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NE IRROGANTO Documento inserito il:
19-2-2014 |
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Il PuntO n° 284 Esame BCE e vigilanza bancaria europea. Il sistema Italia verrà travolto. Di Mauro Novelli
19-2-2014
Andrea Enria,
bocconiano con puntata a Cambridge, uomo di Bankitalia, è il presidente
dell’EBA la European
banking authority, Autorità di vigilanza bancaria dell' area euro. L’EBA ha
il compito di individuare, organizzare ed emanare i principi portanti
della futura vigilanza europea
unificata. L’ “EBA FINAL draft Implementing
Technical Standards. On Supervisory reporting on forbearance
and non-performing exposures
under article 99(4) of Regulation
(EU) No 575/2013)” è il prodotto dell’ultima fatica di Enria,
l’ultima versione del progetto di
costruzione normativa che dovrebbe mettere in sicurezza il sistema bancario
europeo attraverso la “cura” centralizzata dell’EBA e della BCE. La soluzione
finale è consultabile al seguente link: Tre
situazioni devastanti per il nostro paese. L’art. 1 di Enria
richiama (pagina 12-18) 38 regole, dal
n° 145 al n° 183 di un precedente elenco, in materia di definizione/gestione
di crediti deteriorati: Due di queste regole risulteranno micidiali
per il ns. sistema produttivo creditodipendente: A) - La regola 155(*)
(undicesima di quelle richiamate dall’art. 1) impone un criterio tassativo ed
ineludibile sugli sconfinamenti oltre fido in grado di far considerare in
default il cliente e la conseguente squalifica del credito della banca: non
più – come oggi – col cliente in default (e conseguenti accantonamenti) se lo
sconfinamento supera, per 90 giorni, il 5 percento del totale dei fidi
complessivi dell’affidato; ma la banca sarà obbligata a considerare la
società in default (ed il suo credito perso) se il cliente sconfinerà, per 90
giorni, anche per un solo euro, sul 20
percento del totale delle sue linee di credito. B) - La regola n°
179(**)(33esima di quelle richiamate) impedisce alla banca creditrice di
intervenire per più di una volta in aiuto del cliente in difficoltà (ad
esempio con ristrutturazioni del debito), pena l’obbligo di classificare
automaticamente come inesigibile il suo credito, con la necessità, quindi,
di ulteriori
accantonamenti/svalutazioni. Si pensi alle ripercussioni sui parametri imposti da Basilea 3. C) - Come deciso a
novembre 2013, la Banca Centrale europea procederà all’esame di ammissione
alla corte di Francoforte per le maggiori banche europee, 5 italiane.
L’esamino dovrebbe durare fino al novembre prossimo. Con i criteri
appena richiamati applicabili dalla
futura vigilanza, fino a novembre tutte le nostre impeccabili aziende
bancarie si guarderanno bene dal rivolgere il loro impegno finanziario nei
confronti dei nostri settori produttivi. Ne consegue che, almeno fino al
prossimo novembre, si restringeranno
ulteriormente le maglie del setaccio del credito. Forse assisteremo ad
accorpamenti ed a fusioni bancarie, praticamente neglette dal 2007, per via
di situazioni di difficoltà diffuse e serie. Per l’estate sono comunque
previsti, per le banche, aumenti di
capitale per circa 8 miliardi: Monte dei Paschi di Siena (3 miliardi), Banco
popolare (1,5), Banca popolare di Vicenza (1 miliardo), Carige (800 milioni),
Banca popolare di Milano (500 milioni), più altri. In un paese dove il 70 percento del
finanziamento alle imprese è di matrice bancaria, dove il 50 per cento
dei crediti proviene da banche
medio-piccole, dove il tessuto produttivo è costituito dalle piccole e medie
imprese, e dove la nostra P.A. fa maturare i suoi debiti in botti di rovere
come si trattasse di un rosso da meditazione, attendere praticamente un altro
anno sarà esiziale per l’intero sistema paese. C’è da notare infine che l’insulsaggine dei
nostri politici e la pavidità dei responsabili della Banca d’Italia stanno
facendo passare sotto silenzio queste mortali normative: ma, con i problemi
che attanagliano la nostra classe dirigente,
è meglio non mettersi contro Francoforte. Quanto ad Andrea Enria,
o non conta nulla e come sempre le norme, anche dell’EBA, sono impostate a favore delle realtà del
nord, oppure, avendo impiegato tanto per far dimenticare alla finanza che
conta le sue origini di paesano del Sud Europa, non ritiene “fino”
coinvolgere la casta politico-finanziaria italica circa i problemi che si
creeranno in futuro a causa dei criteri imposti dall’Autorità che presiede. Lasciamolo tranquillo. _______________________________ Note (*) 155. When a debtor has on-balance
sheet exposures past due by more than 90 days the gross carrying amount of which
represents 20% of the gross carrying amount of all its on-balance sheet exposures, all
on- and off-balance sheet exposures to this debtor shall be considered as non-performing.
When a debtor belongs to a group, the need to also consider exposures to other
entities of the group as non-performing shall be assessed, when they are not
already considered as impaired or defaulted in accordance with Article 178 of Regulation
(EU) No 575/2013, except for exposures affected by isolated disputes unrelated to the
solvency of the counterparty. (**) 179. If a performing forborne
contract under probation is extended additional forbearance measures or becomes more
than 30 days past-due, it shall be classified as non-performing. |
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