PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il: 21-9-2012 

 

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Il ConsigliO n° 75

Costretti a tornare ancora una volta sul problema del prelievo

e del versamento di contanti allo sportello.

Di Mauro Novelli 21-9-2012

 

 

AL FINE DI ELIMINARE OGNI EQUIVOCO O INTERPRETAZIONE ERRATA, ALLEGHIAMO DOCUMENTAZIONE

SULLA GESTIONE DEI CONTANTI AGLI SPORTELLI BANCARI E POSTALI.

 

 

mercoledì 8 febbraio 2012

PRECISAZIONE DELL'ABI: ALLO SPORTELLO NESSUN LIMITE AL PRELIEVO DI CONTANTE SOPRA I 1000 EURO

L'introduzione della normativa sulla tracciabilita' del contante ha destato sin dall'inizio dell'anno non poca confusione.

Molta gente pensa che il limite delle 1000 euro, oltre a riguardare i pagamenti, riguardi anche i prelievi o i versamenti allo sportello.
Vi assicuriamo che cosi' non e', anche se certe Banche (probabilmente con la scusa di ridurre o disincentivare i prelievi) continuano a dare queste indicazioni (errate) ai propri clienti, invitandoli alla compilazione di un modulo, (anche per importi appena superiori alle 1200 euro), dicendo (mentendo) che e' obbligatorio per legge......

A tale scopo, onde sgombrare il dubbio da parte dei cittadini o per quelle banche (che ancora fingono di non sapere), precisiamo quanto ha stabilito l'Abi in una Circolare del 11 Gennaio.
L’Abi , lo scorso 11 Gennaio, con una circolare a tutti i suoi associati spiega infatti che la legge sul tetto al cash vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito pari o superiore ai 1.000 euro ma che “Il limite di importo sopra indicato non può trovare applicazione a operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito”.

Lo stesso operatore di sportello non ha quindi nessun obbligo di effettuare la comunicazione al ministero: “Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”.


Se vi impongono pertanto di compilare moduli per giustificare i prelievi superiori a 1000 euro(senza un fondato e/o giustificato motivo), citate pure la Circolare Abi.....e se dovessero insistere, potete sempre dire di voler "cambiare banca". Se insistono chiamate voi  il 117 della Guardia di Finanza, denunciando la mancata consegna dei vostri soldi.

Agli sportelli può esserci una sola opposizione: se il cliente non ha preavvisato della sua necessità di prelevare contante, il cassiere potrebbe opporre la mancanza di denaro in cassa. Per motivi di sicurezza, infatti, le agenzie tendono a dotarsi di contanti in misura ridotta. Basta quindi dare un preavviso di qualche giorno.


Banche e prelievi di contanti allo sportello, facciamo chiarezza

Martedì 17 Aprile 2012 12:00 Matteo Chiamenti www.ifanews .it

Pubblichiamo un'accurata risposta di un nostro lettore in seguito all'articolo Il “trucchetto” delle banche per tenersi il contante

Le recenti manovre economiche, che hanno abbassato il tetto per i pagamenti in contanti a 2.500 euro prima ed a 1.000 euro poi, stanno creando non poca confusione non solo tra i cittadini ma anche tra gli addetti ai lavori. Innanzitutto dobbiamo evidenziare che il limite a 1.000 euro per i contanti riguarda i trasferimenti di danaro e non certo i versamenti ed i prelevamenti dai depositi bancari e postali. Per queste fattispecie esiste, e non da ora, un discorso di monitoraggio obbligatorio da parte degli istituti ai fini della legislazione anti-riciclaggio.


Detto ciò, dobbiamo quindi per prima cosa far notare che non esiste alcun limite ai prelevamenti ed ai versamenti di danaro contante, e nemmeno esiste una "causale" da evidenziare nel momento in cui si effettuano dette operazioni sebbene queste strane richieste stiano di recente accadendo non poche volte, al punto tale che lo scorso 4 novembre il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato una circolare esplicativa con cui si fa notare che è stata unicamente abbassata la soglia rilevante ai fini dell’uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore ed ha ribadito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione della legge e quindi non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.....

