P A G I N E     L I B E R E

            Di Federico Fedenovus Novelli

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E L A B O R A T I

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PROGETTO INFORMA

 

DOSSIER “POLIZZE VITA”

 

Di Federico Novelli   30-6-2009

 


 

INDICE

 

 

1. POLIZZE VITA. DI CHE SI TRATTA. TIPOLOGIE. 3

2. IL PREMIO. I CARICAMENTI. 4

3. IL RISULTATO (RENDITA O CAPITALE). LA RETROCESSIONE. 4

4. CESSAZIONE DEI PAGAMENTI. RISCATTO E RIDUZIONE DEL CONTRATTO.. 5

5. OBBLIGHI INFORMATIVI 5

6. LE POLIZZE VITA, LA LORO EVOLUZIONE STORICA E LE DIVERSE TIPOLOGIE. LA FISCALITA’ 7

7. TRASPARENZA ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI SOLLECITAZIONE ALL’ INVESTIMENTO.. 11

RIFERIMENTI NORMATIVI E SITI INTERNET CONSULTATI 13

 



 

1. POLIZZE VITA. DI CHE SI TRATTA. TIPOLOGIE.

 

 


La polizza vita è un prodotto assicurativo che offre al contraente (o all’ assicurato, poiché non è detto che questo coincida con il contraente), al termine del contratto di assicurazione,  un capitale o una rendita finanziaria rivalutabile finché il contraente (l’ assicurato) è in vita, dietro il corrispettivo del pagamento di un premio o di più premi. L’ evento assicurato, nel caso della polizza vita, è legato alla vita umana (sopravvivenza o morte).

Dal punto di vista giuridico l’ assicurazione sulla vita è un contratto stipulato tra un soggetto ed un’ impresa assicuratrice e si concretizza nello scambio di un capitale (o di una rendita) con uno o più premi.

Tecnicamente l’ assicurazione sulla vita funziona così: la compagnia investe i premi pagati dal contraente in un apposito fondo. Parte del rendimento annuo del fondo viene riconosciuto nella posizione del contraente. Al termine del contratto l’ impresa assicuratrice riconosce all’ assicurato il capitale maturato di pertinenza dell’assicurato o, altrimenti, una rendita rivalutabile finché egli è in vita.

Esistono due tipi fondamentali di assicurazione sulla vita. Definiamo le caratteristiche di quelle principali:

1) Polizze per il “caso morte”: a fronte del pagamento del premio, in caso di decesso dell’assicurato la compagnia riconoscerà un capitale ai beneficiari indicati in contratto.

2) Polizze  per il “caso vita”: a fronte del pagamento del premio, la compagnia riconoscerà all’assicurato (o al beneficiario se così è stato deciso in contratto) un capitale o una rendita vitalizia.

3) Polizze cosiddette“miste”: a fronte del pagamento del premio, la compagnia riconoscerà all’assicurato se in vita (o al beneficiario) un capitale o una rendita; in caso di decesso dell’assicurato, riconoscerà al beneficiario un capitale.

 

4) Dal 2000, le compagnie hanno architettato nuove forme di polizze “vita”. Ci riferiamo alle polizze “linked”.  Queste hanno una componente finanziaria (e rischiosa) talmente preponderante rispetto alla assicurativa da convincere il legislatore a toglierne il controllo all’Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) per trasferirlo alla Consob.

 

Nell’ affrontare un discorso sulle assicurazioni sulla vita occorre precisare che dal 2001, soprattutto con l’ entrata in vigore del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, il quadro normativo sulla materia è cambiato, in particolare per quanto concerne il regime fiscale. Nei prossimi paragrafi si procederà ad una analisi che tiene conto delle modalità di funzionamento fino al 2000, con le opportune integrazioni sulle principali novità.   

 

Per grandi linee, possiamo definire così il meccanismo di “funzionamento” di una polizza vita:

1) La compagnia incamera il premio dell’assicurato.

2) Ne investe in un fondo una parte perché ne incamera una quota  per coprire i suoi costi (“caricamenti”, si veda oltre).

3) Del  rendimento  di  tale investimen-

to,retrocede una quota all’assicurato (“retrocessione” definita dal contratto). 4) Alla scadenza della polizza, si calcolerà il risultato finanziario da riconoscere al titolare.


