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Trattamento
economico dei parlamentari
(Come riportato dai siti
ufficiali di Camera e Senato) 1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DEPUTATI
Dal sito www.camera.it: http://www.camera.it/383?conoscerelacamera=4 Il trattamento
economico dei Deputati La prima voce è
l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita
"stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese
inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di
viaggio, per le spese telefoniche. Completano la scheda le voci
sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui
trasporti. Indennità parlamentare L'indennità, prevista dalla
Costituzione all'art. 69, è determinata in base alla legge
n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al
trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di
presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate ed è
corrisposta per 12 mensilità. In considerazione dell'esigenza di
contenimento delle spese della Camera, l'Ufficio di Presidenza è
intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento
economico dei deputati. L'Ufficio di Presidenza, nella
riunione del 28 settembre 2011, ha altresì deliberato una ulteriore
riduzione dell'indennità nella misura del 10% per la parte eccedente i
90.000 euro, e del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro lordi annui.
Tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgano un'attività
lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15%
dell'indennità parlamentare. Pertanto, a decorrere dal 1°
ottobre 2011, l'indennità parlamentare mensile è pari a 5.246,97
euro, al netto della ritenuta fiscale (€ 3.719,00), della quota
contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51) e delle ritenute
previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66). L'importo
dell'indennità scende a 5.007,36 euro netti per i deputati che
svolgono un'altra attività lavorativa. L'importo netto è ulteriormente
ridotto dalle imposte addizionali regionali e comunali, la cui misura varia
in relazione al domicilio fiscale del deputato. Nei nove mesi in cui sono
trattenute tali imposte, l'importo dell'indennità si riduce mediamente
di 250 euro. Diaria Viene riconosciuta, a titolo di
rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge
n.1261 del 1965. L'attuale misura mensile della
diaria, a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella
riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.503,11 euro. Tale somma viene decurtata di
206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute
dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il
procedimento elettronico. È considerato presente il
deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate
nell'arco della giornata. L'Ufficio di Presidenza, nella
riunione del 25 ottobre 2011, ha inoltre deliberato l'applicazione, a
decorrere dal 15 novembre 2011, di una ulteriore decurtazione fino a 500 euro
mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Giunte,
delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione. Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori A titolo di rimborso forfetario
per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato
è attribuita una somma mensile erogata tramite il gruppo parlamentare
di appartenenza. L'attuale misura mensile del
rimborso, a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella
riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.690 euro. Ai deputati non è
riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990. Spese di trasporto e spese di viaggio I deputati usufruiscono di tessere
per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per
i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di
residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino
e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a
3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per
raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a
3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Spese telefoniche I deputati dispongono di una somma
annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai
deputati telefoni cellulari. Assistenza sanitaria Il deputato versa mensilmente, in
un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità
lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria
integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario. Assegno di fine mandato Il deputato versa mensilmente, in
un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità
lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato
riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento
dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato
effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi). Assegno vitalizio Il deputato versa mensilmente una
quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria
indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni
vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di
Presidenza il 30 luglio 1997 e successive modificazioni. In base alle norme contenute in
tale Regolamento, il deputato, dopo 5 anni di mandato effettivo, riceve il
vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età
diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di
mandato parlamentare svolti. L'importo dell'assegno varia da un
minimo del 20 per cento a un massimo dell'60 per cento dell'indennità
parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare. Il Regolamento prevede infine la
sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al
Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un
Consiglio regionale. La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio
è inoltre prevista nel caso in cui il titolare del vitalizio assuma cariche pubbliche che prevedano una indennita' il cui importo sia pari o superiore al 40 per
cento dell'indennita' parlamentare; alla
sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio
in luogo dell'indennita'. 2) Trattamento economico dei Senatori
Dal
sito www.senato.it http://www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm Premessa Il principio per cui debba essere garantito
ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico
adeguato ad assicurarne l'indipendenza è un punto qualificante della
concezione democratica dello Stato ed è generalmente riconosciuto in
tutti gli ordinamenti ispirati a tale concezione. In Italia è stato
introdotto con la Costituzione repubblicana, che all'art.
