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Il PuntO  Documento inserito il 1°- 9 2008


 

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Dossier Alitalia

 

 

Il PuntO 146

 

Vicenda Alitalia.

Partecipazioni parastatali: grano per pochi, loglio per gli altri.

 

Di Mauro Novelli  1-9-2008

 

 

 

 

Le “partecipazioni statali” furono inventate dal fascismo (Eni, Iri ecc.) l fine di supportare un sistema economico troppo gracile per superare la crisi mondiale del 1929. Nel dopoguerra, con una classe politica adeguata (sia al governo, sia all’opposizione) il sistema risultò di buon supporto alla ricostruzione del paese. Il Ministero delle Partecipazioni Statali (costituito nel dicembre 1956) gestì aziende di stato (industrie, banche, società finanziarie, trasporti e altro) ed il sistema permise all’economia italiana di rinascere e di collocarsi tra i grandi del pianeta.

Dalla seconda metà degli anni ’70, il meccanismo degenerò parallelamente al decadere della qualità della classe politica, che forzò il sistema per attingere a finanziamenti illeciti dei partiti - con particolare vantaggio di quelli al governo -, ed avere a disposizione enti da rimpinzare di clientes e raccomandati.

A fine anni ’80, il crollo del muro di Berlino fece evaporare, con la fine della guerra fredda, ogni vantaggio di cui aveva goduto la casta nella gestione  della cosa pubblica sbandierando la minaccia delle armate rosse. In pochi anni, il malcontento contro quei metodi di gestione si concretizzò in prese di posizione nette e decise della pubblica opinione.

Il 15 aprile 1993, il referendum abrogativo del Ministero delle Partecipazioni Statali ebbe un larghissimo consenso (oltre il 90 per cento di SI).

In pochi anni vennero privatizzate – troppo spesso a prezzi di favore - quelle aziende del sistema in buona salute e con discrete prospettive di sviluppo: le società dell'IRI,  dell'EFIM, l'ENI, e passarono rapidamente nelle mani di privati investitori privati, italiani e stranieri.

Ma “più del color poté il digiuno”. Uscite dalla porta, le “Partecipazioni statali” rientrarono dalla finestra sotto forma di “Partecipazioni locali” (società partecipate, comunità montane ecc.): un tempo accentrato, nella seconda metà degli anni novanta il know-how di utilizzo del meccanismo fu diffuso in migliaia di centri di gestione.

Da qualche tempo si parla dei costi dei politici e di coloro che, eletti o nominati, vivono di politica (430mila personaggi, uno ogni 135 italiani). Anche le Partecipazioni locali sono messe sotto accusa e rischiano una drastica riduzione.

Ma a fianco a quelle statali e, successivamente, a quelle locali, hanno convissuto – con un andamento carsico – le “partecipazioni parastatali”, la cui filosofia consiste nel privatizzare grandi aziende in crisi, dopo aver separato il grano dal loglio: il grano lo acquisisce il privato, il loglio se lo tiene l’erario (cioè  i cittadini italiani).

Limitiamoci agli ultimi 20 anni.

Le partecipazioni parastatali hanno dato luogo alla vicenda Alfa-Fiat-Ford (1986) con l’annullamento degli utili Lancia  ad opera delle perdite Alfa ed il conseguente becco asciutto dell’erario; alla vicenda Olivetti (1992) con l’assunzione di 1500 dipendenti nella pubblica amministrazione; alla vicenda Banco di Napoli (1998) con oltre 10 mila miliardi di vecchie lire (si disse di crediti difficilmente esigibili) versati in dote alla bad bank di “proprietà” del Tesoro, da questo cartolarizzati e “venduti” alla Goldman Sachs (rientrata in quasi dieci anni di ben 8.000 di quei 10mila miliardi considerati inesigibili).

A parte Parmalat, Cirio ecc., oggi il fenomeno carsico sta per riproporsi con Alitalia: il grano a 17 investitori/salvatori dell’italianità della compagnia, il loglio ai restanti 60 milioni di cittadini. La Marzano del 2003 viene rivista, corretta e adattata alla nuova vicenda.

Ai migliori livelli di un maturo mercato liberista.

“Responsabilità”? “Stai a cercare le responsabilità quando la barca affonda…?” “Ma ha una delle flotte più vecchie… da anni nessuno si è interessato alle vicende industriali della compagnia, non i dirigenti… non i sindacati… non gli amministratori nominati dai vari governi succedutisi…. Tutti si sono interessati a stipendi, vantaggi, liquidazioni..”. “Stupidaggini… dobbiamo salvare Aliatalia dal fallimento…!”.

“Diritti dei creditori obbligazionisti?”. “Nessuno!”. “Ma prestarono soldi ad una azienda di proprietà statale e da esso gestita!!”. “Problemi loro. Vedremo se i fondi dormienti….”

“Diritti dei creditori di Air One?”. “Quelli sono altri creditori, sono banche… I debiti di Air One passano alla nuova società, quindi verranno onorati.”.

Ma la concorrenza? L’Antitrust?”. “La legge prevede l’annullamento dell’azione dell’Autorità da vicende gravi come quella della compagnia di bandiera”.

Conclusione: qualcuno deve aver scoperto che il grano deve essere diviso per pochi (sempre gli stessi) ed il loglio per molti (sempre gli stessi).

 


 


 

Documentazione minima

 

SUL CASO ALFA - FIAT SCONTRO ALLA CAMERA IL PCI CRITICA LA SCELTA DEL GOVERNO

La Repubblica — 11 novembre 1986  

ROMA - La vendita dell' Alfa Romeo alla Fiat è approdata in Parlamento. Ieri la vicenda è stata affrontata dalla Commissione Bilancio della Camera. Accompagnato dal presidente dell' Iri, Prodi, e da quello della Finmeccanica, Viezzoli, il ministro delle Partecipazioni Statali, Clelio Darida, ha spiegato le ragioni della scelta. A far pendere la bilancia per la "soluzione nazionale" - ha sostenuto - c' è stato il fatto che l' "offerta Fiat comprende tutte le consociate italiane dell' Alfa Romeo ed evita la complessa fase del primo triennio di vita della nuova società". "La Ford - ha precisato ancora il ministro - avrebbe assunto la maggioranza azionaria soltanto nel 1990". Anche sotto l' aspetto dell' occupazione la proposta di Corso Marconi è risultata migliore in quanto "prevede una chiara enunciazione degli obiettivi futuri e un progressivo riassorbimento dei seimila lavoratori Alfa oggi in cassa integrazione". Darida ha confermato ufficialmente quelle che fino ad ora erano indiscrezioni giornalistiche: "La nuova società avrà un conferimento, da parte della Finmeccanica, di 1.050 miliardi di patrimonio netto e 700 miliardi di debiti pregressi. La Fiat conferirà invece 400 miliardi di patrimonio netto e 700 miliardi di liquidi, con i quali la nuova società potrà rimborsare i debiti". Il ministro ha poi sottolineato che così, dal primo gennaio prossimo, "la Finmeccanica non avrà più oneri legati alla gestione dell' Alfa Romeo". Ai giornalisti che gli domandavano notizie sulla parte finanziaria dell' offerta della Ford, come sollecitato dai comunisti, Darida ha risposto che da parte Iri-Finmeccanica "non vi è alcun problema nel rendere nota l' offerta, basta che la Ford dia l' autorizzazione per iscritto". Il ministro non sapeva ancora che l' amministratore delegato della Finmeccanica, Fabiano Fabiani, ieri pomeriggio aveva incontrato a Londra il presidente della Ford Europa e che questi - dopo aver dato atto alla Finmeccanica della "correttezza" nel corso della trattativa fatta con "criteri tecnici e professionali" - gli aveva anche ribadito "la riservatezza e confidenzialità" di tutti i documenti scambiati tra le parti. Insomma, l' offerta finanziaria della Ford non la conosceremo mai. Il Partito comunista ha criticato il comportamento del governo. Sul caso Alfa il Pci ha annunciato battaglia parlamentare fin da giovedì scorso, quando Iri e Finmeccanica hanno deciso formalmente di cedere la casa automobilistica di Stato ad Agnelli. In quella occasione, il vicepresidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, il comunista Eugenio Peggio, ha scritto una lettera al presidente, Cirino Pomicino. Gli ha fatto capire che il Pci non si sarebbe accontentato di un dibattito parlamentare formale e avrebbe chiesto tutta una serie di informazioni. Ieri è stato di parola. Prima di tutto ha chiesto l' ammontare dell' offerta presentata dalla Ford per acquistare l' Alfa in modo da poter effettuare un confronto con la cifra indicata dalla Fiat. Poi ha domandato al ministro Darida quanto costerà allo Stato il passaggio dell' Alfa sotto bandiera torinese. Secondo il Pci, infatti non è chiaro a quanto ammonterà il mancato gettito per il fisco determinato dalla creazione della nuova società Lancia-Alfa. Infatti le perdite della casa di Arese consentiranno all' Avvocato di non pagare le tasse sugli utili della Lancia. E non è nemmeno chiaro l' ammontare dei finanziamenti per la ricerca e per l' innovazione tecnologica che prenderanno la strada di Torino. Giovedì scorso, a chi gli domandava il perchè di tanto livore verso Agnelli, il parlamentare comunista rispondeva così: "Non c' è livore, c' è soltanto la considerazione che gli interessi dell' Italia non coincidono necessariamente con quelli della Fiat. C' è il fatto che oggi nel settore dell' auto, in Italia, c' è un monopolio assoluto con tutte le conseguenze che derivano". - di FELICE SAULINO

