Il Sole
24 Ore 18-9-2007
Articolo per articolo il contenuto del ddl sulle liberalizzazioni
di Nicoletta Cottone
Terza tranche del pacchetto di
liberalizzazioni targato Bersani. Il provvedimento, approvato il 13 giugno
dalla Camera, è all'esame della commissione Industria
del Senato, dove sono stati presentati, al netto di quelli ritirati, 429
emendamenti. Ecco, articolo per articolo, il contenuto del disegno di legge,
composto da 62 articoli.
Rimozione
ostacoli alle attività commerciali (articolo 1). Disposizioni che mirano alla rimozione di ostacoli
nell'ambito delle attività commerciali e delle prestazioni di servizi
per assicurare la libera concorrenza. No a qualsiasi limitazione
nell'abbinamento in un locale o in un'area della vendita di prodotti o
servizi complementari e accessori rispetto ai principali (il principio si
applica anche alla distribuzione dei carburanti). Nell'installazione e
nell'attività degli impianti di distribuzione di
carburante è vietata la subordinazione a contingentamenti numerici o
al rispetto di criteri sulla distanza minima tra impianti e fra impianti ed
esercizi. Le Regioni individueranno criteri per la promozione della
concorrenza, della riqualificazione e dell'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, di diffusione di
carburanti eco-compatibili e dell'efficienza energetica degli impianti, unita
a criteri di regolamentazione degli orari e una maggiore possibilità
di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore. Entro 12 mesi
dall'entrata in vigore del provvedimento Regioni ed enti locali dovranno
adeguare le disposizioni normative e regolamentari. All'Authority per
l'energia elettrica e il gas il compito di determinare, entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del provvedimento, i criteri di vettoriamento
del gas naturale utilizzato come carburante attraverso le reti di trasporto e
distribuzione. Possibili specifici atti di indirizzo delle Regioni per
assicurare l'estensione in modo equilibrato nel Paese.
Vendita di medicinali in esercizi diversi dalle farmacie
(articolo 2). Modificata la disciplina relativa alla vendita di
medicinali in esercizi commerciali. Si ricorda che in base al Dl 223/2006
è possibile la vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a
prescrizione medica. Confermati i principi generali in base ai quali i
medicinali classificati possono essere venduti solo dal farmacista e quelli
prescritti su ricettario del Ssn sono dispensabili
solo da farmacie convenzionate con il Ssn. La facoltà è estesa ai farmaci
soggetti a prescrizione medica, con esclusione di quelli ammessi a rimborso a
carico del Ssn. La vendita di medicinali nelle
strutture commerciali è subordinata alla condizione che sia garantita l'inaccessibilità ai farmaci da parte
del pubblico e del personale non addetto.
Liberalizzazione delle attività di produzione e
trasformazione alimentare (articolo 3). Le imprese di produzione e
trasformazione alimentare possono vendere prodotti di propria produzione per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda,
comprese superfici pertinenti aperte al pubblico. Resta escluso il servizio
di somministrazione.
Riduzione compensativa dell'accisa
sui prodotti energetici (articolo 4). Per compensare le maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni di prezzo
del greggio saranno diminuite proporzionalmente le aliquote di accisa sui prodotti energetici utilizzati come carburanti
o combustibili per riscaldamento per usi civili. La disposizione sarà
attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di
concerto con il ministro dell'Economia.
Attività di panificazione (articolo 5).
Eliminazione dei vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le
attività di panificazione. Al Comune il compito di individuare giorni
e zone nelle quali gli esercenti possono derogare alla chiusura domenicale e
festiva: il Comune deve comprendere almeno dicembre e 8 domeniche o
festività nel corso degli altri mesi. Previsto il parere delle
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti.
Attività di intermediazione commerciale e di affari
(articolo 6). Viene disciplinata e
unificata, con soppressione dei relativi ruoli ed elenchi, l'attività
di intermediazione commerciale e di affari, tra le quali rientrano: l'agente
di affari in mediazione, l'agente immobiliare, l'agente di affari, l'agente e
il rappresentante di commercio, il mediatore marittimo e il raccomandatario
marittimo. Per lo svolgimento di queste attività è sufficiente
presentare alla Camera di commercio competente la dichiarazione di inizio
attività (Dia), accompagnata da autocertificazioni e certificazioni
che attestino il possesso dei requisiti in vigore.
