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Documentazione   Inserito il 3-7-2007


 

 

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SEMPLIFICAZIONE DEI PROSPETTI INFORMATIVI

 

DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

 

CONSIDERAZIONI IN RISPOSTA AL QUESTIONARIO CESR

 

Di Mauro Novelli  Segretario Adusbef

 

 

 Roma, 17-5-2007

 


INDICE

PREMESSA.. 1

SUGGERIMENTO INIZIALE. 2

INFORMAZIONI, CONTENUTI, PAROLE CHIAVE, GRAFICA, LINGUAGGIO.. 3

SUGGERIMENTI 4

A) Il PROSPETTO DEVE PREVEDERE : 5

B) IL PROSPETTO NON DEVE PREVEDERE : 8

 


 

 

PREMESSA

 

Coloro che collocano prodotti finanziari, di investimento, di gestione presso i risparmiatori, commettono generalmente l’errore (definiamolo così) di puntare sulle caratteristiche del servizio (magari con minuziose esposizioni illustrative) e trascurano l’obbiettivo fondamentale: quei prodotti devono (dovrebbero) permettere al cittadino che investe il raggiungimento dei suoi obbiettivi finanziari ed economici.

E’ pertanto prioritario che l’analisi degli strumenti terapeutici sia preceduta da una accurata “diagnosi” attraverso una attenta e professionale consulenza per individuare non solo le “caratteristiche socio-finanziarie” del risparmiatore (capacità di reddito e di risparmio, propensione al rischio, investimenti pregressi, proprietà immobiliari ecc.), ma (e direi soprattutto) per definire gli impegni di spesa già decisi e che lo vedranno coinvolto nel breve, medio e lungo periodo. 

Questa esplicitazione delle spese programmate – quasi sempre trascurata - è di fondamentale importanza, visto che  ci stiamo occupando di prodotti finanziari che tendono a “maturare”, cioè a dar frutti, dopo qualche anno dalla loro attivazione (dai tre ai dieci, in funzione dell’andamento dei mercati).

Poiché l’atteggiamento “classico” del promotore finanziario o del borsinista è quello di acquisire fin da subito il risparmio del cliente, l’individuazione di spese future consistenti e programmate è vista dai collocatori come un impaccio per la conclusione del contratto. In fase precontrattuale, si tende pertanto a trascurare quel dato e, di conseguenza, a non evidenziare le caratteristiche temporali di maturazione del prodotto che si sta proponendo.

Tale atteggiamento va fortemente represso perché potrebbe dar luogo a danni finanziari seri e dolorosi. E’ pertanto fondamentale rendere edotto il risparmiatore che se le soluzioni che gli si stanno proponendo non tengono conto degli impegni già programmati, rischia di compromettere i suoi patrimoni.

Lo stesso atteggiamento mirante a chiudere in prima visita, comporta la forzatura psicologica del futuro cliente, la tendenza ad enfatizzare gli elementi di immediata comprensione (rendimenti  anche futuri) e a sottacere quelle caratteristiche che potrebbero “far riflettere” il cliente ed indurlo a non firmare subito.

E’ quanto mai opportuno quindi inserire meccanismi in grado di evitare gli inconvenienti appena richiamati e di imporre l’obbligatorietà di conclusione del conferimento nel corso di almeno due visite a distanza di almeno una settimana.

E’ necessario, in altri termini che la filosofia ispiratrice del prospetto abbandoni le concezioni di marketing rivolto al prodotto (superato dalla metà degli anni ’80 dalle aziende più accorte) per approdare al marketing rivolto al cliente.

 

SUGGERIMENTO INIZIALE

 

 

 

 

 

INSERIMENTO NEL PROSPETTO DI UNA PAGINA INIZIALE

STILATA

DALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO.

 

 

 

I prospetti relativi ai fondi comuni di investimento dovrebbero prevedere una pagina iniziale stilata dall’autorità di controllo (con caratteristiche grafiche peculiari e diverse da quelle adottate dalla società offerente).

 

In tale documento:

 

S si fornisce la motivazione alla lettura di tutto il documento visto che la sua sottoscrizione coinvolgerà il cliente e la sua famiglia per migliaia di euro e per vari anni;

S si informa che il contratto può essere perfezionato nel corso di due visite: la prima di informazione generale che si conclude con la consegna del prospetto; la seconda a distanza di almeno sette giorni per la firma del contratto.

S si chiariscono concetto e termini del ripensamento;

S si informa che l’acquisto delle quote verrà effettuato il primo giorno di mercato aperto successivo ai giorni di ripensamento;

S si indica che la valorizzazione dei titoli offerti sul mercato mobiliare sono soggetti a variabilità giornaliera (incertezza dell’andamento futuro del mercato mobiliare, ecc.);  

S vengono riportate per grandi linee le caratteristiche fondamentali del prodotto;

S si fa menzione della possibilità per il gestore di entrare in conflitto di interessi;

S si sottolinea l’importanza della definizione della profilatura di rischio e di una buona consulenza;

S si avvisa del fatto che tale prodotto potrebbe non essere idoneo al raggiungimento degli obbiettivi del sottoscrittore  se le somme conferite dovessero servire alla copertura di spese future di una certa entità, già programmate nel breve/medio periodo,

S si chiarisce che il promotore finanziario non gestisce i capitali conferiti (è tipica la rassicurazione: “Stia tranquillo, le seguo io l’investimento…”), ma si limita a “consegnarli” al gestore. Non a caso il risparmiatore non può fornire somme in contanti, né consegnare assegni o effettuare  bonifici che non abbiano la società di gestione quale beneficiario.

S si richiamano leggi ed articoli inerenti la consulenza ed il prodotto.

S si forniscono i riferimenti dell’Autorità di controllo.

S si indicano i riferimenti Internet dove reperire i testi di legge e tutti i documenti inerenti i servizi finanziari offerti al risparmiatore.

 

 

 


INFORMAZIONI, CONTENUTI, PAROLE CHIAVE, GRAFICA, LINGUAGGIO

 

Il risparmiatore deve sapere che “Il miglior investimento in assoluto consiste nell’acquisire informazioni – per quanto possibile e utile – sulle caratteristiche del mercato che lo sta coinvolgendo e nel quale spenderà i suoi soldi, dei prodotti in esso offerti che forse acquisterà e che condizioneranno le sue finanze per molti anni”.

 Il prospetto migliore, più semplice e chiaro a poco varrà se il futuro sottoscrittore non si sentirà motivato a leggerlo; se non ne avvertirà l’utilità di acquisirne i concetti; se verrà convinto (magari dallo stesso promotore)  che leggerlo è “palloso”, non serve a nulla e che “fa meglio a fidarsi”. Insomma, il prospetto deve suggerire al sottoscrittore che non si tratta di semplici descrizioni informative, ma che, oltre a ciò, ha l’obbiettivo di far emergere e rimarcare i diritti ed i doveri che dalla sottoscrizione del contratto deriveranno alle due parti in causa.

Occorre quindi superare la concezione, intellettualmente un po’ pigra, che vuole il “prospetto semplificato” come meramente “meno voluminoso” rispetto ad un prospetto non semplificato. Parimenti va superata la concezione in base alla quale la “trasparenza” è funzione diretta del numero di pagine fornite al futuro cliente.

La semplicità, la trasparenza e la capacità di sintesi sono caratteristiche “professionali” che non tutti gli operatori vogliono (o possono) mettere in campo.

Dobbiamo infatti chiarire che può definirsi semplificato quel prospetto i cui contenuti siano appetibili, leggibili, accessibili e facilmente compresi dall’investitore non acculturato in materia di investimenti, ma motivato ad acquisir i rudimenti di un prodotto che gli toccherà direttamente il portafogli, che gli “mette le mani in tasca”. Mentre non è semplificato quel prospetto (anche se strizzato in un numero minore di pagine) i cui contenuti siano resi graficamente scostanti, intellettualmente non accessibili per chi non è in possesso dei codici linguistici; con informazioni non essenziali, inutili o nascoste da titoli di paragrafo fuorvianti; per il quale lo stesso promotore mostra insofferenza.

