HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli    

La PignattA  Documento inserito il 19-7-2007


 

 

Documenti correlati

La PignattA 22. Contratti bancari e diritto: ecco la liberalizzazione. Di Mauro Novelli   18-11-2006

Il ConsigliO n°39 . Chiusura di un conto corrente: accortezza anche dopo il decreto Bersani. 2

Il ConsigliO n°38. Conto con servizi accessori: penoso chiuderlo. Come evitare un vero e proprio trasloco.

La PignattA n°17.   Prodi e liberalizzazi

one nelle banche: perplessità e suggerimenti.

 

La Pignatta  29

Liberalizzazioni: banche col vento in poppa.

Dopo lo jus variandi, per legge anche la commissione sul fido

Di Mauro Novelli  19-7-2007

Quando entrai in banca, la Commissione di massimo scoperto (percentuale secca sul saldo passivo) era di tre tipi:

Tipo A) Calcolata sulla punta massima di scoperto raggiunta dal saldo passivo anche per un giorno.

Tipo B) Calcolata sullo scoperto massimo raggiunto per tre giorni. Era più blanda della prima.

Tipo C) Calcolata sullo scoperto massimo raggiunto per dieci giorni. La più leggera.

Veniva motivata variamente: “stimola il cliente a rientrare anche se parzialmente e non rimane su saldi debitori troppo bassi”; “la banca deve tenere a disposizione la somma affidata: è un costo” (ma allora si sarebbe dovuta calcolare sul fido non ancora utilizzato); “scoraggia gli “errori” contabili che causano sconfinamenti temporanei di conti correnti non affidati, perché pesa molto di più degli interessi passivi  applicati”.

Di fatto, è stata  da sempre considerata un costo anomalo anche se lucroso. La stessa Banca d’Italia, in onta alla legge antiusura, non la inserisce nei taeg rilevati per la definizione delle soglie d’usura.

Insomma una commissione “prodige”, una servitù per la clientela affidata

Speravamo che il Disegno di legge: “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali,  nonché interventi in settori di rilevanza nazionale” presentato il 16 febbraio 2007 da Bersani ed altri ministri alla Camera dei Deputati ( 2272) avrebbe preso atto di questa anomalia e l’avrebbe cassata definitivamente. In effetti:

Art. 32.

(Nullità della clausola di massimo scoperto).

Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

[….]

 Lo spirito della norma è (era) quello di eliminare un costo per il cliente affidato non giustificato da alcun corrispettivo. Non a caso, i contratti bancari  prevedono la possibilità da parte della banca di richiedere indietro ogni somma utilizzata dal correntista e risultante dal saldo passivo (più interessi e commissioni).

Ed infatti, il documento illustrativo del disegno di legge Bersani  così si esprimeva:

      “L'articolo 32 riguarda la nullità della clausola di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un tempo stabilito. Pertanto, essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione dalla banca ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, la destina a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione.

      Attualmente, la commissione di massimo scoperto non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento. Al fine di favorire la posizione del cliente della banca, con la norma proposta - al comma 1 - si vuole eliminare la commissione di massimo scoperto e, infatti, si sanziona con la nullità l'inserimento di clausole contrattuali aventi questo oggetto. Inoltre, con il comma 2 si prevede che interessi, commissioni e provvigioni, derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca, rilevano ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del codice civile; articolo 644 del codice penale; articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996).

Ma anche in questa circostanza non c’è stata la forza  per sostenerla contro le lobby bancarie e i loro scherani, o ci si è accontentati dell’annuncio mediatico. Già il Bersani Uno ha regalato per legge alle banche lo jus variandi. Secondo regalo sulla CMS.

In data 6.6.2007 infatti, è stato approvato un emendamento presentato dal relatore Andrea Lulli, Deputato Toscano dei Democratici di Sinistra, il quale con mossa scaltra fa ricicciare la commissione sotto altra veste.

[…]

Capo III
CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 36.
(Nullità della clausola di massimo scoperto)

1
. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
[…]

Dunque, la CMS (commissione percentuale calcolata sulla punta massima di scoperto nel trimestre) così com’è oggi (dopo l’eventuale approvazione in Senato), verrà eliminata. A meno che non sia indicata quale costo del servizio di messa a disposizione della somma affidata da parte della banca, e determinata “per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento”.

Non sappiamo se Lulli sia stato illuminato percorrendo la Via di Damasco o Piazza del Gesù. Di fatto ha creato tre seri problemi:

1)     Al correntista affidato, il quale pagherà la commissione anche se ha un saldo attivo (cioè se non usa fondi della banca, ma soldi propri) perché l’azienda bancaria dovrà comunque tenere a disposizione del cliente la totalità dell’importo affidato. Lo stesso cliente, oltre ai tassi passivi, già paga centinaia di euro l’anno per “rinnovo della pratica di fido”.

2)     Alla banca, perché se il “patto scritto” prevede durata e costo proporzionale all’affidamento, l’istituto di credito avrà problemi a richiedere il rientro parziale o l’immediato rientro del debitore prima della scadenza temporale dei termini del patto. (In caso di revoca a metà del periodo, la banca dovrebbe ridare al “revocato” metà della commissione?)

A  meno che la banca  non riveda completamente i contratti sottostanti.

E’ facile immaginare il livello di vessatorietà delle clausole così come verranno modificate.

3)     Al governo, che ha visto falcidiare – senza alcuna possibilità ( o intenzione) di difesa - il contenuto delle norme liberalizzatici fino alla reintroduzione, per legge e in pompa magna, della Commissione di massimo scoperto.

Ricordiamo (con Il Sole 24 Ore del 18-7-2007)  la cura dimagrante cui sono state sottoposte le  liberalizzazioni:

Taxi: Gli enti locali possono (non più "devono") rilasciare  Licenze per trasporto innovativo a taxi e noleggio con conducente. Escluso il trasporto pubblico locale

Pra: Saltata l’abolizione del Pubblico registro automobilistico. Gli articoli 51-54 saranno stralciati e spediti in un nuovo Ddl alla commissione Trasporti

Componenti auto: Perso anche l’articolo 5 sui ricambi delle auto che eliminava il nulla osta della casa costruttrice del veicolo: il governo è andato sotto in Aula su un emendamento di Fi

Acqua: Stop alle gare future e in corso per l’affidamento dei servizi idrici locali sino ad una riforma complessiva del settore. La norma inserita durante il voto in Aula

Banche: Versione più soft per la nullità della clausola di massimo scoperto per i  conti correnti. Possibile «un corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme»

Notai: Non passa l’emendamento che sottraeva ai notai l’esclusiva sulla compravendita di immobili al di sotto di 100mila euro di valore catastale

Gas: Caduta la misura che superava le omologazioni tecniche dei contatori, affidando i controlli a nuove norme stabilite da ministero dello Sviluppo e Authority energia.

Il ministro Bersani ed il governo non sono stati in grado di reggere l’urto degli amici delle lobby.

Però, Lulli poteva essere un po’ più signore e meno maramaldo. Est modus in rebus!