Le Camere di commercio verificheranno il possesso dei requisiti e
provvederanno all'iscrizione dei dati nel registro delle imprese se
l'attività è svolta in forma di impresa, o nel Repertorio delle
notizie economiche e amministrative (Rea). Alle Camere di commercio compete
anche la contestuale attribuzione della qualifica di intermediario distinta
per tipologia di attività. Demandata a un
decreto del ministro per lo Sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi, la
disciplina sulle modalità di trascrizione nel registro delle imprese e
nel Rea dei soggetti sopra indicati e sulle procedure di iscrizione per i
nuovi operatori. Fatto salvo l'obbligo di iscriversi all'Enasarco. Le imprese
di spedizione sono escluse dalle agenzie di affari per le quali l'articolo
115 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza prevede a licenza del questore.
Attività di farmacia (articolo 7).
Abrogate alcune norme sul trasferimento della titolarità di farmacia e
sullo svolgimento della pratica professionale. Eliminata la norma che prevede
che il trasferimento della farmacia sia possibile solo nei confronti di un
farmacista che ne abbia conseguito la titolarità o sia risultato
idoneo in un precedente concorso o che abbia due anni di pratica
professionale certificata. Viene, dunque, consentito il trasferimento della
titolarità della farmacia anche a società di persone e a società cooperative a responsabilità
limitata. Eliminato l'obbligo per il titolare di farmacia di comunicare
all'autorità sanitaria le generalità del farmacista praticante,
le date di inizio e fine del tirocinio e la previsione che queste
comunicazioni siano trascritte in un registro ad hoc
tenuto dall'autorità competente. Estese ai farmacisti persone fisiche
le limitazioni alla titolarità di una pluralità di farmacie
stabilite per le società di persone e le società
cooperative a responsabilità limitata (non più di 4 farmacie,
che devono essere ubicate nella provincia dove la società ha sede
legale). È pari a due anni il termine entro il quale, a decorrere
dalla morte del titolare, gli eredi possono continuare l'esercizio
provvisorio della farmacia sotto la responsabilità di un direttore.
Distribuzione del Gpl (articolo 8).
L'articolo interviene in materia di contratti di locazione dei
serbatoio di Gpl installati presso utenti e
di relativa fornitura di gas. Facoltà per gli utenti di acquistare gas
liberamente sul mercato, senza doversi rifornire presso le aziende con le
quali hanno concluso il contratto di utilizzazione del serbatoio. Le aziende
distributrici di Gpl non devono vincolare gli
utenti all'acquisto di quantità predeterminate di prodotto. I
contratti devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare
l'opzione prescelta alla scadenza dei contratti e di acquisisre
o riscattare il serbatoio alle stesse condizioni indicate alla stipula. Se
l'utente ha optato per l'acquisto del serbatoio le condizioni di fornitura del Gpl non possono avere durata
superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime
di esclusiva. In caso di comodato o locazione i contratti non possono
superare la durata di due anni, devono predeterminare il prezzo e i criteri
per l'opzione di acquisto o locazione del serbatoio, prevedere le
modalità di acquisto del prodotto e in caso di locazione, il divieto
di regime di esclusiva (in questi casi tacito rinnovo dei contratti di
fornitura di Gpl, salvo
disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Alla scadenza del contratto la ditta proprietaria ha il diritto o, se
richiesto, l'obbligo di rimuovere a proprie spese il serbatoio locato o
concesso in comodato). Disciplinati i servizi di installazione e manutenzione
del serbatoio. Nulle le clausole difformi. Facoltà di adeguare i
contratti entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo.
Servizi idrici (articolo 9). Vietati nuovi
affidamenti a soggetti privati di servizi idrici per assicurare la
razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino
all'emanazione delle disposizioni attuative della legge 308/2004, che prevede la revisione della
disciplina della gestione di risorse idriche e dei servizi idrici integrati.
Servizi a terra negli aeroporti civili (articolo 10). Obbligo
per il ministro dei Trasporti di presentare una relazione semestrale sul
grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con
riferimento: al mercato dei servizi aeroportuali a terra; al miglioramento
del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di
reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per
i consumatori; ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali,
infrastrutture di trasporto e territorio; a misure e correttivi adottati per una effettiva liberalizzazione nel settore; a ulteriori
provvedimenti per garantire una effettiva concorrenzialità del
mercato.
Trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e last minute in aeroporto per i biglietti aerei (articolo
11). La disposizione estende alle tariffe dei contratti di
trasporto la norma prevista dal decreto legge 7/2007 sulla trasparenza delle
tariffe aeree (vietati messaggi pubblicitari che indichino i prezzi al netto
delle spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, o riferiti a una singola tratta
di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di
tempo delimitati o con modalità di prenotazione non indicate
chiaramente nell'offerta). Consentito alle compagnie aeree di vendere
all'interno dell'aeroporto i biglietti invenduti delle proprie tratte
utilizzando la formula del last minute.
Pubblicità ingannevole delle compagnie aeree
(articolo 12). Introdotto nel Codice del consumo (Dlgs 206/2005) un nuovo articolo che identifica come
pubblicità ingannevole quella delle compagnie aeree che operano nel
territorio italiano direttamente o in code-sharing
per reclamizzare tariffe in modo separato dagli oneri accessori, dalle tasse
aeroportuali e da tutti gli oneri destinati a gravare sul viaggiatore.
Trasporto ferroviario (articolo 13). Apertura
alla concorrenza del mercato del trasporto ferroviario: fino alla
costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione dei criteri di
indirizzo e valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria il ministero dei Trasporti vigilerà sul rispetto di
condizioni non discriminatorie e apertura della concorrenza da parte del
gestore nell'assegnazione della capacità
ferroviaria. Quattro mesi di tempo al ministero dei Trasporti per condurre
un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci
sulla media e lunga percorrenza, con lo scopo di assicurare l'equilibrio fra
costi e ricavi dei servizi. Nei successivi tre mesi il Consiglio dei ministri
individuerà i contratti che comportano oneri di servizio e le misure
per assicurare il carattere di universalità al servizio di trasporto
ferroviario. Altre modifiche riguardano le modalità di prestazione dei
servizi ferroviari diversi da quelli a cui sono
connessi oneri di servizio pubblico; la valutazione della capacità
finanziaria dei richiedenti la licenza ferroviaria; la validità delle
licenze in caso di variazione della configurazione giuridica dell'impresa; il
contratto di programma fra Stato e gestore dell'infrastruttura;
l'assegnazione della capacità di infrastruttura alle imprese da parte
del gestore. Proseguono per un ulteriore biennio gli incentivi alle imprese
che effettuano trasporto combinato o di merci pericolose: un decreto
Trasporti definirà condizioni e modalità operative di
attuazione.
Trasporto pubblico locale innovativo (articolo
14). Disposizioni dedicate al trasporto pubblico locale
innovativo, sicuro, ecologico, economico e silenzioso. Gli enti locali per
promuovere la crescita e l'innovazione del trasporto pubblico locale possono
rilasciare a cooperative di taxi e consorzi di imprese di trasporti le autorizzazioni
necessarie per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale
innovativo. Si punta alla diffusione di mezzi collettivi e condivisi,
diretto a specifiche categorie di utenti, con obblighi di servizio e
tariffe differenziate. Ai Comuni è attribuita la possibilità di
favorire l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici
ecologici, sostituzione con incentivi dei veicoli per servizio a uso multiplo
con mezzi ecologici, trasporto per categorie disagiate e condivisione di mezzi
ecologici. Un decreto Trasporti entro 40 giorni identificherà le
categorie di utenti alle quali questi servizi innovativi sono rivolti e i
requisiti dei prestatori. I Comuni dovranno predisporre una Carta dei servizi
innovativi relativa alle prestazioni e alla disciplina tecnica. Previste
sanzioni amministrative pecuniarie, fino alla revoca dell'autorizzazione, per
chi viola le prescrizioni della Carta. L'adozione di misure sul trasporto
innovativo costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai finanziamenti
previsti dalla Finanziaria 2007 per l'acquisto di veicoli adibiti al
trasporto pubblico locale.
Incentivi non fiscali alle imprese del settore
del gas naturale (articolo 15). Prevista l'emanazione entro 4 mesi
di un regolamento per riordinare la disciplina degli incentivi non fiscali in
favore delle imprese che operano nel settore del gas naturale, finalizzato
alla crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e alla loro
aggregazione.
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore (articolo 16). Modificato il Codice delle assicurazioni
private (Dlgs 209/2005) per quello che riguarda il
contenuto del Dpr emanato su
proposta del ministro per lo Sviluppo economico, per disciplinare il sistema
di risarcimento diretto del danno. La modifica dispone che la disciplina dei
rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate avvenga secondo
parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta del
danneggiato di imprese di autoriparazione di propria
fiducia.
Delega al Governo su certificazioni e
dichiarazioni di conformità (articolo 17). Delega al
Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in tema di
normative tecniche, certificazioni di qualità, accreditamento e
vigilanza del mercati, con riferimento alla
commercializzazione dei prodotti, nel rispetto delle norme comunitarie e
degli accordi internazionali.
Adempimenti procedurali applicabili alle
imprese (articolo 18). Delega al Governo ad
adottare entro 4 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto
di prescrizioni normative e adempimenti procedurali applicabili alle imprese.
Contrasto alla contraffazione dei prodotti
(articolo 19). Disposizioni per agevolare le forze dell'ordine
nella lotta alla contraffazione dei prodotti. In particolare non sono
punibili gli ufficiali di polizia che acquistano, ricevono, occultano o si
intromettono nel far acquistare, ricevere o occultare merci contraffatte
nell'ambito di indagini per il contrasto alla contraffazione o al solo fine
di acquisire elementi di prova.
Commercio equo e solidale (articolo 20). Il
ministero dell'Economia è autorizzato ad applicare in via sperimentale
per il 2008 un regime fiscale agevolato delle imposte dirette per favorire la
diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettino
i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
Semplificazione delle procedure per il rilascio
del certificato di prevenzione incendi (articolo 21). Entro 3 mesi
il Governo è impegnato ad adottare uno o
più decreti legislativi per semplificare le procedure di rilascio del
certificato di prevenzione incendi (Cpi).
Denuncia di installazione o modifica di
impianti termici civili (articolo 22). Abrogazione
dell'articolo 284 del Codice ambientale relativo alla denuncia di
installazione o modifica di impianti termici civili. Lo scopo è quello
di superare una duplicazione di adempimenti onerosi per le imprese.
Capitalizzazione delle imprese (articolo 23).
Il Governo è delegato ad adottare entro un
anno uno o più decreti legislativi con norme per favorire l'intervento
da parte di organismi di investimento collettivo di valori mobiliari (Oicvm) nel capitale di rischio delle società e per
favorire l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei
mercati regolamentati dell'Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo. Numerosi principi di delega delineano un sistema di
agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la capitalizzazione delle
imprese.
Configurazione giuridica delle reti di impresa
(articolo 24). Delega al Governo in materia di configurazione
giuridica delle reti di impresa. Entro 12 mesi,
dunque, il Governo dovrà emanare decreti delegati su
proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con quelli
dell'Economia e della Giustizia, sentite le commissioni parlamentari
competenti. Lo scopo è quello di agevolare la creazione di reti o
l'aggregazione di imprese.
Società cooperative (articolo 25).
Disposizioni in materia di società cooperative, con riferimento
all'iscrizione all'albo delle società cooperative e alla dimostrazione
del possesso del requisito della mutualità
prevalente. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese
alla data del 2 febbraio 2007 (data di entrata in
vigore del Dl 7/2007) dovranno chiedere l'iscrizione all'albo delle
società cooperative entro il 30 giugno 2008, pena la decadenza dai
benefici della normativa per le società cooperative.
Interventi per imprese di spettacolo, cultura e
istituti culturali (articolo 26). La nozione comunitaria di piccola
e media impresa viene estesa alle strutture operanti
nei settori dello spettacolo e dei servizi o beni culturali. Le imprese
fruiranno delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per le piccole
e medie imprese per le quali sia previsto un limite
di spesa, in applicazione del Dm Attività produttive 18 aprile 2005.
Pubblicazione informatica dell'albo pretorio
(articolo 27). Governo, Regioni ed enti locali promuovono intese o
accordi perché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio degli enti
locali sia eseguita anche in via informatica. La finalità è
quella di garantire una maggiore celerità e diffusione della
pubblicità degli atti e la trasparenza della comunicazione
amministrativa.
