PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
Indice
Il ConsigliO
n°39 . Chiusura di un conto corrente: accortezza anche dopo il decreto Bersani.
Il
ConsigliO n°37. Investire in titoli. Attenzione!
Il
ConsigliO n° 36. Accendere un mutuo fondiario. Attenzione!
Il
ConsigliO n° 35. Boom delle operazioni via PC e via telefono. Istruzioni
Il
ConsigliO n° 34. Documento di trasparenza: l’addebito c’è ma (spesso)
non si riceve.
Il
ConsigliO n° 33. Bonifici: i codici da indicare.
Il
ConsigliO n° 32. Tensione sui tassi di Eurolandia. Le conseguenze.
Il ConsigliO
n° 31. Problemi bancari: i reclami vanno indirizzati anche
al
Ministero dell’Economia/CICR
Il
ConsigliO n° 30. Informarsi bene prima di sottoscrivere le recenti
obbligazioni
emesse dalle banche.
Il
ConsigliO n° 29. Telecom. Aumentata la tariffa urbana dopo il 15° minuto.
Il
ConsigliO. n° 28. “Salda col
PagoBancomat? Le costa un euro in più!”.
Il
ConsigliO n° 27. RC Auto: verificate se siete ancora assicurati per “incendio e
furto”.
Il
ConsigliO n° 26. Come (tentare di) non essere più oggetto di
indesiderati
messaggi
di posta elettronica.
Il
ConsigliO n° 25. Costa 10 euro. In caso di incidente, potrebbe evitarci molte
noie.
Il
ConsigliO n° 24. Conservazione di documenti e certificazioni.
Il ConsigliO
n° 23. Polizze Unit e Index Linked: meglio il "fai da te"
Il
ConsigliO n° 22. Ecco la raccolta fino ad ottobre 2003 (in preparazione)
Il
ConsigliO n° 20. Ricovero in ospedale: attenzione a bancomat, carte di credito
e assegni.
Il
ConsigliO n° 19. Bond argentini
Il
ConsigliO n° 18. Entra in vigore la CAI
(centrale di allarme interbancaria)
Il
ConsigliO n° 17. Invito ad aprire c/c e offerta di servizi accessori
Il
ConsigliO n° 16. Bollo su invio dell’estratto conto e dintorni
Il
ConsigliO n° 15. Massimali Bancomat: sorpresa!
Il
ConsigliO n° 14. Almeno la data !!!
Il
ConsigliO n° 13. Conti affidati: trattare il tasso passivo
Il
ConsigliO n° 12. Contratti di gestione patrimoniale: Crocette da controllare
Il
ConsigliO n° 11. Gestioni patrimoniali
Il
ConsigliO n° 10. Disinvestire quote di fondi comuni
Il
ConsigliO n° 9. Anticipata conversione in euro di conti correnti in lire
Il
ConsigliO n° 8. Richiesta di documentazione inerente operazioni bancarie
Il
ConsigliO n° 7. Apertura di un conto corrente bancario
Il
ConsigliO n° 6. Chiusura di un conto corrente bancario
Il ConsigliO
n° 5. Offerta di obbligazioni: verificate il regolamento di emissione
Il
ConsigliO n° 4. Moduli: mai firmarli in bianco
Il
ConsigliO n° 2. Accortezza nell’uso delle carte di credito
Il
ConsigliO n° 1 Ricontrattazione dei mutui
Il ConsigliO n°39 .
Chiusura di un conto corrente: accortezza anche dopo il decreto Bersani.
Di Mauro Novelli - 27-7-2006
Il Senato ha approvato il testo del decreto Bersani (definitivo, se non verrà modificato alla Camera).
Riportiamo il testo dell’art. 10 (sui contratti bancari) che risulta modificato
rispetto alla versione tuttora in vigore fino alla trasformazione in legge. [Su Il PuntO n°
72 , le considerazioni svolte per l’occasione sull’articolato
iniziale]:
«Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). –
1 - . L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
è sostituito dal seguente:
“Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). –
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto
qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica
unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma
scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal
cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di
liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli
per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori,
e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente“.
2 - . In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura».
ATTENZIONE. Rispetto al testo originario, è ora
chiaramente indicato che, se messi in estinzione, i contratti bancari di
durata ( quelli non aventi la definizione di una scadenza: conto corrente,
custodia titoli ecc.), non possono essere gravati da “spese di chiusura” del
rapporto. Tanto meno potranno essere applicate, in aggiunta a
tale voce di spesa, curiose voci quali “estinzione definitiva dei
rapporti” ed altre similari.
ATTENZIONE. Questo non vuol dire che potremo chiudere un conto corrente
senza spendere un centesimo”.
Il contratto di conto corrente prevede, di norma, una serie di spese di
gestione a carico del titolare. Ne
elenchiamo alcune: costo per ogni singola operazione (cioè per ogni riga
di estratto conto); costo per l’invio dell’estratto conto; recupero di spese
varie (postali, telefoniche); costo di servizi bancari regolati sul conto
corrente (bonifici, utilizzo del Bancomat, ordini permanenti, acquisto titoli);
applicazione di tassi passivi e commissioni di massimo scoperto (in caso di
saldi negativi); spese imposte ad ogni “chiusura dei conti” (in genere ogni tre
mesi, anche di 40 euro a trimestre); addebito del bollo per l’invio
dell’estratto conto.
Alcune banche propongono conti che forfetizzano tutte le spese appena elencate:
si affronterà un costo omnicomprensivo addebitato ad ogni cadenza
contabile, cioè ad ogni “chiusura dei conti” -
in genere trimestrale - senza ulteriori voci di spesa. Per conti simili,
indipendentemente dall’intensità di utilizzo del servizio, quello
contrattuale sarà l’addebito periodico a carico del titolare.
Con la trasformazione in legge del Decreto Bersani nei termini indicati
dall’art. 10, un conto attivo regolarmente operativo (ipotizziamolo con
contabilizzazione trimestrale) vedrà addebitati ogni tre mesi i costi di
gestione (normali o forfetizzati) ed il bollo.
Pertanto, se il titolare deciderà di metterlo in estinzione, all’atto
della chiusura definitiva la banca calcolerà ed addebiterà:
- le spese di gestione relative all’utilizzo del conto (cioè alle
operazioni effettuate) dall’inizio del trimestre (cioè dall’ultima
contabilizzazione dei conti) al giorno di chiusura;
- il bollo sull’invio dell’ultimo estratto conto.
ATTENZIONE. Da quanto detto, consegue che,
dare ordine di estinguere un conto che presenta un “saldo zero” o prossimo allo
zero, comunque un saldo tale da non coprire l’addebito
delle spese di gestione e di bollo, comporterà la mancata chiusura del
conto che, dopo gli addebiti suddetti, presenterà un saldo debitore. Se
non coperta, la posizione debitoria si aggraverà velocemente per
l’applicazione degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e
delle spese trimestrali previste dal contratto.
Il ConsigliO n° 38. Conto
con servizi accessori: penoso chiuderlo. Come evitare un vero e proprio
trasloco.
Di Mauro Novelli 17-7-2006
Non sappiamo se l’articolo 10 (Condizioni contrattuali dei conti correnti
bancari) del decreto Bersani sulle liberalizzazioni verrà
trasformato in legge così com’è.
[…..]
Articolo 10 (Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico bancario è sostituito dal seguente: " 1. Nei contratti
di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il
cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura
e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare,
contestualmente in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli
creditori."
[….]
Poiché detto articolo permette al correntista - qualora non dovesse accettare
le variazioni di costo indicate dalla banca - di chiudere il conto senza
penalità e senza spese di chiusura, occorrerà prendere in
considerazione l’ipotesi di abbandonare, con una certa frequenza, una banca ed
aprire un rapporto di conto con altro istituto. Ci auguriamo, comunque, che venga almeno introdotto il termine minimo di un anno alla
valenza delle variazioni di costo imposte sui contratti bancari (Vedi Il PuntO del 2-7-2006)
Ma tutti i correntisti bancari sanno che chiudere il conto è lungo e
penoso (finora anche molto costoso), soprattutto se si è ceduto alle
lusinghe (o alle imposizioni) delle banche di annettere al rapporto una serie
di servizi accessori: versamento di stipendio o pensione, domiciliazione delle
utenze, inserimento di ordini permanenti, Rid, pagamento di rate del mutuo ecc.
Si pensi alle procedure da seguire con l’ente che eroga la pensione, e i
conseguenti tempi d’attesa necessari solo per mettere a regime i versamenti sul
nuovo conto bancario di regolamento.
Il consiglio. E’ opportuno annettere servizi
accessori solo a conti correnti le cui condizioni non cambieranno per alcuni
anni (grandi banche hanno in vetrina conti del genere
da qualche anno) o che hanno condizioni particolarmente basse (molti conti “on
line” hanno costi limitatissimi, come anche il conto corrente postale).
A conti del genere è possibile affiancare una custodia titoli. Risultano
pertanto ampiamente sufficienti alle esigenze di una famiglia media. Non tutti
– si dirà – sono però in grado di utilizzare un computer per aver
accesso a conti online. E’ vero, ma è anche vero
che questo è passaggio ormai ineludibile: se abbiamo una discrasia con
Internet, si stimoli il fratello, il figlio o il nipote ad attrezzarsi per la
bisogna. Impadronirsi dei nuovi strumenti sarà un vantaggio anche per
loro.
