioni. E' stato detto che è come dare acqua e pane: questa ragazza (Eluana, ndr) non riusciva nemmeno a deglutire, era assistita non solo attraverso acqua e un po' di cibo tramite sondino, ma anche con tutta una serie di preparati farmaceutici che consentivano la sopravvivenza. Ma anche ammettendo che ci sia una divisione nel mondo scientifico -che non c'è- ribadisco che non deve essere la legge a dire qual è la verità scientifica, ma deve mettere le persone, attraverso la buona informazione, nelle condizioni di capire che cosa gli accade".

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Germania/ Corte costituzionale blocca voto elettronico (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Berlino, 3 mar. (Apcom) - La Corte costituzionale tedesca ha mandato in soffitta le macchinette per il voto elettronico usate finora in Germania. I giudici di Karlsruhe hanno deciso stamattina che l'impiego degli speciali computer alle elezioni nazionali del 2005 è stato incostituzionale, in quanto le macchine contraddicono il principio della trasparenza del voto. Siccome non ci sono prove di concrete irregolarità, però, le elezioni non verranno ripetute. La sentenza, hanno precisato i giudici, non equivale a uno stop definitivo del voto elettronico, che va però migliorato. Nel 2005 circa due milioni di cittadini tedeschi espressero le loro preferenze pigiando i pulsanti di una delle 1.800 macchinette prodotte da un'azienda olandese. In conseguenza della sentenza di oggi il ministero degli Interni ha fatto sapere che probabilmente il 27 settembre, giorno delle prossime elezioni nazionali, i cittadini federali troveranno ad attenderli ai seggi soltanto carta e penna.

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Alfano, la legge che nasconde le verità (sezione: Giustizia)

