HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO Il PuntO Documento
inserito il 10-2006 |
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DIZIONARIO DEI TERMINI BANCARI
“Guida all’uso della banca”
[Copertina – Quarta di copertina]
(testo pubblicato con questo titolo da Editori
Riuniti con E. Lannutti)
Di Mauro Novelli (1996)
(Oltre 750)
Non sempre il linguaggio "in codice", adottato dagli addetti ai lavori operanti in settori particolari, é Giustificato da esigenze di sintesi, di intelligenza e di economicità nei rapporti interpersonali ed intellettuali degli "incaricati".
Troppo spesso, attraverso l'adozione di una terminologia esclusiva, si cerca di ottenere o mantenere rendite di posizione, impedendo che terzi possano accedere con facilità ai concetti sottostanti e mettere in discussione cos la libertà di gestione (troppo spesso la "mansalva") degli "operatori".
Se pertanto un linguaggio codificato é legittimo (perché economico) in ambiti scientifici, tecnologici, ecc., meraviglia che un settore del terziario come quello del credito non sia particolarmente impegnato nel mettere in condizione la clientela di orientarsi non solo nell'ambito dell'accesso e dell'uso migliore
dei servizi offerti, ma soprattutto nella soluzione ( riteniamo altamente produttiva) del più semplice problema di comunicazione tra addetti al settore dalla parte dell'offerta dei servizi bancari, e utenti dalla parte della domanda di quei servizi.
Il Dizionario (oltre 750 termini) si rivolge, quindi, a tutti coloro che sono entrati o pensano di entrare in rapporto con gli Istituti di credito per utilizzarne i servizi, e si prefigge lo scopo di "tradurre" in termini chiari (quindi in concetti comprensibili da tutti) le caratteristiche linguistiche del codice, adottato più per motivi di "pigrizia" mentale (mai combattuta dalle aziende e foriera comunque di vantaggi per una sola parte), che per esigenze di "economicità" di comunicazione.
Il nostro obbiettivo é, pertanto, quello di mettere gli utenti del credito in condizione di sufficiente conoscenza delle dinamiche di rapporto con la banca, nella convinzione che, anche in assenza di una politica aziendale di marketing effettivamente orientata verso la clientela, é interesse dell'utente (e l'impegno non sarà eccessivo) cercare di dominare comunque il linguaggio di un settore ormai indispensabile e presente nella vita di tutti i giorni, togliendo alla controparte (vorremmo poter adottare un termine diverso) l'arma micidiale del "..ma lei non sa che.. ? ".
Siamo certi che il rapporto banca-utente ne trarrà giovamento.
Per 25 "voci" fondamentali (Ammortamento, Assegno, Azione, Bancomat, Blocchetto di assegni, Bonifico, BOT, Carta di credito, Certificato di deposito, Chiusura, Competenze, Conto corrente, ideiussione, Fondi di investimento, Giorni di valuta/disponibilità/non stornabilità, Libretti di risparmio, Mutuo, Numeri, Ombudsman bancario, Polizze vita, Promotore finanziario, Sicav, Successione, Tassazione, Versamento) il Dizionario propone una attenzione particolare per mettere in grado il lettore di conoscere, per i vari servizi, modalità di accesso, utilizzo, recesso e le accortezze da adottare.
D'interesse anche i brevi cenni storici sul settore creditizio alla voce "Sistema creditizio italiano".
N.B.= I dati quantitativi (assoluti o in percentuale) riportati per molte voci del Dizionario sono tratti dalla Relazione del Governatore della Banca d'Italia del maggio 1996.
INDICE
DEI TERMINI BANCARI TRATTATI NEL DIZIONARIO
- A -
ABI
ACCANTONAMENTO
ACCAPARRAMENTO
ACCENDERE
ACCERTAMENTO (valutazione pre-fido)
ACCESSO
ACCETTAZIONE DI UNA TRATTA
ACCETTAZIONE BANCARIA
ACCOLLO
ACCONTO
ACCORDO INTERBANCARIO
ACCREDITO
ACQUIRENTE
ACQUISIZIONE
ADDEBITO
AFFIDAMENTO
AFFISSIONE
AGENTE
- di cambio
- di commercio
AGENZIA
- bancaria
AGGIOTAGGIO
ALLONGE
AMMINISTRAZIONE
- di titoli
- fiduciaria
AMMORTAMENTO
- dell'Assegno
- del Libretto di risparmio
- del Certificato di Deposito
ANATOCISMO
ANDAMENTO
ANTICIPAZIONE
- a scadenza fissa
- a scadenza fissa della Banca d'Italia
- in conto corrente
ANTITRUST
APERTURA
- di credito
- Chiamata iniziale di un titolo
APOCRIFO
APPOGGIO
ARBITRAGGIO
ARBITRATO
ARCHIVIO
ARRETRATI
ARROTONDAMENTO
ASSEGNAZIONE GRATUITA
ASSEGNO
- bancario
- di traenza
- postdatato
- a vuoto
- circolare
- di sportello
- turistico
ASSET
ASSICURAZIONE
ASSOCIAZIONE
ASTA
ATM
ATTIVO
AUMENTO DI CAPITALE
AUTENTICARE
AUTOREGOLAMENTAZIONE
AUTORITA'
- monetarie
- di Borsa
AUTORIZZAZIONE
AVALLO
A VISTA
AVVIAMENTO
AVVISO
- sintetico
AZIENDA
AZIONE
- ordinaria, privilegiata, di risparmio
- postergata
- B -
BANCA
- Centrale
- corrispondente
- d'affari
BANCA D'ITALIA (Bankitalia)
BANCABILE
BANCARE
BANCOMAT
BANCONOTA
BANCOPOSTA
BANDA DI OSCILLAZIONE
BANDA MAGNETICA
BARRATURA
BENEFICIARIO
BENEFONDI
BENESTARE
BIGLIETTO
- di banca
- di Stato
BILANCIO
- consolidato
BLOCCARE
- un assegno emesso
BLOCCHETTO DI ASSEGNI
BLUE CHIPS
BOC
BOLLETTINO DEI PROTESTI
BOLLO
BOND
BONIFICO
BORSA VALORI
BORSELLINO ELETTRONICO
BORSINO
BOT
BROKER
BTO
BTE
BTP
BUBABILLS
BUND
- C -
CAB
CAMBIALE
- tratta
- a vista
- domiciliata
- senza spese
CAPACITA' DI RIMBORSO
CAPIENTE
CAPITALE
- finanziario
- di rischio
CAPITAL GAIN
CAPITALIZZAZIONE
- di borsa
CARNET DI ASSEGNI
CARTA COMMERCIALE
CARTA DI CREDITO
CARTELLO BANCARIO
CASH
CASSA
- Sportello automatico prelievi
- Cassa continua versamenti
CASSETTA DI SICUREZZA
CASSETTA POSTALE
CASSETTISTA
CASTELLETTO
CAUZIONE
CAVEAU
CCT
CEDENTE
CEDOLA
CEDOLINO
CEDUTO
CENTRALE DEI RISCHI
CERTIFICATI DI DEPOSITO
CERVED
CESSIONE DI CREDITO
CHIUSURA
- di un conto corrente
- di un Libretto di risparmio
CICR: COMITATO INTERMINISTERIALE CREDITO E RISPARMIO
CIRCOLARE
CIRCOLAZIONE MONETARIA
CLASSAMENTO
CLAUSOLE VESSATORIE
CLIENTE
CODICE ABI
CODICE UIC
COINTESTAZIONE
COLLOCAMENTO
COMMISSIONE
COMPETENZE
COMPRAVENDITA
COMPROMESSO
COMPROPRIETA'
COMUNICAZIONE
- aziendale
- periodica di notizie
CONCENTRAZIONE
CONCESSIONE
CONCESSIONARIO
CONCILIAZIONE
CONCORDATO PREVENTIVO
CONCORRENZA
CONCUSSIONE
CONDIZIONI
CONGIUNTE
CONGUAGLIO
CONSOB
CONSOLIDAMENTO
- della quotazione di borsa
- del Debito Pubblico
CONTABILE
CONTABILITA'
- generale
- analitica
CONTABILIZZAZIONE
CONTANTE
CONTEGGIO
CONTENZIOSO
CONTO CORRENTE
- di servizio
- garantito
- gestito
- transitorio
- valutario
- vincolato
CONTO TITOLI
CONTRAFFAZIONE
CONTRATTAZIONE
- di borsa
CONTRATTO A TERMINE
CONTROFIRMA
CONTROPARTITA
CONTROVALORE
CONVENZIONE
CONVERTIBILE
CONVERTIBILITA'
COPERTURA
CORBEILLE
CORRENTEZZA
CORRENTISTA
CORRISPONDENZA
CORSO
- forzoso
- secco
- tel-quel
COSTITUZIONE IN PEGNO
COSTO
COUPON
CRAC FINANZIARI
CREDITO
- agevolato
- al consumo
- con garanzia reale
- con garanzia personale
- di firma
- di cassa
- edilizio
- fondiario
- in sofferenza
- per accettazione
CREDITORE
CROSS RATE
CTO
CTR
CTZ
CURATORE
CUSTODIA TITOLI
- D -
DARE
DATA
DATI
DEBITO
- Conto a debito
- pubblico
- pubblico irredimibile
- pubblico redimibile
DEBITORE
- Conto debitore
- Numero debitore
- Tasso debitore
DECADENZA
DECESSO
DECORRENZA
DECRETO "SINDONA":
DELEGA
- di cassa
DENARO
- fresco
- caldo: Vedi "Hot money"
- Denaro/Lettera
DENOMINAZIONE
- sociale
DEPOSITANTE
DEPOSITO BANCARIO
DERIVATI
DIETIM
DIFFERENZIALE
DIFFIDA
DIGITAZIONE
DIPENDENZA
DIRETTORE
DIRITTI DI CUSTODIA
DISGIUNTA
DISINVESTIMENTO
DISPONIBILITA'
DISPOSIZIONE
DISTINTA
DIVIDENDO
DIVISA
DIVISORE FISSO
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
DOMICILIAZIONE
DOMICILIO
DONAZIONE
DOW JONES
DUMPING
- E -
ECU
EFFETTO
EMISSIONE
ENTERTAINMENT
ENTRATA
EQUITY
EROGANTE
EROGAZIONE
ESCUSSIONE
ESECUZIONE
- di un contratto
ESEMPLARE
ESERCIZIO
ESEGUITO
ESIGIBILITA'
ESITO
ESPOSIZIONE
ESTERO
ESTINZIONE
ESTRATTO CONTO
ESTRAZIONE
EURO
EURODIVISE
EUROLIRE
EUROMERCATO
EX CEDOLA
- F -
FACILITAZIONE DI PAGAMENTO
FACOLTA'
- di firma
FACTORING
FALSIFICAZIONE
FARE MEDIA
FIDEIUSSIONE
FIDO
FIDUCIA
FIDUCIARIA
FILIALE
FINANZA
FINANZIAMENTO
- a breve/medio/lungo termine
- in valuta
FINANZIARIA
- Legge finanziaria
- Società finanziaria
FIRMA
FISSATO BOLLATO
FIXING
FLOTTANTE
FLUTTUAZIONE
FOGLI ANALITICI
FONDI
FONDO COMUNE
- Fondi azionari
- Fondi obbligazionari
- Fondi bilanciati
- Fondi monetari
- chiuso
- immobiliare:
- pensione:
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
FONDO PER LE VITTIME DELL'USURA
FORMALITA'
FORO COMPETENTE
FRANCHIGIA
FRANCHISING
FRAZIONAMENTO DI TITOLI
FUTURES
- G -
GARANTE
GARANTIRE
GARANZIA
GAZZETTA UFFICIALE
GESTIONE
- patrimoniale
GESTORE
GIACENZA
- di un conto corrente
- media
GIORNI
- di valuta
- di disponibilità
- di non stornabilità
- Festivi/Lavorativi
GIRATA
GIROCONTO
GIUDICE DI PACE
GODIMENTO
- Giorno di godimento
GRUPPO FAMILIARE
- H -
HOME BANKING
HOT MONEY
- I -
IDEM: Italian Derivates Market
IDENTIFICAZIONE
ILLIQUIDITA'
IMMISSIONE
IMPAGATO
IMPEGNO
IMPIEGATO-CASSIERE
IMPIEGHI
IMPORTO
INABILITATO
IN BIANCO
- Girata in bianco
INCAGLIATO
INCARICATO
INCASSO
INDEBITO
INDICE
- azionario
- del costo della vita
- di bilancio
INDICIZZAZIONE
INDIRIZZO
INESECUZIONE
INFLAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
INFORMAZIONI
INFRUTTIFERO
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
INSIDER TRADING
INSOLUTO
INSOLVENZA
INTERESSE
- semplice
- composto
- di mora
- legale
INTESTATARIO
INTESTAZIONE
INVESTIMENTO
INVESTITORI ISTITUZIONALI
IPOTECA
- di primo, secondo, ... grado
IRREGOLARE
ISPETTORATO-UFFICIO RECLAMI
ISTITUTO DI EMISSIONE
ISTRUTTORIA
ISTRUZIONI
- L -
LEASING
LEGGE 218/90 (Amato-Carli)
LEGGE 386 DEL 15.12.90 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari)
LEGGE 197/91 (Antiriciclaggio)
LEGGE 154/92 (Trasparenza bancaria)
LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA
LIBERAZIONE
LIBOR
LIBRETTO DI RISPARMIO
- nominativo
- al portatore
- liberi e vincolati
- infruttifero
LIFFE
LINEA DI CREDITO
LIQUIDABILITA'
LIQUIDAZIONE
LIQUIDI
LIQUIDITA'
- Carenza di liquidità
LIRA INTERBANCARIA
LISTINO
LORDO
LOTTO MINIMO
- M -
MANCA AVVISO
MANDATO DI PAGAMENTO
MANLEVA
MANTO
MARGINE
- di intermediazione netto
MARKETING
MASSIMALE SUGLI IMPIEGHI
MATIF
MATRICE
MATURARE
- interessi
MEDIOBANCA
MERCATO
- Economia di mercato
- aperto
- primario/secondario
- ristretto
MERCE
MERCHANT BANK
MICROFILMATURA
MIF
MODULISTICA
MODULO
MONETA
MONOPOLIO
MONTANTE
MONTE TITOLI Spa
MORA
MOVIMENTAZIONE
MOVIMENTO
MUTUO
- N -
NEGOZIAZIONE
NETTO
- Netto ricavo di uno sconto
NOMINALE
- Valore nominale
- Prezzo nominale
NOMINATIVO
NON BANCABILE
- Piazza non bancabile:
NON RESIDENTE
NON STORNABILITA'
NON TRASFERIBILE
NORMATIVA
NORME UNIFORMI ABI
NOTAIO
NOTIFICA
NUMERI
- O -
OBBLIGATO CAMBIARIO
OBBLIGAZIONE
- convertibile (o "cum warrant")
- fondiaria
- garantita dallo Stato
- indicizzata
OFFERTA AL PUBBLICO
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA
OMBUDSMAN BANCARIO
OMNIBUS
OMONIMIA
ONEROSO
ONORARE
OPERATORE DI BORSA
OPERAZIONI BANCARIE
- di raccolta
- di impiego
OPERAZIONI DI BORSA
- per contanti
- a premio
- a termine
OPZIONI
ORDINE
- permanente
- con limite di prezzo
ORSO
OVER TOP
- P -
PAC
PAGABILE
PAGAMENTO
PAGATO
PAGHERO'
PARABANCARIO
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE
PARCO BUOI
PARI
PARITA'
PARTITA INCAGLIATA
PASSIVITA'
PASSIVO
PATRIMONIO
PEGNO
PENALE
PER CASSA
PER CONOSCENZA E GARANZIA
PERDITA
PERIODICITA'
PERIZIA
PERMANENTE
PIANO
- di ammortamento
- rientro
- di accumulazione di capitale
PIAZZA
- bancabile
- su piazza/fuori piazza
PIGNORAMENTO
PIN
PLAFOND
POLIZZA VITA
PORTAFOGLIO
- titoli
- Ufficio portafoglio o Portafoglio vaglia
PORTATORE
POS
POSIZIONI
POSTA ELETTRONICA
POTERI DI FIRMA
PREAVVISO
PREFINANZIAMENTO
PREFISSATO
PRELEVAMENTO
PRELIMINARE
PREMIO
PRENDITORE
PRENOTAZIONE
PRESCRIZIONE
- dei titoli di Stato
- delle cedole e dei dividendi
PRESENTAZIONE
PRESTAMPATI
PRESTAZIONE
PRESTITO
- personale
PREZZO
- amministrato
- di emissione
- di mercato
- ufficiale
- di riferimento
PRIMA NOTA
PRIME RATE
- ABI
PRIVATIZZAZIONE
PRO SOLUTO / PRO SOLVENDO
PROCURATORE DI BANCA
PROMOTORE FINANZIARIO
PRONTO CONTRO TERMINE
PROSPETTO INFORMATIVO
PROTESTO
PROVVISTA
PUBBLICIZZAZIONE
PUNTO DI VENDITA
- Q -
QUIETANZA
QUOTARE
QUOTAZIONE
- ex cedola
- denaro
- lettera
- R -
RACCOLTA
RAD
RAPPRESENTANTE
RASTRELLARE
RATA
RATE
RATEIZZAZIONE
RATEO
RATIFICA DI UN FIDO
REALIZZARE
RECAPITO
- di banca
RECESSO
RECLAMO
REDDITO FISSO
REGISTRAZIONE
REINVESTIMENTO
REMUNERAZIONE
RENDICONTO
RENDIMENTO
RENDIOB
RENDISTATO
RENDITA
RESIDENZA
RESPINTO
RETROCESSIONE
RETRODATAZIONE
REVERSALE
REVOCA
R.I.A.
RIACCREDITO
RIADDEBITO
RIALZISTA
RIASSUNTO SCALARE
RI.BA.
RIBASSISTA
RIBOR
RICAPITALIZZARE
RICAVI
RICEVUTA
RICHIAMO
RICICLAGGIO
RICONCILIAZIONE
- bancaria
RICONTRATTARE
R.I.D.
RIDUZIONE
RIENTRARE
RIENTRO
RILEVAZIONE CONTABILE
RIMBORSO
RIMESSA
RINNOVO
RISCATTARE
- una polizza vita
RISCONTO
RISCONTRO
RISCOSSIONE
RISPARMIO
- gestito
RITENUTA SUGLI INTERESSI
ROGITO
- S -
SAGGIO
SALDO
- contabile
- liquido
- disponibile
SALVO BUON FINE
- Incasso effetti salvo buon fine
SALVO ERRORI & OMISSIONI
SALVO REVOCA
SBARRATURA
SCADENZA
- a giorno fisso
- a vista
- a certo tempo data
- a certo tempo vista
- bancabile
- bruciante
SCALARE
SCARTO
- cartelle
SCONFINAMENTO
SCONTO
SCOPERTO
- di conto
- per valuta
SCRITTURA
SEGRETO BANCARIO
SENZA AVVISO
SERVIZI BANCARI
SICAV
SIM
SISTEMA BANCARIO ITALIANO: BREVE STORIA
SISTEMA TELEMATICO DI CONTRATTAZIONE DI BORSA
SMAGNETIZZAZIONE
SMARRIMENTO
SMOBILIZZO
SOLVIBILITA
SORTEGGIO
SOSPENSIONE
- della contrattazione di un titolo
SOTTOSCRIZIONE
SPECIMEN
SPESE
SPEZZATURE
SPREAD
STACCO CEDOLE
STANZA DI COMPENSAZIONE
STORNO
SUCCESSIONE
SURROGATORIA
SVALUTAZIONE
SWAP
SWIFT
SWITC
- T -
TAEG
TASSAZIONE
TASSO
- fisso
- variabile
- interbancario
- Ufficiale di Sconto (TUS)
- usurario
TELEX
TENDENZA
TERMINALE
TESORERIA
TESTO UNICO IN MATERIA CREDITIZIA
TITOLARE
TITOLI
- atipici
- di Stato
- a reddito fisso
TOP RATE
TORO
TRAENTE
TRANSAZIONE
TRASFERIBILITA'
TRASFERIMENTO
- azionario
TRASPARENZA
TRASSATO
TRATTA
TRATTARIO
TRAVELLER'S CHEQUE
TRONCAMENTO DEGLI ASSEGNI
TRUST
T.U.S.
- U -
UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC)
UFFICIO RECLAMI
USCITA
USI
USURA
UTENTE
UTILI
- V -
VAGLIA
- cambiario
- postale
VALIDITA'
VALORE CORRENTE
VALUTA
VALUTA FISSA PER IL BENEFICIARIO
VARIABILE
VENTURE CAPITAL
VERSAMENTO
- Modulo di versamento
VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI
VINCOLO TEMPORALE
VOUCHER
- W -
WARRANT
- Z -
ZEROCOUPON BOND
A
ABI:
Associazione Bancaria Italiana. Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma.
Nacque il 13 aprile 1919 per iniziativa di 53 banche.
Oggi aggrega la quasi totalità degli istituti di credito operanti in Italia. Ha il compito di assistere le banche associate operativamente e dal punto di vista organizzativo, effettuando studi ed approfondimenti per loro conto.
ACCANTONAMENTO:
Operazione consistente nella costituzione di fondi adeguati alla copertura di spese future, anche ipotetiche o suggerite da valutazioni di rischio.
ACCAPARRAMENTO:
- Acquisto, quantitativamente rilevante, di beni e prodotti prima che vengano destinati al consumo, con lo scopo di immetterli successivamente sul mercato a prezzi maggiorati.
- Consistente acquisto di beni di cui si prevede in futuro un aumento di prezzo. Questa accezione é più propriamente definita dal termine "incetta".
ACCENDERE:
In gergo bancario, l'atto e la conseguenza della sottoscrizione del contratto relativo a vari servizi bancari ( conto corrente, custodia titoli ecc.).
ACCERTAMENTO (valutazione pre-fido):
L'insieme delle operazioni di informazione e valutazione (mercantili, finanziarie, contabili) effettuate dalle banche nei confronti della clientela che richiede un prestito o una linea di credito, al fine di individuarne il livello di "affidabilità".
Vedi "Affidamento".
ACCESSO:
Azione esercitata da un notaio, un ufficiale giudiziario o (nei comuni in cui i primi due non sono presenti) dal segretario comunale nei confronti del debitore indicato in una cambiale non pagata alla scadenza, al fine di certificarne la volontà di onorare o meno l'impegno.
Vedi "Protesto".
ACCETTAZIONE DI UNA TRATTA:
Formale sottoscrizione del titolo da parte del debitore (trattario) che "accetta" cos l'entità del debito, i tempi e le modalità di pagamento come indicati dal creditore (traente). Vedi "Cambiale".
ACCETTAZIONE BANCARIA:
Strumento di finanziamento per il traente, in genere un'impresa. Questa emette una tratta ordinando ad una banca di pagare una certa somma ad una certa data, di norma non oltre l'anno. La banca "accetta" la tratta che acquisisce cos un alto grado di affidabilità, tanto da venir agevolmente scontata sul mercato monetario.
ACCOLLO:
Operazione di sostituzione di un debitore con un altro che, previo consenso del debitore, subentra al primo nell'obbligazione, sostituendosi o coobbligandosi.
ACCONTO:
Pagamento anticipato di una parte di un debito con scadenza non ravvicina nel tempo.
ACCORDO INTERBANCARIO:
Promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (Vedi ABI), ha l'obbiettivo dichiarato di evitare una sleale concorrenza tra banche. Il primo risale al 1932 e con la legge bancaria del 1936 fu reso obbligatorio, acquisendo il nome di Cartello bancario. Nel 1954 l'Accordo interbancario sostitusce vecchio Cartello. L'ultimo aggiornamento risale al 1970.
Non é mai stato messo in discussione dalla Banca d'Italia che privilegia da sempre la stabilità del sistema creditizio rispetto alla sua concorrenza interna.
ACCREDITO:
Operazione di contabilizzazione che registra la costituzione di disponibilità a favore del correntista tra mite versamenti ( contanti o assegni), bonifici, rimesse da terzi, ricavi da operazioni in titoli, sconto di effetti. Vedi "Versamento".
ACQUIRENTE:
Chi acquisisce il diritto di proprietà su un bene contro pagamento del corrispettivo, in contanti o con al tre modalità, al precedente proprietario.
ACQUISIZIONE:
Di norma riferito a passaggi di proprietà interaziendali o all'acquisto di brevetti e licenze.
ADDEBITO:
Operazione di contabilizzazione che registra l'avvenuto utilizzo di somme disponibili su un conto bancario (Vedi), da parte del titolare, tramite assegni (Vedi), ordine di bonifico (Vedi), acquisto di titoli ecc. oppure, d'iniziativa della banca, per il recupero di spese e commissioni (Vedi).
AFFIDAMENTO:
Procedura di valutazione (contabile, finanziaria, di mercato) da parte di una banca nei confronti di una impresa. Al termine di una istruttoria in grado di parametrare e qualificare i dati economici e di bilancio del richiedente, l'andamento del settore in cui opera, la personale reputazione del richiedente, la banca in dividua il livello e le modalità d'affidamento (scoperto di c/, sconto effetti, ecc.) permettendo al cliente l'utilizzo di fondi messi a disposizione dalla banca.
AFFISSIONE:
Esposizione, in luogo aperto al pubblico, di dati, informazioni, pubblicità su argomenti particolari. La legge 154/92 sulla trasparenza bancaria (Vedi) e il Testo Unico in materia creditizia in vigore dal 1.1.1994 (Vedi), impongono alle banche di rendere note, tramite affissione di avvisi sintetici (Vedi "Avviso"), le caratteristiche dei servizi offerti alla clientela (tassi, costi, commissioni, spese ecc. - Vedi).
AGENTE:
Chi svolge attività per conto di terzi, generalmente in qualità di intermediatore e remunerato con provvigioni connesse al volume d'affari sviluppato.
- di cambio:
Operatore per conto della clientela nel campo dei va lori mobiliari (titoli) in un luogo espressamente deputato: la Borsa Valori (Vedi).
- di commercio:
Operatore per conto del mandante venditore per il qua le si impegna a reperire la parte acquirente, contro pagamento di una provvigione.
AGENZIA:
Impresa che intermedia e colloca tra la clientela ser vizi di cui non é diretta produttrice.
- bancaria:
Ufficio aperto al pubblico con competenza territoriale ed operativa definite; di norma dipendente da strutture superiori (filiali ecc.) non ha autonomia di bilancio.
AGGIOTAGGIO:
Reato, di difficile accertamento, consistente nel trarre vantaggio da variazioni di prezzo fatte intervenire ad arte su titoli o merci attraverso la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose o tramite qualsivoglia altro strumento.
ALLONGE:
Foglio applicato (incollato) a cambiali, assegni, titoli nominativi trasferibili per permettere la prosecuzione delle girate, oltre lo spazio originariamente ad esse destinato. Altri termini: allungamento, coda.
AMMINISTRAZIONE
- di titoli:
Attività di custodia, di perfezionamento degli ordini di compravendita, di incasso cedole (Vedi) e di dividendi (Vedi), di un portafoglio di titoli mobiliari affidati da un cliente alla banca.
- fiduciaria:
Contratto intercorso tra il cliente e la società fiduciaria (Vedi) in base al quale la società amministra i titoli agendo in nome proprio e per conto del cliente.
A M M O R T A M E N T O:
E' la procedura che permette al titolare di un titolo di credito (Assegno libero, Certificato di deposito, libretto di risparmio ecc.) di entrare in possesso di un duplicato o della somma corrispondente qualora abbia perduto o distrutto il titolo, o questo gli sia stato sottratto.
AMMORTAMENTO DELL'ASSEGNO
A questo proposito, riteniamo opportuno riportare gli articoli del decreto sull'Assegno bancario e su quello circolare (Regio Decreto n° 1736 del 1933) relativi all'ammortamento dei titoli in oggetto:
- Capo IX - Dell'ammortamento.
A) Procedura per l'assegno bancario (Vedi).
Anticipiamo subito che:
Art. 73: " Nel caso di assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente".
In assenza della suddetta clausola di non trasferibilità:
Art. 69: " In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario é pagabile o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio".
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronunzia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
Art. 71: "Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed é in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma".
Art. 72: "Trascorso il termine indicato dall'art. 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, esigere il pagamento".
Art. 74: "L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento".
B) Procedura per l'assegno circolare.
Anticipiamo subito che:
da Art. 86: " ....omissis.....Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
In assenza della clausola di non trasferibilità:
da Art. 86: " .....omissis....Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 74, con le seguenti modificazioni.
Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell' istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.
La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno é pagabile.
L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione é compresa la pretura.
La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare [ libero, quindi senza la clausola di non trasferibilità - N.D.R.] al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti, la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.
AMMORTAMENTO DEL LIBRETTO DI RISPARMIO
Il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto (ad esempio gli eredi) per i libretti nominativi, in caso di smarrimento, furto o distruzione, devono fare immediata denuncia scritta alla filiale della banca emittente, indicando in essa tutti gli estremi utili all'identificazione precisa della posizione (dati anagrafici del titolare, numero del libretto, data di apertura ecc.).
I libretti nominativi smarriti, rubati o distrutti sono assoggettati ad una procedura di ammortamento semplificata.
La banca, ricevuta la denuncia dal depositante, appone un blocco sulla posizione del conto rendendolo inagibile e rende pubblico, mediante affissione ( esposta per 90 giorni) presso i locali della dipendenza che ha emesso il libretto, un avviso con il quale diffida l'ignoto detentore, entro il termine perentorio di 90 giorni, a consegnare il "documento" o a proporre opposizione davanti al magistrato competente. Trascorso inutilmente tale termine, senza che quindi il libretto sia stato rinvenuto o che siano state fatte opposizioni, la banca emittente rilascerà un duplicato del titolo con il saldo risultante all'epoca della perdita di possesso del vecchio documento.
Per quanto riguarda i libretti al portatore, la banca, che riceve la denuncia di furto, smarrimento o distruzione, deve apporre il blocco alla relativa posizione , rendendo il titolo inagibile, quindi sospendere ogni operazione eventualmente richiesta. Il denunciante deve poi presentare all'autorità giudiziaria competente (pretore o presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova la filiale emittente) un ricorso per ottenere la dichiarazione di inefficacia del titolo che si asserisce distrutto, smarrito o sottratto. Copia in carta libera del ricorso, inoltre, deve essere inviata, a cura del ricorrente, alla banca emittente; quest'ultima, entro 5 giorni dal ricevimento di detto ricorso, deve trasmettere, all'autorità giudiziaria, copia dell'intera posizione relativa al libretto in questione.
Una volta che il presidente del tribunale o il pretore riceve il ricorso di ammortamento del libretto al portatore, accertata la veridicità dei fatti e verificato il buon diritto del denunciante, viene emesso il decreto di inefficacia del titolo e si autorizza la banca emittente a rilasciare, tra i 90 e i 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, un duplicato del libretto, sempre che nel frattempo non venga fatta opposizione da parte del detentore del titolo.
AMMORTAMENTO DEL CERTIFICATO DI DEPOSITO
Anche per i C.D., in caso di furto, smarrimento o distruzione occorre sporgere denuncia alle autorità di Polizia e presentarla in Banca.
Se il Certificato di deposito é nominativo, dopo i dovuti accertamenti trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della denuncia, la banca rilascerà un duplicato. Se il Certificato é al portatore il denunciante deve rivolgersi al Pretore per ottenere un decreto di inefficacia del titolo e la sua sostituzione dopo la pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
ANATOCISMO:
Interessi
percepiti sugli interessi maturati da un debito. Il nostro Codice civile (art.
1283) rimanda agli usi, in mancanza dei
quali detta alcune limitazioni. Art.
ANDAMENTO:
Analisi comparata dei valori di mercato assunti dai prezzi, periodicamente rilevati, di beni (titoli, immobili ecc.) oggetto di compravendita.
ANTICIPAZIONE:
Prestito bancario garantito da pegno (Vedi) costituito da beni immobili (titoli, merci) o da depositi a risparmio e certificati di deposito.(Vedi anche "Scarto")
- a scadenza fissa:
La banca mette a disposizione del cliente la somma nominale definita al netto degli interessi calcolati per la durata; il cliente ha l'obbligo, alla scadenza, di restituire l'importo nominale. La banca restituirà il pegno (Vedi).
- a scadenza fissa della Banca d'Italia:
Prestito garantito da titoli (in genere di Stato e obbligazioni garantite dallo Stato) effettuati dalla Banca centrale agli istituti di credito, per costituire o reintegrare, nel breve e brevissimo periodo, la liquidità.
- in conto corrente
La somma, messa disposizione come linea di credito in conto, può essere utilizzata in più riprese dal cliente, attraverso una autonoma e discrezionale gestione del conto corrente.
ANTITRUST:
Autorità garante della concorrenza e del mercato, con sede in Via Liguria, 26 - 00187 Roma.
Autorità indipendente istituita con la legge n. 287 del 1990. E' un organismo collegiale con poteri di indagine e approfondimento sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti tali da ridurre o eliminare in modo sostanziale e duraturo la concorrenza. Ha altresì il compito (attivato a seguito di denuncia) di inibire la divulgazione di messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli, che quindi possono causare un danno ad utenti e consumatori e una distorsione della concorrenza nel settore specifico.
Non ha giurisdizione nel settore del credito. Un accordo con la Banca d'Italia (marzo 1996) prevede che l'Antitrust fornisca ad essa un parere in merito all'apertura di una istruttoria circa operazioni di concentrazione tra banche, di intese restrittive della concorrenza e di abuso di posizione dominante nel mercato creditizio, ed un parere per la conclusione delle istruttorie poste in essere.
L'Antitrust rende pubblica la sua attività attraverso una "Relazione annuale" presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri; un Bollettino settimanale; col lane di Attività di segnalazione e di Indagini conoscitive). Ha una pagina elettronica su Internet: server WWW (indirizzo: http://www.agcm.it ). L'indirizzo di posta elettronica é: antitrust@agcm.it .
Al 31 marzo
APERTURA:
- di credito:
Contratto bancario che, a fronte della richiesta del cliente e a successive analisi e indagini bancarie, ha per effetto la messa a disposizione di una somma di denaro (scoperto di conto, sconto di effetti), sia a scadenza prefissata che a tempo indeterminato.
* Chiamata iniziale di un titolo:
Prima dell'introduzione del sistema di trattazione telematica dei titoli, l'inizio delle compravendite su un titolo specifico veniva dato, tramite l'indicazione "vocale" del nome e del prezzo iniziale, dall'agente di borsa incaricato della "chiamata" e collocato al centro della corbeille.
APOCRIFO:
Non riconosciuto come autentico; se l'oggetto é una firma si parlerà di "firma apocrifa".
APPOGGIO:
Mandato conferito ad una azienda di credito per incassare crediti cambiari o Ricevute bancarie (Vedi).
ARBITRAGGIO:
Operazione di compravendita su un titolo o su una valuta mirante a lucrare la differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita esistente su piazze o presso borse diverse.
ARBITRATO:
Procedimento tramite il quale un organismo individuato di comune accordo dalle parti in conflitto, o da particolari procedure predefinite, risolve o tenta di risolvere controversie in via extragiudiziale prima di adire le vie legali. In caso di controversia di carattere contrattuale borsistico, l'organismo incaricato é la
Deputazione di borsa.
ARCHIVIO:
Raccolta ordinata e sistematica di documenti allo scopo di permetterne una agevole consultazione. Una volta esclusivamente cartacea, oggi la documentazione relativa a tutte le operazioni inerenti l'attività statutaria di una società, utilizza anche supporti informatici o fotografici (microfilm). In particolare, le aziende di credito sono tenute alla conservazione per dieci anni della documentazione riguardante le operazioni della clientela (contabili, estratti conto, assegni, versamenti ecc.).
ARRETRATI:
Somme di denaro, dovute al creditore per impegni contrattuali, non pagate alla scadenza convenuta o al termine della prestazione pattuita.
ARROTONDAMENTO:
Aggiunta o sottrazione di unità marginali (beni, denaro ecc.) al risultato finale di operazioni contabili, al fine di permettere il raggiungimento di una "cifra tonda" di più agevole gestione.
ASSEGNAZIONE GRATUITA:
In occasione di aumenti gratuiti del capitale sociale di una società per azioni, é la consegna di nuove azioni (Vedi) a costo zero a chi già detiene azioni della società.
A S S E G N O:
Mezzo di pagamento sostitutivo del denaro contante con il quale il titolare di conto corrente bancario o postale ordina di pagare al beneficiario la somma indicata, oppure con il quale (assegno circolare) un istituto di credito abilitato all'emissione promette di pagare al beneficiario l'importo.
Vedi "Legge n° 386/90" "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".
ASSEGNO BANCARIO
Costituisce l'ordine del correntista alla banca, presso cui é radicato il conto corrente, di pagare a vista al beneficiario (purché esistano sufficienti fondi, propri o messi a disposizione dall'istituto di credito), la somma indicata in cifre e in lettere. A questo proposito, in caso di mancata coincidenza tra i due importi, viene preso in considerazione quello scritto in lettere, logicamente più attendibile.
Nel 1995 sono stati emessi 394.312.000 di assegni bancari per un importo complessivo di 1.255.822 miliardi di lire. L'assegno bancario può essere "Libero" , "Non Trasferibile" o "Sbarrato". Nel primo caso può essere dato in pagamento a terzi previa girata (Vedi); nel secondo caso deve essere incassato o versato su un proprio conto esclusivamente dal beneficiario indicato, che quindi non può cederlo; nel terzo caso, (da molti erroneamente scambiato per una "non trasferibilità" ancora più tassativa) il traente impone alla sua banca o di pagarlo ad altro istituto di credito, o di pagarlo ad un proprio cliente. La sbarratura si impone tracciando due righe parallele sulla faccia del titolo. Essa ha quindi il solo scopo di non far pagare il titolo a sconosciuti: infatti, per pagarlo ad altra banca occorre che questa lo riceva in versamento da un suo cliente titolare di conto; mentre, perché la banca presso cui é tratto l'assegno, lo paghi ad un proprio cliente occorre che questo sia favorevolmente conosciuto. In entrambe le circostanze, il titolare ha la possibilità di risalire alle generalità dell'ultimo giratario.
La legge 197/91 impone la "non trasferibilità" per gli assegni (bancari e circolari) superiori a 20 milioni di lire, o per una serie di assegni, singolarmente inferiori a detto importo, ma in totale superiori, purché riconducibili ad una singola specifica operazione.
La legge del dicembre 1933, che regola l'emissione degli assegni, é stata affiancata dalla n. 366 del 15.12.1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) che punisce la scorretta emissione di assegni bancari (per l'emissione dei quali il correntista deve essere autorizzato dalla propria banca) ed individua alcuni comportamenti obbligati da parte degli istituti di credito in caso di protesto di assegno o di equivalente constatazione. L'eliminazione del bollo di Lire 500 sugli assegni ha reso molto più economico l'uso di questo mezzo di pagamento. Mentre la facile contraffazione non lo fa amare dagli operatori economici e commerciali né dalla clientela bancaria. Rappresenta ormai il pezzo d'antiquariato del settore. Nonostante gli sforzi di restauro, é destinato a perdere costantemente di peso. Da 650 milioni di operazioni tramite assegno bancario del 1991 si é passati agli attuali 500 milioni.
Furti, smarrimenti, falsificazioni, incertezze di trasmissione per posta, ne fanno più che uno strumento di pagamento una preoccupazione. Le difficoltà di cambio, il balzello dei giorni di valuta, l'attesa della disponibilità, le incertezze della copertura lo rendono nettamente superato.
ASSEGNO A VUOTO
Assegno emesso senza che il titolare del conto abbia provveduto a predisporre la copertura necessaria sul conto corrente. A seguito dell'emissione di assegni a vuoto, la banca può revocare l'autorizzazione all'emissione, far protestare il titolo, dar seguito alle azioni penali previste dalla legge n° 366/90 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) -Vedi.
ASSEGNO CIRCOLARE
E' un titolo di credito emesso da una banca (non tutte sono autorizzate all'emissione) all'ordine del beneficiario indicato dal richiedente e a fronte del contemporaneo versamento di denaro effettuato all'atto della richiesta di emissione (per questo motivo si dice che l'assegno circolare, essendo sempre coperto, é come denaro contante). L'azienda di credito promette di pagare a vista l'importo indicato presso tutti i propri sportelli.
Nel 1995, sono stati emessi 127.571.000 assegni circolari per un importo complessivo di 532.818 miliardi di lire.
Se, per una serie di circostanze, il richiedente non dovrà più utilizzare il titolo, può richiederne il rimborso alla banca emittente. Questa farà firmare l'assegno circolare sotto la dicitura "Annullato e rimborsato al richiedente", stampigliata a timbro nello spazio riservato alle girate.
ASSEGNO DI TRAENZA
E' un assegno non trasferibile, inviato per posta al beneficiario in sostituzione di un bonifico ed attestante una somma a sua disposizione. Per poterlo incassare, o versare sul conto, deve essere firmato per traenza, nella faccia anteriore, e per quietanza, in quella posteriore, dal beneficiario, che apporrà pertanto due firme.
ASSEGNO POSTDATATO
E' un assegno che presenta una data di emissione successiva a quella effettiva. Diventa cos a tutti gli effetti una cambiale della quale si é per• evasa l'imposta di bollo.
Nel 1995 la Banca d'Italia ha invitato le banche a non negoziare assegni postdatati, ed anzi a rilevare eventuali situazioni riconducibili a fatti usurari. Se inviamo un assegno per posta, possiamo per• apporre la ragionevolmente ipotetica data di ricezione.
ASSEGNO DI SPORTELLO
E' possibile ottenere denaro contante presso lo sportello bancario dove é radicato il conto, senza dover utilizzare propri assegni. Occorrerà stilare un "assegno di sportello". Si tratta di un modulo che il cliente richiederà al cassiere e riempirà; verrà immediatamente addebitato sul conto. Il titolo ha un numero di serie: per questo l'incaricato dovrà registrare gli estremi di utilizzazione.
ASSEGNO TURISTICO
In inglese, "traveller's cheque". Si tratta di assegno a taglio prefissato, in lire o in altra valuta, e prepagato dal richiedente. E' stato creato per soddisfare le esigenze finanziarie di chi viaggia spesso all'estero: il turista potrà utilizzarlo cambiandolo in un circuito internazionale presso banche, esercizi commerciali, alberghi ecc. Le due maggiori emittenti di assegni turistici sono l'American Express e la Thomas Cook che da sole controllano l'80 per cento del mercato (il 50 per cento la prima, il 30 la seconda). Come strumento di pagamento é in declino.
