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Documentazione   Inserito il 24-9-2007


 

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Il Sole 24 Ore 18-9-2007

 

Articolo per articolo il contenuto del ddl sulle liberalizzazioni

 

di Nicoletta Cottone

 

Terza tranche del pacchetto di liberalizzazioni targato Bersani. Il provvedimento, approvato il 13 giugno dalla Camera, è all'esame della commissione Industria del Senato, dove sono stati presentati, al netto di quelli ritirati, 429 emendamenti. Ecco, articolo per articolo, il contenuto del disegno di legge, composto da 62 articoli.

Rimozione ostacoli alle attività commerciali (articolo 1). Disposizioni che mirano alla rimozione di ostacoli nell'ambito delle attività commerciali e delle prestazioni di servizi per assicurare la libera concorrenza. No a qualsiasi limitazione nell'abbinamento in un locale o in un'area della vendita di prodotti o servizi complementari e accessori rispetto ai principali (il principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti). Nell'installazione e nell'attività degli impianti di distribuzione di carburante è vietata la subordinazione a contingentamenti numerici o al rispetto di criteri sulla distanza minima tra impianti e fra impianti ed esercizi. Le Regioni individueranno criteri per la promozione della concorrenza, della riqualificazione e dell'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, di diffusione di carburanti eco-compatibili e dell'efficienza energetica degli impianti, unita a criteri di regolamentazione degli orari e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento Regioni ed enti locali dovranno adeguare le disposizioni normative e regolamentari. All'Authority per l'energia elettrica e il gas il compito di determinare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, i criteri di vettoriamento del gas naturale utilizzato come carburante attraverso le reti di trasporto e distribuzione. Possibili specifici atti di indirizzo delle Regioni per assicurare l'estensione in modo equilibrato nel Paese.

Vendita di medicinali in esercizi diversi dalle farmacie (articolo 2). Modificata la disciplina relativa alla vendita di medicinali in esercizi commerciali. Si ricorda che in base al Dl 223/2006 è possibile la vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica. Confermati i principi generali in base ai quali i medicinali classificati possono essere venduti solo dal farmacista e quelli prescritti su ricettario del Ssn sono dispensabili solo da farmacie convenzionate con il Ssn. La facoltà è estesa ai farmaci soggetti a prescrizione medica, con esclusione di quelli ammessi a rimborso a carico del Ssn. La vendita di medicinali nelle strutture commerciali è subordinata alla condizione che sia garantita l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto.

Liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare (articolo 3). Le imprese di produzione e trasformazione alimentare possono vendere prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese superfici pertinenti aperte al pubblico. Resta escluso il servizio di somministrazione.

Riduzione compensativa dell'accisa sui prodotti energetici (articolo 4). Per compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni di prezzo del greggio saranno diminuite proporzionalmente le aliquote di accisa sui prodotti energetici utilizzati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili. La disposizione sarà attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia.

Attività di panificazione (articolo 5). Eliminazione dei vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione. Al Comune il compito di individuare giorni e zone nelle quali gli esercenti possono derogare alla chiusura domenicale e festiva: il Comune deve comprendere almeno dicembre e 8 domeniche o festività nel corso degli altri mesi. Previsto il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

Attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 6). Viene disciplinata e unificata, con soppressione dei relativi ruoli ed elenchi, l'attività di intermediazione commerciale e di affari, tra le quali rientrano: l'agente di affari in mediazione, l'agente immobiliare, l'agente di affari, l'agente e il rappresentante di commercio, il mediatore marittimo e il raccomandatario marittimo. Per lo svolgimento di queste attività è sufficiente presentare alla Camera di commercio competente la dichiarazione di inizio attività (Dia), accompagnata da autocertificazioni e certificazioni che attestino il possesso dei requisiti in vigore. Le Camere di commercio verificheranno il possesso dei requisiti e provvederanno all'iscrizione dei dati nel registro delle imprese se l'attività è svolta in forma di impresa, o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). Alle Camere di commercio compete anche la contestuale attribuzione della qualifica di intermediario distinta per tipologia di attività. Demandata a un decreto del ministro per lo Sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi, la disciplina sulle modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei soggetti sopra indicati e sulle procedure di iscrizione per i nuovi operatori. Fatto salvo l'obbligo di iscriversi all'Enasarco. Le imprese di spedizione sono escluse dalle agenzie di affari per le quali l'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede a licenza del questore.

