HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 22-6-2007 |
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IP/07/821 Bruxelles, 13 giugno
2007 Posizione
comune del Consiglio sul regolamento che istituisce un procedimento europeo
per le controversie di modesta entità Il Consiglio
ha adottato oggi una posizione comune sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per
le controversie di modesta entità. Il regolamento mira a semplificare
e accelerare i procedimenti relativi alle controversie di modesta
entità e a ridurne le spese, istituendo un procedimento europeo per le
controversie di modesta entità che offre ai cittadini un'alternativa
ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Franco Frattini, vicepresidente della Commissione e commissario
responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, si
compiace dell'adozione della posizione comune e dichiara: “Per la prima volta i cittadini e le
imprese di tutta Europa disporranno di un procedimento civile rapido e
accessibile e per giunta uniforme in tutti gli Stati membri e in tutte le fasi procedurali dall’avvio del procedimento fino
all’esecuzione definitiva della sentenza”. La posizione
comune mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione del 15 marzo 2005. Il
procedimento si applicherà, in materia civile e commerciale, alle
controversie il cui valore non eccede i 2 000 euro, che abbiano o meno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Nell'intento di ridurre costi e
ritardi, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità
prevede varie semplificazioni procedurali, introduce l'uso di moduli standard
e fissa termini per le parti e l'organo giurisdizionale in modo da semplificare
e accelerare il contenzioso. Il procedimento dovrebbe svolgersi
in forma scritta, a meno che il giudice non ritenga
necessaria un'udienza. Questi può tenere l'udienza o assumere prove
tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione, se
disponibili. Le parti non sono obbligate a farsi
rappresentare da un avvocato o altro professionista legale ed è il
giudice a determinare i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le
norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Sempre il
giudice può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni
scritte di testimoni, esperti o parti. La parte soccombente sopporta le
spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla
parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della
controversia. La sentenza è esecutiva
indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e non è
necessario prestare cauzione. Infine, il regolamento elimina le misure
intermedie necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza
resa nell’ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta
entità. La sentenza è riconosciuta ed eseguita in un altro
Stato membro automaticamente, senza possibilità di opposizione. Il nuovo procedimento si
applicherà a partire dal 1º gennaio 2009. Per
maggiori informazioni sui lavori del vicepresidente Frattini
si consulti il sito: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm |