Da Il Sole 24 Ore del 16-11-2007
L'emendamento
sulla class action
53.0.200 (testo 3)
Manzione, Bordon
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a
tutela dei consumatori)
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo
strumento generale di tutela nel quadro delle misure
nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti,
conformemente ai princìpi stabiliti dalla
normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto
del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della
Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale
del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei
danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli
consumatori o utenti
interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti
giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo
1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e
modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali
illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle
società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che
ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri
soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del
presente articolo.
3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui
al comma 1 produce gli effetti interruttivi della
prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con
riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al
medesimo fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai
quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei
singoli consumatori o utenti.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice
può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del giudizio rende improcedibile
ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi
soggetti e per le medesime fattispecie.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al
comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di
conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare
ai singoli consumatori o
utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita
Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei
proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di
provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le
giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di
Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere
singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa
definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i
termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del
verbale rende improcedibile l'azione dei singoli
consumatori o utenti
per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della
prestazione dovuta.
8. In caso di inutile esperimento della composizione
di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere
l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza
di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del
risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento
della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai
sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la
pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento,
richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e
seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere
opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde
consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di
consumatori e utenti
interessati.
11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti
attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste
dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari
ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i
contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di
diffusione del messaggio stesso. La nullità può
essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso di soccombenza, anche parziale, del
convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese
legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo
massimo del 10 per cento del valore della controversia".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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