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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento
inserito il: 8-1-2014 |
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La PignattA n° 85 Cassato definitivamente l’anatocismo bancario
dalla legge di Stabilità 2014. Che cosa inventeranno le banche per recuperare
e guadagnarci? Di Mauro Novelli 8-1-2014 La legge di stabilità 2014 (27.12.2013 n° 147) , pubblicata in
Gazzetta Ufficiale G.U. 27.12.2013 [http://www.altalex.com/index.php?idnot=64863 ],
ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, al comma 629 cassa definitivamente
l’anatocismo bancario imponendo una integrazione all’art. 120(*) del Testo
unico bancario: [….] 629. All'articolo 120 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per
la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente
capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Del resto, in materia le banche non avevano più difese da
mettere in campo e il governo approfitta per fare una bella figura, almeno
mediatica. Il Cicr dovrà quindi
provvedere ad attuare la novità normativa già in vigore dal 1°
gennaio. Vedremo come “metterà le cose”. Nulla di nuovo circa la cadenza degli interessi (punto a) da
riconoscere ai depositi attivi e da applicare agli affidamenti. Meccanismo
adottato dalle banche fin dal 2000. La legge di Stabilità 2014 aggiunge, però, una seconda
imposizione: gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre
interessi ulteriori: nelle successive operazioni di capitalizzazione, saranno
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. In altri termini, calcolati gli interessi alla fine del
periodo stabilito per la capitalizzazione, la banca dovrà tenere scissi,
nell’estratto conto, il capitale e gli interessi maturati. Nel periodo di
capitalizzazione successivo, il calcolo dei nuovi interessi verrà applicato
solo alla sorte capitale, perché le somme imputate nel periodo precedente
come interessi saranno infruttifere. I correntisti dovranno quindi abituarsi alla
nuova struttura degli estratti conto. Ma questo non vuol dire però che i
clienti affidati vedranno diminuire il peso finanziario dell’affidamento. Da
sempre, infatti, le banche hanno approfittato delle modifiche apportate dal
legislatore alle loro voci di costo per introdurne di nuove e/o appesantire
le esistenti (si veda la vicenda dell’abolizione per legge della commissione
di massimo scoperto). Guadagnandoci ogni volta. In mancanza di concorrenza , i correntisti
pagheranno sempre di più. ________________________________________________ (*)
TUB. Art.120
(vigente fino a 1° gennaio 2014). […] 2.
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. |
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