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Il PuntO  Documento inserito il 10-2006


 

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DIZIONARIO DEI TERMINI BANCARI

 

“Guida all’uso della banca”

[CopertinaQuarta di copertina]

(testo pubblicato con questo titolo da Editori Riuniti con E. Lannutti)

 

Di Mauro Novelli (1996)

 

(Oltre 750)

 

Non sempre il linguaggio "in codice", adottato dagli addetti ai lavori operanti in settori particolari, é Giustificato da esigenze  di sintesi, di intelligenza e di economicità nei  rapporti interpersonali ed intellettuali degli "incaricati".

Troppo spesso, attraverso l'adozione di una terminologia  esclusiva, si cerca di ottenere o mantenere rendite di  posizione, impedendo  che  terzi possano accedere con facilità  ai  concetti sottostanti e mettere in discussione cos la libertà di  gestione (troppo spesso la "mansalva") degli "operatori".

Se pertanto un linguaggio codificato é legittimo (perché  economico)  in ambiti scientifici, tecnologici,  ecc.,  meraviglia che un settore del terziario come quello del credito non sia particolarmente impegnato nel mettere in condizione la clientela  di orientarsi non solo nell'ambito dell'accesso e dell'uso  migliore

dei  servizi offerti, ma soprattutto nella soluzione (  riteniamo altamente produttiva) del più semplice problema di  comunicazione tra addetti al settore dalla parte dell'offerta dei servizi  bancari, e utenti dalla parte della domanda di quei servizi.

Il  Dizionario  (oltre 750 termini) si rivolge,  quindi,   a tutti  coloro che sono entrati o pensano di entrare  in  rapporto  con gli Istituti di credito per utilizzarne i servizi, e si  prefigge  lo scopo di "tradurre"  in termini chiari (quindi in  concetti comprensibili da tutti) le caratteristiche linguistiche del  codice, adottato più per  motivi di "pigrizia" mentale (mai  combattuta dalle aziende e  foriera comunque di vantaggi per una sola parte), che per esigenze di "economicità" di comunicazione.

     Il nostro obbiettivo é, pertanto, quello di mettere gli utenti del credito in condizione di sufficiente conoscenza delle  dinamiche di rapporto con la banca, nella convinzione che, anche in assenza di una politica aziendale di marketing effettivamente  orientata verso la clientela, é interesse dell'utente (e l'impegno non sarà eccessivo) cercare di dominare comunque il linguaggio di un settore ormai indispensabile e presente nella vita di tutti  i  giorni,  togliendo alla controparte (vorremmo poter  adottare  un termine diverso) l'arma micidiale del "..ma lei non sa che.. ? ".  

  Siamo certi che il rapporto banca-utente ne trarrà giovamento.

  Per  25 "voci" fondamentali (Ammortamento, Assegno, Azione, Bancomat,  Blocchetto di assegni, Bonifico, BOT, Carta  di  credito,  Certificato  di deposito, Chiusura, Competenze,  Conto  corrente, ideiussione, Fondi di investimento, Giorni di  valuta/disponibilità/non stornabilità, Libretti di risparmio, Mutuo, Numeri,  Ombudsman  bancario,  Polizze vita, Promotore  finanziario,  Sicav,  Successione,  Tassazione, Versamento) il Dizionario  propone  una  attenzione  particolare per mettere in grado il lettore di  conoscere, per i vari servizi, modalità di accesso, utilizzo, recesso  e le accortezze da adottare.

   D'interesse  anche i brevi cenni storici sul settore  creditizio alla voce "Sistema creditizio italiano".

 

N.B.= I dati quantitativi (assoluti o in percentuale) riportati  per molte voci del Dizionario sono tratti  dalla  Relazione  del Governatore della Banca d'Italia del maggio 1996.

        

 


 

 INDICE DEI TERMINI BANCARI TRATTATI NEL DIZIONARIO

 

 


- A -

ABI

ACCANTONAMENTO

ACCAPARRAMENTO

ACCENDERE

ACCERTAMENTO (valutazione pre-fido)

ACCESSO

ACCETTAZIONE DI UNA TRATTA

ACCETTAZIONE BANCARIA

ACCOLLO

ACCONTO

ACCORDO INTERBANCARIO

ACCREDITO

ACQUIRENTE

ACQUISIZIONE

ADDEBITO

AFFIDAMENTO

AFFISSIONE

AGENTE

       - di cambio

       - di commercio

AGENZIA

       - bancaria

AGGIOTAGGIO

ALLONGE

AMMINISTRAZIONE 

         - di titoli

         - fiduciaria 

AMMORTAMENTO 

          - dell'Assegno

          - del Libretto di risparmio

          - del Certificato di Deposito

ANATOCISMO

ANDAMENTO

ANTICIPAZIONE

         - a  scadenza fissa

         - a scadenza fissa della Banca d'Italia

         - in conto corrente

ANTITRUST

APERTURA

        - di credito

        - Chiamata iniziale di un titolo

APOCRIFO

APPOGGIO

 

ARBITRAGGIO

ARBITRATO

ARCHIVIO

ARRETRATI

ARROTONDAMENTO

ASSEGNAZIONE GRATUITA

ASSEGNO

        - bancario

        - di traenza

        - postdatato

        - a vuoto

        - circolare

        - di sportello

        - turistico

ASSET

ASSICURAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASTA

ATM

ATTIVO

AUMENTO DI CAPITALE

AUTENTICARE

AUTOREGOLAMENTAZIONE

AUTORITA'

         - monetarie

         - di Borsa

AUTORIZZAZIONE

AVALLO

A VISTA

AVVIAMENTO

AVVISO

         - sintetico

AZIENDA

AZIONE

         - ordinaria, privilegiata, di risparmio

         - postergata

        

- B -

BANCA

      - Centrale

      - corrispondente

      - d'affari

 BANCA D'ITALIA (Bankitalia)

 BANCABILE

 BANCARE

 BANCOMAT

 BANCONOTA

 BANCOPOSTA

 BANDA DI OSCILLAZIONE

  BANDA MAGNETICA

 BARRATURA

 BENEFICIARIO

 BENEFONDI

 BENESTARE

 BIGLIETTO

      - di banca

      - di Stato

 BILANCIO 

       - consolidato

BLOCCARE

        - un assegno emesso

 BLOCCHETTO DI ASSEGNI

 BLUE CHIPS

 BOC

 BOLLETTINO DEI PROTESTI

 BOLLO

 BOND

 BONIFICO

 BORSA VALORI

 BORSELLINO ELETTRONICO

 BORSINO

 BOT

 BROKER

 BTO

 BTE

 BTP

 BUBABILLS

 BUND

 

- C -

 CAB

 CAMBIALE

       - tratta

       - a vista

       - domiciliata

       - senza spese

 CAPACITA' DI RIMBORSO

 CAPIENTE

 CAPITALE

       - finanziario

       - di rischio 

 CAPITAL GAIN

 CAPITALIZZAZIONE

       - di borsa

  CARNET DI ASSEGNI

 CARTA COMMERCIALE

  CARTA DI CREDITO

 CARTELLO  BANCARIO

 CASH

 CASSA 

      - Sportello automatico prelievi

      -  Cassa continua versamenti

  CASSETTA DI SICUREZZA

 CASSETTA POSTALE

 CASSETTISTA

 CASTELLETTO

 CAUZIONE

 CAVEAU

 CCT 

 CEDENTE

 CEDOLA

 CEDOLINO

 CEDUTO

 CENTRALE DEI RISCHI

 CERTIFICATI DI DEPOSITO

 CERVED

 CESSIONE  DI CREDITO

 CHIUSURA

       - di un conto corrente

        - di un Libretto di risparmio

 CICR: COMITATO INTERMINISTERIALE CREDITO E RISPARMIO

 CIRCOLARE

 CIRCOLAZIONE  MONETARIA

 CLASSAMENTO

 CLAUSOLE VESSATORIE

 CLIENTE

 CODICE ABI

 CODICE UIC

 COINTESTAZIONE

 COLLOCAMENTO

 COMMISSIONE

 COMPETENZE

 COMPRAVENDITA

 COMPROMESSO

 COMPROPRIETA'

 COMUNICAZIONE      

      - aziendale       

      - periodica di notizie

 CONCENTRAZIONE

 CONCESSIONE

 CONCESSIONARIO

 CONCILIAZIONE

 CONCORDATO PREVENTIVO 

 CONCORRENZA

 CONCUSSIONE

 CONDIZIONI

 CONGIUNTE

 CONGUAGLIO

 CONSOB

 CONSOLIDAMENTO

        - della quotazione di borsa

        - del Debito Pubblico

 CONTABILE

 CONTABILITA'

        - generale

        - analitica

 CONTABILIZZAZIONE

 CONTANTE

 CONTEGGIO

 CONTENZIOSO

 CONTO CORRENTE 

         - di servizio

         - garantito

         - gestito

         - transitorio

         - valutario

         - vincolato

 CONTO TITOLI

 CONTRAFFAZIONE

 CONTRATTAZIONE

         - di borsa

 CONTRATTO A TERMINE

 CONTROFIRMA

 CONTROPARTITA

 CONTROVALORE

 CONVENZIONE

 CONVERTIBILE

 CONVERTIBILITA'

 COPERTURA

 CORBEILLE

 CORRENTEZZA

 CORRENTISTA

 CORRISPONDENZA

 CORSO

        -  forzoso

        -  secco

        -  tel-quel

 COSTITUZIONE IN PEGNO

 COSTO

 COUPON

 CRAC FINANZIARI

 CREDITO

        - agevolato

        - al consumo

        - con garanzia reale

        - con garanzia personale

        - di firma

        - di cassa

        - edilizio

        - fondiario

        - in sofferenza

        - per accettazione

 CREDITORE

 CROSS RATE

 CTO

 CTR

 CTZ

 CURATORE

 CUSTODIA TITOLI

 

- D -

 

DARE

 DATA 

 DATI

 DEBITO

       - Conto a debito

       - pubblico

       - pubblico irredimibile

       - pubblico redimibile

 DEBITORE

      - Conto debitore

      - Numero debitore

      - Tasso debitore

 DECADENZA

 DECESSO

 DECORRENZA

 DECRETO "SINDONA":

 DELEGA

       - di cassa

 DENARO

       - fresco

       - caldo: Vedi "Hot money"

       - Denaro/Lettera

 DENOMINAZIONE

        - sociale

 DEPOSITANTE

 DEPOSITO BANCARIO

 DERIVATI

 DIETIM

 DIFFERENZIALE

 DIFFIDA

          

 DIGITAZIONE

 DIPENDENZA

 DIRETTORE

 DIRITTI DI CUSTODIA

 DISGIUNTA

 DISINVESTIMENTO

 DISPONIBILITA'

 DISPOSIZIONE

 DISTINTA

 DIVIDENDO

 DIVISA

 DIVISORE FISSO

 DOCUMENTAZIONE

 DOCUMENTO  DI RICONOSCIMENTO

 DOMICILIAZIONE

 DOMICILIO

 DONAZIONE

 DOW JONES

 DUMPING

 

- E -

 

 ECU

 EFFETTO

 EMISSIONE 

 ENTERTAINMENT

 ENTRATA

 EQUITY

 EROGANTE

 EROGAZIONE

 ESCUSSIONE

 ESECUZIONE

        - di un contratto

 ESEMPLARE

 ESERCIZIO

 ESEGUITO

 ESIGIBILITA'

 ESITO

 ESPOSIZIONE

 ESTERO

 ESTINZIONE

 ESTRATTO CONTO

 ESTRAZIONE

 EURO 

 EURODIVISE

 EUROLIRE

 EUROMERCATO

 EX CEDOLA

 

- F -

 

 FACILITAZIONE  DI PAGAMENTO

 FACOLTA'

       - di firma

 FACTORING

 FALSIFICAZIONE

 FARE MEDIA

 FIDEIUSSIONE

 FIDO

 FIDUCIA

 FIDUCIARIA

 FILIALE

 FINANZA

 FINANZIAMENTO

        - a breve/medio/lungo termine 

        - in valuta

 FINANZIARIA

        - Legge finanziaria

        - Società finanziaria

 FIRMA

 FISSATO BOLLATO

 FIXING

 FLOTTANTE

 FLUTTUAZIONE

 FOGLI ANALITICI

 FONDI

 FONDO COMUNE 

     - Fondi azionari

     - Fondi obbligazionari

     - Fondi bilanciati

     - Fondi monetari

     - chiuso

     - immobiliare:

     - pensione:

 

 FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

 FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER I CREDITI VANTATI  NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

  FONDO PER LE VITTIME DELL'USURA

  FORMALITA'

  FORO COMPETENTE

  FRANCHIGIA

  FRANCHISING

          

 FRAZIONAMENTO DI TITOLI

 FUTURES

 

- G -

 GARANTE

 GARANTIRE

 GARANZIA

 GAZZETTA UFFICIALE

 GESTIONE

        - patrimoniale

 GESTORE

 GIACENZA

         - di un conto corrente

         - media

 GIORNI

         -  di valuta

         -  di disponibilità

         -  di non stornabilità

         -  Festivi/Lavorativi

 GIRATA 

 GIROCONTO

 GIUDICE DI PACE

 GODIMENTO

        - Giorno di godimento

 GRUPPO FAMILIARE

 

- H -

 

 HOME BANKING

 HOT MONEY

 

- I -

 

 IDEM: Italian Derivates Market

 IDENTIFICAZIONE

 ILLIQUIDITA'

 IMMISSIONE

 IMPAGATO 

 IMPEGNO

 IMPIEGATO-CASSIERE

 IMPIEGHI

 IMPORTO

 INABILITATO

 IN BIANCO

       - Girata in bianco

 INCAGLIATO

 INCARICATO

 INCASSO

 INDEBITO

 INDICE

         - azionario

         - del costo della vita

         - di bilancio

 INDICIZZAZIONE

 INDIRIZZO

 INESECUZIONE

 INFLAZIONE

 INFORMATIZZAZIONE

 INFORMAZIONI

 INFRUTTIFERO

 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

 INSIDER TRADING

 INSOLUTO

 INSOLVENZA

 INTERESSE

          - semplice

          - composto

          - di mora

          - legale

 INTESTATARIO

 INTESTAZIONE

 INVESTIMENTO

 INVESTITORI ISTITUZIONALI

 IPOTECA

       - di primo, secondo, ...  grado

 IRREGOLARE

 ISPETTORATO-UFFICIO RECLAMI

 ISTITUTO DI EMISSIONE

 ISTRUTTORIA

 ISTRUZIONI

 

- L -

 

 LEASING

 LEGGE 218/90 (Amato-Carli)

 LEGGE 386 DEL 15.12.90 (Nuova disciplina sanzionatoria  degli assegni bancari)

 LEGGE 197/91 (Antiriciclaggio)

 LEGGE 154/92 (Trasparenza bancaria)

 LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA

 LIBERAZIONE 

 LIBOR

 LIBRETTO DI RISPARMIO

          - nominativo

          - al portatore

          - liberi e vincolati

          - infruttifero

 LIFFE

 LINEA DI CREDITO

 LIQUIDABILITA'

 LIQUIDAZIONE

 LIQUIDI

 LIQUIDITA'

          - Carenza di liquidità

 LIRA INTERBANCARIA

 LISTINO

 LORDO

 LOTTO MINIMO

 

 

- M -

 

 MANCA AVVISO

 MANDATO DI PAGAMENTO

 MANLEVA

 MANTO

 MARGINE

        - di intermediazione netto

 MARKETING

 MASSIMALE SUGLI IMPIEGHI

 MATIF

 MATRICE

 MATURARE

      - interessi

 MEDIOBANCA

 MERCATO

       - Economia di mercato

       - aperto

       - primario/secondario

       - ristretto

 MERCE

 MERCHANT BANK

 MICROFILMATURA

 MIF     

 MODULISTICA

 MODULO

 MONETA

 MONOPOLIO

 MONTANTE

 MONTE TITOLI Spa

 MORA

 MOVIMENTAZIONE

 MOVIMENTO

 MUTUO

 

 

- N -

          

 NEGOZIAZIONE 

 NETTO

      - Netto ricavo di uno sconto

 NOMINALE

        - Valore nominale

        - Prezzo nominale

 NOMINATIVO

 NON BANCABILE

        - Piazza non bancabile:

 NON RESIDENTE

 NON STORNABILITA'

 NON TRASFERIBILE

 NORMATIVA

 NORME UNIFORMI ABI

 NOTAIO

 NOTIFICA

 NUMERI

 

- O -

          

 OBBLIGATO CAMBIARIO

 OBBLIGAZIONE

        - convertibile (o "cum warrant")

        - fondiaria

        - garantita dallo Stato

        - indicizzata

 OFFERTA AL PUBBLICO

 OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

 OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA

 OMBUDSMAN BANCARIO

 OMNIBUS

 OMONIMIA

 ONEROSO

 ONORARE

 OPERATORE DI BORSA

 OPERAZIONI BANCARIE

          - di raccolta

          - di impiego

 OPERAZIONI DI BORSA

          - per contanti

          - a premio

          - a termine

 OPZIONI

 ORDINE

          - permanente

          - con limite di prezzo

 ORSO

 OVER TOP

 

- P -

 

PAC

 PAGABILE

 PAGAMENTO

 PAGATO 

 PAGHERO'

 PARABANCARIO

 PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

 PARCO BUOI

 PARI

 PARITA'

 PARTITA INCAGLIATA

 PASSIVITA'

 PASSIVO

 PATRIMONIO

 PEGNO

 PENALE

 PER CASSA

 PER CONOSCENZA E GARANZIA

 PERDITA

 PERIODICITA'

 PERIZIA

 PERMANENTE

 PIANO

       - di ammortamento

       - rientro

       - di accumulazione di capitale

 PIAZZA

      - bancabile

      - su piazza/fuori piazza

 PIGNORAMENTO

 PIN

 PLAFOND

 POLIZZA VITA

 PORTAFOGLIO

        - titoli

        - Ufficio portafoglio o Portafoglio vaglia

 PORTATORE

 POS

 POSIZIONI

 POSTA ELETTRONICA

 POTERI DI FIRMA

 PREAVVISO

 PREFINANZIAMENTO

 PREFISSATO

 PRELEVAMENTO

 PRELIMINARE

 PREMIO

 PRENDITORE

 PRENOTAZIONE 

 PRESCRIZIONE

           - dei titoli di Stato

           - delle cedole e dei dividendi

 PRESENTAZIONE

 PRESTAMPATI

 PRESTAZIONE

 PRESTITO  

        - personale

 PREZZO

        - amministrato

        - di emissione

        - di mercato

        - ufficiale

        - di riferimento

 PRIMA NOTA

 PRIME RATE

        - ABI

 PRIVATIZZAZIONE

 PRO SOLUTO / PRO SOLVENDO

 PROCURATORE DI BANCA

 PROMOTORE FINANZIARIO

 PRONTO CONTRO TERMINE

 PROSPETTO INFORMATIVO

 PROTESTO

 PROVVISTA

 PUBBLICIZZAZIONE

 PUNTO DI VENDITA

 

- Q -

          

 QUIETANZA

 QUOTARE

 QUOTAZIONE

        - ex cedola

        - denaro

        - lettera

 

- R -

          

 RACCOLTA

 RAD

 RAPPRESENTANTE

 RASTRELLARE

 RATA

 RATE

 RATEIZZAZIONE

 RATEO

 RATIFICA DI UN FIDO

 REALIZZARE

 RECAPITO

        - di banca

 RECESSO

 RECLAMO

 REDDITO FISSO

 REGISTRAZIONE

 REINVESTIMENTO

 REMUNERAZIONE

 RENDICONTO

 RENDIMENTO

 RENDIOB

 RENDISTATO

 RENDITA 

 RESIDENZA

 RESPINTO

 RETROCESSIONE

 RETRODATAZIONE

 REVERSALE

 REVOCA

 R.I.A.

 RIACCREDITO

 RIADDEBITO

 RIALZISTA

 RIASSUNTO SCALARE

 RI.BA.

 RIBASSISTA

 RIBOR

 RICAPITALIZZARE

 RICAVI

 RICEVUTA

 RICHIAMO

 RICICLAGGIO

 RICONCILIAZIONE

         - bancaria

 RICONTRATTARE

 R.I.D.

 RIDUZIONE

 RIENTRARE

 RIENTRO

 RILEVAZIONE CONTABILE

 RIMBORSO

 RIMESSA

 RINNOVO

 RISCATTARE

         -  una polizza vita

 RISCONTO

 RISCONTRO

 RISCOSSIONE

 RISPARMIO

         - gestito

 RITENUTA SUGLI INTERESSI

 ROGITO

 

- S -

          

 SAGGIO

 SALDO

      - contabile

      - liquido

      - disponibile

 SALVO BUON FINE

       - Incasso effetti salvo buon fine

 SALVO ERRORI & OMISSIONI

 SALVO REVOCA

 SBARRATURA

 SCADENZA 

       - a giorno fisso

       - a vista

       - a certo tempo data

       - a certo tempo vista

       - bancabile

       - bruciante

 SCALARE

 SCARTO

       - cartelle

 SCONFINAMENTO

 SCONTO

 SCOPERTO

       - di conto

       - per valuta

SCRITTURA

 SEGRETO BANCARIO

 SENZA AVVISO

 SERVIZI BANCARI

 SICAV

 SIM

 SISTEMA BANCARIO ITALIANO: BREVE STORIA

 SISTEMA TELEMATICO DI CONTRATTAZIONE DI BORSA

 SMAGNETIZZAZIONE

 SMARRIMENTO

 SMOBILIZZO

 SOLVIBILITA

 SORTEGGIO 

 SOSPENSIONE

     - della contrattazione di un titolo

 SOTTOSCRIZIONE

 SPECIMEN

 SPESE

 SPEZZATURE

 SPREAD

 STACCO CEDOLE

 STANZA DI COMPENSAZIONE

 STORNO

 SUCCESSIONE

 SURROGATORIA

 SVALUTAZIONE

 SWAP

 SWIFT

 SWITC

 

- T -

          

 TAEG

 TASSAZIONE

 TASSO

      - fisso

      - variabile

      - interbancario

      - Ufficiale di Sconto (TUS)

      - usurario

 TELEX

 TENDENZA

 TERMINALE

 TESORERIA

 TESTO UNICO IN MATERIA CREDITIZIA

 TITOLARE

 TITOLI

       - atipici

       - di Stato

       - a reddito fisso

 TOP RATE

 TORO

 TRAENTE

 TRANSAZIONE

 TRASFERIBILITA'

 TRASFERIMENTO

       - azionario

 TRASPARENZA

  TRASSATO

 TRATTA

 TRATTARIO

 TRAVELLER'S CHEQUE

 TRONCAMENTO DEGLI ASSEGNI

 TRUST

 T.U.S.

 

- U -

 

 UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC)

 UFFICIO RECLAMI

 USCITA

 USI

 USURA

 UTENTE      

 UTILI

 

- V -

          

 VAGLIA

        - cambiario

        - postale

 VALIDITA'

 VALORE CORRENTE

 VALUTA

 VALUTA FISSA PER IL BENEFICIARIO

 VARIABILE

 VENTURE CAPITAL

 VERSAMENTO

      - Modulo di versamento

 VERSAMENTI EFFETTUATI  DA TERZI

 VINCOLO TEMPORALE

 VOUCHER

 

- W -

 

 WARRANT

 

- Z -

 ZEROCOUPON BOND



 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABI:

Associazione  Bancaria Italiana.  Piazza del Gesù, 49 - 00186  Roma.

Nacque il 13 aprile 1919 per iniziativa di 53  banche.

Oggi aggrega la quasi totalità degli istituti di credito  operanti in Italia.  Ha il compito di assistere  le banche  associate  operativamente e dal punto di  vista  organizzativo, effettuando studi ed approfondimenti per  loro conto.

 

ACCANTONAMENTO:

   Operazione  consistente nella costituzione  di   fondi  adeguati alla copertura di spese future, anche ipotetiche o suggerite da valutazioni di rischio.

 

  ACCAPARRAMENTO:

- Acquisto, quantitativamente rilevante, di beni  e  prodotti prima che vengano destinati al consumo, con lo  scopo di immetterli successivamente sul mercato a prezzi maggiorati.

-  Consistente acquisto di beni di cui si prevede in  futuro  un  aumento di prezzo. Questa accezione  é  più  propriamente definita dal termine "incetta".

 

 ACCENDERE:

   In gergo bancario, l'atto e la conseguenza della  sottoscrizione del contratto relativo a vari servizi  bancari ( conto corrente, custodia titoli ecc.). 

 

 ACCERTAMENTO (valutazione pre-fido): 

L'insieme  delle operazioni di informazione e  valutazione  (mercantili, finanziarie, contabili)  effettuate  dalle banche nei confronti della clientela che richiede  un prestito o una linea di credito, al fine di  individuarne il livello di "affidabilità".

Vedi "Affidamento".

          

 ACCESSO:

 Azione esercitata da un notaio, un ufficiale giudiziario o (nei comuni in cui i primi due non sono presenti) dal segretario comunale nei confronti del debitore indicato in una cambiale non pagata alla scadenza, al  fine di certificarne la volontà di onorare o meno l'impegno.

Vedi "Protesto".

 

 ACCETTAZIONE DI UNA TRATTA:

Formale sottoscrizione del titolo da parte del debitore (trattario) che "accetta" cos l'entità del  debito,  i  tempi e le modalità di pagamento come  indicati  dal  creditore (traente). Vedi "Cambiale".

 

ACCETTAZIONE BANCARIA:

Strumento  di finanziamento per il traente, in  genere  un'impresa.  Questa emette una tratta ordinando ad  una  banca  di pagare una certa somma ad una certa data,  di  norma  non oltre l'anno. La banca "accetta"  la  tratta  che acquisisce cos un alto grado di affidabilità, tanto da venir agevolmente scontata sul mercato monetario.

 

ACCOLLO:

Operazione di sostituzione di un debitore con un altro che,  previo consenso del debitore, subentra  al  primo nell'obbligazione,  sostituendosi  o   coobbligandosi.

 

 ACCONTO:

 Pagamento  anticipato  di una parte di un  debito  con scadenza non ravvicina nel tempo.

 

ACCORDO INTERBANCARIO:

Promosso   dall'Associazione  Bancaria Italiana  (Vedi ABI), ha l'obbiettivo dichiarato di evitare una  sleale  concorrenza  tra banche. Il primo risale al 1932 e  con  la legge bancaria del 1936 fu reso obbligatorio, acquisendo il nome di Cartello bancario. Nel 1954  l'Accordo  interbancario  sostitusce vecchio  Cartello.  L'ultimo  aggiornamento risale al 1970.  

Non é mai stato messo in discussione dalla Banca  d'Italia che privilegia da sempre la stabilità del sistema  creditizio rispetto alla sua concorrenza interna.

 

ACCREDITO:

Operazione di contabilizzazione che registra la costituzione di disponibilità a favore del correntista  tra  mite versamenti ( contanti o assegni), bonifici, rimesse da terzi, ricavi da operazioni in titoli, sconto  di  effetti. Vedi "Versamento".

          

 ACQUIRENTE:

Chi acquisisce il diritto di proprietà su un bene contro pagamento del corrispettivo, in contanti o con  al tre modalità, al precedente proprietario.

          

ACQUISIZIONE:

Di norma riferito a passaggi di proprietà  interaziendali o all'acquisto di brevetti e licenze.

          

 ADDEBITO:

Operazione di contabilizzazione che registra l'avvenuto  utilizzo di somme disponibili su un conto  bancario  (Vedi), da parte del titolare, tramite assegni  (Vedi),  ordine di bonifico (Vedi), acquisto di titoli ecc.  oppure, d'iniziativa della banca, per il recupero di spese e commissioni (Vedi). 

 

 AFFIDAMENTO:

Procedura  di valutazione (contabile, finanziaria,  di  mercato) da parte di una banca nei confronti di una impresa. Al termine di una istruttoria in grado di  parametrare  e qualificare i dati economici e  di  bilancio  del richiedente, l'andamento del settore in cui  opera, la personale reputazione del richiedente, la banca  in dividua il livello e le modalità d'affidamento (scoperto di c/, sconto effetti, ecc.) permettendo al  cliente  l'utilizzo di fondi messi a disposizione dalla banca.

          

 AFFISSIONE:

Esposizione, in luogo aperto al pubblico, di dati, informazioni,  pubblicità  su argomenti  particolari.  La  legge 154/92 sulla trasparenza bancaria (Vedi) e il Testo Unico in materia creditizia in vigore dal  1.1.1994  (Vedi), impongono alle banche di rendere note,  tramite affissione di avvisi sintetici (Vedi "Avviso"), le  caratteristiche dei servizi offerti alla clientela  (tassi, costi, commissioni, spese ecc. - Vedi).

 

 AGENTE:

Chi  svolge attività per conto di terzi,  generalmente  in  qualità di intermediatore e remunerato con  provvigioni connesse al volume d'affari sviluppato.

       - di cambio:

 Operatore per conto della clientela nel campo dei  va lori mobiliari (titoli) in un luogo espressamente deputato: la Borsa Valori (Vedi).

       - di commercio:

Operatore per conto del mandante venditore per il qua le  si impegna a reperire la parte  acquirente,  contro pagamento di una provvigione.

 

AGENZIA:

Impresa che intermedia e colloca tra la clientela ser vizi di cui non é diretta produttrice.

- bancaria:

Ufficio  aperto al pubblico con competenza territoriale ed operativa definite; di norma dipendente da strutture  superiori (filiali ecc.) non ha autonomia di  bilancio.  

          

AGGIOTAGGIO:

Reato,  di  difficile  accertamento,  consistente  nel  trarre vantaggio da variazioni di prezzo fatte intervenire ad arte su titoli o merci attraverso la diffusione  di  notizie false, esagerate  o tendenziose  o  tramite qualsivoglia altro strumento.

          

ALLONGE:

Foglio applicato (incollato) a cambiali, assegni,  titoli nominativi trasferibili per permettere la prosecuzione delle girate, oltre lo spazio originariamente  ad esse destinato. Altri termini: allungamento, coda.

          

AMMINISTRAZIONE

         - di titoli:

Attività  di custodia, di perfezionamento degli  ordini  di  compravendita, di incasso cedole (Vedi) e di  dividendi (Vedi), di un portafoglio di titoli mobiliari affidati da un cliente alla banca.

         - fiduciaria:

Contratto intercorso tra il cliente e la società fiduciaria (Vedi) in base al quale la società amministra  i  titoli agendo in nome proprio e per conto del cliente.

 

 A M M O R T A M E N T O:

E' la procedura che permette al titolare di un  titolo di credito (Assegno libero, Certificato di deposito, libretto di risparmio ecc.) di entrare in  possesso di  un duplicato o della somma  corrispondente  qualora abbia  perduto o distrutto il titolo, o questo gli  sia stato sottratto.

 

AMMORTAMENTO DELL'ASSEGNO

A questo proposito, riteniamo opportuno riportare  gli articoli del decreto sull'Assegno bancario e su  quello circolare  (Regio  Decreto n° 1736 del  1933)  relativi all'ammortamento  dei  titoli in oggetto:

- Capo  IX  - Dell'ammortamento. 

         A) Procedura per l'assegno bancario (Vedi).

 Anticipiamo subito che:

Art. 73: " Nel caso di assegno bancario emesso con  la clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento,  ma il prenditore ha diritto di ottenere a  proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento,  la distruzione   o  la  sottrazione  al  trattario  e   al traente". 

In assenza della  suddetta clausola di non trasferibilità:

Art.  69: " In caso di smarrimento, sottrazione o  distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare  denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con  ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui  l'assegno bancario  é pagabile o al pretore del luogo in  cui  il richiedente ha domicilio".

Il  ricorso  deve  indicare  i  requisiti   essenziali dell'assegno bancario.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine  possibile  un  decreto con il quale,  menzionando  i  dati dell'assegno bancario, ne pronunzia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla  data di  pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel  frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del  decreto libera il trattario.

Art. 71: "Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono  a conservare i suoi diritti ed é in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di  chiedere il deposito giudiziario della somma".

Art.  72: "Trascorso il termine indicato dall'art.  69 senza  opposizione, o rigettata l'opposizione con  sentenza  definitiva, l'assegno bancario smarrito  non  ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne  l'ammortamento può,  su presentazione del decreto e di un  certificato del  cancelliere del tribunale, comprovante la non  interposta opposizione, esigere il pagamento".

Art.  74: "L'ammortamento estingue ogni diritto  derivante  dall'assegno dichiarato inefficace, ma non  pregiudica  le eventuali ragioni del portatore  verso  chi ottenne l'ammortamento".

         B) Procedura per l'assegno circolare.

Anticipiamo subito che:

da Art. 86: "  ....omissis.....Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso  con la clausola "non trasferibile" non si fa  luogo   alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale  fu fatta la denuncia.

In assenza della clausola di non trasferibilità:

da  Art. 86: "  .....omissis....Nella procedura di  ammortamento  dell'assegno circolare si applicano le  disposizioni degli articoli 69 e 74, con le seguenti  modificazioni.

Il ricorso deve essere fatto al presidente del  tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'  istituto emittente o al pretore del luogo in cui il  ricorrente ha domicilio.

La notificazione del decreto deve essere fatta ad  uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale,  a spese  del ricorrente, ne darà subito  comunicazione  a tutti  i recapiti presso i quali l'assegno é  pagabile.

L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto,  dinanzi al tribunale che ha  emesso  il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore,  dinanzi  al tribunale nella cui giurisdizione é  compresa la pretura.

La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto  che paga l'assegno circolare [ libero,  quindi senza  la clausola di non trasferibilità - N.D.R.]   al detentore prima della notificazione del decreto.  Parimenti, la notificazione del decreto non rende responsabile  l'istituto qualora il pagamento del titolo  venga effettuato  presso  uno stabilimento o un  recapito  al quale,  per fatto non imputabile all'istituto, non  sia ancora pervenuta la notizia del decreto.

 

 AMMORTAMENTO DEL LIBRETTO DI RISPARMIO

          

Il possessore per i libretti al portatore,  l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto (ad esempio gli eredi) per i libretti nominativi, in caso di  smarrimento, furto o distruzione, devono fare immediata denuncia scritta alla filiale della banca emittente,  indicando in essa tutti gli estremi utili all'identificazione precisa della posizione (dati anagrafici del  titolare, numero del libretto, data di apertura ecc.).

I  libretti  nominativi smarriti, rubati  o  distrutti  sono assoggettati ad una procedura di ammortamento semplificata.

La banca, ricevuta la denuncia dal depositante, appone un blocco sulla posizione del conto rendendolo inagibile e rende pubblico, mediante affissione ( esposta  per  90  giorni) presso i locali della dipendenza che ha  emesso il libretto, un avviso con il quale diffida  l'ignoto  detentore,  entro il termine  perentorio  di  90 giorni, a consegnare il "documento" o a proporre  opposizione davanti al magistrato competente. Trascorso  inutilmente  tale termine, senza che quindi il  libretto sia stato rinvenuto o che siano state fatte  opposizioni, la banca emittente rilascerà un duplicato del titolo  con il saldo risultante all'epoca della perdita  di possesso del vecchio documento.

Per quanto riguarda i libretti al portatore, la banca, che riceve la denuncia di furto, smarrimento o  distruzione, deve apporre il blocco alla relativa posizione , rendendo  il titolo inagibile, quindi  sospendere  ogni operazione eventualmente richiesta. Il denunciante deve poi  presentare  all'autorità  giudiziaria   competente (pretore o presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova la filiale emittente) un ricorso per ottenere  la dichiarazione di inefficacia del titolo  che si asserisce distrutto, smarrito o sottratto. Copia  in carta libera del ricorso, inoltre, deve essere inviata, a cura del ricorrente, alla banca emittente;  quest'ultima, entro 5 giorni dal ricevimento di detto  ricorso, deve   trasmettere,  all'autorità  giudiziaria,   copia dell'intera posizione relativa al libretto in  questione.   

Una volta che il presidente del tribunale o il pretore riceve il ricorso di ammortamento del libretto al  portatore, accertata la veridicità dei fatti e  verificato il  buon  diritto del denunciante, viene emesso il  decreto di inefficacia del titolo e si autorizza la banca emittente a rilasciare, tra  i 90 e i 180 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale,  un duplicato del libretto, sempre  che  nel frattempo non venga fatta opposizione da parte del  detentore del titolo.

 

 AMMORTAMENTO DEL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Anche per i C.D., in caso di furto, smarrimento o distruzione  occorre sporgere denuncia alle  autorità  di Polizia e presentarla in Banca.

Se  il Certificato di deposito é nominativo,  dopo  i dovuti  accertamenti trascorsi  almeno 90  giorni  dalla presentazione della denuncia, la banca rilascerà un duplicato.   Se il Certificato é al portatore  il  denunciante  deve rivolgersi al Pretore per ottenere un  decreto  di inefficacia del titolo e la sua  sostituzione dopo  la pubblicazione del suddetto decreto sulla  Gazzetta Ufficiale.

 

ANATOCISMO:

Interessi percepiti sugli interessi maturati da un debito. Il nostro Codice civile (art. 1283) rimanda  agli usi, in mancanza dei quali detta alcune limitazioni. Art. 1283 C.C.: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

 

ANDAMENTO:

Analisi  comparata dei valori di mercato  assunti  dai prezzi, periodicamente rilevati, di beni (titoli, immobili ecc.) oggetto di compravendita.

 

ANTICIPAZIONE:

Prestito bancario garantito da pegno (Vedi) costituito da  beni immobili (titoli, merci) o da depositi  a  risparmio e certificati di deposito.(Vedi anche "Scarto")

         - a  scadenza fissa:

La banca mette a disposizione del cliente la somma nominale definita al netto degli interessi calcolati  per  la  durata; il cliente ha l'obbligo, alla scadenza,  di restituire  l'importo nominale. La banca restituirà  il pegno (Vedi).

          - a scadenza fissa della Banca d'Italia:

Prestito garantito da titoli (in genere di Stato e obbligazioni garantite dallo Stato) effettuati dalla Banca centrale agli istituti di credito, per costituire  o reintegrare, nel breve e brevissimo periodo, la  liquidità.  

-          in conto corrente

La somma, messa disposizione come linea di credito  in conto, può essere utilizzata in più riprese dal  cliente,  attraverso una autonoma e  discrezionale  gestione del conto corrente.            

          

ANTITRUST:

Autorità garante della concorrenza e del mercato,  con sede in Via Liguria, 26  -  00187   Roma.

Autorità  indipendente istituita con la legge  n.  287 del 1990. E' un organismo collegiale con poteri di  indagine e approfondimento sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante,  sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti tali da ridurre  o eliminare in modo sostanziale e duraturo  la concorrenza.  Ha altresì il compito (attivato a  seguito di  denuncia)  di inibire la divulgazione  di  messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli,  che quindi possono causare un danno ad utenti e consumatori e una  distorsione della concorrenza nel settore specifico.

Non  ha giurisdizione nel settore del credito. Un  accordo  con la Banca d'Italia (marzo 1996)  prevede  che l'Antitrust fornisca ad essa un parere in merito all'apertura di una istruttoria circa operazioni di  concentrazione  tra banche, di intese restrittive della  concorrenza e di abuso di posizione dominante nel  mercato creditizio,   ed un parere per la conclusione delle  istruttorie poste in essere.

L'Antitrust rende pubblica la sua attività  attraverso una  "Relazione annuale" presentata al  Presidente  del Consiglio dei Ministri; un Bollettino settimanale; col  lane di Attività di segnalazione e di Indagini conoscitive).  Ha una pagina elettronica su  Internet:  server WWW  (indirizzo:  http://www.agcm.it ). L'indirizzo  di posta elettronica é:  antitrust@agcm.it .

Al 31 marzo 1996, l'organico dell'Antitrust era di  85 dipendenti di ruolo. Ad essi si aggiungevano 47  dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

 APERTURA:

 - di credito:

Contratto  bancario che, a fronte della richiesta  del cliente e a successive analisi e indagini bancarie,  ha per effetto la messa a disposizione di una somma di denaro (scoperto di conto, sconto di effetti), sia a scadenza prefissata che a tempo indeterminato.

* Chiamata iniziale di un titolo:

Prima dell'introduzione del sistema di trattazione telematica dei titoli, l'inizio delle compravendite su un titolo  specifico  veniva dato,  tramite  l'indicazione "vocale" del nome e del prezzo iniziale, dall'agente di borsa incaricato della "chiamata" e collocato al centro della corbeille.

          

APOCRIFO:

Non  riconosciuto come autentico; se l'oggetto  é  una firma si parlerà di "firma apocrifa".

 

APPOGGIO:

Mandato conferito ad una azienda di credito per incassare crediti cambiari o Ricevute bancarie (Vedi).

 

ARBITRAGGIO:

Operazione di compravendita su un titolo o su una  valuta  mirante a lucrare la differenza tra prezzo  d'acquisto e prezzo di vendita esistente su piazze o presso borse diverse. 

 

ARBITRATO:

Procedimento tramite il quale un organismo individuato di comune accordo dalle parti in conflitto, o da particolari procedure predefinite, risolve o tenta di risolvere controversie in via extragiudiziale prima di adire le  vie  legali. In caso di controversia  di  carattere contrattuale  borsistico, l'organismo incaricato  é  la

Deputazione di borsa.

 

ARCHIVIO:

Raccolta ordinata e sistematica di documenti allo scopo di permetterne una agevole consultazione. Una  volta esclusivamente cartacea, oggi la documentazione relativa a tutte le operazioni inerenti l'attività statutaria di  una società, utilizza anche supporti informatici  o fotografici (microfilm). In particolare, le aziende  di credito  sono tenute alla conservazione per dieci  anni   della  documentazione riguardante le  operazioni  della clientela  (contabili, estratti conto, assegni,  versamenti ecc.). 

 

ARRETRATI:

Somme di denaro, dovute al creditore per impegni  contrattuali, non pagate alla scadenza convenuta o al termine della prestazione pattuita.

 

ARROTONDAMENTO:

Aggiunta o sottrazione di unità marginali (beni, denaro  ecc.) al risultato finale di operazioni  contabili, al  fine di permettere il raggiungimento di una  "cifra tonda" di più agevole gestione. 

 

ASSEGNAZIONE GRATUITA:

In occasione di aumenti gratuiti del capitale  sociale di una società per azioni, é la consegna di nuove azioni (Vedi) a costo zero  a chi già detiene azioni  della società.

 

A S S E G N O:

Mezzo di pagamento sostitutivo del denaro contante con il quale  il titolare di conto corrente bancario o  postale ordina di pagare al beneficiario la somma indicata, oppure con il quale (assegno circolare) un istituto di  credito abilitato all'emissione promette di  pagare al beneficiario l'importo.

Vedi "Legge n° 386/90"  "Nuova disciplina  sanzionatoria degli assegni bancari".

 

ASSEGNO BANCARIO

Costituisce l'ordine del correntista alla banca, presso cui é radicato il conto corrente, di pagare a  vista al  beneficiario (purché esistano  sufficienti   fondi,  propri   o  messi  a  disposizione   dall'istituto   di credito),  la somma indicata in cifre e in  lettere.  A questo proposito, in caso di mancata coincidenza tra  i due  importi,  viene  preso  in  considerazione  quello scritto in lettere, logicamente più attendibile.   

Nel 1995 sono stati emessi 394.312.000 di assegni bancari  per un importo complessivo di 1.255.822  miliardi di lire. L'assegno bancario può essere "Libero" , "Non  Trasferibile" o "Sbarrato". Nel primo caso può essere dato in pagamento a terzi previa girata (Vedi); nel secondo caso deve essere incassato o versato su un proprio  conto esclusivamente  dal beneficiario indicato,  che  quindi non può cederlo; nel terzo caso, (da molti erroneamente scambiato per una "non trasferibilità" ancora più  tassativa)  il traente impone alla sua banca o di  pagarlo ad  altro istituto di credito, o di pagarlo ad un  proprio  cliente. La sbarratura si impone  tracciando  due   righe parallele sulla faccia del titolo. Essa ha quindi  il solo scopo di non far pagare il titolo a  sconosciuti:  infatti,  per pagarlo ad altra banca  occorre  che questa lo riceva in versamento da un suo cliente  titolare  di  conto; mentre, perché la banca presso  cui  é tratto l'assegno, lo paghi ad un proprio cliente occorre che questo sia favorevolmente conosciuto. In entrambe le circostanze, il titolare ha la possibilità di risalire alle generalità dell'ultimo giratario.

La legge 197/91 impone la "non trasferibilità" per gli assegni (bancari e circolari) superiori a 20 milioni di lire,  o per una serie di assegni, singolarmente  inferiori  a detto importo, ma in totale superiori,  purché riconducibili ad una singola specifica operazione.

La legge del dicembre 1933, che regola l'emissione  degli  assegni,  é  stata affiancata  dalla  n.  366  del 15.12.1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli  assegni bancari) che punisce la scorretta emissione di  assegni bancari (per l'emissione dei quali il correntista deve essere autorizzato dalla propria banca) ed individua alcuni comportamenti obbligati da parte degli istituti di credito in caso di protesto di assegno o di  equivalente constatazione. L'eliminazione del bollo di Lire 500 sugli assegni  ha reso molto più economico l'uso di questo mezzo di pagamento. Mentre la facile contraffazione non lo fa  amare dagli operatori economici e commerciali né dalla clientela bancaria. Rappresenta ormai il pezzo d'antiquariato del settore. Nonostante gli sforzi di restauro, é destinato a perdere costantemente di peso.  Da 650 milioni di operazioni tramite assegno bancario del 1991 si é passati agli attuali  500 milioni.

Furti, smarrimenti, falsificazioni, incertezze di trasmissione per posta, ne fanno più che uno strumento  di pagamento  una preoccupazione. Le difficoltà di  cambio, il balzello dei giorni di valuta, l'attesa della disponibilità, le incertezze della copertura lo rendono nettamente superato.

 

ASSEGNO A VUOTO

Assegno  emesso senza che il titolare del conto  abbia provveduto  a predisporre la copertura  necessaria  sul conto  corrente. A seguito dell'emissione di assegni  a vuoto, la banca può revocare l'autorizzazione all'emissione, far protestare il titolo, dar seguito alle azioni penali previste dalla legge n° 366/90 (Nuova  disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) -Vedi.

 

ASSEGNO CIRCOLARE

E' un titolo di credito emesso da una banca (non tutte sono autorizzate all'emissione) all'ordine del  beneficiario indicato dal richiedente e  a fronte del contemporaneo  versamento di denaro  effettuato all'atto della  richiesta di emissione (per questo motivo  si  dice   che l'assegno circolare, essendo sempre coperto, é come denaro contante). L'azienda di credito promette di  pagare  a vista l'importo indicato presso tutti i  propri sportelli.

Nel 1995, sono stati emessi 127.571.000 assegni circolari per un importo complessivo di 532.818 miliardi  di lire.

Se, per una serie di circostanze, il richiedente  non dovrà più utilizzare il titolo, può richiederne il rimborso alla banca emittente. Questa farà firmare l'assegno circolare sotto la dicitura "Annullato e rimborsato al richiedente", stampigliata a timbro nello spazio riservato alle girate.

 

ASSEGNO DI TRAENZA

E'  un assegno non trasferibile, inviato per posta  al beneficiario  in sostituzione di un bonifico  ed  attestante una somma a sua disposizione. Per poterlo incassare,  o  versare sul conto, deve essere   firmato  per traenza,  nella faccia anteriore, e per  quietanza,  in quella  posteriore, dal beneficiario, che apporrà  pertanto due firme.

 

ASSEGNO POSTDATATO

E' un assegno che presenta una data di emissione  successiva  a quella effettiva. Diventa cos a  tutti  gli effetti una cambiale della quale si é per• evasa  l'imposta di  bollo.

Nel 1995 la Banca d'Italia ha invitato le banche a non negoziare assegni postdatati, ed anzi a rilevare  eventuali situazioni riconducibili a fatti usurari.  Se inviamo un assegno per posta, possiamo per•  apporre la ragionevolmente ipotetica data di ricezione.

 

ASSEGNO DI SPORTELLO

E' possibile ottenere denaro contante presso lo  sportello  bancario dove é radicato il conto,  senza  dover utilizzare propri assegni. Occorrerà stilare un  "assegno di sportello". Si tratta di un modulo che il cliente richiederà al cassiere e riempirà; verrà  immediatamente  addebitato sul conto. Il titolo ha un numero  di serie: per questo l'incaricato dovrà registrare gli  estremi di utilizzazione.

          

ASSEGNO TURISTICO

In inglese, "traveller's cheque". Si tratta di assegno a taglio prefissato, in lire o in altra valuta, e  prepagato dal richiedente. E' stato creato per  soddisfare le esigenze finanziarie di chi viaggia spesso all'estero: il turista potrà utilizzarlo cambiandolo in un circuito internazionale presso banche, esercizi commerciali, alberghi ecc. Le due maggiori emittenti di  assegni turistici sono l'American Express e la Thomas Cook  che da  sole controllano l'80 per cento del mercato (il  50 per cento la prima, il 30 la seconda).  Come strumento di pagamento é in declino.

 

AMMORTAMENTO DELL'ASSEGNO: Vedi "Ammortamento"

 

ASSET:

Termine  inglese  indicante le  Attività  disponibili, passibili di essere investite. Azioni.

 

ASSICURAZIONE:

Contratto con il quale l'assicurato, a fronte del  pagamento   di  una  somma  stabilita  (premio),   riceve dall'assicuratore  un ammontare prestabilito di  denaro  (indennizzo) al verificarsi di un evento incerto e dannoso, dei cui effetti negativi intende essere finanziariamente  indennizzato. Le compagnie  di  assicurazione definiscono il " rischio" dell'operazione, e il  premio che ne discende, attraverso analisi statistiche dei fenomeni.

          

ASSOCIAZIONE:

Gruppo di persone che decidono di  operare  congiuntamente  per il raggiungimento di obbiettivi comuni o  di carattere sociale generale, senza fini di lucro.

 

ASTA:

Metodo di vendita in grado di porre in diretta ed  immediata concorrenza un gruppo di potenziali  acquirenti di un bene o di un servizio.

          

ATM:

Automated Teller Machine. E' lo sportello  automatico, utilizzato  con  Bancomat  (Vedi)  o  Carte  di  credito  (vedi),  in grado di effettuare operazioni di  prelievo di contante, di versamento, di fornire informazioni sul conto corrente. Si attiva tramite digitazione del codice segreto (PIN).

Nel  1994, erano operanti in Italia  19.818  sportelli automatici; 19.500 in Gran Bretagna; 20.533 in Francia; 29.400 in Germania; 109.080 negli Stati Uniti;  122.250 in Giappone. A fine 1995, in Italia, gli sportelli bancomat avevano raggiunto il numero di 21.670.

          

ATTIVO:

In contabilità, indica il complesso di beni e di  crediti esigibili riportati nel bilancio  di una società.

 

AUMENTO DI CAPITALE:

Decisione dell'assemblea straordinaria dei soci di una Spa  in merito all'incremento del capitale sociale  con l'obbiettivo  di fornire la società di nuovi mezzi  finanziari. Si concretizza nella emissione di nuove azioni.  Può essere a titolo gratuito o oneroso;  in  questo caso ai soci é richiesto il versamento di una somma  uguale o superiore (sovrapprezzo) al valore delle  nuove   azioni  emesse. I soci che non dovessero accettare di sottoscrivere l'aumento di capitale, vedrebbero diminuire il loro peso nell'ambito della proprietà.

L'aumento  di capitale può avere proprio lo  scopo  di mutare la composizione proprietaria aziendale o per favorire l'inserimento di nuovi soci.

          

 AUTENTICARE:

 Riconoscimento formalmente evidente della validità  di un  atto,  di un documento o di una firma, al  fine  di rendere edotto il terzo interessato della effettuazione di  un processo di verifica e di accertamento da  parte di una persona o di un organismo autorizzato.

          

AUTOREGOLAMENTAZIONE:

Definizione autonoma da parte di una o più entità   di norme  di comportamento da rispettare nel rapporto  con la o le controparti.

In campo bancario sono stati effettuati due  tentativi da  parte dell'ABI (vedi) di autoregolamentare il  rapporto delle aziende bancarie con la propria  clientela.

Il primo, nel 1988, nel chiaro tentativo di allontanare una  regolamentazione imposta per legge. Le  norme  autoimposte  non furono rispettate da molte delle  stesse aderenti,  tanto  che, per rendere più  trasparente  il rapporto con la clientela, si dovette approvare la legge n°  154 nel febbraio 1992 (Vedi).

Il  secondo  nel 1996, in merito al  rapporto  con  la clientela affidata: le banche si impegnano a ridurre il più possibile i tempi di risposta a domande di  affidamento, a comunicare detti tempi, a salvaguardare la riservatezza delle informazioni.

 

 AUTORITA':

Persona o organismo al quale, nel rispetto delle regole e delle procedure, é stato assegnato il potere e la responsabilità  di valutazione, di azione e di  eventuale contrasto per il raggiungimento di obbiettivi predeterminati.

- creditizie:

Il  Titolo  1° del Testo Unico in materia  bancaria  e creditizia (Vedi) individua nel Comitato  Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR - Vedi),  nel Ministro  del Tesoro e nella Banca d'Italia  (Vedi)  le autorità creditizie con poteri, tra gli altri,  di  vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari e sugli intermediari finanziari. 

- monetarie:

Gli organismi che concorrono a determinare la politica monetaria di una nazione (banca centrale, organismi ministeriali ed interministeriali, enti valutari ecc).

- di Borsa 

Gli organismi responsabili della gestione e della operatività della borsa valori (Consiglio di Borsa,  Deputazione, ecc.)

 

AUTORIZZAZIONE:

Permesso di agire accordato specificatamente o a tempo indeterminato da una autorità istituzionalmente riconosciuta, o da un organismo superiore nell'ambito  operativo di una azienda.

 

 AVALLO:

 Garanzia in solido col debitore firmatario fornita  da un soggetto per il pagamento di una cambiale. E' sufficiente apporre la firma sulla faccia anteriore del  titolo, facendola precedere o meno dalla dizione "per  avallo" o simili. Vedi "Cambiale".

 

A VISTA:

Dicesi di titolo di credito senza scadenza (Vedi) prefissata ma pagabile alla data di presentazione.

 

AVVIAMENTO:

Periodo   iniziale  (temporalmente   non   definibile) nell'operatività  di  una impresa durante il  quale  si cerca di creare un "ambiente " favorevole  all'attività

quanto alla organizzazione e procedure interne, ai rapporti  con fornitori, clienti e banche, al  dimensionamento di dipendenti, collaboratori e di tecnologie, alla immagine, alle quote di mercato.

La definizione del valore dell'avviamento é  indispensabile  in caso di acquisto di un'azienda già  operante poiché il valore, adeguatamente stimato, é  ammortizzabile.

 

AVVISO:

Informazione fornita con procedure e strumenti formalmente definiti, al fine di mettere a conoscenza di fatti i terzi interessati.

- sintetico:

Tabellone,  esposto nei locali bancari aperti al  pubblico, in cui sono riportate le caratteristiche salienti dei servizi bancari più comuni con i relativi  prezzi/costi  (per spese e commissioni) tassativamente  aggiornati. Le informazioni in esso contenute sono approfondite dai "fogli analitici" (Vedi) predisposti per  i singoli servizi.

Lo impone il Testo Unico in materia creditizia entrato in vigore il 1° gennaio 1994, il quale ha assorbito  la

legge 154/1992 sulla "trasparenza bancaria" (Vedi).        

- di emissione di un assegno:

Vedi "Senza avviso" e "Manca avviso".

          

AZIENDA: 

Complesso di beni, servizi e forze di lavoro  organizzati dall'imprenditore per il raggiungimento degli  obbiettivi  dell'impresa, attraverso  l'instaurazione  di rapporti funzionali, operativi e gerarchici.

 

A Z I O N E:

Titolo  rappresentativo della proprietà di  una  quota  del capitale sociale di una società per azioni, individuato  dal  valore nominale del  certificato  azionario (capitale  sociale diviso numero di azioni emesse).  Il titolare  anche di una sola azione é socio a tutti  gli effetti  e,  partecipando alle assemblee   ordinarie  e straordinarie,  concorre alla formazione della  volontà aziendale. In caso di distribuzione di utili, ha diritto  alla quota spettante ad ogni singola azione  (dividendo).

Le azioni possono essere acquistate e vendute  liberamente, purché siano presenti sul mercato  acquirenti  e

venditori. Le società più importanti, con un azionariato  sufficientemente diffuso (Vedi  "Flottante"),  sono

quotate in Borsa (Vedi) dove giornalmente "si incontrano  domanda e offerta" di titoli mobiliari e  dove,  in

funzione  dell'andamento di mercato, viene  fissato  un prezzo di riferimento dei titoli.  

 

         AZIONE ORDINARIA / PRIVILEGIATA / DI RISPARMIO

A differenza dei normali titoli azionari (azioni ordinarie), le azioni privilegiate conferiscono, in positivo, un diritto di priorità circa la distribuzione degli utili, prima cioé che questi vengano assegnati alle  azioni  ordinarie; in negativo, una limitazione nel  diritto di voto limitato a decisioni straordinarie (esercitabile solo per deliberare su modifiche dell'atto costitutivo  e per l'emissione di prestiti  obbligaziona-ri). A differenza delle prime due che sono  nominative, l'azione di risparmio può essere  al portatore; può essere "convertibile" o "non convertibile" in azioni  ordinarie; di contro, i possessori di azioni di risparmio non hanno diritto al voto. In cambio hanno vantaggi  in sede di ripartizione di utili: si ha diritto ad un  dividendo minimo pari al 5 per cento del valore nominale, comunque  sempre superiore del 2 per cento  rispetto  a quello di pertinenza delle azioni ordinarie. In caso di mancata distribuzione di utili, l'azione può essere remunerata recuperando nei due esercizi successivi  l'importo non goduto.

In caso di liquidazione della società, i possessori di azioni  di  risparmio hanno diritto alla  priorità  nel

rimborso.

 

         AZIONE POSTERGATA 

Trattata meno favorevolmente delle ordinarie, é  remunerata  solo successivamente al pagamento di  dividendi delle altre azioni.

        

         PROCEDURE E COSTI  per l'acquisto di azioni. Chi  investe in azioni usa prevalentemente  il  canale bancario: occorre aprire  una Custodia titoli ed  avere un conto corrente, che verrà addebitato dopo un acquisto  e accreditato  dopo una vendita. Molti  "borsini" permetto di operare per telefono,  ma si consiglia di inoltrare sempre un ordine scritto specificando  chiaramente: Nome del titolo che si  intende

trattare e quantità; in caso di acquisto conviene  sempre  fissare un prezzo massimo oltre il quale  l'ordine

non  viene eseguito; in caso di vendita fissare  sempre il prezzo minimo al di sotto del quale l'operazione non dovrà essere eseguita. Il giorno successivo é bene  informarsi dell'avvenuta operazione.

 L'operazione verrà certificata dal " Fissato bollato",  (Vedi) documento che individua l'operazione e che  sarà  inviato successivamente.

Per i costi, occorre considerare:

 *  Commissione di acquisto o di vendita: 7  per  mille del valore dell'operazione;

 *  Rimborso spese: attorno alle 10.000 lire;

 * Spese di custodia titoli: il costo é  pubblicizzato sugli  avvisi sintetici esposti al pubblico e varia  da

banca a banca;

Queste  spese possono diminuire drasticamente se  si decide di tenere i titoli non in banca ma di depositarli  presso  una società che ne accentrerà  la  custodia (Montetitoli  Spa - Vedi). Per questo servizio  occorre sottoscrivere un ulteriore contratto (oltre quello  per aprire la Custodia) con il proprio istituto di credito.


 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA:

 Azienda che ha ricevuto, dalle autorità preposte (Vedi "CICR", vedi "Banca d'Italia") l'autorizzazione a  rac

cogliere  pubblico  risparmio con obbligo  di  rimborso (Vedi "Depositi"), e ad effettuare finanziamenti  (Vedi "Impieghi").

Svolge, per il denaro, la funzione che la Borsa Valori ha  nei confronti dei titoli mobiliari: intermedia  tra

chi ha sovrabbondanza di liquidità (e la affida in  deposito alla banca) e chi ha penuria di liquidità (e  la

richiede ad essa). A questa attività principale, si sono affiancati nel tempo altri servizi finanziari collaterali (custodia, sconto, incasso, pagamenti ecc.).

Prima  dell'entrata in vigore della legge n.  218/1990 (detta legge "Amato-Carli" - Vedi), le aziende di  credito venivano distinte in istituti di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, banche ordinarie,  istituti  di credito speciale, casse di  risparmio,  banche popolari, casse rurali e artigiane ecc. Oggi, il model

lo operativo é quello della banca universale, senza distinzioni  nell'esercizio del credito, né temporali 

in merito ai servizi offerti.

A  dicembre  1995 operavano in Italia 970  aziende  di credito.  Erano 1.849 nel 1938; 1.237 nel  1956;  1.084 nel 1974; 1.064 nel 1990;  1.024 nel 1992.

          - Centrale:

E'  il cuore del sistema creditizio di un Paese ed  il  co-gestore (con il governo) della politica monetaria.

E' incaricata quale emittente unico di cartamoneta. [Anche lo Stato può emettere cartamoneta: ricordiamo le 500 lire cartacee di 20 anni fa. Vedi "Biglietto"]. Gestisce depositi (riserve obbligatorie)  ed  impieghi

(risconti) delle banche ordinarie.

 Gestisce la qualità e i livelli delle riserve  valutarie del Paese. Interviene (in funzione degli obbiettivi) con  manovre correttive dell'andamento dei cambi con le altre valute sui mercati internazionali.

E', in genere, incaricata di gestire per conto del Ministero del Tesoro l'emissione dei titoli di Stato.  

Utilizza la leva della definizione del Tasso Ufficiale di Sconto (Vedi), nella impostazione della politica monetaria nazionale, per la quale tende a non essere mera esecutrice dei "voleri" governativi.

Attraverso operazioni in titoli sul " mercato  aperto" (Vedi)  gestisce i livelli di liquidità a  disposizione

del sistema. Vedi "Banca d'Italia".

          - corrispondente:

Banca  che detiene rapporti ( di conto, di  rappresentanza, ecc.) con altro istituto di credito, il quale ad essa  si rivolge per il perfezionamento  di  operazioni che,  per localizzazione della clientela finale, o  per particolari  caratteristiche finanziarie, sarebbero  ad esso  impossibili da eseguire (bonifici a residenti  in località  o nazioni che non lo vedono presente;  operazioni  non direttamente eseguibili per  dimensioni  non adeguate ecc.).

         -  d'affari o merchant bank:

 Tipica del sistema creditizio  anglosassone, provvede al reperimento di mezzi finanziari  a favore di imprese commerciali e industriali, delle quali é in grado di valutare gli effetti futuri della  politica aziendale, di gestione e finanziaria. Le  banche d'affari sono altresì interessate alla valutazione,  ed eventualmente  al finanziamento, di semplici  idee/progetto, ancora da realizzare. In  Italia  non esistono: il  credito  viene  concesso guardando al passato (ultimi bilanci, garanzie  immobiliari ecc.), più che alle prospettive future.

Alla merchant bank potrebbero essere accostati (con le dovute accortezze) l'Istituto Mobiliare Italiano e  Mediobanca.  

 

BANCA D'ITALIA (Bankitalia): (Via Nazionale, 91  - 00184  Roma)

Fu fondata nel 1893 quando, a fronte della crisi  economica che aveva causato il fallimento di molte banche, il legislatore impose la fusione della Banca  Nazionale del Regno d'Italia con la Banca Nazionale Toscana e  la Banca  Toscana  di Credito per il Commercio  e  l'Industria, dando vita, appunto, alla Banca d'Italia.

Divenne  l' unico Istituto di emissione nel 1926 e  fu dichiarata Istituto di diritto pubblico nel 1936.

Nel  1944 fu delegata alla vigilanza sulle aziende  di credito, sommando, pertanto, al ruolo e al potere   tipici di una Banca centrale quelli di un organo  amministrativo e di controllo.  Al suo interno é infatti operante un " Ufficio di Vigilanza " con compiti ispettivi su tutti gli istituti di credito. Attraverso questo, la

Banca d'Italia effettua una serie di controlli ed impone  vincoli all'attività bancaria in funzione del  raggiungimento di obiettivi definiti; in nessun altro settore produttivo il controllo istituzionale é cos  ferreo  e  rigoroso come in quello del  credito,  ritenuto strategicamente vitale per l'economia nazionale. Contro

i  provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia  nell'esercizio dei poteri di vigilanza, é ammesso reclamo  al

CICR (Vedi).

Ad essa é affidato il servizio di tesoreria provincia

le dello Stato.

La Banca d'Italia é stata, inoltre, braccio  operativo dell' Ufficio Italiano dei Cambi ( U.I.C. -Vedi) costituito nel 1945. L'U.I.C., prima della  liberalizzazione valutaria del 1990, accentrava il commercio delle divise,  tutte le operazioni in valuta  e l'intero  sistema di pagamenti e riscossioni sull'estero.

Pertanto,  la Banca d'Italia riassume su di sé la  duplice  funzione di organo di vigilanza creditizia e  di Banca Centrale (Vedi) e quindi responsabile della politica  monetaria   e del cambio attraverso  la  gestione

della  liquidità interna e delle riserve valutarie  attraverso operazioni di "pronto contro termine"  (Vedi), attraverso  la definizione  del  tasso   ufficiale   disconto  ( T.U.S.- Vedi), attraverso  l'imposizione  del

livello delle riserve obbligatorie per le banche.

Possiamo far risalire a questa somma di poteri la maggiore "qualità" che da sempre in Italia caratterizza la

politica monetaria nei confronti della politica  fiscale. Infatti, i ruoli svolti  nel settore del credito  e

nella gestione del debito pubblico dal Governatore della  Banca  d'Italia e dal Ministro del Tesoro  sono  di

gran lunga più efficienti e più correttamente  incisivi (oltre che più comodi e anonimi) rispetto a quelli  affidati a chi ha il potere e il compito di manovrare  laleva fiscale.

La  Banca d'Italia rende pubblica la sua attività  attraverso  la Relazione annuale del Governatore; con  la  

pubblicazione del Bollettino statistico, e dei relativi supplementi,  disponibili anche su base informatica,  e

del Bollettino economico; con la elaborazione di  studi specifici di settore attraverso i "Temi di discussione" e  i "Quaderni di ricerca giuridica"; con   approfondimenti su temi istituzionali e di interesse particolare.

Nel 1995, l'organico della Banca d'Italia ammontava  a  9.423  unità. Dal bilancio 1995 ricaviamo  che  l'utile netto ammontava ad oltre 701 miliardi di lire.

 

BANCABILE:

Dicesi di titolo di credito, formalmente corretto, che può pertanto essere presentato in banca per essere  liquidato o per essere messo allo sconto (Vedi). Vedi anche "Piazza bancabile".

 

BANCARE:

In  gergo, immettere un titolo nel circuito  bancario. Ad esempio: "bancare un assegno" vuol dire versarlo  su un conto bancario perché si provveda all'incasso presso l'istituto di credito dove é radicato il conto sul quale  é tratto ; oppure, presentarlo allo  sportello  per poterlo cambiare in denaro contante.

 

B A N C O M A T:

Carta di debito che tramite una catena di distributori automatici di denaro (Vedi "ATM"), permette ad un  correntista  bancario  di  prelevare  contante  (oggi,  da 50.000 a 500.000 massime giornaliere, fino a  3.000.000  mensili), attivando lo sportello automatico con l'inserimento della carta e la digitazione del codice segreto personale (PIN). L'operazione di prelievo é, di  norma, gratuita  se effettuata presso dispensatori della  propria banca; costa invece circa 3.000 lire se si utilizzano sportelli automatici di altre banche. A fine  anno verrà  comunque addebitato il costo dell'operazione  di addebito sul conto corrente.

Da qualche anno molti esercizi commerciali offrono  la possibilità di utilizzare il Bancomat per il  pagamento delle spese effettuate presso di loro (servizio denominato POS cioé - Point of sale - Punto vendita)  (Vedi), utilizzando "terminali" collegati con il circuito  Bancomat nazionale.

Nel 1995, erano in circolazione 13.824.000 milioni  di carte  Bancomat, quasi tutte abilitate anche come  POS, tranne circa 33.000 di primissima emissione. Il  servizio é stato accolto con favore: le operazioni di prelevamento  automatico sono passate dai  187  milioni  del 1993  ai 244 milioni del 1995; le operazioni  POS  sono salite da 17 milioni nel '93 a 37 milioni nel '95, utilizzando un numero di esercizi convenzionati pari a oltre 105.000.

L'Adusbef ( Associazione Difesa Utenti Bancari e  Finanziari) rileva per• una serie di reclami per addebiti

di  somme mai prelevate dal titolare del  Bancomat   ma imputate sul conto, come se circolasse e fosse  utilizzata  una carta clonata con relativo codice  segreto  o come se fosse possibile effettuare addebiti illegittimi da parte di impiegati "infedeli" operanti  dall'interno stesso del sistema informatico; in genere, infatti,  in questa serie di reclami, il titolare non si é mai spossessato  della  carta, non l'ha affidata a  terzi,  non l'ha smarrita, non gli é stata sottratta.

 

          ACCORTEZZE nell'uso del bancomat.

1) La tessera può subire smagnetizzazioni e  risultare  inutilizzabile se conservata a contatto di oggetti   di

materiale magnetizzato (chiavi, attaches, ecc.).

2) Si ricordi che lo sportello automatico é programmato per trattenere la tessera in caso di utilizzo improprio. Ad esempio se si sbaglia per tre volte la digitazione  del  codice segreto, la carta  verrà  trattenuta

all'interno della cassaforte.

3) E' opportuno imparare a memoria il codice segreto evitando di appuntarlo in chiaro su quei documenti che, magari, verranno conservati nel portafogli assieme alla

carta.

4) Non deteriorare la carta con piegature o abrasioni.

 

         SMAGNETIZZAZIONE ED INUTILIZZABILITA' DEL BANCOMAT

 Occorre riconsegnare la carta alla banca; questa provvederà  a ripristinare la corretta magnetizzazione e  a

riconsegnarci, dopo qualche settimana, la tessera.

 1) Invito a rivolgersi al proprio istituto.

 Può  capitare che lo sportello automatico,  dopo  aver  analizzato  la nostra carta, sentenzi: " Carta non abilitata;  rivolgersi al proprio istituto"  ,  rifiutando l'operazione. Nella maggioranza dei casi, questo rifiuto non é causato da un deterioramento della nostra tessera:  basterà cambiare sportello automatico per  poter

avere i contanti.

2) Cattura della carta.

Se  il  fatto avviene nell'arco del normale  orario  di sportello, conviene entrare nella agenzia  interessata,

denunciare  il fatto, chiarire, se cos é  andata,  che l'importo  non  ci é stato erogato, far  verificare  la mancata  consegna attraverso le notazioni  stampigliate dalla macchina in un documento cartaceo al suo interno, informarsi sulle formalità da seguire per rientrare  in

possesso della carta.

Se il fatto avviene non in orario di sportello, é opportuno  telefonare alla propria banca se in orario  di

ufficio o recarsi prima  possibile all'agenzia emittente o alla più vicina sede del nostro istituto.

3) Smarrimento / furto della carta

Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta,  da sola ovvero unitamente al Codice Personale Segreto,  il correntista é tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e a informarne immediatamente  la dipendenza dell'azienda di credito emittente con lettera raccomandata o personalmente per iscritto, indicando il giorno e l'ora in cui si é verificato l'evento.

La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà  opponibile  alla  azienda di credito solo dopo  trascorso  il

tempo  ragionevolmente  necessario  per  provvedere  al blocco della carta".

Prima di ogni altra iniziativa, sarà nostra cura comunicare  l'evento al numero verde 167822056 ,  istituito

per  il furto o lo smarrimento delle carte  Bancomat  o delle carte di credito abilitate al servizio  Bancomat,

e seguire le indicazioni fornite.

 

BANCONOTA:

Ha origine dagli antichi vaglia cartacei, emessi dalle banche autorizzate, riportanti la promessa di "pagare a vista  al  portatore" l'equivalente in oro  del  valore facciale,  su semplice presentazione del titolo  presso le casse della banca stessa. Circolavano quindi per  la fiducia accordata all'emittente da chi li accettava  in pagamento.

Oggi  la loro emissione, prerogativa della banca  centrale, é regolata dalla legge. Anche la circolazione  è imposta per legge che non obbliga più alla  convertibilità in oro.

 

BANCOPOSTA:

Tutti  i servizi di  deposito/investimento  effettuati dall'Ente Poste, utilizzando gli sportelli dei  normali uffici  postali. Le somme raccolte confluiscono  presso la  Cassa Depositi e Prestiti per l'impiego  attraverso prestiti, mutui ecc.

 

BANDA DI OSCILLAZIONE:

Nel Sistema Monetario Europeo (SME) é l'ampiezza della fascia di cambio ( massimo- minimo) entro la quale  può oscillare il valore di una valuta rispetto alle  altre.

Superato il limite superiore (per eccesso di  rivalutazione),  o inferiore (per eccesso di  svalutazione),  é compito delle autorità monetarie dei paesi  interessati intervenire sui mercati per ricondurre il cambio  entro la banda definita: vendendo valuta, se troppo rivalutata,  per deprimerne i corsi o acquistandola, se  troppo svalutata, per tonificarla.

 

BANDA MAGNETICA:

Tratto di nastro magnetico inserito su una delle facce del Bancomat (Vedi), di una Carta di credito (Vedi) dove sono memorizzati i dati identificativi del  titolare e il codice segreto che verranno letti dallo  sportello automatico o dal terminale all'atto dell'utilizzazione.

 

BARRATURA: Vedi "Assegno". 

 

BENEFICIARIO:

Chi da una azione o da una operazione riceverà un  beneficio. Nelle operazioni bancarie, con beneficiario si

indica il destinatario di un bonifico o di un giroconto o l'intestatario di un assegno bancario o circolare.

 

BENEFONDI:

Richiesta dell'esistenza o meno della copertura di  un assegno.  E' effettuata dalla banca a cui  l'assegno  é

stato presentato per l'incasso o per essere versato alla banca presso cui é radicato il conto su cui il titolo é tratto.

Se abbiamo dubbi sulla copertura di un assegno cedutoci in pagamento, all'atto del versamento e  anticipando la nostra disponibilità a rifondere il costo della  telefonata,  possiamo chiedere alla nostra banca  che  si metta  in comunicazione con lo sportello  dell'istituto trattario  per sapere se il conto ha fondi  sufficienti al pagamento del titolo.

In caso affermativo la banca trassata fornisce il "benefondi" sull'assegno in questione. Questo non vuol di

re che l'assegno verrà senz'altro onorato: se nel frattempo pervengono sul conto ulteriori addebiti, può dar

si  che il titolo, il giorno di presentazione, non  risulti più fornito di copertura.

Il benefondi, infatti, é soltanto "informativo",  vale cioè per quel  momento, e non impegna assolutamente  la banca che lo fornisce.

 

BENESTARE:

Autorizzazione,   previa  verifica  della   regolarità dell'operazione  sotto l'aspetto valutario,  rilasciata

dalla Banca d'Italia o dalle banche abilitate ad effettuare operazioni di import-export.

 

BIGLIETTO

 - di banca

Attestazione di debito da parte della banca emittente.

(Vedi banconota).

 - di Stato

Attesta un debito diretto dello Stato (come le 500 lire cartacee di 20 anni fa). In genere ha il compito  di

frazionare,  come la moneta metallica  (spiccioli),  il valore delle grandi banconote, per facilitare le  transazioni di più piccolo valore.

 

BILANCIO:

Documento che registra l'andamento finanziario  societario, il risultato economico e lo stato patrimoniale.

 - consolidato:

Documento che fonde più bilanci di società  giuridicamente distinte ma facenti capo ad uno stesso gruppo che  ne coordina le strategie di gestione e di mercato.

 

BLOCCARE:

Interrompere l'esecuzione di una operazione  precedentemente autorizzata.

- un assegno emesso:

In  caso di smarrimento o di furto di assegni,  occorre procedere alla denuncia presso Polizia di Stato o Carabinieri e bloccare il pagamento dei titoli.

Regole generali:

1) L'assegno deve essere bloccato in banca  esclusivamente dal titolare del conto su cui é tratto.

Il  prenditore può denunciare alla banca il fatto,  ma non dare ordine di bloccare il conto: occorre  risalire

quindi all'emittente.

2) La denuncia presso le Autorità di polizia deve  essere fatta dal  prenditore (l'ultimo) al quale il titolo  é stato sottratto o che lo ha smarrito, oppure  dal suo eventuale incaricato ( ad esempio dal fattorino  di una società al quale il titolo era stato affidato).

 

B L O C C H E T T O    D I    A S S E G N I:

Detto anche "carnet": gli assegni vengono  consegnati, dalla banca al titolare del conto, in blocchetti da  10 o da 20 moduli.

 

         RICHIESTA DEL BLOCCHETTO

Il carnet di assegni può essere richiesto  utilizzando il modulo predisposto dalla banca  ed inserito in  ogni

blocchetto  consegnatoci. La prima volta,  subito  dopo l'apertura del conto, va richiesto all'incaricato

Detto  modulo, oltre a riportare  gli elementi  individuativi del conto sul quale gli assegni saranno addebitati ( n. di conto, intestazione, indirizzo),  richiede la data e la firma del titolare che in tal modo  sotto

scrive anche una dichiarazione circa la sua non  interdizione dalla emissione di assegni bancari o postali.

[ Riportiamo la dizione completa: " Dichiaro, ai sensi dell'Art. 124 della legge  sugli assegni e successive modifiche ed integrazioni,  di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato, nel semestre  precedente sentenza penale di condanna anche non  definitiva  o decreto penale anche non esecutivo per i reati di  emissione di assegno senza autorizzazione o senza  provvista."] 

E'  prevista la possibilità di indicare un  incaricato che firmerà nello spazio apposito sul modulo; la  firma verrà  confrontata con quella che apporrà all'atto  del  ritiro del carnet.

Il modulo appena descritto non é indispensabile per la   richiesta di assegni; possiamo, infatti, richiedere  il

carnet anche tramite semplice lettera, purché riportante tutti i dati contemplati dal modulo e per esteso  la dichiarazione  di non interdizione. In questo  caso,  é opportuno dare giustificazione del perché non siamo  in possesso del modulo di richiesta ( si tratta del  primo carnet richiesto; é stato smarrito, distrutto o é  inutilizzabile il modulo in nostro possesso ecc.).

L'incaricato registrerà, in genere al computer, la numerazione  relativa agli assegni consegnatici a  valere

sul conto.

Una  volta predisposto con il numero di conto  stampigliato,  noi  o il nostro incaricato  dovremo  apporre,

all'atto del ritiro una seconda firma su un modulo  interno della banca.

E'  prudente annotare, e tenere in casa come  promemoria, la numerazione degli assegni che, di volta in volta,  ritireremo  allo sportello.   E'  possibile  farci spedire  gli assegni al domicilio  da noi indicato;  in questo caso " L'invio dei moduli (assegni) al correntista é fatto a suo rischio". (art. 3 delle norme genera

li).

 

         COSTO del blocchetto assegni:

Dal  1994  gli  assegni bancari non  sono  più  gravati dell'imposta di bollo di lire 500. Oggi molti  istituti

di credito consegnano gratuitamente il blocchetto;  altri percepiscono somme varianti dalle 100 alle 150 lire

per singolo assegno.

 

BLUE CHIPS:

Negli Stati Uniti, le fiches di colore blu, usate  nel gioco  delle carte, hanno maggior valore  delle  altre.

Per estensione, in borsa,  le "blue chips"  individuano i titoli azionari rappresentativi delle società più valide e sicure e di maggior peso.

 

BOC:

Buoni  ordinari comunali. Sono titoli  rappresentativi

di un debito contratto con i sottoscrittori da una  amministrazione comunale.

Di medio/lungo periodo (non inferiore ai 5 anni), vengono emessi alla pari (Vedi). Il rendimento non può superare  di  un punto percentuale quello dei  titoli  di Stato, di pari durata, emessi nel mese precedente.  Mi

rati per investimenti particolari e definiti, rimborsano  il capitale non in unica soluzione, alla  fine  del prestito, ma in rate programmate lungo l'intero arco di vita.  Sono soggetti alla imposta sulle  successioni  e

sulle donazioni (Vedi "Tassazione") e non godono  della  garanzia dello Stato.

 

BOLLETTINO DEI PROTESTI:

E' l'elenco dei nominativi che hanno emesso assegni  o  firmato cambiali non onorati alla scadenza. E'  pubblicato ogni 15 giorni a cura della locale Camera di  Commercio su documentazione fornita dal Tribunale.

Oltre  il nome del protestato, sono riportati:  il  suo indirizzo,  la natura del titolo (Assegno o  Cambiale),

l'importo, il motivo del mancato pagamento.

La  persona protestata non viene individuata  da  altri dati anagrafici (oltre nome ed indirizzo): ciò é  causa

di  frequente omonimia. In questo caso occorre  munirsi di  "certificato di residenza storico  anagrafico"  col quale  dimostrare che non si é mai avuta  la  residenza agli indirizzi indicati per il nominativo protestato.

L'inconveniente potrebbe essere evitato se il Bollettino  indicasse anche la data di nascita o il codice  fiscale. 

 

BOLLO:

Tassa indiretta gravante su un servizio richiesto alla amministrazione pubblica o effettuato tramite contratto privato ma dallo Stato assoggettato comunque  all'imposta. Dal 1° gennaio 1994, tutti i contratti bancari sono soggetti all'imposta di bollo, oggi  di lire 20.000.

Inoltre,  l'invio di estratti di conto corrente  o  di custodia titoli sono soggetti al bollo ( 49.550 lire se il titolare é persona fisica, 108.500 se persona giuridica)  che verrà percepito pro quota ad ogni  invio:  2 volte  per lire 49.500:2=24.750 se l'estratto  conto  é semestrale; 4 volte per 49.500:4=12.375 se  trimestrale

ecc. La banca opera quindi come sostituto d'imposta.

 

BOND:

Termine anglosassone che individua le obbligazioni  emesse  da un ente istituzionale o privato,  purché,  in

questo caso, coperte da adeguate garanzie.

 

B O N I F I C O:

Servizio, tipico del sistema bancario, che permette il trasferimento di fondi dall'ordinante al  beneficiario.

senza il materiale spostamento di denaro.

Viene  utilizzato  per poter effettuare  versamenti  su conti correnti radicati presso altri istituti bancari o

presso sportelli della nostra banca ma su altre  piazze e per mettere a disposizione di terzi somme di  denaro;

non prevede lo spostamento materiale di somme, ma l'accredito finale é il risultato di una serie di  addebiti

e accrediti che coinvolgono i conti dei due correntisti e quelli reciproci degli istituti di credito interessati.

Nel 1995, sono stati effettuati oltre 197 mila bonifici per un ammontare complessivo di circa 4.657.000  miliardi di lire.

Per l'utilizzazione di questo servizio non é  necessario  essere titolari di conto, ma a fronte  dell'ordine  

dato può essere effettuato il pagamento in contanti allo sportello.

Per questo motivo, i moduli per inoltrare l'ordine  di bonifico sono generalmente di due tipi: in uno  é  previsto l'addebito in conto della contropartita; nell'altro,  con pagamento in contanti allo sportello, si  richiede di elencare taglio e numero delle banconote versate. La modulistica richiede la definizione delle voci necessarie e sufficienti per la precisa  individuazione dei dati relativi all'operazione.

 Si richiede di indicare:

* la banca destinataria dell'ordine : istituto,  filiale, agenzia ed il relativo indirizzo;  

* i dati identificativi dell'ordinante: cognome,  nome, indirizzo;

* le modalità di esecuzione del bonifico: per posta ordinaria, per telex, per filo, con preavviso;

* le coordinate del nostro conto  da  addebitare, o  la  distinta del versamento in contanti; ( le  nostre coordinate  bancarie, alle quali va aggiunto il  numero  di conto  sono riportate, con caratteri  magnetici, nella parte bassa (bianca) degli assegni in nostro  possesso, dopo il numero progressivo;

* il beneficiario:  cognome,  nome, indirizzo, appoggio bancario;  in merito all'appoggio bancario é opportuno definire in precedenza le coordinate bancarie del beneficiario:  il Codice Azienda, il Codice  di  Avviamento Bancario, il numero di conto da accreditare,  facendosi fornire  i dati relativi.

* l'importo dell'operazione in cifre e in lettere;

* la motivazione  dell'accredito. E' facoltativa ma, se indicata, verrà riportata  nella contabile di accredito recapitata al  beneficiario.  Possiamo  pertanto  indicare  lo  scopo dell'operazione (fitto del mese, numero di rata, saldo del debito ecc.) nello spazio  riservato alle annotazioni;

* é  richiesta  la  firma  dell'ordinante.  Con la sottoscrizione  dell'ordine, si autorizza la banca a  dare debito sul  nostro conto e la si solleva per qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni, o ritardi  che dovessero verificarsi nella  trasmissione;  per errate interpretazioni da parte della banca  corrispondente;  per  cause di forza maggiore e  per  disservizi nelle comunicazioni. 

 

         COSTI  di un bonifico

Per  un bonifico ordinario il costo si colloca tra  le 3.000  e  le  6.000  lire  (il  valore  medio  ricavato dall'Osservatorio ADUSBEF é di 4.300 lire).

Per un bonifico via telex il costo é funzione dell'importo  (tra l' 1 e l' 1,5 %) con un limite massimo  variabile dalle 25.000 alle 50.000 lire.

Infine, va considerato il costo proprio per la singola operazione, vista la movimentazione del conto e dell'estratto conto.   

 

         VALUTA di addebito/accredito di un bonifico

L' addebito del conto dell'ordinante da  parte  della sua  banca avviene con valuta di un  giorno  precedente alla  data di esecuzione. L'accredito che questa  banca fa a quella del beneficiario avrà valuta successiva  di qualche giorno.

L'accredito che la banca del beneficiario effettua sul conto di questo avrà valuta ancora successiva.  Pertanto,  tra la valuta di addebito del primo correntista  e quella di accredito del secondo ci saranno alcuni giorni  di  intervallo che andranno a vantaggio  delle  due banche.    

E' possibile indicare una "valuta fissa per il beneficiario" (Vedi)

 

BORSA VALORI:

 Luogo in cui si incontrano  domanda e offerta di titoli mobiliari. Le contrattazioni avvengono seguendo particolari procedure e per il tramite di persone autorizzate. Di recente, la trattazione diretta tra agenti  di

borsa ("grida") é stata sostituita dal "sistema telematico" (Vedi), con il quale, attraverso procedure  definite dalla Consob, é possibile trattare  continuamente un titolo attraverso l'uso di apparati e sistemi informatici.

 

BORSELLINO ELETTRONICO:

 Anche "chip card"  o "mini pay". Sono carte contenenti un  microcircuito in grado di consentire la  memorizzazione delle operazioni, il riconoscimento del titolare, la possibilità di essere "ricaricate" con le somme  ritenute necessarie per le successive spese.

Il borsellino elettronico é un contenitore "ricaricabile" di denaro "virtuale" ed utilizzabile per effettuare 

pagamenti, anche piccoli, fino all'esaurimento dell'importo "contenuto". "Finiti i soldi", la carta può essere inserita in una apposita macchina e riempita, attingendo in tempo reale alle disponibilità del nostro conto  corrente. Tutto ci• é reso possibile  da un  microprocessore inserito nella carta e che, con la sua capacità  di memoria, può fungere da vero e  proprio  mini-computer.    

Il Borsellino elettronico sarà di due tipi: il primo (con  banda magnetica) personale e collegato al  conto;

il  secondo,  generico  ed anonimo,  quasi  un  "usa  e getta".

E'  stato concepito per effettuare pagamenti,  anche minimi, in quegli esercizi commerciali non toccati dal

le  tradizionali carte di credito: farmacie, bar,  bus, metrò,  taxi, edicole di giornali. E' evidente  che  la sua  possibilità di utilizzo é tale da far  ipotizzare, se  ben accolto, la progressiva decadenza  dell'uso  di contanti. Il microprocessore incorporato, inoltre, per  metterà la registrazione di tutte  quelle  informazioni che possono interessare l'utente, con dati personali di carattere  generale o relativi al settore per il  quale

la carta é stata emessa.

La  sicurezza sembra poi adeguata: il chip  risulterebbe non clonabile, perché l'abilitazione della  carta

non richiede, come nel Bancomat, un preventivo  "colloquio di riconoscimento" con il sistema (digitazione del codice  segreto  su un terminale), ma  l'operatività  é permessa  dalla presenza e dalla  iniziale  attivazione del  chip, che diventa parte del  circuito  elettronico del  sistema:  é il microprocessore che  permette  alla macchina  di effettuare l'operazione di addebito di  s‚ stesso e del contemporaneo  accredito del conto del negoziante.

 

BORSINO:

 Ufficio, presente nell'ambito di molte Agenzie  bancarie e di quasi tutte le Filiali, in grado di  acquisire

gli  ordini di compravendita di titoli impartiti  dalla clientela, e di smistarli successivamente ad una  "centrale borsa" in grado di effettuare materialmente  l'operazione.

 

BOT: Vedi BTO.

 

BROKER

Intermediario, specie in campo assicurativo, remunerato da  provvigioni, in grado di ricercare sul  mercato  il servizio ritenuto migliore per le esigenze  prospettate dal  cliente, non avendo mandato di esclusiva  con  una specifica compagnia.

        

B T O - BUONI DEL TESORO ORDINARI:

Sono  titoli del mercato monetario (a breve  termine), comunemente indicati dall'acronimo BOT. In teoria emessi per far fronte a sfasature di cassa dell' erario. In pratica, oggi in Italia, servono a pagare le spese correnti.

 Sono  titoli con  scadenza a 3, 6, 12 mesi,  collocati tramite asta competitiva (sic !) ad un valore più basso

di quello di rimborso, pari a 100.

 E'  possibile acquistarli direttamente in sede  d'asta dando  incarico ad una banca, ad una Sim (vedi)  ad  un

ufficio postale. Il collocamento ha cadenza quindicinale (metà e fine mese). E' sempre possibile  acquistarli

in borsa.

 Erroneamente  vengono indicati come titoli che  forniscono  interessi anticipati. In realtà si pagano al  di

sotto della pari per avere, a scadenza, il rimborso pari a 100. La differenza tra prezzo d'acquisto e  prezzo

di rimborso costituisce il rendimento del titolo.

 Furono  esenti da ogni forma di tassazione fino al  21   settembre 1986, quando i rendimenti furono assoggettati ad una imposta del 6,25 per cento, passata al 12,5  dal

31 agosto 1987.

 Per l'intermediazione in BOT le banche possono  percepire le seguenti commissioni massime:

020 % per BOT trimestrali, 035 per Bot semestrali,  045 per gli annuali.

 E'  vietato alle banche percepire diritti di  custodia per  l'amministrazione di portafogli titoli  contenenti

esclusivamente BOT. E'possibile invece percepire "spese di gestione" per un massimo di 20.000 lire semestrali.

Sono  di agevole liquidabilità: in 3/4 giorni la  banca accredita il controvalore, riconoscendo al venditore il rateo di interessi fino all' ultimo giorno di detenzione.  A metà 1996 ne risultavano in  circolazione  oltre

412.000 miliardi.

 

CALCOLO DEL PREZZO DEI "BTO"

(escludiamo per semplicità alcune voci di minima importanza)

 

       Prezzo medio lordo (fissato dall'asta)   +

       Ritenuta fiscale sul rendimento (12,5%)  +

       Commissioni bancarie                     =

       ---------------------------------------------

                Prezzo netto al cliente

 

 

CALCOLO DEL RENDIMENTO DEI  "BTO"

 

       Valore nominale (rimborsato alla scadenza)  -

       Prezzo netto al cliente                     =

       -----------------------------------------------

          Rendimento del periodo  (3 / 6 / 12 mesi)

          da riportare su base annua

 

BTE:

Buoni del Tesoro in ECU. Valgono le stesse  considerazioni svolte per i BTO, con la differenza che la valuta di riferimento non é la lira italiana ma l'Ecu. L'investitore,  a  fronte di un tasso più basso  rispetto  ai Bot, spera di lucrare sulla variazione di cambio a  favore dell'Ecu intervenuta dalla data d'acquisto a quella di rimborso.

 

BTP:

Buoni  del  Tesoro  Poliennali.  Titoli  di  Stato   a medio/lungo termine (scadenza da 3 a 30 anni).

In  teoria dovrebbero essere emessi per  migliorare  i servizi offerti dallo Stato o per impostarne di  nuovi.

In  pratica, oggi in Italia, servono a pagare le  spese correnti.

Sono titoli a tasso fisso, con cedola (Vedi) semestrale.  Il tasso viene definito e comunicato nel piano  di

emissione. Il sistema di collocamento può prevedere  un   prezzo  di  emissione inferiore al valore nominale  di 100.

All'atto  del pagamento delle cedole, l'importo  viene tassato del 6,50 per cento, se il titolo é stato emesso tra il 21 settembre 1986 e il 31 agosto 1987, del  12,5 per  cento se l'emissione é avvenuta successivamente  a quest'ultima  data. Le cedole dei BTP emessi prima  del 21.9.86 sono esenti da tassazione.

Ricordiamo che chi possiede il  titolo il giorno della scadenza  dovrà pagare il 12,50 per cento sulla  differenza tra il prezzo pagato all'origine e il valore rimborsato pari a 100.

 

BUBABILLS:

 Sono i "BOT" tedeschi. Dal luglio 1996 anche in Germania vengono emessi titoli del debito pubblico di breve periodo. Fino a quella data il titolo di Stato  tedesco di minor durata era quinquennale.

 

BUND:

 In Germania, sono i titoli di Stato a medio-lungo termine emessi dal governo federale.

