Il PuntO n° 146
Vicenda Alitalia.
Partecipazioni parastatali: grano per pochi,
loglio per gli altri.
Di Mauro Novelli 1-9-2008
Le “partecipazioni statali” furono inventate dal fascismo
(Eni, Iri ecc.) l fine di supportare un sistema
economico troppo gracile per superare la crisi mondiale del 1929. Nel
dopoguerra, con una classe politica adeguata (sia al governo, sia all’opposizione)
il sistema risultò di buon supporto alla ricostruzione del paese. Il Ministero
delle Partecipazioni Statali (costituito nel dicembre 1956) gestì
aziende di stato (industrie, banche, società finanziarie, trasporti e
altro) ed il sistema permise all’economia italiana di rinascere e di
collocarsi tra i grandi del pianeta.
Dalla seconda metà degli anni ’70, il meccanismo
degenerò parallelamente al decadere della qualità della classe
politica, che forzò il sistema per attingere a finanziamenti illeciti dei
partiti - con particolare vantaggio di quelli al governo -, ed avere a
disposizione enti da rimpinzare di clientes e
raccomandati.
A fine anni ’80, il crollo del muro di Berlino fece
evaporare, con la fine della guerra fredda, ogni vantaggio di cui aveva
goduto la casta nella gestione della cosa pubblica sbandierando la
minaccia delle armate rosse. In pochi anni, il malcontento contro quei metodi
di gestione si concretizzò in prese di posizione nette e decise della
pubblica opinione.
Il 15 aprile 1993, il referendum abrogativo del Ministero
delle Partecipazioni Statali ebbe un larghissimo consenso (oltre il 90 per
cento di SI).
In pochi anni vennero privatizzate – troppo spesso a
prezzi di favore - quelle aziende del sistema in buona salute e con discrete
prospettive di sviluppo: le società dell'IRI, dell'EFIM, l'ENI, e passarono
rapidamente nelle mani di privati investitori privati, italiani e stranieri.
Ma “più del color
poté il digiuno”. Uscite dalla porta, le “Partecipazioni statali” rientrarono
dalla finestra sotto forma di “Partecipazioni locali” (società
partecipate, comunità montane ecc.): un tempo accentrato, nella
seconda metà degli anni novanta il know-how di utilizzo del meccanismo
fu diffuso in migliaia di centri di gestione.
Da qualche tempo si parla dei costi dei politici e di
coloro che, eletti o nominati, vivono di politica (430mila personaggi, uno
ogni 135 italiani). Anche le Partecipazioni locali sono messe sotto accusa e
rischiano una drastica riduzione.
Ma a fianco a quelle statali e, successivamente, a quelle locali, hanno convissuto – con un andamento carsico
– le “partecipazioni parastatali”, la cui filosofia consiste nel privatizzare
grandi aziende in crisi, dopo aver separato il grano dal loglio: il grano lo
acquisisce il privato, il loglio se lo tiene l’erario (cioè i cittadini italiani).
Limitiamoci agli ultimi 20 anni.
Le partecipazioni parastatali hanno dato luogo alla vicenda Alfa-Fiat-Ford
(1986) con l’annullamento degli utili Lancia ad opera delle perdite Alfa ed il
conseguente becco asciutto dell’erario; alla vicenda
Olivetti (1992) con l’assunzione di 1500 dipendenti nella pubblica
amministrazione; alla vicenda Banco di
Napoli (1998) con oltre 10 mila miliardi di vecchie lire (si disse di
crediti difficilmente esigibili) versati in dote alla bad bank
di “proprietà” del Tesoro, da questo cartolarizzati
e “venduti” alla Goldman Sachs (rientrata in quasi dieci anni di ben 8.000 di
quei 10mila miliardi considerati inesigibili).
A parte Parmalat, Cirio ecc., oggi il fenomeno carsico sta
per riproporsi con Alitalia: il grano a 17 investitori/salvatori
dell’italianità della compagnia, il loglio ai restanti 60 milioni di
cittadini. La Marzano del
2003 viene rivista, corretta e adattata
alla nuova vicenda.
Ai migliori livelli di un maturo mercato liberista.
“Responsabilità”? “Stai a cercare le
responsabilità quando la barca affonda…?” “Ma ha una delle flotte
più vecchie… da anni nessuno si è interessato alle vicende
industriali della compagnia, non i dirigenti… non i sindacati… non gli
amministratori nominati dai vari governi succedutisi…. Tutti si sono interessati
a stipendi, vantaggi, liquidazioni..”. “Stupidaggini…
dobbiamo salvare Aliatalia dal fallimento…!”.
