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Documentazione   Documento inserito il 16-2-2009


 

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PASSO 1: RACCOMANDATA AI CORECOM
Per prima cosa si deve tentare la via della cosiddetta "conciliazione obbligatoria", inviando una raccomandata ai Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni), quelle istituzioni a cui, chi ha un problema con il proprio gestore telefonico o altra società delle tlc, è obbligato a rivolgersi prima di adire la giustizia ordinaria (in genere giudice di pace). La loro istituzione è stata stabilita dall’Autorità delle Comunicazioni (delibera 182/02/cons del 2002) e sono al libro paga di ogni singola amministrazione regionale. Attualmente sono presenti in 16 regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Prov. Autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto). Nelle regioni dove i Corecom non sono presenti ci si può rivolgere alle Camere di Commercio. Fax, semplici e-mail e telefonate non servono. Giuridicamente sono riconosciute solo la raccomandata con ricevuta di ritorno e,  quando sarà operativa, la corrispondenza informatica con valore legale, la cosiddetta firma elettronica.

COME VA SCRITTA LA RACCOMANDATA
La lettera deve essere incisiva e sintetica. Possiamo dire che si compone di 4 parti:
1. DESCRIZIONE DEI FATTI che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realtà è accaduto.
2. RICHIESTE PUNTUALI: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto.
3. FISSAZIONE DI UN TERMINE: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso può essere anche di 24/48ore.
4. MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON BENEPLACITO DI SPESE E DANNI: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.
5. Per rendere la missiva più efficace si può dare notizia alla controparte che si sta informando dei fatti anche un'associazione dei consumatori.

PASSO 2: RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Dopo 30 giorni senza che sia stata fissata un'udienza dai Corecom, ci si può rivolgere al giudice di pace, tramite ISTANZA ORALE. In pratica ci si presenta fisicamente alla cancelleria del giudice di pace competente per il territorio con almeno due fotocopie di tutta la documentazione, compresa la raccomandata inviata al Corecom. Il cancelliere, acquisiti ed esaminati i documenti, fissa un'udienza.

Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure: contezioso e conciliazione
Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla fine del procedimento il giudice di pace decide e le parti sono obbligate a sottostare alla sentenza (salvo presentare appello).
Essendo una causa, il rischio di perderla c'è sempre, quindi occorre essere prudenti e occorre valutare il caso con l'ottica del proprio avvocato del diavolo. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potenzialmente aggrava il danno nel caso preveda l'addebito delle spese legali della controparte.  Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si può procedere senza avvocato; se si supera tale importo sarà il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.

In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L'unico rischio della conciliazione è che si perda tempo. Infatti, la controparte non è obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l'accordo venisse trovato, esso diventa sentenza e le parti sono vincolate al suo rispetto. Nella conciliazione, quindi, i rischi sono molto limitati (non possono essere addebitate le spese legali della controparte, salvo che ciò non rientri nell'accordo) e non è necessario essere assistito da un legale.

Nel caso che stiamo trattando, dal momento che la cifra da rimborsare è piuttosto contenuta, è meglio prima tentare la via della conciliazione.

(16 febbraio 2009)
(scheda redatta con la consulenza dell'associazione dei consumatori Aduc)