 


 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

CAB:

 Codice di Avviamento Bancario. Codice  identificativo, insieme al codice Azienda e  al numero di conto, del preciso "indirizzo bancario" di un correntista. La posizione individuata dai tre codici  é una ed una sola e va indicata in ogni ordine di bonifico per evitare disguidi ed accelerare le operazioni  di addebito (dell'ordinante) e di accredito del beneficiario. Il Codice Azienda (Vedi) e il Codice di Avviamento Bancario sono riportati nella parte bassa di ogni assegno, in codici magnetici.  E' importante esserne a  conoscenza:  é indispensabile indicarlo sugli  ordini  di bonifico (Vedi). Gli addetti allo sportello possono, in caso di dubbio, fornirci i dati precisi.

 

CAMBIALE:

 Anche "pagher•". Titolo di credito con il quale il debitore   promette senza condizioni di pagare una  certa

somma, ad una certa data, al  beneficiario. (Vedi anche  "Scadenza", "Salvo buon fine").

       - tratta:

 Titolo  di credito con il quale l'emittente  (traente) ordina  ad altra persona (trassato) di pagare,  ad  una  certa data ed in un dato luogo, una certa somma.

 Se  il  trassato "accetta" l'obbligazione,  la  tratta viene detta "accettata"

       - a vista:

 Cambiale  senza scadenza indicata. Va pagata  all'atto della presentazione.    

       - domiciliata:

 Con l'indicazione del luogo (in genere una banca) dove é pagabile.

       - senza spese:

 Cambiale messa all'incasso e non protestabile. Il  beneficiario  ha  apposto la  girata  accompagnata  dalla clausola  "senza spese" per un riguardo  nei  confronti del  debitore.  Detta clausola vincola la banca  a  non

protestare il titolo.

 

CAPACITA' DI RIMBORSO:

 E' la valutazione effettuata dalla banca nei confronti di chi ha richiesto un prestito personale o un mutuo.

 In genere, se la rata da pagare periodicamente  supera il 30 per cento del reddito documentato dal cliente, la banca  tende a non finanziare o a richiedere  ulteriori garanzie e/o l'inserimento di garanti. 

 

CAPIENTE:

 E' cos definito un conto corrente bancario se il saldo  disponibile é tale da permettere l'addebito  di  un

assegno, di un  bonifico da eseguire, di una commissione ad percepire, senza causare sconfinamento (Vedi).

 

CAPITALE:

 In  generale, é l'insieme delle  risorse  (pecuniarie, immobiliari, mobiliari, immateriali) a disposizione  di

una persona o un'impresa. 

           - finanziario:

 Per le società quotate in borsa, coincide con il valore di mercato delle azioni in cui é frazionato il capitale sociale (capitalizzazione di borsa).

Nell'accezione più ampia, indica il gruppo di controllo di una impresa o di un gruppo.

           - di rischio:

 Somma di denaro conferita ad una azienda, sotto  forma di investimento, per il raggiungimento degli obbiettivi d'impresa. In genere si realizza attraverso  l'acquisto di  azioni di una società. Viene di norma  contrapposto agli  investimenti in Titoli di Stato,  obbligazionari, postali non soggetti al rischio d'impresa  propriamente detto.

 

CAPITAL GAIN:

 Guadagno sul capitale. Utili derivanti da compravendita  speculativa di un titolo mobiliare. Possono  essere

soggetti a tassazione (tassa sul capital gain).

 

CAPITALIZZAZIONE:

 Calcolo  degli interessi (per un periodo  definito)  e loro consolidamento con il capitale iniziale. Nel  successivo periodo costituiranno la nuova base per l'ulteriore calcolo.

 Oggi, ad esempio, le somme depositate in un conto corrente  sono remunerate attraverso una  capitalizzazione annuale degli interessi, calcolata al 31 dicembre:  dal 1° gennaio dell'anno successivo il capitale  depositato sarà costituito dalla somma originaria più gli interessi maturati al 31 dicembre. I prestiti bancari, invece, sono  soggetti alla capitalizzazione trimestrale  degli interessi passivi (Vedi Clausole vessatorie).

           - di borsa:

 Per una società quotata, é il valore risultante moltiplicando il prezzo di mercato di un'azione per il numero  di azioni in cui é frazionato il  capitale  sociale della società.

 Per una particolare Borsa valori, é la somma delle capitalizzazioni delle varie società in essa quotate.

 La Borsa di Milano, la cui capitalizzazione si  aggira attorno  ai 300.000 miliardi di lire, é in  particolare dominata da pochi grandi gruppi. La Commissione Europea fa  sapere  che mentre nella Borsa di Londra le  prime dieci società capitalizzano il 23 per cento del totale, e  in quella di Parigi il 25 per cento, nella Borsa di Milano le prime dieci società aggregano il 50 per cento dell'intera capitalizzazione.

          

CARNET DI ASSEGNI:

 Vedi "Blocchetto di assegni".

 

CARTA COMMERCIALE:

 L'insieme delle cambiali, delle tratte, delle accettazioni bancarie (Vedi) emesse da un'impresa e commerciabili sui mercati finanziari, o scontabili in banca (Vedi sconto).

 

C A R T A    D I   C R E D I T O

 E' un documento intrasferibile per mezzo del  quale il titolare può acquistare beni o fruire di servizi presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente della carta stessa, che s'impegna al relativo pagamento.

 Possono essere "bancarie" se emesse e gestite da  banche  (Esempio,. CartaSi); oppure carte T & E: "Tourism and Entertainment" (ossia Turismo  e Tempo libero),  se facenti capo a organizzazioni specializzate ma non bancarie (American Express, Diner's).

 Il    cliente,   titolare   della   carta   (ma    non proprietario), ha il diritto di ottenere dagli esercizi

convenzionati,  le merci e i servizi richiesti  con  la sola sottoscrizione dell'ordine di pagamento (la  firma deve essere conforme a quella apposta in calce alla richiesta  di rilascio della carta e sulla carta  stessa, al momento della ricezione) e l'indicazione del  numero della carta.

 Con  periodicità  mensile, sarà  spedito  al  titolare (all'indirizzo  dal  medesimo comunicato)  un  estratto conto delle operazioni registrate.

 La carta di credito può essere utilizzata per prelevare  contante in banca o agli sportelli  automatici.  In quest'ultimo caso il titolare deve far uso di un "Codice  Personale Segreto", che verrà consegnato presso  lo

sportello  della  banca,  oppure  spedito  direttamente dall'emittente in un plico sigillato.

 La carta di credito ha normalmente validità annuale  e viene  di solito rinnovata automaticamente alle  condizioni in vigore al momento del rinnovo. Se non é intenzione  del titolare rinnovare la carta per l'anno successivo, egli dovrà fare apposita richiesta scritta entro circa due mesi dalla fine dell'anno in corso.

 Con alcune carte di credito c'é la possibilità di  rateizzare sull'estratto conto l'addebito di  determinate spese concordate con la banca: gli interessi sono alti.

 Nel  1995  erano in circolazione in  Italia  6.691.000 carte  di credito, utilizzate in 92.700 operazioni  per

un totale di oltre 17.500 miliardi di lire.

 

REQUISITI E COSTI DELLA CARTA DI CREDITO

 Uno dei requisiti richiesti per l'acquisto di una carta di credito é la capacità di reddito del titolare.

 Occorre  precisare che le carte T&E sono alla  portata di chi ha redditi alti, mentre quelle bancarie sono  in

generale  più accessibili (CartaS é l'unica a non  richiedere un reddito minimo a chi vuole sottoscriverla).

 Un altro aspetto da tenere in considerazione é il tetto massimo di spesa mensile consentito al titolare. Anche qui esiste una distinzione tra le varie carte  (per le carte T&E non esistono limiti di spesa).

 Si tenga presente che l'addebito sul conto corrente di regolamento  avverrà in unica soluzione, accorpando  le spese  mensili e di invio dell'estratto. Ci• vuol  dire che le spese effettuate nel mese movimenteranno per dodici volte l'anno il nostro conto bancario. 

 

 

 SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA DI CREDITO

 Il  titolare, non essendo proprietario della carta,  é obbligato nei confronti dell'emittente alla custodia  e

al buon uso della stessa, pertanto egli é  responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'abuso della carta da parte di terzi.  

 In caso di furto o smarrimento la prima cosa da fare é telefonare alla società emittente per sporgere denuncia e appena possibile far seguire una raccomandata.  Bisogna spedire al più presto anche una copia della  denuncia  presentata ai carabinieri o alla polizia  (per  la CartaS ad esempio l'invio deve esser fatto entro le 48 ore successive alla conoscenza dello smarrimento o  del furto).

 E' possibile utilizzare  un numero verde che  funziona 24 ore su 24  per poter comunicare lo smarrimento o  il furto  della carta. Di questo numero é bene  informarsi all'atto della firma del contratto, chiarendo con  precisione le modalità da seguire in caso di furto o smarrimento;  di solito all'estero il numero telefonico  di

riferimento non é lo stesso, ma varia da Paese a Paese: é bene dunque informarsi prima di partire.

 Attenzione:  se la carta di credito é  abilitata  alla funzione di Bancomat, analoga segnalazione dovrà essere effettuata  telefonando allo specifico servizio  Bancomat: NUMERO VERDE 1678- 22056.

 

 

  ACCORTEZZE nell'uso della Carta di credito:

1) Appena in possesso della Carta, fare una fotocopia.

Avremo  certezza del numero di serie e  della  scadenza (dati  da indicare nella eventuale denuncia di  smarrimento  o furto). Sul  foglio potremo  altresì  annotare tutte le informazioni che si ritiene indispensabile  avere a portata di mano.

 2) Conservare le copie delle contabili, rilasciate dagli esercizi commerciali in occasione di nostri  acquisti, e confrontarle con i dati forniti in estratto conto  dalla  società  emittente la carta. Confrontare  il saldo riportato con il valore addebitato sul conto corrente di regolamento.

 3)  Annessi alla  carta  di credito   vengono  offerti gratuitamente molti  servizi  assicurativi: é bene  informarsi analiticamente delle caratteristiche circa  le coperture alle quali si ha diritto e delle formalità da   seguire in concreto.

 

CARTELLO  BANCARIO:

 Vedi "Accordo interbancario".

 

CASH:

 Denaro  contante o mezzo di  pagamento  immediatamente liquidabile e trasformabile in denaro contante.

 

CASSA:

 Nell'ambito di uno sportello bancario, il luogo, dotato  di denaro contante in cui si perfezionano i  versamenti e/o i pagamenti. Un tempo nettamente isolata  dagli altri uffici, la cassa attuale effettua anche altre operazioni bancarie  ed é tenuta da impiegati-cassieri.

     

         - Sportello automatico prelievi:

 Serve  all'erogazione di contante. Non più in uso  gli sportelli  attivati da assegni con codici a fori  (cash dispenser), oggi sono resi operativi dal Bancomat o  da una  carta di credito abilitata all'operazione di prelievo. E' costituito da una tastiera esterna a disposizione  del  cliente, da una cassaforte interna  per  la conservazione del contante, da un congegno in grado  di contare le banconote, da un registratore per la traduzione  sul supporto cartaceo degli estremi  dell'operazione effettuata. Vedi "ATM" e "Bancomat".

 

       -  Cassa continua versamenti:

 Attrezzatura in grado di accogliere piccoli contenitori   (in gergo "bossoli") forniti dalla banca e in  cui il  cliente può immette i valori da versare,  accompagnati  dalla distinta di versamento. Detti  contenitori verranno  inseriti, anche al di fuori dell'orario  d'apertura  della  banca, in uno sportello  esterno  della cassa continua, apribile da una chiave fornita al titolare dall'istituto. Una cassaforte collegata al cassetto immagazzinerà il bossolo. Il giorno successivo l'addetto al servizio verificherà la coincidenza tra la distinta di versamento e i valori rinvenuti nel  contenitore,  accrediterà  ilo relativo conto   e  fornirà  la quietanza al cliente.

 

CASSETTA DI SICUREZZA:

 Cassetta  metallica di varie dimensioni  collocata  in locali  corazzati  della banca, in cui il  cliente  può conservare  valori o altre cose di suo  gradimento.  Le dimensioni vanno da quelle di una valigetta "24 ore" a quelle di una valigia.

 Il sistema di sicurezza impone l'uso contemporaneo  di due  chiavi,  una detenuta dal cliente,  l'altra  dalla banca. La chiave affidata al cliente non ha  duplicati:

in  caso di smarrimento, per l'apertura della  cassetta di sicurezza é  necessaria l'opera di un fabbro. 

 

CASSETTA POSTALE:

 Le agenzie bancarie di maggiori dimensioni sono dotate di cassette postali, affittabili alla clientela. In esse la banca deposita tutta la corrispondenza indirizzata  al titolare, evitando cos la materiale  spedizione per posta.

 

CASSETTISTA:

 Investitore  con intenti non speculativi ma con  l'obbiettivo di tenere i titoli oggetto  dell'investimento (conservati in genere in una cassetta di sicurezza,  in un deposito amministrato, o personalmente in casa) per un  tempo più o meno lungo, non essendo interessato  al  loro andamento di breve periodo. 

 Da una analisi storica  dell'andamento della Borsa  di Milano degli ultimi 20/25 anni, dobbiamo rilevare  perchè  il cassettista irriducibile non avrebbe  fatto  un buon affare a tenere i titoli ad oltranza.

 

CASTELLETTO:

 Affidamento di un cliente, al di fuori dello  scoperto di conto, costituito dalla possibilità di scontare  effetti, fatture ecc. Il castelletto ha un importo  definito:  il cliente può attingere ad esso  attraverso  la presentazione  di carta commerciale da  scontare:  allo scadere  di questa, il relativo valore ricostituirà  la possibilità  di attingere nuovamente presentando  nuova carta commerciale.

 

CAUZIONE:

 Deposito di una somma di denaro quale garanzia  contro un eventuale inadempimento contrattuale.

 

CAVEAU:

 Ambiente  di massima sicurezza, corazzato e  blindato, in genere sotterraneo, in cui la banca custodisce denaro  contante, titoli, cassette di  sicurezza,  depositi chiusi affidati dalla clientela.

 

CCT

 Certificati di Credito del Tesoro.

Titoli di Stato a medio/lungo termine (massimo decennali).  Anch'essi ( come i Bot e i BTP) servono, oggi in Italia, a pagare le spese correnti dello Stato.

A  differenza dei BTP, sono titoli a  tasso  variabile. Per l'indicizzazione delle cedole, viene considerata la media dei rendimenti dei Bot annuali emessi  nell'ottavo e  nono mese antecedenti al giorno di  godimento della cedola. Ad esempio, per la cedola scadente il 1°  ottobre, si calcolerà la media dei rendimenti dei Bot emessi nel gennaio e nel febbraio dello stesso anno.

Per la tassazione ed il rimborso valgono gli stessi dati indicati per i BTP (Vedi).

 

ŠCEDENTE:

 Chi decide di effettuare una cessione. In genere,  chi cede (gira) un effetto, un assegno ecc.

 

CEDOLA:

 Tagliando allegato al "mantello" o "manto"  (Vedi)  di un  titolo azionario, obbligazionario o di Stato.  Permette  di incassare dividendi (se annessa ad azione)  o gli interessi maturati (se di obbligazioni o di  Titoli di Stato a medio/lungo termine).

 Per titoli a tasso di rendimento fisso, la cedola, oltre  alla  data di scadenza o di godimento  (Vedi),  ha stampigliato anche il valore di cambio.

 Staccata  dal mantello alla data definita, può  essere presentata in banca per l'incasso. Non é più  rimborsa

bile  se presentata oltre i cinque anni dalla  data  di pagamento. (Vedi "Stacco cedole").

 

CEDOLINO:

 Indica il foglio che definisce l'entità dello  stipendio di un lavoratore dipendente; riporta le varie  voci e le relative quantificazioni pecuniarie.

 E' richiesto dalla banca al cliente che intende  accedere ad un prestito personale (Vedi), al fine di poterne valutare la capacità di rimborso (Vedi).

 

CEDUTO:

 Titolo  di cui il legittimo proprietario si  spossessa per effettuare un pagamento o per affidarlo alla  banca perché ne curi l'incasso.

 

CENTRALE DEI RISCHI:

 Fu istituita dal CICR (Comitato Interministeriale  per il Credito e il Risparmio - Vedi). E' operativa  presso

la Banca d'Italia. Ha lo scopo di rilevare i nominativi  (persone  fisiche  o giuridiche) affidati  dal  sistema bancario nazionale. Le informazioni sul numero e  sulla entità degli affidamenti in capo ad un nominativo, e le eventuali  situazioni di contenzioso e  di  insolvenza,  sono  a  disposizione delle aziende di  credito  perché  possano valutarne adeguatamente il livello di rischio e quindi  il grado di affidabilità. Effettua  rilevazioni sui tassi attivi e passivi praticati dal sistema bancario.

 

C E R T I F I C A T I   D I   D E P O S I T O:

 Sono titoli di credito che rappresentano una  particolare forma di deposito (Vedi) con un tasso di interesse (fisso  o variabile) predefinito; vincolati nel  tempo, non possono essere rimborsati prima della loro  scadenza. Gli interessi sui Certificati di deposito di  qualsiasi  durata sono soggetti alla tassazione del 27  per

cento. (Vedi "Tassazione") 

Š Il  costo materiale di ogni certificato emesso,  varia da 2.500 a 15.000 lire.

Alcune  banche prevedono il taglio minimo di 1  milione di lire, ma la maggior parte fissa in 5 milioni o multipli (10-15-20-50-100 milioni)  la somma minima accettata per investire in Certificati di deposito.

 La maggior parte dei C.D. sono al portatore, ma a  richiesta,  possono  essere intestati a persone o  a  società.

 Alla scadenza, occorre recarsi in banca per  chiederne il rimborso o farli rinnovare, poiché le norme bancarie escludono rinnovi automatici ed i C.D. scaduti non producono più interessi.

 In  caso di smarrimento o di furto,  bisogna  comunque effettuare  la denuncia e, a seconda che si  tratti  di C.D.  nominativi o al portatore, iniziare la  procedura di ammortamento.

 Il  credito risultante dal certificato non può  essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso l'azienda di credito emittente.

 

 

 ACCORTEZZE E CONSIGLI sui Certificati di deposito:

1)  Definire importo e durata del vincolo (che,  ricordiamo, é tassativo) in funzione delle nostre finanze

2)  Rimarcare il giorno preciso di scadenza per  poter, eventualmente, reinvestire la somma senza indugio.

3) E' opportuno fotocopiare il certificato e conservare la copia per poter avere in ogni momento i dati fondamentali.

4) Si ricordi che per investire in Certificati di deposito non é necessario essere titolari di conto  corrente. 

 

 

CERVED:

 Società che, per via informatica, fornisce al  sistema bancario  informazioni, in particolare per  quanto  riguarda  i nominativi protestati, dei quali elenca  tipo ed entità dei protesti subiti. (Vedi "Protesto")

 

CESSIONE  DI CREDITO:

 Atto scritto con il  quale il cedente fa subentrare un terzo  (cessionario) nella sua posizione di  creditore,

con l'assenso o meno del debitore. Se il cedente garantisce il pagamento anche in caso di insolvenza del  debitore,  si ha cessione di credito "pro  solvendo".  Se non fornisce tale garanzia, la cessione é "pro soluto".

(Vedi "Factoring")

 

C H I U S U R A:

 L'insieme delle procedure necessarie alla  conclusione

di una operazione o di un rapporto contrattuale.

 

CHIUSURA DI UN CONTO CORRENTE 

ŠE' l'ordine impartito (per iscritto!) da un correntista alla  banca perché questa proceda ai calcoli  necessari

alla  definizione del saldo finale (che  verrà  riconosciuto al cliente), per poter estinguere definitivamente il rapporto.

 A credito del titolare verranno calcolati gli interessi ( al netto del 30 per cento di imposta) in  funzione delle giacenze attive presentate dal conto.

 A  debito la banca calcolerà: gli eventuali  interessi passivi  (che la banca chiama "attivi") se il  conto  é andato  "in rosso" (cioé, se si sono usati soldi  della banca); la spese di chiusura; le spese per il numero di operazioni  effettuate dall'inizio dell'anno; le  spese per  l'invio  dell'estratto conto; eventuali  bolli  da percepire per conto dello Stato. 

 Lo sbilancio di queste due operazioni (accredito-addebito  delle competenze) sommato (o, se  negativo,  sottratto)  al saldo presentato dal conto,  verrà  riconosciuto al cliente.

Attenzione:  se alla fine del calcolo delle  competenze il  conto presenta un saldo passivo (sotto lo  "zero"),

la banca non procederà alla chiusura del conto. E' pertanto compito del cliente predisporre sufficienti fondi sul conto prima di chiederne la chiusura. E' buona  regola accertarsi (dopo un paio di mesi) della  effettiva estinzione del rapporto.

 Si  ricorda che un conto non utilizzato per  anni,  ma non chiuso, matura costantemente spese. Dal momento  in cui il suo saldo risulterà passivo, tali spese verranno capitalizzate trimestralmente e il conto verrà sottoposto alla commissione di massimo scoperto.

 Se la banca non procede a rendere infruttifero il conto,  bloccandone  l'operatività, dopo qualche  anno  ci sentiremo chiedere cifre da capogiro per sanare la  nostra posizione debitoria.

 All'ordine di chiusura vanno allegati gli assegni  non utilizzati.

     Se il conto é cointestato a firme congiunte, l'ordine va firmato da tutti gli intestatari. 

 

 

 CHIUSURA DI UN LIBRETTO DI RISPARMIO

  Il  depositante che vuole estinguere il  proprio  libretto  deve presentarsi agli sportelli della banca  emittente e richiedere la chiusura.

 In funzione delle procedure interne, ormai  automatizzate  per la quasi totalità degli istituti di  credito, l'impiegato procederà alla chiusura della posizione  operando in tempo reale al terminale; automaticamente il saldo  verrà aggiornato, capitalizzati  gli  interessi, addebitate le spese. Il saldo finale verrà prelevato  e consegnato  al cliente al quale verrà fatto firmare  il libretto  che sarà poi trattenuto  e  conservato  negli archivi  della banca. Nel caso in cui le procedure  interne  non prevedano l'operatività in tempo  reale,  la chiusura del libretto non verrà effettuata  contestualmente  all'ordine di estinzione e il depositante  dovrà attendere i giorni necessari per il calcolo degli interessi e delle spese. Verrà pertanto invitato a ritornare  dopo qualche tempo per la riscossione del  capitale finale.

 In questo secondo caso é opportuno prelevare, prima di inoltrare l'ordine di estinzione, la quasi totalità del

saldo presentato dal titolo, lasciando la somma  strettamente necessaria per permettere le successive  operazioni di chiusura (accredito degli interessi e addebito delle spese).

 Ma per estinguere un libretto di deposito non é obbligatorio  rivolgersi allo sportello bancario presso  cui

fu acceso. E' possibile, infatti, consegnare il  titolo presso  qualsiasi altra banca, con la quale si  intrattengono  rapporti  , dando ad essa l'ordine  di  curare l'estinzione del libretto.

 Tecnicamente  l'operazione si definisce come  "  messa all'incasso". Dopo averlo fatto firmare al titolare, la

seconda banca invierà  il titolo allo sportello  presso cui é radicato, comunicando l'ordine di chiusura ed indicando la destinazione finale della somma risultante ( di norma l'accredito di un conto del cliente o la messa a disposizione  dell'importo presso i suoi sportelli).

  La banca trattaria, ricevuto il titolo, procederà  ai controlli  necessari (verifica della firma   ecc.),  ai calcoli di chiusura (aggiornamento, interessi e  spese) e  alla destinazione della somma risultante  (al  netto delle commissioni relative all'operazione di incasso ), come da indicazioni ricevute.

  Oltre alle commissioni, l'operazione costerà anche in termini di giorni di valuta a vantaggio di entrambe  le banche: rispetto alla estinzione curata  personalmente, la  messa all'incasso di un libretto può risultare  più comoda, ma é certamente più onerosa.

 

 

CICR: COMITATO  INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL 

       RISPARMIO

 Istituito  nel 1947 é organo politico  presieduto  dal Ministro  del Tesoro e al quale partecipano i  Ministri di: Lavori pubblici, Coordinamento delle risorse  agricole,  Industria e commercio, Commercio Estero,  Bilancio, Programmazione Economica, Finanze, Politiche comunitarie.  Alle  sedute partecipa il  Governatore  della Banca d'Italia.

 E'  il massimo organo deliberante  e di  controllo  in merito  alla tutela del risparmio, all'esercizio  della funzione creditizia e in materia valutaria.

 I compiti principali del CICR possono essere cos sintetizzati:

*-  Controlla quanto adottato dalla Banca d'Italia per  l'attuazione delle direttive emanate.

*-  Approva gli statuti degli istituti di credito.

*-  Delibera la chiusura di sedi e filiali. 

*-  Disciplina l'emissione degli assegni circolari.

*- Stabilisce quali forme di impiego devono avere la  preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

*- In funzione dell'andamento dell'economia nazionale,  emana i provvedimenti idonei ad indirizzare gli investimenti verso determinati settori produttivi.

 

CIRCOLARE: Vedi "Assegno Circolare".

 

CIRCOLAZIONE  MONETARIA:

 Insieme dei mezzi di pagamento, calcolato ad una certa data, comprensivo delle banconote in circolazione e degli assegni emessi dal sistema creditizio.

 

CLASSAMENTO:

 Operazione pianificata da una banca per la vendita capillare  alla propria clientela di un  titolo  ritenuto conveniente. Se il collocamento ha successo, il  titolo si definisce "classato".

 

CLAUSOLE VESSATORIE:

 Impegni contrattuali di particolare onerosità inseriti dalla controparte più "forte" a carico della parte "debole".  La legge 52/96 al Capo III, art. n. 25,  elenca venti  casi di clausole dalla  conclamata  vessatorietà che  devono essere tolte dai contratti. Per le  aziende che  offrono servizi del credito e finanziari sono  riportate delle eccezioni. Le associazioni che rappresentano utenti e consumatori possono costituirsi in giudizio e procedere con azioni inibitorie nei confronti  di quanti continuano ad imporre contratti non depurati  da dette clausole.

 

CLIENTE:

 Persona  fisica o giuridica che entra in rapporto  con

una banca per utilizzarne i servizi offerti (conto corrente,  custodia titoli, cassette di sicurezza,  ecc.), 

attraverso la sottoscrizione del relativo contratto.

 

CODICE ABI:

 Classificazione delle aziende bancarie operata dall'ABI (Vedi) allo scopo di assegnare un numero identificativo all'istituto ed ai suoi sportelli. Il codice va ad individuare inequivocabilmente l'indirizzo bancario  di un  correntista. Negli ordini di bonifico,  quello  del beneficiario é tassativamente richiesto.

 Occorre informarsi e memorizzare il proprio.

 

CODICE UIC:

 E' un codice individuativo dei Titoli di Stato, fornito dall'Ufficio Italiano dei Cambi (Vedi "UIC") ad ogni

nuova emissione. In precedenza era indicato  dall'Associazione bancaria italiana.

 

COINTESTAZIONE: 

 Nei contratti bancari, quando il servizio oggetto  del contratto é utilizzabile da più persone  congiuntamente o disgiuntamente.

 Ad esempio, il contratto di conto corrente può  essere sottoscritto da più persone che risulteranno i titolari del conto. Gli interessati possono decidere se  operare tutti  insieme (a firme congiunte) o ciascuno  per suo conto (firme disgiunte). Nel primo caso, ogni operazione, ogni ordine conferito alla banca deve riportare  la

firma  di tutti gli intestatari, dall'emissione  di  un assegno all'ordine di bonifico con addebito sul conto.

    la  banca potrà accettare ordini non  firmati  da tutti.  Nel secondo (firme disgiunte), ciascuno  ha  la libertà di operare senza coinvolgere gli altri intestatari, perfino azzerare il conto e chiuderlo. In entrambi i casi, la banca pretenderà che tutti  sottoscrivano la clausola contrattuale relativa ai relativi poteri di firma. 

 

COLLOCAMENTO:

 Vendita di titoli azionari o lancio di un prestito obbligazionario  operata dall'azienda interessata  attraverso l'affidamento, ad uno o più mediatori (in  genere banche  e/o Sim), della raccolta  delle  sottoscrizioni presso il pubblico dei risparmiatori.

 Per questa operazione di intermediazione é riconosciuta una provvigione a chi é incaricato del collocamento.

 

COMMISSIONE:

 Nella  accezione bancaria ha perso il  significato  di "incarico" per acquisire quello di "compenso" a  fronte dell'esecuzione di un ordine (compravendita di  titoli, incasso di un effetto, pagamento di un assegno, ecc.). Ogni servizio effettuato per nostro conto dalla banca é titolo oneroso ed é soggetto a spese (in genere  predefinite) e a commissioni (in genere sotto forma di  percentuale di un valore individuabile). In casi  particolari, se il valore delle commissione non raggiunge certi livelli, la banca può decidere di imporre un valore minimo,  al di sotto del quale la commissione  non  può scendere.

 La  legge 154/92 (Vedi), assorbita dal Testo Unico  in materia  creditizia (Vedi), impone la  pubblicizzazione delle caratteristiche, anche di costo, di tutti i  servizi bancari. Pertanto, i valori di tutte le commissioni  imposte da una banca per l'esecuzione degli  ordini ricevuti dalla clientela devono essere riportati  sugli avvisi  sintetici (Vedi), affissi in locali  aperti  al pubblico,  e  sui fogli analitici (Vedi),  per  singolo servizio, consultabili dalla clientela. 

 

C O M P E T E N Z E:

 Corrispettivo spettante alla banca per un ordine  eseguito,  o per un servizio reso. Ad esempio,  competenze di fine anno per la tenuta del conto corrente.

 

 

 CALCOLO DELLE COMPETENZE DI FINE ANNO

PER UN CONTO CORRENTE

Supponiamo:

 -  che il tasso d'interesse attivo concordato  tra  il cliente e la banca sia del 4 % e che tale aliquota  rimanga costante per tutto l'anno;

 - che il tasso d'interesse passivo per il cliente  (da pagare alla banca quando il conto si presenta in rosso) sia del 18 %;

 - che la commissione di massimo scoperto (da calcolare sul maggiore saldo negativo) sia dello 0,25 %;

 - che le spese di amministrazione o di chiusura  siano L. 40.000;

 - che il costo di ogni singola operazione sia  di  L. 2.500  e che il numero delle operazioni in un anno  sia   40;

 - che la ritenuta fiscale sia il 30 %  dell'imponibile (interessi creditori).

 Supponiamo infine che il conto sia andato in rosso  (a

debito) soltanto nell'ultimo trimestre.

 

* Interessi creditori:

 Per  calcolare l'importo lordo degli interessi  attivi occorre quindi moltiplicare il totale dei numeri creditori  per il tasso attivo (4 %) e dividere  per  l'anno civile (365 giorni).

 La ritenuta fiscale si ottiene moltiplicando l'aliquota del 30 % (30 : 100) al totale lordo degli  interessi

attivi (imponibile).

 Il totale netto degli interessi attivi si ricava dalla sottrazione tra l'importo lordo e la ritenuta fiscale.

 

24.458.483  x  4  :  365      = L. 268.038  Tot. lordo

(num.  creditori) x(tasso  cr.):(anno  civ.)=(Interessi creditori)

 

L. 268.038 x 30 : 100 = L. 80.411     Ritenuta fiscale

 

L. 268.038 - 80.411 = L. 187.627      Totale netto

 

* Interessi debitori:

 Gli  interessi a debito  si calcolano moltiplicando  i numeri debitori per il tasso passivo (18 %) e dividendo per l'anno civile (365 giorni).

 

      315.432     x  18  :    365     =      L. 15.555

(numeri debitori)x(tasso):(anno civ.) = (Interessi  debitori)

 

* Commissione di massimo scoperto (Vedi):

 La  commissione di massimo scoperto si calcola  applicando  l'aliquota dello 0,25 % (0,25 : 100)  sul  saldo   negativo di maggiore importo raggiunto nel trimestre.

 

   L. 1.973.078     x     0,25   :   100  =  L. 4.933

 (max saldo debitore)x(aliquota comm. m.s.)=

 

* Spese annue di amministrazione o di chiusura:

 Abbiamo supposto che siano pari a Lit. 40.000 .

 

* Spese per le operazioni effettuate:

 Supponendo che la commissione unitaria sia di L. 2.500 e  che il numero annuo di operazioni sia 40, l'importo complessivo di spesa per le operazioni avvenute é di L. 100.000 (L. 2.500 x 40 = L. 100.000).

 

 

COMPRAVENDITA:

 Contratto  che ha per oggetto il  trasferimento  della proprietà di un bene, o di un altro diritto,  dal  venditore all'acquirente, dietro pagamento di un prezzo.

 

COMPROMESSO:

 Atto con il quale due parti si promettono  vicendevolmente di perfezionare un contratto di compravendita  di cui definiscono l'oggetto, le modalità di pagamento,  e la eventuale penalità in caso di promessa non rispettata.  E' un atto richiesto dalle banche, oltre ad  altra documentazione, a coloro che fanno domanda di mutuo per l'acquisto di un immobile.

 

COMPROPRIETA':

 Diritto  di proprietà sullo stesso bene condiviso  tra più soggetti (vedi voce Multiproprietà);

 

COMUNICAZIONE:

     -  aziendale:

 Strumenti di marketing coi quali un'azienda si presenta sul mercato;

     - periodica di notizie:

 Rapporti che le società quotate sono obbligate a comunicare periodicamente alla Consob  (Vedi);

 

CONCENTRAZIONE:

 Unione tra più imprese, contigue in termini  settoriali,  di mercato o produttivi, che si fondono  tra  loro per razionalizzare la produttività ed abbattere i costi di produzione;

 

CONCESSIONE:

 Atto con il quale la pubblica amministrazione  concede la gestione e l'amministrazione di beni e/o servizi di pubblica  utilità. L'istituto della  concessione  viene utilizzato per impedire l'accesso al settore mercantile e la libera concorrenza tra le imprese; 

 

CONCESSIONARIO:

 Intermediario  che acquista prodotti da una ditta  rivendendoli in proprio. Nella pubblicità é colui che gestisce  la  vendita  di spazi  pubblicitari  per  conto dell'impresa editrice;

 

CONCILIAZIONE:

 E' un processo tramite il quale le parti in lite  sono chiamate  a presentarsi ad una terza parte e da  questa invitate a rivedere le rispettive posizioni per cercare di risolvere la controversia (vedi voce arbitrato);

 

CONCORDATO PREVENTIVO :

 Procedura complessa che porta ad evitare il fallimento di  un'attività imprenditoriale soddisfacendo il  pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti non  garantiti. Tale proposta di concordato deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei creditori rappresentanti i due terzi dei crediti complessivi. Se viene approvato il  piano del concordato preventivo, la parte  conserva l'amministrazione dei beni sotto la vigilanza del  tribunale.

 

CONCORRENZA:

  Caratteristica fondamentale di un mercato libero, basato sulla libera competizione di chi concorre  all'offerta dei beni e dei servizi, e quindi sulla impossibilità  di costituire cartelli ed accordi per  concordare politiche  aziendali e prezzi finali a danno della  domanda.

 

CONCUSSIONE:

 E' uno dei reati più famosi, dopo quello di  corruzione, entrato nel gergo comune dopo lo scandalo di  "tangentopoli". E' commesso dal pubblico ufficiale che, approfittando  della sua posizione e delle sue  funzioni, costringe qualcuno ad una "dazione" indebita o di denaro o di altri beni;

 

CONDIZIONI:

 Termine  contrattuale, nel rapporto banca-utente,  con il quale normalmente vengono indicate le  caratteristiche pecuniarie e di tasso relative al costo o alla  remunerazione  dei servizi offerti ed usati. Ad  esempio, le condizioni a cui é regolato il conto corrente  quantificano:  il  tasso di remunerazione  dei  depositi  o quello da pagare per i prestiti; la spesa unitaria  per

operazione;  il costo per l'invio dell'estratto  conto; la commissione di massimo scoperto ecc.

 

CONGUAGLIO:

 Operazione contabile al fine di pervenire ad un risultato  finale unico (positivo o negativo)  operando  una somma algebrica tra crediti e debiti, oppure tra entrate ed uscite, tra somme da pagare e da introitare ecc. 

 

CONSOB:

 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via Isonzo, 19/D  -  00198  Roma).

 Fu istituita con la legge n° 216 del 7 giugno 1974.

 E' un ente pubblico (dal giugno 1985) di controllo sui mercati  mobiliari. Determina i requisiti per  l'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa; li  sospende o li revoca se necessario, per tutelare il pubblico risparmio. Vigila sul funzionamento della Borsa valori,accentrando per le società quotate oltre ai bilanci annuali anche le relazioni semestrali (prospetti contabili e considerazioni di commento).  Pone in essere verifiche, accertamenti, indagini sulle banche, sulle Sim e sui promotori finanziari, quindi sulle persone  fisiche e  giuridiche  operanti nel mercato  mobiliare.  Vigila perché il mercato abbia sempre una adeguata informazione sulle società quotate. Rilascia il "nulla osta"  per la diffusione dei prospetti informativi circa le offerte al pubblico di valori mobiliari, e dei documenti riguardanti le Offerte pubbliche di acquisto (Vedi) delle azioni di società quotate. Approva gli incarichi di revisione  e certificazione di bilancio  conferiti  dalle società quotate.

 Concede o revoca l'autorizzazione ad operare alle  SIM (Vedi) e ai Promotori Finanziari (Vedi). Per Sim e Promotori,  in concorso con la Banca d'Italia, ha  emanato  norme   organizzative, procedurali,  di  funzionamento, comportamentali e di gestione dei reclami. Per entrambi detiene un albo nazionale.

 Segnala alle Autorità fatti passibili di assumere  rilevanza  penale in materia di insider trading (Vedi)  e di aggiotaggio (Vedi). Se i fatti segnalati da  risparmiatori e dalle associazioni rappresentative sono  sufficientemente circostanziati, la Commissione svolge  le indagini necessarie e comunica i risultati degli accertamenti.

 La  Consob rende pubblica la propria attività  con  la "Relazione annuale" (al 31 marzo) trasmessa al Ministro del  Tesoro; con un "Bollettino mensile"; con  la  newsletter "Consob informa" a cadenza settimanale. Pubblica inoltre contributi specifici sui "Quaderni di Finanza" e sui "Quaderni Giuridici". 

 Dal  1° aprile 1996, le succitate  pubblicazioni  sono disponibili anche per via informatica (CONSOBTEL).

 L'organico della Consob non può superare le 475 unità:  350 di ruolo e 125 con contratto a tempo determinato.

 

CONSOLIDAMENTO:

 

          - della quotazione di borsa:

Andamento del valore di mercato di un titolo   tendente a stabilizzarsi attorno ad un certo valore raggiunto.

 

          - del Debito Pubblico (Vedi): 

Decisione  autoritaria di un governo con la  quale  si impone l'allungamento dei termini di scadenza e,  quindi, di rimborso dei titoli che costituiscono il  debito pubblico di un Paese, per evitare che vendite e  liquidazioni generalizzate ( e i conseguenti mancati  rinnovi)  mettano in crisi le finanze statali.

            

CONTABILE:

 Documento cartaceo, compilato dalla banca,  attestante gli estremi di una operazione effettuata o d'iniziativa dell'azienda  o su preciso ordine del cliente. In  essa sono riportate tutte le caratteristiche  dell'operazione: data di esecuzione, conto corrente coinvolto,  tipo di  movimento  (accredito o addebito),  importo  totale della transazione e specifica per il suo raggiungimento (prezzi,  commissioni, spese ecc.), giorno  di  valuta, oggetto della transazione (titoli ecc.), eventuali  annotazioni ecc. Le contabili certificano una  operazione intervenuta  sul  conto corrente e,  movimentando  l'estratto conto, devono trovare riscontro su di esso.

 

CONTABILITA':

 Rilevazione, analisi e descrizione, secondo certi criteri e schemi (anche di legge) dell'aspetto quantitativo  (economico e finanziario) dei fatti riguardanti  la vita produttiva e commerciale di un'azienda.

   

           - generale:

 Fotografa il rapporto economico e finanziario di un'azienda con il mondo esterno;

 

           - analitica:

 Fotografa il rapporto economico e finanziario tra specifici fenomeni interni all'azienda;

 

CONTABILIZZAZIONE:

 Classificazione  di una entrata o di una uscita  nella adeguata voce di bilancio.

 

CONTANTE:

 Insieme delle monete metalliche e delle banconote  legalmente in circolazione per la regolazione dei  credi

ti/debiti tra persone fisiche e/o giuridiche.

 

CONTEGGIO:

 Serie  di calcoli per poter pervenire ad un  risultato finale  in grado di quantificare una voce di  bilancio, una transazione, una posizione creditoria/debitoria. Ad esempio: effettuare il conteggio del capitale  residuo  di un mutuo che si intende rimborsare prima  della scadenza  contrattuale; effettuare il  conteggio  delle competenze  spettanti alla banca per  l'estinzione  del conto corrente (interessi meno spese), ecc.

 

CONTENZIOSO: 

Procedimento, in genere gestito dall'ufficio legale di una  banca, per dirimere una  controversia  intervenuta

con  un  utente in merito alla interpretazione  di  una norma contrattuale o al suo  mancato rispetto.

 

 C O N T O    C O R R E N T E:

 E' un contratto sottoscritto dal cliente con una  banca.  A seguito della sottoscrizione del contratto,   la banca  si impegna con il titolare di Conto corrente  di corrispondenza a registrare, dopo averne permesso l'effettuazione, tutte le operazioni contabili (versamenti, prelevamenti,  pagamenti ecc.), definite  appunto  "per corrispondenza".

 Per  "operazioni per corrispondenza" intendiamo  tutte quelle operazioni che, al di fuori dei versamenti e dei prelevamenti per cassa, hanno ripercussioni  sull'andamento contabile e, quindi, sul saldo del Conto  corrente:  Ordini di pagamento ( bonifici, domiciliazione  di utenze  ecc.), ordini di investimento o di  disinvestimento in titoli ( compravendita di titoli di stato,  azioni  ecc.),  addebiti a fronte di  pagamenti  tramite Carta di credito, versamenti o accrediti da terzi ( accredito di stipendi, pensioni, affitti, bonifici ecc.), ordini di giroconto, prelevamenti tramite Bancomat, addebito di spese e commissioni per l'esecuzione di ordini precedentemente inoltrati.

A  conferma dell'avvenuta esecuzione dei vari  ordini, la banca invierà, sempre per corrispondenza,  contabili e  note di accredito o di addebito, estratti conto  periodici.

Per  aprire  il conto corrente occorre  recarsi  in banca presentando: un documento di riconoscimento e  il

codice fiscale.

     Si sottoscriveranno le norme generali che regolano il contratto di Conto corrente ( una copia deve  essere consegnata al cliente) e si depositerà la firma in  apposite schede. E' possibile  inserire un indirizzo, diverso da quello di residenza, al quale far pervenire la corrispondenza. E' possibile contrattare le  condizioni (Vedi). Informarsi sulla possibilità di accedere ad una "convenzione" (Vedi).

* Costi per la Banca:Per i depositi effettuati, la banca riconoscerà un  interesse  attivo per il cliente (passivo per la  banca). La somma calcolata a fine anno é gravata da una ritenuta fiscale pari al 27 per cento.

* Costi per il cliente:

Per l'esecuzione degli ordini del correntista e per  la gestione  del  conto la banca percepisce una  serie  di spese, di commissioni, di competenze.

-  Spese annuali di tenuta conto ( o spese di  chiusura (Vedi).

- Spese di invio dell'estratto conto. (Vedi) 

- Spese per singola operazione. (Vedi)

- Giorni di valuta. (Vedi)

- Spesa per l'acquisto di assegni. (Vedi)

- Spese per bolli (Vedi)

 Alle voci di costo appena elencate dobbiamo aggiungerne ancora due, gravosissime, ma che coinvolgono  esclusivamente  i conti correnti che, per motivi di  accordo con la banca ( affidamento)  o per "accidente", generano un saldo negativo ( conto in rosso) e quindi un utilizzo di fondi non propri, ma "prestati" dalla banca.  Intendiamo  parlare di interessi passivi e di  commissione di massimo scoperto.

 - Tasso passivo. (Vedi)

 - Commissione di massimo scoperto. (Vedi)

 

         DECESSO dell'intestatario di  C/C: Vedi "Successione".

 

         CONTO CORRENTE DI SERVIZIO

 E'  un conto corrente le giacenze non sono  remunerate dalla banca che, dal canto suo, non percepisce  commissioni  per  l'esecuzione degli ordini del  cliente.  E' molto diffuso all'estero. In Italia alcune banche  propongono conti definiti di servizio ma che prevedono remunerazione e spese oltre certi livelli di utilizzo.

 

         CONTO CORRENTE GARANTITO

 E' un Conto Corrente  il cui affidamento (Vedi) é  garantito da titoli mobiliari depositati presso la Banca.

L'entità del fido dipenderà dal valore dei titoli  meno uno "scarto" percentuale che la banca impone in funzione del tipo di titoli dati in garanzia: maggiore per le azioni, minore per i titoli di Stato.

 

         CONTO CORRENTE GESTITO

 E' un conto che collega il deposito  all'investimento. Se  il deposito supera una certo livello (definito  dal contratto), la banca impiega il surplus investendolo  i titoli,  fondi  ecc. Se il saldo scende  al  di  sotto, provvederà all'operazione inversa, disinvestendo ed accreditando il controvalore, in modo da ricostituire  la liquidità necessaria.

 

         CONTO CORRENTE TRANSITORIO

 E'  un conto aperto dalla banca, per motivi interni  e di breve durata, per permettere la sistemazione di operazioni  che  non giustificherebbero l'apertura  di  un conto ordinario (messa a disposizione di una somma, accantonamento  di  una somma in attesa di  appurarne  la collocazione  definitiva, versamento di un  titolo  per riconoscerne il controvalore solo dopo la sua  liquidazione, ecc.).

 I conti transitori sono generalmente infruttiferi.

 

         CONTO CORRENTE  VALUTARIO

 E' un conto corrente ordinario ma espresso ed  alimentato in valuta.

 Prima della liberalizzazione valutaria (1990) potevano essere detenuti solo da soggetti (italiani o stranieri) con residenti in Italia. Oggi tutti possono essere  titolari di conti in valuta.

Il  tasso di remunerazione é quello di mercato  vigente per la specifica valuta nel paese di emissione.

                

         CONTO CORRENTE VINCOLATO

 E'  un Conto Corrente il cui saldo non  é  liberamente disponibile per l'intestatario, ma é subordinato ad autorizzazioni,  a particolari procedure, al  verificarsi di certe condizioni (vincolo giudiziale, pupillare, per successione ecc.).

 

CONTO TITOLI:

 E'  un contratto col quale la banca si impegna con  il cliente ad acquistare, conservare, gestire (incasso  di dividendi, di cedole, ecc.) e vendere titoli  mobiliari in  nome  e per conto del titolare ed in  funzione  dei suoi ordini.