 


 

la crisi dell' informatica. Esuberi OLIVETTI: per 1500 pronto un posto " statale " - Corriere della Sera (29 gennaio 1992)

la situazione delle trattative tra impresa e sindacati. il ruolo dello Stato nella soluzione della vertenza.Arona: Ibm tratto' anche con noi

TITOLO: Esuberi Olivetti: per 1.500 pronto un posto "statale" -

ROMA . La vertenza Olivetti si allarga. Partita dal problema di 2.500 lavoratori di troppo, si e' trasformata in una questione di politica industriale con al centro il futuro dell' informatica in Italia. L' azienda di Ivrea ha confermato che in questa settimana avviera' le procedure per la messa in cassa integrazione di 2.200 dipendenti (non sono piu' 2.500 perche' si calcola che durante l' anno 300 andranno in pensione). Ma ha anche presentato un piano triennale (' 92.' 94) di rilancio basato su tre numeri: 2.100 miliardi di lire di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, sostenuti in parte dallo Stato con la legge 46 che dovrebbe essere rifinanziata; 4.500 miliardi come risultato della vendita di prodotti Olivetti alla pubblica amministrazione (informatizzazione degli uffici e dei servizi pubblici); 700 miliardi di costi impegnati nella ristrutturazione del gruppo. Il documento e' stato presentato ieri dal responsabile delle relazioni industriali dell' Olivetti, Giorgio Arona, ai sindacati e ai ministri del Lavoro Franco Marini, della Funzione pubblica Remo Gaspari e dell' Industria Guido Bodrato. Oggi il confronto continua con la consegna da parte dei tre ministri di un documento di risposta. Il governo si impegnera' ad assorbire negli uffici della pubblica amministrazione del Nord almeno 1.500 dipendenti dei 2.200 in eccedenza nel gruppo Olivetti. Nelle regioni settentrionali, spiegano alla Funzione pubblica, c' e' molta disponibilita' di posti pubblici e non a caso le previsioni di assorbimento sono passate dalle mille unita' della scorsa settimana alle attuali 1.500. Il governo dovra' pero' mettere a punto un provvedimento per accelerare le procedure che consentono il passaggio dal privato al pubblico. Piu' spinose, invece, le questioni che riguardano gli impegni finanziari dello Stato. "Il ministro dell' Industria ha gia' fatto capire che 4.500 miliardi di domanda pubblica in tre anni sono troppi", dicono i sindacati. E anche il rifinanziamento della legge 46 sull' innovazione tecnologica, per concorrere ai 2.100 miliardi di investimenti Olivetti, appare problematico. Bisognera' vedere se il governo scendera' nei dettagli o se invece si limitera' a impegni generici. Bodrato ieri ha sottolineato l' esigenza di rilanciare in forme nuove il discorso sulle sinergie tra informatica pubblica (Finsiel) e privata (societa' Ois del gruppo Olivetti). Per il sindacato, spiegano Fausto Vigevani (Fiom.Cgil), Gianni Italia (Fim.Cisl) e Franco Lotito (Uim), gli obiettivi restano il salvataggio degli stabilimenti di Crema e Pozzuoli e garanzie concrete sull' assunzione nel pubblico impiego. Arona, a proposito dell' alleanza tra il colosso americano Ibm e la societa' pubblica informatica francese Bull, resa nota ieri (e di cui si parla nel servizio qui accanto, ndr), ha rivelato: "Un' analoga proposta era stata fatta dall' Ibm all' Olivetti nel ' 91, ma l' azienda non l' ha ritenuta interessante". Enrico Marro


 

 

L'ANNESSIONE SABAUDA DEL BANCONAPOLI di ALDO SESTO TERZI* Da www.napolibera.net 08/04/2008 - 18:50

 

 

L’ articolo di Massimo Mucchetti sul “Corriere della Sera” del 7 aprile, intitolato “ Banche, chi pagherà il conto dei rischi?”, istituisce una analogia comparativa tra la vicenda, senza precedenti neppure nel New Deal, del salvataggio pubblico della banca d’ affari americana Bear Sterns (come volendosi, della Northern Rock britannica) con la ristrutturazione cosiddetta del Banco di Napoli.

In realtà questa fu una vera e propria annessione, da parte della Banca Nazionale del Lavoro e dell’ INA associata, auspice l’ asta organizzata dal Ministero del Tesoro nel 1996, per la vendita del 51% della proprietà dell’ Istituto Napoletano. Aggiudicata per la cifra derisoria di 61 miliardi di vecchie lire. Da rilevare che il gestore dell’ incanto, il Direttore Generale del Tesoro, era contemporaneamente nel board della BNL: Mario Draghi, oggi Governatore della Banca d’ Italia. Dopo appena tre anni la maggioranza del Banco viene acquisita, ma per la più realistica somma di 3000 miliardi, dall’ IMI-San Paolo. Con una plusvalenza al venditore di ben 2940 ml., su 61 che fu l’investimento. Il 5000 % di guadagno, gratis et amore Dei. Balza agli occhi una grande differenza col caso della Bear Sterns o della Northern Rock, tecnicamente fallite: viceversa il Banco Napoli fu sottovalutato, alla famosa asta indetta da Mario Draghi, in virtù di una massa creditizia, circa 10.000 miliardi di vecchie lire, considerati “inesigibili” senza tanti complimenti di indagini ulteriori. A tal uopo rimane una forte contraddizione, visibile d’emlbée: di numerosi clienti “sofferenziali” rilevati in Malus nella gestione a bilancio di BancoNapoli, ma nello stesso tempo inseriti in Bonus nella gestione di analogo bilancio della BNL. Oggetto di intense relazioni (libri e pubblicazioni) dei professori Gustavo Minervini, Adriano Giannola e Nicola De Janni, queste aporìe non sono mai state di pubblico dominio alle stampe nazionali. Ma c’ è di più. La “Bad Bank” che rilevò quei debiti, denominata S.G.A., che terminerà entro il 2008 fissato per legge il suo compito di recuperatore. Mario Draghi, prima che Governatore Bankiktalia, fu VicePresidente di Goldman Sachs. La stessa potentissima banca di affari che si era aggiudicata il portafoglio dei crediti inesigibili della SGA. La SGA è la Bad Bank creata per assorbire tutti i crediti che il Banco di Napoli non riusciva a riscuotere. La costituzione della SGA è stato il presupposto per l'acquisizione del Banco di Napoli da parte del Sanpaolo Imi. In sintesi: la Banca d'Italia, viste le condizioni disperate del Banco di Napoli, ha indotto il SanPaolo Imi a comperare quella banca decotta. A Torino non sono esattamente stupidi ed hanno preteso di comperare il Banco di Napoli solo dopo la "pulitura" dei suoi bilanci. E' stata quindi creata la SGA, banca senza sportelli o veri uffici, ma "titolare" di crediti spazzatura, produttivi solo di costi di gestione e di nessuna entrata. Ovviamente la creazione della SGA è un costo per l'intera collettività, proprio come la Bear Sterns e la Northern Rock, accollate alle economia europee grazie ai servigi della BCE che inietta liquidità, in euro pregiati, a getto continuo, in quelle come in altre fornaci-Moloch della finanza speculativa d’ oltreatlantico. Così, tenendo fermo il tasso di riferimento, consente ai medesimi di sfruttare al massimo il carry trade, indebitarsi

