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Documentazione   Documento inserito il 29-8-2008


 

 

Il testo del Decreto Marzano new approvato dal Consiglio dei Ministri il 28-8-2008

 

DDecreto legge «di riforma delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

 
ARTICOLO 1
1. All'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto legge n. 347», dopo le parole «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 347, il periodo «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» è sostituito dal seguente periodo: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270 ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 347, è inserito il seguente periodo:
«Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro dello Sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 347, le parole «di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: «Per imprese del gruppo, si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività».
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole «di ristrutturazione» sono sostituite con le seguenti: «del commissario straordinario».
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 347, dopo le parole «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 è sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) né quello di cui alla lettera b) del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270».
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, sono inseriti i seguenti commi:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, ivi compresi i trattati di cui è parte l'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del ministro dello Sviluppo economico. Si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 105 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267».
«4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure, con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287/1990».
«4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente».
«4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il ministro dello Sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 347, dopo il termine «ristrutturazione» è inserito il seguente periodo: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, decreto legge n. 347, dopo il periodo «dell'impresa o del gruppo» e dopo il punto, sono inseriti i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti commi:
«3. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del Dpr 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.».
«3-bis. 14. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

ARTICOLO 2
1. I trattamenti di Cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla parola:«derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'Impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego».
4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2009-2015, si provvede:
- quanto a 30 milioni, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- quanto a 25 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, e a 30 milioni per l'anno 2015, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, nonché di Alitalia Servizi Spa e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle stesse società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei predetti soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate al primo periodo del presente comma non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia -Linee Aeree Italiane Spa, che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.
3. All'articolo 1-.bis del decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito dalla legge 22 giugno 2008, n.111, il comma 4 è abrogato.

ARTICOLO 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.