 

CONTRAFFAZIONE:

 Fabbricazione  illegittima  e non autorizzata di  prodotti di cui non si é proprietari o concessionari, venduti  o usati spacciandoli per "originali",  cioé  come fabbricati  dal  legittimo titolare del  brevetto,  del marchio, dei diritti d'autore ecc. In termini valutari, é la stampa di banconote o di titoli  di Stato da parte di chi non é autorizzato  dalla legge. In termini bancari, é la falsificazione  dell'importo, del beneficiario o della firma di traenza di un assegno già stilato dal legittimo titolare e trafugato o  smarrito successivamente.

 

CONTRATTAZIONE:

 Esposizione e confronto delle reciproche posizioni  operati dalle parti che devono successivamente concludere  un  accordo o un contratto. La  contrattazione  può concludersi  con un accordo se le parti, a  seguito  di concessioni  e/o convincimenti  reciproci,  raggiungono una posizione comune.

 

        - di borsa:

 E'  il  procedimento di fissazione del prezzo  di  una compravendita di titoli mobiliari tra l'agente  incaricato dal cliente di vendere e quello incaricato di comprare,  allo scopo di pervenire alla stipula  del  contratto  relativo, ad accordo raggiunto. Prima  dell'introduzione delle contrattazioni tramite il "sistema telematico"  (Vedi), le contrattazioni  avvenivano  nella Corbeille (Vedi). 

E'  nei poteri della Consob (Vedi) sospendere le  contrattazioni su un titolo in presenza di andamenti  anomali, per acquisire informazioni circa aspetti particolari  di mercato, per imperfetto funzionamento del  sistema, su indicazione di un intermediario che si ritiene danneggiato dal particolare modo di procedere di  un altro, su iniziativa della stessa società.

 

CONTRATTO A TERMINE:

 Tipico contratto di Borsa nel quale é differita la data di esecuzione.

 

CONTROFIRMA:

 Tutte  le operazioni bancarie sono sempre  firmate  da chi le esegue ( anche parzialmente e per quanto di  sua competenza) e da chi le autorizza. Alcune operazioni di particolare rilevanza finanziaria richiedono una ulteriore firma di autorizzazione (detta controfirma),  perché i poteri di firma del  primo  responsabile non sono sufficienti ad impegnare  l'azienda di  credito,  che richiede, pertanto,  il concorso  del secondo.

 

CONTROPARTITA:

 Poiché in Borsa, ad  ogni operazione di acquisto  corrisponde una di vendita e viceversa, "contropartita"  é

il  termine che indica l'individuazione  della  partita che incrocia e permette l'effettuazione dell'operazione di compravendita proposta da un agente di borsa.

 

CONTROVALORE:

 Somma di denaro, da incassare o da pagare,  risultante dalla  conclusione di una operazione finanziaria  (compravendita di titoli; acquisto di valuta ecc.).

 

CONVENZIONE:

 Accordo  tra una banca e un gruppo omogeneo di  potenziali  clienti, ritenuto interessante  per  numerosità, per  reddito  o per posizione  sociale  (dipendenti  di grandi aziende, dello Stato o di enti locali; pensionati, iscritti ad albi professionali, ecc.). Con l'accordo di convenzione, l'azienda di credito riconosce  tassi,  spese  e commissioni di  particolare  vantaggio  a quanti di quel gruppo diventeranno clienti,  sottoscrivendo in genere almeno il contratto di conto corrente.

 

CONVERTIBILE:

 Entità patrimoniale passibile di trasformazione in altra entità di pari valore.

    - Obbligazione convertibile: (Vedi "Obbligazione").

 

CONVERTIBILITA':

 Caratteristica riguardante la possibilità di  trasformazione e di scambio di titoli, di valuta, in altre entità patrimoniali di diversa qualità ma di uguale valore.  In  economia monetaria, indica per le  valute   la possibilità di essere cambiate in oro, o in altra unità di conto.

 

COPERTURA:

 Messa  a disposizione di fondi o di  valori  mobiliari immediatamente disponibili per il buon fine di ordini o di  impegni. Ad esempio: garantire la copertura  di  un assegno, vuol dire tenere sul conto correnti  fondi disponibili e tali da permettere l'addebito del titolo.

 In Borsa sta ad indicare la somma richiesta al committente quale garanzia per l'esecuzione di operazioni  in

titoli.

 

CORBEILLE:

 Apposito recinto delimitato da una ringhiera dove vengono  effettuate le contrattazioni di Borsa (vedi  voce grida) per quei titoli non trattati col sistema telematico.

 

CORRENTEZZA:

 Termine tipicamente bancario indicante  l'eliminazione di ogni intralcio burocratico e di ogni  procedura  superflua e non essenziale, al fine di permettere un  veloce perfezionamento di una operazione bancaria. 

 

 

CORRENTISTA:

 Persona,  fisica o giuridica, entrata in  rapporti  di clientela  con una banca avendo stipulato un  contratto di conto corrente di corrispondenza.

 

CORRISPONDENZA:

 Scambio di documenti cartacei tra due parti, in alcuni casi per imposizione di legge.

 In  banca,  documentazione inviata  all'indirizzo  del cliente e riguardante gli aspetti qualitativi e quantitativi  del  rapporto sottostante  (movimentazione  del conto, della custodia titoli ecc.) o semplicemente  informativi (scadenza di titoli, variazione di condizioni contrattuali ecc.).

 

CORSO:

 Quotazione di un titolo o di una valuta (in termini di un'altra) ad un certo tempo ed in un certo mercato.

 

        -  forzoso:

 Imposizione  della circolazione di una valuta nel  momento in cui se ne dichiara la inconvertibilità in  oro

o in altra valuta.

 

        -  secco:

 E' la quotazione di un titolo a reddito fisso definita dal mercato  non considerando il valore  dell'eventuale rateo di interesse; dal corso secco si calcola il "rendimento immediato".

 

        -  tel-quel

 E'  la  quotazione di un titolo definita  dal  mercato considerando   anche  il  rateo  maturato  dal   giorno dell'ultimo stacco cedole.

 

COSTITUZIONE IN PEGNO:

 Contratto  con il quale il debitore limita,  a  favore del  creditore  e garanzia del credito, il  diritto  di proprietà su un bene mobile.  In caso di insolvenza, il creditore può rivalersi  sul bene oggetto di pegno (Vedi). 

 

COSTO:

 Controvalore pecuniario o di altra natura per acquisire il diritto di possesso o di proprietà di un bene,  o il diritto d'uso di un servizio, di un brevetto ecc.

 

COUPON:

 In Italiano, tagliando. Nel linguaggio finanziario sta ad indicare la cedola di un titolo (Vedi: Zerocoupon).

 

CRAC FINANZIARI:

Riportiamo l'elenco dei crack finanziari dal 1984 al 1998 che hanno coinvolto, nei soli 12 anni considerati, 231.700  risparmiatori e  5.160 miliardi di lire.  (Fonte ADUSBEF). A questi vanno aggiunti i casi dei bond Cirio e Argentina, il caso Bipop ecc.

 

CRACK FINANZIARI

ANNO

SOCIETA'

N° RISPARMIATORI COINVOLTI

MILIARDI DI LIRE

1984

Europrogramme

75.000

450

1985

CEL

1.200

30

1985

Previdenza

15.000

300

1986

Intervalori

1.500

30

1986

IFI

7.000

200

1986

Fidimpresa

4.000

100

1987

Finterziario

500

35

1987

Fidelital

500

60

1987

Tecfinance

1.000

40

1988

Fidingest

800

22

1988

IFC Mercurio

4.000

150

1988

Coinvest

3.500

58

1988

Fidit

500

50

1988

Fundus

16.000

381

1988

Eurogest-Scotti

15.000

514

1988

Tecnofiduciaria

1.500

50

1989

Italfin

4.000

200

1989

IMF

4.200

200

1990

CAR-SIF

1.800

100

1990

Servizi Finanziari

450

20

1990

Prima

400

10

1990

Halldomus

7.000

170

1990

Suginvest

4.000

120

1990

IPIFIM

2.000

70

1990

Labrador

3.500

185

1991

Intermercato

19.000

437

1991

Proveco

100

5

1991

Regionale Fin.

15.000

50

1991

System Color

4.000

30

1991

Eurocentro

1.000

14

1991

Dominion

750

100

1991

Safimi

600

80

1991

Socofim

4.000

110

1992

DSF

400

80

1992

Fidifin

5.000

415

1992

Italswiss

1.600

12

1992

Medifin

200

10

1992

Sherman & C.

400

15

1992

Italswiss

1.600

12

1992

Medifin

200

10

1992

Sogefim

500

4

1993

SFA

1.100

50

1993

Patrimonium

1.000

15

1994

Zoppi Sim

700

45

1995

Liranova Sim

700

10

1996

Prof.&Finanza(De Asmundis)

3.000

100

1997

Cofiri

3.000

150

1998

Mereta

250

600

TOTALE

 

235.650

5.877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO:

 Nel settore creditizio: scambio di una somma di denaro contro  la promessa di una controprestazione futura  di pari valore o aumentata di un interesse.

 

        - agevolato:

 Credito concesso a tassi più bassi di quelli di mercato con l'obbiettivo di incentivare particolari  settori produttivi  (artigianato, commercio, ecc) o  geografici (aree depresse, colpite da calamità naturali ecc.).

 La differenza di tasso é di norma a carico di enti locali, istituzioni, enti finanziari incaricati ecc.

 

        - al consumo:

 Credito  finalizzato all'acquisto di beni  durevoli  o per  turismo. E' regolato dalla  Direttiva  comunitaria 87/102 CEE, che impone che il rapporto sia improntato a "trasparenza",  "correttezza  contrattuale",  "completa informativa".

 E' considerato credito al consumo anche la messa a disposizione  tramite scoperto di conto. E' richiesta  la forma  scritta che riassuma ogni pattuizione. Ogni  variazione delle caratteristiche contrattuali deve essere notificata; in mancanza, la revisione é inefficace.

    Sono esclusi da questa disciplina:

* i crediti inferiori a 200 ECU e superiori a 20.000;

* i mutui;

* i crediti erogati per locare un bene  senza  possibilità di riscatto;

* i crediti rimborsati nei 3 mesi o, nell'anno, in 4 

  rate;

* i crediti senza interessi ovvero a tassi di interesse più bassi  di quelli di mercato.

 Nel 1995, sono stati erogati 32.513 miliardi di  lire, di cui circa 20.000 da banche.

 

        - con garanzia reale:

Credito concesso a fronte della acquisizione di una garanzia costituita da un bene mobile  (pegno) o immobile (ipoteca).

 

        - con garanzia personale:

 Credito concesso a fronte della acquisizione della una garanzia  offerta  dall'intero patrimonio  del  garante (fideiussione).

 

        - di firma:

 E' una forma di credito che non ha per oggetto  l'erogazione  diretta  di una somma di denaro. La banca  infatti affianca il cliente, garantendolo, nei  confronti di chi successivamente entrerà con lui in rapporti  finanziario o economici.

 

        -  di cassa:

 E' la possibilità concessa da una banca ad un  cliente di  utilizzare somme messe a disposizione a seguito  di un affidamento (scoperto di conto, sconto ecc.).

 

        - edilizio:

 Finanziamento finalizzato alla costruzione di beni immobili,  in genere concesso per  "stati  d'avanzamento" (Vedi). Il piano di rimborso può avere la durata massima di 35 anni.        

 

        - fondiario:

 Finanziamento  erogato allo scopo di permettere  l'acquisto  o la ristrutturazione di beni  immobili.  (Vedi

Mutuo).

 

      - in sofferenza

 E' definito cos un credito non soddisfatto nonostante i ripetuti tentativi della banca nei confronti del  debitore, fino alla sua chiamata in giudizio.

 Prima di essere definito "in sofferenza", cioé  inesigibile, il credito di incerta esigibilità é classificato come "incagliato" (Vedi "Incaglio" e "Partita  incagliata".

 

      - per accettazione: Vedi "Accettazione bancaria".

 

CREDITORE:

 Chi ha maturato il diritto di ricevere da un terzo una somma di denaro, una prestazione d'opera o un bene.

 

CROSS RATE:

 Tasso di cambio incrociato tra due valute ottenuto effettuando il rapporto tra  i tassi di cambio di ciascuna valuta rapportati ad  una terza. Il tasso incrociato é  la base di calcolo per la valutazione  della  convenienza di operare arbitraggi (Vedi).

 

CTO:

 Certificati del Tesoro con Opzione. Titoli di Stato  a tasso fisso, in genere a sei anni, che offrono al  sottoscrittore  la facoltà di optare, a metà periodo  (tre anni) per un rimborso anticipato rispetto alla scadenza indicata  all'emissione. L'opzione verrà esercitata  se al momento dell'opzione i tassi di mercato saranno  superiori a quelli del CTO.

 

CTR:

 Certificati  del Tesoro ad indicizzazione  reale.  Non ebbero  successo. Rivalutavano il capitale  annualmente in base al 100 di un indice ISTAT; sul capitale rivalutato veniva calcolato il tasso del 2,5 per cento.

 

CTZ

 Certificati del Tesoro Zerocoupon. Titoli di Stato, di durata  biennale, i cui rendimenti sono  forniti  dalla differenza  tra prezzo d'acquisto e valore di  rimborso (come per i BTO), non essendo prevista alcuna cedola. 

 

CURATORE:

 Persona nominata dal tribunale fallimentare per  amministrare il patrimonio della persona o della società di cui si é dichiarato il fallimento.

 

CUSTODIA TITOLI:

 Contratto bancario in base al quale il cliente  affida alla banca il suo portafoglio titoli e la relativa  amministrazione (compravendita, incasso cedole e dividendi, estrazioni di titoli obbligazionari, aumenti di capitale, rimborso alla scadenza). Il controvalore  delle operazioni di amministrazione é,  di norma, regolato su un  conto corrente ( definito conto di regolamento)  al quale  la custodia titoli é abbinata e che presenta  la stessa intestazione.

 L'apertura,  la gestione, la chiusura di una  custodia titoli  non differiscono da quelle tipiche di un  conto

corrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DARE:

 In contabilità, corrisponde ai costi ed é contrapposto ad "avere".

 

DATA:

 Giorno, mese, anno (in alcuni casi anche "ora") in cui avviene un fatto. Nei rapporti bancari ha sempre  rilevanza finanziaria (coinvolgendo  calcolo di interessi e  giorni di valuta, di disponibilità, ecc.- Vedi), ma anche giuridica (decadenze, revoche di affidamenti ecc.).

 

DATI:

 Insieme  di informazioni sulle caratteristiche  di  un fenomeno o di caratteristiche omogenee di più fenomeni.  I dati sono in genere classificati e organizzati, anche con strumenti informatici, in modo da permettere agevoli letture, studi, consultazioni, elaborazioni da parte di chi deve usarne.

 

DEBITO:

 Letteralmente, é la somma di denaro dovuta da una persona (debitore) ad un'altra (creditore).

 

      - Conto a debito:

Conto  corrente che a seguito  della  contabilizzazione delle  operazioni  in entrata e in uscita  presenta  un

saldo negativo, cioé al di sotto dello "zero". In altri termini,  si stanno usando soldi non propri,  ma  della banca.

 

      - pubblico:

 E'  il complesso dei debiti che uno Stato ha nei  confronti dei propri cittadini e di cittadini esteri.  

E' costituito dalla somma delle seguenti voci: Titoli di Stato (a breve, medio, lungo termine); finanziamenti  al Tesoro di da Banca d'Italia e da Ufficio Italiano dei Cambi; debiti con banche di enti ed  amministrazioni  centrali, di enti di previdenza, di  enti locali, di aziende municipalizzate e di ex aziende  autonome; raccolta postale; debiti esteri.

 Riteniamo che il problema del debito pubblico non  risieda  tanto nella dimensione (oltre 2.200.000  di  mi

liardi  di  lire nei primi mesi del 1996),  quanto  nel differenziale tra il  costo per ottenere le  sottoscrizioni (rendimenti dei titoli di Stato, dei depositi postali ecc.) e che si aggira, oggi, tra l' 8 e il 9  per cento, e il rendimento del suo utilizzo di cui é impossibile  valutare la remunerazione, visto che il  debito pubblico  italiano serve non per migliorare  i  servizi offerti  alla cittadinanza, ma - é questa  la  stortura più pericolosa -  a pagare le spese correnti  (stipendi e   pensioni ai dipendenti pubblici,  spesa  sanitaria, ecc.). 

 

     - pubblico irredimibile:

E' costituito dalle sottoscrizioni per le quali lo Stato  si impegna a pagare regolarmente gli interessi,  ma non garantisce il rimborso del capitale. E' irredimibile il titolo "Rendita Italiana 5 %" emesso nel 1935.

 

    - pubblico redimibile:

Per esso lo Stato si impegna a pagare gli interessi  e, a scadenza, il capitale (BTP, ecc.).

 

DEBITORE:

 Persona  fisica o giuridica per la quale esiste  l'obbligo  verso un terzo (creditore) di pagare  una  somma di denaro, di consegnare un bene o di prestare  un'opera.

 

    - Conto debitore: (Vedi "Debito" - conto a debito)

 

    - Numero debitore: (Vedi "Numeri")

 

    - Tasso debitore:

 Per il cliente di banca , é il tasso di interesse  che grava sul suo conto corrente dal momento in cui  questo presenta un saldo sotto lo "zero". In questo caso,  per usi bancari da ritenersi vessatori,  il tasso  debitore viene capitalizzato non a fine anno, ma ogni tre  mesi.

(Vedi "Capitalizzazione)

 

DECADENZA:

 In  giurisprudenza, indica l'estinzione di un  diritto per non averlo esercitato per un periodo di tempo  sta

bilito dalla legge o dal contratto.

 

DECESSO: 

In  materia  bancaria ha rilevanza il  decesso  di  un cliente,  perché ad esso dovranno subentrare gli  eredi legittimi o testamentari, dopo il perfezionamento della pratica di successione. Se si tratta di un correntista, unico titolare o cointestatario, ad esso subentrano gli eredi con firma congiunta tra loro.

 (Vedi "Successione").

 

DECORRENZA:

 Indica il momento dal quale cominciano a svolgersi gli effetti giurici, finanziari, contrattuali di un fatto.

 Ad esempio, giorno di decorrenza degli interessi ecc.

 

DECRETO "SINDONA":

 E' il Decreto Ministeriale del 27 settembre 1974. Concede  alla Banca d'Italia la possibilità di  efettuare anticipazioni  a lunga scadenza, al tasso di  interesse dell'  1  (uno) per cento "alle aziende di credito  che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta si trovino a dover ammortizzare, perché in tutto  o in parte inesigibili, la  conseguente  perdita nella loro esposizione".

 Il  decreto fu applicato alla Banca Privata, al  Banco Ambrosiano, alla Banca Fabbrocini e ad altre aziende i

credito.  Il  decreto legge del 27 maggio 1996    293 "Disposizioni urgenti per il risanamento e la privatizzazione del Banco di Napoli" permette (Art. n° 4)  alla Banca d'Italia la possibilità di concedere le facilitazioni riportate dal decreto "Sindona".

Vedi "Fondo di garanzia dei depositi".

 

DELEGA:

 Atto con il quale il titolare di diritti conferisce ad un terzo (delegato) il potere di usarne, previa indicazione degli eventuali limiti. In banca, il titolare del conto corrente o  di una custodia  titoli può delegare ad operare una  persona  di sua  fiducia; questa dovrà presentare un documento,  il codice fiscale e dovrà depositare la firma. Salvo diversa disposizione del titolare del conto,  il delegato può effettuare tutte le operazioni, agendo  in nome  e per conto dell'intestatario. Gli é preclusa  la sola operazione di chiusura del rapporto.

    

     - di cassa:

 Delega  conferita ad un incaricato dal titolare di  un conto  corrente per le sole operazioni di versamento  e

di cambio di assegni allo sportello.

 

DENARO:

 Sinonimo di moneta e/o cartamoneta correnti,  contrapposto ai  titoli di credito.

 

      - fresco

indica le disponibilità di nuovi capitali in grado o di ampliare l'attività di una società o di alleggerirne le esposizioni con banche, fornitori, ecc.

 

      - caldo: Vedi "Hot money"

 

      - Denaro/Lettera

 In gergo borsistico, individua l'intenzione dell'agente che interviene nelle contrattazioni: presentarsi con  "denaro" vuol dire che vuole acquistare un titolo,  con "lettera"  che vuole vendere. Pertanto "c'é  denaro  al prezzo  di Lire tot" vuol dire che a quel  prezzo,  sul titolo interessato i compratori superano i venditori.

 

DENOMINAZIONE:

 Individuazione di un libretto al portatore ma di  nessuna rilevanza per la caratteristica del titolo. Un libretto di risparmio al portatore denominato "Mario Rossi"  non vincola in alcun modo il  legittimo  detentore Luigi Bianchi.

 

        - sociale:

 E' il nome con il quale agisce una società di capitali (Spa, Srl ecc.).

 

DEPOSITANTE:

 Colui  che  intrattiene un rapporto di conto  con  una banca (libretto di risparmio, conto corrente) per mezzo del  quale gli é permesso il versamento di  somme,  con conseguente remunerazione, e il prelevamento.

 

DEPOSITO BANCARIO:

 Rapporto  contrattuale  bancario tramite il  quale  il cliente si spossessa temporaneamente di somme di denaro o di titoli di credito (ma non della proprietà) a favore della banca; può accedere, di conseguenza, ai servizi di contabilizzazione, e/o  alla eventuale  remunerazione contrattata per la giacenza (Vedi), offerti dalla banca  per i titolari di conto corrente bancario  o  di libretto di risparmio nominativo o al portatore, liberi o  vincolati, e per i sottoscrittori di Certificati  di Deposito.

 A marzo 1996, il livello dei depositi bancari era pari a  906.005 miliardi di lire, di cui 434.772 miliardi su Conti  correnti; 111.743 miliardi su Libretti;  359.490 in  Certificati  di deposito. A questi  vanno  aggiunti

21.179 miliardi di lire di depositi in valuta e 13.399miliardi di depositi di non residenti.

 

          - a custodia: Vedi "Custodia titoli"

 

DERIVATI:

 Prodotti  finanziari derivati da quelli  fondamentali. Tipici i contratti a termine (Vedi)  e le opzioni  (Vedi).  Sono nati per motivi di "copertura"  (Vedi) e  di protezione per operazioni in merci, in titoli e in cambi (Si imposta una operazione uguale per entità ma contraria per segno in termini di acquisto/vendita). Negli ultimi anni sono balzati all'attenzione degli  speculatori per via dell'alto rischio apportatore di veloci  e consistenti  arricchimenti  o tracolli  finanziari;  in quest'ottica, possono essere considerati come una scommessa  (dal  cui fascino il mondo anglosassone  non  sa sottrarsi)  sul rendimento e sulla  valutazione  futura dei titoli di riferimento.  (Vedi "Futures").

 

DIETIM:

 Indica  sia  l'interesse rapportato ad un  giorno  per calcolare  il  rateo di un titolo a reddito  fisso  dal giorno di ultimo stacco della cedola, sia  l'incremento giornaliero  che  deve subire  un  pagamento  ritardato nell'esecuzione.

 

DIFFERENZIALE:

 Differenza, espressa di norma in percentuale,  riscontrata tra due entità anch'esse espresse in percentuale.

Ad esempio, il differenziale tra tassi attivi e  passivi, quello tra tasso fisso e tasso variabile.

 

DIFFIDA:

 Intimazione  rivolta a terzi, anche ignoti, e  di  cui può essere data pubblicità, a compiere o a non compiere

un'azione. Ad  esempio, in caso di smarrimento o di furto  di  un libretto  di risparmio, la banca affigge, in locali  aperti al pubblico, una lettera di diffida con la  quale si intima all'ignoto detentore illegittimo di non  presentare il titolo allo sportello per l'incasso.

 

DIGITAZIONE:

 Impostazione di dati al computer.  L'informatizzazione ha ormai imposto l'uso dei terminali sui quali verranno digitati  tutti quei dati che potranno o dovranno  successivamente essere utilizzati da altri uffici per banche dati anagrafiche, contabili, di calcolo.

 E' il momento più delicato dell'operazione bancaria  e la più frequente origine degli errori riscontrati,  per via della possibilità dell'incaricato di impostare dati errati,  visto che il calcolo successivo  é  effettuato dal computer e non più manuale.

 

DIPENDENZA:

 Sede bancaria con margini operativi definiti,  facente capo ad una Filiale di livello superiore sia nell'articolazione geografica sia in termini di poteri  decisionali.

 

DIRETTORE:

 E'  il responsabile di una unità  produttiva  bancaria dotata di una certa autonomia, che coordina  l'attività di impiegati a lui sottoposti per l'offerta dei servizi  bancari offerti. Direttore d'agenzia, di filiale ecc.

 

DIRITTI DI CUSTODIA:

 Commissioni semestrali pagate dal cliente titolare  di un  deposito titoli presso la banca che  provvede  alla

custodia, all'amministrazione (stacco cedole,  dividendi,  rimborsi, alla compravendita. Possono essere  con

trattati.

 

DISGIUNTA: Vedi "Firme disgiunte"

 

DISINVESTIMENTO:

 Vendita di un bene (titoli, immobili ecc.) che si  era acquistato  non direttamente per un uso  personale,  ma per  investimento, nella speranza di un suo  incremento di valore o per via della capacità di fornire un rendimento. In banca, indica la liquidazione di titoli mobiliari tenuti da un cliente in custodia.

 

DISPONIBILITA': Vedi "Giorni di disponibilità"

 

DISPOSIZIONE:

 E'  in genere l'ordine impartito da un cliente ad  una banca  perché curi l'esecuzione dell'operazione  sotto

stante. Ad esempio, disposizione d'incasso, di pagamento ecc.

 

 

DISTINTA:

 Modulo bancario riportante le caratteristiche  anagrafiche  e  bancarie  del cliente  e  quelle  finanziarie dell'operazione a lui imputata. Può riportare una copia o una parte che, riconsegnate al cliente dopo la  regi

strazione,   fungano da certificazione. Ad esempio,  la distinta di versamento (Vedi).  

 

DIVIDENDO:

 Somma  di denaro distribuita ai titolari di azioni  di una  società a seguito della  decisione  dell'assemblea dei soci di destinare una parte degli utili netti  alla remunerazione dei proprietari.

 

DIVISA:

 Unità di conto , valuta (nazionale o estera) utilizzata sui mercati internazionali, in cui é espresso il valore di una operazione finanziaria o commerciale.

 

DIVISORE FISSO:

 Coefficiente presente in alcune formule di  matematica finanziaria pari a 36.000 se il computo prende in  considerazione l' "anno commerciale" (12 mesi da 30 giorni pari a 360 giorni). Pari invece a 36.500 se si considera l'anno solare (365 giorni).

 L'uso vessatorio del divisore é stato eliminato:  precedentemente, quando la banca doveva "avere",  considerava  l'anno commerciale, dividendo per 36.000,  quando doveva "dare" divideva per  36.500. 

 

DOCUMENTAZIONE:

 Complesso  di attestati, certificati, contabili,  ecc. riguardanti  un'operazione specifica, per  l'esecuzione della quale sono tassativamente richiesti.

 

DOCUMENTO  DI RICONOSCIMENTO:

 Attestazione  rilasciata al cittadino  dalle  Autorità preposte contenente dati anagrafici e fotografia.

 L'unico documento di riconoscimento italiano  ufficiale, di cui tutti i cittadini dovrebbero essere  dotati, é la Carta d'Identità, ormai inadeguato nelle  caratteristiche (materiale usato ecc.) e facilmente falsificabile. Quanto agli altri documenti, usualmente accettati per  il riconoscimento, il Passaporto  non  riporta  la residenza della persona; la Patente di Guida e il Porto d'armi  sono, a rigor di logica, permessi.  La  Tessera postale é ormai sconosciuta ai più. Questa situazione crea  problemi qualora sorga la  necessità  di individuare con certezza un individuo  (per il  cambio di un assegno, per la consegna di una  somma ecc.) e non é raro che si richiedano "tre documenti".

 

DOMICILIAZIONE:

 E'  l'indicazione di uno sportello bancario,  precisamente  individuato, presso il quale é possibile  effettuare una specifica operazione come il pagamento di una cambiale, l'addebito di utenze di servizio (gas,  luce, telefono) ecc. La domiciliazione presso una banca delle utenze di servizio, accompagnata dall'addebito in conto degli importi, é in genere gratuita.

 

DOMICILIO:

 E' il luogo abituale di abitazione e può risultare diverso dalla residenza. Può essere dal correntista indicato alla banca  quale destinazione della corrispondenza da essa inviata.

 

DONAZIONE:

 E' il trasferimento di proprietà a titolo gratuito effettuato volontariamente da un soggetto ad un altro.

 Nella valutazione di una richiesta di mutuo, la  banca accerta  se   l'immobile interessato sia  pervenuto  ai

precedenti proprietari per atto di donazione.  Sovente, in  questo  caso,  la banca  rifiuta  il  finanziamento

poiché potrebbero sorgere problemi tra eredi.

 

DOW JONES:

E'  l'indice che misura l'andamento della Borsa di  New York in vari comparti produttivi. Il più famoso é quello  che prende  in considerazione le quotazioni  di  30 titoli industriali, le famose blue chips (Vedi).

 

DUMPING:

Dall'inglese "to dump", gettare immondizia. Indica  sia una  vendita a prezzi ridotti di avanzi  di  magazzino, sia  l'applicazione di prezzi più bassi  nelle  vendite all'estero  rispetto a quelli applicati per le  vendite  interne. Nella seconda accezione il dumping é visto come concorrenza non propriamente corretta.


 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECU:

European  Currency Unit, unità di conto europea. Non  é una  valuta vera e propria, ma il suo valore é  formato da un paniere di valute il cui peso percentuale é  funzione della forza economica della nazione relativa.  Ha costituito  il riferimento del Sistema Monetario  Europeo, SME (Vedi). Per la moneta unica del 1999 si é pensato di non utilizzare la denominazione di ECU ma quella nuova di Euro, anche vista la decadenza di  immagine a  seguito delle svalutazioni del 1992 e  del  problema dei mutui espressi in Ecu.

 

EFFETTO:

 Accordo scritto tra due persone fisiche o  giuridiche, rappresentante l'impegno di pagamento di una certa somma  da  parte di una (debitore)   a  favore  dell'altra (creditore).

 Tipici effetti: la Cambiale (Vedi), la tratta (Vedi).

 

EMISSIONE:

 Produzione e messa in circolazione di strumenti di pagamento  (moneta, assegni ecc.) o di titoli di  credito

(obbligazioni,  titoli di Stato), da parte di chi é  espressamente autorizzato (emittente).

 

ENTERTAINMENT: Vedi "Carta di Credito".

 

ENTRATA:

 In contabilità indica un flusso di cassa positivo.

 Nella accezione istituzionale "le entrate"  rappresentano gli afflussi monetari (imposte, tasse ecc.) necessari per il funzionamento della macchina statale. 

 

EQUITY:

In  inglese, anche "titolo azionario" (Vedi  "Azione"). 

Più precisamente "valore netto dell'investimento" detenuto da una persona.

 

EROGANTE:

 Ente o ufficio incaricato di emettere somme di  denaro o finanziamenti a favore di un beneficiario con  specifiche motivazioni. Ad esempio, l'INPS é un ente erogante  le pensioni, l'ufficio di credito fondiario di  una banca eroga mutui ecc.

 

EROGAZIONE:

 Atto  conclusivo di una pratica di fido,  di  prestito personale, di mutuo, consistente nella messa a disposizione del beneficiario di una somma in una o più rate.

 

ESCUSSIONE:

 "Aggressione" esercitata contro il patrimonio del  debitore  posta in atto dal creditore per  soddisfare  il

proprio credito.

 

ESECUZIONE:

 Azione  giudiziaria richiesta dal creditore contro  il patrimonio del debitore insolvente.

   

        - di un contratto:

 Espletamento puntuale  delle obbligazioni derivanti da un contratto.

 

ESEMPLARE:

 Copia di un atto, di un contratto, di un modulo stilata e sottoscritta contestualmente all'originale  perché richiesta da altri enti o uffici.

 

ESERCIZIO:

 In  contabilità, é il periodo di  tempo  intercorrente tra  due bilanci di una società. In genere é di  dodici mesi  e coincidente con l'anno solare, ma  per  aziende operanti in settori caratterizzati  da un marcato andamento stagionale può avere durata e cadenza diverse.

 

ESEGUITO:

 Comunicazione effettuata al cliente in merito al  perfezionamento di un ordine di compravendita di titoli.

 

ESIGIBILITA':

 Possibilità di richiedere il pagamento immediato di un credito maturato, avendo accertata l' assenza di  impedimenti giuridici.

 

ESITO:

 Informazione richiesta dalla banca presso la quale  un titolo é stato versato e messo all'incasso, alla  banca trattaria o di pagamento, circa la sorte del titolo, se cioé  é stato pagato (Vedi), se torna insoluto  (Vedi), se verrà protestato (Vedi).

 

ESPOSIZIONE:

 Complesso delle posizioni debitorie di un correntista, affidato o meno, nei confronti della banca. La Centrale dei Rischi (Vedi) della Banca d'Italia (Vedi)  permette la conoscenza dell'esposizione complessiva di un  affidato nei confronti del sistema.

 

ESTERO:

 E' l'ufficio o il settore della banca che si interessa delle operazioni provenienti da corrispondenti esteri o ad essi indirizzate, e di cui controlla la  rispondenza  alla normativa valutaria vigente.

 

ESTINZIONE:

 Conclusione di una qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Ad esempio, di un prestito, di un assegno, di una ipoteca. Oppure, risoluzione di un rapporto contrattuale: chiusura (vedi) di un conto corrente (Vedi), di una custodia titoli (Vedi).

 

ESTRATTO CONTO:

 Elencazione  delle operazioni intervenute su un  conto corrente  in  un certo periodo ed inviato  dalla  banca   al  cliente. L'estratto conto di fine anno  riporta  il calcolo degli interessi e delle spettanze della banca.

In  base  alle norme vigenti, il titolare di  un  conto corrente bancario può far richiesta scritta alla  banca al  fine  di ricevere l'estratto conto con  la  cadenza (mensile,  trimestrale, semestrale o annuale)  ritenuta più congeniale alle sue esigenze.

 Il Testo Unico in materia creditizia (Vedi) concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per proporre reclamo a fronte della individuazione di un  errore; dopodiché  il documento si intenderà approvato in  ogni sua parte.

 Si  rammenti per• che l'articolo 8 ( 3°  comma)  delle norme  generali ABI, sottoscritte in banca  dall'utente quando apr il conto, fissa in 6 mesi il limite per impugnare  l'estratto nel caso di errori di  calcolo,  di omissioni o di duplicazioni.

 Ma alla luce della legge 52/96 sulle clausole vessatorie  nei contratti, riteniamo che le succitate  limitazioni debbano essere eliminate. 

 

ESTRAZIONE:

 E'  uno dei meccanismi di rimborso di un prestito  obbligazionario. L'ente emittente, nel piano di  emissione,  indica le modalità di pagamento degli interessi  e di  rimborso del capitale. Se detto piano prevede  rimborsi parziali anno per anno, di una quota del  prestito,  i titoli da rimborsare saranno individuati  attraverso il meccanismo della estrazione delle serie  numeriche.

 

EURO:

 E'  il nome prescelto per la moneta unica europea  che verrà introdotta il 1 gennaio 1999

 

EURODIVISE:

  o  Eurovalute. Sono le divise in cui  possono  essere espresse le operazioni finanziarie internazionali  sull'euromercato ( Eurodollaro,  Eurolira  ecc.), sottratte ai controlli dei rispettivi Governi perché  coinvolgenti  depositi detenuti presso istituti di credito  al di fuori dei rispettivi Paesi.

 L'andamento delle operazioni determina un tasso di interesse sui prestiti in eurodivise.

 

EUROLIRE:  Lire detenute in deposito al di fuori dell'Italia o in depositi italiani da parte di non residenti (Vedi).

 

EUROMERCATO:

 Mercato (ormai completamente telematico) non  localizzato in una Borsa specifica, che aggrega le  operazioni e le transazioni finanziarie in eurodivise (Vedi).

 Le operazioni di durata inferiore ai 18 mesi costituiscono  l'Euromercato  "monetario";  quelle   superiori, l'Euromercato "dei capitali".

 

EX CEDOLA:

 Quotazione "al di fuori della cedola". E' la quotazione  di un titolo che sconta l'eliminazione del  diritto al  successivo dividendo rappresentato dalla cedola  in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITAZIONE  DI PAGAMENTO:

 Possibilità permessa dal creditore al debitore di frazionare il pagamento di un debito in più rate, avendone

definiti importo e date di rimborso.

 

FACOLTA':

 Libertà  di azione attribuita a  determinati  soggetti dalla legge o da persona od ufficio superiore gerarchi

camente.

   

      - di firma:

 Possibilità  di sottoscrivere  impegni  giuridicamente vincolanti  per  una società, da parte di  soggetti  ai

quali é accordata la rappresentanza. 

 

FACTORING:

 Servizio  di acquisizione/cessione di crediti  commerciali offerto da società finanziarie specializzate. Può essere "pro soluto", nel qual caso il rischio é a carico della finanziaria, o "pro solvendo" , nel qual  caso il  rischio resta a carico del cedente. Vedi  "Cessione   di credito".

 Nel 1995, sono stati ceduti crediti per 35.876 miliardi di lire (+ 18,2 per cento rispetto al 1994).

 

FALSIFICAZIONE:

Alterazione  per fini dolosi di un documento o di  una parte di esso. Vedi "Contraffazione"

 

FARE MEDIA:

In  gergo borsistico, acquistare titoli  dello  stesso tipo in tempi successivi con quotazioni in calo, in maniera da abbassare per la totalità  il prezzo medio  di acquisto.  Meno usata la stessa espressione in caso  di vendita a più riprese e a prezzi crescenti.

 

F I D E I U S S I O N E:

 

Obbligazione personale (che impegna l'intero  patrimonio) con la quale un terzo garantisce il creditore  (in

genere una banca) per il debito contratto dal  creditore.  L'entrata in vigore della legge 154/92 elimina  la figura  delle fideiussioni omnibus, prestate cioé per tutti gli impegni assunti dal debitore, anche successivamente. Pertanto, dal febbraio 1992 non é più possibile richiedere fideiussioni in bianco, cioé non  quantificate nell'importo garantito. Il Testo unico in  materia bancaria e creditizia (D.L.. 385/93), in vigore dal 1.1.1994,  ha assorbito le norme previste  dalla  legge 154/92  (Trasparenza bancaria), abrogandone  tutti  gli articoli tranne il decimo che recita: [art. 10]

  1)   L'articolo 1938 del codice civile  é  sostituito dal seguente: " Art. 1938 - (Fideiussione per  obbligazioni future o condizionali). - La fideiussione può essere prestata anche per una obbligazione condizionale o futura  con  la  previsione,  in  questo  ultimo  caso, dell'importo  massimo garantito,  dell'importo  massimo garantito". 

  2)  All'articolo 1956 del codice civile é aggiunto il seguente  comma: " Non é valida la preventiva  rinuncia

del fideiussore ad avvalersi della liberazione ".

 

ACCORTEZZE  nel firmare fideiussioni:

1)  All'atto  della firma mai sottoscrivere  moduli  in bianco.  Per legge si ha diritto ad ottenere una  copia dell'impegno sottoscritto.

2) E' diritto-dovere del fideiussore pretendere  informarsi sull'andamento del rapporto creditore-debitore.

3)  Non é sufficiente la dichiarazione del  debitore  o  una  lettera di recesso per essere disobbligati: é  infatti necessario indicare un nuovo fideiussore.

4)  Se,  prima dell'entrata in vigore della  legge  154 (febbraio  1992),  si é sottoscritta  una  fideiussione "omnibus" (cioé praticamente illimitata in quanto a garanzia  di  ogni rapporto creditore-debitore  e   senza  

quindi la definizione dell'importo massimo garantito) e la  banca  non ha provveduto ad indicare  e  comunicare quel  valore, occorre contattare l'istituto di  credito per quantificare l'importo della garanzia.

 5)  Il fideiussore può opporre al creditore  tutte  le eccezioni che a questo avrebbe potuto opporre il  debitore  (art. 1945 c.c); quindi anche  errori  contabili, violazioni di legge, vizi di forma, ecc.

 

FIDO:

Credito  concesso da una banca ad un suo cliente.  Vedi "Affidamento".

 

FIDUCIA:

 Caratteristica fondamentale nel rapporto banca-cliente che  viene appunto definito come fiduciario.  Ciò vuol dire che alle parti é sempre possibile, nei modi  canonici, chiudere il rapporto per il venir meno della fiducia.

 

FIDUCIARIA:

 Società che si incarica dell'amministrazione di beni e patrimoni di terzi. Acquisisce l'intestazione  fiduciaria  dei titoli mobiliari, e partecipa  alle  assemblee societarie, in rappresentanza del cliente. Opera, quindi, in nome proprio e per conto terzi.

 Al  31 dicembre 1995, operavano in Italia  49  società fiduciarie autorizzate. Erano 51 nel 1994.

 

FILIALE:

 Nell'articolazione  territoriale di una banca, le  filiali coordinano in genere l'attività di più agenzie.

 

FINANZA:

 E' l'aspetto monetario (quantitativo e qualitativo; in termini di stock e di flusso) dell'attività  economica, senza la quale la finanza non potrebbe sussistere.

 

FINANZIAMENTO:

 Operazione  di concessione o di raccolta di mezzi  finanziari,  sotto  forma di capitali o di  crediti,  per permettere l'attività di una persona o l'operatività di una azienda.

 

       - a breve/medio/lungo termine:

E'  "a  breve"  un  finanziamento  che  va   rimborsato nell'anno. "Medio" a tre /cinque anni. "Lungo" oltre  i cinque.

 

       - in valuta:

 Messa  a disposizione di somme o crediti  espressi  in valuta estera. Il tasso praticato sarà quello di mercato riscontrabile nel Paese di riferimento.

 

FINANZIARIA:

         - Legge finanziaria:

 Serie  di norme che impostano  l'attività  finanziaria dello Stato nell'anno interessato. Se non approvata  in tempo  (31 dicembre) occorrerà ricorrere  all'esercizio provvisorio, fino alla sua entrata in vigore.

 

         - Società finanziaria:

 Società non bancaria che opera nel campo dei  finanziamenti (prestiti personali, credito al consumo,  partecipazioni ecc.)  a persone o società. Non vanno  confuse con le società di intermediazione, che non erogano finanziamenti ma mettono in contatto il cliente con una banca o con una finanziaria.

 L'Ufficio Italiano dei Cambi  (Vedi) detiene, per conto  del Ministero del Tesoro, un elenco  delle  società

finanziarie.

 

FIRMA:

 Segno personale che, apposto in calce ad un contratto, impegna  la persona al rispetto delle clausole  che  si sono approvate.

 In banca, si accede ai servizi offerti  sottoscrivendo il relativo contratto. Nel caso di apertura di un conto corrente, al cliente vengono fatte apporre firme  anche sui  moduli che permetteranno successivamente la  verifica  della corrispondenza della firma di assegni e  di altri  ordini, con lo "specmen" (Vedi) cos  raccolto.

In caso di non conformità, l'ordine viene rifiutato. 

 

FIRME

      - congiunte:

 Obbligo contrattuale che impone la sottoscrizione congiunta tra più persone di ordini, atti ecc. E'  l'opposto di "firme disgiunte". Vedi "Cointestazione".

 

      - disgiunte:

 Possibilità contrattuale offerta a più persone  (unica parte in contratto) di operare separatamente quanto al

la sottoscrizione di ordini, atti  ecc. indirizzati alla banca. Vedi "Cointestazione".

 

FISSATO BOLLATO:

 Foglio bollato composto da due parti (madre e  figlia) e costituente il supporto (obbligatorio per fini fiscali) dei contratti di borsa. Deve contenere tutte le caratteristiche   anagrafiche  dei   contraenti,   quelle dell'oggetto del contratto e il prezzo relativo. 

 

FIXING:

 Quotazione, di un titolo o di una valuta, rilevata ufficialmente.  Prima dell'introduzione delle  contrattazioni  col sistema telematico (Vedi), il fixing  costituiva il prezzo di chiusura di un titolo, riportato dai bollettini  e dai giornali economici. Col  "telematico" il fixing non esiste più, e si rileva un "prezzo di riferimento" (Vedi "Prezzo").

 

FLOTTANTE:

 E'  la quantità di azioni, di una società  quotata,  a disposizione  del mercato borsistico  e  potenzialmente oggetto  di compravendita. Il flottante, pertanto,  non comprende le azioni detenute in pacchetti di  controllo ecc. Per l'ammissione in Borsa di una società,  occorre che un numero adeguato di azioni sia detenuto dal  pubblico, dando luogo ad un sufficiente flottante. Una società quotata può vedersi estromettere dal mercato borsistico se, per una serie di operazioni di compravendita, il flottante dovesse ridursi al di sotto di un certo livello. Vedi "Consob".

 

FLUTTUAZIONE:

 Termine indicante l'andamento assunto nel tempo  dalla quotazione di un titolo. Evidenzierà pertanto le variazioni di prezzo quale risultato delle dinamiche di mercato,  di  cui il rapporto tra domanda e offerta  é  la componente fondamentale.

 

FOGLI ANALITICI:

 Forma di pubblicità imposta dalla legge sulla  trasparenza (Vedi "Legge 154/92") circa le caratteristiche di prezzo  ed operative dei vari servizi di banca.  Approfondiscono, per servizio, le informazioni riportate dagli  avvisi sintetici (Vedi). Devono essere sempre  aggiornati e a disposizione degli utenti.

 

FONDI:

 Capitali  accantonati  per la realizzazione di un  obbiettivo determinato ed immediatamente disponibili.

 

F O N D O   C O M U N E   D I  I N V E S T I M E N T O:

 Particolare  forma di investimento di medio lungo  periodo  ( 3 / 6 anni) realizzata da una "società di  gestione"  che  provvede ad investire in titoli  (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. sia italiani che  esteri)  un patrimonio costituito  dalle  sottoscrizioni degli investitori.  Scopo della gestione é di incrementare nel tempo il capitale ad essa conferito.

 A fine 1995, il patrimonio gestito dai 459  fondi  comuni ha raggiunto la cifra di 126.800 miliardi di lire.

 L'investitore acquista "quote" del fondo il cui  valore, uguale per tutti gli investitori, può variare giornalmente.  Le pagine di borsa dei quotidiani  riportano per ogni fondo il valore relativo.

 Esistono  vari tipi di fondo. La distinzione  é  fatta  secondo il tipo di titoli in portafoglio.

 *  Fondi azionari: Investono una alta  percentuale  in azioni ( attorno al 50 %). Sono i più soggetti  all'andamento della borsa.

 *  Fondi obbligazionari: Investono prevalentemente  in obbligazioni e titoli di Stato.

 * Fondi bilanciati: Investono una alta percentuale del patrimonio  in obbligazioni e titoli di Stato,  ed  una parte ( 15 - 25 per cento) in azioni.