Semplificazione e abolizione di procedure e
certificazione dovute dalle imprese (articolo 28). La disposizione
elimina alcune certificazioni dovute dalle imprese e semplifica alcune
procedure. In particolare alcune certificazioni possono essere sostituite da
autocertificazioni: quelle per l'ottenimento di una autorizzazione
o concessione da parte della Pubblica amministrazione o dei concessionari di
servizi pubblici e quelle per la partecipazione a procedure di evidenza
pubblica. In caso di dichiarazione mendace esclusione dalle procedure per
l'ottenimento dei titoli autorizzativi o dalle procedure di evidenza pubblica
e responsabilità per falso in atto pubblico. L'individuazione delle
certificazioni che possono essere sostituite sarà contenuta in un Dpcm da emanare entro un mese. Semplificazioni nelle
procedure di comunicazione cui i datori sono tenuti per le assunzioni
obbligatorie: le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo,
associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate al servizio
per l'impiego competente sono valide anche ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle
assunzioni obbligatorie. Un Dm Lavoro definirà il modello unico di
prospetto cui i datori sono tenuti per le richieste di avviamento al lavoro
dei disabili. Semplificazione degli adempimenti ai fini Ici
previsti dal comma 53 dell'articolo 37 del Dl 223/2006,
convertito dalla legge 248/2006: soppresso il terzo periodo dell'articolo che
subordinava la soppressione dal 2007 dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'Ici o della
comunicazione all'operatività del sistema di circolazione e fruizione
dei dati catastali, da accertarsi con provvedimento direttoriale dell'Agenzia
del territorio.
Privacy e piccole imprese (articolo 29).
Le microimprese e le piccole imprese con non più di 15 addetti sono
esonerate dal rispetto delle disposizioni del Codice della privacy relative
alle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali (articoli
da 33 a 35 del Codice), a patto che i trattamenti siano
effettuati nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e contabile
dell'azienda.
Rappresentanza dell'imprenditore e operazioni
telematiche (articolo 30). Disposizioni sul conferimento di poteri
di rappresentanza dell'imprenditore e sul compimento
di operazioni telematiche delle imprese nei confronti della Pubblica
amministrazione, volte a evitare aggravi di procedura per le imprese,
consentendo un risparmio di costi. Semplificata la disciplina in materia di
pubblicità della nomina dei procuratori delle
imprese. Le procure speciali che un imprenditore può conferire a un
soggetto per compiere determinati atti nei confronti della Pubblica
amministrazione possono essere redatte su carta semplice, con fotocopia del
documento di identità del rappresentato.
Divieto per la Pubblica amministrazione di richiedere procure con
modalità diverse. Per le operazioni telematiche verso la Pubblica
amministrazione possibilità di rilascio di un certificato digitale
qualificato di rappresentanza da parte di certificatore
accreditato, a seguito di richiesta preventiva congiunta dell'imprenditore e
del procuratore.
Posta elettronica certificata (articolo 31).
L'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in
forma societaria si deve indicare nella domanda di iscrizione al registro
delle imprese. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della terza lenzuolata di Bersani tutte le imprese costituite in
forma societaria devono comunicare al registro delle imprese il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata. Disposta l'esenzione dall'imposta
di bollo e dai diritti di segreteria dell'iscrizione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata nel registro delle imprese. Rinviata a un Dpcm, di concerto con il ministro per lo Sviluppo
economico, l'individuazione di modalità e luogo di pubblicazione degli
indirizzi di posta elettronica certificata. Entro un
anno anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi dovranno comunicare a
ordini e collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le
pubbliche amministrazioni hanno 8 mesi di tempo per istituire una casella di
posta elettronica istituzionale e una per ciascun registro di protocollo e
devono utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra
amministrazione e dipendenti. La posta elettronica dovrà diventare
strumento ordinario di comunicazione tra Pubblica amministrazione, imprese e
professionisti.
Conservazione ottica sostitutiva (articolo 32).
La disposizione interviene sulla disciplina della conservazione ottica
sostitutiva di documenti originali unici da parte di imprese e
professionisti, prevedendo che la conformità all'originale sia
assicurata dai responsabili della conservazione.
Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci
delle Srl (articolo 33). Le disposizioni eliminano l'obbligo di
tenuta del libro dei soci delle Srl e l'obbligo di
deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse
società. Previsto un nuovo sistema di pubblicità relativo alle
quote sociali e al loro trasferimento basato sulla loro
iscrizione nel registro delle imprese.