Attività di farmacia (articolo 7). Abrogate alcune norme sul trasferimento della titolarità di farmacia e sullo svolgimento della pratica professionale. Eliminata la norma che prevede che il trasferimento della farmacia sia possibile solo nei confronti di un farmacista che ne abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso o che abbia due anni di pratica professionale certificata. Viene, dunque, consentito il trasferimento della titolarità della farmacia anche a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata. Eliminato l'obbligo per il titolare di farmacia di comunicare all'autorità sanitaria le generalità del farmacista praticante, le date di inizio e fine del tirocinio e la previsione che queste comunicazioni siano trascritte in un registro ad hoc tenuto dall'autorità competente. Estese ai farmacisti persone fisiche le limitazioni alla titolarità di una pluralità di farmacie stabilite per le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata (non più di 4 farmacie, che devono essere ubicate nella provincia dove la società ha sede legale). È pari a due anni il termine entro il quale, a decorrere dalla morte del titolare, gli eredi possono continuare l'esercizio provvisorio della farmacia sotto la responsabilità di un direttore.

Distribuzione del Gpl (articolo 8). L'articolo interviene in materia di contratti di locazione dei serbatoio di Gpl installati presso utenti e di relativa fornitura di gas. Facoltà per gli utenti di acquistare gas liberamente sul mercato, senza doversi rifornire presso le aziende con le quali hanno concluso il contratto di utilizzazione del serbatoio. Le aziende distributrici di Gpl non devono vincolare gli utenti all'acquisto di quantità predeterminate di prodotto. I contratti devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione prescelta alla scadenza dei contratti e di acquisisre o riscattare il serbatoio alle stesse condizioni indicate alla stipula. Se l'utente ha optato per l'acquisto del serbatoio le condizioni di fornitura del Gpl non possono avere durata superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva. In caso di comodato o locazione i contratti non possono superare la durata di due anni, devono predeterminare il prezzo e i criteri per l'opzione di acquisto o locazione del serbatoio, prevedere le modalità di acquisto del prodotto e in caso di locazione, il divieto di regime di esclusiva (in questi casi tacito rinnovo dei contratti di fornitura di Gpl, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Alla scadenza del contratto la ditta proprietaria ha il diritto o, se richiesto, l'obbligo di rimuovere a proprie spese il serbatoio locato o concesso in comodato). Disciplinati i servizi di installazione e manutenzione del serbatoio. Nulle le clausole difformi. Facoltà di adeguare i contratti entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo.

Servizi idrici (articolo 9). Vietati nuovi affidamenti a soggetti privati di servizi idrici per assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni attuative della legge 308/2004, che prevede la revisione della disciplina della gestione di risorse idriche e dei servizi idrici integrati.


Servizi a terra negli aeroporti civili (articolo 10). Obbligo per il ministro dei Trasporti di presentare una relazione semestrale sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con riferimento: al mercato dei servizi aeroportuali a terra; al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori; ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; a misure e correttivi adottati per una effettiva liberalizzazione nel settore; a ulteriori provvedimenti per garantire una effettiva concorrenzialità del mercato.


Trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e last minute in aeroporto per i biglietti aerei (articolo 11). La disposizione estende alle tariffe dei contratti di trasporto la norma prevista dal decreto legge 7/2007 sulla trasparenza delle tariffe aeree (vietati messaggi pubblicitari che indichino i prezzi al netto delle spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, o riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o con modalità di prenotazione non indicate chiaramente nell'offerta). Consentito alle compagnie aeree di vendere all'interno dell'aeroporto i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula del last minute.

Pubblicità ingannevole delle compagnie aeree (articolo 12). Introdotto nel Codice del consumo (Dlgs 206/2005) un nuovo articolo che identifica come pubblicità ingannevole quella delle compagnie aeree che operano nel territorio italiano direttamente o in code-sharing per reclamizzare tariffe in modo separato dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri destinati a gravare sul viaggiatore.