 

2. IL PREMIO. I CARICAMENTI.

 


Il premio è il corrispettivo pagato dall’assicurato per trasferire in capo alla compagnia i rischi derivanti dal verificarsi dell’evento oggetto del contratto.

Chi sottoscrive una polizza vita può scegliere tra premio ricorrente (fisso o variabile in funzione di alcuni parametri) o un premio unico, pagato cioè in unica soluzione.

In entrambi i casi, il premio che il contraente deve pagare alla compagnia di assicurazione viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), tra le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), tra i costi accessori e le imposte.

 

I CARICAMENTI

Si è detto che il costo che le compagnie sostengono per la fornitura del servizio è a carico dell’assicurato e viene incamerato dalle compagnie detraendolo dal premio pagato.

Bisogna considerare che le compagnie di assicurazione in  genere tendono a non informare la clientela circa i caricamenti (la cui quota si aggira intorno al 5/20% del premio versato).

L’ ISVAP  ha stabilito comunque che “su richiesta del cliente” l’ impresa debba fornire informazioni sulla quota dei caricamenti. 

I costi accessori sono le spese per l’ emissione del contratto e per le quietanze. Le imposte a partire dal 1° gennaio 2001 non sono più dovute, ma per le polizze vita stipulate antecedentemente, ammontavano al 2,5% del premio versato.

Si tenga quindi in considerazione che non tutto il premio che il contraente corrisponde alla compagnia è investito nel fondo, ma parte di esso va a sostenere i costi che ora abbiamo menzionato e che del rendimento solo una parte è riconosciuta all’assicurato. 

 


 

 

3. IL RISULTATO (RENDITA O CAPITALE). LA RETROCESSIONE

 


Come si è già detto, coloro che sottoscrivono una polizza vita “classica” possono optare per una rendita o per il capitale maturato.

 

LA RETROCESSIONE.

Per quanto concerne la rendita occorre subito fare una precisazione: non tutto il rendimento risultante dall’investimento nel fondo effettuato dalla compagnia viene attribuito al sottoscrittore; una parte viene trattenuta dall’ impresa assicuratrice. In genere gli interessi maturati vengono così suddivisi: il 75/90% è riconosciuta al sottoscrittore (retroce-ssione), mentre il restante 10/25% è trattenuto dalla compagnia.

Mentre il livello della retrocessione è definita dal contratto, l’andamento dell’investimento varia da un anno all’altro e viene reso noto annualmente dalla compagnia.


 

 

4. CESSAZIONE DEI PAGAMENTI. RISCATTO E RIDUZIONE DEL CONTRATTO

 


E’ importante tenere presente che al momento della sottoscrizione del contratto, il contraente è obbligato a corrispondere all’ impresa assicura-trice la prima annualità di premio. Se il contraente cessa i pagamenti prima di saldare 2 o 3 annualità si procede alla risoluzione del contratto e la compagnia trattiene i premi già pagati.

 

RISCATTO  del contratto.

Nel caso in cui invece il contraente abbia pagato il premio di 2 o 3 annualità può chiedere o il riscatto della polizza o la sua riduzione.

Con la richiesta del riscatto il contratto si conclude; la compagnia effettua i conteggi  per calcolare il risultato di pertinenza dell’assicurato.

ATTENZIONE: in caso di riscatto il risultato è fortemente penalizzante per il cliente. Più la richiesta è lontana dalla fine naturale del contratto maggiore risulterà la penalizzazione per l’assicurato (la compagnia trattiene quanto avrebbe avuto – come caricamenti, ad esempio -  se il contratto fosse stato portato a termine).

 

Si calcola che per ottenere il rimborso di una somma pari ai premi già pagati, occorre che il riscatto sia richiesto quando si sia superata la metà della vita naturale della polizza.

 

RIDUZIONE  del contratto.

Con la richiesta di riduzione del contratto, l’assicurato cessa i pagamenti annui e decide di mantenere alla compagnia la gestione di quanto ha già pagato e dei rendimenti di sua pertinenza ottenuti fino a quel momento. Pertanto la compagnia continua a gestire il capitale dell’ assicurato fino alla conclusione naturale della polizza.


 

 

5. OBBLIGHI INFORMATIVI

 


La nota informativa è di fondamen-tale importanza per permettere al potenziale contraente di operare una scelta consapevole. E’, infatti, il documento attraverso il quale l’ impresa assicuratrice fornisce tutte le informazioni sui vari prodotti al fine di permettere al cliente di orientarsi e di scegliere la polizza che meglio soddisfa le sue esigenze.