 * Fondi monetari: Investono prevalentemente in  titoli di Stato e in obbligazioni dai rendimenti tranquilli  e sicuri.

 Quanto ai costi di investimento, distinguiamo:

 1)  Fondi che non prevedono commissioni a  carico  del sottoscrittore ( detti "senza spese" ).

 2)  Fondi  che prevedono commissioni di  ingresso;  espresse  in forma percentuale  dell'importo  investito, diminuiscono ( in termini percentuali e per fasce d'importo) ) all'aumentare del capitale affidato. 

 Nel  caso di investimenti a rate (PAC - Vedi), si  ricordi che sul blocco iniziale di versamenti (in  genere 12)  vengono  percepite commissioni attorno al  30  per cento dell' importo versato; al termine del PAC, comunque, il totale delle spese risulterà pari a quello  che si sarebbe pagato per un investimento in unica soluzione di pari entità del piano di accumulazione.

 3) Fondi che non prevedono commissioni di ingresso, ma prevedono  commissioni all'atto del disinvestimento  se questo si verifica prima di un certo periodo di tempo.

Si ricordi che:

 a)  Per l'investimento é vietato fornire  capitali  in contanti.

 b)  L'assegno,  sempre non trasferibile,  deve  essere fatto a favore della società di gestione. Non accettare

inviti  a lasciare in bianco il beneficiario, da  qualsiasi parte provengano.

 c)  Entro cinque giorni dalla visita del  Promotore  é possibile recedere inviando un telegramma alla  società di gestione.

 d)  Perverrà al sottoscrittore una contabile in cui  é indicato:

* il capitale investito

* le eventuali commissioni di entrata

* il giorno di acquisto delle quote

* il valore delle quote

* il numero delle quote di proprietà

* il numero identificativo dell'investimento.

 e) E' possibile disinvestire una parte o l'intero pacchetto di quote in qualsiasi momento. L'ordine va  dato per raccomandata A.R.  La società di gestione é  tenuta a disinvestire le quote al valore del giorno successivo   alla  ricezione dell'ordine (verificabile sull'  Avviso di Ritorno). Per legge, il controvalore del disinvestimento  deve essere inviato entro 15 giorni dalla  ricezione della raccomandata.

 f) Dopo un disinvestimento parziale, alcuni fondi "con spese"  permettono  un reinvestimento di  pari  importo senza il pagamento di commissioni.

 g) Informarsi della possibilità eventuale di trasferire capitali, senza spese,  da un fondo ad un altro  gestito dalla stessa società.

 h)  E' buona norma non investire tutto il proprio  patrimonio in fondi di investimento. E' sempre  opportuno diversificare.

 

 FONDO CHIUSO

 Sono fondi a capitale prefissato. Per accogliere nuove  sottoscrizioni  occorre attendere che  il  capitale venga  rivisto.  Sono in genere ad  accumulazione:  non prevedono, cioè, la distribuzione di rendite/dividendi.

 

FONDO IMMOBILIARE

 Introdotti nel 1994, investono il patrimonio aggregato prevalentemente in immobili (edifici e terreni).

 

FONDO PENSIONE

 Fondo mirante alla integrazione del sistema  previdenziale nazionale, in grado di erogare prestazioni previdenziali a seguito degli investimenti di capitali  raccolti presso i dipendenti di una impresa o appartenenti ad una categoria professionale.

 

 

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI:

 A  tutela del risparmiatore depositante, anche a   seguito  delle pressioni della Banca d'Italia, il 21  luglio 1987 viene istituito il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ha natura di consorzio volontario  e la dotazione non viene conferita dalle banche associate se non nel momento in cui le somme sono necessarie  per il  raggiungimento della finalità. La  consistenza  dei conferimenti é dell'1 per cento della massa  fiduciaria di tutte le banche aderenti, fino al raggiungimento dei 4.000  miliardi. Interviene solo dopo  la  liquidazione coatta o la amministrazione straordinaria. 

L'intervento del fondo mira alla protezione dei  depositi  (massimo di un miliardo) pari al  100  per  cento dei primi 200 milioni, al 75 per cento per i successivi 800  milioni. Sono esclusi dalla protezione i  depositi che nei 24 mesi antecedenti la liquidazione coatta della  banca hanno goduto di una  remunerazione  superiore alla media rilevata dall'ABI (Vedi). 

 

FONDO  NAZIONALE DI GARANZIA PER I CREDITI VANTATI  NEI

CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI:

 Istituito  con Decreto Ministeriale del  30  settembre   1991  come previsto dalla legge n° 1/91  (Vedi  "SIM"), copre  fino  al 25 per cento dei  crediti  vantati  dal cliente nei confronti dell'intermediario dichiarato insolvente. E' alimentato con versamenti obbligatori  effettuati dalle SIM.

 A metà '96 la sua dotazione non superava i 2  miliardi di lire. Vedi "Crack finanziari".

 

FONDO PER LE VITTIME DELL'USURA:

 La legge n° 108 del marzo 1996 prevede inoltre la  costituzione di due fondi: il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell'usura (presso il Ministero del Tesoro) ed il  Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura,  istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Vedi "Usura".

 

FORMALITA':

 Prassi  procedurale indicata da una normativa  istituzionale o interna ad una azienda, da seguire perché non

siano eccepiti vizi di forma.

 

FORO COMPETENTE:

 E'  la sede del tribunale competente per dirimere  una controversia contrattuale. Può essere indicata nel contratto stesso. Nei contratti bancari, prima della legge 52/96 sulle clausole vessatorie, quale foro  competente era sempre indicato quello operante nella giurisdizione in cui si trovava la sede della dipendenza bancaria interessata. La suddetta legge impone invece che il  foro competente sia quello più vicino al domicilio del  correntista. 

 

FRANCHIGIA:

 Clausola contrattuale che esenta dal pagamento di commissioni o spese dovute.

 

FRANCHISING:

Nel commercio al dettaglio, autorizzazione ad usare nome, marchio, tecnologie e prodotti rilasciata dal titolare  di  questi al responsabile di un  punto  vendita, contro il pagamento di un corrispettivo (royalties).

 

FRAZIONAMENTO DI TITOLI:

 Operazione consistente nella sostituzione di un certificato  (rappresentante un titolo mobiliare) di  valore nominale  elevato,  con più certificati di  valore  più basso.  Può essere necessario per la  distribuzione  di certificati  a  più aventi diritto, o  per  opportunità qualora  ad esempio una azione raggiungesse  quotazioni

tanto elevate da creare difficoltà nella compravendita.

 

FUTURES:

 Contratto  ( a termine) di compravendita  di  merci  o titoli,  che  definisce  la data  futura   di  consegna   dell'oggetto  trattato, cioè il momento  di  esecuzione del contratto. Ci si può proteggere dalle  oscillazioni effettuando operazioni di segno contrario.

 La dipendenza degli anglosassoni da ogni tipo e  forma di scommessa, ha condotto i contratti futures ad  assumere un andamento fortemente ed esclusivamente   speculativo,  ridotti  ormai a  semplici  ma  rischiosissime scommesse giornaliere sull'andamento di particolari indici di mercato, canalizzate da un  allibratore che  si definisce Camera di compensazione.

 Gli unici titoli italiani oggetto di contratti Futures sono i BTP decennali. Il mercato più importante é quello londinese, il LIFFE (Vedi), dove per i BTP gli scambi  medi sono dell'ordine di 7.000 miliardi  giornalieri. In Italia sono trattati al MIF (Vedi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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GARANTE:

 Nel rapporto di credito/debito, é la persona fisica  o giuridica che assume l'impegno di sostituirsi al  debitore insolvente.

 

GARANTIRE:

Assicurare il creditore contro il rischio di insolvenza del debitore.

 

GARANZIA:

 Impegno,  anche contrattuale, con il quale il  garante fornisce al creditore l'assicurazione che gli  obblighi assunti dal debitore saranno comunque onorati.  

La garanzia può essere "personale" (ad esempio tramite fideiussione- Vedi), o "reale" se si costituisce in garanzia un bene (pegno -Vedi).

 

GAZZETTA UFFICIALE:

 Quotidiano  ufficiale dello Stato italiano  redatto  a cura del Ministero della Giustizia. In esso sono riportati  i testi delle leggi, dei decreti, delle  disposizioni delle Presidenze della Repubblica, del Consiglio dei Ministri, delle due Camere.

 Sono  inoltre  pubblicati, nella parte  detta  "Foglio delle inserzioni", tutti gli avvisi e le notifiche che, per avere validità ed essere opponibili a terzi, devono essere riportati dalla Gazzetta Ufficiale.

 

G E S T I O N E:

 In generale, é il complesso coordinato delle operazioni necessarie al raggiungimento di programmi stabiliti.

 Riferita  ai titoli mobiliari, la gestione assume  caratteristiche operative più incisive della semplice amministrazione di titoli.  

 

GESTIONE PATRIMONIALE

 Servizio  offerto da banche e Sim  per  l'investimento "gestito"  di patrimoni in titoli mobiliari,  fondi  di investimento  ecc.  Il servizio é  regolamentato  dalla Consob e soggetto a particolari obblighi di informazione, rendicontazione ecc.   La  "complicazione"  del mercato  mobiliare,  dovuta all'aumento delle dimensioni, alla sua internazionalizzazione,  all'introduzione di nuovi prodotti, alla  necessità  di adottare strumenti di  analisi  finanziaria sempre  più sofisticati ed informatizzati, tende ad  emarginare gli  operatori improvvisati, imponendo  anche in questo settore una specializzazione sempre più spinta.

   La  necessità quindi di banche,  finanziarie,  ecc.,  di  costituire, inizialmente per loro stesse, staff  di addetti ai lavori sempre più efficaci ed inseriti   nel settore mobiliare, ha suggerito di proporre  la "vendita"  del servizio ad una clientela  medio alta.

      La gestione personalizzata é uno strumento adatto a  rispondere a quelle esigenze. Esso  può  esercitarsi tramite mandato ( con o senza rappresentanza) o tramite procura a gestire.

    A differenza dell'investimento in Fondi comuni,  la Gestione fiduciaria offre al risparmiatore la  possibilità  di intervenire presso l'investitore suggerendo  o vietando  operazioni.  Il capitale affidato  é  quindi, formalmente, distinto dal patrimonio complessivo gestito dalla società.

    E' fondamentale per l'investitore conoscere le  caratteristiche di funzionamento del servizio, il  costo,   il trattamento fiscale, le modalità di intervento e  di recesso e i destinatari delle relative istanze.    Il giudizio che l 'investitore trarrà dalla gestione della fiduciaria deve procedere da una doppia  valutazione:

 1) Verifica della capacità professionale degli  operatori attraverso  la comparazione dei livelli di  rendimento di prodotti similari. Graduatorie e paragoni vengono periodicamente riportati da riviste  specializzate e  pubblicazioni economico-finanziarie.  Dal  confronto nel  tempo di prodotti omogenei (gestioni  monetarie, obbligazionarie,  azionarie)  ci si può  fare  un'idea sulla valentia del nostro gestore.

 2)  Verifica,  molto più delicata della prima,  se  la "fiducia"  accordata  dall'investitore é  ben  riposta.

Aiutati da un tecnico di provata competenza e di totale affidabilità tecnica e morale, occorrerebbe  analizzare la  tipologia dei titoli acquistati e/o  venduti  a  la data  delle relative operazioni, al fine  di  accertare se,  ad esempio, la società non abbia  dismesso  titoli poco brillanti in suo possesso immettendoli nel  nostro portafoglio, o al contrario se non abbia venduto nostri titoli passibili di particolari performances.

 Nei  due  casi, particolarmente gravi  se  verificati, conviene certamente cambiare gestore.

 Nel primo trimestre del 1996, i capitali conferiti  in gestioni patrimoniali raggiungevano la somma di 202.601 miliardi di lire. Di questi, oltre 142 mila gestiti  da banche, 40 mila da SIM (Vedi), 19 mila da società fiduciarie (Vedi).

          

  GESTORE:

 Persona o società autorizzata ad effettuare per  conto terzi  compravendita  di titoli mobiliari  in  funzione

delle  sue  valutazioni di mercato e  finanziarie.  Per questa attività gli viene riconosciuta una commissione

di gestione.

 

GIACENZA:

 Somma  di denaro e di "pagherò" a brevissima  scadenza detenuto dagli istituti di credito per garantire l'operatività degli sportelli.

 

          - di un conto corrente:

somma disponibile rappresentata dal saldo del conto.

 

          - media:

somma mediamente disponibile su un conto corrente in un intervallo  di tempo. E' costituita dalla  media  delle giacenze  giornaliere.  Molte banche, nel definire  con il  cliente  il tasso di  remunerazione  del  deposito, prendono  in considerazione la giacenza media  annua  e non  semplicemente il saldo presentato  occasionalmente dal conto corrente

 

 G I O R N I    D I  VALUTA / DISPONIBILITA' / NON STORNABILITA'

 

         GIORNI DI VALUTA

 E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli  versati  sul conto (o prelevati)  cominciano  a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico. 

 I versamenti da noi effettuati vengono qualificati  in funzione  dei titoli interessati (  contanti,   assegni tratti su un conto radicato presso lo stesso sportello, assegni  circolari,  assegni su piazza,  assegni  fuori piazza).  A tale qualificazione corrisponde la  definizione dei giorni valuta e di disponibilità.

 

         GIORNI DI DISPONIBILITA'

 E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli  si rendono disponibili e possono essere  prelevati. Il numero dei giorni di disponibilità é di  norma sempre superiore a quello dei giorni di valuta. 

 

         GIORNI DI NON STORNABILITA'

 Possono coincidere con i giorni di disponibilità.  Le banche aderenti alla Associazione Bancaria Italiana (ABI), hanno convenuto che, trascorso un definito numero di giorni dal versamento o dall'accredito di  titoli sul conto corrente, il cliente può considerare  definitivamente " non stornabile " dalla banca le somme  versate.  In altri termini, trascorso quel  periodo,  l'azienda di credito non potrà addebitare d'iniziativa  il conto ma, in caso di mancato buon fine del titolo  versato essa dovrà coordinare l'operazione di recupero con il  titolare del conto fino all'ottenimento  dell'autorizzazione all'addebito.

 I  termini   di non stornabilità variano  in  funzione della  qualità del titolo versato (assegno circolare  o bancario, su piazza o fuori piazza ecc.) e la loro tassatività  può essere rivista (nel senso di un  allungamento) solo per cause di forza maggiore tali da compromettere la normale operatività bancaria (es. scioperi).

 

GIORNI FESTIVI / LAVORATIVI

 La  distinzione é rilevante nel computo dei giorni  di valuta,  di disponibilità, di non stornabilità. E'  necessario  appurare con certezza se il numero,  indicato negli avvisi sintetici (Vedi) esposti nei locali  della banca, si riferisce a giorni lavorativi o festivi.

                  

GIRATA:

 Firma  apposta su un titolo trasferibile, dal  beneficiario o dal successivo prenditore, all'atto del  "passaggio  di  proprietà" perché dato in pagamento  ad  un terzo. Tutti i titoli  dati in versamento ad una banca, devono presentare la firma del depositante come  ultima girata. Nessuno usa più la girata piena (E per me pagate  al Sig. Mario Rossi - data e firma)  essendo  ormai generalizzato l'uso della girata in bianco,  costituita dalla sola firma. Questa abitudine rende il titolo,  di fatto, "al portatore".

      

GIROCONTO:

 Operazione  coinvolgente contemporaneamente due  conti radicati  presso  lo stesso sportello.  Uno  dei  conti verrà  addebitato, l'altro accreditato per  un  importo equivalente.

 

GIUDICE DI PACE:

 Per  problemi in ambito creditizio  comportanti  danni lamentati al di sotto dei 5.000.000 di lire, é possibile adire il Giudice di Pace, che in tre udienze  emette una sentenza immediatamente operativa. La parte  insoddisfatta può ricorrere presso il giudice naturale.

 Riportiamo gli indirizzi e i telefoni di alcuni Giudici di Pace operanti nelle principali città:

 

GODIMENTO:

 Diritto al pagamento di una cedola o di un dividendo.

 

      - Giorno di godimento:

 Giorno dal quale inizia il diritto ad ottenere il  pagamento della cedola o del dividendo.   

 

GRUPPO FAMILIARE:

 Può essere interessante per la banca acquisire un rapporto di clientela con un gruppo familiare di buon peso finanziario. Occorrerà per questo stipulare una convenzione (Vedi), contrattando le condizioni e riportandole per  iscritto nell'articolato sottoscritto da  entrambe le parti. 

 

 

HOME BANKING:

 Possibilità  di accedere, tramite linea telefonica  ad alcuni servizi bancari di informazione, di prenotazione

titoli,  contabili. Si accede direttamente al  computer centrale dell'azienda di credito.

 

HOT MONEY:

 Denaro  caldo. Denaro impiegato a brevissima  scadenza   (massimo 48 ore), passibile cioé di velocissimi spostamenti anche per via informatica, per effettuare  operazioni di "arbitraggio "  (Vedi). Spesso gli spostamenti repentini  sono effettuati con intenti speculativi;  se approfittano  di  una più o meno marcata  rigidità  dei cambi, se raggiungono dimensioni ragguardevoli, se  non sono di breve durata ed hanno per oggetto una  particolare valuta, possono costringere il governo interessato ad operare svalutazioni (se la valuta é venduta) o  rivalutazioni (se la valuta é acquistata).  

 

I.DE.M.:

 Italian Derivates Market. Mercato italiano dei derivati. Vedi "Sistema telematico delle contrattazioni".

 

IDENTIFICAZIONE:

 Operazione  necessaria in caso di richiesta di  cambio di assegni, di consegna di somme a disposizione, di pa  gamento di un mandata. Chi paga, deve essere certo della  identità di chi richiede il pagamento. Per  questo, sono  spesso richiesti due o tre  documenti  personali.

(Vedi "Documento").

 

ILLIQUIDITA':

 Situazione  di difficoltà di cassa derivante da  scarsità  di contante o di crediti esigibili  a  brevissimo termine. Potrebbe essere foriera di gravi  inadempienze finanziarie rispetto ad impegni di breve scadenza.

 

IMMISSIONE:

 Operazione di inserimento di titoli nel deposito a custodia a seguito di acquisti o di materiale consegna da

parte del cliente.

 

IMPAGATO:

 E' il titolo di credito versato o affidato alla  banca per l'incasso e non onorato dal debitore. Il titolo ritorna al creditore "impagato" e potrà risultare "protestato"  (Vedi "Protesto"). Se fu versato su  un  conto, verrà riaddebitato (Vedi "Giorni di non stornabilità). 

IMPEGNO:

 Promessa o obbligo ad effettuare una operazione o  una serie di operazioni comportanti un esborso di denaro

 

IMPIEGATO-CASSIERE:

 Qualifica di lavoratore dipendente introdotta nel settore creditizio alla fine degli anni '70, e comportante l'accorpamento delle funzioni peculiari del cassiere ed dell'impiegato,  precedentemente  scisse.  L'obbiettivo era  quello di evitare al cliente più "file"  per  l'espletamento delle operazioni da lui richieste.  

 

IMPIEGHI:

 E' sinonimo di "affidamenti". Sono costituiti dal complesso dei prestiti effettuati, anche in valuta,  dalle banche alla clientela. Vedi "Operazioni bancarie". A dicembre 1995, gli impieghi bancari raggiungevano la consistenza di 1.169.824 miliardi di lire, cos  suddivisi:  106.295 miliardi alla Amministrazione  pubblica; 3.093 miliardi alle Compagnie di assicurazione; 155.844 miliardi alle Istituzioni creditizie; 617.271  miliardi alle Imprese non finanziarie; 4.888 miliardi alle Istituzioni sociali private; 145.540 miliardi alle Famiglie produttrici; 89.263 miliardi alle Famiglie  consumatrici; 47.630 miliardi ad Operatori non residenti.

 

IMPORTO:

 Valore di un titolo di credito, di una operazione economica o finanziaria espresso in valuta nazionale o  estera.

 

INABILITATO: 

Persona non più in grado di assumere impegni in nome e  per conto di terzi.

 

IN BIANCO:

 Titolo di credito non riempito in tutte le sue parti.

 Una cambiale in bianco (stilata con la firma del debitore ma senza l'indicazione dell'importo), deve  essere

riempita  entro tre anni  dall'emissione.      

 

      - Girata in bianco: Vedi "Girata" 

 

INCAGLIO:

 Partita a credito che inizia a presentare problemi  di rimborso o di riscossione per difficoltà del  debitore.

E'  il primo passo verso la definizione di credito  "in sofferenza".

 A fine 1995, gli incagli rasentavano i 46.000 miliardi lire. Vedi "Partita incagliata" e "Sofferenze".

 

INCARICATO:

 Persona abilitata a svolgere alcune operazioni  presso la banca  per conto del titolare del rapporto. Deve essere accreditato presso lo sportello interessato e  devono essere specificate le operazioni che può compiere.

 

INCASSO:

 Servizio bancario tipico offerto alla clientela.  Consiste  nella possibilità di affidare alla banca  titoli di credito, cedole, fatture quietanzate, ecc.  affinché ne curi, alla scadenza, la riscossione. Per il servizio sono dovute provvigioni.

 

INDEBITO:

 Se  si  effettua un pagamento non  giustificato  dalla sussistenza  di un debito, si ha diritto alla  restituzione  (interessi  compresi) di quanto non  era  dovuto (indebito, appunto).

 

INDICE:

 Espressione  sintetica, risultato di una  elaborazione matematica, dell'andamento delle variazioni intervenute o sulla stessa grandezza in epoche diverse, o  rispetto a due grandezze.

 

        - azionario:

 Sintetizza le variazioni intervenute nella  quotazione di borsa dei vari titoli.

 Gli indici più conosciuti sono, in Italia, il MIB  (elaborato  dalla Borsa Valori) distinto tra MIB  Storico (Base   di calcolo i valori al 2.1.1975 =  1.000),  MIB Corrente  (Base  29.12.95 per il  1996),  MIBTEL  (Base 3.1.1994 = 10.000), MIB 30 (Base 31.12.1992 =  10.000);

l'indice COMIT, elaborato dalla Banca Commerciale  Italiana  (Base  1972 = 100); l'indice Sole-24  Ore  (Base 1938 = 1).  

Le piazze finanziarie più importanti hanno loro  indici:  Daw-Jones (Vedi) per New York, Nikkei per  Tokio ecc.

 Quanto alla variazione storica dell'indice  azionario, ponendo pari a 100 il valore del 1988 per alcuni paesi, nell'aprile 1996 venivano raggiunti i seguenti  valori: Giappone 78,69; Italia 118,19; Francia 167,82; Germania 187,21; Gran Bretagna 203,2; Stati Uniti 243,62.

 

        - del costo della vita:

 Sintetizza l'andamento relativo ai prezzi di un elenco determinato di beni di consumo tipici delle famiglie di operai ed impiegati.

 

        - di bilancio:

 Anche "ratio" o "quoziente contabile". Rapporto  matematico  tra varie voci di bilancio di una  società  che permette valutazioni patrimoniali, di liquidità, di autofinanziamento, di redditività, di indebitamento  ecc.  Gli  indici di bilancio sono considerati nella  valutazione di affidabilità effettuata da una banca nei  con

fronti di una azienda che ha richiesto un fido.

 

INDICIZZAZIONE:

 Ancoraggio della variabilità di un tasso ad uno o  più parametri  (Vedi), oggettivamente individuati,  al  variare dei quali, il tasso in questione subisce una  ripercussione  assumendo un nuovo valore. Ad esempio,  il tasso  variabile di un mutuo può essere indicizzato  al rendimento  dei titoli di Stato, al tasso dei  prestiti

interbancari, al Prime Rate ABI, ecc.

 

INDIRIZZO:

 Ha  rilievo nei rapporti tra banca e  correntista  dal momento  che la corrispondenza inviata dall'azienda  ha come  riferimento l'ultimo indirizzo notificato per  iscritto dal cliente. Occorre distinguere tra  residenza

ed  indirizzo al quale il cliente intende  ricevere  le comunicazioni.

 

INESECUZIONE:

 Mancata esecuzione di un ordine. In genere viene comunicata al cliente indicandone la motivazione.

 

INFLAZIONE:

 Aumento generalizzato del livello dei prezzi di mercato. Ne consegue un minor potere di acquisto della moneta.

 

INFORMATIZZAZIONE:

 Processo di revisione della organizzazione del  lavoro mirante  alla  introduzione di sistemi  informatici  in

grado di migliorare i flussi di lavoro interni e la comunicazione  tra uffici, anche di altre filiali  e  con la clientela. 

INFORMAZIONI:

 Notizie richieste dalla banca sul correntista di nuova acquisizione,  prima di mettergli a disposizione  blocchetto  assegni, Bancomat o Carta di credito. Le  fonti possono essere varie: altri clienti favorevolmente  conosciuti, agenzie di informazione, altre banche ecc.. 

 Fondamentale risulta l'analisi del Bollettino dei protesti (Vedi) la cui consultazione é stata informatizzata dalla società Cerved (Vedi), che permette agli istituti di credito il collegamento con il suo  elaboratore centrale.  Un nominativo protestato si vedrà  rifiutare l'apertura del conto.

 In ultima analisi, se le informazioni sono negative la banca  si rifiuterà di entrare in rapporti con il  soggetto. Per valutare, invece, l'affidabilità di un suo  cliente,  la  banca utilizza, tra l'altro,  le  informazioni della Centrale dei Rischi (Vedi) della Banca d'Italia. 

 

INFRUTTIFERO:

 Che  non  matura interessi. Un libretto  di  risparmio (Vedi) fermo da più di 5 anni viene reso  infruttifero.

Un conto transitorio (Vedi) é di norma infruttifero.

 

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO:

 Su ricorso del creditore, il tribunale condanna il debitore, tramite decreto ingiuntivo, al pagamento, entro una certa data, di una somma di denaro o alla  consegna di un bene. Il debitore può fare opposizione.

 

INSIDER TRADING:

 Compravendita di titoli di una società da parte di chi é in possesso di informazioni esclusive, privilegiate o riservate, o di chi ha il potere di influire sulle  decisioni  della  stessa società. L'attività  di  insider trading é vietata dalla legge.

 

INSOLUTO:

 Titolo non pagato alla presentazione o alla scadenza e comunque  non  protestato (Vedi) perché  "senza  spese" (Vedi "Cambiale"). Torna alla banca presso cui fu messo all'incasso.

 

INSOLVENZA:

 Impossibilità  del debitore ad effettuare pagamenti  a fronte  delle obbligazioni assunte. Lo stato di  insolvenza, anticamera del fallimento, é cosa molto  diversa dalla temporanea carenza di liquidità.

 

INTERESSE:

 Somma pagata per il prestito di un capitale. In genere é  espresso  su base annua e in  percentuale.  L'entità dell'interesse  é funzione dell'andamento  del  mercato dei capitali. Le banche pagheranno un interesse per  le   somme depositate dai clienti; percepiranno un interesse per le somme prestate.

   

         - semplice:

 Calcolato  sul  capitale, non  viene  ricapitalizzato, cioé non entra a far parte del capitale nel  successivo  calcolo degli interessi.

 

         - composto:

 Soggetto a ricapitalizzazione, diviene cioé capitale e base per il successivo calcolo.

 Il  rendimento annuo di un titolo a cedola  semestrale (BTP, CCT ecc), o in quello su base annua di un  titolo di  durata inferiore all'anno (BOT), viene valutato  in base  all'interesse composto: si ipotizza cioé  che  la cedola  semestrale o il rendimento a 3 o a 6  mesi  dei BOT  possa essere reinvestito allo stesso tasso fino  a compimento dell'anno.

 Ad esempio, se un BTP ha due cedole semestrali pari al 5  per cento del valore nominale, il  rendimento  annuo indicato é pari al 10,25 per cento (interesse composto)  e non del 10 per cento (interesse semplice), perché  si ipotizza che la prima cedola venga reinvestita per  altri  sei mesi ancora al 5 per cento, maturando  cos  a sua volta interessi.

         

        - di mora:

 Interesse aggiuntivo dovuto dal debitore per il ritardato  pagamento di quanto dovuto. Può  essere  pattuito contrattualmente.

 

        - legale:

 Interesse stabilito per legge. Si applica nei casi  in cui,  in situazioni giuridicamente rilevanti,  non  sia stato previsto dalle parti un tasso di interesse  definito.

 

INTESTATARIO:

 Titolare di un rapporto bancario al quale la banca riconosce  tutti i diritti e annette tutti i doveri  contemplati dal rapporto stesso.

 

INTESTAZIONE:

 Determinazione del titolare o dei titolari di un  rapporto bancario, o trascrizione dei dati anagrafici  del nuovo proprietario su un titolo mobiliare nominativo. 

INVESTIMENTO:

 Somma non utilizzata per consumo o per spese  correnti e destinata all'acquisto di attività finanziarie passi

bili di produrre interessi. Erroneamente,  il deposito di somme in conto  corrente bancario o su libretti bancari o postali viene considerato un investimento.   

 

INVESTITORI ISTITUZIONALI:

 Operatori  che, in modo continuativo e  professionale, offrono la loro intermediazione per effettuare investimenti per conto di terzi. Sono tali: le SIM, i fondi di investimento, le banche, le compagnie di assicurazione.

 

IPOTECA:

 Diritto reale (sulla cosa)  conferito al creditore che acquisisce  il potere di espropriare il bene  immobile, il  bene mobile registrato o la rendita dello Stato  di proprietà del debitore insolvente per recuperare il suo credito.  L'ipoteca é posta sul bene,  l'avvicendamento dei proprietari di questo é irrilevante.

 

      - di primo, secondo, ...  grado:

 Viene definita "di primo grado" la prima ipoteca accesa  da un creditore sul bene del debitore. Essa dà  diritto ad una priorità di soddisfazione sul prezzo ricavato  dall'espropriazione. Altri creditori possono  accendere  successivamente  ipoteche sullo  stesso  bene.

Queste verranno indicate col numero progressivo (di secondo,  terzo  grado). La soddisfazione  dei  creditori successivi al primo dipenderà quindi dal valore ricavato dall'esproprio del bene e da quanto resta dopo  aver soddisfatto, in progressione, i creditori.

 

IRREGOLARE:

 Documento,  titolo, effetto che non rispetta o non  ha rispettato alcune formalità imposte dalla legge. E' irregolare,  ad esempio, un assegno che non  presenta  la girata del beneficiario quando viene versato in banca.

ISPETTORATO-UFFICIO RECLAMI: Vedi "Reclamo".

 

ISTITUTO DI EMISSIONE:

 Banca incaricata dalle Autorità istituzionali di emettere banconote. Detto incarico é, in genere,  conferito ad una sola Banca, quasi sempre la Banca centrale  (Vedi). In Italia é la Banca d'Italia ( Vedi) l'unica  incaricata dell'emissione delle banconote.

 

ISTRUTTORIA:

 E'  la raccolta, l'analisi formale  e  la  valutazione sostanziale della documentazione presentata alla  banca da chi ha fatto richiesta di un prestito, di un  mutuo, di un fido. Scopo dell'istruttoria é quello di  permettere  la successiva presa di decisione ragionata  circa l'erogazione.

 L'istruttoria per un affidamento consiste in:

 * indagini esterne all'azienda interessata;

 * analisi del settore in cui opera l'azienda; 

 * analisi degli obbiettivi che si intendono raggiungere con il finanziamento e valutazione del piano di     rientro;

* esame dei bilanci; 

* valutazione delle garanzie offerte;

 

ISTRUZIONI:

 Serie  di indicazioni procedurali da seguire  puntualmente,  contenute  in un ordine dato alla banca  da  un

cliente. LEASING: Contratto  di affitto di un bene per il cui  pagamento sono  previsti: un canone iniziale alla firma del  contratto,  pari  ad  una  certa  percentuale  (15-25  per cento); una serie di rate periodiche ed un importo  finale (detto "valore di riscatto") che se pagato dal locatario conferirà ad esso la proprietà del bene.   In caso di insolvenza, la società di leasing,  rientra in possesso del bene di cui é proprietaria. Se il contratto non prevede la possibilità di  riscatto,  ma l'adeguamento del bene locato alle  innovazioni tecnologiche, il leasing si definisce "operativo".

 Nel 1995, le attività di Leasing raggiungevano la somma  di  50.588 miliardi di lire (+ 12,8 %  rispetto  al 1994): 44.376 miliardi intermediati da società  specializzate, 6.212 miliardi da banche.

 

LEGGE n° 218 del 1990 (AMATO-CARLI):

 "Disposizioni  in materia di ristrutturazione e  integrazione patrimoniale degli istituti di credito di  diritto pubblico".

 Con la legge Amato-Carli (e con il decreto 356 del novembre 1990)  si imposta un radicale mutamento del  sistema  bancario: trasformazione in società  per  azioni delle banche e delle Casse di risparmio, individuazione delle  caratteristiche del gruppo  polifunzionale  ecc.

L'obbiettivo  é  quello di eliminare quei  vincoli  che possono creare disarmonie, impedimenti e contrasti  tra il sistema bancario italiano e quello europeo. Resta comunque intatta la possibilità di vigilanza, di controllo  e di ispezione della Banca  d'Italia.  Resta altresì l'anomalia tutta italiana di un settore (quello del credito) non indagabile dall'Antitrust: per problemi di concorrenza, di abuso di posizioni dominanti ecc.

può intervenire solo la Banca d'Italia, quasi un  "tribunale speciale", mentre l'Antitrust (Vedi) esprime solo pareri.

 

LEGGE 386 DEL 15.12.90:

 "Nuova   disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".

 La legge 386/90 sanziona la scorretta emissione di assegni bancari (per l'emissione dei quali il correntista deve essere autorizzato dalla banca trattaria) e  individua alcuni comportamenti obbligati da parte degli  istituti di credito in caso di protesto di assegni o  di constatazione equivalente.

* Art. 1 = [ Emissione senza autorizzazione ] Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione  del trattario é punito con la reclusione da  tre mesi a ad un anno.

* Art. 2 = [ Emissione senza provvista ] Fuori dei casi previsti dall'art. 1 , chiunque  emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista é punito con la multa da lire  trecentomila a  lire cinque milioni. 

* da Art. 3 =  L'emittente é obbligato a corrispondere al  prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento  del titolo una penale pari al dieci per  cento della somma dovuta e non pagata.

 * da Art. 5 = La  condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e  2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per il periodo da uno a due anni. .......

 * da Art. 8 =  Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può  essere iniziata o proseguita se non siano  decorsi sessanta  giorni dalla data di scadenza del termine  di presentazione del titolo e sempre che entro i  medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della  penale, e delle spese per il protesto o per la  constatazione  equivalente. Il pagamento può essere  effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo  stabilimento  trattario [ la banca presso cui é radicato  il conto corrente] mediante deposito vincolato al portatore  del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale  che ha levato il protesto o ha effettuato la  constatazione equivalente. ...la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente .....

 * Art. 9 = [ Revoca dell'autorizzazione ]

 1)  Quando  per un assegno non pagato, in tutto  o  in parte,  per  difetto di provvista viene  effettuato  il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria  deve revocare al traente ogni autorizzazione  ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli  di assegni in suo possesso.

 2)  La revoca é comunicata al traente a mezzo  lettera raccomandata  o telegramma con avviso di ricevimento  e produce  effetto nei suoi confronti dal  momento  della ricezione.  Nei  dieci giorni successivi alla  data  di spedizione  della comunicazione di revoca il  pagamento di  assegni non produce gli effetti di una nuova  autorizzazione  ai sensi del comma 1° dell'Art. 10,  se  si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

 

 [ Esempio: Il giorno 8 aprile la banca protesta un assegno per mancanza di fondi. Lo stesso giorno invia  al

cliente protestato la lettera di revoca dell'autorizzazione, ricevuta il 14. Se fino al giorno 18 (8 aprile + 10 giorni) la banca paga assegni emessi dal correntista e coperti, questo non vuole significare "nuova autoriz

zazione".]

 

 3)  Se la lettera o il telegramma non é spedito  entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla  constatazione equivalente, il trattario é obbligato a  pagare  gli  assegni emessi dopo tale giorno  e  fino  al giorno  successivo alla spedizione, anche se manca o  é insufficiente  la provvista.

 

 [ Se, nell'esempio, al 28 aprile (8 aprile + 20  giorni) la banca ancora non ha inviato la lettera di  revoca,  pagherà  gli assegni emessi  dal  correntista  dal giorno 28 al giorno successivo a quello dell'invio della comunicazione di revoca da parte della banca,  anche se gli assegni emessi non hanno copertura. ]

 

 4) Una nuova autorizzazione non può essere data [ dalla  banca al correntista avvisato ] prima che sia  trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione  di revoca [ 14 luglio,  nell'esempio].  Il termine  é di sei mesi [ 14 ottobre, nell'esempio ]  se l'importo  non pagato, portato da uno o più assegni  emessi prima della ricezione della comunicazione di  revoca,  era complessivamente superiore a lire venti  milioni.     

 5) Se viene data una nuova autorizzazione [ attraverso il pagamento di un assegno ] prima del termine stabilito dal 4° comma, il trattario [ la banca ] é  obbligato a  pagare  gli assegni successivamente emessi,  anche quando manca o é insufficiente la provvista , fino alla scadenza  del  termine [ 14 luglio oppure  14  ottobre, nell'esempio ]. 

 

*  da Art. 10 [ Pagamento dopo la revoca] Il  pagamento da parte del trattario di un assegno  emesso  dopo la ricezione della comunicazione di  revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4° dell'articolo 9, produce  tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

 

 [Il pagamento di assegni dopo la scadenza della interdizione, costituisce una tacita autorizzazione: il rapporto  torna alla sua gestione normale, sempre  che  la banca, a fronte del protesto, non consideri indesiderabile la continuazione del rapporto e imponga la chiusura del conto.]

 

LEGGE N° 197/91:

 Provvedimenti  per limitare l'uso del contante  e  dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a scopo di  riciclaggio.

 Tra  l'altro, ha imposto la "non  trasferibilità"  per gli assegni bancari emessi per un importo superiore  ai 20 milioni di lire, o anche se di importo inferiore  ma emessi per saldare una specifica ed unica  transazione.

Alle infrazioni si applica una sanzione  amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo.

 Viene  altres imposto il limite di 20 milioni per  il saldo  massimo dei Libretti di risparmio  al  portatore   (Vedi).

 Le Banche  sono inoltre tenute a registrare i  nominativi di chi effettua versamenti superiori ai 20 milioni di  lire  su conti di terzi e di chi apre  Libretti  al portatore per qualsiasi importo.

 

LEGGE 154/92 (TRASPARENZA BANCARIA):

 Nonostante l'entrata in vigore del codice di autoregolamentazione  del 1988 e le dichiarazioni di buona  volontà,  la maggior parte delle banche ha continuato  ad operare  in maniera poco trasparente, dimostrando  l'inefficacia dello strumento di autoregolamentazione  attrezzato solo per evitare, o allontanare, una normativa giuridicamente vincolante per tutti gli operatori  creditizi e finanziari. 

 Cos, il 17 febbraio 1992, é entrata faticosamente  in vigore la legge 154 contenente le norme per la  trasparenza  delle operazioni e dei servizi bancari e  finanziari. Il tormentato iter della legge, avversata  strenuamente dalle banche, é la dimostrazione migliore della  sua  utilità, in quanto, in particolare,  con  tale

normazione si é finalmente data attuazione ai  principi di  correttezza e buonafede, nell'esecuzione  dei  con

tratti  bancari, affermati in modo generale dal  Codice civile. La suddetta legge ha, in particolare, stabilito obblighi per banche e finanziarie circa la comunicazione agli utenti dei servizi  delle  condizioni praticate (tassi, spese, commissioni ecc.); ha abolito la famigerata "fideiussione omnibus" (Vedi) con l'obbligo, quindi,  di stabilire i limiti economici entro i  quali  il fideiussore deve garantire; ha imposto la consegna agli

utenti dei moduli e dei contratti sottoscritti.

 Il  Testo Unico in materia creditizia (Vedi),  entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ha praticamente assorbito

la legge 154/92, lasciando in vita il solo articolo  10 sulle fideiussioni.

 

LEGGE 108 DEL 1996 (Antiusura):

 La legge, approvata faticosamente nel marzo del  1996, fissa  in particolare il meccanismo  di  ndividuazione della soglia di tasso oltre la quale il prestito diventa usurario (Vedi "Tasso usurario"). Prevede inoltre la costituzione di due fondi: il Fondo di prevenzione  per il fenomeno dell'usura (presso il Ministero del Tesoro) con lo scopo di concedere contributi economici a favore di fondi ad hoc costituiti presso fondazioni e associazioni antiusura e presso organizzazioni e consorzi  per confidi;  ed  il Fondo di solidarietà  per  le  vittime dell'usura, istituito presso l'Ufficio del  Commissario straordinario  del Governo per il  coordinamento  delle iniziative antiracket, con lo scopo di erogare prestiti a chi ha sporto denuncia contro gli usurai dei quali si dichiara vittima.

 

LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA: 

Eliminazione delle norme valutarie restrittive dei movimenti di capitale, per  residenti e non residenti,  e dell'utilizzo dei servizi finanziari offerti dal mercato. I cittadini residenti possono detenere conti in valuta presso banche italiane ed estere; esportare valori mobiliari, titoli di credito ecc. Sussiste il solo vincolo  formale  (Legge 52/96) di utilizzare  il  sistema bancario per spostamenti di capitale da e per  l'Italia (per importi superiori ai 20 milioni) con  l'obbiettivo di controllare gli intermediari finanziari: dette  operazioni devono "lasciare traccia".

 La  Direttiva CEE del giugno 1988 indicava nel 1°  luglio 1990 il  termine temporale di liberalizzazione.

 L'Italia adegu• la sua normativa con il Decreto  Ministeriale  del 27 aprile 1990, che integrava il  Decreto

presidenziale del 31 marzo 1988. 

 

LIBERAZIONE:

*  Pagamento delle azioni per la cui sottoscrizione  ci si era impegnati.

*  Lettera  liberatoria rilasciata al  fideiussore  dal creditore perché  soddisfatto o perché ha accettato  un

garante in sostituzione.

 

LIBOR:

 Vedi "Parametri di indicizzazione".

 

 L I B R E T T O   D I   R I S P A R M I O:

 Il libretto di risparmio attesta un deposito di  somme consegnate alla banca per un certo periodo di tempo.

 I libretti possono essere nominativi o al portatore, e nel loro ambito liberi o vincolati. Gli interessi riconosciuti dalla banca al titolare subiscono una tassazione (Vedi) del 27 per cento.

 

 LIBRETTO NOMINATIVO

 Intestato ad una persona fisica o giuridica, é  caratterizzato dal fatto che solo il titolare o il suo delegato (Vedi) possono effettuare operazioni.  E'  ammessa l'intestazione  del libretto nominativo a più  persone, anche  con facoltà per ciascuna di compiere  operazioni separatamente.(Vedi "Firme disgiunte") Da un punto di vista dei rapporti banca-utente, i  libretti nominativi rappresentano elementi di prova,  attestanti l'esistenza del credito che il titolare  vanta nei confronti dell'istituto bancario, cos come lo sono tutte  le annotazioni che appaiono sul libretto,  regolarmente firmate dall'impiegato della banca.

 

LIBRETTO AL PORTATORE

 A  differenza di quello nominativo che concretizza  un rapporto di deposito tra titolare/i e banca, il libretto al portatore é un autonomo titolo di credito: potendo  quindi essere ceduto a pagamento di  una  qualsiasi obbligazione  pecuniaria, il suo saldo certifica  l'entità del suo valore. Chiunque si presenti allo sportello  con il titolo può effettuare operazioni o  chiudere il rapporto con la banca; in assenza di vincoli o blocchi  (per furto, smarrimento ecc.)  che impediscano  di operare, il libretto può essere utilizzato dal  possessore anche se non legittimo. La "denominazione"  (Vedi) del  libretto al portatore con il nome di  una  persona non modifica la sua natura; il libretto può essere contrassegnato,  oltre che con un nome, con un  motto,  un numero, un nome immaginario, altrimenti lo spazio relativo  alla  denominazione  verrà  sbarrato  al  momento dell'emissione. 

 E' un  titolo di credito esigibile "a vista" e  dunque la banca non ha alcun obbligo di verificare se il  possessore é anche il legittimo proprietario o é da questi autorizzato.  La banca emittente non assume alcuna  responsabilità se effettua un prelevamento di fondi a favore di colui che si presenta allo sportello con il libretto:  l'art. 1836 del Codice Civile dispone  infatti che: "se il libretto di deposito é pagabile al portatore,  la banca che senza dolo o colpa grave  adempie  la prestazione  nei confronti del possessore  é  liberata, anche se questi non é il depositante. La stessa  disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo "denominato".  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".

 In  base  al decreto legge 3 maggio  1991,  convertito nella legge 5 luglio del 1991, n. 197, il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere superiore  ai 20 milioni di lire. La banca, inoltre, dovrà  identificare chi richiede inizialmente l'apertura di  un libretto al portatore.

 

 

LIBRETTI LIBERI E VINCOLATI

 I libretti di risparmio sia nominativi, che al  portatore possono a loro volta essere liberi o vincolati.

 Nei  primi i prelevamenti sono a vista;  nei  libretti vincolati invece il depositante deve attendere la  scadenza della data di vincolo, (che varia dai 6 ai 18 mesi per le banche di credito ordinario), durante il quale  non può ritornare in possesso né del  capitale,  né degli interessi maturati. A fronte di questo  "impegno" la banca corrisponde interessi più elevati, rispetto  a quelli dei libretti liberi.

 Nel caso di deposito a risparmio vincolato, la capitalizzazione  degli interessi avviene alla fine  di  ogni anno  (come per quelli liberi), ma il  depositante  può richiedere   esplicitamente che essa avvenga alla  sca

denza del vincolo.  Gli  interessi, annotati sul libretto alla prima  presentazione, possono essere ritirati entro un mese dalla   data della capitalizzazione, dopodiché restano vincolati come il capitale.     

 

     - LIBRETTO INFRUTTIFERO: Vedi "Infruttifero".

 

     - AMMORTAMENTO del Libretto: Vedi "Ammortamento".

 

 

LIFFE:

 London International Financial Futures Exchange. E' la Borsa dei Futures (Vedi) di Londra, la più rappresentativa per quel genere di scommessa.

 

LINEA DI CREDITO:

 In  generale,  indica qualsiasi forma  di  affidamento concessa  da una banca alla clientela. Più  comunemente la locuzione é riferita ai rapporti finanziari tra banche di diversi Paesi.

 

LIQUIDABILITA':

 Possibilità di un titolo di credito o mobiliare di essere  più o meno velocemente scambiato o convertito  in

denaro contante.   

 

LIQUIDAZIONE:

 In  Borsa,  é l'esatta esecuzione  delle  obbligazioni sottoscritte  in  un  contratto  di  compravendita.  Il "Giorno  di Liquidazione" é il giorno  nel quale  vanno perfezionati ed eseguiti i contratti a termine. Dal  16

febbraio  1996 i contratti di compravendita di  azioni, obbligazioni  convertibili e di warrant sono  liquidati "per contanti" il quinto giorno successivo a quello  di conclusione. Per il settore MOT (Vedi "sistema  telematico di contrattazione") i contratti vanno liquidati il terzo  giorno successivo, il secondo per i BOT.  Per  i contratti futures  sull'IDEM (Vedi "Sistema  telematico di  contrattazione") la liquidazione avviene il  giorno successivo a quello di scadenza.

