PRIVILEGIA
NE IRROGANTO di Mauro Novelli
“Non scoperchiate quella
pignatta! “
In giudizio: “Mancata firma del
contratto? Irrilevante.”
“Cartolina di ritorno non agli
atti? Rilevante.”
“Ma la banca si è
costituita! Irrilevante”
Di Mauro Novelli
20-10-2006
Con la sentenza emessa il 23 giugno 2006 nella causa XXXX contro Banca Monte dei Paschi di Siena, il Tribunale
di Roma ha evitato di entrare nel merito di una vicenda nella quale la banca
aveva dato corso al collocamento di prodotti 4You presso i loro clienti, senza
alcuna sottoscrizione di contratto da parte di questi, con danni e perdite
rilevanti per gli attori.
Il Tribunale di Roma, a processo inoltrato, ha dichiarato la non
regolare costituzione del rapporto processuale per inesistente notifica della
citazione, inesistenza ricavata dal mancato deposito in atti della cartolina di
ritorno della raccomandata postale attestante
l’avvenuta notifica alla banca dell’atto di citazione.
Fin qui, nulla da eccepire. Ma nella fattispecie, il MPS –
chiamato in causa - si è regolarmente e tempestivamente costituito in
giudizio, avendo ricevuto regolarmente la notifica dell’atto. La causa si e svolta regolarmente con numerose udienze, note e
memorie delle parti, udienze di trattazione ed infine memorie conclusionali. Il
contraddittorio, quindi, si è regolarmente svolto, né il Giudice
ha avuto alcunché da eccepire in occasione della prima udienza in merito
alla regolarità di tale contraddittorio.
Quanto al mancato deposito della cartolina di ritorno, tale
inconveniente è intervenuto, come a volte accade, poiché l’avviso
di ritorno non risulta restituito dalle Poste, né l’avvocato degli
attori si è preoccupato di svolgere indagini in merito, attesa la
regolare costituzione della banca controparte e la mancanza di richieste di
deposito da parte del giudicante.
La materia è regolata principalmente dalla L. n. 890 del 1982 la quale, al
comma 3 dell’art. 5 (riportato in calce) stabilisce la necessarietà
dell’allegazione della cartolina ”salvo che il convenuto non si costituisca”
(come avvenuto puntualmente nella fattispecie). Esistono in proposito numerose
sentenze della Cassazione che ribadiscono tale principio logico, prima che
giuridico.
Il Tribunale non ha ritenuto di accogliere la tesi dominante,
moderata e logica, sostenuta ampiamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
in ossequio ad un criterio formalistico di interpretazione in base al quale
l’inesistenza di un atto non può essere sanata. L’esistenza dell‘atto, a
contrario, è dimostrata dal raggiungimento dello scopo e dal fatto che
la banca nulla ha avuto da eccepire al riguardo.
Occorrerà ricominciare da capo, anche se
verifichiamo sempre più spesso la gracilità della linea di difesa
di banche chiamate in causa per aver collocato
prodotti inadeguati (limitiamoci a definirli così). Dispiace che tale
inconsistenza, obblighi a specializzazioni funamboliche e che cominci ad
intaccare l’immagine stessa della magistratura.
Per consultare la sentenza del Tribunale di Roma: http://www.adusbef.it/download.asp?Id=5317&T=M
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
[…omissis…]
Articolo 5
La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall’ufficiale
giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato
l’avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all’ultima parte del quarto comma dell’articolo
Negli altri casi previsti nel quarto comma dell’articolo 3, il
funzionario addetto all’autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente,
i quali abbiano ricevuto in restituzione l’avviso di
ricevimento, richiedono all’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto, al
quale allegano la ricevuta di ritorno.
In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno
dell’avviso di ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario
l’originale dell’atto per ottenere l’iscrizione della causa a ruolo o per
eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei
giudizi di Cassazione; peraltro,
la causa non potrà essere messa in decisione se non sia
allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si
costituisca (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n.
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