HOME
PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro
Novelli Documentazione Inserito il 3-7-2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMPLIFICAZIONE DEI PROSPETTI
INFORMATIVI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CONSIDERAZIONI IN RISPOSTA AL
QUESTIONARIO CESR Di Mauro Novelli Segretario Adusbef Roma,
17-5-2007 INDICE INFORMAZIONI,
CONTENUTI, PAROLE CHIAVE, GRAFICA, LINGUAGGIO A) Il PROSPETTO DEVE PREVEDERE : B) IL PROSPETTO NON
DEVE PREVEDERE : PREMESSA
Coloro che collocano prodotti finanziari, di
investimento, di gestione presso i risparmiatori, commettono generalmente
l’errore (definiamolo così) di puntare sulle caratteristiche del
servizio (magari con minuziose esposizioni illustrative) e trascurano
l’obbiettivo fondamentale: quei prodotti devono (dovrebbero) permettere al
cittadino che investe il raggiungimento dei suoi obbiettivi finanziari ed
economici. E’ pertanto prioritario che l’analisi degli
strumenti terapeutici sia preceduta da una accurata “diagnosi” attraverso una
attenta e professionale consulenza per individuare non solo le
“caratteristiche socio-finanziarie” del risparmiatore (capacità di
reddito e di risparmio, propensione al rischio, investimenti pregressi,
proprietà immobiliari ecc.), ma (e direi soprattutto) per definire gli
impegni di spesa già decisi e che lo vedranno coinvolto nel breve,
medio e lungo periodo. Questa esplicitazione delle spese programmate –
quasi sempre trascurata - è di fondamentale importanza, visto che ci stiamo occupando di prodotti finanziari
che tendono a “maturare”, cioè a dar frutti, dopo qualche anno dalla
loro attivazione (dai tre ai dieci, in funzione dell’andamento dei mercati). Poiché l’atteggiamento “classico” del promotore
finanziario o del borsinista è quello di acquisire fin da subito il
risparmio del cliente, l’individuazione di spese future consistenti e
programmate è vista dai collocatori come un impaccio per la
conclusione del contratto. In fase precontrattuale, si tende pertanto a
trascurare quel dato e, di conseguenza, a non evidenziare le caratteristiche
temporali di maturazione del prodotto che si sta proponendo. Tale atteggiamento va fortemente represso perché
potrebbe dar luogo a danni finanziari seri e dolorosi. E’ pertanto
fondamentale rendere edotto il risparmiatore che se le soluzioni che gli si
stanno proponendo non tengono conto degli impegni già programmati,
rischia di compromettere i suoi patrimoni. Lo stesso atteggiamento mirante a chiudere in prima
visita, comporta la forzatura psicologica del futuro cliente, la tendenza ad
enfatizzare gli elementi di immediata comprensione (rendimenti anche futuri) e a sottacere quelle
caratteristiche che potrebbero “far riflettere” il cliente ed indurlo a non
firmare subito. E’ quanto mai opportuno quindi inserire meccanismi
in grado di evitare gli inconvenienti appena richiamati e di imporre
l’obbligatorietà di conclusione del conferimento nel corso di almeno
due visite a distanza di almeno una settimana. E’ necessario, in altri termini che la filosofia
ispiratrice del prospetto abbandoni le concezioni di marketing rivolto al
prodotto (superato dalla metà degli anni ’80 dalle aziende più
accorte) per approdare al marketing rivolto al cliente. SUGGERIMENTO
INIZIALE
INFORMAZIONI, CONTENUTI, PAROLE CHIAVE, GRAFICA, LINGUAGGIO
Il risparmiatore deve sapere che “Il miglior
investimento in assoluto consiste nell’acquisire informazioni – per quanto
possibile e utile – sulle caratteristiche del mercato che lo sta coinvolgendo
e nel quale spenderà i suoi soldi, dei prodotti in esso offerti che
forse acquisterà e che condizioneranno le sue finanze per molti anni”. Il prospetto
migliore, più semplice e chiaro a poco varrà se il futuro
sottoscrittore non si sentirà motivato a leggerlo; se non ne
avvertirà l’utilità di acquisirne i concetti; se verrà
convinto (magari dallo stesso promotore)
che leggerlo è “palloso”, non serve a nulla e che “fa meglio a
fidarsi”. Insomma, il prospetto deve suggerire al sottoscrittore che non si
tratta di semplici descrizioni informative, ma che, oltre a ciò, ha
l’obbiettivo di far emergere e rimarcare i diritti ed i doveri che
dalla sottoscrizione del contratto deriveranno alle due parti in causa. Occorre quindi superare la concezione,
intellettualmente un po’ pigra, che vuole il “prospetto semplificato” come
meramente “meno voluminoso” rispetto ad un prospetto non semplificato.
