Il Sole 24
Ore 15-1-2009
L'Abc della manovra anti-crisi di Nicoletta Cottone
(Il Sole 24 Ore)
Di Nicoletta Cottone
È costituito da 36 articoli il
decreto anticrisi, entrato in vigore il 29 novembre 2008. Il provvedimento,
decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, contiene un pacchetto di misure per
famiglie e imprese varato dall'Esecutivo nel corso del Consiglio dei ministri
del 28 novembre. Detassazione, trasferimenti netti, risparmi (sotto forma di
minor costi), finanziamenti, garanzie, investimenti, accelerazione di alcuni
tipi di investimenti sono i sette strumenti, come ha spiegato il ministro
dell'Economia Giulio Tremonti, contenuti nel decreto legge anti-crisi. Arriva
il bonus per pensionati e bimbi fino a 3 anni, con una dote più
elevata e un tetto reddituale superiore se c'è un disabile. C'è
un Fondo per il credito dei nuovi nati, con lo scopo di favorire l'accesso al
credito delle famiglie con un figlio nato o adottato. La dotazione del Fondo
è di 25 milioni di euro per ogni anno nel triennio 2009- 2011. Lo
scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Arrivano
novità per i mutui vecchi e nuovi. Per le imprese è giunto sul
filo di lana, provocando un notevole lavoro di riconteggio ai professionisti,
il via libera a un taglio di 3 punti all'acconto Ires e Irap. L'Iva, poi, si
pagherà al momento dell'incasso e non più all'emissione della
fattura, ma con precisi paletti. Viene prorogata per il 2009 la detassazione
dei premi, ma non quella degli straordinari. Ci sono una serie di
novità che riguardano l'accertamento e la riscossione. C'è la
stangata su tv satellitari, che abolisce l'Iva agevolata al 10% per la pay tv
satellitare e via Internet. La misura agevolativa era stata varata dalla legge
507/1995, che concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per segnali
criptati, poi precisata nel '97
a favore degli abbonamenti satellitari e via cavo.
Ecco le misure italiane per arginare la crisi contenute nel decreto
anticrisi.
Bonus straordinario (articolo 1).
Solo per il 2009 viene attribuito un bonus straordinario. Si tratta di un
bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non
autosufficienti, che ha un importo che varia, su base reddituale, da un
minimo di 200 a
un massimo di mille euro. Ad averne diritto saranno i nuclei di lavoratori
dipendenti con figli con reddito fino a 20mila euro e i pensionati con un
reddito annuo fino a 15mila euro). Per le famiglie con portatori di handicap
il tetto sale fino a 35mila euro. Il bonus è cumulabile con la social
card. Sarà erogato dai sostituti d'imposta a gennaio-febbraio
attraverso una detrazione. Il beneficio sarà di 200 euro per i
soggetti titolari di redditi di pensione e unici componenti del nucleo
familiare con reddito fino a 15mila euro, di 300 euro se la famiglia è
composta da due persone con un reddito fino a 17 mila euro l'anno, di 450 se
la famiglia è composta da tre persone, sempre con un reddito fino a 17
mila euro all'anno. Il bonus sarà invece di 500 euro per le famiglie
di quattro componenti con un reddito di 20 mila euro, di 600 euro se i
componenti la famiglia sono cinque, sempre con un reddito annuo di 20 mila
euro. Avranno mille euro le famiglie di cinque o più componenti con un
reddito di 20 mila euro. Se nella famiglia c'è un portatore di
handicap bonus di mille euro con tetto di reddito complessivo familiare di 35
mila euro. Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita
Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro. La richiesta va
presentata entro il 31gennaio con autocertificazione mediante modulo
dell'Agenzia delle Entrate.
Mutui
prima casa (articolo 2).
Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie
all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza. Per i nuovi mutui,
invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla
clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso
sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.
Tariffe,
blocco e riduzione (articolo 3).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 novembre
2009) e fino al 31 dicembre 2009 è stata sospesa l'efficacia delle
norme che autorizzano o obbligano organi di Stato a emanare atti per adeguare
diritti, contributi e tariffe a carico di persone fisiche e giuridiche in
relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, ad
eccezione dei provvedimenti per il recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe del servizio idrico. ATTENZIONE.
