HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli    

Documento d’interesse   Inserito il 20-7-2007


 

Documenti correlati

 

 

Il Denaro 19-7-2007

Fisco. Controlli bancari: non servono avvisi

di Alberto Savarese

 

 

Nessuna norma impone all’Amministrazione finanziaria di invitare preventivamente il contribuente per dargli la possibilità di giustificare le movimentazioni su conti correnti bancari che sono stati oggetto di verifica. .
Inoltre, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e in merito alla deducibilità di costi di impresa non regolarmente registrati ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile, l’abrogazione del sesto comma dell’articolo 75 del Dpr 695/96 non comporta l’automatica deducibilità dei costi suddetti, ma implica soltanto la possibilità, prima del tutto preclusa al contribuente, di provarli anche con mezzi diversi dalle scritture contabili.
Questi, in estrema sintesi, i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10964 dello scorso 14 maggio. La pronuncia ha preso spunto dal caso di un imprenditore che aveva presentato ricorso contro tre avvisi di accertamento con i quali l’ufficio delle imposte aveva rettificato i redditi d’impresa da lui precedentemente dichiarati.
Tali accertamenti erano scaturiti da indagini bancarie condotte sui suoi conti correnti e su quello di una sua dipendente, da cui erano risultate una serie di operazioni attive e passive non contabilizzate che gli stessi contribuenti non erano riusciti a dimostrare come non inerenti all’attività d’impresa, nonché dal riscontro di costi registrati, in violazione dell’articolo 22 del Dpr 600/1973, prima della vidimazione del libro giornale. Un ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale aveva accolto le motivazioni dei contribuenti , annullando integralmente gli accertamenti in questione e le relative rettifiche.
In sede di appello poi I giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano poi confermato l’illegittimità delle riprese basate sulle risultanze dei conti correnti considerando che, in violazione dell’articolo 32 del Dpr 600/73, l’ufficio non aveva convocato il titolare e gli altri intestatari dei conti oggetto di verifica per dare loro la possibilità di giustificare le movimentazioni avvenute sui conti medesimi, non aveva redatto verbale apposito ed infine non aveva consegnato copia di detto verbale agli interessati.
Orientamenti tutti non condivisi dalla Cassazione che invece ha accolto di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, che si era appellata alla violazione e la falsa applicazione dell’articolo 32 e dell’articolo 33 del Dpr 600/73, in base alla circostanza che i giudici non avevano tenuto conto del fatto che, in ipotesi di accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti bancari, l’interpello degli interessati è una facoltà e non un obbligo dell’ufficio. La sentenza in esame ha accolto pienamente il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Infatti i giudici di legittimità hanno stabilito che l’utilizzazione da parte della stessa Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari intestati al contribuente, a fine di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell’interessato, giacché nessuna norma impone detta convocazione per consentirgli di giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica.
Pertanto si deve ritenere che gli articoli 32 del Dpr 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del Dpr 633/72, “….pongono una presunzione legale, ancorché semplice, in forza della quale i versamenti su conto corrente bancario - in assenza di prova contraria del contribuente, che attesti la loro inerenza all’imponibile dichiarato ovvero a operazioni non imponibili - si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa…”.
Relativamente poi alla sanzione dell’indeducibilità dei costi irregolarmente registrati, i giudici, partendo dal presupposto che essi non incidono sull’ordinario criterio della ripartizione dell’onere della prova, hanno stabilito che il contribuente può ammettere alla prova gli stessi ( circostanza questa in precedenza radicalmente preclusa) ), anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, “…purché costituenti elementi certi e precisi…”.

 

19-07-2007