PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli


 

 

Il PuntO

 

Di Mauro Novelli

 

mauronovelli@adusbef.it

 

Raccolta dal n° 28 al n° 48 ( dal 5-09-2003 al 18-05-2005)

 

 

Il PuntO n° 48. Revocatorie: dimezzati i tempi e confuse le carte.

Il PuntO n° 47. Contro gli abusi di mercato, accorciare la filiera: “individuazione-…-rimozione / punizione”

Il PuntO n° 46. Banche e concorrenza: e se venissero meno protezioni e raccomandazioni ?

Il PuntO n° 45. Anatocismo. Perché Bankitalia non butta giù un contrattino-tipo di conto corrente bancario?

Il PuntO n° 44. Utili idioti. L’idiozia è condizione necessaria, ma non sufficiente.

Il PuntO n° 43. Anatocismo. Tre casi di esclusione della possibilità di rimborso.

Il PuntO n° 42. Illegittimo l’anatocismo. Le banche chiedano i danni all’ABI !

Il PuntO n° 41. Anatocismo. Quando è possibile chiedere il rimborso. La definizione dei periodi.

Il PuntO n° 40. Semplice: 2 euro per 30 milioni fa 60 milioni di euro.

Il PuntO n° 39. A margine della polemica sul costo di un Conto Corrente bancario.

Il PuntO n° 38. “Rinnoviamo il fido purché......”

Il PuntO n° 37. Da non credere ! C’è ancora chi mette in rete – su semplice invito – i suoi codici personali.

Il PuntO n° 36. Come utilizzare il fumoso sito www.pattichiari.it

Il PuntO n° 35. Le banche “aboliscono” i conti a costo (quasi) zero. I consigli per la chiusura di un Conto corrente bancario.  Aggiornamento del 21.11.03

Il PuntO n° 34. Investimenti: i quesiti che i risparmiatori/investitori devono porsi e ai quali devono dare risposta.

Il PuntO n° 33. Stiliamo un elenco di “Stati finanziari canaglia” e combattiamoli.

Il PuntO n° 32. Contratti bancari: nuove norme di trasparenza.

Il PuntO n° 31. E se i contratti di conto corrente bancario fossero tutti nulli?

Il PuntO n° 30. Banca inglese obbligata a risarcire i risparmiatori non avvisati del rischio dell’investimento.

Il PuntO n° 29. Dallo sciopero della spesa alla gestione comune dei consumi.

In memoria di Anna Lindh, Signora svedese, Cittadina della civiltà.

Il PuntO n° 28. Il Bancomat è clonabile? ‘Assolutamente no!..’ rispondono le banche. Poi si scopre che….

 

 



 

Il PuntO n° 48. Revocatorie: dimezzati i tempi e confuse le carte.

Di Mauro Novelli (18 marzo 2005)

Il 17 marzo, sono entrate in vigore le “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”. Riportiamo il testo di parte dell’art. 2 del DL 14.3.05, approvato l’11 marzo scorso dal Consiglio dei ministri, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo ed entrato in vigore il 17, ed il relativo commento de Il Sole-24 Ore. Il quotidiano si astiene da valutazioni circa il dimezzamento dei tempi dell’azione revocatoria, che per le operazioni bancarie si riducono a 6 mesi, e circa l’esclusione di revocatoria per “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”. Tale espressione non preoccupa per la sua avvilente indeterminatezza, quanto perché sembra avere lo scopo di tagliare drasticamente ogni saggia articolazione che, in materia di versamenti, ha prodotto la Cassazione quando distingue tra “conto scoperto” (saldo passivo in assenza di fido, o con saldo ultra fido) e “conto passivo” (supportato da affidamento).

[…..]
Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:«regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 67 e’ sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e’ stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore perché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
[…omissis…]

Il commento de Il Sole-24 Ore

ARTICOLO 2 - Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e libere professioni

L’articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare in ordine all’istituto della revocatoria e alle procedure di concordato preventivo. In particolare, l’istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l’esercizio dell’azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall’altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti. [….]


 

Il PuntO n° 47.  Contro gli abusi di mercato, accorciare la filiera: “individuazione-……-rimozione/punizione”


Di Mauro Novelli (25-2-2005)

MERCATO: C’È UNA CARATTERISTICA CHE NESSUNO VUOL VEDERE. La globalizzazione ha imposto una visione più corretta ed unitaria del “mercato”. Di questo, fino a qualche anno fa, si privilegiava il solo aspetto produttivo, come se l’attività di governo (di tutti i governi) dovesse ricondursi alla buona salute del solo mondo industriale e commerciale. Ma tutti abbiamo ormai compreso che quella visione era orba esattamente di mezza realtà mercantile: quella del consumo. E’ perfettamente inutile favorire i momenti produttivi se poi i cittadini, cioè i consumatori, non consumano (per le ragioni più diverse) quanto prodotto. Per un secolo e mezzo, il mondo delle ideologie si è combattuto con miopia, inneggiando alla propria visione “orba” dell’altra metà: la destra, privilegiando esclusivamente il versante della produzione; la sinistra, tentando di recuperare sul versante della distribuzione del reddito e della redistribuzione ad opera dello stato. Gli ultimi cinque anni, hanno dimostrato che tali visioni miopi, se prese a supporto del governo di un paese non possono che condurre alla rovina economica. Ancora oggi, le due metà del mercato tendono a non ricomporsi nell’attività delle classi dirigenti. Si guardi alle vicende italiane: governo e Confindustria si dicono fortemente preoccupate a causa dell’euro forte. Le imprese italiane soffrono per via della buona salute della moneta unica, poiché questa ostacola le esportazioni e favorisce l’invasione di prodotti esteri (si veda la polemica sulla politica monetaria cinese). Tale visione è perdente perché monca, esattamente come perdente perché monca è l’altra, che inneggia ai bassi prezzi dei prodotti esteri che ne favoriscono l’importazione ed il consumo di beni e servizi a danno della produzione nazionale. Nei fatti, da una ventina d’anni, la concorrenza sui mercati internazionali si è fatta più seria. Per le imprese italiane, tale maggiore incisività delle leggi di mercato rasenta la spietatezza. Obbligata a misurarsi in mercati senza rete (senza cioè gli aiutini di stato) la nostra imprenditoria ha visto soccombere la grande chimica, l’informatica (Olivetti), un buon numero di grandi aziende alimentari, la grande distribuzione, l’aviazione civile. E speriamo che non siano intaccati altri settori vitali per la nostra economia (auto, telecomunicazioni, energia, ecc). Sarebbe il fallimento della nostra borghesia imprenditrice, incapace di andare oltre la fabrichètta di famiglia senza aiutini istituzionali. Urge una ricomposizione organica delle due metà del mercato per poterlo governare a favore di tutti, cioè per salvare questo nostro paese anche dai “liberisti alla vaccinara”. I quali si sono affannati a dimostrare la superiorità del “privato” sul “pubblico”, ma non sono in grado di sopravvivere senza l’intervento di supporto (più o meno corretto) della pubblica amministrazione, senza l’aiutino di quel “pubblico” tanto disprezzato in salotto, quanto sollecitato in azienda.

LE CONSEGUENZE DELLA VISIONE PARZIALE DEL MERCATO. In Italia, ci si ostina ancora, con una miopia ormai colpevole, ad assumere decisioni di politica economica senza una visione armonica delle due componenti. Ne consegue, oggi, una mortificazione del versante inerente il consumo, con proposte fuori luogo (l’ampliamento dei mutui di Tremonti, o la recente proposta mirante a promuovere la cessione del quinto dello stipendio) che hanno avuto, come diretta conseguenza, quella di preoccupare ancor di più i consumatori italiani. I quali da secoli si sono adattati a “campare” senza riporre grande fiducia nei governi. Anche oggi, gli italiani si autogovernano: saccheggiati nei loro risparmi, restringono i consumi di tutti i giorni (azione di breve periodo) e non fanno figli (azione di lungo periodo). Finché l’orizzonte non torna ad essere meno plumbeo questa è la soluzione di autogoverno dei nostri concittadini. E non valgono le rassicurazioni di facciata circa le
magnifiche sorti e progressive della nostra economia.
Ad aggravare la situazione, cioè a tingere ancor più di fosco l’orizzonte di tutti, sembra particolarmente votato l’attuale governo, non in grado di supportare né l’offerta (la produzione) con la stessa Confindustria su posizioni critiche, né la domanda (il consumo), con i consumatori che, ad ogni iniziativa estemporanea, riducono ancor più la loro propensione al consumo. Sembra una trovata mediatica, ma la sindrome della quarta settimana è cosa riscontrabile presso ogni esercizio commerciale.