( da "Articolo21.com" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Alfano, la legge che nasconde le verità di Giorgio Santelli Qualcosa si muove. Dopo mesi di grande difficoltà in cui la sensazione insopportabile era che cronisti e Magistrati avessero deciso di fare una battaglia "di casta" contro la legge Alfano per le intercettazioni, c'è finalmente un'inversione di tendenza da parte dell'opinione pubblica. Comincia ad essere chiaro che la posizione di magistrati e cronisti non è a difesa della categoria ma a difesa di una giustizia giusta e del diritto dei cittadini ad essere informati. Una campagna lunghissima che, di fatto, senza soluzione di continuità ha preso il via dalla legge Mastella fino a giungere al disegno di legge Alfano. Oggi alla sala Tobagi della Fnsi ha presentato l'instant book "Ddl Alfano, se lo conosci lo eviti". Una serie di interventi ben argomentati di giuristi, magistrati, avvocati investigatori e giornalisti che finalmente spiegano la dannosità e l'inutilità di questa legge. "Non è un de profundis sulla professione ma un meccanismo di intervento nel dibattito in atto. E fa piacere - afferma il Presidente dell'Unione Cronisti Guido Columba - avere la certezza che la Corte Costituzionale resta il baluardo di difesa dei principi costituzionali. Giovanni Maria Flick lascia la presidenza affermando che è la Costituzione che vieta forme di censura alla stampa.Lo sostituisce Francesco Amirante che afferma che una stampa libera è un elemento di garanzia della democrazia". Per il prof. Enzo Cheli con la legge 1415 (Alfano) entrano in gioco tre interessi costituzionali di livello primario: la corretta amministrazione della Giustizia, l'interesse alla difesa della dignità della privacy della persona e il diritto all'informazione e alla libertà d'espressione. La Corte Costituzionale ha sempre sottolineato l'inviolabilità del diritto all'informazione, anche con interventi particolari sul diritto penale. Con Grosso Cheli diede una valutazione pro-veritate alla Federazione degli editori nell'autunno scorso. "Ci sono due norme che non possono superare il vaglio costituzionale. - afferma Cheli - In sede di cronaca giudiziaria non si può nemmeno richiamare i contenuti dell'istruttoria (si sottrae al controllo dell'opinione pubblica la conoscenza del processo); l'altro, che investe gli editori, è l'art 14 dove si stabilisce una sanzione pecunaria a carico dell'impresa che permette pubblicazione di notizie". Ciò che provoca è semplice. Il potere di controllo ricade sulla proprietà che, per evitare altissime sanzioni, potrebbe decidere la censura. Ciò è incompatibile con la legge sulla stampa e su i diversi poteri dell'editore e della direzione responsabile, l'autonomia dei giornalisti. L'Alfano, inoltre, non rispetta alcuni vincoli internazionali come la Convenzione di Ginevra. Per Giovanni Salvi, sostituto procuratore alla Corte di Cassazione, va affermato con chiarezza che questa discussione non è cosa che interessa magistrati e giornalisti. Il tema è l'informazione. Nell'indulto fu l'Anm a rappresentare preoccupazioni per le conseguenze di quella legge. Ma quando i carceri cominciarono a svuotarsi, quando la certezza della pena non fu più chiara, le responsabilità non furono della politica che fece quella scelta, ma della Magistratura. Giuste o sbagliate che siano le leggi, il discredito sulla mancanza di certezza della pena ricade sulla magistratura. "Non vorrei che la fine dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche con tutte le conseguenze del caso ricadessero anche questa volta come responsabilità di Magistratura e investigatori. Deve essere chiaro - afferma Salvi - chi fa questa scelta e chi ne risponderà di fronte all'opinione pubblica delle conseguenze che la legge provocherà". Perchè di conseguenze ce ne saranno. Si vuole rendere impossibile l'uso delle intercettazioni ma nessuno se ne vuole assumere le responsabilità. E quando alcuni crimini potranno essere perseguiti con maggiore difficoltà, alcune indagini non si potranno fare al meglio, a quel punto il rischio è che la "colpa" sarà data ancora una volta non a chi ha votato e pensato quella legge, ma a magistrati e investigatori che saranno costretti ad applicarla. Infine Salvi afferma: "Si può dire no alle intercettazioni ma non si può dire che l'informazione non si fa. Incidere in materia surretizia sul diritto di informazione senza assumersene le responsabilità è sbagliato". Per Roberto Natale, Presidente della FNSI, non è vicenda che riguarda rapporto tra politica e magistratura, un match che si sta disputando da anni. Da settimane si comincia a capire che c'è un diritto di cronaca messo in discussione. Non stiamo rivendicando il diritto di devastare la vita privata delle persone. Nè vogliamo spiare dal buco della serratura e mettere tutto in piazza. Non è di questo che ci lamentiamo. Se abbiamo potuto insistere in questi mesi cominciando a creare qualche varco nella posizione di chi sostiene questo disegno di legge, lo abbiamo fatto perchè non del diritto di una categoria stiamo parlando ma di un diritto molto più generale. La posizione è forte perchè non ha nulla di corporativo, presenta il nostro diritto e dovere dei cronisti affiancandolo al diritto dei cittadini a conoscere ed essere informati. Non parliamo di vite private ma del crack parmalat, vicende come quelle della clinica Santa Rita di Milano, scalate all'editoria, vicende Banca d'Italia. Per il presidente della Fnsi, inoltre, non è vero che tutto ciò che non è reato non è notizia. E' una semplificazione un po' grossolana per la definizione di notizia. Il modo in cui viene amministrato il servizio pubblico può essere irrilevante da parte del reato ma rilevante perchè si tratta di personaggio pubblico che gestisce un'azienda pubblica per conto degli italiani.Si vuole allargare in modo eccessivo la sfera privata degli individui nascondendo elementi essenziali perconoscere personaggi pubblici. A intervenire anche l'avvocato Laura Malavenda non si può trattare sulla libertà. Se c'è un diritto va tutelato fino a quando non si scontra con un altro diritto. La libertà di informazione non può essere limitata. Le cose si potranno raccontare ugualmente, andando a intervistare le persone coinvolte, come si faceva prima del 1989. "Ma perchè dovremmo fare come prima del 1989? - afferma l'Avvocato - Si pretende che il giornalista non pubblichi atti che non sono segreti. Li può leggere, dare ad amici ma non li può pubblicare. Stabiliamo da quando un giornalista può conoscere gli atti, stabiliamo quali atti sono utili alle indagini, quali possono essere pubblicati. Ma a quel punto possono essere utilizzate. Per Laura Malavenda la cosa forse più assurda è che "Le regole ci sono già, anche quelle dell'autocontrollo. Basta applicarle. Ma la categoria dei giornalisti deve impuntarsi su pochi e chiari concetti. Sono concetti ovvi e logici, nessun parlamento può non considerarli. Se il parlamento prosegue su una strada sbagliata si va alla Corte Costituzionale". L'impegno dunque c'è, il coinvolgimento dell'opinione pubblica si comincia a far sentire e la politica sembra aprire le porte ad eventuali modifiche della Legge Alfano. E questo, come ha ricordato il Presidente dell'Ordine Lorenzo Del Boca, nonostante alcuni pareri di distinguo anche di alcuni colleghi, come Piero Sansonetti e Pierluigi Battista. Straordinariamente anomale quest'ultima posizione con Battista che accusa i giornalisti di essere artefici della macchina dello sputtanamento pubblico. Per inciso: lui, vicedirettore di uno dei principali quotidiani italiani, cosa fa e cosa ha fatto per guidare la sua redazione al miglior esercizio della professione? E' la secca risposta di Del Boca. Le conclusioni sono state affidate al segretario della Fnsi Franco Siddi. "La difesa è su alcuni principi costituzionali. Ed è una battaglia che dobbiamo portare avati. Non sono principi di centrodestra o centrosinistra, anche perchè i diversi governi, in un modo o nell'altro, hanno tentato di mettere un bavaglio. Se le cose andranno davvero male dovremo lavorare sulla disobbedienza civile, invocando il segreto sulle fonti e poi, la sede ultima, la via giudiziaria in sede europea".

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Cassazione/ Nati all'estero? Per essere italiani bastano i (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Roma, 3 mar. (Apcom) - I nati all'estero possono chiedere di diventare italiani anche se nessuno dei genitori lo era. Con una sentenza che rappresenta una vera e propria rivoluzione del diritto a diventare cittadini, la Cassazione ha stabilito che basta "trovare" in famiglia una nonna o una bisnonna italiana anche se la sua cittadinanza era stata "cancellata" dalle leggi che fino al 1948 prevedevano la perdita della "italianità" per tutte le emigrate che sposavano cittadini stranieri. Una pronuncia che ha in parte "aggiustato il tiro" rispetto a ciò che la stessa Corte aveva affermato nel 2004. In seguito alla decisione 4466 delle sezioni unite civili della Suprema Corte, potrebbero essere migliaia gli stranieri che, appellandosi alle motivazioni della sentenza, chiederanno la cittadinanza italiana. Con tutto ciò che ne consegue, dal diritto di voto all'assistenza sanitaria. I giudici, accogliendo il ricorso di una donna nata al Cairo e nipote di un'italiana che all'inizio del '900 aveva perso la cittadinanza per aver sposato un egiziano, ha ribaltato le pronunce del tribunale e della Corte d'appello di Roma e ha dichiarato Mariam E. cittadina italiana anche se figlia di cittadini egiziani. Mariam è infatti nipote di una ex italiana. Il "nodo" della questione viene sciolto dalla Cassazione in oltre 30 pagine di sentenza. Il caso di Mariam comincia nel 1940, quando la nonna, Angelina C., avendo sposato un egiziano, perde perso la cittadinanza italiana per una legge del 1912. Una norma che "colpiva" solo le donne che "maritate con stranieri" e che per questo, nel 1975, è stata cancellata dalla Corte costituzionale che l'ha definita discriminatoria. Intanto, nel 1942, al Cairo nasce Edward, il papà di Mariam, cittadino egiziano perché mamma Angelina non era più italiana. Sessant'anni dopo la figlia di Edward decide di avviare la sua battaglia e il 27 agosto 2003 cita in giudizio il ministero dell'Interno che aveva rifiutato di riconoscerla come cittadina italiana. Tribunale e Corte d'appello le danno torto ma la Cassazione non è d'accordo. I giudici della Corte sottolineano che la legge che aveva "sottratto" la cittadinanza alla nonna di Mariam, e dunque al padre e a lei stessa, è stata dichiarata incostituzionale. Perciò "il riconoscimento giudiziale della cittadinanza spetta di diritto alla ricorrente, dovendo ritenersi riacquisito o mai perduto, lo stato di cittadini italiani del padre e della nonna". I giudici aggiungono che "gli effetti prodotti da una legge ingiusta vengono meno, anche in caso di morte degli ascendenti, con la cessazione dell'efficacia di tale legge". In pratica, tutti i figli delle italiane che dal 1912 al 1975 sono emigrate e si sono sposate con stranieri perdendo la cittadinanza, potranno ugualmente diventare italiani a tutti gli effetti anche se i loro genitori, e prima ancora i loro nonni, non lo erano più. L'unico limite fissato dalla Corte è il momento dal quale la cittadinanza può essere considerata valida a tutti gli effetti. Il "confine" è il 1948, l'anno in cui venne approvata la Costituzione italiana, in nome della quale è stata cancellata la legge del 1912. Insomma, migliaia di persone, in tutto il mondo, negli ultimi 60 anni sono stati italiani senza saperlo.

