HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Il PuntO
Documento inserito il 8-9-2007 |
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Il PuntO
n° 114
Intorno ai Titoli di
Stato.
Interessi pagati.
Detentori.
Impatto dell’aumento della
tassazione al 20 per cento:
meno di 0,5 miliardi di euro in più per l’Erario
Di Mauro Novelli 8-9-2007
1) IL PROBLEMA DEGLI INTERESSI SUI NOSTRI TITOLI DI STATO:
OLTRE LA METÀ EMIGRA.
Le uscite per il pagamento di interessi sui Titoli di Stato
sono andate declinando dal 1997 al
Ma l’inversione della tendenza ha imposto una maggiore
uscita per interessi nel 2006 (67,552 miliardi di euro). Per il 2007, l’Istat,
prevede addirittura una uscita di quasi 74 miliardi.
Ecco l’andamento:
Debito pubblico. Interessi riconosciuti
In miliardi di euro
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Previsioni
2007 (Istat) |
Interessi |
71,519 |
68,514 |
65,753 |
64,549 |
67,552 |
73,991 |
Per
quanto attiene la qualificazione dei detentori dei nostri Titoli di Stato,
l’andamento (dal 1991 al marzo 2007) è
il seguente:
Detentori di Titoli di Stato italiani.
Anni 1991-1998-2005-2006-1°trim. 2007.
Valori percentuali. Fonte Supplementi al Boll.no statistici Bankitalia
(Ultimo: n° 47 del 10-8-2007)
|
1991 |
1998 |
2005 |
2006 |
3-2007 |
Detentori
Domestici |
94,01 |
70,88 |
46,69 |
47,25 |
48,67 |
Detentori
Esteri |
5,99 |
29,12 |
53,31 |
52,75 |
51,33 |
Quindi, a fine 2006, oltre la metà dei nostri titoli di stato (il 51,33 per
cento) erano in mano a investitori esteri. Ne consegue che, nel 2006, 35,6
miliardi di euro del monte interessi, su un totale di 67,552 miliardi, è
emigrato oltre frontiera. Sono restati in casa solo 32 miliardi.
Lo stesso andamento si riproporrà per il 2007, anche
se i nostri risparmiatori stanno in parte recuperando posizioni sui detentori
esteri: due punti percentuali dal 2005.
Tale rinnovato interesse è da imputare ai bagni cui
sono andati incontro coloro che, consigliati dagli addetti ai lavori nostrani,
abbandonarono i tranquilli Titoli di Stato (“..venda i suoi BTP che non rendono
più..) per acquistare bond miracolosi (Argentina, Parmalat, Cirio,
Giacomelli, Finmek, Finmatica ecc.) col risultato di sostituirsi alle banche
come creditori di paesi e di aziende in avanzato stato di decomposizione,
nascosto da un interessato e pesante make up bancario
per renderne presentabile l’aspetto e scaricare la titolarità di un
credito ormai inesigibile ai privati cittadini loro clienti.
Tali bagni hanno causato una drastica decadenza di
“reputazione” delle banche agli occhi della clientela: non si accettano
più “consigli”, si investe meno in capitale di rischio, ed anche i bond
non sono più così richiesti.
Circa la “reputazione”, capitale indispensabile per una
banca, ricordo che Draghi, nel suo intervento all’assemblea annuale dell’ABI di
qualche mese fa, ha usato quel termine per quattro volte.
2) Effetti dell’aumento
della TASSAZIONE sulle rendite finanziarie. L’impatto sugli interessi.
L’aumento della tassazione delle rendite finanziarie, dal
12,5 al 20 per cento, incide anche sulla ritenuta applicata agli interessi
pagati ai detentori dei Titoli di Stato.
In soldoni:
1)
I
detentori privati residenti hanno (ad oggi) una imposizione
del 12,50 %
2)
I
detentori non persone fisiche, che percepiscono interessi su Titoli di Stato
nell’esercizio di un’attività commerciale, non sono soggetti ad alcuna ritenuta
per gli interessi percepiti.
3)
I
detentori non residenti in Italia, ma residenti nei
Paesi indicati nella White List (vedi oltre), non
sono soggetti ad alcuna ritenuta per gli interessi percepiti.
Vediamo con precisione come sono tassati tali rendimenti.