 

INTUISCONO LE SOLUZIONI MA NON HANNO LA FORZA DI CONCRETIZZARLE.
In effetti, i governanti più accorti hanno chiara questa situazione di stallo. Si dirà: “…ma allora perché non operano di conseguenza?”. La risposta è semplice: “Perché nella attuale situazione alcuni potentati si trovano a loro perfetto agio, anche finanziario, e non tutti se la sentono di mettersi di traverso.”.
Prendiamo le banche. Hanno in pugno le due metà del mercato. La metà-offerta (aziende industriali, di servizi, di distribuzione) e la metà-domanda (consumo finale). Ogni cambiamento vedrebbe tali potentati in remissione secca rispetto alle attuali rendite di posizione. Hanno, quindi, in mano i cordoni della borsa, disgraziatamente anche quella che permette la vita ( o la sopravvivenza) delle organizzazioni politiche (partiti indebitati con le banche; organizzazioni sociali, magari in grado di sopravvivere solo con la
benevolenza delle fondazioni bancarie, organismi datoriali e/o sindacali ecc.).
Negli ultimi anni, il movimento dei consumatori ha raggiunto risultati impensabili solo dieci anni fa, proprio contro le banche. Ma ogni iniziativa mirante ad imporre sostanziali modifiche per rendere trasparente e serio il mercato, anzitutto sul fronte legislativo, si è arenata nelle secche di un Parlamento e di un governo entrambi particolarmente sensibili ai gestori dei cordoni della borsa.

UNA DECISIONE INELUDIBILE: ACCORCIARE LA FILIERA DELLE SOLUZIONI.
Invece di attendere le iniziative di legislatori e di governo forse è il caso di porre mano direttamente alla rimozione dell’ultimo ostacolo offerto dalla filiera del mercato attuale: passare da “abusi-battaglie-vittorie-proposte-soluzioni mancate”, a: “abusi-battaglie-vittorie-soluzioni dirette”, accorciando la prima, troppo allungata e sfilacciata, con l’eliminazione di ogni delega a politici dalle mani legate e/o in pasta, sia avventizi che di professione.


Il PuntO n° 46. Banche e concorrenza: e se venissero meno protezioni e raccomandazioni ?

di Mauro Novelli (4.12.2004)

Da una ventina d’anni, la concorrenza sui mercati internazionali si è fatta più seria. Per le imprese italiane, tale maggiore incisività rasenta la spietatezza. Obbligata a misurarsi in mercati senza rete (senza cioè gli aiutini di stato) l’imprenditoria italiana ha visto soccombere (nei fatti, anche se non formalmente) la grande chimica, l’informatica (Olivetti), un buon numero di grandi aziende alimentari, la grande distribuzione, l’aviazione civile. E speriamo che non siano intaccati altri settori vitali per la nostra economia (auto, telecomunicazioni, energia, ecc). Sarebbe il fallimento della nostra borghesia imprenditrice, incapace di andare oltre la fabrichètta di famiglia senza aiutini istituzionali.
E le banche?
Il nostro settore creditizio gode (soffre ?) di un ambiente particolare: Banca d’Italia è ancora in grado di tenerlo lontano dalla vera concorrenza internazionale. Ecco alcune componenti fondanti del mercato del credito in Italia, imputabili all’azione premurosa di Via Nazionale:

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l’aver promosso l’assenza di concorrenza interna, contrabbandata per stabilità ( la loro) del sistema;

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l’aver “suggerito” al legislatore normative di favore, in grado di modificare – ad esempio - le condizioni contrattuali con semplici annunci sulla Gazzetta Ufficiale;

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l’aver accettato di non bloccare sul nascere (1952) la massacrante applicazione dell’anatocismo;

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la capacità di impedire nel sistema l’ingresso di istituti e di imprenditori di altri paesi;

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la capacità di imporre alla nazione interventi bancari in aiuto di aziende in fase di predecozione a causa di erogazioni di denaro – studiate con meticolosa oculatezza - ad amici e conoscenti inaffidabili (un caso per tutti: l’Erario si accollò 12 mila miliardi che il Banco di Napoli non era in grado (?) di esigere);

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l’essersi distratta mentre i controllati procedevano al saccheggio del risparmio delle famiglie (Tango bond, Bond Cirio, Parmlat, Giacomelli, Finmek, Finmatica ecc.) per mantenere in piedi – liberisticamente “a modo nostro” - aziende morte da tempo, e rientrare dei crediti spalmandoli su centinaia di migliaia di risparmiatori;

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l’aver fatto digerire a tutti la posizione di un controllore ( ente di diritto pubblico) i cui padroni (privati) sono gli stessi controllati;

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il non proferir verbo sulla recentissima conclusione della vicenda giudiziaria che condanna definitivamente l’anatocismo – vicenda in grado di scardinare l’intero apparato economico di questo paese;

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il non proferir verbo di fronte al crollo di fiducia dei cittadini nei confronti dell’intero sistema bancario. (Ma la fiducia non era il pilastro su cui si fonda l’attività creditizia?).

 

Alcune domande:

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I convinti e lungimiranti liberisti “a modo nostro”, pronti a strapparsi i capelli per convincere tutti a disseccare i costosi apparati del welfare state (ultimo – ieri - il governatore Fazio) ed a privatizzare anche la forza pubblica, hanno valutato i costi per l’intero sistema produttivo del welfare credit, cioè di un apparato bancario artificialmente sotto tutela? Proprio quei liberisti a modo nostro sono in grado di inventare aziende capaci di perdere centinaia di miliardi di vecchie lire in 18 mesi e di ottenere l’intervento statale prima ancora che siano conosciuti i motivi delle perdite.

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Per quanto tempo è ancora possibile evitare “contaminazioni esterne” al nostro settore creditizio gestito da banchieri alla vaccinara e abituati a protezioni e distrazioni?

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Quale impatto avrà sul sistema Italia il prossimo ed inevitabile crollo di illegittimi, costosi ed ormai insostenibili baluardi contro la concorrenza internazionale?

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I liberisti “a modo nostro” sono di fatto alleati dei no-global, o sperano in una loro ardua resistenza?

Sul fronte della produzione, visto il discreto potere contrattuale, Montezemolo sta stringendo accordi col sistema bancario. Ad esempio, sui meccanismi di variazione di costi, spese, commissioni finora imposti dalle banche e da queste variati con nonchalance.
Ma chi protegge i privati? Per mantenere in buona salute il mercato, il legislatore dovrebbe essere interessato a costruire meccanismi di difesa a favore del contraente debole, cioè dell’utente privato. Visto, però, che partiti politici e personaggi potenti (tutti convinti liberisti “a modo nostro”) devono molto alla benevolenza dei banchieri alla vaccinara, il Parlamento non azzarda iniziative contro chi potrebbe risentirsi, stringere i cordoni della borsa ed imporre umilianti “rientri” ai debitori. In periodo preelettorale?
Non scherziamo!
Ci resta solo la magistratura ? Come sempre, dipende da noi……..

 


 

Il PuntO n° 45. Anatocismo. Perché Bankitalia non butta giù un contrattino-tipo di conto corrente bancario?

Di Mauro Novelli ( 27.11.2004)

In merito alle conseguenze franate sul sistema creditizio a seguito della definitiva sentenza della Cassazione sull’anatocismo, non ci aspettavamo – né ci aspettiamo - grandi iniziative dalla Banca d’Italia, Autorità di controllo del settore. Attendevamo, però come minimo, un commentino, una iniziativa di bandiera, un simulacro operativo da poter contrabbandare almeno come attività di “governo” dell’Istituto centrale. Con molta probabilità, pudicamente, Banca d’Italia si astiene da ogni azione per una serie di motivi, non ultimo quello relativo alla sua decennale “distrazione” su tutte quelle “vicende” creditizie che, imposte dalle banche agli utenti, hanno dato luogo allo strapotere del settore creditizio sul sistema economico del paese nel suo complesso ed ai guasti che tutti dobbiamo provvedere giornalmente a sistemare. Poi, ci disperiamo per la perdita di competitività………… Probabilmente, Via Nazionale sta cercando – con un po’ d’affanno - una via d’uscita alla triste e prevedibile situazione in cui l’Abi ha cacciato l’intero settore; ma, come sempre, preferisce cercare scorciatoie sul versante politico, in grado di mantenere le rendite di posizione, piuttosto che sul fronte operativo, in grado di migliorare l’efficienza del settore di sua competenza, e la competitività del sistema Italia. Con un problema: fino al 2006, i politici saranno distratti da altri impegni, e non sembrano molto attenti ai richiami di chi richiede qualche favoretto di ritorno (salvo richieste ineludibili). E’ preferibile lasciare la palla al prossimo governo (da chiunque formato), il quale può contare su un maggior tempo a disposizione degli elettori per digerire l’eventuale intervento somministrato d’imperio all’apparato economico (produzione e consumo) del Paese. D’altra parte, anche la “legge sul risparmio” non vedrà la luce finché i personaggi interessati non troveranno, attraverso una sistematina che nulla ha a che fare con gli interessi del paese, nuovi equilibri puramente interpersonali e di potere. In attesa di tempi meno elettorali, ci sentiamo però di fare una richiesta minimalista all’Autorità di controllo (oggi, Banca d’Italia, domani – speriamo - l’Antitrust). Eccola. L’art. 117 comma 8 del TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria) definisce una precisa possibilità per l’istituto di emissione:

“La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”