in dollari a tasso zero per poi imprestare euro a tasso 4,5 %, onde ricostituire i capitali in default: a danno di salari ed imprese, dei consumi interni di mercato europei, delle sue esportazioni, nonché dei pubblici investimenti infrastrutturali tutti così indispensabili al Continente antico ed alle sue economie. La BCE non fa, infatti, una politica DIVERSA da quella della Fed Statunitense, come gli sciocchi credono quel che imbroglioni dicono, ma

bensì ad essa COMPLEMENTARE, e a quella subalterna. Ma per tornare al punto: non avendo strutture proprie, la stessa SGA ha appaltato la gestione dei suoi crediti al Sanpaolo Imi-Banco di Napoli. Altri costi addossati per la collettività. Al Ministero del Tesoro, il Direttore Generale ebbe allora un dì un'idea semplice semplice: perchè non vendere ad operatori specializzati questi crediti spazzatura e liquidare la SGA ? Si è quindi tenuta una gara che

ha portato all'aggiudicazione in favore della Goldmann. Successivamente i crediti della SGA sono stati recuperati al 90%. Come dimostrano i bilanci pubblicati di detta “bad bank”, ma soprattutto come riconosce lo stesso Governatore Mario Draghi nella sua relazione del 31 maggio 2006: ben 8000 miliardi di quell’ ammontare NON costituito da pezze “inesigibili”, ma solo “incagliate” e già recuperate successivamente; e gli ulteriori 1186 mld. ancora mancanti al recupero totale potranno benissimo essere riscossi entro il 2008, allo scadere per legge della detta “bad bank” così denominata. Tanto sia detto per rendere giustizia alla ex-Banca di un Sud (Centro incluso) ormai privato, da Roma a Palermo passando per Napoli, di qualunque volano creditizio ad ogni attività d’impresa: con la conseguenza ovvia di necrotizzare produttivamente una buona metà del corpo nazionale, e senza

più l’ illusione che la mancante settentrionale possa sfuggire l’ estendersi il processo cancrenoso.

ALDO SESTO TERZI * DIRIGENTE BANCARIO


 

 

L'avvocato Gianni "Binario privilegiato per i creditori di AirOne". Di Massimo Sideri Francesco Gianni.