Se poi riterremo indispensabile un conto corrente
più “operativo”, in grado di offrire ulteriori servizi necessari alla
nostra attività economica o finanziaria, si prenda in considerazione
l’ipotesi di aprire un secondo rapporto (potremmo definirlo “professionale”) ma
senza rimpinzarlo di quei servizi, non a caso definiti “fidelizzanti”, che ci
impedirebbero un relativamente agevole cambiamento di banca qualora dovessimo
verificare l’inadeguatezza qualitativa del rapporto e non dovessimo accettare,
di conseguenza, variazioni di costi, prezzi, commissioni.
Va quindi valutato se è preferibile monetizzare le penosità
burocratiche e le perdite di tempo della chiusura del
conto corrente e pagare in più un bollo e qualche decina di euro l’anno,
allo scopo di aver mano libera nella chiusura del rapporto bancario e non dover
affrontare le ansie e gli impicci di un vero e proprio trasloco.
Il ConsigliO n°37. Investire in titoli. Attenzione!
Di Mauro Novelli – 14.7.2005
Nella relazione annuale, il presidente dell’Abi, Maurizio Sella, fornisce una interessante serie di informazioni: “Nonostante le
vicende accadute negli anni scorsi sui mercati finanziari abbiano penalizzato
fortemente la pratica del risparmio “fai da te” ( e ci riferiamo alla crisi
Argentina, Cirio e Parmalat), nel 2004 è risultata in aumento la
propensione delle famiglie ad acquisire in via diretta gli strumenti
finanziari: una modalità operativa che rende più difficile
diversificare correttamente il portafoglio”.
Quindi:
1) Per l’Abi, negli anni dal 1998 al 2003, le famiglie italiane hanno
dilapidato i loro risparmi perché hanno voluto fare di testa loro, impartendo
al borsino l’ordine d’acquisto di Tango bond, Cirio, Parmalat ecc.
2) Ma, secondo Sella, quei drammatici “bagni” non hanno insegnato nulla agli
italiani: nel 2004, i risparmiatori hanno ricominciato a pretendere di
investire in titoli con decisioni personali ed autonome, senza sentire
l’esperto bancario.
Qualche commento:
1) Sella vuole forse far intendere che i danni del “fai
da te” sono stati evitati a quei concittadini che hanno affidato i risparmi
alla banca attraverso la sottoscrizione di contratti di gestione patrimoniale o
di quote di fondi? In altri termini, i gestori della banca sapevano di dover
stare alla larga da Argentina, Parmalat, Cirio ecc. mentre
i loro colleghi allo sportello presentavano ai risparmiatori “fai da te”
panieri dove quei titoli erano presenti (in alcuni casi, con Parmalat al primo
posto)?
2) In giudizio, le banche stanno sostenendo di non essere mai state a
conoscenza del mondezzaio costituito da Tango bond, Parmalat ecc. Si scopre,
invece, che i loro gestori di fondi o di gestioni patrimoniali “sapevano”,
tanto da aver evitato danni ai loro “gestiti”. Per la magistratura, questa
dovrebbe essere una informazione meritevole di
approfondimento.
3) In giudizio, si moltiplicano le sentenze di condanna di banche non solo per ever venduto spazzatura, ma soprattutto per non aver
seguito, nella gestione della vicenda e nei rapporti col cliente, i dettami del
T.U. della finanza. I giudici cominciano a capire come sono andate le cose.
4) Preoccupato, Sella informa che, nel 2004, i risparmiatori stanno reiterando quell’ approccio (secondo l’Abi “fai da te”) che ha condotto
a disastri. Questa notizia fa tremare i polsi: quali ordini d’acquisto i nostri
concittadini stanno inoltrando, dopo aver consultato il paniere ma
“d’iniziativa”?
Raccomandazione finale ed obbligata per chi investe in titoli: finché i mercati
non tornano ad un minimo di trasparenza e correttezza, si rifiutino i titoli
“da paniere” e si torni ai tranquilli titoli di Stato italiani. Gli analisti
ritengono che nel lungo periodo i tassi dovrebbero crescere, si investa
pertanto metà del patrimonio in BTP (tasso fisso) e metà in CCT
(tasso variabile) scadenti nei tre, quattro anni.
Ma è proprio tale salutare e tranquillo ritorno ai nostri titoli di
Stato a preoccupare Sella e le banche sul versante del mercato mobiliare.
Rendono poco? E’ vero, ma rendono!
E’ questa la conseguenza finanziaria più grave del saccheggio perpetrato
negli anni scorsi: si torna ad alimentare il debito pubblico (non esistono
soluzioni migliori) e si lasciano a secco di capitale di rischio le aziende che
dovranno ricorrere ai finanziamenti bancari.
Risultato fallimentare per l’azienda Italia, ma, per l’ennesima volta, comunque
lucroso per le banche!
Il ConsigliO n° 36.
Accendere un mutuo fondiario. Attenzione!
Di Mauro Novelli - 14.7.2005
Le informazioni fornite sui mutui fondiari dal presidente
dell’Abi, Maurizio Sella, nella relazione annuale, sono preziose: “Le
condizioni molto favorevoli del mercato spingono le famiglie italiane a
preferire contratti a tasso variabile: i 4/5 di quelli in essere. Questa
quota è ancora più elevata per i nuovi flussi, il 90 per cento
dei quali è stato acceso ad un tasso indicizzato a parametri di mercato
monetario. Attualmente, il tasso annuo effettivo globale è pari al 3,82
per cento a fronte del 3,95 nell’area euro. Va da sé che ai vantaggi derivanti
dal pagamento di rate di importo contenuto si contrappongono i rischi connessi
alla possibile futura risalita dei tassi; di ciò le nostre banche
rendono consapevoli i mutuatari”.
Due le informazioni:
1) Almeno l’82 - 85 per cento dei mutui in essere è a tasso variabile,
la cui entità della rata è cioè soggetta all’andamento di
mercato del parametro sottostante (in genere l’euribor).
2) Le banche hanno avvisato del fatto che se i tassi si muovono nel senso di
una crescita, i mutuatari con contratti a tasso variabile dovranno sopportare
rate crescenti.
Oggi, il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea è al 2 per
cento.
I tassi medi rilevati da Bankitalia nel primo trimestre dell’anno sono pari al
3,86 per cento, per i mutui a tasso variabile, e del 5,16 per cento per i mutui
a tasso fisso.
Gli analisti finanziari ipotizzano tassi in crescita nel lungo periodo.
In queste condizioni, una banca che promuovesse mutui a tasso fisso, sarebbe –
secondo i parametri operativi correnti – da interdire.
Ed infatti, il sistema conta oltre l’ 80 per cento di
mutui con contratto a tasso variabile.
Ma le banche avvertono: “Va da sé – sostiene il presidente dell’Abi - che ai
vantaggi derivanti dal pagamento di rate di importo contenuto si contrappongono
i rischi….”[vedi sopra].
Nulla da eccepire ? No, se non fosse per quella
qualifica che Sella dà delle rate di un mutuo a tasso variabile: “rate di importo contenuto”.
Facciamo due calcoli.
Un mutuo di 100.000 euro, a 15 anni, con tasso variabile (3,86 %) comporta una rata mensile pari a 732 euro. Un mutuo di
pari importo e durata, a tasso fisso (5,16 %)
determina una rata di 799 euro ( 67 euro in più del precedente). E’
commovente sostenere - come fa Sella - che una rata di 732 euro (tasso
variabile) è talmente “contenuta” rispetto a quella di 799 (a tasso
fisso) da far trascurare al cliente il rischio di un aumento dei tassi a medio
lungo termine.
Alle corte: il bancario chiede: “Con questo tipo di mutuo
pagherà una rata mensile di 732, e volendo possiamo farlo anche a 25
anni, con rata ulteriormente ridotta; con l’alto, pagherà una rata di
799 euro, e la durata non va oltre i 15 anni. Quale sceglie?“. Voi che
cosa scegliereste?
Raccomandazione: invitiamo i futuri mutuatari a stipulare, alle
condizioni attuali e con le attuali tendenze, mutui a
tasso fisso.
Ci auguriamo che i tassi di mercato non si muovano verso l’alto, perché
metterebbero in difficoltà i titolari di mutui a tasso variabile. In ogno caso, Sella mette le mani avanti: le banche avevano
informato e fin dal 2005.
Il ConsigliO n° 35. Boom
delle operazioni via PC e via telefono. Istruzioni
Di Mauro Novelli
Gli utenti bancari che inoltrano ordini per via telematica (PC e telefono) sono
in forte crescita. I dati ABI parlano di un raddoppio in un anno.
E’ evidente la convenienza operativa di tali nuove tecnologie, anche alla luce
del fatto che, allo sportello non si ottengono più grossi aiuti
“professionalmente" qualificati.
Il consiglio: quando si utilizza il telefono per interloquire con la banca, si
registri sempre la telefonata; quando si usa il PC, si proceda sempre alla
stampa delle videate inerenti l’operazione.
E’ un’abitudine che può risultare molto utile.
Il ConsigliO n° 34.
Documento di trasparenza: l’addebito c’è ma
(spesso) non si riceve.
Di
Mauro Novelli 22/09/2004
A seguito delle fresche norme
sulla trasparenza entrate in vigore il 1° ottobre 2003, le banche hanno un
obbligo nuovo: alla prima occasione utile devono inviare un foglio con le variazioni
apportate alle condizioni/commissioni/spese imposte al titolare del conto.
