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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO di
Mauro Novelli
(www.mauronovelli.it) Documentazione
Documento inserito il 27-1-2010 |
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Il
Sole 24 Ore - 26 gennaio 2010
Pagamenti: solo un giorno di
attesa per i bonifici. di
Maximilian Cellino
L'introduzione della direttiva europea sui servizi dei pagamento (Psd)
recepita venerdì 22 gennaio dal Consiglio dei ministri porterà
significative novità nel sistema bancario. Prima fra tutte l'ingresso
sul mercato dei cosiddetti «istituti di pagamento», soggetti non bancari che a
fianco dell'attività commerciale potranno offrire servizi di pagamento,
ma anche l'introduzione di regole che favoriranno una maggiore trasparenza
delle condizioni contrattuali e degli obblighi informativi nei confronti dei
clienti e di nuove disposizioni sui tempi di esecuzione dei bonifici.
Su quest'ultimo tema le conseguenze pratiche per banche, imprese e consumatori
italiani saranno pressoché immediate. In base agli articoli 20 e 23 del decreto
varato dal Governo, la banca del pagatore dovrà accreditare entro la
giornata operativa successiva al ricevimento dell'ordine l'importo
dell'operazione sul conto della banca del beneficiario. Sarà poi compito
di quest'ultima accreditare e mettere effettivamente a disposizione il denaro
al cliente sempre nello stesso giorno lavorativo.
In termini pratici, l'adeguamento alla Psd fa coincidere per il beneficiario
data di valuta (dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate) e
di disponibilità economica (dalla quale il cliente può disporre
delle somme accreditate per effettuare altre operazioni) e riduce entrambe a
termini di legge a una sola giornata lavorativa rispetto agli oltre 3 giorni
impiegati in media fino a questo momento per simili procedure interbancarie.
Resta però da vedere quali saranno gli effettivi tempi di adeguamento
degli istituti di credito a una normativa che comporta comunque uno sforzo non
indifferente per la revisione delle procedure contabili interne. Le banche,
sotto questo aspetto, avranno qualche giorno di tempo in più, dato che
la direttiva entrerà in vigore il lunedì successivo al
quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso
decreto offre inoltre la possibilità di estendere a 3 giorni i termini
massimi di esecuzione (4 giorni per le operazioni di pagamento disposte su
supporto cartaceo, anche se quest'ultimo limite non è del tutto in linea
con quanto stabilito dalla direttiva stessa) fino al 1° gennaio 2012.
Per operare in deroga occorrerà tuttavia un accordo fra le parti e
saranno presumibilmente le banche interessate a inviare un'informativa ai
clienti, che da parte loro potranno esercitare senza oneri il diritto di
recesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. A termini di
legge, le banche saranno in ogni caso tenute comunicare entro il 30 aprile
prossimo ai clienti quali condizioni contrattuali risultino cambiate con le
nuove disposizioni.
Il testo approvato il 22 gennaio interviene inoltre a sanare un precedente
conflitto creato dal decreto anticrisi 78/2009, che stabiliva nuove norme a
decorrere dal 1° novembre 2009 per i giorni di valuta sui pagamenti. Il testo
emendato elimina ogni riferimento ai bonifici (che quindi saranno disciplinati
dalla sola direttiva europea) e lascia invece invariate le condizioni per
assegni circolari e bancari. Per questi, la data di valuta per il beneficiario
non potrà superare rispettivamente 1 e 3 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento, mentre la disponibilità economica non
potrà essere superiore rispettivamente a 4 e 5 giorni (4 giorni per
tutti a decorrere dal 1° aprile 2010).
26 gennaio 2010 |
Direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE
Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 05/12/2007 pag. 0001 - 0036
20071113
Direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007
relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE
(Testo rilevante ai
fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo
2, prima e terza frase, e l’articolo 95,
vista la proposta
della Commissione,
previa consultazione
del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della
Banca centrale europea [1],
deliberando secondo la
procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto
segue:
(1) Ai fini della
creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere
interne alla Comunità siano smantellate in modo da rendere possibile la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il
buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto
fondamentale. Attualmente la mancanza di armonizzazione in questo settore
ostacola il funzionamento di tale mercato.
(2) Allo stato
attuale, i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri sono organizzati
separatamente, su base nazionale, e il quadro giuridico che regolamenta i
servizi di pagamento è frammentato in 27 ordinamenti nazionali.
(3) Numerosi atti
comunitari sono già stati adottati in questo ambito, in particolare la
direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997,
sui bonifici transfrontalieri [3] e il regolamento (CE) n. 2560/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti
transfrontalieri in euro [4], ma detti atti non hanno sufficientemente risolto
la situazione più di quanto non abbiano fatto la raccomandazione
87/598/CEE della Commissione, dell’ 8 dicembre 1987, relativa ad un codice
europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra
istituti finanziari, commercianti e prestatori di servizio e consumatori) [5],
la raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988,
concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario
della carta e l’emittente della carta [6] o la raccomandazione 97/489/CE della
Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di
pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli
emittenti ed i titolari di tali strumenti [7]. Queste misure continuano ad
essere insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro
comunitario incompleto dà origine a confusione e incertezza giuridica.
(4) È pertanto
essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i
servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante
dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di
pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire
parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo
così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un
chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e
di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.
(5) Tale quadro
giuridico dovrebbe garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali
riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori
di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi
degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Nell’ambito di tale
quadro, dovrebbero essere mantenute le disposizioni del regolamento (CE) n.
2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto
concerne i loro costi. Le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le
raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e
97/489/CE dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante.
(6) Tuttavia non
è opportuno che tale quadro giuridico si applichi senza restrizioni. La
sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento
la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di
pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il
quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il
trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia
eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su
assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro
strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali
viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di
mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Si dovrebbe inoltre fare una
differenziazione nel caso di strumenti offerti da operatori di rete o di
sistemi di telecomunicazione o informatici per facilitare l’acquisto di servizi
o beni digitali quali suonerie, musica o giornali on line oltre ai servizi
vocali tradizionali e relativa distribuzione ad apparecchi digitali. Il
contenuto di tali beni o servizi può essere prodotto o da un terzo o
dall’operatore, che può aggiungervi valore intrinseco sotto forma di
funzioni di accesso, distribuzione o consultazione. Nel secondo caso, allorché
i beni o servizi sono distribuiti da uno degli operatori, o per ragioni
tecniche da terzi, e possono essere utilizzati solo mediante apparecchi
digitali quali telefoni mobili o computer, tale quadro giuridico non dovrebbe
applicarsi in quanto l’attività dell’operatore va al di là della
semplice operazione di pagamento. Tuttavia è opportuno che tale quadro
giuridico si applichi ai casi in cui l’operatore agisce esclusivamente come
intermediario che si limita ad assicurare che il pagamento venga effettuato a
un terzo fornitore.
(7) Le rimesse di
denaro sono un semplice servizio di pagamento generalmente basato su contante
fornito da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce
l’importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un
beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per
conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati,
commercianti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio
corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture
periodiche. Questi servizi di pagamento delle fatture dovrebbero essere
trattati alla stregua di una rimessa di denaro quale definita nella presente
direttiva a meno che le competenti autorità non ritengano che
l’attività rientri in un altro servizio di pagamento elencato
nell’allegato.
(8) È
necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che
possono legittimamente prestare tali servizi in tutta la Comunità: si
tratta degli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono
servire per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero
continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [8],
degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che
possono servire per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero
continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva
2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000,
sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli
istituti di moneta elettronica [9], e degli uffici postali che sono autorizzati
dal diritto nazionale.
(9) La presente
direttiva dovrebbe stabilire norme relative all’esecuzione delle operazioni di
pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita all’articolo
1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE. La presente direttiva
non dovrebbe tuttavia regolamentare né l’emissione di moneta elettronica né
modificare la regolamentazione prudenziale degli istituti di moneta elettronica
di cui alla direttiva 2000/46/CE. Pertanto agli istituti di pagamento non
è consentito emettere moneta elettronica.
(10) Tuttavia, per
eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario
istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di
pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di
moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria
di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito "istituti di
pagamento", autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle
categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la
Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad
ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse
condizioni in tutta la Comunità.
(11) Le condizioni per
la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in
qualità di istituti di pagamento dovrebbero includere requisiti
prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti
tali organismi nel corso della loro attività. In questo contesto
è necessario un efficace regime comprendente capitale iniziale combinato
con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più
sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo
della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di pagamento,
la direttiva dovrebbe consentire l’applicazione di vari metodi combinati con un
certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare
che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di
servizi di pagamento. I requisiti per gli istituti di pagamento dovrebbero
riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più
specializzate e limitate, che generano rischi molto più ristretti e
più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla
più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare,
agli istituti di pagamento dovrebbe essere vietato raccogliere depositi da
utenti e dovrebbe essere consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo
per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre prevedere che i fondi dei
clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento per
altre attività commerciali. Gli istituti di pagamento dovrebbero essere
altresì soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio
dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.
(12) Gli istituti di
pagamento dovrebbero redigere conti annuali e conti consolidati in
conformità della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,
relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [10] e, se del caso,
della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti
consolidati [11] e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’ 8 dicembre
1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli
altri istituti finanziari [12]. È opportuno che i conti annuali e i
conti consolidati formino oggetto di revisione, a meno che l’istituto di
pagamento non sia esonerato da tale obbligo in virtù della direttiva
78/660/CEE e, se del caso, delle direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE.
(13) La presente
direttiva dovrebbe disciplinare la concessione di crediti da parte degli
istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e di carte di
credito solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un
credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di
un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a dodici
mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento
siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività
transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano
principalmente utilizzati i fondi propri dell’istituto di pagamento nonché
altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi detenuti per
conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento. Quanto sopra dovrebbe
lasciare impregiudicata la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo [13]
nonché altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle
condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla
presente direttiva.
(14) È
necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la
responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di
pagamento, di eseguire controlli su tali istituti e di decidere in merito alla
revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento,
gli Stati membri non dovrebbero imporre agli istituti di pagamento alcun requisito
supplementare diverso da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia,
tutte le decisioni prese dalle autorità competenti dovrebbero poter
essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità
competenti non dovrebbero influire sulla vigilanza dei sistemi di pagamento
che, conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del
trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.
(15) Essendo
auspicabile registrare l’identità e la sede operativa di tutti i
prestatori di servizi di rimessa di denaro e accordare loro un certo grado di
riconoscimento, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno in grado di
soddisfare tutte le condizioni per essere autorizzati come istituti di
pagamento, in modo che nessun operatore sia costretto ad entrare nell’economia
sommersa e portare così tutti i fornitori di servizi di rimessa di
denaro nell’ambito di certi requisiti giuridici e regolamentari minimi,
è opportuno e conforme alla motivazione della raccomandazione speciale
VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali
prevedere un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento
che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni suddette possano
essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine gli Stati
membri dovrebbero inserire tali persone nel registro degli istituti di
pagamento senza applicare loro tutte o alcune condizioni richieste per
l’autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di
deroga sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al volume delle operazioni di
pagamento. Gli istituti di pagamento beneficiari di una deroga non dovrebbero
avere diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e non
dovrebbero esercitare indirettamente tali diritti essendo membri di un sistema
di pagamento.
(16) Per qualsiasi
prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di
accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento.
Tale accesso dovrebbe essere, tuttavia, soggetto a opportuni requisiti al fine
di garantire l’integrità e la stabilità di tali sistemi. Ciascun
prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di
pagamento dovrebbe fornire ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue
disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo
di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i
sistemi a quattro parti delle carte nonché i principali sistemi per il
trattamento dei trasferimenti di crediti e degli addebiti diretti. Per
assicurare parità di trattamento in tutta la Comunità tra le
diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in
funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire
le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di
accesso ai sistemi di pagamento. Occorre prevedere che gli istituti di
pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati in modo che
qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia
in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi
di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un
trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati
e quelli che beneficiano della deroga a norma dell’articolo 26 della presente
direttiva nonché delle deroghe a norma dell’articolo 8 della direttiva
2000/46/CE in considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In
ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite
solo se motivate da differenze di costi causate dai prestatori di servizi di
pagamento. Questo non dovrebbe pregiudicare i diritti degli Stati membri di
limitare l’accesso a sistemi di importanza sistemica in conformità della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli [14] né dovrebbe compromettere le competenze
della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di
cui all’articolo 105, paragrafo 2, del trattato e all’articolo 3, punto 1, e
all’articolo 22 dello statuto del SEBC, per quanto concerne l’accesso ai sistemi
di pagamento.
(17) Le disposizioni
relative all’accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai
sistemi creati e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Questi
sistemi possono funzionare sia in concorrenza diretta con i sistemi di
pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta
adeguatamente dai sistemi di pagamento. I sistemi di pagamento includono di
norma i sistemi a tre parti, quali i sistemi a tre parti delle carte, i servizi
di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione o i servizi
di rimessa di denaro, nei quali il gestore del sistema è il prestatore
di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, nonché i sistemi
interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di
pagamento possono fare ai sistemi di pagamento ordinari, in linea di massima
sarebbe inopportuno garantire a terzi l’accesso a tali sistemi di pagamento.
Ciò nondimeno, tali sistemi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme
di concorrenza comunitarie e nazionali, che possono richiedere che sia
garantito l’accesso a detti sistemi al fine di mantenere un’effettiva
concorrenza sui mercati dei pagamenti.
(18) Occorre porre in
essere una serie di regole per assicurare la trasparenza delle condizioni e dei
requisiti di informazione applicati ai servizi di pagamento.
(19) La presente
direttiva non dovrebbe applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate in
contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei
pagamenti. Essa non dovrebbe inoltre applicarsi alle operazioni di pagamento
tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un
trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia,
è opportuno che le buone prassi in materia si ispirino ai principi
enunciati nella presente direttiva.
(20) Dato che i
consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano
dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i
diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per
contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le
organizzazioni stabiliscano diversamente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero
poter stabilire che le microimprese, quali definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese [15], debbano essere trattate al
pari dei consumatori. In ogni caso alcune disposizioni centrali della presente
direttiva dovrebbero essere sempre applicabili a prescindere dallo status
dell’utente.
(21) La presente
direttiva dovrebbe specificare gli obblighi cui dovrebbero essere soggetti i
prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli
utenti dei servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa,
spaziando in tutta l’UE, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni
chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la
trasparenza, la presente direttiva dovrebbe fissare i requisiti armonizzati
indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di
informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il
contratto di servizi di pagamento, sia l’operazione di pagamento. Al fine di
promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di
pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in
materia di informazione previste nella presente direttiva.
(22) I consumatori
dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali e ingannevoli in linea con la
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno [16] nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) [17] e
la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori [18]. Le ulteriori disposizioni di queste direttive
in vigore sono ancora applicabili. Tuttavia, la relazione tra la presente
direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione
precontrattuale dovrebbe essere in special modo precisata.
(23) Le informazioni
da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e
comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione
riguardanti le singole operazioni di pagamento dovrebbero essere diversi da
quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di
pagamento.
(24) In pratica, i
contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di
gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole
operazioni di pagamento. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento
di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto, i
requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro dovrebbero essere
abbastanza ampie e le informazioni dovrebbero sempre essere fornite su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole, quale la stampa degli estratti conto, i
dischetti (floppy disk), i CD-ROM, i DVD e i dischi rigidi dei personal
computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica,
nonché i siti Internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle
agevolmente durante un periodo di tempo adeguato ai fini informativi e
consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Tuttavia,
il modo in cui sono fornite le successive informazioni sulle operazioni di
pagamento effettuate dovrebbe poter essere deciso nell’ambito del contratto
quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dei servizi di
pagamento, come ad esempio che nel servizio di Internet banking tutte le
informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili on line.
(25) Nelle singole
operazioni di pagamento dovrebbero essere sempre fornite solo le informazioni
essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il
pagatore è di norma presente quando dà l’ordine di pagamento, non
è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso
fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di
servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o
rendere queste facilmente accessibili in altro modo, per esempio esponendo nei
locali un cartello con le condizioni. Dovrebbero essere inoltre fornite
informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per
esempio l’indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore,
le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite su supporto cartaceo o su
un altro supporto durevole.
(26) La presente
direttiva dovrebbe confermare il diritto del consumatore di ricevere
informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi
contratto di servizi di pagamento. Il consumatore dovrebbe inoltre poter
esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo
a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo
da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di
pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi
diritti e obblighi contrattuali. Tali disposizioni dovrebbero rispettare la
direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella
presente direttiva non hanno l’effetto di permettere l’imposizione di spese per
la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre
direttive applicabili.
(27) Il modo in cui
l’informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento
all’utente di servizi di pagamento dovrebbe tener conto delle esigenze di
quest’ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto
costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l’accordo
previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La direttiva
dovrebbe distinguere così tra due modi in cui il prestatore di servizi
di pagamento può dare informazioni all’utente: o l’informazione è
fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come
richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte
dell’utente; o l’informazione è messa a disposizione dell’utente tenendo
conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In questo caso
l’utente dovrebbe prendere un’iniziativa attiva per ottenere le informazioni,
ad esempio chiederle espressamente al prestatore, accedere alla casella postale
elettronica del conto bancario o inserire una carta bancaria per stampare
estratti conto. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe
provvedere affinché l’accesso all’informazione sia possibile e le informazioni
siano disponibili per l’utente.
(28) Inoltre il
consumatore dovrebbe ricevere le informazioni di base sulle operazioni di
pagamento effettuate a titolo gratuito aggiuntive. In caso di un’operazione di
pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe
addebitare separatamente le spese di informazione. In modo analogo le
successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell’ambito
di un contratto quadro dovrebbero essere date a titolo gratuito. Tuttavia,
tenuto conto dell’importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle
differenti esigenze del cliente, le parti dovrebbero poter concordare
l’addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine
di tenere conto delle diverse prassi nazionali, agli Stati membri verrebbe
consentito di stabilire che l’estratto conto mensile dei pagamenti su supporto
cartaceo sia sempre fornito gratuitamente.
(29) Per agevolare la
mobilità dei clienti, i consumatori dovrebbero avere il diritto di
rescindere un contratto quadro dopo la scadenza di un anno senza dover
sostenere spese. Per i consumatori il termine di preavviso non dovrebbe essere
stabilito per un periodo superiore a un mese e per i prestatori di servizi di
pagamento per un periodo inferiore a due mesi. La presente direttiva non
dovrebbe pregiudicare l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di
sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in
base ad altra legislazione comunitaria o nazionale pertinente, ad esempio la
legislazione in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del
terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate
alla prevenzione ed indagine di reati.
(30) Gli strumenti di
pagamento di basso valore dovrebbero essere un’alternativa economica e di
agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non dovrebbero essere
oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all’essenziale i
requisiti di informazione e relative regole di esecuzione tenendo conto anche
delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti
utilizzati per piccoli pagamenti. Nonostante il sistema semplificato gli utenti
di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati considerati i
rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione
agli strumenti di pagamento prepagati.
(31) Al fine di
ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o
effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe
informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile
in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento
non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia
ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se
questo termine per la notifica è rispettato dall’utente, questi dovrebbe
potersi rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della
legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre
rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.
(32) Al fine di
incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo
prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di
ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre
prevedere che l’utente debba rispondere per solo un importo limitato, a meno
che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una
volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il
rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere
tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall’uso non
autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le
responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza
tecnica dei loro prodotti.
(33) Per valutare l’eventuale
negligenza dell’utente di servizi di pagamento dovrebbero essere prese in
considerazione tutte le circostanze. Le prove e il grado della presunta
negligenza dovrebbero essere valutati sulla base del diritto nazionale. Le
clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento
di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l’onere della prova
per il consumatore o ridurre l’onere della prova per l’emittente, andrebbero
considerate nulle e prive di effetti.
(34) Tuttavia, gli
Stati membri dovrebbero poter stabilire regole meno rigide di quelle
summenzionate al fine di mantenere gli attuali livelli di tutela dei
consumatori e promuovere la fiducia nell’uso sicuro degli strumenti di
pagamento elettronici. Dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che
differenti strumenti di pagamento comportano rischi differenti, promuovendo in
tal modo l’emissione di strumenti più sicuri. Gli Stati membri
dovrebbero poter eliminare parzialmente o totalmente la responsabilità
del pagatore tranne nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento.
(35) Occorre prevedere
delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di
pagamento non autorizzate. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti
di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali
utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare
contromisure.
(36) La presente
direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando
l’importo dell’operazione di pagamento effettuata è superiore a quello
che si poteva ragionevolmente prevedere. I prestatori di servizi di pagamento
dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro
clienti e, per esempio, prevedere un rimborso per qualsiasi operazione di
pagamento controversa. Nei casi in cui l’utente presenti una richiesta di
rimborso di un’operazione di pagamento, il diritto di rimborso non dovrebbe
influire né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del
beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i
servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto
dell’utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.
(37) Per la
pianificazione finanziaria e l’adempimento degli obblighi di pagamento entro i
termini, i consumatori e le imprese devono avere la certezza circa il tempo
necessario per eseguire l’ordine di pagamento. Pertanto, la presente direttiva
dovrebbe introdurre un momento in cui diritti e obblighi iniziano a diventare
effettivi, in particolare quello in cui il prestatore di servizi di pagamento
riceve l’ordine di pagamento, anche quando abbia avuto la possibilità di
riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi
di pagamento, a prescindere da un eventuale precedente coinvolgimento nel
processo di creazione e trasmissione dell’ordine di pagamento, ad esempio
sicurezza e disponibilità di controlli dei fondi, informazioni sull’uso
del PIN (il codice di identificazione personale), rilascio di una promessa di
pagamento. Inoltre, la ricezione di un ordine di pagamento dovrebbe aver luogo
quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve
l’addebitamento dell’ordine di pagamento dal conto del pagatore. Il giorno o il
momento in cui un beneficiario trasmette al suo prestatore di servizi ordini di
pagamento per la riscossione ad esempio di un pagamento con carta o di addebiti
diretti o quando il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un
prefinanziamento sugli importi in questione (mediante un credito contingente
sul suo conto) non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. Gli utenti
dovrebbero poter fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di
pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha
alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Qualora il prestatore di
servizi di pagamento rifiutasse un ordine di pagamento, il rifiuto e il
relativo motivo dovrebbero essere comunicati all’utente dei servizi di
pagamento quanto prima secondo i requisiti del diritto comunitario e nazionale.
(38) Alla luce della
velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente
automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo
un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza
elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine
chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di
pagamento e dell’ordine di pagamento il momento può variare per accordo
tra le parti. La revoca in questo contesto è applicabile solo al
rapporto tra utente dei servizi di pagamento e prestatore di servizi di
pagamento, non pregiudicando pertanto l’irrevocabilità e il carattere
definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
(39) Tale
irrevocabilità non dovrebbe pregiudicare i diritti o gli obblighi di un
prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati
membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per
quanto riguarda il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di
pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario.
Tale rimborso dovrebbe essere considerato come un nuovo ordine di pagamento.
Fatta eccezione per tali casi, le controversie giuridiche derivanti dal
rapporto alla base dell’ordine di pagamento dovrebbero essere risolte
esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.
(40) È
essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato
dell’operazione e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di
eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la
totalità dell’importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto
del beneficiario. Di conseguenza, nessuno degli intermediari partecipanti
all’esecuzione delle operazioni di pagamento dovrebbe avere la
possibilità di effettuare deduzioni dall’importo trasferito. Tuttavia,
il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo
con il prestatore di servizi di pagamento in base al quale quest’ultimo possa
dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario
di verificare che l’importo dovuto sia stato correttamente pagato, le
informazioni successive fornite sull’operazione di pagamento dovrebbero
riportare non solo l’importo totale dei fondi trasferiti ma anche l’importo
delle singole spese.
(41) Per quanto
riguarda le spese, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese
tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in
quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti.
Occorre pertanto prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente
al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di
pagamento. Tuttavia ciò dovrebbe applicarsi solo quando l’operazione di
pagamento non richiede un cambio di valuta. L’importo di eventuali spese applicate
può anche essere pari a zero in quanto le disposizioni della presente
direttiva non influiscono sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di
pagamento non addebita ai consumatori l’accreditamento sui loro conti.
Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di
pagamento può addebitare solo al beneficiario (commerciante) le spese di
utilizzo del servizio di pagamento, da cui consegue che non vengono imposte
spese al pagatore. L’addebito dei sistemi di pagamento può assumere la
forma di una tassa di sottoscrizione. Le disposizioni sull’importo trasferito o
su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe tra
i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.
(42) Al fine di
promuovere la trasparenza e la concorrenza, il prestatore di servizi di
pagamento non dovrebbe impedire al beneficiario di chiedere al pagatore una
spesa per l’utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. Mentre il
beneficiario dovrebbe avere la facoltà di richiedere il pagamento di
spese per l’uso di un determinato strumento di pagamento, gli Stati membri
potranno decidere se proibire o limitare prassi siffatte laddove, a loro
giudizio, ciò possa essere giustificato in considerazione degli abusi in
materia di prezzi o della fissazione di prezzi suscettibili di avere un impatto
negativo sull’uso di un determinato strumento di pagamento tenendo conto della
necessità di incoraggiare la concorrenza e l’uso efficiente degli
strumenti di pagamento.
(43) Per migliorare
l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, tutti gli ordini di
pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in un una valuta di uno
Stato membro non appartenente all’area dell’euro, compresi i bonifici e le
rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo
di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal
beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti
con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e il pagatore
che preveda un periodo di tempo più lungo, dovrebbe applicarsi lo stesso
tempo di esecuzione di un giorno. Se l’ordine di pagamento è emesso su
supporto cartaceo, detti periodi potrebbero essere prorogati di un ulteriore giornata
operativa, consentendo così la continuità dei servizi di
pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di
ricorso a un sistema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario dovrebbe trasmettere l’ordine di riscossione entro il termine
convenuto fra il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento,
consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le
infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire
un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero
poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di
esecuzione inferiore a una giornata operativa.
(44) Le disposizioni
relative all’esecuzione per la totalità dell’importo e al tempo di
esecuzione dovrebbero costituire la buona prassi nei casi in cui uno dei
prestatori di servizi non sia situato nella Comunità.
(45) È
essenziale che gli utenti dei servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi
e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta.
Di conseguenza, non dovrebbe essere ammesso l’uso di metodi di fissazione dei
prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali
metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale
del servizio di pagamento. In particolare, l’uso di date valuta che
svantaggiano l’utente non dovrebbe essere consentito.
(46) Il buon
funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che
l’utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua
l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In
generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti
all’operazione di pagamento. È il prestatore che gestisce il sistema di
pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente
attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli
intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento. Alla
luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato
introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi
di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto
all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su
richiesta dell’utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente
al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel
caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l’importo del
pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario o meno, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere
al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può
prevedere che l’istituzione intermediaria, solitamente un organismo
"neutrale" quale una banca centrale o una stanza di compensazione,
che trasferisce l’importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento
che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente
archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia
necessario. Quando l’importo dal pagamento è stato accreditato sul conto
del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il beneficiario dovrebbe
disporre immediatamente di un credito nei confronti del suo prestatore di
servizi di pagamento come per un credito sul suo conto.
(47) Il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore dovrebbe assumere la responsabilità
della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda
l’importo integrale dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione,
nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nell’iter
del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa
responsabilità, ove l’importo integrale non sia accreditato al
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o
rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore,
fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge
nazionale. La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità
contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente
prestatore. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri
servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di
pagamento e i loro intermediari, quali i responsabili del trattamento, abbiano
contratti in cui siano convenuti diritti e obblighi reciproci. Le questioni
relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di questi
contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi
di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un’operazione di pagamento,
è necessaria la sicurezza giuridica che un prestatore di servizi di
pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli
importi pagati in virtù delle disposizioni della presente direttiva
relative alla responsabilità. Ulteriori diritti e dettagli concernenti
l’oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni
nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell’intermediario a
seguito di un’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto dovrebbero
essere lasciate all’autonomia contrattuale.
(48) Il prestatore di
servizi di pagamento dovrebbe avere la possibilità di specificare senza
ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine
di pagamento. D’altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non
mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nella
Comunità, non dovrebbe essere consentito agli Stati membri d’imporre
l’uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento.
Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al
prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta
diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia
necessario un intervento manuale, la coerenza dell’identificativo unico e,
qualora si rilevi l’incoerenza dell’identificativo unico, di rifiutare l’ordine
di pagamento ed informarne il pagatore. La responsabilità del prestatore
di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all’esecuzione corretta
dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente
di servizi di pagamento.
(49) Per agevolare
l’effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in
tutta la Comunità, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i
prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità
di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte
in questo tipo di frodi. Tutte queste attività dovrebbero essere svolte
nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
[19].
(50) È
necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto
nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre pertanto
stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile
presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non
rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove appropriato, siano
imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
(51) Senza pregiudizio
per il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, gli Stati membri
dovrebbero assicurare una composizione extragiudiziale accessibile e efficace
sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei
servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla
presente direttiva. L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Roma sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [20] assicura che nessuna
clausola contrattuale sulla legge applicabile possa indebolire la protezione
garantita al consumatore dalle disposizioni imperative della legge del paese
nel quale risiede abitualmente.
(52) Gli Stati membri
dovrebbero stabilire se le autorità competenti designate per rilasciare
l’autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le
autorità competenti per la procedura di reclamo e di ricorso
extragiudiziale.
(53) La presente
direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale
riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità
derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una
dichiarazione.
(54) Essendo
necessario verificare il buon funzionamento della presente direttiva e
controllare i progressi realizzati in materia di istituzione di un mercato
unico dei pagamenti, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una
relazione tre anni dopo la scadenza del termine per l’attuazione della presente
direttiva. In relazione all’integrazione globale dei servizi finanziari e alla
protezione armonizzata del consumatore anche al di là dell’efficiente
funzionamento della presente direttiva, tale riesame dovrebbe essere incentrato
sull’eventuale necessità di estendere l’ambito di applicazione alle
valute non dell’Unione europea e alle operazioni di pagamento in cui solo uno
dei prestatori di servizi di pagamento interessati è stabilito nella
Comunità.
(55) Giacché le
disposizioni della presente direttiva sostituiscono quelle della direttiva
97/5/CE, tale direttiva dovrebbe essere abrogata.
(56) È
necessario fissare regole più dettagliate per quanto concerne l’uso
fraudolento delle carte di pagamento, un settore attualmente coperto dalla
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
[21] e dalla direttiva 2002/65/CE. Tali direttive dovrebbero essere pertanto
modificate di conseguenza.
(57) Giacché,
conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli enti finanziari non sono soggetti
alle regole applicabili agli enti creditizi, essi dovrebbero essere
assoggettati agli stessi requisiti degli istituti di pagamento, in modo tale
che possano prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità. La
direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(58) Poiché la rimessa
di denaro è definita nella presente direttiva quale servizio di
pagamento che richiede un’autorizzazione per gli istituti di pagamento o una
iscrizione per alcune persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una
disposizione derogatoria in determinati casi specificati nelle disposizioni
della presente direttiva, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo [22], dovrebbe essere modificata di
conseguenza.
(59) Nell’interesse
della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni
transitorie in base alle quali le persone che hanno iniziato ad operare come
istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale vigente prima
dell’entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale
attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.
(60) Poiché
l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un mercato
unico dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di una
moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici
dei vari Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva
si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
(61) Le misure
necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione [23].
(62) In particolare,
la Commissione ha il potere di adottare le misure di esecuzione per tener conto
degli sviluppi tecnologici e di mercato. Tali misure di portata generale intese
a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5
bis della decisione 1999/468/CE.
(63) Conformemente al
punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [24],
gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici,
nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di
attuazione,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO 1titolo
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente
direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono
le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:
a) gli enti creditizi
ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;
b) gli istituti di
moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2000/46/CE;
c) gli uffici postali
che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto
nazionale;
d) gli istituti di
pagamento ai sensi della presente direttiva;
e) la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto
autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
f) gli Stati membri o
le rispettive autorità regionali e locali ove non agiscano in quanto
autorità pubbliche.
2. La presente
direttiva stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i
requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e
obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione
alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o
di attività commerciale regolare.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente
direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità.
Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 73, i titoli III e IV della presente
direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano
entrambi situati nella Comunità o l’unico prestatore di servizi di
pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nella Comunità.
2. I titoli III e IV
della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in
euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area
dell’euro.
3. Gli Stati membri
possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle
disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2 della
direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino
dello stesso articolo.
Articolo 3
Esclusione dall’ambito
di applicazione
La presente direttiva
non si applica:
a) alle operazioni di
pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al
beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) alle operazioni di
pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale
autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o
servizi per conto del pagatore o del beneficiario;
c) al trasporto
materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la
raccolta, il trattamento e la consegna;
d) alle operazioni di
pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non
professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini
di beneficenza;
e) ai servizi in cui
il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di
pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di
pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento
attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;
f) alle
attività di cambio di valuta contante, ossia alle operazioni di cambio
di contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti
su un conto di pagamento;
g) alle operazioni di
pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene
ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a
disposizione del beneficiario:
i) assegni cartacei ai
sensi della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge
uniforme sull’assegno bancario (chèque);
ii) assegni cartacei
analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dal diritto degli Stati
membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 che
stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);
iii) titoli cambiari
su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930,
concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;
iv) titoli cambiari su
supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle
normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra,
del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul
vaglia cambiario;
v) voucher su supporto
cartaceo;
vi) traveller’s cheque
su supporto cartaceo;
vii) vaglia postali su
supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale
universale;
h) alle operazioni di
pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di
regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze
di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e
prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 28;
i) alle operazioni di
pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i
dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di
cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di
investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società
di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra
entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
j) ai servizi forniti
dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di
pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi
l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione
della privacy, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di
reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di
terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
k) ai servizi basati
su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo
nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con
l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per
una gamma limitata di beni o servizi;
l) alle operazioni di
pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale
o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al
dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere
utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l’operatore di
telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario
tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi;
m) alle operazioni di
pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o
succursali per proprio conto;
n) alle operazioni di
pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della
stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di
servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo
gruppo;
o) ai servizi, forniti
da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto
di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto
quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione
che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati
nell’allegato.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente
direttiva, si intende per:
1) "Stato membro
di origine", uno dei seguenti:
i) lo Stato membro nel
quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o
ii) se il prestatore
di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede
legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa;
2) "Stato membro
ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel
quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o
fornisce servizi di pagamento;
3) "servizi di
pagamento": le attività commerciali elencate nell’allegato;
4) "istituto di
pagamento": una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma
dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la
Comunità;
5) "operazione di
pagamento": l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di
collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
6) "sistema di
pagamento": un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni
formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione
e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
7)
"pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di
pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di
pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica
che dà l’ordine di pagamento;
8)
"beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il
destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di
pagamento;
9) "prestatore di
servizi di pagamento": organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e
persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo
26;
10) "utente di
servizi di pagamento": una persona fisica o giuridica che si avvale di un
servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di
entrambi;
11) "consumatore":
una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla
presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività
commerciale o professionale;
12) "contratto
quadro": un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura
esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che
può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative
condizioni;
13) "rimessa di
denaro": un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore
senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al
beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al
beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per
conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del
beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
14) "conto di
pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi
di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di
pagamento;
15) "fondi":
banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE;
16) "ordine di
pagamento": l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo
prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
17) "data
valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di
pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a
un conto di pagamento;
18) "tasso di cambio
di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per
calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal fornitore di
servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
19)
"autenticazione": una procedura che consente al prestatore di servizi
di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento,
incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;
20) "tasso di
interesse di riferimento": il tasso di interesse che è utilizzato
come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte
accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti
di un contratto di servizi di pagamento;
21)
"identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli
che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di
pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza
l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per
un’operazione di pagamento;
22) "agente":
una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di
un istituto di pagamento;
23) "strumento di
pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure
concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di
pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un
ordine di pagamento;
24) "tecnica di
comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere
utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;
25) "supporto
durevole": qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di
pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che
possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
26)
"microimpresa": un’impresa che al momento della conclusione del
contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita
all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della
raccomandazione 2003/361/CE;
27) "giornata
operativa": il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di
pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di
un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per
l’esecuzione dell’operazione di pagamento;
28) "addebito
diretto": un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento
del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal
beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi
di pagamento del pagatore stesso;
29) "succursale":
una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce
parte di un istituto di pagamento, che è sprovvista di
personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o
l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di
pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da
un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un altro Stato membro
sono considerate come un’unica succursale;
30)
"gruppo": un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle
imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le sue imprese
figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una
relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
TITOLO II
PRESTATORI DI SERVIZI
DI PAGAMENTO
CAPO 1
Istituti di pagamento
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 5
Domanda di
autorizzazione
L’autorizzazione a
svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla
presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di
una domanda corredata dalle informazioni seguenti:
a) un programma di
attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di
pagamento previsti;
b) un piano aziendale
comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi
finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i
sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana
gestione;
c) prove attestanti
che l’istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all’articolo 6;
d) per gli istituti di
pagamento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, una descrizione delle misure
adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi
dell’articolo 9;
e) una descrizione dei
dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi
comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili del
richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario,
meccanismi di controllo e procedure sono proporzionati, validi e adeguati;
f) una descrizione dei
meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di
conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE e dal regolamento (CE) n.
1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006,
riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i
trasferimenti di fondi [25];
g) una descrizione
dell’organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una
descrizione dell’impiego previsto degli agenti e delle succursali e una
descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un
sistema di pagamento nazionale o internazionale;
h) l’identità
delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del
richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11,
della direttiva 2006/48/CE, l’entità della loro partecipazione
effettiva, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la
necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di
pagamento;
i) l’identità
degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto
di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle
attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, e prove
attestanti la loro onorabilità, nonché in possesso di conoscenze e di
esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito
dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;
j) se applicabile,
l’identità dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione
contabile di cui alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati [26];
k) lo stato giuridico
del richiedente e lo statuto;
l) l’indirizzo della
sede amministrativa del richiedente.
Ai fini delle lettere
d, e) e g), il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi
organizzativi e di audit previsti per adottare tutte le misure ragionevoli al
fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità
e l’affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.
Articolo 6
Capitale iniziale
Gli Stati membri
richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto
dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui
all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE, secondo le
modalità seguenti:
a) quando l’istituto
di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6
dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 20000 EUR;
b) quando l’istituto
di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato,
il suo capitale non è mai inferiore a 50000 EUR; e
c) quando l’istituto
di pagamento presta i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5
dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 125000 EUR.
Articolo 7
Fondi propri
1. I fondi propri
degli istituti di pagamento, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e
66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più
elevato indicato agli articoli 6 o 8 della presente direttiva.
2. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi
ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo
stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di
investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione.
Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha
carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi
di pagamenti di cui all’allegato.
3. Qualora siano
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE,
gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà
di non applicare l’articolo 8 agli istituti di pagamento inclusi nella
supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della
direttiva 2006/48/CE.
Articolo 8
Computo dei fondi
propri
1. Fatto salvo il
rispetto dei requisiti patrimoniali iniziali di cui all’articolo 6, gli Stati
membri prescrivono agli istituti di pagamento di detenere in qualsiasi momento
fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo,
quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale.
Metodo A
L’ammontare dei fondi
propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10 % delle spese
fisse generali dell’anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà
di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività
di un’impresa rispetto all’anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il
precedente periodo di attività dell’istituto di pagamento è
inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10 % delle
corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo
eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.
Metodo B
L’ammontare dei fondi
propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi
seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2,
dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo
complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento
nell’anno precedente:
a) 4 % della quota di
VP fino a 5 milioni di EUR;
più
b) 2,5 % della quota
di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR;
più
c) 1 % della quota di
VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR;
più
d) 0,5 % della quota
di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR;
più
e) 0,25 % della quota
di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.
Metodo C
L’ammontare dei fondi
propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto
dell’indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di
moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il
fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2 in appresso:
a) L’indicatore
rilevante è la somma dei seguenti elementi:
- proventi da interessi,
- spese per interessi,
- proventi per
commissioni e provvigioni, e
- altri proventi di
gestione.
Ogni elemento
sarà incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I
proventi da voci straordinarie o irregolari non possono essere utilizzati nel
calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di
servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute
da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva.
L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’ultima osservazione
su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore
rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri
calcolati in base al metodo C non possono essere inferiori all’80 % del valore
medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non
sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere
utilizzate stime aziendali.
b) Il fattore di
moltiplicazione è pari al:
i) 10 % della quota
dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;
ii) 8 % della quota
dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;
iii) 6 % della quota
dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;
iv) 3 % della quota
dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;
v) 1,5 % al di sopra
di 50 milioni di EUR.
2. Il fattore di
graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari a:
a) 0,5 quando
l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6
dell’allegato;
b) 0,8 quando
l’istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7
dell’allegato;
c) 1,0 quando
l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui
ai punti da 1 a 5 dell’allegato.
3. Le autorità
competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio,
della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno
dell’istituto di pagamento, possono prescrivere all’istituto di pagamento di
detenere fondi propri superiori fino al 20 % rispetto all’importo che
risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1,
ovvero consentire all’istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori
fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo
scelto a norma del paragrafo 1.
Articolo 9
Requisiti in materia
di tutela
1. Gli Stati membri o
le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che
prestano uno dei servizi di pagamento di cui all’allegato e che, nel contempo,
esercitano altre attività commerciali di cui all’articolo 16, paragrafo
1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di
pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per
l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo le modalità esposte in
prosieguo.
I fondi:
a) non sono mai
confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli
utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se
sono detenuti dall’istituto di pagamento e non ancora consegnati al
beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro
la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati
ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o
investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite
dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e
b) sono isolati
conformemente al diritto nazionale nell’interesse dell’utente di servizi di
pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell’istituto di
pagamento, segnatamente in caso di insolvenza;
o
c) sono coperti da una
polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da una
impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso
gruppo cui appartiene l’istituto di pagamento, per un importo equivalente a
quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di
altra garanzia comparabile, pagabile qualora l’istituto di pagamento non sia in
grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.
2. Se ad un istituto
di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e
una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di
pagamento e l’importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai
servizi di pagamento, i requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a
tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se
tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati
membri possono consentire agli istituti di pagamento di applicare il presente
paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia
utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale
rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e
ritenuta adeguata dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri o
le autorità competenti possono richiedere il rispetto dei requisiti in
materia di tutela di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche agli
istituti di pagamento che non esercitano altre attività commerciali di
cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c).
4. Gli Stati membri o
le autorità competenti possono altresì limitare i requisiti in
materia di tutela ai fondi degli utenti di servizi di pagamento che
singolarmente superano una soglia di 600 EUR.
Articolo 10
Rilascio
dell’autorizzazione
1. Gli Stati membri
richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
lettere da a) a c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che
beneficiano della deroga di cui all’articolo 26, che intendono prestare servizi
di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di
pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L’autorizzazione
è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita nello Stato
membro.
2. Un’autorizzazione
è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda
soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 e se, dopo la verifica della
domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva
positiva. Prima di concedere un’autorizzazione le autorità competenti
possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità
pubbliche competenti.
3. Un istituto di
pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di
origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede
amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale.
4. Le autorità
competenti concedono l’autorizzazione soltanto se, tenuto conto della
necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di
pagamento, quest’ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo
societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara
struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite,
trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l’identificazione, la
gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o
potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi
comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi,
procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza
e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di
pagamento.
5. Qualora un istituto
di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui all’allegato e nello
stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità
competenti possono esigere la creazione di un’entità separata per
l’attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai
servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di
danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo o la capacità
delle autorità competenti di controllare l’osservanza da parte
dell’istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente
direttiva.
6. Le autorità
competenti rifiutano di concedere l’autorizzazione qualora, tenuto conto della
necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di
pagamento, non siano convinte dell’idoneità degli azionisti o dei membri
che detengono partecipazioni qualificate.
7. Se, ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 46, della direttiva 2006/48/CE, tra l’istituto di
pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le
autorità competenti concedono l’autorizzazione solo a condizione che
tali legami non ostacolino l’effettivo esercizio dei loro compiti di vigilanza.
8. L’autorità
competente concede l’autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o
più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di investimento
ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni,
non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
9. L’autorizzazione
è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento
di cui trattasi di prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità,
in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di
stabilimento, a condizione che tali servizi siano coperti dall’autorizzazione
stessa.
Articolo 11
Comunicazione della
decisione
Entro tre mesi dal
ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre
mesi dal ricevimento di tutte le informazioni complete necessarie ai fini della
decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se
l’autorizzazione è stata concessa o respinta. Ogni diniego di
autorizzazione è motivato.
Articolo 12
Revoca
dell’autorizzazione
1. Le autorità
competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento
soltanto quando tale istituto:
a) non si serve
dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato
di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi,
qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi
l’autorizzazione decada; o
b) ha ottenuto
l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo
irregolare; o
c) non soddisfa
più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione; o
d) costituirebbe una
minaccia per la stabilità del sistema di pagamento, portando avanti la
sua attività di servizi di pagamento; o
e) ricade in uno degli
altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto
nazionale.
2. La revoca
dell’autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati.
3. La revoca
dell’autorizzazione è resa pubblica.
Articolo 13
Iscrizione
Gli Stati membri
istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati,
relativi agenti e succursali, nonché delle persone fisiche e giuridiche,
relativi agenti e succursali per cui è stata concessa una deroga ai
sensi dell’articolo 26, nonché degli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo
3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto
nazionale. Essi sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine.
Nel registro sono
specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è
autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata
registrata. Gli istituti di pagamento sono elencati nel registro separatamente
dalle persone fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente
all’articolo 26. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line
e aggiornato periodicamente.
Articolo 14
Mantenimento
dell’autorizzazione
Qualora intervengano
cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove di
cui all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le
autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Articolo 15
Contabilità e
revisione legale
1. La direttiva
78/660/CEE e, ove applicabile, la direttiva 83/349/CEE, nonché la direttiva
86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili
internazionali [27] si applicano mutatis mutandis agli istituti di pagamento.
2. A meno che non
siano esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della
direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti
consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o
da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
3. Per fini di
vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano
informazioni contabili separate per i servizi di pagamento che figurano
nell’allegato e per le attività menzionate all’articolo 16, paragrafo 1,
che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è
elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione
contabile.
4. Gli obblighi
stabiliti all’articolo 53 della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis
mutandis ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli
istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di
pagamento.
Articolo 16
Attività
1. Oltre alla
prestazione dei servizi di pagamento indicati nell’allegato, gli istituti di
pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:
a) prestazione di
servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia
dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività
di custodia e registrazione e trattamento di dati;
b) gestione dei
sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 28;
c) attività
commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto
delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.
2. Gli istituti di
pagamento, nella prestazione di uno o più dei servizi di pagamento
elencati nell’allegato, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati
esclusivamente per le operazioni di pagamento; i fondi che gli istituti di
pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della
prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi
rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta
elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE.
3. Gli istituti di
pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui ai
punti 4, 5 e 7 dell’allegato soltanto se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) il credito è
accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione
di pagamento;
b) fatte salve le
norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il
credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente
all’articolo 10, paragrafo 9, e all’articolo 25 è rimborsato entro un
breve periodo che in nessun caso è superiore a dodici mesi;
c) tale credito non
è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione
di un’operazione di pagamento;
d) i fondi propri
dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti
dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo
globale del credito concesso.
4. Gli istituti di
pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri
fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
5. La presente
direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le
altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per
la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente
direttiva, conformi al diritto comunitario.
Sezione 2
Altre condizioni
Articolo 17
Ricorso ad agenti,
succursali o entità cui vengono esternalizzate attività
1. Quando un istituto
di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica
le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro
d’origine:
a) il nome e
l’indirizzo dell’agente;
b) una descrizione dei
meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di
conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento
del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE;
c) l’identità
degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente
cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e prove
attestanti la loro competenza e correttezza.
2. Una volta ricevute
le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono
iscrivere l’agente nel registro di cui all’articolo 13.
3. Prima di iscrivere
l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le
informazioni fornite non sono corrette, possono disporre l’ulteriore
accertamento delle stesse.
4. Se, in seguito
all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono
convinte che le informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano
corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’articolo
13.
5. L’istituto di
pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro
mediante l’impiego di un agente, segue le procedure di cui all’articolo 25. In
tal caso, prima che l’agente possa essere registrato a norma del presente
articolo, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano
le autorità competenti dello Stato membro ospitante che intendono
registrare l’agente e tengono conto del suo parere.
6. Se le
autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli
motivi per sospettare che, relativamente al previsto impiego dell’agente o allo
stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della
direttiva 2005/60/CE ovvero che l’impiego di tale agente o lo stabilimento di
tale succursale possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, informano le autorità competenti dello Stato membro
d’origine, le quali possono rifiutare di registrare l’agente o la succursale o
possono revocare l’iscrizione, se già avvenuta, dell’agente o della
succursale.
7. L’istituto di
pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di
pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro
d’origine.
L’esternalizzazione di
funzioni operative importanti non può mettere materialmente a
repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento
né impedire alle autorità competenti di controllare che gli istituti di
pagamento adempiano a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.
Ai fini del secondo
comma una funzione operativa viene considerata importante laddove un’anomalia
nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la
capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti
relativi alla sua autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli
altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero
gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la
continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano il
rispetto delle condizioni seguenti da parte degli istituti di pagamento che
esternalizzano funzioni operative importanti:
a) l’esternalizzazione
non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta
dirigenza;
b) non vengono
alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti
dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
c) non viene messo a
repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve
soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in
conformità del presente titolo;
d) non viene soppressa
o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata
subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.
8. Gli istituti di
pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto
ne informino gli utenti dei servizi di pagamento.
Articolo 18
Responsabilità
1. Gli Stati membri
assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di
funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto dei
requisiti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri
esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per
tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale
o entità cui vengono esternalizzate attività.
Articolo 19
Registrazioni
Gli Stati membri
esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate
ai fini del presente titolo per un periodo di almeno cinque anni, ferme
restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti disposizioni di diritto
comunitario o nazionale.
Sezione 3
Autorità
competenti e vigilanza
Articolo 20
Designazione delle
autorità competenti
1. Gli Stati membri
designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e
della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento competenti per lo
svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità
pubbliche o enti riconosciuti dall’ordinamento nazionale o da autorità
pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall’ordinamento nazionale,
comprese le banche centrali nazionali.
Le autorità
competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici e evitano conflitti
di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti
creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non possono
essere designati come autorità competenti.
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione le autorità designate.
2. Gli Stati membri
assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1
siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri
che contino sul loro territorio più autorità competenti per le
questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità
cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le
loro funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti
per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti
per la vigilanza sugli enti creditizi.
4. I compiti delle
autorità competenti di cui paragrafo 1 spettano alle autorità
competenti dello Stato membro di origine.
5. Il paragrafo 1 non
implica che le autorità competenti designate debbano esercitare la
vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse
dalla prestazione dei servizi di pagamento, di cui all’allegato, e dalle
attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 21
Vigilanza
1. Gli Stati membri
assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per
verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati,
adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.
Al fine di verificare
il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate
ad adottare le misure seguenti, in particolare:
a) esigere che
l’istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine;
b) effettuare
ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale
che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di
pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate
attività;
c) emettere
raccomandazioni, linee guida e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi
vincolanti;
d) sospendere o
revocare l’autorizzazione nei casi di cui all’articolo 12.
2. Ferme restando le
procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto
penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti
possano irrogare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento, o dei
dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di
vigilanza o di esercizio dell’attività in materia di servizi di
pagamento, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta a far
cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.
3. Fatte salve le
condizioni di cui all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all’articolo
8, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano
autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente
articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento,
soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento
dell’istituto di pagamento danneggino o rischino di danneggiare la
solidità finanziaria di quest’ultimo.
Articolo 22
Segreto d’ufficio
1. Gli Stati membri
impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato
un’attività per conto delle autorità competenti, nonché agli
esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il
segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.
2. Nello scambio di
informazioni di cui all’articolo 24, il segreto d’ufficio si applica in maniera
rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.
3. Gli Stati membri
possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli
articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE.
Articolo 23
Ricorso in sede
giurisdizionale
1. Gli Stati membri
assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei
riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla
presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.
2. Il paragrafo 1 si
applica anche in caso di silenzio.
Articolo 24
Scambio d’informazioni
1. Le autorità
competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri e
altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle
disposizioni legislative comunitarie o nazionali applicabili ai prestatori di
servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri
autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità
competenti e:
a) le autorità
competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e
vigilanza sugli istituti di pagamento;
b) la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto
autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre
autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di
pagamento e di regolamento;
c) altre
autorità designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva
95/46/CE, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni di diritto
comunitario applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le
disposizioni applicabili alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo.
Articolo 25
Esercizio del diritto
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
1. Qualsiasi istituto
di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di
pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, in
virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei
servizi, ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Entro un mese dal
ricevimento di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato
membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro
ospitante il nome e l’indirizzo dell’istituto di pagamento, i nomi dei
responsabili della gestione della succursale, la sua struttura organizzativa e
il tipo di servizi di pagamento che intende prestare nel territorio dello Stato
membro ospitante.
2. Al fine di
effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all’articolo 21
in relazione ad un agente, ad una succursale, o ad un’entità cui sono
esternalizzate attività di un istituto di pagamento stabilito sul
territorio di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato
membro d’origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro
ospitante.
3. Nell’ambito della
cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello
Stato membro d’origine notifica all’autorità competente dello Stato
membro ospitante la sua intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul
territorio di quest’ultimo.
Tuttavia, se entrambe
le autorità sono d’accordo, l’autorità competente dello Stato
membro d’origine può delegare alle autorità competenti dello
Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto
di cui trattasi.
4. Le autorità
competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o
pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da
parte di una succursale di un agente o di un’entità cui sono state
esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti
comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria
iniziativa tutte le informazioni essenziali.
5. I paragrafi da 1 a
4 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti, ai sensi
della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in
particolare dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e
dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006 di sorvegliare
o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva e nel
regolamento suddetti.
Sezione 4 - Deroga
Articolo 26
Condizioni
1. Fatto salvo
l’articolo 13, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro
autorità competenti a derogare all’applicazione di tutta o di parte
della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione
degli articoli 20, 22, 23 e 24 e autorizzare l’iscrizione di persone fisiche o
giuridiche nel registro di cui all’articolo 13, qualora:
a) la media mensile,
calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni
di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di
cui è pienamente responsabile, non superi i 3 milioni di EUR; questa
condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni
di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità
competenti non richiedano un adeguamento di tale piano; e
b) nessuna delle
persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa
abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al
finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. Tutte le persone
fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la
sede amministrativa o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano
effettivamente.
3. Le persone di cui
al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’articolo
10, paragrafo 9, e l’articolo 25 non si applicano a tali persone.
4. Gli Stati membri possono
inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in
conformità del paragrafo 1 possano svolgere solo alcune delle
attività elencate all’articolo 16.
5. Le persone di cui
al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento
della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le
condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più rispettate, la
persona interessata richieda un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario,
secondo la procedura di cui all’articolo 10.
6. Il presente
articolo non si applica alle disposizioni stabilite nella direttiva 2005/60/CE
né alle disposizioni antiriciclaggio nazionali.
Articolo 27
Notifica e
informazione
Se uno Stato membro si
avvale della deroga di cui all’articolo 26, lo notifica alla Commissione entro
il 1o novembre 2009 e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi
cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di
persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo
complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno
di calendario ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a).
CAPO 2 - Disposizioni
comuni
Articolo 28
Accesso ai sistemi di
pagamento
1. Gli Stati membri
assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento di
prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone
giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino
l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di
pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio
operativo e il rischio d’impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e
operativa.
I sistemi di pagamento
non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di
pagamento, agli utenti dei servizi di pagamento o ad altri sistemi di
pagamento:
a) regole restrittive
in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;
b) una norma che
discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori
di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed
alle prerogative dei partecipanti;
c) restrizioni sulla
base dello status istituzionale.
2. Il paragrafo 1 non
si applica:
a) ai sistemi di
pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;
b) ai sistemi di
pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento
appartenenti ad un gruppo composto da entità aventi legami di capitale
ove una delle entità collegate eserciti un controllo effettivo sulle
altre;
c) ai sistemi di
pagamento in cui un prestatore di servizi di pagamento unico (quale singola
entità o gruppo):
- agisce o può
agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore che per il
beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del
sistema, e
- autorizza altri
prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema, e questi ultimi
non hanno il diritto di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema
di pagamento benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti di
pagatori e beneficiari.
Articolo 29
Divieto di prestare
servizi di pagamento a soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento
Gli Stati membri
vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi
di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della
presente direttiva, di prestare i servizi di pagamento indicati nell’allegato.
TITOLO III
TRASPARENZA DELLE
CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO
CAPO 1
Regole generali
Articolo 30
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo
si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle
operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso
non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento
non è un consumatore.
2. Gli Stati membri
possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle
microimprese così come ai consumatori.
3. La presente
direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre
pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la
concessione di crediti ai consumo non armonizzate dalla presente direttiva,
conformi al diritto comunitario.
Articolo 31
Altre disposizioni del
diritto comunitario
Le disposizioni del
presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione di diritto
comunitario contenente requisiti supplementari in materia di informazione
preliminare.
Tuttavia, ove sia
anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2,
lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b),
di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 36, 37, 41 e 42 della
presente direttiva.
Articolo 32
Spese inerenti
all’informazione
1. Il prestatore di
servizi di pagamento non fa gravare sull’utente di servizi di pagamento le
spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del
presente titolo.
2. Il prestatore di
servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le
spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla
trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro,
fornite su richiesta all’utente di servizi di pagamento.
3. Laddove il
prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per
l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e
proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di
pagamento.
Articolo 33
Onere della prova in
relazione alle informazioni richieste
Gli Stati membri
possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento
l’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull’informazione
di cui al presente titolo.
Articolo 34
Deroghe agli obblighi
di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta
elettronica
1. Nel caso di
strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano
unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30
EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un
avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:
a) in deroga agli
articoli 41, 42 e 46 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore
solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di
pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di
pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre
informazioni pratiche necessarie per prendere una decisone consapevole, nonché
un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni
richieste ai sensi dell’articolo 42;
b) può essere
convenuto che, in deroga all’articolo 44, il prestatore di servizi di pagamento
non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro
secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1;
c) può essere
convenuto che, in deroga agli articoli 47 e 48, dopo l’esecuzione di una
operazione di pagamento:
i) il prestatore di
servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che
consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di
pagamento, l’ammontare dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o nel
caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso
beneficiario, solo le informazioni sul totale dell’importo e delle spese
afferenti a tali operazioni di pagamento;
ii) il prestatore di
servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le
informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è
utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non
è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il
prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di
verificare l’importo dei fondi caricati.