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Sì della Consulta alle vecchie cartelle esattoriali "mute" (sezione: Giustizia)

( da "CittadinoLex" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Sei in: Prima Pagina | Fisco | Testo Dichiarata costituzionale la norma prevista dal decreto-legge milleproroghe del 2008 Sì della Consulta alle vecchie cartelle esattoriali "mute" (Corte costituzionale 58/2009) Sì della Consulta alla validità delle cartelle fiscali "mute", cioè senza l'indicazione dell'autore del procedimento, prima del primo giugno 2008. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 58 del 2009 depositata il 23 febbraio 2009. Sostanzialmente con la legge, approvata nel febbraio del 2008, si consideravano valide le cartelle fiscali non compilate correttamente prima di quella data (appunto il primo giugno dello stesso anno). La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da alcune Commissioni tributarie e da un Giudice di pace. Alcuni giudici tributari avevano sollevato la questione facendo riferimento all'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Per esempio la Commissione Tributaria provinciale di Isernia aveva affermato di escludere che il legislatore possa imporre il rispetto di principi costituzionali solo a partire da una certa data aveva comunque evidenziato il contrasto tra la disposizione (cartelle mute illegittime ma solo a partire da una certa data) con alcuni principi dello Statuto del contribuente. A questi rilievi aveva risposto l'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'Erario, sottolineando che la mancata indicazione del responsabile del procedimento è "una mera irregolarità insuscettibile di determinare l'invalidità dell'atto". Con argomentazioni simili si erano rivolti alla Consulta anche il Giudice di pace di Genova e la Commissione provinciale tributaria di Lucca. Oltre al 97, erano stati sollevati dubbi sulla costituzionalità della norma del milleproroghe, in riferimento a vari articoli della Costituzione. I giudici della Consulta, nella sentenza depositata venerdì scorso, afferma che la previsione che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione debbano tassativamente indicare il responsabile del procedimento è volta ad assicurare la trasparenza amministrativa, l'informazione del cittadino e il suo diritto di difesa ma lo Statuto del Contribuente, fa notare la Consulta, "a differenza di quanto fa per altre disposizioni, non commina la nullità per la violazione della disposizione indicata e neanche la nullità, in mancanza di un'espressa previsione normativa, può dedursi dai principi dell'articolo 97 della Costituzione". (02 marzo 2009)

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Rinascite nucleari (sezione: Giustizia)

