Il Sole 24 Ore del 24-8-2007
Certificati
di malattia obbligatori anche per un solo giorno
di
Luigi Caiazza
Le
assenze per malattia, anche per un solo giorno, devono essere documentate.
Non basta la semplice comunicazione. È quanto ha deciso la Corte di
cassazione con la sentenza 17898 del 22 agosto, confermando, nella sostanza,
i giudizi di merito.
Il caso
Un lavoratore aveva fatto ricorso contestando la trattenuta operata nella sua
busta paga in conseguenza di assenze per malattia. Queste, della durata di un
solo giorno e avvenute in periodi diversi dell'anno, erano state giustificate
il giorno successivo al proprio capo ufficio, ma mai documentate. Il
lavoratore sosteneva che questa fosse la prassi aziendale: le assenze di solo
giorno non richiedevano l'esibizione di certificato medico.
Il contratto collettivo di categoria, invece, stabiliva che le assenze devono essere giustificate, e non solo comunicate, al
datore di lavoro, «mediante esibizione di certificato medico». D'altro canto,
come sostenuto dal ricorrente, la «prassi consolidata, salvo alcune
eccezioni» dell'azienda risultava da due circolari del datore di lavoro.
I giudici di merito, però, non l'hanno ritenuta sufficiente per
l'accoglimento della domanda: nelle medesime circolari, infatti, c'è
la precisazione che «nessuna innovazione deve essere apporta-ta alla prassi
in atto, qualora a fronte di assenze per singole giornate di malattia
già venga richiesta, in taluni casi, la
certificazione medica ».In sostanza,l'azienda siriservava di chiedere il certificato come da contratto.
Il che dagli atti processuali risulta comunicato al lavoratore già
prima delle assenze. Il ricorrente, invece, davanti alla Cassazione ha
articolato la propria difesa su tre motivi:
• la prassi, pur non configurabile come norma, ha forza vincolante
quando rappresenti un miglioramento alla normativa collettiva, e
l'azienda avrebbe potuto derogarvi solo sulla base di criteri oggettivi e
uguali per tutti dipendenti;
• il giudice di merito nella sua decisione ha ritenuto verosimile la
comunicazione del capo ufficio al ricorrente circa l'obbligo di esibire il
certificato anche per un solo giorno di assenza;
• considerare la trattenuta non una sanzione disciplinare, ma una conseguenza
della mancata prestazione, stante il principio di corrispettività
della retribuzione viola l'articolo 7 della legge 300/70.
La pronuncia
La Cassazione ha invece ritenuto la prassi aziendale mitigata dalla riserva
dell'azienda di applicare la disciplina contrattuale. Il datore di lavoro
può pretendere il certificato medico qualora ne ravvisi
l'opportunità (ad esempio per assenze frequenti).
Peraltro, rileva la sentenza, il ricorrente non ha mai provato di essere stato assente per malattia, neanche nei giorni
successivi alla contestazione dell'assenza ingiustificata, né ha dimostrato
in sede di merito che la prassi aziendale fosse tassativa e le eccezioni circoscritte,
per cui l'azienda non avrebbe mai potuto pretendere una documentazione
dell'assenza per malattia, neanche in caso di dubbio. Non sussiste, infine,
per la Corte la contraddittorietà della motivazione, perché la
verosimiglianza di un fatto dedotto da un teste si può trasformare in
verità giudiziaria se la deposizione è confortata da altro
elemento probatorio.
La Corte ha così confermato che, nel caso in cui non venga fornita prova dell'assenza giustificata dalla
malattia, mancano le condizioni che consentono di ritenere dovuta da parte
del datore di lavoro una prestazione imputabile a titolo di retribuzione.
Pertanto la trattenuta della paga giornaliera è la conseguenza della
mancata prestazione lavorativa e non una sanzione disciplinare.
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