Microcredito (articolo 34). Delega
al Governo per adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi
per il riassetto delle norme per favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e
dell'attività delle microimprese, con particolare riferimento alle
iniziative per la produzione e il consumo di beni e servizi a carattere
sociale o aventi prevalente carattere di promozione
e integrazione sociale.
Trasparenza ecologica dei mercati (articolo
35). Delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi, di uno o
più decreti legislativi relativi alla diffusione della
contabilità ambientale ed energetica anche attraverso la misurazione
dei flussi di materia, favorendo la diffusione della dichiarazione ambientale
di prodotto istituita dalle norme Iso serie 14020. Lo scopo è quello
di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentare la consapevolezza
dei consumatori e ridurre i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali.
Nullità della clausola di massimo
scoperto (articolo 36). Nullità delle clausole di massimo
scoperto stabilite nei riguardi del cliente titolare di conto corrente.
Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici
servizi (articolo 37). Introdotta una disciplina dei rapporti
relativi alla prestazione di servizi pubblici, con una limitazione e una
maggiore trasparenza degli oneri che possono essere addebitati agli utenti.
In particolare obbligo di trasparenza delle condizioni contrattuali relative
alla misura degli interessi dovuti dall'utente in caso di mancato o ritardato
pagamento: il saggio di interesse richiesto deve essere indicato in bolletta.
A eccezione degli interessi, no a ulteriori spese anche se riferiti alla
predisposizione, produzione, spedizione o riscossione di bollette o fatture.
Il tasso di interesse applicato, inoltre, non può superare quello
fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni di pronto contro
termine, aumentata di 2 punti percentuali. Prevista anche l'estensione della
responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie
derivanti dalla prestazione del servizio anche ai familiari dell'utente che
beneficiano dei servizi erogati e sono residenti nell'abitazione
oggetto di mora. Entro 6 mesi gli esercenti di pubblici servizi devono
attivare una campagna informativa ad hoc.
Cooperazione tra le autorità nazionali
per tutelare i consumatori (articolo 38). Il ministero per lo
Sviluppo economico e L'Autorità garante della concorrenza e del
mercato vigilano per tutela i consumatori. Il ministero vigila su servizi
turistici, clausole abusive nei contratti, garanzie nella vendita di beni di
consumo, credito al consumo, commercio elettronico,
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, contratti a distanza e
contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni
immobili. L'Authority, invece, è chiamata a svolgere le funzioni di
autorità competente su pubblicità ingannevole e comparativa.
Mutui e operazioni di finanziamento (articolo
39). Estesa l'esclusione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e
da quelle sulle concessioni governative delle operazioni di credito a medio e
lungo termine e relativi atti, anche ai casi in cui sia prevista la
facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Divieto
di procedere a recuperi o rimborsi di imposta.
Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti
(articolo 40). Nuove previsioni in materia di depositi giacenti
(detti dormienti). Dalla data di entrata in vigore del provvedimento le
banche dovranno richiedere - alla stipula di nuovi contratti di deposito a
risparmio nominativi e di conto corrente e di contratti di deposito e titoli
- all'intestatario del deposito di indicare le generalità
e i recapiti di altre persone, tre al massimo. A questi le banche saranno
tenuti a comunicare le coordinate del deposito se per 2 anni consecutivi non
saranno compiute operazioni a iniziativa del depositante o di terzi delegati.
Entro la fine del 2007 le banche chiederanno l'indicazione di 3 nominativi
anche a chi ha già in atto in rapporto con l'istituto di credito.
Scadenza della garanzia fideiussoria
(articolo 41). Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture
di credito concesse a tempo indeterminato è obbligatorio indicare una
scadenza dell'impegno fideiussorio, che non
può essere fissata oltre i 5 anni dalla data di sottoscrizione della
garanzia.
Prestiti vitalizi ipotecari (articolo 42).
Disposizioni in materia di prestito vitalizio ipotecario per agevolare la
diffusione dell'istituto. Disciplinata la procedura di vendita dell'immobile
ipotecato in caso di mancata restituzione del
finanziamento.