Una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato in data 2
dicembre 2008 che il blocco delle tariffe stabilito dal decreto anti-crisi
non si applica ad autostrade, elettricità e gas, dove vengono
confermate le competenze delle rispettive Autorità di regolazione.
Quanto disposto dal decreto, spiega il Mef, «riguarda esclusivamente il
blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi erogati direttamente
dalla Pubblica Amministrazione. Un esempio per tutti? I diritti e le tariffe
dovuti in materia di motorizzazione». In materia di «autostrade, energia
elettrica, gas, etc,prosegue la nota, non si applica il blocco di cui sopra
essendo nel decreto stesso espressamente confermato il meccanismo di
determinazione dei prezzi da parte delle Authorities». Gli incrementi delle
tariffe autostradali, dice il decreto, sono sospesi fino al 30 aprile 2009:
saranno dunque applicati solo a decorrere dal 1° maggio 2009. Entro il 30
aprile 2009 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro delle infrastrutture e di concerto con quello dell'Economia, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, approverà misure finalizzate a
creare le condizioni per accelerare la realizzazione di piani di
investimento. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua un
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi nel mercato interno di
energia e gas naturale, con riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi: entro il 28 febbraio 2009 l'Authority formulerà ai ministri
competenti le proposte per fare in modo che le famiglie possano fruire dei
vantaggi derivanti dalla diminuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le
famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione di
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno diritto anche
alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. A questa
compensazione hanno diritto anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con
Isee non superiore a 20mila euro. La compensazione è riconosciuta con
una formula differenziata in base alla zona climatica e parametrata al numero
dei componenti della famiglia, in modo da determinare una riduzione della
spesa di circa il 15 per cento. Per ottenere il beneficio necessario
presentare apposita istanza al comune di residenza. Novità nella
disciplina del mercato elettrico per la determinazione del prezzo
dell'energia.
Fondo
di credito per i nuovi nati (articolo 4, comma 1).
Per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o
adottato è stato istituito un Fondo di credito per i nuovi nati presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di
euro per ogni anno dal 2009 al 2011. Lo scopo del fondo è quello di
rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari. Un decreto non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia stabilità
criteri e modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo.
Riscatto del periodo di servizio civile (articolo 4, comma 2).
Il servizio civile diventa un periodo da riscattare. Per i soggetti iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio
civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in
tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo
Nazionale del Servizio civile, con le modalità previste dall'articolo
13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e successive modificazioni e
integrazioni, e a patto che questi periodi non siano già coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri da riscatto possono
essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o
in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile
qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai
volontari avviati dal 1° gennaio 2009.
Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (articolo 4,
comma 3).
Al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro,
è riconosciuta, in via sperimentale per il 2009, sul trattamento
economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
e comunali. Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 60 milioni
di euro. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei ministri interessati, di concerto con il ministro della Pubblica
amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze individuerà la misura della riduzione e le modalità
applicative.
Anticipazione
del trattamento di fine rapporto nella Pubblica amministrazione (articolo 4,
commi 4 e 5).
Modificato il comma 3 della legge 53/2000, dedicato all'anticipazione del
trattamento di fine rapporto. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le
modalità applicative delle disposizioni in riferimento ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni. Il decreto sarà emanato entro 30
giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 185/2008, avvenuta il 29 novembre
2008.
Detassazione
contratti di produttività (articolo 5).
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le
misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Le
misure si applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro
lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di
reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non
è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per
il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro
dipendente conseguito nel 2008.
Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e
agli interesse (articolo 6).
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è
ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale
sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446,
forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli
interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e
proventi assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. In relazione ai periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali
è stata comunque presentata, entro il termine, istanza per il rimborso
della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'Irap
riferita agli interessi passivi e oneri assimilati o alle spese per il
personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso
per una somma fino a un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza,
riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale. I
contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di
istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica. Il
rimborso sarà effettuato in base all'ordine cronologico di
presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100
milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400
milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei
rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi.
Pagamento
dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione (articolo 7).
In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, il pagamento
dell'Iva avverrà al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del
termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni
effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti
che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. La
fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con
imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa
norma; in mancanza di questa annotazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa norma è subordinata
al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell'Economia stabilirà
dopo l'autorizzazione, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti
è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione
dell'articolo.