Alla luce dei disastri generati da testi contrattuali “malfatti” ed imposti dall’ABI alle banche associate, la Banca d’Italia fornisca la nazione di un articolato/traccia di contratto di conto corrente più equilibrato, non dico orientato – come nei paesi civili - a favore del cliente, la parte più debole, ma almeno in linea
con le leggi vigenti.
Solo questo chiediamo alla Banca d’Italia. Un piccolo scatto di efficacia, pur consapevoli dei problemi e dei vincoli che ad essa derivano dai loro proprietari: l’istituto di Via Nazionale è un “Istituto di diritto pubblico” (art. 20 del Regio Decreto n°375/1936), ma le quote del suo capitale sociale (155.000 euro circa, originari 300 milioni delle vecchie lire) sono possedute da privati. Per inciso, i cinque maggiori azionisti (definiti “Partecipanti”) sono: GRUPPO INTESA con il 27,2 % delle quote; GRUPPO SAN PAOLO con il 17,23 %; GRUPPO CAPITALIA con l’11,15 %; GRUPPO UNICREDITO con il 10,97 % ( con le sole prime quattro banche siamo già al 66,90 per cento del totale); ASSICURAZIONI GENERALI con il 6,33 % ( ed arriviamo al 73,23 per cento). Più altre banche, compagnie di assicurazione, INPS.
Anche utili ed aiutini sono privatizzati. Nel 2003 l’Istituto di diritto pubblico “Banca d’Italia” ha distribuito utili ai Partecipanti per un importo complessivo di € 45.234.600. Di questi, appena € 15.600 (quindicimila600) di diritto, in base ad una percentuale sulla ripartizione degli utili. Il resto, € 45.219.000 (euro uaranticinquemilioniduecentodiciannovemila) per atto di liberalità del Governatore e del Consiglio Superiore a favore dei proprietari sulla scorta di una clausoletta dello statuto (art. 56). Allo Stato solo € 31.422.757. (Fonte "Il bilancio della Banca d’Italia 2003" pag 63 in http://www.bancaditalia.it).
Trascuriamo, in questa sede, i problemi del “signoraggio”[ si veda in altre pagine del sito].
E’ evidente che, dopo aver italianamente accettato la proprietà privata di un Istituto di diritto pubblico, altrettanto italianamente, non possiamo pretendere che il controllore, i cui padroni sono i controllati, abbia una attività rivolta agli interessi generali, prima che a quelli padronali.
Ma un tentativo di raddrizzar la schiena sul contrattino di conto corrente potrebbe anche scappargli: saremmo disposti perfino a privarci degli irrinunciabili richiami di Fazio all’etica finanziaria.


Il PuntO n° 44. Utili idioti. L’idiozia è condizione necessaria, ma non sufficiente.

di Mauro Novelli (30.11.2004)

Nell’utile idiota, l’idiozia è caratteristica non sufficiente perché oltre ad essere idiota, deve almeno fornire un minimo di utilità. Esempio: in novembre, l’inflazione dovrebbe mantenere (almeno per l’Istat) la sua velocità di crescita al 2 per cento su base annua. L’utile idiota titola: “Prezzi fermi in novembre…” , dimostrando di essere idiota (specifica rispettata) ma anche (sorpresa inaspettata) di inesorabile e costosa disutilità per “la causa”. Infatti, quel paio di dozzine di concittadini ipocondriaci, soggetti alla sindrome della “quarta settimana” (perché si ostinano a non voler riconoscere di stare economicamente meglio di prima), si …... ombrano, per via della manifesta discrepanza tra l’informazione, che vuole i prezzi fermi, ed il loro portafogli, a fine mese vieppiù rachitico. Ed a rimetterci è tutta la baracca. Mi auguro che, se e quando l’Istat dovesse fissare dal 2 all’1,9 per cento la velocità di aumento annuo dei prezzi medi, il disutile idiota non titoli: “Prezzi in calo…”. Un consiglio ai governanti ( unici e diretti soci pagatori per l’idiozia dei presunti utili): forniscano di più precise specifiche i loro cacciatori di teste… L’idiozia di coloro che prescelgono è condizione necessaria, ma – dommage ! – non sufficiente.


Il PuntO n° 43. Anatocismo. Tre casi di esclusione della possibilità di rimborso.

Di Mauro Novelli (16.11.2004)

In tre casi è esclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalla
banca a seguito di calcoli anatocistici:
1) Se il correntista è addivenuto ad una transazione definitiva con la banca.
2) Se l’utente ha ricevuto decreti ingiuntivi e non ha fatto opposizione, oppure l’ha fatta ma il giudice l’ha
rigettata.
3) Se il contratto è stato stipulato dopo il 7 luglio 2000, con testo adeguato ed in linea con la delibera del CICR.

 

 


 

 

Il PuntO n° 42. Illegittimo l’anatocismo. Le banche chiedano i danni all’ABI !

di Mauro Novelli (9.11.2004)

Con la recente sentenza della Cassazione a sezioni riunite, dopo mezzo secolo, l’anatocismo applicato dalle banche sui conti affidati ( o in rosso) viene defenestrato con ignominia. Fino al 1998, Adusbef ha partecipato ai tavoli che l’Abi andava proponendo alle associazioni di consumatori per la “revisione” di alcuni contratti bancari. Non ricordo in quale circostanza, ma chi scrive sollevò il problema del calcolo anatocistico degli interessi: uso del 1952 contro il Codice Civile di dieci anni più vecchio. Un giovane avvocato dell’Abi rispose – piuttosto piccato – che trattandosi di “uso” (??) quel meccanismo doveva essere legittimamente mantenuto. Abbandonammo i tavoli ABI per una serie di motivi, non ultimo quello ricordato. Oggi, la Cassazione sanziona definitivamente come “contra legem” quell’uso imposto dieci anni dopo le norme del Codice civile dal sistema bancario al sistema economico di questo paese (distratta Banca d’Italia). Forse quel giovane avvocato cambierà opinione. Amo pensare, più benevolmente, che la sua opinione coincidesse già allora con la mia, e che gli avevano imposto di non fare il professionista, ma solo l’impiegato. Sappiamo che molti correntisti, soprattutto affidati, stanno richiedendo alle banche copia della documentazione inerente il conto. Sappiamo anche che molti direttori, intuendo l’azione giudiziaria che i loro clienti stanno per porre in essere, cercano di scoraggiarli anche assumendo atteggiamenti corrucciatamente dispiaciuti (“… ti sono stato e ti sono amico…. Ora mi vuoi denunciare…”) come se fosse una partita personale tra loro ed il cliente. Ed ecco il suggerimento: poiché per 50 anni l’ABI ha praticamente imposto alle banche associate un tipo contratto di conto corrente manifestamente fuori legge; poiché la Banca d’Italia non ha mai sollevato problemi sull’argomento (nel 1999, Fazio determinò in 100 mila miliardi la somma che le banche avrebbero dovuto rimborsare in caso di ricalcalo con eliminazione dell’anatocismo); poiché gli esborsi che dovrà subire il sistema bancario, nel complesso, ammonteranno a decine di miliardi di euro, suggeriamo ai responsabili delle banche di chiedere all’ABI il rimborso dei danni causati dall’essere state obbligate ad adottare formulari uniformi e fuori legge , “suggeriti” dalla loro associazione, chiamando Banca d‘Italia a testimoniare perché “informata sui fatti”. A meno che le banche non sperino nell’ennesimo soccorso del legislatore e del governo. I precedenti ci sono. Ma forse non è più così facile continuare il saccheggio del sistema economico (produttori/consumatori) di questo Paese. Staremo a vedere. Intanto chiediamo indietro i nostri soldi.


Il PuntO n°41. Anatocismo. Quando è possibile chiedere il rimborso. La definizione dei periodi.

Di Mauro Novelli 12.11.2004

Le incertezze sui periodi per i quali chiedere il rimborso derivante dalla eliminazione dell’anatocismo sul calcolo degli interessi per i conti a debito, possono essere così superate: 1) Se i contratti di conto corrente sono stati firmati prima del 1992 e non sono mai stati modificati, il rimborso va richiesto fino ad oggi. Questi contratti richiamavano, per le condizioni da applicare, l’ “uso piazza”: illegittimo. I correntisti con tali contratti devono richiedere l’eliminazione, oltre che dei meccanismi anatocistici, anche degli interessi ultra legali.

2) Se i contratti di conto corrente sono stati firmati dopo il 1992 e prima della delibera del CICR del 2000 e non sono mai stati modificati, il rimborso va richiesto fino ad oggi con ricalcali che eliminino l’anatocismo.

3) Se il contratto è stato firmato dopo la modifica introdotta dal Cicr nel 2000 bisogna vedere che tipo di contratto è stato firmato:

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se non esplicita le condizioni applicate (o se queste sono state aggiunte successivamente ma non dal cliente), quindi se l’articolato è ancora illegittimo, il rimborso dell’anatocismo va richiesto fino ad oggi;

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se il contratto esplicita tutte le condizioni (quindi è regolare) non si può chiedere alcun rimborso.

Per concludere, è opportuno far ben valutare il contratto che ci sta impegnando.


Il PuntO n° 40. Semplice: 2 euro per 30 milioni fa 60 milioni di euro.