AMMORTAMENTO DELL'ASSEGNO: Vedi "Ammortamento"
ASSET:
Termine inglese indicante le Attività disponibili, passibili di essere investite. Azioni.
ASSICURAZIONE:
Contratto con il quale l'assicurato, a fronte del pagamento di una somma stabilita (premio), riceve dall'assicuratore un ammontare prestabilito di denaro (indennizzo) al verificarsi di un evento incerto e dannoso, dei cui effetti negativi intende essere finanziariamente indennizzato. Le compagnie di assicurazione definiscono il " rischio" dell'operazione, e il premio che ne discende, attraverso analisi statistiche dei fenomeni.
ASSOCIAZIONE:
Gruppo di persone che decidono di operare congiuntamente per il raggiungimento di obbiettivi comuni o di carattere sociale generale, senza fini di lucro.
ASTA:
Metodo di vendita in grado di porre in diretta ed immediata concorrenza un gruppo di potenziali acquirenti di un bene o di un servizio.
ATM:
Automated Teller Machine. E' lo sportello automatico, utilizzato con Bancomat (Vedi) o Carte di credito (vedi), in grado di effettuare operazioni di prelievo di contante, di versamento, di fornire informazioni sul conto corrente. Si attiva tramite digitazione del codice segreto (PIN).
Nel 1994, erano operanti in Italia 19.818
sportelli automatici;
ATTIVO:
In contabilità, indica il complesso di beni e di crediti esigibili riportati nel bilancio di una società.
AUMENTO DI CAPITALE:
Decisione dell'assemblea straordinaria dei soci di una Spa in merito all'incremento del capitale sociale con l'obbiettivo di fornire la società di nuovi mezzi finanziari. Si concretizza nella emissione di nuove azioni. Può essere a titolo gratuito o oneroso; in questo caso ai soci é richiesto il versamento di una somma uguale o superiore (sovrapprezzo) al valore delle nuove azioni emesse. I soci che non dovessero accettare di sottoscrivere l'aumento di capitale, vedrebbero diminuire il loro peso nell'ambito della proprietà.
L'aumento di capitale può avere proprio lo scopo di mutare la composizione proprietaria aziendale o per favorire l'inserimento di nuovi soci.
AUTENTICARE:
Riconoscimento formalmente evidente della validità di un atto, di un documento o di una firma, al fine di rendere edotto il terzo interessato della effettuazione di un processo di verifica e di accertamento da parte di una persona o di un organismo autorizzato.
AUTOREGOLAMENTAZIONE:
Definizione autonoma da parte di una o più entità di norme di comportamento da rispettare nel rapporto con la o le controparti.
In campo bancario sono stati effettuati due tentativi da parte dell'ABI (vedi) di autoregolamentare il rapporto delle aziende bancarie con la propria clientela.
Il primo, nel 1988, nel chiaro tentativo di allontanare una regolamentazione imposta per legge. Le norme autoimposte non furono rispettate da molte delle stesse aderenti, tanto che, per rendere più trasparente il rapporto con la clientela, si dovette approvare la legge n° 154 nel febbraio 1992 (Vedi).
Il secondo
nel
AUTORITA':
Persona o organismo al quale, nel rispetto delle regole e delle procedure, é stato assegnato il potere e la responsabilità di valutazione, di azione e di eventuale contrasto per il raggiungimento di obbiettivi predeterminati.
- creditizie:
Il Titolo 1° del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (Vedi) individua nel Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR - Vedi), nel Ministro del Tesoro e nella Banca d'Italia (Vedi) le autorità creditizie con poteri, tra gli altri, di vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari e sugli intermediari finanziari.
- monetarie:
Gli organismi che concorrono a determinare la politica monetaria di una nazione (banca centrale, organismi ministeriali ed interministeriali, enti valutari ecc).
- di Borsa
Gli organismi responsabili della gestione e della operatività della borsa valori (Consiglio di Borsa, Deputazione, ecc.)
AUTORIZZAZIONE:
Permesso di agire accordato specificatamente o a tempo indeterminato da una autorità istituzionalmente riconosciuta, o da un organismo superiore nell'ambito operativo di una azienda.
AVALLO:
Garanzia in solido col debitore firmatario fornita da un soggetto per il pagamento di una cambiale. E' sufficiente apporre la firma sulla faccia anteriore del titolo, facendola precedere o meno dalla dizione "per avallo" o simili. Vedi "Cambiale".
A VISTA:
Dicesi di titolo di credito senza scadenza (Vedi) prefissata ma pagabile alla data di presentazione.
AVVIAMENTO:
Periodo iniziale (temporalmente non definibile) nell'operatività di una impresa durante il quale si cerca di creare un "ambiente " favorevole all'attività
quanto alla organizzazione e procedure interne, ai rapporti con fornitori, clienti e banche, al dimensionamento di dipendenti, collaboratori e di tecnologie, alla immagine, alle quote di mercato.
La definizione del valore dell'avviamento é indispensabile in caso di acquisto di un'azienda già operante poiché il valore, adeguatamente stimato, é ammortizzabile.
AVVISO:
Informazione fornita con procedure e strumenti formalmente definiti, al fine di mettere a conoscenza di fatti i terzi interessati.
- sintetico:
Tabellone, esposto nei locali bancari aperti al pubblico, in cui sono riportate le caratteristiche salienti dei servizi bancari più comuni con i relativi prezzi/costi (per spese e commissioni) tassativamente aggiornati. Le informazioni in esso contenute sono approfondite dai "fogli analitici" (Vedi) predisposti per i singoli servizi.
Lo impone il Testo Unico in materia creditizia entrato in vigore il 1° gennaio 1994, il quale ha assorbito la
legge 154/1992 sulla "trasparenza bancaria" (Vedi).
- di emissione di un assegno:
Vedi "Senza avviso" e "Manca avviso".
AZIENDA:
Complesso di beni, servizi e forze di lavoro organizzati dall'imprenditore per il raggiungimento degli obbiettivi dell'impresa, attraverso l'instaurazione di rapporti funzionali, operativi e gerarchici.
A Z I O N E:
Titolo rappresentativo della proprietà di una quota del capitale sociale di una società per azioni, individuato dal valore nominale del certificato azionario (capitale sociale diviso numero di azioni emesse). Il titolare anche di una sola azione é socio a tutti gli effetti e, partecipando alle assemblee ordinarie e straordinarie, concorre alla formazione della volontà aziendale. In caso di distribuzione di utili, ha diritto alla quota spettante ad ogni singola azione (dividendo).
Le azioni possono essere acquistate e vendute liberamente, purché siano presenti sul mercato acquirenti e
venditori. Le società più importanti, con un azionariato sufficientemente diffuso (Vedi "Flottante"), sono
quotate in Borsa (Vedi) dove giornalmente "si incontrano domanda e offerta" di titoli mobiliari e dove, in
funzione dell'andamento di mercato, viene fissato un prezzo di riferimento dei titoli.
AZIONE ORDINARIA / PRIVILEGIATA / DI RISPARMIO
A differenza dei normali titoli azionari (azioni ordinarie), le azioni privilegiate conferiscono, in positivo, un diritto di priorità circa la distribuzione degli utili, prima cioé che questi vengano assegnati alle azioni ordinarie; in negativo, una limitazione nel diritto di voto limitato a decisioni straordinarie (esercitabile solo per deliberare su modifiche dell'atto costitutivo e per l'emissione di prestiti obbligaziona-ri). A differenza delle prime due che sono nominative, l'azione di risparmio può essere al portatore; può essere "convertibile" o "non convertibile" in azioni ordinarie; di contro, i possessori di azioni di risparmio non hanno diritto al voto. In cambio hanno vantaggi in sede di ripartizione di utili: si ha diritto ad un dividendo minimo pari al 5 per cento del valore nominale, comunque sempre superiore del 2 per cento rispetto a quello di pertinenza delle azioni ordinarie. In caso di mancata distribuzione di utili, l'azione può essere remunerata recuperando nei due esercizi successivi l'importo non goduto.
In caso di liquidazione della società, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto alla priorità nel
rimborso.
AZIONE POSTERGATA
Trattata meno favorevolmente delle ordinarie, é remunerata solo successivamente al pagamento di dividendi delle altre azioni.
PROCEDURE E COSTI per l'acquisto di azioni. Chi investe in azioni usa prevalentemente il canale bancario: occorre aprire una Custodia titoli ed avere un conto corrente, che verrà addebitato dopo un acquisto e accreditato dopo una vendita. Molti "borsini" permetto di operare per telefono, ma si consiglia di inoltrare sempre un ordine scritto specificando chiaramente: Nome del titolo che si intende
trattare e quantità; in caso di acquisto conviene sempre fissare un prezzo massimo oltre il quale l'ordine
non viene eseguito; in caso di vendita fissare sempre il prezzo minimo al di sotto del quale l'operazione non dovrà essere eseguita. Il giorno successivo é bene informarsi dell'avvenuta operazione.
L'operazione verrà certificata dal " Fissato bollato", (Vedi) documento che individua l'operazione e che sarà inviato successivamente.
Per i costi, occorre considerare:
* Commissione di acquisto o di vendita: 7 per mille del valore dell'operazione;
* Rimborso spese: attorno alle 10.000 lire;
* Spese di custodia titoli: il costo é pubblicizzato sugli avvisi sintetici esposti al pubblico e varia da
banca a banca;
Queste spese possono diminuire drasticamente se si decide di tenere i titoli non in banca ma di depositarli presso una società che ne accentrerà la custodia (Montetitoli Spa - Vedi). Per questo servizio occorre sottoscrivere un ulteriore contratto (oltre quello per aprire la Custodia) con il proprio istituto di credito.
B
BANCA:
Azienda che ha ricevuto, dalle autorità preposte (Vedi "CICR", vedi "Banca d'Italia") l'autorizzazione a rac
cogliere pubblico risparmio con obbligo di rimborso (Vedi "Depositi"), e ad effettuare finanziamenti (Vedi "Impieghi").
Svolge, per il denaro, la funzione che la Borsa Valori ha nei confronti dei titoli mobiliari: intermedia tra
chi ha sovrabbondanza di liquidità (e la affida in deposito alla banca) e chi ha penuria di liquidità (e la
richiede ad essa). A questa attività principale, si sono affiancati nel tempo altri servizi finanziari collaterali (custodia, sconto, incasso, pagamenti ecc.).
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 218/1990 (detta legge "Amato-Carli" - Vedi), le aziende di credito venivano distinte in istituti di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, banche ordinarie, istituti di credito speciale, casse di risparmio, banche popolari, casse rurali e artigiane ecc. Oggi, il model
lo operativo é quello della banca universale, senza distinzioni nell'esercizio del credito, né temporali né
in merito ai servizi offerti.
A dicembre 1995 operavano in Italia 970 aziende di credito. Erano 1.849 nel 1938; 1.237 nel 1956; 1.084 nel 1974; 1.064 nel 1990; 1.024 nel 1992.
- Centrale:
E' il cuore del sistema creditizio di un Paese ed il co-gestore (con il governo) della politica monetaria.
E' incaricata quale emittente unico di cartamoneta. [Anche lo Stato può emettere cartamoneta: ricordiamo le 500 lire cartacee di 20 anni fa. Vedi "Biglietto"]. Gestisce depositi (riserve obbligatorie) ed impieghi
(risconti) delle banche ordinarie.
Gestisce la qualità e i livelli delle riserve valutarie del Paese. Interviene (in funzione degli obbiettivi) con manovre correttive dell'andamento dei cambi con le altre valute sui mercati internazionali.
E', in genere, incaricata di gestire per conto del Ministero del Tesoro l'emissione dei titoli di Stato.
Utilizza la leva della definizione del Tasso Ufficiale di Sconto (Vedi), nella impostazione della politica monetaria nazionale, per la quale tende a non essere mera esecutrice dei "voleri" governativi.
Attraverso operazioni in titoli sul " mercato aperto" (Vedi) gestisce i livelli di liquidità a disposizione
del sistema. Vedi "Banca d'Italia".
- corrispondente:
Banca che detiene rapporti ( di conto, di rappresentanza, ecc.) con altro istituto di credito, il quale ad essa si rivolge per il perfezionamento di operazioni che, per localizzazione della clientela finale, o per particolari caratteristiche finanziarie, sarebbero ad esso impossibili da eseguire (bonifici a residenti in località o nazioni che non lo vedono presente; operazioni non direttamente eseguibili per dimensioni non adeguate ecc.).
- d'affari o merchant bank:
Tipica del sistema creditizio anglosassone, provvede al reperimento di mezzi finanziari a favore di imprese commerciali e industriali, delle quali é in grado di valutare gli effetti futuri della politica aziendale, di gestione e finanziaria. Le banche d'affari sono altresì interessate alla valutazione, ed eventualmente al finanziamento, di semplici idee/progetto, ancora da realizzare. In Italia non esistono: il credito viene concesso guardando al passato (ultimi bilanci, garanzie immobiliari ecc.), più che alle prospettive future.
Alla merchant bank potrebbero essere accostati (con le dovute accortezze) l'Istituto Mobiliare Italiano e Mediobanca.
BANCA D'ITALIA (Bankitalia): (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)
Fu fondata nel 1893 quando, a fronte della crisi economica che aveva causato il fallimento di molte banche, il legislatore impose la fusione della Banca Nazionale del Regno d'Italia con la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito per il Commercio e l'Industria, dando vita, appunto, alla Banca d'Italia.
Divenne l' unico Istituto di emissione nel 1926 e fu dichiarata Istituto di diritto pubblico nel 1936.
Nel 1944 fu delegata alla vigilanza sulle aziende di credito, sommando, pertanto, al ruolo e al potere tipici di una Banca centrale quelli di un organo amministrativo e di controllo. Al suo interno é infatti operante un " Ufficio di Vigilanza " con compiti ispettivi su tutti gli istituti di credito. Attraverso questo, la
Banca d'Italia effettua una serie di controlli ed impone vincoli all'attività bancaria in funzione del raggiungimento di obiettivi definiti; in nessun altro settore produttivo il controllo istituzionale é cos ferreo e rigoroso come in quello del credito, ritenuto strategicamente vitale per l'economia nazionale. Contro
i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza, é ammesso reclamo al
CICR (Vedi).
Ad essa é affidato il servizio di tesoreria provincia
le dello Stato.
La Banca
d'Italia é stata, inoltre, braccio
operativo dell' Ufficio Italiano dei Cambi ( U.I.C. -Vedi) costituito
nel
Pertanto, la Banca d'Italia riassume su di sé la duplice funzione di organo di vigilanza creditizia e di Banca Centrale (Vedi) e quindi responsabile della politica monetaria e del cambio attraverso la gestione
della liquidità interna e delle riserve valutarie attraverso operazioni di "pronto contro termine" (Vedi), attraverso la definizione del tasso ufficiale disconto ( T.U.S.- Vedi), attraverso l'imposizione del
livello delle riserve obbligatorie per le banche.
Possiamo far risalire a questa somma di poteri la maggiore "qualità" che da sempre in Italia caratterizza la
politica monetaria nei confronti della politica fiscale. Infatti, i ruoli svolti nel settore del credito e
nella gestione del debito pubblico dal Governatore della Banca d'Italia e dal Ministro del Tesoro sono di
gran lunga più efficienti e più correttamente incisivi (oltre che più comodi e anonimi) rispetto a quelli affidati a chi ha il potere e il compito di manovrare laleva fiscale.
La Banca d'Italia rende pubblica la sua attività attraverso la Relazione annuale del Governatore; con la
pubblicazione del Bollettino statistico, e dei relativi supplementi, disponibili anche su base informatica, e
del Bollettino economico; con la elaborazione di studi specifici di settore attraverso i "Temi di discussione" e i "Quaderni di ricerca giuridica"; con approfondimenti su temi istituzionali e di interesse particolare.
Nel
BANCABILE:
Dicesi di titolo di credito, formalmente corretto, che può pertanto essere presentato in banca per essere liquidato o per essere messo allo sconto (Vedi). Vedi anche "Piazza bancabile".
BANCARE:
In gergo, immettere un titolo nel circuito bancario. Ad esempio: "bancare un assegno" vuol dire versarlo su un conto bancario perché si provveda all'incasso presso l'istituto di credito dove é radicato il conto sul quale é tratto ; oppure, presentarlo allo sportello per poterlo cambiare in denaro contante.
B A N C O M A T:
Carta di
debito che tramite una catena di distributori automatici di denaro (Vedi
"ATM"), permette ad un
correntista bancario di
prelevare contante (oggi,
da
Da qualche anno molti esercizi commerciali offrono la possibilità di utilizzare il Bancomat per il pagamento delle spese effettuate presso di loro (servizio denominato POS cioé - Point of sale - Punto vendita) (Vedi), utilizzando "terminali" collegati con il circuito Bancomat nazionale.
Nel 1995,
erano in circolazione 13.824.000 milioni
di carte Bancomat, quasi tutte
abilitate anche come POS, tranne circa
33.000 di primissima emissione. Il
servizio é stato accolto con favore: le operazioni di prelevamento automatico sono passate dai 187
milioni del 1993 ai 244 milioni del 1995; le operazioni POS
sono salite da 17 milioni nel '
L'Adusbef ( Associazione Difesa Utenti Bancari e Finanziari) rileva per• una serie di reclami per addebiti
di somme mai prelevate dal titolare del Bancomat ma imputate sul conto, come se circolasse e fosse utilizzata una carta clonata con relativo codice segreto o come se fosse possibile effettuare addebiti illegittimi da parte di impiegati "infedeli" operanti dall'interno stesso del sistema informatico; in genere, infatti, in questa serie di reclami, il titolare non si é mai spossessato della carta, non l'ha affidata a terzi, non l'ha smarrita, non gli é stata sottratta.
ACCORTEZZE nell'uso del bancomat.
1) La tessera può subire smagnetizzazioni e risultare inutilizzabile se conservata a contatto di oggetti di
materiale magnetizzato (chiavi, attaches, ecc.).
2) Si ricordi che lo sportello automatico é programmato per trattenere la tessera in caso di utilizzo improprio. Ad esempio se si sbaglia per tre volte la digitazione del codice segreto, la carta verrà trattenuta
all'interno della cassaforte.
3) E' opportuno imparare a memoria il codice segreto evitando di appuntarlo in chiaro su quei documenti che, magari, verranno conservati nel portafogli assieme alla
carta.
4) Non deteriorare la carta con piegature o abrasioni.
SMAGNETIZZAZIONE ED INUTILIZZABILITA' DEL BANCOMAT
Occorre riconsegnare la carta alla banca; questa provvederà a ripristinare la corretta magnetizzazione e a
riconsegnarci, dopo qualche settimana, la tessera.
1) Invito a rivolgersi al proprio istituto.
Può capitare che lo sportello automatico, dopo aver analizzato la nostra carta, sentenzi: " Carta non abilitata; rivolgersi al proprio istituto" , rifiutando l'operazione. Nella maggioranza dei casi, questo rifiuto non é causato da un deterioramento della nostra tessera: basterà cambiare sportello automatico per poter
avere i contanti.
2) Cattura della carta.
Se il fatto avviene nell'arco del normale orario di sportello, conviene entrare nella agenzia interessata,
denunciare il fatto, chiarire, se cos é andata, che l'importo non ci é stato erogato, far verificare la mancata consegna attraverso le notazioni stampigliate dalla macchina in un documento cartaceo al suo interno, informarsi sulle formalità da seguire per rientrare in
possesso della carta.
Se il fatto avviene non in orario di sportello, é opportuno telefonare alla propria banca se in orario di
ufficio o recarsi prima possibile all'agenzia emittente o alla più vicina sede del nostro istituto.
3) Smarrimento / furto della carta
Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al Codice Personale Segreto, il correntista é tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e a informarne immediatamente la dipendenza dell'azienda di credito emittente con lettera raccomandata o personalmente per iscritto, indicando il giorno e l'ora in cui si é verificato l'evento.
La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla azienda di credito solo dopo trascorso il
tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco della carta".
Prima di ogni altra iniziativa, sarà nostra cura comunicare l'evento al numero verde 167822056 , istituito
per il furto o lo smarrimento delle carte Bancomat o delle carte di credito abilitate al servizio Bancomat,
e seguire le indicazioni fornite.
BANCONOTA:
Ha origine dagli antichi vaglia cartacei, emessi dalle banche autorizzate, riportanti la promessa di "pagare a vista al portatore" l'equivalente in oro del valore facciale, su semplice presentazione del titolo presso le casse della banca stessa. Circolavano quindi per la fiducia accordata all'emittente da chi li accettava in pagamento.
Oggi la loro emissione, prerogativa della banca centrale, é regolata dalla legge. Anche la circolazione è imposta per legge che non obbliga più alla convertibilità in oro.
BANCOPOSTA:
Tutti i servizi di deposito/investimento effettuati dall'Ente Poste, utilizzando gli sportelli dei normali uffici postali. Le somme raccolte confluiscono presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'impiego attraverso prestiti, mutui ecc.
BANDA DI OSCILLAZIONE:
Nel Sistema Monetario Europeo (SME) é l'ampiezza della fascia di cambio ( massimo- minimo) entro la quale può oscillare il valore di una valuta rispetto alle altre.
Superato il limite superiore (per eccesso di rivalutazione), o inferiore (per eccesso di svalutazione), é compito delle autorità monetarie dei paesi interessati intervenire sui mercati per ricondurre il cambio entro la banda definita: vendendo valuta, se troppo rivalutata, per deprimerne i corsi o acquistandola, se troppo svalutata, per tonificarla.
BANDA MAGNETICA:
Tratto di nastro magnetico inserito su una delle facce del Bancomat (Vedi), di una Carta di credito (Vedi) dove sono memorizzati i dati identificativi del titolare e il codice segreto che verranno letti dallo sportello automatico o dal terminale all'atto dell'utilizzazione.
BARRATURA: Vedi "Assegno".
BENEFICIARIO:
Chi da una azione o da una operazione riceverà un beneficio. Nelle operazioni bancarie, con beneficiario si
indica il destinatario di un bonifico o di un giroconto o l'intestatario di un assegno bancario o circolare.
BENEFONDI:
Richiesta dell'esistenza o meno della copertura di un assegno. E' effettuata dalla banca a cui l'assegno é
stato presentato per l'incasso o per essere versato alla banca presso cui é radicato il conto su cui il titolo é tratto.
Se abbiamo dubbi sulla copertura di un assegno cedutoci in pagamento, all'atto del versamento e anticipando la nostra disponibilità a rifondere il costo della telefonata, possiamo chiedere alla nostra banca che si metta in comunicazione con lo sportello dell'istituto trattario per sapere se il conto ha fondi sufficienti al pagamento del titolo.
In caso affermativo la banca trassata fornisce il "benefondi" sull'assegno in questione. Questo non vuol di
re che l'assegno verrà senz'altro onorato: se nel frattempo pervengono sul conto ulteriori addebiti, può dar
si che il titolo, il giorno di presentazione, non risulti più fornito di copertura.
Il benefondi, infatti, é soltanto "informativo", vale cioè per quel momento, e non impegna assolutamente la banca che lo fornisce.
BENESTARE:
Autorizzazione, previa verifica della regolarità dell'operazione sotto l'aspetto valutario, rilasciata
dalla Banca d'Italia o dalle banche abilitate ad effettuare operazioni di import-export.
BIGLIETTO
- di banca
Attestazione di debito da parte della banca emittente.
(Vedi banconota).
- di Stato
Attesta un debito diretto dello Stato (come le 500 lire cartacee di 20 anni fa). In genere ha il compito di
frazionare, come la moneta metallica (spiccioli), il valore delle grandi banconote, per facilitare le transazioni di più piccolo valore.
BILANCIO:
Documento che registra l'andamento finanziario societario, il risultato economico e lo stato patrimoniale.
- consolidato:
Documento che fonde più bilanci di società giuridicamente distinte ma facenti capo ad uno stesso gruppo che ne coordina le strategie di gestione e di mercato.
BLOCCARE:
Interrompere l'esecuzione di una operazione precedentemente autorizzata.
- un assegno emesso:
In caso di smarrimento o di furto di assegni, occorre procedere alla denuncia presso Polizia di Stato o Carabinieri e bloccare il pagamento dei titoli.
Regole generali:
1) L'assegno deve essere bloccato in banca esclusivamente dal titolare del conto su cui é tratto.
Il prenditore può denunciare alla banca il fatto, ma non dare ordine di bloccare il conto: occorre risalire
quindi all'emittente.
2) La denuncia presso le Autorità di polizia deve essere fatta dal prenditore (l'ultimo) al quale il titolo é stato sottratto o che lo ha smarrito, oppure dal suo eventuale incaricato ( ad esempio dal fattorino di una società al quale il titolo era stato affidato).
B L O C C H E T T O D I A S S E G N I:
Detto anche "carnet": gli assegni vengono consegnati, dalla banca al titolare del conto, in blocchetti da 10 o da 20 moduli.
RICHIESTA DEL BLOCCHETTO
Il carnet di assegni può essere richiesto utilizzando il modulo predisposto dalla banca ed inserito in ogni
blocchetto consegnatoci. La prima volta, subito dopo l'apertura del conto, va richiesto all'incaricato
Detto modulo, oltre a riportare gli elementi individuativi del conto sul quale gli assegni saranno addebitati ( n. di conto, intestazione, indirizzo), richiede la data e la firma del titolare che in tal modo sotto
scrive anche una dichiarazione circa la sua non interdizione dalla emissione di assegni bancari o postali.
[ Riportiamo la dizione completa: " Dichiaro, ai sensi dell'Art. 124 della legge sugli assegni e successive modifiche ed integrazioni, di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato, nel semestre precedente sentenza penale di condanna anche non definitiva o decreto penale anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista."]
E' prevista la possibilità di indicare un incaricato che firmerà nello spazio apposito sul modulo; la firma verrà confrontata con quella che apporrà all'atto del ritiro del carnet.
Il modulo appena descritto non é indispensabile per la richiesta di assegni; possiamo, infatti, richiedere il
carnet anche tramite semplice lettera, purché riportante tutti i dati contemplati dal modulo e per esteso la dichiarazione di non interdizione. In questo caso, é opportuno dare giustificazione del perché non siamo in possesso del modulo di richiesta ( si tratta del primo carnet richiesto; é stato smarrito, distrutto o é inutilizzabile il modulo in nostro possesso ecc.).
L'incaricato registrerà, in genere al computer, la numerazione relativa agli assegni consegnatici a valere
sul conto.
Una volta predisposto con il numero di conto stampigliato, noi o il nostro incaricato dovremo apporre,
all'atto del ritiro una seconda firma su un modulo interno della banca.
E' prudente annotare, e tenere in casa come promemoria, la numerazione degli assegni che, di volta in volta, ritireremo allo sportello. E' possibile farci spedire gli assegni al domicilio da noi indicato; in questo caso " L'invio dei moduli (assegni) al correntista é fatto a suo rischio". (art. 3 delle norme genera
li).
COSTO del blocchetto assegni:
Dal 1994 gli assegni bancari non sono più gravati dell'imposta di bollo di lire 500. Oggi molti istituti
di credito consegnano gratuitamente il blocchetto; altri percepiscono somme varianti dalle 100 alle 150 lire
per singolo assegno.
BLUE CHIPS:
Negli Stati Uniti, le fiches di colore blu, usate nel gioco delle carte, hanno maggior valore delle altre.
Per estensione, in borsa, le "blue chips" individuano i titoli azionari rappresentativi delle società più valide e sicure e di maggior peso.
BOC:
Buoni ordinari comunali. Sono titoli rappresentativi
di un debito contratto con i sottoscrittori da una amministrazione comunale.
Di medio/lungo periodo (non inferiore ai 5 anni), vengono emessi alla pari (Vedi). Il rendimento non può superare di un punto percentuale quello dei titoli di Stato, di pari durata, emessi nel mese precedente. Mi
rati per investimenti particolari e definiti, rimborsano il capitale non in unica soluzione, alla fine del prestito, ma in rate programmate lungo l'intero arco di vita. Sono soggetti alla imposta sulle successioni e
sulle donazioni (Vedi "Tassazione") e non godono della garanzia dello Stato.
BOLLETTINO DEI PROTESTI:
E' l'elenco dei nominativi che hanno emesso assegni o firmato cambiali non onorati alla scadenza. E' pubblicato ogni 15 giorni a cura della locale Camera di Commercio su documentazione fornita dal Tribunale.
Oltre il nome del protestato, sono riportati: il suo indirizzo, la natura del titolo (Assegno o Cambiale),
l'importo, il motivo del mancato pagamento.
La persona protestata non viene individuata da altri dati anagrafici (oltre nome ed indirizzo): ciò é causa
di frequente omonimia. In questo caso occorre munirsi di "certificato di residenza storico anagrafico" col quale dimostrare che non si é mai avuta la residenza agli indirizzi indicati per il nominativo protestato.
L'inconveniente potrebbe essere evitato se il Bollettino indicasse anche la data di nascita o il codice fiscale.
BOLLO:
Tassa indiretta gravante su un servizio richiesto alla amministrazione pubblica o effettuato tramite contratto privato ma dallo Stato assoggettato comunque all'imposta. Dal 1° gennaio 1994, tutti i contratti bancari sono soggetti all'imposta di bollo, oggi di lire 20.000.
Inoltre, l'invio di estratti di conto corrente o di custodia titoli sono soggetti al bollo ( 49.550 lire se il titolare é persona fisica, 108.500 se persona giuridica) che verrà percepito pro quota ad ogni invio: 2 volte per lire 49.500:2=24.750 se l'estratto conto é semestrale; 4 volte per 49.500:4=12.375 se trimestrale
ecc. La banca opera quindi come sostituto d'imposta.
BOND:
Termine anglosassone che individua le obbligazioni emesse da un ente istituzionale o privato, purché, in
questo caso, coperte da adeguate garanzie.
B O N I F I C O:
Servizio, tipico del sistema bancario, che permette il trasferimento di fondi dall'ordinante al beneficiario.
senza il materiale spostamento di denaro.
Viene utilizzato per poter effettuare versamenti su conti correnti radicati presso altri istituti bancari o
presso sportelli della nostra banca ma su altre piazze e per mettere a disposizione di terzi somme di denaro;
non prevede lo spostamento materiale di somme, ma l'accredito finale é il risultato di una serie di addebiti
e accrediti che coinvolgono i conti dei due correntisti e quelli reciproci degli istituti di credito interessati.
Nel 1995, sono stati effettuati oltre 197 mila bonifici per un ammontare complessivo di circa 4.657.000 miliardi di lire.
Per l'utilizzazione di questo servizio non é necessario essere titolari di conto, ma a fronte dell'ordine
dato può essere effettuato il pagamento in contanti allo sportello.
Per questo motivo, i moduli per inoltrare l'ordine di bonifico sono generalmente di due tipi: in uno é previsto l'addebito in conto della contropartita; nell'altro, con pagamento in contanti allo sportello, si richiede di elencare taglio e numero delle banconote versate. La modulistica richiede la definizione delle voci necessarie e sufficienti per la precisa individuazione dei dati relativi all'operazione.
Si richiede di indicare:
* la banca destinataria dell'ordine : istituto, filiale, agenzia ed il relativo indirizzo;
* i dati identificativi dell'ordinante: cognome, nome, indirizzo;
* le modalità di esecuzione del bonifico: per posta ordinaria, per telex, per filo, con preavviso;
* le coordinate del nostro conto da addebitare, o la distinta del versamento in contanti; ( le nostre coordinate bancarie, alle quali va aggiunto il numero di conto sono riportate, con caratteri magnetici, nella parte bassa (bianca) degli assegni in nostro possesso, dopo il numero progressivo;
* il beneficiario: cognome, nome, indirizzo, appoggio bancario; in merito all'appoggio bancario é opportuno definire in precedenza le coordinate bancarie del beneficiario: il Codice Azienda, il Codice di Avviamento Bancario, il numero di conto da accreditare, facendosi fornire i dati relativi.
* l'importo dell'operazione in cifre e in lettere;
* la motivazione dell'accredito. E' facoltativa ma, se indicata, verrà riportata nella contabile di accredito recapitata al beneficiario. Possiamo pertanto indicare lo scopo dell'operazione (fitto del mese, numero di rata, saldo del debito ecc.) nello spazio riservato alle annotazioni;
* é richiesta la firma dell'ordinante. Con la sottoscrizione dell'ordine, si autorizza la banca a dare debito sul nostro conto e la si solleva per qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni, o ritardi che dovessero verificarsi nella trasmissione; per errate interpretazioni da parte della banca corrispondente; per cause di forza maggiore e per disservizi nelle comunicazioni.
COSTI di un bonifico
Per un bonifico ordinario il costo si colloca tra le 3.000 e le 6.000 lire (il valore medio ricavato dall'Osservatorio ADUSBEF é di 4.300 lire).
Per un bonifico via telex il costo é funzione dell'importo (tra l' 1 e l' 1,5 %) con un limite massimo variabile dalle 25.000 alle 50.000 lire.
Infine, va considerato il costo proprio per la singola operazione, vista la movimentazione del conto e dell'estratto conto.
VALUTA di addebito/accredito di un bonifico
L' addebito del conto dell'ordinante da parte della sua banca avviene con valuta di un giorno precedente alla data di esecuzione. L'accredito che questa banca fa a quella del beneficiario avrà valuta successiva di qualche giorno.
L'accredito che la banca del beneficiario effettua sul conto di questo avrà valuta ancora successiva. Pertanto, tra la valuta di addebito del primo correntista e quella di accredito del secondo ci saranno alcuni giorni di intervallo che andranno a vantaggio delle due banche.
E' possibile indicare una "valuta fissa per il beneficiario" (Vedi)
BORSA VALORI:
Luogo in cui si incontrano domanda e offerta di titoli mobiliari. Le contrattazioni avvengono seguendo particolari procedure e per il tramite di persone autorizzate. Di recente, la trattazione diretta tra agenti di
borsa ("grida") é stata sostituita dal "sistema telematico" (Vedi), con il quale, attraverso procedure definite dalla Consob, é possibile trattare continuamente un titolo attraverso l'uso di apparati e sistemi informatici.
BORSELLINO ELETTRONICO:
Anche "chip card" o "mini pay". Sono carte contenenti un microcircuito in grado di consentire la memorizzazione delle operazioni, il riconoscimento del titolare, la possibilità di essere "ricaricate" con le somme ritenute necessarie per le successive spese.
Il borsellino elettronico é un contenitore "ricaricabile" di denaro "virtuale" ed utilizzabile per effettuare
pagamenti, anche piccoli, fino all'esaurimento dell'importo "contenuto". "Finiti i soldi", la carta può essere inserita in una apposita macchina e riempita, attingendo in tempo reale alle disponibilità del nostro conto corrente. Tutto ci• é reso possibile da un microprocessore inserito nella carta e che, con la sua capacità di memoria, può fungere da vero e proprio mini-computer.
Il Borsellino elettronico sarà di due tipi: il primo (con banda magnetica) personale e collegato al conto;
il secondo, generico ed anonimo, quasi un "usa e getta".
E' stato concepito per effettuare pagamenti, anche minimi, in quegli esercizi commerciali non toccati dal
le tradizionali carte di credito: farmacie, bar, bus, metrò, taxi, edicole di giornali. E' evidente che la sua possibilità di utilizzo é tale da far ipotizzare, se ben accolto, la progressiva decadenza dell'uso di contanti. Il microprocessore incorporato, inoltre, per metterà la registrazione di tutte quelle informazioni che possono interessare l'utente, con dati personali di carattere generale o relativi al settore per il quale
la carta é stata emessa.
La sicurezza sembra poi adeguata: il chip risulterebbe non clonabile, perché l'abilitazione della carta
non richiede, come nel Bancomat, un preventivo "colloquio di riconoscimento" con il sistema (digitazione del codice segreto su un terminale), ma l'operatività é permessa dalla presenza e dalla iniziale attivazione del chip, che diventa parte del circuito elettronico del sistema: é il microprocessore che permette alla macchina di effettuare l'operazione di addebito di s‚ stesso e del contemporaneo accredito del conto del negoziante.
BORSINO:
Ufficio, presente nell'ambito di molte Agenzie bancarie e di quasi tutte le Filiali, in grado di acquisire
gli ordini di compravendita di titoli impartiti dalla clientela, e di smistarli successivamente ad una "centrale borsa" in grado di effettuare materialmente l'operazione.
BOT: Vedi BTO.
BROKER
Intermediario, specie in campo assicurativo, remunerato da provvigioni, in grado di ricercare sul mercato il servizio ritenuto migliore per le esigenze prospettate dal cliente, non avendo mandato di esclusiva con una specifica compagnia.
B T O - BUONI DEL TESORO ORDINARI:
Sono titoli del mercato monetario (a breve termine), comunemente indicati dall'acronimo BOT. In teoria emessi per far fronte a sfasature di cassa dell' erario. In pratica, oggi in Italia, servono a pagare le spese correnti.
Sono titoli con scadenza a 3, 6, 12 mesi, collocati tramite asta competitiva (sic !) ad un valore più basso
di quello di rimborso, pari a 100.
E' possibile acquistarli direttamente in sede d'asta dando incarico ad una banca, ad una Sim (vedi) ad un
ufficio postale. Il collocamento ha cadenza quindicinale (metà e fine mese). E' sempre possibile acquistarli
in borsa.
Erroneamente vengono indicati come titoli che forniscono interessi anticipati. In realtà si pagano al di
sotto della pari per avere, a scadenza, il rimborso pari a 100. La differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo
di rimborso costituisce il rendimento del titolo.
Furono esenti da ogni forma di tassazione fino al 21 settembre 1986, quando i rendimenti furono assoggettati ad una imposta del 6,25 per cento, passata al 12,5 dal
31 agosto 1987.
Per l'intermediazione in BOT le banche possono percepire le seguenti commissioni massime:
020 % per BOT trimestrali, 035 per Bot semestrali, 045 per gli annuali.
E' vietato alle banche percepire diritti di custodia per l'amministrazione di portafogli titoli contenenti
esclusivamente BOT. E'possibile invece percepire "spese di gestione" per un massimo di 20.000 lire semestrali.
Sono di agevole liquidabilità: in 3/4 giorni la banca accredita il controvalore, riconoscendo al venditore il rateo di interessi fino all' ultimo giorno di detenzione. A metà 1996 ne risultavano in circolazione oltre
412.000 miliardi.
CALCOLO DEL PREZZO DEI "BTO"
(escludiamo per semplicità alcune voci di minima importanza)
Prezzo medio lordo (fissato dall'asta) +
Ritenuta fiscale sul rendimento (12,5%) +
Commissioni bancarie =
---------------------------------------------
Prezzo netto al cliente
CALCOLO DEL RENDIMENTO DEI "BTO"
Valore nominale (rimborsato alla scadenza) -
Prezzo netto al cliente =
-----------------------------------------------
Rendimento del periodo (3 / 6 / 12 mesi)
da riportare su base annua
BTE:
Buoni del Tesoro in ECU. Valgono le stesse considerazioni svolte per i BTO, con la differenza che la valuta di riferimento non é la lira italiana ma l'Ecu. L'investitore, a fronte di un tasso più basso rispetto ai Bot, spera di lucrare sulla variazione di cambio a favore dell'Ecu intervenuta dalla data d'acquisto a quella di rimborso.
BTP:
Buoni del
Tesoro Poliennali. Titoli
di Stato a medio/lungo termine (scadenza da
In teoria dovrebbero essere emessi per migliorare i servizi offerti dallo Stato o per impostarne di nuovi.
In pratica, oggi in Italia, servono a pagare le spese correnti.
Sono titoli a tasso fisso, con cedola (Vedi) semestrale. Il tasso viene definito e comunicato nel piano di
emissione. Il sistema di collocamento può prevedere un prezzo di emissione inferiore al valore nominale di 100.
All'atto del pagamento delle cedole, l'importo viene tassato del 6,50 per cento, se il titolo é stato emesso tra il 21 settembre 1986 e il 31 agosto 1987, del 12,5 per cento se l'emissione é avvenuta successivamente a quest'ultima data. Le cedole dei BTP emessi prima del 21.9.86 sono esenti da tassazione.
Ricordiamo che chi possiede il titolo il giorno della scadenza dovrà pagare il 12,50 per cento sulla differenza tra il prezzo pagato all'origine e il valore rimborsato pari a 100.
BUBABILLS:
Sono i "BOT" tedeschi. Dal luglio 1996 anche in Germania vengono emessi titoli del debito pubblico di breve periodo. Fino a quella data il titolo di Stato tedesco di minor durata era quinquennale.
BUND:
In Germania, sono i titoli di Stato a medio-lungo termine emessi dal governo federale.
C
CAB:
Codice di Avviamento Bancario. Codice identificativo, insieme al codice Azienda e al numero di conto, del preciso "indirizzo bancario" di un correntista. La posizione individuata dai tre codici é una ed una sola e va indicata in ogni ordine di bonifico per evitare disguidi ed accelerare le operazioni di addebito (dell'ordinante) e di accredito del beneficiario. Il Codice Azienda (Vedi) e il Codice di Avviamento Bancario sono riportati nella parte bassa di ogni assegno, in codici magnetici. E' importante esserne a conoscenza: é indispensabile indicarlo sugli ordini di bonifico (Vedi). Gli addetti allo sportello possono, in caso di dubbio, fornirci i dati precisi.
CAMBIALE:
Anche "pagher•". Titolo di credito con il quale il debitore promette senza condizioni di pagare una certa
somma, ad una certa data, al beneficiario. (Vedi anche "Scadenza", "Salvo buon fine").
- tratta:
Titolo di credito con il quale l'emittente (traente) ordina ad altra persona (trassato) di pagare, ad una certa data ed in un dato luogo, una certa somma.
Se il trassato "accetta" l'obbligazione, la tratta viene detta "accettata"
- a vista:
Cambiale senza scadenza indicata. Va pagata all'atto della presentazione.
- domiciliata:
Con l'indicazione del luogo (in genere una banca) dove é pagabile.
- senza spese:
Cambiale messa all'incasso e non protestabile. Il beneficiario ha apposto la girata accompagnata dalla clausola "senza spese" per un riguardo nei confronti del debitore. Detta clausola vincola la banca a non
protestare il titolo.
CAPACITA' DI RIMBORSO:
E' la valutazione effettuata dalla banca nei confronti di chi ha richiesto un prestito personale o un mutuo.
In genere, se la rata da pagare periodicamente supera il 30 per cento del reddito documentato dal cliente, la banca tende a non finanziare o a richiedere ulteriori garanzie e/o l'inserimento di garanti.
CAPIENTE:
E' cos definito un conto corrente bancario se il saldo disponibile é tale da permettere l'addebito di un
assegno, di un bonifico da eseguire, di una commissione ad percepire, senza causare sconfinamento (Vedi).
