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Report "Giustizia"   24-2-2009


Indice degli articoli

Sezione principale: Giustizia

L'asta pubblica per le sort è l'unica via ( da "Trentino" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Inoltre lo stesso aveva sostenuto che la sentenza della Corte costituzionale del 2002 - su cui basa la scelta per i tre bandi di gara il sindaco Moser - abolisse solamente l'equo canone, portando come esempio il Comune di Volano che alla fine di gennaio è ricorso alla trattativa privata per l'assegnazione di alcuni fondi destinati all'attività agricola.

Rai, oggi la pronuncia della Consulta sul Cda ( da "Giornale di Brescia" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: oggi la pronuncia della Consulta sul Cda ROMALa Corte Costituzionale potrebbe mettere in dubbio la legge di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai nel giorno della ratifica dei sette componenti scelti dalla Commissione di Vigilanza da parte dell'assemblea dei soci. Infatti mentre a Viale Mazzini il Ministero dell'Economia e la Siae, i soci della Rai,

Il risultato ( da "Corriere delle Alpi" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Il Governo è pronto a qualsiasi provvedimento pur di "aggirare" gli ostacoli costituzionali. In questo caso si vogliono annullare i principi di giustizia e di equità sanciti dalla recente sentenza della Corte Costrituzionale (n. 335/08 dell'8 ottobre 2008) che ha sancito «l' illegalità del prelievo della tariffa di depurazione dove il servizio non viene erogato».

non pagate le bollette ( da "Tirreno, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: una divisione netta tra quanto affermano la Corte Costituzionale, la Cassazione, i difensori civici a ogni livello, i comitati di vigilanza del ministero dell'ambiente, che sono tutti dalla parte dei cittadini consumatori; mentre dall'altra sono rimasti gli amministratori delle Ato e di Gaia, di nomina politica, imperterriti a sperperare, dissipare e distruggere le casse pubbliche.

rifiuti, scontro bertolaso-procura - conchita sannino ( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: il prefetto Pansa, l´ex commissario Corrado Catenacci, prima di chiedere per loro il rinvio a giudizio o l´archiviazione. I loro nomi sono infatti finiti in uno stralcio dell´inchiesta "Rompiballe", che ha già provocato uno strappo in Procura, finendo anche dinanzi al Consiglio giudiziario e al Csm.

omaggio del suor orsola al giudice paolo grossi ( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: membro della Corte costituzionale Omaggio del Suor Orsola al giudice Paolo Grossi "L´Europa del diritto" è il titolo del seminario che sarà tenuto oggi alle 18, nella sala degli Angeli dell´università degli studi Suor Orsola Benincasa, da Paolo Grossi, che una settimana fa è stato nominato giudice costituzionale e ieri ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica,

il testamento biologico fai da te - ilaria ciuti ( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Dopo potrà essere usata per ricorrere alla Corte costituzionale: a livello individuale ma anche in massa, come una vera class action. Lo ricorda l´associazione che è aperta a tutti, ricordano i fondatori, purché chi vuole aderire lo faccia a titolo individuale e non di gruppi già costituiti.

intercettazioni, fronda nel pdl ( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ultimo parere critico del Csm. Un dubbio su tutti: l´obbligo di disporre di «gravi indizi di colpevolezza» per ottenere l´intercettazione. Troppo, tanto quanto si richiede per un arresto. Dice in Transatlantico il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, magistrato e per anni toga di Unicost: «Lassù, chi deve decidere non l´ha ancora fatto»

Intercettazioni, fronda nel Pdl Bongiorno: "Insostibuili nelle indagini" ( da "Repubblica.it" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: ultimo parere critico del Csm. Un dubbio su tutti: l'obbligo di disporre di "gravi indizi di colpevolezza" per ottenere l'intercettazione. Troppo, tanto quanto si richiede per un arresto. OAS_RICH('Middle'); Dice in Transatlantico il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, magistrato e per anni toga di Unicost: "Lassù,

Per Franceschini c'è subito la partita Rai. Rispunta Celli ( da "Manifesto, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: oggi la Corte costituzionale comincerà a esaminare nel merito il conflitto di attribuzioni sollevato dalla commissione di vigilanza nei confronti del governo a proposito del caso di Angelo Maria Petroni, il consigliere revocato dall'azionista (governo Prodi) nel 2007 presto reintegrato dal Tar del Lazio.

Bongiorno: Intercettazioni, garantire il diritto di cronaca ( da "Manifesto, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: sul punto che rischia di schiacciare praticamente tutte le inchieste e che ha già ricevuto il no dell'opposizione, dell'Anm e del Csm - Bongiorno propone un ripensamento: «L'esame dell'assemblea potrà servire a valutare ulteriormente questa scelta per verificare se possa essere sufficiente un minor grado di colpevolezza. Si tratta di una questione tecnico giuridica e non politica».

Respinto il ricorso contro legge filo islamica ( da "Manifesto, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: la richiesta di revisione per vizio di costituzionalità della legge anti-pornografia adottata lo scorso ottobre e definita filo-islamica dalle minoranze religiose e da gruppi di intelletuali e artisti dell'Indonesia. La Corte Costituzionale ha dato ieri risposta negativa alla richiesta dalla «Persatuan Masyarakat Hukum Adat Minahasa», un'associazione di avvocati,

Sezione penale, Beretta proposto anche dal Csm ( da "Provincia Pavese, La" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: è imminente il cambio del presidente Sezione penale, Beretta proposto anche dal Csm PAVIA. Fino a giovedì scorso era solo una possibilità. Ora il cambio di guardia alla Sezione penale del Tribunale, con la staffetta tra Maria Grazia Bernini e Cesare Beretta, diventa più concreto. Il Csm ha formalizzato la proposta di Beretta come presidente.

Franceschini giura solennemente sulla Carta nelle mani del papà ( da "Italia Oggi" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: fosse la Corte Costituzionale stessa, ed escluso che la maggioranza politica voglia violare la Costituzione, vuol far capire che la Costituzione non si può cambiare? Se fosse cosi, il primo a voler violare la Costituzione, sarebbe proprio Franceschini, dato che la Costituzione stessa prevede espressamente e determina i percorsi affinchè essa possa essere modificata legittimamente.

Rai, sul futuro dei vertici oggi assemblea e Consulta ( da "Eco di Bergamo, L'" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: mail print ROMALa Corte costituzionale potrebbe mettere in dubbio la legge di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai nel giorno della ratifica dei sette componenti scelti dalla commissione di Vigilanza da parte dell'assemblea dei soci. Infatti, mentre a viale Mazzini il ministero dell'Economia e la Siae, i soci della Rai,

Intercettazioni, editori e giornalisti in piazza ( da "Eco di Bergamo, L'" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: la riserva anche al Csm, «che del nostro testo critica la scelta sul divieto di pubblicazione» mentre «nel 2006 scriveva che, pur rilevando critiche, apprezzava l'intento del provvedimento, giustificabile dagli abusi emersi dalla cronaca giudiziaria». Contro la norma che «avrebbe l'effetto di espropriare i cittadini del diritto costituzionale a essere informati in modo corretto,

Congedi anche ai figli dei disabili ( da "Italia Oggi" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: stabilito la Corte costituzionale con una recente sentenza (la n. 19 del 26 gennaio scorso), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in questione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione del diritto al congedo anche ai figli che assistono genitori conviventi in situazione di disabilità grave ed in assenza di altri soggetti legittimati a prendersene cura.

Abbandono scolastico, quando i minori lavorano ( da "Resto del Carlino, Il (Imola)" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: esame presso la Corte Costituzionale previo parere del Consiglio di Stato, ritenne che tale certificazione, che resta obbligatoria, potesse essere sostituita dal quella del medico di base o da altro medico di struttura pubblica. PER QUEL che concerne lo specifico rapporto di lavoro, deve essere incanalato nella strada indicata dalla L.

Centro islamico, Pasquali frena ( da "Corriere Alto Adige" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: La Corte costituzionale inoltre specifica che, a fini urbanistici, possono qualificarsi come "di interesse pubblico" le opere destinate a finalità di carattere collettivo sotto il profilo economico, culturale, sportivo, igienico sanitario., e anche religioso».

Il procuratore capo lascia il 10 marzo ( da "Corriere Alto Adige" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Ieri il procuratore capo di Bolzano Cuno Tarfusser ha informato con una lettera il Csm che dall'11 marzo assumerà la carica di giudice della Corte penale internazionale all'Aja. «Devo essere posto in condizione di fuori ruolo con funzioni giudiziarie esterne». Di fatto il procuratore capo sarà in carico presso la Procura di Bolzano fino al 10 marzo.

Per i part-time verticali sufficienti le ore quotidiane ( da "Sole 24 Ore, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: La Corte costituzionale Il chiarimento ha origine nelle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (sentenza 210/92): se le parti hanno convenuto che il lavoro debba svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana va preventivamente determinata.

Bongiorno apre sul diritto di cronaca ( da "Sole 24 Ore, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Caliendo dà una stoccata al Csm: quando diede il parere sul Ddl Mastella, disse che ne «apprezzava »l'intento,giustificato«dagli abusi emersi nella cronaca giudiziaria», mentre «ora critica il divieto di pubblicazione». A differenza del Governo, la Bongiorno invita a riflettere anche sugli «indizi di colpevolezza » riproponendo di sostituire «gravi»

Petroni, oggi alla Consulta il ricorso della Vigilanza ( da "Corriere della Sera" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: soci Rai per ratificare la nomina dei sette consiglieri votati dalla Vigilanza sia la Corte Costituzionale per esaminare il ricorso presentato nel settembre 2007 dalla commissione di Vigilanza contro la sostituzione del consigliere Angelo Maria Petroni ( nella foto) con Fabiano Fabiani. La Consulta potrebbe mettere in discussione il potere del governo di nominare il consigliere.

Claudio Negri Milano PER LA GIOIA cromatica di tutti i daltonici fallosi, e per l'ar... ( da "Giorno, Il (Milano)" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Corte Costituzionale del calcio), tant'è vero che nella prossima seduta (sabato) se ne parlerà con un certo entusiasmo. Pierluigi Collina, il Designatore degli arbitri di casa nostra, non nasconde il suo interesse per l'arancione dell'espulsione a tempo che sarebbe l'ideale «per quelle situazioni per le quali il cartellino rosso è forse un pò troppo e quello giallo è troppo poco»

Danno esistenziale, danno morale, assorbimento, precisazioni ( da "AltaLex" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: la medesima Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delle Regione Lazio n. 8 del 2007, con la quale, in caso di decadenza dalla carica conseguente a pronunzie della Corte Costituzionale, si dava alla Giunta regionale la facoltà alternativa o di procedere al reintegro nelle cariche, con ripristino dei relativi rapporti di lavoro,

"Effettività di tutela" per il Dirigente pubblico illegittimamente rimosso ( da "AltaLex" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: la medesima Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delle Regione Lazio n. 8 del 2007, con la quale, in caso di decadenza dalla carica conseguente a pronunzie della Corte Costituzionale, si dava alla Giunta regionale la facoltà alternativa o di procedere al reintegro nelle cariche, con ripristino dei relativi rapporti di lavoro,

Valle Telesina: Canone depurazione, domani se ne occupa il Consiglio ( da "Sannio Online, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Questo in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale numero 335 del 10 ottobre 2008. Qualche giorno dopo, in data 7 febbraio, sull?argomento si è svolto anche un incontro voluto dall?associazione socio-politico-culturale ?Il risveglio della Dormiente?. Ora, come detto, l?argomento per richiesta dell?

Si complica il varo del nuovo vertice Rai ( da "Corriere Adriatico" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: decisione della Consulta Si complica il varo del nuovo vertice Rai La Corte Costituzionale potrebbe mettere in dubbio la legge di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai nel giorno della ratifica dei sette componenti scelti dalla Commissione di Vigilanza da parte dell'assemblea dei soci. Infatti mentre a Viale Mazzini il Ministero dell'Economia e la Siae, i soci della Rai,

Calabrò ci dice perché non è vero che chi legifera sul fine vita è perduto ( da "Foglio, Il" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Per via di ricorsi alla Corte costituzionale, potrebbero per esempio vanificarsi i limiti posti dalla normativa per quanto riguarda idratazione e alimentazione. Rimarrebbe, in quel caso, la pura e semplice natura eutanasica di qualsiasi forma, anche light, di testamento biologico.

Corò: La bolletta dell'acqua sarà meno pesante per le famiglie numerose ( da "Gazzettino, Il (Vicenza)" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Il provvedimento è un diretto effetto di una sentenza della Corte Costituzionale, che però ha provocato un conseguente aggravio per le tariffe pagate dagli utenti allacciati. «Gli incrementi tariffari - continua Il presidente - servono a realizzare i necessari investimenti sul territorio, che per la gran parte hanno proprio obiettivi ambientali».

Gruppo di aiuto anti-depressione e suicidio ( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: coordinato da Barbara Brieda infermiera al Csm, che vede la collaborazione di alcuni consulenti familiari del Ce.co.fam. Consultorio familiare appartenente all'Ucipem. Gli incontri sono rivolti a persone che hanno tentato il suicidio, a coloro che in qualche modo ne sono stati coinvolti (familiari, colleghi, amici) e a persone con atteggiamenti depressivi o di forte disagio personale.

De Magistris/ Csm trasferisce i magistrati di Salerno e ( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Il plenum del Csm, stamattina, ha dato il via libera al trasferimento d'ufficio dei magistrati coinvolti nello scontro tra le procure di Salerno e Catanzaro. Enzo Iannelli, procuratore generale di Catanzaro, farà il consigliere alla Corte d'appello, sezioni civili, di Reggio Calabria, mentre il suo sostituto, Alfredo Garbati,

INTERCETTAZIONI: IDV, ATTENTATO A MAGISTRATURA, ( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: in attesa che la Corte Costituzionale annulli questo attentato ai fondamentali principi costituzionali, promuovera' un referendum popolare abrogativo anche contro questo secondo lodo Alfano, il piu' grave attentato mai tentato nella storia repubblicana, in un unico colpo, contro la magistratura, contro la liberta' di informazione e contro la sicurezza di risparmiatori e cittadini'

Biotestamento/ Casson (Pd): Ddl di maggioranza è ( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Di fronte a norme messe in questo senso ci sarà chi chiederà l'intervento della Corte Costituzionale. Anziché semplificare e chiarire le cose si continuerà ad avere una bagarre", afferma Casson ai microfoni di 'Econews'. Per Casson, "la persona capace di intendere e di volere deve avere la possibilità assoluta di disporre del proprio corpo.

Intercettazioni: il sacrificio intollerabile del diritto all'informazione ( da "Articolo21.com" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 826 del 1988, ha detto che il diritto di cronaca tutela non solo il diritto del giornalista di scrivere, ma anche il diritto all'informazione dei cittadini. Questo è fondamentale! I cittadini debbono conoscere il processo ad un certo punto.

DOMANI LA CORTE COSTITUZIONALE ELEGGERà IL SUO NUOVO PRESIDENTE, CHE PRENDERà IL POSTO DI ... ( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Domani la Corte Costituzionale eleggerà il suo nuovo presidente, che prenderà il posto di Giovanni Maria Flick, il cui mandato è scaduto il 18 febbraio. A salire sullo scranno più alto della Consulta dovrebbe essere il giudice costituzionale Francesco Amirante, napoletano, che è il più anziano e resterà in carica fino a dicembre 2010.

Pensione di inabilità, immigrati, requisiti necessari, illegittimità ( da "AltaLex" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Corte Costituzionale Sentenza 23 gennaio 2009, n. 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA "

Caso De Magistris, il Csm trasferisce la sannita Gabriella Nuzzi al Tribunale di Latina ( da "Campaniapress" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: i trasferimenti decisi dal Csm sono immediatamente esecutivi. La nuova sede e funzione per Iannelli proposte dalla terza commissione del Csm è stata approvata dal plenum a maggioranza con il voto contrario del consigliere di Magistratura Indipendente Cosimo Ferri, e l'astensione del pg della Cassazione Vitaliano Esposito.

Polverino: "Continua battaglia per chiusura cave" ( da "Caserta News" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: è da meravigliarsi se il potere della sinistra arriva fino alla Corte Costituzionale. Il tentativo di favorire i cavaioli e i cementieri è riuscito, ma è ancora presto per cantare vittoria. Il lavoro portato avanti dai cittadini e dalle associazioni è stato reso nullo da coloro che si sono rivolti alla Consulta, con una forza che è andata oltre la volontà di una comunità,

Intercettazioni, c'è un fronte anti-governo ( da "AprileOnline.info" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: elezione alla Corte costituzionale. Pecorella ha espesso dei dubbi sul rispetto - da parte del ddl - del "valore costituzionale della corretta e buona amministrazione della giustizia". Si è detto "favorevole" al primo testo del governo, in cui per autorizzare le intercettazioni si prevedevano "gravi indizi di reato" per i delitti meno gravi e "

Le radici di Dario ( da "Napoli.com" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: E immaginando il suo reale ingresso nella Sala della Corte Costituzionale. Nella ?sala dei tremila? poltroncine vuote (neve, pioggia e vento? insomma il ?pessimo clima? ha fermato il viaggio degli ospiti) la sindaca si fa riprendere dalla tivù mentre attentissima presta orecchie alla filastrocca del figliuolo di papà partigiano Franceschini, il quale nella mattinata del ?

Conflitto Cofferati - Bossi: Cgil, grande soddisfazione per vittoria ricorso Corte Strasburgo ( da "Sestopotere.com" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: istituzione giudiziaria e quella parlamentare, la Corte costituzionale rigettò il ricorso del giudice. Nel 2007, perciò, Sergio Cofferati e Guglielmo Epifani, assistiti dall?avv. Franco Coccia, promossero il ricorso presso la Corte di Strasburgo che ha portato oggi al riconoscimento del diritto all?

Basilicata/ Tutti i candidati alla procura generale di ( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)
Argomenti: Giustizia

Abstract: Michele Cristino è presidente del Tribunale di Foggia; Modestino Roca, sostituto procuratore generale a Potenza; Francesco Verdoliva, capo della procura del Tribunale dei minorenni di Sassari. Sarà il Csm, entro aprile, a nominare il sostituto di Tufano.


Articoli

L'asta pubblica per le sort è l'unica via (sezione: Giustizia)

( da "Trentino" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

San Michele all'Adige. Secondo Merz la trattativa privata è regolare, il Comune vuole applicare la legge provinciale «L'asta pubblica per le sort è l'unica via» Il sindaco Moser risponde all'attacco del direttore della Coldiretti ANDREA ASSON SAN MICHELE ALL'ADIGE. «Non voglio aprire alcun tipo di polemica con il direttore della Coldiretti, ma mi permetto di far rilevare all'opinione pubblica che l'amministrazione di Volano è ricorsa all'asta pubblica per l'affittanza di alcuni suoi terreni e non, attraverso trattativa privata»: queste le parole del sindaco Guido Moser sull'annosa questione delle "sort". Di fatto le parole del sindaco Moser dimostrano come continui il muro contro muro tra la maggioranza consiliare e le associazioni degli agricoltori, in merito alla scelta per l'assegnazione delle campagne di proprietà dell'amministrazione. Si attendeva per la settimana appena passata la convocazione dell'assemblea che deliberasse in merito, ma non si è raggiunto il punto d'incontro che ci si auspicava: da un lato il primo cittadino che, supportato dal parere del segretario municipale Davide Costa, ritiene doverosa la scelta di procedere all'asta pubblica con l'indizione di tre bandi di gara relativi alle tre categorie in cui sono stati divisi gli appezzamenti, su proposta elaborata da un gruppo di tecnici dell'Istituto agrario; dall'altra le associazioni di categoria che vogliono che l'amministrazione assegni i lotti attraverso licitazione privata. Proprio la scorsa domenica il direttore della Coldiretti del Trentino, Danilo Merz, aveva rilasciato al nostro quotidiano un'intervista in cui minacciava di adire ricorso al Tar se il consiglio comunale avesse votato per l'asta pubblica. Il dirigente aveva indicato la legittimità della trattativa privata in una legge nazionale del 2001 relativa alla promozione dell'attività agricola. Inoltre lo stesso aveva sostenuto che la sentenza della Corte costituzionale del 2002 - su cui basa la scelta per i tre bandi di gara il sindaco Moser - abolisse solamente l'equo canone, portando come esempio il Comune di Volano che alla fine di gennaio è ricorso alla trattativa privata per l'assegnazione di alcuni fondi destinati all'attività agricola. Continua a ritenere giusta la sua convinzione di procedere all'indizione della procedura di gara? Sulla questione deciderà il consiglio comunale, non io solamente. Io ritengo che la legge provinciale del 1990 e la recente sentenza della Consulta del 2002 ci obblighino ad agire in questa direzione. Non ci sono permettono altre procedure. Come mai la Coldiretti, per voce del suo direttore, porta ad esempio il recente caso del Comune di Volano in cui si è proceduto a trattativa privata? La giunta di Volano ha dato il via ad asta pubblica per l'assegnazione di alcuni suoi fondi di proprietà destinati all'uso agricolo in località Taio. Non mi risulta - può verificarlo sul sito internet dell'amministrazione - che abbia intrapreso altre strade. Tra l'altro in quella delibera si fa riferimento alla legge provinciale del 1990, la stessa alla base del mio ragionamento.

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Rai, oggi la pronuncia della Consulta sul Cda (sezione: Giustizia)

( da "Giornale di Brescia" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Edizione: 24/02/2009 testata: Giornale di Brescia sezione:in primo piano Rai, oggi la pronuncia della Consulta sul Cda ROMALa Corte Costituzionale potrebbe mettere in dubbio la legge di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai nel giorno della ratifica dei sette componenti scelti dalla Commissione di Vigilanza da parte dell'assemblea dei soci. Infatti mentre a Viale Mazzini il Ministero dell'Economia e la Siae, i soci della Rai, si vedranno a mezzogiorno per iscrivere nell'albo dei vertici della radiotelevisione pubblica i nomi dei sette che ne guideranno il corso per i prossimi tre anni (Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo de Laurentiis, Alessio Gorla, Nino Rizzo Nervo, Guglielmo Rositani, Giorgio van Straten, Antonio Verro) la Consulta si ritirerà per aprire la discussione nel merito sul caso del consigliere Angelo Maria Petroni. Era stata la Commissione di Vigilanza nella scorsa legislatura a sollevare la questione del conflitto di competenza nelle nomine quando il consigliere era stato rimosso per fare posto a Fabiano Fabiani e la decisione potrebbe rimettere in discussione i criteri di scelta della governance.

