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La PignattA  Documento inserito 30-9-2009


 

 

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La PignattA n°  47

 

Perché le banche sì e noi no?

Si prospetta lo ius variandi anche per i prodotti assicurativi.

 

Di Mauro Novelli  30-9-2009

 

 

 

Nell’ultimo Bollettino dell’Antitrust (n° 36/2009) si riporta il parere dell’Autorità in merito allo  schema di regolamento circa gli obblighi di informazione e di pubblicita' dei prodotti assicurativi, parere richiesto dall’ISVAP il 6 lugliuo scorso.

Tale schema introduce importanti novità, sia per quanto riguarda le polizze assicurative connesse ai rapporti di mutuo e di altre forme di finanziamento, i sia per quanto riguarda gli obblighi informativi per i prodotti assicurativi vita, ivi inclusi quelli a contenuto spiccatamente finanziario come le polizze unit linked e index linked, e per i prodotti assicurativi danni (ivi inclusa la RC Auto).

 

L’articolato parere dell’Antitrust solleva, però,  un serio problema che forse è sfuggito ai segugi dell’ISVAP:

 

(pag. 36 del Bollettino) […]

Infine, con riferimento all’informativa in corso di contratto, lo Schema di regolamento, sia per le

polizze rami vita che per quelle rami danni, prevede la possibilità che elementi essenziali del

contratto varino nel tempo. Al riguardo, in via generale, è opportuno che il cliente riceva

un’adeguata e tempestiva informativa su ogni accadimento che incida su elementi essenziali della

polizza (ad esempio, prestazioni dovute dall’impresa di assicurazioni, andamento

dell’investimento, importo del premio da versare). Più nello specifico, lo Schema di regolamento

appare sottendere l’eventualità che le imprese di assicurazioni si avvalgano di una sorta di ius

variandi delle condizioni contrattuali. Al riguardo, si esprimono perplessità che tale facoltà possa

riferirsi a profili essenziali del contratto, se non in casi eccezionali e laddove consentito dalla

normativa primaria di riferimento. Infatti, la modifica di elementi essenziali del contratto, tanto più

se in senso peggiorativo al cliente, vanifica gli effetti del processo di ricerca del consumatore e,

laddove ciò sia consentito dalla normativa vigente, deve essere accompagnata da adeguati

meccanismi che consentano la mobilità della clientela. A questi fini, appare necessario che lo

Schema di regolamento evidenzi come la modifica delle condizioni possa essere attuata solo se

consentita dalla normativa vigente e per ragioni eccezionali, nel rispetto di importanti cautele in

materia di trasparenza. In particolare, la disciplina dovrebbe specificare di inviare al cliente una

comunicazione personale e preventiva rispetto alle modifiche da attuare, contenente una chiara

descrizione della modifica intervenuta, delle ragioni sottostanti e del diritto di recedere dal

contratto entro un tempo ragionevole, senza oneri e spese.

In conclusione, l’Autorità ritiene lo Schema di regolamento prevede un’importante disciplina in

merito alle polizze assicurative connesse ai rapporti di finanziamento e condivide i principi di

semplificazione e razionalizzazione che permeano la regolazione degli obblighi informativi. Nello

spirito di piena cooperazione tra le Autorità preposte alla vigilanza e tutela dei mercati finanziari,

auspica che le osservazioni sopra svolte costituiscano un utile contributo di modo che sia favorito

il confronto concorrenziale tra prodotti offerti sul mercato, con benefici per la generalità dei

consumatori, in termini anche di minori prezzi.

[…]

 

Non commentiamo. Ci limitiamo a ricordare che tali modifiche devono sottintendere un “giustificato motivo”, peculiare concetto giuridico e non semplice opportunità commerciale.

L’articolo 10 del decreto Bersani del 2006 ha liberalizzato lo jus variandi per le banche , promuovendolo definitivamente a loro “diritto naturale”. Gli istituti di credito si son visti scolpire nel marmo la facoltà di modificare i termini finanziari dei servizi offerti alla clientela.

Potevamo lasciar fuori da questa grazia di dio le assicurazioni?

Tranquilli: ha provveduto l’Isvap!

 

Vai al testo del parere dell’Antitrust.