L’ ISVAP ha emanato nel corso del tempo delle circolari in materia di obbligo informativo delle imprese assicuratrici; a questo proposito segnaliamo prima la circolare n. 249 del 1995, che prendeva come riferimento proprio l’ art. 109 del decreto legislativo n. 174 del 1995 e poneva particolare attenzione agli obblighi informativi; in particolare essa imponeva alle compagnie non solamente la consegna di una nota informativa chiara, precisa ed immediatamente intellegibile, ma anche uno schema di progetto informativo nel quale doveva essere ipotizzato lo sviluppo del capitale (o della rendita), dei valori di riscatto e di riduzione e dei premi per tutta la durata del contratto.

La circolare del 1995 è stata abrogata dalla circolare dell’ ISVAP n. 551 dell’ 1 marzo 2005, a seguito dell’ esigenza di ridefinire meglio la materia degli obblighi informativi al fine di renderla ancora più favorevole ai sottoscrittori di polizze vita. 

Alla semplice nota informativa, l’ art. 2 della circolare del 2005 sostituisce un fascicolo informativo, contenente:

 

·       la scheda sintetica;

·       la nota informativa;

·       le condizioni di assicurazione;

·       il glossario;

·       il modulo di proposta.

Per quanto riguarda i criteri di redazione, l’art. 3 specifica che le imprese devono:

·       utilizzare espressioni chiare e sintetiche, affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere;

·       predisporre un glossario dei termini tecnici;

·       adottare caratteri di stampa non inferiori a 11 e predisporre accorgimenti grafico-tipografici e redazionali in modo da assicurare un’ agevole lettura;

·       illustrare con caratteri grafici particolarmente evidenti le clausole che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del contraente;

·       usare i termini “garanzia” e “garantito” solo per i contratti per i quali l’ impresa presta direttamente la garanzia finanziaria;

·       usare il termine “capitale protetto” solo per i contratti per i quali è prevista l’ adozione di particolari tecniche di gestione miranti a minimizzare la perdita del capitale investito;

·       non inserire espressioni pubbli-citarie.

 

E’ considerata parte integrante del predetto fascicolo informativo il modulo di proposta di assicurazione, che deve essere redatto su più fogli copiativi staccabili.

Per quanto riguarda la scheda sintetica, l’ art. 6 stabilisce che essa deve essere predisposta per i contratti con partecipazione agli utili, per i contratti unit linked, index linked e per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali.

L’ art. 7 pone regole per la redazione della nota informativa, che è differenziata per le diverse tipologie di contratto.

Con riferimento ai contratti con partecipazione agli utili, la nota informativa contiene anche un progetto esemplificativo, nel quale sono, appunto, esemplificati gli sviluppi dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto; il progetto esemplificativo deve essere basato su specifiche combinazioni di età, durata ed importo del premio scelte dalle  imprese assicuratrici in modo che siano rappresentative rispetto al

portafoglio in essere. Le proiezioni devono essere effettuate in base al tasso minimo di rendimento contrattualmente garantito e ad una ipotesi di rendimento finanziario individuata dall’ istituto.

Deve essere precisato, con caratteri di particolare evidenza, che le proiezioni basate sulle ipotesi di rendimento sono puramente orienta-tive.

Nelle schede sintetiche sono anche previsti dati storici di confronto: a tal fine l’ ISVAP provvede, entro il 15 febbraio di ogni anno, a comunicare il tasso di inflazione indicizzato dall’ ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ed il tasso di rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni.

Queste informazioni dovranno essere inserite dalle imprese nelle schede sintetiche.

 

Infine, entro il 31 marzo di ogni anno le imprese provvedono ad aggiornare i le schede sintetiche e le note informative.

In caso di modifiche alla documen-tazione di informazione precontrat-tuale le compagnie devono integrare i documenti in circolazione e ne danno tempestiva notizia nei loro siti internet.

 

Si fa, comunque, presente, che oggi la materia della trasparenza nell’ ambito dei prodotti finanziario-assicurativi è disciplinata dalla CONSOB e che la normativa ISVAP sopra descritta è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2007. 