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Il risultato (sezione: Giustizia)

( da "Corriere delle Alpi" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Il risultato Il risultato di Federico Dell'Antone APPREZZANDO il vostro lavoro attraverso le pagine del vostro quotidiano (acquistato quasi tutti i giorni), non posso non farvi notare da genitore la seguente piccola dimenticanza nel riportare i piazzamenti ai campionati italiani allievi di fondo di Pragelato (articolo di ieri, pagina 33): l'atleta bellunese Federico Dell'Antone (sci nordico Marmolada) ha chiuso la sua gara nella rispettabilissima posizione 43ª con il tempo di 19'48.02. Lo stesso atleta, come da voi riportato nel giornale del 23, ha ben figurato con la staffetta Veneto D all'11º posto nella gara a staffetta. Tutto questo ad onor di cronaca e per correttezza nei confronti dei nostri giovani atleti che con grande sacrificio praticano questo sport di fatica. Ad ogni buon conto devo sottolineare che è umano sbagliare qualche piccola notizia in mezzo ad una marea di dati che ogni giorno ci presentate con grande professionalità (non sbaglia solo chi non fa). Grazie ancora per i preziosi servizi che puntualmente fornite alla nostra gente bellunese. Germano Dell'Antone Ecco cosa ho fatto sui canoni idrici RINGRAZIO il "libero cittadino bellunese" Francesco Buzzatti che ieri ha accusato il sottoscritto e la Lega Nord di difendere la pianura trevigiana a scapito della montagna bellunese. Lo ringrazio perché mi offre l'opportunità di ribadire che cosa il Carroccio ha fatto, concretamente, per la montagna. Innanzitutto, ha inserito nel testo dello statuto regionale l'autonomia e la specificità di Belluno. Nel testo votato alcuni giorni fa in Commissione c'è scritto «la Regione riconosce e promuove la specificità dei suoi territori montani, prevedendo specifiche politiche di intervento e destinando risorse aggiuntive a loro favore». E ancora: «La Regione conferisce forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali montani». Mi pare sufficientemente chiaro. Ciò premesso, che dimostra inconfutabilmente la falsità di quanto sostenuto da chi dice che sono state cancellate autonomia a specificità per Belluno, potrei elencare svariati provvedimenti che il Carroccio in questi anni ha fatto, e continuerà a fare. Uno dei tanti esempi è quello relativo al raddoppio dei canoni idrici che la pianura deve alla montagna per l'uso della nostra acqua. Il sottoscritto ha fatto inserire, articolo 39 della Finanziaria regionale dello scorso anno, il raddoppio dei canoni dovuti per le concessioni di derivazione delle acque. Si tratta di un provvedimento di rilievo assoluto per la montagna: chi sfrutta l'acqua dei nostri laghi la deve pagare il doppio. Il provvedimento è stato da me proposto e fatto votare (non basta proporre, bisogna anche trovare il consenso!). L'esito della votazione è stato: 30 voti a favore, 16 contrari, 1 astenuto. Altro che vergogna! Chi si deve vergognare sono quei 16 consiglieri che hanno votato contro, consiglieri appartenenti a schieramenti politici che in provincia si spacciano per strenui difensori dei nostri fiumi e laghi, prendendo così in giro i bellunesi. Unico rammarico è il fatto che nel Bellunese, come il signor Buzzatti dimostra, pochi siano a conoscenza del provvedimento, provvedimento molto noto invece in pianura e che ha fatto scatenare le più vive proteste di chi, in pianura, si sente penalizzato dal raddoppio dei canoni (provvedimento contro il quale, tra l'altro, l'Enel ha fatto ricorso). Ma poco importa, la Lega di provvedimenti che scontentano la pianura e che favoriscono la montagna ne ha fatti più d'uno e continuerà a farne. Gianpaolo Bottacin presidente gruppo Lega Nord Depurazione delle acque la beffa del Parlamento IN MERITO al corrispettivo pagato dai cittadini per la depurazione delle acque reflue, ci sono degli sviluppi importanti. Incredibile! Ma, purtroppo è vero...... nell' Italia di oggi. Il Governo è pronto a qualsiasi provvedimento pur di "aggirare" gli ostacoli costituzionali. In questo caso si vogliono annullare i principi di giustizia e di equità sanciti dalla recente sentenza della Corte Costrituzionale (n. 335/08 dell'8 ottobre 2008) che ha sancito «l' illegalità del prelievo della tariffa di depurazione dove il servizio non viene erogato». Una sentenza limpida e ben articolata nella ricchezza delle argomentazioni, emessa dal "massimo organo" in materia di giurisprudenza presente nel nostro paese, delegato dalla nostra Costituzione, a dirimere in maniera definitiva tutte le problematiche derivanti dagli aspetti legislativi che riguardano i contenziosi tra cittadini e organi dello stato. La sentenza n. 335/08 ha dichiarato in maniera chiara, netta e inequivocabile «l' illegittimità Costituzionale dell'art. 14 - comma 1º - della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell' art. 155 - comma 1º - del Decreto Legislativo Nº 152 del 03 aprile 2006». Il giudizio, dopo innumerevoli contenziosi sollevati nel corso degli anni, fin dal 1994, dai cittadini e da varie Associazioni di Consumatori, aveva dato ragione ai ricorrenti e a tutti quei cittadini che pagavano un servizio inesistente (circa 14 milioni di utenze). Ebbene, in sordina, in assoluto silenzio, in data 12 febbraio 2009 è passato al Senato un emendamento presentato dalla maggioranza, con il beneplacido dell'opposizione, che si è astenuta, che reca «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di produzione dell'ambiente». Detto emendamento dovrebbe modificare, in maniera strutturale, gli effetti della sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale. In sintesi, viene tranquillamente fatto entrare dalla finestra quello che in maniera inequivocabile era stato cacciato dalla porta. In pratica, la nuova legge (che vista la compattezza parlamentare, a meno di ripensamenti, improbabili sarà approvata) annullerà in tutto o in larga parte la sentenza n. 335/08. Una vera e propria beffa. In un paese normale non si possono assolutamente stravolgere i contenuti imperativi determinati dal guidizio della Corte Costituzionale! Credo che i politici interessati dovranno rendere conto ai cittadini di tale modifica delle regole, in caso contrario non si potrà pretendere dal cittadino simpatia verso la politica e rispetto delle Istituzioni in genere. E' assolutamente grave che al cittadino vengano negati diritti sanciti da una sentenza importante della Corte Costituzionale. Se così sarà e se verrà approvato l'emendamento si potrà decretare la fine della certezza del diritto. Rodolfo Pellegrinon FALCADE Senza risposta per un mese IO, in quanto cittadino residente in via Psaro, chiesi ad un ingegnere del Comune di Belluno se si sarebbero potute avere agevolazioni per parcheggiare l'auto sulle linee blu, data ora l'impossibilità di accedervi per lavori di rifacimento. Mi chiese il numero e mi disse che quanto prima, mi avrebbe fatto sapere. E' passato un mese e fino ad ora non mi è pervenuta alcuna telefonata. Ab uno disce omnis. Filippo Dariz BELLUNO La fiaccolata sul Nevegal NON CAPITA spesso di assistere a una fiaccolata, specie quando in cielo ci sono milioni di stelle anch'esse curiose, e magari uno spicchio di luna rischiara timidamente la neve e le pinete del Colle. Niente di eccezionale, ma sempre qualcosa che ti attrae e ti spinge a stare con i piedi freddi e il naso e le orecchie ghiacciate ad aspettare l'evento. Circa una ottantina di appassionati del Nevegal, partiti assieme ma dividendosi in gruppi hanno percorso tre piste del colle; Coca, Toront e Erte per congiungersi attraversando (chi percorreva queste ultime) il sentiero della Forestale all'altezza del Col dei Pez sulla Coca. Ti sembra sempre che appaiano da un momento all'altro lassù, fin dove l'ultimo lembo di neve scompare nel verde intenso degli alberi. Non ancora. Ma, senti bisbigliare il vicino che dice di aver intravisto più in alto in mezzo agli abeti una sorta di bagliore, una luce fuggente. Forse sono loro, gli sciatori che nonostante il freddo intenso in quota, hanno voluto essere presenti anche stavolta alla fiaccolata che in una notte come questa appare speciale. E' la giornata del 13 febbraio, dedicata al risparmio energetico, "m'illumino di meno", e quindi mai come in questa serata, l'illuminazione della montagna con le torce diventa un riferimento del tutto particolare. Il patrimonio che madre natura ci ha messo a disposizione non durerà per sempre. Ma a pensarci bene, la serata era speciale anche per un altro motivo. Il 13 febbraio non era forse la vigilia di San Valentino, la festa degli innamorati? Non erano forse anche per loro quelle fiaccole che ardevano e simboleggiavano l'amore? Qualcuno alla vista del serpente di fuoco che illuminava la pista Coca in un'atmosfera surreale, stringeva a se la compagna, ma sembra non fosse per il freddo. Insomma se vogliamo trarre un bilancio della fiaccolata diremmo che è andata bene. Organizzata dalla Nis con il supporto delle Giubbe Rosse e dei maestri di sci del Nevegal, la manifestazione si è conclusa al bar Slalom con un rinfresco, ma non mancava un capiente pentolone di brulè caldo, molto gradito ai partecipanti. Na otantina de tute le stajon / partìdi n segiovìa pàr la Brigata / i à dàt al via a chéla che dison / nà bèla e longa fiacolàta. Co l nàs ross e réce ben giàzàde / ma na gran voja de star n compagnìa / le torce bèlche pronte già npizàde / i parte tuti insieme n alegrìa. Te le piste, lé n fogo che camìna / se la vét par altro da lontàn / na bèla e longa serpentina / che te l piazàl la riva do pian pian. Par tuti quanti, na gran sodisfazion / par chei che spèta e véa fret i pié / par i siatori, che no vede l ora /. de farse fòra n quarto de brulè. Enzo Mazzucco Centro sinistra cambiare si può QUESTA settimana abbiamo assistito all'eclisse del progetto democratico di Walter Veltroni e alla frettolosa nomina a nuovo segretario di partito di Dario Franceschini. La situazione che si era venuta a creare all'interno del PD, con continue sconfitte elettorali e la progressiva erosione di voti, le forti contrapposizioni interne e lo scarso supporto da parte della gente comune hanno fatto gettare la spugna a Veltroni. Credo si debba convenire che la decisione di Veltroni sia stata lungamente ponderata e che sia pertanto degna di grande rispetto, tuttavia come non essere delusi per la soluzione cui si è giunti? Invece che avviare una nuova fase si decide di galleggiare e fare segretario il numero due della vecchia gestione evitando, ancora una volta, quel sano confronto tra le varie anime del partito democratico che così faticosamente si cerca di tenere assieme. Se a livello nazionale la situazione del PD appare ancora confusa, a livello locale molte persone hanno creduto e ancora credono, agli ideali del partito democratico. Mi rivolgo a tutte quelle persone, in particolare pontalpine, che in buona fede hanno sostenuto quel grande progetto unitario e mi chiedo se forse non sia giunto il momento di scegliere un'alternativa possibile. Questa realtà comunale vede da sempre forte questo radicamento ad una appartenenza politica di centro-sinistra, che in questi anni ha espresso continui cambi di simbolo e nome ma non di strategie e di persone. L'Italia Dei Valori, da sempre vicina alle classi più deboli, impegnata in una sensibilità ambientale non dell'ultima ora e convinta sostenitrice del libero mercato con la persona come primo soggetto, si propone come alternativa credibile e attiva nel territorio e, chissà, forse come unica soluzione ad una visione riformista della società. Siamo disponibili ad accogliere proposte e suggerimenti sul nostro operato. Scriveteci all'indirizzo: info@belluno-italiadeivalori.it Angelo Levis Vice coordinatore provinciale Italia Dei Valori

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non pagate le bollette (sezione: Giustizia)

( da "Tirreno, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Pagina 11 - Lucca «Non pagate le bollette» Acqua, Codacons all'attacco: siamo all'assurdo BORGO A MOZZANO. Codacons all'assalto contro la società idrica Gaia. L'associazione dei consumatori chiama i cittadini alla protesta civile contro gli ultimi aumenti della tariffa dell'acqua, deliberati dall'Autorità di ambito. Oltre a non pagare le bollette, il responsabile di zona Fulvio Mandriota invita addirittura a riconsegnare i certificati elettorali, in segno di protesta contro l'atteggiamento dei sindaci della Valle e della Garfagnana. «Dopo che anche il Comitato di vigilanza delle risorse idriche presso il ministero dell'ambiente ha sbugiardato l'attività di Gaia - dice Mandriota - e ha raccomandato all'Ato 1 Toscana Nord che vengano rimborsate agli utenti le cifre erroneamente fatturate dal 2006 ad oggi, Gaia non solo ne rinvia la restituzione ma ha aumentato le tariffe». «Ormai siamo all'assurdo - continua Mandriota - con una divisione netta tra quanto affermano la Corte Costituzionale, la Cassazione, i difensori civici a ogni livello, i comitati di vigilanza del ministero dell'ambiente, che sono tutti dalla parte dei cittadini consumatori; mentre dall'altra sono rimasti gli amministratori delle Ato e di Gaia, di nomina politica, imperterriti a sperperare, dissipare e distruggere le casse pubbliche. L'Ato Toscana Nord e Gaia fanno orecchie da mercante - insiste - e con il gioco delle tre carte, invece di ridare indietro i soldi, ne rinviano sine die la restituzione». «Davanti all'ennesimo episodio di prepotenza - conclude l'esponente Codacons della Valle - e al cospetto di sindaci che a parole condannano Gaia, ma nei fatti ne diventano complici, il Codacons invita i cittadini a continuare la protesta in tutte le forme, come ad esempio respingere le fatture di Gaia, fino a riconsegnare i certificati elettorali in vista delle prossime elezione amministrative dei comuni della Valle del Serchio e della Garfagnana». Marcello Martini

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rifiuti, scontro bertolaso-procura - conchita sannino (sezione: Giustizia)

( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Pagina IV - Napoli Rifiuti, scontro Bertolaso-Procura I magistrati negano il dissequestro delle balle rimaste in alcuni siti Per il pool del procuratore De Chiara quel materiale non va gestito come discarica ma deve essere rimosso CONCHITA SANNINO è ancora braccio di ferro tra il pool reati ambientali della Procura di Napoli e lo staff del sottosegretario ai rifiuti Guido Bertolaso, finito sotto inchiesta da parte degli stessi magistrati. L´ultimo schiaffo arriva poche ore fa. Gli esperti incaricati dal capo della Protezione civile chiedevano al Tribunale di Napoli - dinanzi al quale è in corso il processo contro Bassolino, vertici Fibe e altri 25 imputati - un temporaneo dissequestro delle balle fuorilegge rimaste sotto sigilli in alcuni siti, da Villa Literno a Caivano, da Ponte Riccio di Giugliano a Marcianise. I motivi? Nella richiesta inoltrata dai rispettivi "commissari ad acta", cioè gli ufficiali dell´esercito posti da Bertolaso alla guida degli Stir (stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti) si paventano «rischi sanitari» per balle e percolato abbandonati da anni; si promettono «strategie di intervento» e «messa in sicurezza», così «come prescritto da Ministero dell´Ambiente e sub commissario alle bonifiche». Ma il parere espresso, di diritto, dalla Procura è netto e tranciante contro la richiesta dei collaboratori di Bertolaso. Tale domanda, replica la Procura, è irricevibile. Quella roba, rispondono in sintesi i magistrati, non va «gestita come discarica, non va "messa in sicurezza", ma rimossa». E soprattutto: responsabilità e costi di tali operazioni sono oneri che devono ricadere su Fibe, non sullo Stato. I magistrati Giuseppe Noviello e Paolo Sirleo, della sezione coordinata dal procuratore aggiunto Aldo De Chiara, non si limitano dunque a dire no. Ma analizzano duramente una tale iniziativa, censurandola. Scrivono: «Si propone di sperperare denaro pubblico in sostituzione di privati», ovvero della affidataria di quegli impianti, il gruppo Fibe, tuttora sotto processo. Gli stessi pm evocano, nero su bianco, «un contesto a dir poco volutamente ambiguo e grigio». In cui si adombra l´ipotesi di voler favorire, più o meno consapevolmente, l´«ati affidataria», ovvero Fibe, «nel compiere un´attività eventualmente spettante solo ad essa». Non serve, a quanto pare, che in calce alla richiesta di dissequestro avanzata dallo staff Bertolaso si precisi che «gli interventi tesi ad evitare pregiudizi all´ambiente e rischi di carattere sanitario» saranno seguiti «da iniziative di carattere recuperatorio a carico delle società ex affidatarie». La guerra dei rifiuti continua. E diventa ormai guerra di nervi: tra un "pezzo" di Procura e lo staff del sottosegretario. Un nuovo round che scandisce la vigilia di una decisione importante: cioè l´attesa valutazione che il procuratore capo Giandomenico Lepore, con il pm Maurizio De Marco, dovranno compiere sulla posizione degli indagati eccellenti come il sottosegretario Bertolaso, il prefetto Pansa, l´ex commissario Corrado Catenacci, prima di chiedere per loro il rinvio a giudizio o l´archiviazione. I loro nomi sono infatti finiti in uno stralcio dell´inchiesta "Rompiballe", che ha già provocato uno strappo in Procura, finendo anche dinanzi al Consiglio giudiziario e al Csm.

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omaggio del suor orsola al giudice paolo grossi (sezione: Giustizia)

( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Pagina V - Napoli Incontro alle 18 con il neo-membro della Corte costituzionale Omaggio del Suor Orsola al giudice Paolo Grossi "L´Europa del diritto" è il titolo del seminario che sarà tenuto oggi alle 18, nella sala degli Angeli dell´università degli studi Suor Orsola Benincasa, da Paolo Grossi, che una settimana fa è stato nominato giudice costituzionale e ieri ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Accademico dei Lincei, docente di Storia del diritto medievale e moderno presso la facoltà di Giurisprudenza del Suor Orsola, Grossi è autore del libro da cui prende spunto il tema dell´incontro, "L´Europa del diritto", edito da Laterza. L´incontro rientra nel ciclo "Cosa sarà il diritto privato?", promosso da Lucilla Gatt. Interverranno Francesco De Sanctis, rettore del Suor Orsola, Franco Fichera, preside della facoltà di Giurisprudenza, Aurelio Cernigliaro, ordinario di Storia del diritto italiano della Federico II, e Pietro Sirena, ordinario di Diritto privato europeo nell´università di Siena. Seguiranno interventi di Paolisa Nebbia, lettore di Giurisprudenza all´università di Leicester e di Lucilla Gatt, docente di Istituzioni di diritto privato e civile al Suor Orsola. «è motivo di grande orgoglio per me e per il nostro ateneo ritrovare Paolo Grossi da neo giudice costituzionale dopo la recente nomina decisa dal presidente Napolitano», afferma Francesco De Sanctis. «Un tributo quanto mai meritato a un giurista e a uomo la cui statura è solo in parte testimoniata dalle numerosissime cariche accademiche ricoperte e dalle prestigiose accademie, compresa quella dei Lincei, che lo annoverano tra i loro soci ordinari. In un periodo così delicato per alcuni dei valori fondamentali della nostra carta costituzionale non ne avrei immaginato un garante più capace di coniugare il rispetto dei principÎ e il riconoscimento della necessità di una sempre cangiante interpretazione storica. E del resto Paolo Grossi - prosegue De Sanctis - è il vero maestro della storia del diritto intesa come consapevolezza critica del diritto vigente». La storia del diritto di Grossi, spiega De Sanctis, «si è imposta, in Italia e fuori, per l´insofferenza per ogni delimitazione localistica e per ogni eccessiva specializzazione cronologica». Nato a Firenze nel 1933, nel corso degli anni Grossi ha ottenuto numerose lauree honoris causa. Nel 1971 ha promosso e fondato la rivista "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", alla cui direzione è stato ininterrottamente riconfermato fino al 2003. Nel 1980 ha creato il "Centro di Studi per la storia del pensiero giuridico moderno" presso l´Università di Firenze. (a.t.)

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il testamento biologico fai da te - ilaria ciuti (sezione: Giustizia)

( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Pagina V - Firenze Il testamento biologico fai da te Basta una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a se stessi I promotori: "Questa non è una crociata di credenti contro non credenti" ILARIA CIUTI (segue dalla prima di cronaca) «Venite. non è una crociata di credenti contro non credenti, di cattolici contro laici, di sinistra contro destra, e viceversa. La nostra è un´associazione che non va contro qualcuno ma è per difendere il diritto di ognuno di conservare, se incosciente, quel consenso informato che i medici hanno l´obbligo di rispettare di fronte a chi è in possesso della propria coscienza», dice il cardiologo e presidente della commissione di bioetica regionale, Alfredo Zuppiroli, uno dei promotori dell´associazione. Ci sarà domani al Puccini anche il presidente del consiglio regionale, Riccardo Nencini: «Poter decidere della propria vita è una battaglia di libertà. Combattiamo anche perché venga rispettato l´articolo 32 della Costituzione secondo cui nessuno può essere sottoposto a cure mediche contro la sua volontà». L´appello a partecipare si rivolge anche ai notai. «Venite domani sera. Oppure comunicate quando e a quali ore potrete far firmare i cittadini gratuitamente in studio», esorta l´uomo di cinema Stefano Stefani. Il papà di Bobo, Sergio Staino, un altro dei fondatori di «Liberi di decidere», sottolinea il «fai da te» spiegato dall´avvocato Gianni Baldini che aggiunge: «Le normative riportate in calce alla carta, la Costituzione e la convenzione internazionale di Oviedo sulla biomedicina, non possono essere superate da una normale legge parlamentare». C´è un nodo che l´associazione intende chiarire, lo sottolineano soprattutto i medici, da Zuppiroli e Panti a Gianni Amunni, direttore dell´Istituto toscano di oncologia, o la ginecologa Claudia Livi che, come Amunni e l´altro fondatore dell´associazione Alberto Formigli, è anche consigliera comunale. Il mito da sfatare è che nutrire a forza con sostanze artificiali chi è in una situazione innaturale come lo stato vegetativo sia un fatto naturale. Tanto è vero che non accade in nessun paese d´Europa. Lo dice anche Massimo D´Alema da Siena dove partecipa, ieri, a un convegno sull´agroalimentare: «L´idea che una legge obblighi i cittadini a subire determinati trattamenti, perché la nutrizione forzata attraverso sondini o tubi gastrici è un trattamento, l´idea che una persona possa essere obbligata dalla legge a subire trattamenti che non desidera non ha uguali in nessun paese civile». «Dignità della vita e dignità della morte», dice Amunni. La carta avrà valore immediato fintanto che la legge non sia approvata, spiega l´associazione. Dopo potrà essere usata per ricorrere alla Corte costituzionale: a livello individuale ma anche in massa, come una vera class action. Lo ricorda l´associazione che è aperta a tutti, ricordano i fondatori, purché chi vuole aderire lo faccia a titolo individuale e non di gruppi già costituiti. Da oggi, ricorda la sociologa Mariella Orsi, c´è anche un sito - www.liberididecidere.it - da cui informarsi, con cui aderire, da cui scaricare la «carta di autodeterminazione».

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intercettazioni, fronda nel pdl (sezione: Giustizia)

( da "Repubblica, La" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Pagina 12 - Interni Intercettazioni, fronda nel Pdl Bongiorno, An: "Restano uno strumento d´indagine insostituibile" Ghedini: ne discuteremo domani all´assemblea dei deputati Oggi la protesta di Fnsi e Fieg ROMA - Berlusconi la chiede ormai da mesi. La stretta sulle intercettazioni è un suo pallino. Al punto che, appena venerdì, ha pensato di proporre al consiglio dei ministri il voto di fiducia alla Camera sul testo che, da ieri, è arrivato in aula. Per una discussione generale in cui Pd e Idv hanno annunciato una battaglia durissima. Perché è una «legge ad crimen» e una «pietra tombale» sulle indagini, come dice la democratica Donatella Ferranti; perché «apre le porte a uno stato di polizia in cui si potrà arrestare chi si vuole senza che il cittadino lo venga a sapere», come dice il leader dell´Idv Antonio Di Pietro. Perché è una legge che «mette il bavaglio ai giornalisti» e gli fa rischiare l´arresto, come dice la Fnsi che per oggi, con la Fieg, ha organizzato una manifestazione di protesta (alle 10.30 in corso Vittorio Emanuele 349). Ma il Cavaliere avrebbe voluto che già in questa settimana il ddl sugli ascolti ottenesse l´ok per passare al Senato. «Aspetto dal 3 giugno del 2008, sarebbe ora d´approvare questa legge o no?» ha detto ai suoi. Ma il Guardasigilli Angelino Alfano, che dà il nome al ddl, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Alfredo Vito l´hanno dissuaso. Per una ragione semplice: troppe perplessità e troppi dissensi, anche di peso, nelle file della maggioranza. Meglio riflettere ancora, e aprire spiragli a modifiche. Soprattutto perché inviti alla riflessione arrivano dal Quirinale dove gli esperti giuridici hanno letto il ddl, hanno riflettuto sui drastici giudizi delle toghe, hanno chiosato l´ultimo parere critico del Csm. Un dubbio su tutti: l´obbligo di disporre di «gravi indizi di colpevolezza» per ottenere l´intercettazione. Troppo, tanto quanto si richiede per un arresto. Dice in Transatlantico il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, magistrato e per anni toga di Unicost: «Lassù, chi deve decidere non l´ha ancora fatto». Leggasi Berlusconi e il suo consigliere Niccolò Ghedini, e Alfano. Dice il ministro: «Non ci sono novità. Dobbiamo approvare la legge e basta». E Ghedini: «Domani c´è l´assemblea del gruppo. La legge è ottima, equilibrata, ma se emergono dubbi possiamo discuterne». Altro che dubbi, in ballo ci sono perplessità su punti nodali. Come quello dei «gravi indizi» che Ghedini ha definito più volte «qualificante perché tutela i cittadini» e «va lasciato com´è». Continua a dirlo il capogruppo Pdl in commissione Giustizia Enrico Costa, che si fa interprete del Ghedini-pensiero: «Non ci saranno stravolgimenti. Il testo è frutto di articolate consultazioni tra maggioranza, governo e relatore». Ma proprio quest´ultimo, anzi quest´ultima, perché si tratta dell´aennina presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno, è convinta del contrario. E l´ha ribadito ieri in aula quando ha presentato il provvedimento. «Una legge per evitare un uso distorto ed eccessivo ci vuole, ma le intercettazioni sono uno strumento d´indagine in molti casi insostituibile». La Bongiorno "apre" sugli indizi: «L´assemblea verificherà se possa bastare un minor grado di colpevolezza, prevedendo che gli indizi siano "sufficienti"». E precisa: «è una questione giuridica e non politica». Sul diritto di cronaca promuove l´emendamento Bergamini, quello del carcere fino a tre anni per chi pubblica un ascolto destinato alla distruzione («Lo prevede già il codice sulla privacy»). Ma sul black out alle indagini fino al dibattimento dichiara: «Una parte deve assolutamente restare segreta, bisogna solo stabilire quanto debba essere estesa questa fase. Le indagini possono essere molto dilatate nel tempo e ciò forse precluderebbe la possibilità di fornire informazioni di interesse per la collettività». è un´innegabile apertura. Come quella di Ghedini che, ragionando con i suoi, ha detto: «Il carcere? è singolare che la stampa protesti per continuare a violare la legge. Allora dovrebbero anche dire che l´articolo che c´è adesso, il 684, è incostituzionale. Tuttavia il carcere può essere alternativo a una multa». Il capogruppo leghista Roberto Cota non ha dubbi: «Anche Alfano ha detto di essere disponibile a valutare alcune cose...Sarà un dibattito parlamentare interessante». E il centrista Roberto Rao promette l´astensione se il testo non sarà blindato. (l.mi.)