Modernizzazione dei sistemi di pagamento
(articolo 43). Delega al Governo per adottare entro un anno norme
per modernizzare gli strumenti di pagamento con lo scopo di ridurre i costi
finanziari e amministrativi che derivano dalla gestione di denaro contante e
dei titoli di credito cartacei.
Clausole penali di estinzione anticipata o
parziale di mutui immobiliari (articolo 44). Correzioni alla
normativa in tema di nullità delle clausole penali in caso di
estinzione anticipata o parziale di mutui immobiliari, che viene
estesa ai casi di accollo. Semplificazione del procedimento di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari: l'ipoteca non si
estingue se il creditore comunica all'Agenzia del territorio e al debitore la
permanenza dell'ipoteca nei 30 giorni successivi all'estinzione. Disposizione
sulla modifica unilaterale di clausole contenute nei contratti stipulati
dalle banche o da altri intermediari finanziari con i clienti: le variazioni
di tasso di interesse conseguenti a decisioni di
politica monetaria o adottate in previsione di decisioni di politica
monetaria, che riguardano contestualmente tassi debitori e creditori, si
applicano con modalità che non rechino pregiudizio ai clienti.
Dati ipotecari e catastali e semplificazione
delle comunicazioni (articolo 45). Modificata la tabella delle
tasse ipotecarie allegata al Dlgs 347/1990. Norme
per garantire la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali.
Famiglie di invalidi civili minorenni (articolo
46). Semplificazioni negli adempimento relativi
all'indennità mensile di frequenza in favore di mutilati e invalidi
civili minorenni: se la concessione dell'indennità si fonda sulla
frequenza di scuole da parte del minore la domanda non deve essere rinnovata
ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha però l'obbligo di
comunicare all'Inps l'eventuale cessazione della
frequenza o il venir meno dei requisiti reddituali
o delle altre condizioni di fruizione dell'indennità.
Divieto di attivazione di servizi di telefonia mobile non richiesti, trasparenza nelle
fatturazioni e call center (articolo 47).
L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha la
possibilità di vietare l'attivazione di servizi «non richiesti non
contenuti» nei contratti stipulati tra operatori di telefonia mobile e
consumatori finali. Entro 3 mesi l'Autorità adotterà un
regolamento che introduca una fatturazione separata
tra telefonia mobile di base e servizi a sovrapprezzo e definisca una
disciplina organica del blocco selettivo di chiamata. Sempre entro 3 mesi
l'Authority dovrà anche varare un regolamento con fasce orarie e i
limiti delle proposte dei call center.
Costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche
(articolo 48). Interventi per impedire che siano imposti costi
aggiuntivi per le segreterie telefoniche. In particolare è demandato
al ministero delle Comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni la vigilanza sui costi dei servizi di segreteria telefonica per
evitare che i costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo
antecedente al segnale acustico che precede la registrazione.
Conoscibilità del gestore telefonico
(articolo 49). Abrogato il comma dell'articolo 1 del Dl 7/2007 che
consente all'utente del servizio telefonico di conoscere l'operatore del
numero chiamato senza addebito. L'Autorità per le garanzie avrebbe
dovuto determinare le modalità attuative.
Roaming internazionale (articolo 50).
Demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvio
delle consultazioni con gli operatori della telefonia mobile che operano in
Italia per una sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione europea in
materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di
roaming per l'uso dei cellulari all'estero.
Concorrenza nel mercato delle connessioni alla
rete Internet (articolo 51). Fissato un principio di parità
di trattamento degli acquirenti di servizi di
vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, da parte dell'organismo di
telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di
mercato. Demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
l'adozione di ogni iniziativa, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione vuole garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul
piano di scelta, prezzo e qualità e l'effettiva conoscenza nel mercato
delle connessioni internet a banda larga anche con tecnologia Adsl e derivate.
Separazione funzionale della gestione della rete
di telefonia fissa da altre attività
(articolo 52). Poteri all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di stabilire nei riguardi dell'operatore che ha significativo
potere nel mercato della telefonia fissa, dunque nei confronti di Telecom
Italia, criteri che permettano la separazione funzionale della gestione della
rete rispetto alle altre attività dell'impresa.
Lo scopo è quello di garantire condizioni di parità di accesso alla rete agli altri operatori.