 

 

 

6. LE POLIZZE VITA, LA LORO EVOLUZIONE STORICA E LE DIVERSE TIPOLOGIE. LA FISCALITÀ

 


Un’ analisi sulle polizze di assicurazione sulla vita in Italia deve tenere presente il fatto che nel 2000 è intervenuto un significativo cambiamento: infatti il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha mutato il quadro normativo, soprattutto in materia fiscale e costituisce, perciò, uno spartiacque.

Affrontiamo ora il discorso sulle polizze vita da un punto di vista della loro evoluzione storica avendo presente sia il decreto legislativo del 2000, sia anche le varie circolari emanate dall’ ISVAP per regolare la materia.

Gran parte delle novità introdotte nel 2000  ed  entrate  in  vigore  a  partire  dal 2001 riguardano il regime fiscale.

Fino al 31 dicembre 2000 il regime prevedeva:

·       un’ imposta sul premio, calcolata applicando un’ aliquota del 2,5%;

·       la detraibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, del premio pagato a patto che il contratto non avesse durata inferiore ai 5 anni; che entro i primi 5 anni non fosse prevista la concessione di prestiti. L’ importo su cui si calcolava la detrazione non poteva superare le 2.500.000 lire all’ anno;

·       l’ aliquota per calcolare la detrazione era pari al 19%;

·       la detrazione era riconosciuta a chi era contemporaneamente contraente ed assicurato di una polizza che rispetti le condizioni per la detraibilità; era altresì riconosciuta nel caso in cui l’ assicurato fosse un familiare fiscalmente a carico del contraente, fermo restando il limite di 2.500.000 lire.

Il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2000 prevedeva anche una tassazione sul capitale, sulla rendita e sul valore di riscatto.

Per quanto concerne il capitale si distinguevano i seguenti casi:

·       capitale liquidato in caso di morte dell’ assicurato;

·       capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’ assicurato.

Nella prima ipotesi il capitale era esente sia dall’ IRPEF, sia dell’ imposta sulle successioni.

Nella seconda ipotesi esso era soggetto a tassazione, a titolo di ritenuta definitiva in base all’ art. 6 della  legge 26 settembre 1985, n. 482. In base alla norma contenuta in questo articolo, le imprese dovevano operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa del 12,5%; detta ritenuta andava commisurata alla differenza tra l’ ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo nel caso in cui il capitale fosse cor-risposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.

Veniamo ora al caso della tassazione sulla rendita liquidata alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’ assicurato. In questo caso, con il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2000, la rendita veniva assoggettata all’ imposizione IRPEF per il 60% del suo ammontare.

Al momento della liquidazione della rendita l’ impresa assicuratrice ope-rava una ritenuta d’ acconto sulla rata di rendita con l’ aliquota prevista per il primo scaglione di reddito in base all’ art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso del valore del riscatto, esso veniva assoggettato allo stesso regime fiscale vigente per la liquidazione del capitale alla sca-denza del contratto in caso di sopravvivenza dell’ assicurato. In questo caso, se la differenza tra il riscatto e l’ ammontare dei premi riscossi risultava negativa o nulla, non era dovuta dal contraente alcuna ritenuta.

Con riferimento al riscatto si distin-guevano due ipotesi: riscatto richiesto entro i 5 anni dalla data di stipula-zione del contratto; riscatto richiesto oltre i 5 anni dalla data di stipulazione del contratto.

Nel primo caso se il contraente aveva usufruito del beneficio fiscale sui premi pagati, la compagnia applicava una ritenuta d’ acconto sull’ ammontare complessivo dei premi riscossi con aliquota sancita per il primo scaglione di reddito di cui all’ art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Successivamente, in sede di dichiara-zione dei redditi, il contraente doveva poi dichiarare l’ ammontare dei premi pagati sui quali l’ impresa assicu-ratrice aveva operato la ritenuta d’ acconto.

Questi infatti erano soggetti a tassazione separata.

 

Se si dava il caso in cui il contraente non aveva usufruito dei benefici fiscali, la compagnia deve comun-que operare la ritenuta d’ acconto sui premi che il contraente non ha ancora detratto dall’ imposta di un determinato anno avendo egli esercitato il riscatto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi di quell’ anno.

Vediamo ora cosa accadeva se il diritto di riscatto era esercitato oltre 5 anni dopo la stipulazione del con-tratto. In questa ipotesi (ma anche nell’ ipotesi in cui il contraente non avesse usufruito del beneficio fiscale) non era applicata alcuna ritenuta d’ acconto sui premi pagati.