“Diritti dei creditori obbligazionisti?”. “Nessuno!”. “Ma
prestarono soldi ad una azienda di proprietà
statale e da esso gestita!!”. “Problemi loro. Vedremo se i fondi dormienti….”
“Diritti dei creditori di Air One?”.
“Quelli sono altri creditori, sono banche… I debiti di Air One
passano alla nuova società, quindi verranno onorati.”.
Ma la concorrenza? L’Antitrust?”.
“La legge prevede l’annullamento dell’azione dell’Autorità da vicende
gravi come quella della compagnia di bandiera”.
Conclusione: qualcuno deve aver scoperto che il grano deve
essere diviso per pochi (sempre gli stessi) ed il loglio per molti (sempre
gli stessi).
Documentazione
minima
SUL
CASO ALFA - FIAT SCONTRO ALLA CAMERA IL PCI CRITICA LA SCELTA DEL GOVERNO
La Repubblica — 11 novembre 1986
ROMA - La vendita dell' Alfa Romeo alla Fiat è approdata in
Parlamento. Ieri la vicenda è stata affrontata dalla Commissione
Bilancio della Camera. Accompagnato dal presidente dell' Iri,
Prodi, e da quello della Finmeccanica, Viezzoli, il
ministro delle Partecipazioni Statali, Clelio Darida, ha spiegato le ragioni della scelta. A far
pendere la bilancia per la "soluzione nazionale" - ha sostenuto -
c' è stato il fatto che l' "offerta Fiat
comprende tutte le consociate italiane dell' Alfa Romeo ed evita la complessa
fase del primo triennio di vita della nuova società". "La
Ford - ha precisato ancora il ministro - avrebbe assunto la maggioranza
azionaria soltanto nel 1990". Anche sotto l' aspetto
dell' occupazione la proposta di Corso Marconi è risultata migliore in
quanto "prevede una chiara enunciazione degli obiettivi futuri e un
progressivo riassorbimento dei seimila lavoratori Alfa oggi in cassa
integrazione". Darida ha confermato ufficialmente quelle che fino ad ora erano
indiscrezioni giornalistiche: "La nuova società avrà un
conferimento, da parte della Finmeccanica, di 1.050 miliardi di patrimonio
netto e 700 miliardi di debiti pregressi. La Fiat
conferirà invece 400 miliardi di patrimonio netto e 700 miliardi di
liquidi, con i quali la nuova società potrà rimborsare i
debiti". Il ministro ha poi sottolineato che così, dal
primo gennaio prossimo, "la Finmeccanica non avrà più
oneri legati alla gestione dell' Alfa Romeo".
Ai giornalisti che gli domandavano notizie sulla parte finanziaria dell' offerta della Ford, come sollecitato dai comunisti, Darida ha risposto che da parte Iri-Finmeccanica
"non vi è alcun problema nel rendere nota l' offerta, basta che
la Ford dia l' autorizzazione per iscritto". Il ministro non sapeva
ancora che l' amministratore delegato della
Finmeccanica, Fabiano Fabiani, ieri pomeriggio aveva incontrato a Londra il
presidente della Ford Europa e che questi - dopo aver dato atto alla Finmeccanica
della "correttezza" nel corso della trattativa fatta con
"criteri tecnici e professionali" - gli aveva anche ribadito
"la riservatezza e confidenzialità" di tutti i documenti
scambiati tra le parti. Insomma, l' offerta
finanziaria della Ford non la conosceremo mai. Il Partito comunista ha
criticato il comportamento del governo. Sul caso Alfa il Pci ha annunciato
battaglia parlamentare fin da giovedì scorso, quando Iri e
Finmeccanica hanno deciso formalmente di cedere la casa automobilistica di
Stato ad Agnelli. In quella occasione, il vicepresidente della Commissione
Bilancio di Montecitorio, il comunista Eugenio Peggio, ha scritto una lettera
al presidente, Cirino Pomicino. Gli ha fatto capire
che il Pci non si sarebbe accontentato di un dibattito parlamentare formale e
avrebbe chiesto tutta una serie di informazioni. Ieri è stato di
parola. Prima di tutto ha chiesto l' ammontare dell'
offerta presentata dalla Ford per acquistare l' Alfa in modo da poter
effettuare un confronto con la cifra indicata dalla Fiat. Poi ha domandato al
ministro Darida quanto costerà allo Stato il
passaggio dell' Alfa sotto bandiera torinese.