Di Mauro Novelli 1.10.2004

Da PubblicitàItalia n° 31 del 1° ottobre 2004, apprendiamo che, solo nel primo semestre 2004, le banche hanno speso per pubblicità 59,123 milioni di euro (circa 115 miliardi di vecchie lire) con un incremento del 24,8 per cento rispetto al primo semestre 2003 (47,3 milioni di euro). Gran parte di tale “investimento” ha come veicolo i quotidiani di questo paese. Somma ragguardevole, si penserà. Ma non più di tanto. Per mettere assieme l’importo di circa 60 milioni di euro, occorrono 30 milioni di righe di estratto di conto corrente (al costo di 2 euro ciascuna). Numero ragguardevole, si penserà. Ma non più di tanto. Giusto un’operazione in più a semestre per ogni conto corrente in essere. Con due operazioni in più ogni anno, i correntisti rimborsano abbondantemente alle banche i costi di pubblicità per un intero anno. Queste osservazioni non intendono delegittimare l’attività delle banche. Intendono solo evidenziare quanto sia facile per queste “intraprendere”. Il rischio d’impresa è inesistente, potendo contare su flussi in entrata inesauribili: basta annunciare sulla Gazzetta Ufficiale nuovi livelli di spese, aumento di commissioni, maggiori costi per i servizi offerti. O inventare nuove voci di costo. Il 29 settembre scorso, ad esempio, una Cassa di Risparmio annunciava in Gazzetta l’introduzione di una commissione di 5,00 euro per ogni ordine di negoziazione di titoli inoltrato per telefono. Ma 5 euro non bastano. Tale scrittura comporta, infatti, anche una ulteriore riga di estratto conto e l’addebito conseguente. Alcuni giorni fa, sempre la Gazzetta riportava l’”iniziativa” di un paio di banche che avevano deciso di rendere trimestrale l’invio dell’estratto conto titoli. Bel colpo: 6 operazioni in più per ogni titolare di custodia titoli. L’Abi cerca di tenere ferreamente in dibattito l’argomento degli alti costi bancari (contestandoli) e sostiene che basta utilizzare il sito Pattichiari per poter scegliere la banca più conveniente. Non dice che la banca più conveniente oggi potrebbe non risultare tale domani (intendo proprio il giorno dopo). Ne consegue che, ai fini dell’innesto e del sostegno di momenti veri di concorrenza nel settore del credito, va riconosciuta l’assoluta inutilità di tali informazioni. Anche perché chiudere un conto per cambiare banca è, di norma, operazione costosissima e penosa. Alla fin fine, avremo speso qualche centinaia di euro, risolveremo due problemi e ne subiremo tre nuovi. Tanto vale proteggere i nostri diritti e dimostrare di saperlo fare con la nostra attuale banca, ricordando che i nostri diritti sono i loro doveri e viceversa. Una considerazione finale: più abbiamo contornato il nostro conto di servizi accessori, più sarà tormentata la sua eventuale chiusura. Reagiamo ad ogni fidelizzazione forzata. Facciamo un uso ragionato e francescano del nostro conto. Ricordo interessanti riunioni di responsabili di Adusbef con la Confindustria di Pininfarina (oltre 15 anni fa) proprio per cercare di migliorare i rapporti di privati ed aziende con le banche. Oggi le aziende (almeno quelle che contano) sembrano aver risolto i loro problemi (la Confindustria di Montezemolo non dimostra di soffrire molto il rapporto con gli istituti di credito). I quali, come un formicaio disturbato, lascia vecchi tracciati per battere percorsi meno accidentati e raschiano il barile dei privati. Ribadiamo: il meccanismo è perverso e solo il legislatore può cambiarlo, perché le procedure adottate dalle banche sono in linea con i dettami di Banca d’Italia, del CICR e del Testo Unico bancario. Sta a noi evitare che stravincano. Vedremo chi avrà la forza civile così determinata e solida da cancellare il monstrum giuridico costituito da un rapporto tanto sbilanciato.


Il PuntO n° 39. A margine della polemica sul costo di un Conto Corrente bancario.

Di Mauro Novelli (23-9-2004)

I costi di gestione di un conto corrente indicati da Adusbef sono campati in aria, sostiene l’ABI. E giù a tenere desta l’attenzione su “costo alto si, costo alto no”. Indipendentemente dal livello del costo sopportato dal correntista, il problema vero è di civiltà giuridica, ma le banche cercano di mimetizzarne la presenza. La questione vera risiede nella possibilità, offerta dal Testo Unico bancario, di variare i parametri finanziari di un contratto (costi, spese, commissioni ecc.) in senso sfavorevole alla clientela, mettendo un semplice annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, Seconda parte, Altri annunci commerciali. Possiamo aprire un conto a 120 euro? Per quanto tempo le spese di gestione rimarranno a quel livello? Non lo sa neanche il direttore che mi propone il servizio. Con molta probabilità, il settore del credito è l’unico, in Italia, a godere di un rischio d’impresa bassissimo, potendo contare sullo strumento della facile variazione delle spese per fare bilanci con utili di centinaia di milioni di euro: basta rivedere i costi applicati ai servizi, senza tema di scadere di competitività. Anche alla luce del fatto che la concorrenza non alberga certo tra le banche. Tanto meno è definita la valenza temporale di quelle modifiche. (Neanche le compagnie di assicurazione sono arrivate ad ottenere tanto). Inoltre, le banche sanno benissimo che chiudere un conto presso un istituto, vuol dire aprirlo presso un altro. Per inciso, fino a qualche tempo fa, non esisteva neanche la concorrenza di Bancoposta (comunque boicottato). Siamo giunti ad accollare all’Erario anche i 12 mila miliardi di vecchie lire di crediti del Banco di Napoli (più che inesigibili, malamente esatti) pur di non sanzionare una pessima gestione imprenditoriale. Non a caso i servizi bancari in assoluto più costosi sono quelli che deve affrontare il cliente che ha deciso di cambiar banca, tanto è ormai perso: la chiusura del conto ed il trasferimento titoli. Questa ultima voce ha il costo più spropositato. Si arriva anche a 75 euro per tipo di titolo trasferito (GU 12-7-04 Banca Di Credito Cooperativo di Cartura; GU del 31-8-04 CREDITO BERGAMASCO che, pudicamente impone un tetto massimo di 1.000 euro. L’alto costo del servizio era giustificato fino al 1999, quando i titoli in custodia erano costituiti da fogli cartacei (mantello e cedole): trasferire materialmente quei documenti comportava la loro raccolta in plichi da proteggere, da far viaggiare come “assicurata” ecc. Operazioni evidentemente molto costose. Da quando però è stata imposta la dematerializzazione dei titoli, mantello e cedole cartacei non esistono più: tutto è stato ridotto ad una notazione informatica. E’ evidente che trasferire una tale notazione non comporta più né alti rischi né alte spese. Di fatto (ulteriore vulnus giuridico), gli alti livelli di spesa costituiscono un impedimento all’esercizio del diritto di chiudere i rapporti con un istituto di credito per aprirne con altri, poiché si arriva a spendere anche oltre 1000 euro. Questa “mansalva” sull’imposizione dei livelli di spesa, al di là di ogni giustificato motivo, non permette di valutare neanche spannometricamente i costi che dovranno essere affrontati: dopo tre settimane si rischia di veder imposte condizioni del tutto stravolte rispetto a quelle in base alle quali decisi di firmare. Come uscirne?


Il PuntO n° 38. “Rinnoviamo il fido purché......”

Di Mauro Novelli (21.9.2004)

Sempre più frequentemente, pervengono alla nostra associazion denunce di titolari di piccole e medie aziende circa richieste pressanti, a volte ineludibili, di funzionari di banca perché accettino di sottoscrivere particolari operazioni finanziarie. Siamo arrivati al punto che imprenditori vengono minacciati di non rinnovo del fido qualora non sottoscrivano operazioni, inventiamo, di “swap”. Lo swap è una particolare operazione di ricopertura: ad esempio, il titolare di un mutuo a tasso variabile potrebbe cautelarsi dal rischio di aumento dei tassi sottoscrivendo un contratto swap che lo faccia guadagnare in caso di una loro crescita. Viceversa, se i tassi di mercato scendono, ci rimetterà con lo swap, ma pagherà rate di mutuo inferiori. A meno che il mutuo non abbia la trappola di tassi che non possono scendere al di sotto di un livello individuato dal contratto. In tale fattispecie, il malcapitato imprenditore ci rimette con lo swap e non può approfittare della discesa della rata del mutuo, perché il tasso è bloccato nella discesa. Incappa, così, in due trappole, entrambe conosciute dal trapper. Se, poi, l’operazione non ha neanche una nominale giustificazione in contropartita (finanziamento, mutuo, prestito ecc), siamo al suggerimento “pressante” di una vera e propria scommessa, con una delle due parti (il trapper) che conosce quasi certamente il risultato del lancio della monetina. Indipendentemente dal tipo di operazione imposta “....altrimenti....”, l’azione di funzionari trapper è particolarmente odiosa e vigliacca in momenti di crisi e configura un vero e proprio tentativo di estorsione: se si hanno prove o testimonianze, si può ricorrere al giudice denunciando il fatto. Tutti coloro che si riconoscono nelle condizioni suesposte sono invitati a rivolgersi all’Adusbef. Ci auguriamo che i trapper abbiano, con lungimiranza, ricercato e messo da parte prove a loro discarico.


Il PuntO n° 37. Da non credere ! C’è ancora chi mette in rete – su semplice invito – i suoi codici personali.