Ciò vuol dire che in occasione dell’invio di contabili, di conferma di
esecuzione di ordini o di semplice invio di estratto
conto, gli istituti di credito devono allegare l’elenco delle nuove condizioni
applicate, qualora fossero intervenute variazioni.
In effetti le nuove norme emanate dal CICR e
predisposte dalla Banca d’Italia indicano l’obbligo di invio “alla prima
occasione utile”, forse sperando (?) che le banche non avrebbero approfittato
per inserire nuovi balzelli. Una valutazione bonaria ci porta a dire che la
cosa è evidentemente sfuggita di mano.
Le banche si sono infatti adeguate senza indugio.
Anzitutto hanno inserito una nuova voce di spesa per il correntista (Invio
documento di trasparenza) addebitando (inizialmente) il costo di un euro, poi
velocemente aumentato.
Fin qui, nulla di nuovo. La magagna deriva dal fatto che in troppi casi la
banca procede all’addebito del servizio di informazione, ma il correntista non
riceve alcun umento con le nuove condizioni.
Invitiamo, pertanto, tutti i titolari di conto corrente a verificare gli
estratti conto di fine settembre: qualora trovassero addebiti per presunti
precedenti invii senza aver ricevuto alcunché, diano indicazione all’Adusbef dell’ addebito senza
servizio corrispettivo.
Il ConsigliO n° 33.
Bonifici: i codici da indicare.
Di Mauro Novelli (15.11.2003)
Con l’obbligo dell’indicazione dei codici internazionali nella numerazione dei
conti correnti bancari, il Parlamento europeo (Reg.
CE 2560/2001) ha inteso introdurre uno strumento omogeneo in grado di favorire
la rapida (in seguito, automatica?) esecuzione degli ordini di bonifico internazionali.
Poiché è obbligatorio per chi effettua il bonifico indicare i
codici del beneficiario, occorrerà richiederli al creditore. E’
opportuno, quindi, avere in evidenza i propri codici identificativi, per
poterli fornire al debitore che ordinerà il bonifico.
Attenzione: all’atto della trascrizione dei codici sul modulo
d’ordine, è opportuno verificarne la correttezza: ne va del buon esito
dell’esecuzione da parte delle due banche.
Alcuni istituti di credito, in caso di errori di codice o di omissione,
impongono un sovrapprezzo di 15 euro.
Dovranno essere altresì indicati negli ordini di
chiusura di un conto corrente qualora si indichi che il capitale risultante dai
calcoli debba essere accreditato su altro conto.
BONIFICI INTERNAZIONALI
Tali ordini prevedono l’indicazione delle seguenti "cifre"
identificative del beneficiario e da questo fornite all’ordinante:
1) Codice BIC (Bank Identifier Code), coincide col
codice SWIFT: è costituito da 11 caratteri alfanumerici ed identifica la
banca destinataria.
Il BIC è così composto: i primi 4 caratteri (lettere)
identificano la banca; i successivi 2 (lettere) individuano il paese; gli
ultimi 5 (una lettera e quattro numeri) individuano lo sportello bancario.
Esempio di BIC:.... AAAA IT A1234
2) Codice IBAN (International Bank Account Number)
per i conti radicati in Italia: è costituito da 27 caratteri
alfanumerici; individua paese, banca, sportello e conto corrente del
beneficiario.
L?IBAN è così composto: i primi 2 caratteri (lettere) individuano
il paese; i successivi 2 (numeri) indicano il "check
digit"; il quinto carattere (lettera) indica il
CIN (un codice di controllo); i successivi cinque caratteri (numeri) indicano
il codice ABI; gli ulteriori cinque (numeri) individuano il CAB (codice di
Avviamento Bancario); gli ultimi 12 caratteri (numeri) forniscono il numero di
conto corrente.
Esempio di IBAN:... IT
La lunghezza dell’ IBAN relativo ai conti radicati nei paesi piú importanti:
Andorra 24
Austria 20
Belgio 16
Cipro 28
Danimarca 18
Estonia 20
Finlandia 18
Francia 27
Germania 22
Grecia 27
Inghilterra 22
Irlanda 22
Islanda 26
Italia 27
Lettonia 21
Lituania 20
Lussemburgo 20
Norvegia 15
Paesi Bassi 18
Polonia 28
Portogallo 25
Repubblica Ceca 24
Repubbl. Slovacca 24
Slovenia 19
Spagna 24
Svezia 24
Svizzera 21
Ungheria 28
BONIFICI NAZIONALI
Per i bonifici nazionali, basta indicare il BBAN che altro non è se non
il codice IBAN amputato dell?indicazione del paese
destinatario (prime due lettere) e del "check digit" (successivi due numeri).
E? quindi costituito dal CIN (lettera) ; dai
successivi cinque caratteri (numeri) del codice ABI; dagli ulteriori cinque
(numeri) del CAB; dagli ultimi 12 caratteri (numeri) che forniscono il numero
di conto corrente.
Esempio di BBAN:... A 01234 01234 000001234567
Il ConsigliO n° 32.
Tensione sui tassi di Eurolandia. Le conseguenze.
Di
Mauro Novelli 12.11.2003
In merito ai tassi di interesse correnti in Eurolandia, l?opinione comune degli
analisti finanziari è orientata verso una loro crescita per i prossimi
semestri.
Certamente nessuno può trasformare ipotesi in certezze, è
però plausibile il rallentamento della fase di riduzione dei tassi di
mercato iniziata nel 1997.
Comunque, in periodi di tassi crescenti, si hanno le seguenti ripercussioni sui
servizi bancari e finanziari:
- saranno più onerose le rate dei mutui a tasso variabile;
- crescerà (prontamente) l?onerosità
degli affidamenti in conto corrente;
- cresceranno le cedole, quindi i rendimenti, dei titoli obbligazionari a tasso
variabile (ad esempio i CCT);
- diminuirà il valore (prezzo) di mercato dei titoli obbligazionari a
tasso fisso (ad esempio i BTP), perché circoleranno o verranno
emessi titoli più remunerativi;
- non avranno invece ripercussioni negative tutti i servizi di prestito/mutuo a
tasso fisso.
Il ConsigliO n° 31.
Problemi bancari: i reclami vanno indirizzati anche
al Ministero
dell’Economia/CICR
di Mauro Novelli (20.10.2003)
Con lungimiranza, il governatore Guido Carli
intuì che l’ Unione Europea e le sua
istituzioni avrebbero ridotto e drasticamente assottigliato le incombenze della
Banca d?Italia.
Propose, quindi, ed ottenne di trasferire alla Banca Centrale la vigilanza sul
settore bancario, fino ad allora appannaggio del Ministero del Tesoro.
Pertanto, da oltre 10 anni, a vigilare sull’attività delle banche
è l?Ufficio di Vigilanza della Banca d’Italia.
Poiché però, anche alla luce di recenti vicende, è da ritenersi
troppo basso lo standard di vigilanza garantito da tale Ufficio, nell’invio dei
reclami agli uffici ispettorato delle banche, consigliamo di aggiungere alla
nostra lettera l’indirizzo del Ministero dell’Economia, al quale il reclamo
(posta normale) verrà inviato ‘per conoscenza’.
Pertanto invieremo i reclami bancari ai seguenti indirizzi:
Raccomandata con A.R
.
All’Ispettorato reclami della Banca___________________________
* Via/Piazza________________________ Cap
_______CITTA?________________
* L’’ indirizzo è quello della Direzione Generale e non quello della ns.
Agenzia.
Posta normale:
p.c. Spett. Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse, 29
D - 60311 FRANKFURT am MAIN
p.c. Ministero di Economia e Finanze / CICR (*)
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
(*)fax del CICR: 064820952
p.c. Ufficio Vigilanza Banca d?Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA
ADUSBEF
Via Farini, 62
00185 ROMA
Qualora il problema riguardasse investimenti in titoli
mobiliari, occorrerà coinvolgere anche la Consob, al seguente indirizzo
(posta normale):
p.c. Consob
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA
DA GUIDA MONACI:
C.I.C.R. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
ROMA (00187), v. XX Settembre 97 c/o Dipartimento del Tesoro
Tel. 0647924428 - 47613827 - Fax 064820952
(Trattasi di organismo interministeriale che si pone come autorità di
governo del settore creditizio, con competenze di alta amministrazione
prevalentemente nel campo della normazione secondaria. In base alle
disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n.385/93), al CICR spetta
in particolare deliberare in tema di adeguatezza patrimoniale, contenimento del
rischio nelle sue varie forme, partecipazioni detenibili, organizzazione
amministrativa e contabile e controlli interni delle banche e dei gruppi
bancari)
Il ConsigliO n° 30.
Informarsi bene prima di sottoscrivere le recenti
obbligazioni emesse dalle
banche.
Di Mauro Novelli (10.10.2003)
Nelle ultime tre settimane le banche hanno emesso obbligazioni per un ammontare
di 2,7 miliardi di euro. Prima di accettare gli inviti a sottoscrivere i nuovi
titoli, chiedete e spulciate il “Regolamento di emissione”: si tratta di due paginette con le caratteristiche dei titoli immessi sul
mercato. Tra le modalità di rimborso, verificate bene che non sia presente la clausola “call”,
che permette alla banca emettitrice, con
insindacabile decisione, di togliere il titolo al sottoscrittore, pagandolo 100
(alla pari) se il titolo si è apprezzato , o di ricomprarlo sul mercato
se si è deprezzato, quindi pagandolo meno di 100.