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Intercettazioni, fronda nel Pdl Bongiorno: "Insostibuili nelle indagini" (sezione: Giustizia)

( da "Repubblica.it" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

ROMA - Berlusconi la chiede ormai da mesi. La stretta sulle intercettazioni è un suo pallino. Al punto che, appena venerdì, ha pensato di proporre al consiglio dei ministri il voto di fiducia alla Camera sul testo che, da ieri, è arrivato in aula. Per una discussione generale in cui Pd e Idv hanno annunciato una battaglia durissima. Perché è una "legge ad crimen" e una "pietra tombale" sulle indagini, come dice la democratica Donatella Ferranti; perché "apre le porte a uno stato di polizia in cui si potrà arrestare chi si vuole senza che il cittadino lo venga a sapere", come dice il leader dell'Idv Antonio Di Pietro. Perché è una legge che "mette il bavaglio ai giornalisti" e gli fa rischiare l'arresto, come dice la Fnsi che per oggi, con la Fieg, ha organizzato una manifestazione di protesta (alle 10.30 in corso Vittorio Emanuele 349). Ma il Cavaliere avrebbe voluto che già in questa settimana il ddl sugli ascolti ottenesse l'ok per passare al Senato. "Aspetto dal 3 giugno del 2008, sarebbe ora d'approvare questa legge o no?" ha detto ai suoi. Ma il Guardasigilli Angelino Alfano, che dà il nome al ddl, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Alfredo Vito l'hanno dissuaso. Per una ragione semplice: troppe perplessità e troppi dissensi, anche di peso, nelle file della maggioranza. Meglio riflettere ancora, e aprire spiragli a modifiche. Soprattutto perché inviti alla riflessione arrivano dal Quirinale dove gli esperti giuridici hanno letto il ddl, hanno riflettuto sui drastici giudizi delle toghe, hanno chiosato l'ultimo parere critico del Csm. Un dubbio su tutti: l'obbligo di disporre di "gravi indizi di colpevolezza" per ottenere l'intercettazione. Troppo, tanto quanto si richiede per un arresto. OAS_RICH('Middle'); Dice in Transatlantico il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, magistrato e per anni toga di Unicost: "Lassù, chi deve decidere non l'ha ancora fatto". Leggasi Berlusconi e il suo consigliere Niccolò Ghedini, e Alfano. Dice il ministro: "Non ci sono novità. Dobbiamo approvare la legge e basta". E Ghedini: "Domani c'è l'assemblea del gruppo. La legge è ottima, equilibrata, ma se emergono dubbi possiamo discuterne". Altro che dubbi, in ballo ci sono perplessità su punti nodali. Come quello dei "gravi indizi" che Ghedini ha definito più volte "qualificante perché tutela i cittadini" e "va lasciato com'è". Continua a dirlo il capogruppo Pdl in commissione Giustizia Enrico Costa, che si fa interprete del Ghedini-pensiero: "Non ci saranno stravolgimenti. Il testo è frutto di articolate consultazioni tra maggioranza, governo e relatore". Ma proprio quest'ultimo, anzi quest'ultima, perché si tratta dell'aennina presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno, è convinta del contrario. E l'ha ribadito ieri in aula quando ha presentato il provvedimento. "Una legge per evitare un uso distorto ed eccessivo ci vuole, ma le intercettazioni sono uno strumento d'indagine in molti casi insostituibile". La Bongiorno "apre" sugli indizi: "L'assemblea verificherà se possa bastare un minor grado di colpevolezza, prevedendo che gli indizi siano "sufficienti"". E precisa: "È una questione giuridica e non politica". Sul diritto di cronaca promuove l'emendamento Bergamini, quello del carcere fino a tre anni per chi pubblica un ascolto destinato alla distruzione ("Lo prevede già il codice sulla privacy"). Ma sul black out alle indagini fino al dibattimento dichiara: "Una parte deve assolutamente restare segreta, bisogna solo stabilire quanto debba essere estesa questa fase. Le indagini possono essere molto dilatate nel tempo e ciò forse precluderebbe la possibilità di fornire informazioni di interesse per la collettività". È un'innegabile apertura. Come quella di Ghedini che, ragionando con i suoi, ha detto: "Il carcere? È singolare che la stampa protesti per continuare a violare la legge. Allora dovrebbero anche dire che l'articolo che c'è adesso, il 684, è incostituzionale. Tuttavia il carcere può essere alternativo a una multa". Il capogruppo leghista Roberto Cota non ha dubbi: "Anche Alfano ha detto di essere disponibile a valutare alcune cose... Sarà un dibattito parlamentare interessante". E il centrista Roberto Rao promette l'astensione se il testo non sarà blindato. (24 febbraio 2009

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Per Franceschini c'è subito la partita Rai. Rispunta Celli (sezione: Giustizia)

( da "Manifesto, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

VIALE MAZZINI Torna in campo, per la presidenza, il candidato dalemiano. La Consulta si riunisce sulla Gasparri Per Franceschini c'è subito la partita Rai. Rispunta Celli mi. b. ROMA La prima convocazione, ieri, si è risolta in un buco nell'acqua. E anche oggi l'assemblea degli azionisti Rai, convocata per completare la nomina del consiglio d'amministrazione di viale Mazzini, potrebbe andare deserta o limitarsi a ratificare le indicazioni arrivate dalla commissione di vigilanza, chiamata a eleggere sette consiglieri su nove. Gli ultimi due, compreso il presidente del cda, sono indicati dal ministero dell'economia. Ma, eletto Dario Franceschini alla guida del Pd, i demoocratici hanno bisogno di qualche altro giorno per chiarirsi le idee su chi sarà il nuovo presidente «di garanzia» della tv pubblica. Un nome sul quale serve il via libera della maggioranza, perché la legge Gasparri stabilisce che il numero uno del consiglio d'amministrazione debba ottenere il consenso dai due terzi della commissione di vigilanza Rai. Ieri pomeriggio si parlava di un immimente incontro tra Franceschini e Gianni Letta. Ma prima ancora dovrebbe essere il Pd a riunirsi. Perché in campo restano ancora diverse ipotesi. Tra queste, la conferma dell'attuale presidente Claudio Petruccioli, che era quasi certa prima delle dimissioni di Walter Veltroni, e per la quale spingevano gli ex diessini già irritati dalla nomina in cda del veltroniano Giorgio Van Straten al posto dell'uscente Carlo Rognoni. Decisamente in calo se non tramontata, nonostante il sottosegretario alle comunciazioni Paolo Romani sostenga che ancora è in campo, la candidatura di Pietro Calabrese, opzione veltroniana gradita a Silvio Berlusconi (l'ex direttore del Messaggero e di Panorama era stato indicato come presidente nel vecchio accordo Bettini-Letta saltato dopo le proteste in casa Pd), che qualcuno però ancora ribadisce in nome di un presunto rinnovamento del metodo, perché come nel caso di Van Straten non si tratterebbe di una figura strettamente di partito. Ma soprattutto, in nome del «riequilibrio» rispetto alla segreteria del Pd affidata all'ex popolare Franceschini, si dice che in reatà potrebbe spuntarla l'ex direttore generale Rai Pierluigi Celli, sostenuto dai dalemiani. E mentre si è ancora al toto-presidente, oggi la Corte costituzionale comincerà a esaminare nel merito il conflitto di attribuzioni sollevato dalla commissione di vigilanza nei confronti del governo a proposito del caso di Angelo Maria Petroni, il consigliere revocato dall'azionista (governo Prodi) nel 2007 presto reintegrato dal Tar del Lazio. La Consulta potrebbe metetre in discussione il ruolo del governo nella nomina del consiglio d'amministrazione Rai. E sempre oggi, l'Italia dei valori manifesterà davanti la sede Rai in viale Mazzini contro «i politici nel cda».

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Bongiorno: Intercettazioni, garantire il diritto di cronaca (sezione: Giustizia)

( da "Manifesto, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

GIUSTIZIA La legge arriva in aula, si vota entro metà marzo. Fnsi, Fieg e Ordine dei giornalisti oggi in assemblea Bongiorno: «Intercettazioni, garantire il diritto di cronaca» Sa. M. ROMA Dice di essere convinta dell'utilità della norma, perché «è innegabile che, nonostante la legge, già preveda presupposti rigorosi per autorizzare le intercettazioni, si registri un uso distorto ed eccessivo del mezzo di captazione che finisce di frequente per essere utilizzato anche in relazione a casi in cui sarebbe stato possibile farne a meno». Quando però tocca i punti più spinosi del provvedimento, Giulia Bongiorno, relatrice della riforma sulle intercettazioni chiede immancabilmente una modifica. O un ripensamento. Ieri il testo che rischia di annullare gli ascolti e azzerare la cronaca giudiziaria è arrivato nell'aula di Montecitorio. Secondo il calendario sarà al voto finale entro la prima metà di marzo. E se la tensione salisse, lo scavallamento del mese potrebbe permettere alla maggioranza di chiedere il contingentamento dei tempi. Senza neppure dover chiedere la fiducia. Visto però che, come diceva l'asso del baseball Yogi Berra, «non è finita finché non è finita», Giulia Bongiorno insiste col dire che la norma può essere ancora cambiata. Prima di tutto nella parte che riduce in briciole il diritto di cronaca impedendo la pubblicazione degli atti di un'inchiesta penale anche solo «per riassunto» fino all'udienza preliminare. «E' noto che le indagini possono essere molto dilatate nel tempo e questa dilatazione forse precluderebbe la possibilità di fornire informazioni di interesse per la collettività». Dunque, il diritto di cronaca potrebbe essere, effettivamente, «troppo compresso». Anche sulla necessità di indizi di «colpevolezza», per avviare gli ascolti - ovvero sul punto che rischia di schiacciare praticamente tutte le inchieste e che ha già ricevuto il no dell'opposizione, dell'Anm e del Csm - Bongiorno propone un ripensamento: «L'esame dell'assemblea potrà servire a valutare ulteriormente questa scelta per verificare se possa essere sufficiente un minor grado di colpevolezza. Si tratta di una questione tecnico giuridica e non politica». Su entrambi i punti il sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo ha lasciato ben pochi spiragli. Sulla stampa ha detto che il testo «era già previsto da una norma approvata dal governo di centrosinistra». E sulle intercettazioni chiude ancora di più, perché, dice lui, «sono diventate strumento di lotta politica e non di ricerca della prova». Secco anche il no del vicepresidente dei deputati Pdl, Italo Bocchino: «Il punto di equilibrio è l'intesa trovata dalla maggioranza». Intanto, questa mattina, la Federazione della stampa, quella degli editori e l'Ordine dei giornalisti hanno organizzato una iniziativa comune per protestare contro la norma che porrà un segreto «tombale» su tutte le inchieste in corso. Il titolo non ha bisogno di spiegazioni: «No al bavaglio sull'informazione».

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Respinto il ricorso contro legge filo islamica (sezione: Giustizia)

( da "Manifesto, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

INDONESIA Respinto il ricorso contro legge «filo islamica» È stata respinta per «ragioni tecniche» la richiesta di revisione per vizio di costituzionalità della legge anti-pornografia adottata lo scorso ottobre e definita filo-islamica dalle minoranze religiose e da gruppi di intelletuali e artisti dell'Indonesia. La Corte Costituzionale ha dato ieri risposta negativa alla richiesta dalla «Persatuan Masyarakat Hukum Adat Minahasa», un'associazione di avvocati, artisti e studenti del nord del Sulawesi, una parte del paese a prevalenza cristiana. Per l'associazione la legge è contro la Costituzione perché «limita la cultura e le arti indonesiane». Ma i giudici hanno detto di non poter esaminare la petizione, perché non è chiaro se è stata avanzata da individui o da una associazione con personalità giuridica. Rico Pandeirot, l'avvocato che rappresenta l'associazione, presenterà nuovamente la richiesta entro 14 giorni.

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Sezione penale, Beretta proposto anche dal Csm (sezione: Giustizia)

( da "Provincia Pavese, La" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Tribunale, è imminente il cambio del presidente Sezione penale, Beretta proposto anche dal Csm PAVIA. Fino a giovedì scorso era solo una possibilità. Ora il cambio di guardia alla Sezione penale del Tribunale, con la staffetta tra Maria Grazia Bernini e Cesare Beretta, diventa più concreto. Il Csm ha formalizzato la proposta di Beretta come presidente. Nei prossimi giorni la commissione dovrà decidere, ma i "giochi", a meno di sorprese dell'ultima ora, dovrebbero essere fatti. Beretta, quindi, attualmente magistrato della Corte d'appello di Milano, potrebbe tornare al Tribunale di Pavia, dove è già stato giudice penale per anni (tra i procedimenti che "portano" il suo nome c'è quello relativo al sequestro di Cesare Casella). La nomina del nuovo presidente (sono state presentate diverse domande per l'incarico) si rende necessaria a causa dell'imminente scadenza del "mandato" di Maria Grazia Bernini, che ha raggiunto il limite degli otto anni previsto per gli incarichi dirigenziali. Il nome del futuro presidente della sezione penale, che interpreta anche il ruolo di presidente della Corte d'Assise, ha rilevanza anche in relazione al processo sul delitto di Garlasco: oggi stesso si svolge a Vigevano l'udienza preliminare in cui si deciderà se rinviare a giudizio, in Corte d'Assise, o prosciogliere l'indagato. (m. fio.)

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Franceschini giura solennemente sulla Carta nelle mani del papà (sezione: Giustizia)

( da "Italia Oggi" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

ItaliaOggi sezione: I commenti data: 24/02/2009 - pag: 2 autore: di Pierluigi Magnaschi L'analisi Franceschini giura solennemente sulla Carta nelle mani del papà Dario Franceschini, nuovo segretario Pd, ha inventato il rito della solenne promessa di fedeltà alla Carta Costituzionale. E per di più lo ha fatto all'aperto, nella mani del papà, in base ad un protocollo creativo alla Baci Perugina. In assenza di una politica fatta di scelte chiare, di decisioni coraggiose e di uomini nuovi, vanno bene anche le trovate mediatiche, non siamo nati ieri. Uno si presenta con la bandana (ma almeno sapeva di far ridere) e l'altro invece giura sulla Costituzione nelle mani del papà sulla piazza di casa (e purtroppo pensa di dare la sensazione di essere serio). Zero a zero e palla al centro, in attesa di una nuova trovata e cosi via, sino al completo disfacimento di ogni credibilità. Ma, fino a che siamo alle trovate, giusto per racimolare qualche minuto nei Tg di massimo ascolto, alla cosa ci si potrebbe anche rassegnare. Franceschini invece, pasticciando con la Costituzione, è andato oltre. Ha detto che non aveva giurato sulla Costituzione perché è il testo-cartina di tornasole di tutte le leggi, ma perché lui si poneva in difesa della Costituzione, contro Berlusconi e i suoi amici (cioè più della metà del paese che gli ha dato la maggioranza in parlamento) che cercano di scardinarla e di sovvertirla. Un atteggiamento di questo genere è l'esatto opposto dello spirito del Lingotto. Nella sede torinese della Fiat, Weltroni Veltroni, applaudito a più non posso da coloro che, 18 mesi dopo il suo insediamento, lo hanno fatto fuori, sosteneva che era giusto ed opportuno cessare con la reciproca campagna di delegittimazione, costruita su un'aggressività primordiale che trasformava gli antagonisti politici in nemici all'ultimo sangue, come se fossero gladiatori ai tempi di Nerone, mors tua, vita mea. Il Lingotto, da luogo metaforico del'appeasement politico, è diventato, nell'ultima versione muscolare di Franceschini, ciò che esso è in realtà, cioè un oggetto contundente. Franceschini infatti, ponendosi come garante della Costituzione, come se lui fosse la Corte Costituzionale stessa, ed escluso che la maggioranza politica voglia violare la Costituzione, vuol far capire che la Costituzione non si può cambiare? Se fosse cosi, il primo a voler violare la Costituzione, sarebbe proprio Franceschini, dato che la Costituzione stessa prevede espressamente e determina i percorsi affinchè essa possa essere modificata legittimamente. Oppure Franceschini ritiene che la Costituzione possa essere modificata solo dal Pd che, non a caso, del tutto legittimamente, l'ha visibilmente modificata con pochi voti di maggioranza. Se questa fosse la sua tesi, questo si che sarebbe grave. Un comportamento da lingotto sulla testa.

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Rai, sul futuro dei vertici oggi assemblea e Consulta (sezione: Giustizia)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Rai, sul futuro dei vertici oggi assemblea e Consulta --> Martedì 24 Febbraio 2009 GENERALI, pagina 6 e-mail print ROMALa Corte costituzionale potrebbe mettere in dubbio la legge di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai nel giorno della ratifica dei sette componenti scelti dalla commissione di Vigilanza da parte dell'assemblea dei soci. Infatti, mentre a viale Mazzini il ministero dell'Economia e la Siae, i soci della Rai, si vedranno a mezzogiorno per iscrivere nell'albo dei vertici della radiotelevisione pubblica i nomi dei sette che ne guideranno il corso per i prossimi tre anni (Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo de Laurentiis, Alessio Gorla, Nino Rizzo Nervo, Guglielmo Rositani, Giorgio Van Straten, Antonio Verro) la Consulta si ritirerà per aprire la discussione nel merito sul caso del consigliere Angelo Maria Petroni. Era stata la commissione di Vigilanza, nella scorsa legislatura, a sollevare la questione del conflitto di competenza nelle nomine quando il consigliere Petroni era stato rimosso per fare posto a Fabiano Fabiani (ma poi reintegrato dal Tar del Lazio) e la decisione potrebbe rimettere in discussione i criteri di scelta della governance. Intanto, sempre oggi a viale Mazzini, si svolgerà la manifestazione dell'Italia dei valori, e per l'occasione verrà esposto uno striscione con i nomi, le foto e le appartenenze politiche dei componenti del nuovo Cda Rai per «informare correttamente i cittadini su tutto ciò che di nefasto accade e di cui non possono essere informati e per dare a tutti la possibilità di conoscere per deliberare». Nonostante quindi l'indicazione in tempi rapidi della Vigilanza presieduta da Sergio Zavoli, il nuovo vertice non parte sotto i migliori auspici e anche la scelta del presidente - che deve essere espressione del centrosinistra - non è del tutto piana. Pesa infatti sul nome il cambio della guardia alla guida del Pd e le difficoltà che vive al momento il partito. Tramontata definitivamente l'ipotesi di Pietro Calabrese, cara a Veltroni, Dario Franceschini potrebbe indirizzare la sua attenzione all'ex direttore generale Pierluigi Celli, che torna in auge tra i candidati. Non tramonta del tutto, ma è in netta discesa l'ipotesi di Andrea Manzella, mentre rimane ancora in corsa il presidente uscente Claudio Petruccioli. Domani intanto è convocato l'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza che dovrà poi riunirsi per ratificare, con voto bipartisan di due terzi, il nome del presidente. Prima serve però l'accordo e tocca poi al ministero del Tesoro esprimere il nome del consigliere mancante (conferma per Petroni) e del presidente in pectore, che solo dopo può essere votato dalla Vigilanza. 24/02/2009 nascosto-->

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Intercettazioni, editori e giornalisti in piazza (sezione: Giustizia)

( da "Eco di Bergamo, L'" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Intercettazioni, editori e giornalisti in piazza --> Martedì 24 Febbraio 2009 GENERALI, pagina 7 e-mail print ROMAIl disegno di legge sulle intercettazioni approda alla Camera per la discussione generale. Pd e Italia dei valori affilano le armi per la prima battaglia, quella sulla costituzionalità del testo, ma l'unica apertura a un miglioramento del disegno di legge arriva dalla relatrice, Giulia Bongiorno. Il governo invece, ieri rappresentato in Aula dal sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, difende a spada tratta un provvedimento che disciplina le intercettazioni, che ormai «sono diventate strumento di lotta politica e non di ricerca della prova». due i punti più contestati Due i punti più contestati del ddl: quello del presupposto dei «gravi indizi di colpevolezza» per ottenere l'autorizzazione alle intercettazioni e il divieto di pubblicare tutti gli atti di indagine, anche per riassunto e anche se non coperti da segreto. «Il ddl introduce norme molto dannose per la sicurezza dei cittadini», attacca la capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti. «Prevedere l'autorizzazione delle intercettazioni solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza è un regalo alla criminalità. Dopo le leggi ad personam, adesso il governo passa alle leggi ad criminem». Per Antonio Di Pietro, si va «verso uno Stato di Polizia, perché si potrà arrestare chi si vuole senza che il cittadino lo venga a sapere. Grazie a un'informazione non sufficiente, non si vuole far sapere ai cittadini quel che accade, quello che sono molti rappresentanti delle istituzioni». L'ex pm quindi ribadisce che, se il provvedimento diventerà legge, l'Italia dei valori proporrà un referendum abrogativo. Il sottosegretario Caliendo replica sottolineando che le intercettazioni «sono diventate strumento di lotta politica e non di ricerca della prova» e rileva come «la necessità di un intervento in materia è condiviso dall'intero panorama politico» e, «se l'opposizione non avesse pregiudizi o preconcetti, probabilmente si potrebbe trovare una soluzione condivisa». Caliendo ricorda che già nella scorsa legislatura si era intervenuti in materia, con il ddl Mastella approvato alla Camera e poi rimasto fermo al Senato. Già in quel provvedimento era stato stabilito «il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto degli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari. Una norma votata quasi all'unanimità». E una stoccata il sottosegretario la riserva anche al Csm, «che del nostro testo critica la scelta sul divieto di pubblicazione» mentre «nel 2006 scriveva che, pur rilevando critiche, apprezzava l'intento del provvedimento, giustificabile dagli abusi emersi dalla cronaca giudiziaria». Contro la norma che «avrebbe l'effetto di espropriare i cittadini del diritto costituzionale a essere informati in modo corretto, compiuto e tempestivo eliminando così la loro possibilità di verificare, nel bene e nel male, il funzionamento della magistratura», manifesteranno stamattina giornalisti ed editori insieme in un'iniziativa presso la sede della Federazione nazionale della stampa, in corso Vittorio Emanuele a Roma. «atti pubblicabili per riassunto» «Il governo - scrive l'Unione cronisti in una nota - in un solo colpo vorrebbe cancellare gli articoli 21 e 101 della Costituzione». Che quel divieto di pubblicazione degli atti di indagine sia troppo rigido lo riconosce anche la relatrice Bongiorno, che in Aula invita a «riflettere se non sia il caso di permettere la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine. Con questa norme si comprime eccessivamente il diritto di cronaca». 24/02/2009 nascosto-->

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Congedi anche ai figli dei disabili (sezione: Giustizia)

( da "Italia Oggi" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

ItaliaOggi sezione: Azienda Scuola data: 24/02/2009 - pag: 14 autore: di Mario D'Adamo È arrivata davanti alla Corte costituzionale la causa intentata da un collaboratore scolastico Congedi anche ai figli dei disabili La Consulta: la legge sulla tutela della maternità va estesa Anche il figlio della persona disabile, che egli assiste e con cui è convivente, ha diritto al congedo retribuito fino a due anni. È il congedo previsto dall'art. 42, quinto comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ed era finora precluso. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una recente sentenza (la n. 19 del 26 gennaio scorso), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in questione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione del diritto al congedo anche ai figli che assistono genitori conviventi in situazione di disabilità grave ed in assenza di altri soggetti legittimati a prendersene cura. Ancora una volta la Corte costituzionale, utilizzando il suo potere creativo, è dovuta intervenire per integrare la disposizione che, originariamente, prevedeva che avessero titolo a fruire del congedo di due anni solo i genitori della persona disabile ed in subordine, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi. La Corte ha prima riconosciuto a fratelli e sorelle il diritto al congedo, quando i genitori, pur viventi, non sono più in grado di provvedervi, perché totalmente inabili a loro volta (sentenza n. 233 del 2005); ha poi esteso il diritto al coniuge (sentenza n. 158 del 2007) ed oggi anche al figlio. Restano fuori dall'ambito di operatività della norma nipoti e cugini ma non è detto che prima o poi anche questi non siano destinati a rientrarvi. Perché, come ha giustamente osservato il pretore di Tivoli, che ha posto il quesito alla Corte, la finalità della norma, benché inscritta in un contesto di regole poste a tutela della maternità e della paternità, è quella di assicurare continuità di assistenza in ambito familiare alla persona disabile, indipendentemente dal grado di parentela rivestito da chi la deve assistere. Il pretore di Tivoli ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale con ordinanza del 26 marzo 2008 nel corso del procedimento civile tra un collaboratore scolastico a tempo indeterminato e l'istituto superiore di appartenenza, che gli aveva rifiutato il congedo per assistere la madre, sebbene fosse l'unico familiare convivente. Ora il procedimento riprenderà ed il collaboratore scolastico, ottenuto il via dalla Consulta, potrà essere autorizzato a fruire fino a due anni di congedo per assistere la madre. Durante il congedo spetta un'indennità, non superiore a 36.151,98, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, rateo di tredicesima compreso, e la contribuzione previdenziale figurativa. Il congedo è frazionabile a giorni ma non fa maturare ferie.