Di Mauro Novelli – 17.9.2004

Apprendiamo che uno dei maggiori circuiti internazionali di carte di credito e la Name Protect (società operativa nel settore antifrodi digitali) hanno stipulato un accordo per contrastare il Phishing. Il Pishing non è altro che una frode via Internet: si riceve un messaggio di posta elettronica che sembra spedito dalla nostra banca. Veniamo invitati a visitare un particolare sito dove ci viene richiesto di indicare i nostri riferimenti anagrafici ed il numero della carta di credito. Se diamo seguito alle indicazioni, i truffatori entrano in possesso dei dati sufficienti a procedere ad addebiti illegittimi a valere sulle nostre posizioni bancarie tramite il sistema di pagamento offerto dalla carta di credito. Chiedo ai concittadini che mi leggono: “Quanti di voi sono disposti a fornire il numero di carta di credito su Internet?” Possibile che i costi dei servi finanziari debbano crescere per tutti gli utenti solo perché alcuni di questi sono tanto co...llaborativi da inserire in rete i loro dati finanziari sensibili? Da non credere.

 


 

Il PuntO n° 36. Come utilizzare il fumoso sito www.pattichiari.it per avere informazioni sui servizi offerti dalle
banche. (Conti correnti; obbligazioni a basso rischio; segue)


Di Mauro Novelli (16.2.2004)

Molti concittadini si stanno rivolgendo a noi per denunciare la quasi impraticabilità del sito www.pattichiari.it che l’ Associazione Bancaria Italiana ha inteso strutturare per “facilitare” l’acquisizione di notizie e ragguagli sui servizi di base offerti dal credito.
Abbiamo potuto verificare la effettiva irrazionalità dell’impostazione del sito, tanto marcata da nonescludere giudizi di irragionevolezza volontaria.
Vista l’incapacità del settore di offrire un prodotto impostandone la guida nell’ottica delle esigenze dell’utente, come per tutti i servizi bancari, tocca ad Adusbef il compito di fare da ufficio informazioni anche per la consultazione di “patti chiari”.

Per chi vuole conoscere le caratteristiche dei conti correnti bancari.

1) La fincatura di sinistra della homepage del sito www.pattichiari.it, presenta la voce ‘Conti correnti a confronto’. Cliccarla
2) La pagina che si apre presenta, in basso, la voce ‘ Accesso diretto a Conti correnti a confronto’. Cliccarla.

3) La pagina che si apre presenta ‘ nella colonna di destra ‘ tre opzioni : a) Personalizzata; b) Per banca; c)Offerta a distanza. Cliccare ‘Per banca’
4) Trascurate la finestra ‘Posizione geografica della banca’ perché i suoi campi non sono attivi. In basso, cliccare invece la voce ‘Genera lista banche’
5) Si presenta la lista delle banche aderenti al servizio. Marcare la casella relativa alla banca interessata. Scendere in fondo alla lista e cliccare la voce ‘genera lista prodotti’.
6) La pagina che si apre presenta il nome della banca, cliccarlo. Si srotola l’elenco per tipologia dei conti correnti offerti dalla banca che si sta consultando.
7) Cliccare sul conto di cui si intende conoscere le caratteristiche.
8) Stampare e passare ad altri istituti ed altri conti correnti per una analisi comparata.

Per chi vuole informazioni sui titoli a basso rischio:

1) Nella fincatura di sinistra della home page di www.pattichiari.it , sottotitolo ‘Risparmio’, cliccare su ‘Obbligazioni a basso rischio’.
2) Cliccare sull’ultima riga della pagina che si presenta, voce ‘Accesso diretto all’iniziativa’.
3) La nuova pagina presenta, sempre a sinistra, quattro opzioni: a) Ricerca diretta ( se si ha il codice ISIN di un titolo che ci interessa); b) Ricerca avanzata; c) Ricerca per Paese emittente; d) Guida pratica.
Cliccare su ‘Ricerca per paese emittente’.
4) Compare un elenco di paese emittenti obbligazioni a basso rischio. Cliccare sul Paese che interessa e quindi pervenire al titolo che vogliamo acquistare.

Su http://www.uic.it/it/anagrafe-titoli/isin/codici.htm i codici ISIN (International Securities
Identification Numbers) .

 


 

 

Il PuntO n° 35. Le banche “aboliscono” i conti a costo (quasi) zero. I consigli per la chiusura di un conto corrente

bancario. AGGIORNAMENTO DEL 21.11.03

di Mauro Novelli (29.9.2003)

Con gli ultimi scampoli di credibilità, molte banche hanno convinto migliaia di famiglie e di singoli cittadini ad aprire un conto corrente, allettandoli con il costo (quasi) zero. Dopo alcuni mesi, molti di tali correntisti si son visti annunciare che quel conto si sarebbe trasformato in un servizio oneroso, non più a ‘zero spese’. Da tempo diciamo di non aprire conti bancari sullo slancio delle favorevoli condizioni promesse da impiegati e direttori a perfetta conoscenza del fatto che le loro ‘promesse’ sono scavalcate dagli annunci che la direzione della banca apporrà in Gazzetta Ufficiale anche il giorno successivo, e con effetti spesso retroattivi. Chi, a fronte di questo ennesimo saccheggio, ha deciso di chiudere il conto corrente, non attenda dicembre per procedere all’estinzione. A seguito del nostro ordine, le banche pongono "in chiusura" il conto, ma non lo chiudono: restano in attesa del calcolo delle competenze di estinzione che, sommate a quelle di gestione, daranno luogo all’ultimo addebito a favore della banca. Il saldo risultante verrà destinato secondo le indicazioni indicate dal titolare sul modulo o sulla lettera di estinzione. In alcuni casi le lungaggini durano per settimane e, se l’ordine perviene a ridosso della fine di dicembre, hanno l’obbiettivo di giungere al nuovo anno col conto ancora in essere. Se, perciò, non procediamo per tempo, rischiamo di scavalcare il 31 dicembre col conto non chiuso. Ci vedremo addebitare le spese annue di gestione e quelle di chiusura "dei conti" al 31 dicembre e, magari dopo alcuni giorni, le commissioni di chiusura del rapporto, con la riproposizione di voci di spesa già addebitate al 31 dicembre. Questa azione "scaltra" serve a mantenere alte le statistiche di sportello di fine anno. Se abbiamo deciso di cambiar banca, o di aprire un conto postale, è pertanto opportuno formalizzare l’ordine non oltre il 15 novembre, ponendo in chiaro che non verranno accettate procedure miranti a scavalcare il 31 dicembre. L’ordine può essere dato per lettera raccomandata con A.R. o, allo sportello, riempiendo un modulo predisposto dalla banca. Se il conto è contestato a firme disgiunte, è sufficiente l’ordine di uno dei contestatari. A questo proposito, per allungare i tempi, molto spesso i dipendenti richiedono anche la presenza del secondo intestatario: è un abuso a cui ribellarsi e da denunciare alla presidenza della banca, alla banca d’Italia e all’Adusbef. Come procedere:

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staccare un ultimo assegno a valere sul conto da chiudere e versarlo sul nuovo conto. L’importo di tale assegno deve essere tale da lasciare un saldo sufficiente a permettere alla banca di addebitare le commissioni di chiusura di cui abbiamo parlato (per conti con movimentazione normale, 200 / 250 euro sono sufficienti), ed alle quali vanno eventualmente aggiunti gli assegni già emessi, le spese con bancomat, con carte di credito, gli ordini permanenti (che avremo per tempo eliminato) ecc.;

-

accertato l’addebito sul conto di questo ultimo assegno, e verificata la registrazione di ogni altra nostra spesa, è possibile inoltrare l’ordine di messa in estinzione (raccomandata o modulo allo sportello);

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indicheremo la numerazione degli assegni non utilizzati, che allegheremo dopo averli mutilati della parte destinata alla firma di traenza;

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allegheremo bancomat e carta di credito, resi inutilizzabili graffiando la banda magnetica e tagliandoli in due, indicandone la numerazione;

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se utilizzeremo il modulo fornitoci allo sportello, pretenderemo una copia.

Dopo alcuni giorni, o alcune settimane, la banca invierà un ultimo estratto conto con gli addebiti di spese e commissioni, e con l’indicazione del bonifico del capitale risultante a favore del nuovo conto. Il saldo finale sarà pari a zero. Qualora nel giro di un mese non si ricevessero informazioni dalla banca, recarsi allo sportello per verificare lo stato dell’operazione di chiusura e chiedere una giustificazione del ritardo. Attenzione: se il saldo finale dovesse risultare negativo (spese e commissioni hanno superato l’importo lasciato sul conto), il rapporto non viene chiuso: la banca attenderà il versamento dell’importo per riportare a zero il saldo. In genere le banche più scorrette hanno la pessima abitudine di non avvisare di tale circostanza e, al primo scadere del trimestre e dei successivi, quella passività maturerà tassi passivi e commissioni di massimo scoperto, aggravando la posizione debitoria dell’ignaro titolare, non ancora "ex correntista". E’ quindi opportuno seguire la vicenda fino al termine del rapporto: saldo pari a zero e conto chiuso.