Trasporto ferroviario (articolo 13). Apertura alla concorrenza del mercato del trasporto ferroviario: fino alla costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione dei criteri di indirizzo e valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria il ministero dei Trasporti vigilerà sul rispetto di condizioni non discriminatorie e apertura della concorrenza da parte del gestore nell'assegnazione della capacità ferroviaria. Quattro mesi di tempo al ministero dei Trasporti per condurre un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, con lo scopo di assicurare l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi. Nei successivi tre mesi il Consiglio dei ministri individuerà i contratti che comportano oneri di servizio e le misure per assicurare il carattere di universalità al servizio di trasporto ferroviario. Altre modifiche riguardano le modalità di prestazione dei servizi ferroviari diversi da quelli a cui sono connessi oneri di servizio pubblico; la valutazione della capacità finanziaria dei richiedenti la licenza ferroviaria; la validità delle licenze in caso di variazione della configurazione giuridica dell'impresa; il contratto di programma fra Stato e gestore dell'infrastruttura; l'assegnazione della capacità di infrastruttura alle imprese da parte del gestore. Proseguono per un ulteriore biennio gli incentivi alle imprese che effettuano trasporto combinato o di merci pericolose: un decreto Trasporti definirà condizioni e modalità operative di attuazione.

Trasporto pubblico locale innovativo (articolo 14). Disposizioni dedicate al trasporto pubblico locale innovativo, sicuro, ecologico, economico e silenzioso. Gli enti locali per promuovere la crescita e l'innovazione del trasporto pubblico locale possono rilasciare a cooperative di taxi e consorzi di imprese di trasporti le autorizzazioni necessarie per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo. Si punta alla diffusione di mezzi collettivi e condivisi, diretto a specifiche categorie di utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. Ai Comuni è attribuita la possibilità di favorire l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, sostituzione con incentivi dei veicoli per servizio a uso multiplo con mezzi ecologici, trasporto per categorie disagiate e condivisione di mezzi ecologici. Un decreto Trasporti entro 40 giorni identificherà le categorie di utenti alle quali questi servizi innovativi sono rivolti e i requisiti dei prestatori. I Comuni dovranno predisporre una Carta dei servizi innovativi relativa alle prestazioni e alla disciplina tecnica. Previste sanzioni amministrative pecuniarie, fino alla revoca dell'autorizzazione, per chi viola le prescrizioni della Carta. L'adozione di misure sul trasporto innovativo costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Finanziaria 2007 per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

Incentivi non fiscali alle imprese del settore del gas naturale (articolo 15). Prevista l'emanazione entro 4 mesi di un regolamento per riordinare la disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese che operano nel settore del gas naturale, finalizzato alla crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e alla loro aggregazione.

Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 16). Modificato il Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) per quello che riguarda il contenuto del Dpr emanato su proposta del ministro per lo Sviluppo economico, per disciplinare il sistema di risarcimento diretto del danno. La modifica dispone che la disciplina dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate avvenga secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia.

Delega al Governo su certificazioni e dichiarazioni di conformità (articolo 17). Delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in tema di normative tecniche, certificazioni di qualità, accreditamento e vigilanza del mercati, con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali.

Adempimenti procedurali applicabili alle imprese (articolo 18). Delega al Governo ad adottare entro 4 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto di prescrizioni normative e adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

Contrasto alla contraffazione dei prodotti (articolo 19). Disposizioni per agevolare le forze dell'ordine nella lotta alla contraffazione dei prodotti. In particolare non sono punibili gli ufficiali di polizia che acquistano, ricevono, occultano o si intromettono nel far acquistare, ricevere o occultare merci contraffatte nell'ambito di indagini per il contrasto alla contraffazione o al solo fine di acquisire elementi di prova.

Commercio equo e solidale (articolo 20). Il ministero dell'Economia è autorizzato ad applicare in via sperimentale per il 2008 un regime fiscale agevolato delle imposte dirette per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettino i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

Semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (articolo 21). Entro 3 mesi il Governo è impegnato ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare le procedure di rilascio del certificato di prevenzione incendi (Cpi).

Denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili (articolo 22). Abrogazione dell'articolo 284 del Codice ambientale relativo alla denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili. Lo scopo è quello di superare una duplicazione di adempimenti onerosi per le imprese.

Capitalizzazione delle imprese (articolo 23). Il Governo è delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi con norme per favorire l'intervento da parte di organismi di investimento collettivo di valori mobiliari (Oicvm) nel capitale di rischio delle società e per favorire l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Numerosi principi di delega delineano un sistema di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese.

Configurazione giuridica delle reti di impresa (articolo 24). Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa. Entro 12 mesi, dunque, il Governo dovrà emanare decreti delegati su proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con quelli dell'Economia e della Giustizia, sentite le commissioni parlamentari competenti. Lo scopo è quello di agevolare la creazione di reti o l'aggregazione di imprese.

Società cooperative (articolo 25). Disposizioni in materia di società cooperative, con riferimento all'iscrizione all'albo delle società cooperative e alla dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data del 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del Dl 7/2007) dovranno chiedere l'iscrizione all'albo delle società cooperative entro il 30 giugno 2008, pena la decadenza dai benefici della normativa per le società cooperative.

Interventi per imprese di spettacolo, cultura e istituti culturali (articolo 26). La nozione comunitaria di piccola e media impresa viene estesa alle strutture operanti nei settori dello spettacolo e dei servizi o beni culturali. Le imprese fruiranno delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per le piccole e medie imprese per le quali sia previsto un limite di spesa, in applicazione del Dm Attività produttive 18 aprile 2005.

Pubblicazione informatica dell'albo pretorio (articolo 27). Governo, Regioni ed enti locali promuovono intese o accordi perché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio degli enti locali sia eseguita anche in via informatica. La finalità è quella di garantire una maggiore celerità e diffusione della pubblicità degli atti e la trasparenza della comunicazione amministrativa.

Semplificazione e abolizione di procedure e certificazione dovute dalle imprese (articolo 28). La disposizione elimina alcune certificazioni dovute dalle imprese e semplifica alcune procedure. In particolare alcune certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni: quelle per l'ottenimento di una autorizzazione o concessione da parte della Pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e quelle per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. In caso di dichiarazione mendace esclusione dalle procedure per l'ottenimento dei titoli autorizzativi o dalle procedure di evidenza pubblica e responsabilità per falso in atto pubblico. L'individuazione delle certificazioni che possono essere sostituite sarà contenuta in un Dpcm da emanare entro un mese. Semplificazioni nelle procedure di comunicazione cui i datori sono tenuti per le assunzioni obbligatorie: le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate al servizio per l'impiego competente sono valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. Un Dm Lavoro definirà il modello unico di prospetto cui i datori sono tenuti per le richieste di avviamento al lavoro dei disabili. Semplificazione degli adempimenti ai fini Ici previsti dal comma 53 dell'articolo 37 del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006: soppresso il terzo periodo dell'articolo che subordinava la soppressione dal 2007 dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Ici o della comunicazione all'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertarsi con provvedimento direttoriale dell'Agenzia del territorio.

Privacy e piccole imprese (articolo 29). Le microimprese e le piccole imprese con non più di 15 addetti sono esonerate dal rispetto delle disposizioni del Codice della privacy relative alle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali (articoli da 33 a 35 del Codice), a patto che i trattamenti siano effettuati nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

Rappresentanza dell'imprenditore e operazioni telematiche (articolo 30). Disposizioni sul conferimento di poteri di rappresentanza dell'imprenditore e sul compimento di operazioni telematiche delle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione, volte a evitare aggravi di procedura per le imprese, consentendo un risparmio di costi. Semplificata la disciplina in materia di pubblicità della nomina dei procuratori delle imprese. Le procure speciali che un imprenditore può conferire a un soggetto per compiere determinati atti nei confronti della Pubblica amministrazione possono essere redatte su carta semplice, con fotocopia del documento di identità del rappresentato. Divieto per la Pubblica amministrazione di richiedere procure con modalità diverse. Per le operazioni telematiche verso la Pubblica amministrazione possibilità di rilascio di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di certificatore accreditato, a seguito di richiesta preventiva congiunta dell'imprenditore e del procuratore.

