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Documento inserito il:  8-1-2014

 

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La PignattA n°  85

Cassato definitivamente l’anatocismo bancario dalla legge di Stabilità 2014. Che cosa inventeranno le banche per recuperare e  guadagnarci?

Di Mauro Novelli 8-1-2014

 

La legge di stabilità 2014 (27.12.2013 n° 147) , pubblicata in Gazzetta Ufficiale  G.U. 27.12.2013 [http://www.altalex.com/index.php?idnot=64863 ], ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, al comma 629 cassa definitivamente l’anatocismo bancario imponendo una integrazione all’art. 120(*) del Testo unico bancario:

[….]

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

 

Del resto, in materia le banche non avevano più difese da mettere in campo e il governo approfitta per fare una bella figura, almeno mediatica.

Il Cicr dovrà quindi provvedere ad attuare la novità normativa già  in vigore dal 1° gennaio. Vedremo come “metterà le cose”.

Nulla di nuovo circa la cadenza degli interessi (punto a) da riconoscere ai depositi attivi e da applicare agli affidamenti. Meccanismo adottato dalle banche fin  dal 2000.

La legge di Stabilità 2014 aggiunge, però, una seconda imposizione: gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori: nelle successive operazioni di capitalizzazione, saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

In altri termini, calcolati gli interessi alla fine del periodo stabilito per la capitalizzazione, la banca dovrà tenere scissi, nell’estratto conto, il capitale e gli interessi maturati. Nel periodo di capitalizzazione successivo, il calcolo dei nuovi interessi verrà applicato solo alla sorte capitale, perché le somme imputate nel periodo precedente come interessi saranno infruttifere. 

I correntisti dovranno quindi abituarsi alla nuova struttura degli estratti conto. Ma questo non vuol dire però che i clienti affidati vedranno diminuire il peso finanziario dell’affidamento. Da sempre, infatti, le banche hanno approfittato delle modifiche apportate dal legislatore alle loro voci di costo per introdurne di nuove e/o appesantire le esistenti (si veda la vicenda dell’abolizione per legge della commissione di massimo scoperto). Guadagnandoci ogni volta.

In mancanza di concorrenza , i correntisti pagheranno sempre di più.

 

________________________________________________

 

(*) TUB.

Art.120 (vigente fino a 1° gennaio 2014).

[…]

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi

sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio

dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in

conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa

periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.