Secondo il Pci, infatti non è chiaro a quanto
ammonterà il mancato gettito per il fisco determinato dalla creazione
della nuova società Lancia-Alfa. Infatti le
perdite della casa di Arese consentiranno all' Avvocato di non pagare le
tasse sugli utili della Lancia. E non è nemmeno chiaro l' ammontare
dei finanziamenti per la ricerca e per l' innovazione
tecnologica che prenderanno la strada di Torino. Giovedì scorso, a chi
gli domandava il perchè di tanto livore
verso Agnelli, il parlamentare comunista rispondeva così: "Non c'
è livore, c' è soltanto la considerazione che gli interessi dell' Italia non coincidono necessariamente con quelli
della Fiat. C' è il fatto che oggi nel settore dell'
auto, in Italia, c' è un monopolio assoluto con tutte le
conseguenze che derivano". - di FELICE SAULINO
la crisi dell'
informatica. Esuberi OLIVETTI: per 1500 pronto un posto " statale " -
Corriere della Sera (29 gennaio 1992)
la situazione delle
trattative tra impresa e sindacati. il ruolo dello
Stato nella soluzione della vertenza.Arona: Ibm tratto'
anche con noi
TITOLO: Esuberi Olivetti:
per 1.500 pronto un posto "statale" -
ROMA .
La vertenza Olivetti si allarga. Partita dal problema di 2.500 lavoratori di
troppo, si e' trasformata in una questione di politica industriale con al centro il futuro dell' informatica in Italia. L' azienda di Ivrea ha confermato che in questa settimana avviera' le procedure per la messa in cassa integrazione
di 2.200 dipendenti (non sono piu' 2.500 perche' si calcola che durante l' anno 300 andranno in
pensione). Ma ha anche presentato un piano triennale (' 92.' 94) di rilancio
basato su tre numeri: 2.100 miliardi di lire di investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione tecnologica, sostenuti in
parte dallo Stato con la legge 46 che dovrebbe essere rifinanziata; 4.500
miliardi come risultato della vendita di prodotti Olivetti alla pubblica
amministrazione (informatizzazione degli uffici e dei servizi pubblici); 700
miliardi di costi impegnati nella ristrutturazione del gruppo. Il documento
e' stato presentato ieri dal responsabile delle relazioni industriali dell' Olivetti, Giorgio Arona, ai sindacati e ai ministri
del Lavoro Franco Marini, della Funzione pubblica Remo Gaspari
e dell' Industria Guido Bodrato. Oggi il confronto
continua con la consegna da parte dei tre ministri di un documento di
risposta. Il governo si impegnera' ad assorbire
negli uffici della pubblica amministrazione del Nord almeno 1.500 dipendenti
dei 2.200 in
eccedenza nel gruppo Olivetti. Nelle regioni settentrionali, spiegano alla
Funzione pubblica, c' e' molta disponibilita' di
posti pubblici e non a caso le previsioni di assorbimento sono passate dalle
mille unita' della scorsa settimana alle attuali
1.500. Il governo dovra' pero'
mettere a punto un provvedimento per accelerare le procedure che consentono
il passaggio dal privato al pubblico. Piu' spinose,
invece, le questioni che riguardano gli impegni finanziari dello Stato.
"Il ministro dell' Industria ha gia' fatto capire che 4.500 miliardi di domanda pubblica
in tre anni sono troppi", dicono i sindacati. E anche il rifinanziamento
della legge 46 sull' innovazione tecnologica, per
concorrere ai 2.100 miliardi di investimenti Olivetti, appare problematico. Bisognera' vedere se il governo scendera'
nei dettagli o se invece si limitera' a impegni
generici. Bodrato ieri ha sottolineato l' esigenza di rilanciare in forme nuove il discorso sulle
sinergie tra informatica pubblica (Finsiel) e privata (societa'
Ois del gruppo Olivetti). Per il sindacato,
spiegano Fausto Vigevani (Fiom.Cgil),
Gianni Italia (Fim.Cisl) e Franco Lotito (Uim), gli obiettivi
restano il salvataggio degli stabilimenti di Crema e Pozzuoli e garanzie
concrete sull' assunzione nel pubblico impiego.
Arona, a proposito dell' alleanza tra il colosso
americano Ibm e la societa' pubblica informatica
francese Bull, resa nota ieri (e di cui si parla nel servizio qui accanto,
ndr), ha rivelato: "Un' analoga proposta era stata fatta dall' Ibm all'
Olivetti nel ' 91, ma l' azienda non l' ha ritenuta interessante".