L'intermediario, quindi, non deve segnalare tutte le operazioni di versamento e di prelevamento ma soltanto quelle che oggettivamente possono essere ritenute sospette. In base a tutto ciò, sono illegittime le richieste di "causale del prelevamento" come quella che si è vista sottoporre allo sportello, poiché la banca non si basa certo sulle dichiarazioni del cliente per stabilire se una certa operazione possa essere o meno ritenuta sospetta.

Alex Castrechini

 

Studio commerciale Astolfi

http://beta.studioastolfi.com/index.php/utillity/51-antiriclaggio-limitazioni-alluso-del-contante/384-2646-circolare-abi-il-limite-sul-contante-di-1000-euro-non-si-applica-ai-versamenti-e-prelievi-in-banca.html

 

 (2646) Circolare ABI: Il limite sul contante di 1.000 Euro non si applica ai versamenti e prelievi in banca

 

Limite all’uso del contante: chiarimenti Circolare Abi

Il limite sul contante di 1.000 euro, previsto dalla Manovra Monti, non si applica ai versamenti e prelievi in banca

Con la Circolare dell’11 gennaio 2012 l'Associazione bancaria italiana (ABI) chiarisce che il limite sul contante di 1.000 euro, previsto dalla Manovra Monti, non si applica ai versamenti e prelievi in banca. Infatti, la soglia di 1.000 euro si applica esclusivamente ai trasferimenti di denaro tra privati cittadini, e non ai versamenti e prelievi allo sportello.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 FONTE: WWW.IPSOA.IT

 Antiriciclaggio, chiarimenti dall'Abi

 

Legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari oltre la soglia di 1.000 euro

di Nicola Forte

Arriva una schiarita sul fronte dell'antiriciclaggio. E'possibile effettuare prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere nell'irrogazione di specifiche sanzioni. Il chiarimento e' stato fornito dall'Abi con la circolare dell'11 gennaio 2012.

Il problema si è posto inizialmente quando quest’estate la soglia per il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi è stata drasticamente ridotta da 5.000 a 2.500 euro (cfr D.L. n. 138/2011).

A questo punto gli istituti di credito hanno iniziato a porre in essere comportamenti non condivisibili.

Infatti, ogni volta che una persona si presentava ad uno sportello per prelevare o versare somme in contante per importi superiori alla predetta soglia gli istituti di credito tendevano ad ostacolare l’operazione. In particolare il malcapitato doveva subire una serie di domande su quale fosse la destinazione finale del denaro contante ovvero, in caso di versamento, quale fosse la provenienza.

Alcune banche obbligavano le persone alla compilazione di uno specifico modello avvertendo che il comportamento sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze configurando un’infrazione dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007.

La disposizione citata vieta il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito e di titoli al portatore tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi pari o superiori a 1.000 euro. A tal proposito non v’è dubbio come la norma abbia un ambito applicativo piuttosto ampio non trovando applicazione per le sole transazioni (acquisto e vendita di beni e/o servizi), ma più in generale per ogni trasferimento di denaro.

Ad esempio il limite dovrà essere osservato anche nel caso di liberalità o qualsiasi altro trasferimento come nell’ipotesi di un finanziamento di un socio ad una società di cui lo stesso fa parte.

Tuttavia se da una parte è evidente come i casi di applicazione della disposizione sono numerosi, dall’altra è altrettanto evidente che, affinché il comportamento assunto configuri un’infrazione è necessario un trasferimento di denaro a favore di un soggetto diverso.

Il presupposto sembra quindi mancare laddove il soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di denaro rimane comune a disposizione del medesimo soggetto.

Al fine di eliminare le numerose incertezze è intervenuta la Circolare del Ministero delle finanze, dipartimento del Tesoro che in data 4 novembre 2011 ha confermato la predetta interpretazione circa la mancanza della necessità di rispettare il predetto limite, che all’epoca era pari a 2.500 euro. La situazione si è complicata a seguito dell’approvazione dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011 che ha ulteriormente ridotto la predetta soglia da 2.500 a 1.000 euro.

In conseguenza di ciò sono stati più numerosi i casi di versamenti e di prelevamenti oltre la nuova soglia.