Posta elettronica certificata (articolo 31). L'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria si deve indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della terza lenzuolata di Bersani tutte le imprese costituite in forma societaria devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Disposta l'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria dell'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese. Rinviata a un Dpcm, di concerto con il ministro per lo Sviluppo economico, l'individuazione di modalità e luogo di pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata. Entro un anno anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi dovranno comunicare a ordini e collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le pubbliche amministrazioni hanno 8 mesi di tempo per istituire una casella di posta elettronica istituzionale e una per ciascun registro di protocollo e devono utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra amministrazione e dipendenti. La posta elettronica dovrà diventare strumento ordinario di comunicazione tra Pubblica amministrazione, imprese e professionisti.

Conservazione ottica sostitutiva (articolo 32). La disposizione interviene sulla disciplina della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte di imprese e professionisti, prevedendo che la conformità all'originale sia assicurata dai responsabili della conservazione.

Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci delle Srl (articolo 33). Le disposizioni eliminano l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle Srl e l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse società. Previsto un nuovo sistema di pubblicità relativo alle quote sociali e al loro trasferimento basato sulla loro iscrizione nel registro delle imprese.

Microcredito (articolo 34). Delega al Governo per adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme per favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell'attività delle microimprese, con particolare riferimento alle iniziative per la produzione e il consumo di beni e servizi a carattere sociale o aventi prevalente carattere di promozione e integrazione sociale.

Trasparenza ecologica dei mercati (articolo 35). Delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi relativi alla diffusione della contabilità ambientale ed energetica anche attraverso la misurazione dei flussi di materia, favorendo la diffusione della dichiarazione ambientale di prodotto istituita dalle norme Iso serie 14020. Lo scopo è quello di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentare la consapevolezza dei consumatori e ridurre i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali.

Nullità della clausola di massimo scoperto (articolo 36). Nullità delle clausole di massimo scoperto stabilite nei riguardi del cliente titolare di conto corrente.

Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi (articolo 37). Introdotta una disciplina dei rapporti relativi alla prestazione di servizi pubblici, con una limitazione e una maggiore trasparenza degli oneri che possono essere addebitati agli utenti. In particolare obbligo di trasparenza delle condizioni contrattuali relative alla misura degli interessi dovuti dall'utente in caso di mancato o ritardato pagamento: il saggio di interesse richiesto deve essere indicato in bolletta. A eccezione degli interessi, no a ulteriori spese anche se riferiti alla predisposizione, produzione, spedizione o riscossione di bollette o fatture. Il tasso di interesse applicato, inoltre, non può superare quello fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni di pronto contro termine, aumentata di 2 punti percentuali. Prevista anche l'estensione della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla prestazione del servizio anche ai familiari dell'utente che beneficiano dei servizi erogati e sono residenti nell'abitazione oggetto di mora. Entro 6 mesi gli esercenti di pubblici servizi devono attivare una campagna informativa ad hoc.

Cooperazione tra le autorità nazionali per tutelare i consumatori (articolo 38). Il ministero per lo Sviluppo economico e L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano per tutela i consumatori. Il ministero vigila su servizi turistici, clausole abusive nei contratti, garanzie nella vendita di beni di consumo, credito al consumo, commercio elettronico, contratti negoziati fuori dei locali commerciali, contratti a distanza e contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili. L'Authority, invece, è chiamata a svolgere le funzioni di autorità competente su pubblicità ingannevole e comparativa.

Mutui e operazioni di finanziamento (articolo 39). Estesa l'esclusione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da quelle sulle concessioni governative delle operazioni di credito a medio e lungo termine e relativi atti, anche ai casi in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Divieto di procedere a recuperi o rimborsi di imposta.

Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti (articolo 40). Nuove previsioni in materia di depositi giacenti (detti dormienti). Dalla data di entrata in vigore del provvedimento le banche dovranno richiedere - alla stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente e di contratti di deposito e titoli - all'intestatario del deposito di indicare le generalità e i recapiti di altre persone, tre al massimo. A questi le banche saranno tenuti a comunicare le coordinate del deposito se per 2 anni consecutivi non saranno compiute operazioni a iniziativa del depositante o di terzi delegati. Entro la fine del 2007 le banche chiederanno l'indicazione di 3 nominativi anche a chi ha già in atto in rapporto con l'istituto di credito.