Enrico Marro
L'ANNESSIONE SABAUDA DEL
BANCONAPOLI di ALDO SESTO TERZI* Da www.napolibera.net
08/04/2008 - 18:50
L’ articolo di Massimo Mucchetti sul “Corriere della Sera” del 7 aprile,
intitolato “ Banche, chi pagherà il conto dei rischi?”, istituisce una
analogia comparativa tra la vicenda, senza precedenti neppure nel New Deal,
del salvataggio pubblico della banca d’ affari americana Bear Sterns (come volendosi, della Northern
Rock britannica) con la ristrutturazione cosiddetta del Banco di Napoli.
In realtà questa fu
una vera e propria annessione, da parte della Banca Nazionale del Lavoro e dell’ INA associata, auspice l’ asta organizzata dal
Ministero del Tesoro nel 1996, per la vendita del 51% della proprietà
dell’ Istituto Napoletano. Aggiudicata per la cifra derisoria di 61 miliardi
di vecchie lire. Da rilevare che il gestore dell’ incanto,
il Direttore Generale del Tesoro, era contemporaneamente nel board della BNL: Mario Draghi, oggi Governatore della
Banca d’ Italia. Dopo appena tre anni la maggioranza del Banco viene
acquisita, ma per la più realistica somma di
3000 miliardi, dall’ IMI-San Paolo. Con una plusvalenza al venditore di ben
2940 ml., su 61 che fu l’investimento. Il 5000 % di
guadagno, gratis et amore Dei. Balza agli occhi una
grande differenza col caso della Bear Sterns o
della Northern Rock, tecnicamente fallite:
viceversa il Banco Napoli fu sottovalutato, alla famosa asta indetta da Mario
Draghi, in virtù di una massa creditizia, circa 10.000 miliardi di
vecchie lire, considerati “inesigibili” senza tanti complimenti di indagini
ulteriori. A tal uopo rimane una forte contraddizione, visibile d’emlbée: di numerosi clienti “sofferenziali”
rilevati in Malus nella gestione a bilancio di BancoNapoli,
ma nello stesso tempo inseriti in Bonus nella gestione di analogo bilancio
della BNL. Oggetto di intense relazioni (libri e pubblicazioni) dei professori Gustavo Minervini,
Adriano Giannola e Nicola De Janni,
queste aporìe non sono mai state di pubblico
dominio alle stampe nazionali. Ma c’ è di più. La “Bad Bank” che rilevò quei debiti, denominata S.G.A., che terminerà entro il 2008 fissato per
legge il suo compito di recuperatore. Mario Draghi, prima che Governatore Bankiktalia, fu VicePresidente
di Goldman Sachs. La stessa potentissima banca di affari che si era aggiudicata
il portafoglio dei crediti inesigibili della SGA. La SGA è la Bad Bank creata per assorbire tutti i crediti che il Banco di
Napoli non riusciva a riscuotere. La costituzione della SGA è stato il
presupposto per l'acquisizione del Banco di Napoli da parte del Sanpaolo Imi. In sintesi: la Banca d'Italia, viste le
condizioni disperate del Banco di Napoli, ha indotto il SanPaolo Imi a
comperare quella banca decotta. A Torino non sono esattamente stupidi ed hanno
preteso di comperare il Banco di Napoli solo dopo la "pulitura" dei
suoi bilanci. E' stata quindi creata la SGA, banca senza sportelli o veri
uffici, ma "titolare" di crediti spazzatura, produttivi solo di
costi di gestione e di nessuna entrata. Ovviamente la creazione della SGA
è un costo per l'intera collettività, proprio come la Bear Sterns e la Northern Rock,
accollate alle economia europee grazie ai servigi
della BCE che inietta liquidità, in euro pregiati, a getto continuo,
in quelle come in altre fornaci-Moloch della finanza speculativa d’ oltreatlantico. Così, tenendo fermo il tasso di
riferimento, consente ai medesimi di sfruttare al massimo il carry trade, indebitarsi
in dollari a tasso zero per
poi imprestare euro a tasso 4,5 %, onde ricostituire i capitali in default: a
danno di salari ed imprese, dei consumi interni di mercato europei, delle sue
esportazioni, nonché dei pubblici investimenti infrastrutturali tutti
così indispensabili al Continente antico ed alle sue economie. La BCE
non fa, infatti, una politica DIVERSA da quella della Fed Statunitense, come
gli sciocchi credono quel che imbroglioni dicono, ma
bensì ad essa COMPLEMENTARE, e
a quella subalterna. Ma per tornare al punto: non avendo strutture proprie, la
stessa SGA ha appaltato la gestione dei suoi crediti al Sanpaolo
Imi-Banco di Napoli. Altri costi addossati per la collettività. Al
Ministero del Tesoro, il Direttore Generale ebbe allora un dì un'idea semplice semplice: perchè non vendere ad operatori specializzati
questi crediti spazzatura e liquidare la SGA ? Si è quindi tenuta una
gara che
ha portato
all'aggiudicazione in favore della Goldmann.