Rimborsi
fiscali ultradecennali e velocizzazione pagamenti della Pubblica
amministrazione (articolo 9).
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei
rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29
novembre 2008), stabilità le modalità per favorire l'intervento
delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Velocizzazione
pagamenti della Pubblica amministrazione e rimborsi fiscali ultradecennali e
(articolo 9).
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei
rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29
novembre 2008), stabilità le modalità per favorire l'intervento
delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10).
La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e
dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali. Per i contribuenti
che alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008)
avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto spetta un
credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione di 3 punti, da
utilizzare in compensazione ai sensi. Un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono stabilirà le modalità e il termine del
versamento dell'importo non corrisposto in applicazione della riduzione
operata da questo articolo, da effettuare entro il corrente anno, tenendo
conto degli andamenti della finanza pubblica.
Potenziamento
finanziario Confidi (articolo 11).
Per potenziare il sistema Confidi, intervento per arginare il rischio di
credit crunch per le piccole e medie imprese. Risorse nel limite di 450
milioni di euro sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia. Gli
interventi di garanzia sono estesi alle imprese artigiane. L'organo
competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie è
integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle imprese artigiane. Il 30% della somma di cui al comma 1
è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei
Confidi. Gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e
modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse
destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. La
dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di
altri enti e organismi pubblici, o con l'intervento della Sace Spa, secondo
modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle
Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico.
Sottoscrizione
pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari
e territoriali (articolo 12).
Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato
livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su
specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei
diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono
negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi
bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati
regolamentati. Gli strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili
in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere prevista,
a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a
condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilità della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza. La remunerazione degli strumenti finanziari
può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di
utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli
utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli
strumenti finanziari stessi. Il ministero sottoscriverà gli strumenti
finanziari a patto che l'operazione risulti economica nel suo complesso,
tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento
delle finalità indicate. L'emittente deve inoltre assumere degli
impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il ministero
dell'Economia, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei
dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. Gli emittenti devono anche adottare un codice etico che
contenga previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
Il codice etico viene trasmesso al Parlamento. Sul finanziamento all'economia
il ministro dell'Economia riferisce periodicamente al Parlamento fornendo
dati disaggregati per regione e categoria economica. Presso le Prefetture
viene istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti
interessati, senza oneri per lo Stato. La sottoscrizione degli strumenti
finanziari viene effettuata sulla base di una valutazione da parte della
Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della
computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera
anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari. L'esercizio della
facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla
deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. Un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, individuerà le risorse necessarie per finanziare le
operazioni. Criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli
strumenti finanziari saranno fissati con decreto non regolamentare del
ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 29
novembre 2009.
Adeguamento
europeo della disciplina in materia di Opa (articolo 13).
Vincoli meno stringenti per le società soggette a Opa. Cambiano i
sistemi di autorizzazioni assembleare per eventuali misure di difesa. Nel
nuovo testo scompare infatti il limite del 30% previsto per l'autorizzazione
da parte dei soci. Non si prevede più che l'approvazione delle misure
idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta debba
essere approvata da una assemblea straordinaria.
Partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14).
Nel provvedimento è stata inserita una norma che attua i contenuti
della direttiva Ue 2007/44 sulla partecipazione dell'industria nelle banche
ed elimina il tetto del 15% per l'investimento delle imprese nelle banche.
L'autorizzazione deve essere comunque rilasciata dalla Banca d'Italia che
dovrà accertare la competenza professionale generale nella gestione di
partecipazioni o considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione
da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica
nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ogni
informazione utile per condurre tale valutazione. Lo scorso luglio il Cicr
aveva rimosso il primo muro nella separazione tra banca e imprese, fissando
un limite del 15% del patrimonio di vigilanza della banca o gruppo bancario
partecipante e il 60% del patrimonio (sempre della banca o del gruppo che
possiede la partecipazione), che invece rappresenta il tetto complessivo per
la somma delle partecipazioni.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo
15).
