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Documentazione   Documento inserito il 21-12-2007


 

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Il Sole 24 Ore del 20-12-2007

 

Mutui, un fondo per i subprime italiani

 

Secondo le associazioni dei consumatori sono 3,2 milioni le famiglie italiane a potenziale rischio di insolvenza, causa le recenti bizze dell'Euribor (oggi il base 360 a 1 mese è fissato al 4,564%, quello a tre mesi al 4,812%).

Secondo il XXV Rapporto Bnl/Einaudi diffuso oggi è sufficiente un nuovo ritocco dei tassi di interesse della Banca centrale europea nel 2008 per mettere in ginocchio un quarto delle famiglie.

Numeri che evidenziano che anche in Italia esiste un pericolo subprime. Non si tratta di gente che rischia di perdere il lavoro (le banche diffidano dal concedere mutui agli atipici e a chi non ha un reddito stabile a differenza di quanto è accaduto negli Usa). Ma di mutuatari che hanno sottoscritto un variabile molto basso due-tre anni fa (intorno al 2-3%) perché questa era l'unica condizione per accedere al finanziamento.

Questa fascia di popolazione oggi sconta l'effetto combinato dell'aumento dei tassi Bce, dell'allontanamento anomalo dell'Euribor rispetto ai tassi di riferimento europei per via della crisi di fiducia fra le banche che si prestano soldi sempre più a fatica.

Sta di fatto che si tratta di famiglie che sono sull'orlo del mancato rimborso delle rate e che vivono quindi lo spettro del pignoramento dell'immobile.

La Finanziara 2008 - approvata lunedì dalla Camera e in dirittura d'arrivo al Senato (il voto finale potrebbe arrivare domani 21 dicembre) - è intervenuta per dare una mano a questa categoria. Come? Stanziando un fondo di 10 milioni di euro per il 2008 e altri 10 milioni per il 2009 che si accolla le spese del mancato rimborso delle rate dei soggetti che dimostrano di essere in difficoltà con il pagamento. Questi, una volta palesata la condizione di difficoltà (che non dovrebbe essere difficile da quantificare visto che le banche hanno in mano l'istruttoria e conoscono la loro situazione), possono chiedere la sospensione del pagamento per un periodo che non può eccedere i 18 mesi, fino a un massimo di due volte.

La manovra stabilisce che spetta al ministero dell'Economia fissarne i dettagli in un regolamento.

Resta però da sciogliere un dubbio: viste le proporzioni (oltre 3 milioni di famiglie a rischio) l'importo stanziato (10 milioni l'anno per due anni) sarà sufficiente per coprire tutti i subprime italiani?

Per chi vuole approfondire il tema, ecco i 6 commi (dal 482 al 487) contenuti nell'articolo 2 del testo della Finanziaria 2008 approvato lunedì dalla Camera.

 

482. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

483. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

484. La sospensione prevista dal comma 483 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

485. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 482, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 483, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.       

486. Per conseguire il beneficio di cui al comma 483, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 487, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 485.

487. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 482 a 486.

(Radiocor-24 minuti)