 

LIQUIDI:

 Somma di denaro, banconote e titoli di veloce liquidabilità  immediatamente utilizzabili. 

 

LIQUIDITA':

 Disponibilità finanziarie di veloce liquidabilità  finalizzate  al raggiungimento di particolari  obbiettivi (aziendali, di investimento, di compravendita). In particolare,  per una azienda bancaria, una giusta  liquidità  a disposizione permette una adeguata  operatività giornaliera.

         -  Carenza di liquidità:

 Difficoltà di cassa per via del fatto che gli  impegni a breve termine superano le entrate a breve.

 

LIRA INTERBANCARIA:

 Indica  l'insieme dei depositi effettuati tra  aziende di credito per collocare liquidità in eccesso.

 Il tasso derivante costituisce un parametro per  l'indicizzazione (Vedi) di altri tassi finanziari.

 

LISTINO:

 In Borsa, prima dell'introduzione delle contrattazione per  via telematica, il listino (compilato  quotidianamente  dal Comitato degli Agenti di cambio) elencava  i valori del fixing (Vedi) ed altre informazioni su tutti i titoli trattati.

 

LORDO:

 Identifica, finanziariamente, una entità non depurata dell'influenza di altra componente, con il conseguente raggiungimento di un maggiore livello , in valore assoluto o in percentuale. (Vedi "Netto").

  Ad  esempio, interessi al lordo dell'imposta,  prezzi al lordo dell'IVA.

 

LOTTO MINIMO:

 E' il numero minimo di azioni contrattabile senza problemi. Al di sotto di quel numero l'operatività é limi

tata  (occorrendo ricercare un acquirente  interessato) dando luogo o a prezzi di vendita più bassi o tempi  di esecuzione più lunghi. (Vedi "Spezzatura").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCA AVVISO:

 Causale di mancato pagamento di un assegno  presentato alla banca per via del fatto che non é stato “avvisato" dal cliente. Vedi "Senza avviso".

 

MANDATO DI PAGAMENTO:

 Inviato  alla banca da un correntista, é  l'ordine  di pagare una somma ad un terzo.  Se  é invece di provenienza interna alla banca,  é  un documento  con il quale, chi ne ha i poteri,  autorizza la Cassa o il Tesoro ad effettuare il pagamento di  una somma al beneficiario indicato.

 

MANLEVA:

 Dichiarazione  scritta con la quale il  firmatario  si impegna  a  sollevare un terzo dagli  effetti  negativi (danno,  molestia)  causati da un  particolare  evento, qualora dovesse verificarsi.  E' richiesta dal titolare di un conto corrente nel momento in cui il beneficiario di  un suo assegno denuncia il furto o  lo  smarrimento del  titolo e ne richiede un duplicato. Con la  lettera di manleva, il beneficiario si impegna a non presentare il primo titolo in caso di ritrovamento e si obbliga  a versare tempestivamente  l'importo corrispondente  qualora, per una serie di circostanze, il conto dell'emittente  dovesse essere  addebitato  una  seconda   volta (prima il duplicato, poi l'assegno rinvenuto).

 

MANTO:

 In  un titolo mobiliare é il "frontespizio" dove  sono riportate le caratteristiche del titolo e il suo valore nominale. Al mantello é allegato il foglio delle cedole

o dei dividendi.

 

MARGINE:

 Scarto,  differenziale tra due grandezze. Ad  esempio, tra  valore d'acquisto e valore corrente di un  titolo; tra valore del credito e quello del pegno.

       - di intermediazione netto.

 Per  gli istituti di credito, é la differenza  tra  la somma pagata per interessi passivi e quella  introitata

per interessi attivi.

 

MARKETING:

 Per una azienda che produce beni o servizi, é il  complesso di attività, rapportate con l'ambiente esterno e

la clientela, mirante a perfezionare la capacità di  adeguamento  della  qualità dell'offerta  alle  esigenze della domanda.

 Le strategie di marketing puntano alla  individuazione delle preferenze, dei gusti, delle necessità, delle motivazioni  di acquisto degli acquirenti per poter  proporre  al meglio la propria produzione ed  adeguare  di continuo il modo di offrirla.

 

MASSIMALE SUGLI IMPIEGHI:

 Vincolo posto dalle autorità monetarie (Vedi)  mirante a limitare l' espansione degli impieghi bancari. Ha  lo scopo  di limitare  l'eccesso di domanda di credito  da parte  di aziende e famiglie in momenti in  cui  questo avrebbe ripercussioni negative sul sistema economico  e sulla politica monetaria nazionale.

 

MATIF:

 Borsa dei contratti "futures" di Parigi.

 

MATRICE:

 Parte allegata al modulo di assegno bancario o  circolare che rimane in possesso del titolare e che, pro me

moria, può essere riempita con gli estremi dell'assegno emesso o richiesto.

 

MATURARE:

 Raggiungimento del momento temporale in cui una obbligazione é esigibile.

 

     - interessi:

 Una somma rappresentata da titoli di credito,  versata su  un  conto corrente, matura  interessi  trascorsi  i

giorni  di valuta (Vedi) indicati dalla banca  all'atto del versamento.

 

MEDIOBANCA:

 Banca di Credito Finanziario Spa.

 E' stata costituita a Milano il 10 aprile 1946,  sotto forma  di  società per azioni, col  capitale  conferito dalle tre banche di interesse nazionale: Comit, Credit, Banco di Roma.

   Per  poter svolgere la sua attività,  Mediobanca  si avvale  degli sportelli delle suddette banche,  concede finanziamenti  a medio termine ( da uno a cinque  anni) alle medie e grandi industrie mediante sconto di effetti, anticipazioni in C/C, riporto su titoli, ecc.; cura anche il collocamento di prestiti obbligazionari emessi da importanti complessi industriali e può assumere partecipazioni in imprese finanziarie, commerciali,  industriali e immobiliari.

   Mediobanca si approvvigiona di fondi attraverso depositi vincolati da uno a cinque anni, emissione di buoni fruttiferi e altre operazioni passive. 

 

MERCATO:

 Luogo  in cui si incontrano venditori e  acquirenti  e liberamente  definiscono i prezzi relativi alle  operazioni effettuate (mercato perfetto). Può essere regolamentato nelle procedure (come la Borsa valori); specializzato  nell'oggetto trattato  (mercato  immobiliare); limitato  quanto a possibilità di accesso per  operarvi (ancora  la  Borsa valori); definito  nei  quantitativi trattabili (mercato all'ingrosso, al dettaglio);  spontaneo, non controllato e al di fuori della legge  (mercato nero); limitato ad uno o a pochi produttori (monopolio, oligopolio).

      - Economia di mercato:

 Sistema  di produzione/vendita e acquisto/consumo  non limitato da vincoli esterni (in genere istituzionali) o interni  (situazioni di monopolio), i cui  prezzi  sono assoggettati  alla sola legge della domanda e  dell'offerta.  In  opposizione alla "economia di  stato"  dove d'autorità  si  impongono qualità, quantità   e  prezzo dell'offerta.

      - aperto:

 Vengono definite di "mercato aperto" quelle operazioni della Banca d'Italia (Vedi) effettuate nel settore  dei titoli  allo scopo di drenare o incrementare la  liquidità a disposizione del sistema. Vedi anche "Banca Centrale".

      - primario/secondario:

 Il Mercato primario tratta titoli offerti in  emissione. Il Mercato secondario tratta titoli già in circolazione.

      - ristretto:

 Mercato,  affiancato a quello ufficiale, dove  vengono trattati titoli di rilevanza regionale o locale. E' dominato dalla presenza dei titoli riguardanti le  banche popolari.

 

MERCE:

 Beni oggetto delle operazioni di compravendita mercantile e, pertanto, destinati al consumo.

 

MERCHANT BANK: Vedi "Banca d'affari"

 

MICROFILMATURA:

 Operazione, di norma affidata al cassiere, consistente nel fotografare i documenti e i titoli di credito, versati sul conto e/o presentati per l'incasso. La  microfilmatura delle operazioni, conservata per giornate lavorative, permette una facile archiviazione, una agevole consultazione e la possibilità di stampare su  carta

quanto é necessario.  

 

MIF:

 E' il Mercato italiano dei "futures".

 

MODULISTICA:

 L'insieme dei modelli predisposti da una banca per facilitare  il  cliente nei rapporti  con  essa.  Basterà

riempire gli spazi lasciati vuoti con i dati  richiesti per  la  individuazione  di chi  opera,  del  contenuto

dell'operazione, dell'eventuale beneficiario, ecc. 

 

MODULO:

 Formulario predisposto per una o più operazioni diverse, stampato nelle parti sempre ricorrenti e con  parti in bianco che devono essere riempite a cura del  cliente.  L'avversione che suscita per l'ipotetica  complessità  di utilizzo, non é giustificata: in banca  il  90 per  cento dei moduli richiede tre cose: chi  opera,  a favore di chi e per quanto. E' evidente che occorre imparare i relativi, pochi codici richiesti.

 

MONETA:

 L'insieme dei pezzi metallici, delle banconote  emesse dalla Banca d'Italia, dei biglietti di Stato emessi dal

Tesoro costituiscono la massa monetaria circolante  legale,  cioé liberatoria delle obbligazioni  finanziarie

con  essa onorate. La funzione di mezzo di pagamento  é affiancata da quella di facilitazione degli scambi e di misurazione standardizzata dei valori dei beni in  circolazione. 

 

MONOPOLIO:

 Mercato  senza concorrenza, caratterizzato da un  solo rappresentante dal lato dell'offerta (produzione o vendita) il quale può agire sui prezzi dei prodotti offerti indipendentemente dal livello della domanda.

 

MONTANTE:

 In matematica finanziaria é la somma del  capitale  iniziale e degli interessi maturati ad una certa data.

 

MONTE TITOLI Spa:

 Costituita  nel 1978 su iniziativa della Banca  d'Italia,  di altre banche e degli agenti di cambio, la  società fornisce il servizio di custodia titoli in  amministrazione accentrata. La custodia presso Monte Titoli sostituisce  il portafoglio titoli detenuto  presso  la propria banca (di cui risulta meno costosa) e  facilita il  passaggio di proprietà dei titoli a  seguito  delle operazioni di compravendita.

 Nel  1995, i valori mobiliari depositati presso  Monte Titoli  hanno raggiunto il livello di 158.652  miliardi

di lire (+7,2 per cento rispetto al 1994). 

 

MORA: Vedi "Interesse di mora".

 

MOVIMENTAZIONE:

 L'insieme  dei movimenti intervenuti sia su  un  conto corrente  o  su un libretto di risparmio (per  via  dei

versamenti e dei prelievi), sia sul conto titoli (a seguito di acquisti e vendite).

 Una bassa movimentazione di un conto affidato può convincere la banca a revocare il fido.

 

MOVIMENTO:

 Ogni  operazione di conto corrente  riportata  dall'estratto  conto (Vedi) periodico. Ogni movimento  ha  un suo costo. Il costo complessivo dei movimenti riportati dai vari estratti conto verrà addebitato a fine anno.

 

 M U T U O:

 Prestito di media lunga durata concesso ad un  richiedente  (mutuatario) da una banca o da  una  finanziaria (mutuante)  a titolo oneroso, cioé gravato da un  tasso di interesse, in genere finalizzato all'acquisto di  un bene immobile (Mutuo fondiario) o alla sua  costruzione (Mutuo  edilizio). Il mutuatario si impegna con il  mutuante al rimborso di capitale ed interessi  in un certo periodo di tempo (superiore ai 5 anni) attraverso il pagamento di rate. Il tasso di interesse (Vedi) può essere fisso o variabile. Il mutuo é ipotecario se  assistito da ipoteca.

 

L’ ITER DELLA PRATICA DI MUTUO

 a) Acquirente e venditore sottoscrivono un atto preliminare  (compromesso) dove si individuano:  l'immobile, il prezzo, le modalità di pagamento, l'importo  versato come anticipo, le eventuali penalità.

 b)  L'acquirente inoltra alla banca  la domanda di mutuo  definendo la somma richiesta, il tipo di finanziamento (se in lire o in valuta), il tipo di tasso di interesse ( se fisso o variabile), la durata del piano di ammortamento  (minimo  5 anni), la cadenza  delle  rate (mensili, trimestrali o semestrali).

 c) L'ente erogante inizia l'istruttoria della pratica: valuterà la congruità della somma richiesta con il reddito del mutuatario e con il valore dell'immobile,  definito da suoi periti o con valutazioni "a tavolino", o tramite  sopralluogo tecnico. Valuterà altres la  presenza di eventuali "elementi" potenzialmente  ostativi: abusivismo,  acquisizioni per "donazione", mancanza  di abitabilità ecc.  

 d)  Valutata positivamente la pratica ed  esaurite  le formalità necessarie, l'ente mutuante prima di procede

re  all'erogazione può chiedere, alla parte  venditrice l'iscrizione del vincolo la renderà operativa.

 e)  A volte i due atti (di compravendita e di  concessione del mutuo) sono contemporanei ed effettuati nella stessa  seduta che vede presenti, oltre alle due  parti direttamente interessate, la banca e il notaio. Dopo la lettura e le sottoscrizioni d'obbligo, il  funzionario, tramite il notaio, consegna l'assegno al venditore;  in genere   l'acquirente  non  é   formalmente   coinvolto nell'atto che conclude l'erogazione dell'importo mutuato, la somma cioé non é consegnata a lui.

 

ONERI FINANZIARI A CARICO DEL MUTUATARIO

1)   Imposta sostitutiva dello 0,25 per cento  dell'importo mutuato.

2) Spese  di istruttoria e di perizia

3) Spese notarili: intorno al 2 / 2,5 per cento,

4) Costi di assicurazione: in genere contro i danni  da scoppio e da incendio per l'immobile.

5) Tasse e imposte relative alla fattispecie.

6) Interesse: le rate  di rimborso sono funzione  della somma  erogata, del periodo di ammortamento, del  tasso di interesse (Vedi).

7) In caso di richiesta anticipata di estinzione l'ente mutuante  richiederà il pagamento di una  "penale",  in

percentuale del capitale residuo.

        

 VANTAGGI FINANZIARI

 Sull'altro piatto della bilancia occorre considerare i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di  defalcare dal reddito imponibile una parte degli  interessi, se si sta acquistando la prima casa.                                         

 

NEGOZIAZIONE:

 Contrattazione  di  titoli mobiliari, di valute  o  di merci effettuate da intermediari autorizzati su  ordini

di compravendita del cliente.

 

NETTO:

 Valore, assoluto o in percentuale, cui sono state  detratte  le voci accessorie che davano luogo  al  valore "lordo" (Vedi) come  imposte e tasse, commissioni, spese, ecc.

     - Netto ricavo di uno sconto:

 Somma  messa a disposizione del  correntista  affidato che  ha depositato "allo sconto" uno o più effetti.  Al valore  nominale (Vedi) degli effetti, la banca  detrae una serie di importi percentuali (sconto,  commissioni) o fisse (spese), per giungere alla somma netta  riconosciuta quale risultato.

 

NOMINALE:

       -Valore nominale:

 E' il valore "indicativo" e teorico di una entità  finanziaria (tasso, rendimento ecc.) che, al momento della  quantificazione del valore "effettivo" subisce  una influenza  anche da altre componenti  nominalmente  non considerate. Ad esempio: Il tasso annuo nominale di  un prestito  rimborsato con rate mensili non  tiene  conto che  i pagamenti mensili portano ad un tasso  effettivo superiore;  per giungere al rendimento effettivo di  un BTP,  occorre considerare, oltre al tasso  nominale  espresso  nelle cedole, anche il valore  d'acquisto  del titolo. Vedi "Tasso".

 Indica anche il valore facciale di un titolo a reddito fisso, cioé quello che , alla scadenza, verrà rimborsato dall'emittente al sottoscrittore.

        -Prezzo nominale:

 In  Borsa, é il prezzo di un titolo sul quale  non  si sono  avute contrattazioni per mancanza di domanda,  di offerta o dell'incontro delle due.    

 

NOMINATIVO:

 Rapporto bancario o titolo di credito o mobiliare  facente capo ad una persona fisica o giuridica, unica  ad

essere titolare dei diritti e dei doveri che ne discendono. Opposto di "al portatore".

 

NON BANCABILE:

 Effetto con caratteristiche che non gli permettono  di essere messo all'incasso o allo sconto presso una  banca: scadenza oltre i quattro mesi, ad esempio, o piazza di pagamento  non servita da banche. 

 

     - Piazza non bancabile:

 Località non servita da sportelli bancari.

 

NON RESIDENTE:

 E' il cittadino italiano (o estero presente nel nostro Paese) non residente in Italia. La residenza aveva particolare rilevanza nei confronti delle norme  valutarie fortemente  restrittive (in materia di esportazione  di valuta, di apertura di conti non in lire, ecc.) antecedenti il 1990, anno della liberalizzazione (Vedi).  

 

NON STORNABILITA': Vedi "Giorni di non stornabilità".

 

NON TRASFERIBILE:

 Clausola che non permette al beneficiario di girare il titolo  a terzi che non siano una azienda  di  credito. 

Vedi "Assegno".

 

NORMATIVA:

 In generale, insieme delle leggi che regolano una data materia o un particolare settore. Ad esempio, "normativa  valutaria". In ambito bancario, é  l'insieme  delle clausole contrattuli che regolano l'accesso ad un servizio  (titoli,  conto corrente, ecc.) da  parte  della clientela.

 

NORME UNIFORMI ABI:

 Norme, condizioni e commissioni indicate per le operazioni ed i servizi bancari regolati da contratto, indicate  dall'ABI (Vedi) alle banche associate, con  l'obbiettivo di "disciplinare" l'offerta del credito,  cer

tamente con il risultato di limitare la possibilità  di scelta degli utenti.

 

NOTAIO:

Il  Notaio, l'Ufficiale Giudiziario e, dove questi  non sono presenti, il Segretario comunale intervengono  per levare  il protesto di effetti ed assegni non  onorati. 

Per gli effetti "tentano l'accesso" (chiedono al  debitore  se intende pagare il titolo), per gli assegni  si

limitano  a verificare la carenza di fondi sul    conto corrente. 

 

NOTIFICA:

 Comunicazione formale con la quale il notificante rende noto al destinatario una particolare informazione.

 Ad esempio: per una compravendita di titoli, per  l'emissione di una cambiale ecc.

 

N U M E R I:

  I  "numeri" costituiscono una  applicazione  parziale (intermedia) della formula per il  calcolo degli interessi. Da  questa  vengono escluse le voci soggette a variazione:  il Tasso (variabile) (Vedi) e il Divisore (Vedi), anch'esso un tempo variabile perché diverso per interessi  attivi o passivi:

 

FORMULA DEGLI INTERESSI

 

                  Capitale * Tasso * Giorni

Interessi = -----------------------------------

               365 * 100

 

FORMULA DEI NUMERI

 

               Capitale * Giorni

Numeri = ----------------------------

                   100

 

 Pertanto,  é facile verificare che, per  passare  dai numeri agli interessi, occorrerà  moltiplicare  quelli per il Tasso e dividere per 365 ( cioè per quei  valori che sono stati tralasciati dalla formula degli interessi). Avremo perciò:

                                    Tasso

Interessi = Numeri * --------------

                                 365

 

OBBLIGATO CAMBIARIO:

 Persona  che si obbliga tramite la  sottoscrizione  di una cambiale o di una cambiale tratta. L'obbligato cam

biario può risultare "diretto" se assume l'obbligo  direttamente (l'accettante della tratta, l'emittente del

la cambiale, i loro avallanti) oppure "di regresso"  se assume l'obbligazione indirettamente ( il girante, l'e

mittente della tratta, i loro garanti).

 

OBBLIGAZIONE:

 Titolo di credito che annette al sottoscrittore (investitore) il diritto di ottenere dall'emittente (debitore) la restituzione del valore nominale (Vedi) del  titolo oltre al pagamento degli interessi alle scadenze e al tasso (fisso o variabile) determinato.

 Fanno parte dei titoli a "reddito fisso" (Vedi).

 Possono essere espresse in lire o in valuta.

 L'emissione  di un prestito obbligazionario  ha  l'obbiettivo di reperire sul mercato capitali da investire

con rimborso in un periodo medio lungo.

 Il  rimborso é definito dal piano di ammortamento.  Il sistema più usato é quello del rimborso per estrazione: definito  il periodo e l'importo da rimborsare,  si  estraggono  i numeri di serie dei titoli  da  estinguere prima della scadenza.

Ad esempio: prestito decennale con rimborso annuale del 20 per cento del capitale dal quinto anno in poi,  tramite estrazione.

       - convertibile (o "cum warrant"):

 Titolo che può essere convertito in azioni della stessa società ad una data stabilita all'atto dell'emissio

ne del prestito.

       - fondiaria:

 Titolo destinato procurare fondi per  finanziare i mutui fondiari o edilizi.  

       - garantita dallo Stato:

 Titolo emesso da enti pubblici o para pubblici  (Enel, FS, IMI, IRI, ENI ecc.). 

       - indicizzata:

Titolo obbligazionario il cui tasso di remunerazione  é indicizzato  in  funzione di  parametri  oggettivamente quantificabili. (Vedi "Parametri di indicizzazione").

 

OFFERTA AL PUBBLICO:

 Emissione  di un titolo (azionario o  obbligazionario) collocabile presso il pubblico per la vendita.

 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO: Vedi "O.P.A."

 

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA: Vedi "O.P.V."

 

O M B U D S M A N   B A N C A R I O:

 E'  un organismo istituito e finanziato  dall'ABI  per

dirimere preventivamente la micro-conflittualità tra le banche  e gli utenti per controversie non superiori  al valore di 5 milioni di lire. Nella gestione dei  reclami,  é istanza di secondo livello.Infatti, bisogna  innanzitutto inviare una raccomandata all'Ufficio Reclami della propria banca, (Vedi "Reclami")  che é  obbligato a rispondere entro 60 giorni. Se la banca non ha risposto o ha dato una risposta insoddisfacente, si può  ricorrere all'Ombudsman.

 E' costituito da 5 membri: un Presidente, eletto dalla Banca d'Italia, due membri eletti dall'ABI, un avvocato e un commercialista nominati dai rispettivi ordini professionali.

 Nel 1995, l'attività dell'organismo é costata  all'ABI 1,157 miliardi di lire, con un incremento di 27 milioni

rispetto al 1994.

 La  sede dell'Ombudsman Bancario  a cui indirizzare  i reclami é: Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186  Roma.

 

CHI PUO' RIVOLGERSI ALL'OMBUDSMAN

 A questo organismo possono rivolgersi per raccomandata A.R.  allegando la documentazione del caso,  esclusivamente i soggetti che abbiano la qualifica di  "consumatori"  (quindi solo persone fisiche), per  controversie non  superiori a 5 milioni di lire, purché non  abbiano già interessato l'autorità giudiziaria, e si siano  rivolti allo sportello reclami della loro banca per fatti non antecedenti al gennaio 1993. L'Ombudsman é obbligato  a rispondere entro 90 giorni dalla ricezione  della raccomandata  ed il suo giudizio non pregiudica il  ricorso all'autorità giudiziaria.

 L'iniziativa  é senz'altro positiva, ma é  carente  là dove  non é stata prevista dall'ABI  la  partecipazione   all'Ufficio dell'Ombudsman, quanto meno, di un  rappresentante degli utenti. In tal modo si corre il pericolo di una tutela non imparziale degli utenti bancari,  anche  se  il responso dell'Ombudsman non  pregiudica  la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Riteniamo  per•  che un  pronunciamento  negativo  potrà, quanto meno, influenzare il giudice. 

 

OMNIBUS: Vedi "Fideiussione"

 

OMONIMIA:

 Può risultare rilevante qualora le informazioni  circa i  protesti richieste dalla banca su un nominativo  risultassero  negative ma a causa di una  omonimia  (Vedi "Informazioni"). L'unico modo per superare l'ostacolo é la richiesta del Certificato di residenza "storico anagrafico" dove risultano tutti gli indirizzi di residenza  dell'interessato  che non coincidono con  quello  o quelli riportati sul bollettino dei protesti.

 

ONEROSO:

 Prestazione effettuata non a titolo gratuito. Ad esempio, il correntista ha il diritto di chiedere ed  ottenere  copia della documentazione relativa al conto,  ma  a titolo oneroso, cioé non gratuitamente.

 

ONORARE:

 Dar seguito alla obbligazione assunta senza ritardi  o opposizioni  indebite. Ad esempio, pagare  la  cambiale alla  scadenza, predisporre i fondi sufficienti per  il pagamento di un assegno, ecc.

 

O.P.A.:

 Offerta  Pubblica  di Acquisto.  Operazione,  regolata dalla  legge, mirante ad acquisire il controllo di  una società per azioni, attraverso il rendere nota ai  possessori di azioni di quella società l'intenzione di acquistare  un certo numero di azioni ad un certo  prezzo (in  genere superiore a quello di mercato). Ne  risulta una tutela nei confronti dei piccoli azionisti che possono  decidere di vendere o meno, sempre in  condizioni di sufficiente trasparenza. 

 Ha successo se chi effettua l'OPA riesce ad  acquisire la percentuale di azioni prefissata nell'offerta.

L'operazione di OPA deve essere approvata dalla  Consob (Vedi).

 

OPERATORE DI BORSA:

 Persona  autorizzata  ad operare in borsa  (Agente  di cambio, commissionario di borsa , ecc.).

 

OPERAZIONI BANCARIE:

 Il complesso delle attività poste in essere da una  azienda di credito al fine di permetterne la intermediazione creditizia.

       - di raccolta (Vedi):

 Conti correnti liberi o vincolati; Libretti di risparmio liberi o vincolati, nominativi o al portatore; Buoni  fruttiferi; Certificati di  deposito;  Obbligazioni emesse.

       - di impiego (Vedi):  Crediti personali e ipotecari; Mutui fondiari ed  edilizi; Anticipazioni; Crediti grari; scoperti di conto; 

Finanziamenti  su  portafoglio commerciale;  Sconto  di portafoglio; Anticipi all'esportazione; Leasing  finanziario; Factoring.

 

OPERAZIONI DI BORSA:

 Contratti di compravendita di titoli mobiliari. Possono essere:

         - per contanti:

Se l'esecuzione del contratto (pagamento contro trasferimento dei titoli) viene perfezionata nel giro di  pochissimi giorni.

         -  a premio:

 Particolari  operazioni a termine, che  permettono  ad una delle parti, dietro il pagamento di una somma premio), di acquisire il diritto di liberarsi  dell'obbligazione o di modificarne il contenuto.

           -  a termine:

  Operazioni di compravendita il cui momento di  esecuzione  é rinviato ad una data stabilita,  allo  scadere

della quale verrà effettuato il pagamento e la consegna dei titoli.

 

O.P.V.:

 Offerta  Pubblica di Vendita. E' l'opposto  della  OPA (Vedi).  Quando  l'azionista di maggioranza  offre  sul mercato, ad un certo prezzo, una parte delle azioni  di sua proprietà. E' il sistema adottato per la  privatizzazione di Credit, Comit, IMI, INA ecc. L'operazione di OPV  deve essere approvata, nei  termini  contrattuali, dalla Consob (Vedi).

 

OPZIONI:

 Come i "futures" (Vedi) sono contratti standardizzati. L'acquirente , dietro pagamento di un premio,  acquisisce  la  facoltà di acquistare o vendere  ad  un  certo prezzo e ad una certa data, una precisata attività  finanziaria.

 

ORDINE:

 Indicazione tassativa fornita dal cliente alla banca o all'intermediario di borsa perché esegua una certa operazione

 

       - permanente:

 Ordine  (revocabile) di addebito di un conto  corrente rilasciato  dal titolare alla banca perché  proceda  al pagamento delle utenze (Telefono, luce, gas, ecc,.), di affitti, di altre spese periodiche.

       - con limite di prezzo:

 Ordine di  compravendita di titoli mobiliari che,  oltre alla qualità e alla quantità del titolo riporta anche il prezzo massimo (per gli acquisti) o quello minimo (per le vendite).

 

ORSO:

 Giudizio  figurato ("bear" in inglese)  dell'andamento di borsa tendente ad un  ridimensionamento delle quotazioni  e ad uno scarso dinamismo nelle  contrattazioni;  favorevole quindi ai ribassisti. E' l'opposto di "Toro"

(Vedi).

 

OVER TOP:

 Tasso massimo, superiore al "Top Rate" (Vedi),  applicato  agli sconfinamenti (Vedi) di conti non  affidati, per  i quali, quindi,  non era prevista la  possibilità di andare in rosso.

 

PAC:

 Piano  di Investimenti di Capitale. Permette di  investire piccole somme mensili in quote di un fondo di investimento  (Vedi).  Il Pac prevede la definizione  del numero di rate e del loro importo. Consiste in un  versamento  iniziale pari ad un certo numero di rate  (12, in genere) e in versamenti periodici fino al  completamento del piano stabilito. I versamenti non sono tassativi:  possono essere accorpati oppure  interrotti.  Le commissioni  percepite per il PAC equivalgono a  quelle che si sarebbero dovute pagare in caso di  investimento in  unica  soluzione, con la differenza che  una  buona percentuale é percepita sul primo versamento di più rate, mentre una minor percentuale grava sulle  successive. Pertanto, chi interrompe i versamenti senza  terminare  il Pac, avrà pagato, in percentuale,  commissioni superiori.

 

PAGABILE:

 Titolo  di  credito che, avendo soddisfatte  tutte  le formalità  imposte per la emissione e la  circolazione,  può essere cambiato in denaro dall'avente diritto.

 

PAGAMENTO:

 Trasferimento  di  denaro, di titoli di credito  o  di merce  al creditore con il quale il  debitore  estingue l'obbligazione precedentemente contratta.

   

PAGATO:

 Informazione richiesta da una banca  ad un'altra per conoscere l'esito (Vedi) di un assegno o una cambiale.

 

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ŠPAGHERO':

 E'  la cambiale (Vedi) comunemente intesa. Altra  cosa dalla "cambiale tratta" (Vedi).

 

PARABANCARIO:

 L'insieme  delle  società finanziarie (anche  di  proprietà di aziende bancarie) in grado di offrire prodotti creditizi diversi e complementari rispetto ai bancari  classici (consulenza, leasing, factoring,  gestione di fondi di investimento, credito al consumo, ecc.).

 

P A R A M E T R I   DI  I N D I C I Z Z A Z I O N E

 Sono  indici presi in considerazione (singolarmente  o in  concorso)  per il calcolo della variabilità  di  un tasso ( di un mutuo, ad esempio).I più usati sono:

 

 1)  "Lira  interbancaria a tre mesi  lettera":  E'  il  tasso applicato a fronte di prestiti/depositi interbancari, cioé effettuati reciprocamente dagli istituiti di credito, con scadenza a tre mesi.

 

 2) " Prime rate " ABI:  Il "Prime rate" é il tasso  di interesse applicato ai prestiti effettuati da un  istituto  di credito ai suoi clienti più importanti.  L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) rileva  periodicamente i "prime rates" praticati dalle banche ad essa associate  e ne rende pubblico il valore medio. I  quotidiani, specie quelli economici, riportano giornalmente  questo valore indicato, appunto, come "prime rate ABI" (Vedi).

 

3)  "Rendistato":  E'la media dei tassi  di  rendimento (lordi) dei titoli di Stato (la tipologia é individuata dal contratto di mutuo) emessi alcuni mesi prima  della scadenza della rata stessa (il contratto stesso definisce anche il periodo di rilevazione).

4)  Tasso dell' "Eurolira" : Si tratta della media  dei tassi rilevati sulle principali piazze finanziarie  europee e relativi a operazioni interbancarie in Lire.  I valori   sono  riportati  dalla  stampa   specializzata nell'ambito dei "tassi interbancari sulle eurodivise".

 

5)  Libor : London Interbank Offered Rate. E' la  media dei  tassi ai quali 5 grandi banche offrono deposi a  3  o a 6 mesi in eurovalute (Vedi).

 

6)  Ribor: Rome Interbank Offered Rate. E' la media dei dieci  migliori tassi sui depositi interbancari  (superiori ai 5 miliardi di lire).

 

7) Rendiob:  E' il rendimento effettivo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito (una  volta definiti) a medio termine (Mediobanca, IMI, Mediocredito regionali, ecc.).

 

 

PARCO BUOI:

 In  Borsa,  gli addetti ai lavori  definiscono  "parco buoi"  la massa dei piccoli investitori  "usata"  dalla speculazione  per imporre un andamento, a  seconda  dei casi, rialzista o ribassista alle quotazioni. 

 

PARI:

 Nel  mercato mobiliare, indica il valore facciale  del titolo.  All'atto della emissione il prezzo di  vendita al pubblico può essere "alla pari" (cioé al valore  nominale), "sotto la pari" se é collocato a prezzo  inferiore al nominale, "sopra la pari" se superiore al  nominale. 

 

PARITA':

 Nel  mercato  dei cambi é il valore di una  moneta  espresso in termini di un'altra.

 

PARTITA INCAGLIATA:

 Classificazione di un credito in momentanea difficoltà di  esazione. Se le operazioni di disincaglio non  rie

scono, il credito verrà definito "in sofferenza". (Vedi "Credito in sofferenza").

 

PASSIVITA':

 Posizioni  debitorie di una azienda, di un  individuo, di uno Stato.

 Possono essere "correnti" ( scadenza nei tre mesi),  a "breve termine" (nell'anno), a "medio termine" (nei tre anni), a lungo termine (oltre).

 

PASSIVO:

 Comprende tutte le voci di bilancio rappresentative di obbligazioni assunte dalla società.

 

PATRIMONIO:

 Insieme dei beni mobili ed immobili, delle attività  e delle  passività, dei relativi diritti, facenti capo ad un individuo o ad una organizzazione.

 

PATRIMONIALE: Vedi "Gestione patrimoniale".

 

PEGNO:

 Diritto di garanzia (generato da un contratto) su  una cosa mobile del debitore, offerta al creditore fino alla completa soddisfazione  di una obbligazione. In caso di  insolvenza, l'assegnazione giudiziale  permette  al creditore  di disporre del bene oggetto di pegno  e  di essere soddisfatto col valore di vendita del bene.

 

PENALE:

 Clausola  contrattuale che impone il pagamento di  una   somma, definita o definibile, a carico della parte inadempiente.

 Ad esempio, nel rimborso anticipato di un contratto di mutuo.

 

PER CASSA:

 Operazione bancaria che viene conclusa con l'erogazione  o il versamento di una somma di denaro, quindi  attraverso il coinvolgimento degli uffici di cassa.

 

PER CONOSCENZA E GARANZIA:

 Clausola correttamente usata se apposta e sottoscritta da cliente favorevolmente conosciuto dalla banca  sotto la girata dell'ultimo prenditore (evidentemente non conosciuto) dell'assegno presentato allo sportello per il cambio. Chi sottoscrive la clausola garantisce per l'identità e l'onorabilità e la solvibilità del beneficiario.

 Spesso, alcuni dipendenti di banca, al fine di favorire il cliente che chiede loro di versare o cambiare  un assegno a lui non intestato e "non trasferibile", fanno apporre la sua firma sotto la clausola "per  conoscenza e garanzia" posta sotto la firma di girata del  beneficiario. L'assegno non trasferibile é, dal punto di  vista  formale, correttamente incassato  presentando  una sola  firma  di girata; in caso di  mancato  buon  fine verrà coinvolto il cliente garante il quale per• non si é vista rifiutare l'operazione, come le norme avrebbero imposto. 

 

PERDITA:

 Risultato negativo di una operazione finanziaria, economica o commerciale.

 

PERIODICITA':

 Si riferisce in genere alle comunicazioni obbligatorie che la banca deve inviare alla clientela. Vedi "Estratto conto".

 

PERIZIA:

 Nella  pratica di mutuo (Vedi), é la  valutazione  del valore  di mercato di un immobile effettuata (a  titolo oneroso)  da  un tecnico su incarico della  banca  allo scopo di definire la congruità tra la somma richiesta e la garanzia immobiliare. In alcuni casi, la perizia può essere effettuata "a tavolino", cioé valutando la documentazione catastale prodotta.

 

PERMANENTE: Vedi "Ordine permanente".

 

PIANO:

      - di ammortamento:

Nelle  pratiche di mutuo, é l'elencazione delle date  e degli importi delle rate (scisse in "quota interessi" e   "quota capitale") che costituiranno il rimborso del debito.

 

      - di rientro:

 Articolazione contrattata tra banca e cliente debitore per giungere al pagamento rateale di quanto dovuto. Deve  essere stilato per iscritto e deve definire il  livello contrattato del tasso debitore e della commissione di massimo scoperto. In mancanza della suddetta  definizione, la banca applica i tassi massimi.

 

      - di accumulazione di capitale. Vedi "PAC".

 

PIAZZA:

 In  gergo bancario, é la zona di influenza di una  filiale, nell'ambito della quale questa svolge la sua attività di raccolta di depositi e di impiego.

 

     - bancabile:

 Comune o frazione  serviti da uno o più sportelli bancari. Nel 1995, degli 8100 comuni italiani, quelli serviti da banche erano 5.638.

 

     - Assegno su piazza/fuori piazza:

 Titolo emesso a valere su un conto radicato presso una banca operante sulla piazza o su piazza diversa. Ha alenza per quanto riguarda la valuta (Vedi), il protesto (Vedi). Vedi anche "Assegno".    

 

PIGNORAMENTO:

 Ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore insolvente di non agire per sottrarre  all'espropriazione i beni oggetto di garanzia e da assoggettare all'azione esecutiva.

 

PIN:

 Personal internal number. Codice personale segreto  da digitare sulla tastiera degli sportelli automatici (Vedi ATM) per poter prelevare somme in contanti o richiedere informazioni tramite l'utilizzo del Bancomat  (vedi) o delle Carte di credito (Vedi).

 

PLAFOND:

 Limite  massimo di utilizzazione di una somma messa  a disposizione.

 

P O L I Z Z A    V I T A:

 L'ampliamento  della gamma dei servizi  offerti  dalle banche, coinvolge anche prodotti assicurativi  standardizzati. Tra questi, particolare attenzione ha la  "polizza vita" con finalità pensionistiche.

  E' un prodotto assicurativo cos strutturato: la compagnia di assicurazione investe in un fondo apposito il   premio pagato dal cliente periodicamente (mese/anno)  o in unica soluzione (premio unico). Una percentuale  del rendimento annuo di quel fondo viene riconosciuta  alla posizione del cliente. Al termine del periodo  contrattato  in polizza (10 / 25 anni ed oltre), la  compagnia riconosce all'assicurato o l'intero capitale nel  frattempo maturato, o una rendita rivalutabile finché  esso é in vita.

 Il  cliente può scegliere tra polizze a premio  fisso, definito per tutto il periodo, oppure a premio crescente. Inoltre, le polizze pensionistiche possono prevedere  anche il rimborso di un capitale, quale  indennizzo per  il beneficiario indicato dal cliente, in  caso  di morte  dell'assicurato durante il periodo di  pagamento

dei premi. Sono le polizze cosiddette "miste".

  E' evidente che, nel caso di polizze miste, il risultato finanziario finale sarà inferiore a quello che  avrebbe avuto  una  polizza che non avesse dovuto  assicurare  la ulteriore  prestazione assicurativa in  caso di premorienza.

 

 IL RISULTATO FINANZIARIO DI UNA POLIZZA VITA

 Il risultato finanziario della polizza dipende da  tre variabili, le prime due conosciute, la terza  accuratamente  tenuta nascosta da quasi tutte le  compagnie  di assicurazione:

 1)  Prima variabile: Rendimento del fondo. Viene  reso noto  alla clientela annualmente tramite  comunicati  e articoli di stampa.

 2)  Seconda variabile: Quota percentuale del rendimento retrocessa al cliente. Infatti gli interessi maturati  non vengono integralmente riconosciuti al  cliente.

La parte riconosciuta é indicata in polizza e si aggira attorno  al 75 / 85 per cento (nel caso di  convenzioni con  grandi enti arriva anche al 90 per cento). Il  restante 20 / 25 per cento  del rendimento viene  trattenuto dalla compagnia.

 3)   La variabile nascosta: Non é a tutti noto che  il premio  versato annualmente dall'assicurato  non  viene

investito interamente, ma una parte é trattenuta  dalla compagnia di assicurazione per sue spese. Questa quota, definita  "caricamento", va da un 5 per cento ad  oltre il  20 per cento del premio versato. Solo poche  compagnie lo indicano.

 Le  polizze vita vendute in banca hanno  "caricamenti" più bassi di quelle vendute sul mercato assicurativo.

 

 ALTRE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA VITA

 1) Accesso a prestiti.

 L'assicurato in regola con il pagamento dei premi  può chiedere  un prestito alla propria compagnia.  L'entità dipende  dal capitale maturato fino a quel momento  dal cliente ( in genere é pari al valore di riscatto  della polizza  - vedi oltre); il tasso e le modalità di  rimborso  verranno indicate nell'atto di  concessione  del  prestito.

 2) Vantaggi fiscali.

  Per chi ha sottoscritto una polizza pensionistica,  é possibile defalcare dal reddito imponibile, all'aliquota del 22 per cento, l'importo dei premi annui  limitatamente ai primi 2,5 milioni di lire.

     Le compagnie inviano un attestato di pagamento  da allegare alla dichiarazione dei redditi.

  Se si intende approfittare di questo vantaggio fiscale occorre sottoscrivere una clausola in base alla quale  ci si impegna per i primi 5 anni a  non  richiedere prestiti  alla compagnia. Se, nonostante la  sottoscrizione della clausola, il cliente ricorresse a finanziamenti,  l'erario pretenderà il ricalcolo delle  imposte senza l'abbattimento del reddito imponibile.

 3) Opzione capitale o rendita.

 Il cliente deve decidere, 6 mesi prima della  scadenza del contratto, se richiedere l'intero capitale maturato

o se optare per la rendita vitalizia.

        

 E' POSSIBILE CESSARE IL PAGAMENTO DEI PREMI ?  

Sottoscritto il contratto, é obbligatorio pagare  la prima annualità di premio (anche se frazionato). Se si cessano i pagamenti prima del saldo di due / tre annualità ( verificare caso per caso) la compagnia  risolve il contratto e incamera i premi pagati.

 Se si sono pagate più di due / tre annualità é  possibile richiedere:

 a) La "riduzione" del contratto.

  Con la riduzione, si cessa il pagamento dei premi, la compagnia  continua  a gestire nel suo fondo,  fino  al

termine della polizza, il capitale maturato  dall'assicurato e lo destinerà come da indicazioni del cliente.

 b) Il "riscatto" del contratto.

  Con il riscatto, il servizio si interrompe e la  compagnia  calcola il valore da rimborsare al cliente.  Il calcolo del valore di riscatto é particolarmente  penalizzante:  se non si é superata almeno la metà del  periodo di validità della polizza, al cliente spetterà un importo  abbondantemente  al di sotto della  somma  dei premi pagati. 

 

ATTENZIONE:

 I piani pensionistici prospettati attribuiscono valori ipotetici ai rendimenti del fondo per l'intero  periodo di durata della polizza.  Pertanto, i risultati  finali in termini di capitale o di rendita vitalizia sono solo ipotizzati  e assolutamente non assicurati al  cliente. Solo al termine del periodo di pagamento sapremo i veri risultati.

 

 

PORTAFOGLIO:

 In campo bancario e senza specificazioni, indica l'insieme delle cambiali scontate da un cliente. 

       - titoli:

 L'insieme  dei  titoli mobiliari amministrati  da  una banca per conto del cliente che li ha depositati  a cu

stodia. (Vedi "Custodia titoli").  

 

       - Ufficio portafoglio o Portafoglio vaglia:

 Ufficio  interno di una banca che cura la  gestione  e l'incasso degli effetti e degli assegni ad essa affidati per l'incasso.

 

PORTATORE:

 E' la persona che vanta un diritto su di un titolo  di credito non nominativo, per il semplice fatto di esser

ne in possesso.

 

POS:

 Point of sale. Punto di vendita. Nel linguaggio bancario,  POS indica l'esercizio commerciale  onvenzionato col circuito Bancomat (Vedi) e quindi dotato di  terminale  in grado di essere attivato tramite carta  bancomat. Essendo collegato con il centro elettronico  della banca o delle banche che offrono il servizio, il terminal permette di effettuare in tempo reale il giro conto (addebito del conto sul quale opera il Bancomat, accredito del conto dell'esercizio commerciale).

 Nel  1994, operavano in Italia 113.023 terminali  POS; erano  28.320 in Giappone, 62.500 in Germania,  350.000 in  Gran Bretagna, 375.500 negli Stati Uniti, 437  mila in Francia. Nel 1995 in Italia avevano raggiunto il numero di 153.752.

 

POSIZIONI:

 Ufficio bancario interno con il compito di tenere  aggiornata la posizione di tutti i correntisti, attraverso la contabilizzazione di tutte le partite per  corrispondenza (bonifici in entrata e in uscita, ecc.). 

 

POSTA ELETTRONICA:

 Sistema di trasmissione di ordini per via  informatica tramite collegamento computerizzato.

 

POTERI DI FIRMA:

 Potere e capacità di impegnare un terzo (persona fisica o società), conferiti per specifica rappresentanza o

per  legge (rappresentanza legale); possono  esplicarsi attraverso la sottoscrizione di contratti, di  impegni,

di obbligazioni.

 

PREAVVISO:

 Comunicazione della volontà di una delle parti di  recedere dal contratto, anticipata di un periodo di tempo

contrattualmente  definito rispetto al giorno di cessazione del contratto stesso. 

 

PREFINANZIAMENTO:

 Anticipazione di capitale  in vista del perfezionamento  di  una pratica di finanziamento. E'  spesso  usato

nelle pratiche di mutuo, in attesa dell'erogazione.

 

PREFISSATO:

 Grandezza o valore percentuale  quantificati in  tempi precedenti alla loro presa in considerazione in calcoli finanziari. Ad esempio, tasso prefissato, spesa prefissata.

 

PRELEVAMENTO:

 Richiesta di rientrare in possesso del totale o di una parte dei fondi versati precedentemente presso una banca. Il prelevamento va formalizzato utilizzando  moduli specifici predisposti dalla banca (modulo di  prelievo, assegni interni, assegni di conto corrente – (Vedi).

 

PRELIMINARE:

 Nella compravendita di immobili, é l'atto, antecedente a quello notarile ufficiale, con il quale le parti promettono di effettuale l'operazione descritta,  seguendo le modalità stabilite per il pagamento. Altrimenti detto "Compromesso".

 

PREMIO:

* In campo assicurativo, é la somma di denaro, comprensiva di commissioni, imposte e tasse, pagata dall'assicurato alla compagnia, in unica soluzione o in più  rate, per poter essere reso indenne dagli effetti negativi che possono verificarsi a seguito di un evento.