( da "AprileOnline.info" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Rinascite nucleari Giustiniano Rossi, da Parigi, 03 marzo 2009, 13:45 Europa L'ondata politica neo conservatrice ha rilanciato l'energia legata all'atomo nel Vecchio continente, come dimostra la recente intesa tra Italia e Francia. In quest'ultimo paese le centrali dominano incontrastare da 40 anni, ma negli altri stati la situazione appare diversa La lobby nucleare europea, approfittando dell'ondata neo-conservatrice che ha consegnato il governo tedesco alla Merkel, quello italiano a Berlusconi e quello francese a Sarkozy (le prospettive di Gordon Brown e perfino quelle di Zapatero sono incerte), ha rialzato la testa e, guidata dalla Francia, l'unico paese dell'Europa occidentale dove il nucleare, civile e militare, domina pressoché incontrastato da 40 anni, preme con sempre maggior decisione per la costruzione di nuove centrali. In Francia, dove ne è in costruzione una nuova a Flamanville (Manica), Sarkozy ha annunciato la creazione di una seconda a Penly (Seine-Maritime): entrambe sono dotate del reattore di terza generazione EPR ma le spese affrontate per la progettazione e lo sviluppo sono immense, donde la necessità di recuperarne almeno una parte vendendolo all'estero, oltre che utilizzandolo per il rinnovo di centrali ormai obsolete sul territorio nazionale. In Europa, l'unico paese ad avere una centrale in costruzione equipaggiata da un reattore EPR è la Finlandia, mentre la Gran Bretagna, il cui parco centrali sarà obsoleto nel 2025, potrebbe deciderne l'acquisto: per il fornitore AREVA, leader mondiale nel settore (che ha già sparso in 25 dipartimenti francesi 300 milioni di tonnellate di scorie radioattive qualche metro sotto terra senza che nessuno - o quasi - ne sappia nulla), l'annuncio da parte del governo italiano presieduto da Berlusconi dell'acquisto di quattro centrali dotate di reattori EPR è una vera manna. Naturalmente il Cavaliere se ne infischia che nel 1987 gli italiani si sono pronunciati con un referendum contro le centrali nucleari per una serie di motivi che vanno dalla sismicità del Paese, dalle Alpi alla Sicilia, allo smaltimento delle scorie (quelle prodotte dagli impianti sperimentali di alcuni decenni fa è tuttora irrisolto), ai microrilasci di materiale radioattivo nell'ambiente prossimo alle centrali con relative conseguenze per la salute, alle difficoltà di approvvigionamento, ai costi crescenti di una materia prima, l'uranio, destinata,come tutti gli altri minerali fossili a esaurirsi. Anche in Germania (dove il fabbisogno energetico è coperto attualmente per il 48% dal carbone, per il 30% dal nucleare, per il 14% da energie rinnovabili ) - sebbene l'exit strategy per l'uscita dal nucleare in 20 anni e l'impegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili rimonti solo al 2000, le pressioni della lobby nucleare, guidata dai colossi RWE ed E On, si fanno sempre più insistenti e trovano facile ascolto presso la CDU/CSU e i liberali dell'FDP, attualmente all'opposizione, grazie ad argomenti come i temuti black out improvvisi e un preteso rialzo delle tariffe. Ma, fra i tanti problemi mai risolti legati alle conseguenze per l'uomo e l'ambiente dell'uso dell'energia atomica, quello dello stoccaggio delle scorie radioattive delle 17 centrali nucleari tedesche, la prima delle quali, quella di Biblis A, non sarà più operativa a partire dal 2010, mentre l'ultima spegnerà le luci nel 2021, non sembra facilitare i progetti dei colossi dell'energia nucleare nè quelli della Merkel, che ha la chiara intenzione di fare del ritorno al nucleare uno dei punti essenziali del suo programma alle elezioni politiche di quest'anno. Quindicimila persone, di cui facevano parte contadini ed allevatori, ma anche metalmeccanici della Volkswagen di Salzgitter, hanno formato il 26 febbraio una catena di luci - fiaccole, lumini, lanterne, lampadine tascabili, fuochi - lunga 52 km da Braunschweig fino a Salzgitter, dove è previsto un luogo di stoccaggio finale di scorie radioattive nell'ex miniera di minerale di ferro Schacht Konrad. Agricoltori si sono uniti alla protesta con i loro trattori, operai hanno raccolto fondi per finanziare le azioni in giudizio contro il deposito di scorie, migliaia di cittadini hanno partecipato per la prima volta a una manifestazione che vuole far luce - questo il significato simbolico della protesta - nell'oscurità del magazzino nucleare. Presso la Corte Costituzionale è già stata presentata una protesta contro l'autorizzazione della discarica, ma questo non ha bloccato i lavori di trasformazione dell'ex miniera in un immondezzaio nucleare che la IG Metall, il potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi, considera un atto di irresponsabilità in una regione industriale come quella di Salzgitter, con il rischio di farle mancare i necessari investimenti per sostenerne le attività. L'ostilità dei tedeschi per il ritorno al nucleare non è casuale: se nel 2006 era stato riscontrato nel deposito sperimentale di Asse, una ex miniera di sale di potassio in Bassa Sassonia, un livello troppo alto di radiazioni a causa di perdite dai barili corrosi dalla ruggine colà immagazzinati negli anni Settanta, il deposito di rifiuti debolmente o mediamente radioattivi nell'ex miniera di minerale di ferro di Schacht Konrad, sempre in Bassa Sassonia - non sembra più sicuro.