Le banche hanno quindi continuato a disattendere le istruzioni del Mef “ostacolando” le operazioni allo sportello effettuate in misura pari o superiore a 1.000 euro. I dubbi sono stati chiariti in via definitiva con una circolare dell’ABI dell’11 gennaio.

In base al citato documento di prassi il predetto limite, “avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito”.

In buona sostanza l’ABI ha sostenuto che manca il presupposto fondamentale affinché si configuri un’ipotesi di violazione: il trasferimento di denaro.

Al contrario, per le suddette operazioni i soggetti interessati, conservano, come ricordato, la disponibilità della somma di denaro oggetto dell’operazione. Pertanto nessuna segnalazione di infrazione dovrà essere effettuata al Ministero competente.

Tuttavia le banche sono comunque tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Conseguentemente dovranno procedere ad un’adeguata verifica della clientela.

Inoltre, ove le operazioni in contante dovessero manifestarsi frequentemente (per la stessa persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti descritti possano configurare le ipotesi di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.

Conseguentemente, laddove la risposta fornisse un esito positivo la banca effettuerà la segnalazione che però rappresenta un’operazione ben diverso rispetto all’obbligo di segnalazione delle infrazioni dell’art. 49.

18/01/2012


 


 

STUDIO FISCALE E COMMERCIALE

FABIO BETTONI - LAURA LOCATELLI  - RACHELE DENEGRI

 

Circolare n. 5 del 23 gennaio 2012

 

La presente circolare si propone di dare evidenza ai signori clienti dei

 

CHIARIMENTI FORNITI DALL’ABI IN MERITO AI VERSAMENTI E PRELIEVI IN CONTANTI

 

Con la Circolare 11 gennaio 2012 l'ABI (Associazione bancaria italiana) ha precisato che il limite

antiriciclaggio previsto dall'articolo 12, D.L. n. 201/2011 (c.d. "Decreto salva Italia") non si applica

ai versamenti e prelievi in banca.

 

La soglia di 1.000 euro si applica infatti esclusivamente ai trasferimenti di denaro tra privati

cittadini, e non ai versamenti e prelievi allo sportello.

 

*****

 

Il problema della possibilità di effettuare versamenti e prelievi in contante si è posto inizialmente

quest’estate quando la soglia per il trasferimento del denaro tra soggetti diversi è stata drasticamente

ridotta da 5.000 a 2.500 euro (cfr D.L. n. 138/2011); successivamente, per effetto della modifica

introdotta dall'art. 12 del DL 201/2011 (c.d. Decreto “ Salva Italia”) il limite è stato ulteriormente

ridotto a 1.000 euro. Preliminarmente si osserva che superato tale limite, il trasferimento tra soggetti

diversi non è vietato ma è condizionato all’utilizzo di banche, istituti di moneta elettronica o a Poste

Italiane s.p.a., i quali facendosi portatori di un interesse pubblico sono chiamati a vigilare

sull’esecuzione del trasferimento in denaro.

 

Da più parti sono pervenute segnalazioni in merito ai comportamenti non condivisibili posti in

essere da alcuni istituti di credito, che si sono moltiplicati a seguito dell’ulteriore abbassamento

della soglia. Al fine di eliminare le numerose incertezze era già intervenuta la circolare del

Ministero delle finanze, dipartimento del Tesoro, che in data 4 novembre 2011 aveva confermato la

mancanza della necessità di rispettare il predetto limite, che all’epoca era pari a 2.500 euro, per i

versamenti ed i prelevamenti allo sportello. Con la circolare in commento, si è precisato che, non

configurano automaticamente violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 231/2007 e, di conseguenza, non scatta

l’obbligo della comunicazione, di cui al successivo art. 51 del D lgs 231/2007, l’effettuazione di

operazioni di prelievo e/o di versamento contante, eccedenti tale limite.

 

Anche a seguito della circolare del Ministero delle finanze alcuni istituti di credito hanno continuato

a disattendere le istruzioni “ostacolando” le operazioni allo sportello effettuate in misura pari o

superiore a 1.000 euro anche attraverso una serie di domande su quale fosse la destinazione finale

del denaro contante ovvero, in caso di versamento, quale fosse la provenienza. Alcuni operatori

obbligavano inoltre alla compilazione di uno specifico modello avvertendo che il comportamento

sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze configurando

un’infrazione dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 dimenticando totalmente che la predetta

comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui esistano elementi concreti tali da indurre

l’operatore a ritenere violata la norma in materia di antiriciclaggio.

