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Documentazione   Inserito il  4-7-2007


 

 

 

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CREDITO AL CONSUMO

 

SOVRAINDEBITAMENTO

 

 

 

Documento consegnato il 20-6-2007 al Ministero dell’Economia – Commissione Viceministro Pinza

 

Di Mauro Novelli

(Contributo di adusbef e Federconsumatori)


 

 

 

A) CREDITO AL CONSUMO

 

INFORMAZIONE, TRASPARENZA E CONTRATTUALISTICA

 

 

Suggerimenti in vista di una nuova normativa

 

 

1) Denominazione distinta ed evidente nell’intestazione dei contratti: “ricerca di finanziamento” o “erogazione di prestito”.

 

2) Contratti accessori (polizze vita ecc.) non obbligatori e chiaramente distinti. Se l’offerta della finanziaria prevede l’obbligatorietà di contratti collaterali, il peso di questi deve rientrare nel calcolo del TEG.

 

3) Divieto di inserire clausole che impongano al consumatore di riservare parte del finanziamento alla costituzione di un pegno, di una cauzione e simili.

 

 

4) Definizione nel contratto oltre che del TEG (indicato per legge), anche dei livelli di soglia d’usura definite dal Ministero dell’Economia per quel particolare tipo di finanziamento e vigenti nel trimestre in corso all’atto della sottoscrizione.

 

5) Eliminazione della possibilità di modifica delle condizioni applicate[1].

 

6) Precisa definizione contrattuale di “ritardo nei pagamenti”.[2]

 

7) Ritardato pagamento: da evidenziare con risalto le conseguenze  e le “penalità” a cui si va incontro se si entra in mora.

 

8) Obbligo per l’erogante di fornire l’indicazione delle banche dati di riferimento (nome, indirizzo, telefoni ecc.) destinatarie delle informazioni sulla clientela morosa.

L’informativa deve riportare altresì  modalità e tempi di iscrizione/cancellazione dall’elenco dei cattivi pagatori detenuto da banche dati.

 

9) Per il credito al consumo, definire chiaramente la interrelazione triangolare: erogatore -fornitore di beni - cliente. L’attivazione  del prestito  non  può  diventare operativa in caso di giustificata opposizione del cliente per mancata ricezione della merce o non rispondenza di questa con la definizione d’acquisto o per la presenza di difetti riscontrati nel prodotto. In tali casi, la società deve astenersi dal fornire informazioni negative alla banca dati.

 

10) Responsabilità della società finanziaria per i ritardi nei pagamenti delle rate (soprattutto le prime) per fatti non imputabili al cliente: mancata consegna di bollettini postali, mancato pagamento per errata o assente attivazione del RID regolarmente predisposto dal cliente presso la sua banca ecc. Divieto, in tal caso, di imputazione di interessi di mora.

 

11) Definizione nei contratti dei riferimenti postali e/o bancari della società per il pagamento delle rate su invito della società finanziaria, qualora il meccanismo di rimborso definito tra cliente e società abbia difficoltà iniziali di messa a regime.

 

12) Definizione di penalità a carico della società per l’intempestiva o indebita indicazione del cliente negli elenchi dei cattivi pagatori.

 

Vogliamo inoltre ribadire i seguenti obblighi a carico della società finanziaria:

 a) Obbligo di consegna - prima della firma e se richiesto - del testo del contratto di finanziamento o di ricerca di finanziamento.

 b) Obbligo di consegna di copia di ogni documento sottoscritto dal cliente per la perfezione del contratto e per il rispetto della normativa sulla privacy.

 

 

 

 

 

B) SOVRAINDEBITAMENTO

 

 

 E’ il caso di battere di nuovo sulla responsabilità del finanziatore nella valutazione di affidabilità e di capacità di rimborso del richiedente. L’argomento, oggetto delle attenzioni di Bruxelles, è stato colpevolmente accantonato anche ad opera (attiva o passiva) di nostri deputati. Il sistema è a perfetta conoscenza degli impegni del richiedente: occorre responsabilizzare le società erogatrici circa l’eccesso di indebitamento dei cittadini.

 

Occorre, altresì, intervenire con forza  sui meccanismi di calcolo degli interessi nei prestiti concessi tramite il “collocamento edulcorato”  delle carte revolving[3].

Infatti, come per il mutuo, anche per questo servizio il meccanismo di calcolo degli interessi adottato dai gestori è infatti quello detto “alla francese” che comporta un rimborso “veloce” degli interessi maturati e “lento” del capitale (prime rate quasi tutti interessi, ultime quasi tutto capitale).

 

Paghi in contanti? Niente sconto! Ecco la conferma della regola generale di tendenza: per avere lo sconto devi pagare a rate. Insomma, la “promozione” della carta revolving è una delle espressioni di tale tendenza: l’obbiettivo commerciale ormai manifesto è quello di “prenotare” il reddito futuro (anche se incerto) dei consumatori.

Non vogliamo giudicare l’eticità di tali azioni, di bassa “pornografia finanziaria”. Vogliamo semplicemente mettere in evidenza che se “conviene” alla combine commerciante/gestore finanziario rinunciare al vantaggio di un pagamento in contanti e all’introito di un prezzo pieno, vuol dire che i vantaggi di risulta sono di notevole entità (fidelizzazione  forzata, alti tassi di remunerazione e meccanismi di rimborso particolarmente favorevoli per il creditore, costituzione di mailing list particolarmente mirate ecc.).

Per il livello di indebitamento delle famiglie, dalla Relazione del Governatore della Banca d’Italia (31-5-2006), ricaviamo i seguenti dati comparati che forniscono l’andamento rispetto al PIL dell’indebitamento delle famiglie [salvo errore, si tratta del più recente dato comparativo].

L’elaborazione mette a confronto le entità del 1995 e quelle del 2004.

 

 

DEBITI DELLE FAMIGLIE

RAPPORTO INDEBITAMENTO/PIL

[Fonte Rel. Governatore Bankitalia 31-5-2006]

 

 

 

ANNO 2004

VARIAZIONE % 2004/1995 

SPAGNA

0,63 %

+ 90,9 %

ITALIA

0,28 %

+ 55,5 %

GRAN BRETAGNA

0,94 %

+ 40,3 %

STATI UNITI

0,88 %

+ 33,3 %

AREA EURO

0,54 %

+ 28,6 %

FRANCIA

0,41 %

+ 13,9 %

GERMANIA

0,70 %

+ 11,1 %

 

 

Alcune considerazioni sul sovraindebitamento:

1) Il fenomeno del pesante indebitamento delle famiglie ha colpito fino a qualche anno fa quasi esclusivamente i paesi del Nord. Si veda il dato britannico: lo 0,94 % del Pil è il più alto tra i paesi considerati. Oggi Bruxelles è preoccupata per l’impennata dei debiti che sta colpendo le famiglie del Sud Europa, soprattutto per la Spagna (0,63 % del PIL) che in dieci anni ha visto quasi raddoppiare (+90,9 %) il rapporto Indebitamento/PIL.

 

2) In valore assoluto, il nostro 0,28 % è ancora ben lontano dai livelli di indebitamento delle famiglie europee, ma in dieci anni il nostro dato è cresciuto di oltre la metà (+55,5 %). Solo le famiglie  spagnole sono “orientate” ad indebitarsi più delle nostre.

 

3) I dati forniti da Bankitalia si fermano al 2004. Nei due anni successivi  le cose sono ulteriormente peggiorate per l’Italia. Aggiorneremo l’analisi comparata con i dati che ci fornirà la prossima Relazione del 31-5-2007.

 

4) L’Abi  sostiene che la crescita sostenuta del nostro rapporto Indebitamento/PIL tende ad allinearci ai paesi più avanzati: dimentica di connotare negativamente questo “recupero” nostrano.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] - Ecco il testo “classico” dello jus variandi (per altro adeguato al Bersani Uno) oggi inserito sulla quasi totalità dei contratti di prestito personale:

Art. XX - Determinazione e modifica delle condizioni –

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei moduli allegati e riferite ai rispettivi rapporti.

2. Ai sensi dell’art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali che disciplinano i rapporti con il Cliente (tassi, prezzi e altre condizioni di contratto) – qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del Codice Civile – dandone espressa comunicazione al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di modifica è esercitabile al ricorrere delle condizioni di legge poste a tutela del consumatore stesso.

 

 

[2] - A titolo di esempio, riportiamo la definizione di “ritardato pagamento” nei mutui fondiari fornita dal  TUB

TUB. Art. 40 - (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)

[…]

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

 

[3]  Abbiamo da sempre cercato di mettere in guardia i concittadini contro i pericoli finanziari derivanti dall’utilizzo di carte revolving. Ma c’è ancora chi ritiene che il loro utilizzo altro non è che l’evoluzione del sorpassato acquisto a rate.

La differenza è invece enorme. Ecco perché:

1.                   La carta revolving permette non l’acquisto di un bene a rate, ma l’acquisto a rate di tutti i beni oggetto della nostra spesa (fino al raggiungimento del plafond messo a disposizione). Nel primo caso, si è in grado di valutare l’impegno finanziario della rata. Con la revolving non si è assolutamente in grado di qualificare il peso finanziario delle spese che si vanno cumulando nel tempo.

2.                   Con il vecchio acquisto a rate si era in grado di qualificare la quota aggiuntiva di carico della nuova spesa  sul reddito guadagnato. Con la revolving si continuano ad impegnare redditi futuri che si ritengono – falsamente – certi ed acquisiti.

3.                   Con il vecchio acquisto a rate si valutava, perché conosciuto, l’impegno temporale dell’impegno. Con la carta revolving la valutazione non è possibile: finché il massimale non è raggiunto e finché si paga la quota, nessuno farà osservazione. Quando questa arriverà non sarà possibile chiudere il contratto se non pagando alte somme.

4.                   Con il vecchio acquisto a rate l’incidenza del tasso era “pesato” dalla somma delle rate, cioè dal numero delle rate per l’importo della rata singola. Con la revolving il tasso può variare - lo decide il gestore - ma si continua a spendere (molto) ed a pagare (poco): finché il gestore non ci avrà in pugno. Se inadempienti, entreremo nell’elenco dei “cattivi pagatori” e ci vedremo chiudere tutti i canali del credito.

5.                   Con il vecchio acquisto a rate si poteva decidere di chiudere la partita rimborsando le quote  residue, senza necessità di calcoli complicati. Con le revolving (rimborso “alla francese”), non si sa mai con precisione la somma da versare per chiudere la partita: le somme che il gestore ci chiederà saranno quasi sempre impossibili, ci vedranno impotenti e dubbiosi. Quasi sempre si decide di proseguire con le spese, magari ripromettendoci una morigeratezza, sempre  dal fiato corto.

6.                   Inoltre, si consideri che il tasso applicato alla nostra carta revolving varia dal 16 al 21 per cento su base annua. Oggi ci sono istituti di credito che offrono prestiti personali tra il 7 e l’8 per cento: dalla metà a tre volte più economico.

7.                   “Sconto se si usa la carta revolving”; “compri oggi e paghi fra due anni”: facciamo il vuoto attorno a chi vuol farci credere che le nostre entrate di domani son già oggi nelle nostre casse.

 [Da Il ConsigliO n° 43. Carte revolving. Chi le conosce le evita!  Di Mauro Novelli   1-11-2006 : Ci siamo arrivati: ” Se paghi con una carta revolving avrai uno sconto!”.]