Il Corriere della Sera 30-8-2008

 

MILANO - "I creditori di AirOne potrebbero trovarsi in una situazione migliore rispetto a quelli di Alitalia". L'avvocato Francesco Gianni, dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, che ha seguito il caso Parmalat proprio durante il commissariamento, ieri era a Parigi per una conferenza su questi temi. Quindi ci sarà un doppio binario? "Sono situazioni diverse: AirOne non è insolvente, è in bonis. La cessione si potrebbe configurare come cessione di ramo d'azienda o conferimento e in questi casi, salvo accordi contrari, la legge è chiara: i debiti seguono gli attivi nella good company. Dunque rispetto ai creditori Alitalia che finiranno nella bad company, quelli di AirOne potranno contare su maggiori risorse e una società nuova". Ma come potranno proteggere la Nuova Alitalia da cause e revocatorie? "Se gli attivi fossero ceduti passerebbero nella good company anche le revocatorie. Quindi la good company sarebbe titolata a continuare le revocatorie con l'anomalia che le banche che sono diventate socie si troverebbero a subirle". Non sarà un secondo caso Parmalat... "Quella situazione evidentemente ha dato molto fastidio al sistema bancario". Lo Stato non rischia di essere chiamato in causa per il prestito ponte? "Si potrebbe sostenere che quando il prestito era stato concesso ed erogato la società fosse già decotta aggravando il dissesto. Se fosse una banca si potrebbe intentare una causa per danni. Ma contro il Tesoro sarebbe la prima volta". Massimo Sideri Francesco Gianni.


 


Decreto 23/12/2003 Marzano/Parmalat

Gazzetta Ufficiale N. 298 del 24 Dicembre 2003

 

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n.347
Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
integrative e correttive della normativa vigente in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi
procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita'
industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori
e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
giustizia e delle politiche agricole e forestali
;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27,comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» - purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art. 2.
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1
puo' richiedere con istanza motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo
stesso commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

Art. 3.
Funzioni del commissario straordinario
1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

Art. 4.
Accertamento dello stato di insolvenza
e programma di ristrutturazione 1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a),
d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

Art. 5.
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo 1. Il Ministro puo' autorizzare operazioni di cessione e di
utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.

Art. 6.
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programmastesso.

Art. 7.
Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima
trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita' europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attivita' produttive, di intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo del Decreto Marzano new/Alitalia approvato dal Consiglio dei Ministri il 28-8-08

Decreto legge «di riforma delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» 28-8-2008

 ARTICOLO 1
1. All'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto legge n. 347», dopo le parole «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 347, il periodo «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» è sostituito dal seguente periodo: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270 ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 347, è inserito il seguente periodo:
«Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro dello Sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 347, le parole «di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: «Per imprese del gruppo, si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività».
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole «di ristrutturazione» sono sostituite con le seguenti: «del commissario straordinario».
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 347, dopo le parole «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 è sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) né quello di cui alla lettera b) del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270».
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, sono inseriti i seguenti commi:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, ivi compresi i trattati di cui è parte l'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del ministro dello Sviluppo economico. Si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 105 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267».
«4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure, con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287/1990».
«4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente».
«4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il ministro dello Sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 347, dopo il termine «ristrutturazione» è inserito il seguente periodo: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, decreto legge n. 347, dopo il periodo «dell'impresa o del gruppo» e dopo il punto, sono inseriti i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti commi:
«3. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del Dpr 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.».
«3-bis. 14. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

ARTICOLO 2
1. I trattamenti di Cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla parola:«derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'Impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego».
4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2009-2015, si provvede:
- quanto a 30 milioni, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- quanto a 25 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, e a 30 milioni per l'anno 2015, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, nonché di Alitalia Servizi Spa e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle stesse società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei predetti soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate al primo periodo del presente comma non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia -Linee Aeree Italiane Spa, che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.
3. All'articolo 1-.bis del decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito dalla legge 22 giugno 2008, n.111, il comma 4 è abrogato.

ARTICOLO 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.