Ciò premesso prima di entrare nel merito della circolare ABI si osserva come ci sia molta

confusione in merito alla portata delle modifiche e soprattutto come ci sia la tendenza a confondere

la normativa sull’uso del contante con quella dell’antiriciclaggio la quale ne controlla l’uso.

 

In questo contesto è opportuno sottolineare ancora una volta che la modifica dell’art. 49 non

interviene sulla soglia di 15.000 euro che, in caso di trasferimento di mezzi di pagamento, fa

scattare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (articolo 15 DLgs 231/2007) ovvero i più

complessi obblighi di identificazione e registrazione delle singole operazioni; ovviamente,

l’eventuale prelevamento o versamento di una somma superiore ai 15.000 euro, anche con l’utilizzo

di operazioni frazionate, farà scattare per l’intermediario l’obbligo di adeguata verifica della

clientela, di registrazione dell’AUI e, se del caso, segnalare l’operazione sospetta.

Il definitivo chiarimento in merito al comportamento che deve adottare l’istituto di credito è arrivato

dalla circolare dell’ABI dell’11 gennaio 2012, la quale, richiamando peraltro la circolare del

ministero delle finanze del novembre 2011, ha precisato che è possibile effettuare prelevamenti e

versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere

nell'irrogazione di specifiche sanzioni.

Il chiarimento dell’ABI, peraltro auspicato dagli operatori, evidenzia la circostanza che il

presupposto previsto dall’art. 49 del D.Lgs 231/2007 è totalmente mancante laddove il soggetto

interessato si limiti ad effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata

quantità di denaro rimane a disposizione del medesimo soggetto.

 

In altri termini l’ABI ha sostenuto che con riferimento ai versamenti e prelevamenti in contanti

manca il presupposto fondamentale affinché si configuri un’ipotesi di violazione prevista dall’art.

49 del D.lgs 231/2007: il trasferimento di denaro.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro

interesse.

 

Cordiali saluti

Fabio Bettoni

Via Santa Elisabetta n. 5 – 24121 Bergamo (BG) Tel. 035-24.25.38 fax 035-23.08.76 mail: segreteria@studiobl.net www.studiobl.net


 

 

FISAC 08/02/2012

ANTIRICICLAGGIO: I PRELIEVI ALLO SPORTELLO

Con circolare n. 2 del 16.1.2012 il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) chiarisce le modalità di prelievo di denaro contante presso gli sportelli bancari: il limite di Euro 1.000 per il trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore costituisce soglia per infrazioni sanzionabili, come già scritto precedentemente, dal 1 febbraio 2012. Il documento del Ministero fornisce poi ulteriori informazioni. Innanzitutto è chiarito definitivamente il problema dei prelevamenti e versamenti bancari effettuati dai correntisti  in misura superiore ai 1.000 euro. La circolare del 4 novembre 2011 del Ministero del Tesoro chiariva che queste operazioni dovevano considerarsi corrette. Malgrado ciò, le Banche chiedevano informazioni ai propri clienti notizie circa le modalità di utilizzo delle somme prelevate. L’Abi con circolare del 11.1.2012 emanava una propria circolare esplicativa nella quale sottolineava come il limite di 1.000 euro non poteva trovare applicazione nei prelevamenti e versamenti bancari in quanto mancava il presupposto fondamentale, cioè il trasferimento della somma di denaro. Infatti il cliente continua ad avere la disponibilità del denaro in oggetto, che dalla giacenza in conto corrente passa direttamente nelle proprie mani. Ora con la circolare n.2 il Mef stabilisce definitivamente che le operazioni di cui sopra non costituiscono automaticamente violazione. La circolare ricorda poi, che le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni Art. 58 Dlgs 231/2007, sono esercitate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per il territorio (Dm 17.11.2011). La norma è in vigore dal 1.9.2011 secondo quanto previsto dall’Art. 2 comma 4bis Dl 138/2011 convertito in Legge 148/2011.