* In campo borsistico é la somma richiesta per accedere ad un contratto a premio.

 

PRENDITORE:

 Chi entra in possesso di un titolo di credito al  portatore o chi acquisisce legittimamente la titolarità di

un titolo nominativo trasferibile.

 

PRENOTAZIONE:

 Nel mercato dei titoli mobiliari, é la formalizzazione della intenzione, manifestata da un cliente ad un inve

stitore autorizzato, di acquistare  un titolo emesso in tempi successivi (all'asta, o sul mercato primario (Vedi). 

 

PRESCRIZIONE:

 Perdita di un diritto soggettivo per non averne  usato per un certo periodo di tempo.

          - dei titoli di Stato:

Il diritto ad ottenere il rimborso dei Titoli di  Stato (Vedi) dopo la scadenza,  si estingue trascorsi 10 anni

da essa. 

- delle cedole e dei dividendi:

Il  diritto si estingue dopo 5 anni dalla data di  scadenza.

 

PRESENTAZIONE:

 Atto  ed effetto dell'esibire e del consegnare ad  una banca  titoli, effetti ecc. perché ne curi  la  amministrazione,  l'incasso ecc.  Ha rilevanza il "giorno  di presentazione" per la definizione della decorrenza delle valute, dei termini di protesto ecc.

 

PRESTAMPATI:

 Contratti o moduli stampati dalla banca in cui vengono lasciati in bianco gli spazi relativi alle informazioni

specifiche  sul cliente, sulle operazioni, sui  valori, sulle percentuali di volta in volta contrattate,  sulle esclusioni, sulla revoca del contratto ecc.

 

PRESTAZIONE:

 Comportamento ed azione, definite dal contratto, a carico di una delle parti.

 

P R E S T I T O:

 Capitale  messo a disposizione di terzi per  un  certo periodo  di  tempo, previa definizione  delle  modalità

(Piano di rimborso) e dei costi di restituzione  (Tasso di interesse).

 

         PRESTITO PERSONALE

  Con il Prestito Personale  una banca mette a disposizione  del richiedente una somma di denaro,  in  genere non oltre i 25/30 milioni, rimborsabili da uno a cinque anni,  dietro il pagamento di un interesse  e,  spesso, con  il rilascio di una cambiale firmata dal cliente  a garanzia del rimborso. Il tasso di interesse deve esse

re sempre indicato come TAEG (Vedi "Tasso annuo  effettivo globale") e non come tasso nominale.

  La banca ha l'obbligo di pubblicizzare agli sportelli il TAEG da essa praticato sui prestiti personali.

 

 LE SPESE DA AFFRONTARE 

    Oltre al tasso di interesse nominale il richiedente deve affrontare altre spese:

 1)  Spese di segreteria e altre commissioni  variabili da  banca a banca - queste entreranno nel  calcolo  del Tasso Annuo Effettivo Globale  (TAEG);

 2)  Costo della cambiale a garanzia. Ricordiamo che il bollo gravante sulla cambiale é di 12.000 lire per  mi

lione.  Ad esempio, per poter garantire alla  banca  20 milioni di lire, tra capitale e interessi da  rimborsare, occorre rilasciare un effetto con bolli da  240.000 lire.  Con  il pagamento dell'ultima rata  la  cambiale

verrà restituita al cliente. 

Chi  intende richiedere un prestito  personale  sappia che:

1) Chi ha subito protesti non verrà finanziato;

2) Molte banche non finanziano chi ha una attività  che può  prevedere il fallimento (commercianti, ecc.);  non ci sono problemi, invece, per i lavoratori dipendenti;

3) Di norma le banche non concedono prestiti se le rate da rimborsare annualmente superano il 30 per cento  del reddito  netto annuo del richiedente; solo portando  un terzo che faccia da garante o dando in garanzia la casa di proprietà si può superare quel limite;

4) Occorre essere titolari di Conto Corrente presso  la banca che fa il prestito, o accenderlo per l'occasione.

Mensilmente  la banca provvederà al prelievo dell'importo della rata: occorrerà fare per tempo i versamenti

(specie se con assegni fuori piazza), ricordando che il giorno  di prelievo i fondi devono essere  disponibili,

altrimenti scattano gli interessi di mora e la possibilità che la banca richieda l'intero importo,  chiudendo

il rapporto.

 Se  i pagamenti avvengono troppo spesso in ritardo  si rischia di entrare nella lista dei "cattivi  pagatori". Questo potrebbe far rifiutare future richieste di  prestito, anche se effettuate presso altre banche.

    La  domanda di prestito personale (il  modulo  deve essere  ritirato in banca) prevede la presentazione  di

una serie di documenti:

- Per i lavoratori dipendenti:

       - Lettera di  assunzione rilasciata in originale dalla società per cui si lavora;

       - Ultimi  cedolini  di  stipendio  in  originale (non bastano le fotocopie); da questi verranno rilevati eventuali debiti contratti con il proprio datore di lavoro,  eventuali cessioni del quinto  dello  stipendio, altri prestiti;

-  Per  i  lavoratori  non  dipendenti  (professionisti ecc.):

       - Modello 740 con la copia dei pagamenti  IRPEF, IVA, ecc.

       - Iscrizione all'Albo professionale

       - Iscrizione alla Camera di Commercio

- Per i coniugati:

       -  Certificato di matrimonio con le iscrizioni a margine. Serve per sapere se il richiedente é in regime

di  comunione o di separazione dei beni.  Nel  caso  di comunione,  al coniuge si richiede di firmare la   cambiale  a garanzia.

       -  Dichiarazione  che non sono in corso procedimenti di separazione legale.

- Per i garanti:     

 - La  stessa  documentazione  richiesta  per  la  posizione lavorativa ( dipendente, non dipendente); 

-  Atto di acquisto della casa che eventualmente  deve essere portata a garanzia.

 

 

PREZZO:

 Controvalore monetario di un bene.

 

        - amministrato:

 Prezzo relativo a beni e servizi offerti da privati ma ritenuti dalla collettività tanto importanti da imporne d'autorità il livello (periodicamente rivisto).

        - di emissione:

 Prezzo  iniziale  pagato per la sottoscrizione  di  un prestito obbligazionario o di un titolo azionario  collocato per la prima volta.

        - di mercato:

 Controvalore riscontrato effettivamente in  operazioni di compravendita reali e non semplicemente stimato.

        - ufficiale:

 Nelle contrattazioni di borsa col sistema  telematico, é il prezzo medio ponderato dell'intera quantità oggetto di trattazione nella giornata.

             - di riferimento:

 Nelle contrattazioni di borsa col sistema telematico, é  il prezzo medio ponderato dell'ultimo 10  per  cento della quantità trattata nella giornata.      

 

PRIMA NOTA:

 Prima  annotazione delle operazioni con rilevanza  finanziaria e che dovranno successivamente trovare collocazione nelle varie voci di bilancio.

 

PRIME RATE:

  Definito come il tasso praticato alla migliore clientela,  é il più basso  tasso di  interesse  "ufficiale" praticato  dalle banche per i prestiti  agli  affidati.  

Nei fatti, le banche possono praticare tassi inferiori, ma non rilevati ufficialmente. Vedi: "Top rate" e "Over top"

 

       - ABI:

 Tasso  medio rilevato ogni 15 giorni  dall'ABI  (Vedi) considerando i "prime rates" delle banche aderenti.

 L'indice ha perso di "utilità" essendo artificialmente rilevato  al  valore dell' 11,50 per cento  dal  luglio 1995,  sebbene si effettuino operazioni di  affidamento al  di sotto di quel valore. Siccome il Prime rate  ABI entra  nel  calcolo della indicizzazione del  tasso  di molti contratti di Mutuo (Vedi "Parametri di indicizzazione),  occorre chiedersi se questa finta  rilevazione (tale almeno fino al giugno 1996) non sia contraria alla legge.  

 

PRIVILEGIATA: Vedi "Azione".

 

PRIVATIZZAZIONE:

 Intervento  sull'assetto della proprietà di aziende  e società di proprietà dello Stato, mirante a  permettere l'inserimento e la partecipazioni di privati attraverso la vendita al pubblico di pacchetti azionari.

 

PRO SOLUTO / PRO SOLVENDO:

 Nella  cessione di credito (Vedi) "pro soluto"  libera definitivamente il cedente dal momento del trasferimento del credito. Nella cessione "pro solvendo" il cedente  é impegnato ad adempiere l'obbligazione qualora  il debitore  risultasse inadempiente é il caso della  cambiale  scontata  (Vedi "Sconto")  dal  beneficiario  in banca. (Vedi "Salvo buon fine").

 

PROCURATORE DI BANCA:

 Funzionario di banca con "facoltà di firma", può  cioé "impegnare" l'azienda di credito. Di grado inferiore al Vicedirettore, al Condirettore, al Direttore. 

 

 P R O M O T O R E   F I N A N Z I A R I O:

 

 E'  un agente monomandatario al servizio di  una  SIM, della quale colloca presso il pubblico i servizi finanziari offerti. E' retribuito in percentuale sulle somme raccolte  (provvigione).  Per  poter  essere   iscritto all'Albo relativo tenuto dalla Consob, il promotore finanziario  deve aver superato uno specifico  esame.  Il codice di comportamento a cui devono attenersi é  integrato  dalle norme dettate dalla legge n° 1  del  1991, aggiornata  dalla Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia, con la deliberazione n° 8850 del 9.12.1994.  Nonostante  la richiesta professionalità, le norme  di legge  e  il codice deontologico, negli ultimi  4  anni circa 300 promotori sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari per irregolarità.

 Attenzione:

 Il promotore finanziario non é affidabile se:

1)  Non mostra il tesserino con foto, rilasciato  dalla Sim di cui é agente.

2)  Non  fornisce informazioni sulla sua società.

3)  Non si interessa agli obbiettivi  dell'investitore, né a come si sono formati i suoi risparmi, ma solo alle caratteristiche dei prodotti che vende.

4)  Se, per convincere il cliente, parla di  rendimenti futuri "...superiori almeno a quelli dei titoli di Stato, o agli investimenti già effettuati".

5)  Se cerca di convincere il potenziale cliente ad investire  con lui la totalità delle somme risparmiate  e disponibili, magari proponendo senza ragione di  liquidare investimenti già effettuati. 

6) Se, al già cliente, propone troppo spesso di passare da un prodotto finanziario ad un altro "....che in  fu

turo sicuramente renderà di più".

7) Se assicura: "....  stia tranquillo.... seguir• personalmente  i suoi investimenti". Il promotore non  gestisce le somme affidategli, può soltanto fornire  rendiconti.

 

PRONTO CONTRO TERMINE:

 Consiste nella vendita immediata ( a pronti) di titoli da  parte di una banca ad un cliente con  l'impegno  di riacquistarli dopo un certo tempo (a termine), in genere da uno a tre mesi. Ha come oggetto quasi sempre  titoli di Stato. Il cliente lucrerà quindi la  differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.

 Il  tasso contrattato é, di norma, definito  al  netto della tassazione tipica ( 12,50 %) e su base annua. Può per  capitare che il tasso "indicato" dalla banca  sia lordo e, a volte, addirittura ricapitalizzato (ad esempio: il 3 % trimestrale ricapitalizzato é superiore  al 12 % annuo). Sarà pertanto cura del cliente  accertarsi delle caratteristiche del tasso contrattato.

 - Le spese di un Pronto contro Termine:

Fissato bollato    Lit.  2.500

Bolli              Lit.    4,5 per mille X 2 volte

                           (Acquisto/Vendita)

Commissioni        da 5.000 a 10.000 lire 

 

PROSPETTO INFORMATIVO:

 Documento in cui sono riportate tutte le  informazioni sulla società che propone l'investimento e tutte le caratteristiche (legali, finanziarie, di accesso/recesso)  riguardanti  il servizio finanziario che viene  offerto al pubblico (Fondi comuni, Gestioni, Polizze  assicurative  ecc.) o quelle riguardanti l'emissione di  titoli mobiliari. E' sottoposto all'approvazione della Consob. Deve essere sempre consegnato al cliente.

 

PROTESTO:

 "Levare  il protesto". Atto con il quale i notai,  gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali (nei comuni dove i primi non esistono) rendono noto in modo certo e a  tutti che una "cambiale tratta" (Vedi) non  é  stata accettata  o che un "pagher•" (Vedi "Cambiale")  non  é stato onorato dal debitore né alla data di scadenza  né alla data del tentativo di accesso (Vedi).

 Non  si può "levare" il protesto se la cambiale é  dal beneficiario definita "senza spese".

 La "levata" del protesto é fatto necessario perché  il beneficiario possa esercitare l'azione di regresso; negli effetti "senza spese" l'azione di regresso é  esercitabile senza il protesto. Per gli assegni non pagati, non é necessario il tenta  tivo  di accesso. Per protestare un assegno,  é  sufficiente  aver  appurato che sul conto i fondi  non  sono sufficienti per il pagamento del titolo.

 Trascorso un certo numero di giorni dalla data d'emissione  senza che l'assegno sia presentato per il  pagamento (8 per gli assegni su piazza, 15 per quelli fuori piazza), il titolo non é più protestabile. Verrà riconsegnato "insoluto" al presentatore. (Vedi "Assegno"):

 I nominativi protestati, per i quali si chiudono tutti i canali del credito bancario, compaiono sul Bollettino

dei protesti (Vedi), pubblicato dalle Camere di Commercio su informazioni del Tribunale.

 

PROVVISTA:

 Per le aziende bancarie, é il risultato degli  indebitamenti  con la clientela, con le altre banche, con  la Banca d'Italia al fine di accantonare mezzi  finanziari da destinare agli impieghi. Per la clientela, é l'accantonamento, su un conto corrente  o su un Libretto di risparmio, dei fondi  sufficienti  per permettere una specifica operazione  finanziaria.  

 

PUBBLICIZZAZIONE:

 La  legge  154/92 (Vedi) e il Testo Unico  in  materia creditizia (Vedi) impongono alle banche di rendere note alla clientela le caratteristiche dei servizi  offerti, specie  in materia di tassi, costi, commissioni,  spese

ecc. Questa azione di pubblicizzazione viene  espletata tramite l'affissione, in locali aperti al pubblico, de

gli avvisi sintetici (Vedi) e della messa a disposizione dei fogli analitici (Vedi).

 

PUNTO DI VENDITA:

 Nell'ambito bancario, é spesso cos definita, da parte degli  uffici marketing di molti istituti  di  credito, l'agenzia di banca.

 

QUIETANZA:

 E' il documento che il creditore rilascia al  debitore dopo il pagamento e la riscossione di quanto dovuto. In essa  sono riportate le caratteristiche del  pagamento, la  data ecc. La quietanza libera il debitore. E'  soggetta al bollo.

 

QUOTARE:

 Atto  di fissazione del prezzo di un titolo  mobiliare (ma anche di un qualsiasi bene) ad opera di un  incaricato ufficialmente riconosciuto o istituzionale.

 

QUOTAZIONE:

 Prezzo definito attraverso contrattazioni e  procedure ufficiali in un mercato regolamentato. E' in genere riportata successivamente in listini ufficiali.

 

       - ex cedola:

Valore raggiunto da un titolo senza considerare  quello intrinseco della ultima cedola perché già staccata.

 

       - denaro:

 Prezzo che é disposto a pagare chi compra.

 

       - lettera:

 Prezzo che intende ottenere chi vende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA:

 Per  le  banche é una operazione  passiva  consistente  sia  nella  aggregazione dei depositi  della  clientela sotto  forma di Libretti di risparmio, Conti  correnti, Certificati  di Depositi, Assegni Circolari e nella  emissione di titoli obbligazionari propri (raccolta  diretta),  sia nella detenzione di titoli o altri  valori affidati in amministrazione e in gestione (raccolta indiretta). Per la raccolta di pubblico risparmio occorre la  specifica autorizzazione delle Autorità  monetarie.

Infatti, la raccolta del risparmio, intesa come  acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, é vietata  ai soggetti diversi dalle banche.

 Quanto  alla composizione della raccolta, a fine  1995 il  39,8 per cento era costituito da depositi in  conto corrente; il 10,7 da libretti di risparmio; il 29,8  da   certificati di deposito; il 19,7 da obbligazioni.

Vedi "Operazioni bancarie".

 

RAD:

 Documento attestante il pagamento del dividendo di  un titolo azionario e la relativa ritenuta di acconto.

 

RAPPRESENTANTE:

 E' un agente (Vedi) con poteri superiori. Può  concludere  affari  in nome e per conto dell'azienda  per  la

quale opera.

 

RASTRELLARE:

 In borsa, acquisti, ridotti ma continui ed  effettuati con una certa riservatezza, di azioni di una società in

cui si intende aumentare la propria partecipazione

 

RATA:

 Ciascuno  dei frazionamenti di pagamento di un  debito pecuniario determinati di comune accordo tra  creditore e venditore. Ad esempio, rata di un mutuo (Vedi), ecc.

 

RATE:

 In Italiano "tasso" (Vedi).

Vedi "Prime rate", "Top rate", "Over top".

 

RATEIZZAZIONE:

 Frazionamento  di un debito avendo stabilito  importo, durata e scadenza delle rate. Vedi "Rata"

 

RATEO:

 E' una frazione di un ricavo (rateo attivo),  o di  un costo  (rateo passivo). Ad esempio, vendere  un  titolo obbligazionario a metà del periodo di godimento di  una cedola, significa riconoscere una rateo di interesse al precedente   possessore   ed  uno   all'attuale.   Vedi "Dietim".

 

RATIFICA DI UN FIDO:

 Richiesta di autorizzazione a dar seguito  all'affidamento (Vedi) richiesta da uno sportello bancario (agenzia, filiale, succursale) ad un organismo superiore, se l'ammontare  del  fido supera l'importo  di  pertinenza dello sportello che ha istruito la pratica.

 

REALIZZARE:

 Liquidare un bene, un titolo, una proprietà convertendoli in denaro contante.

 

RECAPITO:

 Nel  linguaggio bancario, per recapito si intende  sia l'assegno, la cambiale, la ricevuta ed ogni altro documento  per  il quale le banche mettono  a  disposizione della  clientela il servizio di incasso, sia il  titolo

che viene scambiato tra aziende di credito alla  stanza   di compensazione (Vedi).   

 

       - di banca:

 E' lo sportello di più basso livello operativo. In esso vengono svolte le semplici operazioni di versamento,

di pagamento di assegni,  di incasso di effetti.

 

RECESSO:

 Ritiro  unilaterale dagli impegni contrattuali  sottoscritti.  Se non si ha diritto al recesso,  si  risulta insolventi; se si ha diritto (per legge o per lo stesso contratto) la controparte non ha il potere di opporsi.

 Se  é previsto dal contratto ma a titolo  oneroso,  la controparte  ha  diritto  al  pagamento  della   penale (Vedi).

 L'art. 125, comma 2° del Testo Unico in materia bancaria e creditizia (Vedi) impone che "la facoltà di adempiere  in  via anticipata o di recedere  dal  contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario". (...omissis...)

 

R E C L A M O:

 

 Opposizione scritta o verbale fatta da un cliente alla banca  sia in merito a comportamenti tenuti dai  dipendenti  nei suoi confronti, sia e più propriamente,  per evidenziare  errori, duplicazioni, omissioni,  applicazioni  errate  di tassi ecc, intervenute  nella  tenuta contabile del rapporto, o per uno specifico ordine.

 Il pessimo andamento dei rapporti banca-utente ha convinto  l'ABI  a strutturare una procedura  precisa  che banche e cliente devono seguire nel tentativo di risolvere la controversa oggetto di reclamo.

 Occorre in prima istanza, sollevare per iscritto (Raccomandata A.R.) il problema coinvolgendo l'Ufficio  Reclami  della banca presso la Direzione Centrale,  allegando la documentazione che si ritiene necessario  produrre. La banca si impegna a rispondere entro 60  giorni.  Se trascorsi i due mesi non c'é risposta, o se  la risposta non soddisfa il cliente, questo può rivolgersi all'Ombudsman bancario (Vedi) che si impegna a  rispondere in 90 giorni.

Vedi anche "Giudice di pace".

 

 

REDDITO FISSO: Vedi "Titoli"

 

REGISTRAZIONE:

 Annotazione  effettuata  a seguito di  una  operazione contabile intervenuta sul conto. E' necessaria  per  la

predisposizione dell'estratto conto.

 

REINVESTIMENTO:

 Nuovo investimento degli interessi maturati o del  capitale rimborsato alla scadenza del precedente investimento.

 

REMUNERAZIONE:

 Compenso,  contrattualmente definito, spettante a  chi mette  a disposizione di terzi denaro o altre  attività

finanziarie sotto forma di mutui, prestiti, acquisto di titoli a reddito fisso,  depositi bancari, ecc.

 

RENDICONTO:

 Elencazione  contabile delle partite in entrata  e  in uscita in un determinato periodo temporale.  L'estratto

conto (Vedi) (riassunto scalare a parte) é il rendiconto  predisposto dalla banca comprendente la  movimentazione intervenuta su un conto corrente.  

 

RENDIMENTO:

 Remunerazione, generalmente espressa in forma  percentuale,  del capitale investito.  Può  essere  calcolato

come  rendimento "immediato" (rapporto tra interesse  e  prezzo  pagato), oppure "effettivo"  (attualizzando  le cedole future e considerando il valore di rimborso).  Vedi "Corso".

 

RENDIOB: Vedi "Parametri di indicizzazione". 

 

RENDISTATO: Vedi "Parametri di indicizzazione"

 

RENDITA:

 E' il surplus finanziario futuro previsto dal  possessore di un bene o di un fattore produttivo. In caso  di vendita, il prezzo che cercherà di spuntare terrà conto delle citate plusvalenze future.

 

RESIDENZA:

 Luogo  dove il cittadino é  ufficialmente  reperibile, come risulta dalle evidenze anagrafiche del comune.  E' diverso dal domicilio che invece é l'abitazione abituale e che, pertanto, può non coincidere con la  residenza.  All'atto dell'apertura di un conto corrente occorre dichiarare la residenza, ma é possibile far inserire il  domicilio quale indirizzo a cui inviare  la  corrispondenza.

 Le variazioni di residenza o di domicilio vanno  comunicate alla banca per iscritto.

 

RESPINTO:

 Titolo di credito presentato per l'incasso ma rinviato al  mittente perché irregolare in qualche sua parte,  o mancante di un elemento essenziale, la girata, ad esempio.

 

RETROCESSIONE:

 Nelle  emissioni mobiliari, é la  percentuale  riconosciuta per la loro intermediazione alle banche  incaricate del collocamento.  Vedi anche "Polizze vita".

 

RETRODATAZIONE:

 In  una operazione bancaria, é la apposizione  di  una data antecedente a quella di esecuzione, ma dalla quale l'operazione  stessa  inizia a produrre  effetti  (Vedi "Valuta"). Ad esempio, un assegno verrà addebitato  sul conto  con  la valuta non corrispondente al  giorno  di presentazione, ma a quello di compilazione.

 

REVERSALE:

 E' un documento che ordina ad una cassa o ad una tesoreria di introitare una certa somma, ad una certa data, dalla  persona indicata. L'indicazione contenuta  nella reversale é l'opposto di quella  contenuta nel  mandato di pagamento (Vedi).

 

REVOCA:

 Atto  unilaterale  con il quale, nei  casi  consentiti dalla  legge o dal contratto, una parte rende privo  di effetti un precedente atto.  Ad esempio, revoca del fido (Vedi), revoca di un mandato.

 

R.I.A.: 

Sigla  per "Rapporti Interbancari Accentrati". Per  la gestione delle disposizioni di incasso a fronte di  addebiti autorizzati preventivamente (Vedi "Ordine Permanente"). Le disposizioni di incasso vengono  accentrate dal gestore del servizio e trasmesse alle banche  interessate.

 

RIACCREDITO:

 Nuova registrazione a credito di una operazione precedentemente accreditata e successivamente stornata.

 

RIADDEBITO:

 Opposto di "riaccredito". Nuova registrazione a debito di  una precedente operazione addebitata e  successivamente stornata.

 

RIALZISTA:

 Chi  opera in borsa ipotizzando una andamento in  crescita delle quotazioni dei titoli. Punta cioé a  trarre vantaggi dal rialzo dei corsi, o per fini speculativi o nel  tentativo di proteggere precedenti  operazioni  di acquisto. Atteggiamento opposto a quello del  "ribassista" (Vedi).

 

RIASSUNTO SCALARE:

 Costituisce  la parte dell'estratto conto  (Vedi)  che riporta non i saldi contabili formatisi a seguito delle operazioni, ma i saldi "per valuta" (Vedi) considerando cioé gli effettivi giorni di maturazione degli interessi.    

 

RI.BA:

 Procedura elettronica di presentazione delle  ricevute bancarie (Vedi)

 

RIBASSISTA:

 Chi effettua operazioni in borsa ipotizzando andamenti delle  quotazioni  in  calo.  Opposto  di   "Rialzista" (Vedi).

 

RIBOR:

 Vedi, "Parametri di indicizzazione".

 

 

RICAPITALIZZARE:

 Azione  sul capitale sociale di una società  per  adeguarlo, incrementandolo, all'aumentato volume  d'affari o  per  ricostituirlo dopo essere stato  intaccato  per fronteggiare perdite. L'operazione può aver luogo   accantonando utili e/o conferendo denaro fresco (Vedi).

 

RICAVI:

 Per  una azienda bancaria, sono costituiti  dagli  introiti  per  interessi, provvigioni, sconti e  applicazione dei giorni di valuta incamerati prestando  denaro   e offrendo altri servizi.

 

RICEVUTA:

 Documento, sottoscritto dal creditore o da un suo  incaricato ufficiale, dove risulta o il pagamento  effettivo di quanto dovuto dal debitore o che é stata soddisfatta una obbligazione.

 

         - bancaria:

 Sistema di pagamento che, nell'ultimo decennio ha praticamente sostituito, perché più economico, lo strumento della "Tratta non accettata"   (Vedi "Cambiale tratta"). Stilata con gli estremi della fattura emessa  per l'operazione  sottostante, viene consegnata alla  banca che ne curerà l'incasso. La trasmissione alla banca indicata per il pagamento viene effettuata tramite il canale SIA (Vedi). Allo sportello di pagamento la 

 

RI.BA.

deve  pervenire  tra il trentesimo  e  il  quindicesimo giorno antecedenti la scadenza.

 La ricevuta bancaria non é protestabile.

 

RICHIAMO:

 Nell'ambito dei servizi bancari, il richiamo di un effetto  o  di  un assegno é un  "contrordine"  dato  dal cliente alla banca, presso la quale il titolo era stato presentato per l'incasso (Vedi), di restituire il titolo  senza pretenderne il pagamento. La  banca  eseguirà l'ordine "per quanto in tempo", cioé non assume la  responsabilità  del mancato buon risultato del  richiamo, specie  per  effetti e titoli già  inviati  alla  banca trassata  corrispondente, né per problemi  inerenti  la levata del protesto. 

 

RICICLAGGIO:

 Movimento  di capitali che, attraverso vari  passaggi, anche presso istituti di credito, perde la natura e  le caratteristiche iniziali (si ricordano i "petrodollari" investiti dagli arabi dopo i grossi guadagni della metà degli anni '70) per acquisirne di nuove e diverse.

 Negli  ultimi  anni, specie in  Italia,  ha  acquisito l'accezione negativa  di meccanismo finanziario in grado di "ripulire" il denaro introitato  illegittimamente (droga, contrabbando, estorsione, ecc.) e rimetterlo in circolo "lavato". Vedi "Legge n° 197/91"

 

RICONCILIAZIONE

 Operazione necessaria per valutare il perché due saldi contabili  corrispondenti, che dovrebbero  assumere  un identico valore,  non coincidono.

 

           - bancaria

 E' l'operazione che permette di rilevare eventuali errori o omissioni tra il saldo del conto che una azienda detiene  presso  una banca - ricavato  considerando  le proprie  evidenze - e l'estratto conto inviato  dall'azienda di credito al cliente.

 

RICONTRATTARE:

 In  ambito bancario, é riferito all'azione  mirante  a rivedere  le "condizioni" (commissioni,  tassi,  spese) alle  quali  sono sottoposti i servizi  utilizzati  dal cliente.  Qualora siano mutate  alcune  caratteristiche contabili (ad esempio, giacenza di un deposito), di rischio (conto non più debitore ma ancora garantito),  di qualità  (conto non più affidato, ma "in  rientro"),  é opportuno  che l'interessato si accordi nuovamente  con la banca perché si rivedano le succitate condizioni.

 

R.I.D.:

 Sigla  per " Rapporti Interbancari Diretti".  Operatività simile a quella delle R.I.A. (Vedi), con la differenza  che, con il RID, il creditore invia le  disposizioni  di incasso alla propria banca.  L'operazione  si perfezionerà attraverso lo scambio e la successiva compensazione tra banche.

 

RIDUZIONE: Vedi "Polizze vita"

 

RIENTRARE:

 In Borsa, riacquisizione della posizione di  compratore) precedentemente abbandonata per motivi di  opportunità e di calcolo.

 

RIENTRO:

 Ordine, impartito dalla banca al cliente affidato,  di ripianare,  entro un termine stabilito, tutte le  posizioni  debitorie detenute nei confronti  dell'istituto. Il  conto, dopo la revoca del fido, viene definito  "in

rientro". 

 

RILEVAZIONE CONTABILE:

 Descrizione  delle  varie  operazioni  amministrativo-finanziarie  di un azienda che,  successivamente  registrate, daranno luogo alle scritture contabili.

 

RIMBORSO:

 Nel mercato mobiliare, é la naturale conclusione, tramite il ripianamento, di un prestito obbligazionario  o di titoli di Stato a medio/lungo termine;  oppure é  il pagamento, totale o parziale,  di un titolo azionario a seguito dello scioglimento o della riduzione del  capitale sociale di una società.

 

RIMESSA:

 Trasmissione di fondi o di altri valori (titoli  mobiliari ecc.) da una persona ad un'altra, in genere  utilizzando  il  canale bancario o postale  attraverso  il servizio  di bonifico o la spedizione di un vaglia  postale.

  

RINNOVO:

 Nell'ambito dei titoli di Stato di breve periodo (Vedi BTO)  é  l'ordine di reinvestire  alla  stessa  maniera l'importo derivante dal rimborso del titolo in  scadenza.  Per  facilitare l'operazione, molte  banche  hanno predisposto  un modulo di rinnovo che viene  consegnato al cliente già all'atto della prima sottoscrizione.

 

RISCATTARE:

 Rendere libero un bene mobile o immobile dati  rispettivamente in pegno o in ipoteca  a garanzia di un  prestito, un mutuo ecc.

           -  una polizza vita:

 Rescindere  il contratto sottostante cessando i  pagamenti ed incamerando il capitale di pertinenza dell'assicurato. Vedi "Polizze vita".

 

RISCONTO:

 Operazione di sconto (di effetti già scontati a propri clienti  primari) effettuata da una banca presso  altro istituto di credito o presso la Banca d'Italia, al fine di acquisire finanziamenti.

 

RISCONTRO:

 E' un tipico ufficio bancario che nacque con l'obbiettivo di controllare l'operato della "cassa".

 Oggi,  l'ufficio (Riscontro o Controllo di Cassa)  effettua una verifica sulle operazioni di sportello prima che vengano affidate al cassiere per la conclusione. La nuova organizzazione del lavoro tende ad eliminare questa  sovrapposizione  operativa per  molte  operazioni, conferendo  all'impiegato-cassiere (Vedi) il potere  di decisione senza la verifica preventiva di altri  impiegati.

 

RISCOSSIONE:

 Conclusione naturale di una obbligazione onorata.  Con la riscossione, il creditore entra in possesso di quanto pattuito contrattualmente o di quanto a lui  riconosciuto da un titolo di credito.

 

RISPARMIO:

 E'  la parte di reddito non destinata alla spesa  corrente, ma accantonata in previsione di spese future.

 Nel 1995, il risparmio delle famiglie italiane  ammontava a 171.118 miliardi di lire, pari al 9,7 per  cento del Prodotto Interno Lordo. Era di 200.383 miliardi  di lire (14,0 per cento del PIL) nel 1990, prima della ultima crisi.

 Riportiamo il testo dell'articolo 47 della nostra  Costituzione: " La Repubblica incoraggia e tutela il  risparmio  in tutte le sue forme; disciplina, coordina  e controlla l'esercizio del credito. Favorisce  l'accesso del risparmio popolare alla proprietà  dell'abitazione,   alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e  indiretto  investimento  azionarie nei  grandi  complessi produttivi del Paese.

 

      - gestito:

 Risparmio  collocato e non investito direttamente,  ma affidato  a gestori professionisti quali Fondi  comuni, SIM, Gestori di patrimoni.

 Nel 1995, il risparmio gestito raggiungeva la somma di 581.923  miliardi di lire e  rappresentava il 19,1  per

cento  delle  attività finanziarie delle  famiglie.  In particolare,  il 4,2 % delle attività  complessive  era investito in Fondi comuni; il 6,3 % in Gestioni  patrimoniali;  il 4,9 % nel ramo assicurativo; il 3,5  %  in fondi pensione; lo 0,2 % gestito da SIM.

 

RISTRETTO:  Vedi "Mercato"

 

RITENUTA SUGLI INTERESSI:

 Dal  primo gennaio 1974 i depositi bancari  e  postali sono soggetti alla imposta sugli interessi. Dopo la ma

novra del Governo Prodi, é pari al 27 per cento per gli interessi sui Libretti di risparmio, sui conti correnti e  sui Certificati di Deposito (Vedi "Tassazione").  La trattenuta é effettuata dalla banca a titolo definitivo per le persone fisiche, a titolo di acconto per le  società.

 

ROGITO:

 Atto pubblico redatto da un notaio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

SAGGIO:

 E' l'interesse prodotto, nell'unità di tempo  considerata  (in genere, un anno), da una lira (saggio  unitario) o da 100 lire di capitale (saggio percentuale). Vedi "Tasso".

 

SALDO: 

Indica il risultato della somma algebrica delle partite  in attivo e di quelle in passivo, di pertinenza  di un conto corrente, di un libretto ecc.  Se i versamenti superano in volume i prelevamenti,  il saldo  si  dice "attivo" o "a credito";  viceversa,  il saldo verrà definito "passivo" o " a debito".

 

     - contabile:

 E'  il  saldo nominale, che cioé non tiene  conto  dei giorni  di maturazione della valuta, ma si limita  alla registrazione algebrica delle operazioni, senza entrare nel merito della loro qualità.

 

     - liquido:

 E' il saldo che tiene conto della valuta (Vedi)  relativa  alle varie operazioni intervenute. E'  quindi  al netto delle operazioni che hanno valuta ancora in  fase di maturazione.

 

     - disponibile:

 E' il saldo che, oltre a tenere conto della maturazione della valuta, considera anche i giorni di disponibilità (Vedi) imputati sulle operazioni di versamento  in funzione  della qualità dei titoli versati (assegni  su piazza, fuori piazza, ecc.).

 

SALVO BUON FINE:

 In sigla, "Sbf". E' la clausola con la quale la  banca si riserva la possibilità di stornare l'accredito di un  versamento effettuato dal cliente, qualora non fosse in grado di incassare il controvalore  del titolo  versato ( perché, ad esempio, l'assegno non é coperto, la  cambiale non é pagata ecc.). Pertanto, in caso di  inadempienza  del debitore, cioé di operazione non  andata  a buon  fine, la banca si rifarà sul titolare  del  conto riaddebitando l'importo.

 

      - Incasso effetti salvo buon fine:

 Alla  presentazione dell'effetto, la  banca  accredita l'importo corrispondente, ma con valuta pari alla  data di scadenza. Se l'azienda di credito permette la "libera disponibilità" della somma, il cliente, per l'importo utilizzato, pagherà il tasso passivo concordato.  Se la  banca non permette l'utilizzazione della somma,  il cliente  dovrà  aspettare la scadenza e  il  buon  fine dell'effetto per poterne disporre.

 Nel  primo  caso l'operazione di  incasso  é  definita "salvo buon fine con libera disponibilità" (é un vero e proprio affidamento); nel secondo caso, "salvo buon fine  senza libera disponibilità" detto anche  "a  valuta maturata".

 

SALVO ERRORI & OMISSIONI:

 In sigla, SE&O. Postilla inserita in calce ad estratti conto, contabili, fatture ecc. a significare che  l'importo finale riportato dal documento può essere soggetto  a rettifiche. La rettifica non é  per•  subordinata alla  apposizione della sigla, poiché gli  interessati, sollevando  il problema entro certi termini  temporali, hanno il diritto alla correzione di errori.   

 

SALVO REVOCA:

 E' la clausola con la quale la banca si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento aperture di credito in conto corrente o anticipazioni di cassa. 

 

SBARRATURA: Vedi "Assegno"

 

SCADENZA:

 Indica il momento in cui il creditore ha il diritto di pretendere la prestazione o il pagamento di quanto  dovuto dal debitore. 

    

      - a giorno fisso:

 Quando sull'effetto é indicato il giorno di pagamento.

 

      - a vista:

 Quando sull'effetto é riportata tale indicazione, esso é pagabile all'atto della presentazione al debitore. L'assegno é sempre pagabile "a vista".

 

      - a certo tempo data:

 Tale indicazione rende l'effetto pagabile trascorsi  i giorni indicati dopo data di emissione. Ad esempio,  "a due mesi data".

 

      - a certo tempo vista:

 Tale indicazione rende l'effetto pagabile trascorso il numero di giorni indicati dopo la presentazione al  debitore. Ad esempio, "a due mesi vista".

    

          - bancabile:

 Per gli effetti da mettere allo sconto, la banca  considera  bancabile il titolo con scadenza non  superiore ai quattro mesi (termine massimo accettato dalla  Banca d'Italia per il risconto - Vedi).     

 

      - bruciante:

 Scadenza  molto  ravvicinata che obbliga  a  procedure d'urgenza per l'invio dell'effetto presso la banca o il luogo  di  pagamento, al fine di non  compromettere  la possibilità di protestare il titolo in caso di  mancato pagamento.

 

 

SCALARE:

 Metodo  (amburghese) di tenuta del conto  corrente  di corrispondenza bancario. Considera i saldi per vluta e non quelli contabili. Vedi "Estratto conto".

 

SCARTO:

 E' la differenza tra il valore del pegno (titoli,  valori, merci) dato in garanzia dal cliente  e  l'importo concesso dalla banca in anticipazione (Vedi). La dimensione  dello scarto é funzione della qualità  dei  beni dati in pegno, dalla affidabilità del cliente e del rischio presentato dall'operazione.

 

      - cartelle:

 E' la differenza tra il valore nominale delle cartelle fondiarie  (Vedi) emesse dagli istituti di credito  per finanziare le operazioni di mutuo (vedi) e il loro  valore di mercato (quotazione)  riscontrato in borsa.

 

SCONFINAMENTO:

 *  Utilizzazione di fondi oltre il limite ufficialmente accordato dalla banca tramite la formalizzazione  di un affidamento.

 *  L'effetto di un addebito superiore al saldo  di  un conto.

 Non é mai opportuno utilizzare la possibilità di sconfinare oltre il fido, anche se offerta dal  funzionario responsabile: oltre a pagare un tasso passivo più alto, potremmo  sentirci richiedere il rientro (Vedi)  in  24 ore,  magari da chi ha nel frattempo ha  sostituito  il funzionario comprensivo.

 

SCONTO:

  Dal codice civile apprendiamo che é "il contratto con il  quale  la banca,  previa  deduzione  dell'interesse [Sconto. NDR], anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine del credito stesso".

 L'operazione  di sconto é un affidamento a  tutti  gli effetti;  il suo importo é definito assieme alle  altre voci del fido (scoperto di conto ecc.) e costituisce la dimensione del "castelletto", cioé la somma che può ssere raggiunta dal totale degli effetti dati allo sconto, effetti che, alla scadenza, liberano parte del  castelletto  ricostituendo  nuove  disponibilità  per  il cliente.  

 

SCOPERTO:

 Saldo negativo di un conto corrente bancario.

 

      - di conto:

 Nell'affidamento,  lo scoperto di conto é il  livello, al  di  sotto dello "zero", raggiungibile  dal  cliente nelle sue operazioni. E' il fido più comodo e serve per alleggerire problemi di liquidità di cassa. E' soggetto al tasso passivo (Vedi) capitalizzato  trimestralmente, e alla commissione di massimo scoperto (Vedi).

 

      - per valuta:

 Si verifica allorquando, un accredito viene effettuato   con  valuta successiva al giorno di registrazione e  il cliente  dispone comunque della somma prima del  giorno di scadenza della valuta stessa. Sebbene il saldo  contabile (Vedi) sembra permettere l'addebito, nei  fatti, fino al giorno in cui matura la valuta, si stanno usando  fondi messi a disposizione dalla banca, con  conseguente  applicazione del tasso passivo (Vedi),  capitalizzato trimestralmente, e della commissione di massimo scoperto (Vedi).  

 

SCRITTURA:

 Ogni operazione contabile che comporti variazioni  del saldo  di un conto e che verrà riportata  sull'estratto conto  periodico. Ha un costo unitario percepito  dalla banca a fine anno.

 

SEGRETO BANCARIO:

 Divieto per i dipendenti di banca di non divulgare notizie, informazioni e valutazioni sulla clientela. Tali dati  sono accessibili solo  all'autorità  giudiziaria, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge.

 

SENZA AVVISO:

 Condizione  consuetudinaria che permette alle  aziende di  credito  di pagare gli assegni emessi  dal  cliente senza che questi debba preavvisarla dell'emissione.  E' possibile  inserire nel contratto di conto corrente  la clausola "con avviso". In questo modo, la banca pagherà solo  gli assegni "avvisati" dal cliente. In  mancanza, li stornerà con la motivazione "manca avviso".

 

SERVIZI BANCARI:

 Sono  costituiti da quei "prodotti" offerti  dalle  aziende di credito e collaterali alle operazioni  bancarie (Vedi) di raccolta e di impiego:

 Bonifici; Deposito titoli a custodia e in  amministrazione;  Gestione di patrimoni; Negoziazione di  titoli; Amministrazione di titoli; Incasso di effetti, di assegni, di documenti; Acquisto e vendita di valuta;  Pagamento  di utenze, tributi ecc.; Cassette di  sicurezza; Depositi  Chiusi; Carte di Credito; Bancomat;  Collocamento di titoli; Consulenza finanziaria, mobiliare ecc.

 

S I C A V:

  Sono  Società d'Investimento a Capitale Variabile  istituite col decreto legislativo n° 84/92.  Aggregano capitali vendendo proprie azioni. Il capita le sociale varia perci• di continuo ma la società non é costretta  a ricorrere alle tipiche procedure del  caso dettate dal Codice Civile per la variazione del capitale sociale.  Chi conferisce capitali é un socio  partecipante poiché acquista delle azioni della società.  Se queste sono nominative, ha diritto di voto nelle assemblee societarie.

 A fine 1995, il patrimonio delle SICAV ammontava a 161 miliardi di lire.

 

CARATTERISTICHE DELLE SICAV

 Il capitale sociale minimo é di 10 miliardi di lire.  La denominazione sociale deve contenere: " Società  di investimento per azioni a capitale variabile".  I sottoscrittori sono "soci" quindi i rapporti tra loro e la società sono regolati dallo statuto. Lo statuto, sottoposto al giudizio della Banca  d'Italia,  deve  contenere: i programmi di  investimento,  i soggetti incaricati delle scelte, la banca dove i titoli  saranno depositati, le modalità di emissione  e  di estinzione delle azioni.

 Dopo l'omologazione in tribunale, occorre l'iscrizione sull'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

 Lo  statuto fissa la misura massima per gli  oneri  di sottoscrizione  e di rimborso. Fissa  inoltre  l'elenco dei  quotidiani sui quali verrà pubblicato e il  valore patrimoniale  della società e il valore unitario  delle azioni.

 

LA GESTIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV

 Il valore (di emissione o di rimborso) si ottiene  dividendo il patrimonio netto per il numero di azioni  in circolazione.  Esso é stabilito con periodicità  almeno settimanale.  Il loro valore iniziale é di 10.000  lire (come per i fondi). Possono essere emesse in via continuativa; il possessore può chiedere il rimborso in ogni momento.  Il sottoscrittore può optare per quelle nominative  ( che attribuiscono un voto per azione)  o  per quelle al portatore ( che attribuiscono un voto per  ogni  socio possessore). Possono essere cambiate tra  di loro.  La  Sicav non può acquistare o  detenere  azioni proprie.

 

 

LE ASSEMBLEE

 L'assemblea ordinaria della società é sempre  regolarmente costituita indipendentemente dal capitale  intervenuto e presente. La straordinaria, in seconda  convocazione, é sempre regolarmente costituita.

 

 GLI AZIONISTI

 Quando si supera la proprietà di 20.000 azioni nominative, occorre comunicarlo alla SICAV e alla Banca  d'Italia. Sul libro soci si registrano tutti i proprietari di azioni nominative.

 

GLI OBBLIGHI

 La  custodia dei titoli deve essere affidata ad  un  a banca depositaria.

 La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto, non può operare né a premio né a riporto.

 Non può concedere né assumere prestiti se non per  acquisto di beni strumentali per la sua attività, ma  non oltre il 15 % del suo capitale.

 Non può detenere più del 10 % di azioni non quotate.

 Non più del 5 % di azioni della stessa società se quotata, del 10 % se non quotata. Non può investire in  a

zioni di altre SICAV. Non può detenere più del 2 % delle azioni di società controllanti la SICAV.

 

IL TRATTAMENTO FISCALE

 Le  SICAV  non sono soggette all'imposta  sul  reddito delle  persone  giuridiche, né all'imposta  locale  sui

redditi.

 Le ritenute operate sui redditi da capitale sono a titolo d'imposta. Verserà alla Tesoreria provinciale:

      -  lo 0,05 % sull'ammontare del patrimonio  netto detenuto in titoli di stato e obbligazioni non  convertibili.

      - lo 0,25 %  sull'ammontare del patrimonio  netto restante:  Ma scende allo 0,10 % per azioni o  obbliga

zioni convertibili italiane del settore industriale.

I proventi delle partecipazioni alle SICAV non  concorrono a formare il reddito imponibile dei  partecipanti, tranne  le partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali.

 All'atto  della  vendita delle azioni, si  pagherà  la tassa sul capital gain (12,5 %).

 

SIM

 Società di Intermediazione Mobiliare. Istituite con la legge  n° 1 del 2 gennaio 1991 per effettuare  interme

diazioni  nel settore mobiliare negoziando  titoli  sui mercati regolamentati  Possono:

*  Negoziare valori mobiliari per conto proprio e/o  di terzi.

* Gestire patrimoni con operazioni in titoli.

* Raccogliere ordini di acquisto o di vendita.

*  Sollecitare il pubblico risparmio mediante  attività svolta anche in luogo diverso dalla sede, tramite l'at

tività di Promotori finanziari (Vedi).

 La  loro  attività é stata normalizzata  dalla  Consob (ultima  deliberazione  in  merito,  la    8850   del 9.12.94).  Dalla  acquisizione  di  informazioni  sulla clientela,  alle  modalità di  gestione  di  patrimoni, l'attività  delle  SIM può essere  drasticamente  posta sotto il controllo della Consob.