Informatevi se e quando verranno quotate.
Al solito, se siete agganciati per rinnovare o liquidare precedenti
investimenti allo scopo di “fare l’affare” (“..le ho
comprate io stesso e le ho fatte comprare anche a mia madre…”) , recatevi in
banca con un testimone: se doveste decidere su informazioni false, se
l’investimento dovesse risultare catastrofico, potrebbe esservi d’aiuto.
Il ConsigliO n° 29.
Telecom. Aumentata la tariffa urbana dopo il 15° minuto.
Di Mauro Novelli - 06/10/2003
Pochi sanno che, con il placet dell?Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, la Telecom ha aumentato la tariffa delle
telefonate urbane a partire dal 15° minuto di conversazione.
Quanti navigano in Internet sono avvisati: si regolino di conseguenza.
Il ConsigliO. n°
28. “Salda col PagoBancomat? Le costa un
euro in più!”.
Di Mauro Novelli - 15.9.03
Sempre più spesso, coloro che intendono pagare una spesa con il
PagoBancomat, si sentono richiedere un euro di commissione, oltre il costo del
bene. "Sa - è la giustificazione - i costi bancari sono molto
elevati... La banca mi ha detto che è possibile imporre al cliente tale
commissione.....".
La richiesta è illegittima, dal momento che il contratto Cogeban
(Bancomat) sottoscritto dall’esercente con la banca fornitrice del terminale
PagoBancomat, prevede espressamente per il gestore il divieto di applicare
spese e commissioni a carico del consumatore finale che ha scelto quel sistema
di pagamento.
Qualora, quindi, si incappasse in tale balzello e,
sebbene richiesto, non ci venisse abbonato il “pizzo”, occorre individuare la
banca con la quale l’esercizio è convenzionato (in genere il logo
è riportato sull’apparecchio in cui si digita il codice segreto), e
denunciare l?inadempienza contrattuale del negoziante, il quale rischia
l’annullamento della convenzione. Se, trascorso un tempo ragionevole, il
malvezzo dovesse continuare, contattare Adusbef (06.4818632/064818633).
Questi gli indirizzi di riferimento:
- Ispettorato Reclami della banca con la quale il gestore è
convenzionato, indirizzo della sede legale. (Raccomandata
A.R.)
- Per conoscenza: Cogeban - Abi, Piazza del Gesù, 49 ? 00186 Roma (Posta
normale)
- Per conoscenza: Ufficio Vigilanza Banca d?Italia, Via Nazionale, 91, 00184
Roma (Posta normale).
- Per conoscenza: Adusbef, Via Farini, 65 ? 00185
Roma (Posta normale).
Il ConsigliO n° 27. RC
Auto: verificate se siete ancora assicurati per “incendio e furto”.
di Mauro Novelli 15/09/2003
All’Adusbef
sono pervenute svariate denunce di assicurati: molti concittadini hanno
scoperto di non essere più coperti (in alcuni casi da anni) per
“incendio e furto” dell’auto, sebbene a suo tempo definirono e pagarono - anche quella copertura.
La magagna viene fuori nel momento in cui, avendo subito il furto della vettura,
ci si sente rispondere dall’assicuratore che non si è più
assicurati per quell’evento.
Che cosa è successo? Semplice: in passato, - a nostra insaputa - ci
è stato sottoposto, ed abbiamo sottoscritto, un contratto assicurativo
che ha escluso la copertura per incendio e furto, presente in precedenza. Con
molta probabilità, in quella occasione, abbiamo anche ringraziato
l’amico assicuratore per non aver aumentato il premio, non sapendo che avevamo
appena sottoscritto un contratto ?ridotto? rispetto a
quello dell’anno precedente: il premio riguarda solo la responsabilità
civile auto e non più i pur costosi rischi collaterali di incendio e
furto.
Invitiamo tutti gli assicurati a verificare con pignoleria le coperture
assicurative dei contratti in corso di rinnovo ed a denunciare all’ Adusbef ogni variazione non
preannunciata né espressamente sottoposta alla loro attenzione.
Ma la “buona fede nei contratti” non era presupposta per legge?
Vedremo come “scartare” le mele marce dal settore assicurativo.
Il ConsigliO n° 26. Come
(tentare di) non essere più oggetto di indesiderati
messaggi di posta
elettronica.
Di Mauro Novelli - 12/09/2003
Chi riceve posta elettronica “spazzatura”, può cercare di limitare la
noia ed i danni inviando un messaggio
- al mittente,
- per conoscenza alla Autorità garante dati personali (
- per conoscenza alla Polizia postale della zona di riferimento (vedere sul
sito: http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/contatti.html)
diffidando l?intruso dal continuare ad inviare ulteriori messaggi.
Il ConsigliO n° 25. Costa
10 euro. In caso di incidente, potrebbe evitarci molte noie.
Di Mauro Novelli - 23/06/2003
C’è
gente che campa truffando concittadini e compagnie di
assicurazione con falsi incidenti. Ci sono professionisti che si prestano ad
affiancare costoro nella loro azione poco edificante.
Piccolo incidente stradale: nessun danno serio, solo qualche graffio. “ Stia
tranquillo, risolviamo per nostro conto senza denunciare il fatto alle rispettive
compagnie”. Dopo qualche tempo, arriva la lettera di un legale in cui ci si
richiede il rimborso di danni esorbitanti, oppure la ns. compagnia ci comunica
d?aver rimborsato danni notevoli alla controparte. Arriviamo
a situazioni kafkiane: una signora vede un ragazzo per terra, caduto dal
motorino; si ferma e scende dalla sua auto per soccorrerlo: si ritrova citata
in giudizio perché il ragazzo (chiaramente consigliato da addetti ai lavori)
sostiene che la colpa della sua caduta sia della signora, della cui auto aveva
preso la targa.
Ecco il consiglio agli automobilisti, particolarmente pressante prima di andare
in ferie: comprate e tenete in auto una di quelle fotocamere
“usa e getta”. Costano solo 6 euro, 10 se dotate di flash (consigliabile) e
forniscono 24 pose. Avrete la possibilità di fotografare ogni
circostanza che potrebbe dar luogo, successivamente,
ad “equivoci”.
Il ConsigliO n° 24.
Conservazione di documenti e certificazioni.
Di
Mauro Novelli 23/04/2003
In occasione della vicenda dei
rimborsi RC Auto richiesti alle 17 compagnie d?assicurazione (definitivamente
sanzionate dal consiglio di Stato), molti concittadini si sono trovati in
difficoltà per la mancanza di documentazione in loro possesso. Vecchi
attestati e quietanze, considerate superate ed inutili, erano state cestinate.
Consigliamo di destinare un cassetto o un faldone per
conservare ogni sorta di documentazione, sia assicurativa che bancaria. Anche
se si ritiene di non essere in grado di "leggere" estratti conto
bancari o contratti assicurativi, è opportuno comunque conservarli. Non
è necessario tenerli in ordine: basta sapere che sono li
e che, in caso di necessità, possono essere - pazientemente - ripescati
tutti e con certezza.
Potrebbero servire prima di quanto non si pensi.
Si consideri che la documentazione bancaria può essere richiesta (a
"titolo oneroso") e deve essere consegnata dalla banca entro 90
giorni [punto 4° dell’art. 119 del T.U. delle leggi in
materia creditizia]. Quel "titolo oneroso" vale anche 10 euro a
singolo foglietto fornitoci in copia. Chiedere gli estratti conti di un anno
può costarci 100 euro.
Essere accorti nella conservazione è, quindi, una forma di risparmio.
Il ConsigliO n° 23.
Polizze Unit e Index Linked: meglio il "fai da te"
Di Mauro Novelli - 26.9.2002
[In calce, una conferma della correttezza delle ns. valutazioni: Corsera del 14.4.03]
Lo ZCB è un titolo
obbligazionario non remunerato da cedole; è emesso ad un prezzo
inferiore a 100 e verrà, a scadenza, rimborsato a 100.
I BOT italiani sono zero coupon bond di breve e brevissimo termine: si comprano
( ad esempio) a 97 lire e verranno rimborsati a 100.
Più è lunga la scadenza dello ZCB e più sono alti i tassi
di mercato, minore sarà il prezzo di emissione, che quindi verrà
definito scontando durata e tasso tendenziale.
Per fare un esempio, con tassi di mercato del 5 per cento,
uno ZCB di durata cinque anni dovrà essere emesso attorno a 78 punti; se
di durata pari a dieci anni, il prezzo iniziale sarà di circa 61; se a
quindici anni, attorno a 48. Con tassi di mercato più bassi, il
prezzo di emissione sarà più alto. Si lucrerà infatti un minore differenziale tra prezzo di emissione e
valore di rimborso.
Se il titolo verrà quotato, si assisterà - con tassi costanti - ad una crescita
della sua quotazione in funzione del tempo che passa: più si approssima
la scadenza, più il prezzo si avvicina a 100.
Ricapitolando:l? acquisto di
uno ZCB a cinque anni (tassi al 5 per cento) comporta un addebito sul conto
corrente di 78; a scadenza si avrà un accredito sul conto di 100. Si
sarà lucrata la differenza tra l?addebito (78) e l’accredito finale
(100), cioè 22 punti.
Molti prodotti assicurativi di recente impostazione, definiti ?sofisticati?, (parliamo delle polizze unit o index linked) hanno come
sottostante base finanziaria uno ?Zero Coupon Bond?. Chi li colloca alletta il
cliente in questo modo: ”si investono 100 e, a
scadenza assicuriamo il capitale investito di 100, più una quota di
rendimento (il meccanismo di calcolo è praticamente incontrollabile) che
deriverà dall’andamento di certi indici finanziari o dalla
valorizzazione di titoli, fondi ecc., comunque con un minimo garantito di…”.
Oltretutto non esistono obblighi informativi al sottoscrittore, essendo considerati
prodotti assicurativi e non finanziari.
In soldoni: con la polizza, investo 100 (addebito di 100 sul conto corrente), a
scadenza (ipotizziamo dopo 5 anni) avrò 100 più
qualcosa. Quanto? Si vedrà. Intanto, il gestore acquisterà
uno ZCB con 78 dei miei 100 investiti e gestirà i 22 per cinque anni. A
scadenza mi darà 100 (risultato dello ZCB) più il risultato del calcoletto sul
pacchetto di titoli o sull?indice.
La differenza tra l?acquisto diretto di ZCB e la sottoscrizione della polizza
è che, nel primo caso, restano sul mio conto 22 punti che gestirò
come voglio e mi renderanno secondo i tassi di mercato; nel secondo caso
(polizza) mi spossesso di 100, il gestore utilizzerà per sé i 22, di cui
mi retrocederà qualcosa.
Risultato finale. Nel primo caso: 100 (da ZCB) + 22 (di mia pertinenza) + il
rendimento di 22 ai tassi di mercato = 122+rendimento quinquennale di 22. (Spesa iniziale: 78)
Nel secondo caso: 100 (da ZCB) + il risultato del calcoletto.
(Spesa iniziale 100).
Questa comparazione è in ambito fisiologico.
Se inseriamo disturbi patologici, le cose si aggravano. C’è da
chiedersi: chi emette lo ZCB acquistato dalla compagnia di assicurazione? E’
quotato, oppure il prezzo è al di là di ogni regola di mercato? Se non è quotato chi definirà il
prezzo d’acquisto iniziale ? Se decido di rescindere
anticipatamente il contratto, chi definirà il prezzo di riacquisto per
la liquidazione? Meglio non continuare.
Conclusione: in troppi casi, prodotti assicurativi unit
e index linked sono
nettamente superati dai risultati del “fai da te”. Pensiamoci bene prima di
sottoscrivere quei contratti.
__________________
Una conferma alle suesposte valutazioni:
dal Corriere della Sera - Soldi di
Lunedì 14.4.03
RICETTE - Come tutelarsi da soli
L’ombrello fatto in casa. L’alternativa dello zero coupon con una scommessa
azionaria
di Marco Sabella
Non occorre essere grandi esperti di ingegneria finanziaria per realizzare con
il fai-da-te l’equivalente (o quasi) di un prodotto a
capitale «protetto». Il vantaggio? Più semplicità. E decisioni
autonome sulla ripartizione tra costi e investimenti. «Un?operazione a capitale
garantito fatta in casa consiste nell?acquistare
un?obbligazione a sconto, che viene pagata ad esempio
80 e rimborsata alla scadenza al valore facciale di 100 e nel reinvestire la
differenza su prodotti legati al mercato azionario, ad esempio opzioni sull?indice o fondi indice», spiega Mario Spreafico, direttore investimenti di Banknord.
L’operazione è più semplice di quanto possa
sembrare. Facciamo qualche esempio. L’obbligazione Mediobanca con scadenza 12
dicembre 2011 (cod. Isin IT0000958592) è un
esempio di titolo a sconto, detto in termini tecnici zero coupon, cioè
senza cedola. Non paga dunque interessi annuali, attualmente è quotata
al prezzo di 65 e tra otto anni verrà
rimborsata alla pari. «Su un titolo come questo il risparmiatore potrebbe
decidere di investire soltanto una parte dello sconto, ad
esempio 20, e trattenere il restante 15 come remunerazione garantita,
che spalmata sugli otto anni di vita del titolo corrisponde all’incirca a un
rendimento del 2,5% annuo», osserva Spreafico. Il 20
che si decide di investire (su diecimila euro questa quota corrisponde a
duemila euro), potrebbe essere impiegato in fondi indice
ed Etf o in opzioni (derivati) su indici azionari. In
quest’ultimo caso, però, occorre un minimo di esperienza in più.
Perché i meccanismi e i rischi dei derivati vanno compresi e valutati nel modo
più approfondito possibile. «L’altra via è quella di impiegare lo
sconto o una parte di esso in un fondo azionario
tradizionale - prosegue Spreafico -. Infatti dopo otto anni è ben difficile che quei
duemila euro si siano azzerati ed è anzi probabile che siano aumentati».
Il costo di tutta l’operazione è dato dalla commissione bancaria di acquisto
del titolo a sconto (0,30%) e dalle commissioni di gestione nell’ipotesi di un
investimento della quota eccedente il nominale in un
fondo azionario o in un ancor più economico Etf.
Oppure dai costi dell’opzione se si sceglie la via più sofisticata. I vantaggi,
rispetto all’acquisto di un prodotto «confezionato», stanno nel fatto che
l’investitore può rivendere in qualsiasi momento e senza gravi perdite
il titolo sottostante. La quotazione dello zero coupon, infatti, è data
dalle condizioni generali del mercato e tende a 100 via
via che si avvicina la data del rimborso. L’unica
avvertenza è quella di scegliere bond relativamente liquidi, magari
quotati in Borsa. Per chi cerca scadenze brevi c’è più di una
possibilità. Come l’obbligazione Centrobanca,
rimborsata a dicembre 2006 (codice Isin
IT0000960747), attualmente quotata a 89.
Il ConsigliO n° 22. Ecco
la raccolta fino ad ottobre 2003 (in preparazione)
Di Mauro Novelli - 23.10.2003
Le nuove norme sulla trasparenza bancaria, entrate in vigore il 1° ottobre,
permettono al potenziale cliente (se ne fa richiesta) di entrare in possesso di
copia del contratto e delle condizioni che verrebbero
applicate in caso di accettazione e di sottoscrizione. La banca dovrà
fornire i documenti e potrà pretendere il pagamento di una somma a
titolo di rimborso spese. Il cliente che intende chiedere quei documenti,
dovrà lasciare le sue generalità.
Ai futuri correntisti, consigliamo di non limitarsi a richiedere la
documentazione inerente il conto corrente ma, qualora
intendano investire in titoli, di chiedere anche moduli e condizioni relative
alla custodia titoli. Si richiedano espressamente i costi di trasferimento di
titoli da una banca ad un’altra: è una delle voci di spesa più
elevata (anche 100 euro per singolo tipo di titolo trasferito per via
informatica) tale da impedire di fatto il diritto a
chiudere i rapporti con la banca per passare ad altra banca o ai servizi di Bancoposta. Per tale servizio, alcune banche impongono un
massimo (250 euro): se tale limite non è indicato si rischia di pagare
anche migliaia di euro, in funzione del numero di titoli in custodia.
Ricordiamo, comunque, che le condizioni (costi, spese, tassi, commissioni) indicate
nei documenti sintetici forniti con il testo dei contratti, possono cambiare
anche il giorno successivo alla stipula, a seguito degli annunci inseriti dalle
banche sulla Gazzetta Ufficiale. Tali modifiche dovranno comparire in annunci apposti nei locali aperti al pubblico delle
agenzie.
Il ConsigliO n° 21
. Bancomat e carta di credito in unica card: in caso di furto
occorre
procedere a due blocchi.
Di Mauro Novelli - 30.10.03
Molti correntisti bancari
ritengono che la via più veloce e sicura per bloccare Bancomat e carte
di credito smarrite o rubate, sia il coinvolgimento della propria banca. In
caso di necessità, si rivolgono quindi alla propria agenzia (per
telefono o allo sportello) dando notizia del furto o dello smarrimento e richiedendo
il blocco. Gli addetti procederanno successivamente a chiamare i numeri di
riferimento per bloccare le carte.
E? invece molto più veloce e sicuro procedere
immediatamente al blocco, chiamando direttamente i numeri verdi relativi al
sistema Bancomat (sono riportati su ogni sportello automatico) o, se si tratta
di carta di credito, al numero verde indicato dal gestore della carta.
Raccomandiamo quindi di evitare la perdita di tempo del
passaggio attraverso la banca, magari aspettando la riapertura degli sportelli
la mattina successiva o, se l?accidente è intervenuto nel week end, il lunedì.
Ricordiamo che se la carta fornitaci dalla banca assomma le due funzioni (Bancomat+Carta di credito) è necessario procedere a
due blocchi.
Di Mauro Novelli
Molti correntisti bancari,
titolari di Bancomat e/o di carta di credito, alcune settimane o alcuni mesi dopo essere stati ricoverati in ospedali o cliniche,
subiscono illeciti addebiti per prelevamenti di contante o per pagamenti con
carte. Sono in genere concittadini che hanno
l?abitudine di portare sempre con sé Bancomat e carte. Non sarà mai
possibile sapere se il truffatore è un altro paziente, un visitatore, un
dipendente, o persone che nulla hanno a che fare con il luogo di degenza.
In caso di ricovero pianificato, raccomandiamo, pertanto, di dotarsi
esclusivamente dei contanti necessari, lasciando a casa le carte di pagamento e
gli assegni. Stessa raccomandazione in caso di effettuazione di analisi
cliniche, durante le quali si perdono spesso di vista abiti
ed effetti personali.