Il problema della leggibilità dei prospetti deriva da un atteggiamento difensivo ed elusivo tipico delle società che offrono servizi finanziari. Secondo tale concezione (a mio avviso ingiustificata),  se il documento contenesse tutte le informazioni, le caratteristiche di mercato e di prodotto, le raccomandazioni, le accortezze (che suggeriamo in seguito), pochi sarebbero i “pezzi” venduti. Delle due l’una: o i servizi sono di cattiva qualità e si cerca di non renderli trasparenti, o sono validi ed allora il marketing di offerta (così come è oggi) è gestito da incompetenti. Nel primo caso, dovrebbe essere il mercato ad emarginare prodotti scadenti; nel secondo, lo stesso mercato dovrebbe eliminare responsabili di marketing non all’altezza.  Ma tale setacciatura è propria di un mercato sano, permeato da principi di concorrenza; se non viene operata, vuol dire che quel mercato non è sano e ne vanno ripensate le regole.

Pertanto, una società che crede nei propri servizi dovrebbe avere tutto l’interesse a mettere in grado il cliente di conoscerne minuziosamente le caratteristiche, di usarlo al meglio, di fornirne un prospetto “utile”.

Grafica: Al di là dei contenuti, corpo e caratteri devono essere di dimensioni adeguate (anche all’invecchiamento della popolazione). I grafici inseriti nel documento non devono essere a “torta” ma a “colonne” o “lineari”.

Linguaggio: non deve prevedere termini per addetti ai lavori in altre lingue. Meglio volgerli con una frase, se in italiano non esiste un termine equivalente.[1]

La difficoltà per gli estensori deriva da un loro approccio mentale errato, poiché, invece di assumere un atteggiamento empatico nei confronti del lettore/sottoscrittore, si limitano a stilare semplici descrizioni asettiche di cose che a loro avviso dovranno essere lette solo da chi quelle cose già conosce: per gli altri, coloro che non sono in possesso dei codici di decrittazione, è inutile leggerle . Nei testi in circolazione, non si avverte l’impegno di chi cerca di sollecitare leve emozionali che conducano il lettore a comprendere il coinvolgimento, in termini di diritti e di doveri, che verrà generato dalla firma di un contratto. Sono quei testi qualificati – tra gli addetti ai lavori –  con la battuta: “scritti da avvocati per aspiranti avvocati”

In altri termini, possiamo dire che il linguaggio adottato risulterà tanto più corretto quanto più sarà in grado di soddisfare la esigenza di comprensione indotta  dalla curiosità sollecitata dai contenuti.


 


 

SUGGERIMENTI

 

 

 


 

A) Il PROSPETTO INFORMATIVO DEVE PREVEDERE

 

B) IL PROSPETTO INFORMATIVO NON DEVE PREVEDERE

 


 

A) Il PROSPETTO DEVE PREVEDERE :

 

 

 

1) La pagina stilata  dall’Autorità

 

1) Vedi Suggerimento iniziale

 

 

 

2) Un indice/sommario “ragionato” ed un glossario.

 

 

 

 

 

 

 

2) L’ indice/sommario ragionato deve descrivere sinteticamente i contenuti del paragrafo e non semplicemente riportarne il titolo. Deve essere orientato a chiarire al cliente le azioni che sta compiendo e non essere rivolto al prodotto.

Non è rilevante la sua dimensione.

Il glossario dovrà riportare la spiegazione dei  termini e, se nell’uso, la dizione inglese di quelli codificati dagli addetti ai lavori, pur se non usati nel documento.

 

 

 

3) La presentazione dell’offerente

 

 

3) Gestore, Sim, OICR, Banca, Banca depositaria, società di revisione ecc.

Può prevedere dati quantitativi e graduatorie di comparto.

