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Documentazione   Inserito il 29-5-2007


 

 

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Il Sole 24 Ore

28-5-2007

Dal 2 giugno più facile la cancellazione dell'ipoteca

di Nicoletta Cottone

 

 

    Decreto interdirigenziale 23 maggio 2007

 

    Provvedimento 25 maggio 2007

 

Dal 2 giugno operative le nuove disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Le nuove linee guida, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), prevedono l'estinzione ope legis dell'ipoteca coincidente con l'estinzione del debito contratto con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene cancellata d'ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria. Si ricorda che questa novità si applica dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, dunque non è applicabile alle obbligazioni estinte prima del 2 aprile 2007 (in quei casi sarà necessario rivolgersi al notaio, con l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca fornito dalla banca e il notaio provvederà alla cancellazione presso la conservatoria. Prima di rivolgersi al notaio tramite una visura presso la conservatoria si può verificare se l'ipoteca si è estinta automaticamente trascorsi 20 anni dalla sua iscrizione senza successivo rinnovo).

Due distinti provvedimenti, che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, dettano le regole. Il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia istituisce il registro delle comunicazioni dei creditori che attivano il nuovo procedimento, presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio. La nascita del registro dovrebbe snellire l'iter e assicurare tempestività alla procedura di cancellazione, riducendo gli adempimenti per l'ufficio. Il secondo decreto del 25 maggio, invece, disciplina le modalità di trasmissione telematica della comunicazione attestante l'estinzione dell'obbligazione, che i soggetti creditori devono inviare agli uffici delle Conservatorie.


È prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino al 4 luglio le comunicazioni potranno essere anche trasmesse tramite supporto cartaceo, per agevolare le possibili difficoltà già evidenziate dagli istituti di credito. A garanzia del fatto che la comunicazione provenga dal creditore gli istituti dovranno preventivamente depositare con atto formale l'elenco dei soggetti legittimati a sottoscrivere le comunicazioni.

Invia una emailnicoletta.cottone@ilsole24ore.com


Decreto interdirigenziale 23 maggio 2007

Istituzione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del Territorio del registro delle comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

IL DIRETTORE

dell’Agenzia del Territorio

di concerto con

IL CAPO

del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

del Ministero della Giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 64 che ha istituito l’Agenzia del Territorio;

visto lo statuto dell’Agenzia del Territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, che prevede un nuovo procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria, sulla base di apposite comunicazioni, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari, attestanti la data di estinzione dell’obbligazione;

vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”, ed in particolare l’articolo 19, comma 1, che prevede che il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice della amministrazione digitale”;

considerata la necessità di istituire un nuovo registro per le comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le cui modalità di trasmissione verranno disciplinate con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 13, comma 8-octies, del medesimo decreto;

DECRETA:

Articolo 1

(Registro delle comunicazioni)

1. E’ istituito presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del Territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell’obbligazione di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare, verificata la conformità delle comunicazioni alle prescrizioni di cui al provvedimento emanato in attuazione dell’articolo 13, comma 8-octies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inserisce le informazioni indicate nel comma 3 del presente articolo nel registro delle comunicazioni.

3. Il registro contiene per ciascuna comunicazione il numero di protocollo, il numero progressivo annuale attribuito in base all’ordine di ricezione, la data di ricezione, i numeri di registro generale e particolare, nonchè l’anno di iscrizione dell’ipoteca cui la comunicazione è riferita, la denominazione ed il codice fiscale della società o ente nel cui nome e’ stata trasmessa, la data di estinzione dell’obbligazione, nonché le annotazioni di cui al successivo articolo 3.

4. Il registro delle comunicazioni è costituito su supporti informatici e può essere conservato anche in luogo diverso dall’Ufficio provinciale competente, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Fino alla costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso è costituito dalla raccolta degli elenchi cartacei delle comunicazioni inserite giornalmente e delle corrispondenti annotazioni, sottoscritti dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare.

Articolo 2

(Conservazione delle comunicazioni) 

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare custodisce negli archivi le comunicazioni attestanti la data di estinzione dell’obbligazione.

2. Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico possono essere conservate anche in luogo diverso dall’Ufficio provinciale competente.

Articolo 3

(Annotazioni nel registro delle comunicazioni)

1. Verificate le condizioni di cui all’articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare procede, nel termine prescritto, alla cancellazione dell’ipoteca mediante annotazione a margine nell’elenco in cui risulta registrata la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione.

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà menzione nel medesimo registro anche delle comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-novies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Articolo 4

(Accesso alle comunicazioni ed alle annotazioni)

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare consente l’ispezione del registro delle comunicazioni a chiunque ne faccia richiesta.

2. L’Agenzia del Territorio garantisce inoltre la conoscibilità delle comunicazioni di estinzione dell’obbligazione e delle relative annotazioni anche attraverso il servizio informatizzato di “ispezioni ipotecarie” di cui al numero 2 della tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato, da ultimo, dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Articolo 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 23 maggio 2007

 

Il Direttore                                        Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

dell’Agenzia del Territorio                                         del Ministero della Giustizia

F.to Mario Picardi                                                    F.to Augusta Iannini


AGENZIA DEL TERRITORIO

Provvedimento 25 maggio 2007

Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’articolo 13, comma 8-octies, che prevede l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio per la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice della amministrazione digitale”;

DISPONE:

Articolo 1

(Soggetti obbligati alla comunicazione)

1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione, prevista dall’art. 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è trasmessa al responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dove è iscritta l’ipoteca dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-sexies ed 8-quaterdecies dello stesso articolo.

Articolo 2

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonché del creditore presente nell’iscrizione ipotecaria se diverso da quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le generalità del sottoscrittore e l’indicazione dell’atto che legittima la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro generale e particolare dell’ipoteca iscritta, la data di estinzione dell’obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonché del datore di ipoteca presente nell’iscrizione ipotecaria.

Articolo 3

(Trasmissione telematica della comunicazione)

1. La trasmissione della comunicazione è effettuata con modalità telematiche.

2. Le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, attivata in regime facoltativo a decorrere dal 15 ottobre 2007, nonché la data dalla quale tale modalità di trasmissione verrà resa obbligatoria saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.

Articolo 4

(Regime transitorio)

1. Fino all’attivazione del regime di obbligatorietà di cui al comma 2 dell’articolo 3, la comunicazione è redatta su supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato “A” del presente provvedimento.

2. La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona preventivamente individuata dal creditore in uno specifico documento, depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio. Detto documento, contenente l’elencazione delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del creditore ovvero da altra persona munita di idonei poteri e depositato in forma autentica, anche con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo documento dovrà essere sostituito in caso di variazione di uno o più soggetti incaricati. La verifica della legittimazione dei soggetti sottoscrittori verrà effettuata sulla base dell’ultimo documento depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio.

3. In mancanza del deposito preventivo, presso il competente servizio di pubblicità immobiliare, del documento contenente l’elenco delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, quest’ultima dovrà essere corredata dalla documentazione, in forma autentica, anche con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l’abilitazione a sottoscrivere la comunicazione.

4. I file contenenti le comunicazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale.

5. Fino alla data del 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l’impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” del presente provvedimento.

6. La sottoscrizione della comunicazione di cui all’allegato “B” deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.

7. Qualora un soggetto sottoscriva più comunicazioni da trasmettere contestualmente ad uno stesso servizio di pubblicità immobiliare, l’autenticazione della sottoscrizione di cui al comma precedente può essere sostituita dall’autenticazione, nelle medesime forme, della sottoscrizione di un apposito elenco, da presentare unitamente alle comunicazioni, ove le stesse siano elencate, in numero progressivo, con indicazione degli estremi delle formalità cui si riferiscono.

8. La comunicazione priva di uno dei requisiti di cui al presente provvedimento è inefficace ai fini della cancellazione di cui all’articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, ed è pertanto irricevibile; il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà formale comunicazione della irricevibilità al creditore.

9. La comunicazione è trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata di persona al competente servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio.

Articolo 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 25 maggio 2007

F.to il Direttore dell’Agenzia

Mario Picardi