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Abbandono scolastico, quando i minori lavorano (sezione: Giustizia)

( da "Resto del Carlino, Il (Imola)" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

IMOLA AGENDA pag. 8 Abbandono scolastico, quando i minori lavorano APPROFONDIMENTI FISCALI LA RUBRICA A CURA DELL'OPI NELLO SPAZIO di oggi l'Osservatorio Professionale Imolese, associazione tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo consulenti del lavoro operanti nel circondario imolese, affronta il tema del lavoro dei minori e dell'abbandono scolastico. La riflessione concerne il lavoro dei minori che lasciano la scuola prima del compimento della maggiore età, alla luce della normativa esistente: questo problema appare di estrema attualità, tenuto conto che la legge Finanziaria per l'anno 2007 ha elevato a sedici anni di età e al compimento di dieci anni nel ciclo di insegnamento l'obbligo di frequenza degli studi. Oggi, l'età minima per accedere a un rapporto di lavoro è sottoposta a un duplice requisito: 16 anni compiuti e istruzione obbligatoria per almeno 10 anni. Se manca uno di essi non può, legittimamente, essere instaurato un contratto di lavoro, atteso che tra due beni costituzionali ugualmente garantiti (il lavoro e l'istruzione) il legislatore, giustamente, ha inteso privilegiare quello legato all'istruzione. LE UNICHE eccezioni al limite di età sono regolamentate dall'art.4 della legge 977/67, come sostituito dall'art.6, co.1, del D.Lgs. n.345/99 e dal D.M. 27 aprile 2006, n.218: riguardano l'impiego dei bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nei programmi televisivi che può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della direzione provinciale del Lavoro (da emanarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza), previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, purché ciò non pregiudichi la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento e formazione professionale. È NECESSARIO focalizzare l'attenzione su quali contratti l'adolescente, che abbia compiuto i sedici anni e frequentato per dieci la scuola dell'obbligo, possa stipulare. In mancanza di indicazione diverse si può intendere, come in un certo senso permetteva il D.M. n.323 del ministro della Pubblica istruzione del settembre 1999, che i dieci anni nella scuola dell'obbligo si possono intendere assolti anche attraverso la ripetizione di una o più classi. Quanto detto significa innanzitutto piena applicazione delle tutele sul lavoro minorile approntate dalla legislazione vigente, sia sotto l'aspetto della valutazione dei rischi, che per l'assoluto divieto (salvo alcune eccezioni correlate a motivi didattici o a situazioni del tutto contingenti e particolari) di alcuni lavori indicati in un allegato al D.Lgs. n.345/99, per l'orario di lavoro, per il divieto di lavoro notturno o il godimento dei riposi intermedi e settimanali, nonché per l'accertamento dell'idoneità al lavoro. Quest'ultimo adempimento, in virtù delle ultime disposizioni, non è più effettuato dai medici dell'Asl: nel 2006 il ministero del Lavoro, prendendo atto che la legge regionale della Lombardia aveva superato l'esame presso la Corte Costituzionale previo parere del Consiglio di Stato, ritenne che tale certificazione, che resta obbligatoria, potesse essere sostituita dal quella del medico di base o da altro medico di struttura pubblica. PER QUEL che concerne lo specifico rapporto di lavoro, deve essere incanalato nella strada indicata dalla L. n.196/97: forma scritta, formazione interamente esterna all'impresa, presenza del tutor aziendale con le caratteristiche individuate dal D.M. 28 febbraio 2000 del ministro del Lavoro e retribuzione secondo le indicazioni del Ccnl. L'Opi è a disposizione per ogni approfondimento in merito. (a cura dell'Osservatorio Professionale Imolese)

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Centro islamico, Pasquali frena (sezione: Giustizia)

( da "Corriere Alto Adige" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2009-02-24 num: - pag: 7 categoria: REDAZIONALE Via Macello Tomada (An): «Richiesta irricevibile, no alla concessione» Centro islamico, Pasquali frena L'assessora: «Senza adeguamenti, costretti allo stop» BOLZANO — Centro islamico ancora senza permesso. L'assessora all'urbanistica Chiara Pasquali, nel rispondere a una dettagliata lettera di Maria Teresa Tomada (An), ammette che per il momento non è possibile concedere l'agibilità all'ex magazzino di via Macello, preso in affitto dall'associazione musulmana «Pace ». Il motivo? Questioni tecniche di sicurezza. Tomada, membro della commissione edilizia, pone una serie di problemi. «Innanzitutto — spiega — la richiesta doveva essere di sanatoria, visto che il locale è usato da più di un anno». Ma anche un'eventuale richiesta in tal senso, per la consigliera, sarebbe da respingere. «L'area è classificata come "produttiva", e un luogo di culto non può essere inserito se non con le procedure previste dalla legge. L'attuale utilizzo del locale è difforme alla legge, che prevede inoltre sanzioni per la mancata richiesta di cambio di destinazione d'uso». Tomada è contraria al via libera. «Ritengo la richiesta di concessione irricevibile — conclude — ed invito il sindaco ad attivarsi. In caso d'inerzia segnalerò la questione alla giunta provinciale». Diverso il punto di vista della Pasquali, che cita l'articolo 44 della legge urbanistica. «Nelle zone produttive — si legge — enti senza scopo di lucro possono svolgere attività di formazione e possono essere realizzati anche insediamenti d'interesse pubblico». «è evidente deduce la Pasquali — che non ci sia la necessità di una modifica urbanistica per la destinazione di una associazione culturale in zona produttiva. Non si tratterebbe quindi di un cambio di destinazione d'uso in senso proprio. La Corte costituzionale inoltre specifica che, a fini urbanistici, possono qualificarsi come "di interesse pubblico" le opere destinate a finalità di carattere collettivo sotto il profilo economico, culturale, sportivo, igienico sanitario., e anche religioso». è lo stesso principio invocato a suo tempo dall'assessore Silvano Bassetti. «L'attività di preghiera dell'associazione — prosegue la Pasquali — non costituisce la finalità esclusiva della stessa e si svolge in forme non dissimili dalle celebrazioni religiose che si svolgono in molte sedi di movimenti variamente religiosi, quindi non si tratta di una moschea». Resta il problema sicurezza. E Pasquali non lo nega. «Quanto alla concessione edilizia, si tratta esclusivamente delle opere necessarie per un adeguamento del locale, nel caso fosse prevista la presenza di un numero consistente di persone. Per questo motivo è stata richiesta una variante, e poiché non presentava i necessari requisiti è stata respinta. I proprietari sono tenuti a presentare una nuova richiesta: se quanto prescritto non verrà eseguito, verranno emessi i provvedimenti inibitori peraltro già avviati nei confronti sia della proprietà che del centro culturale». F. Cle. Fedeli Un gruppo di extracomunitari riunito in un centro islamico prega rivolto in direzione dellla Mecca

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Il procuratore capo lascia il 10 marzo (sezione: Giustizia)

( da "Corriere Alto Adige" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2009-02-24 num: - pag: 5 categoria: REDAZIONALE Giustizia Tarfusser: sono fuori ruolo Il procuratore capo lascia il 10 marzo BOLZANO — Ieri il procuratore capo di Bolzano Cuno Tarfusser ha informato con una lettera il Csm che dall'11 marzo assumerà la carica di giudice della Corte penale internazionale all'Aja. «Devo essere posto in condizione di fuori ruolo con funzioni giudiziarie esterne». Di fatto il procuratore capo sarà in carico presso la Procura di Bolzano fino al 10 marzo. Dopodiché assumerà il ruolo di giudice della Corte penale internazionale in Olanda. Fra nove anni, però, potrebbe in teoria tornare alla Procura di Bolzano. Sono tre le poltrone da riassegnare a Bolzano. Oltre a quella del procuratore capo c'è infatti quella del suo vice Paul Ranzi e quella di Silvio Coraiola che al momento è procuratore capo generale. Il suo posto potrebbe essere preso proprio dal procuratore aggiunto della Procura di Bolzano Paul Ranzi che ha già presentato domanda. Il bando per il posto di procuratore capo, invece, non è stato ancora presentato. Procuratore Tarfusser

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Per i part-time verticali sufficienti le ore quotidiane (sezione: Giustizia)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Il Sole-24 Ore sezione: NORME E TRIBUTI data: 2009-02-24 - pag: 30 autore: Lavoro/1. Non è obbligatorio indicare le fasce orarie Per i part-time verticali «sufficienti» le ore quotidiane Enzo De Fusco Nei contratti part-time verticali non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui viene resa l'attività. Basta prevedere il numero delle ore della prestazione giornaliera. Il chiarimento arriva dal ministero del Lavoro con l'interpello 11/2009, diffuso ieri, in risposta a un quesito di Confcommercio. La richiesta Il dubbio riguardava l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 66/ 03: «nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mesee all'anno». è stato chiesto se nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale, con prestazione di lavoro giornaliera a tempo pieno (o superiore), basta indicare nel contratto di lavoro l'ammontare della stessa prestazione giornaliera in luogo della puntuale indicazione delle fasce orarie. Il ministero ha risposto in modo affermativo: «La previsione legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero ». Quando la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non occorre predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro. La Corte costituzionale Il chiarimento ha origine nelle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (sentenza 210/92): se le parti hanno convenuto che il lavoro debba svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana va preventivamente determinata. La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata è obbligatoria solo quando le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario. Va considerato che il decreto legislativo 66/03 ha eliminato il limite giornaliero di durata normale della prestazione lavorativa, anche se il ministero del Lavoro, con la circolare 8/05, ha chiarito che questo limite, benché non sia disposto per legge, potrebbe essere reintrodotto dalla contrattazione collettiva. Su questo presupposto e alla luce dei chiarimenti del ministero del Lavoro, andrebbe precisato quale tipologia di part-time si configura laddove, in mancanza di un orario normale giornaliero stabilito dalla contrattazione col-lettiva, le parti stabiliscano una prestazione, ad esempio, di otto ore solo per alcuni giorni della settimana. Occorre stabilire se si tratta, in questo caso, di part time verticale (come sarebbe accaduto prima della riforma) od orizzontale (come sembrerebbe configurarsi sulla base dell'attuale impianto normativo). www.ilsole24ore.com/norme Gli interpelli del Lavoro

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Bongiorno apre sul diritto di cronaca (sezione: Giustizia)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Il Sole-24 Ore sezione: POLITICA E SOCIETA data: 2009-02-24 - pag: 14 autore: Intercettazioni. L'esponente An: riflettere su durata divieto Bongiorno «apre» sul diritto di cronaca Donatella Stasio ROMA è sempre lei, Giulia Bongiorno, ad aprire una breccia, anzi due, nel disegno di legge sulle intercettazioni. Lo ha fatto in Aula, alla Camera, dove il Ddl è approdato ieri per la discussione generale e dove sarà votato tra due settimane con tempi contingentati. La presidente della commissione Giustizia dà voce al disagio di An (o di una parte del partito di Fini) oltre che di singoli "dissidenti" del centro-destra. Mercoledì è prevista un'assemblea del Pdl (forse anche con la Lega) per definire la linea e non è escluso qualche ritocco al testo. La Bongiorno ha difeso l'impianto e le scelte del provvedimento, di cui è relatrice, ma ha invitato la maggioranza a una «riflessione» sia sul divieto assoluto di pubblicare qualunque notizia inerente le indagini, fino al dibattimento, sia sulla necessità di far scattare le intercettazioni solo in presenza di «gravi indizi di colpevolezza». Ieri, nella migliore tradizione dei lunedì parlamentari destinati alla discussione generale dei provvedimenti, l'Aula di Montecitorio era semideserta e tra i pochi presenti nei banchi del centrodestra nessuno ha rilanciato i dubbi della relatrice. Né lo ha fatto il Governo. Assente il ministro della Giustizia Angelino Alfano, il suo sottosegretario Giacomo Caliendo ha difeso a spada tratta il Ddl perché, ha detto, le intercettazioni «sono diventate strumento di lotta politica e non di ricerca della prova ». Semmai, è l'opposizione che deve correggere il tiro perché, con i suoi «pregiudizi», «impedisce di arrivare a un risultato condiviso». Ma l'opposizione preannuncia battaglia. Per Idv e Pd, il Ddl è un provvedimento «ammazza- indagini», un «regalo alla delinquenza», un «bavaglio alla stampa». Roba impensabile persino in uno Stato di polizia, tuona Antonio Di Pietro. Anche il più dialogante Udc chiede al Governo di far cessare il clima «da caccia alle streghe » creato con il divieto assoluto di pubblicazione e si augura che il testo non venga blindato. Il forzista Enrico Costa assicura che «sul provvedimento c'è una larga intesa nella maggioranza e il Parlamento la confermerà ». Donatella Ferranti del Pd ribatte: «Non è vero: la maggioranza è lacerata ma per non far emergere le divisioni, ha fatto contingentare i tempi del dibattito in Aula». In questo clima oggi a Roma protestano giornalisti e editori. Fnsi, Unione nazionale cronisti e Ordine dei giornalisti hanno organizzato una manifestazione alla quale ha aderito anche la Fieg, a difesa della libertà di stampa. La Bongiorno spiega che il segreto assoluto su una fase delle indagini va bene, ma il divieto di pubblicare «contenuto» e «riassunto» degli atti fino al termine dell'udienza preliminare «colpisce eccessivamente il diritto di cronaca». Se le indagini durano a lungo, «si preclude la possibilità di fornire informazioni di interesse per la collettività ». Di qui l'invito a riflettere sulla durata del divieto o sulla sua portata (limitarlo al «riassunto » e non al «contenuto» degli atti»). Tanto più che già il Ddl Mastella vietava la pubblicazione, sia pure solo «per riassunto », degli atti di indagine non più segreti. Quindi, «anche il centro-sinistra avverte la necessità di limitare la pubblicità di atti non più segreti», osserva la Bongiorno. Che però avverte: tornare a quella formula significa «poter dare solo la notizia di un arresto, di un fermo, di una perquisizione, di un avviso, senza spiegarne le ragioni». Caliendo dà una stoccata al Csm: quando diede il parere sul Ddl Mastella, disse che ne «apprezzava »l'intento,giustificato«dagli abusi emersi nella cronaca giudiziaria», mentre «ora critica il divieto di pubblicazione». A differenza del Governo, la Bongiorno invita a riflettere anche sugli «indizi di colpevolezza » riproponendo di sostituire «gravi» con «sufficienti». DDL AL VIA IN AULA Democratici e Idv annunciano battaglia: «Regalo alla delinquenza». Anche l'Udc chiede la fine della «caccia alle streghe»

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Petroni, oggi alla Consulta il ricorso della Vigilanza (sezione: Giustizia)

( da "Corriere della Sera" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Politica - data: 2009-02-24 num: - pag: 14 categoria: REDAZIONALE Il caso del consigliere Rai sostituito nel 2007 Petroni, oggi alla Consulta il ricorso della Vigilanza ROMA — Si riuniscono oggi sia l'assemblea dei soci Rai per ratificare la nomina dei sette consiglieri votati dalla Vigilanza sia la Corte Costituzionale per esaminare il ricorso presentato nel settembre 2007 dalla commissione di Vigilanza contro la sostituzione del consigliere Angelo Maria Petroni ( nella foto) con Fabiano Fabiani. La Consulta potrebbe mettere in discussione il potere del governo di nominare il consigliere. Ma non dovrebbero esserci effetti sul nuovo Cda: la Corte potrebbe formulare una critica alla legge Gasparri senza intaccarne l'efficacia immediata.

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Claudio Negri Milano PER LA GIOIA cromatica di tutti i daltonici fallosi, e per l'ar... (sezione: Giustizia)

( da "Giorno, Il (Milano)" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

CALCIO pag. 4 Claudio Negri Milano PER LA GIOIA cromatica di tutti i daltonici fallosi, e per l'ar... Claudio Negri Milano PER LA GIOIA cromatica di tutti i daltonici fallosi, e per l'arbitro che forse diventerà un semaforo in attesa del verde, ecco lampeggiare il cartellino arancione, sanzionante l'uscita a tempo del calciatore reo di aver commesso un peccato né mortale nè veniale. Sarà una sfumatura nella tavolozza del giudizio e di valutazione ma è una svolta epocale per la pedata tutta: perché introduce l'espulsione col timer (come nel rugby, nella pallanuoto, nell'hockey...), un provvedimento giudicato fino a ieri avulso al calcio, anche a livello concettuale. La proposta arriva dalla Federcalcio nordirlandese ed è piaciuta assai all'International Board della Fifa (che è un po' la Corte Costituzionale del calcio), tant'è vero che nella prossima seduta (sabato) se ne parlerà con un certo entusiasmo. Pierluigi Collina, il Designatore degli arbitri di casa nostra, non nasconde il suo interesse per l'arancione dell'espulsione a tempo che sarebbe l'ideale «per quelle situazioni per le quali il cartellino rosso è forse un pò troppo e quello giallo è troppo poco». COLLINA è possibilista anche sulla sperimentazione mirata dei due arbitri di porta e di area contro i gol Ufo e i gol fantasma, più una pertinenza specifica per la zona più scabrosa del rettangolo. Qualcuno obietterà: in caso di verdetto contrastato, chi li mette d'accordo tutti questi fichietti che litigano? Un arbitro degli arbitri? Ma Collina non vede ostacoli insormontabili: «È un'idea a cui Platini tiene molto, il presidente della Figc Abete ha confermato la disponibilità dell'Italia a sperimentare, come è avvenuto in passato e credo sia una grande opportunità per il calcio italiano. Io ho parlato con gli arbitri che lo hanno sperimentato e il riscontro che mi hanno dato è che avevano un maggiore controllo su quello che avveniva in area e comunque la decisione finale sarebbe presa sempre dal capo arbitro». Il Designatore ha infine posto la sua parola sugellante e sigillante della "pietra sopra" ai gol maneschi dell'Inter: «Il gol di Adriano era regolare? Io ero in tribuna seduto di fianco di Trapattoni e nessuno in diretta si è accorto di nulla, così come sabato a Bologna. Platini ha detto che il contatto con la mano, con due giudici di porta, sarebbe forse stato visto, ma non ha detto che era assolutamente fallo come qualcuno ha sostenuto. Su quello di Bologna non si può neppure parlare di fallo. Prima venivano puniti contatti di mano dove il pallone colpiva la coscia e poi il braccio del giocatore. Nei tre casi di questo ultimo week end, Yepes, Natali e Legrottaglie non credo che si possa sostenere che ci sia stata volontarietà o il tentativco di sfruttare questa maggiore disponibilità del regolamento. In tutti i tre casi si trovavano a un metro dall'avversario che tira. Cambiasso? Il cross di Britos parte da 8 metri, il discorso è diverso. Per gli arbitri la soluzione più semplice sarebbe punire tutte le volte che il pallone tocca la mano...».

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Danno esistenziale, danno morale, assorbimento, precisazioni (sezione: Giustizia)

( da "AltaLex" del 24-02-2009)

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Danno esistenziale, danno morale, assorbimento, precisazioni Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2009 n° 3677 Stampa | Segnala | Condividi Danno esistenziale ? danno morale ? assorbimento ? precisazioni [art. 2059 cod. civ.; art. 115 c.p.c.] Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale ?il pregiudizio alle attività non remunerative della persona? causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. (1-13) (1) In materia di protesto illegittimo e lesione dell?immagine, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 11.02.2009. (2) In materia di danni da fumo e danno esistenziale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15.01.2009 n° 794. (3) In materia di necessità dell?intergale risarcimento del danno alla persona, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 469. (4) In materia di uranio impoverito e danno non patrimoniale, si veda Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 17.12.2008. (5) In materia di quantificazione del danno morale (dopo le Sezioni Unite) si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.12.2008 n° 29191. (6) Tra le sentenze più recenti, immediatamente successive alle SS.UU. 2008, si veda Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, 368/2008, con nota di MAGGIULLI. (7) In tema di danno non patrimoniale, si veda Cassazione Civile, SS.UU., 11.11.2008, n. 26972 (si vedano anche le video riflessioni di VIOLA, in materia di integralità del risarcimento del danno alla persona, e le video riflessioni di CESARI, nell?ambito del convegno Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati. (8) Per la lettura dell?ordinanza di rimessione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008, n. 4712 (vedi video-riflessioni di VIOLA e video-riflessioni di CESARI). (9) Si veda anche Cassazione civile SS.UU. 21934/2008 in materia di spot illegittimo. (10) In favore del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2379/2008. (11) In materia di danno parentale e prova, si veda Cassazione civile 20987/2007. (12) In dottrina, si veda anche PLENTEDA, il Danno esistenziale bagattellare e transeunte e VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, nonché VIOLA, Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le SS.UU. e BUFFONE, Il danno non patrimoniale a 3 mesi dalle S.U.: cosa è cambiato?. (13) Sul tema del danno tanatologico, si veda il focus di D?APOLLO, Danno tanatologico: la giurisprudenza recente, nonché VIOLA-TESTINI-MARSEGLIA, Il danno tanatologico. Altresì, per approfondimenti in dottrina, si vedano: - FANTETTI, Diritto di autodeterminazione e danno esistenziale alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Cassazione, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 1, UTET; - VIOLA, Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 2, UTET; - VILLANI, Perdita dell'animale d'affezione: danno esistenziale?, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 8-9, UTET; - CARONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e Responsabilità, IPSOA, 2008, 2; - CESARI, Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali - VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris, 2/2006, pag. 131; - DE GIORGI, Lesione del diritto all'ordine e risarcimento del danno esistenziale, Studium Iuris, 2008, n. 2, CEDAM, p. 224; - ZAULI, L'impotenza è danno esistenziale: va risarcito chi, a causa di un incidente, ha perduto il suo vigore sessuale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 1, UTET, p. 25; - CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 1, IPSOA, p. 210; - CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabile. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Vita notarile, 2007, n. 1, EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA, parte II, p. 315; - LIBERATI, Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa, 2007, GIUFFRÈ; - CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, 2007, CEDAM. (Fonte: Altalex Massimario 8/2009. Cfr. nota di Giuseppe Buffone) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 4 novembre 2008 - 16 febbraio 2009, n. 3677 (Presidente Prestipino - Relatore La Terza) Svolgimento del processo Il Comune di Limbiate impugnava davanti alla Corte d'appello di Milano la statuizione emessa dal locale Tribunale, con cui erano state accolte la maggior parte delle domande proposte da D. D. e F. P., rispettivamente dirigente amministrativo e dirigente dei servizi alla persona presso il predetto Comune, i quali avevano lamentato la illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare e poi di revoca dell'incarico dirigenziale, adottato dal Sindaco, nonché la illegittimità della delibera della Giunta comunale, prima di dichiarazione di eccedenza e poi di collocamento in disponibilità dall'agosto 2002. I dirigenti avevano eccepito la mancata individuazione dei motivi della revoca dell'incarico ed il mancato rispetto della relativa procedura; avevano lamentato altresì: a) la sospensione dell'incarico protrattasi per oltre due mesi; b) la dequalificazione a seguito dell'incarico dirigenziale a staff, non avendo mai svolto alcuna attività; c) la nullità della procedura di modifica della dotazione organica dei dirigenti e della connessa procedura di mobilità, cui erano stati sottoposti, per la mancata osservanza dell'iter previsto sia dalla legge, sia dalla contrattazione collettiva, sia dall'accordo integrativo decentrato del Comune di Limbiate, anche perché la nuova dotazione organica aveva previsto la creazione di due posizioni di staff poi eliminate a distanza di soli due mesi; d) che detti atti amministrativi di organizzazione essendo illegittimi, avrebbero potuto essere disapplicati dall'AGO, con conseguente venir meno degli atti di esecuzione e cioè della dichiarazione di eccedenza e della successiva collocazione in disponibilità; e) la illegittimità della procedura di disponibilità di cui all'art. 33 del TU 165/2001; f) il carattere comunque discriminatorio dei provvedimenti presi nei loro confronti, dovuti alla loro diversa collocazione politica rispetto alla nuova giunta; chiedevano quindi dichiararsi la illegittimità dei suddetti atti di gestione del rapporto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti; la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni patrimoniali, e alla lesione della loro professionalità, dei danni esistenziali, dei danni all'immagine e del danno morale. La Corte d'appello, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la illegittimità della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché la illegittimità del collocamento in disponibilità, confermava la misura del danno patrimoniale e del danno all'immagine come liquidato dal primo Giudice, riduceva il danno alla professionalità al 50% di quanto determinato dal Tribunale per il D. ed all'80% per il F., rigettava la domanda di risarcimento dei danni morali, mentre, disattendendo l'appello incidentale dei dirigenti, rigettava la domanda di reintegrazione o riammissione in servizio nelle precedenti mansioni dirigenziali. La Corte territoriale respingeva preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, sul rilievo che la revoca dell'incarico dirigenziale rientra nella giurisdizione dell'AGO ai sensi della previsione espressa dell'art. 63 del d.lgs 165/2001, mentre, quanto agli atti amministrativi presupposti, cd. di macro organizzazione, come quelli relativi alla approvazione della nuova dotazione organica dell'ufficio, i dirigenti ne avevano chiesto solo la disapplicazione ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento in disponibilità. Quanto alla legittimità della sospensione prima e della revoca poi dell'incarico dirigenziale, la Corte adita negava la esistenza degli addebiti posti a fondamento del provvedimento, e ne affermava il carattere discriminatorio per motivi politici e sindacali. Rilevato poi che non era stata impugnata la sentenza di primo grado sulla esistenza del demansionamento seguito ai provvedimenti di sospensione e revoca dell'incarico dirigenziale e di successiva collocazione a staff, la Corte territoriale passava all'esame dei provvedimenti di messa in disponibilità, di cui il Comune sosteneva la legittimità. La Corte - esaminati gli atti che avevano dato luogo alla messa in disponibilità, e precisamente le delibere n. 91 e n. 119 del 2002 di modificazione della dotazione organica, con i quali era stata decisa la eliminazione della posizione di staff in cui il D. ed il F. erano stati collocati da ultimo, e quindi la riduzione delle posizioni dirigenziali ad una sola, e cioè a quella preposta al settore tecnico - ne affermava la illegittimità per vari profili: sia perché posta in essere in violazione dell'art. 6 comma 14 legge 127/97, che impone la rilevazione dei carichi di lavoro come presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche (disposizione non abrogata dall'art. 274 del TU), sia perché detta variazione non era stata disposta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, come prescritto dall'art. 39 della legge 449/97, sia perché non vi era stata una specifica concertazione con i rappresentanti sindacali della dirigenza pubblica ai sensi dell'art. 4 del CCDI, mentre non era sufficiente la prova, fornita dal Comune, di avere effettuato una comunicazione alle OO.SS. territoriali confederali e di avere sottoscritto con le RSU e le OO.SS., in data 20 maggio 2002, un verbale sindacale in cui si dava atto di una concertazione positiva sul nuovo regolamento comunale. La illegittimità degli atti presupposti si riverberava sui conseguenti provvedimenti di eliminazione delle posizioni dirigenziali a staff, in cui il D. ed il F. erano stati collocati e della successiva collocazione in disponibilità. Questi atti riguardanti i due dirigenti erano quindi illegittimi, ma non nulli, non essendo stati posti in essere per motivi discriminatori, avendo l'operazione di riorganizzazione interessato una serie di posizioni ed essendo riservata alla discrezionalità amministrativa, il che impediva l'accoglimento della domanda di riammissione nelle precedenti mansioni, non tanto perché vige un generale divieto di applicazione dell'art. 2103 cod. civ., ma perché il periodo di messa in disponibilità era ormai praticamente concluso alla data della decisione di primo grado, scadendo il termine di 24 mesi il 10 agosto 2004, con la conseguenza che l'inadempimento contrattuale era ormai suscettibile solo di tutela risarcitoria. Tuttavia all'epoca di presentazione del ricorso il rapporto di lavoro non era ancora cessato, essendo la cessazione avvenuta per il F. solo alla scadenza dei 24 mesi di collocazione in disponibilità, per cui solo da tale data avrebbe potuto sorgere l'interesse dei due dirigenti ad impugnare il recesso ed a chiedere la condanna ripristinatoria. Quanto al risarcimento dei danni, confermato il diritto alle differenze retributive tra quanto spettante nella precedente posizione dirigenziale e quanto percepito, sia per il periodo di collocazione a staff dal primo aprile al 31 luglio 2002, sia per tutto il periodo di 24 mesi di messa in disponibilità, la Corte, in parziale accoglimento dell'appello del Comune, rigettava le domande di risarcimento del danno morale e, ritenuta eccessiva la determinazione del danno alla professionalità, la riduceva al 50% delle retribuzioni di fatto per il D. e all'80% per il F., sul rilievo che il primo, nel 2004, aveva trovato altra collocazione dirigenziale e che aveva svolto un'altra collaborazione per l'intero anno 2003, mentre il secondo aveva svolto per minor tempo un'attività lavorativa limitata. Avverso detta sentenza il Comune di Limbiate propone ricorso con tre motivi nei confronti del D. che a sua volta ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi illustrati da memoria, cui il Comune ha risposto con controricorso. Il F. ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza con otto motivi, ed il Comune di Limbiate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con cinque motivi illustrati da memoria, cui il F. ha risposto con controricorso. Il Comune ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei quattro ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del ricorso principale proposto dal Comune di Limbiate nei confronti del D. si denunzia la carenza di giurisdizione dell'AGO in relazione agli atti amministrativi di adozione di una nuova dotazione organica e di approvazione del nuovo regolamento comunale degli uffici di cui alle delibere 91 e 119 del 2002, nell'esercizio del potere conferito dall'art. 2 del TU 165/2001, in applicazione dell'art. 63 primo comma dello stesso testo normativo. Sostiene il Comune ricorrente che, essendo stato impugnato l'atto di determinazione del nuovo organico del personale, in applicazione della normativa sopra indicata, dovrebbe essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione agli effetti riflessi ed indiretti del medesimo atto (la eliminazione della dirigenza a staff e della messa in disponibilità). Il motivo attinente alla giurisdizione non è fondato. 1. L'art. 63 del TU 30 marzo 2001 n. 165 devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ?tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi?. Ne consegue, com'è stato già affermato (tra le tante Cass. 13169 del 5 giugno 2006) proprio in tema di variazione della pianta organica di un ente pubblico, che, in materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest'ultimo dal secondo comma del menzionato art. 63. Non si dubita che in forza del rapporto di lavoro ?privatizzato? intercorso con il Comune la posizione fatta valere dal D. e dal F. abbia la consistenza del diritto soggettivo e che tutte le controversie relative agli atti di gestione del rapporto rientrino nella giurisdizione dell'AGO. Nella specie i due dirigenti si dolgono direttamente degli atti di gestione del rapporto - e cioè della revoca degli incarichi dirigenziali e poi, a seguito della soppressione, di tutte le posizioni dirigenziali, della dichiarazione di eccedenza e della successiva messa in mobilità - rispetto ai quali il provvedimento di variazione della pianta organica del Comune era evidentemente l'atto presupposto degli atti di gestione medesimi. I dirigenti chiedono quindi, non già l'annullamento, ma la disapplicazione, sostenendone la illegittimità, di questo atto presupposto, al limitato fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di lavoro. 1.2. Il Comune invoca invero alcune pronunzie di questa Corte con cui, in relazione alle variazioni della pianta organica dell'ente pubblico, o comunque in relazione ad atti organizzativi di carattere generale, è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. In quei casi, però, contrariamente a quanto si verifica nella specie, gli atti organizzativi non incidevano direttamente su atti di gestione del rapporto di lavoro, perché, pur pregiudicando in qualche modo la posizione dei lavoratori, avevano sui singoli rapporti solo efficacia riflessa. Ed infatti con l'ordinanza n. 21592 dell'8 novembre 2005 si è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad un ricorso proposto dalle associazioni sindacali che avevano impugnato un regolamento della Regione Lazio, in materia di inquadramento del personale, il quale aveva consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi dipendenti. È evidente che in tal caso, in primo luogo, la posizione delle OO.SS. non era di diritto soggettivo, ed inoltre il regolamento non aveva direttamente inciso sui singoli rapporti di lavoro, ma spiegava su di essi solo una incidenza riflessa, di talché nei confronti del medesimo regolamento erano configurabili solo situazioni di interesse legittimo. Nello stesso senso, con l'ordinanza n. 15904 del 13 luglio 2006, è stata affermata la giurisdizione amministrativa in un caso in cui alcuni dipendenti del Ministero dell'Istruzione, inquadrati nei profili professionali di assistente amministrativo, avevano impugnato l'organico provinciale dell'ATA per l'anno scolastico 2003-2004, e ne avevano chiesto l'annullamento, asserendo che gli stessi erano inficiati nella parte in cui avevano disposto una riduzione di fatto degli organici, in misura rilevante e non prevedibile, così ledendo le loro legittime aspettative alla chiesta mobilità presso altri Istituti scolastici della Provincia. Anche in questo caso, dunque, il provvedimento organizzativo di carattere generale non incideva direttamente sui rapporti di lavoro, essendo dedotta solo una lesione di ?aspettative?. Ed ancora, nel caso di cui all'ordinanza n. 8363/2007, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie in cui veniva contestato un atto organizzatorio consistente nella delibera della Giunta comunale di modifica del regolamento del personale, con la previsione della possibilità di procedere alla copertura di un posto vacante di dirigente mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. In tutti questi casi dunque il provvedimento amministrativo non veniva in considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto di lavoro, perché il nuovo modulo organizzativo così introdotto non incideva direttamente sulla posizione del singolo dipendente, ma su queste aveva solo una efficacia indiretta e, d'altra parte, il pregiudizio di cui astrattamente avrebbero potuto risentire poteva essere eliminato, nelle fattispecie sopra ricordate, non già dalla disapplicazione, ma dall'annullamento vero e proprio del provvedimento amministrativo. In osservanza alla nuova formulazione dell'art. 384 cod. proc. civ. va dunque affermato il principio di diritto per cui ?Le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente?. 2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 4 CCDI settore dirigenti e dell'art. 25, commi 3, 4, e 5, dell'art. 26 comma 3, 7 e 11 del CCNL comparto regioni enti locali settore dirigenti. Si sostiene che l'art. 4 del CCDI prevede come oggetto di concertazione le variazioni della dotazione organica della dirigenza, nel caso di cui agli artt. 25, commi 3, 4, e 5 e 26, in particolare del comma 3 del CCNL. Tuttavia, né l'art. 25, né l'art. 26 riguarderebbero il caso di specie; inoltre l'art. 26 prende in considerazione la dotazione organica e la riorganizzazione per l'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti con ampliamento delle competenze, mentre, nella specie, la nuova dotazione organica aveva condotto ad un decremento del numero dei dirigenti, di talché non verrebbero in applicazione le ipotesi in cui è prevista la concertazione, ma quelle in cui è prescritta solo la preventiva informazione, che era stata data il giorno 27 marzo 2003. Inoltre, le rappresentanze sindacali erano state convocate per la concertazione che si era tenuta all'esito del rinvio del precedente incontro del 20 maggio 2002; ed ancora, per le eccedenze di personale inferiori alle 10 unità non sarebbe necessaria la concertazione, ma solo la informativa (art. 33 comma I d.lgs 165/2001 e art. 7 CCNL dirigenti). Neppure questo motivo merita accoglimento dal momento che la contrarietà alla legge della delibera di variazione della dotazione organica dei dirigenti adottata dal Comune era stata ravvisata, dalla sentenza impugnata, in forza di una pluralità di argomentazioni, e quindi sulla base di molteplici rationes decidendi, su alcune delle quali non sono state svolte censure. Ed infatti non è stata censurata la contrarietà della delibera né all'art. 6 comma 14 della legge 127/97 (che prescrive, per i comuni con più di quindicimila abitanti, la rilevazione dei carichi di lavoro quale presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche), né la contrarietà all'art. 39 comma I della legge 449/97 (che obbliga gli organi di vertice delle amministrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale). Ne consegue che la statuizione sulla illegittimità del provvedimento trova conferma sulla base dei punti non impugnati. Dal rigetto di tale secondo motivo discende quindi la irrevocabilità della dichiarazione di contrarietà alla legge delle delibere di variazione dell'organico dei dirigenti nn. 91 e 119 del 2002. 3. Con il terzo mezzo si censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 e 1223 cod. civ., per mancata prova sulla esistenza del danno esistenziale e quindi la erroneità della statuizione sul riconoscimento del danno all'immagine ravvisato dalla Corte di Milano, in quanto derivante in re ipsa dalla dequalificazione, senza allegazione, né prove della sua esistenza da parte del richiedente che ne sarebbe onerato. Neppure questo motivo è fondato. Va premesso che, riguardo alla posizione del D., il Comune ricorrente non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato la illegittimità dei provvedimenti di sospensione prima e di revoca poi dell'incarico dirigenziale: rimane quindi irretrattabile la statuizione che ha negato l'inadempimento del dirigente e quindi la invalidità della collocazione a staffe dei successivi atti di dichiarazione di eccedenza e di messa in disponibilità. In questo contesto la Corte territoriale ha riconosciuto un solo risarcimento del danno non patrimoniale, ossia il danno all'immagine, fondando la statuizione su dati certi, costituiti dalla vicenda di cui il D. era stato oggetto: prima la sospensione cautelare per due mesi dall'incarico dirigenziale e successivamente la revoca, con collocazione a staff (dove nessuna funzione gli era stata affidata, circostanza non contestata dal Comune) e quindi la dichiarazione di eccedenza e la collocazione in disponibilità. Non si tratta quindi di pregiudizio di carattere soggettivo, che, come dagli ultimi arresti giurisprudenziali, ha necessariamente bisogno di allegazione e prova, ma di pregiudizio discendente oggettivamente dalla vicenda giudiziaria posta all'esame della Corte territoriale. Il ricorso principale proposto dal Comune nei confronti del D. va quindi integralmente respinto. 4. Va esaminato a questo punto il ricorso incidentale proposto dal Comune nei confronti del F., essendo preliminare sotto il profilo logico. Con il primo motivo il Comune eccepisce la carenza di giurisdizione dell'AGO, motivo che va respinto per le considerazioni già svolte al punto 1. Parimenti va rigettato il secondo motivo (violazione dell'art. 4 CCDI dirigenti e dell'art. 25 commi 3, 4 e 5, dell'art. 26 comma 3, dell'art. 7 e 11 del CCNL comparto regioni enti locali e difetto di motivazione) in quanto analogo a quello già dedotto con il ricorso principale nei confronti del D.. Con il terzo mezzo si lamenta difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto acclarata la discriminazione a danno del F., perché le prove testimoniali dimostrerebbero che costui non aveva partecipato ad alcune riunioni e che il direttore generale aveva avuto contatti diretti con il personale, mentre, sostiene il Comune, la mancata precisazione dei tempi starebbe a dimostrare che ciò si era verificato nel periodo di sospensione e in quello immediatamente successivo di revoca dell'incarico dirigenziale. Neppure questo motivo merita accoglimento, in quanto tendente non già ad evidenziare incoerenze e mancata considerazione di circostanze decisive da parte della sentenza impugnata, ma a sollecitare un diversa riconsiderazione dei fatti, dal momento che la dedotta mancanza di motivazione sulle date, non vale a smentire le circostanze poste a base della statuizione: sospensione per due mesi dall'incarico dirigenziale, successiva revoca e collocazione a staff senza assegnazione di alcuna funzione, abolizione delle posizioni di staff, dichiarazione di eccedenza e di collocazione in disponibilità, tutto ciò in mancanza di prova, che il Comune avrebbe dovuto fornire, di inadempimenti, da parte del dirigente, tali da giustificare dette iniziative non essendo invece stata proposta censura avverso le affermazioni della sentenza impugnata sulla insussistenza degli addebiti mossi. Il quarto motivo, relativo al riconoscimento del risarcimento del danno all'immagine, va parimenti rigettato, per le ragioni già esposte in relazione al terzo motivo del ricorso principale proposto dal Comune nei confronti del D.. Con il quinto mezzo si denunzia difetto di motivazione, perché, da un lato, la Corte territoriale avrebbe ritenuto legittimo il provvedimento di messa in disponibilità, e poi, contraddittoriamente lo avrebbe ritenuto risarcibile. Il motivo è infondato, giacché la Corte territoriale non ha affermato la legittimità della collocazione in disponibilità, avendo testualmente rilevato che la illegittimità dell'atto presupposto, ossia il provvedimento di definizione della nuova pianta organica, si riverberava sugli atti esecutivi posti in essere, e cioè sulla revoca degli incarichi dirigenziali di staff e sulla successiva procedura di messa in disponibilità di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte di Milano, pur escludendo la nullità della stessa delibera di determinazione della pianta organica, avendo negato che fosse stata posta in essere per motivi discriminatori, e cioè al solo fine di liberarsi dei dirigenti, ne ha però sancito la illegittimità (derivata) e tanto è sufficiente a sorreggere la statuizione risarcitoria. Conclusivamente il ricorso incidentale proposto dal Comune nei confronti del F. va integralmente rigettato. 5. Con il primo motivo del ricorso principale il F. lamenta la violazione degli artt. 1418, 1419, 1453 e 2058 cod. civ. in ordine alla mancata reintegrazione nelle funzioni di dirigente del settore, perché la Corte territoriale, pur avendo affermato la natura discriminatoria della revoca dell'incarico dirigenziale, non lo aveva reintegrato nelle funzioni, mentre sarebbe irrilevante la circostanza ravvisata dalla sentenza impugnata per cui il periodo di disponibilità era spirato alla data di presentazione del ricorso, attenendo detta circostanza, tutt'al più, alla fase dell'esecuzione. Con il secondo motivo del ricorso principale del F., che corrisponde al primo motivo del ricorso incidentale del D., si denunzia difetto di motivazione, per non avere la Corte di Milano riconosciuto che la delibera di attuazione del regolamento - nella parte in cui definiva la nuova dotazione organica con la soppressione delle posizioni dirigenziali prima esistenti, nonché i successivi atti di revoca dell'incarico di staff, la dichiarazione di eccedenza e la messa in mobilità - fosse nulla o inefficace perché adottata per motivi discriminatori. Si assume che la Corte non avrebbe valutato le circostanze precedenti alla modifica della dotazione organica, della cui necessità il Comune non aveva mai neppure allegato prova. Il F., con il terzo mezzo, che corrisponde al secondo motivo del D., si duole della parte della sentenza già oggetto della censura precedente, per violazione dell'art. 416 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., perché il Comune non avrebbe mai chiesto di provare l'esistenza di motivi organizzativi ed economici sottesi al provvedimento adottato sulla nuova dotazione organica. Il F., con il quarto motivo, che corrisponde al terzo del D., censura ancora la parte della sentenza impugnata di cui ai precedenti motivi secondo e terzo, per violazione degli artt. 115 e 116 cpc e 2727 e 2729 cod. civ., prospettando l'esistenza di un motivo illecito che avrebbe ispirato il provvedimento di modifica della dotazione organica, come dimostrato dalle prove testimoniali attestanti il carattere discriminatorio della revoca degli incarichi, il quale costituirebbe presunzione del carattere parimenti discriminatorio della soppressione dei posti dirigenziali, considerato anche che, in meno di sei mesi, la struttura organizzativa del Comune era stata stravolta per ben tre volte: prima ampliando le posizioni dirigenziali da tre a quattro, poi istituendo altre due posizioni dirigenziali di staff, per poi diminuirle ad una sola unità. Pertanto la natura discriminatoria dei provvedimenti impugnati comporterebbe il ripristino della situazione contrattuale originaria precedente, e quindi la prosecuzione de iure del rapporto dirigenziale, con diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla effettiva riammissione in servizio. Con il quinto motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 1453 e 2058 cod. civ. e dei principi costituzionali che tutelano l'autonomia e l'indipendenza del dirigente pubblico, garantendogli un regime di stabilità del rapporto, nonché dei principi dell'ordinamento che privilegiano la tutela satisfattoria dell'interesse leso. Si reiterano le considerazioni già svolte nel primo motivo sul diritto alla reintegrazione nel posto dirigenziale già occupato in forza del regime di stabilità che caratterizzerebbe il pubblico dirigente. 6. Va preliminarmente rigettata la eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale del D. per avere costui depositato un fascicolo ?ricostituito? contenente documenti non prodotti nei gradi di merito, giacché ciò comporta la inammissibilità del deposito di nuovi documenti senza però inficiare la validità né del controricorso né del ricorso incidentale. 7. I suddetti primi cinque motivi del ricorso principale F. e i primi tre motivi del ricorso incidentale D., che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. Va rilevato in primo luogo che gli effetti economici pregiudizievoli della illegittima revoca dell'incarico dirigenziale hanno trovato riparazione nella condanna inflitta al Comune al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante con il mantenimento dell'incarico medesimo e la minor somma di fatto percepita. Resta, ed è questa la questione fatta valere con i motivi suddetti, il tema del diritto dei dirigenti al ripristino delle funzioni dirigenziali. La Corte di Milano ha affermato che la delibera di soppressione delle posizioni dirigenziali era stata effettuata con violazione di legge (statuizione che resta ormai ferma a seguito del rigetto dei ricorsi del Comune) e che la illegittimità di questo atto presupposto si riverberava in primo luogo sulla revoca degli incarichi dirigenziali originariamente ricoperti (dirigente del settore amministrazione generale e di dirigente del settore servizi alla persona) e quindi sulla revoca del collocamento in posizione di staff e successivamente ancora sulla messa in disponibilità. Tuttavia ha rilevato nel prosieguo che la collocazione in disponibilità, pur essendo illegittima, non era però nulla per motivi discriminatori, e ciò non consentiva la reintegra nell'incarico dirigenziale. La Corte territoriale, ritenendo che solo l'esistenza del motivo discriminatorio consentirebbe di pervenire alla richiesta riammissione nell'incarico dirigenziale, ha erroneamente omesso di considerare le conseguenze derivanti dalla pur dichiarata disapplicazione dell'atto presupposto, e quindi tutti gli effetti che questo provocava sull'atto di gestione del rapporto costituito dalla revoca ante tempus dell'incarico medesimo. 8. Tuttavia, il ravvisato difetto di motivazione può condurre all'accoglimento delle censure in esame, e quindi all'annullamento della sentenza, solo risolvendo in senso positivo la questione relativa al diritto del dirigente alla riassegnazione dell'incarico, revocato prima della scadenza prefissata, in conseguenza della illegittimità del provvedimento presupposto, essendo evidente che, in caso negativo, il dispositivo sarebbe conforme a diritto e si tratterebbe solo di correggere la motivazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. È noto che il legislatore della ?privatizzazione? del rapporto di pubblico impiego non ha introdotto la giurisdizione esclusiva in capo al giudice ordinario, alla stregua di quanto previsto in capo al giudice amministrativo nella precedente disciplina. Dallo ?sdoppiamento? di attribuzione tra giudice del provvedimento e giudice dell'atto di gestione, emergono profili problematici quanto all'ambito di protezione riservato al dirigente (ma anche a qualsiasi dipendente pubblico), stante la portata lesiva che nei suoi confronti può assumere un atto generale di organizzazione, sia ex se, sia in quanto presupposto illegittimo per l'assunzione di un atto paritetico. E detta efficacia lesiva risulta ancor più accentuata da quella giurisprudenza (la già citata Cass. n. 13169/2006) che, proprio in tema di variazione della pianta organica di un ente pubblico, ritiene che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto. Invero, una volta ricondotte le espressioni della potestà amministrativa nei ristretti limiti segnati dall'art. 2 primo comma d.lgs. 165/2001, non sono molti i casi in cui un atto amministrativo di autorganizzazione può essere astrattamente considerato come immediatamente e direttamente lesivo degli interessi dell'impiegato pubblico; è vero invece che, come nella specie, sono molto frequenti i casi in cui l'atto di gestione del rapporto non è altro che la mera applicazione dell'atto di autorganizzazione. Nel caso in esame il provvedimento organizzatorio di eliminazione di tutte le posizioni dirigenziali (ad esclusione di quella tecnica) ha avuto come immediata conseguenza la revoca degli incarichi prima della scadenza prefissata, la dichiarazione di eccedenza dei due dirigenti e la loro messa in disponibilità. In altri casi l'effetto lesivo per i pubblici dipendenti può derivare da una ristrutturazione della pianta organica con soppressione di alcuni uffici, che determina la collocazione in disponibilità del personale che vi era addetto. Tuttavia lo stretto nesso tra il provvedimento amministrativo di autorganizzazione e l'atto paritetico di gestione del rapporto di lavoro, non può condurre a negare che, anche in questi casi, il giudice ordinario possa conoscere della situazione giuridica soggettiva dedotta dal lavoratore. Infatti ciò che il giudice del lavoro deve accertare è la legittimità degli atti di gestione del rapporto, nella specie dell'atto di revoca degli incarichi dirigenziali, e degli atti conseguenti. 8.1. Poiché l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 conferisce a giudice del rapporto la possibilità di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto di autorganizzazione (giacché il datore di lavoro pubblico è astretto in ciò ad una precisa disciplina, a differenza del datore di lavoro privato) e di disapplicarlo ove ne ravvisi la contrarietà alle regole, la disapplicazione conduce necessariamente a negare ogni effetto, tra le parti, all'atto generale di organizzazione, privando così di fondamento l'atto di gestione consequenziale. Osserva tuttavia parte della dottrina che il giudice, nel ripristinare la posizione sostanziale lesa del dipendente, non può però ignorare che l'atto organizzativo generale, non solo esiste, ma sarebbe anche definitivamente stabile, non essendo stato eliminato dal giudice amministrativo, a cui nessuno ha fatto ricorso, e non potendo essere annullato dal giudice ordinario, di talché il giudice del lavoro potrebbe fornire solo quei rimedi che siano compatibili con il provvedimento generale presupposto. Nella specie, non essendovi più le posizioni dirigenziali rivestite dai ricorrenti, non sarebbe possibile disporre la riassegnazione agli interessati delle precedenti mansioni dirigenziali, e non resterebbe che la tutela risarcitoria. 8.2. Vi è tuttavia da considerare che la legge non ha escluso l'operatività del meccanismo della disapplicazione dell'atto organizzativo illegittimo nei casi in cui, come nella specie, l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia meramente applicativo di esso; risulta quindi ?insito nel sistema? che il provvedimento di macro organizzazione (non sottoposto ad annullamento) da un lato rimanga operativo in via generale, e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale, comportando il pieno ripristino della situazione precedente, non potendosi ipotizzare una disapplicazione ?dimidiata?, ristretta al solo aspetto risarcitorio. Nel caso in esame, l'attribuzione del solo risarcimento non costituirebbe effettiva ?disapplicazione? dell'illegittimo provvedimento presupposto, perché questo continuerebbe a giustificare la revoca dell'incarico dirigenziale e i conseguenti provvedimenti che sono culminati, per quanto riguarda il F., con il licenziamento a seguito del decorso dei ventiquattro mesi di collocazione in disponibilità. Invero, in tal caso, la situazione che si viene a creare non sembra dissimile rispetto a quanto avviene nel lavoro privato, in relazione alle pronunzie di reintegra nel posto di lavoro conseguenti a sentenze che ravvisino la illegittimità del licenziamento e che intervengano a distanza di tempo: anche in questi casi la posizione lavorativa, il reparto, le funzioni precedentemente svolte possono non esistere più, eppure non per questo si è mai ritenuto di negare la pronunzia di reintegra nel posto di lavoro, giacché una cosa è il tipo di provvedimento che il giudice può emettere, altra cosa è la sua idoneità ad essere eseguito in forma specifica. Si tratta invero dei consueti limiti che incontra la tutela del lavoratore e che attengono non già al giudizio di cognizione ma alla fase esecutiva, in cui peraltro non può escludersi l'adempimento spontaneo da parte del datore. D'altra parte, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 il giudice adotta, nei confronti delle PA, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna ritenuti necessari e, precisa la disposizione, che siano richiesti dalla natura dei ?diritti? tutelati, e non vi è dubbio che il dipendente vanti un diritto soggettivo, di talché è consentito condannare la PA ad un facere a seguito della disapplicazione. Precisandosi che, in ogni caso, la riassegnazione è limitata alla durata residua di cui all'atto di attribuzione originario, dedotto il periodo di illegittima sottrazione. 8.3 Quanto poi alle conseguenze che si determinano sul piano del rapporto di lavoro, il conferimento dell'incarico dirigenziale determina (accanto al rapporto fondamentale a tempo indeterminato, secondo il cd. sistema ?binario?) l'instaurazione di contratto a tempo determinato, il quale, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è passibile di recesso prima della scadenza solo per giusta causa, che nella specie fu indicata dal Comune come dovuta al provvedimento di soppressione delle posizioni dirigenziali, il quale però, essendo contra legem, non può valere come giustificazione. La norma codicistica citata non precisa le conseguenze che si determinano sul rapporto di lavoro a tempo determinato in caso in cui il recesso ante tempus non sia assistito dalla giusta causa, tuttavia, a fronte dell'inadempimento datoriale, i dirigenti ben potevano chiedere, in forza dell'art. 1453 cod. civ., la condanna dell'Amministrazione all'adempimento, per cui, una volta ritenuta illegittima la revoca, riacquista efficacia l'originario provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale. Infatti, a seguito di questo, la posizione del dirigente aveva ormai acquisito lo spessore del diritto soggettivo allo svolgimento, non più di un qualsiasi incarico dirigenziale, ma proprio di quello specifico che era stato attribuito. Va ancora negato, sotto questo aspetto, il parallelismo tra dirigenti pubblici e dirigenti privati, giacché se è vero che a questi ultimi è negata la tutela ripristinatoria, è vero anche che per essi il rapporto è a tempo indeterminato, mentre l'incarico conferito al dirigente pubblico è esclusivamente temporaneo, di talché la pronunzia di ripristino ha in ogni caso effetti limitati, inevitabilmente circoscritti alla scadenza prefissata. 8.5 Si trae conferma della possibilità di riassegnazione dell'incarico dirigenziale illecitamente revocato dai principi enunciati in molteplici pronunzie della Corte Costituzionale in materia del cd. spoil system (Corte Cost. n. 233/2006, n. 104 del 2007, n. 103/2007) e quindi in casi che, benché innegabilmente diversi da quello in esame, fanno tuttavia comprendere i parametri entro i quali va collocata la tutela riservata al dirigente pubblico, in termini di effettività. Nell'ultima pronunzia citata il Giudice delle leggi ha affermato che la prevista contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità di recedere liberamente dal rapporto di ufficio e che quest'ultimo, sul quale si innesta il rapporto di servizio sottostante, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, deve essere connotato da specifiche garanzie, in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione, affinché il dirigente possa esplicare la propria attività in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Costituzione. Ha aggiunto la Corte che, a regime, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza solo di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti ed all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. Inoltre, con la sentenza n. 381 del 2008, la medesima Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delle Regione Lazio n. 8 del 2007, con la quale, in caso di decadenza dalla carica conseguente a pronunzie della Corte Costituzionale, si dava alla Giunta regionale la facoltà alternativa o di procedere al reintegro nelle cariche, con ripristino dei relativi rapporti di lavoro, oppure di procedere ad un'offerta di equo indennizzo. In detta pronunzia la Corte ha affermato che in questi casi ?forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi...?. Inoltre, con la sentenza n. 3929 del 20 febbraio 2007 questa Corte ha affermato che ?dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente comunale per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il dirigente stesso ha diritto alla reintegrazione nel rapporto di impiego e nel rapporto di incarico, oltre che alle retribuzioni sino all'effettiva reintegrazione.?. 9. Resta da affermare che anche il D., pur avendo reperito, durante il periodo di collocazione in disponibilità un altro incarico dirigenziale, ha ugualmente interesse alla pronunzia, al pari di quanto avviene per il dipendente privato illecitamente licenziato che chieda la tutela giudiziale, pur avendo reperito nelle more un'altra occupazione. 10. La sentenza impugnata in questi punti della controversia va quindi cassata, affermandosi il seguente principio di diritto: ?in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.?. 11. Il F. con il sesto mezzo, che corrisponde al quarto mezzo del D., denunzia violazione dell'art. 2059 cod. civ. e degli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 Costituzione, nonché degli artt. 115 e 116 cpc e 185 cp per avere, il giudice dell'appello, rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni morali per mancanza di reato, trattandosi di diritti inviolabili della persona. Con il settimo mezzo il F. e con il quinto il D. denunziano ancora violazione dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 323 c.p. nonché degli artt. 1374 e 1375 cod. civ. per avere escluso la sentenza impugnata l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio a danno di essi ricorrenti e difetto di motivazione. Con l'ottavo motivo il F. denunzia difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento del risarcimento del danno esistenziale. Questi ultimi motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 si sono espresse sulla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 cod. civ. La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale ?il pregiudizio alle attività non remunerative della persona? causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Ciò vale a rigettare l'ultimo motivo di ricorso del F., non avendo il danno esistenziale richiesto una valenza autonoma e quindi non essendo cumulabile in relazione al danno morale. Infine per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Applicando detti principi nella fattispecie in esame, si deve concludere che, anche volendo riconoscere il diritto al risarcimento dei danni morali, i motivi vanno rigettati per l'assorbente ragione che, essendosi le censure concentrate esclusivamente sulla questione della risarcibilità, nessuna allegazione in fatto è stata effettuata sulla esistenza del pregiudizio, né si è lamentato la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, di elementi in fatto dedotti nei gradi di merito e non valutati. Il danno, infatti, non è ?in re ipsa? (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006), ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall'interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto: ?Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.?. Conclusivamente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vanno integralmente rigettati entrambi i ricorsi proposti dal Comune di Limbiate (quello principale nei confronti del D. e quello incidentale nei confronti del F.). Vanno accolti i primi cinque motivi del ricorso principale del F. e i primi tre motivi del ricorso incidentale del D., mentre vanno rigettati tutti gli altri motivi proposti da entrambe le parti private. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi sopra illustrati, provvedendo anche alla decisione sulle ulteriori pretese economiche del F. di cui al quarto motivo, in relazione al diritto alle retribuzioni fino alla effettiva riammissione in servizio. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i quattro ricorsi. Dichiara la giurisdizione dell'AGO e rigetta integralmente il ricorso principale proposto dal Comune nei confronti del D. e quello incidentale proposto nei confronti del F.. Accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale del D. ed i primi cinque motivi del ricorso principale del F., rigetta tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Stampa | Segnala | Condividi |

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"Effettività di tutela" per il Dirigente pubblico illegittimamente rimosso (sezione: Giustizia)

( da "AltaLex" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

?Effettività di tutela? per il Dirigente pubblico illegittimamente rimosso Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2009 n° 3677 (Giuseppe Buffone) Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Le Sezioni Unite, con la decisione 16 febbraio 2009, n. 3677, affrontano la questione relativa al diritto del dirigente alla riassegnazione dell'incarico, revocato prima della scadenza prefissata, in conseguenza della illegittimità del provvedimento presupposto. Altrimenti detto: il Dirigente che ottenga, in sede di giurisdizione ordinaria, la disapplicazione dell?atto amministrativo presupposto cui si ricollega, a valle, la revoca del suo incarico, ha un mero diritto al risarcimento oppure può conseguire l??esatto adempimento? con reintegra nella posizione lavorativa da cui estromesso? Il tema è stato, per lungo tempo, risolto in modo contrastante sia in dottrina che giurisprudenza, se non altro per le incertezze interpretative che hanno contraddistinto la cd. contrattualizzazione del pubblico impiego, in particolare, con l?ultimo tassello normativo del 2001 (il d.lgs. n. 165). Il casus decisus, nell?arresto in commento, riguarda il dirigente amministrativo ed il dirigente dei servizi alla persona presso il Comune di Limbiate i quali avevano lamentato, dinnanzi al Giudice ordinario, sez. lavoro, la illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupponente la revoca dei loro incarichi. In particolare: il Comune aveva prima sospeso cautelativamente i due dirigenti e, poi, previa riorganizzazione della dotazione organica, aveva loro revocato gli incarichi, prima del termine naturale di scadenza. I due dirigenti avevano fatto ricorso al locale Tribunale denunciando l?illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica del Comune e, dunque, avevano impugnato gli atti con cui si era proceduto alla soppressione delle posizioni dirigenziali. Il Giudice di primo grado aveva accolto le richieste introduttive del giudizio ma, come aveva poi fatto il giudice d?appello, non aveva ?reintegrato? i dirigenti nell?incarico. La Cassazione boccia le decisioni sul punto passando per i profili di giurisdizione e, anche, soffermandosi sul danno non patrimoniale all?indomani delle Sezioni Unite del novembre 2008. La giurisdizione: il ?giudice del provvedimento?, il ?giudice dell?atto di gestione? Nel caso di specie come visto, era stata impugnata la revoca di un incarico dirigenziale e la delibera di variazione della dotazione organica dei dirigenti da parte di un Comune. L?intervento delle SS.UU. si giustifica per il contrasto, tra le parti, circa alla ?giurisdizione? dinnanzi a controversie del genere. Il Supremo collegio non ha dubbi: il giudice da adire è quello ordinario. Ed, infatti, precisano gli Ermellini, il G.A. è giudice del provvedimento ed il G.O. giudice dell?atto di gestione: ciò nondimeno, i due ?atti?, nel pubblico impiego, in genere coesistono ed, allora, occorre verificare quale pretesa sia stata introdotta nel giudizio per acclarare quale sia la situazione giuridica soggettiva che si assume lesa. Se trattasi di diritto soggettivo, gli atti amministrativi presupposti non determinano la giurisdizione del G.A. posto che il G.O. ne conosce disapplicandoli. Ciò vuol dire che le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Nella specie i due dirigenti si dolevano direttamente degli atti di gestione del rapporto - e cioè della revoca degli incarichi dirigenziali e poi, a seguito della soppressione, di tutte le posizioni dirigenziali, della dichiarazione di eccedenza e della successiva messa in mobilità - rispetto ai quali il provvedimento di variazione della pianta organica del Comune era evidentemente l'atto presupposto degli atti di gestione medesimi. I dirigenti chiedevano quindi, non già l'annullamento, ma la disapplicazione, sostenendone la illegittimità, di questo atto presupposto, al limitato fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di lavoro. Diritto del Dirigente alla reintegra La decisione che si commenta è di particolare importanza, nel merito, perché registra gli effetti, nello specifico terreno della Dirigenza pubblica, delle statuizioni del giudice delle Leggi n. 233/2006, n. 104 del 2007, n. 103/2007 che, benché aventi ad oggetto casi innegabilmente diversi da quello in esame, fanno tuttavia comprendere ?i parametri entro i quali va collocata la tutela riservata al dirigente pubblico, in termini di effettività?. Nell'ultima pronunzia citata il Giudice delle leggi ha affermato che la prevista contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità di recedere liberamente dal rapporto di ufficio e che quest'ultimo, sul quale si innesta il rapporto di servizio sottostante, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, deve essere connotato da specifiche garanzie, in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione, affinché il dirigente possa esplicare la propria attività in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Costituzione. Ha aggiunto la Corte che, a regime, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza solo di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti ed all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. Inoltre, con la sentenza n. 381 del 2008, la medesima Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delle Regione Lazio n. 8 del 2007, con la quale, in caso di decadenza dalla carica conseguente a pronunzie della Corte Costituzionale, si dava alla Giunta regionale la facoltà alternativa o di procedere al reintegro nelle cariche, con ripristino dei relativi rapporti di lavoro, oppure di procedere ad un'offerta di equo indennizzo. In detta pronunzia la Corte ha affermato che in questi casi ?forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi...?. Inoltre, con la sentenza n. 3929 del 20 febbraio 2007 la Corte di Cassazione ha affermato che ?dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente comunale per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il dirigente stesso ha diritto alla reintegrazione nel rapporto di impiego e nel rapporto di incarico, oltre che alle retribuzioni sino all'effettiva reintegrazione?. Ed, allora: la disapplicazione dell?atto presupposto non può limitarsi a generare una pretesa risarcitoria ma, privando di effetti l?atto ?conosciuto? e disapplicato, determina la ?riemersione? della situazione giuridica compromessa. Ne discende che in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca. Sui danni non patrimoniali Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 si sono espresse sulla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 cod. civ.. La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale ?il pregiudizio alle attività non remunerative della persona? causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Ciò si traduce, nella decisione in commento, nell?affermazione della tesi del cd. assorbimento: il danno esistenziale non ha una valenza autonoma e quindi non è cumulabile in relazione al danno morale. Insomma: reductio ad unum dei pregiudizi esistenziali. Una nota critica: successivamente alle SS.UU. del novembre del 2008 si era scritto: il danno esistenziale ?non esiste?. Nella decisione che si commenta, il registro, in realtà, già cambia: il danno esistenziale? Esiste. Ma non è cumulabile con il morale. (Altalex, 24 febbraio 2009. Nota di Giuseppe Buffone) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 4 novembre 2008 - 16 febbraio 2009, n. 3677 Massima e Testo Integrale Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Valle Telesina: Canone depurazione, domani se ne occupa il Consiglio (sezione: Giustizia)

( da "Sannio Online, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Valle Telesina: Canone depurazione, domani se ne occupa il Consiglio Pubblicato il 24-02-2009 L?importante appuntamento è convocato per il pomeriggio di domani, alle ore 17.00. Il Consiglio comunale foglianesaro è stato convocato in sessione straordinaria per discutere e deliberare su un unico punto all?ordine del giorno... L?importante appuntamento è convocato per il pomeriggio di domani, alle ore 17.00. Il Consiglio comunale foglianesaro è stato convocato in sessione straordinaria per discutere e deliberare su un unico punto all?ordine del giorno. Ma si tratta di un punto particolarmente importante, visto che stiamo parlando di canone di depurazione. Infatti l?ordine del giorno firmato dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Vetrone riporta, dopo la rituale lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, la risposta alla interrogazione consiliare per restituzione somme versate per canone di depurazione presentata dal capogruppo consiliare ?Andare oltre?, Tommaso Boscaino. Sulla vicenda, dunque, si pronuncia il consiglio comunale. Tutto questo a distanza di circa due settimane dal week-end che vide salire l?attenzione su questo argomento. Lo stesso sindaco Mastrocinque, con una nota del 5 febbraio scorso, comunicava alla cittadinanza l?attenzione del comune sulla questione. ?L?Amministrazione ? si leggeva nella nota ? sta valutando con attenzione e disponibilità la problematica relativa alla restituzione delle somme versate dai contribuenti per canone di depurazione?. Questo in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale numero 335 del 10 ottobre 2008. Qualche giorno dopo, in data 7 febbraio, sull?argomento si è svolto anche un incontro voluto dall?associazione socio-politico-culturale ?Il risveglio della Dormiente?. Ora, come detto, l?argomento per richiesta dell?opposizione, finisce al vaglio del consiglio comunale.