AGGIORNAMENTO DEL 21.11.2003

Attenzione: pur di evitare la chiusura del conto, alcuni direttori di banca inventano fandonie e cercano di evitare l’esecuzione dell’ordine: 1) Non è vero che, per la chiusura di un conto cointestato a più persone "a firma disgiunta", occorra che l’ordine di chiusura sia sottoscritto da tutti gli intestatari. A tal proposito, ricordiamo che i titolari di un conto possono addirittura fornire all’eventuale delegato il potere di chiudere il conto corrente. Figuriamoci se uno dei cointestatari non ha i poteri di porre in estinzione il rapporto. 2) Se invece le firme sono congiunte, è inutile tentare individuali chiusure del conto. 3) Non è vero che, se il conto corrente è di regolamento per una carta di credito, occorra attendere 60 giorni di "quarantena" prima di poter procedere alla chiusura "perché potrebbero arrivare spese effettutate con la carta ed ancora non addebitate". Non accettate tali opposizioni. Sono campate in aria. Se avete certezza che ogni addebito sia stato effettuato, imponete l’esecuzione dell’ordine di estinzione. 4) Se allo sportello l’impiegato forza la mano per non accogliere l’ordine di chiusura, si può inviare una raccomandata A.R. al direttore dell’agenzia denunciando il fatto ed ordinando la messa in estinzione del conto. Tale raccomandata va inviata per conoscenza (per posta normale) a:

p.c. Al presidente della Banca___________________________

*

Via/Piazza________________________ Cap _______CITTA’________________

*

L’ indirizzo è quello della Direzione Generale e non quello della ns. Agenzia.

p.c.

Spett. Banca Centrale Europea Kaiserstrasse, 29 D - 60311 FRANKFURT am MAIN

p.c.

Ministero di Economia e Finanze / CICR Via XX Settembre, 97 00187 ROMA

(*)fax del CICR: 064820952

p.c.

Ufficio Vigilanza Banca d’Italia Via Nazionale, 91 00184 ROMA

p.c.

ADUSBEF Via Farini, 62 00185 ROMA

 

 


 

 

Il PuntO n° 34. Investimenti: i quesiti che i risparmiatori/investitori devono porsi e ai quali devono dare risposta.

 

Di Mauro Novelli 10 febbraio 2004

Alla luce degli avvenimenti che hanno sconvolto il mercato dei titoli mobiliari e danneggiato pesantemente i risparmiatori/investitori, è opportuno che gli interessati coinvolti cerchino di fare il punto sui servizi finanziari acquistati.
Riportiamo alcuni quesiti ai quali è opportuno trovare risposta .
Ricordiamo che, se non si è in possesso della documentazione inerente l?investimento, l?art. 119 punto 4° del Testo Unico bancario, dà il diritto di chiederla ed ottenerla in 90 giorni, a titolo oneroso (occorre cioè permettere alla banca di introitare le commissioni per il servizio reso). Ricordiamo altresì che la banca deve detenere in archivio la documentazione relativa agli ultimi 10 anni.

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Occorre informarsi preventivamente del costo per ogni foglio richiesto in copia. Il valore deve essere comunque riportato dai "fogli analitici" che, su richiesta, devono essere messi a disposizione dalla banca.

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La richiesta va inoltrata per iscritto allo sportello (una copia verrà fatta firmare per ricevuta), o per Raccomandata A.R. all?Ispettorato Reclami della banca (all?indirizzo della Direzione Centrale)

-

Oltre alla definizione precisa della documentazione richiesta, nella lettera va specificata la modalità di pagamento delle commissioni imposte al servizio: addebito del conto, predisposizione di fondi, pagamento allo sportello.

Testo unico bancario: - Art. 119

[?omissis?]

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell?amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (*).

(*)Comma così sostituito dall?art. 24 del D. Lgs. 342/99.

Ed ecco i quesiti:

FORMALITÀ CONTRATTUALI RISPETTATE ? - Vanno verificate caso per caso. Non è raro incontrare contratti non firmati dall?azienda, firmati dall?azienda con data diversa ecc. Si incappa anche in contratti con firme manifestamente false.

MODALITA? DI CONFERIMENTO ? - In caso di contratto stipulato tramite promotore finanziario, la somma da investire deve essere fornita tramite assegno NON TRASFERIBILE intestato alla società di gestione. Mai consegnare contanti. Mai consegnare assegni con il beneficiario in bianco.

ALLEGATI AL CONTRATTO ? - Spesso i contratti fanno espresso riferimento ad allegati. Sono stati consegnati ?

SERVIZIO FINANZIARIO ? - E? stato venduto come "prodotto finanziario" mo non esiste un prospetto informativo autorizzato dalla Consob? Allora non è un prodotto finanziario. Occorre chiedere spiegazioni.

SERVIZIO DI FINANZIAMENTO ? - Il prodotto ha nel "prestito/mutuo/affidamento" uno dei due elementi fondamentali, necessario per l?investimento? Tale finanziamento è stato consapevolmente sottoscritto dai clienti ? Sono previste le modalità di recesso dal contratto ?

CONFLITTO DI INTERESSI ? ? Se i titoli acquistati sono obbligazioni e/o quote di fondo emesse dalla stessa banca o dal Gruppo, sono state rispettate - non solo nominalmente - le norme imposte dal TUF e dai regolamenti Consob ?
L?Articolo 21, lett. c) del Testo Unico della Finanza impone agli intermediari finanziari, in situazioni di conflitto di interessi, di "agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento".

EQUO TRATTAMENTO ? - Oltre alla diligenza nella prestazione, l?intermediario non deve abusare della fiducia concessagli dal cliente, o approfittare del fatto che il cliente "non può dirgli di no". Il servizio collocato non deve privilegiare chi lo offre e danneggiare il sottoscrittore.

DIRITTO DI RECESSO ? - E? presente nei contratti sottoscritti tramite promozione finanziaria? Spesso, quando è presente, non risulta evidenziato. In genere è richiamato solo il diritto di recesso relativo all?investimento. Spesso non è presente né per l?investimento, né per l?eventuale finanziamento.

PROFILO DI RISCHIO ? - Per le pratiche sottoscritte in banca, sono state effettuate acquisizioni del "profilo di rischio" ? Quelle acquisite tramite promozione finanziaria, sono state stilate direttamente dagli stessi promotori ? Risultano corrispondenti alla realtà ?
Nel documento denominato ?Questionario per l?investitore in servizi finanziari? (Reg. Consob n° 11522/98) verificare l?apposizione della firma aziendale. Troppo spesso, all?insaputa del cliente, si fa sottoscrivere la clausola che lo stesso non vuole fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria.

TITOLI ACQUISTATI ? ? Nell?acquisto di prodotti finanziari non direttamente quotati, il prezzo è stato stabilito dalla banca ? Spesso il titolo è uno "zero coupon", ma non è segnalato come tale. Occorre verificare, nei casi di specie, se vengono indicati - quale investimento - titoli di Stato a tasso fisso (BTP) quando invece si tratta di "coupon stripping" su quei titoli di Stato. E? notorio che la valorizzazione di titoli generati da coupon stripping è molto più soggetta agli umori dei tassi di mercato ed all?andamento dei tassi medi correnti di quanto non sia il titolo "madre" con le normali cedole.
Poiché il mercato di tali prodotti è ristrettissimo, in caso di liquidazione ante scadenza risulterebbe disponibile all?acquisto la sola stessa banca che "farebbe il prezzo" senza possibilità di scelta.
Verificare se l?ordinativo per l?acquisto dei titoli è stato firmato dall?investitore.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ? - Sono stati rispettati i dettami individuati, tra gli altri, dagli articoli 21-32 del TUF in merito all?azione professionale dei "venditori"? Ci sono persone in grado di testimoniare che il cliente ha deciso di sottoscrivere il contratto seguendo informazioni false, carenti o assenti?
Si ricorda, comunque, che l?Articolo 23 punto 6) del Testo Unico Finanza inverte l?onere della prova.
E? stata rispettata la normativa imposta dal Testo Unico bancario (Tan, Taeg, consegna del piano di ammortamento) ?

DAL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

[?] TITOLO II - SERVIZI DI INVESTIMENTO [?] CAPO II - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI Articolo 21 Criteri generali

1.                            Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell?interesse dei clienti e per l?integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2.            Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Articolo 22 Separazione patrimoniale

1.            Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2.            Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell’intermediario o del depositario.

3.            Salvo consenso scritto dei clienti, l?impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L’impresa di investimento, l?intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Articolo 23 Contratti

1.            I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d?Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2.            È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.

3.            Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4.            Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f).

5.            Nell?ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l?articolo 1933 del codice civile.

6.            Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l?onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Articolo 24 Gestione di portafogli di investimento

1.            Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
a) il contratto è redatto in forma scritta;
b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
c) l?impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell’impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell’articolo 1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all’impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d?Italia e la CONSOB;
f) l?esecuzione dell’incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all’intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente.

2.            Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Articolo 25 Attività di negoziazione nei mercati regolamentati

1.            Le SIM e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell?articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all’esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2.            La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l’obbligo non sussiste.

3.            Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

[?] CAPO IV - OFFERTA FUORI SEDE Articolo 30 Offerta fuori sede

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

1.            Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d’Italia.

2.            L?offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall?articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

1.                            Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell?elenco previsto dall?articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l?offerta

2.                            fuori sede dei propri servizi d?investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall’articolo 1, comma 5), lettera c).

3.            Le imprese di investimento possono procedere all’offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d?investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d?Italia.

4.            L?efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell’articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell?investitore. Entro detto termine l?investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all?investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell’articolo 32.

5.            L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

6.            Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell?articolo 100, comma 1, lettera f).

Articolo 31 Promotori finanziari

1.            Per l?offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2.            È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita
professionalmente l?offerta fuori sede. L?attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente
nell?interesse di un solo soggetto.