In caso di ricovero improvviso (incidente, urgenza ecc.), qualora il ricoverato
avesse in portafogli carte bancomat o di credito, è opportuno che
familiari (o, appena possibile, il titolare stesso), procedano al blocco e
richiedano l’emissione di nuove carte. Se del caso, controlleranno
altresì la presenza di tutti gli assegni, con particolare attenzione agli
ultimi del carnet. Si potranno bloccare così gli assegni mancanti.
L’operazione è noiosa ma taglia alla radice la possibilità di usi
illegittimi ad opera di truffatori ?in giro? per ospedali e cliniche.
Di Mauro Novelli - 05/11/2002
L’Abi sta cercando di acquisire dalla clientela un mandato a trattare per
intervenire sull?argomento presso il governo
argentino. Le banche potrebbero raccogliere ? per conto della loro associazione
- lettere di incarico degli investitori. Adusbef consiglia
di non affidare alcun mandato alla Associazione Bancaria Italiana, ed aggiunge
la seguente raccomandazione:
ATTENZIONE! Poiché in moltissimi casi i risparmiatori non furono avvertiti del
rischio dell?investimento, né furono sottoposti alla
loro firma umenti informativi sulla ?qualità? dei titoli proposti, è molto probabile che, impiegati
di pochi scrupoli, oltre al mandato suddetto, sottopongano di nascosto alla
firma del cliente interessato, anche umentazione
inerente il rischio per poterla retrodatare al momento dell?investimento.
VERIFICATE SEMPRE CIO’ CHE FIRMATE. NON LASCIATE MAI IN BIANCO ALCUN CAMPO DA
RIEMPIRE E SOPRATTUTTO NON OMETTETE MAI LA DATA.
RICORDATE CHE LA BANCA E’ OBBLIGATA A CONSEGNARE COPIA DI OGNI DOCUMENTO
FIRMATO DAL CLIENTE.
Di Mauro Novelli - 04/06/2002
Il 4 giugno 2002 è
entrata in vigore una nuova banca dati: la Centrale di allarme interbancaria.
In specifici archivi, conterrà i dati relativi a:
1) Archivio CAPRI (Centrale allarme procedura impagati),
nel quale sono contenuti i dati relativi alle revoche dall?autorizzazione
ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
2) Archivio PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti), nel quale sono
contenuti i dati relativi ai moduli di assegni sottratti, smarriti, non
restituiti e bloccati per altri motivi;
3) Archivio CARTER (Carte revocate), nel quale sono contenuti i dati nominativi
relativi alle revoche dall’utilizzo delle carte di pagamento;
4) Archivio PROCAR (Procedura carte), nel quale sono contenuti i dati relativi
alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte;
5) Archivio ASA (Assegni sanzioni amministrative), nel quale sono contenuti i
dati relativi alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1,
lettera c), della legge 15 dicembre 1990,n. 386;
6) Archivio ASP (Assegni sanzioni penali), nel quale sono contenuti i dati
relativi alle sanzioni penali ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, lettera c),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
È superfluo raccomandare la massima attenzione nella gestione dei conti
correnti bancari e postali, nella emissione di assegni, nell’utilizzo delle
carte di credito.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999 n. 507 depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 205/99.:
TITOLO V - Riforma della
disciplina sanzionatoria relativa agli assegni
bancari e postali
- BANCA D’ITALIA: Regolamento 29 gennaio 2002 (CAI)
Di Mauro Novelli - 30/04/2002
Nel promuovere il proprio
servizio di conto corrente, le banche (specie quelle on line)
tendono a far credere alla clientela potenziale che ogni servizio accessorio
(carnet d?assegni, bancomat, carta di credito ecc.) sia automatico appannaggio
di chi diverrà correntista.
Non è così: lo sanno bene coloro che, aperto il conto corrente e
richiesto il bancomat o la carta di credito, si son sentiti opporre: ".... il suo versamento non
è sufficiente ....... dobbiamo aspettare, conoscerci meglio...." e via opponendo. In alcuni casi, non è servito
neanche l?accredito dello stipendio ( o della pensione): "... ne
riparliamo fra qualche mese, quando tutto sarà a regime....".
Scoraggiati e senza strumenti di pagamento, molti neocorrentisti decidono di
chiudere il conto, operazione onerosa in termini finanziari e temporali.
Pertanto, quando decidiamo di seguire quegli "inviti" promozionali,
mettiamo subito in chiaro - prima di sottoscrivere contratti di apertura -
quale sarà la nostra posizione bancaria: versamento iniziale, giacenza
media ipotizzata, confluenza di stipendi o pensioni ecc. Chiediamo quindi
(testimoni al fianco e/o registratori attivati) se tali caratteristiche ci
permetteranno di chiedere subito ed ottenere bancomat, carte di credito o
assegni.
In caso di risposta non certa o temporeggiatrice, passare ad altre offerte.
Di
Mauro Novelli 12/02/2002
Dal 1994 è imposto dallo
Stato un bollo "sull’invio dell’estratto conto" (per conti correnti e custodia titoli). Proprio come i
proprietari di automobili, i correntisti devono pagare una tassa di possesso:
49.500 lire se privati, 108.500 se società. Il sostituto d?imposta (la
banca) percepisce una quota di quegli importi per ogni invio di estratto conto:
se l’invio è trimestrale addebiteranno 12.375 o
27.125 lire (49.500 o 108.500 diviso 4) per quattro volte; se l?invio è
mensile, 4.125 lire o 9.041 ecc.
E’ evidente che l’addebito comporta una riga di estratto conto e relativa
commissione per singola operazione.
Fin qui i meccanismi sono noti e - sembrava - pacificamente applicati.
Ma la fantasia delle banche non ha limite: in alcuni casi, abbiamo scoperto
che, pur con invio trimestrale dell’estratto conto, alcuni istituti di credito
addebitano la quota di bollo ogni mese. Risultato: non più quattro
operazioni l’anno, ma dodici. Ricordiamo che, in
media, il costo per singola scrittura è pari a 1,81 euro (3.480 lire).
Ogni correntista calcoli il danno.
E’ quindi fondamentale verificare dall’estratto conto che la quota di bollo sia relativa alla cadenza dell’estratto. Qualora la ns.
banca applicasse un meccanismo diverso, occorrerà chiederne conto e
pretendere il riaccredito di quanto indebitamente percepito. (Si
veda la penultima voce dell’Indice del sito: Gestione dei reclami in banca).
Ricordiamo che la frequenza dell’invio dell’estratto conto è lasciata
alla libera decisione del correntista: la legge (art. 119 punto 1° del T.U.B. ) si limita ad imporre una cadenza almeno annuale, a
meno che il titolare del rapporto non scelga diversamente.
Di Mauro Novelli - 22/11/2001
Quando richiedemmo la carta
Bancomat/PagoBancomat, firmammo un contratto e definimmo gli importi massimi
prelevabili giornalmente e mensilmente come POS o, in contanti, dagli sportelli
automatici (in genere, 500.000 lire giornaliere - 258,23 euro- con un massimo
di 3.000.000 di lire mensili - 1549,37 euro).
Con la motivazione di favorire il cliente, molte banche hanno aumentato tali
massimali senza nulla comunicare al titolare della carta. Alcuni correntisti
hanno scoperto di avere massimali giornalieri pari a 10 milioni di lire (
5.164,57 euro), dopo aver subito furti (prelievi e pagamenti illeciti) per
svariati milioni nello stesso giorno.
"Ma come, io posso prelevare solo 500 mila lire al
giorno, mentre il truffatore può farlo per svariati milioni !?!?!"
"Guardi, lei non lo sa, ma per favorirla abbiamo aumentato il suo
massimale ..............".
Riprendete il contratto di Bancomat/PagoBancomat a suo tempo firmato:
- verificate i massimali indicati.
- scrivete una Raccomandata A.R. alla Presidenza della Banca (per conoscenza
alla Banca d?Italia, per conoscenza a noi [indirizzi alla voce Banche e Clienti
dell?Indice del sito] ) nella quale ribadite che quel
massimale contrattuale è ancora in vigore, che ne vietate tassativamente
il superamento e che in caso di trasgressione riterrete responsabile degli
ammanchi la banca.
Se non siete in possesso del contratto, richiedetene una copia al vostro
sportello.
Di Mauro Novelli - 19/11/2001
Suggerire di leggere e
verificare attentamente gli impegni prima di sottoscrivere qualsivoglia
articolato contrattuale, sembrerebbe un suggerimento "pigro".
Soprattutto se tale invito è rivolto ad un popolo notoriamente
"furbo e scaltro" come quello italiano.
Il suggerimento è, però, d?obbligo e ci deriva dall?aver constatato che troppi contratti, in particolar
modo quelli soggiacenti alla "clausola del ripensamento" vengono sottoposti alla firma del cliente e da questi
firmati senza averli - non dico letti - ma senza neanche aver verificato se la
data è stata messa e se corrisponde a quella del giorno di
sottoscrizione. Se a quel contratto è stata apposta (o verrà
apposta) una data di 15 giorni anteriore, in caso di attivazione del
"ripensamento" dovremo affrontare più di un problema.