Successivamente i crediti della SGA sono stati recuperati al 90%. Come
dimostrano i bilanci pubblicati di detta “bad bank”, ma soprattutto come riconosce lo stesso
Governatore Mario Draghi nella sua relazione del 31 maggio 2006: ben 8000
miliardi di quell’ ammontare NON costituito da pezze “inesigibili”, ma solo
“incagliate” e già recuperate successivamente; e gli ulteriori 1186 mld. ancora mancanti al recupero totale potranno
benissimo essere riscossi entro il 2008, allo scadere per legge della detta
“bad bank” così denominata. Tanto sia detto
per rendere giustizia alla ex-Banca di un Sud
(Centro incluso) ormai privato, da Roma a Palermo passando per Napoli, di
qualunque volano creditizio ad ogni attività d’impresa: con la
conseguenza ovvia di necrotizzare produttivamente una buona metà del
corpo nazionale, e senza
più l’ illusione che la
mancante settentrionale possa sfuggire l’ estendersi il processo cancrenoso.
ALDO SESTO TERZI *
DIRIGENTE BANCARIO
L'avvocato
Gianni "Binario privilegiato per i creditori di AirOne".
Di
Massimo Sideri Francesco Gianni.
Il Corriere della Sera 30-8-2008
MILANO - "I creditori di AirOne
potrebbero trovarsi in una situazione migliore rispetto a quelli di
Alitalia". L'avvocato Francesco Gianni, dello
studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, che ha seguito il caso Parmalat proprio durante
il commissariamento, ieri era a Parigi per una conferenza su questi temi.
Quindi ci sarà un doppio binario? "Sono
situazioni diverse: AirOne non è insolvente,
è in bonis. La cessione si potrebbe
configurare come cessione di ramo d'azienda o conferimento e in questi casi,
salvo accordi contrari, la legge è chiara: i debiti seguono gli attivi
nella good company. Dunque
rispetto ai creditori Alitalia che finiranno nella bad company, quelli di AirOne potranno contare su maggiori risorse e una
società nuova". Ma come potranno proteggere la Nuova
Alitalia da cause e revocatorie? "Se gli attivi
fossero ceduti passerebbero nella good company
anche le revocatorie. Quindi la good
company sarebbe titolata a continuare le revocatorie con l'anomalia che le
banche che sono diventate socie si troverebbero a subirle". Non
sarà un secondo caso Parmalat... "Quella situazione evidentemente
ha dato molto fastidio al sistema bancario". Lo Stato non rischia di
essere chiamato in causa per il prestito ponte? "Si
potrebbe sostenere che quando il prestito era stato concesso ed erogato la
società fosse già decotta aggravando il dissesto. Se
fosse una banca si potrebbe intentare una causa per danni. Ma
contro il Tesoro sarebbe la prima volta". Massimo Sideri Francesco Gianni.
Decreto 23/12/2003 Marzano/Parmalat
Gazzetta
Ufficiale N. 298 del 24 Dicembre 2003
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n.347
Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure
integrative e correttive della normativa vigente in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi
procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita'
industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori
e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri della
giustizia e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di
insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione
economica e finanziaria di cui all'articolo 27,comma
2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 270» - purche' abbiano,
congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare
complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
Art.
2.
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa che si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 1
puo' richiedere con istanza motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata
di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale
del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le
motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario,
con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro
ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo
stesso commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato entro tre giorni al competente
tribunale.
Art.
3.
Funzioni del commissario straordinario
1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al
commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione,
corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del
decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere
prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola
volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'
produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di
altre imprese del gruppo.
Art.
4.
Accertamento dello stato di insolvenza
e programma di ristrutturazione 1. Il tribunale,
sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza
lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a),
d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario
straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive
il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto
secondo l'indirizzo di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso
termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione
particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del
programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu'
di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non
sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo
27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.
Art.
5.
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo 1. Il Ministro puo' autorizzare operazioni di cessione e di
utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
commissario qualora siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle
operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia
della continuita' dell'attivita'
aziendale delle imprese del gruppo.