Parimenti va superata la concezione in base alla quale la “trasparenza”
è funzione diretta del numero di pagine fornite al futuro cliente. La semplicità, la trasparenza e la
capacità di sintesi sono caratteristiche “professionali” che non tutti
gli operatori vogliono (o possono) mettere in campo. Dobbiamo infatti chiarire che può definirsi
semplificato quel prospetto i cui contenuti siano appetibili, leggibili,
accessibili e facilmente compresi dall’investitore non acculturato in materia
di investimenti, ma motivato ad acquisir i rudimenti di un prodotto che gli
toccherà direttamente il portafogli, che gli “mette le mani in tasca”.
Mentre non è semplificato quel prospetto (anche se strizzato in un
numero minore di pagine) i cui contenuti siano resi graficamente scostanti,
intellettualmente non accessibili per chi non è in possesso dei codici
linguistici; con informazioni non essenziali, inutili o nascoste da titoli di
paragrafo fuorvianti; per il quale lo stesso promotore mostra insofferenza. Il problema della leggibilità dei prospetti
deriva da un atteggiamento difensivo ed elusivo tipico delle società
che offrono servizi finanziari. Secondo tale concezione (a mio avviso
ingiustificata), se il documento
contenesse tutte le informazioni, le caratteristiche di mercato e di
prodotto, le raccomandazioni, le accortezze (che suggeriamo in seguito), pochi
sarebbero i “pezzi” venduti. Delle due l’una: o i servizi sono di cattiva
qualità e si cerca di non renderli trasparenti, o sono validi ed
allora il marketing di offerta (così come è oggi) è
gestito da incompetenti. Nel primo caso, dovrebbe essere il mercato ad
emarginare prodotti scadenti; nel secondo, lo stesso mercato dovrebbe
eliminare responsabili di marketing non all’altezza. Ma tale setacciatura è propria di un
mercato sano, permeato da principi di concorrenza; se non viene operata, vuol
dire che quel mercato non è sano e ne vanno ripensate le regole. Pertanto, una società che crede nei propri
servizi dovrebbe avere tutto l’interesse a mettere in grado il cliente di
conoscerne minuziosamente le caratteristiche, di usarlo al meglio, di
fornirne un prospetto “utile”. Grafica: Al di là dei contenuti, corpo e
caratteri devono essere di dimensioni adeguate (anche all’invecchiamento
della popolazione). I grafici inseriti nel documento non devono essere a
“torta” ma a “colonne” o “lineari”. Linguaggio: non deve prevedere termini per addetti
ai lavori in altre lingue. Meglio volgerli con una frase, se in italiano non
esiste un termine equivalente.[1] La difficoltà per gli estensori deriva da un
loro approccio mentale errato, poiché, invece di assumere un atteggiamento
empatico nei confronti del lettore/sottoscrittore, si limitano a stilare
semplici descrizioni asettiche di cose che a loro avviso dovranno essere lette
solo da chi quelle cose già conosce: per gli altri, coloro che non
sono in possesso dei codici di decrittazione, è inutile leggerle . Nei
testi in circolazione, non si avverte l’impegno di chi cerca di sollecitare
leve emozionali che conducano il lettore a comprendere il coinvolgimento, in
termini di diritti e di doveri, che verrà generato dalla firma di un
contratto. Sono quei testi qualificati – tra gli addetti ai lavori – con la battuta: “scritti da avvocati per
aspiranti avvocati” In altri termini, possiamo dire che il linguaggio
adottato risulterà tanto più corretto quanto più
sarà in grado di soddisfare la esigenza di comprensione indotta dalla curiosità sollecitata dai contenuti. |
1)
La pagina stilata
dall’Autorità |
1) Vedi Suggerimento
iniziale |
2)
Un indice/sommario “ragionato” ed un glossario. |
2) L’ indice/sommario
ragionato deve descrivere sinteticamente i contenuti del paragrafo e non
semplicemente riportarne il titolo. Deve essere orientato a chiarire al
cliente le azioni che sta compiendo e non essere rivolto al prodotto. Non è rilevante la
sua dimensione. Il glossario dovrà
