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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il: 19-9-2012
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Il PuntO n° 247 L’”autodichia” degli ignoranti. Di Mauro Novelli 19-9-2012 Importante aggiornamento del 2-6-2021: 2-6-2021
Il Fatto. “L’autodichia della Camera non vale per qualsiasi atto”: il
Consiglio di Stato apre una breccia nel diritto speciale del Parlamento.
Gli ignorantelli della casta (cioè quasi tutta
la casta) si stanno trincerando dietro il termine di "autodichia" per
giustificare e continuare ad imporre la mansalva (loro) nei confronti di
qualsiasi altro organo dello stato anche in termini di retribuzioni,
prebende, regalie, vendita di indulgenze ecc. L'autodichia
si estrinseca nei confronti del funzionamento degli organi che ne godono
(parlamento, presidenza della Repubblica) ed esclusivamente nelle controversie
circa la gestione del personale dipendente, non anche nel saccheggio
dell'Erario (maiuscolo) o nella protezione di ogni “arnese” membro della
casta stessa. Da Dizionari Simone. Autodichia (d. cost.) Particolare
prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un organismo
giurisdizionale interno, le
controversie insorte con i propri dipendenti. L'(—) rientra nel
più ampio concetto di autonomia delle Camere, che ha come obiettivo
principale quello di salvaguardare l'organo da qualsiasi ingerenza esterna e
trova la sua massima espressione nel potere autoregolamentare loro attribuito
[Interna corporis]. La Corte
costituzionale ha riconosciuto tale forma di giurisdizione compatibile con il
dettato costituzionale, che pone il divieto di istituire giudici speciali,
sulla base dell'assunto che deroghe alla giurisdizione sono ammissibili nei
confronti degli organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello
Stato, situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta
autonomia ed indipendenza. Lo stesso glossario del sito del Senato (http://www.senato.it/3563?glossario=1&glossario_iniziale=A)
individua nelle "controversie"
col personale gli ambiti della autodichia. “Autodichia Inteso
in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere
sulle controversie relative allo status giuridico
ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire
la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.” http://documenti.camera.it/bpr/700_testo.pdf http://www.homolaicus.com/linguaggi/gloss_parlamento.htm
http://www.metaforum.it/archivio/2006/indexeb72.html?t9510.html
http://notazionistoriche.blogspot.it/2011_11_01_archive.html
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