3.            Il soggetto abilitato che conferisce l?incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4.            È istituito presso la CONSOB l?albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell?albo,
la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

5.            Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato
sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l?iscrizione all?albo
previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l?iscrizione all?albo sono accertati sulla base di
rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.

1.                            La CONSOB disciplina, con regolamento:
a) l’istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l?albo dei promotori finanziari.
Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all?albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura
disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;

2.                            b) le modalità di formazione dell’?albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;
c) i compiti dell’?organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto;
d) le attività incompatibili con l?esercizio dell’?attività di promotore finanziario;
e) le modalità per l?iscrizione all?albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all’albo previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti

3.                            con la clientela;
g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall?articolo 196, comma 1.

6.            La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l?esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Articolo 32 Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari

1.            Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2.            La CONSOB, sentita la Banca d?Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell?articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell?articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

 


Il PuntO n° 33. Stiliamo un elenco di “Stati finanziari canaglia” e combattiamoli.

Di Mauro Novelli. 29.1.2004

Più del danno subito dai concittadini risparmiatori (incappati in “professionisti finanziari” non professionali) meravigliano i contenuti del dibattito/scontro tra autorità di controllo, legislatore, governo, il cui obbiettivo unico è di annettere le colpe del caso. Di provvedere con nuovi e più poderosi presidi a garanzia del risparmio delle famiglie italiane nessuno parla; anzi, si afferma che le norme ci sono, gli strumenti sono adatti, le procedure chiare.
In conclusione: “I risparmiatori abbiano pazienza e stiano tranquilli: troveremo il colpevole !”. Pensavamo che i paradisi fiscali allignassero solo nelle Bahamas, nelle Isole Cayman ecc.. Siamo venuti a conoscenza che il Delaware (uno dei 51 stati USA) è un paradiso fiscale; che il Lussemburgo (uno dei 15 stati dell?UE) è un paradiso fiscale; che il Principato di Monaco, il Liechtenstein e San Marino sono trampolini per tuffarsi in paradisi fiscali.
Politici, banchieri ed imprenditori si lamentano delle truffe organizzate attraverso il passaggio sbiancante delle operazioni nella contabilità dei paradisi finanziari e fiscali, ma nessuno li combatte concretamente: non i politici, non i banchieri, non gli imprenditori. Perché ? Le dichiarazioni scandalizzate di politici, banchieri ed imprenditori in merito agli strumenti a disposizione degli speculatori non sono più credibili: banche e grandi imprese hanno sedi, rappresentanze, società collegate residenti proprio in quegli stati
contro i quali gli stessi lanciano anatemi, ormai dimostratisi solo nominali.
Cominciamo con l?elenco stilato dall’OCSE: Monaco, Liechtenstein, Guernsey e Jersey (due isole inglesi della Manica formalmente sotto la Corona ma semi indipendenti dal punto amministrativo), Andorra, Gibilterra, Repubblica Domenicana, Belize, Panama, Bahamas, Liberia, Isole Maldive, Isole Marshall, Isola di Nauru, Isole Vanuatu, Isole Tonga, Isola di Niue, Isole Cook, Isole Samoa.
Da aggiornare con le ultime novità del Delaware e del Lussemburgo, emerse con le vicende Cirio e Parmalat.

Non sarà il caso di buttar giù un elenco ragionato e più preciso di “stati finanziari canaglia” ed intraprendere una guerra preventiva per ripristinare le regole finanziarie democratiche ? 29/01/2004


Il PuntO n° 32. Contratti bancari: nuove norme di trasparenza.


Di Mauro Novelli (23.10.2003)

Nel marzo 2003, il CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) (*) ha ?commissionato?
alla Banca d?Italia la revisione delle vecchie norme sulla trasparenza nei rapporti banca/cliente e l?impostazione di una nuova normativa, entrata in vigore il 1° ottobre.
Diciamo subito che le ?migliorie? apportate sono solo di facciata, un po? di fumo negli occhi dei membri del Cicr e dei cittadini.
Vediamo di che si tratta e quali sono le novità.

1) Informazioni precontrattuali.

Banca d?Italia scopre che prima di firmare un contratto è opportuno dargli un?occhiata, e dice alle sue vigilate che devono fornirne il testo (a richiesta del cliente ed eventualmente a titolo oneroso). Prima di firmare il contratto ( ad esempio di conto corrente) il potenziale cliente ha il diritto di chiedere ed ottenere ( a titolo oneroso, un aiutino) copia dell?articolato e delle condizioni che verrebbero applicate in caso di accettazione. La banca dovrà fornire i documenti e potrà pretendere il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese. Non solo, ma il cliente che intende chiedere quei documenti, dovrà lasciare le sue generalità. Un aiutino per la costituzione di una banca dati. Ricordiamo che le condizioni ( costi, spese, tassi, commissioni) indicate dal documento sintetico consegnato con il testo del contratto possono cambiare anche il giorno successivo alla stipula. Consigliamo, quindi, di non decidere sulla semplice comparazione di queste. Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI
SEZIONE II
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

[///.]

1.                            INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE (22)
Prima della conclusione del contratto, l’intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula (23).
La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni (24).
L’intermediario acquisisce un’apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l’attestazione è conservata dall’intermediario.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l’intermediario prima della stipula del contratto ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula. In caso di offerta fuori
sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.

2.                            Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

2.            DOCUMENTO DI SINTESI Al contratto è unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione. Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti l?intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell?operazione o del servizio. [///..]

Note:

(22) Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte ?usa e getta?.

(23) L?adempimento è necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.

(24) La consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese.

2) Variazioni delle condizioni.

Non ci sono novità, se non di risulta.
Come in precedenza, se la banca apporta modifiche a singole posizioni, deve scrivere all?interessato. Se invece cambiano condizioni generali, le banche possono limitarsi a mettere annunci commerciali sulla Gazzetta Ufficiale (2^ Parte).
Come in precedenza, il cliente ha 15 giorni di tempo dalla notifica o dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta per chiudere il rapporto alle condizioni precedenti.
Ed ecco le novità:

-

In caso di variazione generalizzata, la banca deve darne indicazione apponendo comunicazioni nei locali delle agenzie. In tali comunicati deve essere riportato il giorno di pubblicazione sulla G. U. ed il giorno di decadenza, per il cliente, della facoltà di rescindere il contratto alle vecchie condizioni.

-

La banca deve inserire la comunicazione delle variazioni alla prima occasione di invio di corrispondenza all?indirizzo del cliente. La norma di cui si riporta di seguito il testo, indica nell?invio di comunicazioni di legge e nelle comunicazioni per operazioni specifiche le occasioni di cui sopra. Quindi, dovremo essere informati delle variazioni non appena riceveremo estratti conto, contabili a credito o a debito, conferme di esecuzioni di ordini, lettere di convocazione, informazioni pubblicitarie ecc.

E? sintomatico il fatto che la normativa debba richiamare concetti di civiltà giuridica evidentemente non molto di moda nel settore creditizio e forse poco conosciuti: ??Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente ? apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate ? non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione.? Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

[?.]

2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA L?intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo (34). L?intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l?avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell?art. 118 del T.U. bancario e l?indicazione del termine per l?esercizio del diritto di recesso. Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (35), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l?inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al fine di garantire l?effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l?esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l?indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l?avvertenza che l?avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell?ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all?effettuazione di bonifici). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente ? apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate ? non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l?applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in cui non sia possibile l?individuazione del cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all?obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.

Note:

(34)

Le variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni che riguardano parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all?obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

(35)

Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea di operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti.

(*) Ministero di Economia e Finanze / CICR Via XX Settembre, 97 00187 ROMA Fax del CICR: 064820952 23/10/2003

 

 


 

 

Il PuntO. N° 31. E se i contratti di conto corrente bancario fossero tutti nulli?

Di Mauro Novelli (18.9.2003)

 

Quando un cittadino apre un conto corrente bancario, sottoscrive con l’istituto di credito un contratto. Senza considerare la vessatorietà di molti articoli, un aspetto contrattuale rimane indefinito: il costo a carico del correntista, risultato della somma di varie voci onerose (spese fisse, commissioni, tassi passivi
ecc). La quantificazione di tali entità, infatti, è lasciata alla esclusiva iniziativa della banca. Non solo questo aspetto è indeterminato, ma è addirittura indeterminabile, non indicando il contratto una formula oggettivamente riscontrabile per la variazione dei parametri.
E’ ipotizzabile una violazione dell’articolo 1346 del Codice civile? [art.1346 - Requisiti: L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.].

C’è poi un’aggravante. Il funzionario che, per conto della banca, sottoscrive il contratto dopo aver definito l’aspetto dei costi (‘Le do: il tasso del 2 per cento, le offro 100 operazioni gratis, non le faccio pagare il blocchetto di assegni, il Bancomat le costerà tot euro l’anno’ ecc.) sa benissimo che alcune ore, alcuni giorni o alcune settimane dopo, quelle condizioni potranno subire variazioni. Ma lui stesso non ne può conoscere l’entità. La direzione della banca, infatti, ha la facoltà di modificare quei valori inserendo un semplice annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, spesso addirittura con valenza retroattiva rispetto al giorno di pubblicazione.Anche di mesi.