Disposizioni sul riallineamento e la rivalutazione volontari di valori
contabili. I commi da 1 a
9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i
soggetti che applicano gli Ias. I commi da 10 a 12 si rendono
applicabili, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir,
relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre
attività immateriali. I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di
valutazione per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e
obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono
inattendibili i valori espressi dai mercati stessi. In tali situazioni, si
consente all'impresa di non svalutare i titoli detenuti nell'attivo
circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio
(ad,esempio, bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 per i soggetti con periodo
d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero, ove disponibile, dalla
relazione semestrale, regolarmente approvati, fatta salva l'ipotesi in cui la
perdita abbia carattere durevole. I commi da 16 a 23 contengono
disposizioni tributarie in materia di rivalutazione facoltativa di beni
immobili.
Riduzione
dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16).
Disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle
imprese. Ridefinita, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, la disciplina dell'interpello
antielusivo. Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla
Direzione regionale, il contribuente potrà diffidare la competente
struttura Centrale dell'Agenzia delle entrate ad adempiere entro 60 giorni.
Decorso inutilmente quest'ultimo termine, si forma il silenzio-assenso. Il
comma 2 abroga i commi da 33
a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006,
convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, che dispongono l'obbligo
di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che
esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (tra cui
rientrano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che
effettuano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale).
Abrogazione dei commi da 30 a
32 dell'articolo 1, della legge 296/2006, che prevedono l'obbligo per i
titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle
Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura
superiore a 10mila euro. Abrogate le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1
della legge 244/2007, che prevedono l'obbligo per i contribuenti esercenti
commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori
automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun
apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via
telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate. Le
predette disposizioni dovevano applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e,
limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta
data, dal 30 luglio 2009, previa adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate che avrebbe dovuto definire le modalità di
memorizzazione dei dati, i criteri, i tempi e le modalità di
trasmissione dei dati. Modificate le sanzioni applicabili in caso di
ravvedimento operoso. Viene ridotta da un ottavo a un dodicesimo del minimo
la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo
o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla
data della sua commissione; da un quinto a un decimo la sanzione comminabile
nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo
non superiore a novanta giorni; da un ottavo a un dodicesimo del minimo di
quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Riduzione dei costi
amministrativi sostenuti dalle imprese, con il ricorso a modalità di
comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma
elettronica. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi
costituiti avviene liberamente e senza oneri e l'estrazione di elenchi di
indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Posta
elettronica certificata (articolo 16).
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al
registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese, già
costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata. Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta
certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che
provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via
telematica, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le comunicazioni tra
i soggetti della Pubblica amministrazione possono essere inviate attraverso
la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare
la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. La consultazione
per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche
amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi
di loro competenza.
Copie su supporto informatico sostituiscono a tutti gli effetti gli
originali (articolo 16, comma 12).
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti
analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro
supporto non informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali
da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale
e nel rispetto delle regole tecniche. Un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri individuerà particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica,
permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico o, in caso di
conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale
deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
Incentivi
per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero
(articolo 17, comma 1).
Incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di lavoro
dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di
titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attività produttive. Il beneficio di cui si applica nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
Incentivi
per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero
(articolo 17, comma 1).
Incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di
lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso
di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attività produttive. Il beneficio di cui si applica nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
Estensione
del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico
da parte di committente estero (articolo 17, comma 2).
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche su
incarico di committente estero. In pratica il credito d'imposta previsto
dalla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283) spetta anche ai
soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e
sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti
o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Estensione
del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico
da parte di committente estero (articolo 17, comma 2).
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche su
incarico di committente estero. In pratica il credito d'imposta previsto
dalla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283) spetta anche ai
soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e
sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti
o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Formazione, occupazione e interventi infrastrutturali (articolo 18).
Riassegnazione delle risorse per formazione, occupazione e per interventi
infrastrutturali, ferma restando la distribuzione territoriale. In
considerazione della crisi economica internazionale, dunque, riprogrammazione
di risorse. Il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il
Ministro per le infrastrutture ed i trasporti entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo
sociale per occupazione formazione, istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse
comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe
alla formazione; al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza
delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, e le
infrastrutture strategiche per la mobilità. Le risorse assegnate al
Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere
convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo
per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni
del Mezzogiorno l'85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.
Ammortizzatori
sociali (articolo 19).
Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono destinate le somme di 289
milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a una serie di
istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, includendo
il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo
familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito. In
particolare si tratta dell'indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali in possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un
intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del
trattamento non può superare 90 giornate di indennità nell'anno
solare. Non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a
tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. La disposizione interessa anche
l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ai
dipendenti da imprese del settore artigianato o ai dipendenti di agenzie di
somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano
sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di
determinati requisiti e subordinatamente a un intervento integrativo pari
almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può
superare 90 giornate annue di indennità. Non si applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e
nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. In via
sperimentale, poi, per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un
intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso
di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di
licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio
presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90
giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Il
datore di lavoro è tenuto a comunicare, ai servizi competenti e alla
sede Inps, la sospensione della attività lavorativa e le relative
motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver
reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale
centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica tempestivamente, e
comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati i
nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo
finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro. L'eventuale ricorso
nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente e' in
ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela. In via
sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse, e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del
reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e
continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps,
con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le
seguenti condizioni: operino in regime di monocommittenza e abbiano
conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5mila euro e pari o
inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione
separata un numero di mensilità non inferiore a tre. Inoltre nell'anno
di riferimento devono accreditati presso la gestione separata almeno 3
mensilità e devono svolgere nell'anno di riferimento l'attività
in zone o settori dichiarati in stato di crisi. Inoltre altra condizione
è che non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata. Un decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, definirà le modalità di applicazione
dell'articolo e le procedure di comunicazione all'Inps anche ai fini del
tempestivo monitoraggio dell'istituto. Sono a disposizione 35 milioni di euro
per l'anno 2009 a
carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione che è
anche integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese
esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con
più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15
dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo
per l'occupazione.
Velocizzazione
procedure esecutive di progetti nell'ambito del Quadro strategico nazionale
(articolo 20).
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente per materia e di concerto con il ministro dell'Economia,
individuerà gli investimenti pubblici di competenza statale, inclusi
quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli
interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio
nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, nel
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto è
emanato di concerto anche con il ministro per lo sviluppo economico quando
riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale
programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza
regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sul
rispetto dei tempi di realizzazione individuati dal decreto vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
Finanziamento
Legge Obiettivo (articolo 21).
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale è autorizzata la concessione di due
contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Expo
Milano 2015 (articolo 22).
Ai fini della costituzione della Società di Gestione Expo Milano 2015
– Soge spasi prevede che il ministero dell'Economia e delle Finanze sia
autorizzato a compiere qualsiasi atto a tale scopo necessario, compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale
iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.
Cassa depositi e prestiti (articolo 22).
L'articolo estende le competenze della Cassa depositi e prestiti anche
all'utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e
distribuiti attraverso Poste italiane Spa o società da essa
controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti
dalla garanzia dello Stato.
Detassazione
dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23).
Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente
proposte operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i
mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente
locale può coinvolgere, se necessario, soggetti, enti e uffici
interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono
predisporre un regolamento per disciplinare le attività. Se l'ente non
provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta è
approvata e autorizzata a ogni effetto e nei confronti di ogni
autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di
emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle
relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo
proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi
dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi su immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Le opere realizzate sono acquisite a
titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La
realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo a oneri
fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per
l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle
proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del
federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei
soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti
di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il
periodo di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà
prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto
ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del
decreto legge 185/2008, salvo che le leggi regionali vigenti siano già
conformi a quanto previsto dall'articolo. Le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al
periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Aiuti
illegittimi (articolo 24).
Disposizioni per il recupero degli aiuti illegittimi in favore delle
società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti
servizi pubblici locali, con lo scopo di dare completa attuazione alla
decisione 2003/193/CE della Commissione europea del 5 giugno 2002. Si prevede
che l'Agenzia delle Entrate esegua il recupero degli aiuti di Stato secondo i
principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per
le imposte sui redditi. Stabilisce che il recupero dell'aiuto deve essere
effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi
del decreto legge 10/2007, mentre i relativi interessi devono essere
calcolati ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/193/CE della
Commissione datata 5 giugno 2002. Viene individuato il termine entro il quale
(120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) devono essere notificati gli
avvisi di accertamento relativi alle somme da recuperare. Lo stesso comma
prevede che se non viene data ottemperanza entro il termine di 30 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento si provvede con iscrizione a ruolo
a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi
dovuti. Viene precisato che non saranno applicate sanzioni per violazioni di
natura tributaria o di qualunque altra specie, né saranno concesse dilazioni
di pagamento o sospensioni in sede amministrativa e giudiziaria. Si stabilisce
quale tasso debba essere applicato per calcolare gli interessi relativi alle
somme dovute: tasso d'interesse in vigore alla data di scadenza prevista per
il versamento a saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo
periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
Ferrovie
e trasporto pubblico locale (articolo 25).
Istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato spa
con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un decreto del
ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, provvederà alla ripartizione del fondo
e definirà tempi e modalità di erogazione delle risorse. Per
assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine
della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a
statuto ordinario con Trenitalia spa, è autorizzata la spesa di 480
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle
risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che
devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per
garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli
stanziamenti di bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori risorse messe a
disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché
per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Entro 30 giorni un decreto
del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, individuerà la destinazione delle
risorse per i diversi contratti. Gli oneri di attuazione derivanti sono pari
a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato spa presenterà
annualmente al ministro dell'Economia e delle Finanze una relazione sui
risultati dell'attuazione dell'articolo, evidenziando in particolare il
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15%
e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
Privatizzazione
della società Tirrenia (articolo 26).
Autorizzata la spesa di 65 milioni euro l'anno dal 2009 al 2011 per
consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della
Società Tirrenia di Navigazione spa e delle società
controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma
998, della Finanziaria per il 2007. Per l'erogazione delle risorse occorre
però il via libera da parte della Commissione europea.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore (articolo 8). Al fine
di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di
settore possono essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e
delle Finanze, previo parere della Commissione di esperti, istituita
dall'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si terrà
conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili
presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle
segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti
con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007.
Accertamenti (articolo 27).
L'articolo introduce l'istituto della definizione degli inviti al
contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell'articolo 5 del legislativo
19 giugno 1997, n. 218. La disposizione definisce l'iter procedurale
dell'adesione, con peculiarità derivanti dalla circostanza che al
contribuente - tenuto conto anche di una prassi amministrativa che ha
caratterizzato gli inviti emessi dagli uffici sin dalla prima attuazione
dell'istituto dell'accertamento con adesione - è fornita, negli inviti
stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria determinata e i motivi.
Viene, conseguentemente fornita al contribuente la possibilità di
definire i contenuti dell'invito usufruendo del nuovo regime sanzionatorio
agevolato previsto per l'adesione ai verbali di constatazione dall'articolo
5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle agevolazioni in caso di
pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo
contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa
tributaria. La "comunicazione", da parte del contribuente,
dell'adesione all'invito al contraddittorio emesso dall'ufficio ai sensi
dell'articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere
effettuata utilizzando il modello approvato con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre. Il nuovo istituto
dell'adesione agli inviti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del
19 giugno 1997, n. 218 si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli
uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inibizione dell'ulteriore
attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei
contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e
successivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli
inviti. La richiesta delle misure cautelari (articolo 22 del Dlgs 472/1997)
al presidente della commissione tributaria può essere rivolta, oltre
che per i crediti costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche
per quelli collegati ai tributi e relativi interessi connessi a processi
verbali di constatazione. Applicabilità delle misure cautelari ai
crediti tributari nascenti da atti di accertamento e garantisce, in tal
senso, il necessario impulso all'utilizzo di questi strumenti. Specifica
disciplina in relazione alla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari
adottati. Una disposizione attribuisce all'ufficio il potere di richiesta
agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e
operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni all'agente
della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive,
conservative a tutela del creditore. Controlli più frequenti e mirati
in ragione di una specifica analisi di rischio fiscale per le imprese di
grandi dimensioni. Interventi sulla competenza a trattare gli interpelli presentati
dai contribuenti soggetti al "tutoraggio", mentre la disciplina
degli effetti e dei tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere
disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello.
Ridefinizione di competenze all'interno delle strutture dell'Agenzia delle
entrate in funzione della necessità di incrementare i livelli di
efficienza. Aumento delle sanzioni applicabili in base alla gravità
dei comportamenti posti in essere. Lo scopo, spiega la relazione al decreto,
è quello di rendere maggiormente efficace il contrasto di un fenomeno
- qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione
per il pagamento di somme dovute all'Erario - connotato da profili di
rilevante offesa degli interessi erariali e ad assicurare una più
incisiva capacità di intervento dell'Agenzia finalizzata al recupero
di risorse illegittimamente sottratte all'Erario.
Escussione
delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione (articolo
28).
Le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze
fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di
importo superiore a 250 milioni di euro entro 30 giorni dal verificarsi dei
presupposti dell'escussione. Notificano al garante un invito, contenente l'indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a
versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine
eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del
garante, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del
debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. L'articolo precisa
che i dipendenti pubblici che non adempiono a queste disposizioni sono
soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
Controlli sulle agevolazioni fiscali (articolo 29).
Le disposizioni sul monitoraggio dei crediti di imposta previsti del decreto
legge 138/2002 si applicano a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008). Modifiche alle
procedure di gestione dei crediti di imposta per attività di ricerca e
sviluppo, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività
di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2009. Le modifiche apportate sono finalizzate a
garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziate.
Previsto che, per fruire dell'aiuto, le imprese debbano presentare
all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale
effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta.
Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno
avviato attività di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in
vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008) devono trasmettere, a pena di
decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni dall'attivazione della procedura telematica. A queste imprese il nulla
osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine
cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse
previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento,
negli anni successivi. I soggetti interessati al credito d'imposta per le
attività di ricerca, che avviano le attività a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto 185/2008, espongono nel formulario,
secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da
effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a
quello di accoglimento della prenotazione. L'utilizzo del credito di imposta
assentito deve essere utilizzato, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel
rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari
al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte
nell'anno successivo. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate varerà il formulario per la trasmissione dei dati e
stabilirà il termine per l'attivazione della procedura telematica di
trasmissione. Fissato un limite complessivo per le spese sostenute negli anni
2009, 2010 e 2011, alla detrazione ai fini dell'Irpef relativa a specifici
interventi finalizzati al risparmio energetico introdotta, limitatamente ai
periodi d'imposta 2007, della legge Finanziaria per l'anno 2007) e
successivamente prorogata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2010, dalla Finanziaria per il 2008). La detrazione in argomento spetta in
misura pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute per gli
interventi: di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro; riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre,
comprensive di infissi, sia su singole unità immobiliari che su interi
o parte di edifici esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di
60.000 euro; di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Introdotto un meccanismo cosiddetto "a rubinetto" secondo cui la
fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo
d'imposta coincidente con l'anno solare, le spese sostenute a partire dal 1°
gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010) è subordinata alla presentazione
di un'istanza da indirizzare all'Agenzia delle entrate e alla preventiva
accettazione della richiesta nei limiti delle risorse stanziate. L'istanza si
presenta esclusivamente in via telematica anche avvalendosi degli
intermediari abilitati. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto 185/2008 e pubblicato sul sito Internet della medesima Agenzia,
approverà il modello da utilizzare per presentare l'istanza, la quale deve
contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento. Introdotta
una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che,
nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla
possibilità di fruire della detrazione. Si tratta di una disposizione
transitoria risultando applicabile, solo ed esclusivamente in relazione alle
spese sostenute nell'anno 2008, dai contribuenti persone fisiche che non
possono beneficiare della citata detrazione a causa dell'esaurimento dei
fondi stanziati dal decreto in esame. La disposizione risulta, inoltre,
applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che pur avendo
ottemperato a tutte le prescrizioni non presentano l'istanza chiesta dal
presente decreto. Vengono ridotte la percentuale di detrazione e l'ammontare
di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, restano inalterati i
requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto
interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2007. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate
darà comunicazione dell'esaurimento dei fondi stanziati.
Controlli
sui circoli privati (articolo 30).
L'articolo subordina l'applicabilità del regime fiscale previsto
dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972 in favore degli
enti associativi alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e
notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte
le associazioni, sia di nuova costituzione o già costituite. L'onere
spetta anche alle società sportive dilettantistiche. Con provvedimento
del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i
termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e
notizie nonché le modalità di comunicazione dell'esclusione dai
benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente
normativa. C'è la necessità di una più ampia
informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali di tutto
il mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo tributario.