CAPITALE:
In generale, é l'insieme delle risorse (pecuniarie, immobiliari, mobiliari, immateriali) a disposizione di
una persona o un'impresa.
- finanziario:
Per le società quotate in borsa, coincide con il valore di mercato delle azioni in cui é frazionato il capitale sociale (capitalizzazione di borsa).
Nell'accezione più ampia, indica il gruppo di controllo di una impresa o di un gruppo.
- di rischio:
Somma di denaro conferita ad una azienda, sotto forma di investimento, per il raggiungimento degli obbiettivi d'impresa. In genere si realizza attraverso l'acquisto di azioni di una società. Viene di norma contrapposto agli investimenti in Titoli di Stato, obbligazionari, postali non soggetti al rischio d'impresa propriamente detto.
CAPITAL GAIN:
Guadagno sul capitale. Utili derivanti da compravendita speculativa di un titolo mobiliare. Possono essere
soggetti a tassazione (tassa sul capital gain).
CAPITALIZZAZIONE:
Calcolo degli interessi (per un periodo definito) e loro consolidamento con il capitale iniziale. Nel successivo periodo costituiranno la nuova base per l'ulteriore calcolo.
Oggi, ad esempio, le somme depositate in un conto corrente sono remunerate attraverso una capitalizzazione annuale degli interessi, calcolata al 31 dicembre: dal 1° gennaio dell'anno successivo il capitale depositato sarà costituito dalla somma originaria più gli interessi maturati al 31 dicembre. I prestiti bancari, invece, sono soggetti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (Vedi Clausole vessatorie).
- di borsa:
Per una società quotata, é il valore risultante moltiplicando il prezzo di mercato di un'azione per il numero di azioni in cui é frazionato il capitale sociale della società.
Per una particolare Borsa valori, é la somma delle capitalizzazioni delle varie società in essa quotate.
La Borsa di Milano, la cui capitalizzazione si aggira attorno ai 300.000 miliardi di lire, é in particolare dominata da pochi grandi gruppi. La Commissione Europea fa sapere che mentre nella Borsa di Londra le prime dieci società capitalizzano il 23 per cento del totale, e in quella di Parigi il 25 per cento, nella Borsa di Milano le prime dieci società aggregano il 50 per cento dell'intera capitalizzazione.
CARNET DI ASSEGNI:
Vedi "Blocchetto di assegni".
CARTA COMMERCIALE:
L'insieme delle cambiali, delle tratte, delle accettazioni bancarie (Vedi) emesse da un'impresa e commerciabili sui mercati finanziari, o scontabili in banca (Vedi sconto).
C A R T A D I C R E D I T O
E' un documento intrasferibile per mezzo del quale il titolare può acquistare beni o fruire di servizi presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente della carta stessa, che s'impegna al relativo pagamento.
Possono essere "bancarie" se emesse e gestite da banche (Esempio,. CartaSi); oppure carte T & E: "Tourism and Entertainment" (ossia Turismo e Tempo libero), se facenti capo a organizzazioni specializzate ma non bancarie (American Express, Diner's).
Il cliente, titolare della carta (ma non proprietario), ha il diritto di ottenere dagli esercizi
convenzionati, le merci e i servizi richiesti con la sola sottoscrizione dell'ordine di pagamento (la firma deve essere conforme a quella apposta in calce alla richiesta di rilascio della carta e sulla carta stessa, al momento della ricezione) e l'indicazione del numero della carta.
Con periodicità mensile, sarà spedito al titolare (all'indirizzo dal medesimo comunicato) un estratto conto delle operazioni registrate.
La carta di credito può essere utilizzata per prelevare contante in banca o agli sportelli automatici. In quest'ultimo caso il titolare deve far uso di un "Codice Personale Segreto", che verrà consegnato presso lo
sportello della banca, oppure spedito direttamente dall'emittente in un plico sigillato.
La carta di credito ha normalmente validità annuale e viene di solito rinnovata automaticamente alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Se non é intenzione del titolare rinnovare la carta per l'anno successivo, egli dovrà fare apposita richiesta scritta entro circa due mesi dalla fine dell'anno in corso.
Con alcune carte di credito c'é la possibilità di rateizzare sull'estratto conto l'addebito di determinate spese concordate con la banca: gli interessi sono alti.
Nel 1995 erano in circolazione in Italia 6.691.000 carte di credito, utilizzate in 92.700 operazioni per
un totale di oltre 17.500 miliardi di lire.
REQUISITI E COSTI DELLA CARTA DI CREDITO
Uno dei requisiti richiesti per l'acquisto di una carta di credito é la capacità di reddito del titolare.
Occorre precisare che le carte T&E sono alla portata di chi ha redditi alti, mentre quelle bancarie sono in
generale più accessibili (CartaS é l'unica a non richiedere un reddito minimo a chi vuole sottoscriverla).
Un altro aspetto da tenere in considerazione é il tetto massimo di spesa mensile consentito al titolare. Anche qui esiste una distinzione tra le varie carte (per le carte T&E non esistono limiti di spesa).
Si tenga presente che l'addebito sul conto corrente di regolamento avverrà in unica soluzione, accorpando le spese mensili e di invio dell'estratto. Ci• vuol dire che le spese effettuate nel mese movimenteranno per dodici volte l'anno il nostro conto bancario.
SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA DI CREDITO
Il titolare, non essendo proprietario della carta, é obbligato nei confronti dell'emittente alla custodia e
al buon uso della stessa, pertanto egli é responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'abuso della carta da parte di terzi.
In caso di furto o smarrimento la prima cosa da fare é telefonare alla società emittente per sporgere denuncia e appena possibile far seguire una raccomandata. Bisogna spedire al più presto anche una copia della denuncia presentata ai carabinieri o alla polizia (per la CartaS ad esempio l'invio deve esser fatto entro le 48 ore successive alla conoscenza dello smarrimento o del furto).
E' possibile utilizzare un numero verde che funziona 24 ore su 24 per poter comunicare lo smarrimento o il furto della carta. Di questo numero é bene informarsi all'atto della firma del contratto, chiarendo con precisione le modalità da seguire in caso di furto o smarrimento; di solito all'estero il numero telefonico di
riferimento non é lo stesso, ma varia da Paese a Paese: é bene dunque informarsi prima di partire.
Attenzione: se la carta di credito é abilitata alla funzione di Bancomat, analoga segnalazione dovrà essere effettuata telefonando allo specifico servizio Bancomat: NUMERO VERDE 1678- 22056.
ACCORTEZZE nell'uso della Carta di credito:
1) Appena in possesso della Carta, fare una fotocopia.
Avremo certezza del numero di serie e della scadenza (dati da indicare nella eventuale denuncia di smarrimento o furto). Sul foglio potremo altresì annotare tutte le informazioni che si ritiene indispensabile avere a portata di mano.
2) Conservare le copie delle contabili, rilasciate dagli esercizi commerciali in occasione di nostri acquisti, e confrontarle con i dati forniti in estratto conto dalla società emittente la carta. Confrontare il saldo riportato con il valore addebitato sul conto corrente di regolamento.
3) Annessi alla carta di credito vengono offerti gratuitamente molti servizi assicurativi: é bene informarsi analiticamente delle caratteristiche circa le coperture alle quali si ha diritto e delle formalità da seguire in concreto.
CARTELLO BANCARIO:
Vedi "Accordo interbancario".
CASH:
Denaro contante o mezzo di pagamento immediatamente liquidabile e trasformabile in denaro contante.
CASSA:
Nell'ambito di uno sportello bancario, il luogo, dotato di denaro contante in cui si perfezionano i versamenti e/o i pagamenti. Un tempo nettamente isolata dagli altri uffici, la cassa attuale effettua anche altre operazioni bancarie ed é tenuta da impiegati-cassieri.
- Sportello automatico prelievi:
Serve all'erogazione di contante. Non più in uso gli sportelli attivati da assegni con codici a fori (cash dispenser), oggi sono resi operativi dal Bancomat o da una carta di credito abilitata all'operazione di prelievo. E' costituito da una tastiera esterna a disposizione del cliente, da una cassaforte interna per la conservazione del contante, da un congegno in grado di contare le banconote, da un registratore per la traduzione sul supporto cartaceo degli estremi dell'operazione effettuata. Vedi "ATM" e "Bancomat".
- Cassa continua versamenti:
Attrezzatura in grado di accogliere piccoli contenitori (in gergo "bossoli") forniti dalla banca e in cui il cliente può immette i valori da versare, accompagnati dalla distinta di versamento. Detti contenitori verranno inseriti, anche al di fuori dell'orario d'apertura della banca, in uno sportello esterno della cassa continua, apribile da una chiave fornita al titolare dall'istituto. Una cassaforte collegata al cassetto immagazzinerà il bossolo. Il giorno successivo l'addetto al servizio verificherà la coincidenza tra la distinta di versamento e i valori rinvenuti nel contenitore, accrediterà ilo relativo conto e fornirà la quietanza al cliente.
CASSETTA DI SICUREZZA:
Cassetta metallica di varie dimensioni collocata in locali corazzati della banca, in cui il cliente può conservare valori o altre cose di suo gradimento. Le dimensioni vanno da quelle di una valigetta "24 ore" a quelle di una valigia.
Il sistema di sicurezza impone l'uso contemporaneo di due chiavi, una detenuta dal cliente, l'altra dalla banca. La chiave affidata al cliente non ha duplicati:
in caso di smarrimento, per l'apertura della cassetta di sicurezza é necessaria l'opera di un fabbro.
CASSETTA POSTALE:
Le agenzie bancarie di maggiori dimensioni sono dotate di cassette postali, affittabili alla clientela. In esse la banca deposita tutta la corrispondenza indirizzata al titolare, evitando cos la materiale spedizione per posta.
CASSETTISTA:
Investitore con intenti non speculativi ma con l'obbiettivo di tenere i titoli oggetto dell'investimento (conservati in genere in una cassetta di sicurezza, in un deposito amministrato, o personalmente in casa) per un tempo più o meno lungo, non essendo interessato al loro andamento di breve periodo.
Da una analisi storica dell'andamento della Borsa di Milano degli ultimi 20/25 anni, dobbiamo rilevare perchè il cassettista irriducibile non avrebbe fatto un buon affare a tenere i titoli ad oltranza.
CASTELLETTO:
Affidamento di un cliente, al di fuori dello scoperto di conto, costituito dalla possibilità di scontare effetti, fatture ecc. Il castelletto ha un importo definito: il cliente può attingere ad esso attraverso la presentazione di carta commerciale da scontare: allo scadere di questa, il relativo valore ricostituirà la possibilità di attingere nuovamente presentando nuova carta commerciale.
CAUZIONE:
Deposito di una somma di denaro quale garanzia contro un eventuale inadempimento contrattuale.
CAVEAU:
Ambiente di massima sicurezza, corazzato e blindato, in genere sotterraneo, in cui la banca custodisce denaro contante, titoli, cassette di sicurezza, depositi chiusi affidati dalla clientela.
CCT
Certificati di Credito del Tesoro.
Titoli di Stato a medio/lungo termine (massimo decennali). Anch'essi ( come i Bot e i BTP) servono, oggi in Italia, a pagare le spese correnti dello Stato.
A differenza dei BTP, sono titoli a tasso variabile. Per l'indicizzazione delle cedole, viene considerata la media dei rendimenti dei Bot annuali emessi nell'ottavo e nono mese antecedenti al giorno di godimento della cedola. Ad esempio, per la cedola scadente il 1° ottobre, si calcolerà la media dei rendimenti dei Bot emessi nel gennaio e nel febbraio dello stesso anno.
Per la tassazione ed il rimborso valgono gli stessi dati indicati per i BTP (Vedi).
ŠCEDENTE:
Chi decide di effettuare una cessione. In genere, chi cede (gira) un effetto, un assegno ecc.
CEDOLA:
Tagliando allegato al "mantello" o "manto" (Vedi) di un titolo azionario, obbligazionario o di Stato. Permette di incassare dividendi (se annessa ad azione) o gli interessi maturati (se di obbligazioni o di Titoli di Stato a medio/lungo termine).
Per titoli a tasso di rendimento fisso, la cedola, oltre alla data di scadenza o di godimento (Vedi), ha stampigliato anche il valore di cambio.
Staccata dal mantello alla data definita, può essere presentata in banca per l'incasso. Non é più rimborsa
bile se presentata oltre i cinque anni dalla data di pagamento. (Vedi "Stacco cedole").
CEDOLINO:
Indica il foglio che definisce l'entità dello stipendio di un lavoratore dipendente; riporta le varie voci e le relative quantificazioni pecuniarie.
E' richiesto dalla banca al cliente che intende accedere ad un prestito personale (Vedi), al fine di poterne valutare la capacità di rimborso (Vedi).
CEDUTO:
Titolo di cui il legittimo proprietario si spossessa per effettuare un pagamento o per affidarlo alla banca perché ne curi l'incasso.
CENTRALE DEI RISCHI:
Fu istituita dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - Vedi). E' operativa presso
la Banca d'Italia. Ha lo scopo di rilevare i nominativi (persone fisiche o giuridiche) affidati dal sistema bancario nazionale. Le informazioni sul numero e sulla entità degli affidamenti in capo ad un nominativo, e le eventuali situazioni di contenzioso e di insolvenza, sono a disposizione delle aziende di credito perché possano valutarne adeguatamente il livello di rischio e quindi il grado di affidabilità. Effettua rilevazioni sui tassi attivi e passivi praticati dal sistema bancario.
C E R T I F I C A T I D I D E P O S I T O:
Sono titoli di credito che rappresentano una particolare forma di deposito (Vedi) con un tasso di interesse (fisso o variabile) predefinito; vincolati nel tempo, non possono essere rimborsati prima della loro scadenza. Gli interessi sui Certificati di deposito di qualsiasi durata sono soggetti alla tassazione del 27 per
cento. (Vedi "Tassazione")
Š Il costo materiale di ogni certificato
emesso, varia da
Alcune banche prevedono il taglio minimo di 1 milione di lire, ma la maggior parte fissa in 5 milioni o multipli (10-15-20-50-100 milioni) la somma minima accettata per investire in Certificati di deposito.
La maggior parte dei C.D. sono al portatore, ma a richiesta, possono essere intestati a persone o a società.
Alla scadenza, occorre recarsi in banca per chiederne il rimborso o farli rinnovare, poiché le norme bancarie escludono rinnovi automatici ed i C.D. scaduti non producono più interessi.
In caso di smarrimento o di furto, bisogna comunque effettuare la denuncia e, a seconda che si tratti di C.D. nominativi o al portatore, iniziare la procedura di ammortamento.
Il credito risultante dal certificato non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso l'azienda di credito emittente.
ACCORTEZZE E CONSIGLI sui Certificati di deposito:
1) Definire importo e durata del vincolo (che, ricordiamo, é tassativo) in funzione delle nostre finanze
2) Rimarcare il giorno preciso di scadenza per poter, eventualmente, reinvestire la somma senza indugio.
3) E' opportuno fotocopiare il certificato e conservare la copia per poter avere in ogni momento i dati fondamentali.
4) Si ricordi che per investire in Certificati di deposito non é necessario essere titolari di conto corrente.
CERVED:
Società che, per via informatica, fornisce al sistema bancario informazioni, in particolare per quanto riguarda i nominativi protestati, dei quali elenca tipo ed entità dei protesti subiti. (Vedi "Protesto")
CESSIONE DI CREDITO:
Atto scritto con il quale il cedente fa subentrare un terzo (cessionario) nella sua posizione di creditore,
con l'assenso o meno del debitore. Se il cedente garantisce il pagamento anche in caso di insolvenza del debitore, si ha cessione di credito "pro solvendo". Se non fornisce tale garanzia, la cessione é "pro soluto".
(Vedi "Factoring")
C H I U S U R A:
L'insieme delle procedure necessarie alla conclusione
di una operazione o di un rapporto contrattuale.
CHIUSURA DI UN CONTO CORRENTE
ŠE' l'ordine impartito (per iscritto!) da un correntista alla banca perché questa proceda ai calcoli necessari
alla definizione del saldo finale (che verrà riconosciuto al cliente), per poter estinguere definitivamente il rapporto.
A credito del titolare verranno calcolati gli interessi ( al netto del 30 per cento di imposta) in funzione delle giacenze attive presentate dal conto.
A debito la banca calcolerà: gli eventuali interessi passivi (che la banca chiama "attivi") se il conto é andato "in rosso" (cioé, se si sono usati soldi della banca); la spese di chiusura; le spese per il numero di operazioni effettuate dall'inizio dell'anno; le spese per l'invio dell'estratto conto; eventuali bolli da percepire per conto dello Stato.
Lo sbilancio di queste due operazioni (accredito-addebito delle competenze) sommato (o, se negativo, sottratto) al saldo presentato dal conto, verrà riconosciuto al cliente.
Attenzione: se alla fine del calcolo delle competenze il conto presenta un saldo passivo (sotto lo "zero"),
la banca non procederà alla chiusura del conto. E' pertanto compito del cliente predisporre sufficienti fondi sul conto prima di chiederne la chiusura. E' buona regola accertarsi (dopo un paio di mesi) della effettiva estinzione del rapporto.
Si ricorda che un conto non utilizzato per anni, ma non chiuso, matura costantemente spese. Dal momento in cui il suo saldo risulterà passivo, tali spese verranno capitalizzate trimestralmente e il conto verrà sottoposto alla commissione di massimo scoperto.
Se la banca non procede a rendere infruttifero il conto, bloccandone l'operatività, dopo qualche anno ci sentiremo chiedere cifre da capogiro per sanare la nostra posizione debitoria.
All'ordine di chiusura vanno allegati gli assegni non utilizzati.
Se il conto é cointestato a firme congiunte, l'ordine va firmato da tutti gli intestatari.
CHIUSURA DI UN LIBRETTO DI RISPARMIO
Il depositante che vuole estinguere il proprio libretto deve presentarsi agli sportelli della banca emittente e richiedere la chiusura.
In funzione delle procedure interne, ormai automatizzate per la quasi totalità degli istituti di credito, l'impiegato procederà alla chiusura della posizione operando in tempo reale al terminale; automaticamente il saldo verrà aggiornato, capitalizzati gli interessi, addebitate le spese. Il saldo finale verrà prelevato e consegnato al cliente al quale verrà fatto firmare il libretto che sarà poi trattenuto e conservato negli archivi della banca. Nel caso in cui le procedure interne non prevedano l'operatività in tempo reale, la chiusura del libretto non verrà effettuata contestualmente all'ordine di estinzione e il depositante dovrà attendere i giorni necessari per il calcolo degli interessi e delle spese. Verrà pertanto invitato a ritornare dopo qualche tempo per la riscossione del capitale finale.
In questo secondo caso é opportuno prelevare, prima di inoltrare l'ordine di estinzione, la quasi totalità del
saldo presentato dal titolo, lasciando la somma strettamente necessaria per permettere le successive operazioni di chiusura (accredito degli interessi e addebito delle spese).
Ma per estinguere un libretto di deposito non é obbligatorio rivolgersi allo sportello bancario presso cui
fu acceso. E' possibile, infatti, consegnare il titolo presso qualsiasi altra banca, con la quale si intrattengono rapporti , dando ad essa l'ordine di curare l'estinzione del libretto.
Tecnicamente l'operazione si definisce come " messa all'incasso". Dopo averlo fatto firmare al titolare, la
seconda banca invierà il titolo allo sportello presso cui é radicato, comunicando l'ordine di chiusura ed indicando la destinazione finale della somma risultante ( di norma l'accredito di un conto del cliente o la messa a disposizione dell'importo presso i suoi sportelli).
La banca trattaria, ricevuto il titolo, procederà ai controlli necessari (verifica della firma ecc.), ai calcoli di chiusura (aggiornamento, interessi e spese) e alla destinazione della somma risultante (al netto delle commissioni relative all'operazione di incasso ), come da indicazioni ricevute.
Oltre alle commissioni, l'operazione costerà anche in termini di giorni di valuta a vantaggio di entrambe le banche: rispetto alla estinzione curata personalmente, la messa all'incasso di un libretto può risultare più comoda, ma é certamente più onerosa.
CICR: COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL
RISPARMIO
Istituito nel 1947 é organo politico presieduto dal Ministro del Tesoro e al quale partecipano i Ministri di: Lavori pubblici, Coordinamento delle risorse agricole, Industria e commercio, Commercio Estero, Bilancio, Programmazione Economica, Finanze, Politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
E' il massimo organo deliberante e di controllo in merito alla tutela del risparmio, all'esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
I compiti principali del CICR possono essere cos sintetizzati:
*- Controlla quanto adottato dalla Banca d'Italia per l'attuazione delle direttive emanate.
*- Approva gli statuti degli istituti di credito.
*- Delibera la chiusura di sedi e filiali.
*- Disciplina l'emissione degli assegni circolari.
*- Stabilisce quali forme di impiego devono avere la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.
*- In funzione dell'andamento dell'economia nazionale, emana i provvedimenti idonei ad indirizzare gli investimenti verso determinati settori produttivi.
CIRCOLARE: Vedi "Assegno Circolare".
CIRCOLAZIONE MONETARIA:
Insieme dei mezzi di pagamento, calcolato ad una certa data, comprensivo delle banconote in circolazione e degli assegni emessi dal sistema creditizio.
CLASSAMENTO:
Operazione pianificata da una banca per la vendita capillare alla propria clientela di un titolo ritenuto conveniente. Se il collocamento ha successo, il titolo si definisce "classato".
CLAUSOLE VESSATORIE:
Impegni contrattuali di particolare onerosità inseriti dalla controparte più "forte" a carico della parte "debole". La legge 52/96 al Capo III, art. n. 25, elenca venti casi di clausole dalla conclamata vessatorietà che devono essere tolte dai contratti. Per le aziende che offrono servizi del credito e finanziari sono riportate delle eccezioni. Le associazioni che rappresentano utenti e consumatori possono costituirsi in giudizio e procedere con azioni inibitorie nei confronti di quanti continuano ad imporre contratti non depurati da dette clausole.
CLIENTE:
Persona fisica o giuridica che entra in rapporto con
una banca per utilizzarne i servizi offerti (conto corrente, custodia titoli, cassette di sicurezza, ecc.),
attraverso la sottoscrizione del relativo contratto.
CODICE ABI:
Classificazione delle aziende bancarie operata dall'ABI (Vedi) allo scopo di assegnare un numero identificativo all'istituto ed ai suoi sportelli. Il codice va ad individuare inequivocabilmente l'indirizzo bancario di un correntista. Negli ordini di bonifico, quello del beneficiario é tassativamente richiesto.
Occorre informarsi e memorizzare il proprio.
CODICE UIC:
E' un codice individuativo dei Titoli di Stato, fornito dall'Ufficio Italiano dei Cambi (Vedi "UIC") ad ogni
nuova emissione. In precedenza era indicato dall'Associazione bancaria italiana.
COINTESTAZIONE:
Nei contratti bancari, quando il servizio oggetto del contratto é utilizzabile da più persone congiuntamente o disgiuntamente.
Ad esempio, il contratto di conto corrente può essere sottoscritto da più persone che risulteranno i titolari del conto. Gli interessati possono decidere se operare tutti insieme (a firme congiunte) o ciascuno per suo conto (firme disgiunte). Nel primo caso, ogni operazione, ogni ordine conferito alla banca deve riportare la
firma di tutti gli intestatari, dall'emissione di un assegno all'ordine di bonifico con addebito sul conto.
Né la banca potrà accettare ordini non firmati da tutti. Nel secondo (firme disgiunte), ciascuno ha la libertà di operare senza coinvolgere gli altri intestatari, perfino azzerare il conto e chiuderlo. In entrambi i casi, la banca pretenderà che tutti sottoscrivano la clausola contrattuale relativa ai relativi poteri di firma.
COLLOCAMENTO:
Vendita di titoli azionari o lancio di un prestito obbligazionario operata dall'azienda interessata attraverso l'affidamento, ad uno o più mediatori (in genere banche e/o Sim), della raccolta delle sottoscrizioni presso il pubblico dei risparmiatori.
Per questa operazione di intermediazione é riconosciuta una provvigione a chi é incaricato del collocamento.
COMMISSIONE:
Nella accezione bancaria ha perso il significato di "incarico" per acquisire quello di "compenso" a fronte dell'esecuzione di un ordine (compravendita di titoli, incasso di un effetto, pagamento di un assegno, ecc.). Ogni servizio effettuato per nostro conto dalla banca é titolo oneroso ed é soggetto a spese (in genere predefinite) e a commissioni (in genere sotto forma di percentuale di un valore individuabile). In casi particolari, se il valore delle commissione non raggiunge certi livelli, la banca può decidere di imporre un valore minimo, al di sotto del quale la commissione non può scendere.
La legge 154/92 (Vedi), assorbita dal Testo Unico in materia creditizia (Vedi), impone la pubblicizzazione delle caratteristiche, anche di costo, di tutti i servizi bancari. Pertanto, i valori di tutte le commissioni imposte da una banca per l'esecuzione degli ordini ricevuti dalla clientela devono essere riportati sugli avvisi sintetici (Vedi), affissi in locali aperti al pubblico, e sui fogli analitici (Vedi), per singolo servizio, consultabili dalla clientela.
C O M P E T E N Z E:
Corrispettivo spettante alla banca per un ordine eseguito, o per un servizio reso. Ad esempio, competenze di fine anno per la tenuta del conto corrente.
CALCOLO DELLE COMPETENZE DI FINE ANNO
PER UN CONTO CORRENTE
Supponiamo:
- che il tasso d'interesse attivo concordato tra il cliente e la banca sia del 4 % e che tale aliquota rimanga costante per tutto l'anno;
- che il tasso d'interesse passivo per il cliente (da pagare alla banca quando il conto si presenta in rosso) sia del 18 %;
- che la commissione di massimo scoperto (da calcolare sul maggiore saldo negativo) sia dello 0,25 %;
- che le spese di amministrazione o di chiusura siano L. 40.000;
- che il costo di ogni singola operazione sia di L. 2.500 e che il numero delle operazioni in un anno sia 40;
- che la ritenuta fiscale sia il 30 % dell'imponibile (interessi creditori).
Supponiamo infine che il conto sia andato in rosso (a
debito) soltanto nell'ultimo trimestre.
* Interessi creditori:
Per calcolare l'importo lordo degli interessi attivi occorre quindi moltiplicare il totale dei numeri creditori per il tasso attivo (4 %) e dividere per l'anno civile (365 giorni).
La ritenuta fiscale si ottiene moltiplicando l'aliquota del 30 % (30 : 100) al totale lordo degli interessi
attivi (imponibile).
Il totale netto degli interessi attivi si ricava dalla sottrazione tra l'importo lordo e la ritenuta fiscale.
24.458.483 x 4 : 365 = L. 268.038 Tot. lordo
(num. creditori) x(tasso cr.):(anno civ.)=(Interessi creditori)
L. 268.038 x 30 : 100 = L. 80.411 Ritenuta fiscale
L. 268.038 - 80.411 = L. 187.627 Totale netto
* Interessi debitori:
Gli interessi a debito si calcolano moltiplicando i numeri debitori per il tasso passivo (18 %) e dividendo per l'anno civile (365 giorni).
315.432 x 18 : 365 = L. 15.555
(numeri debitori)x(tasso):(anno civ.) = (Interessi debitori)
* Commissione di massimo scoperto (Vedi):
La commissione di massimo scoperto si calcola applicando l'aliquota dello 0,25 % (0,25 : 100) sul saldo negativo di maggiore importo raggiunto nel trimestre.
L. 1.973.078 x 0,25 : 100 = L. 4.933
(max saldo debitore)x(aliquota comm. m.s.)=
* Spese annue di amministrazione o di chiusura:
Abbiamo supposto che siano pari a Lit. 40.000 .
* Spese per le operazioni effettuate:
Supponendo che la commissione unitaria sia di
L. 2.500 e che il numero annuo di
operazioni sia
COMPRAVENDITA:
Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene, o di un altro diritto, dal venditore all'acquirente, dietro pagamento di un prezzo.
COMPROMESSO:
Atto con il quale due parti si promettono vicendevolmente di perfezionare un contratto di compravendita di cui definiscono l'oggetto, le modalità di pagamento, e la eventuale penalità in caso di promessa non rispettata. E' un atto richiesto dalle banche, oltre ad altra documentazione, a coloro che fanno domanda di mutuo per l'acquisto di un immobile.
COMPROPRIETA':
Diritto di proprietà sullo stesso bene condiviso tra più soggetti (vedi voce Multiproprietà);
COMUNICAZIONE:
- aziendale:
Strumenti di marketing coi quali un'azienda si presenta sul mercato;
- periodica di notizie:
Rapporti che le società quotate sono obbligate a comunicare periodicamente alla Consob (Vedi);
CONCENTRAZIONE:
Unione tra più imprese, contigue in termini settoriali, di mercato o produttivi, che si fondono tra loro per razionalizzare la produttività ed abbattere i costi di produzione;
CONCESSIONE:
Atto con il quale la pubblica amministrazione concede la gestione e l'amministrazione di beni e/o servizi di pubblica utilità. L'istituto della concessione viene utilizzato per impedire l'accesso al settore mercantile e la libera concorrenza tra le imprese;
CONCESSIONARIO:
Intermediario che acquista prodotti da una ditta rivendendoli in proprio. Nella pubblicità é colui che gestisce la vendita di spazi pubblicitari per conto dell'impresa editrice;
CONCILIAZIONE:
E' un processo tramite il quale le parti in lite sono chiamate a presentarsi ad una terza parte e da questa invitate a rivedere le rispettive posizioni per cercare di risolvere la controversia (vedi voce arbitrato);
CONCORDATO PREVENTIVO :
Procedura complessa che porta ad evitare il fallimento di un'attività imprenditoriale soddisfacendo il pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti non garantiti. Tale proposta di concordato deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei creditori rappresentanti i due terzi dei crediti complessivi. Se viene approvato il piano del concordato preventivo, la parte conserva l'amministrazione dei beni sotto la vigilanza del tribunale.
CONCORRENZA:
Caratteristica fondamentale di un mercato libero, basato sulla libera competizione di chi concorre all'offerta dei beni e dei servizi, e quindi sulla impossibilità di costituire cartelli ed accordi per concordare politiche aziendali e prezzi finali a danno della domanda.
CONCUSSIONE:
E' uno dei reati più famosi, dopo quello di corruzione, entrato nel gergo comune dopo lo scandalo di "tangentopoli". E' commesso dal pubblico ufficiale che, approfittando della sua posizione e delle sue funzioni, costringe qualcuno ad una "dazione" indebita o di denaro o di altri beni;
CONDIZIONI:
Termine contrattuale, nel rapporto banca-utente, con il quale normalmente vengono indicate le caratteristiche pecuniarie e di tasso relative al costo o alla remunerazione dei servizi offerti ed usati. Ad esempio, le condizioni a cui é regolato il conto corrente quantificano: il tasso di remunerazione dei depositi o quello da pagare per i prestiti; la spesa unitaria per
operazione; il costo per l'invio dell'estratto conto; la commissione di massimo scoperto ecc.
CONGUAGLIO:
Operazione contabile al fine di pervenire ad un risultato finale unico (positivo o negativo) operando una somma algebrica tra crediti e debiti, oppure tra entrate ed uscite, tra somme da pagare e da introitare ecc.
CONSOB:
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via Isonzo, 19/D - 00198 Roma).
Fu istituita con la legge n° 216 del 7 giugno 1974.
E' un ente pubblico (dal giugno 1985) di controllo sui mercati mobiliari. Determina i requisiti per l'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa; li sospende o li revoca se necessario, per tutelare il pubblico risparmio. Vigila sul funzionamento della Borsa valori,accentrando per le società quotate oltre ai bilanci annuali anche le relazioni semestrali (prospetti contabili e considerazioni di commento). Pone in essere verifiche, accertamenti, indagini sulle banche, sulle Sim e sui promotori finanziari, quindi sulle persone fisiche e giuridiche operanti nel mercato mobiliare. Vigila perché il mercato abbia sempre una adeguata informazione sulle società quotate. Rilascia il "nulla osta" per la diffusione dei prospetti informativi circa le offerte al pubblico di valori mobiliari, e dei documenti riguardanti le Offerte pubbliche di acquisto (Vedi) delle azioni di società quotate. Approva gli incarichi di revisione e certificazione di bilancio conferiti dalle società quotate.
Concede o revoca l'autorizzazione ad operare alle SIM (Vedi) e ai Promotori Finanziari (Vedi). Per Sim e Promotori, in concorso con la Banca d'Italia, ha emanato norme organizzative, procedurali, di funzionamento, comportamentali e di gestione dei reclami. Per entrambi detiene un albo nazionale.
Segnala alle Autorità fatti passibili di assumere rilevanza penale in materia di insider trading (Vedi) e di aggiotaggio (Vedi). Se i fatti segnalati da risparmiatori e dalle associazioni rappresentative sono sufficientemente circostanziati, la Commissione svolge le indagini necessarie e comunica i risultati degli accertamenti.
La Consob rende pubblica la propria attività con la "Relazione annuale" (al 31 marzo) trasmessa al Ministro del Tesoro; con un "Bollettino mensile"; con la newsletter "Consob informa" a cadenza settimanale. Pubblica inoltre contributi specifici sui "Quaderni di Finanza" e sui "Quaderni Giuridici".
Dal 1° aprile 1996, le succitate pubblicazioni sono disponibili anche per via informatica (CONSOBTEL).
L'organico della Consob non può superare le 475 unità: 350 di ruolo e 125 con contratto a tempo determinato.
CONSOLIDAMENTO:
- della quotazione di borsa:
Andamento del valore di mercato di un titolo tendente a stabilizzarsi attorno ad un certo valore raggiunto.
- del Debito Pubblico (Vedi):
Decisione autoritaria di un governo con la quale si impone l'allungamento dei termini di scadenza e, quindi, di rimborso dei titoli che costituiscono il debito pubblico di un Paese, per evitare che vendite e liquidazioni generalizzate ( e i conseguenti mancati rinnovi) mettano in crisi le finanze statali.
CONTABILE:
Documento cartaceo, compilato dalla banca, attestante gli estremi di una operazione effettuata o d'iniziativa dell'azienda o su preciso ordine del cliente. In essa sono riportate tutte le caratteristiche dell'operazione: data di esecuzione, conto corrente coinvolto, tipo di movimento (accredito o addebito), importo totale della transazione e specifica per il suo raggiungimento (prezzi, commissioni, spese ecc.), giorno di valuta, oggetto della transazione (titoli ecc.), eventuali annotazioni ecc. Le contabili certificano una operazione intervenuta sul conto corrente e, movimentando l'estratto conto, devono trovare riscontro su di esso.
CONTABILITA':
Rilevazione, analisi e descrizione, secondo certi criteri e schemi (anche di legge) dell'aspetto quantitativo (economico e finanziario) dei fatti riguardanti la vita produttiva e commerciale di un'azienda.
- generale:
Fotografa il rapporto economico e finanziario di un'azienda con il mondo esterno;
- analitica:
Fotografa il rapporto economico e finanziario tra specifici fenomeni interni all'azienda;
CONTABILIZZAZIONE:
Classificazione di una entrata o di una uscita nella adeguata voce di bilancio.
CONTANTE:
Insieme delle monete metalliche e delle banconote legalmente in circolazione per la regolazione dei credi
ti/debiti tra persone fisiche e/o giuridiche.
CONTEGGIO:
Serie di calcoli per poter pervenire ad un risultato finale in grado di quantificare una voce di bilancio, una transazione, una posizione creditoria/debitoria. Ad esempio: effettuare il conteggio del capitale residuo di un mutuo che si intende rimborsare prima della scadenza contrattuale; effettuare il conteggio delle competenze spettanti alla banca per l'estinzione del conto corrente (interessi meno spese), ecc.
CONTENZIOSO:
Procedimento, in genere gestito dall'ufficio legale di una banca, per dirimere una controversia intervenuta
con un utente in merito alla interpretazione di una norma contrattuale o al suo mancato rispetto.
C O N T O C O R R E N T E:
E' un contratto sottoscritto dal cliente con una banca. A seguito della sottoscrizione del contratto, la banca si impegna con il titolare di Conto corrente di corrispondenza a registrare, dopo averne permesso l'effettuazione, tutte le operazioni contabili (versamenti, prelevamenti, pagamenti ecc.), definite appunto "per corrispondenza".
Per "operazioni per corrispondenza" intendiamo tutte quelle operazioni che, al di fuori dei versamenti e dei prelevamenti per cassa, hanno ripercussioni sull'andamento contabile e, quindi, sul saldo del Conto corrente: Ordini di pagamento ( bonifici, domiciliazione di utenze ecc.), ordini di investimento o di disinvestimento in titoli ( compravendita di titoli di stato, azioni ecc.), addebiti a fronte di pagamenti tramite Carta di credito, versamenti o accrediti da terzi ( accredito di stipendi, pensioni, affitti, bonifici ecc.), ordini di giroconto, prelevamenti tramite Bancomat, addebito di spese e commissioni per l'esecuzione di ordini precedentemente inoltrati.
A conferma dell'avvenuta esecuzione dei vari ordini, la banca invierà, sempre per corrispondenza, contabili e note di accredito o di addebito, estratti conto periodici.
Per aprire il conto corrente occorre recarsi in banca presentando: un documento di riconoscimento e il
codice fiscale.
Si sottoscriveranno le norme generali che regolano il contratto di Conto corrente ( una copia deve essere consegnata al cliente) e si depositerà la firma in apposite schede. E' possibile inserire un indirizzo, diverso da quello di residenza, al quale far pervenire la corrispondenza. E' possibile contrattare le condizioni (Vedi). Informarsi sulla possibilità di accedere ad una "convenzione" (Vedi).
* Costi per la Banca:Per i depositi effettuati, la banca riconoscerà un interesse attivo per il cliente (passivo per la banca). La somma calcolata a fine anno é gravata da una ritenuta fiscale pari al 27 per cento.
* Costi per il cliente:
Per l'esecuzione degli ordini del correntista e per la gestione del conto la banca percepisce una serie di spese, di commissioni, di competenze.
- Spese annuali di tenuta conto ( o spese di chiusura (Vedi).
- Spese di invio dell'estratto conto. (Vedi)
- Spese per singola operazione. (Vedi)
- Giorni di valuta. (Vedi)
- Spesa per l'acquisto di assegni. (Vedi)
- Spese per bolli (Vedi)
Alle voci di costo appena elencate dobbiamo aggiungerne ancora due, gravosissime, ma che coinvolgono esclusivamente i conti correnti che, per motivi di accordo con la banca ( affidamento) o per "accidente", generano un saldo negativo ( conto in rosso) e quindi un utilizzo di fondi non propri, ma "prestati" dalla banca. Intendiamo parlare di interessi passivi e di commissione di massimo scoperto.
- Tasso passivo. (Vedi)
- Commissione di massimo scoperto. (Vedi)
DECESSO dell'intestatario di C/C: Vedi "Successione".
CONTO CORRENTE DI SERVIZIO
E' un conto corrente le giacenze non sono remunerate dalla banca che, dal canto suo, non percepisce commissioni per l'esecuzione degli ordini del cliente. E' molto diffuso all'estero. In Italia alcune banche propongono conti definiti di servizio ma che prevedono remunerazione e spese oltre certi livelli di utilizzo.
CONTO CORRENTE GARANTITO
E' un Conto Corrente il cui affidamento (Vedi) é garantito da titoli mobiliari depositati presso la Banca.
L'entità del fido dipenderà dal valore dei titoli meno uno "scarto" percentuale che la banca impone in funzione del tipo di titoli dati in garanzia: maggiore per le azioni, minore per i titoli di Stato.
CONTO CORRENTE GESTITO
E' un conto che collega il deposito all'investimento. Se il deposito supera una certo livello (definito dal contratto), la banca impiega il surplus investendolo i titoli, fondi ecc. Se il saldo scende al di sotto, provvederà all'operazione inversa, disinvestendo ed accreditando il controvalore, in modo da ricostituire la liquidità necessaria.
CONTO CORRENTE TRANSITORIO
E' un conto aperto dalla banca, per motivi interni e di breve durata, per permettere la sistemazione di operazioni che non giustificherebbero l'apertura di un conto ordinario (messa a disposizione di una somma, accantonamento di una somma in attesa di appurarne la collocazione definitiva, versamento di un titolo per riconoscerne il controvalore solo dopo la sua liquidazione, ecc.).
I conti transitori sono generalmente infruttiferi.
CONTO CORRENTE VALUTARIO
E' un conto corrente ordinario ma espresso ed alimentato in valuta.
Prima della liberalizzazione valutaria (1990) potevano essere detenuti solo da soggetti (italiani o stranieri) con residenti in Italia. Oggi tutti possono essere titolari di conti in valuta.
Il tasso di remunerazione é quello di mercato vigente per la specifica valuta nel paese di emissione.
CONTO CORRENTE VINCOLATO
E' un Conto Corrente il cui saldo non é liberamente disponibile per l'intestatario, ma é subordinato ad autorizzazioni, a particolari procedure, al verificarsi di certe condizioni (vincolo giudiziale, pupillare, per successione ecc.).
CONTO TITOLI:
E' un contratto col quale la banca si impegna con il cliente ad acquistare, conservare, gestire (incasso di dividendi, di cedole, ecc.) e vendere titoli mobiliari in nome e per conto del titolare ed in funzione dei suoi ordini.
CONTRAFFAZIONE:
Fabbricazione illegittima e non autorizzata di prodotti di cui non si é proprietari o concessionari, venduti o usati spacciandoli per "originali", cioé come fabbricati dal legittimo titolare del brevetto, del marchio, dei diritti d'autore ecc. In termini valutari, é la stampa di banconote o di titoli di Stato da parte di chi non é autorizzato dalla legge. In termini bancari, é la falsificazione dell'importo, del beneficiario o della firma di traenza di un assegno già stilato dal legittimo titolare e trafugato o smarrito successivamente.
CONTRATTAZIONE:
Esposizione e confronto delle reciproche posizioni operati dalle parti che devono successivamente concludere un accordo o un contratto. La contrattazione può concludersi con un accordo se le parti, a seguito di concessioni e/o convincimenti reciproci, raggiungono una posizione comune.
- di borsa:
E' il procedimento di fissazione del prezzo di una compravendita di titoli mobiliari tra l'agente incaricato dal cliente di vendere e quello incaricato di comprare, allo scopo di pervenire alla stipula del contratto relativo, ad accordo raggiunto. Prima dell'introduzione delle contrattazioni tramite il "sistema telematico" (Vedi), le contrattazioni avvenivano nella Corbeille (Vedi).