I destinatari delle disposizioni  in materia di antiriciclaggio  (in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni) hanno tempo trenta giorni  per la comunicazione al Mef  delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza. L’obbligo riguarda i Dottori Commercialisti , i Consulenti del lavoro, gli Avvocati, le Banche e le Poste. Invece è di 90 giorni il termine per notificare la contestazione all’autore della violazione, se il segnalante ha riportato in maniera completa i dati anagrafici della persona ed ha prodotto copia del titolo irregolare. Se invece i dati fossero incompleti è possibile interrompere i termini chiedendo ulteriori dati al segnalante. I termini decorreranno nuovamente dalla acquisizione di tutti i dati.

Dunque nessun limite di 1.000 euro e nessun divieto per i versamenti ed i prelievi in contanti allo sportello bancario (art.49 Dlgs. 231/07, circolare del 4.11.2011 e n.2 del 16.1.2012 del Mef e circolare 11.1.2012 di Abi). L’art. 49 succitato (e modificato dal decreto salva-Italia in Euro 1.000) vieta il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro contante tra soggetti diversi, salvo il caso in cui lo stesso avvenga tramite Aziende di Credito, Istituti di Moneta Elettronica e Poste Italiane. Questo perché nei trasferimenti diretti non rimane traccia dell’operazione,  mentre tramite gli Operatori Finanziari la stessa è perfettamente tracciata. A maggior ragione è evidente la tracciabilità nel caso in cui il cliente effettui un versamento/prelievo sul o dal proprio conto. Il tutto, ovviamente, va coordinato con le regole in materia di antiriciclaggio. Il Dlgs. 231/2007 prevede infatti l’obbligo di adeguata verifica del cliente e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Dunque bisogna acquisire e conservare nell’archivio unico informatico (Aui)  specifiche informazioni. L’obbligo entra in vigore per i rapporti continuativi (all’instaurarsi del rapporto stesso), o per le operazioni occasionali che prevedono movimentazioni di denaro per importi pari o superiori a Euro 15.000, o in tutti i casi in cui ci sia sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Gli obblighi di segnalazione intervengono a discrezione della Banca quando l’operazione (per caratteristiche, entità e natura) dia ragionevoli sospetti che sia in corso, o sia stata compiuta, una operazione di riciclaggio. Quello che è certo che la Banca non può rifiutare un prelievo di per sé, anche se superiore agli Euro 1.000.

ESEMPI:  A) - Cliente che preleva allo sportello Euro 4.500 in contanti: l’operazione non può essere rifiutata. Essa rimarrà tracciata sul conto corrente del cliente e rilevata automaticamente ai fini fiscali. 

B) – Una persona chiede di cambiare in contanti un assegno circolare, a lui intestato, di Euro 18.500: Art. 15 Dlgs. 231/2007 si deve effettuare una adeguata verifica, identificare il cliente e registrare l’operazione sull’Aui

C) – Versamento di Euro 25.000 in contanti: segnalazione non obbligatoria. Solo nel caso ci sia un fondato sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo scatta l’obbligatorietà della segnalazione (Art. 41 Dlgs. 231/2007) 

D) – Versamenti di Euro 19.000 in cinque giorni con somme inferiori ai 1.000 euro: Collegando le operazioni, verrà effettuata una registrazione sull’Aui e per la segnalazione valgono le considerazioni di cui al punto C.

 


 

 

D’altra parte già a ottobre 2011 scrivevamo:

 

 

Il ConsigliO n° 71

Alcune banche trovano pretesti per ritardare bonifici ordinati da correntisti a favore di conti di deposito. Altre impediscono prelievi di contanti allo sportello. Vanno denunciate!

 Di Mauro Novelli 17-10-2011

DOCUMENTO CORRELATO: Il Sole 24 Ore del 22-10-2011

 1) Alcuni concittadini ci informano di difficoltà pretestuose poste in essere dalla propria banca nell’eseguire ordini di bonifico miranti a trasferire somme presso noti conti di deposito, dove manifestamente la remunerazione delle somme è superiore. In alcuni casi, dopo una settimana, il bonifico ancora non era stato eseguito per fantomatiche autorizzazioni che non arrivano o ritardi dovuti a problemi di funzionamento dei centri elettronici di elaborazione.