Un discorso a parte meritano le appendici ai contratti; se venivano aggiunte appendici, la data di decorrenza dei 5 anni sopra menzionati, decorreva comunque dalla data di stipulazione del con-tratto originario per il premio ini-zialmente pattuito; se c’era un premio eccedente previsto da una succes-siva appendice, la data di decor-renza era quella dell’ appendice.

Nel caso di contratti derivanti da trasformazione di contratti prece-denti, la data di decorrenza del quinquennio era, con riferimento all’ ammontare del premio annuo corrispondente al premio annuo del contratto originario, quella di stipulazione del contratto originario; per la parte del premio annuo eccedente quello del contratto originario, il quinquennio decorreva, invece, dalla data di stipulazione del contratto di trasformazione.

Con il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2001, il regime fiscale a cui sono sottoposte le assicurazioni sulla vita è cambiato.

 

Innanzitutto non si applica più alcuna imposta sul premio. E’ prevista, invece, la detraibilità del premio. A tale proposito occorre distinguere varie ipotesi.

Per quanto riguarda le polizze che coprono rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il premio è detraibile dall’ imposta IRPEF per un importo massimo di 1291,14 euro annui. L’ aliquota di detrazione è del 19%. Non sono detraibili, invece, i premi pagati per i contratti di assicurazione finanziari e previdenziali. Inoltre, i rendimenti finanziari ottenuti attraverso tali contratti sono soggetti ad una aliquota fiscale del 12,5%.

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione che danno copertura a più tipologie di rischio, il premio viene suddiviso in più parti in base al tipo di rischio che esso copre; a seconda del rischio (e, dunque, del tipo di contratto), le varie parti del premio vengono assoggettate a regimi fiscali diversi.

Consideriamo, ora, il regime fiscale in vigore per capitale, rendita, riscatto e rendimenti finanziari.

Nei contratti di assicurazione sulla vita che stabiliscono il pagamento del capitale o della rendita quando viene raggiunta l’ età pensionabile, il ca-pitale è assoggettato a tassazione separata, come stabilisce l’ art. 17-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall’ art. 10 del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.

La rendita viene assoggettata a tassazione differente a seconda delle diverse componenti che la costi-tuiscono.

 

In particolare, la componente che viene dai premi dedotti dal reddito è soggetta a tassazione progressiva; quella proveniente dai premi non dedotti dal reddito e dai rendimenti maturati nel corso del contratto non sono assoggettati ad alcuna imposi-zione in quanto già tassati dalla compagnia assicuratrice; infine consi- deriamo la quota di rendita prove-niente dai rendimenti maturati nel periodo di imposta: essi sono soggetti ad aliquota fiscale sostitutiva del 12,5%.

Se l’ assicurato cessa di vivere prima di raggiungere l’ età pensionabile, gli eredi possono esercitare il diritto di riscatto sul contratto, ed in questo caso il capitale è sottoposto a tassazione separata.

Parliamo ora delle rendite vitalizie con finalità previdenziali che non consentono il riscatto della rendita a seguito dell’ erogazione. Occorre distinguere 2 ipotesi:

nel caso di premi e rendimenti maturati nel corso del contratto, essi sono sottoposti ad imposta da parte dell’ impresa e sono esenti da ogni altra imposizione.

Per quanto concerne, invece, i rendimenti maturati nel periodo di erogazione della rendita, essi sono soggetti ad aliquota sostitutiva del 12,5%.

Esenti da tassazione sono, invece, il capitale e la rendita dei contratti di assicurazione per il caso morte.

Nei contratti di assicurazione sulla vita con contenuto essenzialmente finan-ziario e nei contratti di capitaliz-zazione si impone un’ aliquota del 12,5% sul capitale da liquidare per una parte corrispondente alla differenza tra il capitale e la somma dei premi pagati. A tale differenza si applica l’ “equalizzatore”[1].

Sulla rendita si applica la normale imposizione fiscale progressiva.

Affrontiamo ora in modo più specifico il discorso riguardante le varie tipologie di assicurazioni sulla vita.

Come si è detto, esistono sostanzial-mente 3 tipi:

· le polizze per il caso morte;

· le polizze per il caso vita;

· le polizze miste, che erogano prestazioni sia in caso di vita che in caso di morte dell’ assicurato.