Dall’Agenzia delle Entrate:
IL
REGIME FISCALE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI REDDITI DERIVANTI DAI TITOLI DI
STATO “DOMESTICI”
[….]
Fonti
normative
Il principale testo normativo che disciplina il
regime fiscale degli interessi sui Titoli di Stato è il decreto
legislativo 1° aprile 1996 n. 239 (d.lgs. 239/96),
che è stato oggetto di modifiche e integrazioni successive.
In particolare, l’originario testo legislativo
è stato modificato con il decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425; con il decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461; con il decreto legislativo 16 giugno 1998
n. 20; con il decreto legislativo 21 luglio 1999 n. 259; con il decreto
legislativo 23 dicembre 1999 n. 505; con il decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409; con il
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002,
n. 73; infine, con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ambito
di applicazione
Le disposizioni richiamate nel paragrafo precedente
e descritte nei paragrafi che seguono si applicano a tutti i tipi di Titoli di
Stato (BOT, CTZ, CCT e BTP), indipendentemente dalla data di emissione e dalla
scadenza.
Sintesi
del regime fiscale
L’attuale regime fiscale degli interessi sui Titoli
di Stato prevede:
(i) il concorso alla formazione della base
imponibile, soggetta alle imposte sui redditi (e, laddove dovuta, all’imposta
regionale sulle attività produttive) per gli interessi percepiti
nell’esercizio di imprese commerciali; e
(ii) una imposta
sostitutiva del 12,5%, applicata a titolo definitivo sugli interessi percepiti
al di fuori di un’impresa commerciale.
In altre parole, per tutti i contribuenti
residenti, diversi dalle persone fisiche, che percepiscono interessi su Titoli
di Stato nell’esercizio di un’attività commerciale (questo è
tipicamente il caso degli interessi percepiti da società di capitali residenti
in Italia, da società in accomandita semplice e in nome collettivo
residenti in Italia, da stabili organizzazioni in Italia di società
residenti all’estero) gli interessi non sono soggetti ad alcuna
ritenuta o prelievo sostitutivo e concorrono, unitamente a tutti gli altri
elementi negativi e positivi di reddito, alla formazione del reddito imponibile
complessivo.
Per tutti gli altri soggetti residenti, il prelievo
fiscale avviene mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli
intermediari finanziari, all’aliquota fissa del 12,5%. L’applicazione di tale
imposta sostitutiva esaurisce integralmente gli obblighi fiscali del
contribuente ad essa soggetto, con l’unica eccezione degli interessi ed altri
proventi percepiti da persone fisiche nell’esercizio di impresa. In tale ultimo
caso, infatti, i proventi sono inclusi nel reddito d’impresa e l’imposta
sostitutiva è scomputata dalle imposte sui redditi dovute sullo stesso.
[….]
Contribuenti
residenti cui si applica l’imposta sostitutiva
I contribuenti residenti in Italia cui si applica
l’imposta sostitutiva sono i seguenti:
(a) le persone fisiche;
(b) le società semplici e le associazioni
professionali;
(c) gli enti non commerciali;
(d) i soggetti esenti dall’imposta sui redditi
delle persone giuridiche.
[…]
Regime
speciale per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
residenti in Italia e per le gestioni patrimoniali individuali.
Gli interessi (nonché le plusvalenze e
minusvalenze) maturati in capo agli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari residenti in Italia (d’ora in poi OICVM) non sono soggetti
all’imposta sostitutiva di cui sopra. Per tali soggetti, infatti, l’imposta con
l’aliquota del 12,5% o, in certe circostanze, del 5% è calcolata sul
risultato di gestione maturato in ciascun anno. Il risultato di gestione si
calcola sottraendo dal valore del patrimonio netto alla fine dell’anno,
aumentato dei rimborsi e dei proventi distribuiti, il valore del patrimonio
netto all’inizio dell’anno, aumentato dalle sottoscrizioni.
Fondi
Immobiliari
Gli interessi (nonché le plusvalenze e
minusvalenze) maturati in capo a fondi immobiliari italiani non sono soggetti
ad imposta sostitutiva. I fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi né
all’imposta regionale sulle attività produttive.
I proventi distribuiti dal fondo immobiliare sono
soggetti a ritenuta del 12,5%. La ritenuta è applicata a titolo
d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di un’attività
commerciale da contribuenti residenti ed è a titolo d’imposta in tutti
gli altri casi.
