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Documentazione   Inserito il 3-9-2007


 

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Garante Privacy

Da Newsletter N. 294 del 30 agosto 2007

 

Nuovi interventi del Garante contro lo spamming


Vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet e a due società che inviavano fax promozionali

Nuovi interventi del Garante  contro l'invio di  e-mail e fax  pubblicitari  indesiderati. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing a tre società che operavano senza consenso dei destinatari. Nel primo caso il Garante [doc. web n. 1424068], in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un  sito Internet che promuoveva libri. Chiamata a dar conto del proprio operato l'azienda  dichiarava di utilizzare  una mailing list  per l'invio mensile di un messaggio "memo" relativo ai libri presentati sul  sito e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti, reperiti in rete, un messaggio pubblicitario, insieme alla richiesta del consenso.

Nel vietare il trattamento dei dati il  Garante ha  ribadito  non si  possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è  necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica. Negli altri due casi [doc. web nn14339391433896], invece, i segnalanti  lamentavano  la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi.  Di fronte all'Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i  dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari.