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La PignattA  Documento inserito il 19-2-2007


 

 

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La Pignatta  n° 25

 

Chiusura anticipata di un mutuo.

Quant’è difficile applicare la legge e togliere la penale dai contratti!

 

Di Mauro Novelli

 

 

La concessione di mutuo è, per banche e finanziarie, l’operazione più garantita tra i servizi del credito: se il cliente non onora il debito, l’erogante acquisisce l’immobile attivando i diritti di ipoteca.

L’eliminazione della esclusività riservata ad entità bancarie con specifiche sezioni di Credito fondiario, portò all’abbandono del finanziamento tramite l’emissione di cartelle fondiarie da collocare presso i risparmiatori. Si passò al normale impiego dei depositi raccolti con i normali strumenti del credito (Libretti di risparmio, certificati, conti correnti, obbligazioni ecc.)

Come d’abitudine però, le banche non eliminarono le soluzioni contrattuali a loro favorevoli e motivate dai precedenti meccanismi finanziari (cartelle fondiarie) . Lasciarono infatti nei contratti la penale per la rescissione anticipata del contratto di mutuo. Questa penale era giustificata dal fatto che l’eventuale rescissione anticipata da parte del cliente avrebbe obbligato al ritiro dal mercato delle cartelle fondiarie sottostanti, con i rischi e i costi relativi (era definito “scarto cartelle”).

Come si è detto, oggi, l’operazione di finanziamento-erogazione avviene tramite l’impiego di fondi raccolti nel normale esercizio del credito ed l’eventuale conclusione anticipata non comporta né rischi né costi: basta una semplice interrogazione al computer.

Pertanto la banca lucra il delta tra remunerazione dei depositi e taeg applicato al mutuo.

Dal Supplemento al Bollettino statistico di Bankitalia “Banche e fondi” (n° 8 del 2007) ricaviamo i seguenti dati al dicembre 2006:

-         tasso di remunerazione dei depositi: 1,45 per cento (1,16 per cento per i depositi in conto corrente)

-         tasso su prestiti (oltre i 5 anni) alle famiglie per acquisto di abitazioni: 4,96 per cento.

Se ne deduce che le banche introitano il 3,51 per cento sul servizio per loro più garantito.

Mantenere la penale per la rescissione anticipata del contratto vuol dire pretendere di conservare posizioni che oggi risultano portare ad un ingiustificato arricchimento.

Né possono valere considerazioni – svolte oggi dalle banche per giustificare il mantenimento della penale - circa gli impacci finanziari che possono derivare alle operazioni di cartolarizzazione dei mutui dalla possibilità di cambiamento senza penalizzazioni a disposizione del cliente (decreto Bersani bis): la gestione successiva alla stipula di un mutuo è operazione di politica industriale valutata e decisa dalla banca, i rischi della quale non possono essere imputati al mutuatario.