riportare la spiegazione dei termini
e, se nell’uso, la dizione inglese di quelli codificati dagli addetti ai
lavori, pur se non usati nel documento. |
3)
La presentazione dell’offerente |
3) Gestore, Sim, OICR,
Banca, Banca depositaria, società di revisione ecc. Può prevedere dati
quantitativi e graduatorie di comparto. E’ opportuno indicare i
riferimenti del sito Internet le cui pagine potranno fornire ulteriori
informazioni. |
4)
La descrizione del mercato mobiliare e dei rischi per “chi compra”. |
4) Ad integrazione della
pagina iniziale stilata dall’Autorità di controllo, occorre fornire
la chiara indicazione della variabilità delle quotazioni di tutti i
titoli mobiliari, pur se con andamenti diversamente accentuati (azioni,
obbligazioni, titoli di stato a tasso fisso e a tasso variabile ecc.). |
5)
La descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche funzionali (titoli
contenuti, politiche di investimento). |
5) Si metta in evidenza
che il vantaggio di detenere quote di fondo consiste nella
possibilità di “approfittare” di operatori ed analisti che “stanno
quotidianamente sul mercato” per professione e non perché i rendimenti
spuntati nel passato possono essere riproponibili in futuro (di questo,
dovrebbe essere fatto divieto assoluto). Si chiarisca che potranno
occorrere anni prima di avere quotazioni superiori a quelle d’acquisto,
tali da permettere il recupero delle spese d’ingresso e la remunerazione
dell’investimento. Per quanto riguarda le
politiche di investimento da parte del gestore, queste possono trovare posto nel prospetto, ma
oltre all’enunciazione delle “buone intenzioni di comportamento corretto e
professionale” non vedo a che cosa
possano servire. Su questo campo
potrebbero essere coinvolti i principi enunciati nella MIFID |
6)
Benchmark. Andamento storico del rendimento del fondo. Andamento storico
della media del comparto di riferimento. |
6) L’andamento storico
del rendimento del prodotto può essere riportato, purché
accompagnato dall’andamento storico della media del comparto di riferimento
in cui il tipo di fondo è classificato, col quale deve essere
graficamente comparabile. Tali informazioni
permettono al risparmiatore di valutare la valentia del gestore rispetto
alla media dei concorrenti. In assenza dei dati
precedenti , risulta poco interessante per l’investitore la comparazione
col benchmerk. |
7)
Le modalità di conferimento. |
7) Si chiarisca subito
che, per legge, il capitale non può essere conferito in contanti e
che gli assegni consegnati al promotore devono essere intestati alla
società di gestione e devo essere Non Trasferibili. |
8)
Termini di ripensamento. |
8) Si riportino i termini
di legge per il ripensamento. Si indichino con
chiarezza le procedure e le formalità (riferimenti, indirizzi ecc.)
da seguire per eliminare gli effetti della firma del contratto. Si chiariscano
modalità, formalità e tempi di rimborso per ripensamento
della somma conferita inizialmente. Si suggerisce
l’inserimento nel frontespizio di fac simile di lettera di annullamento del
contratto per ripensamento. (1° fac simile da inserire nel prospetto) |
9)
Tempistica dell’ investimento. |
9) Si chiarisca che
l’investimento avverrà solo il giorno successivo alla scadenza del
periodo di carenza generato dai giorni di ripensamento. Si indichi (con esempio)
il giorno preciso in cui si investirà. Si chiarisca che le
quotazioni giornaliere riportate dai quotidiani non si riferiscono alla
valorizzazione del giorno stesso. |
10) I documenti che – concluso il contratto – verranno inviati dal gestore. |
10) E’ importante che il
sottoscrittore abbia contezza del tipo di documenti che riceverà dal
gestore una volta effettuato l’investimento (contabile di acquisto col
numero delle quote, rendiconti annuali ecc.). |
11) I costi di sottoscrizione e/o di
uscita. I costi di gestione periodicamente addebitati. I costi di switch.
Incentivi. |
11) Il sottoscrittore
vuole conoscere quanto gli costerà l’operazione e non “gli oneri
direttamente a carico del sottoscrittore dei fondi”. Vuole conoscere a
quanto ammonta la commissione periodica da riconoscere al gestore (anche se
percepita decurtando il patrimonio, con azione formalmente indolore perché
non esplicitata) e non i “diritti fissi” o “gli oneri a carico dei fondi”,
come se fosse il gestore a pagare. Il riconoscimento di
incentivi deve prevedere anche il riconoscimento di disincentivi da recuperare
sulla commissione di gestione annua. Se tale simmetria non è
riconosciuta, il prospetto deve farne menzione. |
12)
La tassazione cui è soggetto il
fondo. |
12) Si chiarisca
l’entità della tassazione e il fatto che la valorizzazione
quotidiana è già al netto del tributo. |
13) Le modalità di disinvestimento. Tempistica
del disinvestimento |
13) E’ pleonastico
informare il sottoscrittore della possibilità disinvestimento totale
o parziale. E’ invece fondamentale
fornire il fac simile della lettera da inviare, e i riferimenti per
utilizzare strumenti diversi dalla raccomandata. Insomma, il sottoscrittore
deve essere autonomo in questa azione fondamentale. (2° fac simile da
inserire nel prospetto). Infatti, troppi risparmiatori ritengono che per
disinvestire occorra passare per il promotore o recarsi in banca. Poiché il gestore deve
disinvestire il giorno successivo alla ricezione dell’ordine, se tale
ordine è consegnato allo sportello, è necessario che
l’impiegato dia notizia certa al
cliente del giorno in cui il gestore riceverà l’ordine stesso. Occorre altresì
informare il cliente che potrà verificare la quotazione del giorno
di liquidazione avvisando che non è quella riportata dai quotidiani
quello stesso giorno. |
14)
Riferimenti del gestore, del promotore, delle Autorità di controllo. |
15) Il sottoscrittore
deve essere autonomo sui riferimenti di tutto coloro che, nella vicenda,
possono essere suoi interlocutori. Deve essergli evitata la via crucis
della ricerca di un telefono o di un fax, di un riferimento. Indirizzi, telefoni, fax,
e-mail, nominativi di persone incaricate e ruoli devono trovare spazio
nelle pagine del prospetto. |
15)
NO ad Appendici o ad altri Allegati in quanto giustificativi e suppletivi
della incapacità di sintesi, e della volontà di chiarezza e
trasparenza. |
16) Prevedere Allegati o
Appendici equivale: - a qualificare come
secondarie le informazioni in essi contenute, - a considerarle
sovrabbondanti per il
sottoscrittore, - a ritenere il
sottoscrittore non interessato o culturalmente non all’altezza. Se il collocatore ritiene
opportuno riportare, in una pubblicazione a parte, valutazioni,
comparazioni, informazioni che
ritiene di interesse, può sempre farne omaggio al futuro cliente. |
16)
NO al profilo di rischio “oggettivo” se non chiarendo che deve essere “armonizzato” con la posizione
finanziaria personale di ciascun sottoscrittore. |
17) La rischiosità
di un fondo è solo in parte
funzione diretta della qualità dei titoli in portafoglio e della
politica di gestione. Va infatti adeguata al
complesso di esigenze/obbiettivi/spese programmate
dell’investitore. La trattazione di questo
argomento non è possibile in poche righe.[2] |
[1] Non
deve prevedere neanche termini in latino, scambiati e pronunciati all’inglese da
chi, per sua disgrazia, il latino non ha
potuto studiare: “specìmen” pronunciato “spèsimen”; “plus”
pronunciato “plas”; “junior” pronunciato “gianior”; “senior” pronunciato
“sinior”.
[2] Esempio classico : se fra un anno devo destinare i miei risparmi all’acquisto di una casa, in periodi di tassi crescenti è rischioso anche comprare BTP, cioè titoli a tasso fisso. All’opposto, se posso dimenticarmi di quei risparmi per 20 anni (trascuriamo gli imprevisti) probabilmente anche l’acquisto di azioni non risulterà particolarmente rischioso: in venti anni incapperò certamente in un periodo di borsa taurina rispetto alle quotazioni spuntate all’atto dell’acquisto.