Di Mauro Novelli - 07/11/2001
Dopo la Fed, anche la Banca Centrale Europea dovrebbe
ulteriormente abbassare il costo del denaro. Detta così, sembrerebbe
automatica la riduzione dei tassi passivi (per il cliente) applicati dalle
banche ai conti affidati. La "cosa" invece non è assolutamente
automatica: i tassi dei conti a debito sono rivisti e limati solo su
iniziativa/pressione del cliente. Chi non è in grado di far valere i
propri interessi continuerà ad utilizzare denaro della banca ad alti
costi. In altri termini, chi non ha la possibilità di contrattare i
livelli di tasso dovrebbe soggiacere ai dictat della
banca: prendere quel tasso o rientrare dall?affidamento.
Pertanto, quando si afferma che Federal Reserve e Banca Centrale Europea stanno operando riduzioni
del costo del denaro per ridare ossigeno ai sistemi economici occidentali
colpiti dal terrorismo, per l?Italia la valenza dell’affermazione è
puramente teorica. Si consideri che da noi, nonostante le numerose limature di Duisemberg, il "prime rate ABI" (cioè il
tasso passivo praticato alla clientela primaria) è ancora al di sopra
del 7 per cento ( era del 7,50 al 31 ottobre) quando
il tasso di riferimento di BCE era esattamente la metà, cioè del
3,75 per cento.
Ci rendiamo conto del fatto che son le banche ad
avere "il coltello dalla parte del manico" (e dell’arma conoscono
tutti i segreti), ma è necessario che si operi
da parte della clientela una pressione - soggettiva e complessiva - perché
anche il nostro sistema bancario contribuisca allo sforzo prodotto da tutto
l?occidente per battere il terrorismo. Certo, non sarebbe accettabile che
alcuni settori approfittino italicamente della
attuale situazione di generale difficoltà.
Di Mauro Novelli - 17/10/2001
Per coloro che hanno sottoscritto gestioni patrimoniali, è opportuno
controllare - alla luce dei problemi riscontrati dal settore negli ultimi
giorni - la documentazione sottoscritta in occasione del conferimento.
In particolare occorre verificare se il contratto iniziale risponda agli
obbiettivi indicati al promotore finanziario. Si controlli bene che, sul
modulo, le voci marcate da "crocette" siano proprio quelle
rispondenti alle nostre esigenze e che non ne siano state segnate altre prima
che il contratto fosse sottoposto alla firma finale.
Una delle scorrettezze più comuni è quella posta in essere da
quei consulenti che - veri "professionisti" del settore - fanno
sottoscrivere al futuro cliente ( ma a sua insaputa) la volontà di non
voler fornire informazioni finanziarie inerenti il
patrimonio conferito né quelle relative alla situazione finanziaria personale o
familiare.
Tale dichiarazione mette al riparo il consulente da ogni indagine di merito
circa la qualità dei servizi proposti e collocati o circa la loro
congruità con gli obbiettivi indicati del cliente. Questi, infatti, col
rifiuto di fornire specifiche informazioni, solleva il promotore da ogni
responsabilità nella scelta di particolari tipologie di prodotti
finanziari.
Pertanto, se si scopre d’aver inavvertitamente sottoscritto tale rifiuto -
nonostante tutte le domande del consulente abbiano avuto risposta -
occorrerà convocare il "professionista", chiedergli conto
delle "crocette" messe di nascosto e pretendere che invii una lettera
alla sua società - e per conoscenza all’indirizzo del cliente - con la quale riconosce e corregge l’ "errore".
In mancanza di tale correzione, occorrerà inviare una raccomandata alla
Sim con la richiesta di sostituzione (motivata) del promotore con altro,
essendo venuta meno la fiducia nei confronti del primo.
Negli incontri si adottino sempre le accortezze della raccomandazione 12.9.2001
.
Adusbef invita i responsabili delle reti di
promozione finanziaria a verificare, per ogni singolo consulente, la frequenza
con la quale si chiudono contratti di gestione dove il cliente rifiuta di
fornire informazioni finanziarie: potrebbe essere un valido strumento di
analisi della qualità del lavoro dei
professionisti in rete.
Di Mauro Novelli - 12/10/2001
I titolari di Gestioni patrimoniali possono in ogni momento dare indicazioni al
gestore per modificare natura e tipo degli investimenti, variarne il livello
presunto di rischio. Il gestore deve dar seguito alle indicazioni del titolare
adeguando il portafoglio in tempi congrui con il tipo di variazione richiesta.
È anche possibile bloccare l’operatività, intimando al gestore di
astenersi dal porre in essere nuove operazioni di compravendita.
Le indicazioni vanno sempre fornite per iscritto, tramite Raccomandata A.R., se non si adottano canali
bancari (sportelli) o di promozione finanziaria (consulente). In tali casi, non
dimenticare di conservare copia dell’ordine.
Di Mauro Novelli - 04/10/2001
Per liquidare quote di fondi comuni d’investimento non sono necessarie
particolari formalità: è sufficiente scrivere una Raccomandata
A.R. alla società di gestione del fondo nella quale si dà ordine
di vendere parte delle quote o l’intero pacchetto. I dati sono ricavabili dalla
contabile di acquisto inviataci inizialmente dal gestore. Indicheremo quindi le
modalità di ricezione della somma: bonifico sul conto, assegno
circolare, somma a disposizione.
Salvo norme contrattuali più favorevoli al sottoscrittore, la
società di gestione dovrà vendere il giorno successivo a quello
di ricezione dell’ordine (indicato sull’Avviso di ritorno della Raccomandata).
Il valore della quota del giorno di liquidazione
è quello riportato dai giornali di due giorni dopo. Esempio: se il
gestore riceve l’ordine il 15 ottobre, deve vendere le nostre quote il giorno
16 ottobre; potremo leggere il valore di vendita (quotazione del 16 ottobre)
sul giornale del 18. Entro 15 giorni dal disinvestimento, la somma deve esserci
pervenuta.
Per vendere, non occorre quindi richiedere ed attendere la visita del promotore
o recarsi allo sportello bancario, né utilizzare una modulistica particolare:
basta scrivere al gestore del fondo.
Se, invece, inoltriamo l?ordine tramite promotore o allo sportello bancario
(magari utilizzando modulistica specifica) facciamoci dire con precisione il
giorno in cui il gestore riceverà il nostro ordine ed annotiamolo
(assieme al nome dell’impiegato) sulla copia che terremo per noi.
Di Mauro Novelli - 03/10/2001
Molti titolari di conti correnti espressi in lire hanno accettato la
conversione anticipata da lire ad euro. Si sono pertanto muniti di assegni da stilare
nella nuova moneta. Non tutti sono stati però
informati dalle banche che non è possibile effettuare pagamenti in lire
utilizzando quegli assegni, i quali potranno essere emessi solo in euro.
Pertanto, o il creditore accetta un nostro assegno stilato in euro, oppure
occorrerà saldarlo con altri sistemi di pagamento (assegno circolare in
lire, bonifico ecc.). Qualora accettasse l?assegno in
euro, il beneficiario potrà versarlo sul suo conto in lire. Si accerti
che non vengano percepite commissioni per convertire
il versamento in lire.
Di Mauro Novelli - 02/10/2001
Il punto 4^ dell’art. 119 del Testo Unico delle leggi in
materia bancaria recita:
"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell?amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni."
Ne deriva che:
- Occorre informarsi preventivamente del costo per ogni foglio richiesto in
copia. Alcune banche impongono anche 15-20 mila lire a pagina. Il valore
deve essere comunque riportato dai "fogli analitici" che, su richiesta, devono essere messi a disposizione dalla
banca.
- La richiesta va inoltrata per iscritto allo sportello (una copia verrà
fatta firmare per ricevuta), o per Raccomandata A.R.
- Oltre alla definizione precisa della documentazione richiesta, nella lettera
va specificata la modalità di pagamento delle commissioni imposte al
servizio: addebito del conto, predisposizione di fondi, pagamento allo
sportello.
Di Mauro Novelli - 01/10/2001
Prima di procedere all’apertura
di un conto corrente è opportuno mettere a confronto i prodotti di varie
banche e le relative voci di spesa. In genere ci si limita a considerare il
tasso di interesse, ma la cosa è fuorviante: i costi di un conto
corrente non in convenzione superano le 500 mila lire annue e non sarà
uno
Occorrerà pertanto, valutare prioritariamente tutte le spese e le
commissioni di gestione (costo per singola scrittura, spese per l?estratto conto, spese di chiusura trimestrali, spese di estinzione).
Ma non basta: occorrerà informarsi anche di altre spese, in genere non
prese in considerazione come, ad esempio, le commissioni percepite se il conto
è andato in rosso anche occasionalmente (circa 100.000 lire), il costo
della pratica di affidamento e del suo annuale rinnovo (anche 600.000 lire) ecc.; oppure quelle di chiusura anche di servizi collaterali:
se si investe in titoli, ci si informi sui costi di trasferimento di questi ad
altra banca, ecc.
Per legge, tutte le voci di costo dei servizi offerti
devono essere indicate nei "fogli analitici" che ogni banca deve
mettere a disposizione del pubblico. Non sono sufficienti, perché incomplete, le
informazioni dei "tabelloni sintetici" esposti nei locali delle
agenzie.
E’ opportuno pertanto chiedere a più banche ed alla Posta di consultare
i fogli analitici, prendere nota dei "prezzi" e compararli, prima di
decidere presso quale istituto aprire un conto corrente bancario.
