Il testo del Decreto Marzano new approvato dal Consiglio dei Ministri il 28-8-2008
DDecreto legge «di riforma delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi»
ARTICOLO 1
1. All'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di
seguito denominato: «decreto legge n. 347», dopo le parole «di cui
all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 347, il periodo «la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» è
sostituito dal seguente periodo: «la ristrutturazione economica e finanziaria
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270
ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera
a) del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 347, è
inserito il seguente periodo:
«Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali,
l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la
nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo
compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla
vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri o del ministro dello Sviluppo economico, con le
modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto.
Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalità della procedura».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 347, le parole
«di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347, dopo il punto,
è aggiunto il seguente periodo: «Per imprese del gruppo, si intendono
anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente
esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure
previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo
svolgimento dell'attività».
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole
«di ristrutturazione» sono sostituite con le seguenti: «del commissario straordinario».
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 347, dopo le parole
«di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a)
ovvero ».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 è
sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera
a) né quello di cui alla lettera b) del decreto legislativo n. 270, il
tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270».
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole
«è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche
essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, sono
inseriti i seguenti commi:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni
operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle
società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il
commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i
soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo
servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti
previsti dalla legislazione nazionale, ivi compresi i trattati di cui
è parte l'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a
quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria
istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con
decreto del ministro dello Sviluppo economico. Si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 105 del
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267».
«4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o
comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma
1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le
parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio
di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità,
con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'operazione, prescrive le suddette misure, con le modificazioni e
integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine,
comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio
eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287/1990».
«4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto
e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per
un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle
eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o
titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte
alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente
decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del
presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o
altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente».
«4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai
sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessità non possano essere definite entro il termine indicato al
suddetto comma, il ministro dello Sviluppo economico può disporre con
le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione
del programma per un massimo di 12 mesi.».
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 347, dopo il termine
«ristrutturazione» è inserito il seguente periodo: «o alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, decreto legge n. 347, dopo il periodo
«dell'impresa o del gruppo» e dopo il punto, sono inseriti i seguenti
periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere
autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli
atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del
giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono
inseriti i seguenti commi:
«3. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di
imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della
concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del Dpr 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47,
comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della
metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4,
del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero esaurite le stesse
infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il
trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività
produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più
rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori
che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali
di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche
previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione
del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.».
«3-bis. 14. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti
di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di Cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di
agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8,
commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223.».
ARTICOLO 2
1. I trattamenti di Cassa integrazioni guadagni straordinaria e di
mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari,
rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età
anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici
accordi in sede governativa.
2. All'articolo1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla
parola:«derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente
articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge. Ai fini dell'erogazione
dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere
apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'Impiego o presso
le Agenzie incaricate del programma di reimpiego».
4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni del periodo 2009-2015, si provvede:
- quanto a 30 milioni, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del
Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
- quanto a 25 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, mediante riduzione del
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, e a 30 milioni per
l'anno 2015, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ARTICOLO 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati
posti in essere dal 18 luglio 2007 sino alla data di entrata in vigore del
presente decreto legge al fine di garantire la continuità aziendale di
Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, nonché di Alitalia Servizi Spa e delle
società da queste controllate, in considerazione del preminente
interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico
di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia in particolare nei
collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi
fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale,
dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
è posta a carico esclusivamente delle stesse società. Negli
stessi limiti è esclusa la responsabilità
amministrativa-contabile dei predetti soggetti, dei pubblici dipendenti e dei
soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle
società indicate al primo periodo del presente comma non può
costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti
interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti
per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero
obbligazionisti di Alitalia -Linee Aeree Italiane Spa, che non abbiano
esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei
titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui
all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le condizioni e le
altre modalità di attuazione del presente comma.
3. All'articolo 1-.bis del decreto legge 23 aprile 2008, n. 80,
convertito dalla legge 22 giugno 2008, n.111, il comma 4 è abrogato.
ARTICOLO 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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