Art.
6.
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le
azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270
anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del
programma di ristrutturazione, purche' funzionali
al raggiungimento degli obiettivi del programmastesso.
Art.
7.
Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. In caso di imprese che
operano nella produzione, prima
trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati
nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita'
europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato
dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri
prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attivita' produttive, di intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art.
8.
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le
norme di cui al decreto legislativo n. 270.
Art.
9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole
e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo del Decreto Marzano new/Alitalia
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28-8-08
Decreto legge «di riforma delle
procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» 28-8-2008
ARTICOLO 1
1. All'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato:
«decreto legge n. 347», dopo le parole «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 347, il periodo «la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» è
sostituito dal seguente periodo: «la ristrutturazione economica e finanziaria
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270
ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera
a) del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 347, è inserito il
seguente periodo:
«Per le società operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la
determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro
dello Sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto.
Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalità della procedura».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 347, le parole «di
ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347, dopo il punto, è
aggiunto il seguente periodo: «Per imprese del gruppo, si intendono anche le
imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva,
rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal
presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento
dell'attività».
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole «di
ristrutturazione» sono sostituite con le seguenti: «del commissario
straordinario».
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 347, dopo le parole «di cui
all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le
seguenti: «lettera a) ovvero ».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 è sostituito
dal seguente: «4. Qualora non sia possibile
adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo
27, comma 2, lettera a) né quello di cui alla lettera b) del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario,
dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270».
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole
«è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche
essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, sono
inseriti i seguenti commi:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi
di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in
deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con
riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, ivi compresi i
trattati di cui è parte l'Italia. Il prezzo di cessione non è
inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da
primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente,
individuata con decreto del ministro dello Sviluppo economico. Si applicano i
commi da 4 a 8 dell'articolo 105 del
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267».
«4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione
connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente
autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo ovvero nel provvedimento
di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti
interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione
di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli
articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a
notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o
altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in
conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive
le suddette misure, con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro
il quale le posizioni di monopolio eventualmente
determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287/1990».
«4-sexies. L'ammissione delle società di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione
di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali
società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il
mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e
la conduzione delle relative attività svolte alla data di
sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In
caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli
sono trasferiti all'acquirente».
«4-septies. Per le procedure il cui programma
risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della
loro particolare complessità non possano essere definite entro il
termine indicato al suddetto comma, il ministro dello Sviluppo economico può
disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 347, dopo il termine
«ristrutturazione» è inserito il seguente periodo: «o alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, decreto legge n. 347, dopo il periodo
«dell'impresa o del gruppo» e dopo il punto, sono inseriti i seguenti
periodi: «Per motivi di urgenza le medesime
operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello
stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti
alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.
270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono
inseriti i seguenti commi:
«3. Nel caso di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i
termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, di cui all'articolo 2, comma 6, del Dpr 10
giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle
consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n.
270/1999, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il
cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi
aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i
contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con
individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del
cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del
cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa
integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in
essere e assunzione da parte del cessionario.».
«3-bis. 14. Nel caso di assunzione o trasferimento
di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di
trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i
benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».
ARTICOLO 2
1. I trattamenti di Cassa integrazioni guadagni straordinaria e di
mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari,
rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla
età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla
base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla parola:«derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai
commi da 1 a 1-quater del presente
articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge. Ai fini
dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a
sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per
l'Impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego».
4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni del periodo 2009-2015, si provvede:
- quanto a 30 milioni, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità
del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- quanto a 25 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, mediante riduzione del
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, e a 30 milioni per
l'anno 2015, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ARTICOLO 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti
in essere dal 18 luglio 2007 sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto legge al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia
- Linee Aeree Italiane Spa, nonché di Alitalia Servizi Spa e delle
società da queste controllate, in considerazione del preminente
interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico
di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia in
particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la
responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai
componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle
stesse società. Negli stessi limiti è esclusa la
responsabilità amministrativa-contabile dei predetti soggetti, dei
pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché
di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari nelle società indicate al primo periodo del presente comma
non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai
soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti
per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero
obbligazionisti di Alitalia -Linee Aeree Italiane Spa, che non abbiano
esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto
la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai
benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le
condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.
3. All'articolo 1-.bis del decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito
dalla legge 22 giugno 2008, n.111, il comma 4 è abrogato.
ARTICOLO 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
|