67 afferma: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato" e poi all'art.
69 stabilisce: "I membri del Parlamento ricevono
un'indennità stabilita dalla legge". Le due norme, intimamente
connesse, hanno trovato attuazione nella legge che disciplina
l'indennità - la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 -
in cui l'istituto è precisamente definito come "l'indennità
spettante ai membri del Parlamento (...) per garantire il libero svolgimento
del mandato". Il trattamento economico dei
parlamentari, nel complesso, è dunque concepito come condizione
dell'esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al
tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al
patrimonio o al reddito, possano realmente concorrere alla elezione delle
Camere. Tale trattamento, di cui è parte essenziale anche l'assegno
vitalizio spettante dopo la cessazione dal mandato, è finalizzato a
creare le condizioni per cui il parlamentare possa impegnarsi nelle sue
funzioni - a scapito del lavoro o di altre attività economiche - senza
dover dipendere da altri soggetti, incluso il partito politico cui
appartiene. La componente principale dello
status economico del parlamentare è l'indennità, non
soltanto perché è espressamente prevista dalla Costituzione, ma
anche perché costituisce il vero "reddito" del parlamentare laddove
le altre componenti - di seguito analiticamente indicate - hanno natura di rimborsi
spese e sono dunque volte a soddisfare specifiche esigenze. Indennità parlamentare L'art.1 della legge n. 1261 del
1965, già citata, attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere
il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in
misura tale che non superi "il dodicesimo del trattamento complessivo
massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate". In tal modo il legislatore ha
voluto stabilire un criterio preciso per la determinazione
dell'indennità parlamentare, rispettando così la riserva di
legge stabilita dall'art. 69 della Costituzione, ma al tempo stesso ha
lasciato alle Camere la possibilità di scegliere un livello più
basso rispetto all'ammontare massimo possibile nel rispetto della legge. Tale discrezionalità
è stata impiegata dagli Uffici di Presidenza delle Camere per
individuare un parametro stipendiale di gran lunga inferiore al
"trattamento complessivo massimo" dei magistrati su indicati. Si
è così scelto di parametrare l'indennità al 96 per cento
del trattamento complessivo dei magistrati di Cassazione nominati alle
funzioni direttive superiori e collocati, come progressione economica, al
sedicesimo scatto biennale dell'ottava classe stipendiale, che si articola in
ben trenta scatti. (Per il Senato, vedi delibera del Consiglio di
Presidenza 30 giugno 1993, n. 45). Successivamente l'importo
dell'indennità è stato ridotto del 10 per cento con la legge
finanziaria 2006 e poi bloccato per cinque anni, dal 2008 al 2012, con la
legge finanziaria 2008. Per effetto di queste decisioni, attualmente
l'importo lordo dell'indennità dei Senatori è pari a 12.005,95
euro cioè al 70,59 per cento del trattamento complessivo massimo
dei magistrati di riferimento, all'ultimo aumento biennale. Peraltro, in
virtù di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del
2011, infine, si segnala che per il periodo 1° ottobre 2011 - 31 dicembre
2013, l'indennità parlamentare è ridotta del 10 per cento per
la parte eccedente i 90 mila euro annui. Tale riduzione è invece
applicata nella misura del 20 per cento ai Senatori che svolgono qualsiasi
attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o
superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare (pari a euro
21.610,71 annui). Pertanto, dal mese di ottobre del 2011 sino al dicembre
2013 l'importo lordo dell'indennità mensile è pari ad euro
11.555,37 in caso di riduzione del 10 per cento e ad euro 11.104,79 in caso
di applicazione della riduzione in misura doppia. Benché non sia una
retribuzione derivante da un rapporto lavorativo, ai fini fiscali
l'indennità è un reddito assimilato a quelli di lavoro
dipendente e, dal 1° gennaio 1995, è interamente assoggettato
all'imposizione tributaria (è quindi abrogato l'art.5 della legge n.
