HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il
16-3-2007 |
|||
|
|||
AUTORITA’ GARANTE DATI PERSONALI Inchiesta di Potenza In relazione alla vicenda
oggetto dell'inchiesta di Potenza, il Collegio dell'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali ha adottato oggi un provvedimento [Testo in calce] con il quale vieta
"con effetto immediato" a tutti gli organi di informazione di diffondere
notizie quando: 1. si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno
interesse pubblico; 2. riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto
all'essenzialità dell'informazione; 3. attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi
in violazione della tutela della loro sfera sessuale. Il Garante sottolinea che la
violazione di tale provvedimento, che sarà pubblicato domani nella Gazzetta
Ufficiale, costituisce reato punito con la reclusione da tre mesi a due
anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale
richiesta di risarcimento danni. Il Garante provvederà,
infine, a denunciare alla autorità giudiziaria competente ogni singola
violazione che venisse rilevata. Il provvedimento si è
reso necessario perché pur nel quadro di vicende per le quali è
configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di
fatti, "sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non
estratte da trascrizioni di intercettazioni, che hanno oltrepassato i limiti
del diritto di cronaca e violato i diritti e la
dignità delle persone interessate, a prescindere dalla
veridicità di quanto diffuso". Roma, 15 marzo 2007 Provvedimento del 15
marzo 2007
·
''No a ulteriore danno mediatico'' - Francesco Pizzetti, presidente del Garante ·
''Non si getta in pasto ai lettori in questo modo un nome e cognome'' -
Mauro Paissan, componente del Garante [doc. web n. 1390923] [vedi
anche: Comunicato stampa] Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza - 15 marzo 2007IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale; VISTA la documentazione
acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito
della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate
giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in
corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive
relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per
reati ipotizzati in tema di prostituzione; VISTO il
Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196; All. A) al Codice); VISTO il provvedimento di
carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca
prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in
ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, p.
85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web
n. 1299615); RITENUTO di dover verificare in
via d'urgenza il rispetto dei princìpi
richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire
celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di
persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla
loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al
loro diritto alla protezione dei dati personali; RILEVATO, allo stato degli
atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali
è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche
dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche
non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del
diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di
persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso; RILEVATO che ciò
è avvenuto: ·
riferendo su
alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, ·
pubblicando
notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità
dell'informazione ·
fornendo
particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone
interessate; RILEVATO che tali violazioni
riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla
commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi
dettagli solo perché: ·
tali persone sono
semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine, ·
hanno reso
dichiarazioni all'autorità giudiziaria ·
potrebbero
assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati; RILEVATO che il Garante ha il
compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico
quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati
personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel
predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice); RITENUTO di dover disporre con
urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali
nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito
giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per
gli interessati che potrebbero derivare dalla
pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse; RISERVATA l'adozione di
specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di singole persone interessate; DATO ATTO che la violazione del
presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con
la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte
di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice); RILEVATA la necessità di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del
presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per
le valutazioni di competenza; VISTE le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma
1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, VIETA con
effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico,
in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere
dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. ·
si riferiscano a
fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure ·
riguardino
notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità
dell'informazione ·
attengano a
particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della
tutela della loro sfera sessuale; b) dà atto che la
violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile
d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del
Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno
(art. 15 del Codice); c) stabilisce che ciascuna
violazione venga denunciata senza ritardo dal
Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1,
lett. i), del Codice); d) dispone la pubblicazione del
presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Roma, 15 marzo 2007 IL
PRESIDENTE IL
RELATORE IL
SEGRETARIO |