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NE IRROGANTO di Mauro Novelli
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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA (1849)
PRINCIPII FONDAMENTALI
I.
La
sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato
Romano è costituito in repubblica democratica.
II.
Il regime
democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la
fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nι privilegi di
nascita o casta.
III.
La Repubblica
colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni
morali e materiali di tutti i cittadini.
IV.
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta
ogni nazionalità: propugna l'italiana.
V.
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza
non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI.
La piϊ equa distribuzione possibile degli interessi locali, in
armonia coll'interesse
politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della
Repubblica.
VII.
Dalla
credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.
VIII.
Il Capo della
Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le
guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.
Titolo I
DEI DIRITTI E
DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 1. Sono
cittadini della Repubblica:
Gli originarii della Repubblica;
Coloro che
hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri
Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri
col domicilio di dieci anni;
I
naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art. 2. Si perde
la cittadinanza:
Per
naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piϊ tornare;
Per
l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in
pericolo;
Per
accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per
accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero,
senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è
sempre presunta quando si combatte per la
libertà d'un popolo;
Per condanna
giudiziale.
Art. 3. Le persone
e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4. Nessuno
può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice,
nι essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna
Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o
nome.
Nessuno
può essere carcerato per debiti.
Art. 5. Le pene di
morte e di confisca sono proscritte.
Art. 6. Il
domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi
determinati dalla legge.
Art. 7. La
manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza
alcuna censura preventiva.
Art. 8.
L'insegnamento è libero.
Le condizioni
di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono
determinate dalla legge.
Art. 9. Il segreto
delle lettere è inviolabile.
Art. 10. Il diritto
di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
Art. 11.
L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
Art. 12. Tutti i
cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni
fissate dalla legge.
Art. 13. Nessuno
può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in
causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art. 14. La legge
determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa
può essere imposta se non per legge, nè
percetta per tempo maggiore di quello dalla legge
determinato.
Titolo II
DELL'ORDINAMENTO
POLITICO
Art. 15. Ogni
potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine
giudiziario.
Titolo III
DELL'ASSEMBLEA
Art. 16.
L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
Art. 17. Ogni
cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno
è elettore, a 25 è eleggibile.
Art. 18. Non
può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato
dai consoli o dai ministri.
Art. 19. Il numero
dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno
ogni ventimila abitanti.
Art. 20. I Comizi
generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi
elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21.
L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si rinnova
ogni tre anni.
Art. 22.
L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della
forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23.
L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di
aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo
può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari,
di trenta membri, o del Consolato.
Art. 24. Non
è legale se non riunisce la metà, piϊ
uno dei suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de' presenti decreta i
provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25. Le sedute
dell'Assemblea sono pubbliche.
Può
costituirsi in comitato segreto.
Art. 26. I
rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse
nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque
inquisizione.
Art. 27. Ogni
arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso
dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di
arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente
informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa
disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
Art. 28. Ciascun
rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.
Art. 29.
L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei
trattati.
Art. 30. La
proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
Art. 31. Nessuna
proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese
all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in
caso d'urgenza.
Art. 32. Le leggi
adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome
di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa
la promulgazione.
Titolo IV
DEL CONSOLATO
E DEL MINISTERO
Art. 33. Tre sono i
consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza
di due terzi di suffragi.
Debbono
essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
Art. 34. L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei
consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi
eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo
trascorsi tre anni dacchι uscν di carica.
Art. 35. Vi sono
sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli
affari interni;
2. Degli
affari esteri;
3. Di guerra
e marina;
4. Di
finanze;
5. Di grazia
e giustizia;
6. Di agricoltura,
commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto,
istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
Art. 36. Ai consoli
sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
Art. 37. Ai consoli
spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad
altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in
consiglio de' ministri.
Art. 38. Gli atti
dei consoli, finchι non sieno contrassegnati dal
ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma
dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
Art. 39. Ogni anno,
ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli
affari della Repubblica.
Art. 40. I ministri
hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.
Art. 41. I consoli
risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, nι possono escire
dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena
di decadenza.
Art. 42. Sono
alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi
tremila e seicento.
Art. 43. I consoli
e i ministri sono responsabili.
Art. 44. I consoli
e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla
proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve
essere discussa come una legge.
Art. 45. Ammessa
l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna
all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a
nuova elezione.
Titolo V
DEL CONSIGLIO
DI STATO
Art. 46. Vi
è un consiglio di stato, composto da quindici
consiglieri nominati dall'Assemblea.
Art. 47. Esso deve
essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui
regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.
Art. 48. Esso emana
que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato
una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge
particolare.
Titolo VI
DEL POTERE
GIUDIZIARIO
Art. 49. I giudici
nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
Art. 50. Nominati
dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, nι trasclocati che con proprio consenso, nι sospesi,
degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
Art. 51. Per le
contese civili vi è una magistratura di pace.
Art. 52. La
giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il
tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione
sia fatta a porte chiuse.
Art. 53. Nelle
cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali
l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici
del fatto è determinata da legge relativa.
Art. 54. Vi
è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
Art. 55. Un
tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi
luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato
di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piϊ anziani della cassazione, e di giudici del fatto,
tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L'Assemblea
designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero
presso il tribunale supremo.
È
d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per
la condanna.
Titolo VII
DELLA FORZA
PUBBLICA
Art. 56.
L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da
una legge, e solo per una legge può essere
aumentato o diminuito.
Art. 57. L'esercito
si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
Art. 58. Nessuna
truppa straniera può essere assoldata, nι introdotta nel territorio
della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
Art. 59. I generali
sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
Art. 60. La
distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono
determinate dall'Assemblea, nι possono subire variazioni, o traslocamento anche
momentaneo, senza di lei consenso.
Art. 61. Nella
guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
Art. 62. Alla
guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine
interno e della costituzione.
Titolo VIII
DELLA
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art. 63. Qualunque
riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della
legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
Art. 64.
L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi.
Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii
generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno
ogni 15 mila abitanti.
Art. 65.
L'Assemblea di revisione è ancora assemblea
legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 66. Le
operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla
formazione della legge elettorale, e delle altre leggi
organiche necessarie all'attuazione della costituzione.
Art. 67. Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato
della costituente.
Art. 68. Le leggi e
i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla
costituzione, e finchι non sieno abrogati.
Art. 69. Tutti gli
attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Il Presidente
G. Galletti
I
Vice-Presidenti
A. Saliceti - E. Alloccatelli
I Segretari
G. Pennacchi - G. Cocchi
A. Fabretti - A. Zambianchi