 

I contratti che assicurano il rischio morte erogano prestazioni solamente in caso di morte dell’ assicurato e garantiscono così al beneficiario un sostegno economico in caso di prematuro decesso dell’ assicurato. Se l’ assicurato è ancora in vita al momento della cessazione del contratto, non è prevista alcuna prestazione.

I contratti per il caso vita garan-tiscono al beneficiario un capitale o una rendita (una pensione). Nessuna prestazione è garantita in caso di morte dell’ assicurato: in questo caso agli eredi spetta il cumulo dei premi pagati rivalutati in base al rendimento della gestione assicurativa.

Le polizze miste garantiscono presta-zioni sia per il caso vita che per il caso morte. Nell’ ipotesi in cui l’ assicurato sia ancora in vita al termine del contratto, ad esso spetterà una rendita vitalizia.

Le assicurazioni sulla vita possono poi essere costituite da polizze index linked e unit linked.

Le prime sono polizze il cui rendimento è legato all’ andamento degli indici di borsa. In particolare, esso dipende da molteplici variabili economico-finanziarie come l’ andamento degli indici di borsa, delle azioni, dalle quotazioni delle materie prime e delle valute.

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE. Non è detto, che il contraente ottenga un rendimento (più o meno buono): ci sono sempre fattori di rischio.

Inoltre chi investe in una polizza index linked può decidere di optare per il contratto con cedola fissa o per quello senza cedola fissa. Nel primo caso se si verificano certe condizioni (la crescita dell’ indice alla percentuale prestabilita) il contraente ha diritto alla corresponsione, con scadenza annuale da momento della sottoscrizione della polizza, ad una cedola. Se le condizioni economico finanziarie che permettono la maturazione della cedola non si verificano, potrebbe anche darsi che il contraente non ottenga alcuna cedola; in ogni caso al termine del contratto è prevista la restituzione del capitale inizialmente investito al netto dei costi per la gestione e l’ acquisto della polizza.

Se invece non è prevista la cedola fissa, al contraente viene restituito, al termine del contratto, il capitale al netto dei costi per l’ acquisto ed il mantenimento del prodotto finanziario, rivalutato al verificarsi di determinate condizioni economico finanziarie (la crescita dell’ indice di borsa al quale la polizza è legata).

 Anche in questo caso non c’ è assolutamente la certezza che il capitale si rivaluterà.

Infine, riguardo alle polizze index linked, se il contraente muore prima della conclusione del contratto, ai beneficiari spetta la restituzione di un importo calcolato in base a quanto sancito nel contratto.

Vediamo ora cosa accade con le polizze unit linked. La loro carat-teristica fondamentale è quella di essere legate non all’ andamento degli indici di borsa, ma a quello di un fondo nel quale viene investito il capitale. In pratica il capitale viene investito nei fondi comuni previsti dalla polizza.

Non è garantita né la cedola, né la restituzione del capitale alla scaden-za del contratto.

 

A meno di un disinvestimento anticipato, alla morte dell’ assicurato i beneficiari avranno un importo che dipenderà dall’ andamento dei fondi nei quali si è investito.

 

Si consideri che le polizze linked basati su  titoli della Lehman Brothers, col fallimento di questa incorso a metà settembre 2008, hanno perso ogni valore.


 

 

7. TRASPARENZA ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI SOLLECITAZIONE ALL’ INVESTIMENTO

 


Nel 2007 la CONSOB ha emanato un documento di consultazione in cui sono descritte dettagliatamente tutte le novità in materia di informazione per quanto riguarda le sollecitazioni all’ investimento[2]. Tali novità riguardano una pluralità di prodotti finanziari ed assicurativi, venduti sia dalle banche che dalle compagnie di assicurazione e, dunque, anche le polizze di assicurazione sulla vita.

Sono aumentati i poteri regolamentari della CONSOB in materia di prodotti finanziari-assicurativi e la disciplina del prospetto informativo va applicata anche a questo tipo di contratti.

Tutto ciò è stato fatto per realizzare un’ uniformazione normativa in mate-ria di trasparenza e di obblighi informativi, al fine di tutelare meglio i diritti degli investitori.

La CONSOB stessa ha predisposto degli schemi di prospetti informativi al fine di assicurare una migliore comprensione delle caratteristiche dei prodotti finanziari-assicurativi, una maggiore   fruibilità,   per   l’ investi-tore, dell’ informativa disponibile e, infine, una più agevole compa-razione, da parte dell’ investitore, dei prodotti finanziari-assicurativi con tipologie analoghe di prodotto[3].

