HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito
il 29-5-2007 |
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Il Sole 24 Ore 28-5-2007 Dal 2 giugno più facile la cancellazione dell'ipoteca di Nicoletta Cottone Decreto interdirigenziale 23 maggio
2007 Dal 2 giugno operative le nuove disposizioni per la
cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Le nuove linee
guida, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis
(articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito
con modifiche dalla legge 40/2007), prevedono l'estinzione ope legis
dell'ipoteca coincidente con l'estinzione del debito contratto con banche,
società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene
cancellata d'ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della
comunicazione del creditore alla conservatoria. Si ricorda che questa
novità si applica dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto, dunque non è applicabile alle obbligazioni estinte
prima del 2 aprile 2007 (in quei casi sarà necessario rivolgersi al
notaio, con l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca fornito dalla
banca e il notaio provvederà alla cancellazione presso la
conservatoria. Prima di rivolgersi al notaio tramite una visura presso la
conservatoria si può verificare se l'ipoteca si è estinta
automaticamente trascorsi 20 anni dalla sua iscrizione senza successivo
rinnovo). Due distinti provvedimenti, che saranno pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, dettano le regole. Il decreto
interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del territorio e del
Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia istituisce il
registro delle comunicazioni dei creditori che attivano il nuovo
procedimento, presso il servizio di pubblicità immobiliare
dell'Agenzia del territorio. La nascita del registro dovrebbe snellire l'iter
e assicurare tempestività alla procedura di cancellazione, riducendo
gli adempimenti per l'ufficio. Il secondo decreto del 25 maggio, invece,
disciplina le modalità di trasmissione telematica della comunicazione
attestante l'estinzione dell'obbligazione, che i soggetti creditori devono inviare
agli uffici delle Conservatorie.
nicoletta.cottone@ilsole24ore.com Decreto
interdirigenziale 23 maggio 2007
Istituzione presso il servizio
di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del Territorio del
registro delle comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge
2 aprile 2007, n. 40 IL DIRETTORE dell’Agenzia
del Territorio di
concerto con IL
CAPO del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
"Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 64 che ha istituito l’Agenzia del Territorio; visto lo statuto dell’Agenzia del Territorio deliberato dal
Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193; visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere
dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e
65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’articolo
13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, che prevede un nuovo procedimento
semplificato di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da
soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di
previdenza obbligatoria, sulla base di apposite comunicazioni, che il creditore
è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari,
attestanti la data di estinzione dell’obbligazione; vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante “Modifiche al
libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento
all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie
dei registri immobiliari”, ed in particolare l’articolo 19, comma 1, che
prevede che il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e
2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che
saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra
il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
“Codice della amministrazione digitale”; considerata la necessità di istituire un nuovo registro
per le comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, le cui modalità di trasmissione verranno
disciplinate con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 13,
comma 8-octies, del medesimo decreto; DECRETA: Articolo 1 (Registro delle comunicazioni) 1. E’ istituito presso il servizio di pubblicità
immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del Territorio il registro delle
comunicazioni attestanti la data di estinzione dell’obbligazione di cui
all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Il responsabile del servizio di pubblicità
immobiliare, verificata la conformità delle comunicazioni alle
prescrizioni di cui al provvedimento emanato in attuazione dell’articolo 13,
comma 8-octies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inserisce le informazioni
indicate nel comma 3 del presente articolo nel registro delle comunicazioni. 3. Il registro contiene per ciascuna comunicazione il numero di
protocollo, il numero progressivo annuale attribuito in base all’ordine di
ricezione, la data di ricezione, i numeri di registro generale e particolare,
nonchè l’anno di iscrizione dell’ipoteca cui la comunicazione è
riferita, la denominazione ed il codice fiscale della società o ente
nel cui nome e’ stata trasmessa, la data di estinzione dell’obbligazione,
nonché le annotazioni di cui al successivo articolo 3. 4. Il registro delle comunicazioni è costituito su
supporti informatici e può essere conservato anche in luogo diverso
dall’Ufficio provinciale competente, ai sensi dell’articolo 61 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Fino alla costituzione del registro delle comunicazioni su
supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso è
costituito dalla raccolta degli elenchi cartacei delle comunicazioni inserite
giornalmente e delle corrispondenti annotazioni, sottoscritti dal
responsabile del servizio di pubblicità immobiliare. Articolo 2 (Conservazione delle comunicazioni) 1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare
custodisce negli archivi le comunicazioni attestanti la data di estinzione
dell’obbligazione. 2. Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico possono
essere conservate anche in luogo diverso dall’Ufficio provinciale competente. Articolo 3 (Annotazioni nel registro delle comunicazioni) 1. Verificate le condizioni di cui all’articolo 13, comma
8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il responsabile del servizio
di pubblicità immobiliare procede, nel termine prescritto, alla
cancellazione dell’ipoteca mediante annotazione a margine nell’elenco in cui
risulta registrata la comunicazione attestante la data di estinzione
dell’obbligazione. 2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare
dà menzione nel medesimo registro anche delle comunicazioni di cui
all’articolo 13, comma 8-novies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Articolo 4 (Accesso alle comunicazioni ed alle annotazioni) 1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare
consente l’ispezione del registro delle comunicazioni a chiunque ne faccia
richiesta. 2. L’Agenzia del Territorio garantisce inoltre la
conoscibilità delle comunicazioni di estinzione dell’obbligazione e
delle relative annotazioni anche attraverso il servizio informatizzato di
“ispezioni ipotecarie” di cui al numero 2 della tabella delle tasse
ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come
modificato, da ultimo, dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Articolo 5 (Pubblicazione) 1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 2 giugno
2007. Roma, 23 maggio 2007 Il Direttore Il
Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia dell’Agenzia del Territorio del Ministero della
Giustizia F.to Mario Picardi F.to
Augusta Iannini AGENZIA
DEL TERRITORIO
Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche
immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della
comunicazione prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’articolo
13, comma 8-octies, che prevede l’emanazione di un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del Territorio per la definizione delle
modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma
8-septies dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a
trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della
cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti
esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di
previdenza obbligatoria; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
“Codice della amministrazione digitale”; DISPONE: Articolo 1 (Soggetti obbligati alla
comunicazione) 1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data
di estinzione dell’obbligazione, prevista dall’art. 13, comma 8-septies, del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, è trasmessa al responsabile del servizio di
pubblicità immobiliare dove è iscritta l’ipoteca dai soggetti
esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di
previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-sexies ed 8-quaterdecies
dello stesso articolo. Articolo 2 (Contenuto della
comunicazione) 1. La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta,
contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonché
del creditore presente nell’iscrizione ipotecaria se diverso da quello che
invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le
generalità del sottoscrittore e l’indicazione dell’atto che legittima
la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro
generale e particolare dell’ipoteca iscritta, la data di estinzione
dell’obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonché del datore di
ipoteca presente nell’iscrizione ipotecaria. Articolo 3 (Trasmissione telematica della
comunicazione) 1. La trasmissione della comunicazione è effettuata con
modalità telematiche. 2. Le modalità e le specifiche tecniche relative alla
forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, attivata in regime
facoltativo a decorrere dal 15 ottobre 2007, nonché la data dalla quale tale
modalità di trasmissione verrà resa obbligatoria saranno
stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del Territorio. Articolo 4 (Regime transitorio) 1. Fino all’attivazione del regime di obbligatorietà di
cui al comma 2 dell’articolo 3, la comunicazione è redatta su supporto
informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato
“A” del presente provvedimento. 2. La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona
preventivamente individuata dal creditore in uno specifico documento,
depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare
dell’Agenzia del Territorio. Detto documento, contenente l’elencazione delle
persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, dovrà
essere sottoscritto dal rappresentante legale del creditore ovvero da altra
persona munita di idonei poteri e depositato in forma autentica, anche con le
modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo documento dovrà
essere sostituito in caso di variazione di uno o più soggetti
incaricati. La verifica della legittimazione dei soggetti sottoscrittori
verrà effettuata sulla base dell’ultimo documento depositato presso il
competente servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del
Territorio. 4. I file contenenti le comunicazioni di cui al comma 1 sono
sottoscritti con firma digitale. 5. Fino alla data del 4 luglio 2007, i creditori che comunicano
l’impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le
modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma
cartacea, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” del presente
provvedimento. 6. La sottoscrizione della comunicazione di cui all’allegato “B”
deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all’articolo 21,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare
competente, o da persona da questi delegata. 7. Qualora un soggetto sottoscriva più comunicazioni da
trasmettere contestualmente ad uno stesso servizio di pubblicità
immobiliare, l’autenticazione della sottoscrizione di cui al comma precedente
può essere sostituita dall’autenticazione, nelle medesime forme, della
sottoscrizione di un apposito elenco, da presentare unitamente alle
comunicazioni, ove le stesse siano elencate, in numero progressivo, con
indicazione degli estremi delle formalità cui si riferiscono. 8. La comunicazione priva di uno dei requisiti di cui al
presente provvedimento è inefficace ai fini della cancellazione di cui
all’articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, ed
è pertanto irricevibile; il responsabile del servizio di
pubblicità immobiliare dà formale comunicazione della
irricevibilità al creditore. 9. La comunicazione è trasmessa tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero consegnata di persona al competente servizio di
pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio. Articolo 5 (Pubblicazione) 1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007. Roma, 25 maggio 2007 F.to
il Direttore dell’Agenzia Mario
Picardi |