 Al 31 dicembre 1995, operavano in Italia 223 delle 233 SIM  autorizzate.  Dobbiamo ricordare che,  negli  anni 1994-1995, ben  15 sono state le SIM sospese dalla Consob per irregolarità.

 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO:

 Breve storia dal 1893 ai giorni nostri.

 Il 1893 vide il fallimento di grandi istituti di  credito: la Banca Generale, il Credito Mobiliare, la Banca Romana. Queste avevano privilegiato pesantemente  l'attività finanziaria rispetto all'esercizio ordinario del credito.  Le sovrabbondanti interessenze acquisite  nel settore  produttivo (la Banca Generale in quello  siderurgico,  il Credito Mobiliare in  quello  immobiliare) avevano  portato ad un quasi totale  accentramento  del rischio  con una conseguente politica   protezionistica delle  banche nei rispettivi settori d'intervento e  l' inevitabile  emarginazione  qualitativa  e   mercantile delle aziende protette.

 Il crollo fu ineluttabile, ma l'avvenimento fu  considerato un incidente di percorso: l'Italia si avviava ad impostare seriamente il processo di industrializzazione e il sistema bancario, pur con qualche passo falso, non poteva che accompagnare in parallelo la crescita economica  della nazione.  Il crollo di quegli istituti  non dette  luogo, pertanto, a provvedimenti legislativi  di "risanamento"  del  settore. In altri termini,  non  si volle comprendere la pericolosa inconciliabilità finanziaria tra operazioni passive di breve termine e previsione di attività nel lungo periodo.

 Ed  infatti,  puntualmente, il problema  si  ripropose causando il fallimento  della Banca di Sconto nel 1921.

Questa, fortemente impegnata nell'industria pesante, fu travolta  dal fallimento  della Ansaldo che  non  seppe prontamente riconvertirsi al termine della prima guerra mondiale.

 D'iniziativa,  le banche limitarono  drasticamente  la loro espansione territoriale ma non seppero  affrontare il problema delle loro partecipazioni industriali.

 Nel 1926, per la prima volta, lo Stato intervenne  per disciplinare l'attività del sistema creditizio:  attribuì alla Banca d'Italia (Vedi) il controllo del mercato monetario e finanziario e sottopose alla sua  vigilanza l'attività  di tutte le banche. Queste, per•,  rimasero legate, pur se in misura meno evidente, alla grande industria  e furono tanto pesantemente  coinvolte   dalla crisi  mondiale  del 1929, da sollecitare  esse  stesse

l'intervento dello Stato. 

 Le provvidenze costarono all'erario oltre 16  miliardi di  lire  dell'epoca (oltre 20.000 miliardi  di  oggi);  furono progettate organicamente ma gli obiettivi di medio  periodo non furono centrati: le partecipazioni  azionarie  furono  rilevate e  successivamente  affidate all'I.M.I.  (Istituto Mobiliare Italiano -1931) per  la sistemazione,  e all'I.R.I. (Istituto per la  Ricostruzione Industriale -1933) per il finanziamento e lo smobilizzo; alle banche di credito ordinario fu tassativamente proibito di compiere finanziamenti a medio e lungo termine.

 Gli scopi per i quali i due istituti erano stati creati non furono raggiunti  per vari motivi (scoppio della guerra di Etiopia, guerra di Spagna, situazione  economica, ecc.); anzi, l' I.R.I. si trov• a detenere  anche   la proprietà di tre importanti banche di interesse  nazionale: Banco di Roma, Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana.

 Nel 1936 si decise, pertanto, di  rivedere  sistematicamente la normativa riguardante l'attività  creditizia e finanziaria del sistema bancario nel suo complesso.

 Strumento giuridico dell'intervento fu il Regio Decreto legge n° 375  del 1936 ( convertito faticosamente in legge nel 1938 col n° 141), che, fino alla legge Amato-Carli del 1990 (Vedi), fu alla base del sistema  bancario italiano.

 Riportiamo brevemente le innovazioni più incisive  apportate nel 1936:

 * Il risparmio e la relativa raccolta sono attività di interesse nazionale e possono essere effettuate solo su

autorizzazione del governo.

 * Il credito a breve é rigorosamente diviso da  quello a medio e lungo termine, (fine della banca mista di tipo  tedesco e passaggio alla banca  pura).  Conseguente tassativo  divieto alle banche di credito ordinario  di compiere operazioni di credito industriale e mobiliare.

 * Creazione di organi statali con funzioni di  regolazione  e di controllo dell'attività bancaria. La  Banca d'Italia é dichiarata Istituto di Diritto pubblico.

* Disciplina per la distribuzione, la specializzazione e la concentrazione territoriale delle banche.

 * Obblighi per tutte le aziende di credito per un  più efficace  controllo  della loro attività  (  Iscrizione all'albo,  autorizzazione all'esercizio, alla  costituzione di nuove banche, alla apertura di nuove  filiali, capitale minimo versato, fondo di riserva, rapporto tra patrimonio netto e passività ecc.).

 

 E' interessante seguire il processo di concentrazione, che  il  sistema bancario   ha subito fino  al  termine della  seconda guerra mondiale, concentrazione  dettata dal mercato ma spesso forzata ed imposta dal regime fascista. Il numero degli sportelli che il sistema creditizio metteva a disposizione del mercato italiano passò dagli 11.837 del 1927 agli 8.655 del 1933; ai 7.061 del 1939; ai 6889 del 1945.

 S'é detto che il drastico ridimensionamento del sistema non fu dovuto esclusivamente a motivi di mercato. Il regime fascista ridusse seccamente il numero di  quegli enti bancari di cui non poteva controllare efficacemente  l'operato. Ad esempio le Casse Rurali, nate  spesso come impegno para-politico e sociale del movimento cattolico, erano oltre 3.000  nel 1922; nel  1945 si erano ridotte a 882. Contavano 1937 sportelli nel '32 e  solo 916 al termine della seconda guerra mondiale. E ancora, alle  Casse di Risparmio e alle Banche del  Monte   non operanti in capoluoghi di provincia  furono imposte fusioni ed incorporazioni.

 Parallelamente,  per favorirne l'uscita  "  spontanea" dal  mercato, furono innalzati marcatamente i tassi  di   interesse praticati dallo Stato sui risparmi postali.  

 

 L'andamento dimensionale del sistema, nel periodo  che stiamo  considerando,  é chiaramente delineato  da  uno studio di C. Conigliani e G. Lanciotti che, concludendo una ricerca per l'Ente Einaudi, individuavano:

 

 "  Un primo periodo, precedente al 1926,  che  abbiamo fatto arbitrariamente partire dal 1912,  caratterizzato da una forte espansione numerica delle banche in  esercizio,  conseguita  in  modo  prevalente  con   accesso all'attività bancaria di una miriade di aziende unicellulari di dimensioni presumibilmente modeste".

 "  Un  secondo periodo, che va dal 1927  al  1942,  di drammatica razionalizzazione del sistema esistente, attraverso la quale si opera un drastico ridimensionamento  della consistenza numerica sia delle aziende in  esercizio,  sia  degli sportelli bancari, che  per•  non comporta un abbassamento del livello di  intermediazione.  Questo processo avviene in modo prevalente  attraverso l'espulsione dal mercato di un considerevole  numero di banche di piccole dimensioni".

 "  Un  terzo periodo, che parte dal 1943 e  arriva  ai giorni nostri, nel quale lo sviluppo del sistema banca

rio  italiano é caratterizzato da una ulteriore  seppur lenta diminuzione del numero delle banche in  esercizio e, nel contempo, da una forte espansione dei loro sportelli bancari." (Vedi)

 Concordiamo  con le conclusioni di Conigliani  e  Lanciotti circa il non abbassamento del livello complessi

vo   di intermediazione del sistema pur  alla  presenza del  ridimensionamento  evidenziato dalle  tabelle.  Ci corre  l'obbligo  per• di considerare  che  il  sistema stesso perdeva seccamente la capacità di servire capillarmente,  anche  se con aziende  unicellulari,  quelle "piazze" che i grandi istituti non avrebbero mai considerato interessanti e alle quali, pertanto, sarebbe per sempre venuta meno la possibilità di utilizzare i  servizi strutturati dal sistema creditizio.

 Il sistema muta definitivamente, ci auguriamo in senso europeo, con la legge n° 218/90  "Amato-Carli" (Vedi) e l'impostazione  della banca universale, con la  liberalizzazione Valutaria (Vedi), con l'eliminazione dei rigidi  controlli per l'apertura degli sportelli  bancari (Vedi).

 

SISTEMA TELEMATICO DI CONTRATTAZIONE DI BORSA:

 Eliminato  il vecchio sistema delle "grida",  oggi  le contrattazioni  sul mercato borsistico sono  effettuate utilizzando sistemi ed apparati informatici che permettono una operatività continua. Per il suo funzionamento la Consob ha dettato le modalità procedurali.

 Il sistema attuale é cos articolato:

 *  Circuito telematico di contrattazione continua.  In esso  vengono trattate le azioni, le  obbligazioni,  le opzioni, i warrant.

 * Circuito telematico delle Spezzature (Vedi).

 * Circuito telematico  delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT).

 * Circuito telematico dei contratti a premio.

 * IDEM (Vedi). Mercato italiano dei prodotti derivati.

In esso vengono trattati i futures (FIB 30) e le opzioni (MIBO 30), entrambi rapportati all'indice MIB 30,  e 

le opzioni sui singoli titoli azionari (ISO: Individual Stock option).

 

SMAGNETIZZAZIONE:

 Inconveniente  cui vanno incontro le bande  magnetiche di  Bancomat (Vedi) e Carte di credito (Vedi) se  accostate a fonti magnetiche (calamite, altoparlanti di radioline, ecc.). Occorre riconsegnare la carta in  banca e chiedere una nuova memorizzazione dei codici.

 

SMARRIMENTO:

Vedi: "Libretti di risparmio",  "Assegno", "Certificato di deposito", "Bancomat", "Ammortamento".

 

SMOBILIZZO:

 Trasformazione di attività patrimoniali in  disponibilità liquide tramite vendita o cessione a terzi.

 

SOFFERENZE:

 Crediti bancari di problematica esazione per i   quali sono  iniziate  azioni giudiziarie. Le  difficoltà  non contingenti  né transitorie dei debitori, fanno s  che  la loro solvibilità risulta praticamente compromessa.

 A fine 1995, il valore delle sofferenze bancarie aveva raggiunto la somma di 112.118 miliardi di lire, pari al 9 per cento degli impieghi (Vedi). Erano 70.076 miliardi a fine 1993 (6,1 per cento degli impieghi) e  47.593

miliardi nel 1991 (5 per cento degli impieghi).

 Vedi "Partita incagliata" e "Crediti in sofferenza".

 

SOLVIBILITA':

 Effettiva capacità del debitore di onorare  l'obbligazione  nei modi e nei tempi previsti dagli accordi  con il  creditore. La valutazione della solvibilità  di  un cliente  dà la dimensione del rischio relativo  al  suo affidamento.

 

SORTEGGIO:

 E'  uno dei modi di rimborso graduale di  un  prestito obbligazionario. Vedi "Obbligazione".

 

SOSPENSIONE:

   - della contrattazione di un titolo:

 E' la decisione con la quale la Consob decide di impedire che le azioni di una società siano oggetto di compravendita.

 Le motivazioni possono riguardare fatti societari (andamento, assetti, mancata certificazione dei bilanci) o  

situazioni  di mercato del titolo (non  quotazione  per lungo tempo, impennata o abbattimento del prezzo  oltre certi limiti, ecc.). Vedi "Contrattazione di borsa".

 

SOTTOSCRIZIONE:

 Conferimento di capitali a fronte dell'acquisto di titoli offerti per la prima volta sul mercato. La  sottoscrizione  conclude l'iter di emissione di un  prestito obbligazionario  o del collocamento presso il  pubblico di una quota di azioni di una società.

 

SPECMEN:

 E'  il modulo che viene fatto firmare dalla  banca  al cliente che intende aprire un Libretto di risparmio nominativo o un conto corrente. Servirà  di confronto per verificare la conformità della firma dei successivi ordini (bonifici, assegni ecc.) a quella inizialmente depositata.  Uno stesso cliente può depositare anche  più

esemplari diversi di firme.

 In caso di cointestazione, sullo specmen deve  comparire  la clausola che definisca se le operazioni  vanno

effettuate con firme congiunte o disgiunte. (Vedi cointestazione).

 

SPESE:

 Costi  per l'utente di un servizio bancario. A  differenza delle commissioni che sono espresse in percentuale del valore dell'operazione sottostante, le spese sono normalmente espresse in valore assoluto.   

 

SPEZZATURE:

 Blocco di certificati azionari costituito da un numero di  titoli  che non raggiunge quello del  lotto  minimo

stabilito per la normale contrattazione in Borsa.

 Le spezzature sono trattate a parte rispetto al mercato normale, e non é detto che trovino una  controparti

ta.  Per questo, i prezzi spuntati sono in  genere  più bassi del titolo trattato in lotti regolari. 

 

SPORTELLO BANCARIO:

 Agenzia,  filiale, succursale di una banca  a  diretto contatto con il pubblico e in cui é possibile  svolgere le più comuni operazioni bancarie. Prima del 1990, l'apertura di nuovi sportelli  bancari era vincolata alla preventiva valutazione (nel merito e nel  metodo) della Banca d'Italia. Con la Legge n°  218 del 1990, detta Amato-Carli, (Vedi) si attua la liberalizzazione.

 Il numero degli sportelli operanti in Italia passa  da 17.721 del 1990 a 20.786 del 1992, a 23.440 del 1995. 

 Erano 6.889 nel 1945 e 10.085 nel 1965.

 

SPREAD:

 Valore,  percentuale o assoluto, di entità definita  o definibile  contrattualmente, da aggiungere  alla  voce   stabilita  in modo da comportare maggiorazioni nel computo  di tassi, di rendimenti o addizionali  di  spese, commissioni, ecc.   

 

STACCO CEDOLE:

 Operazione  effettuata dalla banca sui titoli ad  essa affidati in amministrazione, o personalmente dal  titolare, in prossimità del giorno di pagamento degli interessi di un prestito obbligazionario o del dividendo di una azione,  per curarne l'incasso. Vedi "Cedola".

 

STANZA DI COMPENSAZIONE:

 Ufficio  coordinato  dalla Banca d'Italia  e  presente sulle piazze provinciali più importanti, nel quale  gli "associati" provvedono a scambiarsi e compensare i  rispettivi crediti/debiti, supportati da titoli esigibili in giornata, estinguendoli tramite conguagli.

 Possono  associarsi alla Stanza di compensazione:  gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, le  società di assicurazione, le banche operanti sulla piazza.

 

STORNO:

 Annullamento  di una registrazione contabile e  ripristino della situazione precedente.

 Può  derivare da errore, dalla volontà  del  creditore (Vedi   "Richiamo),  d'iniziativa  della  banca   (Vedi 

"Giorni di non stornabilità)

 

S U C C E S S I O N E:

 

 Procedura  legale per la definizione degli eredi  (legittimi  o  testamentari) di una persona  deceduta.  In banca può avere rilevanza per permettere agli eredi  di subentrare  nelle posizioni contrattuali del defunto  e nelle sottostanti disponibilità finanziarie.

 

 

IL DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE:

 La  morte dell'unico intestatario del  conto  corrente deve essere notificata alla banca dagli eredi,  individuati  da  un atto notorio, tramite la consegna  di  un certificato di morte. E' necessario che gli aventi  diritto richiedano alla banca di essere messi a conoscenza di tutti i rapporti con essa intrattenuti dal deceduto. La richiesta, oltre che da un interesse  personale, é legittimata dalla necessità di individuare con la massima  precisione la composizione dell'asse  ereditario. Occorrerà quindi conoscere l'esistenza e la precisa consistenza di altri conti correnti o di libretti di risparmio, del contenuto della eventuale custodia titoli  (i  titoli di stato non  devono  essere  denunciati perché esenti da tasse di successione, per le azioni si

deve riportare il valore di mercato), di somme a disposizione presso la cassa ecc.  Riconsegneranno gli asse

gni  non utilizzati e quanto  di proprietà della  banca   (Bancomat, Carta di credito ecc).

 Qualora non dovessero essere rinvenuti documenti  fondamentali (ad esempio il libretto di risparmio)  occorrerà procedere alla denuncia di smarrimento, in qualità di eredi,  per ottenere il duplicato.

 L'istituto provvederà a  bloccare il conto (o i conti) e tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto rendendo inoperante l'azione di eventuali delegati e rifiutando  le operazioni che dovessero presentare  una

data successiva a quella del giorno del decesso. Ad  esempio, la banca pagherà gli assegni emessi dal titolare  fino al giorno del decesso e pervenuti  successivamente. Assegni portanti una data successiva sono  chiaramente artefatti. Gli eredi dovranno impostare la pratica di successione (entro i 6 mesi dal decesso, per un asse ereditario superiore ai 50 milioni o, comunque, in presenza di  beni immobili)  elencando minuziosamente, per ogni  istituto bancario  coinvolto, i relativi tipi di rapporto   e  i rispettivi  saldi (oltre alle altre eventuali voci  costituenti l'eredità come  gli immobili ecc.).

 Conclusa  la pratica di successione con  l'ottenimento della certificazione relativa (una copia della quale da presentare  in banca), gli aventi diritto  diventano  a tutti  gli effetti proprietari dei beni  del  deceduto.

Disporranno pertanto dei saldi e/o dei titoli  ereditati.  Perfezionata la pratica in banca, daranno  indicazione sulla destinazione finale dei beni e delle somme, magari  con  l'inoltro degli ordini di  estinzione  dei rapporti o procedendo all'apertura di nuovi rapporti  a loro nome. 

 

 IL DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI

Se il conto corrente é intestato a più persone con possibilità di operare " a firme disgiunte" (comunque  debitrici e creditrici in solido) ed uno degli intestatari muore, viene ad essere attivato l'art. 14 delle norme generali a suo tempo sottoscritte in banca:

 "Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di  agire di uno dei cointestatari del conto di cui  all'articolo precedente [disposizioni e ordini a valere su un conto  cointestato a firme disgiunte],  ciascuno  degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente  sul conto. Analogamente lo conservano  gli eredi  del  cointestatario, che saranno per• tenuti  ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale  rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

 Nei casi di cui al precedente comma per• l'azienda deve  pretendere il concorso di tutti i  cointestatari  e degli  eventuali  eredi  e  del  legale  rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata    opposizione    anche   solo    con    lettera raccomandata". Nel caso che ci occupa, il conto cointestato continua ad esistere e gli intestatari superstiti potranno  operare a pieno titolo. Gli  eventuali  eredi   potranno subentrare  con una semplice variazione di intestazione:  in luogo del defunto risulteranno  i  nomi degli  eredi  che , a differenza degli  altri  (vecchi) cointestatari che sono liberi di intervenire disgiuntamente, dovranno  operare con firme congiunte  tra loro.

 Ma  qualora uno degli intestatari o degli  eredi,  con lettera raccomandata ( ma riteniamo anche solo  verbalmente), dovesse fare opposizione in merito alla gestione  e ai poteri di firma operativi sul conto  corrente, la  banca per movimentare il conto pretenderà la  firma congiunta di tutti i titolari ( vecchi e nuovi).  

 In altri termini, se c'é un accordo generalizzato nella gestione del conto corrente e nella destinazione del saldo,  tutto  fila liscio e la  banca  permetterà  una  normale operatività.Se, per i più diversi motivi,  sorgono  problemi nei rapporti interpersonali tra  i  vari intestatari, a fini cautelativi la banca pretenderà, da parte di tutti, la sottoscrizione congiunta di ogni ordine ad essa impartito a valere sul conto corrente.

 Più semplice é il caso di premorienza di uno degli intestatari operanti a "firme congiunte". In questo  caso la  banca bloccherà il conto fino  alla  individuazione certificata degli eredi legittimi del defunto.  Questi, una volta investiti dei poteri di firma, dovranno  operare congiuntamente all' intestatario superstite e  decidere insieme del destino del rapporto.

 

          

 

 

SURROGATORIA:

 Azione del creditore permessa dalla possibilità di sostituirsi  al  debitore nell'esercizio di  diritti  (di contenuto  patrimoniale) ad esso spettanti ma  da  esso trascurati o non esercitati nei confronti di terzi.

 

SVALUTAZIONE:

 Riduzione del valore di acquisto interno di una moneta ad opera di processi inflattivi, o riduzione (ufficiale o di mercato) del valore di una moneta espresso in termini di un'altra.

 

SWAP:

 Particolare contrattazione valutaria. E' una operazione "a termine" dettata o dalla necessità di mitigare  i rischi di cambio di precedenti operazioni, effettuandone  altre con operatori aventi necessità opposte e  per il  tramite  di  un  intermediario  (domestic  currency swap),  oppure dalla decisione di investire  disponibilità sui mercati internazionali. Consiste in un  acquisto ( o vendita) a pronti e in una vendita (o acquisto) a termine di valute.

 

SWIFT:

Society for Worldwide Interbank Financial  Telecommunication.  Società realizzata da istituti di credito  per gestire  procedure di comunicazione interbancaria   per   il trattamento ed il perfezionamento di operazioni  finanziarie internazionali.

 

 SWITC:

 E'  un arbitraggio in valuta o in titoli.  Si  imposta nel  momento in cui un investitore vuole passare da  un titolo ad un altro.

 

TAEG:

 Tasso  Annuo Effettivo Globale. E' il tasso  che  comprende, oltre al tasso nominale (Vedi), anche le spese

accessorie richieste per la concessione di un prestito.   Deve essere tassativamente e formalmente indicato  nel contratto sottoscritto.

 

T A S S A Z I O N E:

 

 Prelievo monetario, coattivo ma legale, imposto  dalle pubbliche amministrazioni di uno Stato sul reddito,  la ricchezza, le risorse dei cittadini.

 

TASSAZIONE RELATIVA AI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI

 

DEPOSITI

 

         ×

×

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 (tassazione precedente al 20 giugno 1996)

 

CONTO CORRENTE            |     30 % SU INTERESSI

LIBRETTI DI RISPARMIO     |     30 %  "    "

LIBRETTI VINCOLATI        |     30 %  "    " CON VINCOLO FINO A 12 MESI

                          |     25 %  "    "   "   "     OLTRE  12 MESI 

                          

CERTIFICATI DI DEPOSITO   |     30 %  CON  VINCOLO FINO A 12 MESI

  (sugli interessi)       |     25 %   "      "    TRA 12 E 18 M.

                          |     12,5 % "      "    OLTRE 18 MESI

                          

CONTO CORRENTE POSTALE    |     30 % SU INTERESSI

LIBRETTI POSTALI          |     25 % SU INTERESSI

                          

BUONI POSTALI             |     12,5 % SU INTERESSI

                          |     6,25 % SE EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87

                          |     ESENTI SE EMESSI PRIMA DEL 21.6.86

 

 

         `        `        !

 ----------------------------------------------

 

 

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 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

 

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(tm)

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 (Tassazione dopo il 20 giugno 1996)

 

 La "manovra" del governo Prodi uniforma al 27 per cento la tassazione a carico degli interessi sui depositi ancari (Conti correnti, Libretti, Certificati di deposito) e sui Libretti postali. I Buoni postali non vengono toccati. 

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 TITOLI DI STATO

 

 Tutti i titoli di Stati sono esenti dall'imposta di successione. Prima  della   manovra  del  governo Prodi del giugno 1996, erano esenti  anche  dall'imposta sulle donazioni.

 

BOT/BTE      |         12,5 % SU INTERESSI

BTP/CTO      |         12,5 % SU INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA VALORE DI                        

             |                EMISSIONE E DI RIMBORSO                               

             

 

                                                  (segue)

CCT/CTE      |         12,5 % SU INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA VALORE DI

             |                EMISSIONE E RIMBORSO

             |          6,25 % SE EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87

             |          ESENTI SE EMESSI PRIMA DEL 21.6.86

             

CTS          |          6,25 % PER LE UNICHE DUE VECCHIE EMISSIONI

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

         ³³!

 TITOLI COMUNALI "BOC"

 

 Sono tassati al 12,5 per cento sugli interessi.

 Sono soggetti all'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

----------------------------------------------------------------------------

 

 

         VV!

 OBBLIGAZIONI

 

OBBLIGAZIONI ENEL-FS  | 12,5 % SU INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA PREZZO

                      |         DI EMISSIONE E RIMBORSO

                      |  6,25 % EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87

                      

OBBLIGAZIONI BEI-CECA-|           SE EMESSI IN ITALIA:                                             

EURATOM-BIRS          |     12,5 % SU INTERESSI

                      |     6,25 %  "     "  SE EMESSI TRA 21.9.86 E 31.8.87

                      |     ESENTI SE EMESSI PRIMA DEL 21.6.86

                      |           SE EMESSI ALL'ESTERO:

                      |     12,5 % SUGLI INTERESSI DAL 10.9.92

                      |     ESENTI SE PRECEDENTI

 

OBBLIGAZIONI DI ISTITUTI  | SE EMESSI DOPO IL 31.12.83:       

DI CREDITO SPECIALE, IMI, | 12,5 % SUGLI INTERESSI E SULLA DIFFERENZA TRA

EFIBANCA, CREDIOP         | PREZZO DI EMISSIONE E RIMBORSO

                          | 10,80 % SE EMESSI DALL'1.10.82 AL 31.12.83

                          | ESENTI SE EMESSI DAL 31.12.80 AL 30.9.82

                          | 21,6 % SE EMESSI DALL'1.1.74 AL 30.12.80

 

----------------------------------------------------------------------------

 

         !-

 AZIONI

 

AZIONI ITALIANE ORDINARIE | DIVIDENDI: 10,0 % IN ACCONTO PER PERSONE FISICHE

E PRIVILEGIATE            |                   E ASSOCIAZIONI

AZIONI QUOTATE AL MERCATO |            32,4 % PER SOCIETA' ESENTI DA IRPEG

RISTRETTO                 |            NESSUNA PER PERSONE GIURIDICHE PUB-

AZIONI NON QUOTATE        |            BLICHE E FONDAZIONI              

AZIONI ESTERE QUOTATE     |

 

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AZIONI ITALIANE           | DIVIDENDI: 15,0 % A TITOLO DI IMPOSTA PER TUTTI

DI RISPARMIO              |            10,0 % D'ACCONTO A SCELTA PER LE AZIONI                                              

                          |                   DI RISPARMIO NOMINATIVE

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                       POLIZZE VITA

 

PREMI    |  IMPOSTA DEL 2,5 % .

         |  DEDUCIBILITA' FINO AL 22 % ANNUO PER  UN MASSIMO DI 2,5 MILIONI

         |

RENDITA  |  IL 60 %  E' TASSATO SECONDO L'ALIQUOTA DEL CONTRIBUENTE

         |

CAPITALE |  IL 12,5 % SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE PAGATO (SOMMA DEI PREMI) E 

         |  CAPITALE LIQUIDATO. PER DIFFERIMENTI SUPERIORI AI 10 ANNI, L'ALI

         |  QUOTA DEL 12,5 DECRESCE DEL 2 %  PER OGNI ANNO OLTRE IL DECIMO

         |  (-  0,25 OGNI ANNO)

 

-----------------------------------------------------------------------------

                     PRONTI CONTRO TERMINE

 

      12,5 % SULLA DIFFERENZA TRA VENDITA A  TERMINE ED ACQUISTO A PRONTI

 

 Òðe-ðe

 

 

TASSO:

 E' la misura percentuale dell'interesse che il debitore  deve riconoscere al creditore che gli prestato  una

somma di denaro. Vedi "Interesse".

 

     - fisso:

Tasso definito inizialmente e non soggetto a cambiamenti per tutta la durata del rimborso del prestito.

 

     - variabile:

 Anche "indicizzato". Tasso che può variare  periodicamente  perché ancorato ad alcune grandezze  soggette  a variazione e oggettivamente valutabili (Vedi "Parametri di indicizzazione"). Per la differenza tra tasso variabile "iniziale " e "a regime" vedi "Mutuo".

 

      - interbancario:

Tasso praticato tra istituti di credito per i rispettivi depositi. Varia al variare della durata del  deposito.

 

      - Ufficiale di Sconto (TUS):

 Tasso  applicato dalla Banca d'Italia per i  finanziamenti cui le aziende bancarie accedono riscontando  effetti  di clienti primari (Vedi "Risconto").  E'  preso come  indice del "costo del denaro". Oggi,  il  livello   del nostro TUS é pari al 9,0 per cento.

 Ha rilevanza perché l'azione sul TUS connota la  politica  monetaria adottata dalla banca centrale.  Non  ha invece alcun valore mercantile pratico, dal momento che il ricorso delle banche al finanziamento presso la Banca d'Italia incide per una frazione di punto percentuale (0,20 - 0,80 per cento) rispetto alla massa dei  finanziamenti  ottenuti  per altri canali  (depositi  dei clienti, finanziamenti esteri, depositi  interbancari).

Solo in situazioni particolarissime, il ricorso all'approvvigionamento  presso  la Banca d'Italia  supera  il punto percentuale sul totale.

 Al  fine di permettere un raffronto con i Tassi  Ufficiali dei principali paesi industriali, ricordiamo che, nell'aprile  1996 il TUS tedesco era pari al  2,50  per cento;  quello francese era del 3,70 ;  quello  inglese del 6,0 ; quello USA del 5,0 come il canadese ;  quello giapponese dello 0,50.

 

      - usurario:

 La legge n° 108 del 7 marzo 1996 detta nuove  disposizioni in materia di usura. In particolare individua  il tasso usurario nella media dei tassi (per le varie  tipologie di credito [prestiti, fidi, mutui, ecc.])  praticati  da banche e intermediari finanziari,  aumentata del 50 per cento. La suddetta legge lascia comunque libero il giudice di valutare come usuraria la  manifesta sproporzione  tra le prestazioni delle parti  (prestiti contro rimborsi)  quando la parte debole sia in  condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

 La rilevazione, dal marzo 1997, avverrà ogni tre  mesi ad opera del Ministro del Tesoro.

 

TELEMATICO:  Vedi "Sistema telematico di  contrattazione".

 

TELEX:

 Sistema di trasmissione veloce di un ordine, di un bonifico (Vedi), di una comunicazione.

 

TENDENZA:

 Termine borsistico riferito all'andamento delle quotazioni; ipotizza quello futuro in funzione anche di  valutazioni extra mercato (politiche, economiche  generali, istituzionali, sociali ecc.)

 

TERMINALE:

 Apparato in grado di permettere l'accesso  informatico ai dati dell'elaboratore centrale. Tramite il  terminale, le operazioni effettuate presso gli sportelli  vengono perfezionate apponendo una stampigliatura sui  titoli, e immesse nella memoria centrale in tempo reale.

 

TESORERIA:

 Servizio di pagamenti/incassi effettuato da una  banca per conto di un ente pubblico

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E  CREDITIZIA:

 In  data 1° gennaio 1994 é entrato in vigore il  Testo Unico  in materia creditizia, approvato con il  decreto legislativo n° 385 del 1° settembre 1993.

 Il  Teso  unico armonizza tutte le leggi  in  materia, dalla legge bancaria del 1936 alla legge 154/92 (Vedi). 

Di  questa lascia in vigore il solo articolo 10  (sulle fideiussioni) ed assorbe in pratica il restante articolato.

 Di  particolare interesse per l'utente, il  Titolo  VI "Trasparenza delle condizioni contrattuali"  dall'articolo 115 al 128. Al Capo 1°, il suddetto Titolo  tratta di "Operazioni e servizi bancari e finanziari".  Precisamente della pubblicità di tassi, prezzi spese e  commissioni  (art.  116); della forma dei  contratti,  dei contenuti e delle modalità di variazione e della  relativa  notifica (artt. 117 e 118);  delle  comunicazioni periodiche alla clientela come gli estratti conto  ecc. (art.  119); della decorrenza delle valute (art.  120).

Al Capo 2° é trattato il "Credito al consumo" (dal TAEG [Vedi] alla pubblicità, alle disposizioni a tutela  del consumatore). Al Capo 3° si espongono "Regole  generali e controlli".

 In merito alla vigilanza, i controlli ispettivi  della Banca  d'Italia, effettuati nel 1995 presso aziende  di credito, hanno rilevato 33 irregolarità: 13 per l'inosservanza  delle  disposizioni circa  la  pubblicità  di prezzi  e condizioni (Vedi "Avvisi sintetici"); 14  per violazioni su forma e contenuto dei contratti; 6 per il mancato  invio  delle  comunicazioni  periodiche   alla clientela.

 

TITOLARE:

 Chi ha sottoscritto il contratto relativo ad un particolare  servizio  bancario (conto  corrente,  bancomat, ecc) e che  pertanto ha i poteri per utilizzarlo.

 

TITOLI:

 Documenti rappresentativi del diritto in essi  dichiarato e della sua titolarità. Possono essere "al  portatore" (trasferiti tramite consegna), "all'ordine" (trasferiti  mediante girata [Vedi]), o "nominativi"  (trasferiti  tramite registrazione del  nuovo  proprietario sul titolo o su registri da parte di chi li ha emessi).

 Sono pertanto valori mobiliari emessi da enti pubblici o  società  commerciali, rappresentativi di  una  quota della proprietà (Vedi "Azioni") o di un prestito sottoscritto (Vedi "Obbligazioni"). Possono essere negoziati presso le banche, tra privati o in Borsa, loro  mercato ufficiale.

     

      - atipici: 

Titoli  la  cui vita non é regolamentata  dalla  legge (Certificati mobiliari e immobiliari, di  partecipazione, di associazione in partecipazione). Ebbero un grosso sviluppo nei primi anni '80. Declinarono per la concorrenza  di nuove forme di investimento (fondi  comuni ecc.) simili ma divenute tipiche, e per le disavventure di gestori e personaggi ad essi legati. Vedi "Crack finanziari".

 

      - di Stato:

 Titoli del debito pubblico emessi dallo Stato. Possono essere di breve periodo (Vedi BTO, BTE) o di medio/lungo (Vedi CCT, BTP).

 A fine 1995, il valore dei titoli di Stato in circolazione superava 1.821.900 miliardi di lire, cos  suddivisi:  BOT per  412.013 miliardi, CCT per  529.086  miliardi,  BTP per 640.694 miliardi, CTE per  48.821  miliardi,  CTO  per  60597  miliardi,  altri  titoli  per 130.734 miliardi.  Vedi "Debito pubblico".

 

      - a reddito fisso:

 Titoli  comportanti un interesse predeterminato o  determinabile  in funzione di certi parametri  oggettivamente individuati. Sono titoli a reddito fisso i Titoli di Stato e le obbligazioni.

 A  fine 1995 erano in circolazione 2.076.414  miliardi di  titoli a reddito fisso, cos  suddivisi:  1.821.944 miliardi di Titoli di Stato, 12.238 miliardi di  obbligazioni  emesse da aziende autonome e dall'Ente FS,  90 miliardi dal Crediop per conto del Tesoro, 214.480  miliardi da banche, 12.935 miliardi dall'ENEL, 4.145  miliardi  da IRI, ENI ed EFIM, 6.959 miliardi da  imprese private, 2.854 miliardi da istituzioni internazionali.

 

TOP RATE:

 Tasso  massimo praticato dalle banche  ai  correntisti affidati  sugli scoperti di conto. Vedi "Prime rate"  e "Over top".

 

TORO:

 Giudizio figurato (in inglese, "bull")  dell'andamento di  borsa con quotazioni in crescita e dinamismo  nelle contrattazioni,  andamento  che favorisce  i  rialzisti (Vedi). Vedi "Orso".

 

TRAENTE:

 Chi emette una cambiale-tratta (Vedi) o chi emette  un assegno avendo la titolarità del conto su cui l'assegno é tratto.

 

TRANSAZIONE:

 Qualsiasi  tipo  di accordo, contrattuale o  meno,  in grado  di comporre una lite già iniziata o  di  evitare una lite potenziale.  

 

TRASFERIBILITA':

 Caratteristica dei titoli di credito la cui titolarità può essere negoziabile e trasmessa a terzi tramite  girata.

 

TRASFERIMENTO:

 Passaggio di un diritto da una persona ad un'altra. In campo bancario, é la trasmissione di fondi necessaria a dar seguito ad un ordine di bonifico (Vedi).

      - azionario:

 E' la registrazione sul Libro Soci di una società, del passaggio di proprietà di una o più azioni da un  intestatario ad un altro.

 

TRASPARENZA:

 Qualità tipica di un contratto le cui clausole non offrano,  alla parte più forte, la possibilità di  interpretazioni tali da generare effetti vessatori, o comunque non desiderati, nei confronti della controparte. La scarsa trasparenza nei contratti tipici di alcuni  settori particolari (banca, assicurazione, vendite  sollecitate, ecc.) può indurre il legislatore ad intervenire per  ricondurre il rapporto contrattuale su  canoni  di maggiore correttezza. Vedi "Legge 154/92" e "Testo unico in materia bancaria e creditizia". 

 

TRASSATO:  Sinonimo di trattario (Vedi).

 

TRATTA: Vedi "Cambiale".

 

TRATTARIO:

 Nella cambiale-tratta, é colui che riceve l'ordine  di pagare. Nell'assegno, é la banca presso i cui sportelli é radicato il conto che dovrà essere addebitato e   sul quale é tratto l'assegno dato in pagamento.

 

TRAVELLER'S CHEQUE: Vedi "Assegno turistico"

 

TRONCAMENTO DEGLI ASSEGNI:

 Innovazione  procedurale nella gestione degli  assegni bancari,  introdotta  nel marzo 1990,  consistente  nel "fermare" presso la banca negoziatrice (che cioé li  ha ricevuti in versamento) i titoli  tratti su altra  banca,  evitando la materiale trasmissione ad essa per  la verifica e l'addebito sul conto. Questo verrà effettuato  su dati trasmessi per via informatica  dall'azienda negoziatrice  a quella trassata. Qualora da questa  non arrivino informazioni negative sull'esito dell'assegno, la prima banca considererà pagato il titolo. Il troncamento  evita la trasmissione materiale dei  titoli  che verranno  conservati non dalla banca trassata ma  dalla ricevente  che, peraltro, dovrà esibirli se  ci•  verrà richiesto. 

Nel  1995 sono stati "troncati" oltre  186 milioni  di assegni su piazza e oltre 132 milioni di assegni  fuori piazza.

 

TRUST:

 Coalizione tra imprese, operanti nello stesso  settore produttivo  o  in settori contigui, al fine  di  creare vantaggi in termini di economie di scala, ma soprattutto con l'obbiettivo di controllare il mercato da  posizioni dominanti o, al limite, di monopolio. Vedi Antitrust.

 

T.U.S. - Vedi "Tasso Ufficiale di Sconto"

 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI (U.I.C.):

 Istituito  subito  dopo la  seconda  guerra  mondiale, l'UIC  ha esercitato il controllo su tutti i  movimenti valutari, intervenuti in Italia sui mercati  finanziari e nel settore import-export, fino alla completa liberalizzazione  valutaria (Vedi) intervenuta nel  1990.  Da quella data, l'accentramento dei dati da parte dell'UIC avviene per soli fini conoscitivi e statistici. La  Comunicazione  Valutaria Statistica (CVS) é  infatti  una segnalazione richiesta per tutte le operazioni superiori ai 20 milioni di lire, ma che non può essere opposta all'operatore inadempiente.

 Per  conto del Ministero del Tesoro  detiene  l'elenco delle società operanti nel settore finanziario.

 

UFFICIO RECLAMI:

 Ufficio bancario, rilevante nella gestione dei reclami introdotta dall'ABI con la costituzione del suo  Ombudsman.  Va coinvolto per Raccomandata con avviso di  ritorno. Vedi "Reclamo" e "Ombudsman bancario".

 

USCITA:

 Qualsiasi notazione di spesa, pagamento, esborso, commissione riportata da un estratto conto.

 

USI:

 Con le "consuetudini" possono essere fonte di diritto.

Nel  settore bancario e borsistico individuano modi  di comportamento, procedurali e formali, acquisiti  praticamente  nella gestione degli affari correnti. In  mancanza  di un intervento legislativo, colmano le  lacune che il legislatore non é in grado di evitare se non con interventi eccessivamente specifici. Non di rado il ricorso a usi e consuetudini nasconde la volontà di  mantenere rendite di posizione.

 

USURA:

 E' il reato commesso da chi, approfittando dello stato di bisogno di altri, ottiene da questi  un corrispettivo manifestamente sproporzionato rispetto alla sua prestazione.  

La  legge n° 108 del 7 marzo 1996 (Vedi)  emana  nuove disposizioni in materia. Vedi anche "Tasso usurario"

 

UTENTE:

 Chi  accede ai servizi offerti da una società o da  un ente. L'utente sta ai servizi offerti, come il consumatore sta ai beni prodotti.

 

UTILI:

 Guadagni  rivenienti da un  attività  imprenditoriale. Sono definiti "netti" gli utili risultanti dopo aver da

essi detratto spese ed imposte.

 


 

 

 

V  -  W  -  Z

 

 

 

 

 

VAGLIA

       - cambiario:

 Titolo  di  credito emesso da una   banca  autorizzata (Banca  d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia)  e praticamente equivalente ad un assegno circolare.

 Nel  1995 la Banca d'Italia ha emesso 982 mila  vaglia cambiari  per un importo complessivo pari a  4.396  miliardi di lire.

        - postale:

 Titolo rimesso per posta al beneficiario al quale conferisce il diritto di ricevere da un ufficio postale la somma  di denaro riportata sul documento e  precedentemente  depositata dall'ordinante presso  altro  ufficio dell'amministrazione.

 

VALIDITA':

 Caratteristica di un qualsiasi documento (ordine,  titolo, ecc.) emesso nel rispetto formale delle norme che  lo regolamentano.

 

VALORE CORRENTE:

 Di un'azione. E' il valore di mercato di un titolo  azionario, indipendentemente dal suo valore facciale.

 

VALUTA:

  - Moneta circolante in un paese.

 - Momento di decorrenza (o cessazione) degli interessi

per una partita a credito (o a debito). Vedi "Giorni di valuta".

 

VALUTA FISSA PER IL BENEFICIARIO

 Se un ordine di bonifico é motivato da una particolare necessità  finanziaria richiedente un giorno  tassativo di  accredito sul conto del beneficiario (pagamento  di una rata entro un giorno prestabilito pena interessi di mora ecc.), l'ordinante può indicare, sul modulo di bonifico, il giorno preciso di accredito del secondo conto,  scrivendo in bella evidenza: "Valuta fissa per  il beneficiario: giorno/mese/anno".  

Questo ordine (non a costo zero) dovrà essere  rispettato  dalle due banche, che non rinunceranno ai  giorni di valuta di loro pertinenza: la banca  dell'ordinante, infatti,  procederà all'addebito del  conto  assegnando una valuta tale da avere dei margini sufficienti per sé e per la corrispondente.

 Ci•  vuol dire che possiamo ordinare un  bonifico  che preveda una valuta fissa per il beneficiario retrodata

ta anche di molti giorni rispetto a quello dell'inoltro dell'ordine e a quello dell'esecuzione.

 

VARIABILE:

 Soggetto a modifica. Vedi "Tasso".

 

VENTURE CAPITAL:

 Accordo  tra operatori economici tramite il  quale  si forniscono capitali per lo sviluppo (o il rilancio)  di una  impresa da parte di chi non intende gestire  l'impresa  stessa,  ma parteciperà  agli  utili  rivenienti dall'operazione. 

 

 V E R S A M E N T O:

 

 Operazione attiva effettuata dal titolare di un  conto corrente  bancario, consistente nel dare  mandato  alla

banca di accreditare immediatamente la parte versata in contanti  e di curare l'incasso degli eventuali  titoli versati.

 

 MODULO DI VERSAMENTO

 Il modulo di versamento in conto corrente, pur se  diverso da banca a banca, é strutturato  per  permettere, a chi lo utilizza e alla banca, la corretta e  completa definizione dell'operazione.

In esso pertanto é richiesto:

* il numero di conto sul quale si versa;

* l'intestazione relativa;

* la firma e l'indirizzo del titolare;

* la data dell'operazione;

* la qualificazione di quanto versato:

* se contanti,  si richiede numero e taglio  delle banconote, somma delle monete, il totale.

* se titoli, si richiede di distinguere se Assegni circolari o bancari, se assegni su piazza o fuori piazza, se emessi dallo stesso istituto o da altre  banche; i relativi importi; il numero   da cui sono  contrassegnati; la banca su cui sono tratti; il totale dei titoli).

* il totale della distinta ( contanti + assegni e/o vaglia);

 I titoli  dati in versamento devono presentare la firma del titolare del conto come ultima girata.

 Ogni  versamento è soggetto alla clausola "salvo buon fine"  (Vedi). Il riaddebito per il mancato  buon  ine

del titolo versato é stato da noi preventivamente autorizzato all'atto della firma delle norme generali (art. 4). Vedi "Giorni di non stornabilità".

 Ad operazione ultimata, la banca rilascia al correntista una ricevuta firmata dal cassiere.

 E' opportuno verificare immediatamente:

- che il conto coinvolto sia quello giusto;

- che l'importo sia quello preciso;

-  che valuta e disponibilità siano imputate  correttamente in funzione della tipologia degli assegni  versati.

 

 VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI SUL C/C

 La  banca  può accettare versamenti eseguiti da  terzi sul  conto di suoi clienti solo se effettuati per  contanti.  Se  dal cliente  non  preventivamente  avvisata dell'operazione,  per dar seguito ad un  versamento  di assegni  da  persona non delegata, deve  chiedere  l'espressa  autorizzazione del titolare.  Questo  permesso permetterà il riaddebito, senza problemi, degli assegni che  eventualmente dovessero tornare insoluti; la  qual cosa  non sarebbe ammissibile se il conto  fosse  stato movimentato senza permesso e ad insaputa del  correntista.

 

VINCOLO TEMPORALE:

 Clausola inserita su Libretti di risparmio, Conti correnti  e Certificati di deposito in base alla quale  il titolare  si impegna a non prelevare le  somme  versate prima di una certa data, cioé prima che scada il vincolo. Questa limitazione permette una maggiore  remunerazione delle somme depositate.

 

VOUCHER:

 Attestazione, tagliando. Documento rilasciato a titolo di buono prepagato  (ad esempio, buoni pasto), o di attestato di una transazione conclusa con il pagamento tramite carta di credito.

 

 

WARRANT:

Certificato che fornisce al portatore il diritto di conversione inazioni di una particolare società, nei tempi e nei modi stabiliti.

 

ZEROCOUPON BOND:

Gli"Zero coupon bonds"appartengono alla famiglia delle Obbligazioni a cedola Ridotta (Deep discount bonds), cedola che, se pari a zero, fa definire il titolo "Zero coupon".

Per essi non viene fissato il tasso di rendimento,ma la remunerazione del capitale é data dalla differenza tra prezzo d'acquisto e valore di rimborso.

Possono essere definiti "zero coupons" anche i nostri Buoni Ordinari del Tesoro (Vedi BTO).