PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli


 

 

“Non scoperchiate quella pignatta! “20”.

In giudizio: “Mancata firma del contratto? Irrilevante.”

“Cartolina di ritorno non agli atti? Rilevante.”

“Ma la banca si è costituita! Irrilevante”

 

Di Mauro Novelli   20-10-2006

 

 

Con la sentenza emessa il 23 giugno 2006 nella causa XXXX  contro  Banca Monte dei Paschi di Siena, il Tribunale di Roma ha evitato di entrare nel merito di una vicenda nella quale la banca aveva dato corso al collocamento di prodotti 4You presso i loro clienti, senza alcuna sottoscrizione di contratto da parte di questi, con danni e perdite rilevanti per gli attori.

Il Tribunale di Roma, a processo inoltrato, ha dichiarato la non regolare costituzione del rapporto processuale per inesistente notifica della citazione, inesistenza ricavata dal mancato deposito in atti della cartolina di ritorno della raccomandata postale attestante l’avvenuta notifica alla banca dell’atto di citazione.

Fin qui, nulla da eccepire. Ma nella fattispecie, il MPS – chiamato in causa - si è regolarmente e tempestivamente costituito in giudizio, avendo ricevuto regolarmente la notifica dell’atto. La causa si e svolta regolarmente con numerose udienze, note e memorie delle parti, udienze di trattazione ed infine memorie conclusionali. Il contraddittorio, quindi, si è regolarmente svolto, né il Giudice ha avuto alcunché da eccepire in occasione della prima udienza in merito alla regolarità di tale contraddittorio.

Quanto al mancato deposito della cartolina di ritorno, tale inconveniente è intervenuto, come a volte accade, poiché l’avviso di ritorno non risulta restituito dalle Poste, né l’avvocato degli attori si è preoccupato di svolgere indagini in merito, attesa la regolare costituzione della banca controparte e la mancanza di richieste di deposito da parte del giudicante.

La materia è regolata principalmente dalla L. n. 890 del 1982 la quale, al comma 3 dell’art. 5 (riportato in calce) stabilisce la necessarietà dell’allegazione della cartolina ”salvo che il convenuto non si costituisca” (come avvenuto puntualmente nella fattispecie). Esistono in proposito numerose sentenze della Cassazione che ribadiscono tale principio logico, prima che giuridico.

Il Tribunale non ha ritenuto di accogliere la tesi dominante, moderata e logica, sostenuta ampiamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in ossequio ad un criterio formalistico di interpretazione in base al quale l’inesistenza di un atto non può essere sanata. L’esistenza dell‘atto, a contrario, è dimostrata dal raggiungimento dello scopo e dal fatto che la banca nulla ha avuto da eccepire al riguardo.

Occorrerà ricominciare da capo, anche se verifichiamo sempre più spesso la gracilità della linea di difesa di banche chiamate in causa per aver collocato prodotti inadeguati (limitiamoci a definirli così). Dispiace che tale inconsistenza, obblighi a specializzazioni funamboliche e che cominci ad intaccare l’immagine stessa della magistratura.

Per consultare la sentenza del Tribunale di Roma: http://www.adusbef.it/download.asp?Id=5317&T=M

 

 

 

Legge 20 novembre 1982, n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

[…omissis…]

Articolo 5

La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall’ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l’avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all’ultima parte del quarto comma dell’articolo 3. In questi casi l’avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all’autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l’originale dell’atto, al quale deve rimanere allegato.

Negli altri casi previsti nel quarto comma dell’articolo 3, il funzionario addetto all’autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l’avviso di ricevimento, richiedono all’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.

In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto per ottenere l’iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (1).

(1)        La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n. 140, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

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