La ritenuta non trova, invece, applicazione ai
proventi corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni (c.d. “white list”, approvata
con D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni).
Fondi
pensione
Gli interessi (nonché le plusvalenze e
minusvalenze) maturati in capo a fondi pensione non sono soggetti ad imposta
sostitutiva, ma sono inclusi nel risultato di gestione del fondo assoggettato
ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11 %.
Regime
speciale per i soggetti non residenti
Gli interessi sui Titoli di Stato emessi in Italia
non sono soggetti ad alcuna imposta, se percepiti da soggetti residenti in Paesi
che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “white
list”, approvata con D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni).
White List
[ I titolari di nostri Titoli di Stato
residenti in questi paesi
non sono soggetti alla tassazione degli
interessi percepiti.]
Albania |
Danimarca |
Kazakistan |
Repubblica Ceca |
Ucraina |
Algeria |
Ecuador |
Kirghistan |
Repubblica Slovacca |
Ungheria |
Argentina |
Egitto |
Kuwait |
Romania |
Uzbekistan |
Armenia |
Emirati Arabi Uniti |
Lituania |
Singapore |
Venezuela |
Australia |
Estonia |
Lussemburgo |
Slovenia |
Vietnam |
Austria |
Federazione Russa |
Macedonia |
Spagna |
Zambia |
Azerbajan |
Filippine |
Malta |
Sri Lanka |
|
Bangladesh |
Finlandia |
Marocco |
Stati Uniti |
|
Belgio |
Francia |
Mauritius |
Sud Africa |
|
Bielorussia |
Georgia |
Messico |
Svezia |
|
Brasile |
Germania |
Norvegia |
Tadzhikistan |
|
Bulgaria |
Grecia |
Nuova Zelanda |
Tanzania |
|
Canada |
India |
Paesi Bassi |
Thailandia |
|
Cina |
Indonesia |
Pakistan |
Trinidad e Tobago |
|
Corea del Sud |
Irlanda |
Polonia |
Tunisia |
|
Costa d'Avorio |
Israele |
Portogallo |
Turchia |
|
Croazia |
Yugoslavia |
Regno Unito |
Turkmenistan |
|
Qualora i presupposti della suddetta esenzione non
sussistano, i contribuenti residenti all’estero sono assoggettati all’imposta
sostitutiva del 12,5%, salvo che gli interessi siano percepiti da una stabile
organizzazione in Italia. In quest’ultimo caso, infatti gli interessi maturati
concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
Inoltre, non sono soggetti ad imposta gli interessi
percepiti da:
- enti ed altri organismi internazionali costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- investitori istituzionali esteri, anche se privi
di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono lo
scambio di informazioni;
- Banche Centrali od organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.
In conclusione, sono colpiti dalla variazione dell’imposta
sostitutiva solo i detentori privati residenti. Infatti, le società
pagheranno – come in precedenza - in
funzione del reddito imponibile (alla formazione del quale gli interessi sui
titoli contribuiscono), mentre i detentori esteri sono esenti.
Possiamo simulare gli effetti della variazione
preannunciata dell’imposta sugli interessi applicata ai detentori domestici col
seguente calcolo prendendo a base i dati del dicembre 2006:
VALORI AL DICEMBRE 2006
Titoli di Stato in essere: 1.256,946 miliardi di euro
Titoli di Stato detenuti dalle Famiglie: 158,850 miliardi
di euro (BOT=12,948; CCT=14,547; BTP= 131,355), pari
al 12,64 per cento.
Tasso medio lordo di rendimento 3,972 %
Monte interessi sui Titoli di Stato=
49,926 miliardi di euro
Interessi di pertinenza delle famiglie (12,64%)= 6, 311
miliardi di euro
Tassa del 12,5%= 0,789
Tassa del 20%= 1,262
Maggiore imposta= 0,473 miliardi
di euro
Sarebbe, quindi, di 473 milioni di euro la maggiore uscita sostenuta
dalle famiglie quale ritenuta esclusivamente sugli interessi maturati sui
Titoli di Stato per il passaggio dell’imposizione al 20 per cento. Infatti, gli
effetti dell’aumento impattano anche sul capital gain, in questa sede non
considerato.