HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) La PignattA Documento
inserito 30-9-2009 |
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La PignattA n°
47 Perché le banche sì e noi no? Si prospetta lo ius variandi anche per i prodotti
assicurativi. Di Mauro Novelli
30-9-2009 Nell’ultimo Bollettino dell’Antitrust (n° 36/2009) si riporta il parere dell’Autorità in merito allo schema di regolamento circa gli obblighi di informazione e di pubblicita' dei prodotti assicurativi, parere richiesto dall’ISVAP il 6 lugliuo scorso. Tale schema introduce importanti novità, sia per quanto riguarda le polizze assicurative connesse ai rapporti di mutuo e di altre forme di finanziamento, i sia per quanto riguarda gli obblighi informativi per i prodotti assicurativi vita, ivi inclusi quelli a contenuto spiccatamente finanziario come le polizze unit linked e index linked, e per i prodotti assicurativi danni (ivi inclusa la RC Auto). L’articolato parere dell’Antitrust solleva,
però, un serio problema che
forse è sfuggito ai segugi dell’ISVAP: (pag. 36 del Bollettino)
[…] Infine, con riferimento all’informativa
in corso di contratto, lo Schema di regolamento, sia per le polizze rami vita che per
quelle rami danni, prevede la possibilità che elementi essenziali del contratto varino nel
tempo. Al riguardo, in via generale, è opportuno che il cliente riceva un’adeguata e tempestiva
informativa su ogni accadimento che incida su elementi essenziali della polizza (ad esempio,
prestazioni dovute dall’impresa di assicurazioni, andamento dell’investimento, importo
del premio da versare). Più
nello specifico, lo Schema di regolamento appare sottendere l’eventualità che le imprese di
assicurazioni si avvalgano di una sorta di ius variandi delle condizioni
contrattuali. Al riguardo, si esprimono
perplessità che tale facoltà possa riferirsi a profili
essenziali del contratto, se non in casi eccezionali e laddove consentito
dalla normativa primaria di
riferimento. Infatti, la modifica di elementi essenziali del contratto, tanto
più se in senso peggiorativo
al cliente, vanifica gli effetti del processo di ricerca del consumatore e, laddove ciò sia
consentito dalla normativa vigente, deve essere accompagnata da adeguati meccanismi che consentano
la mobilità della clientela. A questi fini, appare necessario che lo Schema di regolamento
evidenzi come la modifica delle condizioni possa essere attuata solo se consentita dalla normativa
vigente e per ragioni eccezionali, nel rispetto di importanti cautele in materia di trasparenza. In
particolare, la disciplina dovrebbe specificare di inviare al cliente una comunicazione personale e
preventiva rispetto alle modifiche da attuare, contenente una chiara descrizione della modifica
intervenuta, delle ragioni sottostanti e del diritto di recedere dal contratto entro un tempo
ragionevole, senza oneri e spese. In conclusione, l’Autorità
ritiene lo Schema di regolamento prevede un’importante disciplina in merito alle polizze
assicurative connesse ai rapporti di finanziamento e condivide i principi di semplificazione e
razionalizzazione che permeano la regolazione degli obblighi informativi.
Nello spirito di piena
cooperazione tra le Autorità preposte alla vigilanza e tutela dei
mercati finanziari, auspica che le
osservazioni sopra svolte costituiscano un utile contributo di modo che sia
favorito il confronto
concorrenziale tra prodotti offerti sul mercato, con benefici per la
generalità dei consumatori, in termini
anche di minori prezzi. […] Non commentiamo. Ci limitiamo a ricordare che tali modifiche devono sottintendere un “giustificato motivo”, peculiare concetto giuridico e non semplice opportunità commerciale. L’articolo 10 del decreto Bersani del Potevamo lasciar fuori da questa grazia di dio le assicurazioni? Tranquilli: ha provveduto l’Isvap! |