In base a quanto sancito dalla CONSOB, il prospetto informativo è composto da:

·       una scheda sintetica;

·       una parte I;

·       una parte II;

·       una parte III.

Ogni componente del progetto è sottoposta ad una diversa disciplina di consegna. In particolare, la com-pagnia di assicurazione deve conse-gnare obbligatoriamente la scheda sintetica, la parte I e la parte II.

La parte III, che contiene informazioni integrative, viene consegnata a richiesta del sottoscrittore.

Il documento di consultazione della CONSOB stabilisce anche il contenuto delle diverse componenti del prospet-to. Per quanto riguarda la scheda sintetica, in essa sono contenute informazioni sulle caratteristiche strut-turali del prodotto, ossia:

· le caratteristiche del prodotto;

· l’ investimento finanziario;

· il rimborso dell’ investimento;

· le coperture assicurative;

· i costi del contratto;

· il diritto di ripensamento.

 

Nella scheda sono poi distinti gli elementi dell’ investimento finanziario da quelli che coprono i rischi demografici; inoltre si dà anche evidenza dei costi sostenuti dall’ investitore.

Come già accennato, all’ investitore devono essere consegnate gratuita-mente la scheda e le parti I e II. Sempre gratuitamente, ma solo a richiesta del sottoscrittore, l’ impresa dà la parte III. Relativamente ai prodotti di tipo unit linked ed ai contratti di capitalizzazione la compagnia consegna, a richiesta del cliente il regolamento dei fondi interni o degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) nonché il regolamento della gestione interna separata.

Inoltre le imprese sono tenute a pubblicare sui loro siti internet i rendi-conti periodici ed i regolamenti del fondo interno o dell’ OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti unit linked. Sono inoltre tenute a pubblicare i regolamenti, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della gestione interna separata di prodotti di capitaliz-zazione rivalutabili.


 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARE N. 249 del 19 Giugno 1995

Oggetto: art. 109 del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995: obblighi di informativa nei contratti di assicurazione sulla vita.

 

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARE N. 551/D dell’ 1 marzo 2005

Oggetto: Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione

sulla vita.

 

Legge 26 settembre 1985, n. 482 (GU n. 230 del 30/09/1985)

modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti indipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

 

Disegno di legge AC 2031 – A

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Co0nsiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti. (Testo approvato alla Camera, aggiornato al 13-2-2009)

 

Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47

"Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo

3 della legge 13 maggio 1999, n. 133"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - Supplemento Ordinario n. 41

 

Testo Unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 - art. 10

Titolo del documento: Oneri deducibili.

Testo: in vigore dal 01/01/2008, modificato da: DLG del 05/12/2005 n. 252 art. 21

 

 

SITI INTERNET CONSULTATI

 


www.altroconsumo.it;

www.ania.it;

www.assicurazione-inline.it;

www.borsaitaliana.it;

www.consob.it;

www.corriere.it;

www.europa.eu.int

www.filodiritto.com;

www.finanzautile.org;www.fiscooggi.it (articolo di Annamaria Crisconio del28-10-05);

www.guidaprodotti.com (realizzazione  di

 

Cristiana Lenoci);

www.intermediariassicurativi.it;

www.intrage.it;

www.investimenti-finanziari.it;

www.isvap.it;

www.iureconsult.com;

www.microsoft.com (fonte: ItaliaOggiSette del 17-10-2005; autore Sergio Mazzei);

www.parlamento.it;

www.previdenzacomplementare.net;

www.studiozanetti.it.

 



[1] L’ equalizzatore è, in base all’ art. 42 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, come trasformato dall’ art. 13 del d.lgs. n. 47 del 2000, l’ insieme degli elementi di rettifica che fanno sì che la tassazione sia resa equivalente a quella che il reddito avrebbe subito per maturazione.

 

 

[2] Per sollecitazioni all’ investimento si intendono tutte le forme nelle quali gli intermediari finanziari ed assicurativi propongono investimenti nei loro prodotti.

[3] Cfr. il Documento di consultazione stilato dalla CONSOB il 23 febbraio 2007 concernente “disposizioni regolamentari in materia di sollecitazione all’ investimento in prodotti finanziari emessi dai imprese di assicurazione”.