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Documentazione   Documento inserito il 13-6-2009


 

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DOSSIER “Scuola”

 

 

La rivoluzione partirà dall'anno scolastico 2010-11

La riforma dei licei approvata dal governo

(Schema dpr Cdm 12.6.2009)

 

Quattrocento indirizzi sperimentali e sei licei, con più autonomia per le scuole e piani di studio più razionali a partire dall’anno scolastico 2010-11: questa a grandi linee la riforma dei licei del ministro Maria Stella Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Come spiega una nota del ministero “per cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie e agli studenti di compiere scelte chiare, i 396 indirizzi sperimentali, i 51 progetti assistiti dal Miur e le tantissime sperimentazioni attivate, saranno ricondotte in 6 licei”.
Questi i sei licei:
Liceo artistico - Articolato in tre indirizzi: arti figurative - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
architettura, design, ambiente - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
audiovisivo, multimedia, scenografia - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.
Liceo classico – Sarà sostanzialmente quello di sempre. Però con la riforma sarà finalmente introdotto l'insegnamento di una lingua straniera per l'intero quinquennio.
Liceo scientifico – Oltre oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare l'opzione scientifico tecnologica che consentirà l'approfondimento della conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.
Liceo linguistico – Il liceo linguistico prevederà l'insegnamento di 3 lingue straniere. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera e dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera
Liceo musicale e coreutico – Non solo è una delle grandi riforme ma è, finalmente, la conclusione di una delle lacune di generazioni di italiani, la pressocché totale ignoranza della musica, considerata un’arte minore nella riforma idealistica di Giovanni Gentile (quella che ha creato gli attuali licei). Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di: a) cogliere i valori estetici delle opere musicali; b) conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi; c) individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici; d) conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione; e) conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.
Liceo delle scienze umane - Altra novità della riforma è il liceo delle scienze umane. Sostituisce il liceo sociopsicopedagogico portando a regime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull'approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. Ogni scuola potrà attivare l'opzione 'sezione economico-sociale' in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.
Il latino sarà presente come insegnamento obbligatorio nei licei Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze umane, e facoltativo negli altri licei. Sarà aumentato il numero di ore di matematica, fisica e scienze “per irrobustire – dice sempre il ministero - la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti e saranno potenziate le lingue straniere, con la presenza obbligatoria dell'insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di una seconda lingua straniera usando la quota di autonomia”.
Comunque tutti i licei dovranno prevedere 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel quinto anno, a eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), per preservare le caratteristiche rafforzando la lingua straniera, dell'artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.
Il testo che viene presentato è soggetto a modifiche. (12 giugno 2009)

 


 

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE REVISIONE DELL’ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI AI SENSI DELL’ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  DALLA LEGGE  6 AGOSTO 2008, N. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO l’articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante disposizioni in merito alla riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 20 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l’articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale è stata sancita l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed, in particolare, l’articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;

SENTITO il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………;

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del …………;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ………;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

 

E M A N A

il seguente regolamento

 

ART. 1

(Oggetto))

1. I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni e dal presente decreto in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

ART. 2

(Identità dei licei)

1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo n. 226 del 2005.

2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all’allegato A al presente regolamento attraverso gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a).

4. Il primo biennio è finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

5. Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

ART. 3

(Articolazione del sistema dei licei)

1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

2. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, di cui all’allegato A al presente regolamento, con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G al medesimo regolamento.

3. Alla riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente decreto.

ART. 4

(Liceo artistico)

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per l’espressione della creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a) laboratorio di figurazione, dell’indirizzo arti figurative, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) laboratorio di progettazione e relative discipline progettuali dell’indirizzo architettura, design, ambiente, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche (sezione architettura e ambiente) oppure delle metodologie proprie della progettazione di oggetti (sezione design, articolata nei distinti settori della produzione artistica);

c) laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, e di 726 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 22 ore medie settimanali, per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, e di 792 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 24 ore medie settimanali, per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali, per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 11 ore medie settimanali, per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

5. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito dall’allegato B al presente decreto.

6. Al fine di corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l’articolazione dell’offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.

ART. 5

(Liceo classico)

1. Il percorso del liceo classico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica, assicurando l’acquisizione di rigore metodologico all’interno di un quadro culturale che riserva attenzione anche alla matematica e alle scienze sperimentali. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.

3. Il piano degli studi del liceo classico è definito dall’allegato C al presente decreto.

ART. 6

(Liceo linguistico)

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Tali insegnamenti devono essere attivati in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.

3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo linguistico è definito dall’allegato D al presente decreto.

ART. 7

(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, corrispondenti a 18 ore medie settimanali, e 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 19 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, corrispondenti a 14 ore medie settimanali, e 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali.