1261/1965 nella parte in cui prevedeva una parziale esenzione fiscale per
l'indennità parlamentare). Al netto delle ritenute fiscali e
dei contributi obbligatori per l'assegno vitalizio, per l'assegno di fine
mandato e per l'assistenza sanitaria, l'indennità mensile si riduce ad
euro 5.613,63 (euro 5.356,73 al netto della decurtazione del 10 per cento di
cui sopra) ed è erogata per 12 mensilità. Nel caso in cui il
Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità
dell'assegno vitalizio, l'importo indicato scende a 5.355,50 euro (ridotto ad
euro 5.098,60). Ovviamente da tali importi vanno
poi sottratte le addizionali all'IRPEF, che variano a seconda della Regione e
del Comune di residenza: l'indennità netta mensile corrisposta
ai Senatori nei nove mesi in cui sono trattenute le predette addizionali
attualmente oscilla da 4.970,65 a 4.709,09 euro. Non è possibile cumulare
l'indennità con alcun reddito da lavoro da impiego pubblico, ai sensi
dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha previsto
per i pubblici dipendenti l'obbligo di aspettativa senza assegni per mandato
parlamentare. Tale disposizione ha esteso il divieto di cumulo - che la legge
n. 1261 del 1965 limitava a quattro decimi dell'indennità - abrogando
ogni disposizione contraria. Rimborsi
forfettari di spesa Diaria. E'
prevista dalla legge n.1261/1965 e spetta a tutti i parlamentari, a titolo di
rimborso delle spese di soggiorno. Periodicamente aggiornata in funzione
dell'aumento del costo della vita, la diaria è stata erogata dal 2001
al 2010 nella misura di 4.003 euro al mese. È stata poi ridotta a
3.500 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011, per effetto della deliberazione
adottata dal Consiglio di Presidenza in data 25 novembre 2010. Tale somma
viene ridotta di un quindicesimo se il Senatore non partecipa almeno al 30
per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata (in una o
più sedute dell'Assemblea). Contributo per il supporto
dell'attività dei Senatori. A titolo di rimborso forfettario
delle spese sostenute per le attività connesse con lo svolgimento del
mandato parlamentare, è previsto un contributo mensile erogato, fino
al 31 dicembre 2010, nella misura di euro 4.678,36. Dal 1° gennaio
2011 è ridotto a 4.180 euro (1.680 corrisposti direttamente al
Senatore e 2.500 versati al Gruppo parlamentare di appartenenza). Rimborso forfettario delle spese
generali. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i Senatori
ricevono un rimborso forfettario mensile di euro 1.650, che sostituisce e
assorbe i preesistenti rimborsi per le spese accessorie di viaggio e per le
spese telefoniche. Facilitazioni di trasporto I Senatori usufruiscono di tessere
strettamente personali per i trasferimenti sul territorio nazionale, mediante
viaggi aerei, ferroviari e marittimi e la circolazione sulla rete
autostradale. Assegno vitalizio Il Regolamento per gli assegni
vitalizi prevede che il Senatore cessato dal mandato riceva tale prestazione
a partire dal 65° anno di età, purché abbia svolto il
mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è
ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato effettivo oltre il quinto, fino al
limite inderogabile di 60 anni. A tal fine il Senatore versa ogni
mese una quota dell'indennità lorda - l'8,6 per cento, pari a 1.032,51
euro - e facoltativamente una quota aggiuntiva per la reversibilità
(il 2,15 per cento pari a 258,13 euro). Lo stesso Regolamento prevede la
sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al
Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un
Consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa - con la riforma
approvata dal Consiglio di Presidenza nel luglio 2007 - a tutti gli incarichi
incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a