Liberalizzazione del prezzo dei liberi
(articolo 53). Abrogazione di due disposizioni che impongono il
limite massimo del 15% agli sconti praticabili sul prezzo dei libri.
Riqualificazione energetica degli edifici
(articolo 54). Modificato il comma 349 dell'articolo 1 della
Finanziaria per il 2007 per limitarne l'attuazione a quanto disposto dal Dm
Economia 19 febbraio 2007, con disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Risparmio energetico
negli edifici (articolo 55). Corretto un errore materiale (alle
colonne di strutture opache orizzontali, inversione dei valori relativi alla trasmittanza delle coperture e dei pavimenti) contenuto
nella tabella n. 3 della Finanziaria 2007, con lo scopo di consentire
l'incentivazione di tutti gli interventi previsti dal comma 345 dell'articolo
1 della Finanziaria (detrazione del 55% per l'installazione di pareti,
pavimenti, coperture e finestre idonei a conseguire
determinati livelli di risparmio energetico). La norma, che retroagisce al 1° gennaio 2007, prevede che i requisiti
di trasmittanza termica per gli interventi edilizi
finalizzati al risparmio energetico sono stabiliti dalla tabella A allegata
alla legge, che sostituisce la tabella 3 allegata alla
Finanziaria 2007.
Rilascio attestazione sullo stato di rischio
nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 56).
Modifiche al Codice delle assicurazioni private con riferimento
all'attestazione sullo stato del rischio. Cambia la norma che prevede che in
occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti, l'assicurazione debba
consegnare l'attestazione sullo stato di rischio: nel nuovo contratto non
può essere assegnata una classe di merito inferiore. Ora la norma si applica
anche nei casi in cui l'assicurato abbia ottenuto l'attestato di rischio per
un veicolo destinato al trasporto di merci (categoria N1) e chieda di
assicurare un veicolo destinato al trasporto di persone, avente un massimo di
8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1).
Certificato di chiusa inchiesta
nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 57).
Le imprese di assicurazione devono risarcire il danno derivante da furto o
incendio del veicolo indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta. Unica eccezione il
caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario per il reato di
fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.
Stazioni sperimentali per l'industria (articolo
58). Le stazioni sperimentali per l'industria sono escluse in
parte (dal campo di applicazione della norma sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non
territoriali per il triennio 2007/2009, prevista dall'articolo 22 del Dl
223/2006.
Legge annuale sulle liberalizzazioni (articolo
59). Istituita una legge annuale per la promozione della
concorrenza e la tutela dei consumatori per consentire l'adeguamento
dell'ordinamento ai rilievi delle Autorità di
settore, di enti nazionali e comunitari. Il Governo deve presentare un
disegno di legge entro il 31 luglio di ogni anno, su
proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con i ministri
interessati per competenza. Al disegno di legge è allegata una
relazione del ministro per lo Sviluppo economico che evidenzi ostacoli e distorisioni alla concorrenza e alla tutela dei
consumatori e le misure adottate e da adottare per superarle. Entro il 30
maggio di ogni anno il ministro per lo Sviluppo economico deve convocare
parti sociali e associazioni imprenditoriali per acquisire osservazioni e
proposte. Entro il 31 luglio la Conferenza unificata approva e trasmette in
Parlamento una relazione con l'indicazione di misure, intese e accordi con i
quali le singole Regioni e Province autonome hanno corretto situazioni distorsive alla concorrenza e alla tutela dei
consumatori.
Promozione della concorrenza (articolo 60).
Affermato il principio di collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie
locali per promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori, per
garantire l'applicazione e la verifica degli effetti delle disposizioni della
terza terza lenzuolata di Bersani e delle leggi annuali per la
promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
Regioni a statuto speciale e province autonome
(articolo 61). Le disposizioni del provvedimento si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i
relativi statuti e le norme di attuazione, anche in relazioni alle forme di
autonomia attribuite in seguito alla riforma del Titolo V operata dalla legge
costituzionale 3/2001.
Invarianza
della spesa (articolo 62). A tutte le attività e agli
adempimenti previsti dal provvedimento si deve far fronte nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, con le risorse umane e strumentali
previste e disponibili a legislazione vigente. Contestualmente viene disposta la clausola di divieto di nuovi e maggiori
oneri, o minori entrate a carico della finanza pubblica.
nicoletta.cottone@ilsole24ore.com
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