E’ opportuno indicare i riferimenti del sito Internet le cui pagine potranno fornire ulteriori informazioni.

 

 

 

4) La descrizione del mercato mobiliare e dei rischi per “chi compra”.

 

 

4) Ad integrazione della pagina iniziale stilata dall’Autorità di controllo, occorre fornire la chiara indicazione della variabilità delle quotazioni di tutti i titoli mobiliari, pur se con andamenti diversamente accentuati (azioni, obbligazioni, titoli di stato a tasso fisso e a tasso variabile ecc.).

 

 

 

5) La descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche funzionali (titoli contenuti, politiche di investimento).

 

5) Si metta in evidenza che il vantaggio di detenere quote di fondo consiste nella possibilità di “approfittare” di operatori ed analisti che “stanno quotidianamente sul mercato” per professione e non perché i rendimenti spuntati nel passato possono essere riproponibili in futuro (di questo, dovrebbe essere fatto divieto assoluto).

Si chiarisca che potranno occorrere anni prima di avere quotazioni superiori a quelle d’acquisto, tali da permettere il recupero delle spese d’ingresso e la remunerazione dell’investimento.

Per quanto riguarda le politiche di investimento da parte del gestore, queste  possono trovare posto nel prospetto, ma oltre all’enunciazione delle “buone intenzioni di comportamento corretto e professionale”  non vedo a che cosa possano servire.

Su questo campo potrebbero essere coinvolti i principi enunciati nella MIFID

 

 

 

6) Benchmark. Andamento storico del rendimento del fondo. Andamento storico della media del comparto di riferimento.

 

 

6) L’andamento storico del rendimento del prodotto può essere riportato, purché accompagnato dall’andamento storico della media del comparto di riferimento in cui il tipo di fondo è classificato, col quale deve essere graficamente comparabile.

Tali informazioni permettono al risparmiatore di valutare la valentia del gestore rispetto alla media dei concorrenti.

In assenza dei dati precedenti , risulta poco interessante per l’investitore la comparazione col benchmerk.

 

 

 

7) Le modalità di conferimento.

 

7) Si chiarisca subito che, per legge, il capitale non può essere conferito in contanti e che gli assegni consegnati al promotore devono essere intestati alla società di gestione e devo essere Non Trasferibili.

 

 

 

8) Termini di ripensamento.

 

 

8) Si riportino i termini di legge per il ripensamento.

Si indichino con chiarezza le procedure e le formalità (riferimenti, indirizzi ecc.) da seguire per eliminare gli effetti della firma del contratto.

Si chiariscano modalità, formalità e tempi di rimborso per ripensamento della somma conferita inizialmente.

Si suggerisce l’inserimento nel frontespizio di fac simile di lettera di annullamento del contratto per ripensamento. (1° fac simile da inserire nel prospetto)

 

 

 

9) Tempistica  dell’ investimento.

 

 

 

9) Si chiarisca che l’investimento avverrà solo il giorno successivo alla scadenza del periodo di carenza generato dai giorni di ripensamento.

Si indichi (con esempio) il giorno preciso in cui si investirà.

Si chiarisca che le quotazioni giornaliere riportate dai quotidiani non si riferiscono alla valorizzazione del giorno stesso.

 

 

 

 10) I documenti che  – concluso il contratto –  verranno inviati dal gestore.

 

 

10) E’ importante che il sottoscrittore abbia contezza del tipo di documenti che riceverà dal gestore una volta effettuato l’investimento (contabile di acquisto col numero delle quote, rendiconti annuali ecc.).

 

 

 

 11) I costi di sottoscrizione e/o di uscita. I costi di gestione periodicamente addebitati. I costi di switch. Incentivi.

 

 

11) Il sottoscrittore vuole conoscere quanto gli costerà l’operazione e non “gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore dei fondi”. Vuole conoscere a quanto ammonta la commissione periodica da riconoscere al gestore (anche se percepita decurtando il patrimonio, con azione formalmente indolore perché non esplicitata) e non i “diritti fissi” o “gli oneri a carico dei fondi”, come se fosse il gestore a pagare.