E' nei poteri della Consob (Vedi) sospendere le contrattazioni su un titolo in presenza di andamenti anomali, per acquisire informazioni circa aspetti particolari di mercato, per imperfetto funzionamento del sistema, su indicazione di un intermediario che si ritiene danneggiato dal particolare modo di procedere di un altro, su iniziativa della stessa società.
CONTRATTO A TERMINE:
Tipico contratto di Borsa nel quale é differita la data di esecuzione.
CONTROFIRMA:
Tutte le operazioni bancarie sono sempre firmate da chi le esegue ( anche parzialmente e per quanto di sua competenza) e da chi le autorizza. Alcune operazioni di particolare rilevanza finanziaria richiedono una ulteriore firma di autorizzazione (detta controfirma), perché i poteri di firma del primo responsabile non sono sufficienti ad impegnare l'azienda di credito, che richiede, pertanto, il concorso del secondo.
CONTROPARTITA:
Poiché in Borsa, ad ogni operazione di acquisto corrisponde una di vendita e viceversa, "contropartita" é
il termine che indica l'individuazione della partita che incrocia e permette l'effettuazione dell'operazione di compravendita proposta da un agente di borsa.
CONTROVALORE:
Somma di denaro, da incassare o da pagare, risultante dalla conclusione di una operazione finanziaria (compravendita di titoli; acquisto di valuta ecc.).
CONVENZIONE:
Accordo tra una banca e un gruppo omogeneo di potenziali clienti, ritenuto interessante per numerosità, per reddito o per posizione sociale (dipendenti di grandi aziende, dello Stato o di enti locali; pensionati, iscritti ad albi professionali, ecc.). Con l'accordo di convenzione, l'azienda di credito riconosce tassi, spese e commissioni di particolare vantaggio a quanti di quel gruppo diventeranno clienti, sottoscrivendo in genere almeno il contratto di conto corrente.
CONVERTIBILE:
Entità patrimoniale passibile di trasformazione in altra entità di pari valore.
- Obbligazione convertibile: (Vedi "Obbligazione").
CONVERTIBILITA':
Caratteristica riguardante la possibilità di trasformazione e di scambio di titoli, di valuta, in altre entità patrimoniali di diversa qualità ma di uguale valore. In economia monetaria, indica per le valute la possibilità di essere cambiate in oro, o in altra unità di conto.
COPERTURA:
Messa a disposizione di fondi o di valori mobiliari immediatamente disponibili per il buon fine di ordini o di impegni. Ad esempio: garantire la copertura di un assegno, vuol dire tenere sul conto correnti fondi disponibili e tali da permettere l'addebito del titolo.
In Borsa sta ad indicare la somma richiesta al committente quale garanzia per l'esecuzione di operazioni in
titoli.
CORBEILLE:
Apposito recinto delimitato da una ringhiera dove vengono effettuate le contrattazioni di Borsa (vedi voce grida) per quei titoli non trattati col sistema telematico.
CORRENTEZZA:
Termine tipicamente bancario indicante l'eliminazione di ogni intralcio burocratico e di ogni procedura superflua e non essenziale, al fine di permettere un veloce perfezionamento di una operazione bancaria.
CORRENTISTA:
Persona, fisica o giuridica, entrata in rapporti di clientela con una banca avendo stipulato un contratto di conto corrente di corrispondenza.
CORRISPONDENZA:
Scambio di documenti cartacei tra due parti, in alcuni casi per imposizione di legge.
In banca, documentazione inviata all'indirizzo del cliente e riguardante gli aspetti qualitativi e quantitativi del rapporto sottostante (movimentazione del conto, della custodia titoli ecc.) o semplicemente informativi (scadenza di titoli, variazione di condizioni contrattuali ecc.).
CORSO:
Quotazione di un titolo o di una valuta (in termini di un'altra) ad un certo tempo ed in un certo mercato.
- forzoso:
Imposizione della circolazione di una valuta nel momento in cui se ne dichiara la inconvertibilità in oro
o in altra valuta.
- secco:
E' la quotazione di un titolo a reddito fisso definita dal mercato non considerando il valore dell'eventuale rateo di interesse; dal corso secco si calcola il "rendimento immediato".
- tel-quel
E' la quotazione di un titolo definita dal mercato considerando anche il rateo maturato dal giorno dell'ultimo stacco cedole.
COSTITUZIONE IN PEGNO:
Contratto con il quale il debitore limita, a favore del creditore e garanzia del credito, il diritto di proprietà su un bene mobile. In caso di insolvenza, il creditore può rivalersi sul bene oggetto di pegno (Vedi).
COSTO:
Controvalore pecuniario o di altra natura per acquisire il diritto di possesso o di proprietà di un bene, o il diritto d'uso di un servizio, di un brevetto ecc.
COUPON:
In Italiano, tagliando. Nel linguaggio finanziario sta ad indicare la cedola di un titolo (Vedi: Zerocoupon).
CRAC FINANZIARI:
Riportiamo l'elenco dei crack finanziari dal 1984 al 1998 che hanno coinvolto, nei soli 12 anni considerati, 231.700 risparmiatori e 5.160 miliardi di lire. (Fonte ADUSBEF). A questi vanno aggiunti i casi dei bond Cirio e Argentina, il caso Bipop ecc.
CRACK FINANZIARI
ANNO |
SOCIETA' |
N° RISPARMIATORI COINVOLTI |
MILIARDI DI LIRE |
1984 |
Europrogramme |
75.000 |
450 |
1985 |
CEL |
1.200 |
30 |
1985 |
Previdenza |
15.000 |
300 |
1986 |
Intervalori |
1.500 |
30 |
1986 |
IFI |
7.000 |
200 |
1986 |
Fidimpresa |
4.000 |
100 |
1987 |
Finterziario |
500 |
35 |
1987 |
Fidelital |
500 |
60 |
1987 |
Tecfinance |
1.000 |
40 |
1988 |
Fidingest |
800 |
22 |
1988 |
IFC
Mercurio |
4.000 |
150 |
1988 |
Coinvest |
3.500 |
58 |
1988 |
Fidit |
500 |
50 |
1988 |
Fundus |
16.000 |
381 |
1988 |
Eurogest-Scotti |
15.000 |
514 |
1988 |
Tecnofiduciaria |
1.500 |
50 |
1989 |
Italfin |
4.000 |
200 |
1989 |
IMF |
4.200 |
200 |
1990 |
CAR-SIF |
1.800 |
100 |
1990 |
Servizi Finanziari |
450 |
20 |
1990 |
Prima |
400 |
10 |
1990 |
Halldomus |
7.000 |
170 |
1990 |
Suginvest |
4.000 |
120 |
1990 |
IPIFIM |
2.000 |
70 |
1990 |
Labrador |
3.500 |
185 |
1991 |
Intermercato |
19.000 |
437 |
1991 |
Proveco |
100 |
5 |
1991 |
Regionale Fin. |
15.000 |
50 |
1991 |
System Color |
4.000 |
30 |
1991 |
Eurocentro |
1.000 |
14 |
1991 |
Dominion |
750 |
100 |
1991 |
Safimi |
600 |
80 |
1991 |
Socofim |
4.000 |
110 |
1992 |
DSF |
400 |
80 |
1992 |
Fidifin |
5.000 |
415 |
1992 |
Italswiss |
1.600 |
12 |
1992 |
Medifin |
200 |
10 |
1992 |
Sherman
& C. |
400 |
15 |
1992 |
Italswiss |
1.600 |
12 |
1992 |
Medifin |
200 |
10 |
1992 |
Sogefim |
500 |
4 |
1993 |
SFA |
1.100 |
50 |
1993 |
Patrimonium |
1.000 |
15 |
1994 |
Zoppi Sim |
700 |
45 |
1995 |
Liranova Sim |
700 |
10 |
1996 |
Prof.&Finanza(De Asmundis) |
3.000 |
100 |
1997 |
Cofiri |
3.000 |
150 |
1998 |
Mereta |
250 |
600 |
TOTALE |
|
235.650 |
5.877 |
CREDITO:
Nel settore creditizio: scambio di una somma di denaro contro la promessa di una controprestazione futura di pari valore o aumentata di un interesse.
- agevolato:
Credito concesso a tassi più bassi di quelli di mercato con l'obbiettivo di incentivare particolari settori produttivi (artigianato, commercio, ecc) o geografici (aree depresse, colpite da calamità naturali ecc.).
La differenza di tasso é di norma a carico di enti locali, istituzioni, enti finanziari incaricati ecc.
- al consumo:
Credito finalizzato all'acquisto di beni durevoli o per turismo. E' regolato dalla Direttiva comunitaria 87/102 CEE, che impone che il rapporto sia improntato a "trasparenza", "correttezza contrattuale", "completa informativa".
E' considerato credito al consumo anche la messa a disposizione tramite scoperto di conto. E' richiesta la forma scritta che riassuma ogni pattuizione. Ogni variazione delle caratteristiche contrattuali deve essere notificata; in mancanza, la revisione é inefficace.
Sono esclusi da questa disciplina:
* i crediti inferiori a 200 ECU e superiori a 20.000;
* i mutui;
* i crediti erogati per locare un bene senza possibilità di riscatto;
* i crediti rimborsati nei 3 mesi o, nell'anno, in 4
rate;
* i crediti senza interessi ovvero a tassi di interesse più bassi di quelli di mercato.
Nel 1995, sono stati erogati 32.513 miliardi di lire, di cui circa 20.000 da banche.
- con garanzia reale:
Credito concesso a fronte della acquisizione di una garanzia costituita da un bene mobile (pegno) o immobile (ipoteca).
- con garanzia personale:
Credito concesso a fronte della acquisizione della una garanzia offerta dall'intero patrimonio del garante (fideiussione).
- di firma:
E' una forma di credito che non ha per oggetto l'erogazione diretta di una somma di denaro. La banca infatti affianca il cliente, garantendolo, nei confronti di chi successivamente entrerà con lui in rapporti finanziario o economici.
- di cassa:
E' la possibilità concessa da una banca ad un cliente di utilizzare somme messe a disposizione a seguito di un affidamento (scoperto di conto, sconto ecc.).
- edilizio:
Finanziamento finalizzato alla costruzione di beni immobili, in genere concesso per "stati d'avanzamento" (Vedi). Il piano di rimborso può avere la durata massima di 35 anni.
- fondiario:
Finanziamento erogato allo scopo di permettere l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili. (Vedi
Mutuo).
- in sofferenza
E' definito cos un credito non soddisfatto nonostante i ripetuti tentativi della banca nei confronti del debitore, fino alla sua chiamata in giudizio.
Prima di essere definito "in sofferenza", cioé inesigibile, il credito di incerta esigibilità é classificato come "incagliato" (Vedi "Incaglio" e "Partita incagliata".
- per accettazione: Vedi "Accettazione bancaria".
CREDITORE:
Chi ha maturato il diritto di ricevere da un terzo una somma di denaro, una prestazione d'opera o un bene.
CROSS RATE:
Tasso di cambio incrociato tra due valute ottenuto effettuando il rapporto tra i tassi di cambio di ciascuna valuta rapportati ad una terza. Il tasso incrociato é la base di calcolo per la valutazione della convenienza di operare arbitraggi (Vedi).
CTO:
Certificati del Tesoro con Opzione. Titoli di Stato a tasso fisso, in genere a sei anni, che offrono al sottoscrittore la facoltà di optare, a metà periodo (tre anni) per un rimborso anticipato rispetto alla scadenza indicata all'emissione. L'opzione verrà esercitata se al momento dell'opzione i tassi di mercato saranno superiori a quelli del CTO.
CTR:
Certificati del Tesoro ad indicizzazione reale. Non ebbero successo. Rivalutavano il capitale annualmente in base al 100 di un indice ISTAT; sul capitale rivalutato veniva calcolato il tasso del 2,5 per cento.
CTZ
Certificati del Tesoro Zerocoupon. Titoli di Stato, di durata biennale, i cui rendimenti sono forniti dalla differenza tra prezzo d'acquisto e valore di rimborso (come per i BTO), non essendo prevista alcuna cedola.
CURATORE:
Persona nominata dal tribunale fallimentare per amministrare il patrimonio della persona o della società di cui si é dichiarato il fallimento.
CUSTODIA TITOLI:
Contratto bancario in base al quale il cliente affida alla banca il suo portafoglio titoli e la relativa amministrazione (compravendita, incasso cedole e dividendi, estrazioni di titoli obbligazionari, aumenti di capitale, rimborso alla scadenza). Il controvalore delle operazioni di amministrazione é, di norma, regolato su un conto corrente ( definito conto di regolamento) al quale la custodia titoli é abbinata e che presenta la stessa intestazione.
L'apertura, la gestione, la chiusura di una custodia titoli non differiscono da quelle tipiche di un conto
corrente.
D
DARE:
In contabilità, corrisponde ai costi ed é contrapposto ad "avere".
DATA:
Giorno, mese, anno (in alcuni casi anche "ora") in cui avviene un fatto. Nei rapporti bancari ha sempre rilevanza finanziaria (coinvolgendo calcolo di interessi e giorni di valuta, di disponibilità, ecc.- Vedi), ma anche giuridica (decadenze, revoche di affidamenti ecc.).
DATI:
Insieme di informazioni sulle caratteristiche di un fenomeno o di caratteristiche omogenee di più fenomeni. I dati sono in genere classificati e organizzati, anche con strumenti informatici, in modo da permettere agevoli letture, studi, consultazioni, elaborazioni da parte di chi deve usarne.
DEBITO:
Letteralmente, é la somma di denaro dovuta da una persona (debitore) ad un'altra (creditore).
- Conto a debito:
Conto corrente che a seguito della contabilizzazione delle operazioni in entrata e in uscita presenta un
saldo negativo, cioé al di sotto dello "zero". In altri termini, si stanno usando soldi non propri, ma della banca.
- pubblico:
E' il complesso dei debiti che uno Stato ha nei confronti dei propri cittadini e di cittadini esteri.
E' costituito dalla somma delle seguenti voci: Titoli di Stato (a breve, medio, lungo termine); finanziamenti al Tesoro di da Banca d'Italia e da Ufficio Italiano dei Cambi; debiti con banche di enti ed amministrazioni centrali, di enti di previdenza, di enti locali, di aziende municipalizzate e di ex aziende autonome; raccolta postale; debiti esteri.
Riteniamo che il problema del debito pubblico non risieda tanto nella dimensione (oltre 2.200.000 di mi
liardi di lire nei primi mesi del 1996), quanto nel differenziale tra il costo per ottenere le sottoscrizioni (rendimenti dei titoli di Stato, dei depositi postali ecc.) e che si aggira, oggi, tra l' 8 e il 9 per cento, e il rendimento del suo utilizzo di cui é impossibile valutare la remunerazione, visto che il debito pubblico italiano serve non per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, ma - é questa la stortura più pericolosa - a pagare le spese correnti (stipendi e pensioni ai dipendenti pubblici, spesa sanitaria, ecc.).
- pubblico irredimibile:
E' costituito dalle sottoscrizioni per le quali lo Stato si impegna a pagare regolarmente gli interessi, ma non garantisce il rimborso del capitale. E' irredimibile il titolo "Rendita Italiana 5 %" emesso nel 1935.
- pubblico redimibile:
Per esso lo Stato si impegna a pagare gli interessi e, a scadenza, il capitale (BTP, ecc.).
DEBITORE:
Persona fisica o giuridica per la quale esiste l'obbligo verso un terzo (creditore) di pagare una somma di denaro, di consegnare un bene o di prestare un'opera.
- Conto debitore: (Vedi "Debito" - conto a debito)
- Numero debitore: (Vedi "Numeri")
- Tasso debitore:
Per il cliente di banca , é il tasso di interesse che grava sul suo conto corrente dal momento in cui questo presenta un saldo sotto lo "zero". In questo caso, per usi bancari da ritenersi vessatori, il tasso debitore viene capitalizzato non a fine anno, ma ogni tre mesi.
(Vedi "Capitalizzazione)
DECADENZA:
In giurisprudenza, indica l'estinzione di un diritto per non averlo esercitato per un periodo di tempo sta
bilito dalla legge o dal contratto.
DECESSO:
In materia bancaria ha rilevanza il decesso di un cliente, perché ad esso dovranno subentrare gli eredi legittimi o testamentari, dopo il perfezionamento della pratica di successione. Se si tratta di un correntista, unico titolare o cointestatario, ad esso subentrano gli eredi con firma congiunta tra loro.
(Vedi "Successione").
DECORRENZA:
Indica il momento dal quale cominciano a svolgersi gli effetti giurici, finanziari, contrattuali di un fatto.
Ad esempio, giorno di decorrenza degli interessi ecc.
DECRETO "SINDONA":
E' il Decreto Ministeriale del 27 settembre 1974. Concede alla Banca d'Italia la possibilità di efettuare anticipazioni a lunga scadenza, al tasso di interesse dell' 1 (uno) per cento "alle aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta si trovino a dover ammortizzare, perché in tutto o in parte inesigibili, la conseguente perdita nella loro esposizione".
Il decreto fu applicato alla Banca Privata, al Banco Ambrosiano, alla Banca Fabbrocini e ad altre aziende i
credito. Il decreto legge del 27 maggio 1996 n° 293 "Disposizioni urgenti per il risanamento e la privatizzazione del Banco di Napoli" permette (Art. n° 4) alla Banca d'Italia la possibilità di concedere le facilitazioni riportate dal decreto "Sindona".
Vedi "Fondo di garanzia dei depositi".
DELEGA:
Atto con il quale il titolare di diritti conferisce ad un terzo (delegato) il potere di usarne, previa indicazione degli eventuali limiti. In banca, il titolare del conto corrente o di una custodia titoli può delegare ad operare una persona di sua fiducia; questa dovrà presentare un documento, il codice fiscale e dovrà depositare la firma. Salvo diversa disposizione del titolare del conto, il delegato può effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e per conto dell'intestatario. Gli é preclusa la sola operazione di chiusura del rapporto.
- di cassa:
Delega conferita ad un incaricato dal titolare di un conto corrente per le sole operazioni di versamento e
di cambio di assegni allo sportello.
DENARO:
Sinonimo di moneta e/o cartamoneta correnti, contrapposto ai titoli di credito.
- fresco
indica le disponibilità di nuovi capitali in grado o di ampliare l'attività di una società o di alleggerirne le esposizioni con banche, fornitori, ecc.
- caldo: Vedi "Hot money"
- Denaro/Lettera
In gergo borsistico, individua l'intenzione dell'agente che interviene nelle contrattazioni: presentarsi con "denaro" vuol dire che vuole acquistare un titolo, con "lettera" che vuole vendere. Pertanto "c'é denaro al prezzo di Lire tot" vuol dire che a quel prezzo, sul titolo interessato i compratori superano i venditori.
DENOMINAZIONE:
Individuazione di un libretto al portatore ma di nessuna rilevanza per la caratteristica del titolo. Un libretto di risparmio al portatore denominato "Mario Rossi" non vincola in alcun modo il legittimo detentore Luigi Bianchi.
- sociale:
E' il nome con il quale agisce una società di capitali (Spa, Srl ecc.).
DEPOSITANTE:
Colui che intrattiene un rapporto di conto con una banca (libretto di risparmio, conto corrente) per mezzo del quale gli é permesso il versamento di somme, con conseguente remunerazione, e il prelevamento.
DEPOSITO BANCARIO:
Rapporto contrattuale bancario tramite il quale il cliente si spossessa temporaneamente di somme di denaro o di titoli di credito (ma non della proprietà) a favore della banca; può accedere, di conseguenza, ai servizi di contabilizzazione, e/o alla eventuale remunerazione contrattata per la giacenza (Vedi), offerti dalla banca per i titolari di conto corrente bancario o di libretto di risparmio nominativo o al portatore, liberi o vincolati, e per i sottoscrittori di Certificati di Deposito.
A marzo 1996, il livello dei depositi bancari
era pari a 906.005 miliardi di lire, di
cui 434.772 miliardi su Conti correnti;
111.743 miliardi su Libretti;
21.179 miliardi di lire di depositi in valuta e 13.399miliardi di depositi di non residenti.
- a custodia: Vedi "Custodia titoli"
DERIVATI:
Prodotti finanziari derivati da quelli fondamentali. Tipici i contratti a termine (Vedi) e le opzioni (Vedi). Sono nati per motivi di "copertura" (Vedi) e di protezione per operazioni in merci, in titoli e in cambi (Si imposta una operazione uguale per entità ma contraria per segno in termini di acquisto/vendita). Negli ultimi anni sono balzati all'attenzione degli speculatori per via dell'alto rischio apportatore di veloci e consistenti arricchimenti o tracolli finanziari; in quest'ottica, possono essere considerati come una scommessa (dal cui fascino il mondo anglosassone non sa sottrarsi) sul rendimento e sulla valutazione futura dei titoli di riferimento. (Vedi "Futures").
DIETIM:
Indica sia l'interesse rapportato ad un giorno per calcolare il rateo di un titolo a reddito fisso dal giorno di ultimo stacco della cedola, sia l'incremento giornaliero che deve subire un pagamento ritardato nell'esecuzione.
DIFFERENZIALE:
Differenza, espressa di norma in percentuale, riscontrata tra due entità anch'esse espresse in percentuale.
Ad esempio, il differenziale tra tassi attivi e passivi, quello tra tasso fisso e tasso variabile.
DIFFIDA:
Intimazione rivolta a terzi, anche ignoti, e di cui può essere data pubblicità, a compiere o a non compiere
un'azione. Ad esempio, in caso di smarrimento o di furto di un libretto di risparmio, la banca affigge, in locali aperti al pubblico, una lettera di diffida con la quale si intima all'ignoto detentore illegittimo di non presentare il titolo allo sportello per l'incasso.
DIGITAZIONE:
Impostazione di dati al computer. L'informatizzazione ha ormai imposto l'uso dei terminali sui quali verranno digitati tutti quei dati che potranno o dovranno successivamente essere utilizzati da altri uffici per banche dati anagrafiche, contabili, di calcolo.
E' il momento più delicato dell'operazione bancaria e la più frequente origine degli errori riscontrati, per via della possibilità dell'incaricato di impostare dati errati, visto che il calcolo successivo é effettuato dal computer e non più manuale.
DIPENDENZA:
Sede bancaria con margini operativi definiti, facente capo ad una Filiale di livello superiore sia nell'articolazione geografica sia in termini di poteri decisionali.
DIRETTORE:
E' il responsabile di una unità produttiva bancaria dotata di una certa autonomia, che coordina l'attività di impiegati a lui sottoposti per l'offerta dei servizi bancari offerti. Direttore d'agenzia, di filiale ecc.
DIRITTI DI CUSTODIA:
Commissioni semestrali pagate dal cliente titolare di un deposito titoli presso la banca che provvede alla
custodia, all'amministrazione (stacco cedole, dividendi, rimborsi, alla compravendita. Possono essere con
trattati.
DISGIUNTA: Vedi "Firme disgiunte"
DISINVESTIMENTO:
Vendita di un bene (titoli, immobili ecc.) che si era acquistato non direttamente per un uso personale, ma per investimento, nella speranza di un suo incremento di valore o per via della capacità di fornire un rendimento. In banca, indica la liquidazione di titoli mobiliari tenuti da un cliente in custodia.
DISPONIBILITA': Vedi "Giorni di disponibilità"
DISPOSIZIONE:
E' in genere l'ordine impartito da un cliente ad una banca perché curi l'esecuzione dell'operazione sotto
stante. Ad esempio, disposizione d'incasso, di pagamento ecc.
DISTINTA:
Modulo bancario riportante le caratteristiche anagrafiche e bancarie del cliente e quelle finanziarie dell'operazione a lui imputata. Può riportare una copia o una parte che, riconsegnate al cliente dopo la regi
strazione, fungano da certificazione. Ad esempio, la distinta di versamento (Vedi).
DIVIDENDO:
Somma di denaro distribuita ai titolari di azioni di una società a seguito della decisione dell'assemblea dei soci di destinare una parte degli utili netti alla remunerazione dei proprietari.
DIVISA:
Unità di conto , valuta (nazionale o estera) utilizzata sui mercati internazionali, in cui é espresso il valore di una operazione finanziaria o commerciale.
DIVISORE FISSO:
Coefficiente presente in alcune formule di matematica finanziaria pari a 36.000 se il computo prende in considerazione l' "anno commerciale" (12 mesi da 30 giorni pari a 360 giorni). Pari invece a 36.500 se si considera l'anno solare (365 giorni).
L'uso vessatorio del divisore é stato eliminato: precedentemente, quando la banca doveva "avere", considerava l'anno commerciale, dividendo per 36.000, quando doveva "dare" divideva per 36.500.
DOCUMENTAZIONE:
Complesso di attestati, certificati, contabili, ecc. riguardanti un'operazione specifica, per l'esecuzione della quale sono tassativamente richiesti.
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
Attestazione rilasciata al cittadino dalle Autorità preposte contenente dati anagrafici e fotografia.
L'unico documento di riconoscimento italiano ufficiale, di cui tutti i cittadini dovrebbero essere dotati, é la Carta d'Identità, ormai inadeguato nelle caratteristiche (materiale usato ecc.) e facilmente falsificabile. Quanto agli altri documenti, usualmente accettati per il riconoscimento, il Passaporto non riporta la residenza della persona; la Patente di Guida e il Porto d'armi sono, a rigor di logica, permessi. La Tessera postale é ormai sconosciuta ai più. Questa situazione crea problemi qualora sorga la necessità di individuare con certezza un individuo (per il cambio di un assegno, per la consegna di una somma ecc.) e non é raro che si richiedano "tre documenti".
DOMICILIAZIONE:
E' l'indicazione di uno sportello bancario, precisamente individuato, presso il quale é possibile effettuare una specifica operazione come il pagamento di una cambiale, l'addebito di utenze di servizio (gas, luce, telefono) ecc. La domiciliazione presso una banca delle utenze di servizio, accompagnata dall'addebito in conto degli importi, é in genere gratuita.
DOMICILIO:
E' il luogo abituale di abitazione e può risultare diverso dalla residenza. Può essere dal correntista indicato alla banca quale destinazione della corrispondenza da essa inviata.
DONAZIONE:
E' il trasferimento di proprietà a titolo gratuito effettuato volontariamente da un soggetto ad un altro.
Nella valutazione di una richiesta di mutuo, la banca accerta se l'immobile interessato sia pervenuto ai
precedenti proprietari per atto di donazione. Sovente, in questo caso, la banca rifiuta il finanziamento
poiché potrebbero sorgere problemi tra eredi.
DOW JONES:
E' l'indice che misura l'andamento della Borsa di New York in vari comparti produttivi. Il più famoso é quello che prende in considerazione le quotazioni di 30 titoli industriali, le famose blue chips (Vedi).
DUMPING:
Dall'inglese "to dump", gettare immondizia. Indica sia una vendita a prezzi ridotti di avanzi di magazzino, sia l'applicazione di prezzi più bassi nelle vendite all'estero rispetto a quelli applicati per le vendite interne. Nella seconda accezione il dumping é visto come concorrenza non propriamente corretta.
E
ECU:
European Currency Unit, unità di conto europea. Non é una valuta vera e propria, ma il suo valore é formato da un paniere di valute il cui peso percentuale é funzione della forza economica della nazione relativa. Ha costituito il riferimento del Sistema Monetario Europeo, SME (Vedi). Per la moneta unica del 1999 si é pensato di non utilizzare la denominazione di ECU ma quella nuova di Euro, anche vista la decadenza di immagine a seguito delle svalutazioni del 1992 e del problema dei mutui espressi in Ecu.
EFFETTO:
Accordo scritto tra due persone fisiche o giuridiche, rappresentante l'impegno di pagamento di una certa somma da parte di una (debitore) a favore dell'altra (creditore).
Tipici effetti: la Cambiale (Vedi), la tratta (Vedi).
EMISSIONE:
Produzione e messa in circolazione di strumenti di pagamento (moneta, assegni ecc.) o di titoli di credito
(obbligazioni, titoli di Stato), da parte di chi é espressamente autorizzato (emittente).
ENTERTAINMENT: Vedi "Carta di Credito".
ENTRATA:
In contabilità indica un flusso di cassa positivo.
Nella accezione istituzionale "le entrate" rappresentano gli afflussi monetari (imposte, tasse ecc.) necessari per il funzionamento della macchina statale.
EQUITY:
In inglese, anche "titolo azionario" (Vedi "Azione").
Più precisamente "valore netto dell'investimento" detenuto da una persona.
EROGANTE:
Ente o ufficio incaricato di emettere somme di denaro o finanziamenti a favore di un beneficiario con specifiche motivazioni. Ad esempio, l'INPS é un ente erogante le pensioni, l'ufficio di credito fondiario di una banca eroga mutui ecc.
EROGAZIONE:
Atto conclusivo di una pratica di fido, di prestito personale, di mutuo, consistente nella messa a disposizione del beneficiario di una somma in una o più rate.
ESCUSSIONE:
"Aggressione" esercitata contro il patrimonio del debitore posta in atto dal creditore per soddisfare il
proprio credito.
ESECUZIONE:
Azione giudiziaria richiesta dal creditore contro il patrimonio del debitore insolvente.
- di un contratto:
Espletamento puntuale delle obbligazioni derivanti da un contratto.
ESEMPLARE:
Copia di un atto, di un contratto, di un modulo stilata e sottoscritta contestualmente all'originale perché richiesta da altri enti o uffici.
ESERCIZIO:
In contabilità, é il periodo di tempo intercorrente tra due bilanci di una società. In genere é di dodici mesi e coincidente con l'anno solare, ma per aziende operanti in settori caratterizzati da un marcato andamento stagionale può avere durata e cadenza diverse.
ESEGUITO:
Comunicazione effettuata al cliente in merito al perfezionamento di un ordine di compravendita di titoli.
ESIGIBILITA':
Possibilità di richiedere il pagamento immediato di un credito maturato, avendo accertata l' assenza di impedimenti giuridici.
ESITO:
Informazione richiesta dalla banca presso la quale un titolo é stato versato e messo all'incasso, alla banca trattaria o di pagamento, circa la sorte del titolo, se cioé é stato pagato (Vedi), se torna insoluto (Vedi), se verrà protestato (Vedi).
ESPOSIZIONE:
Complesso delle posizioni debitorie di un correntista, affidato o meno, nei confronti della banca. La Centrale dei Rischi (Vedi) della Banca d'Italia (Vedi) permette la conoscenza dell'esposizione complessiva di un affidato nei confronti del sistema.
ESTERO:
E' l'ufficio o il settore della banca che si interessa delle operazioni provenienti da corrispondenti esteri o ad essi indirizzate, e di cui controlla la rispondenza alla normativa valutaria vigente.
ESTINZIONE:
Conclusione di una qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Ad esempio, di un prestito, di un assegno, di una ipoteca. Oppure, risoluzione di un rapporto contrattuale: chiusura (vedi) di un conto corrente (Vedi), di una custodia titoli (Vedi).
ESTRATTO CONTO:
Elencazione delle operazioni intervenute su un conto corrente in un certo periodo ed inviato dalla banca al cliente. L'estratto conto di fine anno riporta il calcolo degli interessi e delle spettanze della banca.
In base alle norme vigenti, il titolare di un conto corrente bancario può far richiesta scritta alla banca al fine di ricevere l'estratto conto con la cadenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) ritenuta più congeniale alle sue esigenze.
Il Testo Unico in materia creditizia (Vedi) concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per proporre reclamo a fronte della individuazione di un errore; dopodiché il documento si intenderà approvato in ogni sua parte.
Si rammenti per• che l'articolo 8 ( 3° comma) delle norme generali ABI, sottoscritte in banca dall'utente quando apr il conto, fissa in 6 mesi il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.
Ma alla luce della legge 52/96 sulle clausole vessatorie nei contratti, riteniamo che le succitate limitazioni debbano essere eliminate.
ESTRAZIONE:
E' uno dei meccanismi di rimborso di un prestito obbligazionario. L'ente emittente, nel piano di emissione, indica le modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale. Se detto piano prevede rimborsi parziali anno per anno, di una quota del prestito, i titoli da rimborsare saranno individuati attraverso il meccanismo della estrazione delle serie numeriche.
EURO:
E' il nome prescelto per la moneta unica europea che verrà introdotta il 1 gennaio 1999
EURODIVISE:
o Eurovalute. Sono le divise in cui possono essere espresse le operazioni finanziarie internazionali sull'euromercato ( Eurodollaro, Eurolira ecc.), sottratte ai controlli dei rispettivi Governi perché coinvolgenti depositi detenuti presso istituti di credito al di fuori dei rispettivi Paesi.
L'andamento delle operazioni determina un tasso di interesse sui prestiti in eurodivise.
EUROLIRE: Lire detenute in deposito al di fuori dell'Italia o in depositi italiani da parte di non residenti (Vedi).
EUROMERCATO:
Mercato (ormai completamente telematico) non localizzato in una Borsa specifica, che aggrega le operazioni e le transazioni finanziarie in eurodivise (Vedi).
Le operazioni di durata inferiore ai 18 mesi costituiscono l'Euromercato "monetario"; quelle superiori, l'Euromercato "dei capitali".
EX CEDOLA:
Quotazione "al di fuori della cedola". E' la quotazione di un titolo che sconta l'eliminazione del diritto al successivo dividendo rappresentato dalla cedola in questione.
F
FACILITAZIONE DI PAGAMENTO:
Possibilità permessa dal creditore al debitore di frazionare il pagamento di un debito in più rate, avendone
definiti importo e date di rimborso.
FACOLTA':
Libertà di azione attribuita a determinati soggetti dalla legge o da persona od ufficio superiore gerarchi
camente.
- di firma:
Possibilità di sottoscrivere impegni giuridicamente vincolanti per una società, da parte di soggetti ai
quali é accordata la rappresentanza.
FACTORING:
Servizio di acquisizione/cessione di crediti commerciali offerto da società finanziarie specializzate. Può essere "pro soluto", nel qual caso il rischio é a carico della finanziaria, o "pro solvendo" , nel qual caso il rischio resta a carico del cedente. Vedi "Cessione di credito".
Nel 1995, sono stati ceduti crediti per 35.876 miliardi di lire (+ 18,2 per cento rispetto al 1994).
FALSIFICAZIONE:
Alterazione per fini dolosi di un documento o di una parte di esso. Vedi "Contraffazione"
FARE MEDIA:
In gergo borsistico, acquistare titoli dello stesso tipo in tempi successivi con quotazioni in calo, in maniera da abbassare per la totalità il prezzo medio di acquisto. Meno usata la stessa espressione in caso di vendita a più riprese e a prezzi crescenti.
F I D E I U S S I O N E:
Obbligazione personale (che impegna l'intero patrimonio) con la quale un terzo garantisce il creditore (in
genere una banca) per il debito contratto dal creditore. L'entrata in vigore della legge 154/92 elimina la figura delle fideiussioni omnibus, prestate cioé per tutti gli impegni assunti dal debitore, anche successivamente. Pertanto, dal febbraio 1992 non é più possibile richiedere fideiussioni in bianco, cioé non quantificate nell'importo garantito. Il Testo unico in materia bancaria e creditizia (D.L.. 385/93), in vigore dal 1.1.1994, ha assorbito le norme previste dalla legge 154/92 (Trasparenza bancaria), abrogandone tutti gli articoli tranne il decimo che recita: [art. 10]
1) L'articolo 1938 del codice civile é sostituito dal seguente: " Art. 1938 - (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). - La fideiussione può essere prestata anche per una obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito, dell'importo massimo garantito".
2) All'articolo 1956 del codice civile é aggiunto il seguente comma: " Non é valida la preventiva rinuncia
del fideiussore ad avvalersi della liberazione ".
ACCORTEZZE nel firmare fideiussioni:
1) All'atto della firma mai sottoscrivere moduli in bianco. Per legge si ha diritto ad ottenere una copia dell'impegno sottoscritto.
2) E' diritto-dovere del fideiussore pretendere informarsi sull'andamento del rapporto creditore-debitore.
3) Non é sufficiente la dichiarazione del debitore o una lettera di recesso per essere disobbligati: é infatti necessario indicare un nuovo fideiussore.
4) Se, prima dell'entrata in vigore della legge 154 (febbraio 1992), si é sottoscritta una fideiussione "omnibus" (cioé praticamente illimitata in quanto a garanzia di ogni rapporto creditore-debitore e senza
quindi la definizione dell'importo massimo garantito) e la banca non ha provveduto ad indicare e comunicare quel valore, occorre contattare l'istituto di credito per quantificare l'importo della garanzia.
5) Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che a questo avrebbe potuto opporre il debitore (art. 1945 c.c); quindi anche errori contabili, violazioni di legge, vizi di forma, ecc.
FIDO:
Credito concesso da una banca ad un suo cliente. Vedi "Affidamento".
FIDUCIA:
Caratteristica fondamentale nel rapporto banca-cliente che viene appunto definito come fiduciario. Ciò vuol dire che alle parti é sempre possibile, nei modi canonici, chiudere il rapporto per il venir meno della fiducia.
FIDUCIARIA:
Società che si incarica dell'amministrazione di beni e patrimoni di terzi. Acquisisce l'intestazione fiduciaria dei titoli mobiliari, e partecipa alle assemblee societarie, in rappresentanza del cliente. Opera, quindi, in nome proprio e per conto terzi.
Al 31 dicembre 1995, operavano in Italia 49 società fiduciarie autorizzate. Erano 51 nel 1994.
FILIALE:
Nell'articolazione territoriale di una banca, le filiali coordinano in genere l'attività di più agenzie.
FINANZA:
E' l'aspetto monetario (quantitativo e qualitativo; in termini di stock e di flusso) dell'attività economica, senza la quale la finanza non potrebbe sussistere.
FINANZIAMENTO:
Operazione di concessione o di raccolta di mezzi finanziari, sotto forma di capitali o di crediti, per permettere l'attività di una persona o l'operatività di una azienda.
- a breve/medio/lungo termine:
E' "a breve" un finanziamento che va rimborsato nell'anno. "Medio" a tre /cinque anni. "Lungo" oltre i cinque.
- in valuta:
Messa a disposizione di somme o crediti espressi in valuta estera. Il tasso praticato sarà quello di mercato riscontrabile nel Paese di riferimento.
FINANZIARIA:
- Legge finanziaria:
Serie di norme che impostano l'attività finanziaria dello Stato nell'anno interessato. Se non approvata in tempo (31 dicembre) occorrerà ricorrere all'esercizio provvisorio, fino alla sua entrata in vigore.
- Società finanziaria:
Società non bancaria che opera nel campo dei finanziamenti (prestiti personali, credito al consumo, partecipazioni ecc.) a persone o società. Non vanno confuse con le società di intermediazione, che non erogano finanziamenti ma mettono in contatto il cliente con una banca o con una finanziaria.
L'Ufficio Italiano dei Cambi (Vedi) detiene, per conto del Ministero del Tesoro, un elenco delle società
finanziarie.
FIRMA:
Segno personale che, apposto in calce ad un contratto, impegna la persona al rispetto delle clausole che si sono approvate.
In banca, si accede ai servizi offerti sottoscrivendo il relativo contratto. Nel caso di apertura di un conto corrente, al cliente vengono fatte apporre firme anche sui moduli che permetteranno successivamente la verifica della corrispondenza della firma di assegni e di altri ordini, con lo "specmen" (Vedi) cos raccolto.
In caso di non conformità, l'ordine viene rifiutato.
FIRME
- congiunte:
Obbligo contrattuale che impone la sottoscrizione congiunta tra più persone di ordini, atti ecc. E' l'opposto di "firme disgiunte". Vedi "Cointestazione".
- disgiunte:
Possibilità contrattuale offerta a più persone (unica parte in contratto) di operare separatamente quanto al
la sottoscrizione di ordini, atti ecc. indirizzati alla banca. Vedi "Cointestazione".
FISSATO BOLLATO:
Foglio bollato composto da due parti (madre e figlia) e costituente il supporto (obbligatorio per fini fiscali) dei contratti di borsa. Deve contenere tutte le caratteristiche anagrafiche dei contraenti, quelle dell'oggetto del contratto e il prezzo relativo.
FIXING:
Quotazione, di un titolo o di una valuta, rilevata ufficialmente. Prima dell'introduzione delle contrattazioni col sistema telematico (Vedi), il fixing costituiva il prezzo di chiusura di un titolo, riportato dai bollettini e dai giornali economici. Col "telematico" il fixing non esiste più, e si rileva un "prezzo di riferimento" (Vedi "Prezzo").
FLOTTANTE:
E' la quantità di azioni, di una società quotata, a disposizione del mercato borsistico e potenzialmente oggetto di compravendita. Il flottante, pertanto, non comprende le azioni detenute in pacchetti di controllo ecc. Per l'ammissione in Borsa di una società, occorre che un numero adeguato di azioni sia detenuto dal pubblico, dando luogo ad un sufficiente flottante. Una società quotata può vedersi estromettere dal mercato borsistico se, per una serie di operazioni di compravendita, il flottante dovesse ridursi al di sotto di un certo livello. Vedi "Consob".
FLUTTUAZIONE:
Termine indicante l'andamento assunto nel tempo dalla quotazione di un titolo. Evidenzierà pertanto le variazioni di prezzo quale risultato delle dinamiche di mercato, di cui il rapporto tra domanda e offerta é la componente fondamentale.
FOGLI ANALITICI:
Forma di pubblicità imposta dalla legge sulla trasparenza (Vedi "Legge 154/92") circa le caratteristiche di prezzo ed operative dei vari servizi di banca. Approfondiscono, per servizio, le informazioni riportate dagli avvisi sintetici (Vedi). Devono essere sempre aggiornati e a disposizione degli utenti.
FONDI:
Capitali accantonati per la realizzazione di un obbiettivo determinato ed immediatamente disponibili.
F O N D O C O M U N E D I I N V E S T I M E N T O:
Particolare forma di investimento di medio lungo periodo ( 3 / 6 anni) realizzata da una "società di gestione" che provvede ad investire in titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. sia italiani che esteri) un patrimonio costituito dalle sottoscrizioni degli investitori. Scopo della gestione é di incrementare nel tempo il capitale ad essa conferito.
A fine 1995, il patrimonio gestito dai 459 fondi comuni ha raggiunto la cifra di 126.800 miliardi di lire.
L'investitore acquista "quote" del fondo il cui valore, uguale per tutti gli investitori, può variare giornalmente. Le pagine di borsa dei quotidiani riportano per ogni fondo il valore relativo.
Esistono vari tipi di fondo. La distinzione é fatta secondo il tipo di titoli in portafoglio.
