Il Sole 24
Ore (19-12-2008)
di Nicoletta Cottone
La
Camera dei deputati ha dato il via libera alla Finanziaria per il 2009. Poche
le modifiche apportate nel corso dell'esame al provvedimento. Fra le
novità introdotte a Palazzo Madama una stretta sui derivati degli enti
locali, con la riscrittura dell'articolo 62 della manovra d'estate. Viene
incrementato il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale con un
apporto di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel 2010 e di 27 milioni di
euro nel 2011. Per la scuola arrivano120 milioni di euro. Sale il prelievo
dell'Erario sulle new slot:
si passa da 12,70 a
13,40 euro a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che
arriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e
Coni. Più fondi (565 milioni) anche per la sicurezza. La Finanziaria
per il 2009 resta light, dunque, dopo
l'anticipazione nella manovra d'estate delle misure per il miglioramento dei
conti pubblici e il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo,
approvate con il decreto legge 112/2008, convertito con modifiche dalla legge
133/2008. Per la prima volta è stato introdotto il principio della triennalità della manovra di finanza pubblica,
dunque la programmazione di bilancio sarà d'ora in poi riferita al
triennio di riferimento. La nuova Finanziaria non contiene, dunque, misure
per il sostegno e il rilancio dell'economia, o di carattere ordinamentale, microsettoriale
e localistico. Il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di
saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio
2009-2011, contiene una serie di proroghe fiscali per agricoltura e
autotrasporto, ma anche di detrazioni per la frequenza agli asili nido dei
più piccoli, per le ristrutturazioni edilizie, per l'auto
aggiornamento degli insegnanti. Ci sono poi le risorse destinate ai rinnovi
contrattuali del pubblico impiego e agli incrementi retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico. Ecco, nel dettaglio, cosa c'è
nella Finanziaria per il 2009. Il provvedimento entrerà in vigore il
1° gennaio 2009.
Accisa sul
gas naturale per gli usi industriali (articolo 2, comma 11). Viene resa strutturale, a
partire dall'anno 2009, l'agevolazione
relativa alla riduzione della accisa sul gas
naturale per gli usi industriali. L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva
disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa per
gli usi industriali in favore dei soggetti, grandi consumatori, che
registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi
per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata prorogata da
vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 356/2001, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire
per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le
riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della
legge 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in
determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate
unitamente alla regione Sardegna). Tali aumenti
delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte
prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino
al 31 dicembre 2008. La disposizione rende strutturali, a partire dall'anno
2009, gli aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base
alla disposizione la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52
lire) al metro cubo, anziché 0,012 euro (24,2 lire).
Asili nido
(articolo 2, comma 6). Va a regime la proroga della detrazione Irpef , nella misura del 19% delle spese documentate sostenute
dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si
applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi
d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione
è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o
privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.
Autotrasporto,
agevolazioni fiscali (articolo 2, commi 17 e 20). Interventi per le
imprese di autotrasporto merci e loro dipendenti, sotto forma di agevolazioni
fiscali : lo scopo è quello di ridurre i
costi di esercizio. Rideterminate, nel limite di 30 milioni di euro, la quota
delle indennità percepite nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro
addetti alla guida, dipendenti dalle imprese di autotrasporto per le
trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente ai fini dell'imposta sui redditi;
l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2009 al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La quota
sarà definita da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la
percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, per il 2009,
da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa la formazione del
reddito imponibile ai fini fiscali e contributivo. Tali somme rilevano
interamente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli
straordinari (articolo 2 del Dl 93/2008). Per l'anno 2009 proroga, nel limite
di spesa di 40 milioni di euro, dell'agevolazione fiscale introdotta dal
comma 26 dell'articolo 83-bis del Dl 112/2008 (concessione di un credito
d'imposta che corrisponde a una quota dell'importo pagato quale tassa
automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per
l'attività di trasporto merci. Ai fini della determinazione della
misura del credito d'imposta la norma prevede che si rispetti il parametro
secondo cui deve ammontare per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate,
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva fra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è
usufruibile in compensazione, non è rimborsabile e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né all'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi. Questo credito non rileva ai fini del
rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61
del Tuir) o della quota di inerenza degli altri
costi (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir) ammessa
in deduzione ai fini fiscali.
Autotrasporto, deducibilità del contributo al Ssn
sui premi Rc (articolo 2, comma 3). Anche per il 2009 le
somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Ssn sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, fino alla
concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva non
inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti effettuati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, nel
limite di spesa di 75 milioni di euro.
Autotrasporto,
deduzione trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune dove
ha sede l'impresa (articolo 2, comma 4). Prorogata al periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria di spese non
documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore
all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35%
di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o
delle regioni confinanti.
Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione
speciale (articolo 2, commi da 36
a 38). Incremento da 450 a 600 milioni di euro
dello stanziamento previsto per la concessione nel 2009, in deroga alla normativa
ordinaria, degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro è aurorizzato a disporre, di concerto con il ministro
dell'Economia, entro il 31 dicembre 2009, trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga
alla normativa vigente. Trattamenti che possono essere concessi anche per
settori produttivi e aree regionali individuate in specifiche intese
stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e
recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009. I trattamenti sono
concessi a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, nel limite
complessivo massimo di spesa di 600 milioni di euro per il 2009. A tal fine,
è destinata agli interventi suddetti quota parte delle risorse
previste dall'articolo 68 della legge 144/1999, iscritte sullo stesso Fondo
per l'occupazione e finalizzate, ai sensi del Dlgs
226/2005, all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, anche nell'esercizio dell'apprendistato, per un importo di 150
milioni di euro per il 2009. Tale ultima finalità viene peraltro
rifinanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per
la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per il
medesimo importo di 150 milioni di euro per il 2009. Il ministro del Lavoro
è autorizzato a concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in deroga alla
normativa vigente, ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro a carico
del Fondo per l'occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria per la durata di 24 mesi e trattamenti di mobilità al
personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società
da queste derivate. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese del sistema
aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla
legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli
relativi all'indennità di mobilità. Questi trattamenti possono
essere concessi sulla base di specifici accordi governativi intervenuti entro
il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e
inviate al ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009. Alla copertura
dell'onere di 20 milioni derivante da queste misure si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica.
Derivati ed enti locali (articolo 2-bis). Divieto per regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali di emettere titoli
obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del
capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per questi enti, la durata di
una singola operazione di indebitamento, anche se consiste nella
rinegoziazione di una passività esistente, non può essere
superiore a 30 né inferiore a 5 anni. Uno o più regolamenti del
ministro dell'Economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, d'intesa, per
i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individuerà la tipologia dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati, che gli enti possono concludere, e indica le componenti
derivate, implicite o esplicite, che gli enti hanno facoltà di
prevedere nei contratti di finanziamento. Per assicurare la massima
trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e delle
clausole relative alle componenti derivate, il regolamento individuerà
anche le informazioni, rese in lingua italiana, che devono contenere. Ai fini
della conclusione di un contratto con una componente derivata chi sottoscrive
il contratto per l'ente pubblico dovrà attestare per iscritto di avere
preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche. Agli enti è
vietato stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, e
comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del decreto 112/2008, contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto
derivato a seguito di modifica della passività alla quale il contratto
derivato è riferito, con la finalità di mantenere la
corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione
di copertura. Il ministero dell'Economia trasmetterà mensilmente alla
Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti
stipulati. Gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione e al bilancio
consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata.
Disciplina Irap e cooperative piccola pesca e loro
consorzi e soggetti che operano nel settore agricolo (articolo 2, comma 1). Applicazione a regime e
non più in via transitoria dell'aliquota agevolata Irap dell'1,9% per
l'anno di imposta 2008 e per i successivi in favore dei soggetti che operano
nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
Docenti
delle scuole e detrazione spese per autoaggiornamento e formazione (articolo
2, comma 5).
Viene prorogata per l'anno 2009 la detrazione ai fini Irpef che era stata
introdotta dalla Finanziaria per il 2008 limitatamente al periodo d'imposta
2008. La detrazione spetta in misura pari al 19% delle spese documentate
sostenute per l'auto aggiornamento e la formazione dai docenti delle scuole
di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un
tetto massimo di spesa non superiore a 500 euro annui. La detrazione Irpef
massima è quindi di 95 euro.
Entrata in vigore (articolo 3, comma 7). La Finanziaria per il
2009 entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Finanziamenti in favore dei Comuni fino a 5mila abitanti
(articolo 2, comma 40). Modificato l'articolo 1, comma 703, della legge
296/2006, relativo ai finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino
a 5mila abitanti, per il triennio 2007-2009. Viene prevista la riduzione di
10 milioni di euro (da 55 a
45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere
concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata,
precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun
ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30 per cento. Aumento di 10 milioni
di euro (da 71 a
81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere
concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al
4,5% il rapporto tra la popolazione residente al di sotto dei 5 anni e la
popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni
beneficiari dei finanziamenti. Qualora gli importi risultino insufficienti, i
contributi sono proporzionalmente ridotti.
Fondi e
tabelle (articolo 3). L'articolo indica le modalità per iscrivere gli
importi nei fondi speciali nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate
alla legge.
Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 2, comma 43). Presentazione da parte
del Governo al Parlamento, nello specifico alle Commissioni permanenti
competenti per i profili di carattere finanziario nonché alla Conferenza
Stato-Regioni , di una relazione annuale che indichi
l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le
aree sottoutilizzate (Fas), nonché di quelle,
sempre relative al Fas, utilizzate a seguito di
apposite delibere Cipe o in forza di provvedimenti
normativi che recano variazioni della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, La relazione deve evidenziare l'incidenza delle
utilizzazioni rispetto al principio generale di ripartizione territoriale
delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate nella misura dell'85% in
favore delle zone del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore delle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni governative
di urgenza, le indicazioni sono rese in occasione della presentazione al
Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. Rimesso a un Dpr l'adozione di un regolamento governativo con le
disposizioni attuative della norma in esame, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria.
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate che confinano con le Regioni a statuto speciale
(articolo 2, comma 46). Il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto
speciale è incrementato di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel
2010 e di 27 milioni di euro nel 2011.
Gasolio e
Gpl (articolo 2, commi 12 e 13). Dal 1° gennaio 2009 vengono confermate le
disposizioni fiscali di riduzione del costo di gasolio e Gpl impiegati in
zone montane e altri specifici territori nazionali. In particolare vanno a
regime le agevolazioni fiscali per gasolio e Gpl per riscaldamento impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori (articolo 5 del Dl
356/2001) e il credito d'imposta sulel reti di
teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica (articolo 6
del Dl 356/2001). Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 si applicano le
disposizioni in materia di accisa relative alle
agevolazioni sul gasolio e sul gas petrolio liquefatto impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni in zona climatica E.
L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per
litro) e del Gpl (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per
il riscaldamento e per la combustione.
Gasolio
impiegato nelle coltivazioni sotto serra (articolo 2, comma 14). Prorogata per il 2009 l'esenzione
dall'accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra. La
disposizione, inoltre, estende l'esenzione, per l'anno 2009, agli oli
vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.
Gente di mare, pesca costiera e lagunare (articolo
2, comma 2). Per salvaguardare l'occupazione della gente di
mare si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il credito d'imposta in
misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al
personale di bordo imbarcato sulla navi iscritte al
Registro internazionale previsto dall'articolo 4 del Dl 457/1997 e gli sgravi
contributivi per il personale imbarcato (esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali). I benefici sono estesi nel limite
dell'80% alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque
interne e lagunari. La norma stabilizza a regime l'applicazione di questi
benefici, fino a oggi disposti annualmente attraverso ripetute proroghe.
Interventi
di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio
(articolo 2, comma 15). Proroga per l'anno 2011 della detrazione ai fini
dell'Irpef spettante nella misura del 36%: a) delle spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio (sono detraibili le spese
sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, al posto del dicembre 2010
come prevedeva precedentemente la norma); b) agli acquirenti o agli
intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati
da imprese di costruzione e da cooperative edilizie (il termine entro il
quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato al 31 didembre 2011 e il termine entro il quale devono essere
alienati o assegnati i beni è differito al 30 giugno 2012); c) delle
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per
quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (Iva ridotta al 10% per
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata).
Istruzione (articolo 2, comma 47). Un decreto Istruzione,
di concerto con i ministri dell'Economia e per i Rapporti con le regioni,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, fisserà entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009 i criteri per la
distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di
istruzione.
New slot: sale il prelievo dell'Erario (articolo 2, comma
49). Sale
poi il prelievo dell'Erario sulle new
slot (apparecchi per il gioco collegati in rete): si passa da 12,70 a 13,40 euro a
partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che arriveranno, rispetto a
quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni.
Patto di stabilità interno (articolo 2, comma 41). Nel corso dell'esame
dell'Aula alla Camera modificato l'articolo 77-bis del Dl 112/2008, relativo
alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per
il triennio 2009-2011. Viene precisato che il saldo finanziario calcolato in
termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli
obiettivi del patto di stabilità interno è quello risultante
dalla differenza fra entrate finali e spese finali. Vanno escluse dal compito
del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province a dai comuni per l'attuazione delle
ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in caso di dichiarazione
di stato di emergenza. Questa esclusione è operativa
anche se le spese si effettuano in più anni, a patto che siano
nei limiti delle risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a
presentare al Dipartimento della protezione civile l'elenco delle spese
escluse dal patto di stabilità interno entro il mese di gennaio
dell'anno successivo. Escluse dal computo del saldo finanziario 2007 - di
riferimento per individuare i saldi obiettivo e i
saldi utili per il rispetto del patto di stabilità - oltre che le
risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti
nel settore dei servizi pubblici e le risorse derivanti dalla vendita del
patrimonio immobiliare, anche le risorse provenienti dalal
distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in
essere da queste società qualora quotate nei mercati regolamentati.
L'esclusione vale nel caso in cui le risorse sono destinate alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Le informazioni
che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di
stabilità per il triennio 2009-2011 al ministero dell'Economia ai fini
del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto, siano messe a disposizione della Camera e
del Senato, oltre che dell'Upi e dell'Anci come già previsto dalla normativa vigente, da
parte del ministero dell'Economia secondo modalità e con contenuti
individuati tramite apposite convenzioni. La riduzione dei trasferimenti
erariali prevista per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del
patto di stabilità negli anni 2008-2011, è commisurata allo
scostamento dall'obiettivo, ed effettuata pertanto in misura pari all'importo
corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale
effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5%
del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina
vigente. Non applicazione delle sanzioni (riduzione dei trasferimenti
e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere
all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti
relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle
disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro
la data del 25 giugno 2008, laddove gli enti locali inadempienti siano stati
virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di
spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio
2005/200. Gli impegni di spesa corrente del 2008 devono essere calcolati al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente,
compreso il segretario comunale.
Patto di stabilità e interventi
infrastrutturali (articolo 2, comma 48). Le sanzioni previste
dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del Dl 112/2008 non si applicano agli
enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a
quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle
spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente
autorizzati con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la
Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse
finanziarie. Un decreto del ministero dell'Economia stabilirà le
modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità
interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione di
queste novità. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni
dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il
2009, saranno adottate le disposizioni sui criteri di selezione delle istanze
degli enti territoriali sul punto, con i termini e le modalità per
l'invio delle istanze da parte degli enti interessati.
Patto di stabilità interno per le Regioni,
sanzioni (articolo 2, comma 39). Modificato il comma 658-bis dell'articolo 1 della
legge 296/2006, relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la
regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa
determinato in applicazione del patto di stabilità interno. In pratica
viene meno l'applicazione delle sanzioni per le regioni e le province
autonome qualora cioè lo scostamento registrato dalla regione rispetto
all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
(escluse le quote di finanziamento nazionale). Il testo vigente prevede invece
che la regione, per evitare la sanzione, debba recuperare lo scostamento
nell'anno 2008.
Patto di stabilità per le Regioni, spese interventi cofinanziati dall'Unione europea
(articolo 2, comma 42). Introdotti due commi aggiuntivi all'articolo
77-ter del Dl 112/2008 (manovra d'estate) che mirano a escludere le spese
effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del
Patto di stabilità. A decorrere dal 2008, dal computo della base di
calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del Patto di stabilità interno di regioni e province
autonome non sono computate le spese in conto capitale effettuate dagli enti
per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai
finanziamenti comunitari (restano, dunque, computate nella base di calcolo e
nei risultati del Patto di stabilità interno le sole quote di
finanziamento statale e regionale). Nel caso in cui l'Unione europea
riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle
spese non riconosciute è incluso nelle spese del Patto di
stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato
riconoscimento. Se la comunicazione avviene nell'ultimo quadrimestre, il
recupero può essere effettuato anche nell'anno
successivo.
Piccola
proprietà contadina (articolo 2, comma 8). Prorogate al 31 dicembre
2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni
finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola
proprietà contadina. I benefici consistono nell'applicazione delle
imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta
nella misura ordinaria (1%) l'imposta catastale.
Raccolta e accettazione di scommesse (articolo 2, comma
50).
Per
garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e
accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici
connessi, previo esperimento delle necessarie procedure di gara a evidenza
pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009 (la data slitta di due mesi,
prima era previsto il 31 gennaio 2009) sono revocate le concessioni per la
raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a
quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione
tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, come
integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unire del 14
ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
Rinnovo
contratti pubblico impiego (articolo 2, commi da 27 a 35). Per il biennio
contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale previste dalla
legge 244/2007 per l'indennità di vacanza contrattuale sono
maggiorate, a decorrere dall'anno 2009 di 1.560 milioni di euro. Per il
personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni
statali le risorse per i miglioramenti economici sono determinate in 680
milioni di euro a decorrere dal 2009 con specifica destinazione di 586
milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia.
Gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli
oneri, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.
Rinnovo contratti diversi dall'amministrazione
statale (articolo 2, comma 30). Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo i Comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi
ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.
Riordino Ipab (articolo 2, comma 10). Per l'anno 2009 proroga
dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti
relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(Ipab) in aziende di servizi o in persone
giuridiche di diritto privato.
Risorse
contrattazione, erogazione (articolo 2, comma 35). Dalla data di
presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il
rinnovo dei contratti del personale delle amministrazioni pubbliche. Dalla
data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme previste per i
benefici possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Per i rinnovi contrattuali del biennio
economico 2008-2009, la disposizione si applica in relazione alle risorse
previste e con riferimento al solo anno 2009, mantenendo ferma l'erogazione
per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale i relativi oneri sono posto a carico dei
rispettivi bilanci.
Risorse
contrattazione integrativa (articolo 2, commi 33 e 34). La Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica verifica ogni
sei mesi l'andamento del processo attuativo delle misure di riorganizzazione
e razionalizzazione delle spese di personale. In caso di risparmi di spesa
aggiuntivi rispetto a quelli già considerati al fine del miglioramento
dei saldi di finanza pubblica con un decreto del ministero dell'Economia
saranno definiti limiti, percentuali e destinazioni delle risorse aggiuntive
al finanziamento della contrattazione integrativa. Lo scopo è quello
di compensare parzialmente le riduzioni apportate ai sensi del decreto legge
112/2008. Possibilità di destinare alla contrattazione integrativa
anche una quota parte di risorse derivanti da processi amministrativi di
razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento
dell'Amministrazione. La predetta quota deve risultare aggiuntiva rispetto ai
risparmi già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
Saldo
netto da finanziare (articolo 1). Per fronteggiare la diminuzione della domanda
interna, l'eventuale tesoretto del 2009 rispetto alle previsioni formulate
nel DPEF 2009-2013 sarà destinato alla riduzione della pressione
fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito
medio basso, con priorità verso i lavori dipendenti e pensionati. Per
l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di
7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo
non superiore a 4.000 milioni di euro relativo a interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in
termini di competenza, in 260mila milioni di euro per l'anno finanziario
2009. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della Finanziaria per il 2008, è determinato,
rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al
netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e 3.150 milioni di euro per
l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e
in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e
2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e in 3.100 milioni di euro e il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti
con ammortamento a carico dello Stato.
Sisma del 1968 in Belice (articolo
2, comma 9).
Differita al 31 dicembre 2009
l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle
concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità
necessari per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o
danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio
del 1968.
Trasferimenti all'Inps (articolo 2, commi da 22 a 26). Per l'anno 2009 maggiore
trasferimento all'Inps a titolo di adeguamento Istat: si tratta di 750,95
milioni di euro a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei
trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato e la somma
di 185,55 milioni di euro a titolo di adeguamento Istat della quota di cui
all'articolo 59, comma 34, della legge 449/1997. Riordino dei trasferimenti
dal bilancio dello Stato all'Inps, in conseguenza agli interventi di
rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella finanziaria 2007) e
nella legge 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007),
con un incremento del gettito contributivo dell'ordine di circa 4.100 milioni
di euro nel 2007, fino a circa 4.600 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008. Non sono a carico della gestione per gli interventi
assistenziali e di sostegno presso l'Inps (Gias)
gli oneri relativi alle seguenti disposizioni: incremento degli assegni al
nucleo familiare; incremento indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi; revisione
requisiti di accesso al pensionamento anticipato; incremento
dell'indennità di disoccupazione, non agricola, a requisiti interi e a
requisiti ridotti, nonché miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo
dei cosiddetti "tetti"; soppressione contributo aggiuntivo sulle
ore di straordinario alla gestione prestazioni temporanee; incremento assegni
al nucleo familiare; abolizione divieto di cumulo tra pensione anticipata e
redditi di lavoro. Una quota dei minori trasferimenti previsti dal comma 25
è utilizzata ai fini dell'incremento dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato alla Gestione degli invalidi civili, per un importo complessivo
di 1.576 milioni di euro per l'anno 2007, 2.146 milioni per l'anno 2008 e
1.800 milioni a decorrere dall'anno 2009.
Trasporto
pubblico locale, detrazione Irpef per l'abbonamento (articolo 2, comma 27). Prorogata fino al 31
dicembre 2009 la possibilità di detrarre il 19% delle spese
documentate (non più di 250 euro) sostenute per l'acquisto di
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il beneficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari
a carico, sempre entro lo stesso limite. La detrazione Irpef massima è
quindi di 47,50 euro.
Trattamento
economico accessorio nella Pubblica amministrazione (articolo 2, comma 32). Indicati i criteri di
priorità ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni: i compensi vanno erogati in base
alla qualità, alla produttività e alla capacità
innovativa della prestazione lavorativa.
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