tutte le cariche di nomina del Governo, del Parlamento o degli enti
territoriali, purché comportino un'indennità pari almeno al 40
per cento dell'indennità parlamentare lorda. Nel contesto della medesima
riforma regolamentare è stata approvata la nuova tabella relativa alla
misura degli assegni vitalizi, che è entrata in vigore con la XVI
legislatura. In base a tale tabella l'importo dell'assegno vitalizio varia da
un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento
dell'indennità lorda, in proporzione alla durata del mandato, e si
calcola tenendo conto solo degli anni effettivamente svolti (in precedenza
gli assegni variavano da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per
cento dell'indennità lorda). Assegno di solidarietà (o di fine mandato) Al termine del mandato
parlamentare, il Senatore riceve dal Fondo di solidarietà fra i
Senatori l'assegno di solidarietà, che è pari all'80 per cento
dell'importo mensile lordo dell'indennità, moltiplicato per il numero
degli anni di mandato effettivo. Tale assegno viene erogato sulla base di
contributi interamente a carico dei Senatori, cui è trattenuta
mensilmente una quota dell'indennità lorda (il 6,7 per cento, pari
attualmente a 804,40 euro). Assistenza Sanitaria Integrativa Il Fondo di solidarietà fra
i Senatori eroga un rimborso parziale di determinate spese sanitarie
sostenute dagli iscritti, nei limiti fissati dal Regolamento e dal
Tariffario. L'iscrizione è obbligatoria per i Senatori in carica, che
versano un contributo pari al 4,5 per cento dell'indennità lorda;
è facoltativa per i titolari di assegni vitalizi, il cui contributo
è pari al 4,7 per cento dell'importo lordo del proprio assegno. Con il
versamento di quote aggiuntive è possibile l'iscrizione dei familiari. La riduzione del trattamento economico dei Senatori Nel corso degli ultimi anni il
trattamento complessivo dei Senatori è stato più volte
ridimensionato, al fine di partecipare al generale sforzo di riduzione della
spesa pubblica. Si segnalano solo le più importanti novità. Come si è già visto,
con la legge finanziaria 2006 l'importo
dell'indennità parlamentare è stato ridotto strutturalmente del
10 per cento. Successivamente la legge finanziaria 2008 ha
bloccato per cinque anni gli incrementi dell'indennità spettanti a
diritto vigente, dal 2008 al 2012. Con la deliberazione del Consiglio di
Presidenza già ricordata, dal 1° gennaio 2011 i rimborsi spesa
forfettari sono stati ridotti complessivamente di 1.000 euro al mese (500
euro decurtati dalla diaria di soggiorno e 500 dal contributo per il supporto
dell'attività dei Senatori). Nel 2007 è stata approvata
una riforma degli assegni vitalizi, che ha sensibilmente ridotto la misura di
tali prestazioni e ha raddoppiato il periodo minimo di mandato richiesto per
maturare il diritto all'assegno vitalizio: fino alla XV legislatura erano
sufficienti 2 anni e 6 mesi - con il pagamento dei contributi figurativi per
il completamento del quinquennio contributivo - mentre dalla legislatura in
corso sono richiesti almeno 5 anni effettivi di mandato, in una o più
legislature. Già nel 1997 era stato
elevato il requisito di età richiesto per fruire del vitalizio, che in
precedenza variava da un minimo di 50 a un massimo di 60 anni, a seconda del
numero di legislature svolte, mentre ora l'intervallo è tra i 60 e i
65 anni. Inoltre, a partire dal 1°
gennaio 2010, sono state notevolmente ridotte le facilitazioni di viaggio a
favore degli ex senatori, con la soppressione di ogni rimborso dei pedaggi
autostradali e con l'introduzione di un tetto annuale per i viaggi aerei e
ferroviari sul territorio nazionale. Tali benefici sono stati altresì
limitati a un periodo di 10 anni dalla cessazione dal mandato, oltre il quale
cessa ogni facilitazione. |
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