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Documentazione   Inserito il 22-6-2007


 

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IP/07/821

Bruxelles, 13 giugno 2007

Posizione comune del Consiglio sul regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il Consiglio ha adottato oggi una posizione comune sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti relativi alle controversie di modesta entità e a ridurne le spese, istituendo un procedimento europeo per le controversie di modesta entità che offre ai cittadini un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Franco Frattini, vicepresidente della Commissione e commissario responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, si compiace dell'adozione della posizione comune e dichiara: “Per la prima volta i cittadini e le imprese di tutta Europa disporranno di un procedimento civile rapido e accessibile e per giunta uniforme in tutti gli Stati membri e in tutte le fasi procedurali dall’avvio del procedimento fino all’esecuzione definitiva della sentenza”.

La posizione comune mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione del 15 marzo 2005.

Il procedimento si applicherà, in materia civile e commerciale, alle controversie il cui valore non eccede i 2 000 euro, che abbiano o meno per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Nell'intento di ridurre costi e ritardi, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede varie semplificazioni procedurali, introduce l'uso di moduli standard e fissa termini per le parti e l'organo giurisdizionale in modo da semplificare e accelerare il contenzioso.

Il procedimento dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che il giudice non ritenga necessaria un'udienza. Questi può tenere l'udienza o assumere prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione, se disponibili.

Le parti non sono obbligate a farsi rappresentare da un avvocato o altro professionista legale ed è il giudice a determinare i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Sempre il giudice può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e non è necessario prestare cauzione.


Infine, il regolamento elimina le misure intermedie necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa nell’ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità. La sentenza è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro automaticamente, senza possibilità di opposizione.

Il nuovo procedimento si applicherà a partire dal 1º gennaio 2009.

Per maggiori informazioni sui lavori del vicepresidente Frattini si consulti il sito: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm