Il Denaro 19-7-2007
Fisco. Controlli
bancari: non servono avvisi
di
Alberto Savarese
Nessuna norma impone all’Amministrazione finanziaria di invitare
preventivamente il contribuente per dargli la possibilità di
giustificare le movimentazioni su conti correnti bancari che sono stati
oggetto di verifica. .
Inoltre, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e in merito alla
deducibilità di costi di impresa non regolarmente registrati ai sensi
dell’articolo 2215 del codice civile, l’abrogazione del
sesto comma dell’articolo 75 del Dpr 695/96
non comporta l’automatica deducibilità dei costi suddetti, ma implica
soltanto la possibilità, prima del tutto preclusa al contribuente, di
provarli anche con mezzi diversi dalle scritture contabili.
Questi, in estrema sintesi, i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella
sentenza n. 10964 dello scorso 14 maggio. La pronuncia ha preso spunto dal
caso di un imprenditore che aveva presentato ricorso contro tre avvisi di
accertamento con i quali l’ufficio delle imposte aveva rettificato i redditi
d’impresa da lui precedentemente dichiarati.
Tali accertamenti erano scaturiti da indagini bancarie condotte sui suoi
conti correnti e su quello di una sua dipendente, da cui erano risultate una
serie di operazioni attive e passive non contabilizzate che gli stessi
contribuenti non erano riusciti a dimostrare come non inerenti
all’attività d’impresa, nonché dal riscontro di costi registrati, in
violazione dell’articolo 22 del Dpr
600/1973, prima della vidimazione del libro giornale. Un ricorso
accolto dalla Commissione tributaria provinciale aveva accolto le motivazioni
dei contribuenti , annullando integralmente gli
accertamenti in questione e le relative rettifiche.
In sede di appello poi I giudici della Commissione Tributaria Regionale
avevano poi confermato l’illegittimità delle riprese basate sulle
risultanze dei conti correnti considerando che, in violazione dell’articolo
32 del Dpr 600/73, l’ufficio non aveva
convocato il titolare e gli altri intestatari dei conti oggetto di verifica
per dare loro la possibilità di giustificare le movimentazioni
avvenute sui conti medesimi, non aveva redatto verbale apposito ed infine non
aveva consegnato copia di detto verbale agli interessati.
Orientamenti tutti non condivisi dalla Cassazione che invece ha accolto di
ricorso dell’Amministrazione finanziaria, che si era appellata alla
violazione e la falsa applicazione dell’articolo 32
e dell’articolo 33 del Dpr 600/73, in base alla
circostanza che i giudici non avevano tenuto conto del fatto che, in ipotesi
di accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti bancari,
l’interpello degli interessati è una facoltà e non un obbligo
dell’ufficio. La sentenza in esame ha accolto pienamente il ricorso
dell’Amministrazione finanziaria. Infatti i giudici
di legittimità hanno stabilito che l’utilizzazione da parte della
stessa Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari
intestati al contribuente, a fine di accertamento, è legittima anche
in assenza di preventiva convocazione dell’interessato, giacché nessuna norma
impone detta convocazione per consentirgli di giustificare le operazioni
bancarie oggetto di verifica.
Pertanto si deve ritenere che gli articoli 32 del Dpr
600/73 e 51, comma 2, n. 2, del Dpr
633/72, “….pongono una presunzione legale, ancorché
semplice, in forza della quale i versamenti su conto corrente bancario - in
assenza di prova contraria del contribuente, che attesti la loro inerenza
all’imponibile dichiarato ovvero a operazioni non imponibili - si presumono
rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante
valutazione legislativa…”.
Relativamente poi alla sanzione dell’indeducibilità
dei costi irregolarmente registrati, i giudici, partendo dal presupposto che
essi non incidono sull’ordinario criterio della ripartizione dell’onere della prova, hanno stabilito che il contribuente
può ammettere alla prova gli stessi ( circostanza questa in precedenza
radicalmente preclusa) ), anche con mezzi diversi dalle scritture contabili,
“…purché costituenti elementi certi e precisi…”.
19-07-2007
|