Scadenza della garanzia fideiussoria (articolo 41). Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato è obbligatorio indicare una scadenza dell'impegno fideiussorio, che non può essere fissata oltre i 5 anni dalla data di sottoscrizione della garanzia.

Prestiti vitalizi ipotecari (articolo 42). Disposizioni in materia di prestito vitalizio ipotecario per agevolare la diffusione dell'istituto. Disciplinata la procedura di vendita dell'immobile ipotecato in caso di mancata restituzione del finanziamento.

Modernizzazione dei sistemi di pagamento (articolo 43). Delega al Governo per adottare entro un anno norme per modernizzare gli strumenti di pagamento con lo scopo di ridurre i costi finanziari e amministrativi che derivano dalla gestione di denaro contante e dei titoli di credito cartacei.

Clausole penali di estinzione anticipata o parziale di mutui immobiliari (articolo 44). Correzioni alla normativa in tema di nullità delle clausole penali in caso di estinzione anticipata o parziale di mutui immobiliari, che viene estesa ai casi di accollo. Semplificazione del procedimento di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari: l'ipoteca non si estingue se il creditore comunica all'Agenzia del territorio e al debitore la permanenza dell'ipoteca nei 30 giorni successivi all'estinzione. Disposizione sulla modifica unilaterale di clausole contenute nei contratti stipulati dalle banche o da altri intermediari finanziari con i clienti: le variazioni di tasso di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria o adottate in previsione di decisioni di politica monetaria, che riguardano contestualmente tassi debitori e creditori, si applicano con modalità che non rechino pregiudizio ai clienti.

Dati ipotecari e catastali e semplificazione delle comunicazioni (articolo 45). Modificata la tabella delle tasse ipotecarie allegata al Dlgs 347/1990. Norme per garantire la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali.

Famiglie di invalidi civili minorenni (articolo 46). Semplificazioni negli adempimento relativi all'indennità mensile di frequenza in favore di mutilati e invalidi civili minorenni: se la concessione dell'indennità si fonda sulla frequenza di scuole da parte del minore la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha però l'obbligo di comunicare all'Inps l'eventuale cessazione della frequenza o il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni di fruizione dell'indennità.

Divieto di attivazione di servizi di telefonia mobile non richiesti, trasparenza nelle fatturazioni e call center (articolo 47). L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha la possibilità di vietare l'attivazione di servizi «non richiesti non contenuti» nei contratti stipulati tra operatori di telefonia mobile e consumatori finali. Entro 3 mesi l'Autorità adotterà un regolamento che introduca una fatturazione separata tra telefonia mobile di base e servizi a sovrapprezzo e definisca una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata. Sempre entro 3 mesi l'Authority dovrà anche varare un regolamento con fasce orarie e i limiti delle proposte dei call center.

Costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche (articolo 48). Interventi per impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche. In particolare è demandato al ministero delle Comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sui costi dei servizi di segreteria telefonica per evitare che i costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione.

Conoscibilità del gestore telefonico (articolo 49). Abrogato il comma dell'articolo 1 del Dl 7/2007 che consente all'utente del servizio telefonico di conoscere l'operatore del numero chiamato senza addebito. L'Autorità per le garanzie avrebbe dovuto determinare le modalità attuative.

Roaming internazionale (articolo 50). Demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvio delle consultazioni con gli operatori della telefonia mobile che operano in Italia per una sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione europea in materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso dei cellulari all'estero.

Concorrenza nel mercato delle connessioni alla rete Internet (articolo 51). Fissato un principio di parità di trattamento degli acquirenti di servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, da parte dell'organismo di telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di mercato. Demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'adozione di ogni iniziativa, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione vuole garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano di scelta, prezzo e qualità e l'effettiva conoscenza nel mercato delle connessioni internet a banda larga anche con tecnologia Adsl e derivate.

Separazione funzionale della gestione della rete di telefonia fissa da altre attività (articolo 52). Poteri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire nei riguardi dell'operatore che ha significativo potere nel mercato della telefonia fissa, dunque nei confronti di Telecom Italia, criteri che permettano la separazione funzionale della gestione della rete rispetto alle altre attività dell'impresa. Lo scopo è quello di garantire condizioni di parità di accesso alla rete agli altri operatori.

Liberalizzazione del prezzo dei liberi (articolo 53). Abrogazione di due disposizioni che impongono il limite massimo del 15% agli sconti praticabili sul prezzo dei libri.

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 54). Modificato il comma 349 dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2007 per limitarne l'attuazione a quanto disposto dal Dm Economia 19 febbraio 2007, con disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Risparmio energetico negli edifici (articolo 55). Corretto un errore materiale (alle colonne di strutture opache orizzontali, inversione dei valori relativi alla trasmittanza delle coperture e dei pavimenti) contenuto nella tabella n. 3 della Finanziaria 2007, con lo scopo di consentire l'incentivazione di tutti gli interventi previsti dal comma 345 dell'articolo 1 della Finanziaria (detrazione del 55% per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonei a conseguire determinati livelli di risparmio energetico). La norma, che retroagisce al 1° gennaio 2007, prevede che i requisiti di trasmittanza termica per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico sono stabiliti dalla tabella A allegata alla legge, che sostituisce la tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007.

Rilascio attestazione sullo stato di rischio nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 56). Modifiche al Codice delle assicurazioni private con riferimento all'attestazione sullo stato del rischio. Cambia la norma che prevede che in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti, l'assicurazione debba consegnare l'attestazione sullo stato di rischio: nel nuovo contratto non può essere assegnata una classe di merito inferiore. Ora la norma si applica anche nei casi in cui l'assicurato abbia ottenuto l'attestato di rischio per un veicolo destinato al trasporto di merci (categoria N1) e chieda di assicurare un veicolo destinato al trasporto di persone, avente un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1).

Certificato di chiusa inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 57). Le imprese di assicurazione devono risarcire il danno derivante da furto o incendio del veicolo indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta. Unica eccezione il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.

Stazioni sperimentali per l'industria (articolo 58). Le stazioni sperimentali per l'industria sono escluse in parte (dal campo di applicazione della norma sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali per il triennio 2007/2009, prevista dall'articolo 22 del Dl 223/2006.

Legge annuale sulle liberalizzazioni (articolo 59). Istituita una legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori per consentire l'adeguamento dell'ordinamento ai rilievi delle Autorità di settore, di enti nazionali e comunitari. Il Governo deve presentare un disegno di legge entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con i ministri interessati per competenza. Al disegno di legge è allegata una relazione del ministro per lo Sviluppo economico che evidenzi ostacoli e distorisioni alla concorrenza e alla tutela dei consumatori e le misure adottate e da adottare per superarle. Entro il 30 maggio di ogni anno il ministro per lo Sviluppo economico deve convocare parti sociali e associazioni imprenditoriali per acquisire osservazioni e proposte. Entro il 31 luglio la Conferenza unificata approva e trasmette in Parlamento una relazione con l'indicazione di misure, intese e accordi con i quali le singole Regioni e Province autonome hanno corretto situazioni distorsive alla concorrenza e alla tutela dei consumatori.

Promozione della concorrenza (articolo 60). Affermato il principio di collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali per promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori, per garantire l'applicazione e la verifica degli effetti delle disposizioni della terza terza lenzuolata di Bersani e delle leggi annuali per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.

Regioni a statuto speciale e province autonome (articolo 61). Le disposizioni del provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i relativi statuti e le norme di attuazione, anche in relazioni alle forme di autonomia attribuite in seguito alla riforma del Titolo V operata dalla legge costituzionale 3/2001.

Invarianza della spesa (articolo 62).
A tutte le attività e agli adempimenti previsti dal provvedimento si deve far fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente. Contestualmente viene disposta la clausola di divieto di nuovi e maggiori oneri, o minori entrate a carico della finanza pubblica.

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