* Fondi azionari: Investono una alta percentuale in azioni ( attorno al 50 %). Sono i più soggetti all'andamento della borsa.
* Fondi obbligazionari: Investono prevalentemente in obbligazioni e titoli di Stato.
* Fondi bilanciati: Investono una alta percentuale del patrimonio in obbligazioni e titoli di Stato, ed una parte ( 15 - 25 per cento) in azioni.
* Fondi monetari: Investono prevalentemente in titoli di Stato e in obbligazioni dai rendimenti tranquilli e sicuri.
Quanto ai costi di investimento, distinguiamo:
1) Fondi che non prevedono commissioni a carico del sottoscrittore ( detti "senza spese" ).
2) Fondi che prevedono commissioni di ingresso; espresse in forma percentuale dell'importo investito, diminuiscono ( in termini percentuali e per fasce d'importo) ) all'aumentare del capitale affidato.
Nel caso di investimenti a rate (PAC - Vedi), si ricordi che sul blocco iniziale di versamenti (in genere 12) vengono percepite commissioni attorno al 30 per cento dell' importo versato; al termine del PAC, comunque, il totale delle spese risulterà pari a quello che si sarebbe pagato per un investimento in unica soluzione di pari entità del piano di accumulazione.
3) Fondi che non prevedono commissioni di ingresso, ma prevedono commissioni all'atto del disinvestimento se questo si verifica prima di un certo periodo di tempo.
Si ricordi che:
a) Per l'investimento é vietato fornire capitali in contanti.
b) L'assegno, sempre non trasferibile, deve essere fatto a favore della società di gestione. Non accettare
inviti a lasciare in bianco il beneficiario, da qualsiasi parte provengano.
c) Entro cinque giorni dalla visita del Promotore é possibile recedere inviando un telegramma alla società di gestione.
d) Perverrà al sottoscrittore una contabile in cui é indicato:
* il capitale investito
* le eventuali commissioni di entrata
* il giorno di acquisto delle quote
* il valore delle quote
* il numero delle quote di proprietà
* il numero identificativo dell'investimento.
e) E' possibile disinvestire una parte o l'intero pacchetto di quote in qualsiasi momento. L'ordine va dato per raccomandata A.R. La società di gestione é tenuta a disinvestire le quote al valore del giorno successivo alla ricezione dell'ordine (verificabile sull' Avviso di Ritorno). Per legge, il controvalore del disinvestimento deve essere inviato entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata.
f) Dopo un disinvestimento parziale, alcuni fondi "con spese" permettono un reinvestimento di pari importo senza il pagamento di commissioni.
g) Informarsi della possibilità eventuale di trasferire capitali, senza spese, da un fondo ad un altro gestito dalla stessa società.
h) E' buona norma non investire tutto il proprio patrimonio in fondi di investimento. E' sempre opportuno diversificare.
FONDO CHIUSO
Sono fondi a capitale prefissato. Per accogliere nuove sottoscrizioni occorre attendere che il capitale venga rivisto. Sono in genere ad accumulazione: non prevedono, cioè, la distribuzione di rendite/dividendi.
FONDO IMMOBILIARE
Introdotti nel 1994, investono il patrimonio aggregato prevalentemente in immobili (edifici e terreni).
FONDO PENSIONE
Fondo mirante alla integrazione del sistema previdenziale nazionale, in grado di erogare prestazioni previdenziali a seguito degli investimenti di capitali raccolti presso i dipendenti di una impresa o appartenenti ad una categoria professionale.
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI:
A tutela del risparmiatore depositante, anche a seguito delle pressioni della Banca d'Italia, il 21 luglio 1987 viene istituito il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ha natura di consorzio volontario e la dotazione non viene conferita dalle banche associate se non nel momento in cui le somme sono necessarie per il raggiungimento della finalità. La consistenza dei conferimenti é dell'1 per cento della massa fiduciaria di tutte le banche aderenti, fino al raggiungimento dei 4.000 miliardi. Interviene solo dopo la liquidazione coatta o la amministrazione straordinaria.
L'intervento del fondo mira alla protezione dei depositi (massimo di un miliardo) pari al 100 per cento dei primi 200 milioni, al 75 per cento per i successivi 800 milioni. Sono esclusi dalla protezione i depositi che nei 24 mesi antecedenti la liquidazione coatta della banca hanno goduto di una remunerazione superiore alla media rilevata dall'ABI (Vedi).
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER I CREDITI VANTATI NEI
CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI:
Istituito con Decreto Ministeriale del 30 settembre 1991 come previsto dalla legge n° 1/91 (Vedi "SIM"), copre fino al 25 per cento dei crediti vantati dal cliente nei confronti dell'intermediario dichiarato insolvente. E' alimentato con versamenti obbligatori effettuati dalle SIM.
A metà '96 la sua dotazione non superava i 2 miliardi di lire. Vedi "Crack finanziari".
FONDO PER LE VITTIME DELL'USURA:
La legge n° 108 del marzo 1996 prevede inoltre la costituzione di due fondi: il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell'usura (presso il Ministero del Tesoro) ed il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Vedi "Usura".
FORMALITA':
Prassi procedurale indicata da una normativa istituzionale o interna ad una azienda, da seguire perché non
siano eccepiti vizi di forma.
FORO COMPETENTE:
E' la sede del tribunale competente per dirimere una controversia contrattuale. Può essere indicata nel contratto stesso. Nei contratti bancari, prima della legge 52/96 sulle clausole vessatorie, quale foro competente era sempre indicato quello operante nella giurisdizione in cui si trovava la sede della dipendenza bancaria interessata. La suddetta legge impone invece che il foro competente sia quello più vicino al domicilio del correntista.
FRANCHIGIA:
Clausola contrattuale che esenta dal pagamento di commissioni o spese dovute.
FRANCHISING:
Nel commercio al dettaglio, autorizzazione ad usare nome, marchio, tecnologie e prodotti rilasciata dal titolare di questi al responsabile di un punto vendita, contro il pagamento di un corrispettivo (royalties).
FRAZIONAMENTO DI TITOLI:
Operazione consistente nella sostituzione di un certificato (rappresentante un titolo mobiliare) di valore nominale elevato, con più certificati di valore più basso. Può essere necessario per la distribuzione di certificati a più aventi diritto, o per opportunità qualora ad esempio una azione raggiungesse quotazioni
tanto elevate da creare difficoltà nella compravendita.
FUTURES:
Contratto ( a termine) di compravendita di merci o titoli, che definisce la data futura di consegna dell'oggetto trattato, cioè il momento di esecuzione del contratto. Ci si può proteggere dalle oscillazioni effettuando operazioni di segno contrario.
La dipendenza degli anglosassoni da ogni tipo e forma di scommessa, ha condotto i contratti futures ad assumere un andamento fortemente ed esclusivamente speculativo, ridotti ormai a semplici ma rischiosissime scommesse giornaliere sull'andamento di particolari indici di mercato, canalizzate da un allibratore che si definisce Camera di compensazione.
Gli unici titoli italiani oggetto di contratti Futures sono i BTP decennali. Il mercato più importante é quello londinese, il LIFFE (Vedi), dove per i BTP gli scambi medi sono dell'ordine di 7.000 miliardi giornalieri. In Italia sono trattati al MIF (Vedi).
G
GARANTE:
Nel rapporto di credito/debito, é la persona fisica o giuridica che assume l'impegno di sostituirsi al debitore insolvente.
GARANTIRE:
Assicurare il creditore contro il rischio di insolvenza del debitore.
GARANZIA:
Impegno, anche contrattuale, con il quale il garante fornisce al creditore l'assicurazione che gli obblighi assunti dal debitore saranno comunque onorati.
La garanzia può essere "personale" (ad esempio tramite fideiussione- Vedi), o "reale" se si costituisce in garanzia un bene (pegno -Vedi).
GAZZETTA UFFICIALE:
Quotidiano ufficiale dello Stato italiano redatto a cura del Ministero della Giustizia. In esso sono riportati i testi delle leggi, dei decreti, delle disposizioni delle Presidenze della Repubblica, del Consiglio dei Ministri, delle due Camere.
Sono inoltre pubblicati, nella parte detta "Foglio delle inserzioni", tutti gli avvisi e le notifiche che, per avere validità ed essere opponibili a terzi, devono essere riportati dalla Gazzetta Ufficiale.
G E S T I O N E:
In generale, é il complesso coordinato delle operazioni necessarie al raggiungimento di programmi stabiliti.
Riferita ai titoli mobiliari, la gestione assume caratteristiche operative più incisive della semplice amministrazione di titoli.
GESTIONE PATRIMONIALE
Servizio offerto da banche e Sim per l'investimento "gestito" di patrimoni in titoli mobiliari, fondi di investimento ecc. Il servizio é regolamentato dalla Consob e soggetto a particolari obblighi di informazione, rendicontazione ecc. La "complicazione" del mercato mobiliare, dovuta all'aumento delle dimensioni, alla sua internazionalizzazione, all'introduzione di nuovi prodotti, alla necessità di adottare strumenti di analisi finanziaria sempre più sofisticati ed informatizzati, tende ad emarginare gli operatori improvvisati, imponendo anche in questo settore una specializzazione sempre più spinta.
La necessità quindi di banche, finanziarie, ecc., di costituire, inizialmente per loro stesse, staff di addetti ai lavori sempre più efficaci ed inseriti nel settore mobiliare, ha suggerito di proporre la "vendita" del servizio ad una clientela medio alta.
La gestione personalizzata é uno strumento adatto a rispondere a quelle esigenze. Esso può esercitarsi tramite mandato ( con o senza rappresentanza) o tramite procura a gestire.
A differenza dell'investimento in Fondi comuni, la Gestione fiduciaria offre al risparmiatore la possibilità di intervenire presso l'investitore suggerendo o vietando operazioni. Il capitale affidato é quindi, formalmente, distinto dal patrimonio complessivo gestito dalla società.
E' fondamentale per l'investitore conoscere le caratteristiche di funzionamento del servizio, il costo, il trattamento fiscale, le modalità di intervento e di recesso e i destinatari delle relative istanze. Il giudizio che l 'investitore trarrà dalla gestione della fiduciaria deve procedere da una doppia valutazione:
1) Verifica della capacità professionale degli operatori attraverso la comparazione dei livelli di rendimento di prodotti similari. Graduatorie e paragoni vengono periodicamente riportati da riviste specializzate e pubblicazioni economico-finanziarie. Dal confronto nel tempo di prodotti omogenei (gestioni monetarie, obbligazionarie, azionarie) ci si può fare un'idea sulla valentia del nostro gestore.
2) Verifica, molto più delicata della prima, se la "fiducia" accordata dall'investitore é ben riposta.
Aiutati da un tecnico di provata competenza e di totale affidabilità tecnica e morale, occorrerebbe analizzare la tipologia dei titoli acquistati e/o venduti a la data delle relative operazioni, al fine di accertare se, ad esempio, la società non abbia dismesso titoli poco brillanti in suo possesso immettendoli nel nostro portafoglio, o al contrario se non abbia venduto nostri titoli passibili di particolari performances.
Nei due casi, particolarmente gravi se verificati, conviene certamente cambiare gestore.
Nel primo trimestre del 1996, i capitali conferiti in gestioni patrimoniali raggiungevano la somma di 202.601 miliardi di lire. Di questi, oltre 142 mila gestiti da banche, 40 mila da SIM (Vedi), 19 mila da società fiduciarie (Vedi).
GESTORE:
Persona o società autorizzata ad effettuare per conto terzi compravendita di titoli mobiliari in funzione
delle sue valutazioni di mercato e finanziarie. Per questa attività gli viene riconosciuta una commissione
di gestione.
GIACENZA:
Somma di denaro e di "pagherò" a brevissima scadenza detenuto dagli istituti di credito per garantire l'operatività degli sportelli.
- di un conto corrente:
somma disponibile rappresentata dal saldo del conto.
- media:
somma mediamente disponibile su un conto corrente in un intervallo di tempo. E' costituita dalla media delle giacenze giornaliere. Molte banche, nel definire con il cliente il tasso di remunerazione del deposito, prendono in considerazione la giacenza media annua e non semplicemente il saldo presentato occasionalmente dal conto corrente
G I O R N I D I VALUTA / DISPONIBILITA' / NON STORNABILITA'
GIORNI DI VALUTA
E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico.
I versamenti da noi effettuati vengono qualificati in funzione dei titoli interessati ( contanti, assegni tratti su un conto radicato presso lo stesso sportello, assegni circolari, assegni su piazza, assegni fuori piazza). A tale qualificazione corrisponde la definizione dei giorni valuta e di disponibilità.
GIORNI DI DISPONIBILITA'
E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli si rendono disponibili e possono essere prelevati. Il numero dei giorni di disponibilità é di norma sempre superiore a quello dei giorni di valuta.
GIORNI DI NON STORNABILITA'
Possono coincidere con i giorni di disponibilità. Le banche aderenti alla Associazione Bancaria Italiana (ABI), hanno convenuto che, trascorso un definito numero di giorni dal versamento o dall'accredito di titoli sul conto corrente, il cliente può considerare definitivamente " non stornabile " dalla banca le somme versate. In altri termini, trascorso quel periodo, l'azienda di credito non potrà addebitare d'iniziativa il conto ma, in caso di mancato buon fine del titolo versato essa dovrà coordinare l'operazione di recupero con il titolare del conto fino all'ottenimento dell'autorizzazione all'addebito.
I termini di non stornabilità variano in funzione della qualità del titolo versato (assegno circolare o bancario, su piazza o fuori piazza ecc.) e la loro tassatività può essere rivista (nel senso di un allungamento) solo per cause di forza maggiore tali da compromettere la normale operatività bancaria (es. scioperi).
GIORNI FESTIVI / LAVORATIVI
La distinzione é rilevante nel computo dei giorni di valuta, di disponibilità, di non stornabilità. E' necessario appurare con certezza se il numero, indicato negli avvisi sintetici (Vedi) esposti nei locali della banca, si riferisce a giorni lavorativi o festivi.
GIRATA:
Firma apposta su un titolo trasferibile, dal beneficiario o dal successivo prenditore, all'atto del "passaggio di proprietà" perché dato in pagamento ad un terzo. Tutti i titoli dati in versamento ad una banca, devono presentare la firma del depositante come ultima girata. Nessuno usa più la girata piena (E per me pagate al Sig. Mario Rossi - data e firma) essendo ormai generalizzato l'uso della girata in bianco, costituita dalla sola firma. Questa abitudine rende il titolo, di fatto, "al portatore".
GIROCONTO:
Operazione coinvolgente contemporaneamente due conti radicati presso lo stesso sportello. Uno dei conti verrà addebitato, l'altro accreditato per un importo equivalente.
GIUDICE DI PACE:
Per problemi in ambito creditizio comportanti danni lamentati al di sotto dei 5.000.000 di lire, é possibile adire il Giudice di Pace, che in tre udienze emette una sentenza immediatamente operativa. La parte insoddisfatta può ricorrere presso il giudice naturale.
Riportiamo gli indirizzi e i telefoni di alcuni Giudici di Pace operanti nelle principali città:
GODIMENTO:
Diritto al pagamento di una cedola o di un dividendo.
- Giorno di godimento:
Giorno dal quale inizia il diritto ad ottenere il pagamento della cedola o del dividendo.
GRUPPO FAMILIARE:
Può essere interessante per la banca acquisire un rapporto di clientela con un gruppo familiare di buon peso finanziario. Occorrerà per questo stipulare una convenzione (Vedi), contrattando le condizioni e riportandole per iscritto nell'articolato sottoscritto da entrambe le parti.
HOME BANKING:
Possibilità di accedere, tramite linea telefonica ad alcuni servizi bancari di informazione, di prenotazione
titoli, contabili. Si accede direttamente al computer centrale dell'azienda di credito.
HOT MONEY:
Denaro caldo. Denaro impiegato a brevissima scadenza (massimo 48 ore), passibile cioé di velocissimi spostamenti anche per via informatica, per effettuare operazioni di "arbitraggio " (Vedi). Spesso gli spostamenti repentini sono effettuati con intenti speculativi; se approfittano di una più o meno marcata rigidità dei cambi, se raggiungono dimensioni ragguardevoli, se non sono di breve durata ed hanno per oggetto una particolare valuta, possono costringere il governo interessato ad operare svalutazioni (se la valuta é venduta) o rivalutazioni (se la valuta é acquistata).
I.DE.M.:
Italian Derivates Market. Mercato italiano dei derivati. Vedi "Sistema telematico delle contrattazioni".
IDENTIFICAZIONE:
Operazione necessaria in caso di richiesta di cambio di assegni, di consegna di somme a disposizione, di pa gamento di un mandata. Chi paga, deve essere certo della identità di chi richiede il pagamento. Per questo, sono spesso richiesti due o tre documenti personali.
(Vedi "Documento").
ILLIQUIDITA':
Situazione di difficoltà di cassa derivante da scarsità di contante o di crediti esigibili a brevissimo termine. Potrebbe essere foriera di gravi inadempienze finanziarie rispetto ad impegni di breve scadenza.
IMMISSIONE:
Operazione di inserimento di titoli nel deposito a custodia a seguito di acquisti o di materiale consegna da
parte del cliente.
IMPAGATO:
E' il titolo di credito versato o affidato alla banca per l'incasso e non onorato dal debitore. Il titolo ritorna al creditore "impagato" e potrà risultare "protestato" (Vedi "Protesto"). Se fu versato su un conto, verrà riaddebitato (Vedi "Giorni di non stornabilità).
IMPEGNO:
Promessa o obbligo ad effettuare una operazione o una serie di operazioni comportanti un esborso di denaro
IMPIEGATO-CASSIERE:
Qualifica di lavoratore dipendente introdotta nel settore creditizio alla fine degli anni '70, e comportante l'accorpamento delle funzioni peculiari del cassiere ed dell'impiegato, precedentemente scisse. L'obbiettivo era quello di evitare al cliente più "file" per l'espletamento delle operazioni da lui richieste.
IMPIEGHI:
E' sinonimo di "affidamenti". Sono costituiti dal complesso dei prestiti effettuati, anche in valuta, dalle banche alla clientela. Vedi "Operazioni bancarie". A dicembre 1995, gli impieghi bancari raggiungevano la consistenza di 1.169.824 miliardi di lire, cos suddivisi: 106.295 miliardi alla Amministrazione pubblica; 3.093 miliardi alle Compagnie di assicurazione; 155.844 miliardi alle Istituzioni creditizie; 617.271 miliardi alle Imprese non finanziarie; 4.888 miliardi alle Istituzioni sociali private; 145.540 miliardi alle Famiglie produttrici; 89.263 miliardi alle Famiglie consumatrici; 47.630 miliardi ad Operatori non residenti.
IMPORTO:
Valore di un titolo di credito, di una operazione economica o finanziaria espresso in valuta nazionale o estera.
INABILITATO:
Persona non più in grado di assumere impegni in nome e per conto di terzi.
IN BIANCO:
Titolo di credito non riempito in tutte le sue parti.
Una cambiale in bianco (stilata con la firma del debitore ma senza l'indicazione dell'importo), deve essere
riempita entro tre anni dall'emissione.
- Girata in bianco: Vedi "Girata"
INCAGLIO:
Partita a credito che inizia a presentare problemi di rimborso o di riscossione per difficoltà del debitore.
E' il primo passo verso la definizione di credito "in sofferenza".
A fine 1995, gli incagli rasentavano i 46.000 miliardi lire. Vedi "Partita incagliata" e "Sofferenze".
INCARICATO:
Persona abilitata a svolgere alcune operazioni presso la banca per conto del titolare del rapporto. Deve essere accreditato presso lo sportello interessato e devono essere specificate le operazioni che può compiere.
INCASSO:
Servizio bancario tipico offerto alla clientela. Consiste nella possibilità di affidare alla banca titoli di credito, cedole, fatture quietanzate, ecc. affinché ne curi, alla scadenza, la riscossione. Per il servizio sono dovute provvigioni.
INDEBITO:
Se si effettua un pagamento non giustificato dalla sussistenza di un debito, si ha diritto alla restituzione (interessi compresi) di quanto non era dovuto (indebito, appunto).
INDICE:
Espressione sintetica, risultato di una elaborazione matematica, dell'andamento delle variazioni intervenute o sulla stessa grandezza in epoche diverse, o rispetto a due grandezze.
- azionario:
Sintetizza le variazioni intervenute nella quotazione di borsa dei vari titoli.
Gli indici più conosciuti sono, in Italia, il MIB (elaborato dalla Borsa Valori) distinto tra MIB Storico (Base di calcolo i valori al 2.1.1975 = 1.000), MIB Corrente (Base 29.12.95 per il 1996), MIBTEL (Base 3.1.1994 = 10.000), MIB 30 (Base 31.12.1992 = 10.000);
l'indice COMIT, elaborato dalla Banca Commerciale Italiana (Base 1972 = 100); l'indice Sole-24 Ore (Base 1938 = 1).
Le piazze finanziarie più importanti hanno loro indici: Daw-Jones (Vedi) per New York, Nikkei per Tokio ecc.
Quanto alla variazione storica dell'indice azionario, ponendo pari a 100 il valore del 1988 per alcuni paesi, nell'aprile 1996 venivano raggiunti i seguenti valori: Giappone 78,69; Italia 118,19; Francia 167,82; Germania 187,21; Gran Bretagna 203,2; Stati Uniti 243,62.
- del costo della vita:
Sintetizza l'andamento relativo ai prezzi di un elenco determinato di beni di consumo tipici delle famiglie di operai ed impiegati.
- di bilancio:
Anche "ratio" o "quoziente contabile". Rapporto matematico tra varie voci di bilancio di una società che permette valutazioni patrimoniali, di liquidità, di autofinanziamento, di redditività, di indebitamento ecc. Gli indici di bilancio sono considerati nella valutazione di affidabilità effettuata da una banca nei con
fronti di una azienda che ha richiesto un fido.
INDICIZZAZIONE:
Ancoraggio della variabilità di un tasso ad uno o più parametri (Vedi), oggettivamente individuati, al variare dei quali, il tasso in questione subisce una ripercussione assumendo un nuovo valore. Ad esempio, il tasso variabile di un mutuo può essere indicizzato al rendimento dei titoli di Stato, al tasso dei prestiti
interbancari, al Prime Rate ABI, ecc.
INDIRIZZO:
Ha rilievo nei rapporti tra banca e correntista dal momento che la corrispondenza inviata dall'azienda ha come riferimento l'ultimo indirizzo notificato per iscritto dal cliente. Occorre distinguere tra residenza
ed indirizzo al quale il cliente intende ricevere le comunicazioni.
INESECUZIONE:
Mancata esecuzione di un ordine. In genere viene comunicata al cliente indicandone la motivazione.
INFLAZIONE:
Aumento generalizzato del livello dei prezzi di mercato. Ne consegue un minor potere di acquisto della moneta.
INFORMATIZZAZIONE:
Processo di revisione della organizzazione del lavoro mirante alla introduzione di sistemi informatici in
grado di migliorare i flussi di lavoro interni e la comunicazione tra uffici, anche di altre filiali e con la clientela.
INFORMAZIONI:
Notizie richieste dalla banca sul correntista di nuova acquisizione, prima di mettergli a disposizione blocchetto assegni, Bancomat o Carta di credito. Le fonti possono essere varie: altri clienti favorevolmente conosciuti, agenzie di informazione, altre banche ecc..
Fondamentale risulta l'analisi del Bollettino dei protesti (Vedi) la cui consultazione é stata informatizzata dalla società Cerved (Vedi), che permette agli istituti di credito il collegamento con il suo elaboratore centrale. Un nominativo protestato si vedrà rifiutare l'apertura del conto.
In ultima analisi, se le informazioni sono negative la banca si rifiuterà di entrare in rapporti con il soggetto. Per valutare, invece, l'affidabilità di un suo cliente, la banca utilizza, tra l'altro, le informazioni della Centrale dei Rischi (Vedi) della Banca d'Italia.
INFRUTTIFERO:
Che non matura interessi. Un libretto di risparmio (Vedi) fermo da più di 5 anni viene reso infruttifero.
Un conto transitorio (Vedi) é di norma infruttifero.
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO:
Su ricorso del creditore, il tribunale condanna il debitore, tramite decreto ingiuntivo, al pagamento, entro una certa data, di una somma di denaro o alla consegna di un bene. Il debitore può fare opposizione.
INSIDER TRADING:
Compravendita di titoli di una società da parte di chi é in possesso di informazioni esclusive, privilegiate o riservate, o di chi ha il potere di influire sulle decisioni della stessa società. L'attività di insider trading é vietata dalla legge.
INSOLUTO:
Titolo non pagato alla presentazione o alla scadenza e comunque non protestato (Vedi) perché "senza spese" (Vedi "Cambiale"). Torna alla banca presso cui fu messo all'incasso.
INSOLVENZA:
Impossibilità del debitore ad effettuare pagamenti a fronte delle obbligazioni assunte. Lo stato di insolvenza, anticamera del fallimento, é cosa molto diversa dalla temporanea carenza di liquidità.
INTERESSE:
Somma pagata per il prestito di un capitale. In genere é espresso su base annua e in percentuale. L'entità dell'interesse é funzione dell'andamento del mercato dei capitali. Le banche pagheranno un interesse per le somme depositate dai clienti; percepiranno un interesse per le somme prestate.
- semplice:
Calcolato sul capitale, non viene ricapitalizzato, cioé non entra a far parte del capitale nel successivo calcolo degli interessi.
- composto:
Soggetto a ricapitalizzazione, diviene cioé capitale e base per il successivo calcolo.
Il rendimento annuo di un titolo a cedola semestrale (BTP, CCT ecc), o in quello su base annua di un titolo di durata inferiore all'anno (BOT), viene valutato in base all'interesse composto: si ipotizza cioé che la cedola semestrale o il rendimento a 3 o a 6 mesi dei BOT possa essere reinvestito allo stesso tasso fino a compimento dell'anno.
Ad esempio, se un BTP ha due cedole semestrali pari al 5 per cento del valore nominale, il rendimento annuo indicato é pari al 10,25 per cento (interesse composto) e non del 10 per cento (interesse semplice), perché si ipotizza che la prima cedola venga reinvestita per altri sei mesi ancora al 5 per cento, maturando cos a sua volta interessi.
- di mora:
Interesse aggiuntivo dovuto dal debitore per il ritardato pagamento di quanto dovuto. Può essere pattuito contrattualmente.
- legale:
Interesse stabilito per legge. Si applica nei casi in cui, in situazioni giuridicamente rilevanti, non sia stato previsto dalle parti un tasso di interesse definito.
INTESTATARIO:
Titolare di un rapporto bancario al quale la banca riconosce tutti i diritti e annette tutti i doveri contemplati dal rapporto stesso.
INTESTAZIONE:
Determinazione del titolare o dei titolari di un rapporto bancario, o trascrizione dei dati anagrafici del nuovo proprietario su un titolo mobiliare nominativo.
INVESTIMENTO:
Somma non utilizzata per consumo o per spese correnti e destinata all'acquisto di attività finanziarie passi
bili di produrre interessi. Erroneamente, il deposito di somme in conto corrente bancario o su libretti bancari o postali viene considerato un investimento.
INVESTITORI ISTITUZIONALI:
Operatori che, in modo continuativo e professionale, offrono la loro intermediazione per effettuare investimenti per conto di terzi. Sono tali: le SIM, i fondi di investimento, le banche, le compagnie di assicurazione.
IPOTECA:
Diritto reale (sulla cosa) conferito al creditore che acquisisce il potere di espropriare il bene immobile, il bene mobile registrato o la rendita dello Stato di proprietà del debitore insolvente per recuperare il suo credito. L'ipoteca é posta sul bene, l'avvicendamento dei proprietari di questo é irrilevante.
- di primo, secondo, ... grado:
Viene definita "di primo grado" la prima ipoteca accesa da un creditore sul bene del debitore. Essa dà diritto ad una priorità di soddisfazione sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Altri creditori possono accendere successivamente ipoteche sullo stesso bene.
Queste verranno indicate col numero progressivo (di secondo, terzo grado). La soddisfazione dei creditori successivi al primo dipenderà quindi dal valore ricavato dall'esproprio del bene e da quanto resta dopo aver soddisfatto, in progressione, i creditori.
IRREGOLARE:
Documento, titolo, effetto che non rispetta o non ha rispettato alcune formalità imposte dalla legge. E' irregolare, ad esempio, un assegno che non presenta la girata del beneficiario quando viene versato in banca.
ISPETTORATO-UFFICIO RECLAMI: Vedi "Reclamo".
ISTITUTO DI EMISSIONE:
Banca incaricata dalle Autorità istituzionali di emettere banconote. Detto incarico é, in genere, conferito ad una sola Banca, quasi sempre la Banca centrale (Vedi). In Italia é la Banca d'Italia ( Vedi) l'unica incaricata dell'emissione delle banconote.
ISTRUTTORIA:
E' la raccolta, l'analisi formale e la valutazione sostanziale della documentazione presentata alla banca da chi ha fatto richiesta di un prestito, di un mutuo, di un fido. Scopo dell'istruttoria é quello di permettere la successiva presa di decisione ragionata circa l'erogazione.
L'istruttoria per un affidamento consiste in:
* indagini esterne all'azienda interessata;
* analisi del settore in cui opera l'azienda;
* analisi degli obbiettivi che si intendono raggiungere con il finanziamento e valutazione del piano di rientro;
* esame dei bilanci;
* valutazione delle garanzie offerte;
ISTRUZIONI:
Serie di indicazioni procedurali da seguire puntualmente, contenute in un ordine dato alla banca da un
cliente. LEASING: Contratto di affitto di un bene per il cui pagamento sono previsti: un canone iniziale alla firma del contratto, pari ad una certa percentuale (15-25 per cento); una serie di rate periodiche ed un importo finale (detto "valore di riscatto") che se pagato dal locatario conferirà ad esso la proprietà del bene. In caso di insolvenza, la società di leasing, rientra in possesso del bene di cui é proprietaria. Se il contratto non prevede la possibilità di riscatto, ma l'adeguamento del bene locato alle innovazioni tecnologiche, il leasing si definisce "operativo".
Nel 1995, le attività di Leasing raggiungevano la somma di 50.588 miliardi di lire (+ 12,8 % rispetto al 1994): 44.376 miliardi intermediati da società specializzate, 6.212 miliardi da banche.
LEGGE n° 218 del 1990 (AMATO-CARLI):
"Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".
Con la legge Amato-Carli (e con il decreto 356 del novembre 1990) si imposta un radicale mutamento del sistema bancario: trasformazione in società per azioni delle banche e delle Casse di risparmio, individuazione delle caratteristiche del gruppo polifunzionale ecc.
L'obbiettivo é quello di eliminare quei vincoli che possono creare disarmonie, impedimenti e contrasti tra il sistema bancario italiano e quello europeo. Resta comunque intatta la possibilità di vigilanza, di controllo e di ispezione della Banca d'Italia. Resta altresì l'anomalia tutta italiana di un settore (quello del credito) non indagabile dall'Antitrust: per problemi di concorrenza, di abuso di posizioni dominanti ecc.
può intervenire solo la Banca d'Italia, quasi un "tribunale speciale", mentre l'Antitrust (Vedi) esprime solo pareri.
LEGGE 386 DEL 15.12.90:
"Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".
La legge 386/90 sanziona la scorretta emissione di assegni bancari (per l'emissione dei quali il correntista deve essere autorizzato dalla banca trattaria) e individua alcuni comportamenti obbligati da parte degli istituti di credito in caso di protesto di assegni o di constatazione equivalente.
* Art. 1 = [ Emissione senza autorizzazione ] Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario é punito con la reclusione da tre mesi a ad un anno.
* Art. 2 = [ Emissione senza provvista ] Fuori dei casi previsti dall'art. 1 , chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista é punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni.
* da Art. 3 = L'emittente é obbligato a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
* da Art. 5 = La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per il periodo da uno a due anni. .......
* da Art. 8 =
Nei casi previsti dall'articolo
* Art. 9 = [ Revoca dell'autorizzazione ]
1) Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.
2) La revoca é comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1° dell'Art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.
[ Esempio: Il giorno 8 aprile la banca protesta un assegno per mancanza di fondi. Lo stesso giorno invia al
cliente protestato la lettera di revoca dell'autorizzazione, ricevuta il 14. Se fino al giorno 18 (8 aprile + 10 giorni) la banca paga assegni emessi dal correntista e coperti, questo non vuole significare "nuova autoriz
zazione".]
3) Se la lettera o il telegramma non é spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario é obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o é insufficiente la provvista.
[ Se, nell'esempio, al 28 aprile (8 aprile + 20 giorni) la banca ancora non ha inviato la lettera di revoca, pagherà gli assegni emessi dal correntista dal giorno 28 al giorno successivo a quello dell'invio della comunicazione di revoca da parte della banca, anche se gli assegni emessi non hanno copertura. ]
4) Una nuova autorizzazione non può essere data [ dalla banca al correntista avvisato ] prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca [ 14 luglio, nell'esempio]. Il termine é di sei mesi [ 14 ottobre, nell'esempio ] se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.
5) Se viene data una nuova autorizzazione [ attraverso il pagamento di un assegno ] prima del termine stabilito dal 4° comma, il trattario [ la banca ] é obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o é insufficiente la provvista , fino alla scadenza del termine [ 14 luglio oppure 14 ottobre, nell'esempio ].
* da Art. 10 [ Pagamento dopo la revoca] Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4° dell'articolo 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.
[Il pagamento di assegni dopo la scadenza della interdizione, costituisce una tacita autorizzazione: il rapporto torna alla sua gestione normale, sempre che la banca, a fronte del protesto, non consideri indesiderabile la continuazione del rapporto e imponga la chiusura del conto.]
LEGGE N° 197/91:
Provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Tra l'altro, ha imposto la "non trasferibilità" per gli assegni bancari emessi per un importo superiore ai 20 milioni di lire, o anche se di importo inferiore ma emessi per saldare una specifica ed unica transazione.
Alle infrazioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo.
Viene altres imposto il limite di 20 milioni per il saldo massimo dei Libretti di risparmio al portatore (Vedi).
Le Banche sono inoltre tenute a registrare i nominativi di chi effettua versamenti superiori ai 20 milioni di lire su conti di terzi e di chi apre Libretti al portatore per qualsiasi importo.
LEGGE 154/92 (TRASPARENZA BANCARIA):
Nonostante l'entrata in vigore del codice di autoregolamentazione del 1988 e le dichiarazioni di buona volontà, la maggior parte delle banche ha continuato ad operare in maniera poco trasparente, dimostrando l'inefficacia dello strumento di autoregolamentazione attrezzato solo per evitare, o allontanare, una normativa giuridicamente vincolante per tutti gli operatori creditizi e finanziari.
Cos, il 17 febbraio 1992, é entrata faticosamente in vigore la legge 154 contenente le norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Il tormentato iter della legge, avversata strenuamente dalle banche, é la dimostrazione migliore della sua utilità, in quanto, in particolare, con tale
normazione si é finalmente data attuazione ai principi di correttezza e buonafede, nell'esecuzione dei con
tratti bancari, affermati in modo generale dal Codice civile. La suddetta legge ha, in particolare, stabilito obblighi per banche e finanziarie circa la comunicazione agli utenti dei servizi delle condizioni praticate (tassi, spese, commissioni ecc.); ha abolito la famigerata "fideiussione omnibus" (Vedi) con l'obbligo, quindi, di stabilire i limiti economici entro i quali il fideiussore deve garantire; ha imposto la consegna agli
utenti dei moduli e dei contratti sottoscritti.
Il
Testo Unico in materia creditizia (Vedi), entrato in vigore il 1° gennaio
la legge 154/92, lasciando in vita il solo articolo 10 sulle fideiussioni.
LEGGE 108 DEL 1996 (Antiusura):
La legge, approvata faticosamente nel marzo del 1996, fissa in particolare il meccanismo di ndividuazione della soglia di tasso oltre la quale il prestito diventa usurario (Vedi "Tasso usurario"). Prevede inoltre la costituzione di due fondi: il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell'usura (presso il Ministero del Tesoro) con lo scopo di concedere contributi economici a favore di fondi ad hoc costituiti presso fondazioni e associazioni antiusura e presso organizzazioni e consorzi per confidi; ed il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, con lo scopo di erogare prestiti a chi ha sporto denuncia contro gli usurai dei quali si dichiara vittima.
LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA:
Eliminazione delle norme valutarie restrittive dei movimenti di capitale, per residenti e non residenti, e dell'utilizzo dei servizi finanziari offerti dal mercato. I cittadini residenti possono detenere conti in valuta presso banche italiane ed estere; esportare valori mobiliari, titoli di credito ecc. Sussiste il solo vincolo formale (Legge 52/96) di utilizzare il sistema bancario per spostamenti di capitale da e per l'Italia (per importi superiori ai 20 milioni) con l'obbiettivo di controllare gli intermediari finanziari: dette operazioni devono "lasciare traccia".
La Direttiva CEE del giugno 1988 indicava nel 1° luglio 1990 il termine temporale di liberalizzazione.
L'Italia adegu• la sua normativa con il Decreto Ministeriale del 27 aprile 1990, che integrava il Decreto
presidenziale del 31 marzo 1988.
LIBERAZIONE:
* Pagamento delle azioni per la cui sottoscrizione ci si era impegnati.
* Lettera liberatoria rilasciata al fideiussore dal creditore perché soddisfatto o perché ha accettato un
garante in sostituzione.
LIBOR:
Vedi "Parametri di indicizzazione".
L I B R E T T O D I R I S P A R M I O:
Il libretto di risparmio attesta un deposito di somme consegnate alla banca per un certo periodo di tempo.
I libretti possono essere nominativi o al portatore, e nel loro ambito liberi o vincolati. Gli interessi riconosciuti dalla banca al titolare subiscono una tassazione (Vedi) del 27 per cento.
LIBRETTO NOMINATIVO
Intestato ad una persona fisica o giuridica, é caratterizzato dal fatto che solo il titolare o il suo delegato (Vedi) possono effettuare operazioni. E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.(Vedi "Firme disgiunte") Da un punto di vista dei rapporti banca-utente, i libretti nominativi rappresentano elementi di prova, attestanti l'esistenza del credito che il titolare vanta nei confronti dell'istituto bancario, cos come lo sono tutte le annotazioni che appaiono sul libretto, regolarmente firmate dall'impiegato della banca.
LIBRETTO AL PORTATORE
A differenza di quello nominativo che concretizza un rapporto di deposito tra titolare/i e banca, il libretto al portatore é un autonomo titolo di credito: potendo quindi essere ceduto a pagamento di una qualsiasi obbligazione pecuniaria, il suo saldo certifica l'entità del suo valore. Chiunque si presenti allo sportello con il titolo può effettuare operazioni o chiudere il rapporto con la banca; in assenza di vincoli o blocchi (per furto, smarrimento ecc.) che impediscano di operare, il libretto può essere utilizzato dal possessore anche se non legittimo. La "denominazione" (Vedi) del libretto al portatore con il nome di una persona non modifica la sua natura; il libretto può essere contrassegnato, oltre che con un nome, con un motto, un numero, un nome immaginario, altrimenti lo spazio relativo alla denominazione verrà sbarrato al momento dell'emissione.
E' un titolo di credito esigibile "a vista" e dunque la banca non ha alcun obbligo di verificare se il possessore é anche il legittimo proprietario o é da questi autorizzato. La banca emittente non assume alcuna responsabilità se effettua un prelevamento di fondi a favore di colui che si presenta allo sportello con il libretto: l'art. 1836 del Codice Civile dispone infatti che: "se il libretto di deposito é pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore é liberata, anche se questi non é il depositante. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo "denominato". Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
In base al decreto legge 3 maggio 1991, convertito nella legge 5 luglio del 1991, n. 197, il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere superiore ai 20 milioni di lire. La banca, inoltre, dovrà identificare chi richiede inizialmente l'apertura di un libretto al portatore.
LIBRETTI LIBERI E VINCOLATI
I libretti di risparmio sia nominativi, che al portatore possono a loro volta essere liberi o vincolati.
Nei primi i prelevamenti sono a vista; nei libretti vincolati invece il depositante deve attendere la scadenza della data di vincolo, (che varia dai 6 ai 18 mesi per le banche di credito ordinario), durante il quale non può ritornare in possesso né del capitale, né degli interessi maturati. A fronte di questo "impegno" la banca corrisponde interessi più elevati, rispetto a quelli dei libretti liberi.
Nel caso di deposito a risparmio vincolato, la capitalizzazione degli interessi avviene alla fine di ogni anno (come per quelli liberi), ma il depositante può richiedere esplicitamente che essa avvenga alla sca
denza del vincolo. Gli interessi, annotati sul libretto alla prima presentazione, possono essere ritirati entro un mese dalla data della capitalizzazione, dopodiché restano vincolati come il capitale.
- LIBRETTO INFRUTTIFERO: Vedi "Infruttifero".
- AMMORTAMENTO del Libretto: Vedi "Ammortamento".
LIFFE:
London International Financial Futures Exchange. E' la Borsa dei Futures (Vedi) di Londra, la più rappresentativa per quel genere di scommessa.
LINEA DI CREDITO:
In generale, indica qualsiasi forma di affidamento concessa da una banca alla clientela. Più comunemente la locuzione é riferita ai rapporti finanziari tra banche di diversi Paesi.
LIQUIDABILITA':
Possibilità di un titolo di credito o mobiliare di essere più o meno velocemente scambiato o convertito in
denaro contante.
LIQUIDAZIONE:
In Borsa, é l'esatta esecuzione delle obbligazioni sottoscritte in un contratto di compravendita. Il "Giorno di Liquidazione" é il giorno nel quale vanno perfezionati ed eseguiti i contratti a termine. Dal 16
febbraio 1996 i contratti di compravendita di azioni, obbligazioni convertibili e di warrant sono liquidati "per contanti" il quinto giorno successivo a quello di conclusione. Per il settore MOT (Vedi "sistema telematico di contrattazione") i contratti vanno liquidati il terzo giorno successivo, il secondo per i BOT. Per i contratti futures sull'IDEM (Vedi "Sistema telematico di contrattazione") la liquidazione avviene il giorno successivo a quello di scadenza.
LIQUIDI:
Somma di denaro, banconote e titoli di veloce liquidabilità immediatamente utilizzabili.
LIQUIDITA':
Disponibilità finanziarie di veloce liquidabilità finalizzate al raggiungimento di particolari obbiettivi (aziendali, di investimento, di compravendita). In particolare, per una azienda bancaria, una giusta liquidità a disposizione permette una adeguata operatività giornaliera.
- Carenza di liquidità:
Difficoltà di cassa per via del fatto che gli impegni a breve termine superano le entrate a breve.
LIRA INTERBANCARIA:
Indica l'insieme dei depositi effettuati tra aziende di credito per collocare liquidità in eccesso.
Il tasso derivante costituisce un parametro per l'indicizzazione (Vedi) di altri tassi finanziari.
LISTINO:
In Borsa, prima dell'introduzione delle contrattazione per via telematica, il listino (compilato quotidianamente dal Comitato degli Agenti di cambio) elencava i valori del fixing (Vedi) ed altre informazioni su tutti i titoli trattati.
LORDO:
Identifica, finanziariamente, una entità non depurata dell'influenza di altra componente, con il conseguente raggiungimento di un maggiore livello , in valore assoluto o in percentuale. (Vedi "Netto").
Ad esempio, interessi al lordo dell'imposta, prezzi al lordo dell'IVA.
LOTTO MINIMO:
E' il numero minimo di azioni contrattabile senza problemi. Al di sotto di quel numero l'operatività é limi
tata (occorrendo ricercare un acquirente interessato) dando luogo o a prezzi di vendita più bassi o tempi di esecuzione più lunghi. (Vedi "Spezzatura").
M
MANCA AVVISO:
Causale di mancato pagamento di un assegno presentato alla banca per via del fatto che non é stato “avvisato" dal cliente. Vedi "Senza avviso".
MANDATO DI PAGAMENTO:
Inviato alla banca da un correntista, é l'ordine di pagare una somma ad un terzo. Se é invece di provenienza interna alla banca, é un documento con il quale, chi ne ha i poteri, autorizza la Cassa o il Tesoro ad effettuare il pagamento di una somma al beneficiario indicato.
MANLEVA:
Dichiarazione scritta con la quale il firmatario si impegna a sollevare un terzo dagli effetti negativi (danno, molestia) causati da un particolare evento, qualora dovesse verificarsi. E' richiesta dal titolare di un conto corrente nel momento in cui il beneficiario di un suo assegno denuncia il furto o lo smarrimento del titolo e ne richiede un duplicato. Con la lettera di manleva, il beneficiario si impegna a non presentare il primo titolo in caso di ritrovamento e si obbliga a versare tempestivamente l'importo corrispondente qualora, per una serie di circostanze, il conto dell'emittente dovesse essere addebitato una seconda volta (prima il duplicato, poi l'assegno rinvenuto).
MANTO:
In un titolo mobiliare é il "frontespizio" dove sono riportate le caratteristiche del titolo e il suo valore nominale. Al mantello é allegato il foglio delle cedole
o dei dividendi.
MARGINE:
Scarto, differenziale tra due grandezze. Ad esempio, tra valore d'acquisto e valore corrente di un titolo; tra valore del credito e quello del pegno.
- di intermediazione netto.
Per gli istituti di credito, é la differenza tra la somma pagata per interessi passivi e quella introitata
per interessi attivi.
MARKETING:
Per una azienda che produce beni o servizi, é il complesso di attività, rapportate con l'ambiente esterno e
la clientela, mirante a perfezionare la capacità di adeguamento della qualità dell'offerta alle esigenze della domanda.
Le strategie di marketing puntano alla individuazione delle preferenze, dei gusti, delle necessità, delle motivazioni di acquisto degli acquirenti per poter proporre al meglio la propria produzione ed adeguare di continuo il modo di offrirla.
MASSIMALE SUGLI IMPIEGHI:
Vincolo posto dalle autorità monetarie (Vedi) mirante a limitare l' espansione degli impieghi bancari. Ha lo scopo di limitare l'eccesso di domanda di credito da parte di aziende e famiglie in momenti in cui questo avrebbe ripercussioni negative sul sistema economico e sulla politica monetaria nazionale.
MATIF:
Borsa dei contratti "futures" di Parigi.
MATRICE:
Parte allegata al modulo di assegno bancario o circolare che rimane in possesso del titolare e che, pro me
moria, può essere riempita con gli estremi dell'assegno emesso o richiesto.
MATURARE:
Raggiungimento del momento temporale in cui una obbligazione é esigibile.
- interessi:
Una somma rappresentata da titoli di credito, versata su un conto corrente, matura interessi trascorsi i
giorni di valuta (Vedi) indicati dalla banca all'atto del versamento.
MEDIOBANCA:
Banca di Credito Finanziario Spa.
E' stata costituita a Milano il 10 aprile 1946, sotto forma di società per azioni, col capitale conferito dalle tre banche di interesse nazionale: Comit, Credit, Banco di Roma.
Per poter svolgere la sua attività, Mediobanca si avvale degli sportelli delle suddette banche, concede finanziamenti a medio termine ( da uno a cinque anni) alle medie e grandi industrie mediante sconto di effetti, anticipazioni in C/C, riporto su titoli, ecc.; cura anche il collocamento di prestiti obbligazionari emessi da importanti complessi industriali e può assumere partecipazioni in imprese finanziarie, commerciali, industriali e immobiliari.
Mediobanca si approvvigiona di fondi attraverso depositi vincolati da uno a cinque anni, emissione di buoni fruttiferi e altre operazioni passive.
MERCATO:
Luogo in cui si incontrano venditori e acquirenti e liberamente definiscono i prezzi relativi alle operazioni effettuate (mercato perfetto). Può essere regolamentato nelle procedure (come la Borsa valori); specializzato nell'oggetto trattato (mercato immobiliare); limitato quanto a possibilità di accesso per operarvi (ancora la Borsa valori); definito nei quantitativi trattabili (mercato all'ingrosso, al dettaglio); spontaneo, non controllato e al di fuori della legge (mercato nero); limitato ad uno o a pochi produttori (monopolio, oligopolio).
- Economia di mercato:
Sistema di produzione/vendita e acquisto/consumo non limitato da vincoli esterni (in genere istituzionali) o interni (situazioni di monopolio), i cui prezzi sono assoggettati alla sola legge della domanda e dell'offerta. In opposizione alla "economia di stato" dove d'autorità si impongono qualità, quantità e prezzo dell'offerta.
- aperto:
Vengono definite di "mercato aperto" quelle operazioni della Banca d'Italia (Vedi) effettuate nel settore dei titoli allo scopo di drenare o incrementare la liquidità a disposizione del sistema. Vedi anche "Banca Centrale".
- primario/secondario:
Il Mercato primario tratta titoli offerti in emissione. Il Mercato secondario tratta titoli già in circolazione.
- ristretto:
Mercato, affiancato a quello ufficiale, dove vengono trattati titoli di rilevanza regionale o locale. E' dominato dalla presenza dei titoli riguardanti le banche popolari.
MERCE:
Beni oggetto delle operazioni di compravendita mercantile e, pertanto, destinati al consumo.
MERCHANT BANK: Vedi "Banca d'affari"
MICROFILMATURA:
Operazione, di norma affidata al cassiere, consistente nel fotografare i documenti e i titoli di credito, versati sul conto e/o presentati per l'incasso. La microfilmatura delle operazioni, conservata per giornate lavorative, permette una facile archiviazione, una agevole consultazione e la possibilità di stampare su carta
quanto é necessario.
MIF:
E' il Mercato italiano dei "futures".
MODULISTICA:
L'insieme dei modelli predisposti da una banca per facilitare il cliente nei rapporti con essa. Basterà
riempire gli spazi lasciati vuoti con i dati richiesti per la individuazione di chi opera, del contenuto
dell'operazione, dell'eventuale beneficiario, ecc.
MODULO:
Formulario predisposto per una o più operazioni diverse, stampato nelle parti sempre ricorrenti e con parti in bianco che devono essere riempite a cura del cliente. L'avversione che suscita per l'ipotetica complessità di utilizzo, non é giustificata: in banca il 90 per cento dei moduli richiede tre cose: chi opera, a favore di chi e per quanto. E' evidente che occorre imparare i relativi, pochi codici richiesti.
MONETA:
L'insieme dei pezzi metallici, delle banconote emesse dalla Banca d'Italia, dei biglietti di Stato emessi dal
Tesoro costituiscono la massa monetaria circolante legale, cioé liberatoria delle obbligazioni finanziarie
con essa onorate. La funzione di mezzo di pagamento é affiancata da quella di facilitazione degli scambi e di misurazione standardizzata dei valori dei beni in circolazione.
MONOPOLIO:
Mercato senza concorrenza, caratterizzato da un solo rappresentante dal lato dell'offerta (produzione o vendita) il quale può agire sui prezzi dei prodotti offerti indipendentemente dal livello della domanda.
MONTANTE:
In matematica finanziaria é la somma del capitale iniziale e degli interessi maturati ad una certa data.
MONTE TITOLI Spa:
Costituita nel 1978 su iniziativa della Banca d'Italia, di altre banche e degli agenti di cambio, la società fornisce il servizio di custodia titoli in amministrazione accentrata. La custodia presso Monte Titoli sostituisce il portafoglio titoli detenuto presso la propria banca (di cui risulta meno costosa) e facilita il passaggio di proprietà dei titoli a seguito delle operazioni di compravendita.
Nel 1995, i valori mobiliari depositati presso Monte Titoli hanno raggiunto il livello di 158.652 miliardi
di lire (+7,2 per cento rispetto al 1994).
MORA: Vedi "Interesse di mora".
MOVIMENTAZIONE:
L'insieme dei movimenti intervenuti sia su un conto corrente o su un libretto di risparmio (per via dei
versamenti e dei prelievi), sia sul conto titoli (a seguito di acquisti e vendite).
Una bassa movimentazione di un conto affidato può convincere la banca a revocare il fido.
MOVIMENTO:
Ogni operazione di conto corrente riportata dall'estratto conto (Vedi) periodico. Ogni movimento ha un suo costo. Il costo complessivo dei movimenti riportati dai vari estratti conto verrà addebitato a fine anno.
M U T U O:
Prestito di media lunga durata concesso ad un richiedente (mutuatario) da una banca o da una finanziaria (mutuante) a titolo oneroso, cioé gravato da un tasso di interesse, in genere finalizzato all'acquisto di un bene immobile (Mutuo fondiario) o alla sua costruzione (Mutuo edilizio). Il mutuatario si impegna con il mutuante al rimborso di capitale ed interessi in un certo periodo di tempo (superiore ai 5 anni) attraverso il pagamento di rate. Il tasso di interesse (Vedi) può essere fisso o variabile. Il mutuo é ipotecario se assistito da ipoteca.
L’ ITER DELLA PRATICA DI MUTUO
a) Acquirente e venditore sottoscrivono un atto preliminare (compromesso) dove si individuano: l'immobile, il prezzo, le modalità di pagamento, l'importo versato come anticipo, le eventuali penalità.
b) L'acquirente inoltra alla banca la domanda di mutuo definendo la somma richiesta, il tipo di finanziamento (se in lire o in valuta), il tipo di tasso di interesse ( se fisso o variabile), la durata del piano di ammortamento (minimo 5 anni), la cadenza delle rate (mensili, trimestrali o semestrali).
c) L'ente erogante inizia l'istruttoria della pratica: valuterà la congruità della somma richiesta con il reddito del mutuatario e con il valore dell'immobile, definito da suoi periti o con valutazioni "a tavolino", o tramite sopralluogo tecnico. Valuterà altres la presenza di eventuali "elementi" potenzialmente ostativi: abusivismo, acquisizioni per "donazione", mancanza di abitabilità ecc.
d) Valutata positivamente la pratica ed esaurite le formalità necessarie, l'ente mutuante prima di procede
re all'erogazione può chiedere, alla parte venditrice l'iscrizione del vincolo la renderà operativa.
e) A volte i due atti (di compravendita e di concessione del mutuo) sono contemporanei ed effettuati nella stessa seduta che vede presenti, oltre alle due parti direttamente interessate, la banca e il notaio. Dopo la lettura e le sottoscrizioni d'obbligo, il funzionario, tramite il notaio, consegna l'assegno al venditore; in genere l'acquirente non é formalmente coinvolto nell'atto che conclude l'erogazione dell'importo mutuato, la somma cioé non é consegnata a lui.
ONERI FINANZIARI A CARICO DEL MUTUATARIO
1) Imposta sostitutiva dello 0,25 per cento dell'importo mutuato.
2) Spese di istruttoria e di perizia
3) Spese notarili: intorno al 2 / 2,5 per cento,
4) Costi di assicurazione: in genere contro i danni da scoppio e da incendio per l'immobile.
5) Tasse e imposte relative alla fattispecie.
6) Interesse: le rate di rimborso sono funzione della somma erogata, del periodo di ammortamento, del tasso di interesse (Vedi).
7) In caso di richiesta anticipata di estinzione l'ente mutuante richiederà il pagamento di una "penale", in
percentuale del capitale residuo.
VANTAGGI FINANZIARI
Sull'altro piatto della bilancia occorre considerare i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di defalcare dal reddito imponibile una parte degli interessi, se si sta acquistando la prima casa.
NEGOZIAZIONE:
Contrattazione di titoli mobiliari, di valute o di merci effettuate da intermediari autorizzati su ordini
di compravendita del cliente.
NETTO:
Valore, assoluto o in percentuale, cui sono state detratte le voci accessorie che davano luogo al valore "lordo" (Vedi) come imposte e tasse, commissioni, spese, ecc.
- Netto ricavo di uno sconto:
Somma messa a disposizione del correntista affidato che ha depositato "allo sconto" uno o più effetti. Al valore nominale (Vedi) degli effetti, la banca detrae una serie di importi percentuali (sconto, commissioni) o fisse (spese), per giungere alla somma netta riconosciuta quale risultato.
NOMINALE:
-Valore nominale:
E' il valore "indicativo" e teorico di una entità finanziaria (tasso, rendimento ecc.) che, al momento della quantificazione del valore "effettivo" subisce una influenza anche da altre componenti nominalmente non considerate. Ad esempio: Il tasso annuo nominale di un prestito rimborsato con rate mensili non tiene conto che i pagamenti mensili portano ad un tasso effettivo superiore; per giungere al rendimento effettivo di un BTP, occorre considerare, oltre al tasso nominale espresso nelle cedole, anche il valore d'acquisto del titolo. Vedi "Tasso".
Indica anche il valore facciale di un titolo a reddito fisso, cioé quello che , alla scadenza, verrà rimborsato dall'emittente al sottoscrittore.
-Prezzo nominale:
In Borsa, é il prezzo di un titolo sul quale non si sono avute contrattazioni per mancanza di domanda, di offerta o dell'incontro delle due.
NOMINATIVO:
Rapporto bancario o titolo di credito o mobiliare facente capo ad una persona fisica o giuridica, unica ad
essere titolare dei diritti e dei doveri che ne discendono. Opposto di "al portatore".
NON BANCABILE:
Effetto con caratteristiche che non gli permettono di essere messo all'incasso o allo sconto presso una banca: scadenza oltre i quattro mesi, ad esempio, o piazza di pagamento non servita da banche.
- Piazza non bancabile:
Località non servita da sportelli bancari.
NON RESIDENTE:
E' il cittadino italiano (o estero presente nel nostro Paese) non residente in Italia. La residenza aveva particolare rilevanza nei confronti delle norme valutarie fortemente restrittive (in materia di esportazione di valuta, di apertura di conti non in lire, ecc.) antecedenti il 1990, anno della liberalizzazione (Vedi).
NON STORNABILITA': Vedi "Giorni di non stornabilità".
NON TRASFERIBILE:
Clausola che non permette al beneficiario di girare il titolo a terzi che non siano una azienda di credito.
Vedi "Assegno".
NORMATIVA:
In generale, insieme delle leggi che regolano una data materia o un particolare settore. Ad esempio, "normativa valutaria". In ambito bancario, é l'insieme delle clausole contrattuli che regolano l'accesso ad un servizio (titoli, conto corrente, ecc.) da parte della clientela.
NORME UNIFORMI ABI:
Norme, condizioni e commissioni indicate per le operazioni ed i servizi bancari regolati da contratto, indicate dall'ABI (Vedi) alle banche associate, con l'obbiettivo di "disciplinare" l'offerta del credito, cer
tamente con il risultato di limitare la possibilità di scelta degli utenti.
NOTAIO:
Il Notaio, l'Ufficiale Giudiziario e, dove questi non sono presenti, il Segretario comunale intervengono per levare il protesto di effetti ed assegni non onorati.
Per gli effetti "tentano l'accesso" (chiedono al debitore se intende pagare il titolo), per gli assegni si
limitano a verificare la carenza di fondi sul conto corrente.
NOTIFICA:
Comunicazione formale con la quale il notificante rende noto al destinatario una particolare informazione.
Ad esempio: per una compravendita di titoli, per l'emissione di una cambiale ecc.
N U M E R I:
I "numeri" costituiscono una applicazione parziale (intermedia) della formula per il calcolo degli interessi. Da questa vengono escluse le voci soggette a variazione: il Tasso (variabile) (Vedi) e il Divisore (Vedi), anch'esso un tempo variabile perché diverso per interessi attivi o passivi:
FORMULA DEGLI INTERESSI
Capitale * Tasso * Giorni
Interessi = -----------------------------------
365 * 100
FORMULA DEI NUMERI
Capitale * Giorni
Numeri = ----------------------------
100
Pertanto, é facile verificare che, per passare dai numeri agli interessi, occorrerà moltiplicare quelli per il Tasso e dividere per 365 ( cioè per quei valori che sono stati tralasciati dalla formula degli interessi). Avremo perciò:
Tasso
Interessi = Numeri * --------------
365
OBBLIGATO CAMBIARIO:
Persona che si obbliga tramite la sottoscrizione di una cambiale o di una cambiale tratta. L'obbligato cam
biario può risultare "diretto" se assume l'obbligo direttamente (l'accettante della tratta, l'emittente del
la cambiale, i loro avallanti) oppure "di regresso" se assume l'obbligazione indirettamente ( il girante, l'e
mittente della tratta, i loro garanti).
OBBLIGAZIONE:
Titolo di credito che annette al sottoscrittore (investitore) il diritto di ottenere dall'emittente (debitore) la restituzione del valore nominale (Vedi) del titolo oltre al pagamento degli interessi alle scadenze e al tasso (fisso o variabile) determinato.
Fanno parte dei titoli a "reddito fisso" (Vedi).
Possono essere espresse in lire o in valuta.
L'emissione di un prestito obbligazionario ha l'obbiettivo di reperire sul mercato capitali da investire
con rimborso in un periodo medio lungo.
Il rimborso é definito dal piano di ammortamento. Il sistema più usato é quello del rimborso per estrazione: definito il periodo e l'importo da rimborsare, si estraggono i numeri di serie dei titoli da estinguere prima della scadenza.
Ad esempio: prestito decennale con rimborso annuale del 20 per cento del capitale dal quinto anno in poi, tramite estrazione.
- convertibile (o "cum warrant"):
Titolo che può essere convertito in azioni della stessa società ad una data stabilita all'atto dell'emissio
ne del prestito.
- fondiaria:
Titolo destinato procurare fondi per finanziare i mutui fondiari o edilizi.
- garantita dallo Stato:
Titolo emesso da enti pubblici o para pubblici (Enel, FS, IMI, IRI, ENI ecc.).
- indicizzata:
Titolo obbligazionario il cui tasso di remunerazione é indicizzato in funzione di parametri oggettivamente quantificabili. (Vedi "Parametri di indicizzazione").
OFFERTA AL PUBBLICO:
Emissione di un titolo (azionario o obbligazionario) collocabile presso il pubblico per la vendita.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO: Vedi "O.P.A."
OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA: Vedi "O.P.V."
O M B U D S M A N B A N C A R I O:
E' un organismo istituito e finanziato dall'ABI per
dirimere preventivamente la micro-conflittualità tra le banche e gli utenti per controversie non superiori al valore di 5 milioni di lire. Nella gestione dei reclami, é istanza di secondo livello.Infatti, bisogna innanzitutto inviare una raccomandata all'Ufficio Reclami della propria banca, (Vedi "Reclami") che é obbligato a rispondere entro 60 giorni. Se la banca non ha risposto o ha dato una risposta insoddisfacente, si può ricorrere all'Ombudsman.
E' costituito da 5 membri: un Presidente, eletto dalla Banca d'Italia, due membri eletti dall'ABI, un avvocato e un commercialista nominati dai rispettivi ordini professionali.
Nel
rispetto al 1994.
La sede dell'Ombudsman Bancario a cui indirizzare i reclami é: Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186 Roma.
CHI PUO' RIVOLGERSI ALL'OMBUDSMAN
A questo organismo possono rivolgersi per
raccomandata A.R. allegando la
documentazione del caso, esclusivamente
i soggetti che abbiano la qualifica di
"consumatori" (quindi
solo persone fisiche), per controversie
non superiori a 5 milioni di lire, purché
non abbiano già interessato
l'autorità giudiziaria, e si siano
rivolti allo sportello reclami della loro banca per fatti non
antecedenti al gennaio
L'iniziativa é senz'altro positiva, ma é carente là dove non é stata prevista dall'ABI la partecipazione all'Ufficio dell'Ombudsman, quanto meno, di un rappresentante degli utenti. In tal modo si corre il pericolo di una tutela non imparziale degli utenti bancari, anche se il responso dell'Ombudsman non pregiudica la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Riteniamo per• che un pronunciamento negativo potrà, quanto meno, influenzare il giudice.
OMNIBUS: Vedi "Fideiussione"
OMONIMIA:
Può risultare rilevante qualora le informazioni circa i protesti richieste dalla banca su un nominativo risultassero negative ma a causa di una omonimia (Vedi "Informazioni"). L'unico modo per superare l'ostacolo é la richiesta del Certificato di residenza "storico anagrafico" dove risultano tutti gli indirizzi di residenza dell'interessato che non coincidono con quello o quelli riportati sul bollettino dei protesti.
ONEROSO:
Prestazione effettuata non a titolo gratuito. Ad esempio, il correntista ha il diritto di chiedere ed ottenere copia della documentazione relativa al conto, ma a titolo oneroso, cioé non gratuitamente.
ONORARE:
Dar seguito alla obbligazione assunta senza ritardi o opposizioni indebite. Ad esempio, pagare la cambiale alla scadenza, predisporre i fondi sufficienti per il pagamento di un assegno, ecc.
O.P.A.:
Offerta Pubblica di Acquisto. Operazione, regolata dalla legge, mirante ad acquisire il controllo di una società per azioni, attraverso il rendere nota ai possessori di azioni di quella società l'intenzione di acquistare un certo numero di azioni ad un certo prezzo (in genere superiore a quello di mercato). Ne risulta una tutela nei confronti dei piccoli azionisti che possono decidere di vendere o meno, sempre in condizioni di sufficiente trasparenza.
Ha successo se chi effettua l'OPA riesce ad acquisire la percentuale di azioni prefissata nell'offerta.
L'operazione di OPA deve essere approvata dalla Consob (Vedi).
OPERATORE DI BORSA:
Persona autorizzata ad operare in borsa (Agente di cambio, commissionario di borsa , ecc.).
OPERAZIONI BANCARIE:
Il complesso delle attività poste in essere da una azienda di credito al fine di permetterne la intermediazione creditizia.
- di raccolta (Vedi):
Conti correnti liberi o vincolati; Libretti di risparmio liberi o vincolati, nominativi o al portatore; Buoni fruttiferi; Certificati di deposito; Obbligazioni emesse.
- di impiego (Vedi): Crediti personali e ipotecari; Mutui fondiari ed edilizi; Anticipazioni; Crediti grari; scoperti di conto;
Finanziamenti su portafoglio commerciale; Sconto di portafoglio; Anticipi all'esportazione; Leasing finanziario; Factoring.
OPERAZIONI DI BORSA:
Contratti di compravendita di titoli mobiliari. Possono essere:
- per contanti:
Se l'esecuzione del contratto (pagamento contro trasferimento dei titoli) viene perfezionata nel giro di pochissimi giorni.
- a premio:
Particolari operazioni a termine, che permettono ad una delle parti, dietro il pagamento di una somma premio), di acquisire il diritto di liberarsi dell'obbligazione o di modificarne il contenuto.
- a termine:
Operazioni di compravendita il cui momento di esecuzione é rinviato ad una data stabilita, allo scadere
della quale verrà effettuato il pagamento e la consegna dei titoli.
O.P.V.:
Offerta Pubblica di Vendita. E' l'opposto della OPA (Vedi). Quando l'azionista di maggioranza offre sul mercato, ad un certo prezzo, una parte delle azioni di sua proprietà. E' il sistema adottato per la privatizzazione di Credit, Comit, IMI, INA ecc. L'operazione di OPV deve essere approvata, nei termini contrattuali, dalla Consob (Vedi).
OPZIONI:
Come i "futures" (Vedi) sono contratti standardizzati. L'acquirente , dietro pagamento di un premio, acquisisce la facoltà di acquistare o vendere ad un certo prezzo e ad una certa data, una precisata attività finanziaria.
ORDINE:
Indicazione tassativa fornita dal cliente alla banca o all'intermediario di borsa perché esegua una certa operazione
- permanente:
Ordine (revocabile) di addebito di un conto corrente rilasciato dal titolare alla banca perché proceda al pagamento delle utenze (Telefono, luce, gas, ecc,.), di affitti, di altre spese periodiche.
- con limite di prezzo:
Ordine di compravendita di titoli mobiliari che, oltre alla qualità e alla quantità del titolo riporta anche il prezzo massimo (per gli acquisti) o quello minimo (per le vendite).
ORSO:
Giudizio figurato ("bear" in inglese) dell'andamento di borsa tendente ad un ridimensionamento delle quotazioni e ad uno scarso dinamismo nelle contrattazioni; favorevole quindi ai ribassisti. E' l'opposto di "Toro"
(Vedi).
OVER TOP:
Tasso massimo, superiore al "Top Rate" (Vedi), applicato agli sconfinamenti (Vedi) di conti non affidati, per i quali, quindi, non era prevista la possibilità di andare in rosso.
PAC:
Piano
di Investimenti di Capitale. Permette di
investire piccole somme mensili in quote di un fondo di investimento (Vedi).
Il Pac prevede la definizione del
numero di rate e del loro importo. Consiste in un versamento
iniziale pari ad un certo numero di rate
(
PAGABILE:
Titolo di credito che, avendo soddisfatte tutte le formalità imposte per la emissione e la circolazione, può essere cambiato in denaro dall'avente diritto.
PAGAMENTO:
Trasferimento di denaro, di titoli di credito o di merce al creditore con il quale il debitore estingue l'obbligazione precedentemente contratta.
PAGATO:
Informazione richiesta da una banca ad un'altra per conoscere l'esito (Vedi) di un assegno o una cambiale.
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ŠPAGHERO':
E' la cambiale (Vedi) comunemente intesa. Altra cosa dalla "cambiale tratta" (Vedi).
PARABANCARIO:
L'insieme delle società finanziarie (anche di proprietà di aziende bancarie) in grado di offrire prodotti creditizi diversi e complementari rispetto ai bancari classici (consulenza, leasing, factoring, gestione di fondi di investimento, credito al consumo, ecc.).
P A R A M E T R I DI I N D I C I Z Z A Z I O N E
Sono indici presi in considerazione (singolarmente o in concorso) per il calcolo della variabilità di un tasso ( di un mutuo, ad esempio).I più usati sono:
1) "Lira interbancaria a tre mesi lettera": E' il tasso applicato a fronte di prestiti/depositi interbancari, cioé effettuati reciprocamente dagli istituiti di credito, con scadenza a tre mesi.
2) " Prime rate " ABI: Il "Prime rate" é il tasso di interesse applicato ai prestiti effettuati da un istituto di credito ai suoi clienti più importanti. L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) rileva periodicamente i "prime rates" praticati dalle banche ad essa associate e ne rende pubblico il valore medio. I quotidiani, specie quelli economici, riportano giornalmente questo valore indicato, appunto, come "prime rate ABI" (Vedi).
3) "Rendistato": E'la media dei tassi di rendimento (lordi) dei titoli di Stato (la tipologia é individuata dal contratto di mutuo) emessi alcuni mesi prima della scadenza della rata stessa (il contratto stesso definisce anche il periodo di rilevazione).
4) Tasso dell' "Eurolira" : Si tratta della media dei tassi rilevati sulle principali piazze finanziarie europee e relativi a operazioni interbancarie in Lire. I valori sono riportati dalla stampa specializzata nell'ambito dei "tassi interbancari sulle eurodivise".
5) Libor : London Interbank Offered Rate. E' la media dei tassi ai quali 5 grandi banche offrono deposi a 3 o a 6 mesi in eurovalute (Vedi).
6) Ribor: Rome Interbank Offered Rate. E' la media dei dieci migliori tassi sui depositi interbancari (superiori ai 5 miliardi di lire).
7) Rendiob: E' il rendimento effettivo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito (una volta definiti) a medio termine (Mediobanca, IMI, Mediocredito regionali, ecc.).
PARCO BUOI:
In Borsa, gli addetti ai lavori definiscono "parco buoi" la massa dei piccoli investitori "usata" dalla speculazione per imporre un andamento, a seconda dei casi, rialzista o ribassista alle quotazioni.
PARI:
Nel mercato mobiliare, indica il valore facciale del titolo. All'atto della emissione il prezzo di vendita al pubblico può essere "alla pari" (cioé al valore nominale), "sotto la pari" se é collocato a prezzo inferiore al nominale, "sopra la pari" se superiore al nominale.
PARITA':
Nel mercato dei cambi é il valore di una moneta espresso in termini di un'altra.
PARTITA INCAGLIATA:
Classificazione di un credito in momentanea difficoltà di esazione. Se le operazioni di disincaglio non rie
scono, il credito verrà definito "in sofferenza". (Vedi "Credito in sofferenza").
PASSIVITA':
Posizioni debitorie di una azienda, di un individuo, di uno Stato.
Possono essere "correnti" ( scadenza nei tre mesi), a "breve termine" (nell'anno), a "medio termine" (nei tre anni), a lungo termine (oltre).
PASSIVO:
Comprende tutte le voci di bilancio rappresentative di obbligazioni assunte dalla società.
PATRIMONIO:
Insieme dei beni mobili ed immobili, delle attività e delle passività, dei relativi diritti, facenti capo ad un individuo o ad una organizzazione.
PATRIMONIALE: Vedi "Gestione patrimoniale".
PEGNO:
Diritto di garanzia (generato da un contratto) su una cosa mobile del debitore, offerta al creditore fino alla completa soddisfazione di una obbligazione. In caso di insolvenza, l'assegnazione giudiziale permette al creditore di disporre del bene oggetto di pegno e di essere soddisfatto col valore di vendita del bene.
PENALE:
Clausola contrattuale che impone il pagamento di una somma, definita o definibile, a carico della parte inadempiente.
Ad esempio, nel rimborso anticipato di un contratto di mutuo.
PER CASSA:
Operazione bancaria che viene conclusa con l'erogazione o il versamento di una somma di denaro, quindi attraverso il coinvolgimento degli uffici di cassa.
PER CONOSCENZA E GARANZIA:
Clausola correttamente usata se apposta e sottoscritta da cliente favorevolmente conosciuto dalla banca sotto la girata dell'ultimo prenditore (evidentemente non conosciuto) dell'assegno presentato allo sportello per il cambio. Chi sottoscrive la clausola garantisce per l'identità e l'onorabilità e la solvibilità del beneficiario.
Spesso, alcuni dipendenti di banca, al fine di favorire il cliente che chiede loro di versare o cambiare un assegno a lui non intestato e "non trasferibile", fanno apporre la sua firma sotto la clausola "per conoscenza e garanzia" posta sotto la firma di girata del beneficiario. L'assegno non trasferibile é, dal punto di vista formale, correttamente incassato presentando una sola firma di girata; in caso di mancato buon fine verrà coinvolto il cliente garante il quale per• non si é vista rifiutare l'operazione, come le norme avrebbero imposto.
PERDITA:
Risultato negativo di una operazione finanziaria, economica o commerciale.
PERIODICITA':
Si riferisce in genere alle comunicazioni obbligatorie che la banca deve inviare alla clientela. Vedi "Estratto conto".
PERIZIA:
Nella pratica di mutuo (Vedi), é la valutazione del valore di mercato di un immobile effettuata (a titolo oneroso) da un tecnico su incarico della banca allo scopo di definire la congruità tra la somma richiesta e la garanzia immobiliare. In alcuni casi, la perizia può essere effettuata "a tavolino", cioé valutando la documentazione catastale prodotta.
PERMANENTE: Vedi "Ordine permanente".
PIANO:
- di ammortamento:
Nelle pratiche di mutuo, é l'elencazione delle date e degli importi delle rate (scisse in "quota interessi" e "quota capitale") che costituiranno il rimborso del debito.
- di rientro:
Articolazione contrattata tra banca e cliente debitore per giungere al pagamento rateale di quanto dovuto. Deve essere stilato per iscritto e deve definire il livello contrattato del tasso debitore e della commissione di massimo scoperto. In mancanza della suddetta definizione, la banca applica i tassi massimi.
- di accumulazione di capitale. Vedi "PAC".
PIAZZA:
In gergo bancario, é la zona di influenza di una filiale, nell'ambito della quale questa svolge la sua attività di raccolta di depositi e di impiego.
- bancabile:
Comune o frazione serviti da uno o più sportelli bancari. Nel 1995, degli 8100 comuni italiani, quelli serviti da banche erano 5.638.
- Assegno su piazza/fuori piazza:
Titolo emesso a valere su un conto radicato presso una banca operante sulla piazza o su piazza diversa. Ha alenza per quanto riguarda la valuta (Vedi), il protesto (Vedi). Vedi anche "Assegno".
PIGNORAMENTO:
Ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore insolvente di non agire per sottrarre all'espropriazione i beni oggetto di garanzia e da assoggettare all'azione esecutiva.
PIN:
Personal internal number. Codice personale segreto da digitare sulla tastiera degli sportelli automatici (Vedi ATM) per poter prelevare somme in contanti o richiedere informazioni tramite l'utilizzo del Bancomat (vedi) o delle Carte di credito (Vedi).
PLAFOND:
Limite massimo di utilizzazione di una somma messa a disposizione.
P O L I Z Z A V I T A:
L'ampliamento della gamma dei servizi offerti dalle banche, coinvolge anche prodotti assicurativi standardizzati. Tra questi, particolare attenzione ha la "polizza vita" con finalità pensionistiche.
E' un prodotto assicurativo cos strutturato: la compagnia di assicurazione investe in un fondo apposito il premio pagato dal cliente periodicamente (mese/anno) o in unica soluzione (premio unico). Una percentuale del rendimento annuo di quel fondo viene riconosciuta alla posizione del cliente. Al termine del periodo contrattato in polizza (10 / 25 anni ed oltre), la compagnia riconosce all'assicurato o l'intero capitale nel frattempo maturato, o una rendita rivalutabile finché esso é in vita.
Il cliente può scegliere tra polizze a premio fisso, definito per tutto il periodo, oppure a premio crescente. Inoltre, le polizze pensionistiche possono prevedere anche il rimborso di un capitale, quale indennizzo per il beneficiario indicato dal cliente, in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di pagamento
dei premi. Sono le polizze cosiddette "miste".
E' evidente che, nel caso di polizze miste, il risultato finanziario finale sarà inferiore a quello che avrebbe avuto una polizza che non avesse dovuto assicurare la ulteriore prestazione assicurativa in caso di premorienza.
IL RISULTATO FINANZIARIO DI UNA POLIZZA VITA
Il risultato finanziario della polizza dipende da tre variabili, le prime due conosciute, la terza accuratamente tenuta nascosta da quasi tutte le compagnie di assicurazione:
1) Prima variabile: Rendimento del fondo. Viene reso noto alla clientela annualmente tramite comunicati e articoli di stampa.
2) Seconda variabile: Quota percentuale del rendimento retrocessa al cliente. Infatti gli interessi maturati non vengono integralmente riconosciuti al cliente.
La parte riconosciuta é indicata in polizza e si aggira attorno al 75 / 85 per cento (nel caso di convenzioni con grandi enti arriva anche al 90 per cento). Il restante 20 / 25 per cento del rendimento viene trattenuto dalla compagnia.
3) La variabile nascosta: Non é a tutti noto che il premio versato annualmente dall'assicurato non viene
investito interamente, ma una parte é trattenuta dalla compagnia di assicurazione per sue spese. Questa quota, definita "caricamento", va da un 5 per cento ad oltre il 20 per cento del premio versato. Solo poche compagnie lo indicano.
Le polizze vita vendute in banca hanno "caricamenti" più bassi di quelle vendute sul mercato assicurativo.
ALTRE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA VITA
1) Accesso a prestiti.
L'assicurato in regola con il pagamento dei premi può chiedere un prestito alla propria compagnia. L'entità dipende dal capitale maturato fino a quel momento dal cliente ( in genere é pari al valore di riscatto della polizza - vedi oltre); il tasso e le modalità di rimborso verranno indicate nell'atto di concessione del prestito.
2) Vantaggi fiscali.
Per chi ha sottoscritto una polizza pensionistica, é possibile defalcare dal reddito imponibile, all'aliquota del 22 per cento, l'importo dei premi annui limitatamente ai primi 2,5 milioni di lire.
Le compagnie inviano un attestato di pagamento da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Se si intende approfittare di questo vantaggio fiscale occorre sottoscrivere una clausola in base alla quale ci si impegna per i primi 5 anni a non richiedere prestiti alla compagnia. Se, nonostante la sottoscrizione della clausola, il cliente ricorresse a finanziamenti, l'erario pretenderà il ricalcolo delle imposte senza l'abbattimento del reddito imponibile.
3) Opzione capitale o rendita.
Il cliente deve decidere, 6 mesi prima della scadenza del contratto, se richiedere l'intero capitale maturato
o se optare per la rendita vitalizia.
E' POSSIBILE CESSARE IL PAGAMENTO DEI PREMI ?
Sottoscritto il contratto, é obbligatorio pagare la prima annualità di premio (anche se frazionato). Se si cessano i pagamenti prima del saldo di due / tre annualità ( verificare caso per caso) la compagnia risolve il contratto e incamera i premi pagati.
Se si sono pagate più di due / tre annualità é possibile richiedere:
a) La "riduzione" del contratto.
Con la riduzione, si cessa il pagamento dei premi, la compagnia continua a gestire nel suo fondo, fino al
termine della polizza, il capitale maturato dall'assicurato e lo destinerà come da indicazioni del cliente.
b) Il "riscatto" del contratto.
Con il riscatto, il servizio si interrompe e la compagnia calcola il valore da rimborsare al cliente. Il calcolo del valore di riscatto é particolarmente penalizzante: se non si é superata almeno la metà del periodo di validità della polizza, al cliente spetterà un importo abbondantemente al di sotto della somma dei premi pagati.
ATTENZIONE:
I piani pensionistici prospettati attribuiscono valori ipotetici ai rendimenti del fondo per l'intero periodo di durata della polizza. Pertanto, i risultati finali in termini di capitale o di rendita vitalizia sono solo ipotizzati e assolutamente non assicurati al cliente. Solo al termine del periodo di pagamento sapremo i veri risultati.
PORTAFOGLIO:
In campo bancario e senza specificazioni, indica l'insieme delle cambiali scontate da un cliente.
- titoli:
L'insieme dei titoli mobiliari amministrati da una banca per conto del cliente che li ha depositati a cu
stodia. (Vedi "Custodia titoli").
- Ufficio portafoglio o Portafoglio vaglia:
Ufficio interno di una banca che cura la gestione e l'incasso degli effetti e degli assegni ad essa affidati per l'incasso.
PORTATORE:
E' la persona che vanta un diritto su di un titolo di credito non nominativo, per il semplice fatto di esser
ne in possesso.
POS:
Point of sale. Punto di vendita. Nel linguaggio bancario, POS indica l'esercizio commerciale onvenzionato col circuito Bancomat (Vedi) e quindi dotato di terminale in grado di essere attivato tramite carta bancomat. Essendo collegato con il centro elettronico della banca o delle banche che offrono il servizio, il terminal permette di effettuare in tempo reale il giro conto (addebito del conto sul quale opera il Bancomat, accredito del conto dell'esercizio commerciale).
Nel
1994, operavano in Italia 113.023 terminali POS; erano
POSIZIONI:
Ufficio bancario interno con il compito di tenere aggiornata la posizione di tutti i correntisti, attraverso la contabilizzazione di tutte le partite per corrispondenza (bonifici in entrata e in uscita, ecc.).
POSTA ELETTRONICA:
Sistema di trasmissione di ordini per via informatica tramite collegamento computerizzato.
POTERI DI FIRMA:
Potere e capacità di impegnare un terzo (persona fisica o società), conferiti per specifica rappresentanza o
per legge (rappresentanza legale); possono esplicarsi attraverso la sottoscrizione di contratti, di impegni,
di obbligazioni.
PREAVVISO:
Comunicazione della volontà di una delle parti di recedere dal contratto, anticipata di un periodo di tempo
contrattualmente definito rispetto al giorno di cessazione del contratto stesso.
PREFINANZIAMENTO:
Anticipazione di capitale in vista del perfezionamento di una pratica di finanziamento. E' spesso usato
nelle pratiche di mutuo, in attesa dell'erogazione.
PREFISSATO:
Grandezza o valore percentuale quantificati in tempi precedenti alla loro presa in considerazione in calcoli finanziari. Ad esempio, tasso prefissato, spesa prefissata.
PRELEVAMENTO:
Richiesta di rientrare in possesso del totale o di una parte dei fondi versati precedentemente presso una banca. Il prelevamento va formalizzato utilizzando moduli specifici predisposti dalla banca (modulo di prelievo, assegni interni, assegni di conto corrente – (Vedi).
PRELIMINARE:
Nella compravendita di immobili, é l'atto, antecedente a quello notarile ufficiale, con il quale le parti promettono di effettuale l'operazione descritta, seguendo le modalità stabilite per il pagamento. Altrimenti detto "Compromesso".
PREMIO:
* In campo assicurativo, é la somma di denaro, comprensiva di commissioni, imposte e tasse, pagata dall'assicurato alla compagnia, in unica soluzione o in più rate, per poter essere reso indenne dagli effetti negativi che possono verificarsi a seguito di un evento.
* In campo borsistico é la somma richiesta per accedere ad un contratto a premio.
PRENDITORE:
Chi entra in possesso di un titolo di credito al portatore o chi acquisisce legittimamente la titolarità di
un titolo nominativo trasferibile.
PRENOTAZIONE:
Nel mercato dei titoli mobiliari, é la formalizzazione della intenzione, manifestata da un cliente ad un inve
stitore autorizzato, di acquistare un titolo emesso in tempi successivi (all'asta, o sul mercato primario (Vedi).
PRESCRIZIONE:
Perdita di un diritto soggettivo per non averne usato per un certo periodo di tempo.
- dei titoli di Stato:
Il diritto ad ottenere il rimborso dei Titoli di Stato (Vedi) dopo la scadenza, si estingue trascorsi 10 anni
da essa.
- delle cedole e dei dividendi:
Il diritto si estingue dopo 5 anni dalla data di scadenza.
PRESENTAZIONE:
Atto ed effetto dell'esibire e del consegnare ad una banca titoli, effetti ecc. perché ne curi la amministrazione, l'incasso ecc. Ha rilevanza il "giorno di presentazione" per la definizione della decorrenza delle valute, dei termini di protesto ecc.
PRESTAMPATI:
Contratti o moduli stampati dalla banca in cui vengono lasciati in bianco gli spazi relativi alle informazioni
specifiche sul cliente, sulle operazioni, sui valori, sulle percentuali di volta in volta contrattate, sulle esclusioni, sulla revoca del contratto ecc.
PRESTAZIONE:
Comportamento ed azione, definite dal contratto, a carico di una delle parti.
P R E S T I T O:
Capitale messo a disposizione di terzi per un certo periodo di tempo, previa definizione delle modalità
(Piano di rimborso) e dei costi di restituzione (Tasso di interesse).
PRESTITO PERSONALE
Con il Prestito Personale una banca mette a disposizione del richiedente una somma di denaro, in genere non oltre i 25/30 milioni, rimborsabili da uno a cinque anni, dietro il pagamento di un interesse e, spesso, con il rilascio di una cambiale firmata dal cliente a garanzia del rimborso. Il tasso di interesse deve esse
re sempre indicato come TAEG (Vedi "Tasso annuo effettivo globale") e non come tasso nominale.
La banca ha l'obbligo di pubblicizzare agli sportelli il TAEG da essa praticato sui prestiti personali.
LE SPESE DA AFFRONTARE
Oltre al tasso di interesse nominale il richiedente deve affrontare altre spese:
1) Spese di segreteria e altre commissioni variabili da banca a banca - queste entreranno nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG);
2) Costo della cambiale a garanzia. Ricordiamo che il bollo gravante sulla cambiale é di 12.000 lire per mi
lione. Ad esempio, per poter garantire alla banca 20 milioni di lire, tra capitale e interessi da rimborsare, occorre rilasciare un effetto con bolli da 240.000 lire. Con il pagamento dell'ultima rata la cambiale
verrà restituita al cliente.
Chi intende richiedere un prestito personale sappia che:
1) Chi ha subito protesti non verrà finanziato;
2) Molte banche non finanziano chi ha una attività che può prevedere il fallimento (commercianti, ecc.); non ci sono problemi, invece, per i lavoratori dipendenti;
3) Di norma le banche non concedono prestiti se le rate da rimborsare annualmente superano il 30 per cento del reddito netto annuo del richiedente; solo portando un terzo che faccia da garante o dando in garanzia la casa di proprietà si può superare quel limite;
4) Occorre essere titolari di Conto Corrente presso la banca che fa il prestito, o accenderlo per l'occasione.
Mensilmente la banca provvederà al prelievo dell'importo della rata: occorrerà fare per tempo i versamenti
(specie se con assegni fuori piazza), ricordando che il giorno di prelievo i fondi devono essere disponibili,
altrimenti scattano gli interessi di mora e la possibilità che la banca richieda l'intero importo, chiudendo
il rapporto.
Se i pagamenti avvengono troppo spesso in ritardo si rischia di entrare nella lista dei "cattivi pagatori". Questo potrebbe far rifiutare future richieste di prestito, anche se effettuate presso altre banche.
La domanda di prestito personale (il modulo deve essere ritirato in banca) prevede la presentazione di
una serie di documenti:
- Per i lavoratori dipendenti:
- Lettera di assunzione rilasciata in originale dalla società per cui si lavora;
- Ultimi cedolini di stipendio in originale (non bastano le fotocopie); da questi verranno rilevati eventuali debiti contratti con il proprio datore di lavoro, eventuali cessioni del quinto dello stipendio, altri prestiti;
- Per i lavoratori non dipendenti (professionisti ecc.):
- Modello 740 con la copia dei pagamenti IRPEF, IVA, ecc.
- Iscrizione all'Albo professionale
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Per i coniugati:
- Certificato di matrimonio con le iscrizioni a margine. Serve per sapere se il richiedente é in regime
di comunione o di separazione dei beni. Nel caso di comunione, al coniuge si richiede di firmare la cambiale a garanzia.
- Dichiarazione che non sono in corso procedimenti di separazione legale.
- Per i garanti:
- La stessa documentazione richiesta per la posizione lavorativa ( dipendente, non dipendente);
- Atto di acquisto della casa che eventualmente deve essere portata a garanzia.
PREZZO:
Controvalore monetario di un bene.
- amministrato:
Prezzo relativo a beni e servizi offerti da privati ma ritenuti dalla collettività tanto importanti da imporne d'autorità il livello (periodicamente rivisto).
- di emissione:
Prezzo iniziale pagato per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario o di un titolo azionario collocato per la prima volta.
- di mercato:
Controvalore riscontrato effettivamente in operazioni di compravendita reali e non semplicemente stimato.
- ufficiale:
Nelle contrattazioni di borsa col sistema telematico, é il prezzo medio ponderato dell'intera quantità oggetto di trattazione nella giornata.
- di riferimento:
Nelle contrattazioni di borsa col sistema telematico, é il prezzo medio ponderato dell'ultimo 10 per cento della quantità trattata nella giornata.
PRIMA NOTA:
Prima annotazione delle operazioni con rilevanza finanziaria e che dovranno successivamente trovare collocazione nelle varie voci di bilancio.
PRIME RATE:
Definito come il tasso praticato alla migliore clientela, é il più basso tasso di interesse "ufficiale" praticato dalle banche per i prestiti agli affidati.
Nei fatti, le banche possono praticare tassi inferiori, ma non rilevati ufficialmente. Vedi: "Top rate" e "Over top"
- ABI:
Tasso medio rilevato ogni 15 giorni dall'ABI (Vedi) considerando i "prime rates" delle banche aderenti.
L'indice ha perso di "utilità" essendo artificialmente rilevato al valore dell' 11,50 per cento dal luglio 1995, sebbene si effettuino operazioni di affidamento al di sotto di quel valore. Siccome il Prime rate ABI entra nel calcolo della indicizzazione del tasso di molti contratti di Mutuo (Vedi "Parametri di indicizzazione), occorre chiedersi se questa finta rilevazione (tale almeno fino al giugno 1996) non sia contraria alla legge.
PRIVILEGIATA: Vedi "Azione".
PRIVATIZZAZIONE:
Intervento sull'assetto della proprietà di aziende e società di proprietà dello Stato, mirante a permettere l'inserimento e la partecipazioni di privati attraverso la vendita al pubblico di pacchetti azionari.
PRO SOLUTO / PRO SOLVENDO:
Nella cessione di credito (Vedi) "pro soluto" libera definitivamente il cedente dal momento del trasferimento del credito. Nella cessione "pro solvendo" il cedente é impegnato ad adempiere l'obbligazione qualora il debitore risultasse inadempiente é il caso della cambiale scontata (Vedi "Sconto") dal beneficiario in banca. (Vedi "Salvo buon fine").
PROCURATORE DI BANCA:
Funzionario di banca con "facoltà di firma", può cioé "impegnare" l'azienda di credito. Di grado inferiore al Vicedirettore, al Condirettore, al Direttore.
P R O M O T O R E F I N A N Z I A R I O:
E' un agente monomandatario al servizio di una SIM, della quale colloca presso il pubblico i servizi finanziari offerti. E' retribuito in percentuale sulle somme raccolte (provvigione). Per poter essere iscritto all'Albo relativo tenuto dalla Consob, il promotore finanziario deve aver superato uno specifico esame. Il codice di comportamento a cui devono attenersi é integrato dalle norme dettate dalla legge n° 1 del 1991, aggiornata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con la deliberazione n° 8850 del 9.12.1994. Nonostante la richiesta professionalità, le norme di legge e il codice deontologico, negli ultimi 4 anni circa 300 promotori sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari per irregolarità.
Attenzione:
Il promotore finanziario non é affidabile se:
1) Non mostra il tesserino con foto, rilasciato dalla Sim di cui é agente.
2) Non fornisce informazioni sulla sua società.
3) Non si interessa agli obbiettivi dell'investitore, né a come si sono formati i suoi risparmi, ma solo alle caratteristiche dei prodotti che vende.
4) Se, per convincere il cliente, parla di rendimenti futuri "...superiori almeno a quelli dei titoli di Stato, o agli investimenti già effettuati".
5) Se cerca di convincere il potenziale cliente ad investire con lui la totalità delle somme risparmiate e disponibili, magari proponendo senza ragione di liquidare investimenti già effettuati.
6) Se, al già cliente, propone troppo spesso di passare da un prodotto finanziario ad un altro "....che in fu
turo sicuramente renderà di più".
7) Se assicura: ".... stia tranquillo.... seguir• personalmente i suoi investimenti". Il promotore non gestisce le somme affidategli, può soltanto fornire rendiconti.
PRONTO CONTRO TERMINE:
Consiste nella vendita immediata ( a pronti) di titoli da parte di una banca ad un cliente con l'impegno di riacquistarli dopo un certo tempo (a termine), in genere da uno a tre mesi. Ha come oggetto quasi sempre titoli di Stato. Il cliente lucrerà quindi la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Il tasso contrattato é, di norma, definito al netto della tassazione tipica ( 12,50 %) e su base annua. Può per capitare che il tasso "indicato" dalla banca sia lordo e, a volte, addirittura ricapitalizzato (ad esempio: il 3 % trimestrale ricapitalizzato é superiore al 12 % annuo). Sarà pertanto cura del cliente accertarsi delle caratteristiche del tasso contrattato.
- Le spese di un Pronto contro Termine:
Fissato bollato Lit. 2.500
Bolli Lit. 4,5 per mille X 2 volte
(Acquisto/Vendita)
Commissioni da
PROSPETTO INFORMATIVO:
Documento in cui sono riportate tutte le informazioni sulla società che propone l'investimento e tutte le caratteristiche (legali, finanziarie, di accesso/recesso) riguardanti il servizio finanziario che viene offerto al pubblico (Fondi comuni, Gestioni, Polizze assicurative ecc.) o quelle riguardanti l'emissione di titoli mobiliari. E' sottoposto all'approvazione della Consob. Deve essere sempre consegnato al cliente.
PROTESTO:
"Levare il protesto". Atto con il quale i notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali (nei comuni dove i primi non esistono) rendono noto in modo certo e a tutti che una "cambiale tratta" (Vedi) non é stata accettata o che un "pagher•" (Vedi "Cambiale") non é stato onorato dal debitore né alla data di scadenza né alla data del tentativo di accesso (Vedi).
Non si può "levare" il protesto se la cambiale é dal beneficiario definita "senza spese".
La "levata" del protesto é fatto necessario perché il beneficiario possa esercitare l'azione di regresso; negli effetti "senza spese" l'azione di regresso é esercitabile senza il protesto. Per gli assegni non pagati, non é necessario il tenta tivo di accesso. Per protestare un assegno, é sufficiente aver appurato che sul conto i fondi non sono sufficienti per il pagamento del titolo.
Trascorso un certo numero di giorni dalla data d'emissione senza che l'assegno sia presentato per il pagamento (8 per gli assegni su piazza, 15 per quelli fuori piazza), il titolo non é più protestabile. Verrà riconsegnato "insoluto" al presentatore. (Vedi "Assegno"):
I nominativi protestati, per i quali si chiudono tutti i canali del credito bancario, compaiono sul Bollettino
dei protesti (Vedi), pubblicato dalle Camere di Commercio su informazioni del Tribunale.
PROVVISTA:
Per le aziende bancarie, é il risultato degli indebitamenti con la clientela, con le altre banche, con la Banca d'Italia al fine di accantonare mezzi finanziari da destinare agli impieghi. Per la clientela, é l'accantonamento, su un conto corrente o su un Libretto di risparmio, dei fondi sufficienti per permettere una specifica operazione finanziaria.
PUBBLICIZZAZIONE:
La legge 154/92 (Vedi) e il Testo Unico in materia creditizia (Vedi) impongono alle banche di rendere note alla clientela le caratteristiche dei servizi offerti, specie in materia di tassi, costi, commissioni, spese
ecc. Questa azione di pubblicizzazione viene espletata tramite l'affissione, in locali aperti al pubblico, de
gli avvisi sintetici (Vedi) e della messa a disposizione dei fogli analitici (Vedi).
PUNTO DI VENDITA:
Nell'ambito bancario, é spesso cos definita, da parte degli uffici marketing di molti istituti di credito, l'agenzia di banca.
QUIETANZA:
E' il documento che il creditore rilascia al debitore dopo il pagamento e la riscossione di quanto dovuto. In essa sono riportate le caratteristiche del pagamento, la data ecc. La quietanza libera il debitore. E' soggetta al bollo.
QUOTARE:
Atto di fissazione del prezzo di un titolo mobiliare (ma anche di un qualsiasi bene) ad opera di un incaricato ufficialmente riconosciuto o istituzionale.
QUOTAZIONE:
Prezzo definito attraverso contrattazioni e procedure ufficiali in un mercato regolamentato. E' in genere riportata successivamente in listini ufficiali.
- ex cedola:
Valore raggiunto da un titolo senza considerare quello intrinseco della ultima cedola perché già staccata.
- denaro:
Prezzo che é disposto a pagare chi compra.
- lettera:
Prezzo che intende ottenere chi vende.
R
RACCOLTA:
Per le banche é una operazione passiva consistente sia nella aggregazione dei depositi della clientela sotto forma di Libretti di risparmio, Conti correnti, Certificati di Depositi, Assegni Circolari e nella emissione di titoli obbligazionari propri (raccolta diretta), sia nella detenzione di titoli o altri valori affidati in amministrazione e in gestione (raccolta indiretta). Per la raccolta di pubblico risparmio occorre la specifica autorizzazione delle Autorità monetarie.
Infatti, la raccolta del risparmio, intesa come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, é vietata ai soggetti diversi dalle banche.
Quanto alla composizione della raccolta, a fine 1995 il 39,8 per cento era costituito da depositi in conto corrente; il 10,7 da libretti di risparmio; il 29,8 da certificati di deposito; il 19,7 da obbligazioni.
Vedi "Operazioni bancarie".
RAD:
Documento attestante il pagamento del dividendo di un titolo azionario e la relativa ritenuta di acconto.
RAPPRESENTANTE:
E' un agente (Vedi) con poteri superiori. Può concludere affari in nome e per conto dell'azienda per la
quale opera.
RASTRELLARE:
In borsa, acquisti, ridotti ma continui ed effettuati con una certa riservatezza, di azioni di una società in
cui si intende aumentare la propria partecipazione
RATA:
Ciascuno dei frazionamenti di pagamento di un debito pecuniario determinati di comune accordo tra creditore e venditore. Ad esempio, rata di un mutuo (Vedi), ecc.
RATE:
In Italiano "tasso" (Vedi).
Vedi "Prime rate",
"Top rate", "Over top".
RATEIZZAZIONE:
Frazionamento di un debito avendo stabilito importo, durata e scadenza delle rate. Vedi "Rata"
RATEO:
E' una frazione di un ricavo (rateo attivo), o di un costo (rateo passivo). Ad esempio, vendere un titolo obbligazionario a metà del periodo di godimento di una cedola, significa riconoscere una rateo di interesse al precedente possessore ed uno all'attuale. Vedi "Dietim".
RATIFICA DI UN FIDO:
Richiesta di autorizzazione a dar seguito all'affidamento (Vedi) richiesta da uno sportello bancario (agenzia, filiale, succursale) ad un organismo superiore, se l'ammontare del fido supera l'importo di pertinenza dello sportello che ha istruito la pratica.
REALIZZARE:
Liquidare un bene, un titolo, una proprietà convertendoli in denaro contante.
RECAPITO:
Nel linguaggio bancario, per recapito si intende sia l'assegno, la cambiale, la ricevuta ed ogni altro documento per il quale le banche mettono a disposizione della clientela il servizio di incasso, sia il titolo
che viene scambiato tra aziende di credito alla stanza di compensazione (Vedi).
- di banca:
E' lo sportello di più basso livello operativo. In esso vengono svolte le semplici operazioni di versamento,
di pagamento di assegni, di incasso di effetti.
RECESSO:
Ritiro unilaterale dagli impegni contrattuali sottoscritti. Se non si ha diritto al recesso, si risulta insolventi; se si ha diritto (per legge o per lo stesso contratto) la controparte non ha il potere di opporsi.
Se é previsto dal contratto ma a titolo oneroso, la controparte ha diritto al pagamento della penale (Vedi).
L'art. 125, comma 2° del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (Vedi) impone che "la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario". (...omissis...)
R E C L A M O:
Opposizione scritta o verbale fatta da un cliente alla banca sia in merito a comportamenti tenuti dai dipendenti nei suoi confronti, sia e più propriamente, per evidenziare errori, duplicazioni, omissioni, applicazioni errate di tassi ecc, intervenute nella tenuta contabile del rapporto, o per uno specifico ordine.
Il pessimo andamento dei rapporti banca-utente ha convinto l'ABI a strutturare una procedura precisa che banche e cliente devono seguire nel tentativo di risolvere la controversa oggetto di reclamo.
Occorre in prima istanza, sollevare per iscritto (Raccomandata A.R.) il problema coinvolgendo l'Ufficio Reclami della banca presso la Direzione Centrale, allegando la documentazione che si ritiene necessario produrre. La banca si impegna a rispondere entro 60 giorni. Se trascorsi i due mesi non c'é risposta, o se la risposta non soddisfa il cliente, questo può rivolgersi all'Ombudsman bancario (Vedi) che si impegna a rispondere in 90 giorni.
Vedi anche "Giudice di pace".
REDDITO FISSO: Vedi "Titoli"
REGISTRAZIONE:
Annotazione effettuata a seguito di una operazione contabile intervenuta sul conto. E' necessaria per la
predisposizione dell'estratto conto.
REINVESTIMENTO:
Nuovo investimento degli interessi maturati o del capitale rimborsato alla scadenza del precedente investimento.
REMUNERAZIONE:
Compenso, contrattualmente definito, spettante a chi mette a disposizione di terzi denaro o altre attività
finanziarie sotto forma di mutui, prestiti, acquisto di titoli a reddito fisso, depositi bancari, ecc.
RENDICONTO:
Elencazione contabile delle partite in entrata e in uscita in un determinato periodo temporale. L'estratto
conto (Vedi) (riassunto scalare a parte) é il rendiconto predisposto dalla banca comprendente la movimentazione intervenuta su un conto corrente.
RENDIMENTO:
Remunerazione, generalmente espressa in forma percentuale, del capitale investito. Può essere calcolato
come rendimento "immediato" (rapporto tra interesse e prezzo pagato), oppure "effettivo" (attualizzando le cedole future e considerando il valore di rimborso). Vedi "Corso".
RENDIOB: Vedi "Parametri di indicizzazione".
RENDISTATO: Vedi "Parametri di indicizzazione"
RENDITA:
E' il surplus finanziario futuro previsto dal possessore di un bene o di un fattore produttivo. In caso di vendita, il prezzo che cercherà di spuntare terrà conto delle citate plusvalenze future.
RESIDENZA:
Luogo dove il cittadino é ufficialmente reperibile, come risulta dalle evidenze anagrafiche del comune. E' diverso dal domicilio che invece é l'abitazione abituale e che, pertanto, può non coincidere con la residenza. All'atto dell'apertura di un conto corrente occorre dichiarare la residenza, ma é possibile far inserire il domicilio quale indirizzo a cui inviare la corrispondenza.
Le variazioni di residenza o di domicilio vanno comunicate alla banca per iscritto.
RESPINTO:
Titolo di credito presentato per l'incasso ma rinviato al mittente perché irregolare in qualche sua parte, o mancante di un elemento essenziale, la girata, ad esempio.
RETROCESSIONE:
Nelle emissioni mobiliari, é la percentuale riconosciuta per la loro intermediazione alle banche incaricate del collocamento. Vedi anche "Polizze vita".
RETRODATAZIONE:
In una operazione bancaria, é la apposizione di una data antecedente a quella di esecuzione, ma dalla quale l'operazione stessa inizia a produrre effetti (Vedi "Valuta"). Ad esempio, un assegno verrà addebitato sul conto con la valuta non corrispondente al giorno di presentazione, ma a quello di compilazione.
REVERSALE:
E' un documento che ordina ad una cassa o ad una tesoreria di introitare una certa somma, ad una certa data, dalla persona indicata. L'indicazione contenuta nella reversale é l'opposto di quella contenuta nel mandato di pagamento (Vedi).
REVOCA:
Atto unilaterale con il quale, nei casi consentiti dalla legge o dal contratto, una parte rende privo di effetti un precedente atto. Ad esempio, revoca del fido (Vedi), revoca di un mandato.
R.I.A.:
Sigla per "Rapporti Interbancari Accentrati". Per la gestione delle disposizioni di incasso a fronte di addebiti autorizzati preventivamente (Vedi "Ordine Permanente"). Le disposizioni di incasso vengono accentrate dal gestore del servizio e trasmesse alle banche interessate.
RIACCREDITO:
Nuova registrazione a credito di una operazione precedentemente accreditata e successivamente stornata.
RIADDEBITO:
Opposto di "riaccredito". Nuova registrazione a debito di una precedente operazione addebitata e successivamente stornata.
RIALZISTA:
Chi opera in borsa ipotizzando una andamento in crescita delle quotazioni dei titoli. Punta cioé a trarre vantaggi dal rialzo dei corsi, o per fini speculativi o nel tentativo di proteggere precedenti operazioni di acquisto. Atteggiamento opposto a quello del "ribassista" (Vedi).
RIASSUNTO SCALARE:
Costituisce la parte dell'estratto conto (Vedi) che riporta non i saldi contabili formatisi a seguito delle operazioni, ma i saldi "per valuta" (Vedi) considerando cioé gli effettivi giorni di maturazione degli interessi.
RI.BA:
Procedura elettronica di presentazione delle ricevute bancarie (Vedi)
RIBASSISTA:
Chi effettua operazioni in borsa ipotizzando andamenti delle quotazioni in calo. Opposto di "Rialzista" (Vedi).
RIBOR:
Vedi, "Parametri di indicizzazione".
RICAPITALIZZARE:
Azione sul capitale sociale di una società per adeguarlo, incrementandolo, all'aumentato volume d'affari o per ricostituirlo dopo essere stato intaccato per fronteggiare perdite. L'operazione può aver luogo accantonando utili e/o conferendo denaro fresco (Vedi).
RICAVI:
Per una azienda bancaria, sono costituiti dagli introiti per interessi, provvigioni, sconti e applicazione dei giorni di valuta incamerati prestando denaro e offrendo altri servizi.
RICEVUTA:
Documento, sottoscritto dal creditore o da un suo incaricato ufficiale, dove risulta o il pagamento effettivo di quanto dovuto dal debitore o che é stata soddisfatta una obbligazione.
- bancaria:
Sistema di pagamento che, nell'ultimo decennio ha praticamente sostituito, perché più economico, lo strumento della "Tratta non accettata" (Vedi "Cambiale tratta"). Stilata con gli estremi della fattura emessa per l'operazione sottostante, viene consegnata alla banca che ne curerà l'incasso. La trasmissione alla banca indicata per il pagamento viene effettuata tramite il canale SIA (Vedi). Allo sportello di pagamento la
RI.BA.
deve pervenire tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedenti la scadenza.
La ricevuta bancaria non é protestabile.
RICHIAMO:
Nell'ambito dei servizi bancari, il richiamo di un effetto o di un assegno é un "contrordine" dato dal cliente alla banca, presso la quale il titolo era stato presentato per l'incasso (Vedi), di restituire il titolo senza pretenderne il pagamento. La banca eseguirà l'ordine "per quanto in tempo", cioé non assume la responsabilità del mancato buon risultato del richiamo, specie per effetti e titoli già inviati alla banca trassata corrispondente, né per problemi inerenti la levata del protesto.
RICICLAGGIO:
Movimento di capitali che, attraverso vari passaggi, anche presso istituti di credito, perde la natura e le caratteristiche iniziali (si ricordano i "petrodollari" investiti dagli arabi dopo i grossi guadagni della metà degli anni '70) per acquisirne di nuove e diverse.
Negli ultimi anni, specie in Italia, ha acquisito l'accezione negativa di meccanismo finanziario in grado di "ripulire" il denaro introitato illegittimamente (droga, contrabbando, estorsione, ecc.) e rimetterlo in circolo "lavato". Vedi "Legge n° 197/91"
RICONCILIAZIONE
Operazione necessaria per valutare il perché due saldi contabili corrispondenti, che dovrebbero assumere un identico valore, non coincidono.
- bancaria
E' l'operazione che permette di rilevare eventuali errori o omissioni tra il saldo del conto che una azienda detiene presso una banca - ricavato considerando le proprie evidenze - e l'estratto conto inviato dall'azienda di credito al cliente.
RICONTRATTARE:
In ambito bancario, é riferito all'azione mirante a rivedere le "condizioni" (commissioni, tassi, spese) alle quali sono sottoposti i servizi utilizzati dal cliente. Qualora siano mutate alcune caratteristiche contabili (ad esempio, giacenza di un deposito), di rischio (conto non più debitore ma ancora garantito), di qualità (conto non più affidato, ma "in rientro"), é opportuno che l'interessato si accordi nuovamente con la banca perché si rivedano le succitate condizioni.
R.I.D.:
Sigla per " Rapporti Interbancari Diretti". Operatività simile a quella delle R.I.A. (Vedi), con la differenza che, con il RID, il creditore invia le disposizioni di incasso alla propria banca. L'operazione si perfezionerà attraverso lo scambio e la successiva compensazione tra banche.
RIDUZIONE: Vedi "Polizze vita"
RIENTRARE:
In Borsa, riacquisizione della posizione di compratore) precedentemente abbandonata per motivi di opportunità e di calcolo.
RIENTRO:
Ordine, impartito dalla banca al cliente affidato, di ripianare, entro un termine stabilito, tutte le posizioni debitorie detenute nei confronti dell'istituto. Il conto, dopo la revoca del fido, viene definito "in
rientro".
RILEVAZIONE CONTABILE:
Descrizione delle varie operazioni amministrativo-finanziarie di un azienda che, successivamente registrate, daranno luogo alle scritture contabili.
RIMBORSO:
Nel mercato mobiliare, é la naturale conclusione, tramite il ripianamento, di un prestito obbligazionario o di titoli di Stato a medio/lungo termine; oppure é il pagamento, totale o parziale, di un titolo azionario a seguito dello scioglimento o della riduzione del capitale sociale di una società.
RIMESSA:
Trasmissione di fondi o di altri valori (titoli mobiliari ecc.) da una persona ad un'altra, in genere utilizzando il canale bancario o postale attraverso il servizio di bonifico o la spedizione di un vaglia postale.
RINNOVO:
Nell'ambito dei titoli di Stato di breve periodo (Vedi BTO) é l'ordine di reinvestire alla stessa maniera l'importo derivante dal rimborso del titolo in scadenza. Per facilitare l'operazione, molte banche hanno predisposto un modulo di rinnovo che viene consegnato al cliente già all'atto della prima sottoscrizione.
RISCATTARE:
Rendere libero un bene mobile o immobile dati rispettivamente in pegno o in ipoteca a garanzia di un prestito, un mutuo ecc.
- una polizza vita:
Rescindere il contratto sottostante cessando i pagamenti ed incamerando il capitale di pertinenza dell'assicurato. Vedi "Polizze vita".
RISCONTO:
Operazione di sconto (di effetti già scontati a propri clienti primari) effettuata da una banca presso altro istituto di credito o presso la Banca d'Italia, al fine di acquisire finanziamenti.
RISCONTRO:
E' un tipico ufficio bancario che nacque con l'obbiettivo di controllare l'operato della "cassa".
Oggi, l'ufficio (Riscontro o Controllo di Cassa) effettua una verifica sulle operazioni di sportello prima che vengano affidate al cassiere per la conclusione. La nuova organizzazione del lavoro tende ad eliminare questa sovrapposizione operativa per molte operazioni, conferendo all'impiegato-cassiere (Vedi) il potere di decisione senza la verifica preventiva di altri impiegati.
RISCOSSIONE:
Conclusione naturale di una obbligazione onorata. Con la riscossione, il creditore entra in possesso di quanto pattuito contrattualmente o di quanto a lui riconosciuto da un titolo di credito.
RISPARMIO:
E' la parte di reddito non destinata alla spesa corrente, ma accantonata in previsione di spese future.
Nel 1995, il risparmio delle famiglie italiane ammontava a 171.118 miliardi di lire, pari al 9,7 per cento del Prodotto Interno Lordo. Era di 200.383 miliardi di lire (14,0 per cento del PIL) nel 1990, prima della ultima crisi.
Riportiamo il testo dell'articolo 47 della nostra Costituzione: " La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionarie nei grandi complessi produttivi del Paese.
- gestito:
Risparmio collocato e non investito direttamente, ma affidato a gestori professionisti quali Fondi comuni, SIM, Gestori di patrimoni.
Nel 1995, il risparmio gestito raggiungeva la somma di 581.923 miliardi di lire e rappresentava il 19,1 per
cento delle attività finanziarie delle famiglie. In particolare, il 4,2 % delle attività complessive era investito in Fondi comuni; il 6,3 % in Gestioni patrimoniali; il 4,9 % nel ramo assicurativo; il 3,5 % in fondi pensione; lo 0,2 % gestito da SIM.
RISTRETTO: Vedi "Mercato"
RITENUTA SUGLI INTERESSI:
Dal primo gennaio 1974 i depositi bancari e postali sono soggetti alla imposta sugli interessi. Dopo la ma
novra del Governo Prodi, é pari al 27 per cento per gli interessi sui Libretti di risparmio, sui conti correnti e sui Certificati di Deposito (Vedi "Tassazione"). La trattenuta é effettuata dalla banca a titolo definitivo per le persone fisiche, a titolo di acconto per le società.
ROGITO:
Atto pubblico redatto da un notaio.
S
SAGGIO:
E' l'interesse prodotto, nell'unità di tempo considerata (in genere, un anno), da una lira (saggio unitario) o da 100 lire di capitale (saggio percentuale). Vedi "Tasso".
SALDO:
Indica il risultato della somma algebrica delle partite in attivo e di quelle in passivo, di pertinenza di un conto corrente, di un libretto ecc. Se i versamenti superano in volume i prelevamenti, il saldo si dice "attivo" o "a credito"; viceversa, il saldo verrà definito "passivo" o " a debito".
- contabile:
E' il saldo nominale, che cioé non tiene conto dei giorni di maturazione della valuta, ma si limita alla registrazione algebrica delle operazioni, senza entrare nel merito della loro qualità.
- liquido:
E' il saldo che tiene conto della valuta (Vedi) relativa alle varie operazioni intervenute. E' quindi al netto delle operazioni che hanno valuta ancora in fase di maturazione.
- disponibile:
E' il saldo che, oltre a tenere conto della maturazione della valuta, considera anche i giorni di disponibilità (Vedi) imputati sulle operazioni di versamento in funzione della qualità dei titoli versati (assegni su piazza, fuori piazza, ecc.).
SALVO BUON FINE:
In sigla, "Sbf". E' la clausola con la quale la banca si riserva la possibilità di stornare l'accredito di un versamento effettuato dal cliente, qualora non fosse in grado di incassare il controvalore del titolo versato ( perché, ad esempio, l'assegno non é coperto, la cambiale non é pagata ecc.). Pertanto, in caso di inadempienza del debitore, cioé di operazione non andata a buon fine, la banca si rifarà sul titolare del conto riaddebitando l'importo.
- Incasso effetti salvo buon fine:
Alla presentazione dell'effetto, la banca accredita l'importo corrispondente, ma con valuta pari alla data di scadenza. Se l'azienda di credito permette la "libera disponibilità" della somma, il cliente, per l'importo utilizzato, pagherà il tasso passivo concordato. Se la banca non permette l'utilizzazione della somma, il cliente dovrà aspettare la scadenza e il buon fine dell'effetto per poterne disporre.
Nel primo caso l'operazione di incasso é definita "salvo buon fine con libera disponibilità" (é un vero e proprio affidamento); nel secondo caso, "salvo buon fine senza libera disponibilità" detto anche "a valuta maturata".
SALVO ERRORI & OMISSIONI:
In sigla, SE&O. Postilla inserita in calce ad estratti conto, contabili, fatture ecc. a significare che l'importo finale riportato dal documento può essere soggetto a rettifiche. La rettifica non é per• subordinata alla apposizione della sigla, poiché gli interessati, sollevando il problema entro certi termini temporali, hanno il diritto alla correzione di errori.
SALVO REVOCA:
E' la clausola con la quale la banca si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento aperture di credito in conto corrente o anticipazioni di cassa.
SBARRATURA: Vedi "Assegno"
SCADENZA:
Indica il momento in cui il creditore ha il diritto di pretendere la prestazione o il pagamento di quanto dovuto dal debitore.
- a giorno fisso:
Quando sull'effetto é indicato il giorno di pagamento.
- a vista:
Quando sull'effetto é riportata tale indicazione, esso é pagabile all'atto della presentazione al debitore. L'assegno é sempre pagabile "a vista".
- a certo tempo data:
Tale indicazione rende l'effetto pagabile trascorsi i giorni indicati dopo data di emissione. Ad esempio, "a due mesi data".
- a certo tempo vista:
Tale indicazione rende l'effetto pagabile trascorso il numero di giorni indicati dopo la presentazione al debitore. Ad esempio, "a due mesi vista".
- bancabile:
Per gli effetti da mettere allo sconto, la banca considera bancabile il titolo con scadenza non superiore ai quattro mesi (termine massimo accettato dalla Banca d'Italia per il risconto - Vedi).
- bruciante:
Scadenza molto ravvicinata che obbliga a procedure d'urgenza per l'invio dell'effetto presso la banca o il luogo di pagamento, al fine di non compromettere la possibilità di protestare il titolo in caso di mancato pagamento.
SCALARE:
Metodo (amburghese) di tenuta del conto corrente di corrispondenza bancario. Considera i saldi per vluta e non quelli contabili. Vedi "Estratto conto".
SCARTO:
E' la differenza tra il valore del pegno (titoli, valori, merci) dato in garanzia dal cliente e l'importo concesso dalla banca in anticipazione (Vedi). La dimensione dello scarto é funzione della qualità dei beni dati in pegno, dalla affidabilità del cliente e del rischio presentato dall'operazione.
- cartelle:
E' la differenza tra il valore nominale delle cartelle fondiarie (Vedi) emesse dagli istituti di credito per finanziare le operazioni di mutuo (vedi) e il loro valore di mercato (quotazione) riscontrato in borsa.
SCONFINAMENTO:
* Utilizzazione di fondi oltre il limite ufficialmente accordato dalla banca tramite la formalizzazione di un affidamento.
* L'effetto di un addebito superiore al saldo di un conto.
Non é mai opportuno utilizzare la possibilità di sconfinare oltre il fido, anche se offerta dal funzionario responsabile: oltre a pagare un tasso passivo più alto, potremmo sentirci richiedere il rientro (Vedi) in 24 ore, magari da chi ha nel frattempo ha sostituito il funzionario comprensivo.
SCONTO:
Dal codice civile apprendiamo che é "il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse [Sconto. NDR], anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine del credito stesso".
L'operazione di sconto é un affidamento a tutti gli effetti; il suo importo é definito assieme alle altre voci del fido (scoperto di conto ecc.) e costituisce la dimensione del "castelletto", cioé la somma che può ssere raggiunta dal totale degli effetti dati allo sconto, effetti che, alla scadenza, liberano parte del castelletto ricostituendo nuove disponibilità per il cliente.
SCOPERTO:
Saldo negativo di un conto corrente bancario.
- di conto:
Nell'affidamento, lo scoperto di conto é il livello, al di sotto dello "zero", raggiungibile dal cliente nelle sue operazioni. E' il fido più comodo e serve per alleggerire problemi di liquidità di cassa. E' soggetto al tasso passivo (Vedi) capitalizzato trimestralmente, e alla commissione di massimo scoperto (Vedi).
- per valuta:
Si verifica allorquando, un accredito viene effettuato con valuta successiva al giorno di registrazione e il cliente dispone comunque della somma prima del giorno di scadenza della valuta stessa. Sebbene il saldo contabile (Vedi) sembra permettere l'addebito, nei fatti, fino al giorno in cui matura la valuta, si stanno usando fondi messi a disposizione dalla banca, con conseguente applicazione del tasso passivo (Vedi), capitalizzato trimestralmente, e della commissione di massimo scoperto (Vedi).
SCRITTURA:
Ogni operazione contabile che comporti variazioni del saldo di un conto e che verrà riportata sull'estratto conto periodico. Ha un costo unitario percepito dalla banca a fine anno.
SEGRETO BANCARIO:
Divieto per i dipendenti di banca di non divulgare notizie, informazioni e valutazioni sulla clientela. Tali dati sono accessibili solo all'autorità giudiziaria, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge.
SENZA AVVISO:
Condizione consuetudinaria che permette alle aziende di credito di pagare gli assegni emessi dal cliente senza che questi debba preavvisarla dell'emissione. E' possibile inserire nel contratto di conto corrente la clausola "con avviso". In questo modo, la banca pagherà solo gli assegni "avvisati" dal cliente. In mancanza, li stornerà con la motivazione "manca avviso".
SERVIZI BANCARI:
Sono costituiti da quei "prodotti" offerti dalle aziende di credito e collaterali alle operazioni bancarie (Vedi) di raccolta e di impiego:
Bonifici; Deposito titoli a custodia e in amministrazione; Gestione di patrimoni; Negoziazione di titoli; Amministrazione di titoli; Incasso di effetti, di assegni, di documenti; Acquisto e vendita di valuta; Pagamento di utenze, tributi ecc.; Cassette di sicurezza; Depositi Chiusi; Carte di Credito; Bancomat; Collocamento di titoli; Consulenza finanziaria, mobiliare ecc.
S I C A V:
Sono Società d'Investimento a Capitale Variabile istituite col decreto legislativo n° 84/92. Aggregano capitali vendendo proprie azioni. Il capita le sociale varia perci• di continuo ma la società non é costretta a ricorrere alle tipiche procedure del caso dettate dal Codice Civile per la variazione del capitale sociale. Chi conferisce capitali é un socio partecipante poiché acquista delle azioni della società. Se queste sono nominative, ha diritto di voto nelle assemblee societarie.
A fine 1995, il patrimonio delle SICAV ammontava a 161 miliardi di lire.
CARATTERISTICHE DELLE SICAV
Il capitale sociale minimo é di 10 miliardi di lire. La denominazione sociale deve contenere: " Società di investimento per azioni a capitale variabile". I sottoscrittori sono "soci" quindi i rapporti tra loro e la società sono regolati dallo statuto. Lo statuto, sottoposto al giudizio della Banca d'Italia, deve contenere: i programmi di investimento, i soggetti incaricati delle scelte, la banca dove i titoli saranno depositati, le modalità di emissione e di estinzione delle azioni.
Dopo l'omologazione in tribunale, occorre l'iscrizione sull'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Lo statuto fissa la misura massima per gli oneri di sottoscrizione e di rimborso. Fissa inoltre l'elenco dei quotidiani sui quali verrà pubblicato e il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni.
LA GESTIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV
Il valore (di emissione o di rimborso) si ottiene dividendo il patrimonio netto per il numero di azioni in circolazione. Esso é stabilito con periodicità almeno settimanale. Il loro valore iniziale é di 10.000 lire (come per i fondi). Possono essere emesse in via continuativa; il possessore può chiedere il rimborso in ogni momento. Il sottoscrittore può optare per quelle nominative ( che attribuiscono un voto per azione) o per quelle al portatore ( che attribuiscono un voto per ogni socio possessore). Possono essere cambiate tra di loro. La Sicav non può acquistare o detenere azioni proprie.
LE ASSEMBLEE
L'assemblea ordinaria della società é sempre regolarmente costituita indipendentemente dal capitale intervenuto e presente. La straordinaria, in seconda convocazione, é sempre regolarmente costituita.
GLI AZIONISTI
Quando si supera la proprietà di 20.000 azioni nominative, occorre comunicarlo alla SICAV e alla Banca d'Italia. Sul libro soci si registrano tutti i proprietari di azioni nominative.
GLI OBBLIGHI
La custodia dei titoli deve essere affidata ad un a banca depositaria.
La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto, non può operare né a premio né a riporto.
Non può concedere né assumere prestiti se non per acquisto di beni strumentali per la sua attività, ma non oltre il 15 % del suo capitale.
Non può detenere più del 10 % di azioni non quotate.
Non più del 5 % di azioni della stessa società se quotata, del 10 % se non quotata. Non può investire in a
zioni di altre SICAV. Non può detenere più del 2 % delle azioni di società controllanti la SICAV.
IL TRATTAMENTO FISCALE
Le SICAV non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui
redditi.
Le ritenute operate sui redditi da capitale sono a titolo d'imposta. Verserà alla Tesoreria provinciale:
- lo 0,05 % sull'ammontare del patrimonio netto detenuto in titoli di stato e obbligazioni non convertibili.
- lo 0,25 % sull'ammontare del patrimonio netto restante: Ma scende allo 0,10 % per azioni o obbliga
zioni convertibili italiane del settore industriale.
I proventi delle partecipazioni alle SICAV non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali.
All'atto della vendita delle azioni, si pagherà la tassa sul capital gain (12,5 %).
SIM
Società di Intermediazione Mobiliare. Istituite con la legge n° 1 del 2 gennaio 1991 per effettuare interme
diazioni nel settore mobiliare negoziando titoli sui mercati regolamentati Possono:
* Negoziare valori mobiliari per conto proprio e/o di terzi.
* Gestire patrimoni con operazioni in titoli.
* Raccogliere ordini di acquisto o di vendita.
* Sollecitare il pubblico risparmio mediante attività svolta anche in luogo diverso dalla sede, tramite l'at
tività di Promotori finanziari (Vedi).
La loro attività é stata normalizzata dalla Consob (ultima deliberazione in merito, la n° 8850 del 9.12.94). Dalla acquisizione di informazioni sulla clientela, alle modalità di gestione di patrimoni, l'attività delle SIM può essere drasticamente posta sotto il controllo della Consob.
Al 31 dicembre 1995, operavano in Italia 223 delle 233 SIM autorizzate. Dobbiamo ricordare che, negli anni 1994-1995, ben 15 sono state le SIM sospese dalla Consob per irregolarità.
SISTEMA BANCARIO ITALIANO:
Breve storia dal 1893 ai giorni nostri.