Di Mauro Novelli - 26/09/2001
Chi ha deciso di chiudere un conto corrente, non attenda dicembre per procedere
all’estinzione. A seguito del nostro ordine, le banche pongono "in
chiusura" il conto, ma non lo chiudono: restano in
attesa del calcolo delle competenze di estinzione. In alcuni casi le lungaggini
durano per settimane con l’obbiettivo di giungere al nuovo anno col conto
ancora in essere.
Se, perciò, procediamo troppo a ridosso di fine anno, rischiamo di
scavalcare il 31 dicembre col conto non chiuso. Ci vedremo addebitare le spese
annue di gestione e quelle di chiusura "dei conti" al 31 dicembre e,
magari dopo alcuni giorni, le commissioni di chiusura del rapporto, con la riproposizione di voci di spesa già addebitate al 31
dicembre.
Se abbiamo deciso di cambiar banca, pertanto, è opportuno formalizzare
la volontà di estinguere il rapporto non oltre metà novembre,
ponendo in chiaro che non verranno accettate procedure
miranti a scavalcare il 31 dicembre.
Di Mauro Novelli - 17/09/2001
Alla luce degli ultimi drammatici
avvenimenti, potrebbe tornare di moda, nei borsini e tra i promotori
finanziari, l’offerta di obbligazioni (bancarie, strutturate ecc.). Prima di
sottoscrivere l’investimento, è fondamentale farsi consegnare e
consultare il "Regolamento di emissione" (non più di un
foglietto) che accompagna e regola ogni prestito obbligazionario. In esso, l’emittente riporta le specifiche dell’emissione e le
modalità di rimborso. Queste potrebbero prevedere la
"famigerata" clausola CALL (in genere per obbligazioni a tasso fisso)
che permette ad insindacabile decisione dell’emittente di richiamare dal
mercato (rimborsare) pacchetti di obbligazioni: il riacquisto avverrà a
100 lire (alla pari) se i titoli sono trattati a prezzi superiori alle 100
lire, o al valore di mercato se i titoli stanno spuntando prezzi inferiori alle
100 lire. Quasi sempre, a rimetterci è l’investitore. In caso di
obiezioni, ostacoli o rifiuti, denunciamo il fatto ai responsabili superiori;
successivamente, agli uffici competenti, di banca o Sim, ed alle
Autorità di controllo, inoltrando un reclamo
scritto.
E’ sempre valida, infine, la raccomandazione del 12/09/2001.
Di Mauro Novelli - 14/09/2001
In nessun caso vanno sottoscritti moduli in bianco. Denunciare immediatamente
alle strutture superiori (della banca, della Sim, della fiduciaria, della
compagnia di assicurazione ecc.) tale illegale "proposta" avanzata
dai dipendenti. Tutti i moduli vanno sottoscritti dopo essere stati riempiti in tutte le loro parti. Inoltre, dobbiamo sempre pretendere
una copia di quanto abbiamo firmato. In caso di obiezioni, ostacoli o rifiuti,
denunciamo immediatamente il fatto ai responsabili e, successivamente, agli
uffici competenti ed alle Autorità di controllo, inoltrando
un reclamo scritto.
Il ConsigliO n° 3. Accortezze nell’ investire: Testimoni e registratore
Di Mauro Novelli
- 12/09/2001
Se il
responsabile titoli della banca ci aggancia per offrirci i servizi di gestione
del suo istituto, o suoi personali, invitati a dismettere precedenti nostri
investimenti, è opportuno recarsi in banca accompagnati da un amico:
potrà successivamente testimoniare sulle eventuali false, scorrette o
omesse informazioni circa i servizi che ci spinge a sottoscrivere. La stessa
accortezza va adottata in caso di visita del promotore finanziario. Non
è male, infine, porre in bella evidenza -sul bancone o sul tavolo- un
registratore. Il livello qualitativo della "consulenza"
migliorerà d’incanto.
Di Mauro Novelli - 12/01/2000
Da oltre un anno Adusbef ha chiesto ai gestori di carte di credito la
predisposizione di più efficaci strumenti di
sicurezza per evitare le truffe ai danni dei loro clienti.
In particolare Adusbef aveva cominciato a rilevare,
con sempre maggiore frequenza, truffe nei confronti di quanti avevano fornito
le caratteristiche della carta (numero, scadenza, ecc.) immettendo i dati su
Internet, a pagamento di servizi richiesti per via informatica.
Suggerivamo (e suggeriamo) pertanto ai gestori:
1) la sostituzione dei caratteri alfanumerici in chiaro con informazioni
registrate sulla banda magnetica;
2) la certificazione della cui correttezza di siti che offrono beni o servizi
in rete;
3) la possibilità, tramite accordi internazionali, di ampliare il
diritto di recesso - oggi garantito solo per i siti radicati presso paesi
dell’Unione europea - a tutti i siti raggiungibili dai consumatori europei.
Agli utenti sentiamo il dovere di raccomandare le seguenti accortezze:
1) Conservare con cura la carta ed evitare di fornirne il numero a chicchessia,
tanto meno via Internet o per telefono;
2) Conservare le ricevute dei pagamenti fino all’arrivo dell’estratto conto,
per poi distruggerle con cura;
3) Se non se ne può fare a meno, evitare di ordinare acquisti di beni o
servizi a fornitori sconosciuti o presso siti che non presentino chiaramente
procedure di sicurezza; sono preferibili le società che hanno anche punti
di vendita tradizionali;
4) Procedere solo se è chiaro il prezzo finale, comprensivo di IVA e di
rimborsi vari (spese di spedizione ecc.).
5) Acquistare merce di marca, per la quale la casa produttrice già
predispone filtri e controlli.
Inizio modulo.
Di Mauro Novelli - 4-2-1999
Facciamo
il punto, ricordando che Adusbef non ha sottoscritto
alcun accordo (in sede ABI)
con le banche, perché non li ha considerati di vantaggio per
l'utente.
1) Chi ha firmato un contratto
(anche di mutuo) non ha il dovere di rivederlo se all'altra parte non sta
più bene (ad esempio, perché il tasso pattuito è divenuto troppo
alto rispetto a quelli correnti). Le banche, cioè non sono obbligate a ricontrattare i mutui a tasso fisso.
2) Qualora un contratto di mutuo
contenga clausole vessatorie (ad. es. la formula del
minimo garantito, o preveda penali aleatorie , come nel caso del San Paolo di Torino: più si
abbassano i tassi più la penale diventa alta fino al 40-50 per cento del
capitale residuo), occorre impugnare il contratto in Tribunale per ottenere la
cancellazione delle clausole capestro;
3) L'art. 40 del Testo Unico delle
leggi in materia bancaria (entrato in vigore il 1° gennaio 1994) dà diritto
al mutuatario di rescindere anticipatamente il contratto pagando una penale
"correlata al capitale restituito anticipatamente". L'utente
può quindi sostituire il vecchio mutuo con uno acceso presso altra
banca. Pertanto, i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1994 devono prevedere
una penale per la rescissione anticipata correlata al capitale residuo.
4) Alcune banche hanno deciso di
rivedere i tassi dei mutui. I termini della proposta di revisione non sono
uniformi (ogni banca propone i suoi) e non sono, di norma, contrattabili. Il mutuatario accetta o non accetta.
5) La legge permette il
mantenimento del vantaggio fiscale anche se si cambia
banca, purché il nuovo mutuo sia di
importo non superiore al capitale residuo del precedente maggiorato delle spese
accessorie (penale, nuove spese notarili).
6) Se la banca non intende ricontrattare un mutuo a tasso fisso troppo elevato,
chiedere i conteggi per l'estinzione anticipata del mutuo dopo aver contattato
un'altra banca disposta a concedere il prestito. Sarà conveniente
estinguere un vecchio mutuo se la differenza di tasso supera il 3,5 per cento
(quindi tutti i mutui a tasso fisso pari o superiori al 9 per cento), se la
vita residua non è inferiore ad un terzo, se la penale non supera il 3
per cento.
I conti
li può fare un ragioniere e/o un commercialista.
7) Adusbef,
in virtù della legge 281/98, promuoverà
azioni inibitorie per far rimuovere tali clausole vessatorie ed abbattere le
penali troppo elevate: penali ragionevoli si aggirano attorno all' 1 - 3 per cento del capitale residuo;
8) Adusbef,
dopo aver promosso azioni penali contro le banche con 13 esposti-denuncia
inviate nell'estate scorsa ad altrettante Procure della Repubblica, sta
raccogliendo le deleghe per promuovere azioni civili. Sono già state
depositati alcuni ricorsi pilota contro alcune banche
(Istituto Bancario San Paolo di Torino, ecc.).
Per
aderire a tali ricorsi contattare lo studio
legale Di Sarno, Via Ungarelli,5
-00162 Roma, Tel.06/86203096.
Pertanto:
Non
esistono leggi che impongano la revisione dei tassi
fissi dei mutui.
Non
esistono leggi che limitino le penali per anticipata
rescissione.
L'utente
valuti (calcolatrice alla mano, o facendosi aiutare) i costi complessivi
paragonando i risultati ottenuti:
1) se
lascia le cose così come stanno;
2) se
accoglie l'eventuale proposta della banca;
3) se
decide di sostituire il vecchio mutuo con altro della stessa banca o di altre banche, ai tassi correnti.
Per
ogni ulteriore problema contattare le nostre sedi (voce "Adusbef in Italia e in Europa" all'indice della prima
pagina).