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Documentazione   Inserito il 25-8-2007


 

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Il Sole 24 Ore del 24-8-2007

Certificati di malattia obbligatori anche per un solo giorno

di Luigi Caiazza

 

 

La sentenza della Corte di Cassazione

 

Le assenze per malattia, anche per un solo giorno, devono essere documentate. Non basta la semplice comunicazione. È quanto ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 17898 del 22 agosto, confermando, nella sostanza, i giudizi di merito.
Il caso
Un lavoratore aveva fatto ricorso contestando la trattenuta operata nella sua busta paga in conseguenza di assenze per malattia. Queste, della durata di un solo giorno e avvenute in periodi diversi dell'anno, erano state giustificate il giorno successivo al proprio capo ufficio, ma mai documentate. Il lavoratore sosteneva che questa fosse la prassi aziendale: le assenze di solo giorno non richiedevano l'esibizione di certificato medico.
Il contratto collettivo di categoria, invece, stabiliva che le assenze devono essere giustificate, e non solo comunicate, al datore di lavoro, «mediante esibizione di certificato medico». D'altro canto, come sostenuto dal ricorrente, la «prassi consolidata, salvo alcune eccezioni» dell'azienda risultava da due circolari del datore di lavoro.
I giudici di merito, però, non l'hanno ritenuta sufficiente per l'accoglimento della domanda: nelle medesime circolari, infatti, c'è la precisazione che «nessuna innovazione deve essere apporta-ta alla prassi in atto, qualora a fronte di assenze per singole giornate di malattia già venga richiesta, in taluni casi, la certificazione medica ».In sostanza,l'azienda siriservava di chiedere il certificato come da contratto. Il che dagli atti processuali risulta comunicato al lavoratore già prima delle assenze. Il ricorrente, invece, davanti alla Cassazione ha articolato la propria difesa su tre motivi:
• la prassi, pur non configurabile come norma, ha forza vincolante quando rappresenti un miglioramento alla normativa collettiva, e l'azienda avrebbe potuto derogarvi solo sulla base di criteri oggettivi e uguali per tutti dipendenti;
• il giudice di merito nella sua decisione ha ritenuto verosimile la comunicazione del capo ufficio al ricorrente circa l'obbligo di esibire il certificato anche per un solo giorno di assenza;
• considerare la trattenuta non una sanzione disciplinare, ma una conseguenza della mancata prestazione, stante il principio di corrispettività della retribuzione viola l'articolo 7 della legge 300/70.
La pronuncia
La Cassazione ha invece ritenuto la prassi aziendale mitigata dalla riserva dell'azienda di applicare la disciplina contrattuale. Il datore di lavoro può pretendere il certificato medico qualora ne ravvisi l'opportunità (ad esempio per assenze frequenti).
Peraltro, rileva la sentenza, il ricorrente non ha mai provato di essere stato assente per malattia, neanche nei giorni successivi alla contestazione dell'assenza ingiustificata, né ha dimostrato in sede di merito che la prassi aziendale fosse tassativa e le eccezioni circoscritte, per cui l'azienda non avrebbe mai potuto pretendere una documentazione dell'assenza per malattia, neanche in caso di dubbio. Non sussiste, infine, per la Corte la contraddittorietà della motivazione, perché la verosimiglianza di un fatto dedotto da un teste si può trasformare in verità giudiziaria se la deposizione è confortata da altro elemento probatorio.
La Corte ha così confermato che, nel caso in cui non venga fornita prova dell'assenza giustificata dalla malattia, mancano le condizioni che consentono di ritenere dovuta da parte del datore di lavoro una prestazione imputabile a titolo di retribuzione. Pertanto la trattenuta della paga giornaliera è la conseguenza della mancata prestazione lavorativa e non una sanzione disciplinare.