HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Il PuntO Documento inserito il 24-2-2009 |
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Il PuntO
n° 160 Testamento biologico. Ribadiamo i conti
fatti da Ignazio Marino. Il legislatore
nostrano non usa nemmeno il sondino. Di L’art. 6 del testo passato al Senato, impone che le dichiarazioni
dei cittadini intenzionati a procedere al testamento biologico devono essere raccolte (gratuitamente) da un notaio alla presenza dell’interessato
e di un medico. La dichiarazione vale tre anni. Quindi, alla fine del terzo
anno va ripetuta. Rifacciamo due conti. L’Italia conta 5.000 notai (un po’ di meno, ma facciamo cifra tonda) Ipotizziamo che solo la metà
degli italiani (30 milioni) intendano “fare testamento”. Ogni anno si recheranno dal notaio 10 milioni
di italiani. Ogni studio notarile dovrà raccogliere (gratuitamente) 2000 testamenti
l’anno. Ipotizziamo 250 giornate lavorative (allarghiamoci un po’ rispetto
alle 220 effettive). Ogni giorno lavorativo,
ciascun notaio dovrà raccogliere gratuitamente i testamenti di 8
cittadini. Le dichiarazioni devono essere fatte alla presenza di un medico.
Pertanto Ogni medico di famiglia ha 1.500 pazienti (facciamo cifra tonda). Abbiamo ipotizzato che solo la metà della popolazione ha
intenzione di stilare un testamento biologico. Quindi 750 pazienti saranno
interessati nei tre anni: 250 l’anno. Ipotizzando sempre 250 giornate lavorative, ogni medico di famiglia
dovrà recarsi dal notaio una volta al giorno per accompagnare un suo
paziente per fare testamento. La legge non dice se il medico dovrà prestarsi a titolo
gratuito. Immagino le risate di chi ha stilato questo articolato di legge:
“….E così gliela abbiamo messa in quel posto, senza neanche usare il
sondino…..”. Grandi… sia loro, sia chi li ha votati, sia
chi promette vite eterne in nome e per conto (e qualche votarello). Ecco l’articolo 32 della nostra Costituzione Titolo II -
Articolo 32 della Costituzione La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Segue il testo di legge (certamente incostituzionale) Testamento biologico, il
testo-base di discussione (Ddl Senato - Testo unificato Com.
Sanità Senato 19.2.2009) Ddl Senato - Disposizioni in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti
sanitari Testo unificato proposto dalla Commissione sanità Art. 1 (Tutela della vita e
della salute) 1.La
Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 578. 2.La
Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività e garantisce la dignità della persona umana
riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. 3.La
Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della
società e della scienza la salvaguardia della persona umana. 4. La Repubblica
riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche
nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia
più in grado di intendere e di volere. 5.La
Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la
partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più
appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il
medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di
fine vita. Art. 2 (Divieto di eutanasia e
di suicidio assistito) 1. Ogni forma di
eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o
di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice
penale. Art. 3 (Divieto di accanimento
terapeutico) 1.Soprattutto
in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da
trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non
tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli
obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo. 2. Il divieto di
accanimento terapeutico non può legittimare attività che
direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li
richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico. Art. 4 (Consenso informato) 1. Salvo i casi previsti
dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso
esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole. 2.L'espressione del consenso è preceduta da
accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa
diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,
benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonchè circa le possibili alternative e le
conseguenze del rifiuto del trattamento. 4. E' fatto salvo il
diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al
trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che
gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve
essere adeguatamente documentato. 5. Il consenso al
trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. 7. Il consenso al
trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti
la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti
è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute
psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti
sanitari in pregiudizio della vita del minore. 8. Qualora il soggetto
sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione
non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi
precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi
dell’etica e della deontologia medica. Art. 5 (Contenuti e limiti delle
dichiarazioni anticipate di trattamento) 1. Nella Dichiarazione
Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in
merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità
di intendere e di volere. 2. Nella Dichiarazione
Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa
l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli,
in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di
compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal
codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante. 3. Il soggetto
può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in
situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari
sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga
possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di
accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico
avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. 4. Nella dichiarazione
anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte
del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in
quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive
e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del
redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione
post mortem di tutti o di alcuni suoi organi. 5. Nella dichiarazione
anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni
finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva. 6. Alimentazione ed
idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente
finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di
Dichiarazione Anticipata di Trattamento. 7. La dichiarazione
anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è
accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in
grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue
conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo
riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio
medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della
patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Art. 6 (Forma e durata della
dichiarazione anticipata di trattamento) 1. Le dichiarazioni
anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte
in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato
maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e
sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione
della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della
professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento. 2. Il notaio ne certifica
l’autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza
il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti
di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di
questi. 3. Le dichiarazioni
anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e
consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma
autografa. 4. Salvo che il soggetto
sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni,
termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di
trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma
prescritta nei commi precedenti. 5. La dichiarazione
anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni
momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della
dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato. 6. La dichiarazione
anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal
momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Art. 7 (Fiduciario) 1.Nella
dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un
fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e
solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle
dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le
volontà. 2.Il
fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le
dichiarazioni anticipate. 3. Il fiduciario si
impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente. 4. Il fiduciario, in
stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza
terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni
sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento. 5. Il fiduciario si
impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori
terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di
accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico. 6. Il fiduciario si
impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a
nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia. 7. Il fiduciario
può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente
al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere,
al medico responsabile del trattamento sanitario. Art. 8 (Ruolo del medico) 1. La volontà
espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento
è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito
il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali
ritiene di seguirle. 2. Il medico non
può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la
morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la
deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il
fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio
dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute,
secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. 3. Il medico, nel caso di
situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le
decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la
propria competenza scientifico-professionale. 4. Nel caso in cui le
dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti
agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico,
sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisione nella
cartella clinica. 5 Nel caso di
controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è
sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale,
neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e
medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della
struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico
curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni
contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Art . 9 (Autorizzazione
giudiziaria) 2. L’autorizzazione
giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto
ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento
sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di
incapaci. 3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne
immediata segnalazione al pubblico ministero. Art. 10 (Disposizioni finali) 1. Il contenuto della
dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente
legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. E` istituito il
registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un
archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del
notariato. 3. L’archivio unico
nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente
dai notai, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai
medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di
incapacità. 4. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d’intesa con il
presidente del consiglio del notariato, (da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole
tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui
al comma 2. 5. La dichiarazione
anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le
certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad
essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di
registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro
tributo. |