La disposizione mira a garantire le vere forme associazionistiche e a evitare
che, attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si
realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore.
Razionalizzazione sotto il profilo tributario, di tutte le associazioni e gli
altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del
settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente
normativa la marginalità delle attività commerciali
eventualmente svolte.
Iva
sui servizi televisivi (articolo 31).
I servizi di radiodiffusione vengono collocati nel loro insieme nell'ambito
delle operazioni soggette all'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento. Il
provvedimento prevede in pratica l'abolizione dell'Iva agevolata al 10% per
la pay tv satellitare e via Internet e il loro rientro nell'Iva ordinaria al
20 per cento. Si trattava di una misura varata con la legge 507/95, che
concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi
precisata nel '97 a
favore degli abbonamenti satellitari e via cavo. Viene reso omogeneo, spiega
la relazione, il trattamento dei dati Iva dei servizi di radiodiffusione
(unidirezionali e bidirezionali o punto-punto), a prescindere sia dalla
piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo,
satellite o antenna) sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo
del servizio. La stangata scatterà già a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Un
decreto del presidente del Consiglio, emanato entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, definirà i dettagli.
Riscossione
(articolo 32).
Modifiche procedimentali alla disciplina sugli aggi. Rimodulazione della
disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle
società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in
forza del cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. Assegnazione a
Equitalia di 50 milioni di euro per l'anno 2009. In caso di piano
di concordato preventivo (articolo 160 del Rd 267/1942), il debitore non
può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'Iva: si
mantiene la possibilità di dilazione di pagamento. Le disposizioni in
tema di definizione delle posizioni debitorie vengono estese anche ai debiti
previdenziali. A tal fine si provvederà con decreto del ministro del
Lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Disposizioni di deroga alla disciplina ordinaria sulla
riscossione mediante ruolo, con riferimento ai soggetti che hanno aderito
alle definizioni agevolate (legge 289/2002), ma non hanno poi versato le
somme dovute per effetto di tali definizioni. Limitatamente a questi
soggetti, viene, anzitutto, facilitata l'aggressione del loro patrimonio
immobiliare: riducendo da 8mila a 5mila euro il limite di importo al di sotto
del quale l'agente della riscossione non può procedere
all'espropriazione immobiliare; consentendo di avviare direttamente
l'espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il
credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere
all'asta. All'inutile scadenza del termine per adempiere alla cartella di
pagamento segue immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della
riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli
riguardanti i conti correnti bancari e postali. Si tratta di misure per
potenziare la capacità di recupero delle somme in parola da parte
degli agenti della riscossione.
Indennità di vacanza contrattuale per il personale delle
amministrazioni dello Stato (articolo 33).
Al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di
diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non
dirigenti dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia)
verrà erogata con lo stipendio del mese di dicembre, in un'unica
soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio
economico 2008-2009 nell'importo spettante per l'anno 2008, a meno che sia
già stata riconosciuta nel corso del medesimo anno, come disposto
dalle normative settoriali che disciplinano il personale non dirigente delle
forze armate e dei corpi di polizia. Le somme corrisposte a titolo di
indennità di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione dei
benefici complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale
o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di
legge finanziaria per l'anno 2009. Gli oneri derivanti, sono quantificati in
257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le
amministrazioni pubbliche non statali possono erogare al proprio personale
gli importi dell'indennità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
3, comma 146, della legge 244/2007. La disposizione non si applica al personale
in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001,
magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate,
professori e ricercatori universitari in quanto il trattamento economico di
tale personale è rideterminato annualmente in base a disposizioni di
legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo
a periodi di vacanza contrattuale.
Lsu
scuola (articolo 34).
La norma autorizza una spesa di 110 milioni di euro per il 2009 per la
proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili della scuola.
Copertura
finanziaria (articolo 35).
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione
di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente
la copertura finanziaria, è prevista la cifra di 6.342 milioni di euro
per l'anno 2009, 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.670 milioni di
euro per l'anno 2011. Alle somme si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese legate al presente decreto.
Entrata in vigore (articolo 36).
Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 è entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dunque il 29 novembre. È stato presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
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