PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Documento inserito il: 19-9-2012 

 

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Il PuntO n° 247

L’”autodichia” degli ignoranti.

Di Mauro Novelli  19-9-2012

 

Importante aggiornamento del 2-6-2021:

2-6-2021 Il Fatto. “L’autodichia della Camera non vale per qualsiasi atto”: il Consiglio di Stato apre una breccia nel diritto speciale del Parlamento.

 

 

Gli  ignorantelli della casta (cioè quasi tutta la casta) si stanno trincerando dietro il termine di "autodichia" per giustificare e continuare ad imporre la mansalva (loro) nei confronti di qualsiasi altro organo dello stato anche in termini di retribuzioni, prebende, regalie, vendita di indulgenze ecc.

L'autodichia si estrinseca nei confronti del funzionamento degli organi che ne godono (parlamento, presidenza della Repubblica) ed esclusivamente nelle controversie circa la gestione del personale dipendente, non anche nel saccheggio dell'Erario (maiuscolo) o nella protezione di ogni “arnese” membro della casta stessa.

 

Da Dizionari Simone.

Autodichia (d. cost.)

Particolare prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti.

L'(—) rientra nel più ampio concetto di autonomia delle Camere, che ha come obiettivo principale quello di salvaguardare l'organo da qualsiasi ingerenza esterna e trova la sua massima espressione nel potere autoregolamentare loro attribuito [Interna corporis].

La Corte costituzionale ha riconosciuto tale forma di giurisdizione compatibile con il dettato costituzionale, che pone il divieto di istituire giudici speciali, sulla base dell'assunto che deroghe alla giurisdizione sono ammissibili nei confronti degli organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta autonomia ed indipendenza.

 

Lo stesso glossario del sito del Senato (http://www.senato.it/3563?glossario=1&glossario_iniziale=A)  individua nelle "controversie" col personale gli ambiti della autodichia.

“Autodichia

Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.”

 


http://documenti.camera.it/bpr/700_testo.pdf  

http://www.homolaicus.com/linguaggi/gloss_parlamento.htm

http://www.metaforum.it/archivio/2006/indexeb72.html?t9510.html

http://notazionistoriche.blogspot.it/2011_11_01_archive.html