Quindi, né il correntista né il funzionario conoscono l’onerosità del contratto.
E’ ipotizzabile la violazione dell’articolo 1337 del Codice civile’ [art. 1337 ‘ Trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1175, 1338, 1358, 1366, 1375, 1440, c.p.c. 88)].
Quel funzionario, fornendo al futuro correntista informazioni che sa del tutto campate in aria circa l’onerosità del contratto, è in buona fede?

Il fatto che leggi successive al Codice civile permettano alla banca comportamenti particolari nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non è in violazione dell’articolo 1323 dello stesso Codice?

[art. 1323 ‘ Norme regolatrici dei contratti: Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo (Titolo II ‘ Dei contratti in generale. n.d.r).]

Perché ai contratti di conto corrente bancario stipulati a seguito della promessa, della definizione e dell’accettazione di particolari condizioni, non è imposta una valenza temporale (ad esempio, di un anno)?
Allo scadere del periodo si potranno rivedere costi, spese, commissioni, tassi. Ma forse questo è chiedere troppo. Ingenuotto, va là....
Rabbercio, disarticolatamene, alcuni concetti di diritto trasmessimi dal prof. Mirabelli, docente di Diritto privato alla facoltà di Scienze politiche (fine anni ‘60).
Dove sto sbagliando?

PS (19.9.93): Dopo aver letto il pezzo, un amico bancario mi oppone che il cliente dovrà dimostrare d’aver aperto il conto convinto dall’offerta fatta dal funzionario e risultata in malafede. Bene. Vorrà dire che, come per trattare investimenti in titoli, sarà opportuno attivare un registratore e farsi accompagnare da un testimone anche quando si devono trattare le condizioni per aprire il nuovo conto.
PS (23.9.03): Un amico legale ha commentato: "Sarebbe troppo comodo ! ".(?????) 27/09/2003

 

 


 

 

Il PuntO n° 30 Banca inglese obbligata a risarcire i risparmiatori non avvisati del rischio dell’investimento.

di Mauro Novelli. 26.9.2003

 

La Fsa (Financial Services Authority), "normale" autorità inglese di vigilanza sulle attività finanziarie, ha comminato una multa di 1,9 milioni di sterline (2,74 milioni di euro, pari ad oltre 5,3 miliardi di vecchie lire) alla Lloyds Tsb (quinta banca inglese per dimensione) per aver collocato titoli senza spiegarne i rischi elevati. La banca sarà obbligata a risarcire, inoltre, 98 milioni di sterline (141 milioni di euro, pari a 273 miliardi di vecchie lire) ai risparmiatori non informati del fatto che i prodotti strutturati offrivano rendimenti ipotetici altissimi, ma non garantivano il capitale investito. L’informazione sul sito della FSA (http://www.fsa.gov.uk/pubs/press/2003/098.html).

 


 

Il PuntO n° 29 . Dallo sciopero della spesa alla gestione comune dei consumi.

Di Mauro Novelli 22.9.2003

 

L’adesione allo sciopero della spesa, attuato il 16 settembre, ha dimostrato (inconfutabilmente) che il fronte dei consumatori comincia a comporsi. Non interessano le percentuali di adesione, quanto piuttosto la motivazione interiore che ha spinto tanti cittadini ad attivarsi per dare una dimensione visibile e concreta all’iniziativa. Ebbene, questa molla è risultata presente, diffusa e commensurabile. Finalmente, anche in Italia, le due metà del "mercato" cominciano ad avere connotati comparabili. E’ lo stesso mercato che, per oltre 50 anni ed equivocando, abbiamo confuso con l’antagonismo tra aziende produttrici (nella figura dei loro proprietari) e lavoratori dipendenti. Per decenni, abbiamo ridotto gli attori a "datori di lavoro", da una parte, e "lavoratori dipendenti", dall’altra. Non a caso le strutture socio-politiche, costruite e cresciute su quelle false metà, sono state le organizzazioni datoriali e quelle sindacali. I consumatori si son dovuti rincantucciare nell’angolo dei soci paganti, senza alcuna prerogativa. Con la nuova presa di coscienza, la "domanda" (quella che decide di comprare e paga per la sua decisione) comincia ad avere consapevolezza di se stessa, riappropriandosi del ruolo che, in economia, l’unica legge di mercato con connotati scientifici (verificabile cioè in ogni consesso umano), quella della domanda e dell’offerta, annette ai consumatori. E’ da auspicare che sarà sempre più piacevole, per il versante della domanda (cioè dei consumatori e degli utenti), decidere di contribuire con atteggiamenti pur minimi, ma inseriti nella dinamica dei grandi numeri, a razionalizzare prima, ed a gestire in comune, poi, i propri consumi in termini di livello, quantità, qualità, frequenza. Magari godendo del piacere, quando si deciderà, di passare una serata casalinga senza televisione e senza illuminazione (con grande gioia dei piccoli saranno, esultanti per la novità della candela accesa), o di non consumare per una settimana (o un mese) i prodotti pubblicizzati dagli spot televisivi mandati in onda in un giorno prestabilito, o ancora dei consorzi di caseggiato per la spesa di tutti i giorni, in grado di spuntare minori prezzi -rispetto ai singoli - a seguito della maggiore quantità "domandata". Stiamo per giungere alle conclusioni di Leonardo da Vinci: "In questo universo, anche un granello di sabbia ha il suo peso".

 


In memoria di Anna Lindh.  Signora svedese.  Cittadina della civiltà.

Barbari,
la civiltà ha bisogno di sentimento, di affetto, di slancio, di inventiva, di coraggio, di contrappunti, di umanità, di tribolazioni, di fatica, di contrasti, di emozioni.
Vogliamo i capelli scompigliati di Anna Lindh.

Non sappiamo che farcene delle vostre budella piene di birra.
Se, per aggrapparvi alle vostre certezze, se, per sentirvi vivi, dovete abbassarvi a quanto vi accompagna con noia dalla culla alla tomba ed avete bisogno di uccidere coloro che vi terrorizzano perché mettono in discussione le vostre poche idee, tenetevi le vostre sicurezze ed evitate di uccidere.

Barbari,
la civiltà e l’Europa non sanno che farsene del vostro fiato puzzolente: hanno bisogno dei capelli scompigliati di Anna Lindh.
Vogliamo mille Anna Lindh. Abbiamo tempo, più tempo di voi per trovarle.

E troveremo mille Anna Lindh. Anche in mille anni.
Voi esultate perché, oggi, noi abbiamo una Anna Lindh in meno.

Su che cosa potete contare voi, dopo le vostre coltellate ?
Viene l’inverno. Statevene al caldo.
Vi compiango.

Ciao Anna. Un barbaro pensa di averci fatto incontrare alcuni giorni fa. Non sa che camminiamo a fianco da mille e mille anni, insieme a mille e mille uomini e donne.
Anche per lui.


Mauro Novelli
Roma, 12.9.2003

 


 

Il PuntO. Il Bancomat è clonabile? ‘Assolutamente no!..’ rispondono le banche. Poi si scopre che’..

Di Mauro Novelli ‘ 5.9.2003

‘Ma scherziamo’Il Bancomat non è assolutamente clonabile! ‘ E’ questa la risposta fornita assertivamente in agenzia, di fronte all’osservazione del cliente che denuncia una truffa a suo danno tramite prelievi illegittimi presso sportelli automatici, spesso di altre città o addirittura effettuati in paesi esteri. Non è raro che lo zelante impiegato suggerisca maliziosamente. ‘‘ può darsi che suo figlio le abbia carpito il codice ed utilizzato la carta a sua insaputa’.’ . Fino all’offesa grave di complicità nella truffa:’’chi mi dice che non ha dato la carta a qualcuno incaricato di prelevare in uno sportello distante 400 chilometri dalla sua città’?
Da sempre sosteniamo la clonabilità delle carte con banda magnetica. Da sempre la posizione delle banche è quella della impossibilità assoluta di clonazione.
Riportiamo alcuni passi di un articolo di Claudia Silvestro e Pietro Ricciardi, comparso nel numero di settembre 2003 di "Banca e Finanza", periodico sul settore creditizio e certamente ad esso non ostile.

Titolo: Carte a prova di clonazione.
Sottotitolo: La migrazione al microcircuito promette una drastica riduzione di frodi [??]
Testo: L’ abbandono della banda plastica per il microchip risponde soprattutto a esigenze di sicurezza.
Come ripetono da anni i responsabili dei principali circuiti di pagamento internazionali, da Visa a Mastercard. Le carte a microcircuito sono a prova di frode, mentre la vecchia banda magnetica è molto più facile da clonare e falsificare. [ ?..] Gli esperti informatici sostengono che non esista sicurezza assoluta nelle tecnologie. [??] ?Anche la smart card non è infallibile’ ha detto tempo fa Danilo Bruschi, presidente del Clusit, associazione italiana per la sicurezza informatica, ma ‘provare a carpirne i dati o a clonarla è troppo costoso e complicato.

Quindi, non solo le carte con banda magnetica, oggi in circolazione, sono clonabili, ma sono tali anche quelle dotate di chip di prossima emissione. Suggeriamo ai dipendenti di banca di non credere ciecamente alle informative interne sugli insuperabili presidi di sicurezza offerti dalle carte ed a non fornire più informazioni false sulla loro inclonabilità. Si astengano, infine, dal ventilare ipotesi diffamatorie di complicità a carico del cliente truffato.