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Si complica il varo del nuovo vertice Rai (sezione: Giustizia)

( da "Corriere Adriatico" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Si attende la decisione della Consulta Si complica il varo del nuovo vertice Rai La Corte Costituzionale potrebbe mettere in dubbio la legge di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai nel giorno della ratifica dei sette componenti scelti dalla Commissione di Vigilanza da parte dell'assemblea dei soci. Infatti mentre a Viale Mazzini il Ministero dell'Economia e la Siae, i soci della Rai, si vedranno a mezzogiorno per iscrivere nell'albo dei vertici della radiotelevisione pubblica i nomi dei sette che ne guideranno il corso per i prossimi tre anni (Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo de Laurentiis, Alessio Gorla, Nino Rizzo Nervo, Guglielmo Rositani, Giorgio van Straten, Antonio Verro) la Consulta si ritirerà per aprire la discussione nel merito sul caso del consigliere Angelo Maria Petroni. Era stata la Commissione di Vigilanza nella scorsa legislatura a sollevare la questione del conflitto di competenza nelle nomine quando il consigliere era stato rimosso per fare posto a Fabiano Fabiani e la decisione potrebbe rimettere in discussione i criteri di scelta della governance. Nonostante l'indicazione in tempi rapidi della Vigilanza presieduta da Sergio Zavoli, il nuovo vertice non parte sotto i migliori auspici e anche la scelta del presidente - che deve essere espressione del centrosinistra - non è del tutto piana. Pesa infatti sul nome il cambio della guardia alla guida del Pd e le difficoltà che vive al momento il partito. Tramontata definitivamente l'ipotesi di Pietro Calabrese, cara a Veltroni, Dario Franceschini potrebbe indirizzare la sua attenzione all'ex direttore generale Pierluigi Celli che torna in auge tra i candidati. Domani intanto è convocato l'ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza che dovrà poi riunirsi per ratificare con voto bipartisan di due terzi il nome del presidente. Prima serve però l'accordo e tocca poi al Ministero del Tesoro esprimere il nome del consigliere mancante. ELISABETTA STEFANELLI,

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Calabrò ci dice perché non è vero che chi legifera sul fine vita è perduto (sezione: Giustizia)

( da "Foglio, Il" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

24 febbraio 2009 "Non è testamento biologico" Calabrò ci dice perché non è vero che chi legifera sul fine vita è perduto Può per ora essere soddisfatto il senatore Raffaele Calabrò, estensore del disegno di legge sul fine vita adottato come testo base per la discussione parlamentare. Oltre ai voti del Pdl, il testo è passato con sei voti contrari ma con l?astensione di tre esponenti del Pd, compresa la capogruppo Dorina Bianchi. Chi legifera sul fine vita è perduto, diceva in sintesi il Foglio di ieri, perché se si accetta il terreno di battaglia “del diritto positivo, con l?elaborazione di una norma bioetica in cui viene assegnata al cittadino la facoltà di decidere sulla propria vita, gli argomenti più forti” diventano quelli di Beppino Englaro. Il senatore Calabrò dice al Foglio che “la battaglia culturale è prioritaria. Ma il disegno di legge interviene in una realtà in cui la magistratura, il presidente di una regione, il direttore di una struttura sanitaria hanno potuto decidere della vita e della morte di una disabile. Abbiamo l?obbligo di legiferare per impedire che questo sia ancora possibile”. Calabrò non teme che le buone intenzioni del ddl possano lasciare margini per un loro stravolgimento. Per via di ricorsi alla Corte costituzionale, potrebbero per esempio vanificarsi i limiti posti dalla normativa per quanto riguarda idratazione e alimentazione. Rimarrebbe, in quel caso, la pura e semplice natura eutanasica di qualsiasi forma, anche light, di testamento biologico. Calabrò risponde che “sul piano della costituzionalità non temiamo nulla. L?articolo 32 riconosce la facoltà di scegliere se curarsi o meno per una patologia, se accettarne o meno l?evoluzione naturale. Non è invece consentito dire che ci si vuole suicidare. E alimentazione e idratazione, escluse dal nostro testo dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, non sono cure di una patologia, ma sostegni vitali”. Calabrò sottolinea che questo vale anche per le persone in grado di intendere e di volere: “Fu un giudice, durante uno sciopero della fame e della sete di Pannella, a spingere per l?idratazione e l?alimentazione coatte. Succede pure, nei casi di anoressia, che si impongano trattamenti per salvare la vita di chi non vuole più mangiare. Ci sono scelte di vita e di morte che non sono autorizzato a fare, altrimenti il codice penale non condannerebbe la cooperazione al suicidio. Se è possibile dare indicazioni per le terapie, non è possibile stabilire una via per il proprio suicidio”. Il senatore Calabrò spiega anche perché “si è scelta una definizione diversa da ?testamento biologico?. Il testamento rimanda a una fissità e a una esecutività che contrasterebbero con la salvaguardia del ruolo del medico, della sua possibilità di agire in scienza e coscienza, a partire dagli orientamenti espressi nelle dichiarazioni anticipate dal singolo ma nel confronto con il fiduciario. Perché è dal colloquio tra medico e fiduciario che nascono alla fine le decisioni”. C?è anche chi obietta che a interventi come l?inserimento di un sondino nasogastrico non si possa negare la natura di atto sanitario. Il quale, in quanto tale, se è rifiutabile da chi è capace di intendere e di volere dovrebbe esserlo anche da chi non lo è più, attraverso le disposizioni anticipate: “Ma non è così – risponde Calabrò – perché non è lo strumento che fa l?atto sanitario. Dare il biberon è un atto sanitario? No, naturalmente. Atto sanitario è quello che cura una determinata patologia. Il sondino nasogastrico è un mezzo che non incide sulla patologia di base”. Infine, Calabrò sottolinea che “quella che combattiamo non è una battaglia dei cattolici contro i laici. E? una battaglia dei laici credenti e non credenti, che risponde alla cultura e la civiltà di questo paese”. Leggi il testo del ddl - Leggi Guerra di emendamenti nel Pd di Nicoletta Tiliacos

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Corò: La bolletta dell'acqua sarà meno pesante per le famiglie numerose (sezione: Giustizia)

( da "Gazzettino, Il (Vicenza)" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Corò: «La bolletta dell'acqua sarà meno pesante per le famiglie numerose» Martedì 24 Febbraio 2009, Aumenti in bolletta dilazionati e sgravi per la famiglie numerose. Lo ha deciso nei giorni scorsi Acque Vicentine (ex Aim Vicenza Acqua) - il consorzio che gestisce le risorse idriche di 29 comuni vicentini, pari ad un bacino di 277mila abitanti - recependo l'indicazione dell'autority sulla dilazione dell'incremento del 4% della tariffa ad usi domestici. L'incremento della tariffa per il 2009 sarà quindi del 2,92%, mentre il 4% sarà ritardato, in rate successive, negli anni 2010 e 2011. Per nuclei famigliari superiori ai 6 componenti gli alleggerimenti arriveranno invece fino al 25%. «Un'utenza domestica che consuma 196 metricubi in un anno pagherà nel 2009, iva compresa, 260 euro, un importo tra i più bassi dell'intero Ato Bacchiglione», ha spiegato il presidente di Acque Vicentine, Giancarlo Corò. Questo importo sarà quello massimo dovuto, mentre alcune categorie di utenti pagheranno sensibilmente di meno. In linea con le indicazioni dell'autorità verrà infatti applicata una riduzione a beneficio delle famiglie numerose, con sconti sulla tariffa dal 10% al 25% in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare (a partire da 6 componenti). Riduzioni significative ci saranno poi per gli utenti non allacciati ai depuratori, i quali non saranno più tenuti a pagare la "quota depurazione", che incide per circa il 35% dell'intera tariffa. Il provvedimento è un diretto effetto di una sentenza della Corte Costituzionale, che però ha provocato un conseguente aggravio per le tariffe pagate dagli utenti allacciati. «Gli incrementi tariffari - continua Il presidente - servono a realizzare i necessari investimenti sul territorio, che per la gran parte hanno proprio obiettivi ambientali». Acque Vicentine, negli ultimi 6 anni, ha infatti stanziato per opere di potenziamento e miglioramento della rete idrica nei comuni vicentini più di 72 milioni di euro di cui 45, solo per opere di fognatura e depurazione. Nel 2009 sono già stati pianificati investimenti per quasi 20 milioni di euro, di cui 14,5 milioni per reti di fognatura e investimenti su depuratori. «In linea con il principio che chi inquina paga - conclude - è in approvazione nelle aule parlamentari, e potrebbe diventare legge addirittura ai primi di marzo, un provvedimento legislativo che riequilibra la disparità di tariffa tra chi è allacciato a un depuratore e chi ancora non lo è. Inoltre stabilisce una norma per cui gli eventuali rimborsi per gli anni precedenti dovranno avvenire tenendo conto dei soldi già spesi per la realizzazione degli investimenti di risanamento ambientale». La società ricorda infine che per ogni informazione sul servizio e sulle tariffe, comprese le modalità per usufruire delle riduzioni tariffarie, è disponibile il numero verde 800397310 da lunedì a giovedì. Pietro Rossi

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Gruppo di aiuto anti-depressione e suicidio (sezione: Giustizia)

( da "Gazzettino, Il (Pordenone)" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Gruppo di aiuto anti-depressione e suicidio Martedì 24 Febbraio 2009, Sacile È attivo in riva al Livenza un gruppo di Auto mutuo aiuto in appoggio al Centro salute mentale. Si tratta del gruppo "Aiutare a vivere" coordinato da Barbara Brieda infermiera al Csm, che vede la collaborazione di alcuni consulenti familiari del Ce.co.fam. Consultorio familiare appartenente all'Ucipem. Gli incontri sono rivolti a persone che hanno tentato il suicidio, a coloro che in qualche modo ne sono stati coinvolti (familiari, colleghi, amici) e a persone con atteggiamenti depressivi o di forte disagio personale. Il Gruppo si riunisce settimanalmente, ogni giovedì, dalle 18 alle 19.30, nei locali del Centro di ascolto "La vela" (all'interno dell'Ospedale). L'esperienza, sottolineano i promotori, «è nata dal desiderio di seguire alcuni utenti del Csm, ma anche normali cittadini, in un cammino evolutivo e di reintroduzione sociale. Il percorso si sviluppa in diverse tappe: affrontare il sentimento di vergogna; attenuare e rendere sopportabili i sensi di colpa; riuscire a parlare di ciò che si tende a negare e, infine, esprimere il sentimento della rabbia ed elaborarla. Per informazioni rivolgersi al Centro La vela 0434/736213 a Regina 328-4585136 e Bruno 339-2299901.

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De Magistris/ Csm trasferisce i magistrati di Salerno e (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Roma, 24 feb. (Apcom) - Il plenum del Csm, stamattina, ha dato il via libera al trasferimento d'ufficio dei magistrati coinvolti nello scontro tra le procure di Salerno e Catanzaro. Enzo Iannelli, procuratore generale di Catanzaro, farà il consigliere alla Corte d'appello, sezioni civili, di Reggio Calabria, mentre il suo sostituto, Alfredo Garbati, andrà alla Corte d'appello di Taranto, dove sarà consigliere delle sezioni civili. I pm di Salerno Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani saranno invece trasferiti, rispettivamente, al tribunale di Latina e a quello di Cassino, con funzioni di giudici. Unanimità del Plenum sui trasferimenti di Verasani, Nuzzi e Garbati, mentre il dibattito si è animato durante l'esame della posizione di Iannelli. Ha infatti votato contro alla destinazione dell'ex procuratore generale di Catanzaro il togato di Magistratura Indipendente Cosimo Ferri, mentre si è astenuto il pg di Cassazione Vitaliano Esposito. Iannelli aveva infatti indicato come sedi preferite quelle di presidente di sezione o di consigliere di Cassazione o quella presidente della Corte d'appello de L'Aquila o Cagliari, ma non è stato possibile accogliere le sue richieste

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INTERCETTAZIONI: IDV, ATTENTATO A MAGISTRATURA, (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

(ASCA) - Roma, 24 feb - ''Mai nella storia repubblicana c'e' stato un pericolo cosi' grave per il ruolo della magistratura, dell'informazione e per la sicurezza dei cittadini''. Lo ha affermato Leoluca Orlando, portavoce dell'Italia dei Valori, che ha partecipato oggi alla manifestazione nazionale promossa dalla Fnsi-Fieg e che ha visto, fra gli altri, la presenza dell'Associazione nazionale magistrati. ''Il secondo lodo Alfano sulle intercettazioni - ha aggiunto - contiene una limitazione alla liberta' e al diritto di cronaca dei giornalisti''. ''All'iniziativa, che ha visto una massiccia adesione, si respirava un'altissima tensione rispetto al pericolo di un'involuzione ainticostituzionale del nostro ordinamento democratico - ha detto ancora il portavoce IdV - in un colpo solo, infatti, si colpiscono forze dell'ordine e magistrati, di fatto non messi piu' in condizione di operare e si colpisce il diritto di cronaca dei giornalisti per i quali si prevede anche il carcere per le pubblicazioni di atti processuali (ancorche' non coperti da segreto istruttorio), sino alla chiusura delle indagini preliminari. Senza intercettazioni i criminali festeggeranno l'impunita' alla faccia della giustizia''. ''Con il bavaglio ai giornalisti i cittadini dovranno aspettare anche diversi anni per essere informati e andranno a votare senza sapere le ragioni per le quali un Consiglio regionale si e' sciolto e per quali reati un presidente della Regione e' stato arrestato. I condomini o i malati dovranno aspettare anche anni prima di sapere che un proprio condomino e' un assassino o che in una struttura sanitaria si pratichino, per fini speculativi, interventi chirurgici inutili e letali''. ''Infine, i risparmiatori avrebbero dovuto attendere e continuare per anni ad essere defraudati - ha concluso Orlando - prima di conoscere le ragioni dell'arresto di Tanzi o dei ''furbetti del quartierino'. L'Italia dei Valori sviluppera' un'opposizione pari al pericolo che corre la nostra democrazia e, in attesa che la Corte Costituzionale annulli questo attentato ai fondamentali principi costituzionali, promuovera' un referendum popolare abrogativo anche contro questo secondo lodo Alfano, il piu' grave attentato mai tentato nella storia repubblicana, in un unico colpo, contro la magistratura, contro la liberta' di informazione e contro la sicurezza di risparmiatori e cittadini''.

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Biotestamento/ Casson (Pd): Ddl di maggioranza è (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Roma, 24 feb. (Apcom) - Il testo base di maggioranza sul testamento biologico, "così come è impostato", "si sottoporrà sicuramente a dichiarazione di incostituzionalità, e soprattutto non finiranno le beghe processuali e si continuerà a ricorrere al giudice", secondo Felice Casson, senatore del Partito Democratico. "Di fronte a norme messe in questo senso ci sarà chi chiederà l'intervento della Corte Costituzionale. Anziché semplificare e chiarire le cose si continuerà ad avere una bagarre", afferma Casson ai microfoni di 'Econews'. Per Casson, "la persona capace di intendere e di volere deve avere la possibilità assoluta di disporre del proprio corpo. Dunque, se una disposizione relativa alla nutrizione e all'idratazione artificiali viene inserita nel testamento biologico, è una disposizione che deve essere vincolante anche se la persona non è più in grado di intendere e di volere".

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Intercettazioni: il sacrificio intollerabile del diritto all'informazione (sezione: Giustizia)

( da "Articolo21.com" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Intercettazioni: il sacrificio intollerabile del diritto all'informazione di Roberto Zaccaria La tematica delle intercettazioni si pone al centro di tre fondamentali beni-valori tutelati dalla nostra Costituzione: la giustizia e la sicurezza dei cittadini, la privacy o meglio la riservatezza, il diritto di cronaca e l?informazione. Noi dobbiamo giudicare se questo provvedimento realizza un appropriato bilanciamento tra questi tre valori fondamentali. Si sostiene che si deve tutelare meglio la privacy di fronte ad abusi che si sono verificati a causa dei media. Possiamo anche essere d?accordo che in alcuni casi abusi ci sono stati, ma stiamo attenti a non esagerare come si fa in questo provvedimento che parte con quella motivazione e poi arriva da un lato a limitare il potere dei giudici di far ricorso alle intercettazioni e contemporaneamente si sottrae al cittadino il diritto di conoscere intercettazioni e processo. Devo aggiungere, per la verità, che quasi tutti coloro che parlano degli abusi raramente fanno riferimento a casi concreti. Quelli a cui si fa riferimento più frequentemente (Vallettopoli, Falchi e Ricucci, alcune intercettazioni eccellenti) non mi sembrano così gravi da operare un così drastico ridimensionamento dell?istituto. Non vorrei che vi fossero dei casi sottintesi che costituiscono la vera ragione di tutto questo. La sensazione sicura leggendo il testo nel suo complesso è che si stia operando un fortissimo giro di vite, che con questo provvedimento si voglia ridurre da un lato ridurre l'utilizzazione dello strumento delle intercettazioni e dall?altro a ridurre anche drasticamente la possibilità di conoscere quello che avviene intorno al processo. Ci si fa carico, nella maggioranza parlamentare e nel Governo, di una sorta di indignazione popolare, ma siamo sicuri che di questo si tratti? E? indignazione popolare quella che ha prodotto tutto questo? Domandiamoci meglio: è indignazione della pubblica opinione o piuttosto è un?indignazione che si ritrova essenzialmente nel Palazzo? Se si getta lo sguardo su Internet, su Facebook, sulla posta elettronica si percepiscono sentimenti del tutto diversi, si formano gruppi di migliaia di persone che non vogliono affatto limitare le intercettazioni. In sintesi io penso che il sacrificio dell?informazione in questo provvedimento sia gravissimo. Voglio fare quattro esempi che mi paiono significativi: Il primo è la modifica dell'articolo 114 del codice di procedura penale dove si dice molto chiaramente che, anche quando è finita la copertura del segreto investigativo, rimane il divieto di pubblicazione. Questo è gravissimo. Non è questo il modo di fare il bilanciamento tra gli interessi costituzionali. Quindi, anche quando non ci sono più esigenze di giustizia da tutelare, i cittadini non possono sapere; addirittura non si può sapere neppure chi è il magistrato, la sua faccia, il suo nome. Nulla è dato sapere del processo, degli arresti eventuali, della loro motivazione.. Secondo esempio: modifica dell?articolo 147 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Questa disposizione consentiva la ripresa del processo, anche di fronte alla contrarietà delle parti, quando c'era un interesse sociale a conoscere. Un solo caso fra tutti: il processo di Catanzaro e quello sulle stragi sono stati fatti e ripresi proprio in virtù di un fortissimo 'interesse sociale. Era compito del giudice valutare tutto questo. Ora con l?abrogazione della disposizione tutto questo non si potrà più fare. Terzo esempio: è stato inserito un rafforzamento delle pene per la violazione delle norme sulla violazione del segreto investigativo o della privacy, non a carico di chi commette il reato, ma degli editori. è detto con una formula criptica; si parla degli «enti» e di «sanzioni». è una cosa comica: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 «quote». Ma chi capisce questa cosa? In realtà si parla di cifre enormi. Si parla di 300, 400 mila euro. Si configura una sorta di responsabilità oggettiva, perché non è chi ha commesso il reato che va eventualmente punito, ma il suo editore e così si porta l'editore in redazione. Poi, e questo è il quarto esempio che intendo fare, c'è una perla giuridica. Si dà spazio alle rettifiche e si dice che la rettifica deve essere pubblicata senza commento, il che vuol dire senza diritto del giornalista di replicare in sintesi il suo punto di vista! Questo proprio è incredibile. Si amputa brutalmente l?art.21 della Costituzione. Senza una spiegazione, senza nulla. Allora, cos?è altro tutto questo se non un?ingiustificata e sommaria soppressione del diritto di cronaca. Dobbiamo fare bene attenzione, questa non è solo una gravissima lesione delle prerogative dei giornalisti: c?è molto di più. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 826 del 1988, ha detto che il diritto di cronaca tutela non solo il diritto del giornalista di scrivere, ma anche il diritto all'informazione dei cittadini. Questo è fondamentale! I cittadini debbono conoscere il processo ad un certo punto. L'articolo 101 della Costituzione afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo, quel popolo considerato nel secondo comma dell'articolo 1, lo stesso articolo che considera l'Italia una Repubblica democratica. Il popolo ad un certo punto deve sapere quello che succede intorno al processo. Con queste norme limitative, il popolo non lo saprà più. Milena Gabanelli, la bravissima giornalista che ha portato al successo la trasmissione di RaiTre, Report, in un'intervista di qualche giorno fa a La Stampa, ha detto molto chiaramente che se andassero avanti queste norme i giornalisti e i cittadini non saprebbero più niente di alcuni dei più clamorosi casi di cronaca avvenuti nel nostro Paese. Non avremmo saputo più niente della vicenda Parmalat. La possibilità di venirne a conoscenza durante il processo (una volta esaurito il segreto investigativo) è essenziale anche per il giudice e per il processo. Significa consentire a una serie di persone danneggiate dal reato di portare contributi al processo, di rivalersi e dolersi. Non avremmo saputo delle vicende collegate alla clinica Santa Rita di Milano, una vicenda terrificante di malasanità. Non avremmo saputo dello stupro di Guidonia, di Antonveneta e della Banca d'Italia, del crack Cirio. Sono solo alcuni esempi per far capire la gravità di queste limitazioni in materia di intercettazioni. La gravità di queste limitazioni del diritto dei giornalisti, ma ancora prima, la gravità di queste inaccettabili limitazioni del diritto dei cittadini di sapere che cosa succede intorno al processo. Questo diritto, in questa legge di restaurazione in materia di intercettazioni, proprio non c'è.

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DOMANI LA CORTE COSTITUZIONALE ELEGGERà IL SUO NUOVO PRESIDENTE, CHE PRENDERà IL POSTO DI ... (sezione: Giustizia)

( da "Mattino, Il (Nazionale)" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Domani la Corte Costituzionale eleggerà il suo nuovo presidente, che prenderà il posto di Giovanni Maria Flick, il cui mandato è scaduto il 18 febbraio. A salire sullo scranno più alto della Consulta dovrebbe essere il giudice costituzionale Francesco Amirante, napoletano, che è il più anziano e resterà in carica fino a dicembre 2010.

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Pensione di inabilità, immigrati, requisiti necessari, illegittimità (sezione: Giustizia)