Questa informazione va associata a quella relativa all’andamento  degli spread applicati al tasso dei mutui: alcuni istituti di credito hanno portato la maggiorazione rispetto al parametro di indicizzazione (euribor o tasso BCE) a livelli manifestamente fuori mercato, con spread del 3,5 per cento e, in un caso, del 4,60 per cento.

Queste politiche aziendali non possono che condurci alla considerazione che alcune banche siano a corto di fondi ed  abbiano difficoltà di approvvigionarsi (problemi di funding, in termine tecnico). Cercano pertanto di mantenere in cassa – per quanto possibile – le loro disponibilità liquide, sia ritardando le uscite generate da ordini di bonifico, sia scoraggiando nei fatti le richieste di finanziamento.

C’è da considerare che se questa seconda manovra è del tutto legittima, ricadendo tra le scelte di politica industriale di limitazione degli impieghi, la prima (ritardo nell’eseguire ordini di uscita) è del tutto arbitraria e va denunciata. Anzitutto alla nostra associazione, ma anche all’Ufficio di vigilanza della Banca d’Italia (via Nazionale, 91 -  00184 Roma), perché viola il diritto dei correntisti a veder eseguire i loro ordini con la diligenza del buon contabile, al di là dei danni finanziari e giudiziari che tali speciosi ritardi  possono causare.

In un settore che,  a sentire Abi e Bankitalia, è soggetto ai duri meccanismi della concorrenza, esiste un solo modo corretto di superamento dei problemi di approvvigionamento di fondi: aumentare la remunerazione offerta ai depositanti.

 

2) Sempre per mantenere quanto più possibile liquidità in cassa, in alcune agenzie si ostacola - oltre una certa cifra -  il prelevamento di contanti richiesto dai correntisti. Il pretesto è giustificato da direttori e/o impiegati con fumose considerazioni sull’uso del contante, limitato da leggi per motivi di contrasto al antiriciclaggio ed alla evasione fiscale. Al correntista che insiste perché ha comunque bisogno di liquidi arriva la minaccia: “Guardi che, se insiste, dobbiamo avvisare la Guardia di Finanza….. dobbiamo chiederle a che cosa le servono….!”.

Informiamo i cittadini che la limitazione dell’uso dei contanti è nei pagamenti effettuati e non nei prelevamenti presso sportelli bancari. I quali soggiacciono a due sole condizioni: che il saldo del conto corrente o del libretto di risparmio sia capiente e che la banca sia stata informata preventivamente della necessità di prelevare. Questa seconda condizione deriva da motivi di contenere danni in caso di rapina: è opportuno non avere in cassaforte troppi soldi. Per questo è necessario informare qualche giorno prima la banca della nostra necessità di prelevare somme di una certa entità.

Alla minaccia di chiamare la Guardia di Finanza da parte del bancario, suggeriamo di rispondere che non solo chiameremo noi la Guardia di Finanza, denunciando questa vera e propria minaccia ed il rifiuto ad eseguire il nostro ordine, ma che informeremo della vicenda anche la Banca d’Italia e l’Adusbef.

 Riteniamo pertanto urgente informare i concittadini che, nonostante si decantino le peculiarità (tutte positive) del sistema bancario italiano, tali caratteristiche potrebbero in alcuni casi diventare tanto sottili da mettere in discussione la stabilità di alcuni istituti.

Si sostiene che in Italia le banche non falliscano mai. In effetti, trentacinque anni fa, non fallirono neanche le banche di Sindona (Banca Privata e Banca Unione) i cui debiti e i cui dipendenti furono assorbiti dal sistema bancario. E’ anche vero, però, che la crisi che stiamo attraversando ha caratteristiche di durata, di diffusione  e di gravità mai riscontrate in precedenza.

Cominciamo ad alzare qualche antenna su questo problema: le  banche che devono ricorrere ai mezzi perché hanno problemi di funding dovrebbero essere molto ben monitorate dalle Autorità di controllo.

Continuate ad informarci.