3. Il liceo musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, attraverso specifiche convenzioni tra istituzioni scolastiche e istituzioni dell’alta formazione musicale e coreutica. La convenzione disciplina i reciproci rapporti, con riferimento anche alle modalità di utilizzo del personale e delle strutture e attrezzature didattiche, e gli aspetti economici e finanziari. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.

4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall’allegato E al presente decreto.

ART. 8

(Liceo scientifico)

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

2. Al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e all’informatica, le istituzioni scolastiche possono attivare, nell’ambito del liceo scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una o più sezioni a opzione scientifico-tecnologica.

3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione scientifico-tecnologica è definito dall’allegato F al presente decreto.

ART. 9

(Liceo delle scienze umane)

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle scienze umane. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. Al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, le istituzioni scolastiche possono attivare, nell’ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una o più sezioni a opzione economico-sociale.

3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, ore nel primo biennio e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale è definito dall’allegato G al presente decreto.

ART. 10

(Orario annuale e attività educative e didattiche)

1. I percorsi dei licei sono così riordinati:

a) si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea;

b) il loro orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell’offerta formativa di cui al comma 2, lettera c), ed al comma 3;

c) la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30 per cento nel secondo biennio e non può essere superiore al 20 per cento nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni.

2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche:

a) costituiscono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

b) costituiscono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo;

c) attraverso il piano dell’offerta formativa possono organizzare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa e opzionale per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La valutazione nelle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva. Le relative richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione alle classi. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d’opera con esperti, nei limiti e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico - scientifico di cui alla lettera b).

3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente che annualmente vengono definite con il decreto interministeriale, viene previsto uno specifico contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale le istituzioni scolastiche medesime possono potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti è compreso nell’allegato H al presente decreto.

4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento deve essere attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.

6. In attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione, l’insegnamento di cui al comma 5 è affidato a docenti abilitati in possesso di titolo di specializzazione ovvero a docenti in possesso di titolo di laurea comunitario attestante la competenza disciplinare e che dimostrino la necessaria competenza linguistica in base a criteri definiti da apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

7. Le attività e gli insegnamenti relativi a ‘Cittadinanza e Costituzione’, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di ‘Diritto ed economia’ o, in sua mancanza, all’insegnamento di ‘Storia’.

ART. 11

(Valutazione e titoli finali)

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge.

2. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.

3. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.

ART. 12

(Monitoraggio e valutazione di sistema)

1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l’istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, rappresentanti delle scuole, delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell’arte e della ricerca. Il Comitato si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti.

2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le indicazioni di cui all’articolo 13, comma 10, sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, con riferimento agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università e dal mondo del lavoro e delle professioni.

3. I risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.

4. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

ART. 13

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. A partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’allegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell’ultimo triennio in atto sino all’anno scolastico 2009-2010.

2. Gli istituti d’arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal comma 1, ad eccezione delle sezioni degli istituti d’arte che prevedono l’esame di licenza di maestro d’arte al termine del triennio, per le quali detta confluenza si realizza a partire dalle sole prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011.

3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente decreto a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011.

4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell’ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento è individuata nella tabella contenuta nell’allegato L.

5. In rapporto alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti Uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1 e, comunque, compresa tra quelle indicate nella tabella medesima.

6. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico. Le predette sezioni sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all’articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla della legge 4 dicembre 2008, n.189.

7. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare.

8. L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse professionali per l’insegnamento dello strumento, assicurate attraverso apposite convenzioni con i conservatori di musica ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, intese con le regioni o gli enti locali, oppure mediante eventuali risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche o in presenza di personale fornito di diploma di conservatorio nello specifico strumento ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.

9. Per l’insegnamento di strumento musicale si può altresì provvedere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1981, n. 270, mediante personale docente con contratto a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado purché in possesso di titolo specifico riguardante la classe di abilitazione A077 e nei limiti delle dotazioni organiche definite a livello regionale.

10. Per l’istituzione di sezioni di liceo coreutico è richiesta una specifica convenzione con l’Accademia nazionale di danza o con istituzioni accreditate, secondo modalità e termini definiti sulla base di apposito decreto ministeriale.

11. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aventi natura non regolamentare, sono definiti:

a) le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze, con riferimento ai profili di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente decreto;

b) l’articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente;

c) gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, in relazione alle proposte formulate dal Comitato di cui all’articolo 12, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

12. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l’anno scolastico 2010/2011.

ART. 14

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane.

ART. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27 e relativi allegati del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

ART. 16

(Disposizioni finali)

1. All’attuazione del presente decreto si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.