HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento
inserito il 13-6-2009 |
|||
La rivoluzione
partirà dall'anno scolastico 2010-11 La riforma dei licei
approvata dal governo (Schema dpr Cdm 12.6.2009) Quattrocento
indirizzi sperimentali e sei licei, con più autonomia per le scuole e
piani di studio più razionali a partire dall’anno scolastico 2010-11:
questa a grandi linee la riforma dei licei del ministro Maria Stella Gelmini
approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Come spiega una nota del ministero
“per cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie e agli studenti
di compiere scelte chiare, i 396 indirizzi sperimentali, i 51 progetti
assistiti dal Miur e le tantissime sperimentazioni attivate, saranno
ricondotte in 6 licei”. SCHEMA
DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE
REVISIONE DELL’ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133. IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA VISTI gli articoli
87 e 117 della Costituzione; VISTO l’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati
ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili
e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma VISTO il piano
programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del sopra
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008; VISTO l’articolo 15
della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente; VISTO il testo unico
delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche"; VISTA la legge 21
dicembre 1999, n. 508, recante disposizioni in merito alla riforma delle
accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia
nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie
artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati; VISTO il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 20 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni; VISTO il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme
generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della
legge 20 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante
"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO l’articolo 1,
commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, con il quale è stata sancita l’obbligatorietà
dell’istruzione per almeno 10 anni; VISTA la legge 11
gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università; VISTO il decreto
ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente il "Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione"; VISTO il
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2007, n. 176; VISTO il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica; VISTO il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alla professione e al lavoro; VISTO il
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed, in particolare, l’articolo 3, comma 4, che
ha abrogato il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226; VISTO l’articolo 3
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 156, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; VISTO il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota
dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee
guida per la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori"; VISTA la
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; VISTA la
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento
permanente; SENTITO il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione; VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………; SENTITA la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del …………; UDITO il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ………; VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………; SULLA PROPOSTA del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione; E M A N A il seguente
regolamento ART. 1 (Oggetto)) 1. I licei sono
disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni e dal presente decreto in attuazione del piano programmatico di
interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema
scolastico. ART. 2 (Identità
dei licei) 1. I licei sono
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore
e costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale
articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto
decreto legislativo n. 226 del 2005. 2. I percorsi
liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga,
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 3. I percorsi
liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in
un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano
il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il
sistema dei licei di cui all’allegato A al presente regolamento attraverso
gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 13, comma 9,
lettera a). 4. Il primo biennio
è finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui
al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139. 5. Nell’ambito dei
percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal
secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità
per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici
superiori, nonché per l’approfondimento delle conoscenze, abilità e
competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di
studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. ART. 3 (Articolazione
del sistema dei licei) 1. Il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico e delle scienze umane. 2. I percorsi
liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione per il sistema dei licei, di cui all’allegato A al presente
regolamento, con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D,
E, F e G al medesimo regolamento. 3. Alla
riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale,
delle sezioni di liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico
europeo si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni,
sulla base dei criteri previsti dal presente decreto. ART. 4 (Liceo artistico) 1. Il percorso del
liceo artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il
patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per
l’espressione della creatività e progettualità. Assicura la
conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. 2. Il percorso del
liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi: a) arti figurative; b) architettura,
design, ambiente; c) audiovisivo,
multimedia, scenografia. 3. Gli indirizzi si
caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente
sviluppa la propria capacità progettuale: a) laboratorio di
figurazione, dell’indirizzo arti figurative, nel quale lo studente acquisisce
e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno,
pittura, modellazione plastica); b) laboratorio di
progettazione e relative discipline progettuali dell’indirizzo architettura,
design, ambiente, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di
rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche
urbanistiche (sezione architettura e ambiente) oppure delle metodologie
proprie della progettazione di oggetti (sezione design, articolata nei
distinti settori della produzione artistica); c) laboratorio
audiovisivo, dell’indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, nel quale
lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle
tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e
dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo. 4. L’orario annuale
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie
settimanali, e di 726 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 22 ore medie settimanali, per l’indirizzo di cui alla
lettera a) del comma 2; di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34
ore medie settimanali, e di 792 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 24 ore medie settimanali, per gli indirizzi di cui alle
lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle attività e degli
insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali, per l’indirizzo
di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno, corrispondenti a 11 ore medie settimanali, per gli indirizzi di
cui alle lettere b) e c) del comma 2. 5. Il piano degli
studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito
dall’allegato B al presente decreto. 6. Al fine di
corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali il
potenziamento e l’articolazione dell’offerta formativa dei licei artistici
possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con
particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle
interazioni con il mondo del lavoro. ART. 5 (Liceo classico) 1. Il percorso del
liceo classico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica,
assicurando l’acquisizione di rigore metodologico all’interno di un quadro
culturale che riserva attenzione anche alla matematica e alle scienze
sperimentali. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica
idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e
diacronica. 2. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 1023 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti
a 31 ore medie settimanali. 3. Il piano degli
studi del liceo classico è definito dall’allegato C al presente
decreto. ART. 6 (Liceo
linguistico) 1. Il percorso del
liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue,
oltre l’italiano, e di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre
culture. 2. Dal primo anno
del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di
una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli
studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è
previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una
disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli
studenti e delle loro famiglie. Tali insegnamenti devono essere attivati in
ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 3. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a
30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli
studi del liceo linguistico è definito dall’allegato D al presente
decreto. ART. 7 (Liceo musicale e
coreutico) 1. Il percorso del
liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni,
approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad
acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei
linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale,
storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la
continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai
corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124. 2. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 594 ore nel primo biennio, corrispondenti a 18 ore medie
settimanali, e 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti
a 19 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna
delle sezioni, musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio,
corrispondenti a 14 ore medie settimanali, e 429 ore nel secondo biennio e
nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali. 3. Il liceo musicale
e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione, attraverso specifiche convenzioni tra istituzioni scolastiche e
istituzioni dell’alta formazione musicale e coreutica. La convenzione
disciplina i reciproci rapporti, con riferimento anche alle modalità
di utilizzo del personale e delle strutture e attrezzature didattiche, e gli
aspetti economici e finanziari. Con le stesse modalità possono essere
costituite specifiche sezioni di liceo musicale e coreutico nell’ambito di
istituzioni scolastiche già esistenti. 4. Il piano degli
studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è
definito dall’allegato E al presente decreto. ART. 8 (Liceo
scientifico) 1. Il percorso del
liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica,
favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica
e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le
abilità e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative. 2. Al fine di
assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e all’informatica, le istituzioni
scolastiche possono attivare, nell’ambito del liceo scientifico, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, una o più sezioni a opzione
scientifico-tecnologica. 3. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a
30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli
studi del liceo scientifico e della relativa opzione scientifico-tecnologica
è definito dall’allegato F al presente decreto. ART. 9 (Liceo delle
scienze umane) 1. Il percorso del
liceo delle scienze umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle
scienze umane. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. 2. Al fine di
assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche,
economiche e sociali, le istituzioni scolastiche possono attivare,
nell’ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, una o più sezioni a opzione economico-sociale. 3. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, ore nel primo
biennio e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30
ore medie settimanali. 4. Il piano degli
studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione
economico-sociale è definito dall’allegato G al presente decreto. ART. 10 (Orario annuale e
attività educative e didattiche) 1. I percorsi dei
licei sono così riordinati: a) si riferiscono a
risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e
competenze in relazione alla raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della
mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea; b) il loro orario
annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in
conformità all’accordo che apporta modifiche al concordato lateranense
e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti
eventualmente previsti dal piano dell’offerta formativa di cui al comma 2,
lettera c), ed al comma 3; c) la quota dei
piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito
degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata
nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può
essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio,
non può essere superiore al 30 per cento nel secondo biennio e non
può essere superiore al 20 per cento nel quinto anno, salvo restando
che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non
può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque
anni. 2. Ai fini della
realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui
al presente decreto, le istituzioni scolastiche: a) costituiscono,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali
articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla
didattica e alla progettazione formativa; b) costituiscono,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato scientifico
con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro,
delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle
università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti
del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo; c) attraverso il
piano dell’offerta formativa possono organizzare, nei limiti delle loro
disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente
previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività
e insegnamenti è facoltativa e opzionale per gli studenti. Gli
studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti
facoltativi prescelti. La valutazione nelle materie facoltative concorre alla
valutazione complessiva. Le relative richieste sono formulate all’atto
dell’iscrizione alle classi. Al fine di ampliare e razionalizzare tale
scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete e stipulare contratti d’opera con esperti, nei limiti e delle risorse
iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali
esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico
- scientifico di cui alla lettera b). 3. Le
attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono
finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso
liceale. Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente che
annualmente vengono definite con il decreto interministeriale, viene previsto
uno specifico contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni
scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti
dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, con il quale le istituzioni scolastiche medesime possono potenziare gli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione
dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti è compreso
nell’allegato H al presente decreto. 4. Ai fini del
conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli
strumenti di autonomia didattica previsti dall’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Fatto salvo
quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel
quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una
disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento deve
essere attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente. 7. Le
attività e gli insegnamenti relativi a ‘Cittadinanza e Costituzione’,
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si
sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel
monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di
‘Diritto ed economia’ o, in sua mancanza, all’insegnamento di ‘Storia’. ART. 11 (Valutazione e
titoli finali) 1. La valutazione
periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto
previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169, e dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
medesimo decreto-legge. 2. I percorsi dei
licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni
sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore. 3. Al superamento
dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali viene rilasciato il
titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale
indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con
riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce
titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici
superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui
ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri
effetti previsti dall’ordinamento giuridico. ART. 12 (Monitoraggio e
valutazione di sistema) 1. I percorsi dei
licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale di
un apposito Comitato nazionale per l’istruzione liceale, costituito con
proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del
quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, rappresentanti delle scuole, delle
università ed esponenti del mondo della cultura, dell’arte e della
ricerca. Il Comitato si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ( 2. Il profilo
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei
licei nonché le indicazioni di cui all’articolo 13, comma 10, sono aggiornati
periodicamente con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 3. I risultati di
apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione
periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la
pubblicazione degli esiti della valutazione. 4. I risultati del
monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al
Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. ART. 13 (Passaggio al
nuovo ordinamento) 2. Gli istituti
d’arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al
presente decreto secondo quanto previsto dal comma 1, ad eccezione delle
sezioni degli istituti d’arte che prevedono l’esame di licenza di maestro
d’arte al termine del triennio, per le quali detta confluenza si realizza a
partire dalle sole prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011. 3. I percorsi
sperimentali musicali e coreutici confluiscono nei nuovi licei musicali e
coreutici disciplinati dal presente decreto a partire dalle prime classi
funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011. 4. La corrispondenza
dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo
e indirizzo dell’ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al
termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento è
individuata nella tabella contenuta nell’allegato L. 7. Eventuali sezioni
aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite, di
concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con decreto ministeriale
non avente natura regolamentare. 8. L’istituzione di
sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità
delle necessarie risorse professionali per l’insegnamento dello strumento,
assicurate attraverso apposite convenzioni con i conservatori di musica ai
sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n.
508, intese con le regioni o gli enti locali, oppure mediante eventuali
risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche o in
presenza di personale fornito di diploma di conservatorio nello specifico
strumento ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Con le
stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo
musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già
esistenti. 9. Per
l’insegnamento di strumento musicale si può altresì provvedere,
ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1981, n. 270, mediante
personale docente con contratto a tempo indeterminato di educazione musicale
nella scuola secondaria di primo grado purché in possesso di titolo specifico
riguardante la classe di abilitazione A077 e nei limiti delle dotazioni
organiche definite a livello regionale. 10. Per
l’istituzione di sezioni di liceo coreutico è richiesta una specifica
convenzione con l’Accademia nazionale di danza o con istituzioni accreditate,
secondo modalità e termini definiti sulla base di apposito decreto
ministeriale. 11. Con successivi
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aventi natura non
regolamentare, sono definiti: a) le indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati
secondo conoscenze, abilità e competenze, con riferimento ai profili
di cui all’articolo 2, commi 1 e b) l’articolazione
delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5,
6, 7, 8 e c) gli indicatori
per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, in relazione
alle proposte formulate dal Comitato di cui all’articolo 12, comma 1, anche
con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei
sistemi di istruzione e formazione. 12. Il passaggio al
nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee
a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e
disciplinari di settore, l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i
giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l’anno
scolastico 2010/2011. ART. 14 (Regioni a
statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano) 1. All’attuazione
del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Le disposizioni
del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di
insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli
opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite
massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo
classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo
scientifico e il liceo delle scienze umane. ART. 15 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli
articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27 e relativi allegati del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. ART. 16 (Disposizioni
finali) 1. All’attuazione
del presente decreto si provvede in coerenza con il piano programmatico di
cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti
delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto,
munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|||
|