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Tav: intervento Nocentini e Sgherri (Rifondazione) (sezione: Giustizia)

( da "Sestopotere.com" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Tav: intervento Nocentini e Sgherri (Rifondazione) (3/3/2009 19:37) | (Sesto Potere) - Firenze - 3 marzo 2009 - Questo il testo dell'intervento di Anna Nocentini, capogruppo di Rifondazione Comunista e di Monica Sgherri, capogruppo Rifondazione Comunista in consiglio regionale: «Confermato il fondamento delle denunce che si sono susseguite nel corso di questi anni rispetto ai danni provocati dai lavori di realizzazione della "grande opera" TAV. Dopo quattro anni di iter processuale la sentenza di oggi del tribunale di Firenze - in merito ai danni TAV in Mugello - rappresenta infatti un sostanziale riconoscimento delle ragioni dei comitati, associazioni e del movimento a difesa dell'acqua, bene comune primario. Siamo di fronte ad una esemplare condanna di Cavet, alla quale è imposto di risarcire Ministero dell'Ambiente, Regione e Provincia di Firenze per cinquanta milioni ciascuno, oltre alla Comunità Montana e Comuni interessati dagli smaltimenti abusivi dei rifiuti operati da Cavet medesima. Del tutto insoddisfacente invece il risarcimento riconosciuto alle associazioni, che con il loro agire hanno contribuito grandemente al raggiungimento del risultato di oggi, coinvolgendo nella lotta le popolazioni interessate. Per quanto riguarda l'imputazione di furto d'acqua la sentenza rappresenta una vittoria di fondo per tutto il movimento a difesa dell'acqua perché essa rileva nella Costituzione la priorità appunto della tutela di questo bene. Di conseguenza i giudici, denunciando l'insufficienza legislativa ordinaria su questo punto, trasferiscono gli atti alla Corte Costituzionale. Con la sentenza di oggi non si chiude quindi tutta la vicenda bensì si aprono nuovi scenari, dato che il pronunciamento non si esaurisce con l'individuazione di un illecito, sanabile con un corrispettivo economico. Oggi si è scritta una pagina che conferma le ragioni e da nuova linfa ai movimenti che si battono per il riconoscimento dell'acqua come bene prezioso, primario e che quindi la cui tutela deve essere prioritaria. Un passo avanti in questa direzione è stato fatto».

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Tav/ Regione Toscana: Sentenza severa, ora ripristino (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 03-03-2009)

Argomenti: Giustizia

Firenze, 3 mar. (Apcom) - La sentenza che dispone 27 condanne e un risarcimento di oltre 150 milioni di euro per i danni ambientali causati dai cantieri della Tav sulla Firenze-Bologna "è una sentenza severa di cui occorre prendere atto": lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, secondo cui "il procedimento si presenta aperto ad ulteriori sviluppi, la Corte costituzionale si dovrà pronunciare sul furto d'acqua e in sede civile dovrà essere quantificato l'entità complessiva del danno. Ma il danno ambientale c'è stato: esistenza e consistenza sono stati riconosciute in modo significativo dal tribunale di Firenze, il che conferma la giustezza dell'impegno che abbiamo sempre assunto per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino dell'equilibrio ambientale in Mugello". Secondo il governatore "il ripristino della situazione precedente è fondamentale: lo è sempre stato per noi, tant'è che il governo regionale ha sempre detto che per realizzare un'opera di tale difficoltà e importanza fosse necessario investire risorse ed energie straordinarie per garantire controlli e verifiche sul rispetto delle prescrizioni stabilite dall a valutazione di impatto ambientale. Con insistenza - ha aggiunto - abbiamo in questi anni ripetutamente chiesto a Cavet e ai Governi che si sono succeduti, in sede di osservatorio nazionale, di mettere a disposizione le risorse necessarie per il ripristino ambientale, stella polare del nostro impegno: 100 milioni di opere necessarie previste nel Master plan che abbiamo elaborato nel 2007 e coperte solo per 35. L'Alta velocità è infatti una grande opera, importante e significativa: ma dispiegherà tutto il suo valore solo quando anche questa parte sarà completata: altrimenti rischia di rimanere un'opera incompiuta". (segue)

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