Il riconoscimento di incentivi deve prevedere anche il riconoscimento di disincentivi da recuperare sulla commissione di gestione annua. Se tale simmetria non è riconosciuta, il prospetto deve farne menzione.

 

 

 

12) La tassazione cui è soggetto il   fondo.

 

 

12) Si chiarisca l’entità della tassazione e il fatto che la valorizzazione quotidiana è già al netto del tributo.

 

 

 

 13) Le modalità di disinvestimento.

Tempistica del disinvestimento

 

 

13) E’ pleonastico informare il sottoscrittore della possibilità disinvestimento totale o parziale.

E’ invece fondamentale fornire il fac simile della lettera da inviare, e i riferimenti per utilizzare strumenti diversi dalla raccomandata. Insomma, il sottoscrittore deve essere autonomo in questa azione fondamentale. (2° fac simile da inserire nel prospetto). Infatti, troppi risparmiatori ritengono che per disinvestire occorra passare per il promotore o recarsi in banca.

Poiché il gestore deve disinvestire il giorno successivo alla ricezione dell’ordine, se tale ordine  è consegnato  allo sportello, è necessario che l’impiegato  dia notizia certa al cliente del giorno in cui il gestore riceverà l’ordine stesso.

Occorre altresì informare il cliente che potrà verificare la quotazione del giorno di liquidazione avvisando che non è quella riportata dai quotidiani quello stesso giorno.

 

 

 

14) Riferimenti del gestore, del promotore, delle Autorità di controllo.

 

 

15) Il sottoscrittore deve essere autonomo sui riferimenti di tutto coloro che, nella vicenda, possono essere suoi interlocutori. Deve essergli evitata la via crucis della ricerca di un telefono o di un fax, di un riferimento.

Indirizzi, telefoni, fax, e-mail, nominativi di persone incaricate e ruoli devono trovare spazio nelle pagine del prospetto.

 

 


 

B) IL PROSPETTO NON DEVE PREVEDERE :

 

 

 

15) NO ad Appendici o ad altri Allegati in quanto giustificativi e suppletivi della incapacità di sintesi, e della volontà di chiarezza e trasparenza.

 

16) Prevedere Allegati o Appendici equivale:

- a qualificare come secondarie le informazioni in essi contenute,

- a considerarle sovrabbondanti  per il sottoscrittore,

- a ritenere il sottoscrittore non interessato o culturalmente non all’altezza.

Se il collocatore ritiene opportuno riportare, in una pubblicazione a parte, valutazioni, comparazioni, informazioni  che ritiene di interesse, può sempre farne omaggio al futuro cliente.

 

 

 

16) NO al profilo di rischio “oggettivo” se non chiarendo che deve essere  “armonizzato” con la posizione finanziaria personale di ciascun sottoscrittore.

 

 

 

17) La rischiosità di un fondo  è solo in parte funzione diretta della qualità dei titoli in portafoglio e della politica di gestione.

Va infatti adeguata al complesso di esigenze/obbiettivi/spese programmate dell’investitore.

La trattazione di questo argomento non è possibile in poche righe.[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Non deve prevedere neanche termini in latino, scambiati e pronunciati all’inglese da chi, per sua disgrazia, il latino non ha  potuto studiare: “specìmen” pronunciato “spèsimen”; “plus” pronunciato “plas”; “junior” pronunciato “gianior”; “senior” pronunciato “sinior”.

 

[2] Esempio classico : se fra un anno devo destinare i miei risparmi all’acquisto di una casa, in periodi di tassi crescenti è rischioso anche comprare BTP, cioè titoli a tasso fisso. All’opposto, se posso dimenticarmi di quei risparmi per 20 anni (trascuriamo gli imprevisti) probabilmente anche l’acquisto di azioni non risulterà particolarmente rischioso: in venti anni incapperò certamente in un periodo di borsa taurina rispetto alle quotazioni spuntate all’atto dell’acquisto.