( da "AltaLex" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Pensione di inabilità, immigrati, requisiti necessari, illegittimità Corte Costituzionale , sentenza 23.01.2009 n° 11 Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Pensione di inabilità - immigrati ? requisiti necessari - illegittimità [L. 118/1971] E? costituzionalmente illegittima la normativa nella parte in cui viene escluso che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Fonte: Altalex Massimario 8/2009) Corte Costituzionale Sentenza 23 gennaio 2009, n. 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO " - Giuseppe FRIGO " - Alessandro CRISCUOLO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell?art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), e dell?art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall?art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all?art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal Tribunale di Prato, nel procedimento civile vertente tra I. H. nella qualità di tutore di N. H. e l?Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri, con ordinanza del 2 aprile 2008 iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell?anno 2008. Visto l?atto di costituzione dell?INPS; udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto in fatto 1.? Nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da un cittadino albanese, il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell?art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), e dell?art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall?art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all?art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell?indennità di accompagnamento. Premette, in fatto, il remittente che il ricorrente ? nella qualità di tutore di un cittadino albanese legalmente soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto lo stato di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi nel 2003 ? il 19 luglio 2005 aveva presentato domanda amministrativa per la concessione, in favore dell?interdetto, della pensione di inabilità e dell?indennità di accompagnamento. In seguito al rigetto di tale istanza, dovuto alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte dell?interessato, egli ha tempestivamente proposto ricorso ai sensi dell?art. 442 cod. proc. civ. per sentir condannare il Comune di Prato, nel contraddittorio con l?Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Ministero dell?economia e delle finanze, alla corresponsione delle suddette provvidenze, previa disapplicazione del citato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (perché in contrasto con i regolamenti CE n. 1408 del 1971, n. 574 del 1972, n. 859 del 2003 e n. 647 del 2005, nonché con gli artt. 6 e 8 della Convenzione OIL n. 97 del 1949, con l?art. 10 della Convenzione OIL n. 143 del 1975, con l?art. 14 della CEDU e con l?art. 1 del primo protocollo addizionale di tale ultima Convenzione), ovvero previo accoglimento dell?eccezione di illegittimità costituzionale della norma stessa. Il giudice a quo, dopo aver precisato che gli invocati regolamenti comunitari sono inapplicabili nella specie, in quanto la vicenda presenta legami esclusivamente tra un Paese terzo e un solo Stato membro della UE e non già tra due Stati membri dell?Unione, e dopo aver escluso di poter procedere alla disapplicazione della normativa interna per effetto del prospettato contrasto con le Convenzioni OIL e la CEDU, ha sollevato la presente questione, specificando di non poter risolvere il problema in via interpretativa. Quanto alla rilevanza, il Tribunale di Prato sottolinea che l?accoglimento della domanda del ricorrente è ostacolato soltanto dal mancato possesso, da parte dell?interessato, della carta di soggiorno, data la sussistenza sia del requisito sanitario, sia della condizione reddituale di cui all?art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e successive modificazioni, sia della legittima permanenza in Italia in base ad un permesso di soggiorno. Con riguardo al merito della questione, il remittente sostiene che la normativa censurata, in primo luogo, si pone in contrasto con l?art. 117, primo comma, Cost., in quanto, discriminando gli stranieri invalidi legittimamente residenti nel nostro Paese rispetto ai cittadini italiani invalidi, vulnera l?art. 14 della CEDU e l?art. 1 del relativo Protocollo addizionale, i quali, secondo l?interpretazione della Corte europea per la tutela dei diritti dell?uomo, obbligano lo Stato italiano a legiferare in materia di prestazioni sociali senza porre alcuna differenziazione di trattamento basata sulla nazionalità delle persone. Tale discriminazione, ad avviso del giudice a quo, comporta anche la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., dal momento che la previsione, per la suddetta categoria di stranieri, di un trattamento deteriore per poter fruire delle provvidenze previste dalle leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980 si pone in contraddizione non soltanto con le logiche solidaristiche, ma soprattutto con la specifica ratio di sostentamento propria delle provvidenze medesime. Infine, viene prospettato il contrasto con il principio di razionalità di cui all?art. 3 Cost., derivante dalla palese irragionevolezza dell?adozione di un criterio di discrimine che determina l?esclusione dai suddetti benefici ? finalizzati ad alleviare la situazione di bisogno dei soggetti totalmente inabili ? proprio di chi ne è più meritevole, in contraddizione con quanto è previsto per i cittadini italiani, per i quali l?attribuzione della pensione di inabilità presuppone il mancato superamento di un certo limite reddituale, mentre per l?indennità di accompagnamento si prescinde dalla situazione reddituale del beneficiario e della sua famiglia. 2.? Si è costituito l?INPS, chiedendo la dichiarazione di infondatezza della questione. L?Istituto ricorda che l?art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all?anno l?equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle previste in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili. Successivamente, l?art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, ha stabilito che le provvidenze economiche in favore dei minorati civili spettano soltanto agli stranieri titolari di carta di soggiorno, mentre nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno è fatto salvo esclusivamente il godimento delle altre prestazioni sociali, ivi compreso l?assegno di maternità. In tal modo il legislatore è intervenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, nel senso di restringere le condizioni di accesso a determinate prestazioni assistenziali e di far venir meno, sulla base di un chiaro parametro di riferimento, l?equiparazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno ai cittadini italiani (Consiglio di Stato, parere n. 76/2001 del 28 febbraio 2001). Tale scelta, secondo l?INPS, non sarebbe di per sé incostituzionale, in quanto, come chiarito da questa Corte in occasione dell?esame di una fattispecie analoga a quella attuale, al legislatore è consentito dettare norme che modificano in senso meno favorevole la disciplina dei rapporti di durata (sentenza n. 324 del 2006) e, quindi, mutare i requisiti per la percezione delle prestazioni previdenziali o assistenziali, tanto più che lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a giustificare l?applicazione di trattamenti diversi, in differenti momenti temporali, a soggetti appartenenti alla medesima categoria. Peraltro, con riguardo alle prestazioni previdenziali vi è una totale equiparazione tra il trattamento dei cittadini della UE e i lavoratori extracomunitari, mentre il fatto che ciò non si verifichi per le provvidenze di natura assistenziale ? quali sono quelle in argomento ? è dovuto principalmente all?esigenza di evitare il c.d. turismo sociale: finalità che, del tutto ragionevolmente, consente di differenziare le suddette prestazioni assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro Paese, tanto più che l?art. 80, comma 19, oggetto di contestazione, è stato dettato per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica. Nella stessa logica, del resto, il legislatore, con il recente art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l?assegno sociale «è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano legalmente soggiornato, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale» (termine portato a dieci anni dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133). Né va, infine, omesso di considerare che non soltanto non viene in considerazione l?applicazione dei regolamenti comunitari invocati dal ricorrente, ma che neppure nell?ambito della CEDU e del relativo primo Protocollo addizionale sono rinvenibili norme di rango costituzionale tali da imporre l?equiparazione dei cittadini extracomunitari ai cittadini della UE ai fini dell?attribuzione delle provvidenze economiche di assistenza sociale. Considerato in diritto 1.? Il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto dell?art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), e dell?art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall?articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all?articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e alla legge 11 febbraio 1980, n.18». Il suddetto complesso normativo viene censurato nella parte in cui «prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell?assegno (recte: dell?indennità) di accompagnamento». L?art. 117, primo comma, Cost. viene richiamato dal remittente in relazione all?art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e al Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. Secondo il Tribunale di Prato, la normativa impugnata crea una disparità di trattamento tra stranieri e cittadini riguardo all?attribuzione delle suddette prestazioni assistenziali, laddove tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di eguaglianza. Il remittente sottolinea, inoltre, la intrinseca irragionevolezza di disposizioni che, solo per gli stranieri, subordinano la possibilità di fruire di prestazioni assistenziali alla titolarità di un reddito. In fatto, con l?ordinanza di rimessione, si espone che la domanda per ottenere le suddette prestazioni è stata proposta dal tutore di un cittadino albanese interdetto, regolarmente soggiornante in Italia dal 2000, non munito di carta di soggiorno, in stato vegetativo a seguito di incidente stradale, riconosciuto totalmente invalido e abbisognevole di assistenza continua. Il remittente conclude affermando che soltanto la carenza di titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per effetto di quanto stabilito dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo») ha giustificato il rigetto della richiesta in sede amministrativa. 2.? La questione, nella parte concernente l?indennità di accompagnamento, è divenuta manifestamente inammissibile, perché questa Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva alla proposizione della questione stessa da parte del Tribunale di Prato, ha dichiarato, con riguardo alla suddetta indennità, l?illegittimità costituzionale delle disposizioni in scrutinio, il che comporta il venire meno dell?oggetto della questione stessa e, quindi, la relativa manifesta inammissibilità (ordinanze n. 19 del 2004 e n. 269 del 2008). 3.? La questione è fondata per quanto concerne la pensione di inabilità. I principali motivi che hanno condotto questa Corte alla suddetta sentenza ? e cioè la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo qui censurato e la disparità di trattamento che esso determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia ? sussistono a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità. Mentre, infatti, l?indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. La subordinazione dell?attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l?intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio. Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un duplice profilo, dell?art. 3 Cost., sicché deve essere dichiarata l?illegittimità costituzionale dell?art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell?art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ? quest?ultimo come modificato dall?art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall?art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 ? nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all?art. 12 della legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Restano assorbite le altre censure. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l?illegittimità costituzionale dell?art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), e dell?art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ? come modificato dall?art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall?art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) ? nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all?art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell?art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ? come modificato dall?art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall?art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 ? sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), dal Tribunale di Prato con l?ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009. F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009. Commenta | Stampa | Segnala | Condividi |

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Caso De Magistris, il Csm trasferisce la sannita Gabriella Nuzzi al Tribunale di Latina (sezione: Giustizia)

( da "Campaniapress" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Febbraio 24th, 2009 Caso De Magistris, il Csm trasferisce la sannita Gabriella Nuzzi al Tribunale di Latina (Ansa) Roma 24 febbraio 2009 - Andrà alla Corte di Appello di Reggio Calabria e sarà consigliere con destinazione alle funzioni civili il pg di Catanzaro Enzo Iannelli, uno dei principali protagonisti dello scontro con la procura di Salerno legato alle inchieste avocate al pm del capoluogo calabrese Luigi De Magistris. Lo ha deciso il plenum straordinario del Csm che oggi ha assegnato le nuove sedi e funzioni ai quattro magistrati dei due uffici giudiziari al centro della vicenda, trasferiti d'ufficio dalla sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli. Alfredo Garbati, uno dei sostituti di Iannelli, sarà consigliere di Corte di Appello a Taranto. Il sostituto procuratore di Salerno Gabriella Nuzzi andrà al Tribunale di Latina con funzione di giudice. Il suo collega Dionigio Verasani farà il giudice al Tribunale di Cassino. Trattandosi di misure cautelari urgenti, i trasferimenti decisi dal Csm sono immediatamente esecutivi. La nuova sede e funzione per Iannelli proposte dalla terza commissione del Csm è stata approvata dal plenum a maggioranza con il voto contrario del consigliere di Magistratura Indipendente Cosimo Ferri, e l'astensione del pg della Cassazione Vitaliano Esposito. Iannelli aveva chiesto di fare il presidente di sezione o il consigliere di Cassazione, il presidente della Corte di Appello di L'Aquila o di Cagliari, funzioni considerate , però, "del tutto incompatibili con l'assegnazione della sede in seguito a trasferimento di ufficio". All'unanimità sono passati invece i trasferimenti per Garbati, Nuzzi e Verasani, che avevano indicato tra le preferenze la sede decisa dal plenum. Posted in rassegna stampa | This entry was posted on Martedì, Febbraio 24th, 2009 and is filed under rassegna stampa. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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Polverino: "Continua battaglia per chiusura cave" (sezione: Giustizia)

( da "Caserta News" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Martedì 24 Febbraio 2009 Polverino: "Continua battaglia per chiusura cave" POLITICA | Caserta "Non c'è da meravigliarsi se il potere della sinistra arriva fino alla Corte Costituzionale. Il tentativo di favorire i cavaioli e i cementieri è riuscito, ma è ancora presto per cantare vittoria. Il lavoro portato avanti dai cittadini e dalle associazioni è stato reso nullo da coloro che si sono rivolti alla Consulta, con una forza che è andata oltre la volontà di una comunità, che da anni combatte per liberare il territorio dal veleno e dalla morte. La soddisfazione del momento? Sappiamo chi difende gli stabilimenti che avvelenano. Un avvelenamento che da noi significa aumentata mortalità per cancro e aumentata percentuale di contrarre malattie respiratorie". E' l'amaro commento del Consigliere di An, Angelo Polverino, che con un suo emendamento alla legge sulle cave, aveva posto un veto alla continuazione dell'attività estrattiva nelle aree critiche. Sembrava la fine di un incubo, ma ecco che ritorna e più forte di prima. "Continuerò la battaglia, sostiene Polverino, con quanti non devono sentirsi sconfitti. Un risultato l'abbiamo ottenuto. Abbiamo vinto l'indifferenza ed oggi siamo in tanti a rivendicare il diritto alla salute e la salvaguardia del territorio, a seguito dello scempio provocato dalle ditte Moccia e Cementir. Il cinismo di quanti continuano con ostinazione a permettere la devastazione del nostro territorio ha i giorni contati. Certi politici, sia alla Provincia che alla Regione, refrattari al problema ed amici degli imprenditori sempre disponibili a finanziare la politica, devono fare i conti con il giudizio della gente, oggi più imbestialita di prima". Caserta, sempre più provincia di Seveso, la città della Brianza, colpita dalla catastrofe ambientale, con la decisione della Consulta si appresta a vivere una nuova fase di precarietà. "Per la prima volta, continua l'alleanzino, la Regione Campania si era dotata dello strumento più importante, per regolamentare l'attività delle cave e dei cementifici. Qualcuno ha voluto di proposito questa vacatio legislativa, per fare un favore ai faccendieri della politica. Quelli, per intenderci, che non guardano in faccia a nessuno, pur di creare le commistioni più sciagurate". Al momento è buio totale. Doveva esserci la ricomposizione del territorio distrutto dalle cave e dai cementifici. Il futuro diventa decisamente incerto per l'area impattata dal degrado. Se la Regione deciderà di chiudere gli impianti, la soluzione sarà l'inceneritore al posto dei cementifici. "Non è così, conclude Angelo Polverino. Premesso che bisogna con urgenza porre rimedio con un nuovo ordinamento, va valutato accuratamente il deliberato n. 1500 del 18 settembre del 2008. Da questo bisogna partire, dal momento che la Regione Campania fissa due paletti, difficili da rimuovere. Il primo è che le attività estrattive sono incompatibili con l'entrata in esercizio del Policlinico. Il secondo, parimenti importante, è che il Piano Regionale Attività Estrattive classifica come area altamente critica quella per la quale era stata chiesta la chiusura di ogni attività. La situazione è talmente delicata che qualcuno corre il rischio di rimetterci lo zampino".

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Intercettazioni, c'è un fronte anti-governo (sezione: Giustizia)

( da "AprileOnline.info" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Intercettazioni, c'è un fronte anti-governo Andrea Scarchilli , 24 febbraio 2009, 17:40 Politica Giornalisti, editori, magistrati, più il Partito democratico, l'Italia dei valori e, sebbene con più disponibilità al dialogo, l'Udc. A chiedere la radicale modifica del provvedimento è un vasto fronte politico - professionale. Sotto accusa il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" che stroncherebbe lo strumento investigativo, e l'oscuramento, per vie traverse, della cronaca giudiziaria. Sul secondo punto ci sono anche le perplessità della Bongiorno Polemico e sopra le righe, ma efficace più del solito. La posizione della maggioranza sul disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, appena licenziato dalla Commissione giustizia e "in coda" alla Camera, l'ha riassunta il capogruppo al Senato del Popolo della libertà, Maurizio Gasparri: "Questa situazione di eccessi è inaccettabile. Non può continuare questo festival, questo carnevale di pubblicare di tutto e di più". E' la linea di battaglia di Pdl e Lega nord: la cura di cavallo è necessaria a stroncare gli abusi. Ma il problema, non da poco, è che la terapia rischia di rivelarsi, più o meno consapevolmente non è dato sapere, più dannosa della malattia. Per stroncare gli abusi, insomma, si finisce con il rendere inutilizzabile dai magistrati lo strumento delle intercettazioni telefoniche. Questo accadrà, se al pm viene imposto - come vuole il ddl - il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per potere avvalersi delle intercettazioni. Con la normativa attuale, è utile richiamarla per evidenziare lo sproposito, basta che sia evidente il reato, non il colpevole. Del resto, intercettare chi si è quasi certi sia colpevole (e per di più per un tempo - limite di trenta giorni), serve a poco. L'intercettazione telefonica, da mezzo per raccogliere prove, diventa orpello investigativo da utilizzare a prove acquisite. Quando si riesce ad acquisirle, queste prove: perché, ad applicare la normativa partorita dalla maggioranza, tanti reati e tanti colpevoli sfuggirebbero dalle maglie della giustizia. Basta pensare a quante inchieste sono state condotte con successo proprio grazie alle intercettazioni telefoniche? Si pensi a Parmalat, o all'omicidio di Massimo D'Antona. A tutto questo, si aggiunge l'attacco all'informazione. Su due fronti. Il primo: il provvedimento governativo impedisce di pubblicare tutti gli atti (compreso il riassunto di questi, e comprese le intercettazioni) fino alla fine delle indagini preliminari. Praticamente la fine della cronaca giudiziaria. In più, il giornalista che pubblica intercettazioni che dovevano andare distrutte rischia fino a un mese di carcere. Un deterrente da brividi. Tanto basta, tra requisiti per l'autorizzazione e nuove norme sulla diffusione, a determinare la composizione di un fronte composito ma compatto contro la nuova disciplina messa a punto della maggioranza. Ad opporsi sono Partito democratico e Italia dei valori dal versante politico, giornalisti editori (insolitamente a braccetto) e magistrati da quello professionale. Gasparri ha parlato a margine di un convegno, organizzato proprio dalla Federazione nazionale della stampa e a cui hanno aderito gli editori, in cui si sono ascoltate parole critiche, di stroncatura. Come quelle del presidente della Fnsi, Roberto Natale: ha definito il testo "pericoloso", è convinto che distruggerebbe "la possibilità di conoscenza da parte di milioni di cittadini italiani". Natale ha avvertito: "Non accettiamo mediazioni perché ne va della qualità della democrazia". Il presidente della Federazone degli editori, Carlo Malinconico, ha messo l'accento sulla necessità di "preservare un valore fondamentale come la libertà di stampa". A proposito dela norma prevista nel ddl, quella che farebbe calare il sipario sulle notizie prima dell'udienza preliminare, ha rilevato: "Sembra essere andata al di là delle intenzioni, è sproporzionata rispetto all'obiettivo. Il diritto di cronaca è componente essenziale della libertà di stampa". Il segretario dell'Associazione nazionale dei magistrati, Giuseppe Cascini, ha denunciato "la sostanziale demolizione dello strumento di indagine delle intercettazioni" e sui divieti di pubblicazione osservato che "la nostra indipendenza deve trovare una rispondenza nel controllo dell'opinione pubblica". La capogruppo democratica in Commissione giustizia, Donatella Ferranti, non ha esitato a definire il ddl "un regalo alla criminalità". L'Italia dei valori, a distanza, ha annunciato la preparazione del referendum abrogativo. Secondo il leader Antonio Di Pietro il provvedimento governativo è "un attentato alla Costituzione" perché faà arrivare i procedimenti "a prescrizione sicura", "impedisce alla stampa di informare" e "mette a rischio la sicurezza dei cittadini impedendo ai magistrati di fare intercettazioni". Sui gravi indizi di colpevolezza come presupposto alle intercettazioni e sul carcere per i giornalisti, pure l'Udc - con Michele Vietti - ha ribadito il proprio dissenso: "Sono "inaccettabili", annunciando il voto contrario al testo se il governo e la maggioranza non cambieranno queste norme. Qualche rinsavimento potrebbe giungere dalla maggioranza, che non è compatta come vorrebbe far credere. Il sottosegretario Paolo Bonaiuti ha detto di "sperare in un ripensamento" sulle norme che prevedono il carcere per i giornalisti. Anche la presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, non è del tutto convinta, specialmente in relazione all'oscuramento della cronaca giudiziaria. In serata ha scritto al presidente dell'Ordine dei giornalisti, Lorenzo Del Boca, una lettera che suona come un impegno ad ammorbidire i divieti di pubblicazione. Si legge, tra le altre cose, nella missiva: "Un divieto totale di pubblicazione di atti giudiziari fino alla conclusione delle indagini o fino al termine dell'udienza preliminare, azzererebbe qualsiasi forma di conoscenza nelle prime fasi dell'attività giudiziaria relativa a delitti di grave allarme sociale". Ha manifestato perplessità anche Gaetano Pecorella, ex avvocato del premier già a un passo dall'elezione alla Corte costituzionale. Pecorella ha espesso dei dubbi sul rispetto - da parte del ddl - del "valore costituzionale della corretta e buona amministrazione della giustizia". Si è detto "favorevole" al primo testo del governo, in cui per autorizzare le intercettazioni si prevedevano "gravi indizi di reato" per i delitti meno gravi e "sufficienti indizi" per quelli piu' gravi come mafia e terrorismo. Pecorella poi trova giusto introdurre un termine per l'uso degli ascolti, ma "bisogna prevedere - ha osservato - che in casi eccezionali l'intercettazione possa proseguire", e ha definito "eccessiva" la misura del carcere ai giornalisti. Insomma, all'interno della maggioranza qualche fibrillazione c'è. Ne è la conferma l'uscita di Umberto Bossi. Alla Camera, incrociando i cronisti, il leader leghista ha detto sibillinamente: "Sulle intercettazioni è tutto risolto".

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Le radici di Dario (sezione: Giustizia)

( da "Napoli.com" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

24/2/2009 Le radici di Dario di Mario Caruso Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, dice che ?Il Pd rasenta il ridicolo?. Matteo Renzi, candidato al Comune di Firenze considerato l?emergente del partito, portavoce di giovani e gioventù ritiene che ?con Franceschini è stato eletto il vicedisastro?.   Tra i big ha vinto Bersani, riconfermato nel gruppetto che avrà una scrivania al loft. Ma Bersani non era il calzolaio che voleva fare lo scarpino a Veltroni? Che succede, ora? Lungi dal pensare che l?ex ministro-ombra dell?economia  aveva già un accordo segreto con il nuovo segretario?!   Rutelli si agita, e cerca la ?terza via? per costruirci case per gli ex democristiani e aiuole per far ricrescere le margherite.   Veltroni si fa riprendere in una passeggiata mattutina per le strade romane, giacca blu e pantalone bianco? l?abito fa il monaco per un nuovo inizio di vita. Mentre il resto dei riformisti sono infinocchiati nella ?guerra di Sant?Anna?, alla fine il vincitore deciderà se gli italiani devono morire mangiando o digiunando. Con l?aiuto di papa Beppino che è? venuto allo scoperto.   A Napoli il Pd è una sfogliatella, un babà della premiata ?ditta Bassolino? proprietaria di varie pasticcerie in ?Via dell?Indotto?. Merce buona, ?mantenuta in sicurezza? per l?ex cliente Veltroni, ma che, ora, va tutta all?asta. A Napoli Morando è stato riconfermato capo della ronda? se nei pasticcini la ricotta va in acido la colpa non è del ?padrone? ma di quella imprevendibilità della cattiva politica che non è neanche azzardabile? oggi e sempre!   Alla cerimonia della cacciata del giovane walter un posticino anche per la sindaca di Napoli. Viaggio agevolato, con la macchina blù-notte, ma lei in genere il fine settimana lo trascorre a casuccia sua a Roma, nel caso medesimo vestita? di sacro e di profano per stare con la sua gente.   La capitale ha un passato indimenticabile e irripetibile per Rosetta-Rosetta, trascorso tra le ?bassanine? e la Carta. E immaginando il suo reale ingresso nella Sala della Corte Costituzionale.   Nella ?sala dei tremila? poltroncine vuote (neve, pioggia e vento? insomma il ?pessimo clima? ha fermato il viaggio degli ospiti) la sindaca si fa riprendere dalla tivù mentre attentissima presta orecchie alla filastrocca del figliuolo di papà partigiano Franceschini, il quale nella mattinata  del ?giorno dopo? la partenza del fu segretario aveva posato la sua mano sulla Carta di casa rispolverata per il ?Giuramento di Ferrara?, entrato di diritto nella Storia d?Italia.   Che dire? La politica è cultura, è storia, è geografia, è religione. Tutto messo lì, tra uomini e cose, per presenziare alla cerimonia del non più a procedere, da dimenticare, da cancellare, da abiurare?per preparare la carovana degli esploratori alla ricerca del Passaggio a Nord/Ovest.   È mancato solo l?inno del signor Mameli, ma la musica ha i suoi tempi, e il sipario era appena calato sul Festival della Canzone Italiana!!!   Il giovane segretario ha una storia antica? Dario III Codomano, il Re di Persia sconfitto da Alessandro Magno nella battaglia di Isso è ricordato in un mosaico che decorava la Casa del Fauno a Pompei, ora nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Visto? Ecco il collegamento con la nostra città...

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Conflitto Cofferati - Bossi: Cgil, grande soddisfazione per vittoria ricorso Corte Strasburgo (sezione: Giustizia)

( da "Sestopotere.com" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Conflitto Cofferati - Bossi: Cgil, grande soddisfazione per vittoria ricorso Corte Strasburgo (24/2/2009 19:38) | (Sesto Potere) - Roma - 24 febbraio 2009 - La Cgil, in una nota della segreteria nazionale, esprime: “grande soddisfazione per la vittoria del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell?Uomo, Consiglio d?Europa, che ha riconosciuto la legittimità ad agire nella causa per diffamazione contro Umberto Bossi, che nel 2002, pronunciò frasi ingiuriose contro la Cgil e l?allora segretario generale Sergio Cofferati, accusandoli, nella vicenda della difesa dell?articolo 18, di una condotta tale da aver ispirato la follia brigatista”. “La Camera dei Deputati - prosegue la nota - sostenne e difese l?immunità parlamentare di Bossi, impedendo al Tribunale di Roma di procedere nei confronti dello stesso. In seguito, nel conflitto tra l?istituzione giudiziaria e quella parlamentare, la Corte costituzionale rigettò il ricorso del giudice. Nel 2007, perciò, Sergio Cofferati e Guglielmo Epifani, assistiti dall?avv. Franco Coccia, promossero il ricorso presso la Corte di Strasburgo che ha portato oggi al riconoscimento del diritto all?accertamento pieno del carattere diffamatorio di quelle affermazioni da parte del giudice competente, condannando lo Stato italiano al pagamento delle spese processuali, con un risarcimento di ottomila euro ciascuno”. “Resta ovviamente il rammarico - conclude la nota della segreteria nazionale della Cgil - che, per ottenere ragione, si sia dovuti ricorrere alla giustizia europea”.

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Basilicata/ Tutti i candidati alla procura generale di (sezione: Giustizia)

( da "Virgilio Notizie" del 24-02-2009)

Argomenti: Giustizia

Potenza, 24 feb. (Apcom) - Al Consiglio Superiore della Magistratura sono arrivate 17 domande da parte di giudici che si candidati per l'incarico di capo della procura generale di Potenza. Il posto, attualmente ricoperto da Vincenzo Tufano, si libererà ad aprile. Ecco i nomi di chi vorrebbe prendere il suo posto: Dolcino Favi, ex avvocato generale della procura di Catanzaro; Emilio Marzano, sostituto procuratore della Repubblica a Bari; Luigi Ciampoli, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione; Nicola Miriano, sostituto procuratore a Perugia; Giuseppe Febbraro, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione; Giovanni Francesco Izzo, sostituto procuratore a Cassino; Francesco Iacone, sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Napoli; Renato Liguori, sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Potenza; Emilio Ledonne, sostituto procuratore Direzione nazionale antimafia; Pietro Ramando, presidente della seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli; Raffaele Motti, presidente del Tribunale di Nola (Napoli); Massimo Lucianetti, capo della procura di Lucera (Foggia); Paolo Albano, sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere (Caserta); Angelica Di Giovanni, presidente del Tribunale di sorveglianza a Napoli; Michele Cristino è presidente del Tribunale di Foggia; Modestino Roca, sostituto procuratore generale a Potenza; Francesco Verdoliva, capo della procura del Tribunale dei minorenni di Sassari. Sarà il Csm, entro aprile, a nominare il sostituto di Tufano.

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