Il 1893 vide il fallimento di grandi istituti di credito: la Banca Generale, il Credito Mobiliare, la Banca Romana. Queste avevano privilegiato pesantemente l'attività finanziaria rispetto all'esercizio ordinario del credito. Le sovrabbondanti interessenze acquisite nel settore produttivo (la Banca Generale in quello siderurgico, il Credito Mobiliare in quello immobiliare) avevano portato ad un quasi totale accentramento del rischio con una conseguente politica protezionistica delle banche nei rispettivi settori d'intervento e l' inevitabile emarginazione qualitativa e mercantile delle aziende protette.
Il crollo fu ineluttabile, ma l'avvenimento fu considerato un incidente di percorso: l'Italia si avviava ad impostare seriamente il processo di industrializzazione e il sistema bancario, pur con qualche passo falso, non poteva che accompagnare in parallelo la crescita economica della nazione. Il crollo di quegli istituti non dette luogo, pertanto, a provvedimenti legislativi di "risanamento" del settore. In altri termini, non si volle comprendere la pericolosa inconciliabilità finanziaria tra operazioni passive di breve termine e previsione di attività nel lungo periodo.
Ed infatti, puntualmente, il problema si ripropose causando il fallimento della Banca di Sconto nel 1921.
Questa, fortemente impegnata nell'industria pesante, fu travolta dal fallimento della Ansaldo che non seppe prontamente riconvertirsi al termine della prima guerra mondiale.
D'iniziativa, le banche limitarono drasticamente la loro espansione territoriale ma non seppero affrontare il problema delle loro partecipazioni industriali.
Nel 1926, per la prima volta, lo Stato intervenne per disciplinare l'attività del sistema creditizio: attribuì alla Banca d'Italia (Vedi) il controllo del mercato monetario e finanziario e sottopose alla sua vigilanza l'attività di tutte le banche. Queste, per•, rimasero legate, pur se in misura meno evidente, alla grande industria e furono tanto pesantemente coinvolte dalla crisi mondiale del 1929, da sollecitare esse stesse
l'intervento dello Stato.
Le provvidenze costarono all'erario oltre 16 miliardi di lire dell'epoca (oltre 20.000 miliardi di oggi); furono progettate organicamente ma gli obiettivi di medio periodo non furono centrati: le partecipazioni azionarie furono rilevate e successivamente affidate all'I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano -1931) per la sistemazione, e all'I.R.I. (Istituto per la Ricostruzione Industriale -1933) per il finanziamento e lo smobilizzo; alle banche di credito ordinario fu tassativamente proibito di compiere finanziamenti a medio e lungo termine.
Gli scopi per i quali i due istituti erano stati creati non furono raggiunti per vari motivi (scoppio della guerra di Etiopia, guerra di Spagna, situazione economica, ecc.); anzi, l' I.R.I. si trov• a detenere anche la proprietà di tre importanti banche di interesse nazionale: Banco di Roma, Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana.
Nel 1936 si decise, pertanto, di rivedere sistematicamente la normativa riguardante l'attività creditizia e finanziaria del sistema bancario nel suo complesso.
Strumento giuridico dell'intervento fu il Regio Decreto legge n° 375 del 1936 ( convertito faticosamente in legge nel 1938 col n° 141), che, fino alla legge Amato-Carli del 1990 (Vedi), fu alla base del sistema bancario italiano.
Riportiamo brevemente le innovazioni più incisive apportate nel 1936:
* Il risparmio e la relativa raccolta sono attività di interesse nazionale e possono essere effettuate solo su
autorizzazione del governo.
* Il credito a breve é rigorosamente diviso da quello a medio e lungo termine, (fine della banca mista di tipo tedesco e passaggio alla banca pura). Conseguente tassativo divieto alle banche di credito ordinario di compiere operazioni di credito industriale e mobiliare.
* Creazione di organi statali con funzioni di regolazione e di controllo dell'attività bancaria. La Banca d'Italia é dichiarata Istituto di Diritto pubblico.
* Disciplina per la distribuzione, la specializzazione e la concentrazione territoriale delle banche.
* Obblighi per tutte le aziende di credito per un più efficace controllo della loro attività ( Iscrizione all'albo, autorizzazione all'esercizio, alla costituzione di nuove banche, alla apertura di nuove filiali, capitale minimo versato, fondo di riserva, rapporto tra patrimonio netto e passività ecc.).
E' interessante seguire il processo di concentrazione, che il sistema bancario ha subito fino al termine della seconda guerra mondiale, concentrazione dettata dal mercato ma spesso forzata ed imposta dal regime fascista. Il numero degli sportelli che il sistema creditizio metteva a disposizione del mercato italiano passò dagli 11.837 del 1927 agli 8.655 del 1933; ai 7.061 del 1939; ai 6889 del 1945.
S'é detto che il drastico ridimensionamento del sistema non fu dovuto esclusivamente a motivi di mercato. Il regime fascista ridusse seccamente il numero di quegli enti bancari di cui non poteva controllare efficacemente l'operato. Ad esempio le Casse Rurali, nate spesso come impegno para-politico e sociale del movimento cattolico, erano oltre 3.000 nel 1922; nel 1945 si erano ridotte a 882. Contavano 1937 sportelli nel '32 e solo 916 al termine della seconda guerra mondiale. E ancora, alle Casse di Risparmio e alle Banche del Monte non operanti in capoluoghi di provincia furono imposte fusioni ed incorporazioni.
Parallelamente, per favorirne l'uscita " spontanea" dal mercato, furono innalzati marcatamente i tassi di interesse praticati dallo Stato sui risparmi postali.
L'andamento dimensionale del sistema, nel periodo che stiamo considerando, é chiaramente delineato da uno studio di C. Conigliani e G. Lanciotti che, concludendo una ricerca per l'Ente Einaudi, individuavano:
" Un primo periodo, precedente al 1926, che abbiamo fatto arbitrariamente partire dal 1912, caratterizzato da una forte espansione numerica delle banche in esercizio, conseguita in modo prevalente con accesso all'attività bancaria di una miriade di aziende unicellulari di dimensioni presumibilmente modeste".
" Un secondo periodo, che va dal 1927 al 1942, di drammatica razionalizzazione del sistema esistente, attraverso la quale si opera un drastico ridimensionamento della consistenza numerica sia delle aziende in esercizio, sia degli sportelli bancari, che per• non comporta un abbassamento del livello di intermediazione. Questo processo avviene in modo prevalente attraverso l'espulsione dal mercato di un considerevole numero di banche di piccole dimensioni".
" Un terzo periodo, che parte dal 1943 e arriva ai giorni nostri, nel quale lo sviluppo del sistema banca
rio italiano é caratterizzato da una ulteriore seppur lenta diminuzione del numero delle banche in esercizio e, nel contempo, da una forte espansione dei loro sportelli bancari." (Vedi)
Concordiamo con le conclusioni di Conigliani e Lanciotti circa il non abbassamento del livello complessi
vo di intermediazione del sistema pur alla presenza del ridimensionamento evidenziato dalle tabelle. Ci corre l'obbligo per• di considerare che il sistema stesso perdeva seccamente la capacità di servire capillarmente, anche se con aziende unicellulari, quelle "piazze" che i grandi istituti non avrebbero mai considerato interessanti e alle quali, pertanto, sarebbe per sempre venuta meno la possibilità di utilizzare i servizi strutturati dal sistema creditizio.
Il sistema muta definitivamente, ci auguriamo in senso europeo, con la legge n° 218/90 "Amato-Carli" (Vedi) e l'impostazione della banca universale, con la liberalizzazione Valutaria (Vedi), con l'eliminazione dei rigidi controlli per l'apertura degli sportelli bancari (Vedi).
SISTEMA TELEMATICO DI CONTRATTAZIONE DI BORSA:
Eliminato il vecchio sistema delle "grida", oggi le contrattazioni sul mercato borsistico sono effettuate utilizzando sistemi ed apparati informatici che permettono una operatività continua. Per il suo funzionamento la Consob ha dettato le modalità procedurali.
Il sistema attuale é cos articolato:
* Circuito telematico di contrattazione continua. In esso vengono trattate le azioni, le obbligazioni, le opzioni, i warrant.
* Circuito telematico delle Spezzature (Vedi).
* Circuito telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT).
* Circuito telematico dei contratti a premio.
* IDEM (Vedi). Mercato italiano dei prodotti derivati.
In esso vengono trattati i futures (FIB 30) e le opzioni (MIBO 30), entrambi rapportati all'indice MIB 30, e
le opzioni sui singoli titoli azionari (ISO: Individual Stock option).
SMAGNETIZZAZIONE:
Inconveniente cui vanno incontro le bande magnetiche di Bancomat (Vedi) e Carte di credito (Vedi) se accostate a fonti magnetiche (calamite, altoparlanti di radioline, ecc.). Occorre riconsegnare la carta in banca e chiedere una nuova memorizzazione dei codici.
SMARRIMENTO:
Vedi: "Libretti di risparmio", "Assegno", "Certificato di deposito", "Bancomat", "Ammortamento".
SMOBILIZZO:
Trasformazione di attività patrimoniali in disponibilità liquide tramite vendita o cessione a terzi.
SOFFERENZE:
Crediti bancari di problematica esazione per i quali sono iniziate azioni giudiziarie. Le difficoltà non contingenti né transitorie dei debitori, fanno s che la loro solvibilità risulta praticamente compromessa.
A fine 1995, il valore delle sofferenze bancarie aveva raggiunto la somma di 112.118 miliardi di lire, pari al 9 per cento degli impieghi (Vedi). Erano 70.076 miliardi a fine 1993 (6,1 per cento degli impieghi) e 47.593
miliardi nel 1991 (5 per cento degli impieghi).
Vedi "Partita incagliata" e "Crediti in sofferenza".
SOLVIBILITA':
Effettiva capacità del debitore di onorare l'obbligazione nei modi e nei tempi previsti dagli accordi con il creditore. La valutazione della solvibilità di un cliente dà la dimensione del rischio relativo al suo affidamento.
SORTEGGIO:
E' uno dei modi di rimborso graduale di un prestito obbligazionario. Vedi "Obbligazione".
SOSPENSIONE:
- della contrattazione di un titolo:
E' la decisione con la quale la Consob decide di impedire che le azioni di una società siano oggetto di compravendita.
Le motivazioni possono riguardare fatti societari (andamento, assetti, mancata certificazione dei bilanci) o
situazioni di mercato del titolo (non quotazione per lungo tempo, impennata o abbattimento del prezzo oltre certi limiti, ecc.). Vedi "Contrattazione di borsa".
SOTTOSCRIZIONE:
Conferimento di capitali a fronte dell'acquisto di titoli offerti per la prima volta sul mercato. La sottoscrizione conclude l'iter di emissione di un prestito obbligazionario o del collocamento presso il pubblico di una quota di azioni di una società.
SPECMEN:
E' il modulo che viene fatto firmare dalla banca al cliente che intende aprire un Libretto di risparmio nominativo o un conto corrente. Servirà di confronto per verificare la conformità della firma dei successivi ordini (bonifici, assegni ecc.) a quella inizialmente depositata. Uno stesso cliente può depositare anche più
esemplari diversi di firme.
In caso di cointestazione, sullo specmen deve comparire la clausola che definisca se le operazioni vanno
effettuate con firme congiunte o disgiunte. (Vedi cointestazione).
SPESE:
Costi per l'utente di un servizio bancario. A differenza delle commissioni che sono espresse in percentuale del valore dell'operazione sottostante, le spese sono normalmente espresse in valore assoluto.
SPEZZATURE:
Blocco di certificati azionari costituito da un numero di titoli che non raggiunge quello del lotto minimo
stabilito per la normale contrattazione in Borsa.
Le spezzature sono trattate a parte rispetto al mercato normale, e non é detto che trovino una controparti
ta. Per questo, i prezzi spuntati sono in genere più bassi del titolo trattato in lotti regolari.
SPORTELLO BANCARIO:
Agenzia,
filiale, succursale di una banca
a diretto contatto con il
pubblico e in cui é possibile svolgere
le più comuni operazioni bancarie. Prima del
Il numero degli sportelli operanti in Italia
passa da 17.721 del
Erano 6.889 nel 1945 e 10.085 nel 1965.
SPREAD:
Valore, percentuale o assoluto, di entità definita o definibile contrattualmente, da aggiungere alla voce stabilita in modo da comportare maggiorazioni nel computo di tassi, di rendimenti o addizionali di spese, commissioni, ecc.
STACCO CEDOLE:
Operazione effettuata dalla banca sui titoli ad essa affidati in amministrazione, o personalmente dal titolare, in prossimità del giorno di pagamento degli interessi di un prestito obbligazionario o del dividendo di una azione, per curarne l'incasso. Vedi "Cedola".
STANZA DI COMPENSAZIONE:
Ufficio coordinato dalla Banca d'Italia e presente sulle piazze provinciali più importanti, nel quale gli "associati" provvedono a scambiarsi e compensare i rispettivi crediti/debiti, supportati da titoli esigibili in giornata, estinguendoli tramite conguagli.
Possono associarsi alla Stanza di compensazione: gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, le società di assicurazione, le banche operanti sulla piazza.
STORNO:
Annullamento di una registrazione contabile e ripristino della situazione precedente.
Può derivare da errore, dalla volontà del creditore (Vedi "Richiamo), d'iniziativa della banca (Vedi
"Giorni di non stornabilità)
S U C C E S S I O N E:
Procedura legale per la definizione degli eredi (legittimi o testamentari) di una persona deceduta. In banca può avere rilevanza per permettere agli eredi di subentrare nelle posizioni contrattuali del defunto e nelle sottostanti disponibilità finanziarie.
IL DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE:
La morte dell'unico intestatario del conto corrente deve essere notificata alla banca dagli eredi, individuati da un atto notorio, tramite la consegna di un certificato di morte. E' necessario che gli aventi diritto richiedano alla banca di essere messi a conoscenza di tutti i rapporti con essa intrattenuti dal deceduto. La richiesta, oltre che da un interesse personale, é legittimata dalla necessità di individuare con la massima precisione la composizione dell'asse ereditario. Occorrerà quindi conoscere l'esistenza e la precisa consistenza di altri conti correnti o di libretti di risparmio, del contenuto della eventuale custodia titoli (i titoli di stato non devono essere denunciati perché esenti da tasse di successione, per le azioni si
deve riportare il valore di mercato), di somme a disposizione presso la cassa ecc. Riconsegneranno gli asse
gni non utilizzati e quanto di proprietà della banca (Bancomat, Carta di credito ecc).
Qualora non dovessero essere rinvenuti documenti fondamentali (ad esempio il libretto di risparmio) occorrerà procedere alla denuncia di smarrimento, in qualità di eredi, per ottenere il duplicato.
L'istituto provvederà a bloccare il conto (o i conti) e tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto rendendo inoperante l'azione di eventuali delegati e rifiutando le operazioni che dovessero presentare una
data successiva a quella del giorno del decesso. Ad esempio, la banca pagherà gli assegni emessi dal titolare fino al giorno del decesso e pervenuti successivamente. Assegni portanti una data successiva sono chiaramente artefatti. Gli eredi dovranno impostare la pratica di successione (entro i 6 mesi dal decesso, per un asse ereditario superiore ai 50 milioni o, comunque, in presenza di beni immobili) elencando minuziosamente, per ogni istituto bancario coinvolto, i relativi tipi di rapporto e i rispettivi saldi (oltre alle altre eventuali voci costituenti l'eredità come gli immobili ecc.).
Conclusa la pratica di successione con l'ottenimento della certificazione relativa (una copia della quale da presentare in banca), gli aventi diritto diventano a tutti gli effetti proprietari dei beni del deceduto.
Disporranno pertanto dei saldi e/o dei titoli ereditati. Perfezionata la pratica in banca, daranno indicazione sulla destinazione finale dei beni e delle somme, magari con l'inoltro degli ordini di estinzione dei rapporti o procedendo all'apertura di nuovi rapporti a loro nome.
IL DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI
Se il conto corrente é intestato a più persone con possibilità di operare " a firme disgiunte" (comunque debitrici e creditrici in solido) ed uno degli intestatari muore, viene ad essere attivato l'art. 14 delle norme generali a suo tempo sottoscritte in banca:
"Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente [disposizioni e ordini a valere su un conto cointestato a firme disgiunte], ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno per• tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.
Nei casi di cui al precedente comma per• l'azienda deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata". Nel caso che ci occupa, il conto cointestato continua ad esistere e gli intestatari superstiti potranno operare a pieno titolo. Gli eventuali eredi potranno subentrare con una semplice variazione di intestazione: in luogo del defunto risulteranno i nomi degli eredi che , a differenza degli altri (vecchi) cointestatari che sono liberi di intervenire disgiuntamente, dovranno operare con firme congiunte tra loro.
Ma qualora uno degli intestatari o degli eredi, con lettera raccomandata ( ma riteniamo anche solo verbalmente), dovesse fare opposizione in merito alla gestione e ai poteri di firma operativi sul conto corrente, la banca per movimentare il conto pretenderà la firma congiunta di tutti i titolari ( vecchi e nuovi).
In altri termini, se c'é un accordo generalizzato nella gestione del conto corrente e nella destinazione del saldo, tutto fila liscio e la banca permetterà una normale operatività.Se, per i più diversi motivi, sorgono problemi nei rapporti interpersonali tra i vari intestatari, a fini cautelativi la banca pretenderà, da parte di tutti, la sottoscrizione congiunta di ogni ordine ad essa impartito a valere sul conto corrente.
Più semplice é il caso di premorienza di uno degli intestatari operanti a "firme congiunte". In questo caso la banca bloccherà il conto fino alla individuazione certificata degli eredi legittimi del defunto. Questi, una volta investiti dei poteri di firma, dovranno operare congiuntamente all' intestatario superstite e decidere insieme del destino del rapporto.
SURROGATORIA:
Azione del creditore permessa dalla possibilità di sostituirsi al debitore nell'esercizio di diritti (di contenuto patrimoniale) ad esso spettanti ma da esso trascurati o non esercitati nei confronti di terzi.
SVALUTAZIONE:
Riduzione del valore di acquisto interno di una moneta ad opera di processi inflattivi, o riduzione (ufficiale o di mercato) del valore di una moneta espresso in termini di un'altra.
SWAP:
Particolare contrattazione valutaria. E' una operazione "a termine" dettata o dalla necessità di mitigare i rischi di cambio di precedenti operazioni, effettuandone altre con operatori aventi necessità opposte e per il tramite di un intermediario (domestic currency swap), oppure dalla decisione di investire disponibilità sui mercati internazionali. Consiste in un acquisto ( o vendita) a pronti e in una vendita (o acquisto) a termine di valute.
SWIFT:
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Società realizzata da istituti di credito per gestire procedure di comunicazione interbancaria per il trattamento ed il perfezionamento di operazioni finanziarie internazionali.
SWITC:
E' un arbitraggio in valuta o in titoli. Si imposta nel momento in cui un investitore vuole passare da un titolo ad un altro.
TAEG:
Tasso Annuo Effettivo Globale. E' il tasso che comprende, oltre al tasso nominale (Vedi), anche le spese
accessorie richieste per la concessione di un prestito. Deve essere tassativamente e formalmente indicato nel contratto sottoscritto.
T A S S A Z I O N E:
Prelievo monetario, coattivo ma legale, imposto dalle pubbliche amministrazioni di uno Stato sul reddito, la ricchezza, le risorse dei cittadini.
TASSAZIONE RELATIVA AI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI
DEPOSITI
×
×
!
(tassazione precedente al 20 giugno 1996)
CONTO CORRENTE | 30 % SU INTERESSI
LIBRETTI DI RISPARMIO | 30 % " "
LIBRETTI VINCOLATI | 30 % " " CON VINCOLO FINO A 12 MESI
| 25 % " " " " OLTRE 12 MESI
CERTIFICATI DI DEPOSITO | 30 % CON VINCOLO FINO A 12 MESI
(sugli interessi) |
25 % " "
TRA 12 E
| 12,5 % " " OLTRE 18 MESI
CONTO CORRENTE POSTALE | 30 % SU INTERESSI
LIBRETTI POSTALI | 25 % SU INTERESSI
BUONI POSTALI | 12,5 % SU INTERESSI
| 6,25 % SE EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87
| ESENTI SE EMESSI PRIMA DEL 21.6.86
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----------------------------------------------
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DEPOSITI BANCARI E POSTALI
(tm)
(tm)
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(Tassazione dopo il 20 giugno 1996)
La "manovra" del governo Prodi uniforma al 27 per cento la tassazione a carico degli interessi sui depositi ancari (Conti correnti, Libretti, Certificati di deposito) e sui Libretti postali. I Buoni postali non vengono toccati.
-----------------------------------------------------------------------------
uu!
TITOLI DI STATO
Tutti i titoli di Stati sono esenti dall'imposta di successione. Prima della manovra del governo Prodi del giugno 1996, erano esenti anche dall'imposta sulle donazioni.
BOT/BTE | 12,5 % SU INTERESSI
BTP/CTO | 12,5 % SU INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA VALORE DI
| EMISSIONE E DI RIMBORSO
(segue)
CCT/CTE | 12,5 % SU INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA VALORE DI
| EMISSIONE E RIMBORSO
| 6,25 % SE EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87
| ESENTI SE EMESSI PRIMA DEL 21.6.86
CTS | 6,25 % PER LE UNICHE DUE VECCHIE EMISSIONI
----------------------------------------------------------------------------
³³!
TITOLI COMUNALI "BOC"
Sono tassati al 12,5 per cento sugli interessi.
Sono soggetti all'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
----------------------------------------------------------------------------
VV!
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI ENEL-FS | 12,5 % SU INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA PREZZO
| DI EMISSIONE E RIMBORSO
| 6,25 % EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87
OBBLIGAZIONI BEI-CECA-| SE EMESSI IN ITALIA:
EURATOM-BIRS | 12,5 % SU INTERESSI
| 6,25 % " " SE EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87
| ESENTI SE EMESSI PRIMA DEL 21.6.86
| SE EMESSI ALL'ESTERO:
| 12,5 % SUGLI INTERESSI DAL 10.9.92
| ESENTI SE PRECEDENTI
OBBLIGAZIONI DI ISTITUTI | SE EMESSI DOPO IL 31.12.83:
DI CREDITO SPECIALE, IMI, | 12,5 % SUGLI INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA
EFIBANCA, CREDIOP | PREZZO DI EMISSIONE E RIMBORSO
| 10,80 % SE EMESSI DALL'1.10.82 AL 31.12.83
| ESENTI SE EMESSI DAL 31.12.80 AL 30.9.82
| 21,6 % SE EMESSI DALL'1.1.74 AL 30.12.80
----------------------------------------------------------------------------
!-
AZIONI
AZIONI ITALIANE ORDINARIE | DIVIDENDI: 10,0 % IN ACCONTO PER PERSONE FISICHE
E PRIVILEGIATE | E ASSOCIAZIONI
AZIONI QUOTATE AL MERCATO | 32,4 % PER SOCIETA' ESENTI DA IRPEG
RISTRETTO | NESSUNA PER PERSONE GIURIDICHE PUB-
AZIONI NON QUOTATE | BLICHE E FONDAZIONI
AZIONI ESTERE QUOTATE |
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Š
AZIONI ITALIANE | DIVIDENDI: 15,0 % A TITOLO DI IMPOSTA PER TUTTI
DI RISPARMIO | 10,0 % D'ACCONTO A SCELTA PER LE AZIONI
| DI RISPARMIO NOMINATIVE
-----------------------------------------------------------------------------
POLIZZE VITA
PREMI | IMPOSTA DEL 2,5 % .
| DEDUCIBILITA' FINO AL 22 % ANNUO PER UN MASSIMO DI 2,5 MILIONI
|
RENDITA | IL 60 % E' TASSATO SECONDO L'ALIQUOTA DEL CONTRIBUENTE
|
CAPITALE | IL 12,5 % SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE PAGATO (SOMMA DEI PREMI) E
| CAPITALE LIQUIDATO. PER DIFFERIMENTI SUPERIORI AI 10 ANNI, L'ALI
| QUOTA DEL 12,5 DECRESCE DEL 2 % PER OGNI ANNO OLTRE IL DECIMO
| (- 0,25 OGNI ANNO)
-----------------------------------------------------------------------------
PRONTI CONTRO TERMINE
12,5 % SULLA DIFFERENZA TRA VENDITA A TERMINE ED ACQUISTO A PRONTI
Òðe-ðe
TASSO:
E' la misura percentuale dell'interesse che il debitore deve riconoscere al creditore che gli prestato una
somma di denaro. Vedi "Interesse".
- fisso:
Tasso definito inizialmente e non soggetto a cambiamenti per tutta la durata del rimborso del prestito.
- variabile:
Anche "indicizzato". Tasso che può variare periodicamente perché ancorato ad alcune grandezze soggette a variazione e oggettivamente valutabili (Vedi "Parametri di indicizzazione"). Per la differenza tra tasso variabile "iniziale " e "a regime" vedi "Mutuo".
- interbancario:
Tasso praticato tra istituti di credito per i rispettivi depositi. Varia al variare della durata del deposito.
- Ufficiale di Sconto (TUS):
Tasso applicato dalla Banca d'Italia per i finanziamenti cui le aziende bancarie accedono riscontando effetti di clienti primari (Vedi "Risconto"). E' preso come indice del "costo del denaro". Oggi, il livello del nostro TUS é pari al 9,0 per cento.
Ha rilevanza perché l'azione sul TUS connota la politica monetaria adottata dalla banca centrale. Non ha invece alcun valore mercantile pratico, dal momento che il ricorso delle banche al finanziamento presso la Banca d'Italia incide per una frazione di punto percentuale (0,20 - 0,80 per cento) rispetto alla massa dei finanziamenti ottenuti per altri canali (depositi dei clienti, finanziamenti esteri, depositi interbancari).
Solo in situazioni particolarissime, il ricorso all'approvvigionamento presso la Banca d'Italia supera il punto percentuale sul totale.
Al fine di permettere un raffronto con i Tassi Ufficiali dei principali paesi industriali, ricordiamo che, nell'aprile 1996 il TUS tedesco era pari al 2,50 per cento; quello francese era del 3,70 ; quello inglese del 6,0 ; quello USA del 5,0 come il canadese ; quello giapponese dello 0,50.
- usurario:
La legge n° 108 del 7 marzo 1996 detta nuove disposizioni in materia di usura. In particolare individua il tasso usurario nella media dei tassi (per le varie tipologie di credito [prestiti, fidi, mutui, ecc.]) praticati da banche e intermediari finanziari, aumentata del 50 per cento. La suddetta legge lascia comunque libero il giudice di valutare come usuraria la manifesta sproporzione tra le prestazioni delle parti (prestiti contro rimborsi) quando la parte debole sia in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
La rilevazione, dal marzo 1997, avverrà ogni tre mesi ad opera del Ministro del Tesoro.
TELEMATICO: Vedi "Sistema telematico di contrattazione".
TELEX:
Sistema di trasmissione veloce di un ordine, di un bonifico (Vedi), di una comunicazione.
TENDENZA:
Termine borsistico riferito all'andamento delle quotazioni; ipotizza quello futuro in funzione anche di valutazioni extra mercato (politiche, economiche generali, istituzionali, sociali ecc.)
TERMINALE:
Apparato in grado di permettere l'accesso informatico ai dati dell'elaboratore centrale. Tramite il terminale, le operazioni effettuate presso gli sportelli vengono perfezionate apponendo una stampigliatura sui titoli, e immesse nella memoria centrale in tempo reale.
TESORERIA:
Servizio di pagamenti/incassi effettuato da una banca per conto di un ente pubblico
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA:
In data 1° gennaio 1994 é entrato in vigore il Testo Unico in materia creditizia, approvato con il decreto legislativo n° 385 del 1° settembre 1993.
Il Teso unico armonizza tutte le leggi in materia, dalla legge bancaria del 1936 alla legge 154/92 (Vedi).
Di questa lascia in vigore il solo articolo 10 (sulle fideiussioni) ed assorbe in pratica il restante articolato.
Di particolare interesse per l'utente, il Titolo VI "Trasparenza delle condizioni contrattuali" dall'articolo 115 al 128. Al Capo 1°, il suddetto Titolo tratta di "Operazioni e servizi bancari e finanziari". Precisamente della pubblicità di tassi, prezzi spese e commissioni (art. 116); della forma dei contratti, dei contenuti e delle modalità di variazione e della relativa notifica (artt. 117 e 118); delle comunicazioni periodiche alla clientela come gli estratti conto ecc. (art. 119); della decorrenza delle valute (art. 120).
Al Capo 2° é trattato il "Credito al consumo" (dal TAEG [Vedi] alla pubblicità, alle disposizioni a tutela del consumatore). Al Capo 3° si espongono "Regole generali e controlli".
In merito alla vigilanza, i controlli ispettivi della Banca d'Italia, effettuati nel 1995 presso aziende di credito, hanno rilevato 33 irregolarità: 13 per l'inosservanza delle disposizioni circa la pubblicità di prezzi e condizioni (Vedi "Avvisi sintetici"); 14 per violazioni su forma e contenuto dei contratti; 6 per il mancato invio delle comunicazioni periodiche alla clientela.
TITOLARE:
Chi ha sottoscritto il contratto relativo ad un particolare servizio bancario (conto corrente, bancomat, ecc) e che pertanto ha i poteri per utilizzarlo.
TITOLI:
Documenti rappresentativi del diritto in essi dichiarato e della sua titolarità. Possono essere "al portatore" (trasferiti tramite consegna), "all'ordine" (trasferiti mediante girata [Vedi]), o "nominativi" (trasferiti tramite registrazione del nuovo proprietario sul titolo o su registri da parte di chi li ha emessi).
Sono pertanto valori mobiliari emessi da enti pubblici o società commerciali, rappresentativi di una quota della proprietà (Vedi "Azioni") o di un prestito sottoscritto (Vedi "Obbligazioni"). Possono essere negoziati presso le banche, tra privati o in Borsa, loro mercato ufficiale.
- atipici:
Titoli la cui vita non é regolamentata dalla legge (Certificati mobiliari e immobiliari, di partecipazione, di associazione in partecipazione). Ebbero un grosso sviluppo nei primi anni '80. Declinarono per la concorrenza di nuove forme di investimento (fondi comuni ecc.) simili ma divenute tipiche, e per le disavventure di gestori e personaggi ad essi legati. Vedi "Crack finanziari".
- di Stato:
Titoli del debito pubblico emessi dallo Stato. Possono essere di breve periodo (Vedi BTO, BTE) o di medio/lungo (Vedi CCT, BTP).
A fine 1995, il valore dei titoli di Stato in circolazione superava 1.821.900 miliardi di lire, cos suddivisi: BOT per 412.013 miliardi, CCT per 529.086 miliardi, BTP per 640.694 miliardi, CTE per 48.821 miliardi, CTO per 60597 miliardi, altri titoli per 130.734 miliardi. Vedi "Debito pubblico".
- a reddito fisso:
Titoli comportanti un interesse predeterminato o determinabile in funzione di certi parametri oggettivamente individuati. Sono titoli a reddito fisso i Titoli di Stato e le obbligazioni.
A fine 1995 erano in circolazione 2.076.414 miliardi di titoli a reddito fisso, cos suddivisi: 1.821.944 miliardi di Titoli di Stato, 12.238 miliardi di obbligazioni emesse da aziende autonome e dall'Ente FS, 90 miliardi dal Crediop per conto del Tesoro, 214.480 miliardi da banche, 12.935 miliardi dall'ENEL, 4.145 miliardi da IRI, ENI ed EFIM, 6.959 miliardi da imprese private, 2.854 miliardi da istituzioni internazionali.
TOP RATE:
Tasso massimo praticato dalle banche ai correntisti affidati sugli scoperti di conto. Vedi "Prime rate" e "Over top".
TORO:
Giudizio figurato (in inglese, "bull") dell'andamento di borsa con quotazioni in crescita e dinamismo nelle contrattazioni, andamento che favorisce i rialzisti (Vedi). Vedi "Orso".
TRAENTE:
Chi emette una cambiale-tratta (Vedi) o chi emette un assegno avendo la titolarità del conto su cui l'assegno é tratto.
TRANSAZIONE:
Qualsiasi tipo di accordo, contrattuale o meno, in grado di comporre una lite già iniziata o di evitare una lite potenziale.
TRASFERIBILITA':
Caratteristica dei titoli di credito la cui titolarità può essere negoziabile e trasmessa a terzi tramite girata.
TRASFERIMENTO:
Passaggio di un diritto da una persona ad un'altra. In campo bancario, é la trasmissione di fondi necessaria a dar seguito ad un ordine di bonifico (Vedi).
- azionario:
E' la registrazione sul Libro Soci di una società, del passaggio di proprietà di una o più azioni da un intestatario ad un altro.
TRASPARENZA:
Qualità tipica di un contratto le cui clausole non offrano, alla parte più forte, la possibilità di interpretazioni tali da generare effetti vessatori, o comunque non desiderati, nei confronti della controparte. La scarsa trasparenza nei contratti tipici di alcuni settori particolari (banca, assicurazione, vendite sollecitate, ecc.) può indurre il legislatore ad intervenire per ricondurre il rapporto contrattuale su canoni di maggiore correttezza. Vedi "Legge 154/92" e "Testo unico in materia bancaria e creditizia".
TRASSATO: Sinonimo di trattario (Vedi).
TRATTA: Vedi "Cambiale".
TRATTARIO:
Nella cambiale-tratta, é colui che riceve l'ordine di pagare. Nell'assegno, é la banca presso i cui sportelli é radicato il conto che dovrà essere addebitato e sul quale é tratto l'assegno dato in pagamento.
TRAVELLER'S CHEQUE: Vedi "Assegno turistico"
TRONCAMENTO DEGLI ASSEGNI:
Innovazione procedurale nella gestione degli assegni bancari, introdotta nel marzo 1990, consistente nel "fermare" presso la banca negoziatrice (che cioé li ha ricevuti in versamento) i titoli tratti su altra banca, evitando la materiale trasmissione ad essa per la verifica e l'addebito sul conto. Questo verrà effettuato su dati trasmessi per via informatica dall'azienda negoziatrice a quella trassata. Qualora da questa non arrivino informazioni negative sull'esito dell'assegno, la prima banca considererà pagato il titolo. Il troncamento evita la trasmissione materiale dei titoli che verranno conservati non dalla banca trassata ma dalla ricevente che, peraltro, dovrà esibirli se ci• verrà richiesto.
Nel 1995 sono stati "troncati" oltre 186 milioni di assegni su piazza e oltre 132 milioni di assegni fuori piazza.
TRUST:
Coalizione tra imprese, operanti nello stesso settore produttivo o in settori contigui, al fine di creare vantaggi in termini di economie di scala, ma soprattutto con l'obbiettivo di controllare il mercato da posizioni dominanti o, al limite, di monopolio. Vedi Antitrust.
T.U.S. - Vedi "Tasso Ufficiale di Sconto"
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.):
Istituito subito dopo la seconda guerra mondiale, l'UIC ha esercitato il controllo su tutti i movimenti valutari, intervenuti in Italia sui mercati finanziari e nel settore import-export, fino alla completa liberalizzazione valutaria (Vedi) intervenuta nel 1990. Da quella data, l'accentramento dei dati da parte dell'UIC avviene per soli fini conoscitivi e statistici. La Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) é infatti una segnalazione richiesta per tutte le operazioni superiori ai 20 milioni di lire, ma che non può essere opposta all'operatore inadempiente.
Per conto del Ministero del Tesoro detiene l'elenco delle società operanti nel settore finanziario.
UFFICIO RECLAMI:
Ufficio bancario, rilevante nella gestione dei reclami introdotta dall'ABI con la costituzione del suo Ombudsman. Va coinvolto per Raccomandata con avviso di ritorno. Vedi "Reclamo" e "Ombudsman bancario".
USCITA:
Qualsiasi notazione di spesa, pagamento, esborso, commissione riportata da un estratto conto.
USI:
Con le "consuetudini" possono essere fonte di diritto.
Nel settore bancario e borsistico individuano modi di comportamento, procedurali e formali, acquisiti praticamente nella gestione degli affari correnti. In mancanza di un intervento legislativo, colmano le lacune che il legislatore non é in grado di evitare se non con interventi eccessivamente specifici. Non di rado il ricorso a usi e consuetudini nasconde la volontà di mantenere rendite di posizione.
USURA:
E' il reato commesso da chi, approfittando dello stato di bisogno di altri, ottiene da questi un corrispettivo manifestamente sproporzionato rispetto alla sua prestazione.
La legge n° 108 del 7 marzo 1996 (Vedi) emana nuove disposizioni in materia. Vedi anche "Tasso usurario"
UTENTE:
Chi accede ai servizi offerti da una società o da un ente. L'utente sta ai servizi offerti, come il consumatore sta ai beni prodotti.
UTILI:
Guadagni rivenienti da un attività imprenditoriale. Sono definiti "netti" gli utili risultanti dopo aver da
essi detratto spese ed imposte.
V -
W - Z
VAGLIA
- cambiario:
Titolo di credito emesso da una banca autorizzata (Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia) e praticamente equivalente ad un assegno circolare.
Nel 1995 la Banca d'Italia ha emesso 982 mila vaglia cambiari per un importo complessivo pari a 4.396 miliardi di lire.
- postale:
Titolo rimesso per posta al beneficiario al quale conferisce il diritto di ricevere da un ufficio postale la somma di denaro riportata sul documento e precedentemente depositata dall'ordinante presso altro ufficio dell'amministrazione.
VALIDITA':
Caratteristica di un qualsiasi documento (ordine, titolo, ecc.) emesso nel rispetto formale delle norme che lo regolamentano.
VALORE CORRENTE:
Di un'azione. E' il valore di mercato di un titolo azionario, indipendentemente dal suo valore facciale.
VALUTA:
- Moneta circolante in un paese.
- Momento di decorrenza (o cessazione) degli interessi
per una partita a credito (o a debito). Vedi "Giorni di valuta".
VALUTA FISSA PER IL BENEFICIARIO
Se un ordine di bonifico é motivato da una particolare necessità finanziaria richiedente un giorno tassativo di accredito sul conto del beneficiario (pagamento di una rata entro un giorno prestabilito pena interessi di mora ecc.), l'ordinante può indicare, sul modulo di bonifico, il giorno preciso di accredito del secondo conto, scrivendo in bella evidenza: "Valuta fissa per il beneficiario: giorno/mese/anno".
Questo ordine (non a costo zero) dovrà essere rispettato dalle due banche, che non rinunceranno ai giorni di valuta di loro pertinenza: la banca dell'ordinante, infatti, procederà all'addebito del conto assegnando una valuta tale da avere dei margini sufficienti per sé e per la corrispondente.
Ci• vuol dire che possiamo ordinare un bonifico che preveda una valuta fissa per il beneficiario retrodata
ta anche di molti giorni rispetto a quello dell'inoltro dell'ordine e a quello dell'esecuzione.
VARIABILE:
Soggetto a modifica. Vedi "Tasso".
VENTURE CAPITAL:
Accordo tra operatori economici tramite il quale si forniscono capitali per lo sviluppo (o il rilancio) di una impresa da parte di chi non intende gestire l'impresa stessa, ma parteciperà agli utili rivenienti dall'operazione.
V E R S A M E N T O:
Operazione attiva effettuata dal titolare di un conto corrente bancario, consistente nel dare mandato alla
banca di accreditare immediatamente la parte versata in contanti e di curare l'incasso degli eventuali titoli versati.
MODULO DI VERSAMENTO
Il modulo di versamento in conto corrente, pur se diverso da banca a banca, é strutturato per permettere, a chi lo utilizza e alla banca, la corretta e completa definizione dell'operazione.
In esso pertanto é richiesto:
* il numero di conto sul quale si versa;
* l'intestazione relativa;
* la firma e l'indirizzo del titolare;
* la data dell'operazione;
* la qualificazione di quanto versato:
* se contanti, si richiede numero e taglio delle banconote, somma delle monete, il totale.
* se titoli, si richiede di distinguere se Assegni circolari o bancari, se assegni su piazza o fuori piazza, se emessi dallo stesso istituto o da altre banche; i relativi importi; il numero da cui sono contrassegnati; la banca su cui sono tratti; il totale dei titoli).
* il totale della distinta ( contanti + assegni e/o vaglia);
I titoli dati in versamento devono presentare la firma del titolare del conto come ultima girata.
Ogni versamento è soggetto alla clausola "salvo buon fine" (Vedi). Il riaddebito per il mancato buon ine
del titolo versato é stato da noi preventivamente autorizzato all'atto della firma delle norme generali (art. 4). Vedi "Giorni di non stornabilità".
Ad operazione ultimata, la banca rilascia al correntista una ricevuta firmata dal cassiere.
E' opportuno verificare immediatamente:
- che il conto coinvolto sia quello giusto;
- che l'importo sia quello preciso;
- che valuta e disponibilità siano imputate correttamente in funzione della tipologia degli assegni versati.
VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI SUL C/C
La banca può accettare versamenti eseguiti da terzi sul conto di suoi clienti solo se effettuati per contanti. Se dal cliente non preventivamente avvisata dell'operazione, per dar seguito ad un versamento di assegni da persona non delegata, deve chiedere l'espressa autorizzazione del titolare. Questo permesso permetterà il riaddebito, senza problemi, degli assegni che eventualmente dovessero tornare insoluti; la qual cosa non sarebbe ammissibile se il conto fosse stato movimentato senza permesso e ad insaputa del correntista.
VINCOLO TEMPORALE:
Clausola inserita su Libretti di risparmio, Conti correnti e Certificati di deposito in base alla quale il titolare si impegna a non prelevare le somme versate prima di una certa data, cioé prima che scada il vincolo. Questa limitazione permette una maggiore remunerazione delle somme depositate.
VOUCHER:
Attestazione, tagliando. Documento rilasciato a titolo di buono prepagato (ad esempio, buoni pasto), o di attestato di una transazione conclusa con il pagamento tramite carta di credito.
WARRANT:
Certificato che fornisce al portatore il diritto di conversione inazioni di una particolare società, nei tempi e nei modi stabiliti.
ZEROCOUPON BOND:
Gli"Zero coupon bonds"appartengono alla famiglia delle Obbligazioni a cedola Ridotta (Deep discount bonds), cedola che, se pari a zero, fa definire il titolo "Zero coupon".
Per essi non viene fissato il tasso di rendimento,ma la remunerazione del capitale é data dalla differenza tra prezzo d'acquisto e valore di rimborso.
Possono essere definiti "zero coupons" anche i nostri Buoni Ordinari del Tesoro (Vedi BTO).