2. Per operazioni di
pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità
competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli
strumenti di pagamento prepagati.
CAPO 2
Singole operazioni di
pagamento
Articolo 35
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si
applica a singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro.
2. Se un ordine di
pagamento per una singola operazione di pagamento è trasmesso con uno
strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di
servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili
le informazioni già date all’utente di servizi di pagamento in base a un
contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli
saranno fornite conformemente al medesimo contratto.
Articolo 36
Informazioni generali
preliminari
1. Gli Stati membri esigono
che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o
offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento
renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente
accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 37. Su
richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro
supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di
facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale
dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in
qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.
2. Se, su richiesta
dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un singolo
servizio di pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento
di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie
agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione
dell’operazione di pagamento.
3. Gli obblighi di cui
al paragrafo 1 sono assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto
di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le
informazioni e le condizioni di cui all’articolo 37.
Articolo 37
Informazioni e
condizioni
1. Gli Stati membri
assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese
disponibili all’utente dei servizi di pagamento:
a) la specificazione
delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di
pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito
correttamente;
b) il tempo massimo di
esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
c) tutte le spese
dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso,
la suddivisione delle spese;
d) se del caso, il
tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di
pagamento;
2. Se del caso, tutte
le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 42 sono
rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente
accessibile.
Articolo 38
Informazioni per il
pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
Immediatamente dopo il
ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le
modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti
informazioni:
a) un riferimento che
consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso,
le informazioni relative al beneficiario;
b) l’importo
dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;
c) l’importo delle
eventuali spese per l’operazione di pagamento a carico del pagatore e la
suddivisione di tali spese;
d) se del caso, il
tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del
prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se
diverso dal tasso di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), e l’importo
dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
e) la data di
ricevimento dell’ordine di pagamento.
Articolo 39
Informazioni per il
beneficiario dopo l’esecuzione
Immediatamente dopo
l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione,
secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti
informazioni:
a) il riferimento che
consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove
opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di
pagamento;
b) l’importo
dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione
del beneficiario;
c) l’importo di tutte
le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario e la
suddivisione di tali spese;
d) se del caso, il
tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento
prima della conversione valutaria;
e) la data valuta
dell’accredito.
CAPO 3
Contratti quadro
Articolo 40
Ambito di applicazione
Il presente capo si
applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.
Articolo 41
Informazioni generali
preliminari
1. Gli Stati membri
esigono che, in tempo utile prima che l’utente di servizi di pagamento sia
vincolato da un contratto quadro o da un’offerta, il prestatore di servizi di
pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le
informazioni e le condizioni di cui all’articolo 42. Le informazioni e le
condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e
leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato
il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.
2. Se, su richiesta
dell’utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato
concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente
al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il
prestatore di servizi di pagamento adempie all’obbligo di cui a detto paragrafo
immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.
3. Gli obblighi di cui
al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del
contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 42.
Articolo 42
Informazioni e
condizioni
Gli Stati membri
assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente
dei servizi di pagamento:
1) relativamente al
prestatore di servizi di pagamento:
a) il nome del
prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede
amministrativa e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della
succursale con sede nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di
pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica,
utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e
b) gli estremi della
competente autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 13 o
di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di
servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti
ad identificarlo in tale registro;
2) relativamente
all’utilizzazione del servizio di pagamento:
a) una descrizione
delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;
b) la specificazione
delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di
pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito
correttamente;
c) la forma e la
procedura per dare il consenso di eseguire un’operazione di pagamento e la
revoca di tale consenso in conformità degli articoli 54 e 66;
d) un riferimento al
momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all’articolo
64 e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di
pagamento;
e) il tempo massimo di
esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
f) l’eventuale
possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzazione dello
strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1;
3) relativamente a
spese, tassi di interesse e di cambio:
a) tutte le spese dovute
dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e,
se del caso, la suddivisione delle spese;
b) se del caso, i
tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e
di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la
data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare
tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;
c) se concordata,
l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di
riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in
conformità dell’articolo 44, paragrafo 2;
4) relativamente alla
comunicazione:
a) se del caso, i
mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature
dell’utente dei servizi di pagamento, concordati dalle parti per la
trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;
b) le modalità
e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono
essere fornite o rese disponibili;
c) la lingua o le
lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la
comunicazione durante questo rapporto contrattuale;
d) il diritto
dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del
contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente
all’articolo 43;
5) relativamente alle
misure di tutela e correttive:
a) se applicabile, una
descrizione delle misure che l’utente dei servizi di pagamento deve adottare
per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità
per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo
56, paragrafo 1, lettera b);
b) se concordate, le
condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il
diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità
dell’articolo 55;
c) la
responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 61,
comprese le informazioni sull’importo pertinente;
d) in che modo ed
entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma
dell’articolo 58, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di
pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nonché la
responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di
pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 60;
e) la
responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione
delle operazioni di pagamento in conformità dell’articolo 75;
f) le condizioni per
il rimborso in conformità degli articoli 62 e 63;
6) relativamente a
modifiche e recesso dal contratto quadro:
a) se così
convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono
accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 44 a
meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le
accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;
b) la durata del
contratto;
c) il diritto
dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed
eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo
44, paragrafo 1, e dell’articolo 45;
7) relativamente al
ricorso:
a) le clausole
contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione
competente; e
b) le procedure di
reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell’utente dei servizi di
pagamento in conformità degli articoli da 80 a 83.
Articolo 43
Accessibilità
delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro
In qualsiasi momento
della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha il diritto, su
sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro
nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 42 su supporto
cartaceo o altro supporto durevole.
Articolo 44
Modifiche delle
condizioni del contratto quadro
1. Qualsiasi modifica
del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui
all’articolo 42, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento
secondo le modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, con almeno due
mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
Se applicabile in
conformità dell’articolo 42, punto 6, lettera a), il prestatore di
servizi di pagamento informa l’utente che le modifiche delle condizioni si
ritengono accettate qualora quest’ultimo non abbia notificato al prestatore la
mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata
in vigore. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento specifica che
l’utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine immediatamente al
contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle
modifiche.
2. Le modifiche dei
tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e
senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto
quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di
riferimento convenuti in conformità dell’articolo 42, punto 3, lettere
b) e c). L’utente dei servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica
del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste
all’articolo 41, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una
frequenza specifica o una modalità secondo cui l’informazione deve
essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d’interesse
o di cambio che sono più favorevoli agli utenti dei servizi di pagamento
possono essere applicate senza preavviso.
3. Le modifiche dei
tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono
attuate e calcolate in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra
gli utenti dei servizi di pagamento.
Articolo 45
Recesso
1. I contratti quadro
possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di
pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di
preavviso che non può essere superiore a un mese.
2. Il recesso da un
contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata
indefinita non comporta spese per l’utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza
di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto
devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti.
3. Se concordato nel
contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da
un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di
almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41,
paragrafo 1.
4. Le spese per i
servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall’utente dei
servizi di pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo
scioglimento del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono
rimborsate in misura proporzionale.
5. Il presente
articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il
contratto quadro inefficace o nullo.
6. Gli Stati membri
possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti dei servizi
di pagamento.
Articolo 46
Informazioni da
fornire prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento
Nel caso di una
singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell’ambito di un
contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta
del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni
esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve
corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese.
Articolo 47
Informazioni per il
pagatore in merito a una singola operazione di pagamento
1. Dopo che l’importo
di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del
pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente
alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento
del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse
modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) un riferimento che
consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del
caso, le informazioni relative al beneficiario;
b) l’importo
dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto
di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
c) l’importo di tutte
le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione
delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;
d) se del caso, il
tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di
servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo
la conversione valutaria;
e) la data valuta
dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
2. Un contratto quadro
può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1
debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al
mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di
conservare e riprodurre le informazioni immutate.
3. Tuttavia, gli Stati
membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire
informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
Articolo 48
Informazioni per il
beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento
1. Successivamente
all’esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi
di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le
stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti
informazioni:
a) il riferimento che
consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove
opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di
pagamento;
b) l’importo
dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto
di pagamento del beneficiario;
c) l’importo di tutte
le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione
delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve
corrispondere;
d) se del caso, il
tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi
di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima
della conversione valutaria;
e) la data valuta
dell’accredito.
2. Un contratto quadro
può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1
debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al
mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di
conservare e riprodurre le informazioni immutate.
3. Tuttavia, gli Stati
membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire
informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
CAPO 4 - Disposizioni
comuni
Articolo 49
Valuta e conversione
1. I pagamenti sono
effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se un servizio di
conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di
pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal
beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al
pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che
sarà utilizzato per la conversione.
Il pagatore accetta il
servizio di conversione valutaria su tale base.
Articolo 50
Informazioni su
ulteriori spese o riduzioni
1. Qualora, per
l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga
una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il
pagatore prima di disporre l’operazione di pagamento.
2. Qualora, per
l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi
di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l’utente
dei servizi di pagamento prima di disporre l’operazione di pagamento.
TITOLO IV
DIRITTI E OBBLIGHI IN
RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL’USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO
CAPO 1
Disposizioni comuni
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Se l’utente dei
servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire
che l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, gli
articoli 59, 61, 62, 63, 66 e 75 non siano in tutto o in parte applicati. Le
parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello
di cui all’articolo 58.
2. Gli Stati membri
possono prevedere che l’articolo 83 non si applica se l’utente dei servizi di
pagamento non è un consumatore.
3. Gli Stati membri
possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo
le stesse modalità previste per i consumatori.
4. La presente
direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le
altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per
la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente
direttiva, conformi al diritto comunitario.
Articolo 52
Spese applicabili
1. Il prestatore di
servizi di pagamento non può addebitare all’utente dei servizi di
pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o
l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo,
salve le diverse previsioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, all’articolo
66, paragrafo 5, e all’articolo 74, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra
l’utente e il prestatore dei servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.
2. Se un’operazione di
pagamento non comporta conversioni valutarie, gli Stati membri esigono che il
beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal
rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
3. Il prestatore di
servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di
proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento
di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto
di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la
concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.
Articolo 53
Deroga per gli
strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica
1. Nel caso di
strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano
unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30
EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o sono avvalorati per un
importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di
pagamento possono convenire con i propri utenti:
a) che l’articolo 56,
paragrafo 1, lettera b), l’articolo 57, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché
l’articolo 61, paragrafi 4 e 5, non si applicano se lo strumento di pagamento
non consente di bloccare o impedire il suo utilizzo ulteriore;
b) che gli articoli 59
e 60 e l’articolo 61, paragrafi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di
pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di
pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo
strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento era autorizzata;
c) in deroga
all’articolo 65, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non
è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un
ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;
d) in deroga
all’articolo 66, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento
dopo aver trasmesso al beneficiario l’ordine di pagamento o dopo avergli dato
il proprio consenso ad effettuare l’operazione di pagamento;
e) in deroga agli
articoli 69 e 70, che si applicano altri periodi di esecuzione.
2. Per operazioni di
pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità
competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1.
Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500
EUR.
3. Gli articoli 60 e
61 si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE, a meno che il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o
di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale
deroga ai conti di pagamento o agli strumenti di pagamento di un certo valore.
CAPO 2
Autorizzazione di
operazioni di pagamento
Articolo 54
Consenso e revoca del
consenso
1. Gli Stati membri
assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se
il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento.
Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o,
se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo
l’esecuzione della stessa.
2. Il consenso ad
eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento
è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi
di pagamento.
In mancanza di tale
consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.
3. Il consenso
può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il
termine di irrevocabilità di cui all’articolo 66. Il consenso ad
eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato
con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere
considerata non autorizzata.
4. La procedura per
dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore dei
servizi di pagamento.
Articolo 55
Limiti dell’utilizzo
degli strumenti di pagamento
1. Qualora per dare il
consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e
il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa
per i servizi di pagamento.
2. Se previsto nel
contratto quadro, il prestatore dei servizi di pagamento può riservarsi
il diritto di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento per motivi
obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento,
al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di
pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di
credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado
di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
3. In tali casi il
prestatore dei servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa
il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove
possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più
tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita
per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre
pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
4. Il prestatore dei
servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno
nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.
Articolo 56
Obblighi a carico
dell’utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. L’utente dei
servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma
agli obblighi seguenti:
a) utilizzare lo
strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano
l’emissione e l’uso; e
b) notificare senza
indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da
quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o
l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato
di tale strumento.
2. Ai fini del
paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l’utente
dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per
proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate.
Articolo 57
Obblighi a carico del
prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. Il prestatore di
servizi di pagamento che rilascia lo strumento di pagamento si conforma agli
obblighi seguenti:
a) assicurare che le
caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano
accessibili solo all’utente di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo
strumento stesso, salvi restando gli obblighi imposti all’utente di servizi di
pagamento di cui all’articolo 56;
b) astenersi
dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno
strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;
c) assicurare che
siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l’utente dei servizi di
pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all’articolo 56, paragrafo
1, lettera b), o richiedere lo sblocco ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4;
su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente gli
strumenti per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;
d) impedire qualsiasi
utilizzo dello strumento di pagamento una volta espletato l’obbligo di notifica
ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b).
2. Il prestatore di
servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio al pagatore di uno
strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate
del medesimo.
Articolo 58
Notifica di operazioni
non autorizzate o effettuate in modo inesatto
L’utente dei servizi
di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo
se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o
effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi
i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di
pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se
del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o
mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento
conformemente alle disposizioni del titolo III.
Articolo 59
Prova di
autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Gli Stati membri
esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver
autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che
l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il
prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che
l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata
e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri
inconvenienti.
2. Quando l’utente di
un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento
eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di
servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a
dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né
che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con
negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui
all’articolo 56.
Articolo 60
Responsabilità
del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non
autorizzate
1. Gli Stati membri
assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di
pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza
indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e,
se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si
sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto
luogo.
2. Un’ulteriore
compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge
applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di
servizi di pagamento.
Articolo 61
Responsabilità
del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento
1. In deroga
all’articolo 60 il pagatore sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la
perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall’uso
di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o, se il pagatore non ha
conservato in condizioni di sicurezza le caratteristiche di sicurezza
personalizzate, dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.
2. Il pagatore
sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate
subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli
obblighi a lui incombenti in virtù dell’articolo 56 intenzionalmente o
con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del
presente articolo non si applica.
3. Se il pagatore non
ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui
all’articolo 56, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di
cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare,
della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di
pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o
dell’appropriazione indebita.
4. Salvo qualora abbia
agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza
finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o
oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi
dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b).
5. Se il prestatore di
servizi di pagamento non ha fornito strumenti adeguati per la notifica, in
qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita
di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 57,
paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle
conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo
qualora abbia agito in modo fraudolento.
Articolo 62
Rimborsi per
operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Gli Stati membri
assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del suo
prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata
disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono
soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’autorizzazione
non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento;
e
b) l’importo
dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto
ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente
modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le pertinenti
circostanze del caso.
Su richiesta del
prestatore dei servizi di pagamento, il pagatore fornisce elementi fattuali
relativi a tali condizioni.
Il rimborso
corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita.
Nel caso di addebiti
diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire
nel contratto quadro che il pagatore ha il diritto al rimborso dal prestatore
di servizi di pagamento anche se non sono soddisfatte le condizioni per un
rimborso di cui al primo comma.
2. Ai fini del paragrafo
1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere
ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di
riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento,
conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 42,
punto 3, lettera b).
3. Il contratto quadro
tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere
che il pagatore non abbia diritto al rimborso se questi ha dato il suo consenso
ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al proprio prestatore di
servizi di pagamento e, ove applicabile, le informazioni sulla futura
operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore
secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di
servizi di pagamento o dal beneficiario.
Articolo 63
Richieste di rimborso
per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Gli Stati membri
assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all’articolo 62
di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il
suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono
stati addebitati.
2. Entro dieci
giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore
di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento,
ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli
enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli
da 80 a 83, qualora non accetti la giustificazione fornita.
Il diritto di cui al
primo comma del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non
si applica nel caso di cui all’articolo 62, paragrafo 1, quarto comma.
CAPO 3
Esecuzione di
un’operazione di pagamento
Sezione 1
Ordini di pagamento e
importi trasferiti
Articolo 64
Ricezione degli ordini
di pagamento
1. Gli Stati membri
assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di
pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario
o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento
del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa
per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento
è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore
dei servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della
giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano
ricevuti le giornate operative successive.
2. Se l’utente dei
servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il suo prestatore
concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno
determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il
pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di
pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo
69 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una
giornata operativa per il prestatore dei servizi di pagamento, l’ordine di
pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa
successiva.
Articolo 65
Rifiuto degli ordini
di pagamento
1. Qualora il
prestatore dei servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento,
il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere
eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati
all’utente dei servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti
disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Il prestatore di
servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a
disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i
termini stabiliti in conformità dell’articolo 69.
Il contratto quadro
può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento
possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto fosse
obiettivamente giustificato.
2. Nei casi in cui
tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro sono soddisfatte, il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di
dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal
fatto che l’ordine di pagamento sia disposto da un pagatore o da un
beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti
disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
3. Ai fini degli
articoli 69 e 75 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione
non è considerato ricevuto.
Articolo 66
Irrevocabilità
di un ordine di pagamento
1. Gli Stati membri
assicurano che l’utente dei servizi di pagamento non possa revocare un ordine
di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di
servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente
articolo.
2. Se l’operazione di
pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore
non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver trasmesso al
beneficiario l’ordine di pagamento o avergli dato il suo consenso ad eseguire
l’operazione di pagamento.
3. Tuttavia, nel caso
di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può
revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata
operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
4. Nel caso di cui
all’articolo 64, paragrafo 2, l’utente dei servizi di pagamento può
revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della
giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini
di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato
solo se concordato tra l’utente dei servizi di pagamento e il suo prestatore di
servizi di pagamento. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto
anche l’accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il
prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese in caso di
revoca.
Articolo 67
Importi trasferiti e
importi ricevuti
1. Gli Stati membri
esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei
prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità
dell’importo dell’operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese
sull’importo trasferito.
2. Tuttavia, il
beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare che
il prestatore dei servizi di pagamento trattenga le proprie spese sull’importo
trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso la
totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e le spese sono
separate nelle informazioni fornite al beneficiario.
3. Qualora
dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al
paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che
il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di
pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l’operazione di pagamento
è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il suo prestatore di
servizi di pagamento garantisce che la totalità dell’importo
dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.
Sezione 2
Tempi di esecuzione e
data valuta
Articolo 68
Ambito di applicazione
1. La presente sezione
si applica:
a) alle operazioni di
pagamento in euro;
b) alle operazioni di
pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro interessato;
c) alle operazioni di
pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta ufficiale
di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che la
conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta
non appartenente all’area dell’euro e che, nel caso di operazioni di pagamento
transfrontaliere, queste ultime abbiano luogo in euro.
2. La presente sezione
è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato
convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di
servizi di pagamento, salvo il caso dell’articolo 73 che non è a
disposizione delle parti. Tuttavia, quando l’utente di servizi di pagamento e
il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli
di cui all’articolo 69, per le operazioni di pagamento intracomunitarie tale
termine non è superiore a quattro giornate operative successive al
momento della ricezione conformemente all’articolo 64.
Articolo 69
Operazioni di
pagamento su un conto di pagamento
1. Gli Stati membri
esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che,
dal momento della ricezione ai sensi dell’articolo 64, l’importo
dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della
giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 un pagatore può
concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine che non sia
superiore a tre giornate operative. Questi termini possono essere prorogati di
una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su
supporto cartaceo.
2. Gli Stati membri
esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la
data valuta e renda disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul
conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di
pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all’articolo 73.
3. Gli Stati membri
esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un
ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al
prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo
convenuti tra il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento, in
modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla
data di scadenza convenuta.
Articolo 70
Mancanza di un conto
di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento
Se il beneficiario non
dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento,
i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di
servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine specificato
all’articolo 69.
Articolo 71
Depositi versati in un
conto di pagamento
Qualora un consumatore
versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di
pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento assicura che l’importo sia reso disponibile e la valuta datata
immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l’utente dei
servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso
disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa
successiva alla ricezione dei fondi.
Articolo 72
Operazioni di
pagamento nazionali
Per le operazioni di
pagamento a livello nazionale, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi
di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.
Articolo 73
Data valuta e
disponibilità dei fondi
1. Gli Stati membri
provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del
beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo
dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario.
Il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di
pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è
accreditato sul proprio conto.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del
pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento
viene addebitato su tale conto di pagamento.
Sezione 3
Responsabilità
Articolo 74
Identificativi unici
inesatti
1. Se un ordine di
pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di
pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario
indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo
unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di
pagamento non è responsabile, a norma dell’articolo 75, della mancata
esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.
Il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per
recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
Se concordato
nell’ambito del contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento
può addebitare spese all’utente per il recupero.
3. Se l’utente di
servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste
dall’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), o dall’articolo 42, punto 2, lettera
b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo
dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all’identificativo
unico indicato dall’utente.
Articolo 75
Mancata esecuzione o
esecuzione inesatta
1. Qualora un ordine
di pagamento sia disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo
74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento
è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione
dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore
e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo
dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 69, paragrafo 1. In tal
caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è
responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione
dell’operazione di pagamento.
Quando il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del primo
comma, egli risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di
pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina
per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la
situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento eseguita in modo
inesatto non avesse avuto luogo.
Qualora il prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del primo
comma, egli mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a
disposizione del beneficiario ed accredita eventualmente l’importo
corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.
In caso di non
esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale
l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il suo prestatore di
servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi
del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per
rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato.
2. Qualora
un’operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite,
fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il
suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del
beneficiario della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore
di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’articolo 69, paragrafo
3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia
responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l’ordine
di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.
Inoltre, fatti salvi
l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti
del beneficiario del trattamento dell’operazione di pagamento conformemente
agli obblighi stabiliti dall’articolo 73. Qualora il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli
assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del
beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
In caso di non
esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale
il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è
responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore.
Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile
in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell’importo
dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta
il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se
l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza
indugio.
In caso di non
esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento qualora
l’ordine di pagamento sia disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il
suo prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla
responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza
indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il
beneficiario del risultato.
3. I prestatori di
servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi
utenti dei servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli
interessi cui è soggetto l’utente di servizi di pagamento a seguito
della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.
Articolo 76
Compensazione
finanziaria ulteriore
Qualsiasi
compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente
sezione può essere determinata conformemente alla legislazione
applicabile al contratto stipulato fra l’utente e il suo prestatore di servizi
di pagamento.
Articolo 77
Diritto di regresso
1. Qualora la
responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi
dell’articolo 75 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di
pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o
intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di
perdite o di importi versati ai sensi dell’articolo 75.
2. Ulteriori
compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi
tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla
legislazione applicabile all’accordo concluso tra di essi.
Articolo 78
Esclusione della
responsabilità
La
responsabilità di cui ai capi 2 e 3 non si applica in caso di circostanze
esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si
sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui
un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge
previsti dalla normativa nazionale o comunitaria.
CAPO 4
Protezione dei dati
Articolo 79
Protezione dei dati
Gli Stati membri
autorizzano il trattamento di dati a carattere personale da parte di sistemi di
pagamento e di prestatori di servizi di pagamento qualora ciò sia
necessario per garantire la prevenzione, l’indagine e l’individuazione dei casi
di frode nei pagamenti. Il trattamento di tali dati a carattere personale
è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.
CAPO 5
Procedure di reclamo e
di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie
Sezione 1
Procedure per i
reclami
Articolo 80
Reclami
1. Gli Stati membri
assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei servizi
di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei
consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione
a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle
disposizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della
presente direttiva.
2. Se del caso e fatto
salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in
conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la
risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza
delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell’articolo
83.
Articolo 81
Sanzioni
1. Gli Stati membri
stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva
e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali
sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri
notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e
l’identità delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 82
entro il 1o novembre 2009 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica
di tali disposizioni.
Articolo 82
Autorità
competenti
1. Gli Stati membri
prendono tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo e
le sanzioni previste rispettivamente all’articolo 80, paragrafo 1, ed
all’articolo 81, paragrafo 1, siano amministrate dalle autorità
incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno
adottate conformemente ai requisiti stabiliti nella presente sezione.
2. In caso di
violazione o di sospetta violazione delle disposizioni della legislazione
nazionale adottata ai sensi dei titoli III e IV della presente direttiva, quale
autorità competente di cui al paragrafo 1 è costituita quella
dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi di pagamento, ad
eccezione degli agenti o delle succursali che operano in regime di libero
stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro
ospitante.
Sezione 2
Procedure di ricorso
extragiudiziale
Articolo 83
Ricorso
extragiudiziale
1. Gli Stati membri
vigilano affinché siano istituite procedure di reclamo e di ricorso
extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra
gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto
diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si
può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti.
2. Nel caso di
controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi
collaborino attivamente alla loro risoluzione.
TITOLO V
MISURE DI ATTUAZIONE E
COMITATO DEI PAGAMENTI
Articolo 84
Misure di attuazione
Al fine di tenere
conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di
pagamento e al fine di garantire un’applicazione uniforme della presente
direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 85, paragrafo 2, adottare misure di
attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
concernenti i seguenti ambiti:
a) adottare l’elenco
delle attività che figura in allegato, in conformità degli
articoli da 2 a 4 e 16;
b) modificare la
definizione di "microimpresa" ai sensi dell’articolo 4, punto 26,
conformemente a una modifica della raccomandazione 2003/361/CE;
c) aggiornare gli
importi specificati all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 61, paragrafo
1, al fine di tenere conto dell’inflazione e di significativi sviluppi del
mercato.
Articolo 85
Comitato
1. La Commissione
è assistita da un comitato dei pagamenti.
2. Quando viene fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da
1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con
l’articolo 8 della stessa.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 86
Piena armonizzazione
1. Fatti salvi
l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2,
l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48,
paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo
53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella
misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli
Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle
stabilite nella presente direttiva.
2. Uno Stato membro
che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la
Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione
rende pubblica l’informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente
accessibile.
3. Gli Stati membri
assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito
degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le
disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni,
salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.
I prestatori di
servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni
più favorevoli agli utenti.
Articolo 87
Riesame
Entro il 1o novembre
2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione
sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, soprattutto per quanto
riguarda:
- l’eventuale
necessità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle
operazioni di pagamento in tutte le valute e alle operazioni di pagamento in
cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento è stabilito nella
Comunità,
- l’applicazione degli
articoli 6, 8 e 9 concernenti i requisiti prudenziali degli istituti di
pagamento, in particolare riguardo ai requisiti in materia di fondi propri e di
tutela (principio della separazione),
- l’eventuale impatto
della concessione di crediti relativi a servizi di pagamento da parte degli
istituti di pagamento, come disposto all’articolo 16, paragrafo 3,
- l’eventuale impatto
dei requisiti in materia di autorizzazione degli istituti di pagamento sulla
concorrenza tra essi stessi e altri prestatori di servizi di pagamento e sugli
ostacoli all’ingresso al mercato da parte di nuovi prestatori di servizi di
pagamento,
- l’applicazione degli
articoli 34 e 53 e l’eventuale necessità di rivedere l’ambito di
applicazione della presente direttiva in riferimento agli strumenti di
pagamento di basso valore e alla moneta elettronica,
- l’applicazione e il
funzionamento degli articoli 69 e 75 per tutti i tipi di strumenti di
pagamento,
corredata se del caso
di una proposta di revisione.
Articolo 88
Disposizioni
transitorie
1. Fatta salva la
direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli
Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno iniziato prima del 25
dicembre 2007 ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi
della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente, a
continuare tali attività nello Stato membro in questione fino al 30
aprile 2011, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 10. A chiunque non
abbia ottenuto l’autorizzazione entro tale periodo è vietato, ai sensi
dell’articolo 29, prestare servizi di pagamento.
2. Fermo restando il
paragrafo 1, si prescinde dai requisiti relativi all’autorizzazione di cui
all’articolo 10 per gli enti finanziari che hanno intrapreso le attività
di cui al punto 4 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE e soddisfano le
condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di
detta direttiva a norma della normativa nazionale prima del 25 dicembre 2007.
Essi notificano tuttavia dette attività alle autorità competenti
dello Stato membro d’origine entro il 25 dicembre 2007. Inoltre, tale notifica
contiene informazioni comprovanti che essi soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 5, lettere a), d), da g) a i), k) e l), della presente direttiva.
Se le autorità competenti sono convinte che detti requisiti sono
soddisfatti, gli enti finanziari rilevanti sono registrati a norma
dell’articolo 13 della presente direttiva. Gli Stati membri possono consentire
alle rispettive autorità competenti di esonerare detti enti finanziari
dagli obblighi di cui all’articolo 5.
3. Gli Stati membri
possono prevedere che le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 ottengano
automaticamente l’autorizzazione e siano inserite nel registro di cui
all’articolo 13 se le autorità competenti dispongono già di prove
quanto alla conformità con i requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 10.
Le autorità competenti informano gli enti interessati prima della
concessione dell’autorizzazione.
4. Fatta salva la
direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli
Stati membri possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche che hanno
iniziato ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi
della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente prima del 25
dicembre 2007 e che sono ammissibili alla deroga ai sensi dell’articolo 26, a
continuare tali attività nello Stato membro in questione per un periodo
transitorio non superiore a tre anni senza aver beneficiato della deroga ai
sensi dell’articolo 26 ed essere inserite nel registro di cui all’articolo 13.
A chiunque non abbia beneficiato della deroga entro tale periodo è
vietato, ai sensi dell’articolo 29, continuare a prestare servizi di pagamento.
Articolo 89
Modifica della
direttiva 97/7/CE
L’articolo 8 della
direttiva 97/7/CE è soppresso.
Articolo 90
Modifica della
direttiva 2002/65/CE
La direttiva
2002/65/CE è modificata come segue:
1) all’articolo 4
è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Qualora sia
applicabile anche la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno [], le disposizioni in materia di informazione di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere
da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono
sostituite dagli articoli 36, 37, 41 e 42 di tale direttiva.
2) l’articolo 8
è soppresso.
Articolo 91
Modifica della
direttiva 2005/60/CE
La direttiva
2005/60/CE è modificata come segue:
1) la lettera a)
dell’articolo 3, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:
"a) un’impresa
diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista
nell’effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e 14
dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli
uffici dei cambiavalute ("bureaux de change");"
2) i paragrafi 1 e 2
dell’articolo 15 sono sostituiti dal testo seguente:
"1. Nei casi in
cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale,
agli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 o
2 situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi
circostanza agli enti e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi dell’articolo
14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c), eseguiti a norma della
presente direttiva da un ente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 o 2,
in un altro Stato membro — fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e
gli istituti definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno [] che forniscono essenzialmente servizi di
pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, comprese le
persone fisiche e giuridiche per le quali è stata accordata una deroga
ai sensi dell’articolo 26 della stessa direttiva — e che soddisfano i requisiti
di cui agli articoli 16 e 18 della presente direttiva, anche se i documenti o i
dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti
nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.
2. Nei casi in cui uno
Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale,
agli uffici dei cambiavalute di cui all’articolo 3, punto 2, lettera a), e agli
istituti di pagamento definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva
2007/64/CE che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto
6 dell’allegato della stessa direttiva, situati sul suo territorio, tale Stato
membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese
di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell’articolo
14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c), della presente direttiva
eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che
sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i
requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali
sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro
nel quale il cliente viene introdotto.
3) all’articolo 36,
paragrafo 1, la seconda frase è soppressa.
Articolo 92
Modifica della
direttiva 2006/48/CE
L’allegato I della
direttiva 2006/48/CE è modificato come segue:
1) il punto 4 è
sostituito dal testo seguente:
"4. "Servizi
di pagamento" quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno []
2) il punto 5 è
sostituito dal testo seguente:
"5. Emissione e
gestione di altri mezzi di pagamento (travellers cheque e lettere di credito)
nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4".
Articolo 93
Abrogazione
La direttiva 97/5/CE
è abrogata a decorrere dal 1o novembre 2009.
Articolo 94
Attuazione
1. Gli Stati membri
provvedono a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o
novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 95
Entrata in vigore
La presente direttiva
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 96
Destinatari
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo,
addì 13 novembre 2007.
Per il Parlamento
europeo
Il presidente
H.-G. Pöttering
Per il Consiglio
Il presidente
M. Lobo Antunes
[1] GU C 109 del
9.5.2006, pag. 10.
[2] Parere del
Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
[3] GU L 43 del
14.2.1997, pag. 25.
[4] GU L 344 del
28.12.2001, pag. 13.
[5] GU L 365 del
24.12.1987, pag. 72.
[6] GU L 317 del
24.11.1988, pag. 55.
[7] GU L 208 del
2.8.1997, pag. 52.
[8] GU L 177 del
30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE
(GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
[9] GU L 275 del
27.10.2000, pag. 39.
[10] GU L 222 del
14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
[11] GU L 193 del
18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
[12] GU L 372 del
31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
[13] GU L 42 del
12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
[14] GU L 166
dell’11.6.1998, pag. 45.
[15] GU L 124 del
20.5.2003, pag. 36.
[16] GU L 149
dell’11.6.2005, pag. 22.
[17] GU L 178 del
17.7.2000, pag. 1.
[18] GU L 271 del
9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
[19] GU L 281 del
23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU
L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[20] GU C 27 del
26.1.1998, pag. 34.
[21] GU L 144 del
4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
[22] GU L 309 del
25.11.2005, pag. 15.
[23] GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11).
[24] GU C 321 del
31.12.2003, pag. 1.
[25] GU L 345
dell’8.12.2006, pag. 1.
[26] GU L 157 del
9.6.2006, pag. 87.
[27] GU L 243
dell’11.9.2002, pag. 1.
[] GU L 319 del
5.12.2007, pag. 1.";
[] GU L 319 del
5.12.2007, pag. 1.";
[] GU L 319 del
5.12.2007, pag. 1.";
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20071113
ALLEGATO
SERVIZI DI PAGAMENTO
(ARTICOLO 4, PUNTO 3)
1. Servizi che
permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
2. Servizi che
permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
3. Esecuzione di
ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di
pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un
altro prestatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di
addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,
- esecuzione di
operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,
- esecuzione di
bonifici, inclusi ordini permanenti.
4. Esecuzione di
operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito
accordata ad un utente di servizi di pagamento:
- esecuzione di
addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,
- esecuzione di
operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,
- esecuzione di
bonifici, inclusi ordini permanenti.
5. Emissione e/o
acquisizione di strumenti di pagamento.
6. Rimessa di denaro.
7. Esecuzione di
operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione
di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o
informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della
rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente
come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni
e servizi.
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